2.3.3.7. Tentato omicidio ai danni di Terrazzino Giovanni 

Imputati: Costa Gaetano, Ventura Salvatore, De Luca Antonino

Verso le ore 20 del 31-8-1982 TERRAZZINO Giovanni, agente di custodia in servizio presso la Casa Circondariale di Messina, mentre si trovava in piazza Palazzotto, veniva raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco.

Il medico legale, prof. Claudio CRINO’, sentito all’udienza del 31-10-1995, ha precisato che il TERRAZZINO venne ferito da “quattro colpi di arma da fuoco, tre agli arti inferiori e uno alla mano sinistra. Queste lesioni hanno determinato un periodo di malattia non meglio determinabile, ma certamente superiore ai quaranta giorni” ed ha chiarito che “i dati disponibili consentivano di escludere l’aggravante di legge del pericolo di vita e anche l’indebolimento permanente d’organo”.

I testi CUCE’ Giovanni, titolare di un bar a piazza Palazzotto, STURNIOLO Salvatore, titolare di un negozio di frutta e verdura, TAGLIERI Giovanni, che all’epoca gestiva un chiosco per la vendita di frutta a piazza Palazzotto, SCANDURRA Pietro, titolare di un negozio in via Catania, alcune decine di metri più avanti rispetto al luogo dell’attentato, escussi al dibattimento all’udienza del 31-10-1995, non hanno saputo fornire alcuna indicazione utile per la ricostruzione della dinamica del fatto, avendo riferito di avere esclusivamente sentito più colpi di pistola.

L’accaduto è stato, viceversa, accuratamente descritto dalla stessa vittima, TERRAZZINO Giovanni, sentito quale teste all’udienza del 7-11-1995, il quale ha dichiarato che nell’anno 1982 era agente di custodia a Messina, ove era stato assegnato come sua prima sede di servizio. Il giorno dell’attentato egli si trovava libero da servizio e passeggiava nei pressi della chiesa di Provinciale con due colleghi di lavoro, MINNECI Pietro e CALABRESE Corrado, quando vide due persone vicino ad una pescheria che li osservavano e facevano segno verso di loro. Una di tali persone si chiamava CARIOLO, titolare della pescheria, che egli conosceva perché era stato detenuto a Messina, e con il quale aveva avuto qualche tempo prima un diverbio nel reparto infermeria del carcere. Poiché i colleghi dovevano prendere servizio, egli li salutò e rimase a passeggiare solo per la strada, in attesa di un altro collega, COCCA Nicola, con il quale aveva un appuntamento. Si trovava nei pressi della fermata dell’autobus, di fronte alla predetta pescheria, in mezzo a tante altre persone, quando sentì due colpi di pistola provenire da dietro e, giratosi, vide un uomo “incappucciato col giubbotto”, del quale “si vedevano solo gli occhi”, che scappava verso una traversa di fronte dietro la pescheria. L’aggressore sparò da distanza ravvicinata, a circa un metro da lui, con una pistola calibro 7,65, che scaricò interamente (tanto che egli vide il carrello aperto), mirando alle gambe dove venne ferito. Egli non aveva mai avuto litigi particolarmente gravi in carcere; neppure fuori dal carcere vi erano mai stati dei diverbi che potevano aver determinato il ferimento e, in particolare, si doveva escludere, che esso potesse essere conseguenza di un rapporto di corteggiamento, osteggiato dalla famiglia della ragazza, come pure si ipotizzò in un primo momento.

PISCHEDDA Franco, sentito all’udienza del 31-10-1995, MINNECI Pietro, sentito all’udienza del 7-11-1995, e INFURNA Gaspare, sentito all’udienza del 7-11-1995, colleghi di lavoro del TERRAZZINO, hanno dichiarato che l’attentato li colse di sorpresa, poiché a loro non constava che quest’ultimo avesse avuto contrasti con detenuti che potessero giustificare l’aggressione.

Sulla base degli elementi raccolti e, fondamentalmente, muovendo dai sospetti avanzati dalla stessa vittima, i Carabinieri di Messina, con rapporto del 3 settembre 1982, denunciavano in stato di fermo CARIOLO Santi e CARIOLO Benedetto, quali presunti autori del ferimento del TERRAZZINO. A conclusione dell’istruttoria formale ed in parziale difformità alla richiesta del P.M., il Giudice Istruttore, in data 25/26-9-1984, pronunciava sentenza con la quale dichiarava non doversi procedere nei confronti di CARIOLO Santi e CARIOLO Benedetto in ordine al reato loro ascritto per non aver commesso il fatto e nei confronti di ignoti per essere rimasti tali gli autori del reato.

In detta sentenza si sottolineava che “non può il solo cenno di capo fatto dal CARIOLO ad uno sconosciuto essere un elemento indiziante, se si considera che il gesto può essere stato male interpretato dallo stesso TERRAZZINO. D’altra parte, quest’ultimo si trovava a passare per caso davanti alla bottega del CARIOLO Santi e, pur dando per ammesso che questi conoscesse l’agente, appare inverosimile che l’imputato abbia fulmineamente deciso di incaricare una persona qualsiasi di effettuare il ferimento. Inoltre il CARIOLO Santi è stato tra i primi a recarsi in aiuto del TERRAZZINO (questa circostanza è stata confermata nel dibattimento del presente processo dal teste PAPPALARDO Salvatore, sentito all’udienza del 31-10-1995) e sul piano logico l’azione criminosa sarebbe del tutto sproporzionata alla causale che dovrebbe forzatamente essere collegata alle discussioni non certo gravi avute dall’agente con il figlio Benedetto un anno prima”.

Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, che ha offerto del fatto una compiuta ricostruzione indicando i responsabili dell’azione delittuosa, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 28-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di COSTA Gaetano , VENTURA Salvatore  e DE LUCA Antonino .

In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, LEO Giovanni  VENTURA Salvatore  e COSTA Gaetano , questi ultimi due anche quali imputati.

SANTACATERINA Umberto ha riferito (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 16-2-1994 e del 24-2-1994) che autori dell’attentato furono VENTURA Salvatore  e DE LUCA Antonino  su mandato di COSTA Gaetano . Il COSTA, che in quel periodo si trovava in carcere, nel corso di un colloquio diede alla moglie, Rina COSTA, una lettera che questa consegnò a VENTURA Salvatore , nella quale diceva che “si doveva sparare ad una guardia del carcere di Messina e ad un avvocato”. Egli diede questo mandato “perché in tutti gli altri posti, per dire Napoli, Catania, si sparava ad avvocati, guardie e COSTA per sentirsi un boss ordinava questo”. Esecutori materiali furono VENTURA Salvatore  e DE LUCA Antonino , i quali si trovavano a bordo di una moto Suzuki nera di proprietà del VENTURA. Il DE LUCA riconobbe per la strada a Provinciale l’agente di custodia TERRAZZINO, scese dalla moto, mentre il VENTURA aspettò più avanti, e gli esplose due colpi di pistola alle gambe; quindi i due, entrambi a viso scoperto (all’udienza del 16-2-1994 aveva detto, però, che non sapeva se fossero travisati, e gli è stato contestato dal P.M. che nelle dichiarazioni del 22 dicembre 1992 aveva detto che il DE LUCA aveva il volto travisato da passamontagna) scapparono verso Camaro dove il VENTURA nascose la motocicletta a casa del cognato. Egli apprese i fatti subito dopo la sparatoria dagli stessi esecutori materiali. Egli, infatti, si trovava nel bar di Camaro insieme a BITTO Vincenzo, ad attendere VENTURA, DE LUCA e IOVINO, con i quali avevano un appuntamento proprio “perché si doveva andare a sparare a una guardia”. Il VENTURA ed il DE LUCA, però, quando giunsero a Camaro, dissero che già avevano “sparato a questa guardia a Provinciale”. Egli apprese il progetto delittuoso a casa di Rina COSTA, moglie di Gaetano COSTA, la quale consegnò al VENTURA una lettera del marito, contenente l’ordine di sparare ad una guardia del carcere di Messina e ad un avvocato.  Dopo il fatto il VENTURA andò dalla moglie del COSTA “a dire che era tutto a posto e che a giorni si doveva fare l’avvocato”

LEO Giovanni  (sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 9-7-1996, del 15-7-1996 e del 23-7-1996) ha dichiarato che in quel periodo vi era stata una sparatoria nel carcere di Messina, ad opera di tale ANASTASI Antonino , che aveva preso in ostaggio due agenti di polizia penitenziaria. In conseguenza di tale fatto il Ministero aveva ordinato il trasferimento di alcuni detenuti. Inoltre, mentre prima “facevamo tutto quello che volevamo”, a seguito dell’accaduto i responsabili della struttura avevano “ristretto il carcere”. Tale situazione fu comunicata al fratello LEO Giuseppe, che si trovava detenuto a Reggio Calabria e fu deciso, allora, di colpire le guardie di custodia affinché fosse concessa ai detenuti maggiore libertà. L’ordine di compiere l’attentato fu dato dal fratello LEO Giuseppe, e “mi sembra che c’era anche COSTA intromesso in questo fatto”, poiché il LEO dipendeva da COSTA e informava il COSTA, mediante delle lettere scritte con inchiostro simpatico, di tutto ciò che faceva, ottenendo il suo benestare. Ha ricordato, inoltre, il collaboratore che il giorno stesso in cui egli, che si trovava in quel periodo detenuto, fu trasferito nel carcere di Reggio Calabria, il VENTURA, che avrebbe dovuto eseguire l’attentato, fu scarcerato e diede, qualche giorno dopo, esecuzione al mandato insieme al DE LUCA (ma ha espresso su quest’ultimo punto un dubbio dicendo: “mi sembra”, e ribadendo poi di avere “un ricordo vago”).

L’imputato VENTURA Salvatore  (sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 29-5-1996 e del 3-6-1996)  ha ammesso di avere sparato a TERRAZZINO Giovanni. Ha continuato dicendo che qualche tempo prima, mentre egli si trovava detenuto nel carcere di Messina, imputato insieme a molti altri nell’ambito del procedimento cosiddetto “dei 69”, accadde che “una notte ci hanno sfollati tutti [...] trattandoci come bestie” ed egli fu trasferito insieme a LEO Giuseppe e ad altri nel carcere di Reggio Calabria. Mentre si trovava lì detenuto egli ed il LEO appresero che la vita nel carcere di Messina “non era più come prima”, che “il carcere era stretto”, che “si stava male”. Essi allora pensarono di “fare un’azione contro una guardia”, mentre “il LEO forzava su un avvocato”, perché “non lo so se aveva avuto contatto con COSTA tramite missive” scritte con inchiostro simpatico. Quando egli uscì dal carcere, contattò DE LUCA Antonino e organizzò con lui l’attentato. Essi, con una moto presa in prestito, andarono un po’ in giro per le vie della città, quando, giunti a Gazzi, vicino al carcere e di fronte al negozio di pesce di CARIOLO, videro il TERRAZZINO, che essi sapevano essere una guardia penitenziaria. Egli, allora, attese in una traversa mentre il DE LUCA, travisato con un cappuccio, scese dalla moto e sparò alle gambe del TERRAZZINO, ritornò, quindi, sulla moto e insieme si allontanarono verso Maregrosso. Ha precisato, infine, il collaboratore di aver parlato di questo fatto anche con SANTACATERINA Umberto, il quale apparteneva al suo stesso gruppo.

L’imputato COSTA Gaetano  (sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 24-7-1996 e del 26-7-1996) ha respinto le accuse nei suoi confronti, ricordando che qualche anno prima egli aveva dato mandato di compiere qualche azione contro un agente di custodia del carcere di Messina “per le angherie ed i pestaggi” che aveva subito nelle carceri in cui era stato detenuto. Egli discusse di tale fatto nel corso di un colloquio svoltosi nel carcere di Volterra (si tratta, evidentemente, della cosiddetta pacificazione di Volterra, avvenuta i primi giorni di giugno 1981, su cui già si è detto a pag. 201 e segg.), dove lo andarono a trovare CARIOLO Placido, LEO Giuseppe, Nello VALVERI e GALLI Luigi , che era stato organizzato per discutere una pacificazione tra il gruppo “COSTA” ed il gruppo “CARIOLO - RIZZO”. Successivamente, però, gli uomini del suo gruppo, in esecuzione di tale mandato, si limitarono a compiere contro gli agenti di custodia solo alcuni danneggiamenti di auto. E’ possibile, però, che LEO Giuseppe, dopo due anni, “abbia ripreso” “questo discorso” e abbia detto, anche se non rispondeva al vero, che “ero io a volere che fosse fatta” questa azione.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati VENTURA Salvatore  e DE LUCA Antonino  in ordine ai fatti loro contestati con riferimento all’episodio delittuoso in esame, mentre va pronunciata assoluzione nei confronti dell’altro imputato COSTA Gaetano .

L’esposizione del collaboratore di giustizia VENTURA Salvatore  fornisce, ad avviso di questa Corte, una ricostruzione dell’episodio delittuoso intrinsecamente attendibile. Il VENTURA ha ammesso la propria partecipazione all’attentato, affermando di avere deliberato insieme a LEO Giuseppe l’azione delittuosa, poi di averla studiata e organizzata e, infine, di averla eseguita guidando la moto con la quale condusse sul luogo del delitto DE LUCA Antonino , che sparò materialmente alla vittima. La sua deposizione risulta particolarmente attendibile sia perché la piena confessione ha ridotto grandemente un suo eventuale interesse a mentire, sia perché non sono emerse ragioni di astio nei confronti del DE LUCA, che egli ha accusato di essere stato insieme a lui l’autore del delitto, sia perché, essendo stato protagonista diretto del fatto, egli poteva saperne tutti i particolari esecutivi. Il VENTURA ha, inoltre, inequivocabilmente dimostrato tale sua conoscenza, dando dell’episodio delittuoso una descrizione esauriente, minuta, precisa, del tutto collimante con le altre prove, attenta a particolari a prima vista insignificanti, indicando con esattezza il luogo in cui avvenne l’agguato, il calibro dell’arma usata, la direzione presa da lui e dal suo complice nella fuga. Risulta, poi, del tutto verosimile che il VENTURA abbia potuto deliberare insieme al LEO e, successivamente, organizzare ed eseguire l’attentato, atteso che egli era personaggio di spicco all’interno del clan “COSTA” e fu condannato nel processo “dei 290” per aver fatto parte, proprio nel periodo in cui avvenne l’attentato nei confronti di TERRAZZINO Giovanni, della ristretta cerchia dei dirigenti e capi della famiglia. Certi sono, poi, gli stretti rapporti tra il VENTURA e LEO Giuseppe, non solo in base alle affermazioni del collaboratore (vedi quanto si è detto a pag. 183 e segg.), ma anche alla luce dell’arresto che egli subì in data 13-10-1981 a Siracusa insieme a LEO Giuseppe, perché trovati in possesso di un mitra e tre pistole, mentre si accingevano, evidentemente, a compiere un’importante impresa criminosa (questo fatto è ricordato nella sentenza emessa, nel cosiddetto processo “dei 290”, dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990 a pag. 208). Non giova, d’altronde, rilevare in contrario che il DE LUCA non fu imputato né nel processo cosiddetto “dei 69”, né in quello “dei 290” per concludere che le accuse nei suoi confronti sono prive di ragionevole fondamento. E’ sufficiente, infatti, osservare che il DE LUCA fu condannato, con sentenza della Corte di Appello di Messina del 1-6-1982, per i reati di detenzione e porto di armi con matricola abrasa, in concorso con altri, in relazione ad un fatto commesso il 13-10-1981, che testimonia in modo chiaro le rilevanti capacità criminali che, già all’epoca, il DE LUCA, ancorché giovanissimo, possedeva. Risulta, poi, plausibile anche il movente del fatto riferito dal collaboratore, secondo il quale l’attentato avrebbe dovuto essere una sorta di azione di rappresaglia nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria per la severa disciplina instaurata nella Casa Circondariale di Messina. Tale movente non viene, anzitutto, contraddetto o indebolito da altri elementi di prova, poiché non è stato possibile ravvisare alcun motivo specifico di astio nei confronti del TERRAZZINO, il quale era giunto da poco nel carcere di Messina, era alla sua prima sede di servizio e non aveva avuto contrasti di rilievo con i detenuti (quanto ai rapporti con il CARIOLO, questa Corte accoglie integralmente le pertinenti argomentazioni contenute nella sentenza di proscioglimento prima parzialmente riprodotta). E’, inoltre, del tutto verosimile che nel carcere di Messina, dopo il gravissimo fatto commesso il 15 aprile 1982 da ANASTASI Antonino , il quale sequestrò due agenti di custodia e sparò ad un altro con l’intenzione di ucciderlo, tentando, quindi, di evadere con un’audace azione (fatti che vennero compiutamente accertati con sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 18-12-1989, la quale, però, ritenendo il totale vizio di mente dell’imputato, lo assolse e applicò una misura di sicurezza nei suoi confronti - vedi sentenza in atti nella cartella delle sentenze), il regime carcerario sia stato improntato a particolare severità nei confronti dei detenuti, taluni dei quali, e tra di loro anche LEO Giuseppe e VENTURA Salvatore , furono trasferiti, come risulta dalla documentazione proveniente dal D.A.P. (LEO Giuseppe e VENTURA Salvatore furono trasferiti dal carcere di Messina a quello di Reggio Calabria il 27-5-1982).

L’esposizione del VENTURA ha trovato, poi, puntuale riscontro in quella di LEO Giovanni, persona che, per il suo rapporto di consanguineità con LEO Giuseppe, indicato dal VENTURA come mandante dell’aggressione, doveva certamente aver appreso fedelmente i fatti. Egli ha confermato il movente riferito dal VENTURA ed ha fornito dei particolari che attribuiscono sicura attendibilità alla sua deposizione. Egli ha, infatti, specificamente ricordato che il VENTURA, il quale si era assunto il compito di dare esecuzione al progettato attentato, si trovava detenuto a Reggio Calabria ed ottenne la libertà proprio lo stesso giorno in cui egli fu trasferito in quel carcere, circostanza questa che ha trovato pieno riscontro nella documentazione trasmessa dal D.A.P. (VENTURA Salvatore  fu scarcerato il 23-8-1982, ed in quella stessa data LEO Giovanni  entrò nella Casa Circondariale di Reggio Calabria) e che risulta particolarmente significativa, sia in considerazione del breve spazio temporale tra la data della scarcerazione del VENTURA e quella di consumazione del delitto, sia soprattutto perché avrebbe potuto essere ben difficilmente rammentata dal collaboratore ove non fosse stata collegata all’attentato che di lì a poco il VENTURA avrebbe perpetrato. E’ significativo, poi, quanto all’accertamento delle responsabilità individuali nell’agguato, che il LEO, anche se con qualche incertezza, abbia indicato al pari del VENTURA, come complice di quest’ultimo, DE LUCA Antonino .

Il DE LUCA è stato, infine, accusato quale esecutore materiale anche da SANTACATERINA Umberto. Da più circostanze sorge, invero, il sospetto che il collaboratore, dopo aver appreso i fatti solo parzialmente e de relato, li abbia arricchiti di particolari non veridici, al fine, probabilmente, di accreditare il possesso da parte sua di una conoscenza diretta dell’episodio delittuoso che in realtà non aveva. Sembra, infatti, una sua invenzione la circostanza, non riferita dagli altri collaboratori e già a prima vista inverosimile, secondo la quale egli avrebbe dovuto partecipare al delitto, che venne inopinatamente eseguito, senza di lui, dal VENTURA e dal DE LUCA. Sembra, parimenti, incredibile che egli abbia assistito a casa della moglie di COSTA Gaetano  alla consegna a VENTURA Salvatore  della lettera contenente l’ordine di compiere l’azione delittuosa, poiché ciò contrasta irrimediabilmente con la ricostruzione dei fatti concordemente fornita da LEO Giovanni  e VENTURA Salvatore  con dichiarazioni che, alla luce di quanto si è detto, appaiono particolarmente credibili. Nondimeno, l’accusa da lui mossa nei confronti del DE LUCA non appare priva di valore probatorio, quale ulteriore riscontro alle dichiarazioni del VENTURA, poiché SANTACATERINA Umberto apparteneva al clan “COSTA”, come i presunti autori e mandanti del fatto, e all’interno del gruppo era particolarmente vicino a LEO Giuseppe, come egli stesso ha riferito (vedi pag. 147 e segg.) e come risulta confermato dai numerosi controlli effettuati dalle forze dell’ordine mentre il collaboratore si trovava in compagnia del LEO, controlli che sono stati ricordati nelle sentenze di primo e di secondo grado emesse nei suoi confronti nel procedimento cosiddetto “dei 290” (vedi sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990 pag. 363 e sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 3-4-1987 pag. 527). Certi sono anche gli stretti rapporti tra  SANTACATERINA Umberto e VENTURA Salvatore , avendo fatto quest’ultimo parte, come il SANTACATERINA, di quel gruppo di persone che furono vicine a LEO Giuseppe e avendo avuto i due una frequentazione criminale, che ha trovato conferma in un episodio avvenuto il 27 dicembre 1982 (pochi mesi dopo l’attentato in esame), ricordato nella sentenza emessa all’esito del procedimento “dei 290” (sentenza della Corte di Appello di Messina, in data 23-4-1990, pag. 209) e compiutamente accertato nella sentenza di condanna per i reati di detenzione e di porto illegale di armi, clandestine e frutto di ricettazione, emessa dalla Corte di Appello di Messina nei confronti dei predetti in data 2/20-4-1985 (trovasi inserita nella cartella delle sentenze prodotte dal P.M.), episodio nel quale SANTACATERINA Umberto e VENTURA Salvatore , che si trovavano in compagnia di BITTO Vincenzo  e PARISIO Alfredo, furono sorpresi ed arrestati con indosso dei giubbotti antiproiettile su un’autovettura all’interno del cui abitacolo vi erano tre pistole (INSOLITO Giuseppe dirà che SANTACATERINA Umberto, VENTURA Salvatore  e BITTO Vincenzo  avevano appena sequestrato PARISIO Alfredo, appartenente al clan CARIOLO). Gli stretti rapporti criminali con il presunto mandante ed il presunto esecutore dell’agguato e ed il notevole rilievo nel mondo criminale di tale episodio delittuoso, che ebbe un indubbia valenza intimidatoria nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, rendono, pertanto, certa la conclusione che il SANTACATERINA venne informato dei fatti in esame e apprese chi ne fossero responsabili direttamente da coloro che vi parteciparono. Si deve, inoltre, sottolineare che SANTACATERINA Umberto è stato il primo tra i collaboratori di giustizia che ha fornito i particolari dell’azione delittuosa e, di conseguenza, la sua esposizione non patisce i pericoli di condizionamenti o influenze provenienti da dichiarazioni di altri collaboratori. Egli, inoltre, ha offerto una ricostruzione dei fatti che ha trovato lampante conferma, avuto riguardo all’accusa nei confronti del VENTURA, nella piena confessione resa successivamente da quest’ultimo, quando divenne collaboratore di giustizia.

Alla luce delle superiori considerazioni deve considerarsi, pertanto, accertato, sulla base delle dichiarazioni di VENTURA Salvatore , unite ad adeguati riscontri, che gli imputati VENTURA Salvatore  e DE LUCA Antonino  parteciparono all’azione delittuosa oggetto di esame.

Va, tuttavia, rilevato che la qualificazione giuridica del fatto di sangue non appare corretta. Si contesta, infatti, agli imputati di essersi resi responsabili di un tentato omicidio, mentre tutti gli elementi di prova acquisiti inducono a ritenere che gli attentatori non furono mossi da una volontà omicida, ma intesero ferire la vittima. Solo SANTACATERINA Umberto ha, invero, qualificato il fatto come tentato omicidio mentre gli altri collaboratori hanno usato espressioni diverse e, in particolare, LEO Giovanni  ha affermato che l’ordine era di “toccare” le guardie, mentre VENTURA Salvatore  ha parlato più genericamente di “un’azione contro una guardia”, specificando, comunque, che il DE LUCA “voleva prenderlo nelle gambe”. Orbene, non spetta certamente ai testi attribuire ai fatti riferiti il corretto nomen iuris e le espressioni evocanti concetti giuridici da essi talvolta usate in modo non del tutto appropriato, vanno interpretate per comprendere appieno il fatto storico cui il testimone ha inteso far riferimento ma, certamente, non vincolano il giudice cui spetta in modo esclusivo il compito di sussumere la fattispecie concreta nella corretta previsione normativa. Un’interpretazione sistematica dell’espressione usata dal SANTACATERINA, appare, invero, illuminante, poiché, esaminando il complesso delle dichiarazioni rese dal collaboratore, si può facilmente osservare che egli ha usato sovente l’espressione “tentato omicidio” indifferentemente quando intenzione dell’aggressore era quella di sopprimere la vittima e quando, più probabilmente, era solo quella di ferirla (vedi, ad esempio, il cosiddetto tentato omicidio di VITALE Alfio o il tentato omicidio contro BONAFFINI Rosario e contro LOMBARDO Vincenzo). Nel caso di specie, inoltre, il SANTACATERINA, dopo aver affermato che il VENTURA ed il DE LUCA dovevano “sparare a una guardia”, ha continuato dicendo che essi esplosero due colpi di pistola alle gambe del TERRAZZINO, e che con ciò fu adempiuto l’ordine ricevuto, tanto che essi mandarono a dire a COSTA Gaetano  che “era tutto a posto”. Risulta, allora, evidente che, secondo lo stesso collaboratore, il fatto da lui qualificato come tentato omicidio avrebbe dovuto esaurirsi in un’aggressione all’integrità fisica del TERRAZZINO e non avrebbe dovuto consistere in un attentato alla sua vita, risultando altrimenti incomprensibile il comportamento dei killers. Alla stregua, pertanto, dei superiori rilievi, appare arbitrario ritenere che gli attentatori avevano l’intenzione di uccidere il TERRAZZINO, mentre risulta assai probabile che essi volessero solo ferirlo. Tali conclusioni trovano, poi, indiscutibile riscontro negli altri elementi derivanti dalla prova storica del fatto, perché risulta che lo sparatore colpì le gambe della vittima pur avendo avuto tutto l’agio di mirare ad una parte vitale del corpo, specie se si considera che esplose da distanza ravvicinata tutti i colpi contenuti nel caricatore della sua pistola. Sulla base delle superiori considerazioni, ad avviso di questa Corte, il fatto deve qualificarsi come reato di lesioni personali gravi ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p., essendo derivata dal fatto una malattia che, secondo quanto ha riferito il consulente medico legale, determinò un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo certamente superiore ai quaranta giorni e va, pertanto, affermata la responsabilità degli imputati VENTURA Salvatore  e DE LUCA Antonino  per tale reato.

Sussistono, altresì,  le aggravanti di cui all’art. 585 c.p. per essere stato il fatto commesso con un’arma da sparo e con premeditazione.

Si è già visto (ad esempio, in occasione della trattazione dell’omicidio di GIAIMO Santi, vedi pag. 604 e segg.) che la circostanza aggravante della premeditazione, consistendo in un fatto interiore, non è di agevole accertamento e va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato, tra i quali la giurisprudenza di legittimità ha indicato l’anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la preordinazione di mezzi, la ricerca dell’occasione più favorevole, le modalità di esecuzione del crimine e in genere ogni altra circostanza dalla cui valutazione il giudice di merito possa trarre sicuri elementi in rapporto alla finalità che l’agente si proponeva di conseguire.

Nel caso di specie, essa può considerarsi pienamente provata sulla base di numerosi ed inequivocabili elementi sintomatici. Deve, anzitutto, osservarsi che già la sola circostanza per la quale l’incarico di uccidere fu affidato ad altri costituisce indizio rilevantissimo di un proposito criminoso insorto in un momento apprezzabilmente anteriore rispetto alla sua attuazione ed in concreto sufficiente a far riflettere sulla decisione presa ed a consentirne il recesso. Dalle dichiarazioni di LEO Giovanni  e di VENTURA Salvatore  risulta, inoltre, che il proposito criminoso insorse parecchi giorni prima rispetto al delitto, quando ancora il VENTURA si trovava in carcere e fu poi ad esso data esecuzione con tenace determinazione, a nulla rilevando che l’oggetto fosse stato determinato genericamente con riferimento ad una qualsiasi guardia penitenziaria. Parimenti rilevanti risultano le modalità esecutive del crimine, che ebbe le caratteristiche dell’agguato mafioso eseguito con freddezza alla presenza di più persone. Sulla scorta dei suddetti elementi risulta, pertanto, dimostrato, senza ombra di dubbio, il processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di attentare all’integrità fisica altrui, per essersi realizzati entrambi gli elementi che contraddistinguono l’indicata circostanza non solo avuto riguardo alla posizione del VENTURA, ma anche con riferimento alla posizione del DE LUCA. Quest’ultimo, infatti, per le stesse modalità del crimine, non poteva non essere pienamente consapevole della particolare intensità del dolo del complice e con la sua volontà adesiva al progetto criminoso fece propria la particolare intensità dell’altrui dolo, sicché si deve ritenere provata anche nei suoi confronti l’aggravante in esame.

In base agli elementi sopra considerati risulta, infine, integrata, nei riguardi di VENTURA Salvatore  e di DE LUCA Antonino , la prova in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi necessari per la sussistenza del reato in materia di armi di cui al capo “130” della rubrica, con l’aggravante oggettiva contestata. Tale reato appare inoltre astretto dal vincolo della continuazione con il reato di lesioni gravi aggravate, essendo stato all’evidenza commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Ritiene questa Corte, infine, di dover concedere a VENTURA Salvatore  le attenuanti generiche da considerare prevalenti sulle contestate e sussistenti aggravanti. L’ampia confessione resa dall’imputato, che ha consentito una precisa ricostruzione dell’episodio delittuoso e l’accertamento della responsabilità del complice, nonché la scelta da lui effettuata di allontanarsi dal mondo del crimine e di collaborare con la giustizia costituiscono, infatti, sintomo di resipiscenza e, di conseguenza, di una più ridotta pericolosità sociale che merita la concessione delle dette attenuanti.

Non gli può essere, viceversa, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è già in precedenza osservato nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), il contributo offerto dal collaboratore in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale non appare presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche per un’efficace lotta al fenomeno mafioso nel suo complesso.

VENTURA Salvatore , pur avendo nell’episodio delittuoso in esame ammesso le proprie responsabilità ed offerto una genuina ricostruzione dei fatti, ha, tuttavia, dato un contributo complessivamente poco significativo alla comprensione delle dinamiche associative ed all’accertamento dei reati oggetto del presente procedimento. Egli ha, infatti, iniziato a collaborare con la giustizia solo nel 1995, quando per i suddetti delitti il quadro probatorio si presentava già sufficientemente definito ed ha, inoltre, reso, sovente, come si vedrà in seguito esaminando i singoli episodi delittuosi nei quali è stato chiamato a deporre, dichiarazioni molto generiche, senza riuscire spesso a indicare la fonte delle sue conoscenze. In almeno un caso, inoltre (vedi tentato omicidio dell’avvocato CARRABBA Giuseppe, pag. 782 e segg.), egli è apparso reticente offrendo una realtà dei fatti  non corrispondente al vero al fine di diminuire la propria responsabilità e, probabilmente, per ostacolare l’accertamento della responsabilità di correi. Di conseguenza, il suo contributo non appare avere il connotato della “decisività” richiesto dalla legge e, pur potendo essere posto a fondamento di un giudizio di meritevolezza per la concessione delle attenuanti generiche, non appare tale da consentire l’applicazione dello speciale trattamento premiale per i collaboratori di giustizia.

Quanto, infine, alla posizione di COSTA Gaetano , deve osservarsi che l’accusa nei suoi confronti si basa essenzialmente sulle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto. Va, tuttavia, rilevato che la deposizione del SANTACATERINA appare, come si è visto, scarsamente attendibile proprio nella parte in cui egli ha affermato di aver assistito alla consegna di una lettera del COSTA contenente l’ordine al VENTURA di eseguire il delitto. Questa  circostanza, che potrebbe assumere primario rilievo al fine di un accertamento della responsabilità del COSTA, risulta, invero, smentita non solo dalle dichiarazioni del VENTURA, ma anche da quelle di LEO Giovanni , ancorché quest’ultimo abbia ritenuto che il COSTA fosse “interessato” alla vicenda. A prescindere dal valore probatorio delle accuse del SANTACATERINA e del LEO, non può, infatti, mancarsi di rilevare che le affermazioni dei due collaboratori non sono sovrapponibili tra loro, poiché i fatti da ciascuno riferiti appaiono inconciliabili, avendo il primo sostenuto che vi fu un mandato diretto da parte del COSTA al VENTURA ed il secondo, viceversa, affermato che il mandato fu conferito dal COSTA al LEO e da quest’ultimo al VENTURA, peraltro in circostanze totalmente diverse rispetto a quelle indicate dal SANTACATERINA. Le accuse di LEO Giovanni , inoltre, non sembrano derivare da un’effettiva conoscenza acquisita dal collaboratore, ma piuttosto da una sua illazione priva di qualsiasi riscontro, avendole fatte egli discendere dalla circostanza che il COSTA dava il “benestare” a tutte le iniziative delittuose del fratello LEO Giuseppe. Questa conclusione, come si è già visto (vedi pag. 201 e segg.), non appare, in effetti rispondente al modello  organizzativo proprio del clan “COSTA”, che, anche in considerazione dello stato di detenzione, protrattosi per lungo tempo, di COSTA Gaetano , presentava al suo interno varie articolazioni con aree anche considerevoli di autonomia, e, di conseguenza, risulta non inverosimile che il LEO, contrariamente a quanto ha sostenuto il fratello Giovanni, abbia potuto, quale responsabile del gruppo, deliberare un reato di tal tipo senza il preventivo assenso del capo. Va, ancora, evidenziato che le accuse nei confronti di COSTA Gaetano  si scontrano con le dichiarazioni di segno opposto rese da VENTURA Salvatore , il quale ha escluso che il COSTA fosse stato mandante del delitto. L’attendibilità complessiva riconosciuta alle dichiarazioni del collaboratore costituisce, infatti, elemento che impone una loro attenta valutazione anche per la parte in questione, non ravvisandosi plausibili ragioni per le quali il VENTURA avrebbe dovuto dire il falso su questo punto. Va, infine, osservato che l’imputato COSTA Gaetano  ha effettuato la scelta di collaborare con la giustizia rendendo ampia confessione in relazione a numerosi gravissimi delitti. La sua protesta di innocenza appare, allora, degna di fede, sia perché proveniente da soggetto che ha dato una svolta alla propria vita ed ha deciso di allontanarsi dal mondo criminale del quale, fino a poco tempo prima, era stato protagonista, sia perché sarebbe irragionevole un comportamento processuale diretto ad alterare la realtà dei fatti con riferimento a reati la cui gravità appare di gran lunga inferiore rispetto a quella di altri crimini spontaneamente confessati.

Alla luce delle superiori considerazioni, COSTA Gaetano  va, pertanto, assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dai reati a lui ascritti, in relazione all’episodio delittuoso in esame, risultando contraddittoria la prova che l’imputato abbia commesso il fatto contestato.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.