2.3.3.11. Tentato omicidio ai danni di Catanzaro Gaetano
Imputati: Sparacio Luigi , D’arrigo Marcello
Alle ore 17,46 del 12 gennaio 1984, CATANZARO Gaetano si presentava al Pronto Soccorso del Policlinico Universitario di Messina dopo essere stato fatto segno ad alcuni colpi di arma da fuoco che gli avevano cagionato ferite multiple con “pallini ritenuti in regione frontale e palpebrale superiore sinistra” e altra ferita in regione “addominale trasfossa” (vedi referto del Pronto Soccorso che trovasi inserito nel fascicolo n. 158 degli atti irripetibili). Constatata la gravità delle lesioni, il paziente, dopo aver ricevuto le prime cure, veniva ricoverato in quel nosocomio con prognosi riservata. Dall’esame della cartella clinica, acquisita a seguito di ordinanza emessa da questa Corte in data 19 luglio 1997 ai sensi dell’art. 507 c.p.p. (trattasi del documento indicato al n. 169 di detta ordinanza), risulta che il CATANZARO patì una “lacerazione marginale della grande ala epatica, della parete gastrica anteriore e posteriore” con “cospicuo ematoma retroperitoneale e della bocca parietocolica destra”, nonché una “ferita perforante del bulbo” oculare, lesioni per la cura delle quali venne sottoposto ad intervento chirurgico.
Militari del Nucleo operativo dei Carabinieri di Messina, informati telefonicamente che la sparatoria nei confronti del CATANZARO si era svolta in via 30/N del villaggio Aldisio, di fronte alla farmacia “LABRUTO”, a pochi metri dal bar D’Andrea, si portavano immediatamente sul luogo del delitto e, lì giunti, rinvenivano, parcata sul margine destro della strada, di fronte alla predetta farmacia, l’autovettura Golf Wolkswagen GTL di colore bianco, di proprietà della vittima, che presentava tracce di sangue sia sul pannello interno lato guida, sia sul portaoggetti all’altezza del cambio; il veicolo aveva, inoltre, il finestrino dello sportello sinistro rotto, un foro sul deflettore destro anteriore ed altri fori determinati da pallini per cartuccia da caccia. A fianco dell’autovettura, sparsi nel raggio di alcuni metri, furono trovati 7 bossoli per pistola calibro 9 ed un bossolo di cartuccia da caccia calibro 12. Uno dei proiettili sparati all’indirizzo del CATANZARO venne, inoltre, rinvenuto conficcato nel muro dopo aver lesionato la parte bassa della porta a vetri della farmacia LABRUTO. Sulla vetrata della farmacia vennero notate, infine, tracce di sangue lasciate dal ferito che aveva, evidentemente, cercato scampo fuggendo fuori dell’autovettura (vedi verbale di sopralluogo redatto il 12-1-1984 con allegato fascicolo fotografico, verbale di rinvenimento e sequestro di 7 bossoli per pistola calibro 9 e di un bossolo per fucile da caccia calibro 12, redatto in pari data, verbale di sequestro dell’autovettura Wolkswagen Golf di proprietà del CATANZARO, tutti documenti inseriti nel fascicolo n. 158 degli atti irripetibili).
Non è dato sapere quali indagini furono condotte dagli organi di polizia per l’individuazione dei colpevoli del grave atto di sangue, verificatosi appena pochi mesi dopo un’altra aggressione a mano armata subita dallo stesso CATANZARO in data 12-7-1983, nella quale la vittima era rimasta ferita all’inguine ed alla regione sopracciliare (vedi relazione peritale in atti). Il Pubblico Ministero non ha ritenuto, infatti, necessario o utile escutere come testi i soggetti appartenenti agli organi investigativi che si occuparono del caso, né le persone che eventualmente si trovavano sul luogo dell’agguato, mentre il colonnello dei Carabinieri FORTUNATO Antonio, sentito all’udienza del 26-9-1995, ha riferito, in modo molto generico, esclusivamente intorno al contenuto delle dichiarazioni rese, qualche tempo dopo il fatto, da INSOLITO Giuseppe, le quali restarono, comunque, prive di qualsiasi riscontro. Certo è, però, che, a conclusione delle suddette indagini, non essendo state acquisite prove nei confronti di alcuno, il Giudice Istruttore pronunciava, in data 12-7-1986, sentenza con la quale dichiarava non doversi procedere nei confronti di ignoti, per essere rimasti tali gli autori del reato (vedi sentenza in atti inserita nel fascicolo n. 158 degli atti irripetibili).
Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, primo fra tutti SANTACATERINA Umberto, che ha offerto del fatto una compiuta ricostruzione, indicando i responsabili dell’azione delittuosa, il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di D’ARRIGO Marcello e di SPARACIO Luigi . Occorre osservare che non risulta agli atti del fascicolo dibattimentale che il G.I.P. abbia autorizzato con decreto la riapertura delle indagini, ma questa omissione non determina, secondo la più recente giurisprudenza, l’improcedibilità dell’azione, che, viceversa, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 1995, ha implicitamente affermato come conseguenza della mancanza del provvedimento autorizzatorio negli altri casi di archiviazione.
Ha affermato, infatti, la Suprema
Corte[1]
che, per la prosecuzione delle indagini successivamente a provvedimento di
archiviazione per essere ignoti gli autori del reato (provvedimento equiparato,
dall’art. 232 delle norme di coordinamento del nuovo cod. di proc. pen., alla
sentenza istruttoria di non doversi procedere per essere ignoto l’autore del
reato, emessa a norma del codice abrogato), non è necessaria la richiesta di
apertura, adducendo che, nel caso in esame, “la prosecuzione delle indagini [...] rappresenta una vicenda il cui
ambito si esaurisce in una sorta di riattivazione dell’attività investigativa
in presenza di una decisione che, per definizione, non produce alcun effetto
preclusivo”; sostenendo, inoltre, che
tale ricostruzione dell’istituto viene supportata “dall’accentuato favor actionis che contrassegna il nostro ordinamento
positivo” e che è legittimo un regime differenziato con riferimento ai
provvedimenti di archiviazione nei confronti di indagati noti e nei confronti di
ignoti poiché appare “certo che sul
piano sistematico le due tipologie di archiviazione siano caratterizzate, tanto
sul piano della funzione, quanto relativamente alla struttura procedimentale,
sia con riguardo al provvedimento terminativo, da caratteristiche designanti
profondamente diversificate”.
In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LEO Giovanni , CASTORINA Pasquale , GIORGIANNI Salvatore , MARCHESE Mario e SPARACIO Luigi , quest’ultimo anche quale imputato.
SANTACATERINA Umberto (sentito in
merito a tale episodio delittuoso in sede di incidente probatorio nell’udienza
del 7-2-1994) ha affermato di aver saputo
i fatti relativi all’attentato nei confronti di CATANZARO Gaetano, da DELIA
Pantaleo, che spesso gli andava a far visita nel carcere di Patti e,
successivamente, anche da D’ARRIGO Marcello
, subito dopo essere stato egli scarcerato
(secondo i dati forniti dal D.A.P., il collaboratore riacquistò la libertà
il 21-12-1984). Esecutori materiali furono
proprio questi due, DELIA Pantaleo e D’ARRIGO Marcello
, su mandato di SPARACIO Luigi
. L’aggressione avvenne perché il
CATANZARO faceva delle rapine insieme a SARNATARO Sabatino in sale da gioco
controllate da SPARACIO e, pur essendo stato avvisato, non aveva cessato tale
sua attività. Gli attentatori spararono al CATANZARO nel villaggio Aldisio,
vicino al bar D’Andrea, mentre questi era a bordo della sua autovettura Golf
bianca, mentre DELIA e D’ARRIGO si trovavano a bordo di un’auto rubata. Il
DELIA gli sparò, anzitutto, una fucilata e quando il CATANZARO scese
dall’autovettura fuggendo, lo rincorse e gli sparò con una pistola calibro 9
corta.
PARATORE Vincenzo (sentito in
merito a tale fatto nelle udienze del 15-1-1996 e del 10-4-1996) ha dichiarato
di essersi reso responsabile di un attentato compiuto nei confronti di
CATANZARO Gaetano nel giugno 1983 su mandato di FERRANTE Santi
e
di avere poi saputo da quest’ultimo, nel 1984, nella Casa Circondariale di
Messina, dove era stato trasferito proveniente da quella di Reggio Calabria, che
il CATANZARO aveva subito un altro attentato ad opera di DELIA Pantaleo, che lo
aveva colpito con una fucilata in faccia senza ucciderlo. Va osservato che
tali dichiarazioni assumono ridottissimo valore probatorio, sia perché sono
poco dettagliate e di scarsissima utilità per la ricostruzione dei fatti, sia
perché risulta arduo controllare l’attendibilità della fonte di conoscenza
del PARATORE, mentre è verosimile che egli abbia appreso mere voci d’ambiente
o chiacchiere carcerarie che non possono trovare ingresso nel materiale
probatorio del processo.
LEO Giovanni
(sentito in merito a tale fatto nell’udienza del 9-7-1996)
ha riferito che CATANZARO Gaetano a quel
tempo non apparteneva a nessun gruppo ma successivamente fu avvicinato dal
gruppo LEO e gli confidò sia la dinamica che il movente del delitto. Esecutori
materiali furono D’ARRIGO Marcello
e
DELIA Pantaleo, i quali gli spararono perché “si prendeva i soldi” in una
casa d’appuntamento protetta dal D’ARRIGO. L’attentato avvenne al
villaggio Aldisio mentre la vittima si trovava seduta sulla sua autovettura
Golf. Gli aggressori giunsero con un’auto e gli spararono con un fucile. Il
CATANZARO scappò a piedi ed “un ragazzo l’ha seguito”.
CASTORINA Pasquale (sentito in merito a tale fatto nell’udienza del 20-5-1996) ha affermato solamente di non ricordare i particolari del fatto ma che ad esso era interessato D’ARRIGO Marcello . Può, però, sin d’ora, rilevarsi che l’assoluta genericità dell’esposizione del CASTORINA e l’incapacità mostrata dal collaboratore di indicare le fonti di conoscenza, sottraggono le dichiarazioni suddette ad ogni possibilità di verifica e tolgono ad esse qualsiasi valore probatorio.
GIORGIANNI Salvatore (sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 25-10-1996 e del 4-11-1996) ha dichiarato che i particolari dell’attentato gli furono riferiti da D’ARRIGO Marcello un giorno nel quale entrambi si trovavano nella cantina del D’ARRIGO e quest’ultimo, mostrandogli una pistola calibro 9 corta, gli disse che con quell’arma aveva sparato a CATANZARO Gaetano in compagnia di DELIA Pantaleo. Gli aggressori si accostarono alla vittima, che a quel tempo non apparteneva a nessun gruppo organizzato, mentre si trovava seduta a bordo della sua autovettura Golf bianca e percorreva “mi sembra” la via Giovanni Di Giovanni. Essi inseguirono il CATANZARO ed il DELIA gli sparò con un fucile caricato a pallini, ferendolo al viso. Successivamente il CATANZARO, già ferito, saltò fuori dall’auto “come un gatto” ed essi lo rincorsero e gli spararono con una pistola calibro 9. Mandanti del tentato omicidio furono CAVO’ Domenico e SPARACIO Luigi a causa di una rapina che quello aveva fatto in una delle bische da loro controllate.
MARCHESE Mario
(sentito in merito a tale fatto all’udienza del 23-9-1996)
ha affermato che CATANZARO Gaetano subì
due attentati prima di essere ucciso. Del primo, avvenuto al villaggio Aldisio,
furono mandanti CAVO’, CAMBRIA e forse pure SPARACIO, i quali sospettavano che
questi avesse svolto il ruolo di “palo” nell’omicidio di BRUGARELLO
Pietro. Esecutori materiali furono DELIA Pantaleo e D’ARRIGO Marcello
, i quali, armati di una pistola e di un
fucile a canne mozze, a bordo di un’auto rubata, gli si affiancarono mentre
quello si trovava al villaggio Aldisio “mi sembra” in via Giovanni Di
Giovanni, seduto sulla propria autovettura Golf. Gli aggressori spararono prima
con il fucile e, quindi, con la pistola, ma non riuscirono a finirlo perché la
pistola si inceppò e la vittima ebbe la prontezza “di proseguire con la
macchina”. Il CATANZARO rimase ferito ad un occhio dal quale probabilmente
perse la vista perché da allora portò gli occhiali. Egli seppe i fatti dagli
stessi attentatori, i quali appartenevano al suo stesso gruppo e successivamente
ne commentarono lo svolgimento. Egli, inoltre, era, a quel tempo, molto vicino a
DELIA che “camminava sempre con me”.
SPARACIO Luigi
(sentito in merito a tale fatto nelle udienze dell’8-10-1996
e del 16-10-1996) ha negato di avere dato
l’incarico agli esecutori materiali per la commissione del tentato omicidio,
anche se ne era a conoscenza. Egli apparteneva, infatti, a quel tempo, ad un
gruppo “formato da [lui stesso], MARCHESE, CAVO’ e CAMBRIA” e tutti,
all’interno di tale gruppo, sapevano che si doveva eliminare il CATANZARO,
personaggio di modesta rilevanza, del quale si voleva, però, la morte perché
“all’epoca c’era una bisca che si giocava nella zona di Camaro. Una bisca,
così..., e questo qua ha dato fastidio. E poi aveva dei problemi CAVO’... non
so quali problemi aveva con questo qua”. Il collaboratore ha chiarito che egli
non diede neppure l’assenso all’azione delittuosa “perché non spettava a
me acconsentire o meno”, né partecipò a riunioni nelle quali si decise
l’attentato. Ha, quindi, affermato che “all’epoca
l’incarico glielo diede CAVO’
sia al PANTALEO che al D’ARRIGO Marcello
”, poiché il CAVO’ “era il più
rappresentativo” del gruppo ed egli, comunque, non avrebbe potuto opporsi
“anche perché non [gli] interessava”. Esecutori materiali furono D’ARRIGO
Marcello
, che aveva dei rancori nei confronti del
CATANZARO, e DELIA Pantaleo, che all’epoca “era figlioccio di MARCHESE Mario
”.
L’imputato D’ARRIGO Marcello
, esaminato al dibattimento (vedi udienza dell’11-11-1996) ha dichiarato di aver conosciuto il CATANZARO ed ha, anzi, ricordato che il giorno
dell’attentato “lo portai io all’ospedale, perché l’ho visto nella
strada che stava cadendo. Mi trovavo a passare con una Panda, l’ho raccolto,
l’ho messo sulla macchina e l’ho portato al Policlinico”. Ha
dichiarato, inoltre, che, insieme a lui
sulla Panda vi era un’altra persona che “non ricordo bene”, proprietaria
del veicolo. Egli diede soccorso al
CATANZARO in via Giovanni di Giovanni non appena vide la vittima cadere a terra,
ma “non [era] vero” che al CATANZARO fu “sparato in via Giovanni Di
Giovanni”, come avevano erroneamente dichiarato alcuni collaboratori, perché,
in realtà, l’attentato avvenne di fronte al bar D’Andrea. Ha aggiunto
che “poi, quando lui è uscito dall’ospedale, due giorni dopo, ci ha
fermati anche la polizia”, mentre “eravamo insieme”.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza di entrambi gli imputati in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame.
Non sembra possano esservi dubbi sul fatto che l’attentato maturò all’interno del clan “COSTA”, nell’ambito di quel gruppo del quale facevano parte SPARACIO Luigi , MARCHESE Mario , CAVO’ Domenico e CAMBRIA Placido e che, non molto tempo prima, già aveva ordito, come si è visto, l’attentato ai danni di GALLO Giovanni (vedi pag. 837 e segg.). Secondo le dichiarazioni unanimi di tutti collaboratori di giustizia sentiti, il CATANZARO, che solo in seguito si avvicinò al gruppo diretto da LEO Giuseppe, era a quel tempo un giovane malavitoso che non apparteneva ad alcun sodalizio criminoso, ma che si era creato delle inimicizie nei riguardi di personaggi del clan “COSTA”. Il MARCHESE ha ricordato, infatti, che lo si riteneva responsabile di aver svolto un ruolo, anche se secondario, nell’omicidio, avvenuto il 21-12-1982 (tale data è desumibile dalla lettura della sentenza del processo cosiddetto “dei 290”), di BRUGARELLO Pietro, personaggio di grande rilievo all’interno del clan “COSTA”. SANTACATERINA Umberto, GIORGIANNI Salvatore e SPARACIO Luigi hanno fatto riferimento a delle rapine eseguite dalla vittima in sale da gioco clandestine controllate dalla criminalità organizzata e che determinarono la decisione di attentare alla sua vita. LEO Giovanni e SPARACIO Luigi hanno, infine, ricordato l’esistenza di contrasti tra il CATANZARO ed il D’ARRIGO, insorti per questioni attinenti ad attività illecite svolte dai due e favoriti dalla circostanza che entrambi abitavano nel medesimo rione (il LEO ha, come si è visto, più precisamente, affermato che il CATANZARO aveva svolto un’attività estorsiva nei confronti di una casa di appuntamento controllata dal D’ARRIGO). Prima di addentrarsi nell’esame dello specifico movente del delitto appare, però, opportuno sgombrare il campo dalle questioni attinenti allo svolgimento dell’azione esecutiva ed alla individuazione degli autori materiali, perché su tale piano può più efficacemente misurarsi l’attendibilità dei collaboratori di giustizia sentiti, attraverso la ricerca di un più immediato riscontro o, viceversa, di una più chiara smentita alle loro dichiarazioni negli elementi relativi alla prova storica del fatto.
Come si è sopra visto passando brevemente in rassegna le dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia, è concorde l’affermazione secondo cui autori materiali dell’azione delittuosa furono D’ARRIGO Marcello e DELIA Pantaleo, quest’ultimo ormai da tempo deceduto. Di particolare rilievo appaiono, tra le diverse dichiarazioni, quelle di SANTACATERINA Umberto, di GIORGIANNI Salvatore , di MARCHESE Mario e di SPARACIO Luigi , sia per la credibilità dei dichiaranti, sia per la sicura attendibilità delle loro fonti di conoscenza, sia per l’accuratezza del loro racconto.
SANTACATERINA Umberto deve essere considerato, come si è già visto in occasione di altri fatti delittuosi, soggetto di precipua attendibilità poiché è stato il primo tra i collaboratori di giustizia a fornire i particolari dell’azione delittuosa, e la sua esposizione, sulla quale il Pubblico Ministero ha inizialmente fondato la propria accusa, non patisce, pertanto, neppure i pericoli di condizionamenti o influenze derivanti dalle dichiarazioni di altri collaboratori. Va, d’altronde, sottolineato che non sono emersi specifici motivi di contrasto tra il collaboratore e le persone che egli ha accusato di tale delitto, tali da rendere apprezzabile il rischio di accuse calunniose, ma, al contrario, i rapporti con l’imputato D’ARRIGO Marcello sembrano essere stati sempre caratterizzati da reciproca indifferenza, avendo quest’ultimo dichiarato (vedi udienza dell’11-11-1996) di avere conosciuto il SANTACATERINA in carcere ma di non avere “mai avuto rapporti con lui”. Il SANTACATERINA apparteneva, poi, come si è già visto in precedenza, al clan “COSTA”, così come coloro che egli ha indicato essere mandanti o autori del fatto. SPARACIO Luigi ha, infatti, ampiamente confessato (vedi pag. 158 e segg.) di aver rivestito, già a quel tempo, un ruolo preminente all’interno della famiglia “COSTA” e gli episodi delittuosi sin qui esaminati, primo fra tutti il tentato omicidio ai danni di GALLO Giovanni, danno indiscutibile conferma di tale assunto, a nulla rilevando che la sentenza emessa a conclusione del procedimento cosiddetto “dei 290”, nel quale lo SPARACIO fu accusato di aver fatto parte di detto clan con il ruolo di capo e di organizzatore, lo abbia assolto con formula piena da tale reato. DELIA Pantaleo è stato indicato, sia da SPARACIO Luigi che da MARCHESE Mario , come appartenente al clan “COSTA” e persona vicinissima al MARCHESE, del quale era figlioccio, circostanza che si inserisce coerentemente nel complessivo quadro probatorio in atti, poiché risulta che egli svolse il ruolo di killer, oltre che nell’attentato nei confronti del CATANZARO, anche nel tentato omicidio di GALLO Giovanni e nell’omicidio di CACIOTTO Giuseppe. E’ emerso, inoltre, che egli frequentava, a quel tempo, proprio il ristretto gruppo di persone al quale sembra che debbano ricondursi tutti i suddetti episodi delittuosi, essendo stato controllato dai Carabinieri, il 4-4-1984, poco tempo dopo l’attentato in esame, mentre era in compagnia, tra gli altri, di MARCHESE Mario , di SPARACIO Luigi , imputato del presente reato, e di CIRAOLO Claudio (tale circostanza può leggersi a pag. 283 della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 3-4-1987 nel processo “dei 290”). D’ARRIGO Marcello , già condannato, all’epoca, nonostante la sua giovane età, per reati piuttosto gravi (tentata estorsione e spaccio di stupefacenti), non risulta, viceversa, con certezza, essere stato a quel tempo affiliato alla famiglia “COSTA”, ma è indubbio che intratteneva rapporti con alcuni componenti di tale clan, avendo il GIORGIANNI dichiarato che “era amico con il CAVO’” (vedi udienza del 4-11-1996) ed essendo stato condannato, con sentenza del 23-11-1992, divenuta ormai esecutiva (la sentenza ha applicato la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e trovasi inserita nella cartella dei provvedimenti relativi a D’ARRIGO Marcello ), per avere, in concorso proprio con SANTACATERINA Umberto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto e ceduto a tale BELFIORE Giuseppe, all’interno della Casa Circondariale di Messina, dal mese di novembre 1985 al mese di ottobre 1986, varie dosi di eroina. Il SANTACATERINA si trovava, pertanto, con certezza, nella condizione di conoscere i particolari del fatto delittuoso dai soggetti che ne furono, secondo le sue affermazioni, i protagonisti, anche se non è stato possibile trovare specifico riscontro a quanto ha riferito il collaboratore in ordine alle circostanze nelle quali avvenne la comunicazione con coloro che gli riferirono i particolari di tale fatto (il SANTACATERINA è risultato essere stato ristretto nella Casa Circondariale di Patti nell’anno 1984, ma non sono stati reperiti i documenti necessari per accertare se egli abbia ricevuto visite da DELIA Pantaleo, così come da lui affermato - vedi documento n. 115 acquisito con l’ordinanza del 19 luglio 1997). Il suo racconto appare, inoltre, intrinsecamente coerente ed attendibile, sia in considerazione della collocazione criminale di coloro che egli ha accusato essere stati responsabili di tale delitto, sia in considerazione della precisione e non contraddittorietà della sua narrazione. Egli, poi, affermando che gli attentatori spararono alla vittima prima con un fucile, mentre questa era in auto, e poi con una pistola, mentre questa, uscita dall’auto, cercava di fuggire, ha offerto una ricostruzione del fatto del tutto compatibile con gli elementi risultanti con certezza dalla prova storica (tracce di sangue sia sull’auto che sulla vetrata della farmacia frontistante, fori sull’autovettura lasciati da pallini per fucile da caccia e bossoli per pistola rinvenuti nei pressi dell’auto) e significativamente collimante con tali elementi anche riguardo a particolari minuti ed apparentemente insignificanti, come il tipo ed il colore dell’autoveicolo della vittima, il tipo ed il calibro delle armi usate, circostanze, queste, che confermano con sicurezza che SANTACATERINA Umberto è soggetto ben informato su tale delitto, per avere appreso i fatti da persona che certamente ne ebbe piena conoscenza, tanto da poterne riferire i particolari in modo fedele.
Anche l’esposizione di GIORGIANNI Salvatore appare di rilevante importanza, perché fornisce un significativo riscontro a quella del SANTACATERINA. Certi sono, infatti, i legami criminali particolarmente stretti intercorrenti tra D’ARRIGO Marcello ed il GIORGIANNI, il quale apparteneva, come si vedrà meglio quando si esaminerà la sua posizione con riferimento al reato associativo, a quel ristretto gruppo malavitoso che aveva in D’ARRIGO Marcello il suo principale esponente. Tale circostanza, oltre ad essere stata riferita dallo stesso GIORGIANNI e da numerosi altri collaboratori, ha trovato un chiaro riscontro nell’accertamento compiuto con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 6-2-1991 (trovasi inserita nella cartella delle sentenze relative a D’ARRIGO Marcello ), che ha condannato GIORGIANNI Salvatore e D’ARRIGO Marcello per aver organizzato e diretto un traffico di stupefacenti di notevoli dimensioni, realizzato in Messina nell’anno 1988 (SMEDILE Giuseppe, principale fonte di accusa, ha sostenuto, però, che tale gruppo era già attivo nel 1986) ed al quale parteciparono, oltre ai due imputati sopra nominati, anche numerose altre persone, che oggi risultano aver operato all’interno del suddetto gruppo criminoso, quali LA TORRE Guido e RIGGIO Giuseppe. Da detta sentenza emerge, inoltre, che il D’ARRIGO fu spesso notato, per come risulta da numerose relazioni di servizio, in compagnia delle persone indicate dallo SMEDILE come suoi abituali collaboratori nello spaccio della droga e che GIORGIANNI Salvatore era suo “figlioccio”, circostanza quest’ultima, che è stata ripetuta, nel corso del dibattimento del presente processo (vedi udienza del 9-7-1996), anche dal collaboratore LEO Giovanni . Lo stesso D’ARRIGO Marcello , d’altronde, ha ammesso (vedi udienza dell’11-11-1996) di conoscere il GIORGIANNI sin da bambino e non ha escluso di aver delinquito insieme a lui (vedi udienza del 22-9-1997: “se magari si parlava di droga, che assieme abbiamo fatto qualcosa di droga, potrebbe essere”), anche se ha sostenuto che il GIORGIANNI lo avrebbe accusato perché animato da rancore nei suoi confronti, avendolo ritenuto responsabile dell’arresto che pose fine alla sua latitanza. I legami che, sulla scorta di quanto si è sin qui rilevato, furono certamente esistenti tra il collaboratore GIORGIANNI Salvatore e l’imputato D’ARRIGO Marcello rendono, allora, del tutto verosimile quanto ha affermato il collaboratore sia in ordine alla fonte delle sue conoscenze, che in ordine alle circostanze nelle quali apprese i fatti, mentre i motivi di contrasto indicati dal D’ARRIGO, anche se impongono di accogliere le dichiarazioni di accusa del GIORGIANNI con particolare cautela, non possono privarle di valore probatorio, specie se si considera che non è stato acquisito alcun riscontro alle parole interessate dello stesso imputato. Il GIORGIANNI ha fornito, inoltre, una ricostruzione dei fatti piuttosto dettagliata ed ha ricordato con sufficiente precisione sia le modalità di svolgimento dell’azione delittuosa, sia il tipo ed il colore dell’autoveicolo sul quale si trovava la vittima, sia il tipo ed il calibro delle armi usate. Non vale, d’altronde, osservare, per sminuire il valore probatorio delle dichiarazioni del collaboratore, che i suddetti particolari erano stati già riferiti da SANTACATERINA Umberto e, come tali, potevano essere stati da lui facilmente appresi nel corso del presente processo, poiché anche il collaboratore MARCHESE Mario aveva reso dichiarazioni su tale episodio delittuoso prima che venisse sentito il GIORGIANNI, ed aveva fornito una ricostruzione della dinamica del fatto divergente da quella del SANTACATERINA, ma il GIORGIANNI non si è lasciato in alcun modo fuorviare da esse, dimostrando, così, di possedere un’autentica ed originale conoscenza dell’episodio delittuoso. Neppure la leggera imprecisione del collaboratore nell’indicare il luogo esatto dell’attentato può, infine, infirmare le sue accuse, poiché lo stesso GIORGIANNI si è espresso sul punto in modo dubitativo (“mi sembra che è la via Giovanni Di Giovanni”) e, comunque, trattasi di errore di poco conto, considerato che il CATANZARO venne ferito nei pressi del luogo indicato dal GIORGIANNI e non può neppure escludersi, in base alle parole del collaboratore ed agli elementi desumibili dalla prova storica del fatto, che gli attentatori abbiano scorto la vittima in via Giovanni di Giovanni e, dopo un breve inseguimento, le abbiano sparato in via 30 N. Lo stesso D’ARRIGO Marcello , peraltro, ha affermato di aver prestato soccorso alla vittima proprio in via Giovanni di Giovanni.
Di notevole valore probatorio appare, altresì, l’accusa di MARCHESE Mario , il quale ha indicato, al pari degli altri collaboratori, quali esecutori materiali del delitto, D’ARRIGO Marcello e DELIA Pantaleo. Anche MARCHESE Mario , così come prima si è osservato con riferimento a SANTACATERINA Umberto, ha reso, infatti, le sue dichiarazioni nel segreto delle indagini, con la conseguenza che è notevolmente ridotto il pericolo che egli abbia potuto lasciarsi in qualche modo influenzare o condizionare da altre fonti. Non risulta, inoltre, che il collaboratore sia stato mosso da animosità nei confronti del D’ARRIGO, così da potersi fondatamente ipotizzare un suo eventuale intento calunnioso, che non sarebbe altrimenti giustificabile, se si considera l’amplissimo contributo probatorio offerto nel presente processo dal MARCHESE, personaggio, come si è visto, di primaria importanza all’interno della criminalità organizzata messinese, che non aveva certamente bisogno di accreditarsi presso gli organi di indagine quale portatore di conoscenze in realtà non possedute. Non può assumere d’altronde, apprezzabile rilievo, per infirmare il valore probatorio delle sue dichiarazioni, la circostanza che il collaboratore abbia mostrato qualche incertezza nell’esposizione, confondendo tra i diversi attentati che subì il CATANZARO (quello che si sta esaminando è il secondo attentato subito dalla vittima e non, come sembra ritenere il MARCHESE, il primo) e fornendo una ricostruzione dei fatti che contrasta con altre sicure fonti di prova su particolari, invero, di non grande rilievo (la fuga della vittima avvenne a piedi e non, come ha riferito il collaboratore, in auto; l’aggressione avvenne, inoltre, in via 30 N e non in via Giovanni Di Giovanni, come ha, sia pure dubitativamente, affermato il collaboratore). Il MARCHESE, infatti, non fu un testimone diretto del fatto, sicché alcune imprecisioni o alcuni vuoti di memoria non possono meravigliare, ma ciò non può indebolire la sua accusa, perché gli elementi essenziali del fatto, come quelli attinenti ai soggetti che ne furono protagonisti, si imprimono nella memoria molto più stabilmente degli elementi aventi carattere accessorio e secondario, e l’attendibilità del racconto del collaboratore non può, pertanto, soffrire pregiudizio dai naturali limiti delle capacità mnemoniche del dichiarante. Non vi possono essere dubbi, peraltro, che MARCHESE Mario, in virtù della sua collocazione criminale e dei rapporti intrattenuti con coloro che egli ha indicato come responsabili del fatto, abbia dovuto essere informato dei particolari relativi allo svolgimento dell’azione delittuosa, poiché, come si è già visto, egli apparteneva al clan “COSTA” ed all’interno della famiglia era vicino, in quel particolare periodo di tempo, al gruppo, diretto da CAVO’ Domenico, CAMBRIA Placido e SPARACIO Luigi , al quale deve ritenersi riferibile l’azione delittuosa. Lo stabile inserimento del MARCHESE in tale gruppo criminoso, oltre ad essere stato ammesso dal collaboratore ed affermato da SPARACIO Luigi , trova, invero, conferma sia nella ricostruzione dei fatti operata in relazione al tentato omicidio di GALLO Giovanni (vedi pag. 837 e segg.), maturato all’interno del medesimo gruppo criminoso (il MARCHESE è stato ritenuto responsabile di avere eseguito materialmente tale delitto in concorso, tra gli altri, con DELIA Pantaleo e SPARACIO Luigi , indicati quali responsabili del presente delitto), sia nelle numerose relazioni di servizio cui è stato fatto riferimento nella citata sentenza emessa il 3-4-1987 dal Tribunale di Messina a conclusione del procedimento “dei 290”, (anche queste già ricordate a proposito del tentato omicidio di GALLO Giovanni), che attestano senza ombra di dubbio un’assidua frequentazione tra il MARCHESE e alcuni dei suindicati personaggi. Il collaboratore appare, pertanto, del tutto attendibile sia perché le sue accuse risultano coerenti con la collocazione criminale dei soggetti da lui indicati come responsabili del delitto, sia perché egli, seppure estraneo ai fatti, ne poté avere conoscenza da un punto di osservazione privilegiato, all’interno dello stesso gruppo malavitoso che ideò e portò a compimento l’attentato al CATANZARO.
SPARACIO Luigi , infine, pur avendo escluso una propria diretta responsabilità nel delitto, non ha potuto fare a meno di ammettere che il fatto di sangue fu deciso ed eseguito da persone facenti parte del gruppo malavitoso al quale anche egli apparteneva con un ruolo direttivo. A prescindere da quanto si rileverà in punto di responsabilità dello stesso SPARACIO, non può, pertanto, revocarsi in dubbio che il collaboratore, al pari di quanto si è detto sopra con riferimento a MARCHESE Mario , abbia potuto acquisire una fedele conoscenza dei fatti, in considerazione della propria collocazione criminale e di quella dei soggetti da lui accusati di essersi resi responsabili del delitto, mentre la genericità del suo racconto riguardo ai particolari dell’azione esecutiva è del tutto giustificabile, sia perché egli non fu un testimone diretto dei fatti, sia perché egli aveva tutto l’interesse ad allontanare da sé il sospetto di un suo più pregnante coinvolgimento. Anche riguardo a SPARACIO Luigi , d’altronde, non sono state evidenziate ragioni di astio nei confronti del D’ARRIGO, tali da poterlo indurre ad accuse calunniose, mentre il ruolo di protagonista svolto dal collaboratore all’interno della delinquenza organizzata messinese induce ad escludere che egli abbia potuto riferire cose delle quali non aveva precisa conoscenza.
Lo stesso imputato D’ARRIGO Marcello ha reso, infine, dichiarazioni che, lette alla luce delle accuse formulate nei suoi confronti dai diversi collaboratori di giustizia, assumono grandissima valenza indiziaria, anche se hanno mirato ad accreditare una realtà diversa da quella proposta dalle fonti di accusa sin qui esaminate e ad esonerare il dichiarante da ogni responsabilità. L’imputato, infatti, non solo non ha negato di essersi trovato sul luogo del delitto o poco distante da esso durante il suo svolgimento, ma ha anche affermato che egli era a bordo di un’auto in compagnia di un’altra persona, in perfetta analogia con quello che hanno riferito i collaboratori riguardo agli attentatori. La suddetta coincidenza appare, invero, molto singolare, anche perché il D’ARRIGO non si è limitato a dire di aver prestato soccorso alla vittima, ma ha anche affermato che l’attentato si svolse in un luogo diverso, sebbene poco distante, da quello nel quale il CATANZARO venne soccorso, mostrandosi, così, ben informato dei particolari del fatto. Ancora più singolare è la circostanza che l’imputato, che pure ha ricordato con notevole precisione ciò che avvenne quel giorno (ha indicato anche la marca ed il tipo di auto sulla quale egli si trovava), non abbia, viceversa, ricordato il nome di colui che lo accompagnava, che, tra l’altro, era il proprietario del veicolo sul quale essi viaggiavano e che avrebbe potuto confermare il suo alibi. Sembra, invero, plausibile ritenere che l’imputato, forse temendo che la sua presenza sul luogo del delitto fosse stata notata da qualche persona, abbia preferito ammetterla, sostenendo, però, di non ricordare particolari che avrebbero potuto inequivocabilmente inchiodarlo alle sue responsabilità, come quello relativo all’identità della persona che lo accompagnava. Nessun riscontro, poi, è stato acquisito all’affermazione dell’imputato secondo la quale egli portò la vittima in ospedale, mentre il D’ARRIGO è stato, addirittura, smentito nella parte in cui ha sostenuto che, pochi giorni dopo la dimissione del CATANZARO dall’ospedale, egli venne controllato dalla polizia insieme a quest’ultimo (vedi documento n. 121, acquisito a seguito di ordinanza emessa il 19-7-1997, nel quale si attesta che il D’ARRIGO, durante il periodo in esame, non risulta essere stato sottoposto a controlli insieme a CATANZARO Gaetano).
Da quanto sin qui esposto deve, pertanto, considerarsi ampiamente provata la partecipazione di D’ARRIGO Marcello al fatto di sangue. Le accuse provenienti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra esaminati, sovrapponendosi armonicamente tra loro, unendosi logicamente con gli elementi desumibili in modo certo dalla prova storica del fatto, completandosi vicendevolmente e trovando non secondario riscontro nelle parole dello stesso imputato, non possono lasciare dubbi in proposito. Si deve, inoltre, ritenere che nell’azione delittuosa l’imputato svolse il ruolo che gli è stato attribuito dal SANTACATERINA e dagli altri collaboratori, vale a dire quello di accompagnare, a bordo di un’autovettura, il complice, DELIA Pantaleo, persona già avvezza ad analoghi fatti delittuosi, sul luogo dell’attentato. Tale sua partecipazione, che attesta i legami criminali intrattenuti a quel tempo dall’imputato e che non può sorprendere in considerazione dei precedenti penali che il D’ARRIGO, nonostante la giovane età, già vantava, può, peraltro, trovare plausibile giustificazione sia nel rapporto di amicizia che egli coltivava con uno dei mandanti, CAVO’ Domenico, secondo quanto affermato da GIORGIANNI Salvatore , sia in uno specifico astio nutrito dall’imputato nei confronti della vittima, secondo quello che hanno riferito SPARACIO Luigi e LEO Giovanni , astio che può avere indotto il mandante (o i mandanti) a indirizzare la scelta su di lui per l’individuazione della persona che avrebbe dovuto accompagnare il killer.
L’analisi della posizione di SPARACIO Luigi richiede, viceversa, un più approfondito esame del movente del delitto.
Se molteplici potevano, essere, come si è visto, le ragioni per le quali si voleva attentare contro la vita di CATANZARO Gaetano, quella alla quale sembra doversi prestare maggior credito è stata concordemente riferita da SANTACATERINA Umberto e da GIORGIANNI Salvatore , i quali hanno affermato che la vittima fu aggredita perché si era resa responsabile di una (o di più) rapina (rapine) ai danni di una bisca clandestina controllata da CAVO’ Domenico e da SPARACIO Luigi , i quali ne deliberarono, di conseguenza, la morte. Entrambi i collaboratori appaiono, infatti, su tale punto, del tutto credibili, né è pensabile che essi appresero circostanze non veritiere, la cui conoscenza fu artatamente diffusa nell’ambiente delinquenziale (pratica che, come si è visto a proposito di altri episodi delittuosi, avveniva sovente), poiché il modesto livello criminale della vittima e la sua estraneità a sodalizi criminosi non avrebbe, nel caso di specie, giustificato simili artifici. Già si sono illustrati, inoltre, i motivi per i quali questa Corte ritiene il racconto dei due collaboratori intrinsecamente attendibile con riferimento alla ricostruzione, in tutte le varie fasi, dell’episodio delittuoso in esame e le argomentazioni già svolte nell’analisi della posizione processuale di D’ARRIGO Marcello valgono, a maggior ragione, per quella parte delle loro dichiarazioni che non involge direttamente la responsabilità di alcuno, riferendosi genericamente al movente del delitto. Va, peraltro, osservato che alcune delle diverse versioni fornite dagli altri collaboratori non appaiono in irrimediabile contrasto con quella sopra accennata, ma sembra che riflettano, più semplicemente, la diversa prospettiva nella quale si sono mossi i dichiaranti. Così, LEO Giovanni , nell’affermare che il CATANZARO fu ferito per dei contrasti con il D’ARRIGO, che era interessato ad una casa di appuntamento dove il primo aveva tentato di svolgere un’attività estorsiva, può avere genuinamente riferito quello che lo stesso CATANZARO, sua fonte di conoscenze, riteneva fosse il movente del delitto. La vittima, infatti, quasi certamente riconobbe nel D’ARRIGO uno degli aggressori, ma, probabilmente, non comprese immediatamente le cause dell’agguato ed è, pertanto, verosimile che diede di esso una spiegazione, la quale, pur essendo plausibile per i contrasti esistenti tra il D’ARRIGO ed il CATANZARO, non corrispondeva, però, a quella reale. MARCHESE Mario ha affermato, viceversa, che l’attentato sarebbe in qualche modo ricollegabile ad una presunta partecipazione del CATANZARO all’omicidio di BRUGARELLO Pietro, ma anche tale ricostruzione si pone solo apparentemente in contraddizione con quella degli altri collaboratori, poiché il fatto riferito, risalendo ad oltre un anno prima dell’attentato, non può essere considerato, neppure nella diversa prospettiva del MARCHESE, lo specifico movente del delitto che ha scatenato la decisione omicida, ma, probabilmente, è stato ricordato dal collaboratore al solo fine di far capire come siano sorti malumori e sospetti nei confronti del CATANZARO, i quali hanno poi favorito la decisione di sopprimerlo. E’, peraltro, verosimile che il collaboratore non abbia, intenzionalmente, voluto chiarito quale sia stato lo specifico movente del delitto, per sottrarsi all’evidente pericolo di venire coinvolto personalmente nella vicenda in esame, pericolo che sarebbe divenuto ancora più concreto qualora il collaboratore avesse affermato che il delitto non solo era maturato all’interno del gruppo del quale egli stesso faceva parte rivestendovi una posizione di vertice, ma riguardava anche interessi malavitosi (quelli relativi alle bische clandestine) in relazione ai quali tutti i componenti del gruppo potevano ragionevolmente sentirsi lesi dall’attività del CATANZARO. Non può essere attribuito, infine, grande rilievo, su questo punto, alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , poiché traspare chiaramente da esse che il collaboratore ha voluto escludere la propria responsabilità in ordine a tale fatto di sangue e l’evidente interesse da lui manifestato in relazione al contenuto delle sue dichiarazioni toglie ad esse la necessaria credibilità, sebbene anche lo SPARACIO abbia, significativamente, ricollegato il delitto ad interferenze venutesi a determinare tra l’attività malavitosa del CATANZARO e l’attività di gestione di bische clandestine da parte del CAVO’.
Dall’accoglimento del movente suddetto, che è l’unico che fornisce una persuasiva ricostruzione degli eventi, discende, in modo naturale e strettamente conseguenziale, l’affermazione della responsabilità di SPARACIO Luigi quale mandante del fatto di sangue, poiché la concorde accusa mossa nei suoi confronti da SANTACATERINA Umberto e da GIORGIANNI Salvatore , alla quale appare estraneo un eventuale intento calunniatorio, si inserisce nella complessiva ricostruzione del delitto fornita dai due collaboratori, saldandosi coerentemente con l’accertato movente. Va, peraltro, notato che SPARACIO Luigi , pur avendo negato di essere stato coinvolto nell’attentato, non ha potuto fare a meno di ammettere che egli ne fu messo previamente a conoscenza e che il delitto maturò all’interno del gruppo criminoso al quale egli apparteneva, per questioni relative ad una bisca clandestina. Sulla base di tali premesse, le affermazioni dell’imputato, il quale si è difeso sostenendo che egli non prestò il suo consenso al delitto, né avrebbe potuto opporsi alla decisione presa autonomamente dal CAVO’, appare del tutto irragionevole. Risulta, infatti, incomprensibile il motivo per il quale un personaggio del rilievo di SPARACIO Luigi, il quale, come si è visto a proposito del tentato omicidio di GALLO Giovanni e si vedrà, altresì, a proposito dell’omicidio di CACIOTTO Giuseppe, rivestiva già all’epoca un ruolo dirigenziale all’interno del gruppo, non sia stato tenuto quasi in nessun conto in occasione di una decisione di tal tipo, che, nonostante le diverse affermazioni dell’imputato, riguardava indubbiamente interessi che andavano oltre la sfera privata del CAVO’, come sembra confermato dal fatto che gli esecutori materiali del delitto non vennero reperiti esclusivamente tra le persone vicine a quest’ultimo, ma anche tra soggetti che, come il DELIA, erano vicini a MARCHESE Mario . Restano, certamente, oscure le ragioni per le quali SPARACIO Luigi , il quale si è accusato di ben più gravi delitti, abbia voluto alterare la realtà dei fatti con riferimento ad un episodio delittuoso ormai lontano nel tempo e di non particolare rilievo, anche in considerazione del modesto livello criminale della vittima, ma ciò non può esimere di evidenziare le palesi incongruenze presenti nel racconto del collaboratore, che lo rendono poco credibile e che si ricompongono, viceversa, nella coerente ricostruzione offerta sia dal SANTACATERINA che dal GIORGIANNI, della quale finiscono, così, con il confermare l’attendibilità.
Alla luce delle suesposte considerazione deve ritenersi, pertanto, pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio in persona di CATANZARO Gaetano e del reato di cui al capo “17”, con le aggravanti contestate, in relazione alla illegale detenzione ed al porto in luogo pubblico delle armi usate per la perpetrazione del crimine, e va, pertanto, affermata la penale responsabilità dei due imputati, D’ARRIGO Marcello e SPARACIO Luigi , in ordine ai suddetti reati, i quali appaiono astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
La qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio è, senza dubbio, corretta, poiché deve ritenersi pienamente raggiunta la prova sia dell’idoneità degli atti compiuti a provocare la morte della vittima, che venne gravemente ferita, sia della loro direzione inequivoca a tale scopo, sia del cosiddetto animus necandi, tenuto conto non solo delle inequivoche dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia, i quali hanno concordemente riferito che intento degli attentatori fu quello di togliere la vita a CATANZARO Gaetano, ma anche avuto riguardo ad altri elementi di sicuro valore indiziario quali, anzitutto, il numero e l’altezza dei colpi sparati all’indirizzo della vittima, che fu attinta al capo e all’addome, parti del corpo sede di organi vitali, e che scampò fortunosamente alla morte. Come si è compiutamente accertato in precedenza, inoltre, gli aggressori spararono al CATANZARO sia quando questi si trovava sulla propria auto, sia successivamente, quando questi, sceso dall’auto, cercò scampo fuggendo a piedi, ed anche tale circostanza assume un chiaro valore indiziario della volontà omicida, avendo gli attentatori caparbiamente insistito nell’azione delittuosa nonostante che la vittima fosse stata già ferita. A nulla rileva, pertanto, che i killers non portarono a compimento il proposito omicida per circostanze rimaste non del tutto chiarite (MARCHESE Mario ha dichiarato che la pistola si inceppò, ma non vi è riscontro a tale affermazione), dovendosi, peraltro, osservare che gli attentatori, per le stesse modalità di esecuzione dell’atto di sangue, compiuto in pieno giorno su una frequentata via cittadina e nei pressi di alcuni pubblici esercizi, non avrebbero potuto, comunque, indugiare a lungo sul luogo del delitto se non andando incontro al concreto rischio di venire scoperti ed arrestati, sicché è verosimile che essi abbiano rinunciato all’originario proposito quando il suo perseguimento avrebbe importato l’assunzione di intollerabili pericoli.
Non risulta, infine, provata, con riferimento ad entrambi gli imputati, l’aggravante soggettiva della premeditazione. Essa, come si è già visto più volte (ad esempio, in occasione della trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, vedi pag. 583 e segg.), consistendo in un fatto interiore, va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato. L’individuazione del movente del delitto in un’anteriore condotta della vittima, e le modalità esecutive del crimine, che ebbe le caratteristiche dell’agguato mafioso, eseguito da killers su specifico mandato di uccidere, sono elementi indiziari dotati di indubbia valenza dimostrativa, ma, nel caso di specie, non appaiono sufficienti, da soli, a provare con certezza quel processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere. Essi appaiono, infatti, in una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le particolarità del caso, suscettibili di diversa interpretazione e, mancando della necessaria gravità ed univocità, non consentono, ad avviso di questa Corte, di formulare un giudizio in termini di certezza. I collaboratori escussi, infatti, non hanno chiarito quando sarebbe sorto nei mandanti e negli agenti il proposito criminoso e nulla hanno detto sulla preparazione delle modalità e dei mezzi al fine di assicurare il successo dell’attentato, sicché questa Corte non possiede gli essenziali elementi di giudizio per poter affermare con certezza che gli imputati hanno avuto la possibilità di riflettere sulla propria condotta antigiuridica. D’altronde, non può escludersi che la determinazione delittuosa sia sorta in maniera repentina ed estemporanea, non appena la vittima ha posto in essere una condotta valutata dagli attentatori come meritevole della massima punizione. Va, in proposito, osservato che l’accertamento di uno specifico movente, riconducibile a contrasti tra il CATANZARO ed i mandanti del delitto, non risulta elemento sufficientemente univoco ai fini della prova della contestata aggravante, poiché non è possibile dare a tali contrasti una precisa collocazione temporale e, comunque, appare arduo distinguere tra le condotte della vittima che hanno costituito un semplice antecedente dell’azione delittuosa e quelle che, viceversa, ne hanno costituito specifico movente. Non può, poi, neppure escludersi che l’incarico sia stato affidato ai killers immediatamente prima del delitto e subito dopo la sua deliberazione, senza che vi sia stata la necessità né di riunioni dirette ad ottenere l’adesione degli esecutori materiali al progetto criminale, né di riunioni finalizzate allo studio delle modalità esecutive. Gli attentatori furono scelti, infatti, tra soggetti dei quali i mandanti potevano disporre liberamente ed incondizionatamente, anche in tempi brevissimi, atteso che appartenevano al loro stesso gruppo malavitoso. Inoltre, la partecipazione al fatto del D’ARRIGO, che sicuramente conosceva la vittima e che probabilmente sapeva quali fossero le sue abitudini (abitavano entrambi nel medesimo quartiere), rende plausibile che egli abbia tempestivamente fornito tutte le informazioni necessarie per assicurare il successo dell’azione delittuosa.
Al D’ARRIGO vanno, poi, concesse, per i reati riferibili all’episodio delittuoso in esame, le attenuanti generiche da valutare con giudizio di equivalenza rispetto alle residue aggravanti ritenute sussistenti. Come si è già visto a proposito del tentato omicidio di GALLO Giovanni, le attenuanti generiche consentono di prendere in considerazione circostanze diverse da quelle previste nell’art. 62 c.p. e costituiscono un mezzo per rendere la sanzione più aderente al caso concreto, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l’adozione dei soli criteri previsti dall’art. 133 c.p.. Nel vigente sistema penale non esistono, d’altronde, ipotesi criminose per le quali debbano ritenersi aprioristicamente precluse le attenuanti generiche e la gravità del reato, che già viene presa in considerazione dal legislatore nella determinazione della pena edittale, non può, pertanto, costituire ostacolo alla loro concessione. Nel caso di specie, questa Corte, analogamente a quanto si è già affermato con riferimento a situazioni simili, ritiene di poter trarre elementi positivi di valutazione per la concessione delle attenuanti generiche dalla condotta del colpevole che ha avuto nel reato un ruolo, anche se essenziale, del tutto marginale e in qualche modo interscambiabile, essendosi limitato il D’ARRIGO a condurre il veicolo con il quale il complice si portò sul luogo dell’agguato, senza prendere parte in alcun modo all’azione tipica del delitto. Tale condotta denota, altresì, almeno con riferimento al tempo nel quale fu commesso il reato, una minore pericolosità del soggetto il quale, per rendersi complice nel fatto di sangue, non ha dovuto superare i freni inibitori della condotta che impediscono alla generalità dei soggetti di ledere l’altrui integrità fisica.
Non può, infine, essere concessa a SPARACIO Luigi l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è già in precedenza osservato nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), il contributo offerto dal collaboratore per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi episodi delittuosi e per un’efficace lotta al fenomeno mafioso non appare presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale. Nel caso di specie non basta, allora, che il collaboratore abbia fornito un rilevante contributo in un gran numero di fatti delittuosi, disvelando le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, poiché osta, comunque, alla concessione dell’attenuante la circostanza che SPARACIO Luigi ha cercato di alterare in modo rilevante la realtà dei fatti, al fine di escludere la propria responsabilità, tenendo, così, un comportamento processuale certamente non rispondente a spirito di leale collaborazione e non meritevole della concessione della suddetta attenuante, pur risultando che egli si è dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza e che tale dissociazione è stata ufficialmente riconosciuta con l’ammissione allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.