2.3.3.8. Tentato omicidio ai danni di Carrabba Giuseppe
Imputati: Costa Gaetano , Bitto Vincenzo , Ventura Salvatore
Intorno alle ore 20,00 - 20,30 del 28 settembre 1982, l’avvocato CARRABBA Giuseppe, mentre si trovava a bordo della sua Fiat 500, sulla quale stava dirigendosi dallo studio professionale alla propria abitazione, sita in viale Cadorna, giunto in quest’ultima strada, veniva attinto da numerosi colpi di arma da fuoco. Condotto al Pronto Soccorso dell’ospedale “Piemonte” veniva ricoverato in prognosi riservata per una “ferita d’arma da fuoco con foro di entrata regione dorsale sinistra e ritenuto; ulteriore foro di entrata faccia laterale braccio sinistro ed uscita faccia mediale stesso braccio ed ulteriormente entrato attraverso cavo ascellare in torace” (vedi certificato del Pronto Soccorso inserito nel fascicolo n. 183 degli atti irripetibili, nonché cartella clinica, acquisita al n. 173 dei documenti di cui all’ordinanza del 19 luglio 1997).
La dinamica dell’aggressione è
stata descritta al dibattimento dalla stessa vittima la quale ha dichiarato
(vedi udienza del 31-10-1995): “ero
uscito intorno alle 20,00 - 20,30 dallo studio e stavo dirigendomi a casa a
bordo di una Fiat 500; ero da solo; [...] presi il viale Cadorna, che è la via
alle spalle del tribunale. Dopo aver percorso circa cento metri, centocinquanta
metri, c’è una curva ad “U” e, nel girare con la macchina,
improvvisamente mi vidi quasi con un salto, un giovane con un cappuccio e con
una pistola, [...] intuendo che cosa stava avvenendo, misi la prima, indirizzai
[l’autovettura] nei confronti di questa persona e automaticamente mi abbassai
verso il sedile di destra e contemporaneamente sentii un fischio. Poi vidi che
era un colpo di pistola che aveva preso proprio il parabrezza all’altezza
quasi della gola, cioè all’altezza del manubrio (vedi anche il fascicolo
dei rilievi tecnici eseguiti il giorno 29 settembre 1982 da personale del
Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Messina e foto allegate, che
ritraggono la Fiat 500 targata ME 112598 di proprietà dell’avv. CARRABBA,
rinvenuta in viale Cadorna, all’altezza del numero civico 212, addossata al
muro perimetrale del marciapiede destro, la quale presentava, così come
dichiarato dal teste, un foro d’arma da fuoco al parabrezza lato anteriore
destro ed uno squarcio al parafango anteriore destro - tale documentazione è
stata prodotta dal Pubblico Ministero ed acquisita da questa Corte all’udienza
del 31-10-1995, al cui verbale trovasi allegata).
[...] Vidi - essendo settembre avevo il vetro dello sportello abbassato - questa
persona che era fra l’autovettura ed un’autovettura ferma, quasi
schiacciata, con questa pistola che era entrata all’interno dello sportello.
[...] Fui attinto da due colpi di pistola. Quando vidi che la pistola si inceppò,
intuii, allora lo inseguii per un certo periodo di tempo e contemporaneamente
sulla destra vidi che vi era un altro giovane, un po’ più basso. Lo notai
perché si alzò il cappuccio e scappò verso sopra. Era una zona piuttosto
buia, lo inseguii, poi, vedendo che stava scendendo giù per le scale che
portano dietro alla chiesa del Carmine, cercai di girare per andargli incontro
dall’altra parte. Poi persi i sensi e la macchina si incastrò tra un albero
di alto fusto ed il muro che c’era sulla destra”. L’avv. CARRABBA ha,
quindi, riferito di non avere mai ricevuto
minacce, anche se in quel periodo vi erano tanti processi penali in corso e gli
avvocati che erano maggiormente impegnati avevano avuto delle “avvisaglie”,
mediante attentati nei quali avevano avuto bruciati macchine e appartamenti.
Il teste Eugenio GENOVESE, escusso
all’udienza del 31-10-1995, ha ricostruito i momenti immediatamente successivi
all’attentato. Egli sentì, prima, i
colpi di arma da fuoco e, dopo alcuni minuti, il rumore dello schianto di
un’autovettura contro un albero sito sotto la finestra dell’appartamento da
lui abitato, che sporgeva verso viale Cadorna. Egli e la sua famiglia si resero
subito conto di quello che era accaduto e, con l’aiuto di alcuni giovani
trovatisi a passare di lì, prestarono immediato soccorso all’avvocato
CARRABBA, che, ferito, era uscito barcollante dall’auto, e lo condussero in
ospedale.
L’ispettore AMATO Giuseppe della
Questura di Messina (vedi udienza del 31-10-1995) ha illustrato al dibattimento
quali indagini furono condotte dal suo ufficio per l’individuazione dei
colpevoli del grave atto di sangue, ricordando che esso
avvenne mentre si stava svolgendo in città uno dei primi processi alla
criminalità organizzata messinese, il cosiddetto processo “dei 69”, nel
corso del quale quasi tutti gli imputati erano stati scarcerati per decorrenza
dei termini di custodia preventiva. Secondo un’ipotesi investigativa si
ritenne, pertanto, che l’attentato fosse da ricollegare all’attività
professionale svolta dall’avvocato CARRABBA, il quale era forse ritenuto
responsabile di non aver fatto quanto era nelle sue possibilità per far
scarcerare quelle poche persone che erano rimaste in carcere. Vennero eseguite
delle perquisizioni domiciliari (nelle abitazioni di MOLONIA Concetta, di
SURACE Salvatore, di IOVINO Giuseppe; vedi verbali in atti inseriti nel
fascicolo n. 183 degli atti irripetibili) ma
diedero esito negativo.
A conclusione di tali indagini, non essendo state acquisite prove nei confronti di alcuno dei sospettati, il Giudice Istruttore pronunciava, in data 22-12-1983, sentenza con la quale, in conformità delle richieste del P.M., dichiarava non doversi procedere nei confronti di ignoti, per essere rimasti tali gli autori del reato.
Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, che ha offerto del fatto una compiuta ricostruzione, indicando i responsabili dell’azione delittuosa, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 28-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di COSTA Gaetano , VENTURA Salvatore e BITTO Vincenzo .
In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LEO Giovanni , CASTORINA Pasquale , MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , SURACE Salvatore, VENTURA Salvatore e COSTA Gaetano , questi ultimi due anche quali imputati.
Giova osservare che non sono stati acquisiti agli atti del dibattimento elementi relativi alla prova storica del fatto ulteriori rispetto a quelli prima indicati (la cartella clinica relativa al ricovero in ospedale della vittima è stata, peraltro, acquisita su iniziativa della Corte ai sensi dell’art. 507 c.p.p.) ed, invero, sorprende che non sia stato effettuato o, comunque, non sia stato prodotto dalle parti alcun verbale di sopralluogo, né alcun verbale di sequestro di proiettili, utile anche per individuarne il calibro, né vi sia traccia di rilievi fotografici (cui, peraltro, ha accennato il teste PANASSITI Antonio nel corso della sua escussione testimoniale all’udienza del 31-10-1995). Tali gravi carenze di indagine non potranno, infatti, che riflettersi negativamente sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, perché impoveriranno la possibilità di ricercare riscontri di pregnante significato.
SANTACATERINA Umberto ha riferito
(vedi udienze in sede di incidente probatorio del 4-2-1994, 9-2-1994, 15-2-1994,
24-2-1994 e 1-3-1994) di aver partecipato
all’azione delittuosa, anche se non prese parte alla sua esecuzione materiale,
i cui particolari gli furono riferiti da VENTURA Salvatore
. Mandante del delitto fu COSTA Gaetano
, il quale aveva deciso di uccidere un
avvocato, che poi venne individuato nell’avvocato CARRABBA
da coloro che organizzarono l’agguato. Egli assistette a casa di Rina
COSTA, moglie di COSTA Gaetano
, alla consegna di una lettera da parte
del COSTA a VENTURA Salvatore
, nella quale si conferiva il mandato di
“sparare a una guardia del carcere di Messina e ad un avvocato”.
Il giorno dell’agguato lo stesso SANTACATERINA si recò insieme a BITTO
Vincenzo
nello studio dell’avvocato CARRABBA. Il BITTO, che era
cliente dell’avvocato e figlioccio di Gaetano COSTA, entrò nell’ufficio e
vide che vi era troppa gente per potere eseguire lì dentro l’attentato, come
si era pensato in un primo momento. Essi tornarono, allora, a Camaro, dove li
attendeva VENTURA Salvatore
, e questi decise di aggredire la vittima
vicino la sua abitazione. VENTURA Salvatore
e
IOVINO Giuseppe uscirono e si portarono nei pressi della casa dell’avvocato
CARRABBA, dove aspettarono l’arrivo del professionista. Quando lo videro
giungere a bordo della sua Fiat 500, VENTURA Salvatore
, che indossava un cappotto blu e operò a
viso scoperto, si mise in mezzo alla strada e cominciò a sparare, cercando di
uccidere l’avvocato mentre ancora questi era in macchina, ma non vi riuscì
perché finirono i colpi della pistola a tamburo che impugnava. La vittima,
allora, reagì, andando incontro allo sparatore con la macchina e poi
rincorrendo gli aggressori, ma finì la corsa contro un palo. VENTURA Salvatore
e
IOVINO Giuseppe scapparono, quindi, a piedi, dopo che il primo nascose la
pistola calibro 32 a tamburo sotto un autoveicolo in sosta, poiché la Golf GTI
del IOVINO, che si trovava posteggiata nella via S. Marta, per un guasto
all’impianto di accensione, non partì. Il BITTO ed il SANTACATERINA attesero
il ritorno degli attentatori nei pressi dell’abitazione del VENTURA, dove si
incontrarono con loro dopo il fatto ma subito decisero di dividersi per evitare
di essere sorpresi tutti insieme dalle forze dell’ordine. L’autovettura fu
recuperata il giorno dopo dal SANTACATERINA e dal IOVINO, mentre la pistola fu
presa dal VENTURA. Il SANTACATERINA ed il VENTURA si recarono, quindi a casa
della moglie di COSTA Gaetano
, per comunicare che era “tutto a
posto”.
PARATORE Vincenzo (sentito in
merito a tale fatto all’udienza del 1-4-1996) ha affermato di aver
saputo i fatti alcuni anni dopo il loro svolgimento, nel 1985, quando egli si
trovava detenuto nel carcere di Reggio Calabria insieme a VENTURA Salvatore
, il quale gli disse che egli fu il killer
e che venne affiancato nell’azione delittuosa da BITTO Vincenzo
e
IOVINO Giuseppe. Forse ebbe un ruolo anche SANTACATERINA Umberto. Il VENTURA
sparò con una pistola calibro 32 che era stata caricata con cartucce calibro
7,65. L’avvocato CARRABBA riuscì a salvarsi perché a bordo della sua 500
cercò di investire chi gli stava sparando. Mandante fu COSTA Gaetano
ma
egli non seppe il movente del delitto.
LEO Giovanni (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 9-7-1996, 15-7-1996 e 24-7-1996) ha dichiarato che il delitto fu deciso da COSTA Gaetano e da suo fratello LEO Giuseppe “per dare una dimostrazione al Tribunale e per altre cose del genere”. Si scelse l’avvocato CARRABBA per un motivo non meglio specificato relativo a LEO Giuseppe (ha asserito il collaboratore: “è stata una punizione verso di lui per una questione, diciamo così, di mio fratello” e poi ancora: “è stata una cosa che mio fratello ha voluto, ha parlato con il COSTA, perché allora dipendevamo da lui, diciamo così, e ci fu l’attentato”) o, più “precisamente” per “una questione di BITTO Vincenzo ”, figlioccio di COSTA Gaetano (Ha dichiarato il LEO: “siccome è una cosa successa nel 1982 [...] non mi ricordo bene. [...] So che c’è stato un processo, un problema ma non mi ricordo quale”). Il COSTA era, comunque, “consapevole al cento per cento di quello che facevamo [...] perché fu mio fratello stesso che glielo disse e lui era a conoscenza di tutti i fatti che succedevano all’epoca”. Circa i rapporti tra COSTA E LEO Giuseppe in merito a tale delitto il collaboratore ha specificato: “la responsabilità se l’è assunta mio fratello per fare questo attentato, quindi è stato lui il responsabile di questo attentato, però COSTA è il mandante, [...] perché anche lui, sicuramente, gli ha dato il benestare. Perché lui scriveva sempre, lui era sempre in contatto con mio fratello”. Quanto all’esecuzione dell’agguato, il LEO ha riferito solamente che parteciparono all’azione materiale BRUCARELLO Pietro, VENTURA Salvatore e “credo c’era BITTO pure”. Egli seppe i fatti da VENTURA Salvatore e da suo fratello LEO Giuseppe. In particolare il collaboratore ha ricordato che egli fu trasferito al carcere di Reggio Calabria, dove si trovavano il fratello LEO Giuseppe e VENTURA Salvatore, proprio il giorno in cui quest’ultimo venne scarcerato e ricevette le istruzioni su come realizzare il delitto (“quando io sono arrivato, prima di uscire VENTURA, mio fratello gli disse quello che doveva fare”).
CASTORINA Pasquale
(sentito in merito a tale fatto all’udienza del 20-5-1996)
ha affermato che, secondo quanto gli disse
lo stesso VENTURA Salvatore
, quest’ultimo fu esecutore materiale
dell’attentato insieme ad un altro, del quale non ricordava il nome, su
mandato di COSTA Gaetano
.
MARCHESE Mario
(sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 24-9-1996 e
del 2-10-1996) ha dichiarato che mandante
del fatto fu LEO Giuseppe, mentre esecutori materiali furono VENTURA Salvatore
e
IOVINO Giuseppe (quest’ultimo, poi, ucciso). Si decise l’attentato perché
l’avvocato CARRABBA “si comportava male nei confronti di loro, di LEO o,
addirittura, COSTA lì c’era nel mezzo, un favore che gli hanno fatto a
COSTA”. Egli seppe i fatti in carcere forse dallo stesso LEO.
SPARACIO Luigi
(sentito in merito a tale fatto all’udienza del 9-10-1996)
ha dichiarato che esecutori
dell’attentato furono VENTURA Salvatore
e
SANTACATERINA Umberto. Poiché entrambi appartenevano al gruppo di LEO Giuseppe
all’interno del clan “COSTA”, “penso che i mandanti potevano essere
loro”. Egli seppe i fatti all’interno del carcere, forse dal VENTURA.
SURACE Salvatore (sentito in merito
a tale fatto all’udienza del 22-10-1997) ha riferito che VENTURA
Salvatore
e
IOVINO Giuseppe si resero responsabili dell’azione materiale dell’agguato,
ma che consapevoli del fatto furono anche SANTACATERINA Umberto, BITTO Vincenzo
e
lui stesso. L’attentato fu deciso da COSTA Gaetano
, il quale si trovava all’epoca in un
carcere speciale (risulta dai dati trasmessi dal D.A.P. che il COSTA si
trovava all’epoca detenuto nel carcere dell’Asinara) e diede il mandato a LEO Giuseppe, che era detenuto a Reggio Calabria.
Quest’ultimo fece, allora, sapere agli altri affiliati in libertà
che bisognava uccidere l’avvocato CARRABBA, dicendo “che era stato il
COSTA ad ordinarlo”. Il collaboratore ha aggiunto: “Poi
se in effetti l’aveva ordinato il COSTA oppure no, non lo so”, ma ha
anche specificato: “non era possibile
che LEO facesse il nome del COSTA senza che il COSTA lo sapesse”. Egli seppe,
in particolare, del mandato da LEO Domenico
, fratello di LEO Giuseppe. Il motivo per
il quale doveva essere eseguito tale omicidio era “che l’avvocato CARRABBA
non si interessava troppo e si diceva che era confidente delle forze
dell’ordine”. Egli stesso, dopo che l’attentato fallì, su richiesta di
“alcune persone”, cercò di “aggiustare la situazione del ferimento per
non fare...per non fargli succedere più niente” (il collaboratore
ha ricordato: “Mi sono interessato e
allora poi ho fatto la nomina riguardo a un omicidio AUGLIERA, di cui ero
imputato”). VENTURA Salvatore
si
prodigò a organizzare l’agguato e andò anche da lui (SURACE Salvatore),
chiedendogli di partecipare all’azione, ma poiché egli era ricercato per un
altro omicidio, non vi prese parte. Egli ebbe, comunque, consapevolezza
dell’azione delittuosa, tanto che andò insieme agli altri complici a vedere
il luogo nel quale avrebbe dovuto essere eseguito l’attentato e, in seguito,
insieme ad altri affiliati, non meglio specificati, ha “raccolto il VENTURA
Salvatore
e
IOVINO Giuseppe, dopo l’agguato, vicino all’ospedale Piemonte”.
VENTURA Salvatore
(sentito in merito a tale fatto all’udienza del 29-5-1996)
ha riferito che prima di uscire dal
carcere di Reggio Calabria, dove era detenuto insieme a LEO Giuseppe, entrambi
decisero di fare “un’azione contro una guardia carceraria” (si tratta
dell’episodio già esaminato a proposito dell’attentato a TERRAZZINO
Giovanni, vedi pag. 763
e segg.) e “nel contesto il LEO forzava
su un avvocato, forzava perché non lo so se aveva avuto contatto con COSTA
tramite missive”. Ha specificato successivamente il collaboratore: “si doveva colpire un avvocato. Sempre questo l’abbiamo discusso in
carcere con il LEO, ma era il LEO che forzava su questa cosa e ritengo che aveva
i contatti con il COSTA tramite queste lettere che non si vedeva lo scritto.
[...] Siamo rimasti che si doveva colpire un avvocato ed il LEO mi ha detto il
nome del CARRABBA”. Egli, comunque, non seppe per quale motivo dovesse essere
eseguito l’attentato e non ha neppure saputo dire al dibattimento se il
mandato era di uccidere o di ferire perché “non c’era un mandato specifico;
quello che succedeva, succedeva”. Appena egli
uscì dal carcere contattò SANTACATERINA Umberto, BITTO Vincenzo
e
IOVINO Giuseppe, con i quali si recò presso lo studio professionale
dell’avvocato. BITTO Vincenzo ebbe l’incarico di entrare nell’ufficio e,
facendo finta di chiedere informazioni circa suoi problemi giudiziari, controllò
quanti clienti c’erano per poter prevedere l’orario in cui l’avvocato
sarebbe tornato a casa. Quando il BITTO diede le informazioni richieste, egli si
mise ad attendere la vittima insieme a IOVINO Giuseppe in una curva in salita
vicino all’abitazione dell’avvocato, perché in quel punto l’auto avrebbe
dovuto rallentare e sarebbe stato più facile colpirla. Quando l’avvocato
giunse a bordo della sua Fiat 500,
egli gli sparò di fronte, nel parabrezza, con una pistola calibro 32. Il primo
colpo si inceppò, forse perché le cartucce erano umide, ma poi la pistola sparò
altri due colpi. L’avvocato reagì con l’auto, cercando di stringere il suo
aggressore sul lato opposto della strada, mentre egli non aveva più colpi
disponibili. Quindi si allontanò, andando a ritroso, senza neppure attendere
IOVINO Giuseppe con la macchina, una Golf rossa, con la quale erano giunti sul
posto. Egli, pertanto, raggiunse Camaro mediante il passaggio in auto di uno
sconosciuto e andò presso la propria abitazione a lavarsi dopo aver buttato la
pistola a 50 metri da casa sotto una macchina. Mentre si lavava giunsero
SANTACATERINA e BITTO, che egli incaricò di recuperare l’arma e di
sotterrarla.
COSTA Gaetano
(sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 24-7-1996 e
del 26-7-1996) ha negato di aver avuto
parte nell’attentato, che, invece, fu voluto da LEO Giuseppe e da SURACE
Salvatore per motivi che li riguardavano; in particolare, il SURACE lamentava lo
scarso interesse che gli stava dimostrando l’avvocato CARRABBA. Il LEO, però,
come seppe successivamente da lui stesso, “si prese la licenza di dire che era
un fatto che mi competeva, per dare uno stimolo, un impulso a questi ragazzi”.
Esecutori materiali furono SURACE Salvatore, IOVINO Giuseppe, “mi sa anche
SANTACATERINA” e tale MORGANA o MORGANTE Rosario
, inteso “zazà” (pare che si
tratti di MORGANTE Rosario
, imputato nel presente procedimento in relazione all’omicidio di CARDILLO
Francesco), che gli confidò la sua
partecipazione al fatto mentre si trovavano entrambi detenuti nel carcere di
Gazzi. Ha specificato il COSTA di non poter dire se il
MORGANTE avesse “millantato”, ma ha aggiunto di ritenere che quanto gli
fu detto corrispondesse al vero “perché
MORGANTE [sapeva], se mi diceva della bugie, a cosa andava incontro. [...] Non
si poteva mentire tra di noi”. Quando è stato fatto presente al COSTA che
VENTURA Salvatore
si era attribuito la responsabilità dell’attentato, benché
egli non lo avesse nominato tra i partecipi, il collaboratore ha replicato: “E’
un bene per tutti. Almeno si fa chiarezza sulle storie”. Proseguendo ha,
poi, dichiarato che egli fu informato dei fatti da LEO Giuseppe, con il quale parlò “mi
sa nell’84, nel corso di un processo, [...] mi sa nel processo di appello dei
69”. Ha ribadito, infine, il collaboratore di essere stato protagonista delle vicende delittuose avvenute in quegli
anni a Messina e di vantare, pertanto, una conoscenza delle “storie” e dei
“fatti”, migliore degli altri collaboratori, i quali, anche in buona fede,
possono averlo accusato di tale delitto solo perché il LEO fece intendere agli
affiliati che il capo COSTA Gaetano
era
interessato all’azione delittuosa.
La vicenda in esame appare di indubbia, rilevantissima gravità anche perché essa si inseriva, come ha ricordato lo stesso avvocato CARRABBA, in un clima di intimidazione diffuso che investiva tutti i professionisti che operavano nel mondo della giustizia e che tendeva a creare un assoggettamento della loro opera ai turpi fini della criminalità organizzata. Nonostante che numerosi collaboratori siano stati chiamati a rendere dichiarazioni su tale episodio e benché alcuni di costoro si siano addirittura assunti la responsabilità del fatto, esso appare, ancora, per molti versi oscuro, poiché non è stato del tutto disvelato il preciso movente del delitto e, soprattutto, poiché permangono incertezze sui soggetti che vi parteciparono.
Ritiene, nondimeno, questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati VENTURA Salvatore e BITTO Vincenzo in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame, mentre va pronunciata assoluzione nei confronti dell’altro imputato COSTA Gaetano .
Va, anzitutto, rilevato che la qualificazione giuridica dell’azione di sangue appare corretta. Si contesta, infatti, agli imputati di essersi resi responsabili di un tentato omicidio e, in verità, tutti gli elementi di prova acquisiti convergono nel far ritenere che gli attentatori furono mossi da una volontà omicida e non semplicemente dalla volontà di ledere l’integrità fisica della vittima.
SANTACATERINA Umberto, che si è accusato di aver partecipato, seppure con un ruolo modesto, all’azione delittuosa, ha, infatti, non solo qualificato il fatto come tentato omicidio, ma ha chiaramente ribadito che l’avvocato CARRABBA “doveva morire”. Tale sua affermazione appare, per la sua gravità e per le conseguenze che avrebbero potuto derivarne al dichiarante stesso, pienamente attendibile, mancando un qualsiasi interesse del collaboratore a mentire. Allo stesso modo LEO Giovanni ha affermato che l’ordine era di “uccidere l’avvocato CARRABBA” e SURACE Salvatore, che, avendo avuto una qualche parte nell’attentato, appare dichiarante di precipua attendibilità, ha confermato che “si è sparato per ammazzare”. Tali conclusioni trovano, poi, indiscutibile riscontro negli altri elementi derivanti dalla prova storica del fatto, perché risulta che lo sparatore colpì ripetutamente la vittima e desistette dal portare a compimento il delitto sia per la reazione dell’avvocato CARRABBA, sia perché la pistola si inceppò o esaurì i suoi colpi (l’avvocato CARRABBA avvertì chiaramente lo scatto del cane non seguito dallo sparo). La gravità delle ferite riportate dalla vittima, che fu in pericolo di vita, non appare, infine, conseguenza di un maldestro uso dell’arma, bensì di una pervicace volontà omicida, poiché l’aggressore esplose i colpi da distanza ravvicinata, introducendo la mano armata dentro l’abitacolo dell’autovettura della vittima e sparando ad un’altezza del corpo tale, da rendere molto probabile che venissero attinte parti vitali. Sulla base delle superiori considerazioni, ad avviso di questa Corte, il fatto deve qualificarsi come tentato omicidio, dovendo ritenersi pienamente raggiunta la prova sia dell’idoneità degli atti a provocare la morte della vittima, sia della loro inequivoca direzione a tale scopo, sia dell’esistenza del cosiddetto animus necandi, a nulla rilevando che l’imputato VENTURA Salvatore , il quale ha confessato la propria partecipazione al fatto, ammettendo di avere materialmente sparato alla vittima, abbia in contrario affermato che “non c’era un mandato specifico; quello che succedeva, succedeva”. Tale sua affermazione, proveniente da soggetto che ha interesse a sminuire la gravità del fatto, risulta, infatti, non solo inverosimile, poiché non è credibile che l’attentatore non avesse chiaro quale fosse il suo compito, ma anche contraddetta dai numerosi ed inequivocabili elementi di prova prima illustrati e dalle stesse parole del VENTURA, il quale ha dichiarato di avere sparato “all’altezza da uomo”..
Certa appare, altresì, la partecipazione di VENTURA Salvatore e di BITTO Vincenzo al delitto.
Il VENTURA ha ammesso la propria partecipazione all’attentato, dichiarando che egli ne discusse con LEO Giuseppe, nel carcere di Reggio Calabria e, poi, lo organizzò ed eseguì personalmente. La deposizione del VENTURA risulta, su tale punto, del tutto attendibile sia perché non si rinvengono ragioni apprezzabili per le quali il collaboratore avrebbe dovuto falsamente autoaccusarsi, sia perché egli ha inequivocabilmente dimostrato una conoscenza del fatto che solo un protagonista diretto poteva avere, dando dell’episodio delittuoso una descrizione esauriente, minuta, precisa, del tutto collimante con la ricostruzione che ne ha fatto la vittima. Egli ha, in particolare, indicato con esattezza il luogo in cui avvenne l’agguato e lo svolgimento in ogni sua fase dell’azione delittuosa, ricordando, tra l’altro, che l’avvocato “ha tentato di stringer[lo]”, in perfetta corrispondenza con la deposizione della vittima. Come si è già illustrato quando si è trattato il tentato omicidio di TERRAZZINO Giovanni, cui si rinvia per i necessari approfondimenti (vedi pagg. 763 e segg.), risulta, poi, del tutto verosimile che il VENTURA abbia discusso insieme a LEO Giuseppe nel carcere di Reggio Calabria, dove si trovavano entrambi detenuti (circostanza confermata dai dati trasmessi dal D.A.P.) e, successivamente, abbia organizzato ed eseguito l’attentato, in considerazione sia del ruolo di primo piano che egli rivestiva all’epoca all’interno del clan “COSTA”, sia degli stretti rapporti che, come si è visto, egli intratteneva con LEO Giuseppe.
L’esposizione del VENTURA ha trovato puntuale riscontro in quella di LEO Giovanni , persona che, per il suo rapporto di consanguineità con LEO Giuseppe, indicato dal VENTURA come mandante dell’attentato, doveva certamente aver appreso fedelmente i fatti. Anche in relazione alle dichiarazioni di LEO Giovanni occorre rinviare a quanto si è detto a proposito del tentato omicidio di TERRAZZINO Giovanni (pag. 763 e segg.), poiché i due episodi delittuosi appaiono nel racconto del collaboratore strettamente collegati (il mandato di commettere entrambi gli attentati sarebbe stato conferito a VENTURA Salvatore in un unico contesto all’interno del carcere di Reggio Calabria). Il LEO, come si è visto, ha fornito un particolare che attribuisce sicura attendibilità alla sua deposizione, avendo il collaboratore specificamente ricordato che il VENTURA, il quale si era assunto il compito di dare esecuzione al progettato attentato, si trovava detenuto a Reggio Calabria ed ottenne la libertà proprio lo stesso giorno in cui egli fu trasferito in quel carcere, circostanza questa che ha trovato piena corrispondenza nella documentazione trasmessa dal D.A.P. e che risulta particolarmente significativa, sia in considerazione del breve spazio temporale tra la data della scarcerazione del VENTURA e quella di consumazione del delitto, sia, soprattutto, perché avrebbe potuto essere ben difficilmente rammentata dal collaboratore ove non fosse stata collegata all’attentato che di lì a poco il VENTURA avrebbe perpetrato.
Ulteriore riscontro della partecipazione del VENTURA all’azione criminosa, con il ruolo di killer, è stato fornito dalle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto. Questi, attribuendo a sé una parte nel delitto, ha affermato che il giorno dell’attentato si recò, insieme a BITTO Vincenzo , nello studio dell’avvocato CARRABBA, per acquisire informazioni utili per l’esecuzione dell’aggressione, che sarebbe stata poi portata a compimento da VENTURA Salvatore e da IOVINO Giuseppe. Questa circostanza, che attribuisce particolare attendibilità alle dichiarazioni del collaboratore, in quanto provenienti da un diretto protagonista dei fatti narrati, appare intrinsecamente credibile, in considerazione dello stretto legame esistente tra SANTACATERINA Umberto, LEO Giuseppe, VENTURA Salvatore e BITTO Vincenzo (vedi su questo punto quanto si è detto più ampiamente a proposito del tentato omicidio di TERRAZZINO Giovanni, pag. 763 e segg. e, in particolare, vedi l’episodio avvenuto il 27 dicembre 1982, cui si è fatto cenno, nel quale SANTACATERINA Umberto e VENTURA Salvatore , in compagnia di BITTO Vincenzo e PARISIO Alfredo, furono sorpresi ed arrestati con indosso dei giubbotti antiproiettile su un’autovettura all’interno del cui abitacolo vi erano tre pistole, nel corso, evidentemente, dell’esecuzione di un qualche progetto delittuoso) e trova corrispondenza, sia nelle accuse, invero piuttosto vaghe, mosse nei confronti del SANTACATERINA da PARATORE Vincenzo, COSTA Gaetano , SPARACIO Luigi e SURACE Salvatore, sia, soprattutto, nelle dichiarazioni di VENTURA Salvatore , il quale, pur avendo effettuato una ricostruzione dei fatti che risulta parzialmente difforme da quella di SANTACATERINA Umberto, ha, nondimeno, confermato che quest’ultimo partecipò alla perpetrazione del delitto, compiendo proprio quel tipo di attività preparatoria che il SANTACATERINA ha affermato di avere svolto.
Anche con riferimento a questo episodio delittuoso, così come prima si è visto per il tentato omicidio di TERRAZZINO Giovanni, sorge, tuttavia, il sospetto che SANTACATERINA Umberto abbia arricchito il suo racconto di particolari non veridici, al fine, probabilmente, di accreditare una conoscenza dei fatti più piena di quella in realtà posseduta.
Il collaboratore sembra, infatti, inattendibile quando ha sostenuto che l’attentato avrebbe dovuto essere eseguito nello studio dell’avvocato CARRABBA, poiché tale affermazione, oltre ad essere stata smentita da VENTURA Salvatore e da SURACE Salvatore, i quali non ne hanno fatto cenno, appare per molti versi incongruente. E’, anzitutto, poco convincente che gli aggressori mutarono repentinamente l’originario piano quando videro lo studio dell’avvocato CARRABBA affollato di clienti, poiché si trattava di circostanza facilmente prevedibile, attesa la notorietà del professionista, ed alla quale poteva agevolmente ovviarsi, aspettando l’uscita dallo studio di tutti i clienti. E’ illogico, poi, che VENTURA Salvatore , il quale avrebbe dovuto eseguire l’attentato, abbia atteso le informazioni dei complici nella propria abitazione di Camaro, a notevole distanza dal luogo dell’agguato, anziché lì nei pressi, pronto a cogliere il momento propizio per passare all’azione. E’, infine, impensabile che la decisione di eseguire l’aggressione nei pressi dell’abitazione della vittima sia stata una soluzione estemporanea e di ripiego, poiché le modalità impiegate rivelano, viceversa, un’accurata attività preparatoria, diretta ad acquisire una perfetta conoscenza del percorso che l’avvocato era solito effettuare per ritornare dallo studio professionale a casa, al fine di individuare il luogo più favorevole per la buona riuscita dell’azione criminosa. Con riferimento, poi, al mandato del delitto, sembra, parimenti, che il SANTACATERINA sia inattendibile quando ha affermato di aver assistito, nell’abitazione della moglie di COSTA Gaetano , alla consegna a VENTURA Salvatore di una lettera contenente l’ordine di compiere l’azione delittuosa, poiché ciò, come si è visto a proposito del tentato omicidio di TERRAZZINO Giovanni, contrasta irrimediabilmente con la ricostruzione dei fatti concordemente fornita da LEO Giovanni e da VENTURA Salvatore , i quali hanno reso, viceversa, dichiarazioni che, alla luce di quanto si è detto, appaiono particolarmente credibili. Quanto si è sin qui detto non priva, però di valore l’accusa di SANTACATERINA Umberto nei confronti del VENTURA, poiché il racconto del collaboratore ha trovato, su tale punto, numerosi e significativi elementi di convergenza con quello dello stesso VENTURA e risulta particolarmente dettagliato, a dimostrazione di una conoscenza certa, sebbene parziale, dei fatti.
Anche SURACE Salvatore, il quale ha ammesso, solo su esplicita domanda, di essere stato in qualche modo coinvolto nel delitto e di avere, pertanto, appreso tutti i particolari dell’azione delittuosa, ha confermato che l’attentato fu organizzato ed eseguito da VENTURA Salvatore . Tale dichiarazione appare, invero, di sicura attendibilità, poiché il collaboratore ha dimostrato di avere una sicura conoscenza dei fatti che ha narrato e non si rinvengono ragioni di astio nei confronti del VENTURA, tali da giustificare accuse calunniose.
Ulteriori conferme della partecipazione di VENTURA Salvatore al fatto provengono, infine, dalle dichiarazioni, ancorché generiche, di PARATORE Vincenzo, CASTORINA Pasquale , MARCHESE Mario e SPARACIO Luigi , i quali, avendo fatto parte, all’epoca, del clan “COSTA”, così come il VENTURA, e avendo in esso rivestito ruoli di indubbio prestigio, erano certamente nelle condizioni di conoscere, almeno nelle linee fondamentali, circostanze attinenti all’organizzazione ed esecuzione dell’attentato, maturato all’interno del loro gruppo di appartenenza e di tale gravità, per le inevitabili ripercussioni che avrebbe avuto sui rapporti tra la delinquenza organizzata messinese ed il mondo forense, da suscitare inevitabili curiosità.
Quanto a BITTO Vincenzo , scomparso da lungo tempo e probabilmente vittima di “lupara bianca”, le accuse nei suoi confronti provengono dai collaboratori SANTACATERINA Umberto, VENTURA Salvatore , PARATORE Vincenzo e, in modo più incerto, LEO Giovanni e SURACE Salvatore. Di particolare rilievo appaiono, però, le dichiarazioni del SANTACATERINA e del VENTURA, atteso che il primo ha narrato, con riferimento alla posizione del BITTO, fatti ai quali egli stesso ha preso parte e la cui veridicità, proprio per tale motivo, non può risultare infirmata dalle perplessità prima sollevate circa la scarsa attendibilità di altre parti della sua deposizione, mentre il secondo ha fornito un’esauriente descrizione dell’attività compiuta dal BITTO, spiegando in modo convincente la funzione dallo stesso svolta per il compimento del piano criminoso. E’, d’altronde, del tutto verosimile che il BITTO abbia potuto rendersi autore della condotta contestatagli, atteso che egli era, a quel tempo, un personaggio di indubbio rilievo all’interno del clan “COSTA”, nel cui ambito maturò il delitto. Occorre, in proposito, rilevare che il BITTO fu condannato per aver fatto parte della famiglia “COSTA” sia nel periodo anteriore al 5 agosto 1981, con la sentenza che ha concluso il processo “dei 69”, sia nel periodo successivo e fino al giugno 1985, con la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 3 aprile 1987, all’esito del primo grado di giudizio nel processo “dei 290”. Quest’ultima sentenza, confermata in appello, ritenne, in particolare, attendibili le accuse mosse nei suoi confronti da INSOLITO Giuseppe, secondo il quale BITTO Vincenzo rivestì all’interno del clan “COSTA” il grado di “sgarrista”, ed era, pertanto, persona “rispettabile” dell’organizzazione, mentre il suo prestigio iniziò a diminuire solo quando, poco tempo prima del sequestro di PARISIO Alfredo, avvenuto il 27-12-1982, cominciò a far uso di sostanze stupefacenti. All’interno del clan “COSTA” il BITTO intrattenne, peraltro, con certezza, rapporti di cooperazione criminale proprio con SANTACATERINA Umberto e VENTURA Salvatore, suoi correi nell’episodio in esame, come viene attestato dall’arresto subito insieme a costoro il 27-12-1982, cui si è prima fatto cenno.
In base agli elementi sopra considerati risulta, pertanto, provata la partecipazione di VENTURA Salvatore e di BITTO Vincenzo al fatto di sangue, mentre ben più complessa si presenta la posizione dell’altro imputato, COSTA Gaetano .
Deve, anzitutto, osservarsi che quasi tutti i collaboratori hanno accusato COSTA Gaetano di essere stato il mandante del delitto, ma un esame delle loro dichiarazioni ne rivela lo scarso valore probatorio. Come si è prima rilevato, infatti, la deposizione di SANTACATERINA Umberto appare scarsamente attendibile proprio nella parte in cui il collaboratore ha affermato di aver assistito alla consegna di una lettera del COSTA contenente l’ordine al VENTURA di eseguire il delitto. Questa circostanza, che potrebbe assumere primario rilievo al fine di un accertamento della responsabilità del COSTA, risulta, invero, smentita non solo dalle dichiarazioni del VENTURA, ma anche da quelle di LEO Giovanni , ancorché quest’ultimo abbia affermato risolutamente che il COSTA aveva “deciso” la perpetrazione del delitto. Non può, d’altronde, mancarsi di rilevare che le affermazioni dei due collaboratori, VENTURA Salvatore e LEO Giovanni , non sono sovrapponibili con quelle del SANTACATERINA, poiché i fatti riferiti appaiono inconciliabili, avendo quest’ultimo sostenuto che vi fu un mandato diretto da parte del COSTA al VENTURA e gli altri, viceversa, affermato che il mandato fu conferito dal COSTA al LEO e da quest’ultimo al VENTURA, peraltro in circostanze totalmente diverse rispetto a quelle indicate dal SANTACATERINA. Le accuse di LEO Giovanni , inoltre, non sembrano derivare da un’effettiva conoscenza acquisita dal collaboratore, ma piuttosto da una sua illazione priva di qualsiasi riscontro, avendole fatte egli discendere dalla circostanza che il COSTA dava il “benestare” a tutte le iniziative delittuose del fratello LEO Giuseppe. Questa conclusione, come si è già visto (vedi pag. 201 e segg.), non appare, in effetti rispondente al modello organizzativo proprio del clan “COSTA”, che, anche in considerazione dello stato di detenzione, protrattosi per lungo tempo, di COSTA Gaetano , presentava al suo interno varie articolazioni con aree anche considerevoli di autonomia, e, di conseguenza, risulta non inverosimile che LEO Giuseppe, contrariamente a quanto sostenuto dal fratello Giovanni, abbia potuto, quale responsabile del gruppo, deliberare un reato di tal tipo senza il preventivo assenso del capo. Va, poi, osservato che LEO Giovanni è stato l’unico collaboratore, insieme a SURACE Salvatore, a fornire qualche elemento di valutazione riguardo al movente del delitto, affermando che “la cosa” fu voluta dal fratello LEO Giuseppe e specificando che il delitto fu deciso per “una questione di BITTO Vincenzo ”. Il movente del fatto di sangue non sembra, pertanto, stando alle parole del collaboratore, riconducibile in modo chiaro ad un interesse diretto di COSTA Gaetano e ciò indebolisce ulteriormente l’accusa nei confronti di quest’ultimo. Va, infine, rilevato che LEO Giovanni ha avuto, anche in tempi recenti, dei contrasti con COSTA Gaetano (vedi quanto si è detto a pagg. 167 e segg. e a pag. 169 e segg. a proposito di un violento litigio avvenuto nel carcere di Paliano durante il periodo della loro collaborazione), per delle recriminazioni mosse dal COSTA sulla condotta tenuta da LEO Giuseppe verso di lui, sicché LEO Giovanni , anche inconsciamente, può aver mancato della dovuta serenità nel riferire fatti strettamente collegati con le suesposte ragioni di contrasto, trasformando taluni suoi convincimenti privi di riscontro in realtà. Quanto, poi, alle dichiarazioni di VENTURA Salvatore , va evidenziato che le sue accuse nei confronti di COSTA Gaetano sono piuttosto vaghe, poiché non muovono da conoscenze precise circa il mandato del delitto. Il collaboratore ha, anzi, affermato di non sapere se LEO Giuseppe, il quale intratteneva corrispondenza epistolare con COSTA Gaetano , avesse avuto, anche in relazione a tale fatto, un “contatto con COSTA”, chiarendo che egli ha dedotto l’esistenza di tali contatti solo dall’insistenza con la quale il LEO voleva che si colpisse un avvocato. Le parole di VENTURA privano, altresì, di valore quelle di PARATORE Vincenzo e di CASTORINA Pasquale , i quali hanno asserito di avere appreso i fatti proprio dal VENTURA ed è del tutto verosimile che una supposizione di quest’ultimo sia stata recepita dai sui interlocutori come un dato reale. Ancor più vaghe sono le accuse mosse da MARCHESE Mario , il quale ha affermato di ricordare con precisione che mandante del delitto fu LEO Giuseppe, mentre si è espresso in termini molto più dubitativi circa la partecipazione del COSTA. Allo stesso modo SPARACIO Luigi ha affermato di ritenere che LEO Giuseppe e COSTA Gaetano fossero stati i mandanti solo in base alla circostanza, di per sé non decisiva, che gli esecutori appartenevano al gruppo criminale diretto dai due. A fronte di accuse che lasciano, come si è visto, notevoli margini di dubbio, va osservato che l’imputato COSTA Gaetano, il quale ha effettuato la scelta di collaborare con la giustizia rendendo ampia confessione in relazione a numerosi gravissimi delitti, ha protestato la propria innocenza, rendendo una dichiarazione che appare degna di fede, sia perché proveniente da soggetto che ha dato una svolta alla propria vita ed ha deciso di allontanarsi dal mondo criminale del quale, fino a poco tempo prima, era stato protagonista, sia perché sarebbe irragionevole un comportamento processuale diretto ad alterare la realtà dei fatti con riferimento a reati la cui gravità appare inferiore rispetto a quella di altri crimini spontaneamente confessati.
Il COSTA ha, inoltre, offerto un nuovo scenario del delitto, indicando la partecipazione al fatto di ulteriori persone e affermando un interesse nel delitto oltre che di LEO Giuseppe, anche di SURACE Salvatore. Quest’ultimo, chiamato a deporre al dibattimento dopo la deposizione del COSTA, ha parzialmente confermato le parole di quest’ultimo, accusandolo di essere stato il mandante del delitto, ma ammettendo, comunque, di esserne stato messo al corrente, di essere stato interpellato dal VENTURA per la sua esecuzione, di essere poi intervenuto per favorire la fuga dei killers, di avere, infine, svolto opera di mediazione per appianare i contrasti con l’avvocato CARRABBA. Tale dichiarazione, che prova inconfutabilmente la partecipazione del SURACE al fatto (salvo a precisare il ruolo che il SURACE rivestì), specie se si considera che le ammissioni del collaboratore sono giunte solo su espresse domande della Corte a seguito delle rivelazioni del COSTA, appare di grande significato, poiché dimostra che COSTA Gaetano ebbe una effettiva e precisa conoscenza dei fatti, del tutto giustificabile in considerazione del ruolo di capo del gruppo che egli allora rivestiva, ed avvalora la genuinità della sua difesa, benché questa contrasti con le accuse del SURACE, le quali, però, risultano prive di qualsiasi valore probatorio per l’evidente interesse di quest’ultimo a rendere una versione dei fatti intesa ad escludere un proprio coinvolgimento nell’azione di sangue. Inquietante è, inoltre, la circostanza che gli altri collaboratori escussi non abbiano fatto cenno alla partecipazione del SURACE e ciò getta un’ombra, specialmente, sulla dichiarazione di VENTURA Salvatore , poiché, unitamente agli inspiegabili silenzi del collaboratore sul movente del delitto, palesa le sue evidenti riserve a dire tutta la verità. Analoghe riflessioni suscitano le dichiarazioni di SURACE Salvatore, perché la giustificazione che egli ha fornito per spiegare il motivo per il quale egli non avrebbe partecipato all’agguato, oltre ad apparire risibile, non ha trovato alcuna conferma negli atti di causa. Il collaboratore sembra, poi, contraddirsi quando ha affermato di aver aiutato VENTURA Salvatore e IOVINO Giuseppe a fuggire dopo l’agguato, “raccogliendoli” nei pressi dell’ospedale Piemonte, poiché ciò testimonia che egli seguì anche la fase esecutiva del delitto. Poco chiara è, infine, l’attività che il SURACE svolse per appianare i contrasti tra l’avvocato CARRABBA, il COSTA ed il LEO, poiché sembra inverosimile che questi ultimi due abbiano acconsentito a rinunciare all’originario progetto omicida e, soprattutto, non si comprende quale autorità potesse avere il SURACE per indurre il LEO ed il COSTA a mutare atteggiamento nei confronti della vittima. Da tutto ciò traspare che il fatto ebbe una complessità maggiore di quella che i collaboratori hanno cercato di accreditare e ciò non può che riflettersi anche sulla posizione di COSTA Gaetano , poiché proprio la questione relativa al movente ed al mandato del delitto è quella sulla quale le dichiarazioni dei collaboratori appaiono più nebulose.
Alla luce delle superiori considerazioni, COSTA Gaetano va, pertanto, assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dai reati a lui ascritti, in relazione all’episodio delittuoso in esame, risultando contraddittoria la prova che l’imputato abbia commesso il fatto contestato.
Va, viceversa, affermata la penale responsabilità di VENTURA Salvatore e di BITTO Vincenzo per il reato di tentato omicidio in persona dell’avvocato CARRABBA Giuseppe, nonché per il reato in materia di armi di cui al capo “132” della rubrica, con tutte le aggravanti contestate. Tali reati appaiono, inoltre, astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Sussiste, in particolare, la prova dell’aggravante soggettiva della premeditazione, la quale, come si è già visto (ad esempio, in occasione della trattazione dell’omicidio di GIAIMO Santi, vedi pag. 604 e segg.), consistendo in un fatto interiore, va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato.
Nel caso di specie, essa può considerarsi pienamente provata sulla base di numerosi ed inequivocabili elementi. Deve, anzitutto, osservarsi che già la sola circostanza per la quale l’incarico di uccidere fu affidato ad altri costituisce indizio rilevantissimo di un proposito criminoso insorto in un momento apprezzabilmente anteriore rispetto alla sua attuazione ed in concreto sufficiente a far riflettere sulla decisione presa ed a consentirne il recesso. Dalle dichiarazioni di LEO Giovanni e di VENTURA Salvatore risulta, inoltre, che il proposito criminoso insorse parecchi giorni prima rispetto al delitto, quando ancora il VENTURA si trovava in carcere e fu poi ad esso data esecuzione con tenace determinazione. Parimenti rilevanti risultano le modalità esecutive del crimine, che ebbe le caratteristiche dell’agguato mafioso eseguito con freddezza e con accurata preparazione, avendo gli attentatori dovuto, senza dubbio, come si è visto, studiare le abitudini della vittima per cogliere il momento più favorevole per la riuscita del proposito criminoso.
Sulla scorta dei suddetti elementi risulta, pertanto, dimostrato, senza ombra di dubbio, il processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere, per essersi realizzati entrambi gli elementi che caratterizzano l’indicata circostanza non solo avuto riguardo alla posizione del VENTURA, ma anche con riferimento alla posizione del BITTO. Quest’ultimo, comunque, per le stesse modalità del crimine, e per il ruolo che egli vi svolse, non poteva non essere pienamente consapevole della particolare intensità del dolo dei complici e tale consapevolezza dovette certamente acquisire anteriormente al suo contributo all’evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalesse sui motivi inibitori. Anche sotto questo profilo, pertanto, si deve ritenere provata nei suoi confronti l’aggravante in esame, atteso che, con la sua volontà adesiva al progetto criminoso fece propria la particolare intensità dell’altrui dolo. Ciò non importa un’arbitraria estensione nei confronti del BITTO di un’aggravante inerente alla sola persona del VENTURA, in violazione del principio di cui all’art. 118 c.p. (vedi, su questo punto, quanto si è detto a proposito del tentato omicidio DI BLASI a pag. 676 e segg.), poiché si deve ritenere che la premeditazione riguardi in prima persona anche il primo e non solamente il secondo, con la precisazione che, ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti perché resti integrata l’aggravante non rileva in alcun modo il fatto che il BITTO non abbia partecipato all’originaria deliberazione volitiva, ma è sufficiente che abbia successivamente acquisito la piena consapevolezza del proposito criminoso ed aderito ad esso in un tempo antecedente il delitto sufficientemente ampio.
Ritiene questa Corte, infine, di dover concedere a VENTURA Salvatore le attenuanti generiche, da considerare prevalenti sulle contestate e sussistenti aggravanti. L’ampia confessione resa dall’imputato, che ha consentito, altresì, l’accertamento della responsabilità del complice BITTO Vincenzo , nonché la scelta da lui effettuata di allontanarsi dal mondo del crimine e di collaborare con la giustizia costituiscono, infatti, sintomo di resipiscenza e, di conseguenza, di una più ridotta pericolosità sociale che merita la concessione delle dette attenuanti.
Non gli può essere, viceversa, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Vanno qui richiamate tutte le considerazioni già espresse quando si è discusso di questo tema con riferimento allo stesso VENTURA, a proposito del tentato omicidio di TERRAZZINO Giovanni (vedi pag. 763 e segg.), e non appare necessario, pertanto, ripetere le cose già dette, ma va evidenziato che il contributo offerto dal collaboratore in relazione all’episodio delittuoso in esame appare deludente, poiché, come si è visto, non sembra che il VENTURA, pur avendo ammesso le proprie responsabilità, abbia effettuato una genuina e completa ricostruzione dei fatti e, comunque, avendo egli negato l’esistenza di un proposito di uccidere, ha cercato di alterare la realtà al fine di diminuire la propria responsabilità. Di conseguenza, il suo contributo non appare avere il connotato della “decisività” richiesto dalla legge e, pur potendo essere posto a fondamento di un giudizio di meritevolezza per la concessione delle attenuanti generiche, non appare tale da consentire l’applicazione dello speciale trattamento premiale per i collaboratori di giustizia.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.