2.3.3.14. Omicidio ai danni di Morgana Natale

Imputati: Calogero Placido , Marchese Mario , Costa Gaetano

Alle ore 18,20 del 9 settembre 1986 MORGANA Natale si presentava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Regina Margherita” di Messina, accompagnato dal proprio fratello MORGANA Ignazio. Quest’ultimo ha riferito al dibattimento, all’udienza del 17-9-1997, che, mentre transitava casualmente sul viale Giostra, vide il fratello a terra che si lamentava. Egli pensò subito che questi, a bordo del proprio motorino, fosse stato investito da qualche veicolo e lo condusse immediatamente in ospedale, ma i sanitari  gli fecero notare che il fratello presentava delle ferite d’arma da fuoco in pancia.

Fu, comunque, lo stesso MORGANA Natale a riferire nell’immediatezza del fatto, anche se con difficoltà, al personale di polizia presente nel Posto Fisso dell’Ospedale Regina Margherita che, poco prima, era stato fatto segno a colpi di arma da fuoco sparati contro di lui da alcuni sconosciuti mentre percorreva, a bordo del proprio motorino, il viale Giostra, all’incrocio con il viale Regina Elena (vedi fonogramma del 9 settembre 1986, trasmesso dal Posto Fisso di Polizia dell’ospedale “Regina Margherita”, che è stato integralmente confermato nel suo contenuto dall’agente che lo ha redatto, il teste DE SALVO Sebastiano, sentito all’udienza del 20-10-1997 - il documento trovasi inserito nel fascicolo n. 164).

MORGANA Natale, dopo aver ricevuto le prime cure dal medico di turno del Pronto Soccorso, veniva trasferito nella Divisione Chirurgia d’Urgenza ed ivi ricoverato in prognosi riservata per “ferita d’arma da fuoco trasfossa regione zigomatica destra; ferita d’arma da fuoco trasfossa gomito sinistro; ferita d’arma da fuoco emitorace sinistro sull’ascellare media e sulla emiclaveale sinistra prolungata; ferita d’arma da fuoco ipocondrio sinistro; ferita d’arma da fuoco emitorace destro (foro d’uscita); ferita d’arma da fuoco fianco destro (foro d’uscita); ritenzione di proiettile sulla proiezione della cresta iliaca di destra” (vedi cartella clinica acquisita al n. 166 dei documenti di cui all’ordinanza emessa da questa Corte ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in data 19 luglio 1997). Nonostante le cure praticate, la vittima decedeva alle ore 23,15 di quello stesso giorno.

Il medico legale, prof. Antonio MODICA, sentito quale teste nelle udienze del 22-9-1995 e del 6-10-1995, ha dichiarato di avere eseguito, su incarico del Pubblico Ministero, sia l’ispezione del cadavere del MORGANA, sia l’autopsia, giungendo alle seguenti conclusioni: “il MORGANA è stato attinto da n. 4 colpi d’arma da fuoco calibro 7,65; uno di questi colpi ha attinto la vittima alla guancia destra, con direzione intracorporea anteroposteriore e lievemente obliqua dall’alto in basso; altro colpo ha attinto la vittima alla regione del gomito sinistro, è fuoriuscita ed è penetrata all’emitorace sinistro, fuoriuscendo dall’emitorace destro, cioè c’è stata una direzione intratoracica; altro colpo è penetrato alla base della regione anteriore dell’emitorace sinistro, si è diretto in basso e a destra ed è fuoriuscito dall’ipocondrio destro; altro colpo ancora è penetrato all’estremo superiore dell’ipocondrio sinistro, si è diretto in basso e a destra ed è rimasto ritenuto in prossimità della cresta iliaca destra, dov’è stato poi estratto dai chirurghi”. La morte avvenne per arresto cardiaco nel corso di un intervento chirurgico d’urgenza. Non furono rinvenuti i segni di sparo da vicino e ciò fa ritenere che i colpi siano stati sparati da una distanza superiore ai trenta centimetri. Fu eseguita, altresì, una perizia balistica su quattro bossoli rinvenuti dalle forze dell’ordine sul luogo dell’omicidio e su due proiettili, di cui uno estratto dal corpo della vittima ed è risultato che sia gli uni che gli altri furono “sparati con la medesima arma” (vedi, altresì, la deposizione del prof. Giuseppe ORTESE, sentito all’udienza del 22-9-1995, il quale ha eseguito, insieme al prof. MODICA, la perizia balistica, nonché la relazione di perizia balistica, che trovasi inserita nel fascicolo n. 164, e la relazione di perizia medico - legale, che trovasi inserita nel verbale dell’udienza del 6-10-1995).

La dinamica del delitto può essere agevolmente ricostruita sulla base delle deposizioni rese al dibattimento dalle persone presenti al momento della sparatoria, mentre, già sulla base dei risultati della consulenza medico legale, non può esservi alcun dubbio in ordine alla volontà omicida degli attentatori, in considerazione del numero e della direzione dei colpi di pistola sparati all’indirizzo della vittima.

Il teste INGRAO Diego, sentito all’udienza del 22-9-1995, agente di polizia penitenziaria, ha dichiarato che mentre egli si trovava, libero da servizio ed in abiti borghesi, a piedi, insieme al padre della sua ex fidanzata, fermo lungo il viale GIOSTRA e, precisamente, sul controviale laterale con direzione monte - mare, sentì dei colpi di arma da fuoco e, rivolto lo sguardo verso il luogo dal quale provenivano gli spari, vide, lungo la carreggiata centrale del viale, poco prima del semaforo, due persone, con il viso coperto da caschi, a bordo di un motorino, con direzione di marcia mare - monte, una delle quali, precisamente il passeggero, giratasi verso il MORGANA dopo averlo superato, sparava numerosi colpi di pistola contro la vittima, che già si trovava a terra, dopo essere caduta dal proprio motorino. I due attentatori, eseguita l’azione delittuosa, si dileguavano, girando al semaforo verso destra. Il teste ha aggiunto di aver conosciuto il MORGANA per motivi di lavoro, poiché quest’ultimo, che era soprannominato “bratta”, era stato detenuto nell’istituto penitenziario dove egli lavorava.

Il teste STURNIOLO Pierino, sentito all’udienza del 22-9-1995, gestore di un distributore di carburante AGIP sito in viale Giostra, poco distante dal luogo dell’omicidio, ha riferito che egli non assistette allo svolgimento dell’attentato, ma notò esclusivamente la vittima quando già si trovava a terra ferita, sulla destra del viale Giostra, poco prima dell’incrocio con il viale Regina Elena.

In base ai suddetti elementi certa ed incontestata appare la prova storica del fatto, ma le attività di indagine compiute subito dopo il delitto non condussero né all’individuazione di coloro che avevano sparato, né alla scoperta degli eventuali complici.

Il teste SPERANZA Vincenzo, dirigente, all’epoca dell’attentato, della Squadra Mobile della Questura di Messina, ha ricordato, nel corso della sua deposizione all’udienza del 10-10-1995, che il MORGANA era un elemento malavitoso della zona di Giostra ed era uscito da poco dal carcere di Gazzi (risulta, invero, che il MORGANA venne scarcerato il 31-7-1986 dal carcere di Messina Gazzi - vedi attestato della Direzione della Casa Circondariale di Messina, acquisito a seguito di ordinanza emessa da questa Corte il 19 luglio 1997, al n. 104 dei documenti). Il teste ha, quindi, ricostruito lo svolgimento dell’azione delittuosa, ed ha illustrato le prime indagini condotte dal suo ufficio, sulle quali ha più ampiamente deposto il teste BUTTA’ Antonino, sentito sempre all’udienza del 22-9-1995. Quest’ultimo ha riferito di essere intervenuto sul posto dell’agguato nell’immediatezza del fatto, a seguito di segnalazione della Sala Operativa, e di avere eseguito i rilievi tecnici, rinvenendo il ciclomotore della vittima ancora per terra (mentre il MORGANA era stato già trasportato in ospedale), tracce di sangue, alcuni bossoli di pistola ed una pallottola schiacciata all’interno di una Fiat 126. L’ispettore ZANGHI’ Salvatore, sentito nel corso della medesima udienza, ha, infine, ricordato che, secondo una fonte confidenziale, il movente del delitto avrebbe dovuto rinvenirsi nell’attività estorsiva svolta dalla vittima, immediatamente dopo la sua scarcerazione, ai danni di operatori economici di via Palermo e di viale Giostra, ma non venne trovato alcun elemento per avviare utilmente le indagini nella direzione sopra indicata e tale pista investigativa venne, pertanto, abbandonata.

A conclusione di tali indagini, non essendo stato acquisito nessun elemento probatorio o indiziante a carico di alcuno, il Giudice Istruttore pronunciava, in data 25-10-1989, sentenza con la quale dichiarava non doversi procedere nei confronti di ignoti, per essere rimasti tali gli autori del reato (vedi provvedimento in atti nel fascicolo n. 164).

Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto e MARCHESE Mario , che hanno offerto del fatto una compiuta ricostruzione, indicando i responsabili dell’azione delittuosa, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 2-3-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio, davanti a questa Corte, di CALOGERO Placido , MARCHESE Mario  e COSTA Gaetano .

In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LEO Giovanni , GIORGIANNI Salvatore, SPARACIO Luigi , RIZZO Rosario , ROMEO Carmelo , MANCUSO Giorgio , COSTA Gaetano  e MARCHESE Mario , questi ultimi due anche quali imputati.

I collaboratori di giustizia CARIOLO Antonio  e FERRARA Sebastiano , infine, sentiti, rispettivamente, nelle udienze del 1-7-1996 e del 16-9-1996, pur non avendo saputo fornire notizie sull’omicidio, hanno concordemente ricordato che il MORGANA, il quale non apparteneva ad alcun gruppo delinquenziale organizzato, “era un pazzoide”.

SANTACATERINA Umberto (sentito in merito a tale episodio delittuoso nel corso dell’incidente probatorio alle udienze dell’8-2-1994, del 24-2-1994 e del 15-3-1994) ha dichiarato di aver saputo in carcere da CALOGERO Placido , mentre lavorava in cucina insieme a lui, che quest’ultimo era stato l’autore dell’omicidio di MORGANA Natale, inteso “bratta”, su mandato di COSTA Gaetano  e di MARCHESE Mario . La morte del MORGANA fu voluta da COSTA Gaetano , poiché il primo, mentre erano detenuti insieme nel reparto “osservazione”, aveva dato al secondo uno schiaffo ed uno sputo. Il COSTA conferì, allora “mandato a MARCHESE, quando usciva a decorrenza di termine, di dire al CALOGERO di ammazzare al MORGANA”. L’omicidio avvenne sul viale Giostra; “il MORGANA era a bordo di un motorino con le cuffiette all’orecchio, che era andato a firmare dai Carabinieri a Ritiro; il CALOGERO, a bordo sempre di un motorino, l’ha affiancato [...] e gli ha sparato”, dopo averlo seguito sin da quando quello uscì dalla caserma dei Carabinieri.

PARATORE Vincenzo (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 17-1-1996, del 10-4-1996 e del 13-4-1996) ha riferito che Natale MORGANA “era un povero disgraziato, cioè mezzo esaurito, [...] il suo corpo era proprio dilaniato dalle ferite, perché lui usava tagliarsi in continuazione”. All’epoca in cui avvenne l’omicidio, egli si trovava latitante ed, essendo affiliato al gruppo diretto da MARCHESE Mario , era solito recarsi presso l’abitazione di quest’ultimo. In una di queste occasioni, mentre si trovava a casa del MARCHESE, “lui mi disse che quest’omicidio era stato, diciamo, deciso dal nostro gruppo, su mandato di COSTA Gaetano , che aveva dato incarico a CALOGERO Placido ”. Può, sin d’ora osservarsi che le dichiarazioni del suddetto collaboratore appaiono poco utili, a causa della loro assoluta genericità. Non vi è dubbio che MARCHESE Mario , indicato dal PARATORE quale fonte delle sue conoscenze, era, al tempo dell’omicidio, assurto in posizione di vertice all’interno del clan “COSTA”, fino a divenirne in breve tempo il capo incontrastato dopo COSTA Gaetano  (vedi quanto si è detto brevemente nella premessa di carattere storico intorno alle vicende della criminalità organizzata messinese, pag. 201 e segg.), mentre PARATORE Vincenzo era un affiliato di detto clan, come egli stesso ha ammesso e come risulta accertato a seguito della condanna che egli subì con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 23 aprile 1990, all’esito del processo “dei 290”. Per tale motivo risulta verosimile che il PARATORE, il quale, peraltro, ha confessato di essersi reso autore proprio in quel periodo di un gravissimo fatto di sangue, il duplice omicidio di PARISI Corrado e di FENGHI Gregorio (vedi pag. 157 e segg.), abbia potuto intrattenere con il MARCHESE rapporti piuttosto stretti, specie se si considera che egli, resosi latitante, aveva, certamente, bisogno dell’aiuto dell’organizzazione malavitosa per riuscire a sfuggire alle ricerche delle forze dell’ordine. E’, pertanto, ben plausibile che i due si siano scambiati notizie su alcuni significativi eventi malavitosi di comune interesse ma ciò, come si è visto in casi analoghi, non appare sufficiente per formulare un positivo giudizio sull’attendibilità del collaboratore, che costituisce la sintesi di una valutazione globale, nella quale assume un fondamentale rilievo l’esame dell’intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante. Orbene, sottoponendo le dichiarazioni del PARATORE al suddetto vaglio, emerge immediatamente che esse sono  carenti di sufficienti dettagli nella ricostruzione del fatto e ripropongono, in modo sostanzialmente acritico e senza alcuna originalità, notizie già riferite, prima di lui, da altri collaboratori. Va, in particolare, rilevato che il PARATORE ha indicato, come esecutore materiale, al pari di SANTACATERINA Umberto e quasi appiattendosi sulle sue dichiarazioni, il solo CALOGERO Placido , non accennando alla presenza di un complice, mentre risulta dalla prova storica del fatto che gli esecutori materiali dell’attentato furono due. Il giudizio sull’attendibilità delle dichiarazioni del PARATORE si rivela, pertanto, largamente insoddisfacente e priva le stesse di gran parte del loro valore probatorio, ancorché non possa del tutto escludersi che il collaboratore abbia acquisito da MARCHESE Mario , così come egli ha riferito, qualche elemento di conoscenza su tale fatto.

LEO Giovanni  (sentito in merito a tale episodio delittuoso all’udienza del 9-7-1996) ha affermato che MORGANA Natale “era un pazzo” che non faceva parte di alcun gruppo delinquenziale. Egli seppe, durante il maxiprocesso, da VALVERI Sebastiano, che COSTA Gaetano  ne aveva ordinato la morte, incaricando il MARCHESE dell’esecuzione, perché aveva avuto con quello un diverbio in carcere.

GIORGIANNI Salvatore (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 28-10-1996 e del 4-11-1996) ha riferito di aver saputo da VALENTE Vincenzo, il quale era andato a trovarlo al Policlinico Universitario dove egli si trovava ricoverato per ferite di arma da fuoco subite in occasione di un attentato (si tratta dell’episodio delittuoso verificatosi il 1 novembre 1986, nel quale il GIORGIANNI risulta parte offesa e che verrà esaminato in seguito), che “ad uccidere il MORGANA inteso “bratta” era stato CALOGERO Placido  su mandato di COSTA Gaetano ”, il quale aveva dato “incarico a MARCHESE Mario , all’epoca fuori, perché il MORGANA aveva fatto uno sgarro al COSTA mentre si trovavano detenuti”.

Anche le dichiarazioni di LEO Giovanni  e di GIORGIANNI Salvatore, così come si è prima rilevato per quelle di PARATORE Vincenzo, risultano assolutamente generiche, sicché, pur non potendosi escludere che i collaboratori abbiano potuto apprendere, così come essi hanno affermato, taluni particolari del fatto, il valore probatorio di tali dichiarazioni appare piuttosto ridotto.

SPARACIO Luigi  (sentito in merito a tale fatto alle udienze dell’8-10-1996, del 15-10-1996 e del 16-10-1996) ha dichiarato che “MORGANA era un tipo un po’ pazzo, esaurito. Perciò ha avuto qualche diverbio con COSTA ed ha insultato il COSTA”, all’interno del carcere, dove si trovavano entrambi detenuti al reparto “differenziale”. Il COSTA diede incarico a MARCHESE Mario , “che all’epoca si trovava fuori”, di dare esecuzione all’omicidio ed il MARCHESE incaricò CALOGERO Placido . In relazione all’epoca in cui avvenne l’attentato, “l’imbasciata o gliel’avrà mandata il CAMBRIA o gliel’avrà mandata COSTA al MARCHESE, ma sicuramente ha usato il canale di CAMBRIA, perché all’epoca era ancora CAMBRIA responsabile”. L’omicidio avvenne mentre la vittima viaggiava sul viale Giostra, a bordo di un vespino con delle cuffiette in testa; “si sono affiancati con un motorino, una motocicletta, che erano in due, e questo CALOGERO Placido  gli sparò alle spalle”. Egli seppe i fatti all’interno del carcere, prima da CAMBRIA Placido, il quale “me l’aveva anticipato [...] dell’omicidio che dovevano commettere” e poi da MARCHESE Mario , quando questi venne nuovamente arrestato. Egli non seppe chi accompagnò il CALOGERO nell’azione esecutiva, perché di tale particolare non se ne discusse, mentre il nominativo del CALOGERO gli venne fatto dal CAMBRIA “perché CALOGERO all’epoca era suo figlioccio”.

RIZZO Rosario  (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 4-6-1996) ha affermato che di questo fatto se ne parlò durante il maxiprocesso ed egli seppe i particolari dal cugino PIMPO Salvatore e da CAVO’ Domenico, che in quel periodo si stava avvicinando al PIMPO. L’omicidio avvenne perché Natale MORGANA si è bisticciato con COSTA Gaetano ...lui lo chiamava “pinguino, pinguino”; proprio per questa cosa qua lui gli ha mandato...poi c’è stata la scadenza termini [...] gli ha mandato l’ambasciata a MARCHESE e l’ha fatto uccidere”. Esecutore materiale “di quello che ho saputo è stato CALOGERO Dino”.

ROMEO Carmelo  (sentito in merito a tale fatto all’udienza dell’11-6-1996) ha riferito che un giorno andò a far visita a Romualdo INSANA e questi gli presentò ARRIGO Salvatore e CALOGERO Placido , che si trovavano lì presenti a casa sua. Dopo che i due se ne andarono, l’INSANA gli disse  che quelli facevano parte del clan “MARCHESE” e che erano stati gli esecutori materiali dell’omicidio di MORGANA Natale. A sparare fu CALOGERO Placido , il quale non avrebbe dovuto uccidere la vittima, bensì solo colpirla alle gambe. Successivamente tale circostanza gli fu confermata dallo stesso CALOGERO, il quale, dopo l’assassinio di ARRIGO Salvatore, temendo che gli potesse succedere qualche cosa, si avvicinò a lui.

MANCUSO Giorgio  (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 24-6-1996) ha dichiarato che MORGANA Natale era un malavitoso un po’ pazzo, il quale non faceva parte di alcun gruppo criminoso e che COSTA fece ammazzare, dando l’imbasciata direttamente “qua, tramite le gabbie, a qualcuno del pubblico”. Le dichiarazioni di MANCUSO Giorgio , come prima quelle di PARATORE Vincenzo, LEO Giovanni  e GIORGIANNI Salvatore  appaiono di ridotto valore probatorio, perché, pur avendo egli riferito fatti caduti sotto la sua percezione, il suo racconto risulta del tutto privo di quei dettagli che consentono di verificarne l’attendibilità.

COSTA Gaetano  (sentito in merito a tale episodio delittuoso alle udienze del 24-7-1996 e del 27-7-1996) ha affermato che “l’omicidio MORGANA maturò per il suo cattivo comportamento [...] prepotente. Non rendendosi conto di ciò che faceva col suo comportamento, nel corso del maxiprocesso, continuava a litigare con delle persone che lui non doveva litigarci. Al che anch’io la prima volta lo invitai a cambiare comportamento, [...] mi alterai e gli diedi un po’ di schiaffi”. Tale lite avvenne nel carcere di Messina e fu causata dal fatto che “lui offendeva un po’ tutte le persone che io in qualche modo stimavo. [...] Ha offeso CAMBRIA, ha offeso Nello VALVERI, ha offeso CALARESE, [...] ogni giorno ne combinava una”. Per tale motivo il COSTA decise l’uccisione del MORGANA. Secondo le regole dell’organizzazione egli però non prese subito la decisione, ma ne discusse con i maggiorenti dell’organizzazione, il CAVO’, il CAMBRIA, forse anche il VALVERI; l’opinione di costoro sulla decisione presa, comunque, “non è che era tanto importante, [poiché] nessuno si opponeva dal momento che si avanzava la proposta di sviluppare un fatto”. E’ stato contestato dal Pubblico Ministero al collaboratore che, nel verbale di dichiarazioni rese il 25 febbraio 1994, egli aveva affermato che la decisione venne presa anche con il DE DOMENICO, che era in libertà, ed il COSTA ha allora precisato che il DE DOMENICO era uno dei responsabili del gruppo, il quale, certamente, per tale suo ruolo, venne messo a conoscenza del fatto, ma non da lui personalmente, bensì dal CAMBRIA o dal CAVO’ che avevano il compito di “riferirsi con l’esterno”. Dell’esecuzione “mi sa che se ne incaricò Mario MARCHESE”, il quale “diede mandato a tale CALOGERO Placido  e a tale ARRIGO, non mi ricordo se si chiamava Salvatore, e sul motorino l’hanno ammazzato a ‘sto MORGANA”. I due attentatori affrontarono la vittima “con una motoretta” mentre anche il MORGANA si trovava sul motorino. Egli apprese che CALOGERO Placido  aveva partecipato all’attentato da CAMBRIA e da CAVO’ “mi sembra dopo” che venne eseguito l’omicidio.

MARCHESE Mario  (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 20-9-1996 e del 2-10-1996) ha dichiarato che MORGANA Natale, soprannominato “u’ bratta”, non apparteneva a nessun gruppo, ma in carcere attaccava briga con tutti . “Il COSTA per cose, diciamo, vecchie con questo MORGANA, per degli episodi che sono successi dentro il carcere, [... ne] voleva l’eliminazione”. Era il periodo del “processone” e COSTA Gaetano , che aveva avuto poco tempo prima un “battibecco” con il MORGANA, disse al cognato PAGLIARO Stellario, nel corso di un colloquio, “che doveva eliminare ‘sto MORGANA Natale e di rivolgersi a CALOGERO Placido, che lui conosceva benissimo, perché era in buoni rapporti con COSTA”. Il giorno dell’omicidio egli si recò insieme a DE DOMENICO Antonino al bar Delle Rose, sito in via Garibaldi, e lì trovò “CALOGERO Placido  e ARRIGO Salvatore, che camminavano sempre assieme e avevano un vespino”. Il CALOGERO gli chiese notizie su MORGANA Natale e lo fece partecipe delle intenzioni del COSTA, domandandogli espressamente se fosse interessato alla vita del MORGANA, ma egli rispose: “a me non mi interessa proprio”. Nel frattempo notarono il MORGANA, con delle cuffie, transitare lì davanti, dopo essere andato a comprare dei pesci sul viale Giostra, a bordo del suo motorino. Il CALOGERO e l’ARRIGO subito si allontanarono per eseguire l’omicidio. I due affiancarono con il motorino il MORGANA, che ascoltava la musica con le cuffie, e gli spararono con una pistola calibro 7,65. Egli seppe i particolari dell’azione esecutiva, così come prima quelli relativi al mandato, da CALOGERO Placido . CAMBRIA Placido non ebbe alcun ruolo nell’omicidio.

L’imputato CALOGERO Placido , alle udienze del 22-10-1996 e dell’11-11-1996 (ulteriore scritto difensivo di pugno dell’imputato è stato depositato all’udienza del 21-1-1998 e trovasi inserito tra gli atti acquisiti dopo l’ordinanza del 19-7-1997), ha affermato la propria innocenza, dichiarando che egli il 18 agosto 1986 partì per svolgere il servizio militare ad Arezzo, ma il giorno 30 agosto fece ritorno a Messina, poiché si sentiva male, e venne ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale “Regina Margherita”, dove stette fino all’8 settembre 1986. Egli non poté rendersi responsabile dell’azione delittuosa, poiché il giorno 9 settembre 1986, quello in cui avvenne l’omicidio, dopo essersi recato al Distretto Militare, fu nuovamente ricoverato, nella mattinata, presso l’ospedale militare, sito nella Caserma Zuccarello, da dove uscì solo dopo tre giorni. Nello scritto difensivo depositato il 21-1-1998, l’imputato ha, altresì, osservato che nel 1987 egli divise la cella nel carcere di Gazzi con MORGANA Ignazio, fratello della vittima, e con questo mantenne buoni rapporti anche successivamente, tanto che qualche volta, nel 1991, prese “un caffè insieme” a lui.

Per verificare la fondatezza dell’alibi fornito dall’imputato CALOGERO Placido , la Corte ha acquisito documentazione varia (vedi documenti indicati ai n. 177 e 178 dell’ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., in data 19 luglio 1998, nonché ulteriori documenti richiesti, sempre ai sensi dell’art. 507 c.p.p., successivamente alla predetta ordinanza e pervenuti presso la Cancelleria della Corte in data 24-10-1997, 9-1-1998 e 13-1-1998) ed ha sentito quali testi il colonnello CACCIOLA Tommaso, attuale direttore del Centro Militare di Medicina Legale, ed il ten. col. PITRONE Pietro, Aiutante Maggiore dell’Ospedale Militare nel periodo in cui avvenne l’omicidio.

Il primo ha riferito quali erano le procedure da seguire, secondo i regolamenti, per i ricoveri presso l’Ospedale Militare. Ha dichiarato (vedi udienza del 24-9-1997) che il CALOGERO, dopo essere stato ricoverato coattivamente presso l’ospedale Margherita, si recò, in data 9-9-1986, presso l’Ufficio Sanitario del Distretto Militare, che era aperto al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Lì gli diedero un “biglietto di entrata” per l’Ospedale Militare, ma non è possibile sapere con esattezza quando avvenne il ricovero, perché in detto biglietto non veniva scritto l’orario. Ha precisato il teste che “il ricovero, di norma, avviene dopo il secondo rancio, cioè dopo le 17,30”, ma non può escludersi che i militari, specie se affetti da patologia psichiatrica come l’imputato, venissero ricoverati anche in mattinata. Ha, inoltre, chiarito il teste che “ufficialmente i ricoverati nei reparti di cura non possono uscire per alcun motivo, [...] l’esperienza pratica ci insegna che spesso fuggono”.

Il teste PITRONE Pietro ha (vedi udienza del 13-10-1997) analogamente ripetuto quali fossero i regolamenti per il ricovero di soldati presso l’Ospedale Militare, evidenziando che l’entrata in ospedale dovrebbe, di regola, avvenire “dopo il secondo rancio, quindi dopo le 17,00”, ma, per prassi, tutti coloro che erano provvisti di biglietto di entrata venivano ricevuti fino al mattino successivo e registrati come se fossero stati ricoverati il giorno precedente.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame.

L’esposizione del collaboratore SANTACATERINA Umberto fornisce, ad avviso di questa Corte, una ricostruzione dell’episodio delittuoso intrinsecamente attendibile, la quale trova negli elementi relativi alla prova storica del fatto e nelle dichiarazioni di numerosi altri collaboratori di giustizia decisivo riscontro. Il SANTACATERINA deve essere considerato, come si è già visto in occasione di altri fatti delittuosi, soggetto di precipua attendibilità, poiché è stato il primo a fornire all’autorità giudiziaria i particolari dell’azione delittuosa e, di conseguenza, la sua esposizione, sulla quale il Pubblico Ministero ha inizialmente fondato la propria accusa, non patisce i pericoli di condizionamenti o influenze derivanti dalle dichiarazioni di altri collaboratori. Va, d’altronde, sottolineato che non sono emersi specifici motivi di contrasto con le persone che il collaboratore ha accusato di tale delitto, tali da rendere apprezzabile il rischio di accuse calunniose. Il SANTACATERINA apparteneva, poi, come si è già visto in precedenza, al clan “COSTA” (nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23-4-1990 a conclusione del procedimento cosiddetto “dei 290” è stato definito “una delle persone più in vista della famiglia “COSTA”), così come coloro che egli ha indicato essere  mandanti o autori del fatto e, pertanto, si trovava nella condizione di conoscere i particolari dell’attentato dagli stessi soggetti che ne furono, secondo le sue affermazioni, protagonisti, in virtù di rapporti delinquenziali che, certamente, giustificavano la comunicazione su questioni di interesse comune, come l’esecuzione di un omicidio avvenuto per ragioni che lato sensu riguardavano l’intero gruppo, specie se si considera che la commissione di un fatto di sangue aumentava il prestigio del singolo all’interno del gruppo malavitoso di appartenenza. Il suo racconto appare, inoltre, intrinsecamente coerente ed attendibile, sia in considerazione della collocazione criminale di coloro che egli ha accusato essere stati responsabili di tale delitto, sia in considerazione della precisione e non contraddittorietà della narrazione, la quale, anche se proveniente da un soggetto che non ha partecipato direttamente ai fatti, risulta particolarmente accurata e ricca di dettagli che potevano essere conosciuti solo da coloro che ne erano stati protagonisti diretti o che da questi ultimi ne erano stati informati e, di conseguenza, non appare essere il frutto di mere voci d’ambiente. Non giova, d’altronde, osservare in contrario che il SANTACATERINA si mostra impreciso nella descrizione di alcuni dettagli dell’azione esecutiva, poiché non va, comunque, dimenticato che egli non fu presente ai fatti ma ha raccontato ciò che gli venne riferito ed è, pertanto, del tutto plausibile che le sue conoscenze siano per taluni aspetti superficiali o che egli abbia mantenuto un ricordo delle circostanze apprese non completamente fedele. Ciò va affermato, in particolare, con riferimento alla presenza di una seconda persona, oltre al killer, a bordo del motoveicolo che affiancò la vittima per ucciderla, poiché è verosimile che il collaboratore, avuto riguardo al ruolo del tutto marginale svolto da tale complice, incaricato esclusivamente della guida del mezzo, non sia stato informato della sua partecipazione o non l’abbia tenuta a mente. Alla luce delle superiori considerazioni, appare del tutto plausibile che il SANTACATERINA abbia appreso i fatti, così come ha riferito, direttamente da CALOGERO Placido , che certamente li conosceva bene, essendo stato, secondo la narrazione del collaboratore, personalmente coinvolto nell’esecuzione dell’omicidio. L’indagine relativa alla verifica in ordine al tempo ed al luogo in cui la comunicazione tra i due avvenne, ha, peraltro, condotto all’acquisizione di dati pienamente compatibili con l’assunto del collaboratore. Attraverso le informazioni fornite dalla Direzione della Casa Circondariale di Messina (vedi documento acquisito al n. 54 dell’ordinanza emessa da questa Corte ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in data 19 luglio 1997) è emerso, infatti, che SANTACATERINA Umberto e CALOGERO Placido , ebbero, dal 14-3-1987 al 30-6-1987, un periodo di comune detenzione nella predetta struttura penitenziaria ed espletarono entrambi attività lavorativa in cucina, cosicché furono nelle condizioni di colloquiare liberamente tra loro in un periodo di tempo abbastanza prossimo al fatto.

Passando ad un più compiuto esame delle dichiarazioni del SANTACATERINA, il collaboratore ha indicato quale mandante del delitto COSTA Gaetano , capo assoluto della malavita messinese, il quale si sarebbe voluto vendicare di “uno schiaffo e uno sputo” ricevuto dal MORGANA all’interno del carcere, in occasione di un litigio avvenuto nel reparto “osservazione” della struttura penitenziaria. Orbene, tale circostanziata ricostruzione dei fatti, che ha trovato clamorosa conferma nella confessione successivamente resa dallo stesso COSTA Gaetano, dopo che questi è divenuto anch’egli collaboratore di giustizia, si armonizza perfettamente con la personalità della vittima, la quale è stata unanimemente descritta come un soggetto non del tutto equilibrato, poco responsabile delle proprie azioni, un “esaurito”, un “pazzoide”, che, proprio per tali sue caratteristiche personologiche, ben avrebbe potuto insultare in carcere COSTA Gaetano , senza curarsi delle prevedibili conseguenze pregiudizievoli che un simile gesto avrebbe potuto avere per la propria incolumità fisica. Dall’esame delle modalità dell’omicidio sembra, d’altronde, di poter affermare che il MORGANA non temesse per la propria vita, tanto che egli circolava liberamente per le vie della città di Messina, senza adottare alcuna precauzione e per nulla guardingo, venendo colto dagli attentatori completamente di sorpresa (pare che al momento dell’attentato avesse, addirittura, alle orecchie, delle cuffiette per ascoltare la musica, che non gli consentivano di percepire, attraverso un eventuale rumore, l’approssimarsi di un pericolo). E’ stato, poi, appurato, attraverso informazioni acquisite presso la Direzione della Casa Circondariale di Messina (vedi documento n. 104 richiesto con l’ordinanza citata del 19 luglio 1997), che MORGANA Natale fu detenuto insieme a COSTA Gaetano  proprio nel reparto “osservazione” (così come riferito dal collaboratore) del predetto istituto penitenziario dal 12 aprile 1986 al 31 luglio 1986, data nella quale venne scarcerato. Il movente offerto dal SANTACATERINA, oltre ad essere compatibile con la personalità della vittima e con gli ulteriori elementi di conoscenza suesposti, ha trovato, poi, conferma nelle concordanti dichiarazioni di numerosi altri collaboratori. Di un litigio all’interno del carcere tra il COSTA ed il MORGANA, quale movente del delitto, hanno parlato, infatti, LEO Giovanni , GIORGIANNI Salvatore , SPARACIO Luigi , RIZZO Rosario  e gli stessi imputati MARCHESE Mario  e COSTA Gaetano . Già si sono illustrati i motivi per i quali può essere attribuito un ridotto valore probatorio alle dichiarazioni del LEO e del GIORGIANNI e, pertanto, non appare necessario soffermarsi ulteriormente per esaminarle, mentre ben più rilevanti si presentano le dichiarazioni di SPARACIO Luigi .

Questi, ribadendo sostanzialmente il movente del delitto proposto dal SANTACATERINA, ha affermato di aver saputo i particolari del fatto in carcere da CAMBRIA Placido e da MARCHESE Mario . Il collaboratore appare, invero, in relazione alla complessiva ricostruzione dell’episodio delittuoso, pienamente attendibile, sia perché non sono state evidenziate ragioni di astio tra SPARACIO Luigi  e le persone da lui accusate di questo delitto, tali da giustificare un suo eventuale intento calunnioso, sia perché il ruolo di protagonista svolto dal collaboratore all’interno della delinquenza organizzata messinese induce ad escludere che egli abbia potuto riferire cose delle quali non aveva precisa conoscenza, non avendo avuto certamente bisogno di accreditarsi presso gli organi di indagine quale portatore di conoscenze in realtà non possedute. Egli, inoltre, come si è visto a proposito dei tentati omicidi di GALLO Giovanni, di CATANZARO Gaetano e dell’omicidio di CACIOTTO Giuseppe, cui si rinvia per i necessari approfondimenti, rivestiva, già all’epoca, all’interno del clan “COSTA”, un ruolo di indiscutibile prestigio ed intratteneva stretti rapporti delinquenziali tanto con il CAMBRIA che con il MARCHESE, sue fonti di conoscenza, insieme ai quali fu detenuto nella Casa Circondariale di Messina nel periodo di tempo immediatamente antecedente e susseguente l’omicidio (SPARACIO Luigi  fu detenuto dal 22-6-1985 al 7-3-1987; MARCHESE Mario  fu detenuto dal 22-6-1985 al 31-7-1986 e poi dal 19-11-1986 al 23-1-1991; CAMBRIA Placido fu detenuto dal 6-12-1983 al 20-5-1988 - vedi dati trasmessi dal D.A.P.). Costoro erano, poi, soggetti sicuramente ben informati ed affidabili, poiché CAMBRIA Placido, come si è visto in precedenza nella breve premessa storica ai singoli delitti (vedi pag. 201 e segg.), era a quel tempo il personaggio più autorevole del clan dopo il capo COSTA Gaetano , mentre MARCHESE Mario  ebbe, secondo il racconto dello SPARACIO, persino una parte nell’organizzazione del delitto. Alla luce delle suesposte considerazioni era, pertanto, pressoché inevitabile che SPARACIO Luigi , così come egli stesso ha affermato, fosse stato messo al corrente da CAMBRIA Placido e da MARCHESE Mario , in modo puntuale e fedele, tanto prima che dopo l’esecuzione del delitto, della grave azione omicida e del movente dell’attentato, maturato, peraltro, all’interno dello stesso carcere nel quale il collaboratore si trovava detenuto. Come si è detto prima a proposito di SANTACATERINA Umberto, non deve, poi, sorprendere che SPARACIO Luigi , riferendo i particolari esecutivi del fatto, pur avendo affermato, come si vedrà, la presenza di una seconda persona oltre al CALOGERO, non abbia saputo indicare il nominativo di colui che si trovava insieme al killer alla guida del motoveicolo con il quale fu commesso l’omicidio, poiché non va dimenticato che il collaboratore non fu presente ai fatti ma ha raccontato ciò che gli venne riferito ed è, pertanto, plausibile che egli li abbia appresi in modo incompleto, specie se si considera che l’attività delinquenziale compiuta dall’ignoto complice non denotava spiccate capacità delinquenziali, tali da porre il suo autore all’attenzione dei dirigenti dell’organizzazione criminale.

RIZZO Rosario  ha analogamente descritto il movente del delitto ma la sua esposizione non è priva di interesse, poiché essa non è una semplice riproposizione di temi e situazioni oggetto delle dichiarazioni di altri collaboratori, bensì fornisce, pur nella stringatezza del racconto, alcune notazioni del tutto originali, attraverso un efficace riferimento all’impertinente condotta del MORGANA nei confronti del COSTA.

Massima importanza rivestono, infine, le dichiarazioni dei due imputati, MARCHESE Mario  e COSTA Gaetano . Limitando, per il momento, l’oggetto dell’analisi al movente del delitto ed al mandato dell’azione criminosa, MARCHESE Mario  ha affermato che “in quel periodo lì il COSTA cercava di togliersi delle pietre che aveva nelle scarpe” e decise l’eliminazione del MORGANA, con il quale aveva avuto un “battibecco”. Tale dichiarazione, collimante con quelle prima esaminate, appare particolarmente significativa, perché il MARCHESE era personaggio autorevole che, a prescindere dal ruolo avuto nell’episodio delittuoso, dovette certamente essere a conoscenza di quali furono le reali ragioni del delitto, avendo ricevuto poco prima, come si è visto (vedi pag. 201 e segg.), al momento della sua scarcerazione, avvenuta il 31-7-1986, il delicato compito di riorganizzare il gruppo malavitoso, riunendo e governando tutti i ragazzi che si venivano affacciando sulla scena delinquenziale messinese e che non potevano conoscere il capo COSTA Gaetano, il quale si trovava in carcere ormai da tantissimo tempo.

Il COSTA ha, viceversa, sostenuto che l’omicidio non fu deliberato per delle questione sue personali, ma fu deciso per punire il MORGANA della condotta offensiva dallo stesso tenuta nei confronti di numerosi personaggi autorevoli del clan. Nell’affermare tale movente COSTA Gaetano  ha, probabilmente, inteso allontanare da sé la facile accusa di aver strumentalizzato l’organizzazione criminosa della quale era capo per fini di vendetta personale, ma non si è posto in irriducibile contrasto con la versione dei fatti sin qui prospettata, poiché lo stesso collaboratore ha confermato di aver avuto in carcere con la vittima un litigio che degenerò al punto tale che egli venne alle mani con MORGANA Natale, ha ammesso, poi, di avere invitato quest’ultimo a cambiare atteggiamento senza ottenere, però, alcun risultato ed ha, quindi, confessato di averne ordinato l’uccisione, all’esito di una discussione in carcere con i “responsabili” del gruppo, che ebbe, comunque, la funzione di una mera formalità, poiché costoro non presero parte alla deliberazione, ma vennero semplicemente informati della decisione precedentemente presa dal capo.

Alla luce delle superiori considerazioni certa appare, pertanto, la prova della colpevolezza dell’imputato COSTA Gaetano  quale mandante dell’omicidio in esame, poiché il suindicato movente, dal quale discende logicamente ed inevitabilmente l’affermazione di un suo coinvolgimento nel fatto, si salda coerentemente oltre che con la piena e convincente confessione dell’imputato, anche con le concordi dichiarazioni di pressoché tutti i collaboratori sentiti su tale episodio delittuoso.

L’esame della posizione del coimputato MARCHESE Mario  si presenta, viceversa, più complessa ma, nondimeno, l’accusa nei confronti di quest’ultimo appare a questa Corte persuasiva ed idonea a resistere alle argomentazioni di segno opposto sollevate dallo stesso imputato.

SANTACATERINA Umberto ha affermato che COSTA Gaetano  ha dato incarico a MARCHESE Mario , il quale sarebbe uscito dal carcere lo stesso giorno del MORGANA per decorrenza dei termini di custodia cautelare, di organizzare l’omicidio affidandone l’esecuzione a CALOGERO Placido . Già si sono esposte in precedenza le argomentazioni in base alle quali questa Corte ritiene che il collaboratore sia, in ordine a tale episodio delittuoso, del tutto attendibile, sicché, anche in relazione alla posizione del MARCHESE, è sufficiente richiamare integralmente quanto si è già detto. Occorre, tuttavia, sottolineare che la ricostruzione offerta appare logica e si armonizza perfettamente con la struttura organizzativa del clan “COSTA” all’epoca dell’omicidio. Si è, infatti, in precedenza accennato (vedi pag. 201 e segg.) che, quando intervennero, il 31 luglio 1986, le scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare di diversi affiliati del clan “COSTA”, tra i quali MARCHESE Mario  era probabilmente il personaggio più rappresentativo, COSTA Gaetano , in accordo con CAMBRIA Placido, che era, a quel tempo, il responsabile esterno del gruppo, diede al MARCHESE, dal carcere di Messina, nel quale si trovavano entrambi detenuti, il delicato compito di riorganizzare il sodalizio criminoso, ponendolo a capo del clan con il potere di comandare su tutti gli uomini in libertà, i quali si trovavano disorientati e privi di guida a seguito delle carcerazioni intervenute nel corso del maxiprocesso “dei 290”, le quali avevano, in qualche modo, disarticolato la struttura organizzativa del gruppo. Risulta, pertanto, non solo coerente con i rapporti di forza instauratisi all’interno della famiglia “COSTA”, ma financo inevitabile, che MARCHESE Mario , nonostante che non avesse un diretto interesse alla perpetrazione dell’attentato, fosse stato investito dal capo COSTA Gaetano  dell’organizzazione dell’omicidio, proprio in considerazione del ruolo direttivo affidatogli, tale da imporre che fosse proprio lui, che era libero, a impartire  agli esecutori materiali l’ordine di compiere l’azione delittuosa. Concordi con le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto sono, poi, quelle dei collaboratori LEO Giovanni , GIORGIANNI Salvatore, RIZZO Rosario  e, soprattutto, vanno ricordate, per la loro precipua rilevanza, quelle di SPARACIO Luigi  e di COSTA Gaetano . SPARACIO Luigi  ha, invero, sostenuto che nella fase organizzativa dell’omicidio intervenne, oltre al MARCHESE, anche il CAMBRIA, il quale avrebbe comunicato al primo la volontà del COSTA. Si tratta, comunque, di un particolare di modesto rilievo, sia perché non esclude, ma anzi ribadisce, il coinvolgimento del MARCHESE nel delitto, sia perché l’affermazione della partecipazione del CAMBRIA non sembra il frutto di una conoscenza personale del dichiarante, quanto, piuttosto, la conseguenza di una deduzione ragionevole ma non supportata da alcun preciso riscontro. COSTA Gaetano  ha, parimenti, accusato MARCHESE Mario  dell’omicidio del MORGANA, usando un’espressione (“mi sa che se ne incaricò Mario MARCHESE”) solo apparentemente dubitativa, ma che in realtà non palesa alcuna incertezza, come un esame complessivo delle dichiarazioni del collaboratore rende evidente. Tale espressione è stata, infatti, frequentemente usata da COSTA Gaetano , nel corso del suo esame, proprio con riferimento a circostanze a lui ben note, e sembra che essa risponda ad un duplice intento, quello, da un lato, di evidenziare la piena consapevolezza dell’originalità del proprio contributo collaborativo a fronte di dichiarazioni difformi rese da altri collaboratori sentiti prima di lui e, dall’altro, di richiamare, in modo apparentemente bonario, coloro che avevano affermato, come MARCHESE Mario , di voler collaborare con la giustizia, alle loro responsabilità penali, cui avevano mostrato, viceversa, con le dichiarazioni precedentemente rese, di volersi sottrarre. Egli, peraltro, essendo stato il mandante dell’omicidio, poteva conoscere meglio di chiunque altro chi vi avesse partecipato, tanto nella fase organizzativa che in quella esecutiva, mentre la sua piena confessione  ha ridotto in notevole misura un suo eventuale interesse a mentire. COSTA Gaetano , d’altronde, come si è già in precedenza osservato, non aveva, certamente, bisogno di accreditarsi presso gli organi di indagine quale portatore di conoscenze in realtà non possedute, poiché il ruolo di capo indiscusso da lui rivestito per molti anni all’interno della criminalità organizzata messinese gli ha, senza dubbio, consentito di acquisire su di essa un ampio patrimonio di conoscenze che pochi altri possono vantare, mentre non è stata evidenziata alcuna animosità nei confronti dei soggetti che egli ha accusato di essersi resi responsabili insieme a lui dell’attentato, così che si possa fondatamente avanzare il sospetto  che le sue dichiarazioni sono state mosse da un intento calunnioso.

MARCHESE Mario  ha affermato, in contrario, che egli non fu interessato dal COSTA dell’organizzazione dell’omicidio; che il mandato a compiere l’azione delittuosa venne comunicato al CALOGERO dal cognato del COSTA, PAGLIARO Stellario; che egli fu informato dell’attentato da CALOGERO Placido  lo stesso giorno in cui questo venne eseguito; che egli diede al CALOGERO una sorta di assenso all’omicidio, dicendogli che non gli interessava la vita del MORGANA. Il racconto del collaboratore appare, tuttavia, per molti versi poco persuasivo. Appare, anzitutto, poco credibile che MARCHESE Mario  non sapesse nulla dell’attentato, neppure che il COSTA avesse deciso la morte del MORGANA e avesse incaricato dell’esecuzione il CALOGERO, nonostante che egli fosse, come si è visto, il responsabile esterno del gruppo e tale suo ruolo imponesse che egli venisse informato di ogni azione delinquenziale che veniva posta in essere da uomini del suo clan. Va, inoltre, osservato che il movente del delitto, riconducibile, come si è già visto, ai contrasti sorti in carcere tra il COSTA ed il MORGANA, come tali riferibili ad un’epoca anteriore alla scarcerazione di quest’ultimo, avvenuta il 31 luglio 1986, rende verosimile che prima di tale data sia stata presa anche la decisione di uccidere la vittima, nel momento in cui i suddetti contrasti divennero per il COSTA intollerabili. Se così è, però, il collaboratore non è riuscito a spiegare il motivo per il quale il COSTA si sarebbe avvalso di PAGLIARO Stellario per trasmettere all’esterno del carcere la sua volontà, mentre sarebbe stato ben più semplice e logico che essa venisse comunicata direttamente al MARCHESE, il quale si trovava insieme a lui in carcere e avrebbe riacquistato la libertà contemporaneamente al MORGANA. Parimenti poco convincente è stato, poi, il collaboratore quando ha sostenuto di avere visto casualmente, poco prima del fatto, la vittima in via Garibaldi proveniente da viale Giostra. Tale ricostruzione, resa dal MARCHESE, probabilmente, al fine di spiegare come egli sia stato coinvolto nel delitto, negando, nel contempo, ogni sua responsabilità, è, in realtà, illogica, non solo perché risulta poco chiaro se la vittima si stesse recando o provenisse da viale Giostra, dove, di lì a poco, sarebbe avvenuto l’omicidio, ma, soprattutto, perché il CALOGERO, che, secondo l’esposizione dello stesso collaboratore, era stato incaricato di eseguire l’attentato e che a quel tempo svolgeva il servizio militare ad Arezzo, aveva a propria disposizione un tempo estremamente esiguo per portare a compimento l’azione delittuosa. Il CALOGERO si era, infatti, recato in mattinata, come si vedrà meglio in seguito, presso l’Ufficio Sanitario del Distretto Militare di Messina, dove gli avevano prescritto di ricoverarsi, quello stesso giorno, presso il locale Ospedale Militare, sicché si deve ritenere che egli doveva compiere il delitto proprio nel lasso temporale antecedente il ricovero, non solo perché, così, avrebbe potuto disporre di un formidabile alibi, ma anche perché non poteva sapere, essendo stato egli destinato ad un reparto di stanza ad Arezzo, se gli sarebbe stata concessa un’altra occasione per adempiere il mandato. Non è, allora, pensabile che il CALOGERO si sia attardato a chiacchierare con il MARCHESE al bar e che abbia avvistato la vittima solo casualmente, dovendo, senz’altro, l’azione delittuosa essere stata adeguatamente preparata e studiata in tutti i dettagli, al fine di consentire al killer di portarla ad esecuzione con rapidità e sicurezza. La scelta del CALOGERO quale killer rende, altresì, poco convincente la tesi secondo la quale fu lo stesso COSTA Gaetano  ad effettuarla dal carcere, poiché, come si è detto, il CALOGERO prestava il servizio militare, sin dal 18 agosto 1986, ad Arezzo e ben difficilmente il COSTA avrebbe potuto essere tempestivamente informato di ogni spostamento del CALOGERO e della sua disponibilità a compiere il delitto, che poteva dipendere da circostanze estranee alla sua volontà (presupposto in ugual modo essenziale perché potesse avere luogo l’asserita partecipazione del CALOGERO all’attentato deve ritenersi sia il suo mancato rientro al Corpo di appartenenza in data 29-8-1986 al termine della libera uscita - vedi informazioni trasmesse dal 225° reggimento “Arezzo” con foglio datato 12-1-1998 - , sia il suo successivo ricovero in T.S.O. presso l’ospedale “Regina Margherita”, cui seguì quello, per certi versi inevitabile, presso l’Ospedale Militare). Ben più logica risulta, invero, la ricostruzione dei fatti fornita dal COSTA, il quale ha affermato che la scelta degli esecutori materiali fu effettuata dallo stesso MARCHESE e che egli apprese il nome del killer solo dopo l’omicidio. Le contraddizioni sopra evidenziate, che minano irrimediabilmente la credibilità su tale punto del MARCHESE, si superano, invece, agevolmente ritenendo, come si è prima prospettato, che quest’ultimo, approfittando della piena libertà di azione di cui poteva godere trovandosi libero, abbia avuto un ruolo attivo nell’attentato ed abbia, in particolare, provveduto a prepararlo e ad organizzarlo adeguatamente, anche attraverso la scelta delle persone cui affidarne l’esecuzione, in relazione alle loro capacità ed alle contingenti disponibilità del momento. Appare, pertanto, fondato ritenere che il MARCHESE ha effettuato una ricostruzione dei fatti non pienamente aderente alla realtà, nella quale notizie vere sono state frammiste ad altre inventate, al solo scopo di allontanare da sé la responsabilità del delitto, pur serbando la cautela di ammettere, comunque, un proprio marginale coinvolgimento nel fatto, per evitare di compromettere totalmente la propria credibilità, nel caso in cui fosse stata accertata, come è avvenuto, una verità diversa da quella da lui proposta.

Quanto all’esecuzione del delitto, quasi tutti i collaboratori sentiti (SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, GIORGIANNI Salvatore , SPARACIO Luigi , RIZZO Rosario , ROMEO Carmelo , MARCHESE Mario , COSTA Gaetano ) hanno affermato che il killer si identifica in CALOGERO Placido . Naturalmente non tutte le dichiarazioni presentano il medesimo valore probatorio e già si è evidenziato come talune di esse appaiono di ridotta utilità, ma va ribadito che altre risultano di precipua attendibilità, anche con riferimento alla posizione del CALOGERO. In particolare, questa Corte ritiene molto significative le accuse di SANTACATERINA Umberto e di SPARACIO Luigi , per le ragioni già esposte e che vengono ora interamente richiamate, nonché quelle di COSTA Gaetano , di MARCHESE Mario  e di ROMEO Carmelo . Quanto alle dichiarazioni di COSTA Gaetano , oltre a quanto si è già detto, appare opportuno sottolineare che egli, insieme a MARCHESE Mario  ed a ROMEO Carmelo , è il solo ad indicare il nominativo del complice del CALOGERO, identificato in ARRIGO Salvatore, e ciò denota una conoscenza dell’episodio delittuoso, anche in relazione alla fase esecutiva, quale poteva essere posseduta da un protagonista dei fatti e ben più approfondita di quella di altri collaboratori, sicché occorre attribuire alle sue accuse, anche per tale motivo, un cospicuo valore. In relazione alle dichiarazioni di MARCHESE Mario  si deve precisare che i rilievi prima sollevati sull’attendibilità del collaboratore non riguardano necessariamente anche quella parte della narrazione nella quale questi accusa il CALOGERO dell’esecuzione del delitto insieme ad ARRIGO Salvatore, bensì quegli aspetti del fatto attinenti al mandato e all’organizzazione del delitto che avrebbero potuto direttamente involgere una sua responsabilità. Naturalmente l’accertata falsità di parte del racconto indebolisce l’efficacia probatoria delle altre parti che risultano in qualche modo legate alle prime, ma non le priva di valore, atteso che il collaboratore conosce certamente bene quale sia stato il reale svolgimento dei fatti, nei quali egli ebbe un ruolo di primaria importanza, e non sono emerse ragioni per le quali egli avrebbe dovuto accusare ingiustamente il CALOGERO, confermando, almeno parzialmente, una versione dei fatti che era stata offerta anche da altri collaboratori e che non era a lui favorevole nella misura in cui egli veniva accusato, insieme al CALOGERO, di aver partecipato al predetto fatto di sangue. E’ necessario, infine, soffermarsi brevemente sulle dichiarazioni di ROMEO Carmelo , che, a differenza delle altre, non sono state in precedenza esaminate. Il ROMEO, benché non abbia saputo fornire notizie precise né sul mandato del delitto né sulla sua esecuzione, appare soggetto di precipua attendibilità in considerazione della sua collocazione criminale al tempo dell’omicidio, che rende del tutto verosimile il suo racconto, mentre non sono emerse ragioni di astio nei confronti del CALOGERO, tali da rendere concreto il rischio di accuse calunniose. Il ROMEO faceva parte, infatti, come si vedrà meglio in seguito, quando verrà esaminata la sua posizione in relazione ai delitti dei quali è chiamato a rispondere nel presente processo (vedi anche quanto si è detto a pag. 164 e segg.), del clan “COSTA”, al quale si affiliò proprio nel periodo in cui l’organizzazione criminosa, dopo le scarcerazioni del 31 luglio 1986, era diretta da MARCHESE Mario . All’interno del clan, inoltre, egli raggiunse in breve tempo notevole considerazione, probabilmente anche grazie alla fama di killer che si guadagnò rapidamente, rendendosi autore di diversi omicidi. Fonte di conoscenza del ROMEO fu, secondo il suo stesso racconto, INSANA Romualdo , parimenti affiliato al clan “COSTA” e, come si vedrà meglio quando si esaminerà la posizione di quest’ultimo con riferimento all’imputazione a suo carico relativa al reato associativo, appartenente al gruppo diretto da MARCHESE Mario . L’inserimento di INSANA Romualdo  nel clan capeggiato dal MARCHESE è, infatti, circostanza riferita con sicurezza da numerosi collaboratori.  SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienza del 1-3-1994 in sede di incidente probatorio) che INSANA Romualdo  fece parte del gruppo MARCHESE almeno sin dall’estorsione per la quale fu condannato insieme a FOTI Mario e CALAFIORE Carmelo , anche quest’ultimo accusato nel presente processo di essere stato un affiliato al clan “MARCHESE” (si tratta di una tentata estorsione commessa l’11-9-1987 sulla quale ha giudicato la Corte di Appello di Messina con sentenza del 30-9-1988, acquisita in atti). PARATORE Vincenzo ha, parimenti, dichiarato (vedi udienza del 16-1-1996) che egli ebbe rapporti con INSANA Romualdo  nel 1986, dopo le scarcerazioni quando “ci incontravamo a casa di MARCHESE Mario . LA TORRE Guido lo ha inserito nell’elenco (vedi udienza del 30-4-1996) di persone appartenenti al clan “MARCHESE” sino al 1988. ROMEO Carmelo  ha riferito (vedi udienze dell’11-6-1996 e del 24-6-1996) che INSANA Romualdo  faceva parte del gruppo di MARCHESE Mario  e che questi fu, anzi, il primo affiliato che egli conobbe nell’estate del 1986, il quale favorì la sua successiva adesione al clan. SPARACIO Luigi  ha, allo stesso modo, affermato (vedi udienze del 14-10-1996) che INSANA Romualdo , prima di diventare un suo affiliato, aveva dei collegamenti malavitosi con il gruppo di MARCHESE, tanto che, per qualche tempo, egli, pur conoscendolo sin “da piccolino”, ruppe ogni rapporto con lui a causa dei contrasti esistenti con il MARCHESE. Lo stesso MARCHESE Mario , infine, ha riferito (vedi udienza del 2-10-1996) che INSANA Romualdo  era un suo affiliato essendo entrato a far parte della sua associazione sin dal 1986, quando commise dei reati per lui ed era un soggetto del quale poteva liberamente disporre. Le convergenti dichiarazioni di accusa dei sopra citati collaboratori appaiono, invero, a questa Corte pienamente attendibili, poiché provenienti da soggetti che erano organicamente inseriti nell’ambiente criminale messinese, taluni dei quali in posizione di vertice. Un particolare valore probatorio assumono le dichiarazioni di MARCHESE Mario  e di SPARACIO Luigi . Entrambi i suddetti collaboratori per il ruolo di protagonista dagli stessi rivestito all’interno della delinquenza organizzata messinese, risultano, infatti, soggetti non solo ben informati dei fatti ma anche privi della necessità di muovere accuse calunniose per accreditarsi di fronte agli organi di indagine. Quanto al MARCHESE, inoltre, occorre sottolineare che egli fu proprio il capo dell’associazione alla quale avrebbe partecipato l’INSANA e, come tale, è persona che meglio di altri può conoscere tali fatti, mentre appare ridotto il pericolo che le sue dichiarazioni siano state in qualche modo condizionate o influenzate da quelle di altri collaboratori, avendo egli deciso di collaborare con la giustizia nella prima fase delle indagini, anteriormente all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare del presente processo. Quanto a SPARACIO Luigi , infine, va rilevato che l’INSANA, secondo le dichiarazioni dello stesso SPARACIO e di altri collaboratori, intrattenne stretti rapporti con quest’ultimo, al quale fece l’autista dopo essersi allontanato dal MARCHESE, sicché è difficile ipotizzare che SPARACIO Luigi abbia potuto muovere accuse calunniose sulla base del mero rilievo che in esse si riferisce l’appartenenza dell’INSANA ad un gruppo diverso e ostile a quello che fu da lui capeggiato . Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia trovano, poi, parziale conferma nella citata condanna subita dall’INSANA per il reato di estorsione tentata, fatto commessa l’11-9-1987 in concorso con FOTI Mario e CALAFIORE CARMELO , e nelle parole dello stesso INSANA, il quale, sentito all’udienza del 13-10-1997, ha ammesso di conoscere ROMEO Carmelo , anche se ha affermato che i loro rapporti si limitarono ad una semplice conoscenza occasionata dalla comune attività lavorativa come “pacchisti”, mentre ha escluso di conoscere il MARCHESE. Risulta, allora, plausibile che il ROMEO abbia saputo da INSANA Romualdo,  suo amico, il quale, secondo le dichiarazioni del collaboratore, lo introdusse nel clan “COSTA”, che il CALOGERO fu l’esecutore materiale dell’attentato nei confronti del MORGANA insieme ad ARRIGO Salvatore. Va, peraltro, rilevato che, nonostante la povertà del racconto del ROMEO, egli ha indicato il nominativo del complice del CALOGERO, che è stato, invece, taciuto da altri collaboratori e ciò sembra conferire alle sue accuse particolare pregnanza.

L’indicazione di CALOGERO Placido  quale esecutore materiale del delitto, unanimemente effettuata dai suindicati collaboratori di giustizia, risulta, d’altronde, coerente con la personalità dell’imputato, quale emerge dai suoi precedenti penali e dagli altri fatti di reato a lui attribuiti dagli stessi collaboratori. Riservando ogni ulteriore approfondimento a quando si esaminerà la posizione di CALOGERO Placido  con riferimento ai reati associativi a lui contestati, può sin d’ora osservarsi che l’imputato, all’epoca dell’attentato nei confronti del MORGANA, benché giovanissimo, faceva già parte integrante del clan “COSTA”. SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) e PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 10-4-1996) hanno, infatti, accusato il CALOGERO di essersi reso responsabile, prima dell’omicidio di MORGANA Natale, anche dell’omicidio dell’avvocato D’UVA, fatto per il quale l’imputato ha dichiarato (vedi udienza dell’11-11-1996) di essere stato condannato, con sentenza ancora non definitiva, alla pena dell’ergastolo. PARATORE Vincenzo ha, altresì, ricordato di aver ricevuto, subito dopo la scarcerazione del 31 luglio 1986, da CALOGERO Placido , che era “figlioccio” di CAMBRIA Placido, un’arma che avrebbe dovuto servire per compiere il duplice omicidio di PARISI Corrado e FENGHI Gregorio. Infine, SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LEO Giovanni  (vedi udienza del 23-7-1996), SPARACIO Luigi  (vedi udienza dell’8-10-1996), LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) e GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 28-10-1996) hanno concordemente affermato che il CALOGERO, dopo le scarcerazioni avvenute nel luglio 1986, fece parte del gruppo diretto da MARCHESE Mario  e lo stesso MARCHESE (vedi udienze del 23-9-1996 e del 2-10-1996) ha confermato la predetta circostanza, precisando che questi era il “padrino” di ARRIGO Salvatore e che, al tempo dell’omicidio di MORGANA Natale, era già affiliato a COSTA Gaetano . Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in ordine alla collocazione criminale del CALOGERO (vedi per ulteriori approfondimenti quello che si dirà più ampiamente quando si tratterà la sua posizione con riferimento al reato associativo a pag. 2389 e segg.) e plausibile appare anche l’indicazione di ARRIGO Salvatore quale suo complice, attesi gli stretti rapporti esistenti tra i due, di natura non esclusivamente delinquenziale, affermati da MARCHESE Mario  e confermati dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 17 giugno 1988, che ha condannato il CALOGERO per essersi reso responsabile di alcune rapine a mano armata, nel gennaio 1987, pochi mesi dopo l’omicidio in esame, in concorso con il defunto ARRIGO Salvatore, del quale l’imputato “era molto amico, [...] avendo, tra l’altro, sposato una cugina della sua convivente, al punto da condurre quasi vita in comune” (vedi pag. 5 della citata sentenza, che trovasi inserita nella cartella delle sentenze).

Non deve, peraltro, apparire strano che l’imputato sia stato detenuto, non molto tempo dopo il fatto, nel maggio - giugno 1987, nella stessa cella del fratello della vittima, MORGANA Ignazio (circostanza che è stata ricordata da quest’ultimo e che ha trovato conferma negli accertamenti effettuati presso la Casa Circondariale di Messina - vedi documento acquisito al n. 53 dell’ordinanza emessa il 19 luglio 1997), poiché deve escludersi che quest’ultimo abbia mai saputo l’identità degli attentatori, sia per il suo rapporto di parentela con la vittima, che rendeva estremamente improbabili eventuali confidenze tra codetenuti, sia per il naturale riserbo che circonda la commissione di gravi fatti delittuosi, specie nei confronti di soggetti al di fuori della cerchia degli affiliati al medesimo clan.

L’armonico sovrapporsi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra analizzate, perfettamente collimanti con gli elementi desumibili dalla prova storica del fatto e con gli altri elementi relativi alla personalità dell’imputato non può, pertanto, lasciare dubbi in ordine alla partecipazione, con il ruolo di killer, dell’imputato CALOGERO Placido  all’attentato nei confronti di MORGANA Natale.

CALOGERO Placido  ha sostenuto, infine, di possedere un alibi, che proverebbe irrefutabilmente che egli, il giorno dell’omicidio, si trovava ricoverato presso l’Ospedale Militare di Messina e non poté, pertanto, consumare il delitto. Dalle prove assunte per una compiuta verifica dell’alibi è, tuttavia, emerso che la suddetta circostanza, pur risultando rispondente al vero, non può rivestire il carattere risolutivo affermato dall’imputato. E’ stato, infatti, accertato, attraverso l’acquisizione del foglio matricolare, della cartella clinica relativa ad un ricovero in T.S.O. presso l’ospedale “Regina Margherita”, della cartella clinica relativa ad un ricovero presso l’Ospedale Militare di Messina (vedi atti di cui al n. 178 dell’ordinanza del 19-7-1997) e degli altri documenti richiesti con ordinanza di questa Corte del 13-10-1997, che l’imputato fu incorporato presso il 225° reggimento “Arezzo” in data 19-8-1986; in data 29-8-1986 omise di fare rientro al Corpo al termine della libera uscita ed il 30-8-1986 venne ricoverato in T.S.O. per “stato ansioso depressivo reattivo” presso l’ospedale “Regina Margherita” di Messina, da dove venne dimesso l’8 settembre 1986. Il giorno successivo si presentò, in un orario che non è stato possibile accertare, ma, comunque, in mattinata (vedi deposizione del teste CACCIOLA Tommaso), all’Ufficio Sanitario del Distretto Militare, dove gli diedero un “biglietto di entrata” all’Ospedale Militare di Messina. Nulla si è però, potuto accertare circa l’orario in cui avvenne il ricovero, dovendo questo, per regola, essere effettuato dopo il secondo rancio, vale a dire dopo le ore 17,00 - 17,30, ma potendo avvenire anche in un orario successivo, sino, addirittura al mattino successivo (vedi deposizione del teste PITRONE). Poiché l’omicidio fu perpetrato poco prima delle ore 18,20 (orario in cui il MORGANA giunse gravemente ferito in ospedale) del 9 settembre 1986, risulta, allora evidente che nessun elemento decisivo in ordine alla partecipazione di CALOGERO Placido  al fatto può trarsi dalla documentazione relativa al suo ricovero, quello stesso giorno, nell’Ospedale Militare di Messina, potendo questo essere avvenuto subito dopo la commissione dell’omicidio. Considerato che il CALOGERO si recò presso l’Ufficio Sanitario del Distretto Militare in mattinata e avrebbe dovuto ricoverarsi solo nel pomeriggio è evidente, infatti, che egli ha avuto tutto l’agio di commettere l’omicidio ed anzi la sua particolare situazione di soggetto sottoposto al servizio di leva può avere sollecitato gli organizzatori dell’attentato a orientare su di lui la scelta del killer per le maggiori difficoltà che avrebbero incontrato gli organi di indagine a indirizzare su di lui eventuali sospetti. Questa, peraltro, è una pratica piuttosto diffusa nelle scelte operative delle organizzazioni criminose in esame, poiché anche in altri episodi delittuosi (vedi l’omicidio di COSTA Antonino o il tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco ) si è potuto constatare che la scelta del killer, effettuata con grande accuratezza, è caduta, proprio al fine di ostacolare le indagini, su un soggetto solo occasionalmente disponibile per la perpetrazione dell’azione delittuosa, ma che normalmente ne sarebbe stato impedito, trovandosi, ad esempio, detenuto in permesso premio.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati, contestati a COSTA Gaetano , MARCHESE Mario  e CALOGERO Placido , di omicidio volontario in persona di MORGANA Natale, nonché di porto e detenzione d’arma, con riferimento alla pistola calibro 7,65 utilizzata nell’attentato, astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e va, pertanto, affermata la loro penale responsabilità in ordine a tali delitti, con tutte le aggravanti oggettive contestate.

Quanto all’aggravante soggettiva della premeditazione che, come si è visto, consiste in una particolare intensità del dolo, per la cui configurabilità sono richiesti due elementi, uno di natura cronologica e l’altro di carattere ideologico, occorre differenziare la posizione dei tre imputati, dovendosi ritenere pienamente provata la detta aggravante esclusivamente con riferimento a COSTA Gaetano  e a MARCHESE Mario . Non occorre soffermarsi oltre sui presupposti della premeditazione, poiché tale tema è già stato oggetto di esame durante la trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, cui si rinvia (vedi pag. 583 e segg.) per i necessari approfondimenti, mentre è opportuno illustrare brevemente i motivi per i quali questa Corte è giunta alle suesposte conclusioni.

Come si è già osservato più volte, la circostanza aggravante della premeditazione, consistendo in un fatto interiore, non è di agevole accertamento e va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato. La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, indicato e illustrato quali possano essere i fatti, di tipo e natura più disparati, da utilizzare in tale giudizio, come l’anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la preordinazione di mezzi, la ricerca dell’occasione più favorevole, le modalità di esecuzione del crimine e in genere ogni altra circostanza dalla cui valutazione il giudice di merito possa trarre sicuri elementi in rapporto alla finalità che l’agente si proponeva di conseguire.

Orbene, dall’esame degli atti di causa si possono facilmente ravvisare numerosi convergenti elementi sintomatici di una risoluzione criminosa protrattasi ferma e costante per un apprezzabile lasso di tempo sia con riferimento alla posizione del mandante del delitto, COSTA Gaetano , sia con riferimento alla posizione di colui che ne ha organizzato l’esecuzione, MARCHESE Mario , perché risulta che l’attentato fu deliberato ed organizzato in un tempo apprezzabilmente antecedente rispetto a quello della sua esecuzione. Anzitutto l’accertato movente del delitto, secondo il quale esso va ricollegato a contrasti tra la vittima e COSTA Gaetano , permette di configurare la sua esecuzione come il momento attuativo di un proposito lentamente maturato durante la comune detenzione del COSTA e del MORGANA, protrattasi fino al 31 luglio 1986, e mantenuto nel tempo fino al settembre 1986, quando quest’ultimo fu ucciso. Un ulteriore indizio in tal senso è stato fornito da COSTA Gaetano , il quale ha, addirittura, riferito di non aver agito impulsivamente, ma di avere informato della sua decisione, in carcere, i maggiorenti del clan da lui diretto, nel corso di una riunione nella quale si deliberò formalmente la morte del MORGANA. Le modalità esecutive rivelano, poi, che non si trattò di un’azione estemporanea, bensì di un agguato con preordinazione dei mezzi per il perseguimento del disegno criminoso. Grande rilievo assume, in particolare la circostanza, di per sé non decisiva ma certamente  molto significativa, che colui il quale ha deliberato il delitto non lo ha perpetrato personalmente, ma ne ha affidato l’incarico ad un’altra persona, la quale, a sua volta, ha organizzato il delitto impartendo l’ordine omicida al killer. Come si è prima osservato, inoltre, a proposito dell’asserito alibi del CALOGERO, la scelta dell’esecutore materiale non appare casuale, ma preordinata ad ostacolare l’accertamento dei responsabili, e ciò a prescindere dal compiuto accertamento delle circostanze, anche temporali, nelle quali fu conferito a quest’ultimo il mandato. Infine, l’individuazione del killer in CALOGERO Placido  è indice dell’esistenza di un apprezzabile intervallo di tempo tra la risoluzione criminosa, il successivo momento in cui il delitto venne organizzato in tutti i particolari e la consumazione dell’omicidio, proprio perché occorreva studiare modalità tali da consentire al killer, militare di leva, di dare esecuzione all’attentato e di ritornare immediatamente a disposizione dell’autorità militare.

Risulta, pertanto, dimostrato, ad avviso di questa Corte, con riferimento a COSTA Gaetano  ed a MARCHESE Mario , il processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere, per essersi realizzati entrambi gli elementi che caratterizzano l’indicata circostanza.

Con riguardo, viceversa, a CALOGERO Placido , non vi sono elementi per potere affermare che la risoluzione criminosa rimase ferma nel suo animo senza soluzioni di continuità fino alla commissione del crimine per un intervallo temporale sufficiente a farlo riflettere ed eventualmente recedere dal proposito. I collaboratori escussi non hanno fornito, infatti, alcun chiarimento utile per comprendere quando iniziò la sua partecipazione morale al fatto delittuoso e non può escludersi che egli, quale affiliato al clan “COSTA” e, come tale, soggetto del quale i dirigenti dell’organizzazione potevano disporre liberamente ed incondizionatamente, anche in tempi brevissimi, sia stato incaricato dell’esecuzione del delitto immediatamente prima della sua perpetrazione, quando si è manifestata la possibilità che egli, solo momentaneamente a Messina, fosse disponibile a compiere azioni illecite in favore del sodalizio criminoso. Si deve, pertanto, ritenere mancante la prova dell’aggravante riferita direttamente al CALOGERO, mentre va valutato se possa comunicarsi a lui la circostanza aggravante sussistente nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato.

Orbene, si è già osservato in precedenza con riferimento ad un caso analogo (vedi pag. 676 e segg. riguardo alla posizione di RIZZO Rosario ), che quando ricorre la fattispecie del concorso di persone nel reato, l’aggravante della premeditazione, quando è inerente ad una sola persona non si comunica anche agli altri concorrenti nel reato, in virtù del principio sancito dall’art. 118 c.p. per le aggravanti soggettive, tra le quali va, senz’altro annoverata quella della premeditazione. Ciò non esclude, tuttavia, che la premeditazione possa essere estesa al concorrente che non abbia partecipato all’originaria deliberazione volitiva qualora costui ne abbia acquisito piena consapevolezza anteriormente al suo contributo all’evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori. Con tali avvertenze ed entro tali limiti va intesa, pertanto, la massima giurisprudenziale secondo cui la premeditazione, così come ogni altra aggravante, può comunicarsi ad un concorrente al quale non si riferisce direttamente nel caso in cui questi partecipa al delitto nella piena consapevolezza, maturata prima dell’esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell’evento criminoso, dell’altrui premeditazione, poiché in tal caso la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell’altrui dolo[1]. Anche di tale consapevolezza, da far necessariamente risalire ad un tempo apprezzabilmente anteriore, non può ritenersi, tuttavia, raggiunta prova certa, in considerazione dell’estrema povertà di elementi riguardanti l’elaborazione ed esecuzione del progetto criminoso. Proprio per il ruolo meramente esecutivo assunto dal CALOGERO nell’omicidio, da lui compiuto in assenza di un diretto interesse, ma solo nella sua qualità di affiliato al clan “COSTA”, e per il carattere gerarchico e rigidamente verticistico di detta organizzazione non può, infatti, escludersi, da un lato, che egli sia stato coinvolto nell’esecuzione dell’attentato senza essere stato fatto prima partecipe dei particolari relativi alla sua deliberazione e, dall’altro, che egli abbia aderito all’azione delittuosa in un tempo di poco anteriore alla sua consumazione, senza neppure conoscere se essa fosse il frutto di una precedente meditata decisione e di un’accurata organizzazione o se, viceversa, la determinazione delittuosa fosse insorta in maniera repentina ed estemporanea.

COSTA Gaetano  appare, poi, meritevole della concessione dell’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate e ritenute sussistenti. Egli ha, infatti, consentito, con le sue dichiarazioni, una fedele ricostruzione dell’episodio delittuoso oggetto di esame, fornendo elementi di sicuro rilievo per l’accertamento della propria responsabilità personale e rivelatisi decisivi per la condanna degli altri imputati, in presenza di un quadro probatorio ancora non univoco. Il collaboratore ha, inoltre, offerto prima agli organi inquirenti e successivamente in dibattimento, un contributo conoscitivo di grandissima rilevanza in relazione a numerosi fatti delittuosi, dei quali egli ha potuto conoscere i particolari proprio in ragione della posizione di capo della criminalità organizzata messinese, da lui rivestita per molti anni. Egli ha, così, disvelato le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, favorendo un effettivo scompaginamento della criminalità organizzata messinese. Non può, pertanto, esservi alcun dubbio non solo sulla dissociazione del COSTA dai gruppi criminosi di appartenenza, desumibile dallo stesso atteggiamento di resipiscenza e dall’ampia confessione delle proprie responsabilità, ma anche sul fattivo contributo fornito per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, atteso che le informazioni acquisite attraverso le dichiarazioni da lui rese agli organi inquirenti hanno determinato in modo decisivo la disarticolazione dei detti sodalizi criminosi.

Non possono essere, infine, concesse a MARCHESE Mario  né le attenuanti generiche, in considerazione del subdolo comportamento processuale, né l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è già in precedenza osservato nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), il contributo offerto dal collaboratore per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi episodi delittuosi e per un’efficace lotta al fenomeno mafioso non appare presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale. Nel caso di specie non basta, allora, che il collaboratore abbia fornito un rilevante contributo in un gran numero di fatti delittuosi, disvelando le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, poiché osta, comunque, alla concessione dell’attenuante la circostanza che MARCHESE Mario , ha cercato di alterare in modo rilevante la realtà dei fatti al fine evidente di alleggerire la propria responsabilità, fino al punto da escluderla totalmente, attraverso la speciosa ammissione di fatti non rispondenti al vero e sostanzialmente privi di rilevanza penale, tenendo, così, un comportamento processuale certamente non rispondente a spirito di leale collaborazione e non meritevole della concessione della suddetta attenuante, pur risultando che egli si è dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza e che tale dissociazione è stata ufficialmente riconosciuta con l’ammissione allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.



[1] Cass. pen. sez. I, 28-4-1997 n. 6182; Cass. pen. sez. I, 17-5-1994 ric. Caparrotta; Cass. pen. sez. VI, 29-11-1991 n. 12211 ric. Sancakli.