2.3.3.12. Omicidio ai danni di Caciotto Giuseppe
Imputati: Sparacio Luigi , Ciraolo Claudio
Alle ore 13,00 circa del 29-4-1984, due individui, travisati con caschi da motociclista, sulla via Tommasi Melchiorre, angolo via Consolare Valeria, di Messina, esplodevano alcuni colpi di pistola contro CACIOTTO Giuseppe, mentre questi si stava accingendo a salire a bordo della propria autovettura. Nell’occorso restava, altresì, ferito LO VECCHIO Pietro, che si trovava presente sul luogo dell’agguato. Dalla lettura del verbale di rilievi tecnici redatto alle ore 13,40 del 29-4-1984 da personale del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Messina e dall’esame del fascicolo fotografico allegato (documenti acquisiti a seguito di ordinanza emessa da questa Corte in data 19 luglio 1997, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., ed indicati al n. 24 di tale provvedimento), può meglio precisarsi lo scenario dell’attentato, che avvenne lungo la strada sopra indicata, nei pressi di via Oreto, a pochi metri da un’edicola di giornali, di fronte alla quale si trovava posteggiata l’auto della vittima, una BMW targata ME 367989. Il CACIOTTO, attinto in diverse parti del corpo, veniva subito ricoverato con prognosi riservata, presso il Policlinico Universitario, per “ferite d’arma da fuoco: due fori d’entrata alla base dell’emitorace destro con foro d’uscita alla regione epigastrica; un foro d’entrata alla cresta iliaca sinistra con foro d’uscita nella regione inguinale sinistra” (vedi certificato del Pronto Soccorso inserito nel fascicolo n. 157 degli atti irripetibili), ma le cure praticate si rivelavano inutili, tanto che la vittima decedeva quello stesso giorno.
Il medico legale, prof. Claudio CRINO’, sentito all’udienza del 9-5-1995, ha precisato che la morte del CACIOTTO “doveva farsi risalire alle ore 14,55 del giorno 29 aprile 1984” ed “era da riferire ad arresto cardiaco per grave anemia acuta emorragica da ferita d’arma da fuoco a proiettile unico, rivoltella o pistola, e lesioni di organi toracoaddominali. [...] Per quanto riguarda il numero e la direzione dei colpi, si è trattato di tre colpi, due all’emitorace destro ed uno al gluteo sinistro. I due colpi all’emitorace destro hanno raggiunto la superficie corporea con direzione da dietro in avanti e leggera obliquità da sinistra a destra e dall’alto in basso; il colpo al gluteo sinistro ha avuto una direzione da dietro in avanti, con lieve obliquità da sinistra a destra. Per quanto riguarda la distanza di sparo, c’erano sugli indumenti [...], [nella parte circostante i fori d’entrata], residui incombusti di polvere da sparo, per cui doveva trattarsi di una distanza di sparo non superiore a circa 50 centimetri”. Il teste ha, altresì, eseguito accertamenti balistico ponderali su due proiettili rinvenuti da personale di polizia giudiziaria nel luogo dell’agguato e su un proiettile estratto dal corpo della vittima, giungendo alla conclusione che essi erano stati tutti sparati da un’arma calibro 9 (vedi relazione di perizia medico - legale - balistica redatta dal prof. Claudio CRINO’ e dal dott. Vincenzo BONAVITA, che trovasi inserita nel fascicolo n. 157).
La dinamica del delitto può essere agevolmente ricostruita sulla base delle deposizioni rese al dibattimento dalle persone presenti al momento della sparatoria, nonostante i dubbi e le incertezze da costoro palesate, che hanno costretto il Pubblico Ministero, di fronte a risposte evasive o del tutto insoddisfacenti, ad effettuare ripetutamente contestazioni ai testi sulla base delle dichiarazioni in precedenza rese alla polizia giudiziaria, ben più dettagliate e precise.
SACCA’ Pasqualina, escussa
all’udienza del 9-5-1995, ha dichiarato che la
mattina dell’omicidio, il CACIOTTO, intorno alle ore 12,30, si recò presso il
bar da lei gestito, sito in via Consolare Valeria, nei pressi del carcere di
Gazzi, e vi si trattenne insieme ad altre persone, pagando, prima di andarsene,
il conto di tre aperitivi. Successivamente, ella udì due o tre colpi di arma da
fuoco e, giratasi verso il luogo dal quale provenivano gli spari, vide il
CACIOTTO steso per terra e “quasi contemporaneamente, [...] passare a forte
velocità, in direzione del villaggio Aldisio, una moto di colore scuro con due
giovani a bordo con il volto coperto da casco per motociclista”. La teste
ha, comunque, precisato di aver visto
soltanto la moto andar via ma di non poter dire con certezza che gli occupanti
della moto fossero gli attentatori.
Maggiori dettagli sono stati forniti dal teste LO VECCHIO Pietro, escusso all’udienza del 9-5-1995, il quale ha affermato che quel giorno era domenica e, mentre egli si stava recando alla stadio per comprare dei biglietti, incontrò il CACIOTTO, che egli conosceva e con il quale andò a consumare, insieme ad una terza persona, tale SCOGNAMILLO, un aperitivo al bar ex “Leonardi”. Lo SCOGNAMILLO, quindi, si allontanò, mentre egli si trattenne con il CACIOTTO. Mentre essi si avvicinavano all’autovettura di proprietà del CACIOTTO, posteggiata vicino all’edicola, giunse alle loro spalle “una moto di grossa cilindrata proveniente da via Catania, a bassa velocità”, tanto che essi non sentirono nemmeno il rumore del motore, e quando arrivò vicino a loro, “il giovane che stava seduto di dietro, calzante un casco di motocicletta di colore nero, mentre il guidatore ne calzava uno rosso, esplodeva al [loro] indirizzo [...] alcuni colpi d’arma da fuoco”, uno dei quali, dopo aver trapassato il corpo del CACIOTTO, lo ferì in pancia (le suddette dichiarazioni poste tra virgolette sono state rese dal teste nella fase delle indagini e, previa lettura del P.M., sono state dallo stesso confermate al dibattimento). Va osservato che il teste è stato sicuramente impreciso in ordine alla localizzazione delle lesioni subite, poiché dalla cartella clinica relativa ad un suo successivo ricovero, avvenuto il 22-7-1984, ed acquisita agli atti - vedi documento n. 170 acquisito con ordinanza del 19 luglio 1997 - risulta che il LO VECCHIO presentava tracce di un intervento chirurgico eseguito, a seguito di ferita d’arma da fuoco, per l’estrazione di un proiettile all’emitorace destro nella regione soprascapolare, ma la circostanza non appare, comunque, assumere precipuo rilievo. Il teste ha, infine, aggiunto di non sapere se il CACIOTTO svolgesse delle attività illecite ed ha negato, nel contempo, di avere mai detto alle forze dell’ordine che lo stesso “era entrato nel giro della droga”. Quest’ultima circostanza risultava, invero, oggetto di sue precedenti dichiarazioni, rese in fase di indagini e contenute in un verbale di sommarie informazioni, ritualmente contestatogli dal Pubblico Ministero ed acquisito, su richiesta di quest’ultimo, agli atti del dibattimento. Per formulare un giudizio sull’attendibilità del teste in relazione al suindicato contrasto tra la deposizione dibattimentale e le dichiarazioni antecedenti, deve essere, ad avviso di questa Corte, adeguatamente valorizzato un elemento di conoscenza che emerge chiaramente dagli atti processuali e che serve a descrivere la sua personalità. Il LO VECCHIO, qualche mese dopo l’attentato nei confronti del CACIOTTO, venne attinto, in data 22-7-1984, da numerosi colpi di arma da fuoco riportando lesioni all’encefalo ed al globo oculare. Prontamente condotto al pronto soccorso del Policlinico Universitario, gli infermieri rinvennero, negli slip da lui indossati, una bustina contenente polvere bianca risultata essere eroina. Il LO VECCHIO venne, pertanto, sottoposto a procedimento penale per rispondere del reato di detenzione di droga (oltre che di altri reati) ma, avendo egli affermato di essere un tossicodipendente e che la droga gli serviva per uso personale, il G.I. dichiarò non doversi procedere nei suoi confronti per essere l’imputato non punibile (vedi sentenza emessa dal G.I. presso il Tribunale di Messina il 18-1-1986, inserita nel fascicolo n. 157, nonché cartella clinica relativa al ricovero di LO VECCHIO Pietro presso il Policlinico Universitario di Messina in data 22-7-1984, con allegati documenti, tra i quali quello in cui si attesta il rinvenimento di una bustina contenente polvere bianca, acquisiti al n. 170 dell’ordinanza emessa da questa Corte il 19-7-1997). Appare, allora, del tutto verosimile che il LO VECCHIO, proprio in quanto tossicodipendente, sia stato a conoscenza di eventuali attività illecite del CACIOTTO nel settore degli stupefacenti e ciò induce questa Corte a ritenere particolarmente attendibili le affermazioni rese su tale punto dal teste agli organi di indagine e, di conseguenza, poco credibile la successiva ritrattazione effettuata al dibattimento.
Il teste LO CASCIO Letterio,
titolare della edicola di giornali nei cui pressi avvenne l’attentato, sentito
all’udienza del 9-5-1996, ha riferito che conosceva
di vista il CACIOTTO, il quale era un suo cliente saltuario. Il giorno
dell’omicidio la vittima, che egli aveva notato in precedenza posteggiare la
propria autovettura poco distante dall’edicola, acquistò un giornale
allontanandosi subito dopo, mentre la rivendita era affollata di gente poiché
era appena terminata la Santa Messa. Improvvisamente, mentre egli aveva le
spalle rivolte alla strada, sentì dei colpi di pistola e vide numerose persone
dare soccorso ad un uomo che solo in seguito seppe essere il CACIOTTO.
In base ai suddetti elementi certa e incontestata appare la prova storica del fatto, che può essere ricostruito, nel suo svolgimento essenziale, sulla base delle dichiarazioni del LO VECCHIO, testimone oculare e, nello stesso tempo, casuale vittima dell’agguato mortale per il CACIOTTO, le quali non contrastano in alcun punto né con gli elementi desumibili dagli accertamenti irripetibili compiuti nell’immediatezza del fatto (verbale di sopralluogo, perizia medico - legale - balistica), né con le notizie, peraltro ben più scarne, fornite dalle altre persone presenti sul luogo del delitto. Dal solo esame delle modalità esecutive dell’attentato corretta risulta, poi, la sua qualificazione giuridica quale omicidio volontario (sulla premeditazione vedi quanto si dirà in seguito), al quale si sono accompagnate, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato (cosiddetta aberratio ictus plurioffensiva, ai sensi dell’art. 82 c.p.), lesioni personali nei confronti di LO VECCHIO Pietro. Le attività di indagine compiute subito dopo il delitto non condussero, tuttavia, né all’individuazione di coloro che avevano sparato, né alla scoperta degli eventuali complici.
Il teste DONATI Michele, dirigente,
a quel tempo, della Squadra Mobile della Questura di Messina, escusso
all’udienza del 2-5-1995, ha illustrato al dibattimento le indagini svolte dal
suo ufficio nell’immediatezza del fatto. Ha riferito il teste che, subito
dopo l’attentato, personale della Squadra Mobile, a seguito di segnalazione
telefonica da parte di una guardia carceraria, intervenne sul luogo
dell’agguato per eseguire il sopralluogo e raccolse le prime informazioni.
Emerse che la vittima era stata segnalata in quanto “dedita a reati contro il
patrimonio” (il sovrintendente CORTESE Angelo ha aggiunto di averlo
arrestato, poco tempo prima dell’omicidio, per un furto - vedi udienza del
9-5-1995) e vi era il sospetto che avesse
iniziato a trafficare sostanze stupefacenti. Tale sospetto venne in qualche modo
confermato dalla circostanza che addosso al cadavere del CACIOTTO venne trovata
una piccola quantità di polvere bianca risultata essere cocaina di buona qualità
(vedi, in proposito, anche la relazione peritale sull’esame tossicologico
eseguito dal prof. CRINO’ e dal dott. BONAVITA e la deposizione del teste
CRINO’). Per tale motivo le indagini si
indirizzarono verso i trafficanti di sostanze stupefacenti e da fonti
confidenziali emerse che la vittima intratteneva rapporti illeciti con il gruppo
di SPARACIO - TAGLIERI. La moglie della vittima aveva, inoltre, affermato,
senza, però, confermare successivamente la circostanza a verbale, che il marito
era debitore di una somma di denaro nei confronti di una persona che gli organi
investigativi ritennero si potesse identificare nello SPARACIO.
Invero, FILETI Anna, vedova del
CACIOTTO, sentita all’udienza del 9-5-1995, ha
escluso di aver mai saputo qualcosa sui responsabili dell’omicidio ed ha
negato di avere confidato agli organi inquirenti circostanze sulle abitudini del
marito. Ella, infatti, si disinteressava della vita che conduceva il marito e
non conosceva la sue frequentazioni, né aveva mai sentito dire che egli fosse
amico di SPARACIO Luigi
. La donna ha aggiunto che il
CACIOTTO lavorava presso il bacino di carenaggio come idraulico ma, nonostante
ciò, faceva vivere la famiglia in ristrettezze economiche ed anche per tale
motivo i rapporti tra i coniugi non erano più buoni, tanto che essa dovette
ricorrere alle cure dei sanitari per le lesioni subite durante un litigio
familiare.. Ha chiarito, infine, la teste, che quando
ella giunse in ospedale insieme al figlio Leopoldo di sedici anni, il marito era
ancora vivo, ma essi non poterono avvicinarsi a lui, perché il CACIOTTO versava
in gravi condizioni ed i medici cercavano di prestargli soccorso, ma
inutilmente, tanto che dopo poco tempo entrò in coma e morì.
A conclusione di tali indagini, non essendo stato acquisito nessun elemento probatorio o indiziante a carico di alcuno, il Giudice Istruttore pronunciava, in data 18-1-1986, sentenza con la quale dichiarava non doversi procedere nei confronti di ignoti, per essere rimasti tali gli autori del reato.
Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto e MARCHESE Mario , che hanno offerto del fatto una compiuta ricostruzione, indicando i responsabili dell’azione delittuosa, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 2-3-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio, davanti a questa Corte, di SPARACIO Luigi e di CIRAOLO Claudio .
In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, MARCHESE Mario , PARATORE Vincenzo, COSTA Gaetano , VENTURA Salvatore , RIZZO Rosario , CARIOLO Antonio , VITALE Giovanni , GIORGIANNI Salvatore e SPARACIO Luigi , quest’ultimo anche quale imputato.
SANTACATERINA Umberto (sentito in
merito a tale episodio delittuoso, in sede di incidente probatorio,
all’udienza del 7-2-1994) ha dichiarato che mentre
egli si trovava detenuto nel carcere di Patti, seppe da DELIA Pantaleo, il quale
gli andò a far visita, che ad uccidere il CACIOTTO erano stati lui
stesso e MARTINEZ Francesco, su mandato di SPARACIO, che gli doveva dare del
denaro, venti o trenta milioni, per della droga che il CACIOTTO aveva acquistato
a Palermo e aveva successivamente dato a SPARACIO. L’attentato avvenne intorno
alle ore 12,30 - 13,00, nei pressi del bar Leonardi, non lontano dalla casa
della vittima. Il CACIOTTO era appena uscito dal bar e stava salendo in
macchina, quando gli si avvicinarono i due attentatori a bordo di una moto di
grossa cilindrata e gli spararono.
MARCHESE Mario
(sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 23-9-1996 e
del 2-10-1996) ha riferito di aver
conosciuto il CACIOTTO, anche se non ebbe mai con lui un rapporto di amicizia.
Questi “era una persona allora vicino a SPARACIO Luigi
; [...] era nell’ambito dello spaccio
della droga” e, su incarico di SPARACIO, “andava a Palermo a prendere della
droga e gliela doveva portare a SPARACIO. Gli faceva come corriere”. Il
CACIOTTO, tuttavia, “incominciava a prendere amicizia pure lui con questi
palermitani, [...] a SPARACIO gli portava quella lì che era poco buona e lui si
prendeva la merce più, diciamo, più consistente, dove poteva guadagnare di più”.
Quando SPARACIO, il quale era a quel tempo, insieme a CAVO’, CAMBRIA ed allo
stesso MARCHESE, uno dei responsabili del gruppo “COSTA”, lo venne a sapere, decise di ucciderlo e incaricò i killers,
DELIA Pantaleo e MARTINEZ Francesco, entrambi successivamente uccisi, di
eseguire l’attentato, promettendo di dare loro, in cambio, dei soldi derivanti
dallo smercio della droga. Il CACIOTTO venne ucciso “nella zona di Gazzi.
[...] L’hanno affiancato mentre lui era dentro una macchina, [...] con una
moto; DELIA portava la moto e MARTINEZ ha sparato con una 38 mi sembra e
l’hanno ammazzato lì, sul posto, sulla macchina”. Egli seppe i particolari
del fatto dagli stessi protagonisti, i quali ne discussero all’interno del
gruppo ed anzi il MARTINEZ, dopo il fatto, aspettava i soldi promessi da
SPARACIO.
PARATORE Vincenzo (sentito in
merito a tale fatto nelle udienze del 15-1-1996 e del 10-4-1996) ha dichiarato di aver saputo i fatti nel carcere di Messina da CAMBRIA Placido.
Mandante dell’omicidio fu SPARACIO Luigi
“per
motivi di droga”, mentre esecutori materiali furono MARTINEZ Francesco e DELIA
Pantaleo. Il CAMBRIA non gli riferì i particolari relativi all’azione
esecutiva.
COSTA Gaetano
(sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 24-7-1996 e
del 26-7-1996) ha affermato che mandante
dell’omicidio fu SPARACIO Luigi, “per un problema di sostanze
stupefacenti”, mentre esecutori materiali furono “tale CIRAOLO Claudio
e
altre persone che temporaneamente [...] non mi vengono in mente”. Solo a
seguito di contestazione del contenuto del verbale di dichiarazioni rese dal
collaboratore il 9 giugno 1994, il COSTA ha ricordato che insieme al CIRAOLO vi era tale Pantaleo, persona che apparteneva al clan
“COSTA”, la quale era legata da rapporti di amicizia con SPARACIO, CAMBRIA e
CAVO’ e che, successivamente, venne, a sua volta, uccisa. Il
CACIOTTO, che egli conosceva perché aveva consumato delle rapine insieme a lui,
non faceva parte di alcun clan, ma “mi sa che lui commerciava in sostanze
stupefacenti”, avendo il collaboratore appreso
tale circostanza da “componenti della nostra organizzazione”. Sempre a
seguito di contestazione del sopra citato verbale di dichiarazioni, il
collaboratore ha specificato, quanto al movente, che “il
CACIOTTO aveva preso una certa quantità di droga dallo SPARACIO senza
pagargliela, oppure [...] non si riforniva di droga dallo SPARACIO” e per
questo venne ucciso. Egli seppe i fatti nel carcere di Messina, durante
l’udienza dibattimentale di un processo, probabilmente del processo di appello
“dei 69”. Egli era detenuto e delle “persone con cui mi rapportavo per
sapere le notizie di ciò che succedeva attorno” gli riferirono di tale fatto.
Il collaboratore, dopo aver dichiarato di
possedere un ricordo vago delle persone dalle quali seppe i particolari del
fatto (ha affermato: “potrebbe
essere stato CAMBRIA, LEO, CAVO’”), a seguito di contestazione, da parte
del Pubblico Ministero, del contenuto delle dichiarazioni rese nel sopra citato
verbale, ha ricordato di averne parlato
anche direttamente con CIRAOLO Claudio
. Non apprese i particolari relativi alle
modalità esecutive, mentre, riguardo alla pistola usata “se non ricordo male,
mi sa che era specifica, una 38”.
VENTURA Salvatore (sentito in merito a tale fatto nell’udienza del 29-5-1996) ha dichiarato che il CACIOTTO veniva utilizzato nelle bische clandestine e venne ucciso sulla circonvallazione nei pressi del “Café sur la ville” . E’ evidente che il collaboratore non ha riferito fatti riguardanti la morte del CACIOTTO ma, probabilmente, quelli riguardanti la morte di un’altra persona, poiché le sue dichiarazioni risultano in stridente contrasto con la realtà sia con riferimento all’attività svolta dalla vittima, che con riferimento al luogo nel quale avvenne l’agguato. Di tali dichiarazioni, pertanto, non potrà farsene alcun uso.
RIZZO Rosario
(sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 4-6-1996 e
del 10-6-1996) ha affermato di aver saputo dal
cugino PIMPO Salvatore, nel carcere di Gazzi, dove entrambi si trovavano
ristretti, un paio di giorni dopo l’omicidio, che il CACIOTTO venne ucciso da
CIRAOLO Claudio, mentre mandante fu “mi sembra u’ SPARACIO”. Il PIMPO
apprese tali circostanze dal CAVO’.
CARIOLO Antonio
(sentito all’udienza del 1-7-1996) ha affermato di non
sapere nulla sulla morte di CACIOTTO Giuseppe, ma solo che questi “era un
trafficante di cocaina” ed “aveva rapporti con SPARACIO Luigi
”.
Allo stesso modo, VITALE Giovanni
(sentito all’udienza del 25-10-1996) ha solamente ricordato
che il CACIOTTO “acquistava della droga
a Palermo e la smerciava a Messina”.
GIORGIANNI Salvatore
(sentito in merito a tale fatto all’udienza del 25-10-1996)
ha dichiarato che CACIOTTO Giuseppe
“trafficava in droga” e SPARACIO Luigi
ne
volle la morte perché “prima operava per conto dello SPARACIO e poi si è
messo per conto suo”. Egli apprese tali fatti da D’ARRIGO Marcello
, “perché si pensava che fosse stato il
D’ARRIGO ad uccidere il CACIOTTO”, mentre questi gli disse quale era la
realtà dei fatti. Egli non seppe, comunque, nulla delle modalità esecutive.
SPARACIO Luigi (sentito in merito a tale fatto nelle udienze dell’9-10-1996, del 14-10-1996, del 15-10-1996 e dell’11-10-1997, in quest’ultima udienza anche in confronto con CIRAOLO Claudio ) ha ammesso di essere stato il mandante dell’omicidio. Il collaboratore ha riferito che egli, a quel tempo, spacciava stupefacenti insieme a FUMIA Giuseppe (vedi anche, in ordine all’esistenza di un gruppo del quale facevano parte oltre a SPARACIO Luigi anche MARCHESE Mario, FUMIA Giuseppe e CIRAOLO Claudio, le dichiarazioni di SPARACIO Luigi con riferimento all’estorsione ai danni di GIUTTARI Placido, titolare dell’esercizio commerciale “MUSCHIO E MIELE”, a pag. 1951 e segg., cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti) e sul mercato messinese si ebbero delle difficoltà a reperire eroina bianca. Il CACIOTTO, allora, avendo “dei parenti a Palermo che avevano la disponibilità di questa eroina bianca, [...] per un periodo di tempo mi rifornì di questa eroina bianca” (poi dirà: “me l’ha portata per qualche sei mesi di seguito questa droga”, recandosi a Palermo “due volte al mese” e portando “mezzo chilo alla volta”). Mentre, però, all’inizio, la droga era di buona qualità, “dopo un periodo di tempo [...] me la dava tagliata e poi lui si stava ingrandendo, [...] riforniva altre persone”, “si voleva mettere in proprio e la cosa non mi stava bene” e per questo motivo “ho deciso la sua eliminazione”. Egli diede incarico di eseguire l’omicidio a CIRAOLO Claudio ed a DELIA Pantaleo, i quali agirono a bordo di una moto, di domenica mattina, nel rione Gazzi. I killers usarono una pistola 38, che, dopo l’omicidio, consegnarono a D’ARRIGO Marcello . Egli apprese i dettagli esecutivi dagli stessi esecutori materiali. Il collaboratore ha, poi, escluso che MARCHESE Mario abbia avuto un qualche ruolo nell’omicidio, anche se è possibile che egli gliene abbia parlato, e che CAMBRIA Placido avesse interessi nel traffico di droga nel quale era implicato il CACIOTTO. Lo SPARACIO ha, infine, negato di avere mai dato incarico a MARTINEZ, persona vicino a CAMBRIA, di tale esecuzione, precisando di avere scelto il CIRAOLO “perché era amico mio, era vicino a me”, senza che quest’ultimo ne traesse alcuna utilità, non essendo stato neppure partecipe dell’attività relativa al traffico di droga. Al DELIA, viceversa, egli regalò un’autovettura 127 usata.
L’imputato CIRAOLO Claudio (sentito all’udienza del 6-11-1996 e, in confronto con SPARACIO Luigi , all’udienza dell’11-10-1997) ha negato l’addebito e, come si è visto a proposito del tentato omicidio di GALLO Giovanni (vedi pag. 837 e segg.), ha affermato che sia il MARCHESE che lo SPARACIO lo avrebbero calunniato. Ha ammesso, comunque, di aver conosciuto i coimputati MARCHESE Mario , VITALE Giovanni ed altre persone, sin dall’anno 1976, in un locale (discoteca o pizzeria) sito all’interno della Galleria Vittorio Emanuele di Messina, gestito dal VITALE. Ha negato, però, di avere avuto legami di tipo malavitoso con il MARCHESE, con il quale era solamente amico, tanto da essere stato, nel 1987, suo testimone alle nozze civili, insieme a FUMIA, SPARACIO e PUGLISI. Egli, inoltre, aiutò più volte economicamente il MARCHESE, prestandogli soldi, comprandogli addirittura generi alimentari, regalandogli dei mobili. Egli conobbe anche SPARACIO Luigi , con il quale, però, nel 1984, litigò per via di alcune cambiali, ammontanti a circa trenta milioni di lire, che egli gli firmò e che furono mandate in protesto. A seguito di ciò nacque un “odio” tra i due che spingerebbe, ora, lo SPARACIO ad accusarlo ingiustamente. Con riferimento specifico all’omicidio di CACIOTTO Giuseppe, l’imputato ha aggiunto: “MARCHESE dice: di questo omicidio ci sono state delle lamentele. E’ fatto vero, però a chi l’abbia fatto lo sanno... , sono stati le due persone che sono morte - mi dispiace - ma sono stati loro; è realtà, l’ha detto anche MARCHESE che... ne ha parlato con lo SPARACIO. Io non c’entro in questa situazione”. Il CIRAOLO ha, inoltre, dichiarato di avere conosciuto il CACIOTTO, il quale lo avrebbe aiutato, in un momento in cui era privo di lavoro, trovandogli un impiego alla Smeb. Successivamente, il CACIOTTO, recatosi alla Piaggio, dove l’imputato lavorava, per comprare un motorino al figlio, gli disse che aveva “problemi con SPARACIO” ma egli rispose “a me non mi parlare niente, perché io con SPARACIO non mi parlo”. Nel corso del confronto con SPARACIO Luigi , infine, CIRAOLO Claudio ha negato di aver fatto parte di un clan insieme a SPARACIO, MARCHESE e CAVO’ e, alla domanda se gli risultasse l’esistenza di tale clan ha risposto: “chi ni sacciu. Affari vostri”. Ha aggiunto di aver saputo che DELIA e MARTINEZ erano stati gli esecutori materiali dell’omicidio, perché i due, che egli incontrò al “Caffè Nuovo”, si lamentavano del fatto che lo SPARACIO non aveva dato loro i soldi promessi ed avevano chiesto al CIRAOLO di intervenire nei confronti di SPARACIO Luigi , affinché questi rispettasse gli impegni presi.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza di entrambi gli imputati in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame.
L’esposizione del collaboratore SPARACIO Luigi fornisce, infatti, ad avviso di questa Corte, un’attendibile ricostruzione dell’episodio delittuoso, che, corroborata da pregnanti elementi di riscontro di carattere indiziario e confermata dalle significative dichiarazioni di altri collaboratori, costituisce idonea prova della fondatezza dell’accusa nei confronti dello stesso SPARACIO Luigi e di CIRAOLO Claudio .
Lo SPARACIO ha confessato la propria partecipazione all’attentato ed ha inequivocabilmente dimostrato di essere stato un protagonista diretto del fatto, dando dell’episodio delittuoso una descrizione esauriente, minuta, precisa, collimante con gli elementi desumibili dalla prova storica del fatto (egli ha esattamente ricordato che l’esecuzione dell’agguato avvenne a bordo di una moto di grossa cilindrata da parte due killers, i quali usarono una P 38, che notoriamente spara proiettili calibro 9), quale poteva essere fornita solo da chi ne era stato un protagonista diretto, anche se solo nella veste di mandante.
Egli ha indicato, in particolare, con grande precisione il movente del delitto, da ricollegare all’attività illecita svolta dalla vittima nel settore degli stupefacenti. Lo SPARACIO decise, infatti, l’eliminazione del CACIOTTO, perché questi, che in un primo tempo aveva operato al suo servizio, successivamente, approfittando dei rapporti delinquenziali che aveva instaurato, aveva iniziato a mettere in pericolo gli interessi criminali dello stesso SPARACIO. Tale movente, espresso dal collaboratore con grande lucidità, appare del tutto plausibile, alla luce della personalità della vittima, nota alle forze dell’ordine come dedita a reati contro il patrimonio, ma che stava ampliando la sfera dei suoi interessi illeciti anche nel settore degli stupefacenti. Di tale ultima circostanza vi è riscontro probatorio sia nelle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia sopra passati in rassegna, compresi quelli che non hanno saputo fornire notizie precise sull’omicidio, come CARIOLO Antonio e VITALE Giovanni , i quali hanno, comunque, affermato che il CACIOTTO era un trafficante di droga (il CARIOLO, peraltro, ha precisato che la vittima aveva rapporti proprio con SPARACIO Luigi , mentre il VITALE ha ricordato, analogamente a quanto dichiarato dallo SPARACIO, che il CACIOTTO acquistava la droga a Palermo), sia nella circostanza del rinvenimento, addosso al cadavere, di una piccola quantità di cocaina di buona qualità, particolare che, valutato in un quadro unitario, assume un notevole significato, perché attesta l’esistenza di contatti tra la vittima ed il mondo dei trafficanti di stupefacenti. Il movente riferito da SPARACIO, oltre ad apparire, per quello che si è detto sopra, del tutto plausibile, collima, poi, perfettamente con quello che hanno riferito altri collaboratori, in particolare MARCHESE Mario e GIORGIANNI Salvatore , i quali hanno indicato le ragioni del delitto nella progressiva acquisizione, da parte del CACIOTTO, di spazi sempre maggiori di autonomia nel mercato degli stupefacenti, a scapito di coloro che, come SPARACIO Luigi, già da tempo vi operavano con profitto.
I suddetti collaboratori, d’altronde, ben potevano conoscere quale fosse la reale spinta motivazionale che mosse SPARACIO Luigi a decidere l’eliminazione del CACIOTTO, proprio in virtù della loro collocazione criminale e dei rapporti che essi intrattenevano a quel tempo con i protagonisti del fatto.
MARCHESE Mario può considerarsi, infatti, con riferimento alla fase deliberativa dell’omicidio, una sorta di testimone diretto del fatto, poiché, come si è visto a proposito del tentato omicidio di CATANZARO Gaetano, cui si rinvia, egli apparteneva al clan “COSTA” ed all’interno della famiglia era vicino a CAVO’ Domenico, CAMBRIA Placido e SPARACIO Luigi . Lo stabile inserimento del MARCHESE in tale gruppo criminoso, che costituisce circostanza ampiamente provata e sulla quale non occorre ulteriormente soffermarsi, rende allora verosimile e quasi inevitabile quel naturale fenomeno, cui ha accennato lo stesso collaboratore, di circolazione delle notizie all’interno di una stesso sodalizio, specie tra gli appartenenti alla ristretta cerchia dei capi, che ha certamente consentito al MARCHESE, ancorché estraneo ai fatti, di averne piena conoscenza.
GIORGIANNI Salvatore ha, invece, affermato di avere saputo i fatti da D’ARRIGO Marcello , il quale, come si è visto meglio a proposito del tentato omicidio di CATANZARO Gaetano (vedi pag. 863 e segg.), aveva stretti rapporti di cointeressenza criminale sia con GIORGIANNI Salvatore , sia con il gruppo malavitoso al quale apparteneva, con un ruolo direttivo, SPARACIO Luigi . Va, peraltro, osservato che lo SPARACIO ha accennato ad un coinvolgimento, seppure marginale, del D’ARRIGO nell’episodio delittuoso in esame, poiché il collaboratore ha affermato che questi ricevette, dopo il fatto, dagli esecutori materiali, la pistola utilizzata nell’attentato. Appare, di conseguenza, ancora più plausibile un interesse di quest’ultimo a conoscere i particolari relativi all’azione illecita perpetrata con quell’arma, atteso che l’eventuale rinvenimento della pistola da parte delle forze dell’ordine avrebbe potuto costituire un non secondario indizio a suo carico in ordine alla commissione dell’omicidio.
Va, d’altro canto, rilevato che anche le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto e di COSTA Gaetano , i quali hanno fornito un movente del fatto parzialmente difforme da quello riferito da SPARACIO Luigi , non possono considerarsi in irriducibile contrasto con quelle di quest’ultimo, poiché, a prescindere da quanto si dirà in seguito in ordine alla ambigua attendibilità del SANTACATERINA, comune a tutte è un elemento verso il quale esse convergono, vale a dire la presenza di contrasti tra SPARACIO Luigi e CACIOTTO Giuseppe in conseguenza dei rapporti di natura illecita esistenti tra i due nel settore del traffico di stupefacenti. La specifica ragione di tali contrasti non è stata, certamente, da costoro uniformemente indicata, ma ciò non appare di precipuo rilievo, perché è verosimile che di tali dettagli i due collaboratori sopra menzionati non abbiano mantenuto un preciso ricordo, specie se si tiene conto del fatto che entrambi appresero i particolari dell’attentato da altre persone e che, nei numerosi anni trascorsi dall’episodio delittuoso, può essersi verificato un naturale processo di rielaborazione soggettiva, con alterazione dei meccanismi mnemonici, come, peraltro, ha sostanzialmente ammesso lo stesso COSTA Gaetano, quando ha dichiarato di non serbare, comunque, su tale punto, un chiaro ricordo.
Poco utili appaiono, infine, per la loro assoluta genericità, le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha sostenuto che il movente del delitto va individuato in “motivi di droga”, senza fornire ulteriori specificazioni. Il PARATORE ha indicato quale fonte delle sue conoscenze CAMBRIA Placido e non vi è dubbio che questi era legato al primo da affinità criminale (vedi quanto si è detto a pag. 157 e segg.) ed insieme a lui trascorse lunghi periodi di detenzione (vedi documentazione trasmessa dal D.A.P.), durante i quali è ben plausibile che i due si siano scambiati notizie su alcuni significativi eventi malavitosi di comune interesse. Il CAMBRIA, inoltre, era, già a quel tempo, personaggio di primo piano all’interno del clan “COSTA”, come risulta sia dalle dichiarazioni del PARATORE, sia da quelle di numerosi altri collaboratori di giustizia, sia dalle argomentazioni contenute nella sentenza più volte citata emessa dal Tribunale di Messina il 3-4-1987, con la quale lo stesso venne condannato in primo grado nel processo “dei 290” per avere diretto la suddetta associazione (in appello il reato venne dichiarato estinto per morte del reo). E’ sufficiente, peraltro, ricordare quanto è emerso quando si sono trattati i tentati omicidi di GALLO Giovanni e di CATANZARO Gaetano, per avere una chiara conferma del fatto che il CAMBRIA poteva considerarsi, insieme a CAVO’ Domenico, MARCHESE Mario ed allo stesso SPARACIO Luigi , uno dei capi dell’organizzazione (talvolta denominati “responsabili esterni”, riconoscendosi tutti costoro nel capo COSTA Gaetano , che si trovava da tempo in carcere). Tale sua posizione lo poneva, pertanto, nella condizione di conoscere le strategie criminali del sodalizio criminoso ed i retroscena dei vari delitti di criminalità organizzata, specie se questi venivano posti in essere, come quello del quale ci si sta occupando, dal suo stesso gruppo, a nulla rilevando che quando si verificò l’attentato egli fosse già detenuto in carcere sin dal 6-12-1983 (vi rimase fino all’8-4-1987 - vedi dati forniti dal D.A.P.). Il CAMBRIA, peraltro, secondo quello che ha riferito SPARACIO Luigi , era “interessato” all’attività del gruppo connessa al traffico di stupefacenti e poteva, pertanto, avere un motivo specifico per conoscere quale fosse stato lo svolgimento dei fatti, nonostante la sua estraneità, secondo il racconto dello SPARACIO, ai rapporti illeciti da quest’ultimo intrattenuti con il CACIOTTO. Tutti i suddetti elementi, pur avvalorando l’affidabilità della fonte di conoscenza del PARATORE, non appaiono, tuttavia, a questa Corte, sufficienti per formulare un positivo giudizio sull’attendibilità del collaboratore, che costituisce la sintesi di una valutazione globale, nella quale assume un fondamentale rilievo l’esame dell’intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante. Orbene, sottoponendo le dichiarazioni del PARATORE al suddetto vaglio, emerge immediatamente che esse sono carenti di sufficienti dettagli nella ricostruzione del fatto e ripropongono, in modo sostanzialmente acritico e senza alcuna originalità, notizie già riferite da altri collaboratori, anche in relazione a particolari, quale quello relativo all’identificazione dei soggetti responsabili, risultati poi smentiti, come si vedrà, da altri elementi di prova. Il giudizio sull’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore si rivela, pertanto, largamente insoddisfacente e priva le stesse di gran parte del loro valore probatorio, ancorché non possa del tutto escludersi che il PARATORE abbia acquisito da CAMBRIA Placido, così come egli ha riferito, qualche elemento di conoscenza su tale fatto.
Dal suindicato movente discende logicamente ed inevitabilmente l’affermazione del coinvolgimento di SPARACIO Luigi nel fatto. La prova che quest’ultimo fu il mandante dell’attentato è stata, peraltro, fornita, oltre che dalla piena e convincente confessione dell’imputato, anche dalle concordi dichiarazioni di quasi tutti i collaboratori sentiti su tale episodio delittuoso e dello stesso coimputato CIRAOLO Claudio , il quale, pur dichiarandosi estraneo ai fatti, ha riferito di aver saputo che SPARACIO Luigi era stato il mandante dell’omicidio proprio dai soggetti che ne furono esecutori materiali. Si è, d’altronde, più volte affermato in giurisprudenza[1] che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. Va, pertanto, sottolineato che la valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, ma attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica.
L’esame della posizione del coimputato CIRAOLO Claudio si presenta, viceversa, più complessa, poiché le fonti di prova non sono univoche e taluni collaboratori di giustizia, tra i quali SANTACATERINA Umberto e MARCHESE Mario , che per primi hanno parlato del fatto, hanno affermato che esecutori materiali furono DELIA Pantaleo e MARTINEZ Francesco, senza far cenno al CIRAOLO. L’accusa nei confronti di quest’ultimo appare, nondimeno, a questa Corte persuasiva e idonea a resistere agli elementi probatori di segno opposto.
Va, anzitutto, osservato che CIRAOLO Claudio è stato indicato quale esecutore materiale del delitto da SPARACIO Luigi , il quale, essendo stato il mandante dell’omicidio, poteva conoscere meglio di chiunque altro chi vi avesse partecipato. Tale accusa è del tutto ragionevole, in considerazione dei rapporti esistenti all’epoca del delitto tra il CIRAOLO e gli altri soggetti che ne furono protagonisti, i quali appartenevano tutti al clan “COSTA”. Come si è visto a proposito del tentato omicidio di GALLO Giovanni, in ordine al quale è stata ritenuta la colpevolezza di CIRAOLO Claudio (vedi pag. 837 e segg.), quest’ultimo venne, invero, assolto per insufficienza di prove, con sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 3 aprile 1987, confermata dalla Corte di Appello in data 23 aprile 1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, dall’accusa di aver fatto parte dell’associazione mafiosa denominata “clan COSTA”, ma le suddette sentenze non possono in alcun modo vincolare questa Corte, poiché non viene in considerazione, nel caso di specie, alcun effetto preclusivo del giudicato ed i giudici che esaminarono nel procedimento suindicato la posizione del CIRAOLO non disponevano del contributo probatorio fornito dai collaboratori di giustizia, che consente oggi di giungere, con esclusivo riferimento ai fatti oggetto del presente giudizio, a diverse conclusioni. Alle accuse formulate dall’INSOLITO, il quale affermò che il CIRAOLO raggiunse, all’interno dell’organizzazione “COSTA”, il grado di “camorrista”, e da IANNELLI Rosario, il quale lo elencò tra gli appartenenti alla famiglia “COSTA”, accuse rimaste allora prive di riscontro, si sono, infatti, aggiunte ora quelle convergenti ed omogenee di MARCHESE Mario e di SPARACIO Luigi , i quali hanno attribuito a CIRAOLO Claudio una partecipazione attiva nell’attentato ai danni di GALLO Giovanni (egli avrebbe, peraltro, agito, similmente a quanto è stato sostenuto per il presente omicidio, in concorso con SPARACIO Luigi e con DELIA Pantaleo) e, come si vedrà, nell’estorsione ai danni dell’esercizio commerciale “Muschio e Miele” gestito da GIUTTARI Placido, fatti risalenti pressappoco alla stessa epoca dell’omicidio oggetto di esame e commessi nell’ambito delle attività illecite del clan “COSTA”, l’affiliazione al quale essi certamente presuppongono. SANTACATERINA Umberto (vedi udienza del 1-3-1994, in sede di incidente probatorio), e VITALE Giovanni (vedi udienza del 25-10-1996) hanno, parimenti, anche se genericamente, riferito che il CIRAOLO era affiliato al clan “COSTA”, all’interno del quale avrebbe, inizialmente, fatto parte del gruppo diretto da CAMBRIA Placido e solo successivamente si sarebbe avvicinato a MARCHESE Mario . Va, soprattutto, rilevato che, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza prima citata emessa il 3 aprile 1987, il CIRAOLO, in epoca assai prossima a quella nella quale fu commesso il delitto del quale ci si sta occupando, fu più volte controllato in compagnia di persone appartenenti al clan “COSTA” e, in particolare, insieme ai suoi coimputati dell’attentato de quo, circostanza che attesta, senza ombra di dubbio, unita agli altri elementi sopra indicati, non solo l’organico inserimento del CIRAOLO nella famiglia “COSTA”, ma anche la sua assidua frequentazione dei soggetti che risultano coinvolti nella vicenda (in particolare, il 4-4-1984, meno di un mese prima dell’attentato, il CIRAOLO venne controllato dai Carabinieri mentre era insieme, tra gli altri, a MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi e DELIA Pantaleo; il 13-4-1984 venne controllato mentre era insieme a SPARACIO Luigi e FUMIA Giuseppe). Risulta, inoltre, che egli fu, insieme, tra gli altri, al coimputato SPARACIO Luigi , testimone di nozze al matrimonio tra MARCHESE Mario e VENTO Grazia, celebrato poco più di un mese prima dell’attentato ai danni del CACIOTTO, il 13 marzo 1984 (vedi copia integrale dell’atto di matrimonio acquisita al n. 144 dei documenti richiesti con ordinanza del 19 luglio 1997).
Appare, pertanto, del tutto plausibile non solo che il CIRAOLO sia stato coinvolto nell’omicidio, ma anche che egli vi abbia partecipato senza avere avuto, come ha affermato SPARACIO Luigi , alcun concreto interesse alla sua consumazione, in virtù di quei rapporti di solidarietà criminale per i quali è naturale, se non d’obbligo, mettere a disposizione dei dirigenti dell’organizzazione criminosa il proprio fattivo contributo per il perseguimento dei fini illeciti che, pur essendo propri di ciascuno, consentivano all’associazione di vivere e di svilupparsi. Va, d’altronde, ricordato che nel clan “COSTA” tutti i profitti criminosi confluivano in una cassa comune e, di conseguenza, anche gli affiliati non direttamente interessati all’attività illecita cui essi si riferivano, finivano col trarne beneficio (ha dichiarato, infatti, SPARACIO Luigi : “i soldi che entravano [dall’attività nel settore degli stupefacenti], diciamo, non dico tutti, una parte dei soldi andavano messi, diciamo, nella cassa comune”). L’esistenza di una solidarietà criminale tra gli affiliati del gruppo “COSTA” e di una cassa comune, cosiddetta “bacinella”, costituisce, ad ogni modo, un dato di conoscenza ormai definitivamente acquisito, alla luce di quanto accertato con le sentenze che hanno definito i procedimenti cosiddetti “dei 69” e “dei 290”, e non occorre soffermarvisi oltre.
La fermezza, inoltre, con la quale lo SPARACIO ha sostenuto l’accusa nei confronti del CIRAOLO, la piena consapevolezza dell’assoluta originalità del suo contributo collaborativo, la sicurezza mostrata nella ricostruzione degli eventi e la non contraddittorietà del suo racconto, anche a seguito delle domande del difensore dell’imputato, tese a verificare, tra l’altro, la capacità del collaboratore di ricordare con precisione i particolari dell’azione criminosa, rendono la chiamata in correità effettuata dallo SPARACIO intrinsecamente attendibile perché si presenta, oltre che ragionevole, secondo quanto si è detto sopra, anche precisa, coerente e costante nel tempo. La piena confessione resa dal collaboratore, il quale ha ammesso di essere stato il mandante del delitto, ha ridotto, peraltro, in notevole misura un suo eventuale interesse a mentire, mentre SPARACIO Luigi non aveva, certamente, bisogno di accreditarsi presso gli organi di indagine quale portatore di conoscenze in realtà non possedute, poiché il ruolo di prestigio da lui rivestito per molti anni all’interno della criminalità organizzata messinese gli ha, senza dubbio, consentito di acquisire su di essa un ampio patrimonio di conoscenze che pochi altri possono vantare. Come si è visto a proposito del tentato omicidio di GALLO Giovanni (vedi pag. 837 e segg.), il CIRAOLO ha cercato di dimostrare che SPARACIO Luigi è stato mosso nelle proprie accuse da animosità nei suoi confronti ed ha ricordato un litigio avvenuto nel 1984 a causa di cambiali, ammontanti a circa trenta milioni di lire, che egli firmò e che SPARACIO Luigi avrebbe mandato in protesto. Occorre, però, in proposito, osservare che se l’asserito odio di SPARACIO Luigi nei confronti del CIRAOLO fosse basato, come ha affermato quest’ultimo, sull’episodio prima riferito, esso sarebbe difficilmente comprensibile, poiché la vicenda narrata avrebbe potuto, eventualmente, spiegare un desiderio di rivalsa da parte del CIRAOLO per quello che egli riteneva un torto subito, ma non un’ostilità da parte dello SPARACIO, il quale avrebbe approfittato dell’amicizia del primo, tradendo la sua fiducia. Va, inoltre, rilevato che il fatto sopra accennato non è stato in alcun modo appurato ma, al contrario, sottoposto a verifica, è risultato contraddetto, finendo con il divenire, proprio perché clamorosamente smentito, un ulteriore indizio, anche se di ridotta pregnanza, a carico dell’imputato. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Protesti della locale Camera di Commercio (vedi documento n. 149, acquisito a seguito di ordinanza emessa da questa Corte il 19 luglio 1997), è, infatti, emerso che il nome di CIRAOLO Claudio è stato inserito nell’elenco ufficiale dei protesti per l’anno 1984, a causa del mancato pagamento di cambiali ciascuna di importo molto modesto e pari, complessivamente, a £ 1.400.000, molto inferiore, comunque, agli asseriti trenta milioni (non è stato possibile sapere, peraltro, chi fu il prenditore di tali titoli). Su espressa domanda della difesa dell’imputato, SPARACIO Luigi ha, nondimeno, ammesso (vedi udienza dell’11-10-1997) che, nell’anno 1992, egli ordinò l’uccisione di CIRAOLO Claudio per motivi attinenti a contrasti tra clan, pur avendo negato di continuare a serbare odio nei confronti di quest’ultimo. Tale fatto, tuttavia, non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per togliere alle dichiarazioni d’accusa di SPARACIO Luigi qualsiasi affidabilità e per pregiudicarne ogni valore probatorio ma, rivelando la possibilità di un qualche interesse del collaboratore ad accusare ingiustamente il CIRAOLO, impone una particolare cautela nella valutazione di tali dichiarazioni e sollecita la ricerca di riscontri esterni di particolare consistenza e pregnanza, secondo quel procedimento ermeneutico illustrato nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 115 e segg.), che pone i tre momenti del percorso valutativo della chiamata in correità (verifica della credibilità soggettiva; verifica dell’attendibilità intrinseca; ricerca dei riscontri esterni) in termini di reciproca compensabilità.
Le accuse di SPARACIO Luigi nei confronti di CIRAOLO Claudio hanno trovato conferma nelle collimanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RIZZO Rosario e COSTA Gaetano , le quali hanno fornito, seppure in diversa misura (minore quelle di RIZZO Rosario , di gran lunga maggiore quelle di COSTA Gaetano ), significativo riscontro alle prime.
Va osservato che alle dichiarazioni del RIZZO non può essere attribuito soverchio valore probatorio, poiché esse appaiono molto generiche (l’affermazione in ordine alla partecipazione del CIRAOLO al fatto, non è stata corroborata da alcun ulteriore dettaglio) e, trattandosi di dichiarazioni rese de relato, non risulta del tutto soddisfacente la verifica in ordine alla attendibilità della fonte di conoscenza del dichiarante. Il collaboratore ha, invero, affermato di aver saputo i fatti qualche giorno dopo l’omicidio, in carcere, dal cugino PIMPO Salvatore, il quale li apprese, a sua volta, da CAVO’ Domenico e ciò non può mancare di suscitare qualche perplessità. Benché, infatti, sia risultato accertato che RIZZO Rosario , CAVO’ Domenico e PIMPO Salvatore furono contemporaneamente detenuti, al tempo dell’omicidio, nella Casa Circondariale di Messina (vedi dati forniti dal D.A.P.), sorprende che l’asserita comunicazione tra il PIMPO, il quale fu trasferito da detta struttura penitenziaria a quella di Matera dopo brevissimo tempo (in data 2-5-1984), ed i suoi interlocutori, CAVO’ Domenico e RIZZO Rosario, abbia potuto avvenire nel breve spazio di due giorni dopo l’omicidio. Inoltre, sebbene se non possa escludersi che, all’interno della struttura penitenziaria, anche soggetti appartenenti a clan diversi abbiano potuto colloquiare tra loro (specie se si considera che il CIRAOLO, pur appartenendo al clan “COSTA”, era lontano affine del PIMPO - vedi sul punto, tra l’altro, le dichiarazioni rese dal coimputato FEDERICO Francesco all’udienza del 22-10-1996), sorprende, comunque, che il CAVO’ abbia potuto fare delle confidenze al PIMPO su circostanze in ordine alle quali è naturale mantenere il riserbo, atteso che a quel tempo i due appartenevano ancora gruppi criminosi contrapposti, il primo alla famiglia “COSTA”, della quale era uno dei capi, ed il secondo alla famiglia “CARIOLO”, della quale era a quel tempo il soggetto, probabilmente, maggiormente rappresentativo (vedi, sul punto, tra l’altro, quanto dichiarato da FERRARA Sebastiano e brevemente riportato a pag. 175 e segg. della presente sentenza).
Di ben maggiore rilievo appaiono, viceversa, le accuse mosse nei confronti del CIRAOLO dal collaboratore COSTA Gaetano . Quest’ultimo era, infatti, a quel tempo, il capo indiscusso del clan omonimo ed è, pertanto, certo che egli, proprio in considerazione di tale sua posizione all’interno dell’organizzazione, fu puntualmente informato dell’omicidio, essendo stato questo commesso da soggetti suoi affiliati per la salvaguardia di attività illecite comunque riconducibili, per quel fenomeno anzidetto di solidarietà criminale, al gruppo da lui diretto. Né deve sorprendere che il COSTA fu informato del fatto, secondo il suo stesso racconto, dopo la sua esecuzione, poiché, come si è già visto più volte (vedi pag. 201 e segg., nonché quanto si è detto a proposito dei tentati omicidi TERRAZZINO e CARRABBA), la famiglia “COSTA”, a causa della lunga carcerazione del capo in strutture penitenziarie lontane da Messina, presentava al suo interno varie articolazioni e consentiva ai suoi adepti aree anche considerevoli di autonomia. E’ verosimile, peraltro, che il COSTA, così come egli ha affermato, sia stato informato dell’azione delittuosa prima, genericamente, da qualcuno dei suoi affiliati, che lo rassicurò succintamente in ordine alla provenienza ed ai motivi dell’omicidio, e poi, in modo più particolareggiato, dallo stesso CIRAOLO Claudio nel corso di un’udienza dibattimentale. Il ricordo del collaboratore ha denunciato su tale punto qualche imprecisione, ma non può esservi dubbio che il COSTA si sia riferito allo svolgimento del dibattimento nel processo “dei 290” (e non a quello di appello nel processo “dei 69”, come erroneamente affermato), poiché il collaboratore ha ricordato con precisione che il colloquio con l’imputato avvenne in una delle gabbie dell’aula bunker (“ho avuto la conferma di CIRAOLO Claudio proprio in quelle gabbie”), la cui costruzione venne realizzata proprio per la celebrazione del suddetto processo (vedi pag. 50 della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 3-4-1987), che si svolse in primo grado tra il 14 aprile 1986 ed il 3 aprile 1987. Va, peraltro, osservato che il CIRAOLO fu imputato nel processo cosiddetto “dei 290” (mentre non lo fu nel processo “dei 69”) e subì, durante il suo svolgimento, diversi periodi di detenzione (venne arrestato il 22-6-1985 e scarcerato il 31-7-1986; venne nuovamente arrestato il 19-11-1986 e scarcerato il 21-1-1987 - vedi dati forniti dal D.A.P. -), sicché è ben possibile che egli abbia incontrato il COSTA, il quale venne trasferito nella Casa Circondariale di Messina in concomitanza con detto processo, ed è verosimile che quest’ultimo gli abbia chiesto un puntuale resoconto di quanto era avvenuto qualche anno prima, tenuto conto che la propria situazione di detenuto sottoposto a speciale regime di sorveglianza non gli aveva certamente consentito di avere tempestivamente ampi ragguagli del fatto. L’accusa del collaboratore nei confronti del CIRAOLO risulta, pertanto, di indubbia attendibilità né può venire infirmata dalle incertezze e dalle imprecisioni già rilevate con riferimento alla descrizione del movente dell’omicidio, poiché è del tutto verosimile che il COSTA, come lo stesso ha ammesso, non abbia mantenuto un chiaro ricordo di taluni dettagli, tutto sommato secondari, mentre è plausibile che gli siano rimasti impressi nella memoria molto più stabilmente gli elementi essenziali del fatto, come quelli attinenti all’identità dei soggetti che ne furono protagonisti. La credibilità soggettiva del collaboratore non può, infine, essere posta in dubbio, poiché non sono state evidenziate ragioni di astio nei confronti di CIRAOLO Claudio , tali da poterlo indurre ad accuse calunniose, mentre il ruolo da lui rivestito di assoluto protagonista nelle vicende della malavita messinese di quegli anni induce ad escludere che egli abbia potuto riferire cose delle quali non aveva effettiva conoscenza.
Ulteriore rilevantissimo riscontro alle parole di SPARACIO Luigi è stato fornito dalle dichiarazioni dello stesso imputato CIRAOLO Claudio , il quale ha tradito una conoscenza dei fatti tale da far ragionevolmente escludere che egli ne fosse totalmente estraneo e, avendo riferito circostanze che sono risultate poi smentite in taluni punti qualificanti, ha assunto un comportamento processuale di pregnante valenza indiziaria. Il CIRAOLO ha sostenuto, anzitutto, di essere stato sempre in buoni rapporti con il CACIOTTO, il quale gli avrebbe anzi rivelato, poco tempo prima che venisse ucciso, che “aveva problemi con SPARACIO”, ma egli ribatté: “a me non mi parlare niente, perché io con SPARACIO non mi parlo”. Tale racconto non ha trovato, invero, alcun riscontro, mentre il CIRAOLO è stato totalmente smentito nella parte in cui sembra che faccia retrocedere il presunto litigio con lo SPARACIO ad un’epoca anteriore a quella di commissione dell’omicidio. Oltre a non esservi, come si è visto, elementi in base ai quali affermare che, almeno in quegli anni, un simile litigio si verificò tra i due, è sufficiente osservare che le costanti frequentazioni tra SPARACIO Luigi e CIRAOLO Claudio , attestate da numerose relazioni di servizio redatte dalle forze dell’ordine in un periodo di tempo assai prossimo a quello in cui venne perpetrato il delitto e prima brevemente ricordate, contraddicono decisamente il superiore assunto e confermano, viceversa, gli stretti legami esistenti tra i due imputati. Il CIRAOLO, soprattutto, ha affermato, in sua difesa, nel corso del confronto con SPARACIO Luigi , di aver saputo da DELIA Pantaleo e da MARTINEZ Francesco che questi ultimi erano stati gli esecutori dell’omicidio su mandato di SPARACIO. Orbene, tale racconto risulta integralmente falso e fuorviante, subdolamente suggestivo e diretto ad accreditare una realtà difforme dal vero, al solo fine di allontanare i sospetti sempre più pesanti che si addensavano sul capo del dichiarante. Dalla lettura della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 3-4-1987 nel procedimento cosiddetto “dei 290”, è emerso, infatti, in modo incontrovertibile (ma vi è traccia di tale circostanza anche in numerose altre sentenze), che MARTINEZ Francesco non poté macchiarsi di tale delitto, poiché egli a quel tempo si trovava detenuto (è stato ristretto in carcere dal 14 settembre 1983 al 15 giugno 1984). Occorre, inoltre, sottolineare che, con riferimento alla superiore circostanza, il CIRAOLO non ha sostenuto di aver riferito fatti appresi nel corso del procedimento dalle dichiarazioni di collaboratori, ma si è proposto alla Corte come portatore di conoscenze dirette, come può facilmente desumersi osservando lo stretto collegamento effettuato dal CIRAOLO tra il colloquio avuto presso il “Caffè Nuovo” con i due soggetti che egli ha asserito essere gli esecutori materiali del delitto e le conoscenze da lui acquisite in ordine alla responsabilità di costoro e di SPARACIO Luigi per tale fatto . Ciò rende del tutto ingiustificabile la falsificazione della realtà operata dal CIRAOLO, il quale ha scientemente proposto una ricostruzione dei fatti risultata, poi, miseramente smentita, ed ha così tenuto un comportamento di indubbia valenza indiziaria a suo carico, nella misura in cui esso trova come unica causale quella dello sviamento della giustizia. Le dichiarazioni del CIRAOLO assumono, inoltre, un peculiare valore probatorio, tenuto conto che sono state rese nel corso del confronto con il suo principale accusatore, SPARACIO Luigi, poiché danno la riprova dell’incapacità dell’imputato di contrastare con valide argomentazioni le affermazioni di quest’ultimo. Il confronto tra SPARACIO Luigi e CIRAOLO Claudio , disposto proprio al fine di chiarire i contrasti esistenti tra le ricostruzioni dei fatti proposte dai due, si è, pertanto, risolto nettamente in favore del primo poiché il secondo, incalzato dalle pertinenti osservazioni di SPARACIO Luigi , è stato costretto a riferire, anche se con un linguaggio colorito e ammiccante, circostanze totalmente inventate, al fine di dare un’accettabile spiegazione alle sue affermazioni.
Può, allora, considerarsi ampiamente provata la partecipazione di CIRAOLO Claudio al fatto di sangue. Le accuse provenienti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra esaminati, sovrapponendosi armonicamente tra loro, unendosi logicamente con gli elementi desumibili in modo certo dalla prova storica del fatto, completandosi vicendevolmente e trovando non secondario riscontro nelle parole dello stesso imputato, non possono lasciare dubbi in proposito, mentre non può essere attribuito alcun valore alle contrastanti dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, MARCHESE Mario e PARATORE Vincenzo, i quali hanno indicato gli esecutori materiali del fatto in DELIA Pantaleo ed in MARTINEZ Francesco, fornendo, così, una ricostruzione dell’episodio delittuoso non veritiera, per la quale è sufficiente richiamare quanto si è detto poco sopra quando si sono commentate le dichiarazioni dell’imputato CIRAOLO Claudio . Già si sono evidenziati, peraltro, i dubbi suscitati dalle dichiarazioni del PARATORE, che hanno condotto questa Corte a non attribuire ad esse alcun valore probatorio, mentre più inquietanti risultano le deposizioni di SANTACATERINA Umberto e di MARCHESE Mario . Il primo, infatti, ha mostrato di essere bene informato del fatto, del quale ha fornito una fedele ricostruzione, sicché la circostanza che egli abbia, poi, sbagliato nell’indicare uno degli attentatori non può che lasciare sconcertati, anche se non può escludersi che il collaboratore sia incorso in un errore della memoria, favorito dal lungo tempo trascorso e dalla percezione solo de relato del fatto. Più turbati ancora lascia l’analoga dichiarazione di MARCHESE Mario , perché appare arduo attribuire l’errore del collaboratore ad un cattivo ricordo degli avvenimenti e si deve, viceversa, ritenere che egli abbia operato un’intenzionale falsificazione della realtà. Il MARCHESE, come si è prima rilevato parlando del movente del delitto, dovette, infatti, certamente avere un’approfondita conoscenza dei fatti, ma, nonostante ciò, si è appiattito sulle dichiarazioni del SANTACATERINA (che, peraltro, avrebbero dovuto essere a lui ignote in quanto coperte dal segreto istruttorio), mentre la circostanza relativa alla partecipazione del CIRAOLO avrebbe dovuto agevolmente restare impressa nella sua memoria, tenuto conto del legame di natura non esclusivamente criminale esistente tra quest’ultimo ed il MARCHESE. Va, peraltro, osservato che le modalità di percezione del fatto da lui riferite, corroborate attraverso il preciso ricordo di particolari minuti (il collaboratore ha precisato che il MARTINEZ si lamentava per il comportamento dello SPARACIO) escludono la possibilità che egli sia involontariamente incorso in errori della memoria.
E’, infine, verosimile che nell’azione delittuosa il CIRAOLO si sia limitato ad accompagnare, a bordo della motocicletta, il complice, DELIA Pantaleo, sul luogo dell’agguato. Tale conclusione appare, infatti, la più plausibile, nonostante il silenzio serbato su tale punto dai collaboratori di giustizia e benché le testimonianze in ordine allo svolgimento storico del fatto non forniscano altri conducenti elementi. Depone a favore della suddetta ricostruzione il decisivo rilievo che il DELIA era persona già avvezza ad analoghi fatti delittuosi e aveva già in più occasioni posto in essere in prima persona l’azione omicida (vedi il tentato omicidio di GALLO Giovanni ed il tentato omicidio di CATANZARO Gaetano), mentre il CIRAOLO non sembra che avesse a quel tempo un’analoga capacità criminale, come risulta confermato dalle modalità esecutive del tentato omicidio di GALLO Giovanni, commesso non molto tempo prima.
Alla luce delle suesposte considerazione deve ritenersi, pertanto, pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio in persona di CACIOTTO Giuseppe, di quello di lesioni per aberratio ictus nei confronti di LO VECCHIO Pietro e del reato di cui al capo “15”, con le aggravanti contestate, in relazione alla illegale detenzione ed al porto in luogo pubblico delle armi usate per la perpetrazione del crimine, e va, pertanto, affermata la penale responsabilità dei due imputati, CIRAOLO Claudio e SPARACIO Luigi , in ordine ai suddetti reati, i quali appaiono astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Non risulta, infine, provata, con riferimento ad entrambi gli imputati, l’aggravante soggettiva della premeditazione. Essa, come si è già visto più volte (ad esempio, in occasione della trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, vedi pag. 583 e segg.), consistendo in un fatto interiore, va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato. L’individuazione del movente del delitto in contrasti maturati durante lo svolgimento di attività illecite nel settore del traffico di stupefacenti e le modalità esecutive del crimine, che ebbe le caratteristiche dell’agguato mafioso, eseguito da killers su specifico mandato di uccidere, sono elementi indiziari dotati di indubbia valenza dimostrativa, ma, nel caso di specie, non appaiono sufficienti, da soli, a provare con certezza quel processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere. Essi appaiono, infatti, in una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le particolarità del caso, suscettibili di diversa interpretazione e, mancando della necessaria gravità ed univocità, non consentono, ad avviso di questa Corte, di formulare un giudizio in termini di certezza. I collaboratori escussi, infatti, non hanno chiarito quando sarebbe sorto nel mandante e negli agenti il proposito criminoso e nulla hanno detto sulla preparazione delle modalità e dei mezzi al fine di assicurare il successo dell’attentato, sicché questa Corte non possiede gli essenziali elementi di giudizio per poter affermare con certezza che gli imputati hanno avuto la possibilità di riflettere sulla propria condotta antigiuridica. D’altronde, non può escludersi che la determinazione delittuosa sia sorta in maniera repentina ed estemporanea, non appena la vittima ha posto in essere una condotta valutata dagli attentatori come meritevole della massima punizione. Va, in proposito, osservato che l’accertamento di uno specifico movente, riconducibile a contrasti tra il CACIOTTO e lo SPARACIO, non risulta elemento sufficientemente univoco ai fini della prova della contestata aggravante, poiché non è possibile dare a tali contrasti una precisa collocazione temporale e, comunque, appare arduo distinguere tra le condotte della vittima che hanno costituito un semplice antecedente dell’azione delittuosa e quelle che, viceversa, ne hanno costituito specifico movente. Non può, poi, neppure escludersi che l’incarico sia stato affidato ai killers immediatamente prima del delitto e subito dopo la sua deliberazione, senza che vi sia stata la necessità né di riunioni dirette ad ottenere l’adesione degli esecutori materiali al progetto criminale, né di riunioni finalizzate allo studio delle modalità esecutive. Gli attentatori furono scelti, infatti, tra soggetti dei quali SPARACIO Luigi poteva disporre liberamente ed incondizionatamente, anche in tempi brevissimi, atteso che appartenevano al suo stesso gruppo malavitoso ed avevano con lui, come si è visto, una frequentazione costante.
Al CIRAOLO vanno, poi, concesse, per i reati riferibili all’episodio delittuoso in esame, le attenuanti generiche da valutare con giudizio di equivalenza rispetto alle residue aggravanti ritenute sussistenti. Come si è già visto a proposito del tentato omicidio di GALLO Giovanni, le attenuanti generiche consentono di prendere in considerazione circostanze diverse da quelle previste nell’art. 62 c.p. e costituiscono un mezzo per rendere la sanzione più aderente al caso concreto, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l’adozione dei soli criteri previsti dall’art. 133 c.p.. Nel vigente sistema penale non esistono, d’altronde, ipotesi criminose per le quali debbano ritenersi aprioristicamente precluse le attenuanti generiche e la gravità del reato, che già viene presa in considerazione dal legislatore nella determinazione della pena edittale, non può, pertanto, costituire ostacolo alla loro concessione. Nel caso di specie, questa Corte, analogamente a quanto si è già affermato con riferimento a situazioni simili, ritiene di poter trarre elementi positivi di valutazione per la concessione delle attenuanti generiche dalla condotta del colpevole che ha avuto nel reato un ruolo, anche se essenziale, del tutto marginale e in qualche modo interscambiabile, essendosi limitato il CIRAOLO, secondo la più verosimile ricostruzione dei fatti, a condurre il veicolo con il quale il complice si portò sul luogo dell’agguato, senza prendere parte in alcun modo all’azione tipica del delitto. Tale condotta denota, altresì, almeno con riferimento al tempo nel quale fu commesso il reato, una minore pericolosità del soggetto il quale, per rendersi complice nel fatto di sangue, non ha dovuto superare i freni inibitori della condotta che impediscono alla generalità dei soggetti di ledere l’altrui integrità fisica.
SPARACIO Luigi appare, infine, meritevole della concessione dell’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate e ritenute sussistenti. Egli ha, infatti, consentito, con le sue dichiarazioni, una fedele ricostruzione dell’episodio delittuoso oggetto di esame, fornendo elementi di sicuro rilievo per l’accertamento della propria responsabilità personale e rivelatisi decisivi per la condanna dell’altro imputato, CIRAOLO Claudio , in presenza di un quadro probatorio ancora non univoco. Il collaboratore ha, inoltre, offerto prima agli organi inquirenti e successivamente in dibattimento, un contributo conoscitivo di grandissima rilevanza in relazione ad un gran numero di fatti delittuosi (dall’esame degli atti del procedimento risulta che SPARACIO Luigi ha reso dichiarazioni, spesso di contenuto significativamente innovativo, su quasi tutti i fatti oggetto di esame nel presente procedimento), disvelando le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina. Egli ha, così favorito un effettivo scompaginamento della criminalità organizzata messinese, poiché appare certo che la sua collaborazione ha operato anche come formidabile grimaldello per squarciare il muro di omertà e suscitare l’insorgere di successive collaborazioni da parte di altri soggetti. Non può, pertanto, esservi alcun dubbio non solo sulla dissociazione dello SPARACIO dai gruppi criminosi di appartenenza, desumibile dallo stesso atteggiamento di resipiscenza e dall’ampia confessione delle proprie responsabilità, ma anche sul fattivo contributo fornito per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, atteso che le informazioni acquisite attraverso le dichiarazioni da lui rese agli organi inquirenti hanno determinato in modo decisivo la disarticolazione dei detti sodalizi criminosi.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.