2.3.3.10. Tentato omicidio ai danni di Gallo Giovanni

Imputati: Sparacio Luigi , Marchese Mario , Ciraolo Claudio

La sera del 29 novembre 1983, intorno alle ore 20,15, GALLO Giovanni, mentre si trovava all’interno del bar “Rizzo”, sito sul viale Regina Elena a Messina, intento a sorbire un caffè, veniva aggredito da due individui travisati da passamontagna ed armati, i quali gli esplodevano contro vari colpi di pistola calibro “9” e calibro “7,65”. La vittima veniva condotta al Pronto Soccorso dell’ospedale “Regina Margherita”, dove veniva ricoverata per una “ferita d’arma da fuoco con foro di entrata all’altezza della spina iliaca antero superiore destra e foro d’uscita anca destra; ferita d’arma da fuoco con foro di entrata base emitorace destro sulla paravertebrale e foro d’uscita sull’ascellare posteriore al terzo medio; ferita d’arma da fuoco con foro di entrata faccia posteriore terzo inferiore gamba destra e foro d’uscita sulla faccia anteriore con fratture multiple; escoriazioni ginocchio sinistro” (vedi certificato del Pronto Soccorso inserito nel fascicolo n. 165 degli atti irripetibili, nonché cartella clinica, acquisita a seguito di ordinanza ex art. 507 c.p.p., emessa il 19 luglio 1997, al n. 165 dei documenti).

Il giorno successivo all’attentato, personale del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Messina effettuava un sopralluogo all’interno del bar dove si era svolta la sparatoria ed accertava che detto locale consisteva in un grande vano che si estendeva longitudinalmente e che comunicava anteriormente con la sala da giuoco. Quest’ultima comunicava, a sua volta, mediante una porta sita nella parete destra, con il gabinetto di decenza e, mediante altra porta, con il ripostiglio. Nel primo vano, adibito a bar, venne rinvenuta, subito dopo la porta di ingresso, una cartuccia di pistola calibro 7,65; nello stesso vano vennero rinvenuti sul pavimento, in prossimità della parte mediana del bancone, un bossolo calibro 9, in prossimità della parte terminale destra del bancone, tre bossoli calibro 9 e, a circa un metro dai predetti tre bossoli, un altro bossolo calibro 9. Nella porta che immetteva nella sala da giuoco e nella parete a sinistra della stessa vennero rilevati quattro fori prodotti da colpi di arma da fuoco. Nel vano adibito a sala da giuoco venne rinvenuta sul pavimento, in prossimità dell’angolo anteriore destro, una pallottola. Sulla parete anteriore di detto vano vennero rilevati quattro fori ed altri quattro sulla porta che dava nel ripostiglio. Nel gabinetto di decenza venne rinvenuta sul pavimento altra pallottola calibro 9 (vedi verbale di sopralluogo redatto il 30-11-1983 e allegato fascicolo fotografico, che si trovano inseriti nel fascicolo n. 165 degli atti irripetibili).

La dinamica del delitto è stata riferita al dibattimento dalle numerose persone presenti all’interno del bar al momento della sparatoria e dalla stessa vittima.

CAMPANELLA Angelo, escusso quale teste all’udienza del 19-9-1995, ha dichiarato che egli a quel tempo lavorava come banconista presso il bar Rizzo. La vittima dell’attentato era da lui conosciuta di vista perché era un avventore del bar. A seguito di contestazione, effettuata dal Pubblico Ministero, delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste a personale della Squadra Mobile, il CAMPANELLA ha confermato che, “immediatamente dopo l’ingresso” del GALLO nel bar “facevano irruzione all’interno due individui travisati con passamontagna ed armati di pistole, i quali immediatamente aprivano il fuoco sul GALLO esplodendo all’indirizzo di quest’ultimo numerosi colpi di arma da fuoco in rapida successione. Temendo di essere colpito [il CAMPANELLA] si [coricò] sotto il banco di vendita per uscire nuovamente solo quando tutto era finito”.

Dichiarazioni sostanzialmente analoghe ha reso il teste MANGANARO Filippo, sentito all’udienza del 19-9-1995, il quale ha ricordato solamente che mentre si trovava dentro il bar Rizzo, irruppero due uomini armati e mascherati e notò una persona sparare.

Maggiori dettagli sono stati forniti dal teste RUSTICA Santo, sentito all’udienza del 19-9-1995, benché la sua memoria abbia dovuto essere sollecitata mediante lettura delle precedenti dichiarazioni rese alle forze dell’ordine. Egli ha affermato che si era recato, all’orario di chiusura dei negozi, insieme alla moglie, al proprio compare ed alla moglie di quest’ultimo, nel bar Rizzo per prendere un aperitivo. Tutto a un tratto, mentre si trovava all’interno del locale, notò “che due individui incappucciati sparavano contro un giovane, il quale fuggiva verso l’interno del bar, cercando di nascondersi dentro la sala da biliardo. [...] A un certo momento i due sparatori desistevano dal loro comportamento e quindi si allontanavano dal locale”. Il teste ha negato al dibattimento di avere sentito, subito dopo l’allontanamento dei due aggressori, lo stridio di pneumatici, circostanza che egli aveva, viceversa, ricordato nelle sue precedenti dichiarazioni davanti a personale della Squadra Mobile, tanto da avere egli supposto, allora, che i due individui si fossero allontanati a bordo di un’autovettura.

Il teste LEONARDI Rosario (trattasi, evidentemente, come emerge dal complesso della sua deposizione, della persona che era in compagnia del RUSTICA), sentito all’udienza del 22-9-1995, ha ribadito quanto aveva dichiarato il teste sopra menzionato,  affermando che egli si era recato insieme alla moglie presso il bar Rizzo per prendere un aperitivo quando, improvvisamente, sentì due colpi di pistola e vide una persona che correva verso il fondo del locale, verso la sala biliardi. A seguito di lettura da parte del Pubblico Ministero delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste a personale della Squadra Mobile, al fine di sollecitare la memoria, il LEONARDI ha confermato di avere dichiarato, subito dopo il fatto , che egli notò due aggressori, uno si fermò sulla soglia di ingresso, mentre l’altro inseguì la vittima che scappava, sparandole contro dei colpi di pistola.

Analogamente la vittima, GALLO Giovanni, sentito all’udienza dibattimentale del 25-9-1995, ha riferito che di sera, mentre si trovava all’interno del bar Rizzo, dove era solito frequentare, intento a prendere un caffè ed a chiacchierare con il proprietario del locale, venne ferito da più persone che entrarono nel bar e gli spararono contro. Egli in quel momento volgeva le spalle alla porta e per tale motivo ebbe modo di intravedere solo un aggressore, del quale notò la corporatura minuta, come di una persona molto giovane (ha affermato: “sembrava un ragazzino”). Egli riuscì, comunque, a fuggire, mentre gli aggressori continuarono a sparare e lo ferirono ad una gamba, proprio quando egli era giunto in prossimità del laboratorio, dove trovò rifugio.

Il teste ha, poi, aggiunto che il proiettile dal quale fu attinto gli provocò la frattura scomposta di una gamba e subì per questo un intervento chirurgico, guarendo dopo circa tre mesi. Ha, inoltre, dichiarato che conosceva di vista SPARACIO Luigi , con il quale non ebbe, però, mai a che fare, mentre aveva rapporti più stretti con MARCHESE Mario , del quale conosceva la moglie, i figli e presso la cui casa si era recato qualche volta. Conosceva, altresì, CIRAOLO Claudio , che era amico di suo suocero e che egli ebbe modo di incontrare presso l’officina di gommista che quest’ultimo gestiva in via Torrente Boccetta.

In base ai suddetti elementi certa e incontestata appare la prova storica del fatto, ma le attività di indagine compiute subito dopo il delitto, sulle quali ha riferito l’ispettore ZANGHI’ Salvatore, sentito all’udienza del 19-9-1995, non condussero né all’individuazione di coloro che avevano sparato, né alla scoperta degli eventuali complici. Nulla di utile ha, peraltro, saputo dire, al fine di orientare le indagini, il GALLO, il quale non ha saputo neppure indicare quali potessero essere i motivi che avevano indotto gli ignoti sparatori a compiere un attentato nei suoi confronti.

A conclusione di tali indagini, non essendo state acquisite prove nei confronti di alcuno, il Giudice Istruttore pronunciava, in data 15-2-1984, sentenza con la quale dichiarava non doversi procedere nei confronti di ignoti, per essere rimasti tali gli autori del reato.

Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MARCHESE Mario , che ha offerto del fatto una compiuta ricostruzione, indicando i responsabili dell’azione delittuosa, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 11-3-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio, davanti a questa Corte, di SPARACIO Luigi , MARCHESE Mario  e CIRAOLO Claudio .

In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , questi due anche quali imputati, SURACE Salvatore, LEO Giovanni , RIZZO Rosario  e MANCUSO Giorgio .

MARCHESE Mario  (sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 20-9-1996 e del 2-10-1996) ha ammesso di essere stato l’autore del delitto. Ha affermato che il GALLO non apparteneva a quel tempo a nessun gruppo, ma era uno “che parlava troppo”. Un giorno, infatti, mentre egli si trovava insieme a CAMBRIA Placido ed a SPARACIO Luigi , si avvicinò a loro SURACE Salvatore, il quale disse a SPARACIO: “vedi che c’è un certo Giovanni GALLO, che SPARACIO conosceva bene...dice: sai, ha parlato con Pippo LEO, gli sta mettendo delle cose in testa, [...] - era uno, ripeto, che non è che aveva influenza -  dice: sai eliminando MARCHESE, SPARACIO, CAMBRIA e CAVO’ tu diventeresti il capo assoluto, [...] insomma, gli metteva tutte queste cose qua in testa”. Il LEO, infatti, pur appartenendo al clan “COSTA”, si era creato un gruppo a sé e incominciava ad essere “un pochettino in freddo”. Si fece, allora, una riunione, alla quale partecipò anche CAVO’ Domenico, che a quel tempo era latitante, e quest’ultimo decise di mandare il cugino CAVO’ Salvatore a sparare al GALLO. Questi, però, non diede esecuzione al mandato, pur essendosi recato più volte al bar Rizzo, luogo frequentato dalla vittima. “Siccome vedevo che il CAVO’ Salvatore non faceva niente, anzi una volta è andato pure [...] con mio cugino SPAGNOLO Giovanni, poi scomparso, [...] ci siamo trovati al bar Cappuccio io, CAVO’, SPARACIO e CAMBRIA, [...] ho detto: Va be’ vado io [...] e mi sono organizzato io (in una successiva udienza chiarirà che egli si sentiva in qualche modo obbligato a farsi avanti, in quanto suo cugino SPAGNOLO Giovanni non aveva adempiuto l’incarico affidatogli). Avevamo già una macchina rubata, una Renault bianca [...] e siamo andati a prendere questo qua in questo bar: io, CIRAOLO Claudio , e Pantaleo, che io chiamavo “cicitto”, [...] DELIA Pantaleo”, entrambe persone che il MARCHESE, a quel tempo, frequentava assiduamente. “Siamo arrivati lì; CIRAOLO - ripeto - portava la macchina, aspettava fuori; siamo entrati io e coso (poi aggiungerà che essi erano incappucciati); incominciamo a sparare su questo qua, l’abbiamo poi ferito, non so, non siamo riusciti ad ammazzarlo. [...] La cosa non è stata proprio accanita per ammazzarlo... sì eravamo andati per ammazzarlo (anche successivamente, su espressa domanda, ribadirà che essi erano andati con l’intenzione di uccidere la vittima), ma non c’era proprio quella cosa lì di ammazzare perché questo poteva essere un pericolo. [...] Sono stato io e coso a sparare con due pistole: io con una calibro 9 e lui con una 7,65. [...] Ricordo un particolare: quando noi siamo entrati a sparare dentro questo bar, il CIRAOLO era rimasto col dito nel... attaccato al clacson [...] sarà stata l’emozione [...] e suonava sempre, perché noi sparavamo, magari pensavamo: cosa è successo? Perciò non c’è stato - diciamo - tutta quella foga lì”. Al momento della sparatoria “GALLO era appoggiato al bancone che parlava con il proprietario, RIZZO, e dava le spalle. Il primo a sparare è stato DELIA, (poi dirà il collaboratore, con maggiore precisione, che il DELIA sparò solo i primi due colpi, dopo i quali si inceppò la pistola)”; la vittima subito scappò andando a rifugiarsi in una stanza “dove c’era il giuoco delle carte”, inseguita dallo stesso MARCHESE, che iniziò “a sparare quando lui camminava (poi preciserà che egli non sparò immediatamente perché vi erano delle persone vicino a lui; egli fece, allora, con la mano, un gesto ai presenti perché si allontanassero, ma diede, così, il tempo al GALLO di fuggire). Il GALLO, dopo essere entrato nel locale adibito a giuoco delle carte, che in quel momento era vuoto e con la luce spenta, “si è chiuso la porta. Io ho aperto la porta, ma era buio [...] lui era a terra, perché lo sentivo lamentarsi, così, e me ne sono andato. Poi si è inceppata la pistola, insomma me ne sono andato”. Egli ebbe modo di parlare, a distanza di anni, con lo stesso GALLO di tale attentato e quest’ultimo gli disse che riteneva fosse stato ferito su mandato di SPARACIO, poiché egli doveva del denaro alla suocera di quest’ultimo.

Anche SPARACIO Luigi  (sentito in merito a tale fatto nelle udienze dell’8-10-1996 e del 16-10-1996) ha ammesso la propria responsabilità, ricordando di aver confessato la propria partecipazione al fatto senza che nessuno lo avesse ancora accusato. Ha  riferito che il GALLO, successivamente ai fatti dei quali si sta discorrendo, divenne un affiliato di MARCHESE Mario , ma al tempo dell’attentato era semplicemente uno “vicino a noi”, “amico mio, amico di CAMBRIA”. Egli seppe da SURACE Salvatore, il quale a quel tempo “parteggiava per il gruppo LEO”, ma con il quale egli intratteneva ottimi rapporti di amicizia, che il GALLO aveva informato Domenico, fratello di LEO Giuseppe, che essi stavano organizzando un attentato per ucciderlo. Lo stesso SPARACIO e CAMBRIA Placido decisero, allora, l’eliminazione di GALLO Giovanni. Essi sapevano che la vittima frequentava il bar Rizzo  e “l’incarico se lo prese MARCHESE Mario ”, che a quel tempo “era un personaggio di poca entità”. Oltre che al MARCHESE, il quale avrebbe dovuto curare l’organizzazione del delitto, l’incarico fu affidato a DELIA Pantaleo ed a CIRAOLO Claudio . Successe, però, che dopo alcuni giorni non era stata ancora data esecuzione al mandato, sicché lo stesso SPARACIO ed il CAMBRIA fecero in modo di coinvolgere personalmente MARCHESE Mario  nel delitto. CAMBRIA disse, anzi, al MARCHESE che essi si sarebbero recati sul luogo dell’agguato per assistere all’esecuzione. Essi si nascosero, così, dietro un muretto per osservare ciò che succedeva; in tal modo gli attentatori non avrebbero potuto sostenere, così come avevano fatto in precedenza, a scusante della loro inerzia, che il GALLO non si trovava sul luogo dell’agguato. Videro, quindi, MARCHESE Mario , DELIA Pantaleo e CIRAOLO Claudio  giungere a bordo di un autoveicolo  Renault 9. CIRAOLO Claudio  aspettò fuori, mentre DELIA Pantaleo  entrò per primo nel locale e iniziò a sparare, subito seguito dal MARCHESE. Essi pensarono che la vittima, la quale si trovava appoggiata al bancone del bar e si stava prendendo un caffè, fosse stata uccisa e, pertanto, subito dopo i colpi di pistola fuggirono, mentre seppero, successivamente, che il GALLO era stato solo ferito.

SURACE Salvatore (sentito all’udienza del 22-10-1997) ha riferito che un giorno, nella pescheria di LEO Domenico , egli incontrò il GALLO, il quale gli disse che egli “era amico di LEO Giuseppe” e gli chiese “di fare un attentato a SPARACIO Luigi ”. Il SURACE, che era amico di quest’ultimo, si oppose e nel contempo avvisò SPARACIO Luigi  “di guardarsi da questo GALLO” e da LEO Giuseppe, il quale pure “voleva morto lo SPARACIO, perché diceva che questi stuzzicava una sua donna”. SPARACIO Luigi  fece fare, quindi, un attentato al GALLO in un bar di via La Farina.

LEO Giovanni  (sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 9-7-1996 e del 23-7-1996) ha dichiarato di aver saputo che CIRAOLO Claudio  aveva sparato a GALLO Giovanni, individuo che egli non aveva mai conosciuto e che non faceva parte di gruppi delinquenziali. Ha aggiunto, con espressione dubitativa: “mi sembra che c’era MARCHESE” insieme al CIRAOLO. Il collaboratore non ha saputo indicare, in un primo tempo, la fonte delle sue conoscenze, mentre, successivamente, ha detto di aver saputo i fatti dal MARCHESE.

Rizzo Rosario  (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 4-6-1996) ha asserito di aver saputo “per voce” che autore di tale delitto fu MARCHESE Mario . Sollecitato a chiarire cosa intendesse con l’espressione “per voce”, il RIZZO ha specificato che tali notizie gli furono riferite dal cugino PIMPO.

MANCUSO Giorgio  (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 24-6-1996) ha affermato che autore dell’attentato ai danni di GALLO Giovanni fu MARCHESE Mario , ma successivamente i due “hanno aggiustato le cose” ed il GALLO divenne un affiliato di MARCHESE. Egli seppe i fatti dalla stessa vittima, che egli conobbe nel 1991, quando il GALLO fu complice in un attentato organizzato nei suoi confronti dal MARCHESE e dal DI BLASI.

L’imputato CIRAOLO Claudio , sentito all’udienza del 6-11-1996 e, poi, in confronto con SPARACIO Luigi , all’udienza dell’11-10-1996, ha negato l’addebito ed ha affermato che sia il MARCHESE che lo SPARACIO lo avrebbero calunniato. Ha ammesso, comunque, di aver conosciuto i coimputati MARCHESE Mario , VITALE Giovanni  ed altre persone, sin dall’anno 1976, in un locale (discoteca o pizzeria) sito all’interno della Galleria Vittorio Emanuele di Messina, gestito dal VITALE. Ha negato, però, di avere avuto legami di tipo malavitoso con il MARCHESE, con il quale era solamente amico, tanto da essere stato, nel 1987, suo testimone alle nozze civili, insieme a FUMIA, SPARACIO e PUGLISI. Egli, inoltre, aiutò più volte economicamente il MARCHESE, prestandogli soldi, comprandogli  addirittura generi alimentari, regalandogli dei mobili. Egli conobbe anche SPARACIO Luigi , con il quale, però, nel 1984, litigò per via di alcune cambiali, ammontanti a circa trenta milioni di lire, che egli gli firmò e che furono mandate in protesto. A seguito di ciò nacque un “odio” tra i due che spingerebbe, ora, lo SPARACIO ad accusarlo ingiustamente. Egli conosceva anche GALLO Giovanni, che era genero di Gianni GIUFFRE’, il quale gestiva un negozio in via Boccetta, nei pressi del luogo dove egli abitava da bambino.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame.

Le fonti di prova sulle quali l’accusa è fondata sono costituite, essenzialmente, dalle dichiarazioni di MARCHESE Mario , di SPARACIO Luigi  e di SURACE Salvatore, mentre le dichiarazioni degli altri collaboratori sono di scarsa utilità perché del tutto generiche, sia in ordine alla descrizione del fatto, che in ordine all’indicazione delle fonti di conoscenza dei dichiaranti, e,  come tali, risultano insuscettibili di qualsiasi verifica e riscontro.

Quanto al movente del delitto, i tre collaboratori sopra menzionati sono stati concordi nell’affermare che SPARACIO Luigi  raccolse delle confidenze da SURACE Salvatore sulla condotta di GALLO Giovanni, il quale, pur non appartenendo, in quel periodo, a sodalizi criminosi e non vantando precedenti penali di rilievo (vedi certificato penale di GALLO Giovanni, acquisito al n. 183 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997), aveva, nondimeno, relazioni con i personaggi che gravitavano nell’ambiente delinquenziale, come la stessa vittima ha ammesso, affermando di aver conosciuto gli odierni imputati. Lo stesso SPARACIO Luigi  comunicò, quindi, quanto aveva saputo a MARCHESE Mario , a CAMBRIA Placido e forse anche a CAVO’ Domenico, tutti personaggi di rilievo all’interno del clan “COSTA”, e determinò, così, la decisione di uccidere GALLO Giovanni. I tre collaboratori hanno reso, viceversa, dichiarazioni parzialmente difformi circa la natura degli addebiti mossi al GALLO, ma ciò non assume precipuo rilievo,  sia perché l’accertamento del preciso movente del delitto non appare essenziale per la ricostruzione del fatto, sia perché le diverse versioni in realtà collimano nel loro nucleo centrale, vale a dire nella parte in cui  GALLO Giovanni è stato accusato di avere riferito delle storie false (cosiddette “tragedie”), al fine di acuire i contrasti tra LEO Giuseppe ed altri personaggi del clan “COSTA”. E’ plausibile, peraltro, che i motivi di maggiore risentimento fossero proprio di SPARACIO Luigi , che si è accusato di essere stato il mandante del delitto, sia perché SURACE Salvatore, il quale fu colui che informò quest’ultimo del comportamento subdolo del GALLO, ha fatto specifico riferimento alla progettazione di attentati, da parte di GALLO Giovanni e di LEO Giuseppe, nei confronti di SPARACIO Luigi , sia perché MARCHESE Mario  ha, significativamente, ricordato ulteriori ragioni di astio, forse ancora più rilevanti delle prime, a causa di crediti che la suocera di SPARACIO vantava nei confronti del GALLO. Nondimeno, non è da escludere che il MARCHESE abbia fedelmente riferito al dibattimento, anche su questo punto, pur con qualche tollerabile imprecisione (è probabile, infatti, che egli non assistette, come ha, invece, riferito, al colloquio tra SURACE Salvatore e SPARACIO Luigi , che, per la delicatezza degli argomenti trattati, dovette sicuramente svolgersi nel massimo riserbo) ciò che egli apprese, poiché è verosimile che SPARACIO Luigi , al fine di non personalizzare il contrasto con il GALLO e di coinvolgere nella questione anche gli altri maggiorenti del gruppo “COSTA”, abbia amplificato ciò che egli seppe  dal SURACE, in modo da fare apparire la vittima come un pericolo per tutto il clan.

Nessun dubbio vi può essere sulla responsabilità di MARCHESE Mario , quale autore materiale del delitto, e di SPARACIO Luigi , quale mandante. Il MARCHESE ha confessato la propria partecipazione all’attentato ed ha inequivocabilmente dimostrato di essere stato un protagonista diretto del fatto, dando dell’episodio delittuoso una descrizione esauriente, minuta, precisa, del tutto collimante con le altre prove, attenta a particolari a prima vista insignificanti. Egli ha, infatti, esattamente indicato il calibro delle armi usate ed ha precisato di avere sparato solo dopo che la pistola del complice si inceppò, affermazione quest’ultima che ha trovato chiarissima conferma nei dati ricavabili dal sopralluogo effettuato dalle forze dell’ordine, poiché risulta che proprio all’ingresso del bar dove avvenne l’attentato, nel posto in cui, secondo quanto ha riferito il teste LEONARDI, si fermò uno dei due complici, fu rinvenuta per terra una cartuccia inesplosa, che fu certamente espulsa dall’arma per mano dello stesso sparatore, probabilmente quando la sua pistola si inceppò. Tale cartuccia presentava, inoltre, lo stesso calibro, 7,65, dell’arma che, secondo il racconto del MARCHESE, era in possesso di DELIA Pantaleo, mentre tutti gli altri bossoli rinvenuti nel locale erano appartenenti ad una pistola calibro 9, come l’arma che il MARCHESE ha riferito di avere impugnato in quella circostanza. Le dichiarazioni del collaboratore hanno trovato, ancora, piena conferma anche con riferimento alla fuga della vittima in una stanza retrostante il bar e adibita a sala da giuoco, poiché tale circostanza è stata ripetuta dai testi LEONARDI e RUSTICA ed è perfettamente compatibile con le tracce di spari rinvenute dalla Polizia Scientifica sia sulla porta che immetteva nella sala giuoco e sulla parete adiacente, sia all’interno di detta sala. Tutti i suddetti elementi appaiono significativo e pregnante riscontro della confessione dell’imputato, idonei, pertanto, a renderla prova piena della partecipazione di MARCHESE Mario al delitto, anche a prescindere dalle concordi accuse mosse da SPARACIO Luigi  che, come il MARCHESE, ha confessato la propria colpevolezza, affermando di essere stato mandante del delitto. Anche le dichiarazioni di SPARACIO Luigi  palesano la conoscenza di elementi del fatto che solo coloro che ne furono protagonisti potevano ricordare con tale precisione e, in particolare, il collaboratore ha descritto con chiarezza la posizione della vittima nel momento in cui irruppero nel locale gli aggressori, trovando sicura conferma nelle dichiarazioni dello stesso GALLO. Le parziali difformità che è possibile rinvenire tra le dichiarazioni di SPARACIO Luigi  e quelle di MARCHESE Mario  in ordine alla fase preparatoria dell’attentato, non appaiono, d’altronde, rilevanti, sia perché riferibili a fatti antecedenti il delitto, sia perché è probabile che esse siano state determinate dalla diversa prospettiva con la quale i due collaboratori hanno descritto le medesime vicende, l’uno - MARCHESE Mario  - attento a fornire una minuta descrizione di tutto l’episodio anche attraverso l’indicazione dei tentativi di aggressione nei confronti del GALLO compiuti precedentemente da altri correi, l’altro - SPARACIO Luigi  - desideroso di spiegare in qual modo il MARCHESE fu indotto a partecipare direttamente al fatto. Va, peraltro, osservato che SPARACIO Luigi , proprio nell’apprezzabile tentativo di chiarificare il ruolo avuto dal MARCHESE nella vicenda, è giunto anche a conclusioni paradossali, avendo affermato che “MARCHESE era un personaggio di poca entità” e, come tale, soggetto cui potevano essere affidati dei ruoli esecutivi, mentre, come si è già visto (vedi, in particolare, quanto si è detto a proposito del tentato omicidio di BARRESI Domenico, pag. 583 e segg.) egli era certamente un affiliato di un certo rilievo del clan “COSTA”, tanto da partecipare alle riunioni dei maggiorenti del gruppo. Più verosimilmente, allora, SPARACIO Luigi  ha voluto sottolineare, con l’iperbolica espressione usata, il ruolo subordinato rivestito all’epoca  dal MARCHESE rispetto al CAMBRIA, al CAVO’ e, forse, anche allo stesso SPARACIO, non negando, con ciò, che questi avesse anche compiti di tipo direttivo, come, peraltro, il collaboratore ha implicitamente ammesso, affermando che al MARCHESE era stata affidata, in un primo tempo, la responsabilità di organizzare l’attentato. Le apparenti incongruenze che, ad una lettura superficiale, è dato cogliere nelle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , non possono, pertanto, mettere in dubbio che egli abbia partecipato al fatto con il ruolo di mandante, così come l’imputato ha ammesso, con affermazione che ha trovato significativo riscontro sia nelle dichiarazioni di MARCHESE Mario , il quale, sebbene abbia attribuito un ruolo preminente a CAVO’ Domenico, ha accusato lo SPARACIO di aver partecipato alla riunione nella quale fu decisa l’eliminazione di GALLO Giovanni, sia, soprattutto, nelle dichiarazioni di SURACE Salvatore, il quale ha chiaramente evidenziato l’interesse di SPARACIO Luigi  a che fosse commesso il delitto.

Anche con riferimento a CIRAOLO Claudio , deve ritenersi provata la partecipazione dell’imputato al delitto, ove svolse il compito di guidare l’autoveicolo con il quale gli aggressori si portarono sul luogo dell’agguato e poi se ne allontanarono.

Fondamentale prova a suo carico sono le dichiarazioni di accusa rese dal coimputato MARCHESE Mario . Questi appare soggetto di sicura credibilità, sia perché la piena confessione ha ridotto in notevole misura un suo eventuale interesse a mentire, sia perché, essendo stato protagonista diretto del fatto, come ha inequivocabilmente dimostrato, dando dell’episodio delittuoso una descrizione esauriente e precisa, quale poteva essere fornita solo da chi vi prese parte, egli poteva saperne tutti i particolari esecutivi, compresi quelli relativi alla partecipazione del CIRAOLO, sia perché egli è stato il primo dei collaboratori di giustizia che ha deposto in ordine a tale fatto nel presente procedimento e appare, di conseguenza, ridottissimo il pericolo che le sue dichiarazioni siano state in qualche modo condizionate o influenzate da quelle di altri collaboratori, sia, infine, perché non sono emerse ragioni di astio nei confronti del CIRAOLO, che egli ha accusato di essere stato insieme a lui l’autore del delitto.

Con riguardo a quest’ultima osservazione va, anzi, evidenziato che il MARCHESE non ha, in genere, aggravato indebitamente il quadro probatorio a carico del CIRAOLO in relazione agli altri episodi delittuosi dei quali quest’ultimo è imputato nel presente processo, come può agevolmente rilevarsi esaminando le dichiarazioni rese dal MARCHESE in ordine all’omicidio di CAVO’ Domenico, dove ha escluso categoricamente una partecipazione del CIRAOLO, nonostante che altri collaboratori lo avessero accusato (questa Corte, come si vedrà, ha assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., il CIRAOLO da detto reato), e, soprattutto in ordine all’omicidio di CACIOTTO Giuseppe, dove ha parimenti escluso una responsabilità del CIRAOLO, mentre questa Corte ha ritenuto, come si vedrà, provata la sua partecipazione a tale delitto. Lo stesso CIRAOLO, peraltro, non ha saputo spiegare il motivo per il quale il MARCHESE lo avrebbe, a suo dire, accusato ingiustamente del tentato omicidio di GALLO Giovanni, mentre ha, al contrario, evidenziato la sussistenza, almeno fino alla collaborazione del MARCHESE, di un ottimo rapporto con quest’ultimo, che travalicava la semplice conoscenza e riguardava anche la sfera familiare, rendendo, ora, incomprensibile un eventuale intento calunniatorio.

La esposizione del MARCHESE, oltre a provenire da soggetto che appare, per quello che si è sin qui detto, pienamente credibile, risulta, inoltre, del tutto attendibile, poiché fornisce, ad avviso di questa Corte, una ricostruzione dell’episodio delittuoso intrinsecamente logica e non contraddittoria, sia in considerazione della coerenza del racconto con tutti gli altri elementi emergenti dalla prova storica del fatto, come si è sopra rilevato quando si è esaminata la posizione dello stesso MARCHESE, sia in ragione dei rapporti esistenti all’epoca del delitto tra il CIRAOLO e gli altri soggetti che ne furono protagonisti. Si deve osservare che CIRAOLO Claudio  venne assolto per insufficienza di prove, con sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 3 aprile 1987, confermata dalla Corte di Appello in data 23 aprile 1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, dall’accusa di aver fatto parte dell’associazione mafiosa denominata “clan COSTA”. Orbene, come è stato più ampiamente esposto in un caso analogo, quando si è trattato l’omicidio di GIAIMO Santi (vedi pag. 604 e segg., ma vedi anche quello che si è detto a proposito di NUNNARI Gioacchino  in occasione del tentato omicidio di LOMBARDO Francesco e MESSINA Rosario, pag. 691 e segg.), le suddette sentenze non possono in alcun modo vincolare questa Corte, poiché non viene in considerazione, nel caso di specie, alcun effetto preclusivo del giudicato. I giudici che hanno esaminato nel procedimento suddetto la posizione del CIRAOLO non disponevano, invero, del contributo probatorio fornito oggi dai collaboratori di giustizia, che ben può condurre questa Corte, ai soli fini, evidentemente, di un accertamento della responsabilità dell’imputato nel delitto in esame, a conclusioni diverse da quelle raggiunte nelle citate sentenze, specie se si considera che l’assoluzione dal reato associativo, venne pronunciata con formula dubitativa. Alle accuse formulate allora dall’INSOLITO, il quale affermò che il CIRAOLO raggiunse, all’interno dell’organizzazione “COSTA”, il grado di “camorrista”, e da IANNELLI Rosario, il quale lo elencò tra gli appartenenti alla famiglia “COSTA”, accuse rimaste allora prive di riscontro, si sono aggiunte recentemente quelle convergenti ed omogenee di MARCHESE Mario  e di SPARACIO Luigi , i quali, muovendo proprio dal presupposto che il CIRAOLO fosse appartenente al clan “COSTA”, gli hanno attribuito una partecipazione attiva nell’attentato ai danni di GALLO Giovanni e, come si vedrà, nell’estorsione ai danni dell’esercizio commerciale “Muschio e Miele” gestito da GIUTTARI Placido, fatto risalente pressappoco alla stessa epoca. SANTACATERINA Umberto (vedi udienza del 1-3-1994, in sede di incidente probatorio), e VITALE Giovanni  (vedi udienza del 25-10-1996) hanno, parimenti, riferito che il CIRAOLO fu affiliato al clan “COSTA”, all’interno del quale fece parte del gruppo diretto da CAMBRIA Placido, anche se i due predetti collaboratori non hanno indicato con precisione il periodo temporale cui riferire tali accuse (hanno genericamente parlato di un periodo anteriore a quello nel quale il CIRAOLO entrò a far parte del gruppo capeggiato da MARCHESE Mario ). Va, soprattutto, rilevato che, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza prima citata emessa il 3 aprile 1987, il CIRAOLO, in epoca prossima a quella nella quale fu commesso il delitto del quale ci si sta occupando, fu più volte controllato in compagnia di persone appartenenti al clan “COSTA” e, in particolare, insieme ai suoi coimputati dell’attentato de quo, circostanza che attesta, senza ombra di dubbio, una frequentazione tra i soggetti che risultano coinvolti nella vicenda (il 4-4-1984 venne controllato dai Carabinieri mentre era insieme, tra gli altri, a MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi  e DELIA Pantaleo; il 13-4-1984 venne controllato mentre era insieme a SPARACIO Luigi  e FUMIA Giuseppe; il 14-6-1985 venne controllato mentre era in compagnia di MARCHESE Mario  e ARENA Antonino). Lo stesso CIRAOLO, peraltro, non ha potuto evitare di ammettere di avere intrattenuto stretti rapporti con MARCHESE Mario , anche se ha negato di avere avuto con lui legami di natura delinquenziale. Risulta, inoltre, che egli fu, insieme, tra gli altri, al coimputato SPARACIO Luigi , testimone di nozze al matrimonio tra MARCHESE Mario  e VENTO Grazia, celebrato pochi mesi dopo l’attentato ai danni del GALLO, il 13 marzo 1984 (vedi copia integrale dell’atto di matrimonio acquisita al n. 144 dei documenti richiesti con ordinanza del 19 luglio 1997).

Del tutto verosimili appaiono, pertanto, le accuse mosse dal MARCHESE nei confronti del CIRAOLO, sia in considerazione della sua collocazione criminale al tempo dell’attentato nei confronti del GALLO, sia in considerazione della sua vicinanza ad altri personaggi del clan “COSTA” che risultano a vario titolo implicati nella vicenda, come MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , DELIA Pantaleo e CAMBRIA Placido.

Le accuse di MARCHESE Mario  hanno trovato, poi, un significativo riscontro nelle analoghe accuse formulate dall’altro coimputato, SPARACIO Luigi . Anche per quest’ultimo vanno ripetute le osservazioni prima formulate con riferimento a MARCHESE Mario , sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca del suo racconto. La piena confessione dello SPARACIO, il quale ha ammesso di essere stato il mandante del delitto sebbene non fosse stato ancora accusato da altri collaboratori,  ha ridotto, infatti, anche per lui, in notevole misura un suo eventuale interesse a mentire. Egli, inoltre, essendo stato, come si è visto, un protagonista diretto del fatto, poteva saperne tutti i particolari esecutivi, compresi quelli relativi alla partecipazione del CIRAOLO. Quest’ultimo ha cercato di dimostrare che SPARACIO Luigi  è stato mosso, nelle proprie accuse, da animosità nei suoi confronti ed ha ricordato un litigio avvenuto nel 1984 a causa di cambiali ammontanti a circa trenta milioni di lire che egli firmò e che SPARACIO Luigi  avrebbe mandato in protesto. Occorre, però, in proposito, osservare che se l’asserito odio di SPARACIO Luigi  nei confronti del CIRAOLO fosse basato, come ha affermato quest’ultimo, sull’episodio prima riferito, esso non sarebbe comprensibile, poiché la vicenda narrata avrebbe potuto, eventualmente, spiegare un desiderio di rivalsa da parte del CIRAOLO per quello che egli riteneva un torto subito, ma non un’ostilità da parte dello SPARACIO, il quale avrebbe approfittato dell’amicizia del primo, tradendo la sua fiducia. Va, inoltre, rilevato che il fatto sopra accennato non è stato in alcun modo appurato ma, al contrario, sottoposto a verifica, è risultato contraddetto, finendo con il divenire, proprio perché clamorosamente smentito, un ulteriore indizio, anche se di ridotta pregnanza, a carico dell’imputato. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Protesti della locale Camera di Commercio (vedi documento n. 149, acquisito a seguito di ordinanza emessa da questa Corte il 19 luglio 1997), è, infatti, emerso che il nome di CIRAOLO Claudio  è stato inserito nell’elenco ufficiale dei protesti per l’anno 1984, a causa del mancato pagamento di cambiali ciascuna di importo molto modesto e pari, complessivamente, a £ 1.400.000, molto inferiore, comunque, agli asseriti trenta milioni (non è stato possibile sapere, peraltro, chi fu il prenditore di tali titoli). Su espressa domanda della difesa dell’imputato, SPARACIO Luigi  ha, nondimeno, ammesso (vedi udienza dell’11-10-1997) che, nell’anno 1992, egli ordinò l’uccisione di CIRAOLO Claudio  per motivi attinenti a contrasti tra clan, negando, però, di serbare odio nei confronti del CIRAOLO. Orbene, tale fatto se impone, senz’altro, una particolare cautela nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore, poiché rivela la possibilità di un qualche interesse ad accusare ingiustamente il CIRAOLO, non sembra, tuttavia, che costituisca elemento sufficiente per togliere alle stesse qualsiasi affidabilità e, comunque, per comprometterne il valore quale elemento di riscontro alle accuse del MARCHESE.

Alla luce delle superiori considerazioni deve, pertanto, considerarsi provata la partecipazione all’episodio delittuoso, con i ruoli prima meglio specificati, di MARCHESE Mario , di SPARACIO Luigi  e di CIRAOLO Claudio .

Il reato di cui al capo “47” va qualificato come tentato omicidio, poiché certa appare l’idoneità degli atti compiuti a provocare la morte del GALLO, contro il quale furono esplosi numerosi colpi di pistola, che attinsero la vittima anche in parti vitali del corpo, e adeguatamente provato risulta, altresì, il cosiddetto animus necandi, dovendo ritenersi, sulla base di numerosi elementi, che gli attentatori vollero sicuramente uccidere la vittima e non semplicemente ledere la sua integrità fisica. Il dolo del reato, riguardando la sfera psichica degli agenti, costituisce, come è noto, un elemento di difficile accertamento, che va desunto, come ogni fatto puramente interno e spirituale, seguendo un procedimento indiziario che consenta di inferire, sulla base delle comuni regole di esperienza, dalle circostanze esteriori del fatto, l’elemento soggettivo che lo ha sorretto. Nel caso di specie l’indagine non lascia, però, spazio ad equivoci. Sia SPARACIO Luigi  che MARCHESE Mario  hanno, infatti, affermato che loro intento era uccidere la vittima. Il MARCHESE ha, invero, precisato che non vi fu, da parte sua, “accanimento” nella volontà omicida, ma ciò non esclude in alcun modo che obiettivo degli attentatori fosse la morte della vittima, come, peraltro, lo stesso MARCHESE Mario  ha più volte ribadito, mentre le dichiarazioni, apparentemente contraddittorie, prima ricordate, trovano una facile spiegazione nel proposito, che probabilmente animò il MARCHESE, di dare una plausibile spiegazione del fatto che egli abbia potuto fallire un pur facile bersaglio. Risultano, inoltre, perfettamente compatibili con la suddetta ricostruzione gli altri elementi di sicuro valore indiziario ricavabili dalla prova storica del fatto, quali il numero rilevante dei colpi sparati all’indirizzo della vittima, la localizzazione delle ferite riportate in parti vitali del corpo, come il bacino ed il torace (e non solamente la gamba, come ha affermato, minimizzando l’accaduto, la vittima) e l’insistenza con la quale l’aggressore cercò di finire la vittima, che fu inseguita sin nella sala da giuoco dove si era rifugiata e lì fu bersaglio di ulteriori colpi. Quest’ultima circostanza, pur nel silenzio mantenuto sul punto dai collaboratori e dai testi escussi, risulta, peraltro, chiaramente provata sia dalle tracce di spari riscontrate dal personale della Polizia Scientifica in detta sala, sia dal rinvenimento di un proiettile nel gabinetto di decenza, luogo nel quale esso non avrebbe potuto certamente trovarsi se non fosse stato esploso dalla stessa sala da giuoco, come emerge all’evidenza dall’osservazione delle foto allegate al sopralluogo effettuato dalle forze dell’ordine. A fronte dei suddetti elementi non, sembra, pertanto, potersi attribuire alcun significativo valore al fatto che l’azione delittuosa non fu portata a compimento, tenuto conto che lo stesso MARCHESE ha giustificato la circostanza dicendo che la sua pistola si inceppò come prima quella del DELIA, e, soprattutto, avuto riguardo che l’attentato avvenne in un locale frequentato da diverse persone, prospiciente una strada  con intenso traffico automobilistico, tutti elementi che rendevano concreto il rischio per gli attentatori, se si fossero ancora attardati, di venire scoperti e arrestati.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio in persona di GALLO Giovanni, del reato di furto, aggravato ai sensi dell’art. 62 n. 2 c.p., dell’autovettura Renault 9 utilizzata per la commissione del delitto (mentre non vi sono elementi per ritenere provata la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, ai sensi dell’art. 625 n. 7 c.p.) e del reato di cui al capo “45”, in relazione alla illegale detenzione ed al porto in luogo pubblico delle armi usate nella perpetrazione del crimine, con l’aggravante teleologica e con quella consistente nell’aver commesso il fatto essendo in più persone ed in luogo ove vi era concorso di persone, tutti  reati per i quali va, pertanto, affermata la penale responsabilità dei tre imputati.

Tali reati appaiono, inoltre, astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati, all’evidenza, commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Risulta, altresì, provata, con esclusivo riferimento a SPARACIO Luigi  ed a MARCHESE Mario , l’aggravante soggettiva della premeditazione, che va, invece, esclusa per il CIRAOLO. La premeditazione, come si è già visto più volte (ad esempio, in occasione della trattazione dell’omicidio di GIAIMO Santi, vedi pag. 604 e segg.), consistendo in un fatto interiore, va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato. Nel caso di specie, numerosi ed inequivocabili elementi ne forniscono la prova. Deve, anzitutto, osservarsi che già la sola circostanza per la quale l’incarico di uccidere fu affidato ad altri (né il MARCHESE, né il DELIA, né, tantomeno il CIRAOLO avevano un interesse diretto nel delitto) costituisce indizio rilevantissimo di un proposito criminoso insorto in un momento apprezzabilmente anteriore rispetto alla sua attuazione ed in concreto sufficiente a far riflettere sulla decisione presa ed a consentirne il recesso. Dalle dichiarazioni di MARCHESE Mario  e di SPARACIO Luigi  risulta, inoltre, che il proposito criminoso insorse in loro parecchi giorni prima rispetto al delitto, tanto che furono posti in essere diversi tentativi nei giorni che precedettero il delitto, non andati, però, a buon segno, finché fu data ad esso esecuzione con tenace determinazione. Parimenti rilevanti risultano le modalità esecutive del crimine, che ebbe le caratteristiche dell’agguato mafioso eseguito con freddezza e con accurata preparazione, avendo gli attentatori dovuto, senza dubbio, come si è visto, studiare le abitudini della vittima per cogliere il momento più favorevole per la riuscita del proposito criminoso.

Sulla scorta dei suddetti elementi risulta, pertanto, dimostrato, senza ombra di dubbio, il processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere, per essersi realizzati entrambi gli elementi che caratterizzano l’indicata circostanza avuto riguardo alla posizione del MARCHESE e dello SPARACIO, che parteciparono, secondo le loro stesse affermazioni, alla formazione del proposito criminoso e ne seguirono, quindi, la fase esecutiva.

Con riguardo, invece, a CIRAOLO Claudio , non vi sono elementi per potere affermare che la risoluzione criminosa rimase ferma nel suo animo senza soluzioni di continuità fino alla commissione del crimine per un intervallo temporale sufficiente a farlo riflettere ed eventualmente recedere dal proposito. Sia il MARCHESE che lo SPARACIO, principali fonti di accusa, non hanno fornito, infatti, alcun chiarimento utile per comprendere quando iniziò la sua partecipazione morale al fatto delittuoso e non viene da essi indicato tra i soggetti che presero parte agli analoghi tentativi eseguiti nei giorni precedenti. Si deve, pertanto, ritenere mancante la prova dell’aggravante riferita direttamente al CIRAOLO, mentre va valutato se possa comunicarsi a lui la circostanza aggravante sussistente nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato. Orbene, si è già visto in precedenza con riferimento ad un caso analogo (vedi pag. 676 e segg. riguardo alla posizione di RIZZO Rosario ), che quando ricorre la fattispecie del concorso di persone nel reato, l’aggravante della premeditazione, quando è inerente ad una sola persona non si comunica anche agli altri concorrenti nel reato, in virtù del principio sancito dall’art. 118 c.p. per le aggravanti soggettive, tra le quali va, senz’altro annoverata quella della premeditazione. Ciò non esclude, tuttavia, che la premeditazione possa essere estesa al concorrente che non abbia partecipato all’originaria deliberazione volitiva qualora costui ne abbia acquisito piena consapevolezza anteriormente al suo contributo all’evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori. Con tali avvertenze ed entro tali limiti va intesa, pertanto, la massima giurisprudenziale secondo cui la premeditazione, così come ogni altra aggravante, può comunicarsi ad un concorrente al quale non si riferisce direttamente nel caso in cui questi partecipa al delitto nella piena consapevolezza, maturata prima dell’esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell’evento criminoso, dell’altrui premeditazione, poiché in tal caso la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell’altrui dolo[1]. Anche di tale consapevolezza, da far necessariamente risalire ad un tempo apprezzabilmente anteriore, non può, tuttavia, ritenersi raggiunta, nel caso di specie, prova certa, in considerazione dell’estrema povertà di elementi riguardanti l’intervento del CIRAOLO nel delitto. Quest’ultimo, peraltro, era legato da rapporti, oltre che malavitosi, anche personali con MARCHESE Mario , autore materiale del delitto, e proprio per questo motivo non può escludersi, da un lato, che egli sia stato coinvolto nell’esecuzione dell’attentato immediatamente prima della sua consumazione, senza essere stato fatto partecipe della sua deliberazione, e, dall’altro, che egli abbia aderito all’azione delittuosa senza conoscere se essa fosse il frutto di una precedente decisione e di un’accurata organizzazione o se, viceversa, la determinazione delittuosa fosse insorta in maniera repentina ed estemporanea.

Al CIRAOLO vanno, altresì, concesse, per i tre reati riferibili all’episodio delittuoso in esame, le attenuanti generiche da valutare con giudizio di equivalenza rispetto alle residue aggravanti ritenute sussistenti. Come è noto, le attenuanti generiche consentono di prendere in considerazione circostanze diverse da quelle previste nell’art. 62 c.p. e costituiscono un mezzo per rendere la sanzione più aderente al caso concreto, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l’adozione dei soli criteri previsti dall’art. 133 c.p.. Nel vigente sistema penale non esistono, d’altronde, ipotesi criminose per le quali queste debbano ritenersi aprioristicamente precluse e la gravità del reato, che già viene presa in considerazione dal legislatore nella determinazione della pena edittale, non può, pertanto, costituire ostacolo alla loro concessione. Nel caso di specie, questa Corte ritiene di poter trarre elementi positivi di valutazione per la concessione delle attenuanti generiche dalla condotta del colpevole che ha avuto nel reato un ruolo, anche se essenziale, del tutto marginale e in qualche modo interscambiabile, essendosi limitato il CIRAOLO a condurre il veicolo utilizzato dai complici, senza prendere parte in alcun modo all’azione tipica del delitto. Tale condotta denota, altresì, almeno con riferimento al tempo nel quale fu commesso il reato, una minore pericolosità del soggetto il quale, per rendersi complice nel fatto di sangue, non ha dovuto superare i freni inibitori della condotta che impediscono alla generalità dei soggetti di ledere l’altrui integrità fisica.

Sia MARCHESE Mario  che SPARACIO Luigi  appaiono, infine, meritevoli della concessione dell’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate e ritenute sussistenti. Essi hanno, infatti, consentito, con le loro dichiarazioni, una fedele ricostruzione dell’episodio delittuoso oggetto di esame, fornendo elementi di sicuro rilievo per l’accertamento della loro responsabilità personale e rivelatisi decisivi per la condanna dell’altro imputato, CIRAOLO Claudio . Va, in particolare, osservato che MARCHESE Mario  fu il primo tra i collaboratori di giustizia ad offrire elementi di conoscenza sullo svolgimento dei fatti, consentendo la riapertura delle indagini che si erano in precedenza concluse con una sentenza istruttoria di proscioglimento a carico di ignoti, mentre SPARACIO Luigi  non ha esitato ad autoaccusarsi, nonostante che gli altri collaboratori non avessero chiaramente affermato la sua colpevolezza. I due imputati hanno, inoltre, fornito un contributo probatorio di grandissima rilevanza in un gran numero di fatti delittuosi (dall’esame degli atti del procedimento risulta che SPARACIO Luigi  ha reso dichiarazioni, spesso di contenuto significativamente innovativo, su quasi tutti i fatti oggetto di esame nel presente procedimento, mentre le dichiarazioni di MARCHESE Mario, raccolte in verbali redatti in un arco temporale che intercorre dal 19 gennaio 1993 al 26 gennaio 1996, hanno costituito, insieme a quelle di SANTACATERINA Umberto, la base essenziale sulla quale il Pubblico Ministero ha formulato l’accusa nel presente procedimento - vedi attestazione della D.D.A. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, a firma del sostituto dott. Carmelo MARINO, sul numero e la data dei verbali redatti o ricevuti nell’ambito dei soli procedimenti trattati dal predetto sostituto procuratore, prodotta dalla difesa del MARCHESE all’udienza del 10-1-1998 e inserita nel fascicolo degli atti acquisiti dopo l’ordinanza del 19-7-1997), disvelando le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, che essi conoscevano bene per la propria collocazione in posizione di vertice all’interno di tali sodalizi criminosi. L’osservatorio indubbiamente privilegiato dei due collaboratori ha consentito, pertanto, all’autorità di polizia ed all’autorità giudiziaria di acquisire un patrimonio conoscitivo essenziale per un effettivo scompaginamento della criminalità organizzata messinese, che ha operato anche come formidabile grimaldello per squarciare il muro di omertà e suscitare l’insorgere di successive collaborazioni da parte di altri soggetti. Non può, pertanto, esservi alcun dubbio non solo sulla dissociazione dei due collaboratori dai gruppi criminosi di appartenenza, desumibile dallo stesso atteggiamento di resipiscenza e dall’ampia confessione delle proprie responsabilità, ma anche sul fattivo contributo fornito da entrambi per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, atteso che le informazioni acquisite attraverso le dichiarazioni rese dai due imputati agli organi inquirenti hanno determinato in modo decisivo la disarticolazione dei detti sodalizi criminosi.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.



[1] Cass. pen. sez. I, 28-4-1997 n. 6182; Cass. pen. sez. I, 17-5-1994 ric. Caparrotta; Cass. pen. sez. VI, 29-11-1991 n. 12211 ric. Sancakli.