2.3.3.9. Omicidio ai danni di Cardillo Francesco
Imputati: Bitto Vincenzo , Morgante Rosario
La sera del 5 ottobre 1982, CARDILLO Francesco, mentre si trovava nella propria sala da barba nella via G. Alessi di Messina, veniva aggredito da un individuo travisato da passamontagna, il quale gli esplodeva contro vari colpi di pistola calibro “9”. La vittima veniva condotta da tale OLIVERI Vincenzo, gestore del vicino cinema Astoria (sentito all’udienza dibattimentale del 6-11-1995) al Pronto Soccorso del Policlinico Universitario, dove veniva ricoverata in prognosi riservata per una “ferita d’arma da fuoco con foro di entrata nell’ipocondrio sinistro e proiettile ritenuto in fossa iliaca destra, con perforazioni multiple del colon e dell’intestino tenue e lesioni dell’arteria e vena iliache, [...] altro foro di entrata al terzo inferiore coscia sinistra” (vedi certificato del Pronto Soccorso inserito nel fascicolo n. 185 degli atti irripetibili, nonché cartella clinica, acquisita all’udienza del 6-11-1995 e inserita anch’essa nel fascicolo suddetto). A causa della gravità delle ferite e delle conseguenti complicazioni, il CARDILLO decedeva due giorni dopo l’agguato, il 7 ottobre 1982. Subito dopo la morte, venne disposta l’autopsia sul suo cadavere che fu eseguita dal prof. Francesco ARAGONA. Questi, sentito quale teste al dibattimento, all’udienza del 6-11-1995, ha specificato che il CARDILLO fu attinto “alla coscia sinistra, superficie anteriore, col proiettile ritenuto nella regione perineale sinistra” e “all’arcata costale sinistra sulla linea imiclaviale, [...] col proiettile ritenuto nel sottocutaneo al livello della cresta iliaca postero superiore destra e [...] un tramite intracorporeo dall’alto in basso e da sinistra a destra” Entrambi i proiettili vennero estratti pressoché integri e avevano un calibro di nove millimetri. Ha aggiunto il teste che “la causa della morte è stata un’insufficienza cardiaca in rapporto ad una sopravvenuta insufficienza renale, connessa ad una peritonite diffusa successiva, determinata da una ferita di arma da fuoco che aveva interessato l’addome”.
Il Maresciallo MORABITO Giuseppe,
appartenente al Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina, che intervenne
insieme ad altri militari sul luogo dell’agguato e svolse le prime indagini,
sentito al dibattimento all’udienza del 6-11-1995, ha dichiarato che quando le forze dell’ordine giunsero nel luogo dell’attentato, già
la vittima era stata trasportata in ospedale. Essi effettuarono, allora, un
sopralluogo all’interno del salone da barba gestito dal CARDILLO e rinvennero,
in un cassettone, due bossoli, in un primo tempo ritenuti per pistola calibro
7,65, ma, in realtà, appartenenti ad un’arma semiautomatica calibro 9 (vedi
processo verbale di sopralluogo del 5-10-1982 e processo verbale di rinvenimento
e sequestro redatto l’8-10-1982, entrambi inseriti nel fascicolo n. 185 degli
atti irripetibili), che erano stati lì
riposti da tale LA SALA, che aveva assistito al fatto e che, subito dopo la
sparatoria, li aveva trovati a terra. I militari sentirono,
quindi, parenti e amici della vittima, nonché due testimoni oculari del
delitto, tali DE SALVO ed il già citato LA SALA, i quali diedero una
descrizione della dinamica dell’aggressione. Emerse, altresì, che il CARDILLO
era stato, fino a poco tempo prima, in carcere, condannato per una rapina
commessa al casello dell’autostrada Messina - Catania, e, in
quell’occasione, collaborò con gli organi investigativi per
l’individuazione dei correi.
LA SALA Francesco ha ripetuto al dibattimento (vedi udienza del 6-11-1995) quanto aveva dichiarato nella fase delle indagini, fornendo una compiuta narrazione dello svolgimento dei fatti, mentre dell’altro testimone oculare, DE SALVO Giovanni, frattanto deceduto, sono state acquisite in dibattimento le dichiarazioni dallo stesso in precedenza rese.
Il LA SALA ha dichiarato
(dichiarazioni sostanzialmente analoghe aveva reso anche il DE SALVO), che egli
al tempo dell’attentato lavorava nel salone da barba che il CARDILLO aveva
aperto da circa quattro mesi, dopo essere stato scarcerato. Il giorno
dell’aggressione egli si trovava, insieme a CARDILLO Francesco ed al DE SALVO,
all’interno del salone. Non vi era alcun cliente e tutti e tre si trovavano
seduti intenti a leggere un quaderno contenente dei conteggi relativi ad un
garage. Ad un tratto vide entrare una persona alta con una maschera gialla e
rossa e subito pensò che si trattasse di una scherzo, tanto che rimase intento
a guardare il quaderno, quando, dopo un paio di secondi, udì due colpi di
pistola e, giratosi, vide il CARDILLO ferito che chiedeva soccorso. Con
l’aiuto dell’OLIVERI, la vittima venne accompagnata dal DE SALVO in
ospedale, mentre egli provvide a recuperare i bossoli rimasti a terra e a
conservarli in un cassetto. Il LA SALA ha aggiunto che il
CARDILLO, in quei quattro mesi di libertà prima di morire, non gli manifestò
alcuna preoccupazione ed era sempre allegro.
In base ai suddetti elementi certa e incontestata appare la prova storica del fatto, ma le attività di indagine compiute subito dopo il delitto non condussero né all’individuazione di colui che aveva sparato, né alla scoperta degli eventuali complici. Nulla di utile hanno, peraltro, saputo dire, al fine di orientare le indagini, i familiari del CARDILLO.
BOTTARI Maria, vedova della vittima, ha dichiarato solamente (vedi udienza del 6-11-1995) che il marito non le esternò alcun motivo di timore e che lavorava regolarmente nel negozio di barbiere aperto qualche mese prima, mentre la sera aiutava il padre, il quale vendeva frutta e verdura in un chiosco sito in via Taormina. La teste non ha, però, saputo dire con certezza neppure se il marito fu, qualche tempo prima, condannato per una rapina all’autostrada (ha affermato: “mi sembra di sì, non mi ricordo bene”), né se in quell’occasione collaborò con gli inquirenti (“non me lo ricordo, non lo so, francamente non ho la più pallida idea”). DI STEFANO Maria, madre del CARDILLO, ha ribadito (vedi udienza del 1-12-1995) quanto aveva detto la vedova e anch’essa ha affermato di non sapere se il figlio collaborò con la giustizia nel processo per rapina nel quale venne condannato. Quando il Pubblico Ministero, al dibattimento, ha contestato alla donna di avere dichiarato ai Carabinieri, che la interrogarono poco dopo il fatto, la circostanza della collaborazione del figlio con gli inquirenti, la teste ha replicato “non mi ricordo niente, nemmeno quanti anni ci ho”.
A conclusione di tali indagini, non essendo state acquisite prove nei confronti di alcuno, il Giudice Istruttore pronunciava, in data 5-11-1983, sentenza con la quale, in conformità delle richieste del P.M., dichiarava non doversi procedere nei confronti di ignoti, per essere rimasti tali gli autori del reato.
Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, che ha offerto del fatto una compiuta ricostruzione, indicando i responsabili dell’azione delittuosa, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 1-3-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio, davanti a questa Corte, di BITTO Vincenzo e di MORGANTE Rosario , mentre si procedeva separatamente nei confronti di CISCO Antonino, minorenne all’epoca del fatto, per il quale veniva instaurato giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni di Messina, che lo condannava con sentenza emessa il 25 novembre 1995 (documento acquisito agli atti del dibattimento con ordinanza ex art. 507 c.p.p. emessa il 19 luglio 1997 - vedi n. 2 dei documenti).
In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, RIZZO Rosario , LEO Giovanni , MARCHESE Mario , VENTURA Salvatore , SPARACIO Luigi , CASTORINA Pasquale e CISCO Antonino.
SANTACATERINA Umberto (sentito in
merito a tale fatto nell’udienza 15-2-1994) ha dichiarato di aver
appreso i fatti da BITTO Vincenzo
e
da MORGANTE Rosario
subito dopo il delitto, a piazza Cairoli, dove egli era solito
frequentare insieme a VENTURA Salvatore
, LA SPADA Antonino
e
SURACE Salvatore. Mandante dell’azione di sangue fu BITTO Vincenzo
, che riteneva di aver subito un torto
perché, essendo egli andato un giorno, insieme a LA SPADA Antonino
, nel chiosco per la vendita di frutta
gestito dal padre del CARDILLO, quest’ultimo gli fece pagare una cassetta di
frutta da mandare nel carcere di Reggio Calabria a LEO Giuseppe, e il figlio,
che era lì presente, non intervenne per fargliela avere gratis. Il BITTO
voleva, pertanto, dare una punizione al CARDILLO, facendogli sparare alle gambe,
e diede l’incarico a CISCO Antonino, dicendogli che mandante era CASTORINA
Pasquale
, senza che ciò fosse vero. Il CISCO si
recò sul posto dell’attentato con una vespa insieme a MORGANTE Rosario
. Mentre il CARDILLO stava chiudendo il
salone da barba ed era intento ad abbassare la serranda, il CISCO gli esplose
numerosi colpi di pistola e per sbaglio lo uccise. I due esecutori materiali si
recarono, quindi, nella piazzetta del villaggio Aldisio, dove li attendeva BITTO
Vincenzo
. Essi abbandonarono la moto ed il BITTO
accompagnò il CISCO Antonino a casa sua a Minissale, mentre si recò insieme al
MORGANTE a piazza Cairoli, dove incontrarono il SANTACATERINA e gli altri prima
nominati e raccontarono loro l’accaduto.
PARATORE Vincenzo (sentito in
merito a tale fatto nelle udienze del 1-4-1996, 10-4-1996, 12-4-1996 e
13-4-1996) ha affermato che quando avvenne
il fatto egli si trovava detenuto nel carcere di Patti, dove ricevette la visita
di CISCO Antonino, che egli conosceva bene, perché abitava vicino a casa sua e
che gli raccontò l’accaduto. Gli disse che mandante del delitto fu BITTO
Vincenzo
, il quale voleva che il CARDILLO fosse
ferito alle gambe perché quest’ultimo, nel 1979, aveva fatto arrestare
SARACENO Giuseppe, CAMBRIA Giuseppe e LONGO Salvatore, che si erano resi
responsabili di una rapina al casello autostradale di Gazzi. Il CARDILLO non era
coinvolto nella rapina, ma ne “era venuto a conoscenza [...] per colpa di suo
fratello; allora lui, con la curiosità di andare a vedere questa rapina, si è
messo a inseguire i rapinatori. [...]. Qualcuno ha preso il numero di targa
della macchina di CARDILLO Francesco”, il quale venne, così, arrestato e fece
“i nomi dei rapinatori”, ma non accusò tutti i responsabili, poiché lasciò
fuori SPARACIO Luigi
, CASTORINA Pasquale
ed
il proprio fratello. BITTO Vincenzo
, pur non essendo interessato alla rapina,
nella sua veste di appartenente al clan “COSTA”, così come le persone
accusate dal CARDILLO, pensò di fare “un favore a qualcuno”, dandogli una
punizione per il suo comportamento da “infame”. Killer fu CISCO Antonino, il
quale gli sparò con una pistola calibro 9 e, per errore, lo uccise. Il CISCO agì
“in compagnia di Rosario MORGANTE”, che gli guidò la vespa.
RIZZO Rosario
(sentito in merito a tale fatto all’udienza del 4-6-1996) ha
riferito di aver saputo in carcere che il
CARDILLO era stato ucciso, “siccome aveva fatto una chiamata in passato a
CASTORINA ‘nto ‘n processo”, da Nino CISCO e “mi sembra che c’era pure
Sasà MORGANTE”.
LEO Giovanni
(sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 9-7-1996 e
del 23-7-1996) ha dichiarato di aver
saputo i fatti da BITTO Vincenzo
, dal fratello LEO Giuseppe e da CISCO
Antonino. Esecutori materiali furono CISCO Antonino e MORGANTE, i quali agirono
su mandato di Enzo BITTO, che aveva “avuto una discussione” con il CARDILLO.
MARCHESE Mario
(sentito in merito a tale fatto all’udienza del 24-9-1996)
ha dichiarato di avere un ricordo molto
vago e che mandante fu CASTORINA Pasquale
per
una rapina nella quale il CARDILLO fu implicato e per la quale furono arrestati
CASTORINA, LONGO ed altre persone.
VENTURA Salvatore (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 3-6-1996) ha affermato solamente, in modo dubitativo, che implicati nell’episodio delittuoso furono BITTO Vincenzo e MORGANTE Rosario , il quale “mi sembra che [...] portava la vespa”. Il collaboratore non ha ricordato, anche su espressa domanda, l’incontro a piazza Cairoli, subito dopo il fatto, con il BITTO e con il MORGANTE, che è stato, viceversa, rammentato dal SANTACATERINA.
SPARACIO Luigi
(sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 9-10-1996 e
del 15-10-1996) ha riferito che l’omicidio
fu voluto da CAMBRIA Antonino, il quale diede mandato a BITTO Vincenzo
di
organizzarlo e questi incaricò dell’esecuzione CISCO Antonino, il quale fu
accompagnato da MORGANTE Rosario
, che gli guidò la motoretta. Egli seppe
i fatti da BITTO Vincenzo
e
da CAMBRIA Antonino, inteso “Nuccio”. Il CAMBRIA volle questo delitto poiché
“io, assieme al fratello di CARDILLO ed il fratello di CAMBRIA - c’era anche
CASTORINA - avevamo fatto una rapina nell’autostrada, ai caselli
dell’autostrada. Il CARDILLO aveva dato incarico a questo suo fratello di
aspettarlo in un punto [...]. Succede che il CARDILLO Francesco ci aveva visti e
ci veniva dietro con una 127 blu [...]. Il CARDILLO che ha partecipato alla
rapina non l’aveva riconosciuto che era suo fratello, perciò poi ci siamo
fermati, io sono sceso dalla macchina e ho sparato contro questa macchina, perché
pensavamo che era un metronotte [...]. Avevano preso questi due, tre numeri di
targa di questo CARDILLO Francesco e lo cercavano i Carabinieri per sapere
quello che era successo [...]. Tutti gli avevano detto di raccontare quello che
era successo senza andare oltre, invece questo è andato dai Carabinieri e ha
fatto arrestare a tutti. Solo a me non mi ha fatto arrestare perché o si è
dimenticato o non sapeva che io ho partecipato alla rapina”. Poiché fu
arrestato anche CAMBRIA Giuseppe, fratello di CAMBRIA Antonino, quest’ultimo,
a distanza di tempo, “gliel’ha fatta pagare”.
CASTORINA Pasquale
(sentito in merito a tale fatto all’udienza del 20-5-1996)
ha dichiarato che l’omicidio fu commesso
da “CISCO Antonino in compagnia di MORGANTE Rosario
”. Egli, nel periodo in cui avvenne il
delitto, si trovava nel carcere di Novara e seppe i fatti solo successivamente,
quando venne trasferito nella Casa Circondariale di Messina. Egli ne parlò
qualche volta anche con BITTO Vincenzo
, il quale “si era interessato lui in
questo fatto qua”, poiché il CARDILLO “gli aveva fatto negativa per qualche
cassetta di frutta” ed inoltre perché “il BITTO Vincenzo
era
diventato amico di CAMBRIA Nuccio”.
CISCO Antonino (sentito in merito a
tale fatto all’udienza del 24-9-1997) ha
ammesso la propria partecipazione al delitto. Egli, che all’epoca del fatto
era ancora minorenne, era uscito da poco dal carcere e venne avvicinato da BITTO
Vincenzo
e
da MORGANTE Rosario
. Essi giunsero a Minissale, dove egli
abitava, a bordo di una 126 e gli dissero che “si doveva ammazzare Francesco
CARDILLO, perché aveva fatto delle rivelazioni sulla rapina fatta
all’autostrada Messina - Palermo e, in cambio, loro dovevano ammazzare un
metronotte che, all’epoca del fatto, aveva accusato CASTORINA Pasquale
”. Il metronotte, infatti, “era stato
quello che aveva riconosciuto CASTORINA Pasquale
sulla rapina dell’autostrada”, mentre il CARDILLO, pur non
avendo partecipato alla rapina, alla quale aveva, invece, preso parte il
fratello, se l’era “cantata” e aveva fatto arrestare alcuni dei soggetti
che ne erano stati responsabili. Gli spiegarono che il metronotte, abitando a
Minissale, nello stesso quartiere dove egli abitava, non poteva essere ucciso da
lui, perché avrebbe potuto essere facilmente riconosciuto. Acconsentì alla
richiesta che gli proveniva da due personaggi del clan “COSTA”, gruppo
criminoso al quale egli, pur essendo stato “fedelizzato” solo nel 1983, era
vicino sin da quando, nel carcere di Messina, era divenuto figlioccio di PARISI
Corrado e, di conseguenza, “a tutti gli effetti parte integrante di questa
cosa”. Egli non si poteva,
pertanto rifiutare, “anche perché il BITTO era un grosso personaggio della
malavita messinese” e “non si può negare una cosa a una persona del
genere”. Si recò, quindi, quello stesso giorno, insieme a MORGANTE Rosario
nei
pressi del salone da barba del CARDILLO. Il collaboratore ha così descritto
l’esecuzione del delitto: “io sono
sceso, ho fatto aspettare il MORGANTE più avanti, sono sceso io dal vespino,
avevo un cappuccio giallo e rosso, ho sparato due colpi a questa persona e ce ne
siamo andati col vespino”. Il CARDILLO, quando egli entrò nella bottega a
sparare con una pistola “calibro 9 corto”, “era seduto che leggeva un
giornale, lui e un’altra persona”. Compiuta l’azione, essi si recarono dal
BITTO, che li “aspettava con una macchina” ed il MORGANTE si allontanò,
quindi, con quest’ultimo. CASTORINA Pasquale
non
era in realtà interessato alla vicenda, “perché poi io ho parlato con
CASTORINA dopo il fatto e lui non sapeva niente”. L’arma usata per il
delitto fu da lui successivamente consegnata ad altri affiliati della famiglia
“COSTA” e, precisamente, a BITTO Vincenzo
, a SANTACATERINA Umberto e a VENTURA
Salvatore
.
Occorre osservare che CISCO
Antonino è stato sentito in merito a tale fatto anche nel corso del
procedimento a suo carico davanti al Tribunale per i minorenni di Messina, dove
rese, all’udienza dibattimentale del 13-2-1995, spontanee dichiarazioni, il
cui verbale è stato acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento a
seguito di ordinanza emessa da questa Corte in data 19 luglio 1997 (vedi
documento n. 16). In quel procedimento il CISCO, che non era ancora
collaboratore di giustizia, ma si apprestava a divenirlo, aveva dichiarato che BITTO
Vincenzo
, “spinto da Nuccio CAMBRIA”, gli
aveva chiesto, insieme a Sasà MORGANTE, di ammazzare il CARDILLO, poiché
questi si era reso responsabile di aver effettuato delle chiamate in correità
per una rapina al casello autostradale. La vicenda relativa alla cassetta della
frutta, quale movente del delitto fu, viceversa, “tutta un’invenzione” del
BITTO e del MORGANTE: il fatto era realmente successo, ma non era la vera
causale e fu solo “ una scusante per le altre persone”.
Dopo aver brevemente esposto il
contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti su tale
delitto, occorre, infine, ricordare l’esame dell’imputato MORGANTE Rosario
, il quale, all’udienza dell’11-11-1996, ha ammesso la propria
partecipazione al fatto, dando, però, di esso una diversa ricostruzione. Ha
dichiarato che all’epoca dei fatti egli “camminava” con Enzo BITTO. Un giorno si
avvicinò a loro il CISCO, che disse al BITTO di aver ricevuto da CASTORINA
Pasquale
l’incarico di sparare nelle gambe al CARDILLO. Attraverso un
colloquio fatto con il CASTORINA, che si trovava detenuto a Lecce,
quest’ultimo aveva, infatti, mandato a dire che si dovevano “rompere le
gambe a questo qua per il fatto della rapina dell’autostrada”. Il CISCO
chiese al MORGANTE la cortesia di
accompagnarlo nell’azione delittuosa, portandogli la motocicletta, ed egli
acconsentì. Ha continuato l’imputato dicendo: “poi
la sera o l’indomani, non ricordo precisamente, andiamo a fare questo fatto.
Arrivando cinquanta metri prima del salone io mi fermo con la moto, lui scende
[...], spara e ritorna, dice: andiamo, gli ho rotto le gambe”. Essi si
recarono, quindi, davanti alla chiesa del villaggio Aldisio, dove vi era il
BITTO che attendeva con la propria auto e insieme al quale egli si allontanò,
mentre il CISCO andò via con la moto.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza di entrambi gli imputati in ordine ai fatti loro contestati con riferimento all’episodio delittuoso in esame.
La prima questione che occorre esaminare riguarda la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta di chi ha sparato a CARDILLO Francesco e l’evento morte. La difesa degli imputati si è a lungo soffermata su tale problema, che è stato approfondito, soprattutto, nel corso della deposizione del consulente medico legale prof. ARAGONA. Si è cercato, infatti, di comprendere se la morte del CARDILLO sia sopravvenuta a seguito di una condotta gravemente negligente dei sanitari che lo ebbero in cura, piuttosto che a seguito della gravità delle ferite riportate nell’aggressione. Il teste prof. ARAGONA ha chiarito che la vittima fu sottoposta dai sanitari del policlinico universitario, lo stesso giorno del ricovero, ad intervento operatorio ma “le condizioni del paziente sono andate via via peggiorando, tanto che alla data del 7-10-1982 [sulla cartella clinica] è annotato quanto segue: considerate le condizioni del paziente in anuria da 24 ore e i dati ematochimici [...] si ritiene opportuno e urgente trattamento emodialitico” (vedi relazione di consulenza medico legale acquisita agli atti e inserita nel fascicolo n. 185). Non si riuscì, tuttavia, ad eseguire la dialisi, che era l’unico trattamento che avrebbe potuto salvargli la vita, poiché alle ore 12,05 dello stesso giorno il CARDILLO morì. Non è dato sapere, infine, se il ritardo nell’esecuzione della dialisi sia dipeso da colpe dei medici, da disfunzioni organizzative o da altro.
Ritiene la Corte che, alla luce dei superiori elementi di prova, non possono esservi dubbi sulla sussistenza del nesso di causalità tra l’azione dello sparatore, le conseguenti ferite riportate dal CARDILLO e la successiva morte di quest’ultimo, a prescindere da un compiuto accertamento di un’eventuale condotta colposa dei sanitari, che potrebbe porsi solo come concausa dell’evento.
Seguendo una concezione strettamente condizionalistica della causalità, da valutare attraverso un giudizio ex post, è certo che l’azione dello sparatore fu condizione indispensabile (condicio sine qua non) per il verificarsi della morte del CARDILLO, del quale deve essere considerata causa. Vi fu, tuttavia, ad avviso della difesa, il concorso di ulteriori condizioni, poiché l’omissione dell’indispensabile dialisi deve pure considerarsi causa dell’evento, nella misura in cui la sua esecuzione avrebbe prevedibilmente evitato la morte del paziente. Orbene, il codice penale disciplina espressamente il fenomeno della confluenza di più cause nella produzione di uno stesso evento, stabilendo, nel secondo comma dell’art. 41, che le cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento escludono il rapporto di causalità. Tale norma, a causa della sua infelice formulazione, ha suscitato contrasti interpretativi nella dottrina meno recente, ma oggi si concorda nel ritenere che essa tende a delimitare l’ambito della causalità risultante da una rigorosa applicazione della teoria condizionalistica, sancendo il principio che il nesso causale è escluso non solo in presenza di una serie causale del tutto autonoma, ma anche quando l’evento è dovuto al sopravvenire di un avvenimento eccezionale, che lo renda, come tale, assolutamente imprevedibile. E’ divenuto, così, orientamento costante in giurisprudenza[1] ritenere che in tema di rapporto di causalità, causa sopravvenuta sufficiente alla produzione dell’evento è quella del tutto indipendente dal fatto del reo, che si ponga al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale attribuibile alla condotta dell’agente. Tale non può, però, considerarsi, secondo l’unanime giurisprudenza, la negligenza o l’imperizia dei sanitari rispetto al comportamento dell’agente che, provocando il fatto lesivo, ha dato luogo al necessario intervento operatorio, poiché essa non è un avvenimento atipico rispetto alla serie causale precedente, di cui costituisce, anzi, un normale sviluppo evolutivo. Non giova, pertanto, nel caso di specie, verificare se vi fu colpa dei sanitari, poiché non vi è dubbio che la morte del CARDILLO rappresenta il prevedibile sviluppo delle gravi lesioni riportate, le quali si rivelavano già ex ante idonee a cagionare la morte, e quando questa si è realizzata, anche, eventualmente, per il concorso di condizioni ulteriori, si è semplicemente determinata una concretizzazione del rischio tipicamente connesso all’azione del ferire che, pertanto, deve considerarsi senz’altro causa dell’evento.
Quanto all’individuazione dei
colpevoli del grave atto di sangue, giova premettere che quasi tutti i soggetti
indicati dai collaboratori di giustizia come responsabili del delitto, risultano
appartenenti a quel tempo al clan “COSTA”. In particolare, occorre
ricordare, quanto al BITTO ed al ruolo che egli ebbe in quel periodo nel mondo
della malavita messinese, ciò che si è già detto su di lui a proposito del
tentato omicidio dell’avvocato CARRABBA (vedi pag. 782
e segg.). In ordine alla affiliazione di CISCO Antonino al clan “COSTA”, è
sufficiente richiamare le chiare ammissioni dello stesso CISCO, il quale ha
correttamente osservato che, avendo svolto attività delinquenziali in favore di
quel gruppo già qualche tempo prima della formale “fedelizzazione”, poteva
considerarsi, al momento del delitto, appartenente al clan “COSTA”. Il CISCO
è stato, inoltre, condannato, nel processo cosiddetto “dei 290”, con
sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23-4-1990, per aver fatto
parte del predetto clan, sulla base di numerosi elementi di accusa, tra i quali
le dichiarazioni di INSOLITO Giuseppe, il quale ha affermato che il CISCO veniva
utilizzato come killer, rapinatore e spacciatore di droga. E’ risultata,
infine, accertata, attraverso sentenza di condanna definitiva, la sua
partecipazione all’omicidio di MAZZITELLI Luigi, commesso in data 26 agosto
1983, in concorso con il minorenne COCUZZA Natalino. Quanto a MORGANTE Rosario
, va evidenziato che lo stesso è stato condannato nel processo “dei 290”,
con la sentenza prima citata, per aver fatto parte della famiglia “COSTA”,
in favore della quale prestò la sua attività in epoca anche molto anteriore
rispetto al fatto di sangue oggetto di esame nel presente processo (nella citata
sentenza è stata ricordata una rapina commessa dal MORGANTE nel 1976 insieme ad
altri affiliati del clan “COSTA”, considerata come valido riscontro della
partecipazione dell’imputato, sin da quel tempo, al detto clan). Anche
CASTORINA Pasquale
apparteneva, infine, al clan “COSTA”, all’interno del
quale rivestiva, come egli stesso ha affermato, un ruolo di rilievo, essendo
stato a capo di un gruppo criminoso che raccoglieva persone provenienti dal
quartiere di Minissale (vedi quanto si è detto a pag. 181
e segg.). Egli venne, inoltre, condannato, con sentenza del 23-4-1990,
all’esito del processo “dei 290” (vedi pag. 165 e segg.), per aver fatto
parte, con posizione non secondaria, di detto clan, tanto che INSOLITO Giuseppe
affermò che egli rivestiva il grado di “santista” e da più elementi
risulta che egli fu “figlioccio” del capo COSTA Gaetano
.
L’unico soggetto che non risulta appartenere al clan “COSTA”, è CAMBRIA Antonino, inteso “Nuccio”, cui hanno fatto riferimento taluni collaboratori, in ispecie SPARACIO Luigi , CISCO Antonino (nelle dichiarazioni rese davanti al Tribunale per i minorenni) e, più vagamente, CASTORINA Pasquale . Questi era il fratello di CAMBRIA Giuseppe, inteso “bibita”, che venne condannato per la rapina all’autostrada, nella quale rimase coinvolto il CARDILLO, ed era un personaggio di primo piano all’interno di gruppo criminoso “CARIOLO”, almeno sin dal 1979 - 1980, come risulta chiaramente dalle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano (vedi quanto ha riferito il FERRARA all’udienza del 16-9-1996, le cui parole sono state prima succintamente richiamate a pag. 175 e segg.), nonché da quelle rese da VENTURA Salvatore (vedi udienza del 29-5-1996) e da SPARACIO Luigi (vedi udienza del 9-10-1996), prima brevemente riportate a proposito dell’omicidio di D’AMICO Francesco (vedi pag. 723 e segg.). Dalla sentenza emessa nel processo cosiddetto “dei 69” e dalle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano si desume, anzi, che uno dei motivi di contrasto tra i due clan, fu proprio l’odio nutrito da COSTA Gaetano nei confronti di CAMBRIA Antonino, conseguente alle accuse mosse dal secondo al primo in occasione dell’omicidio di TIMPANI Antonino, ragione per la quale il COSTA, secondo quello che ha dichiarato INSOLITO Giuseppe, lo fece uccidere. Nella citata sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23-4-1990, a conclusione del processo “dei 290” (vedi pag. 435 e segg.), ed in quella emessa dal Tribunale di Messina il 3-4-1987, all’esito del primo grado del medesimo giudizio (vedi pag. 693 e segg.), sono state, infine, ricordate le dichiarazioni di INSOLITO Giuseppe, il quale aveva affermato che CAMBRIA Giuseppe e CAMBRIA Nuccio furono fiancheggiatori della famiglia “COSTA”, fino a quando, intorno al 1978 - 1979, a seguito di litigi avuti con DI BLASI “occhi ‘i bozza”, aderirono al clan “CARIOLO”. Esse, lette alla luce delle dichiarazioni successivamente intervenute da parte dei collaboratori di giustizia, appaiono, infatti, iscriversi in modo perfettamente armonico nel suddetto quadro probatorio, al quale danno piena conferma
Passando all’esame delle posizioni dei due imputati, piuttosto agevole si presenta la prova circa la partecipazione di MORGANTE Rosario al fatto.
Lo stesso imputato ha, infatti, ammesso di aver guidato il motoveicolo con il quale lo sparatore si sarebbe recato sul posto dell’agguato e di avere, poi, aiutato quest’ultimo nella fuga, ponendo così in essere un comportamento che ha costituito, pur nella sua atipicità, un indubbio contributo causale all’azione delittuosa. La confessione ha trovato, poi, riscontro nelle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, in particolare di SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, CISCO Antonino, CASTORINA Pasquale , LEO Giovanni e, anche se in modo dubitativo, SPARACIO Luigi .
SANTACATERINA Umberto appare, invero, in merito a tale episodio delittuoso, soggetto di indubbia attendibilità, poiché egli apparteneva al clan “COSTA”, così come coloro che ha indicato essere mandanti o autori del fatto, BITTO Vincenzo , CISCO Antonino e MORGANTE Rosario . All’interno del gruppo intratteneva, peraltro, stretti rapporti criminali con BITTO Vincenzo e con MORGANTE Rosario . Ciò risulta inequivocabilmente sia dall’episodio, avvenuto il 27 dicembre 1982, prima (vedi pag. 763 e segg.) richiamato più ampiamente a proposito del tentato omicidio di TERRAZZINO Giovanni (SANTACATERINA Umberto e VENTURA Salvatore , in compagnia di BITTO Vincenzo e PARISIO Alfredo, furono sorpresi ed arrestati con indosso dei giubbotti antiproiettile su un’autovettura all’interno del cui abitacolo vi erano tre pistole, nel corso, evidentemente, dell’esecuzione di un qualche progetto delittuoso), sia, in modo ancora più pregnante, dalla dichiarazione resa a futura memoria ai Carabinieri in data 27-11-1982, dal teste TRENTUNO Salvatore nel procedimento cosiddetto “dei 290”, cui si fa riferimento nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23-4-1990 (il TRENTUNO ha, infatti, accusato MORGANTE Rosario di minacce di morte ai suoi danni in concorso proprio con BITTO Vincenzo e SANTACATERINA Umberto). Il collaboratore, pertanto, si trovava nella condizione di conoscere i particolari del fatto delittuoso dai soggetti che ne furono, secondo le sue affermazioni, protagonisti, né sono emersi motivi di contrasto tali da giustificare accuse calunniose. Si deve, inoltre, sottolineare che SANTACATERINA Umberto è stato il primo tra i collaboratori di giustizia che ha fornito i particolari dell’azione delittuosa e, di conseguenza, la sua esposizione non patisce i pericoli di condizionamenti o influenze provenienti da dichiarazioni di altri collaboratori. Egli, infine, ha offerto una ricostruzione dei fatti che ha trovato lampante conferma, avuto riguardo all’accusa nei confronti del CISCO, nella piena confessione resa successivamente da quest’ultimo, quando divenne collaboratore di giustizia.
Anche il CISCO appare soggetto di sicura attendibilità in ordine alla partecipazione del MORGANTE e del BITTO al fatto. La sua esposizione fornisce, ad avviso di questa Corte, una ricostruzione dell’episodio delittuoso intrinsecamente logica e non contraddittoria, in ragione dei rapporti esistenti all’epoca del fatto tra i soggetti che ne furono protagonisti. Il CISCO ha, inoltre, ammesso la propria partecipazione all’attentato, affermando di avere eseguito l’azione delittuosa, sparando materialmente alla vittima, e tale piena confessione ha, certamente, ridotto in notevole misura un suo eventuale interesse a mentire. Quale protagonista diretto del fatto, egli poteva, poi, saperne tutti i particolari esecutivi ed ha, inequivocabilmente dimostrato tale sua conoscenza, dando dell’episodio delittuoso una descrizione esauriente, minuta, precisa, del tutto collimante con le altre prove, attenta a particolari a prima vista insignificanti, come quello relativo al colore del cappuccio indossato dal killer, alla posizione della vittima al momento dell’aggressione e al calibro dell’arma usata.
CASTORINA Pasquale , PARATORE Vincenzo (per il quale vedi anche quanto si dirà più avanti con riferimento all’elemento soggettivo del delitto) e LEO Giovanni appaiono, infine, attendibili, sia perché appartenenti al medesimo gruppo criminale del quale facevano parte gli esecutori materiali del delitto, sia in considerazione degli stretti rapporti criminali esistenti tra i primi due e lo sparatore, CISCO Antonino, probabilmente dovuti alla circostanza della comune provenienza dal quartiere di Minissale.
Certa appare, pertanto, la partecipazione di MORGANTE Rosario al fatto, mentre l’esame della posizione di BITTO Vincenzo richiede un maggiore approfondimento con riguardo all’individuazione del movente del delitto.
La versione fornita da SANTACATERINA Umberto e seguita, anche se molto vagamente, da LEO Giovanni appare differenziarsi in modo significativo dall’altra riferita dai collaboratori PARATORE Vincenzo, MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , CISCO Antonino e accreditata anche dall’imputato MORGANTE Rosario , pur non essendo egli collaboratore di giustizia. Mentre per questi ultimi la soppressione del CARDILLO fu deliberata per punire la delazione che lo stesso avrebbe fatto circa i partecipanti ad una rapina ad un casello autostradale, per il SANTACATERINA la vera causale fu molto più banale e riguardava una personale rivalsa del BITTO, che si era visto sminuito nel prestigio di uomo malavitoso dalla circostanza che il padre del CARDILLO gli fece pagare una cassetta di frutta da inviare in omaggio a Pippo LEO. In realtà le due versioni dei fatti non sembrano incompatibili, poiché la seconda riguarda più che altro le motivazioni interne del BITTO, che potevano non essere conosciute dagli altri. Va, nondimeno, rilevato che la vicenda relativa alla delazione compiuta dal CARDILLO è risultata non solo del tutto riscontrata ma anche ben più plausibile dell’altra.
Nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 16-1-1982 (vedi documento in atti, inserito nella cartella delle sentenze e di cui vi è copia nel fascicolo n. 185) a carico di CASTORINA Pasquale , CAMBRIA Giuseppe, SARACENO Angelo, CARDILLO Francesco, LONGO Salvatore ed altri, con la quale i predetti furono condannati per essersi resi responsabili di una rapina nell’ufficio del casello autostradale di Messina Gazzi, avente ad oggetto il denaro contenuto nella cassaforte, nonché le pistole di due guardie giurate che si trovavano lì presenti, commessa il 3 settembre 1979 da quattro persone armate con l’aiuto di un complice che attese i correi su una Autobianchi A 112, si afferma che CARDILLO Francesco, individuato, poco dopo il fatto, dalle forze dell’ordine, attraverso la propria autovettura, notata nei pressi del luogo della rapina, fece “delle ammissioni sulla sua preventiva conoscenza della rapina da altri progettata” e, quindi, in sede di interrogatorio, alla presenza del proprio difensore, rese delle dichiarazioni che consentirono di individuare, quali autori della rapina, SARACENO Angelo, CAMBRIA Giuseppe inteso “bibita” e tale Sabbaturazzu, poi identificato in LONGO Salvatore. Le successive indagini permisero, quindi, di accertare, soprattutto attraverso la deposizione di tale ALOISI Ignazio, una delle guardie giurate presenti al momento della rapina, la partecipazione, insieme ai predetti, di CASTORINA Pasquale . Non vi è dubbio, pertanto, che il CARDILLO, così come gli fu riconosciuto con la predetta sentenza “ha avuto la franchezza, nelle prime dichiarazioni rese, di esporre gran parte di quanto era realmente avvenuto, indicando nomi e richiamando specifici episodi, talché sulla base di tali dichiarazioni, le indagini hanno potuto prendere un utile avvio”. Di conseguenza, è del tutto verosimile che coloro i quali furono arrestati e poi condannati per tale rapina abbiano meditato propositi di vendetta, da attuare attraverso il compimento di un’azione ritorsiva nei confronti del CARDILLO. Tale movente appare a questa Corte ben più credibile dell’altro relativo a una questione personale del BITTO, per diversi e convincenti motivi. Esso è stato, anzitutto, concordemente riferito, con differenze di non grande rilievo, sia da entrambi gli esecutori materiali, che da SPARACIO Luigi (il quale ha confessato di avere partecipato anch’egli alla suddetta rapina), vale a dire da soggetti che, per il ruolo avuto in tutta la vicenda, potevano essere meglio informati del SANTACATERINA. Come si è visto in precedenza, inoltre, all’interno della malavita era costume offrire dei fatti delittuosi moventi non corrispondenti a quelli reali (vedi quanto si è detto a proposito dell’omicidio di GIAIMO Santi, con particolare riferimento alle dichiarazioni di COSTA Gaetano, pag. 604 e segg.) e non può escludersi che ciò sia avvenuto, come ha espressamente affermato il CISCO, anche nel caso di specie, al fine di non coinvolgere nel fatto colui o coloro che ne furono i reali mandanti. Il suddetto movente fornisce, infine, una giustificazione del fatto di sangue ben più ragionevole rispetto a quella derivante dalla versione alternativa. Sorprende, infatti, che il BITTO abbia deciso di attentare alla vita o anche solo all’integrità fisica del CARDILLO per uno “sgarbo” certamente di non grande rilievo, soprattutto se si considera che ben difficilmente egli avrebbe potuto attribuire a quel gesto pregnante significato, tenuto conto che CARDILLO Francesco non era inserito organicamente in contesti criminali e non era partecipe del comune modo di pensare mafioso, come risulta clamorosamente comprovato dalla circostanza che, non rispettando la legge dell’omertà, aveva rivelato i nomi dei responsabili della rapina al casello autostradale. Ben più grave era, viceversa, il comportamento del CARDILLO per le rivelazioni effettuate alle forze dell’ordine in occasione della predetta rapina, le quali avevano portato all’arresto ed alla condanna di un personaggio del calibro di CASTORINA Pasquale , che, all’epoca del fatto oggetto di esame, si trovava in carcere proprio per scontare la pena inflittagli per quella rapina. Tenuto conto delle gravi conseguenze penali che ebbero le dichiarazioni del CARDILLO, può, pertanto, fondatamente ipotizzarsi che esse furono, così come hanno affermato numerosi collaboratori, il vero motivo per il quale fu deciso di compiere un attentato ai suoi danni.
Anche con riferimento a detta ricostruzione dei fatti vi è, però, una variante nel racconto dei collaboratori, perché alcuni hanno riferito che mandante fu CAMBRIA Antonino, inteso “Nuccio”, per vendicarsi della condanna subita dal fratello CAMBRIA Giuseppe, mentre altri hanno affermato che mandante fu CASTORINA Pasquale . La versione che attribuisce un ruolo decisivo a CAMBRIA Antonino è stata, invero, avanzata per la prima volta da CISCO Antonino, nel corso delle sue spontanee dichiarazioni davanti al Tribunale per i minorenni in occasione del processo celebrato a suo carico per detto omicidio, e poi seguita da SPARACIO Luigi e, più vagamente, da CASTORINA Pasquale . Essa appare, però, già a un primo esame, sospetta. Un primo motivo di perplessità riguarda la credibilità dei dichiaranti in ordine a tale aspetto dell’episodio delittuoso, perché sembra verosimile che il CISCO abbia potuto proporre tale versione dei fatti al solo fine di non coinvolgere la persona di CASTORINA Pasquale , con il quale era legato da strettissimi rapporti criminali, specie se si considera che, non avendo egli ancora acquisito, al tempo di dette dichiarazioni, lo status di collaboratore, poteva avvertire la necessità di non recidere totalmente alcune solidarietà criminali. E’ significativo, poi, che il CISCO, nel dibattimento del presente processo, non abbia fatto più alcun cenno a CAMBRIA Nuccio, pur ribadendo che, secondo quanto gli aveva riferito il CASTORINA, quest’ultimo era estraneo al delitto. Le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , analoghe a quelle rese originariamente dal CISCO, possono, poi, essere state in qualche modo condizionate o influenzate da quelle di quest’ultimo, provenienti dall’autore materiale dell’attentato, mentre le affermazioni di CASTORINA Pasquale possono essere viziate da un evidente interesse ad escludere la propria responsabilità.
A tali motivi di perplessità se ne aggiungono altri di ancor più pregnante significato, poiché sembra, anzitutto, del tutto illogico che CAMBRIA Nuccio, personaggio di rilievo all’interno del clan “CARIOLO” abbia potuto rivolgersi, per l’organizzazione del delitto, a BITTO Vincenzo , personaggio autorevole della rivale famiglia “COSTA”. Risulta, inoltre, del tutto indimostrato che tra i due vi furono a quel tempo dei rapporti di natura criminale, così come ha affermato SPARACIO Luigi , mentre sembra, viceversa, che il CAMBRIA fu sempre un nemico del clan “COSTA”, tanto da venire poi ucciso da uomini di detto clan. A tale rilievo, già di per sé decisivo per contestare la fondatezza della suddetta tesi, può accompagnarsene un altro relativo alla scelta del killer, perché sembra non casuale la circostanza che lo sparatore fu CISCO Antonino, uomo vicinissimo, come egli stesso ha affermato, a CASTORINA Pasquale . E’, infatti, verosimile che chi ha organizzato l’attentato individuò l’autore materiale di esso proprio tra coloro che avevano stretti rapporti criminali con colui che era interessato al fatto e che, per tale motivo, non si sarebbero certo rifiutati di darvi esecuzione. Il CISCO, peraltro, pur negando un coinvolgimento del CASTORINA, ha finito con l’ammettere di essere stato “preso in trappola” proprio perché il BITTO gli fece credere che il mandato proveniva dal CASTORINA. Lo stesso CISCO ha, inoltre, ricordato che insieme a tale episodio delittuoso doveva essere compiuto un attentato ad un metronotte che si era macchiato della colpa di aver riconosciuto il CASTORINA nel corso di detta rapina (si trattava dell’ALOISI, il quale venne poi ucciso proprio dal CASTORINA, secondo quanto ha rivelato PARATORE Vincenzo all’udienza del 16-1-1996), ponendo un collegamento tra due episodi, che assume significato solo nell’ambito di un mandato, comune ad entrambi, proveniente da CASTORINA Pasquale , unico soggetto interessato all’eliminazione del metronotte. Precipuo significato assume, infine, la deposizione di MORGANTE Rosario , il quale ha accusato con decisione CASTORINA Pasquale di essere stato il mandante dell’attentato ed ha fornito un particolare che attesta la sua genuina conoscenza dei fatti riferiti. Egli ha sostenuto che a quel tempo il CASTORINA si trovava detenuto a Lecce e, nel corso di un colloquio, diede mandato di ferire alle gambe il CARDILLO. La circostanza della detenzione del CASTORINA a Lecce, che stabilisce un sicuro collegamento tra la persona del CASTORINA e l’attentato al CARDILLO, ha trovato, infatti, pieno riscontro nei dati trasmessi dal D.A.P. (CASTORINA Pasquale fu detenuto a Lecce dal 4-6-1982 sino al 14-6-1983, quando fu trasferito nella Casa Circondariale di Novara) e poteva essere riferita con tale precisione e sicurezza (il MORGANTE non è stato tratto in errore neppure dalle diverse affermazioni dello stesso CASTORINA, il quale aveva in precedenza sostenuto al dibattimento che, a quel tempo, egli si trovava recluso a Novara) solo da chi aveva appreso in modo diretto anche gli aspetti del fatto relativi al mandato dell’azione delittuosa.
Così ricostruito il movente del delitto è, allora, del tutto verosimile l’accusa nei confronti di BITTO Vincenzo , il quale fu colui che diede agli esecutori materiali l’ordine di compiere l’azione delittuosa su mandato del CASTORINA, poiché egli era, come si è visto, un personaggio di grande prestigio all’interno del clan “COSTA” e ben poteva assumersi il compito di organizzare un attentato per vendicare un altro soggetto appartenente al medesimo clan. Tutti i collaboratori di giustizia prima passati in rassegna hanno accusato il BITTO di aver partecipato al fatto delittuoso assumendo il ruolo prima descritto e le loro dichiarazioni appaiono, in relazione a tale affermazione, del tutto attendibili. Già si sono dette le ragioni per le quali questa Corte ritiene che SANTACATERINA Umberto, CISCO Antonino, PARATORE Vincenzo, LEO Giovanni e SPARACIO Luigi , essendo stati certamente a conoscenza dei fatti oggetto di esame, abbiano potuto riferire su di essi in modo pienamente attendibile, sicché non occorre soffermarsi oltre, e va qui solo evidenziato che non sono emerse ragioni di astio da parte dei predetti collaboratori nei confronti del BITTO, peraltro scomparso da lungo tempo e probabilmente vittima di “lupara bianca”, tali da giustificare eventuali accuse calunniose. Le difformi dichiarazioni di MORGANTE Rosario , secondo le quali non vi fu una diretta partecipazione di BITTO Vincenzo al fatto, appaiono, viceversa, in più parti inverosimili e, probabilmente, sono state indotte dal comprensibile proposito di sminuire il ruolo che lo stesso MORGANTE ebbe nella fase ideativa del delitto. Sembra, invero, piuttosto strano che CISCO Antonino, ancora minorenne all’epoca di tale episodio delittuoso, abbia potuto ricevere il mandato di compiere l’azione criminosa direttamente da CASTORINA Pasquale , che a quel tempo si trovava in carcere, anziché da chi, trovandosi in libertà, dirigeva il gruppo e manteneva i contatti con gli affiliati reclusi. Sembra ancor più strano che il CISCO si sia rivolto, per un aiuto nell’esecuzione dell’attentato, al BITTO, personaggio di ben maggiore caratura criminale rispetto alla sua, senza avere prima ricevuto precise istruzioni in tal senso dal CASTORINA. Non si comprende, infine, per quale motivo il BITTO abbia dovuto attendere i due esecutori materiali, subito dopo il fatto, davanti alla chiesa del villaggio Aldisio, se egli non avesse avuto un interesse diretto nell’attentato. Le dichiarazioni del MORGANTE appaiono, pertanto, inattendibili nella parte in cui cercano di dare spiegazione alle modalità con le quali il mandato del CASTORINA raggiunse l’esecutore materiale e, per tale motivo, non possono essere utilizzate per infirmare il valore probatorio delle altre prima indicate che attribuiscono al BITTO un ruolo centrale nella vicenda.
Alla luce delle superiori considerazioni deve, pertanto, considerarsi provata la partecipazione all’episodio delittuoso, con i ruoli prima meglio specificati, di BITTO Vincenzo e di MORGANTE Rosario .
Occorre, ora, approfondire l’elemento psicologico del reato, per accertare se la morte della vittima fu oggetto della cosciente volontà degli agenti nella forma del dolo intenzionale, del dolo alternativo o anche in quella più lieve del dolo eventuale, o, viceversa, se proposito degli attentatori fu soltanto quello di ferire la vittima, che poi morì in conseguenza delle lesioni riportate ma senza che tale evento fosse stato da essi previsto e voluto.
Il solo CISCO Antonino ha asserito che egli fu incaricato di uccidere il CARDILLO, mentre, secondo le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, di PARATORE Vincenzo e di MORGANTE Rosario , il dolo del CISCO e degli altri correi fu circoscritto all’ambito delle lesioni e non spinto verso l’effetto omicida, avendo avuto gli attentatori l’intenzione di colpire le gambe della vittima, che poi fu accidentalmente ferita in modo più grave e morì. Il SANTACATERINA ha anche fornito una ricostruzione del fatto storico perfettamente compatibile con le sue affermazioni attinenti all’elemento soggettivo, sostenendo che l’aggressione ebbe luogo al momento della chiusura dell’esercizio e che CISCO sparò mirando alle gambe di CARDILLO Francesco, proprio mentre questi, che volgeva le spalle, stava abbassando la saracinesca del locale, sicché, per tragica fatalità, i proiettili diretti alle gambe finirono per colpire, almeno uno, il bersaglio grosso in punto vitale. La versione dei fatti offerta dal SANTACATERINA è stata, però, decisamente smentita non solo dalle concordi dichiarazioni dei due testi oculari, i quali hanno affermato che il CARDILLO era seduto con loro sul divanetto all’interno della sala, ma soprattutto dalle risultanze della consulenza medico legale, dalla quale si evince, senza ombra di dubbio, che entrambe le pallottole attinsero la vittima nella parte anteriore del corpo con tramiti intracorporei perfettamente compatibili con la posizione della vittima seduta sul divanetto. Nondimeno, la circostanza che la descrizione dello svolgimento dei fatti effettuata dal SANTACATERINA sia risultata contraddetta da altri inequivocabili elementi di prova, non vale di per sé a far ritenere che la deposizione del collaboratore sia inattendibile anche con riferimento al dolo che spinse gli attentatori ad agire, poiché, al contrario, il SANTACATERINA può essere stato spinto a rendere quelle dichiarazioni proprio per avvalorare ulteriormente una propria genuina e veritiera convinzione. L’attendibilità del collaboratore, affermata con certezza in relazione ad altri aspetti qualificanti del fatto, e sulla quale si è prima ampiamente discusso, induce, invero, a ritenere che lo stesso sia credibile anche nella parte in cui ha riferito particolari relativi all’elemento psicologico, non comprendendosi, altrimenti, per quale motivo il SANTACATERINA, che non ha esitato ad accusare numerose persone di gravissimi delitti, abbia, nel caso di specie, fornito una versione attenuativa della responsabilità. Anche PARATORE Vincenzo, che ha reso analoghe dichiarazioni in ordine all’elemento psicologico, appare soggetto di sicura attendibilità, poiché ha dimostrato, fornendo particolari minuti del percorso criminale del CISCO, di essere stato legato a quest’ultimo da stretti rapporti delinquenziali, favoriti, probabilmente, dalla circostanza che entrambi appartenevano al medesimo clan e provenivano dal medesimo quartiere cittadino. Il PARATORE, pertanto, si trovava nelle condizioni di apprendere, così come ha riferito, dallo stesso CISCO, i particolari del fatto, descritto con accuratezza sia in ordine alla fase esecutiva (ad esempio, ha correttamente indicato il calibro dell’arma) sia con riferimento al movente, così da non lasciare dubbi sull’ampiezza delle sue conoscenze e sulla sicura attendibilità delle sue fonti. E’ risultato, peraltro, confermato, dai dati trasmessi dal D.A.P., che il PARATORE, nel periodo in cui fu consumato il delitto, si trovava detenuto nel carcere di Patti (entrò nella Casa Circondariale di Patti il 1-7-1982 e ne uscì il 18-4-1983), proprio come egli ha affermato specificando che in detta struttura penitenziaria ricevette le confidenze su tale fatto da CISCO Antonino.
Va, d’altronde, osservato che il proposito di attentare alla sola integrità fisica del CARDILLO si coniuga in modo più coerente con il movente sopra indicato, poiché la soppressione del CARDILLO, anche in una logica mafiosa, sembra una reazione spropositata alla condotta della vittima, che, con le proprie dichiarazioni, aveva non solo propiziato l’arresto del CASTORINA, ma anche determinato la propria condanna.
Elemento che assume, però, una valenza decisiva per far propendere verso la tesi del dolo di lesioni anziché del dolo omicidiario è quello desumibile dalla stessa dinamica del fatto di sangue, poiché la vittima fu attinta solo da due colpi di pistola, mentre l’attentatore avrebbe avuto tutto l’agio, se avesse voluto, di finirla, scaricandole contro tutti i colpi di cui disponeva, senza dovere eccessivamente temere, tenuto conto delle circostanze in cui si svolse l’azione, la reazione di alcuno. Se, pertanto, l’aggressore si astenne dal colpire ulteriormente la vittima, la quale avrebbe potuto sopravvivere all’attentato e morì solo per il concorso di sfortunate circostanze, ciò significa che egli aveva portato a compimento il proprio proposito con il semplice ferimento del CARDILLO e che non era suo intento ucciderlo.
Le lesioni subite dal CARDILLO in parti vitali del corpo non appaiono, inoltre, incompatibili con la suddetta ricostruzione, poiché risulta che la vittima fu colpita da un proiettile alle gambe e da uno al tronco, in una parte localizzabile nel basso ventre. Tenuto conto della posizione nella quale si trovava il CARDILLO al momento dell’aggressione (seduto su un divanetto), non può, allora, escludersi che il CISCO abbia, pur mirando alle gambe, come sembra avvalorato dalla circostanza che un proiettile attinse una gamba della vittima, colpito con un proiettile il basso ventre, per un errore determinato dall’inesperienza dello sparatore, all’epoca dei fatti ancora minorenne.
A fronte dei suddetti elementi, che convergono tutti armonicamente verso la conclusione che intento degli attentatori fu quello di ferire il CARDILLO, le difformi affermazioni del CISCO non appaiono persuasive, sia perché il collaboratore non ha dato alcuna ragione di quanto ha sostenuto, sia in considerazione del contesto nel quale egli fece tali ammissioni, nell’ambito di un procedimento a suo carico, nel quale egli cercava di accreditarsi presso gli organi inquirenti come collaboratore di giustizia, con la conseguenza che aveva un indubbio interesse a fornire un contributo del tutto originale, anche attribuendosi la responsabilità per un fatto più grave di quello realmente commesso.
Nel caso in esame ricorre, pertanto, ad avviso di questa Corte, un’ipotesi di omicidio preterintenzionale, previsto e punito dall’art. 584 c.p., nel quale l’evento letale viene posto a carico dell’agente sulla base del solo rapporto di causalità materiale, prescindendosi da ogni indagine di colpa o di prevedibilità dell’evento più grave, essendo sufficiente che l’autore dell’aggressione abbia commesso atti diretti contro l’integrità fisica del soggetto passivo, quanto meno nella forma minima del tentativo di percosse. Secondo, infatti, l’unanime giurisprudenza, l’elemento che distingue l’omicidio preterintenzionale dal volontario è quello psicologico, poiché nel primo è voluto solo l’evento minore (percosse o lesioni) e non è, invece, voluto l’evento più grave (morte), mentre nel secondo la volontà dell’agente è diretta anche verso l’evento più grave. Improprio è anche il riferimento a quella forma di concorso anomalo nel reato prevista dall’art. 116 c.p., poiché presupposto per l’applicabilità di detta normativa è che colui il quale ha direttamente posto in essere il reato diverso e più grave rispetto a quello voluto da taluno dei concorrenti, abbia agito con piena coscienza e volontà dell’evento più grave, mentre, nel caso di specie sia l’autore materiale che i correi intesero semplicemente ferire la vittima.
In base a quanto sin qui esposto, deve, pertanto, affermarsi la responsabilità di MORGANTE Rosario e di BITTO Vincenzo per il reato in materia di armi di cui al capo “134” (con riferimento alla pistola calibro 9 usata nel delitto), con tutte le aggravanti oggettive contestate, e per il reato di cui al capo “135”, riqualificato il fatto come omicidio preterintenzionale ai danni di CARDILLO Francesco ed esclusa la premeditazione. Tali reati appaiono, inoltre, astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
A MORGANTE Rosario possono essere concesse, infine, le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle sussistenti aggravanti, in considerazione della circostanza che lo stesso non risulta attualmente inserito in sodalizi criminali e, soprattutto, alla luce del significato che appare assumere la sua piena confessione resa al dibattimento, che sembra aver costituito un momento di riflessione per un complessivo ripensamento della precedente condotta illecita e per un progressivo allontanamento da quella logica che permea l’ambiente malavitoso del quale egli ha fatto in passato parte.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.