2.3.3.15. Omicidio ai danni di Bonsignore Pietro
Imputati: De Domenico Giuseppe , Calafiore Carmelo , Romeo Carmelo
Tra le ore 20,50 e le ore 21,30 del 9 ottobre 1986, all’interno della sala di attesa dell’ospedale “Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia” di Ganzirri a Messina, BONSIGNORE Pietro, che si trovava ricoverato in detto nosocomio, veniva ucciso mediante numerosi colpi di arma da fuoco. Nella sparatoria restava gravemente ferita anche altra degente, SPINA Nunziata, la quale, trasportata nella locale sala operatoria, subito decedeva.
Il consulente medico legale, prof. Giulio CARDIA, che eseguì, su incarico della Procura della Repubblica, l’autopsia sui cadaveri delle due vittime, escusso quale teste all’udienza del 18-9-1995, ha riferito che SPINA Nunziata “è stata attinta da un colpo che l’ha raggiunta in regione temporoparietale sinistra ed è fuoriuscito dalla tempia destra [...] leggermente inclinato dall’alto in basso. [...] Non vi erano nelle adiacenze del foro i cosiddetti caratteri di sparo da vicino, quindi l’arma ha sparato da una distanza superiore ai 40 centimetri. [...] Durante lo svestimento del cadavere è stato rinvenuto un bossolo di cartuccia d’arma da sparo [...] calibro 7,65 millimetri” (vedi, altresì, relazione di perizia medico legale con documentazione fotografica, relativa alla morte di SPINA Nunziata, eseguita dal prof. Giulio CARDIA, che trovasi inserita nel fascicolo n. 161). BONSIGNORE Pietro è stato raggiunto da quindici colpi di pistola, “di cui 7 colpi lo hanno attinto al capo ed altri 8 colpi sulla restante superficie corporea, cioè al collo, alla regione claveare, alla regione dorsale del tronco, [...] alla mano sinistra”. Nonostante siano stati individuati 15 colpi di pistola non può escludersi che essi siano stati in realtà 14, poiché uno di detti colpi, quello che ha attinto la mano, potrebbe aver trapassato detta parte del corpo e aver successivamente attinto la vittima ad altra parte del corpo. Anche in questo caso “nessuno dei fori di ingresso presentava i caratteri di sparo da vicino”. Tutti i bossoli e proiettili repertati nel corso del sopralluogo e dell’autopsia erano calibro 7,65 (vedi, altresì, relazione di perizia medico legale con documentazione fotografica ed indagini balistiche, attinenti alla morte di BONSIGNORE Pietro, eseguita dal prof. Giulio CARDIA e dal dott. Eugenio CROCE, che trovasi inserita nel fascicolo n. 161).
Il luogo del delitto è stato
accuratamente descritto dai militari del Reparto Operativo dei Carabinieri di
Messina, i quali, informati telefonicamente, alle ore 21,28, dal Comando
Compagnia, che presso l’ospedale “Ortopedico” di Ganzirri si era
verificato un duplice omicidio, si portavano sul posto, giungendovi alle
successive ore 21,45, e lì procedevano ad effettuare rilievi descrittivi e
fotografici, redigendo verbale di sopralluogo (vedi processo verbale di
sopralluogo redatto il 9 ottobre 1986 e fascicolo fotografico allegato, che si
trovano inseriti nel fascicolo n. 161 degli atti irripetibili, nonché
deposizione del teste BUTTO’ Francesco, sentito all’udienza del 14-7-1995,
il quale fu uno dei militari che eseguì il sopralluogo). Nel sopra menzionato
verbale si legge che per giungere al plesso ospedaliero si deve attraversare un
parco alberato e asfaltato che funge anche da parcheggio per autovetture.
Varcata la soglia dell’ospedale, ove vi è una porta in vetro trasparente, vi
è la sala d’attesa. Sulla destra di detta sala per chi entra “vi
è una porta in vetro che conduce ai vari reparti dell’ospedale, [...] nella parte frontale vi è un locale che funge da segreteria -
accettazione delimitato da un muro [...] con vetrata”, mentre “sulla
parte sinistra della citata sala d’attesa vi sono delle sedie fisse in
plastica spiegate sulle tre pareti e due file al centro”. Detto locale
risulta illuminato mediante una plafoniera con neon al soffitto ed in esso vi è,
applicato alla parete, un telefono a gettoni. Al momento del sopralluogo non vi
era il corpo della donna uccisa, che era stata trasportata in sala operatoria,
poiché dava ancora segni di vita, mentre vi era il cadavere “ancora
tiepido” del BONSIGNORE, che si trovava “in
posizione bocconi tra due file di sedie ivi esistenti, con la testa rivolta
verso la parte laterale sinistra e le gambe verso quella destra, rispetto a chi
entra”. Furono rinvenuti e repertati, altresì, “n.
16 (sedici) bossoli per pistola cal. 7,65 e n. 9 (nove) proiettili dello stesso
calibro”.
La dinamica dell’attentato può ricostruirsi sulla base delle deposizioni delle persone che assistettero al fatto di sangue o che, trovandosi lì nei pressi, intervennero nell’immediatezza.
Massima importanza riveste,
anzitutto, la dichiarazione di SGROI Francesco, figlio appena tredicenne, al
momento del fatto, di SPINA Nunziata, il quale si trovava ricoverato insieme
alla madre nel predetto nosocomio e fu testimone oculare del duplice omicidio.
Sentito all’udienza del 14-7-1995, ha riferito che l’attentato
avvenne nella sala d’attesa dell’ospedale, dove egli si trovava, al momento
del fatto, insieme ad un infermiere, alla madre ed al BONSIGNORE. Questi ultimi
due si trovavano seduti, uno accanto all’altro, di fronte a lui, intenti a
chiacchierare e dalla loro posizione era possibile vedere chi entrava nella
clinica. Non vi erano altre persone, poiché tutti si trovavano nelle rispettive
camere per vedere alla televisione una partita internazionale. Il teste ha,
quindi, così descritto i fatti: “io ero
seduto nella sala d’attesa insieme a mia madre e a questo signore (intende
riferirsi all’altra vittima, BONSIGNORE Pietro) e all’improvviso comincio a udire degli spari, [...] quando mi rendo
conto che erano, appunto, degli spari, dalle sedie che erano disposte al centro
della sala d’attesa mi butto sotto a quelle che erano di fronte, cioè
disposte al muro, dove era seduta mia madre. [...] In quel momento, poi, non so,
viene tolta la luce. [...] Da sotto le sedie vedevo il corpo di quell’altro,
che nel frattempo si era spostato e non era rimasto più seduto, che veniva
ancora colpito con la pistola. [...] Appena finiti gli spari esco fuori a vedere
quello che era successo e non vedo più niente, sento solo il rumore di una
macchina che si allontana”. E’ stato contestato al teste dalla difesa di
uno degli imputati di avere in precedenza dichiarato che la luce elettrica non
era andata via, ma SGROI Francesco ha ribadito: “ricordo che c’era pochissima luce, [...] io ero sotto le sedie, ho
aperto gli occhi e ho visto, appunto, solo le fiamme che uscivano dalla pistola
e arrivavano sul corpo del BONSIGNORE. [...] c’era pochissima luce, forse era
quella là che entrava da fuori, dai lampioni, che c’è la villa là fuori”.
E’ stato sentito al dibattimento,
all’udienza del 14-7-1995, anche CALABRO’ Salvatore, l’infermiere cui ha
fatto cenno il giovane SGROI, che era presente nella sala d’attesa dove
avvenne l’attentato. Questi ha dichiarato che mentre
si trovava seduto nella predetta sala insieme al BONSIGNORE ed alla SPINA, che
aveva una cuffia per sentire la musica, “a un certo punto si sono spente le
luci, c’è stato un...sparare in continuazione”. Non avendo il teste
ricordato al dibattimento maggiori particolari dell’episodio delittuoso cui
aveva assistito, il P.M. e la difesa di uno degli imputati hanno contestato al
CALABRO’ il contenuto di dichiarazioni che questi aveva in precedenza rese ai
Carabinieri (dichiarazioni che il teste ha confermato essere rispondenti al
vero), nelle quali il teste, ritrattando talune sue originarie dichiarazioni,
aveva affermato che mentre era seduto
nella sala d’attesa, vide “comparire sulla porta di ingresso due giovani,
che hanno estratto dalla cintura dei pantaloni due pistole ed hanno fatto
repentinamente fuoco più volte all’indirizzo del BONSIGNORE. [...] Il primo
era di statura piuttosto bassa, circa un metro e sessantacinque, dalla
corporatura media tendente all’atletico, capelli di taglio medio, dalla
carnagione scura ed era vestito con pantaloni, maglietta e camicia; il secondo
si trovava dietro il primo e non ho fatto in tempo a notarlo. I due non hanno
parlato. [...] All’ingresso dei due è venuta a mancare la luce. [...] Ho
appreso che il mio collega LA FAUCI Giuseppe ha staccato l’interruttore del
reparto uomini dell’energia elettrica perché, a suo dire, i ricoverati del
detto reparto non volevano attenuare il volume della televisione” . Ha
ricordato, infine, il teste che il giorno
dell’omicidio, il BONSIGNORE gli aveva chiesto di rispondere ad una
telefonata, di vedere se c’era una persona della quale non ricordava il nome
e, eventualmente, di passargliela.
Il teste LA FAUCI Giuseppe, che al
tempo dell’attentato lavorava come infermiere nell’ospedale “Ortopedico”
di Ganzirri, sentito sempre all’udienza del 14-7-1995, ha chiarito in che
momento e per quali ragioni venne a mancare la luce nella sala d’attesa del
nosocomio, affermando che egli si trovava
al primo piano e stava dando assistenza ad un malato, quando sentì un rumore
“strano, [...] come un manico di scopa battuto fortemente sul pavimento”.
Egli, però, non comprese che si trattava di spari e, dopo aver finito la
terapia con quel paziente, essendo giunto l’orario stabilito dal regolamento,
mise il reparto in assetto notturno, abbassando la luce, e poi si diresse verso
il piano inferiore da dove provenivano quei rumori e dove arrivò
contemporaneamente al medico di guardia, dott. ALECCI.
Il dott. ALECCI Umberto, sentito
all’udienza del 14-7-1995, ha dichiarato che la
notte del duplice omicidio egli svolgeva il servizio di medico di guardia
all’interno dell’ospedale “Ortopedico” di Ganzirri. Stava guardando,
nella propria stanza sita a piano terra, una partita internazionale, trasmessa
dalla televisione, quando, intorno alle ore 20,50, sentì degli spari. Il
teste ha, quindi, aggiunto: “ho
aspettato qualche minuto (in seguito preciserà: “il
concetto di qualche minuto è ovviamente relativo”),
poi, siccome tutto l’ospedale era piombato nel più assoluto silenzio, sono
uscito, mi sono incamminato verso l’uscita e lì ho visto il BONSIGNORE
deceduto e la signora SPINA che era agonizzante. Nel contempo, guardandomi
intorno, la sala era deserta e ho visto una macchina che scendeva dall’androne
lungo la discesa dell’istituto “Ortopedico”. [...] Ricordo che era una
macchina che conoscevo, era una Talbot, [...] credo era chiara come colore (poi
dirà: “mi pare bianco”), [...] scendeva lentamente ed io ho visto solamente le luci di
posizione posteriori e, diciamo, l’immagine generale della macchina. [...] Era
una macchina che avevamo in casa dello stesso modello. [...] Era una macchina
familiare, questo è il motivo per cui l’ho riconosciuta a colpo
d’occhio”. Il teste ha, infine, chiarito che “il
cortile davanti alla clinica è illuminato. [...] C’era una luce davanti
all’ingresso e una serie di lampioni nel cortile antistante”.
Le concordanti dichiarazioni di SGROI Francesco e di CALABRO’ Salvatore, testimoni oculari del fatto, sostanzialmente collimanti tra loro e con quelle degli altri testi sopra citati, non possono lasciare dubbi sulle modalità di svolgimento dell’attentato, eseguito nella sala di attesa dell’ospedale “Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia” da due killers, armati di pistole, chiaramente indicati dall’infermiere CALABRO’ Salvatore, il quale è riuscito, altresì, a fornire, con sufficiente precisione, la descrizione delle fattezze fisiche di uno degli aggressori, da lui certamente percepite nel breve periodo di tempo che ha preceduto, dopo i primi spari, lo spegnimento delle luci da parte del collega LA FAUCI Giuseppe. Non sembra, parimenti, a questa Corte che possano sussistere dubbi sulla circostanza che gli attentatori si allontanarono dal luogo del duplice omicidio a bordo di un’autovettura Talbot di colore chiaro, probabilmente bianco. Il teste SGROI Francesco ha, infatti, dichiarato di avere sentito, appena finiti gli spari, “il rumore di una macchina che si allontana” e ciò sta ad indicare che i killers si dileguarono a bordo di un’autovettura, poiché solo essi, in quello specifico frangente, si allontanarono dal nosocomio. Nessun altro soggetto, oltre alle due vittime ed ai due testimoni oculari, risulta, infatti, che fosse presente nella sala d’attesa al momento del delitto e nessuno, in particolare, risulta che se ne fosse allontanato immediatamente prima o dopo, né poteva sfuggire a coloro che si trovavano in quel locale, situato (vedi il sopra citato verbale di sopralluogo) appena varcata la soglia dell’ospedale, l’eventuale movimento di persone diverse dagli attentatori, atteso che, per uscire dall’ospedale, queste avrebbero dovuto necessariamente transitare da quel luogo. Il rumore percepito da SGROI Francesco, inoltre, non può essere stato confuso dal teste con quello del motore di altri autoveicoli casualmente in transito, poiché il plesso ospedaliero si trova all’interno di un parco alberato ed asfaltato, nel quale hanno accesso solo le autovetture dirette verso il detto nosocomio. Il teste ALECCI Umberto ha, quindi, dichiarato di aver visto nel “cortile davanti alla clinica” (intendendo, evidentemente, riferirsi al parco antistante, descritto dai carabinieri nel verbale di sopralluogo) un’autovettura che “scendeva lentamente” e da lui riconosciuta per una Talbot chiara. Si tratta innegabilmente, ad avviso di questa Corte, della stessa autovettura sulla quale si allontanarono i killers ed il cui rumore è stato ricordato da SGROI Francesco, tenuto conto che la visione del dott. ALECCI è avvenuta immediatamente dopo l’attentato, nel medesimo contesto spaziale e temporale in cui avvenne la percezione dell’altro teste. I difensori degli imputati hanno, in contrario, osservato che l’autovettura notata dal dott. ALECCI avrebbe potuto non identificarsi con quella dei killers, poiché la visione del teste avvenne in un tempo apprezzabilmente successivo a quello di esecuzione dell’attentato e non è verosimile che gli aggressori si fossero inutilmente attardati sul luogo del delitto. Il rilievo non appare, tuttavia, pertinente, sia perché, come si è prima visto, non risulta che altre persone diverse dagli attentatori si siano allontanate dal nosocomio in un periodo di tempo apprezzabilmente, anche se non di molto, posteriore a quello di esecuzione dell’attentato, sia, soprattutto, perché appare errata la premessa secondo la quale il teste ALECCI avrebbe visto l’autovettura solo alcuni minuti dopo il fatto, atteso che lo stesso teste ha chiarito che il riferimento temporale da lui effettuato (“ho aspettato qualche minuto”) è da ritenersi impreciso, e che egli si incamminò verso la vicina uscita, da dove vide la predetta autovettura, non appena l’ospedale piombò in silenzio, con dichiarazione che ha trovato sostanziale conferma in quella del teste LA FAUCI Giuseppe, il quale, sceso nell’androne, poco dopo gli spari, dal proprio reparto sito al primo piano, per comprendere cosa fosse successo, vi giunse contemporaneamente al medico di guardia, dott. ALECCI. E’, d’altronde, verosimile che l’autovettura degli attentatori abbia dovuto impiegare qualche tempo per attraversare l’ampio parco, mentre appare degno della massima fede il riconoscimento del tipo di veicolo e del colore dello stesso, effettuato dal dott. ALECCI, atteso che il parco era illuminato da diversi lampioni (vedi dichiarazioni dei testi SGROI Francesco e ALECCI Umberto) e che il teste ha mostrato assoluta sicurezza nelle sue dichiarazioni, spiegando in modo convincente come abbia potuto cogliere quei particolari con un semplice sguardo, mentre è comprensibile la maggiore genericità usata nell’indicazione del colore del veicolo, atteso che la luce artificiale può parzialmente alterare la percezione dei colori.
Il colonnello ANTOLINI Giovanni, il colonnello BARONE Giuseppe ed il maresciallo MORABITO Giuseppe, escussi quali testi, hanno, quindi, riferito al dibattimento quali furono le indagini condotte dai Carabinieri di Messina a seguito del duplice omicidio.
Il teste ANTOLINI, sentito all’udienza del 14-7-1995, dopo aver ricordato la dinamica del delitto, ricostruita sulla base delle dichiarazioni delle persone presenti sul luogo dell’attentato, ha riferito che SPINA Nunziata era stata uccisa, probabilmente, perché testimone del fatto di sangue o per un colpo accidentale, non avendo mai avuto problemi giudiziari ed essendosi trovata solo casualmente coinvolta nel fatto, mentre il BONSIGNORE era persona di interesse investigativo, tanto che, prima della sua morte, essi avevano posto sotto controllo tre utenze telefoniche dell’ospedale dove si trovava ricoverato, per appurare se questi fosse coinvolto, come si sospettava, in un commercio di stupefacenti con dei catanesi, tali LEOCATA. Tali sospetti vennero avvalorati dal tenore di alcune telefonate e vennero confermati dalla circostanza che, durante l’autopsia, sugli indumenti addosso al BONSIGNORE furono rinvenuti due brillanti falsi e dell’eroina. In proposito vi è in atti relazione di perizia chimica - tossicologica sulla sostanza rinvenuta in una tasca della vestaglia del BONSIGNORE e rivelatasi essere grammi 1,300 di cocaina pura al 39,71 %, con la quale potevano essere mediamente preparate almeno 26 dosi singole iniettabili ovvero da 5 a 20 dosi singole da impiegare per via intranasale (vedi relazione in atti contenuta nel fascicolo n. 161). Il teste ha continuato affermando che dal tenore delle conversazioni intercettate sembrò agli investigatori che il BONSIGNORE fosse “stato un po’ abbandonato, non aveva più rispondenza con i suoi interlocutori normali, tagliavano le conversazioni”. In particolare si accertò che il giorno dell’omicidio il BONSIGNORE aveva composto un numero telefonico, chiedendo ad un infermiere di rispondere alla cornetta e di verificare se vi fosse tale Nino, ma, avendo avuto risposta negativa, il BONSIGNORE interruppe la comunicazione (si tratta del medesimo episodio ricordato dall’infermiere CALABRO’ Salvatore). Si operò, inoltre, un collegamento tra l’omicidio ed un altro singolare episodio che vedeva in qualche modo coinvolto tale CANCELLIERE, personaggio molto amico del BONSIGNORE. Qualche giorno dopo l’omicidio, i Carabinieri ricevettero una telefonata da una persona, la quale affermò che non poteva accedere in un suo appartamento perché qualcuno aveva cambiato la serratura e si sentivano dall’interno dell’immobile dei rumori sospetti. Subito intervennero i militari dell’Arma, insieme ai Vigili del Fuoco, perquisirono l’appartamento e rinvennero del materiale di pertinenza del CANCELLIERE (vedi “verbale di sequestro di documenti, rinvenuti nell’appartamento adibito ad ufficio di proprietà della signora RAFFA Antonella, nata a Messina il 12-6-1953, convivente di CANCELLIERE Francesco ”, datato 16-10-1986, nel quale si dà atto che in detto appartamento venne rinvenuta una copia del quotidiano “La Gazzetta del Sud” datata 10-10-1986 ove, in prima pagina, evidenziato con inchiostro rosso, si legge l’articolo del duplice omicidio BONSIGNORE - SPINA, nonché, in quarta pagina, l’omicidio di BILARDO Giovanni; un’agendina di pertinenza di CANCELLIERE Francesco ; un foglio di carta uso bollo a firma di D’URSO Anna e diretto a SPARACIO Luigi ; parte di una missiva ove si legge: Messina 8 ottobre 1986, Antonella e Franco, Auguri, etc. – tale documento trovasi inserito nel fascicolo N. 161). Il teste ha aggiunto, infine, che il BONSIGNORE “era ricoverato da un mese circa per un problema al ginocchio, però, [...], sequestrando la cartella clinica [appurammo] che non era stata fatta alcuna cura, per cui noi pensavamo che era un espediente per potere stare lì”, in ospedale. Anche relativamente a questa parte della dichiarazioni del teste ANTOLINI risulta acquisita agli atti del procedimento la cartella clinica relativa al ricovero di BONSIGNORE Pietro presso l’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia e documentazione varia ad essa allegata, sequestrate in data 9 ottobre 1986, su ordine del P.M. (vedi verbale di sequestro in atti), che consente di fare maggiore chiarezza su tale vicenda. Il carteggio tra l’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia e la Casa Circondariale di Messina, dove trovavasi detenuto il BONSIGNORE, prende le mosse da un provvedimento, allegato in copia, emesso dal Tribunale di Messina in data 5/6 agosto 1986, con il quale, a parziale modifica di una precedente ordinanza del 31 luglio 1986, che ammetteva BONSIGNORE Pietro al regime degli arresti domiciliari presso l’Istituto di Chirurgia plastica del locale Policlinico Universitario, veniva autorizzato il ricovero dello stesso, nel regime degli arresti domiciliari, presso il Centro Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia a Ganzirri, non appena il Direttore del predetto Centro avesse comunicato la disponibilità del posto letto. In esecuzione del suddetto provvedimento, il Direttore della Casa Circondariale di Messina, con fonogramma dell’8 agosto 1986, chiedeva all’Istituto “Ortopedico” di Ganzirri se vi fosse la disponibilità di posto letto affinché il detenuto BONSIGNORE Pietro potesse essere ricoverato per essere sottoposto ad un intervento di plastica legamentosa della rotula destra perché affetto da “lussazione recidivante” e “lassità legamentosa ed ipertrofica quadricipite”. Con successivo fonogramma del 9 agosto 1986 l’Istituto “Ortopedico” di Ganzirri rispondeva dando la propria indisponibilità al ricovero, ma acconsentendo, eccezionalmente, che il BONSIGNORE venisse sottoposto a visita specialistica ambulatoriale il successivo giorno 12 agosto “allo scopo di esaminare la eventuale necessità operatoria”. All’esito della visita ambulatoriale, con relazione del 12 agosto 1986, l’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia ne comunicava alla Direzione della Casa Circondariale di Messina i risultati, affermando che la “riferita lussazione recidivante” era “guarita o stabilizzata” e che “in atto il paziente non necessita di alcun trattamento chirurgico. Considerato l’anamnestico tuttavia è consigliabile che il paziente, in caso di recidiva di lussazione, venga trasportato ad un centro di Pronto Soccorso, nella immediatezza del fatto, per essere sottoposto ad intervento chirurgico”. Nonostante la suddetta relazione, con fonogramma in pari data, la Direzione della Casa Circondariale di Messina comunicava alla Direzione Sanitaria dell’IOMI che il Tribunale aveva disposto gli arresti domiciliari di BONSIGNORE Pietro presso detto nosocomio, da fruire senza scorta e piantonamento e la Direzione Sanitaria dell’IOMI rispondeva affermando che “in obbedienza disposto Tribunale” vi era la disponibilità di posto letto per il ricovero del BONSIGNORE “per il periodo strettamente necessario ad accertamenti clinici ulteriori ribadendo concetto già espresso di non operabilità in difetto di accertamento diretto della riferita lussazione”. Dalla lettura della cartella clinica risulta, infine, che il BONSIGNORE venne ricoverato presso l’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia in data 13 agosto 1986 con la diagnosi di “lussazione recidivante rotula destra”. Dal diario clinico emerge che il paziente fu sottoposto in data 21 agosto 1986, ad un saggio di motilità della rotula, dal quale emerse che la rotula era “lassa ma non lussabile” e si concluse che non era necessario alcun intervento chirurgico, ma solo un trattamento conservativo con adatta fisioterapia, che verrà eseguita nei giorni seguenti di ricovero. Va, infine, rilevato che il consulente medico legale prof. CARDIA Giulio che, come si è visto, eseguì l’autopsia sul cadavere di BONSIGNORE Pietro, fu specificamente richiesto dal Pubblico Ministero di accertare se la menomazione a carico del ginocchio destro, diagnosticata dai sanitari e per la quale il predetto venne sottoposto a ricovero ospedaliero, fosse sufficientemente comprovata da risultanze anatomo patologiche ed il perito concluse affermando che la fenomenologia accusata allora dal BONSIGNORE risultava di reale entità e corrispondente alla diagnosi formulata dai sanitari dell’Istituto “Ortopedico”.
Il teste MORABITO, sentito anche
lui all’udienza del 14-7-1995, ha ribadito quello che aveva riferito il
colonnello ANTOLINI, precisando che vennero
accertati dei rapporti telefonici tra l’ucciso ed i fratelli LEOCATA di
Catania, nel corso dei quali sembrò agli investigatori che venisse usato un
linguaggio cifrato per celare lo svolgimento di qualche attività illecita (tale
circostanza è stata ribadita, con specifico riferimento al traffico di sostanze
stupefacenti, dal colonnello BARONE Giuseppe, sentito all’udienza del
14-7-1995). Si appurò, inoltre, che il
BONSIGNORE intratteneva rapporti con l’omonimo cugino e con CANCELLIERE
Francesco
, persona che egli chiamava spesso per
telefono affinché lo raggiungesse in ospedale per parlargli e che, secondo
quanto accertato attraverso dei servizi di avvistamento, effettivamente si recò
a fargli visita in ospedale. Tale circostanza è stata confermata dal teste
VITALE Claudio, sentito all’udienza del 14-7-1995, che all’epoca dell’attentato lavorava come centralinista
presso l’ospedale “Ortopedico” di Ganzirri e che ha ricordato, anzitutto, una
telefonata ricevuta dal BONSIGNORE il giorno dell’omicidio, intorno alle ore
19,30 - 19,45, da parte di una persona con il quale il primo si è intrattenuto
a parlare dallo stesso centralino e, quindi, le
numerose visite che il BONSIGNORE riceveva da CANCELLIERE Francesco
, chiamato dal teste “Franco”.
Per approfondire la conoscenza dei rapporti tra BONSIGNORE Pietro, l’omonimo cugino e CANCELLIERE Francesco , la Corte ha sentito al dibattimento questi ultimi due.
Il cugino BONSIGNORE Pietro, escusso all’udienza del 16-9-1997, ha confermato di avere avuto con il parente ucciso, mentre questi era ricoverato presso l’Istituto “Ortopedico”, dei contatti telefonici giustificati esclusivamente dal rapporto di parentela e di avergli, altresì, fatto visita una volta durante il ricovero, ma di non sapere nulla circa i suoi affari o le sue amicizie.
CANCELLIERE Francesco , imputato nel presente procedimento del reato di cui al capo “125” per avere acquistato e detenuto, in concorso con BONSIGNORE Pietro, ingenti quantità di eroina, sentito all’udienza del 13-10-1997, ha negato gli addebiti a suo carico, ha dichiarato che conosceva BONSIGNORE Pietro, benché non sapesse di che cosa si occupasse, ed ha confermato di essere andato a trovarlo nel periodo in cui questi fu ricoverato presso l’Istituto “Ortopedico”. In ordine ai documenti sequestrati dai Carabinieri nell’appartamento di proprietà di RAFFA Antonella (fatto su cui ha deposto il teste ANTOLINI), il CANCELLIERE ha riferito che la perquisizione fu effettuata in un appartamento sito in via Pippo ROMEO, adibito ad ufficio della CAMI Costruzioni, ditta della quale lo stesso CANCELLIERE era responsabile della direzione tecnica e la moglie di quest’ultimo era amministratrice. Nulla ha saputo dire, però, il CANCELLIERE circa il foglio di carta diretto a SPARACIO Luigi , né in ordine agli articoli di giornale evidenziati con inchiostro rosso, relativi alla morte di BONSIGNORE Pietro ed alla morte di BILARDO Giovanni, asserendo solamente “io ce l’ho come vizio...c’è chiddu che ha ‘u viziu di fare, di piegare la carta, io ho la penna”.
Nel corso delle prime indagini gli
investigatori eseguirono, altresì, in data 7 novembre 1986, una perquisizione
domiciliare nell’abitazione di BONSIGNORE Carmelo, padre di BONSIGNORE Pietro
(vedi verbale di perquisizione e sequestro in atti, inserito nel fascicolo n.
161 degli atti irripetibili), dove vennero rinvenute sette cambiali, per un
ammontare complessivo di £ 3.500.000, prive dell’identità del beneficiario
ed a firma del debitore D’AGOSTINO Giuseppe. Lo stesso BONSIGNORE, escusso
all’udienza dibattimentale del 14-7-1995, ha chiarito che i titoli erano di pertinenza del figlio, il quale aveva prestato del
denaro, senza alcun corrispettivo in interessi, al D’AGOSTINO, che versava in
difficoltà economiche. D’AGOSTINO Giuseppe, sentito a sua volta, nel
corso della medesima udienza dibattimentale, non
ha fatto cenno al denaro che egli avrebbe ricevuto in prestito, ma ha solo
ricordato di avere conosciuto BONSIGNORE Pietro tramite il padre e di essersi
rivolto a lui “per cercare di recuperare un credito” di circa diciotto
milioni, che egli vantava, per una fornitura di borse, nei confronti di un
venditore ambulante, tale SOLLIMA, che il BONSIGNORE affermava di conoscere.
In base agli elementi suesposti ed evidenziatisi, come si è visto, sin dalle prime indagini sin qui brevemente riassunte, certa ed incontestata appare la prova storica del fatto, mentre già dal solo esame delle modalità di svolgimento dell’attentato, commesso con spregiudicata lucidità da due persone a viso scoperto, corretta risulta la sua qualificazione giuridica quale omicidio volontario ai danni di BONSIGNORE Pietro. Questi, appartenente a quel medesimo ambiente malavitoso che ne decretò la morte, fu, infatti, attinto da numerosi colpi di arma da fuoco e ciò costituisce univoco indizio di una pervicace volontà omicida (sulla premeditazione vedi quanto si dirà in seguito). A tale delitto si è, poi, accompagnato, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato (cosiddetta aberratio ictus plurioffensiva, ai sensi dell’art. 82 c.p.), il mortale ferimento della povera SPINA Nunziata, che si trovò casualmente sul luogo del delitto e che, essendo seduta nelle vicinanze del BONSIGNORE, fu colpita da uno dei numerosi spari che gli attentatori diressero nei confronti di quest’ultimo, evidente bersaglio della loro azione.
Quanto, poi, alla individuazione dei responsabili dell’attentato, a conclusione delle immediate indagini di polizia giudiziaria, il Reparto Operativo dei Carabinieri e la Squadra Mobile della Questura di Messina denunciarono con rapporto congiunto in data 12 novembre 1986, siccome autori del grave fatto di sangue, MARCHESE Mario e PATTI Antonino (vedi sentenza in atti, emessa dalla Corte di Assise di Messina in data 7/17 giugno 1991 a carico di MARCHESE Mario e copia della pagina del registro generale contenente l’iscrizione della notizia di reato a carico dei due anzidetti soggetti, inserita nel fascicolo n. 161 degli atti irripetibili). Formalizzata l’istruttoria, nel corso della stessa, il 20 settembre 1988, venne ucciso l’imputato PATTI Antonino, nei confronti del quale il Giudice Istruttore, con sentenza - ordinanza in data 21 agosto 1989, dichiarò non doversi procedere per morte del reo. Con il medesimo provvedimento sopra citato il Giudice Istruttore ordinò, viceversa, il rinvio a giudizio di MARCHESE Mario davanti alla Corte di Assise di Messina che, all’esito del pubblico dibattimento, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, con la sentenza prima indicata del 7 giugno 1991, divenuta irrevocabile l’8 luglio 1991, assolse l’imputato dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. Solo di recente, con il contributo probatorio determinato dall’avvento dei collaboratori di giustizia, venivano riaperte le indagini su tale fatto, all’esito delle quali il G.I.P. disponeva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte degli imputati CALAFIORE Carmelo , ROMEO Carmelo e DE DOMENICO Giuseppe .
In ordine a tale episodio criminoso hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, MARCHESE Mario , PARATORE Vincenzo, GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido, SPARACIO Luigi , COSTA Gaetano , VENTURA Salvatore , RIZZO Rosario , MANCUSO Giorgio , CARIOLO Antonio , LEO Giovanni e ROMEO Carmelo , quest’ultimo quale imputato.
Ha riferito SANTACATERINA Umberto (sentito in merito a tale fatto delittuoso nel corso dell’incidente probatorio alle udienze del 4-2-1994, 8-2-1994, 28-2-1994, 1-3-1994 e del 3-3-1994) che esecutori materiali del duplice omicidio furono “CALAFIORE Carmelo e ROMEO Carmelo , inteso nocciolina”, i quali si recarono, su mandato di MARCHESE Mario, presso l’ospedale “Ortopedico” di Ganzirri e uccisero BONSIGNORE Pietro, oltre all’incolpevole SPINA Nunziata, sebbene a sparare sia stato solo il CALAFIORE, tanto che, per questo motivo, il ROMEO fu “mandato via da Messina”. Il MARCHESE decise l’attentato quando seppe che CAMBRIA Placido “aveva dato mandato a BONSIGNORE Pietro” e ad AMANTE Giuseppe , inteso “lo sporcaccio”, di ucciderlo quando si fosse recato in visita al BONSIGNORE presso la clinica nella quale quest’ultimo si trovava ricoverato. MARCHESE Mario , allora, mandò presso l’istituto “Ortopedico”, al suo posto, i due killers, CALAFIORE e ROMEO (“perché prima doveva andare MARCHESE a trovarlo, [...] siccome ha saputo ‘sto fatto non ci è andato e gli ha mandato CALAFIORE e ROMEO”). Il collaboratore ha aggiunto di aver saputo i fatti da MARCHESE Mario , il quale “quando mi hanno arrestato un giorno è venuto a mangiare nella mia cella e mi ha raccontato”. Egli, tuttavia, aveva “immaginato” chi fossero gli autori del fatto quando, il giorno dopo l’attentato, MARCHESE Mario , il quale si trovava in compagnia di DE DOMENICO Antonino, si recò presso l’aula bunker, nella quale si stava svolgendo un’udienza del maxiprocesso cosiddetto “dei 290”, ed alla domanda di CAMBRIA Placido, che si trovava in una delle gabbie destinate agli imputati detenuti, su chi si fosse reso responsabile del fatto di sangue, il MARCHESE fece un segno con la mano per fare intendere “sono stato io” e, successivamente, altro segno per comunicargli che quando CAMBRIA usciva dal carcere “tagliava la testa anche a lui”. Non è chiaro, infine, nel racconto del collaboratore, se ai gesti si accompagnarono delle parole, poiché nelle dichiarazioni rese dal SANTACATERINA al P.M. il 12 febbraio 1993, contestate dalla difesa di un imputato, egli affermò che tra i due si ebbero esclusivamente dei segni, mentre all’udienza in sede di incidente probatorio del 3-3-1994 egli ha riferito che il MARCHESE, insieme alla mimica, disse “a bassa voce” le parole: “sono stato io e quando esci tu ti taglio la testa anche a te”. Può sin d’ora osservarsi che le dichiarazioni del SANTACATERINA, nella parte in cui descrivono l’esecuzione del delitto e ne indicano gli autori, appaiono di ridotta attendibilità. In esse, infatti, il collaboratore riferisce fatti che non sono caduti sotto la sua percezione, ma che gli sarebbero stati raccontati da MARCHESE Mario. Già l’indicazione del MARCHESE quale sua fonte di conoscenze appare, però, sospetta, poiché, il SANTACATERINA apparteneva al clan diretto da LEO Giuseppe, che già a quel tempo era in contrasto ormai insanabile, come si è visto nella parte generale della presente sentenza (vedi pag. 201 e segg.), con il clan “COSTA”, e risulta, pertanto, arduo ritenere che abbia potuto ricevere dal MARCHESE, esponente di primo piano del clan avverso, il quale, peraltro, come si vedrà, ha negato la circostanza, confidenze relative ai particolari dell’attentato. Esaminando, poi, il tenore delle dichiarazioni, esse appaiono estremamente laconiche, prive di qualsiasi dettaglio che consenta una puntuale verifica della loro attendibilità, e persino erronee nella parte in cui si afferma che solo uno degli attentatori sparò, in evidente contrasto con la prova storica del fatto. Impreciso è anche il riferimento secondo il quale il ROMEO, dopo l’attentato fu “mandato via da Messina” perché avrebbe fallito la prova cui era stato sottoposto non sparando all’indirizzo della vittima. In realtà il ROMEO dopo tale fatto si rese responsabile, come si vedrà in seguito esaminando la sua posizione, di numerosi altri delitti ed il suo allontanamento da Messina avvenne solo dopo la morte di CAVO’ Domenico, del quale divenne pure figlioccio. E’, allora, possibile che il collaboratore si sia fatto portatore, nel caso di specie, di mere chiacchiere carcerarie, affastellando notizie diverse prive, in realtà di qualsiasi collegamento.
MARCHESE Mario (sentito in merito a tale fatto delittuoso alle udienze del 20-9-1996, 1-10-1996 e 2-10-1996) ha dichiarato che egli fu estraneo all’uccisione di BONSIGNORE Pietro, che faceva parte del clan “COSTA” e si dedicava al traffico di stupefacenti, alle rapine, “faceva un po’ di tutto”. Il collaboratore in seguito preciserà che il BONSIGNORE operava, in particolare, nel settore della droga in società con AMANTE Giuseppe e sino a due giorni prima di morire aveva ricevuto mezzo chilo di eroina da tale SAITTA Filippo (su tale fatto, oggetto di specifica imputazione, le dichiarazioni di MARCHESE Mario verranno, però, più ampiamente esaminate quando si tratterà il reato di cui al capo “125”). Il MARCHESE ha, tuttavia, immediatamente chiarito che egli non aveva con lui alcun motivo di contrasto, ma anzi, durante gli arresti ospedalieri, si prodigò in suo favore, interessandosi alla nomina dell’avvocato, dandogli dei soldi, andandolo a visitare più volte in ospedale (“5 o 6 volte”) e intervenendo con il medico dell’ospedale “Ortopedico” affinché potesse restare lì ricoverato il maggior tempo possibile, ed evitare, così, di ritornare in carcere (tale ultima circostanza trova conferma nella citata sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina il 7 giugno 1991, ove si legge, a pagina 8, che il MARCHESE “pregò l’infermiere Salvatore VISCUSO di intervenire presso il radiologo dell’Istituto affinché venisse prolungata la degenza del BONSIGNORE”). Secondo il MARCHESE, tuttavia, il BONSIGNORE “incominciava ad essere un pochettino..., aveva ventun anni, ancora non capiva l’importanza..., siccome aveva alle spalle..., tramite il CAMBRIA si sentiva già elevato”, ed il collaboratore ha esemplificato tale concetto, ricordando che “lui, se andava qualcuno da lui [intendendo riferirsi al BONSIGNORE], [...] andava il CENTORRINO, andava [...] PATTI Antonino, insomma, andava lì e lui magari gli diceva: sai Mario, così... - ma che me ne frega, lui mangia nel suo piatto e io mangio nel mio”. Ha, poi, affermato il MARCHESE che egli fu informato dell’omicidio la sera stessa della sua esecuzione, quando ricevette a casa una telefonata (ha aggiunto “penso che allora le forze dell’ordine l’avranno registrata”) con la quale gli venne comunicata la notizia attraverso le parole di uno sconosciuto: “vedi che hanno ammazzato a Piero”. Egli apprese, quindi, maggiori particolari il giorno successivo, dentro l’aula bunker, da DE DOMENICO Antonino, inteso “u surici”, che ha “chiarito tutto”. Il DE DOMENICO, il quale era “seguace” insieme a BONSIGNORE Pietro, di CAMBRIA Placido, ha, infatti, affermato “che era stata iniziativa sua”. Il collaboratore, per spiegare come il DE DOMENICO abbia potuto ragionevolmente decidere l’uccisione di un uomo appartenente al proprio stesso gruppo, ha riferito che già a quel tempo “c’era il fatto che io con CAMBRIA non andavamo d’accordo”, anche se, in una successiva udienza, il collaboratore dirà, in modo parzialmente difforme, che “con CAMBRIA Placido io, fino a quel giorno lì, che non è successo quel fatto lì - intendendo riferirsi all’omicidio di BONSIGNORE Pietro - eravamo molto stretti, [...] da quel momento in poi siamo stati sempre nemici” e ancora, successivamente, che “prima dell’omicidio BONSIGNORE io e CAMBRIA eravamo in buoni rapporti, non c’era nessuna cosa, non appartenevano no a me e no a lui queste persone, appartenevamo tutti al gruppo COSTA. [...] Un contrasto [...] è successo dopo che io ho saputo che lui sotto sotto mi stava giocando”. Il MARCHESE ha, quindi, aggiunto, sempre per cercare di dare una plausibile spiegazione dell’asserito comportamento di DE DOMENICO Antonino, che a quest’ultimo “premeva fare amicizia più con me che con CAMBRIA, perché io essendo fuori, CAMBRIA in galera, per lui potevo essere pure un pericolo”; che il BONSIGNORE, inoltre, “prendeva della droga, la lavorava per i fatti suoi, perciò nel suo gruppo stesso faceva di testa sua”; che, infine, il DE DOMENICO, il quale voleva accattivarsi la benevolenza del MARCHESE, gli riferì che il BONSIGNORE lo voleva eliminare, in quanto il MARCHESE sarebbe stato contrario ai suoi traffici di stupefacenti, e, per dargli la prova di ciò, gli disse che il BONSIGNORE gli aveva teso un agguato tramite dei catanesi, un certo SAITTA Filippo e tale LEOCATA Salvatore, suoi amici, invitandolo per telefono a recarsi presso la clinica nella quale si trovava ricoverato, ma riuscì a sfuggire non presentandosi all’appuntamento. Quanto alle modalità della comunicazione tra il DE DOMENICO ed il MARCHESE, quest’ultimo ha precisato che il giorno successivo a quello dell’omicidio, entrambi si recarono nell’aula bunker dove si svolgeva l’udienza del maxi processo ed egli vide che DE DOMENICO Antonino, alla domanda di CAMBRIA Placido, che si trovava ristretto in una delle gabbie e che chiedeva dei chiarimenti su quanto era successo al BONSIGNORE, fece un segno con la mano per fargli intendere che gli tagliava la testa e che, quando usciva dal carcere, “ce n’era pure per lui” e, successivamente, sempre con un gesto della mano, gli fece capire di essere stato lui l’autore dell’omicidio. Subito dopo l’udienza egli si fermò, inoltre, a parlare con il DE DOMENICO, con AMANTE Giuseppe , con CIRAOLO Claudio e con altre persone, “mi sembra che c’erano pure i fratelli CAMBRIA, Giuseppe e Antonio”, nei pressi della chiesa che vi è accanto all’aula bunker ed il primo gli spiegò le modalità dell’omicidio e le ragioni della sua decisione, mentre l’AMANTE gli diede conferma che era intenzione del BONSIGNORE ucciderlo. Quando, poi, alcuni giorni dopo, il MARCHESE si recò in carcere per fare un colloquio al cugino detenuto, incontrò il CAMBRIA e, sulla scorta di quanto gli aveva riferito il DE DOMENICO, “io lì gli ho dichiarato proprio guerra, nel senso di dire: quando esci ce n’è pure per te”. Esecutori materiali furono “CALAFIORE Carmelo e un certo GIANNINI o GIANNINO Santino”, mentre “il fratello di lui, di Antonino, Giuseppe DE DOMENICO, portava la macchina”, una Talbot cabriolet color caffelatte che era in uso a DE DOMENICO Antonino. Quanto a GIANNINO Santo, questi era un giovane di circa diciotto anni, “alto, scuro in faccia, capelli neri, magro, [...] mi sembra orfano di padre e di madre”, che conosceva DE DOMENICO Giuseppe e che “camminava con lui”. Ha negato, infine, il collaboratore di avere mai parlato di questo episodio delittuoso con PARATORE Vincenzo, con il quale non vi era alcun tipo di rapporto, e con SANTACATERINA Umberto, escludendo che abbia potuto confidare a quest’ultimo di essere stato il mandante dell’attentato, mentre ha ammesso che, dopo l’omicidio, egli si assunse la responsabilità del fatto, tenuto conto che il CAMBRIA aveva cercato di ucciderlo (“una volta che [...] il CAMBRIA stava facendo il marchingegno per farmi ammazzare, una volta che io parlo con qualcuno, [...] si può dire: sì, sì, sono stato io”) ed ha ritenuto, parimenti, possibile che DE DOMENICO Antonino “magari a quelli [intendendo riferirsi alle persone incaricate dell’esecuzione del delitto] gli ha detto: non ti preoccupare, Mario lo sa, non ci sono problemi”.
PARATORE Vincenzo (sentito in
merito a tale episodio delittuoso alle udienze dibattimentali del 16-1-1996,
9-4-1996 e 10-4-1996) ha dichiarato che i
killers furono “Carmelo CALAFIORE, DE DOMENICO Giuseppe
e
GIANNINI o GIANNINO Santo su mandato di Mario MARCHESE”. Egli seppe i fatti
“subito dopo l’omicidio da Peppe AMANTE, inteso sporcaccio”, amico del
BONSIGNORE, col quale questi trafficava droga (le dichiarazioni di PARATORE
Vincenzo in merito a tale traffico di stupefacenti verranno esaminate più
ampiamente quando si tratterà il reato di cui al capo “125”). AMANTE
Giuseppe
, che egli conosceva bene, tanto che,
durante la propria latitanza, nel 1986, fu ospitato una volta in una casa sita
in via Palermo alta, di sua pertinenza (“non so se è di sua sorella, di sua madre, perché lui abita in un posto
mentre quest’altra casa è in un altro”)
lo andò, infatti, a trovare a Villafranca nel luogo in cui trascorreva la
latitanza e gli disse che “MARCHESE aveva fatto ammazzare a Piero”.
Su questa parte delle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo (oltre che su quanto aveva dichiarato MARCHESE Mario ) è stato sentito, all’udienza dell’11-10-1997, AMANTE Giuseppe , imputato nel presente procedimento del reato in materia di stupefacenti contestato al capo “125”, il quale, pur ammettendo di aver conosciuto il PARATORE, insieme al quale nell’anno 1985 fu ristretto in carcere nella stessa cella, ha escluso di averlo mai ospitato, mentre era latitante, in una casa di via Palermo, che egli non possedette mai, ed ha negato di aver parlato con lui dell’omicidio BONSIGNORE, fatto del quale ebbe qualche notizia solo successivamente, in carcere, da CAMBRIA Placido, il quale gli disse che ad ucciderlo furono “MARCHESE, ‘stu nocciolina docu muntuanu e DE DOMENICO Nino”. Giova osservare sin d’ora che le dichiarazioni di AMANTE Giuseppe sono risultate in parte ampiamente contraddette da altre acquisizioni dibattimentali, mentre in parte contengono importanti ammissioni, che valgono a confermare, piuttosto che ad escludere, la circostanza che tra i due possa esservi stata, nonostante la latitanza del PARATORE, una comunicazione avente ad oggetto l’omicidio del BONSIGNORE. Risulta, infatti, falso che AMANTE Giuseppe non abbia mai avuto la disponibilità di un alloggio in via Palermo (quello nel quale il PARATORE sarebbe stato ospitato) poiché altro imputato, CANCELLIERE Francesco , all’udienza del 13-10-1997, ha affermato, con dichiarazione sulla cui veridicità non possono sussistere dubbi, essendo stata resa spontaneamente e quasi casualmente da persona che non aveva alcun interesse ad accusare AMANTE Giuseppe, che la madre di quest’ultimo comprò un monolocale in via Palermo, in un fabbricato dove il CANCELLIERE aveva diretto i lavori, e nel quale andò ad abitare la sorella di AMANTE Giuseppe , in perfetta concordanza con quando dichiarato dal PARATORE, il quale non avrebbe potuto conoscere, neppure genericamente, tali particolari se non in virtù di un rapporto molto stretto con il predetto imputato. Lo stesso AMANTE Giuseppe , inoltre, ha ammesso di aver conosciuto bene sia PARATORE Vincenzo, con il quale divise la cella in carcere, sia CAMBRIA Placido, tanto da aver ricevuto da quest’ultimo confidenze sull’omicidio del BONSIGNORE e, come si è già visto nella premessa storica di carattere generale (vedi pag. 201 e segg.), da aver subito un attentato ad opera del MARCHESE proprio in ragione della sua vicinanza al CAMBRIA. Diversa questione è quella relativa al valore probatorio da attribuire alle confidenze effettuate al PARATORE da AMANTE Giuseppe, poiché, proprio per la collocazione criminale di quest’ultimo, persona vicinissima a CAMBRIA Placido ed all’ucciso, con il quale aveva organizzato un vasto traffico di sostanze stupefacenti (come si vedrà meglio quando verrà trattato il reato di cui al capo “125”), appare difficilmente ipotizzabile che egli abbia potuto apprendere con precisione e sicurezza particolari del fatto, posto in essere da persone a lui ostili, mentre è probabile che abbia ricevuto informazioni insuscettibili di qualsiasi verifica e, come tali, di ridottissimo valore probatorio.
Il PARATORE ha, quindi, affermato che successivamente, la sera stessa o qualche giorno dopo, egli si recò a casa di Mario MARCHESE nei pressi del carcere di Gazzi e quest’ultimo gli confermò “che era stato lui a fare ammazzare a Piero BONSIGNORE”. Il movente del delitto era da ricondurre ai contrasti tra Mario MARCHESE e Placido CAMBRIA. Inoltre, il BONSIGNORE e Placido CAMBRIA “avevano acquistato una partita di eroina e avevano intenzione di venderla [...] e MARCHESE, diciamo, l’ha fatto ammazzare. Poi questo fatto me l’ha confermato anche Placido CAMBRIA, [...] se non ricordo male a casa della SPASARO Giuseppina , [...] dopo un po’ di tempo, nell’87, ’88, [...] era presente il padre di BONSIGNORE Pietro [...] che dava la colpa a Mario MARCHESE e a CENTORRINO Salvatore che si era appropriato della droga”. Occorre osservare che il movente indicato dal PARATORE non sembra, secondo le sue stesse parole, un fatto di cui il collaboratore ha sicura e precisa conoscenza, bensì, piuttosto, una sua supposizione, come appare chiaro attraverso il riferimento al padre di BONSIGNORE Pietro, il quale non poteva che formulare una mera ipotesi sulle ragioni della morte del figlio. Ha, quindi, aggiunto il collaboratore che i nomi dei killers gli furono fatti da CALAFIORE Carmelo qualche tempo dopo, nel 1988, in carcere, quando quest’ultimo “si era già diviso dal clan MARCHESE” e si trovava detenuto al secondo piano “cellulari”. Questi, infatti “aveva intenzione di sistemarsi onestamente, di andarsene a Siracusa con sua moglie e di rifarsi una nuova vita”; essendo però consapevole che Placido CAMBRIA avrebbe potuto vendicarsi con lui dell’uccisione del BONSIGNORE e conoscendo gli ottimi rapporti tra il PARATORE ed il CAMBRIA, divenne un amico del PARATORE “perché sapeva che solamente io potevo evitare di farlo ammazzare da CAMBRIA Placido”. Il CALAFIORE cercò di giustificarsi dicendo che egli aveva agito su incarico di MARCHESE Mario e descrisse al PARATORE l’azione esecutiva ricordando che il BONSIGNORE, quando vide il CALAFIORE, “ha cercato di abbracciarlo col sorriso sulle labbra” e ciò gli fece capire “che lui non sapeva niente”. All’azione esecutiva partecipò anche tale GIANNINO Santo, il quale, forse perché preso dal panico, non sparò “nemmeno un colpo”. Complice del delitto fu anche DE DOMENICO Giuseppe , del quale, però, il collaboratore non ha saputo fornire alcuna indicazione sul ruolo svolto. Il difensore di un imputato ha contestato al collaboratore che, nel verbale di dichiarazioni rese in sede di indagini l’8 novembre 1993, egli non aveva indicato il correo GIANNINO Santo, ma, dopo aver fatto i nomi del CALAFIORE e del DE DOMENICO, aveva affermato la partecipazione al delitto di “un’altra persona che mi riservo di indicare in una successiva verbalizzazione”. Il PARATORE si è giustificato al dibattimento dicendo che non gli era stato vietato di assumere riserve, da lui successivamente sciolte, e che, nel caso di specie, aveva indicato sempre in sede di indagini, il nome del GIANNINO (Il Pubblico Ministero ha, in proposito, dichiarato in udienza che sul fatto il collaboratore ha reso un più completo verbale di dichiarazioni il 18 marzo 1994), soggetto da lui conosciuto personalmente, avendolo visto un paio di volte, tanto da poterlo descriverlo come un giovane magro, con i capelli neri, fidanzato della figlia di tale Maria CALARESE. Su questo tema occorre richiamare quanto si è detto nella premessa della presente sentenza dedicata a questioni di carattere generale (vedi pag. 104 e segg.) sia sulla discutibile prassi “delle riserve” e sulle dubbie ragioni che possono averla ispirata, sia sui pericoli insiti in questo modo di procedere che potrebbe infirmare l’attendibilità intrinseca del collaboratore e che, comunque, non consente a questa Corte di verificare la spontaneità della dichiarazione. Va, peraltro, osservato che, nel caso di specie, con riferimento alla posizione di GIANNINI Santo, non si rinvengono, neppure nella strana logica illustrata dal PARATORE e sulla quale si è fatto cenno nella premessa di carattere generale (volontà di distinguere le accuse nuove da quelle già avanzate da altri collaboratori), valide ragioni atte a spiegare il motivo per il quale il collaboratore, nei suoi primi verbali di dichiarazioni, abbia voluto o si sia dovuto riservare di indicare il nome del GIANNINI, poiché, come risulta dall’ordinanza custodiale emessa dal G.I.P., in data 5 maggio 1993, nell’ambito del presente procedimento, il GIANNINI era stato già accusato di tale delitto dal MARCHESE ed il PARATORE non era, pertanto, quando veniva interrogato, depositario sul punto di una conoscenza originale da altri non posseduta, che avrebbe potuto, forse, rendere comprensibile il differimento dell’accusa.
GIORGIANNI Salvatore
(sentito in merito a detto episodio delittuoso nelle udienze
del 28-10-1996 e del 29-10-1996) ha affermato di aver saputo da FOTI Mario, insieme al quale si trovava detenuto, che
CALAFIORE Carmelo
aveva sparato al BONSIGNORE. Circolava, inoltre, voce che
avesse partecipato al fatto anche ROMEO Carmelo
, ma seppe successivamente da PIMPO
Salvatore che ciò non corrispondeva al vero e che il CALAFIORE fu accompagnato,
invece, da GIANNINI Santi, che abitava a Santa Lucia. Egli ricevette questa
confidenza quando un giorno a casa del PIMPO si recò il ROMEO, il quale
manifestò al primo l’intenzione, dopo la morte del CAVO’, di allontanarsi
dal mondo del crimine, consegnandogli, come gesto simbolico, una pistola calibro
7,65. Il PIMPO acconsentì e ciò sorprese il GIORGIANNI, che si trovava lì
presente ed assistette alla scena, poiché riteneva che il ROMEO si fosse
macchiato dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro e non potesse allontanarsi
impunemente dall’ambiente criminale, ma in quell’occasione gli fu chiarito
dal PIMPO che i fatti erano andati diversamente da come credeva.
LA TORRE Guido (sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996) ha dichiarato che mentre si trovava latitante a Milano, BONASERA Angelo , nel corso di una discussione relativa al fratello di BONSIGNORE Pietro, il quale “era entrato nel clan GALLI”, gli raccontò che autori dell’omicidio del BONSIGNORE erano stati CALAFIORE Carmelo , un tale GIANNETTO Santino, che abitava a Santa Lucia ma che egli non conosceva e “u’ surici”, vale a dire DE DOMENICO Antonino. Mandante fu MARCHESE Mario , che decise di farlo uccidere “perché dice che aveva saltato della droga”, cioè “si era messo in proprio per vendere la droga. [...] Lui era addetto alla droga però doveva dare dei soldi sempre a Mario MARCHESE per gestire il clan e lui invece si era messo in proprio”. Altre notizie sul fatto le seppe da FOTI Mario, il quale “all’epoca [...] nei confronti del CALAFIORE nutriva un forte odio, dopo essere venuto a conoscenza che quest’ultimo voleva ucciderlo” (quest’ultima dichiarazione è stata resa dal collaboratore in fase di indagini, il 30 marzo 1994, e confermata dallo stesso al dibattimento, dopo che il difensore di un imputato gliene ha dato lettura per sollecitare la memoria). Le accuse del collaboratore appaiono di modestissimo valore probatorio poiché estremamente laconiche, così da non consentire un controllo sulla loro attendibilità, neppure in ordine all’effettivo svolgimento di quell’incontro con BONASERA Angelo che occasionò l’apprendimento da parte del LA TORRE di particolari del fatto, mentre non vi sono elementi per poter formulare un giudizio sull’affidabilità del BONASERA, sua principale fonte di conoscenza.
In relazione alle dichiarazioni di
GIORGIANNI Salvatore
e di LA TORRE Guido si è provveduto all’identificazione di
FOTI Mario (vedi atti acquisiti al n. 17 dell’ordinanza emessa da questa Corte
il 19 luglio 1997) e lo stesso è stato, quindi, sentito al dibattimento,
all’udienza del 22-9-1997, con le garanzie di cui all’art. 210 c.p.p.. Il
FOTI ha dichiarato di conoscere bene
CALAFIORE Carmelo
, insieme al quale venne condannato in
concorso con INSANA Romualdo
e
RIPINTO Giuseppe per un tentativo di estorsione (la sentenza relativa a tale
fatto, commesso l’11-9-1987 ai danni del titolare dell’albergo Touring,
emessa dalla Corte di Appello di Messina il 30-9-1988 e ormai irrevocabile,
trovasi allegata in atti). Il FOTI ha, tuttavia, negato di essere stato mai detenuto nella stessa cella con CALAFIORE
Carmelo
, finendo, però, con l’essere
smentito a seguito delle informazioni assunte da questa Corte presso la Casa
Circondariale di Messina (vedi attestazione acquisita al n. 51 dell’ordinanza
emessa, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., in data 19 luglio 1997, ove si afferma
che i due furono codetenuti nella cella n. 33 del primo piano “camerotti”
dal 16-9-1987 al 30-11-1987 e nella cella n. 48 del secondo piano
“camerotti” dal 16-12-1987 al 21-12-1987). Il FOTI ha, comunque, ammesso che la sua conoscenza con il CALAFIORE non si limitò a rapporti tra
detenuti, avendo quest’ultimo persino battezzato un suo figlio, e che egli
mantenne con lui sempre un’ottima relazione. Ha dichiarato, inoltre, il
FOTI di avere conosciuto sia GIORGIANNI
Salvatore
, con il quale divise la cella in un
periodo di comune detenzione (dall’attestazione acquisita con la citata
ordinanza del 19 luglio 1997 al n. 51 risulta che i due furono codetenuti nella
cella n. 38 del secondo piano “camerotti” dal 12-12-1987 al 16-12-1987 e poi
dal 15-1-1988 al 2-2-1988), sia LA TORRE
Guido. Ha negato, però, di aver mai saputo fatti relativi all’omicidio
BONSIGNORE e di aver mai parlato di tale delitto con i due predetti
collaboratori.
SPARACIO Luigi
(sentito su tale episodio criminoso alle udienze
dell’8-10-1996, 14-10-1996, 15-10-1996, 16-10-1996) ha affermato che BONSIGNORE Pietro “era un fedelissimo di CAMBRIA Placido”. MARCHESE
Mario
, la sera stessa dell’omicidio “una,
due ore prima, tre”, organizzò una riunione dentro un cantiere edile, alla
quale parteciparono “oltre quindici persone”, tra le quali “il CENTORRINO,
il CALAFIORE, il ROMEO Carmelo
, PATTI Antonino e un po’ tutti quelli
che erano fuori”. Il MARCHESE disse ai presenti che CAMBRIA Placido aveva
incaricato il BONSIGNORE di ucciderlo e “bevendo birra e mangiando pizza si è
discusso di questo comportamento di CAMBRIA”, giungendo alla decisione di
compiere l’attentato. Per eseguire il delitto “sono andati ROMEO Carmelo
, CALAFIORE Carmelo
e
un altro ragazzo che è Santino GIANNINO e il DE DOMENICO Giuseppe
li
accompagnò là con la propria macchina, mi sembra una Saab. [...] Sono arrivati
all’ospedale, due sono entrati e hanno sparato al BONSIGNORE”. Su questo
punto della narrazione la difesa di un imputato ha contestato al collaboratore
che nelle precedenti dichiarazioni da lui rese nella fase delle indagini, in
data 28 febbraio 1994, aveva affermato cosa diversa e, precisamente, aveva usato
la seguente espressione: “sul posto,
all’Ortopedico di Ganzirri, si portarono DE DOMENICO Giuseppe
, alla guida di un’autovettura Talbot
che aveva in uso; sulla stessa autovettura prendeva posto CALAFIORE Carmelo
ed
altra persona che non so indicare; non sono in grado di confermare se sul posto
si recarono anche ROMEO Carmelo
e
DE DOMENICO Antonino anche se non posso escluderlo”. Come chiarirà in
seguito il P.M., il collaboratore nello stesso verbale prima citato aveva
aggiunto “ad esplodere i colpi nella
sala d’aspetto dell’Ortopedico contro il BONSIGNORE e la povera SPINA
Annunziata, vittima innocente, furono CALAFIORE Carmelo
e
l’altra persona”. Lo stesso SPARACIO, inoltre, in una successiva
udienza, su domanda della Corte, ha affermato, in modo parzialmente difforme da
quanto aveva prima detto, di non avere
accusato ROMEO Carmelo
dell’esecuzione del delitto (“io non ho detto ROMEO, [...]
no, ho sbagliato sicuramente”).
Ha continuato il collaboratore
affermando che “la mattina, quando
eravamo qua al maxiprocesso, il MARCHESE disse al CAMBRIA che era stato lui, che
l’omicidio era partito da MARCHESE e che poi gli avrebbe spiegato i motivi”.
Lo SPARACIO ha dichiarato che si
ricordava bene questo colloquio perché
egli si trovava ristretto nell’aula bunker nella medesima cella del CAMBRIA.
Egli apprese, però, i particolari del fatto di sangue solo dopo qualche tempo,
in carcere, quando fu arrestato PATTI Antonino, che era suo figlioccio e che
stette detenuto nella sua stessa cella (“me lo sono portato io nella mia
cella”). Quest’ultimo “era intimo amico di BONSIGNORE Pietro e c’era
rimasto male di quello che era successo”, benché non si fosse opposto, nel
corso dell’anzidetta riunione, all’uccisione del BONSIGNORE, “perché in
quel periodo faceva uso di stupefacenti, perciò non si rendeva conto”.
Ha aggiunto, infine, il
collaboratore che il BONSIGNORE, nel
periodo in cui fu ucciso, trattava grosse quantità di droga insieme a
CENTORRINO Salvatore
, il quale si avvantaggiò della morte del
socio, poiché trattenne per sé senza pagare grossi quantitativi di droga che
il BONSIGNORE aveva acquistato poco prima da un palermitano, tale VALENTI
Salvatore.
COSTA Gaetano (sentito alle udienze del 24-7-1996 e del 26-7-1996) ha dichiarato che BONSIGNORE Pietro era in “rapporti di ottima amicizia” con CAMBRIA Placido, insieme al quale si dedicava allo smercio di sostanze stupefacenti. Quanto al movente del delitto, “la notizia ufficiale era che il BONSIGNORE doveva fare del male a Mario MARCHESE” (in seguito dirà più ampiamente “la motivazione che venne data per quest’omicidio era perché il BONSIGNORE, attraverso la volontà di Placido CAMBRIA, stava complottando, alleato con dei catanesi, di far fuori Mario MARCHESE”), “mentre il motivo reale era che il BONSIGNORE consegnò mezzo chilo di eroina avuta dai catanesi, tale SAITTA, [...] a DE DOMENICO [...]; questi l’avrebbe saltata, cioè non pagata o l’avrebbe tagliata male e poi restituita e, quindi, in conseguenza di questo fatto, ... che si venisse a sapere, il DE DOMENICO riteneva di eliminare questo potenziale nemico che con quell’azione si stava creando”. Mandanti furono, pertanto, DE DOMENICO Antonino e MARCHESE Mario, anche se quest’ultimo “era consapevole per quello che gli avranno fatto credere [...] di questo pericolo che correva per la propria incolumità e, quindi, per salvare [...] sé stesso e salvare l’azione del DE DOMENICO, avrà acconsentito”. Il giorno dopo l’omicidio, nel corso dell’udienza per il maxiprocesso, che si teneva nell’aula bunker, egli si trovava in una delle gabbie, distante da quella nella quale era detenuto il CAMBRIA, e chiese al MARCHESE, che era il responsabile esterno del gruppo insieme al DE DOMENICO, cosa fosse successo. Questi, avvicinatosi alla gabbia in cui era ristretto il COSTA, rispose che “era una cosa che interessava a lui e che il BONSIGNORE tramava per fargli del male”. Solo successivamente egli seppe “la reale storia quale era. [...] Quando ne parlai con Antonino PATTI e mi disse, in pratica, che qualche errore si stava commettendo all’esterno. [...] Ricordo di avere avuto modo poi di parlare con il MARCHESE [che mi diede] la motivazione reale”, vale a dire che l’omicidio “venne suggerito dal DE DOMENICO”, il quale coinvolse il MARCHESE, suo intimo amico. In ordine agli esecutori materiali del delitto “quello che si vociferò immediatamente dopo il fatto, mi sa che c’era coinvolto Giuseppe DE DOMENICO, Carmelo ROMEO, mi sa, “nocciolini” il “marmori”, i due Carmeli, il CALAFIORE e, come mi è stato riferito, [...] un tale CENTORRINO e addirittura anche Nino PATTI”. Il COSTA, ha, quindi, specificato, in una successiva udienza, su domanda della Corte, che il ruolo di DE DOMENICO Giuseppe consistette nel portare “sul posto con delle macchine i killers materiali che poi fecero fuori BONSIGNORE”. Il collaboratore, infine, rispondendo ad un’espressa domanda di un difensore, non ha saputo specificare da chi provenisse la voce relativa all’identità degli esecutori del delitto, ma ha ribadito di avere avuto modo di parlare dell’omicidio, nel corso della sua detenzione, con il MARCHESE, con il CAMBRIA, con il CAVO’, con il PATTI. Occorre, comunque, rilevare che, con riferimento agli esecutori materiali dell’omicidio, le dichiarazioni di COSTA Gaetano appaiono di ridotta utilità. Il collaboratore, per il suo ruolo di capo del clan, dovette certamente essere informato in ordine all’identità di coloro che si resero responsabili del delitto, maturato all’interno del suo stesso sodalizio criminoso, ma le sue accuse appaiono assolutamente generiche e non consentono di accertare compiutamente se i soggetti indicati si siano resi autori di condotte penalmente illecite. Il COSTA ha, infatti, riferito con precisione solo quale sia stato il compito affidato a DE DOMENICO Giuseppe , mentre le sue dichiarazioni risultano fin troppo generiche con riferimento agli altri complici, tenuto conto che il collaboratore cita ben altre quattro persone (ROMEO Carmelo inteso “nocciolina” o “il marmoraro”, CALAFIORE Carmelo , CENTORRINO Salvatore e PATTI Antonino), mentre l’attentato fu eseguito, come emerge chiaramente dalla prova storica, solo da due persone. Non è, allora, da escludere che il “coinvolgimento” nel fatto dei soggetti sopra menzionati asserito dal COSTA, abbia avuto riguardo ad attività prodromiche (ad esempio la partecipazione alla riunione, ricordata da altri collaboratori, nella quale si deliberò l’assassinio) che, come si vedrà in seguito, non necessariamente debbono assumere rilievo penale.
VENTURA Salvatore (sentito su questo fatto alle udienze del 29-5-1996 e 3-6-1996) ha affermato che BONSIGNORE Pietro “faceva parte del gruppo di CAMBRIA Placido, [...] era il gingillo di CAMBRIA”, ma di non sapere nulla di preciso sulla sua uccisione salvo che “un po’ di parte ce l’ha [avuta] anche il collaboratore ROMEO, detto nocciolina, [...] poi so che c’era il defunto VALENTI Vincenzo e non so se c’era la partecipazione del fratello di DE DOMENICO Antonino”. Egli apprese dette circostanze in carcere “al reparto “camerotti” se non ricordo male, eravamo seduti io, MARCHESE, c’era anche LEO Giuseppe e altre persone”. Le dichiarazioni di VENTURA Salvatore appaiono di ridotto valore probatorio perché il suo racconto risulta del tutto generico e privo di quei dettagli che consentono di verificarne l’attendibilità.
RIZZO Rosario (sentito alle udienze del 4-6-1996 e del 10-6-1996) ha dichiarato che BONSIGNORE Pietro “era vicino a CAMBRIA Placido”. Dopo la sua uccisione verificatasi nell’ospedale Ortopedico di Ganzirri, avvenne, nell’aula bunker di Messina, dove in quel periodo si stavano svolgendo le udienze del maxiprocesso, un singolare episodio: MARCHESE Mario , che “era fuori per scadenza termini” ebbe un “battibecco con CAMBRIA Placido e gli faceva dei gesti, vah, che: ti distruggiu, così...che è stato lui il mandante”. Il collaboratore ha aggiunto che egli quel giorno si trovava ristretto nella cella n. 9 mentre il CAMBRIA si trovava “più sotto, [...] mi pare alla 13 o alla 12” e tutti i detenuti notarono i gesti del MARCHESE al CAMBRIA; egli intuì subito il significato di quei gesti ma successivamente anche Mimmo CAVO’, parlando con lui, con suo fratello e con PIMPO di tale scambio di battute, glielo confermò; inoltre, CAMBRIA, che “in quel periodo era il capo lui, [...] dopo di questo fatto non ha comandato più” e MARCHESE era diventato il capo. “Poi si è saputo che [autori del fatto furono] un certo ROMEO Carmelo , poi mi sembra CENTORRINO Salvatore , mi sembra, [...] e un altro che si trova fuori, che non lo sa nessuno; io l’ho saputo in carcere da MARCHESE. [...] Si chiama Santino questo qua e abita a Santa Lucia sopra Contesse. Quanto a CALAFIORE Carmelo “di quello che si diceva in giro , dice che lui c’entrava per questo omicidio”. Può sin d’ora affermarsi che le dichiarazioni del collaboratore che contengono l’indicazione degli autori materiali del fatto delittuoso appaiono di ridottissima valenza probatoria. Si tratta, invero, di circostanze che il RIZZO apprese da altri, non trattandosi di fatti caduti sotto la sua percezione e la doverosa verifica in ordine all’attendibilità delle accuse risulta, ad avviso di questa Corte, del tutto insoddisfacente. Va, infatti, osservato che il RIZZO apparteneva ad un clan diverso da quello del MARCHESE e, sebbene sia vero che dopo la fine delle ostilità tra il clan “COSTA” ed il clan “CARIOLO”, le originarie distinzioni vennero in parte meno, sembra difficilmente ipotizzabile che tra RIZZO Rosario e MARCHESE Mario siano potute mai intervenire discussioni di tipo e valore diverso dalle mere chiacchiere carcerarie. Esaminando, poi, il contenuto delle dichiarazioni emerge che le accuse sono non solo del tutto generiche e prive di quei dettagli che consentono di verificarne l’attendibilità, ma anche dubbiose, non riuscendo, comunque, a dar conto del ruolo che ciascuna delle persone indicate avrebbe svolto.
MANCUSO Giorgio
(sentito in merito a questo fatto all’udienza del 24-6-1996)
ha affermato che BONSIGNORE Pietro “era
figlioccio di Placido CAMBRIA”, del quale “gestiva gli interessi” e fu
ucciso per ordine di Mario MARCHESE “che all’epoca era uscito con mandato di
fare gli interessi del CAMBRIA, invece poi gli interessi se li è tenuti per
lui, entrando in contrasto con il BONSIGNORE”. Quando arrivò in carcere la
notizia dell’uccisione del BONSIGNORE, in un primo tempo CAMBRIA Placido
ritenne che responsabile fosse LEO Giuseppe, con il quale poco tempo prima si
era “arrivati a stabilire un certa pace” ed egli, che apparteneva al gruppo
LEO, lo rassicurò dicendo che “se Pippo LEO ha fatto una cosa del genere
[...] ne avrai soddisfazione”. Invece, all’udienza del maxiprocesso che si
teneva nell’aula bunker, “spuntò Mario MARCHESE, [...] si mise [...] dove
stanno i detenuti scarcerati, noi eravamo nelle gabbie accanto, io e Placido,
[...] il Placido si mise a discutere con il MARCHESE; io mi girai e vidi che il
MARCHESE gli faceva segnale a tipo: sono stato io. [...] il CAMBRIA si è fatto
bianco, è venuto da me e mi ha detto: Giorgio, [...] sono stati loro ad
ammazzarlo”.
CARIOLO Antonio
(sentito all’udienza del 1-7-1996) ha riferito che BONSIGNORE
Pietro “era uno dei fedelissimi di CAMBRIA Placido” e “il MARCHESE ordinò
la sua morte” perché “era rimasto fedele a CAMBRIA Placido”. Il
collaboratore ha continuato dicendo che “PATTI
Antonino era accusato ingiustamente di questo duplice omicidio, [...] e siccome
fu incolpato ingiustamente PATTI Antonino, che all’epoca camminava con me,
[...] mi raccontò che lui era innocente e che i colpevoli erano altri. [...] Mi
disse che era stato Santino...GIANNINO Santino e CALAFIORE Carmelo
”. PATTI Antonino, che apparteneva
“all’epoca al clan MARCHESE” mentre “successivamente approdò al clan
SPARACIO” gli fece le suddette confidenze “alla data della sua
scarcerazione, nella primavera del 1988”.
LEO Giovanni (sentito in merito a tale episodio delittuoso all’udienza del 9-7-1996) ha dichiarato che BONSIGNORE Pietro “era il figlioccio di Placido CAMBRIA” e, nello stesso tempo, “un ragazzo influente nel clan di CAMBRIA”. Mandante dell’omicidio fu MARCHESE Mario , il quale volle “punirlo, [...] perché prima era in carcere e lui tentava pure di screditare il MARCHESE”. Da “discorsi nel carcere” apprese che esecutori del delitto furono “Carmelo ROMEO, Carmelo CALAFIORE, [...] c’era anche il fratello di, ... o il fratello o lui, non mi ricordo adesso, d’u surici, [...] Ninu u’ surici”. Anche le dichiarazioni di LEO Giovanni , così come prima quelle di VENTURA Salvatore , appaiono di ridottissimo valore probatorio perché il suo racconto risulta del tutto generico e privo di quei dettagli che consentono di verificarne l’attendibilità. Entrambi i predetti collaboratori, peraltro, appartenevano al clan diretto da LEO Giuseppe, che già a quel tempo era in contrasto ormai insanabile, come si è visto nella parte generale della presente sentenza (vedi pag. 201 e segg.), con il clan “COSTA”, e risulta, pertanto, arduo ritenere che i due collaboratori succitati abbiano potuto ricevere dai protagonisti del fatto, appartenenti tutti al clan avverso, confidenze relative ai particolari dell’attentato dotate di pregnanza tale da potere attribuire ad esse un valore probatorio diverso da quello che va riservato alle mere “voci” carcerarie.
ROMEO Carmelo
(sentito alle udienze dell’11-6-1996 e del 24-6-1996, nonché,
in confronto con l’altro imputato DE DOMENICO Giuseppe
, all’udienza del 20-10-1997) ha dichiarato che la
sera stessa dell’omicidio, intorno alle ore 21,00, mentre si trovava in un
cinema insieme a INSANA Romualdo
, quest’ultimo gli riferì che poche ore
prima vi era stata una riunione alla quale parteciparono “DE DOMENICO
Antonino, MARCHESE Mario
, DE DOMENICO Giuseppe
, Claudio CIRAOLO, Salvatore CENTORRINO,
Romualdo INSANA, Santino GIANNINO, addirittura pure CAVO’ Giuseppe e qualche
altro che non ricordo”. In detta riunione MARCHESE Mario
, insieme agli altri, “aveva preso
questa decisione di fare assassinare il BONSIGNORE e l’AMANTE, detto
sporcaccio, [...] e che per il BONSIGNORE erano già andati sia il CALAFIORE che
il Santino GIANNINO e il DE DOMENICO Giuseppe
”. Il giorno dopo egli seppe i
particolari del fatto dagli stessi esecutori materiali, CALAFIORE Carmelo
e
GIANNINO Santino, mentre l’altro complice, DE DOMENICO Giuseppe
, aveva avuto il compito di portare sul
luogo dell’omicidio i primi due con l’autovettura (successivamente, nel
corso del confronto con il DE DOMENICO, il collaboratore specificherà che “la
macchina era quella lì che ti avevano prestato, [...] una Peugeot
decappottabile era, quella di CAVO’ Giuseppe”).
Il ROMEO ha affermato di ricordare benissimo di avere
incontrato il CALAFIORE “l’indomani a mezzogiorno, perché io lavoravo in
una fabbrica che si trova in via La Farina e si chiama Silmarc e [...] siccome
il CALAFIORE Carmelo abita lì nei dintorni, [...] l’ho incontrato, [...] in
faccia stravolto. [...] Mi disse che avevano fatto la riunione e che il MARCHESE
Mario
aveva deciso che andasse lui e Santino GIANNINO ad assassinare
il BONSIGNORE. Mi disse pure il CALAFIORE che il BONSIGNORE non lo conosceva,
non l’aveva mai visto, e che il BONSIGNORE lo conosceva il Santino GIANNINO.
Continuò a dirmi che la colpa che è morta quella donna è del Santino GIANNINO,
in quanto, essendo che lui conosceva il BONSIGNORE, lo doveva prelevare e
portarlo all’entrata, fuori e dopo, lì, dovevano farlo fuori. Invece il
Santino GIANNINO, una volta che ha visto il BONSIGNORE, ha estratto la pistola e
ha incominciato a fare subito fuoco. Il CALAFIORE, vedendo sparare su quella
persona, ha cominciato pure lui”. Il collaboratore ha aggiunto che, successivamente,
parlò dell’omicidio anche con il GIANNINO, il quale “aveva addirittura
incubi”. In sede di confronto il ROMEO specificherà che “Santino
GIANNINO era molto vicino a Salvatore CENTORRINO. [...] Quando ha partecipato a
questo duplice omicidio, BONSIGNORE - SPINA, si è talmente...come
dire...rimasto scioccato di quello che ha fatto che dopo, successivamente, lui
non ha voluto sentire più parlare di nessuno, [...] non tutti riescono a
conoscerlo tra i detenuti perché è stato poco tempo nell’ambiente”. Il
collaboratore ha, quindi, riferito che egli
non partecipò alla riunione nella quale si deliberò il delitto “perché io
ero a lavorare” e che seppe successivamente da Romualdo INSANA e da Carmelo
CALAFIORE che “il BONSIGNORE è stato assassinato per fare un torto a CAMBRIA
Placido, in quanto CAMBRIA Placido voleva la morte di MARCHESE Mario
”. Su domande della difesa
dell’imputato DE DOMENICO Giuseppe
, intese a chiarire i rapporti tra quest’ultimo ed il ROMEO, il collaboratore
ha, infine, dichiarato che egli conobbe il
DE DOMENICO solo dopo il duplice omicidio di BONSIGNORE Pietro e di SPINA
Nunziata , “a fine anno 1986”, quando gli fu presentato da CALAFIORE Carmelo
e
da INSANA Romualdo
. Tale circostanza non sembra a questa
Corte contrastare con lo stato di detenzione del DE DOMENICO, che intervenne il
19 novembre 1986 (vedi verbale di arresto in atti, documento n. 35
dell’ordinanza emessa il 19 luglio 1997), poiché è verosimile che
l’espressione “fine anno” sia piuttosto elastica e possa comprendere anche
il mese di novembre. Lo stesso ROMEO ha precisato, poi, in sede di confronto,
che il MARCHESE “abitava sotto casa tua,
Giuseppe [intendendo riferirsi a DE DOMENICO Giuseppe
], sotto casa di tua mamma” e che
egli aveva visto più volte l’imputato DE DOMENICO Giuseppe
in
compagnia del MARCHESE nella predetta abitazione.
Dopo aver passato in rassegna le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, vanno, infine, ricordate quelle degli imputati CALAFIORE Carmelo e DE DOMENICO Giuseppe , i quali hanno accettato di sottoporsi all’esame dibattimentale.
CALAFIORE Carmelo
(sentito all’udienza dell’11-11-1996) ha negato l’addebito ed ha aggiunto di aver conosciuto MARCHESE Mario
“in
carcere”, dopo il proprio arresto avvenuto i primi di settembre del 1987,
mentre non conobbe ROMEO Carmelo
, se non nel 1996, nel corso di
un’udienza dibattimentale, quando quest’ultimo, suo coimputato nel presente
processo, fu ristretto in una delle celle dell’aula bunker. Allo stesso modo
egli non conobbe DE DOMENICO Antonio, mentre il fratello Giuseppe fu da lui
conosciuto solo dopo l’inizio del presente processo, trattandosi di un suo
coimputato. FOTI Mario e INSANA Romualdo
erano, invece, suoi amici, insieme ai quali egli fu arrestato
nel 1987 per una tentata estorsione, ma non confessò mai a loro di essersi reso
responsabile del duplice omicidio BONSIGNORE e SPINA.
DE DOMENICO Giuseppe (sentito all’udienza del 13-11-1996, nonché, in confronto con ROMEO Carmelo , all’udienza del 20-10-1997 e, in confronto con GIACOBBE Domenico all’udienza del 24-9-1997) ha dichiarato di essere incensurato e di non essere stato imputato né in processi insieme al fratello Antonino, né nel cosiddetto processo “dei 69”, né nel maxiprocesso “dei 290”. Il fratello Antonino, invece, aveva subito lunga carcerazione ed era stato imputato in diversi processi, tra i quali il maxiprocesso, ma all’epoca del duplice omicidio in esame era stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, con l’obbligo di rientrare a casa la sera entro una determinata ora. Dei suoi coimputati del duplice omicidio BONSIGNORE e SPINA egli conobbe quando era in libertà solo ROMEO Carmelo “perché era sempre in compagnia del MARCHESE” mentre conobbe il CALAFIORE quando già si trovava in carcere nel corso del presente processo. Degli altri coimputati egli conobbe CALOGERO Placido , che gli fu presentato da ARRIGO Salvatore; egli conosceva bene quest’ultimo, che lavorava prima presso un’autocarrozzeria, sita nei pressi di un esercizio commerciale ove egli aveva svolto attività lavorativa e successivamente presso un lattoniere, sito nelle vicinanze di un bar da lui frequentato, mentre il CALOGERO, su invito dell’ARRIGO, lo accompagnò casualmente nell’aula bunker un giorno che egli doveva andare in udienza a trovare il fratello Antonino e che si trovava sprovvisto di mezzi di locomozione. Conobbe anche MARCHESE Mario , ma non lo frequentava, benché nel 1986 fosse stato fermato dalle forze dell’ordine insieme a lui in auto vicino alla Capitaneria di Porto, poiché il fratello Antonino, che si trovava in compagnia del MARCHESE, incontratolo casualmente, gli chiese il favore di accompagnare quest’ultimo a casa della madre. Conobbe, infine, MAROTTA Giovanni e CUSCINA’ Francesco insieme ai quali fu qualche volta fermato nel 1989. L’imputato ha, quindi, affermato di ritenere che le ingiuste accuse dei collaboratori di giustizia nei suoi confronti siano state determinate dalla volontà che ha animato questi ultimi, tutti a vario titolo implicati nell’omicidio del fratello DE DOMENICO Antonino e timorosi di una sua vendetta, di tenerlo in carcere. Quanto a PARATORE Vincenzo, egli lo conobbe solo nel 1990 in carcere, dove ebbe con lui “un battibecco brutto”, mentre ha appreso nel corso del presente procedimento che il PARATORE programmava di ucciderlo, come scrisse in una lettera inviata al CAMBRIA. Su quest’ultimo punto l’imputato ha inteso, evidentemente, riferirsi alla copia della lettera rinvenuta dagli inquirenti nel corso dell’attività di indagine relativa all’omicidio di CAMBRIA Placido (vedi più ampiamente quanto si è già detto a proposito del reato associativo e quanto si dirà quando si tratterà il predetto fatto di sangue), documento riconosciuto dal collaboratore come autografo ed acquisito nel corso dell’udienza del 13-4-1996; giova, però rilevare che il riferimento è incongruo, poiché in detta lettera, sul cui contenuto si sono ampiamente soffermati sia il Pubblico Ministero che i difensori degli imputati, non vi è alcun riferimento a DE DOMENICO Giuseppe e, ancor meno, ad un eventuale proposito di ucciderlo. Ha continuato l’imputato dicendo che al tempo dell’omicidio egli assisteva sua moglie, la quale si trovava in stato di gravidanza e vi era il pericolo che il feto morisse, così come poi avvenuto. Egli, inoltre, in quel periodo possedeva due autovetture, una Ritmo ed una BMW, acquistate di seconda mano, mentre non aveva la disponibilità di una Talbot. Ha ammesso, però, l’imputato che in effetti egli dichiarò agli organi inquirenti, in epoca prossima ai fatti, di avere avuto in uso tale autovettura poiché la stava acquistando da CAVO’ Giuseppe, persona da lui conosciuta (ma ha precisato l’imputato che ha “dovuto dire” di conoscerlo) tramite il cognato, tale Mimmo, che portava il pane a casa sua. Questa versione dei fatti però non corrispondeva al vero ed egli fu indotto a renderla dal fratello Antonino e da MARCHESE Mario , i quali erano stati fermati con detta autovettura e intendevano sviare le indagini relative a taluni delitti che si erano verificati in quel periodo “perché io leggevo che c’erano sparatorie contro AMANTE Giuseppe , sparatorie a quello e sparatorie all’altro”. Egli poi apprese, leggendo le carte di un processo per il reato di associazione per delinquere del quale venne imputato insieme al fratello e ad altre persone, che AMANTE Giuseppe aveva dichiarato di essere stato attirato dal MARCHESE in un agguato, proprio mediante un autoveicolo Talbot, guidato da DE DOMENICO Antonino. Al fine di acquisire elementi di valutazione per stabilire chi avesse la disponibilità dell’indicata autovettura Talbot, la Corte ha svolto un’ampia istruttoria.
E’ stato, anzitutto, sentito
CAVO’ Giuseppe alle udienze del 19-9-1995 e del 22-12-1995 e questi ha
riferito che la moglie GIACOBBE Grazia aveva acquistato nel 1984 da tale FUMIA
Giuseppe (come si vedrà a proposito dell’estorsione ai danni di GIUTTARI
Placido, titolare dell’esercizio commerciale “MUSCHIO E MIELE” – vedi
pag. 1951
e segg. –, tale soggetto è stato indicato da SPARACIO Luigi come
coinvolto nelle attività criminose del gruppo al quale lo stesso collaboratore
in quegli anni aderiva) un’autovettura
Talbot di colore chiaro, bianco sporco o crema, col tettuccio di tela scuro.
Il teste ha, quindi, confermato il contenuto delle dichiarazioni rese ai
Carabinieri di Messina il 29 ottobre 1986, che gli sono state lette al
dibattimento per sollecitare la sua memoria. Il CAVO’ aveva dichiarato ai
Carabinieri che dal 1° ottobre 1986 al
giorno in cui veniva interrogato egli non fu nel possesso di detta autovettura,
che prestò a diverse persone e, precisamente, ai cognati GIACOBBE Francesco e
Domenico, allo zio NUNNARI Nunzio, all’amico INSANA Romualdo
e
al nipote MARANO Antonio. Intorno alla metà del mese, inoltre, egli lasciò
l’autovettura presso il gommista FOTI Mario, con officina in via La Farina (tali
riferimenti consentono di affermare che si tratta dello stesso FOTI Mario prima
citato). Egli aveva a quel tempo
intenzione di vendere l’autovettura e per tale motivo la diede in prova per
qualche giorno (poi dirà “per una
settimana, 8 giorni, 5 giorni, non ricordo bene”) a tale DE DOMENICO, da lui conosciuto in quei giorni tramite il proprio
cognato, GIACOBBE Domenico, che egli aiutava a portare il pane dove costui
abitava. Sul punto è stato contestato al teste il contenuto delle
dichiarazioni rese nel verbale prima citato, ove aveva affermato che “era
mia intenzione di vendere l’autovettura in argomento e per questo motivo mio
cognato Domenico, dietro mia autorizzazione, l’ha prestata anche per due o tre
giorni ad un giovane a nome Pippo, abitante nel rione Ogliastri, perché era sua
intenzione comprarla”, nonché il verbale di dichiarazioni rese al G.I. il
14 maggio 1987, ove aveva precisato che “il
Pippo al quale ho prestato la mia autovettura [...] si identifica in DE DOMENICO
Giuseppe
. [...] Il suddetto Pippo tenne la mia
autovettura per circa sette, otto giorni”. Essendo stato chiesto, in
particolare, al teste se egli avesse avuto la disponibilità dell’autovettura
Talbot il giorno 22 ottobre 1986 (con evidente riferimento all’attentato ai
danni di AMANTE Giuseppe
, avvenuto il 23 ottobre 1986, vedi pag. 201
e segg. della presente sentenza) e non ricordando egli tale particolare, gli è
stato contestato anche di aver dichiarato: “non
avevo la disponibilità della mia Talbot per averla prestata, se non ricordo
male, al giovane a nome Pippo. Posso affermare che per l’intera giornata del
22 detto non ho avuto la disponibilità della mia autovettura Talbot; non
ricordo se mi è stata restituita la stessa sera oppure il giorno successivo”.
E’ stato, quindi, sentito
GIACOBBE Domenico, escusso quale teste all’udienza del 19-9-1995 e, in
confronto con DE DOMENICO Giuseppe
, all’udienza del 24-9-1997. Questi ha dichiarato che la
sorella voleva vendere la propria autovettura (circostanza confermata anche
dal teste GIACOBBE Giovanni, sentito alla medesima udienza) Talbot di colore bianco sporco e per tale motivo gli diede in prestito
tale veicolo. Egli vide, altresì, che in quel periodo tale autovettura fu in
possesso anche di altra persona, tale DE DOMENICO, che egli conosceva perché
abitava nel rione Ogliastri e portava il pane a casa sua. E’ stato
contestato al teste il contenuto del verbale di dichiarazioni dallo stesso rese
agli organi inquirenti il 29 ottobre 1986, nel quale aveva affermato che aveva
visto “un giovane a nome Pippo, abitante nel rione Ogliastri, alla guida
dell’autovettura Talbot” e che tale episodio risaliva “alla settimana
scorsa”. Il GIACOBBE, sostanzialmente confermando tali dichiarazioni ha,
però, precisato al dibattimento di non
ricordare se avesse visto DE DOMENICO Giuseppe
proprio alla guida del veicolo, bensì di avere notato, quando
la sera si recava nel rione Ogliastri per incontrare la fidanzata, che il DE
DOMENICO aveva la disponibilità di detta autovettura, tanto che si informò con
la propria sorella e seppe che questi era interessato all’acquisto. Alla
domanda, poi, se fosse stato egli a consegnare l’autovettura a DE DOMENICO
Giuseppe
, il teste ha affermato “tramite mia
sorella, poi, mi sono interessato pure io”, mentre, in precedenza, aveva
dichiarato, nel già citato verbale, di non
avere “mai prestato, previa autorizzazione di mio cognato Giuseppe, la sua
autovettura al Pippo per l’acquisto della medesima” ed in sede di
confronto, non riuscendo a chiarire la circostanza, ha riferito di non
ricordare “se l’hanno avuta [per il] tramite di me o di mia sorella”. Sempre
in sede di confronto, infine, il teste ha escluso
di essere stato mai indotto, all’epoca dei fatti dei quali si discute, a
dichiarare il falso ai Carabinieri in merito alla detta autovettura, implicitamente
negando che rispondesse al vero l’affermazione di DE DOMENICO Giuseppe
, il quale aveva dichiarato che era
probabile che CAVO’ Giuseppe, amico del MARCHESE e d’accordo con lui, avesse
contattato il cognato, al fine di fargli rendere dichiarazioni convergenti a
quelle che avevano concertato di rendere con DE DOMENICO Giuseppe
. Va, peraltro, osservato che
l’ipotesi avanzata dall’imputato di una previa concertazione delle
dichiarazioni da rendere agli organi inquirenti risulta, con riferimento alle
affermazioni di GIACOBBE Domenico ai carabinieri, contenute nel verbale del 29
ottobre 1986, smentita per tabulas poiché
esse risultano, alla luce delle contestazioni effettuate dal difensore
dell’imputato, difformi da quelle rese, in quel medesimo contesto temporale,
sia da CAVO’ Giuseppe che da DE DOMENICO Giuseppe
.
In relazione alle affermazioni di
DE DOMENICO Giuseppe
è stato, infine, sentito, all’udienza dell’11-10-1997,
l’imputato AMANTE Giuseppe
e sono state acquisite (vedi documento indicato al n. 192
dell’ordinanza emessa il 19-7-1997) le dichiarazioni dallo stesso rese
all’udienza dell’11-6-1997 nel processo a carico di MARCHESE Mario
ed altri, cui aveva fatto riferimento DE DOMENICO Giuseppe
, imputato anche in quel procedimento del reato di associazione per delinquere
di stampo mafioso. L’AMANTE, sia al dibattimento del presente processo che
nelle altre dichiarazioni, ha confermato che MARCHESE
Mario
gli
tese un agguato (si tratta del fatto su cui si è più ampiamente discusso
nella premessa storica di carattere generale, vedi pag. 201 e segg.) ed utilizzò, a tal fine, DE DOMENICO Antonino, il quale si recò a casa
sua e, a bordo di un’autovettura Talbot, lo invitò a seguirlo ma, giunto a
piazza Castronovo, gli spararono.
La ricostruzione del fatto in esame e l’accertamento delle responsabilità individuali si presentano particolarmente complessi, sia perché i contributi probatori sono sovente molto articolati e, talvolta, di non chiarissima lettura, sia per il rilievo che tale episodio delittuoso ebbe nell’evolversi delle successive dinamiche criminali, come evidenziato nella generale ricostruzione storica effettuata nella parte introduttiva della presente sentenza, con effetti che possono oggi condizionare la genuinità delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori, sia perché esso ha costituito oggetto di esame in altro procedimento penale, all’esito del quale, come si è visto, MARCHESE Mario è stato assolto con sentenza dibattimentale ormai irrevocabile, con tutti i problemi connessi all’efficacia di tale sentenza, sia sotto il profilo probatorio che sotto il profilo del giudicato, in modo analogo a quanto si è già sottolineato con riferimento a situazioni per certi versi simili (vedi, ad esempio, sull’efficacia della sentenza irrevocabile, quanto si è detto in occasione della trattazione dell’omicidio GIAIMO, pag. 604 e segg.). Ritiene, nondimeno, questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati DE DOMENICO Giuseppe e CALAFIORE Carmelo in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame, mentre va pronunciata assoluzione nei confronti dell’altro imputato ROMEO Carmelo.
Esigenze di semplificazione impongono di esaminare la vicenda distinguendo la fase relativa al mandato ed al suo conferimento da quella esecutiva.
Occorre, anzitutto, brevemente richiamare quanto si è detto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 201 e segg.) in ordine alle tensioni che si agitavano all’interno della criminalità organizzata messinese ed alle trasformazioni che si stavano realizzando durante lo svolgimento del cosiddetto maxiprocesso “dei 290” e subito dopo le scarcerazioni del 31 luglio 1986, sino al momento in cui venne commesso il delitto in esame, rinviando, per gli opportuni approfondimenti, alla più estesa trattazione già effettuata di tali temi. Quando intervennero, il 31 luglio 1986, le sopra accennate scarcerazioni, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, di diversi affiliati del clan “COSTA”, il capo indiscusso del gruppo, COSTA Gaetano, ed il personaggio più autorevole del clan dopo il capo, CAMBRIA Placido, diedero a MARCHESE Mario , che beneficiò, a differenza dei primi due, delle predette scarcerazioni, il delicato compito di riorganizzare il gruppo, disorientato dalla ormai lunga detenzione del capo, che alcuni affiliati non conoscevano nemmeno, e disarticolato dall’efficace azione degli organi inquirenti e giudiziari, concretizzatasi nei numerosi arresti che diedero inizio al cosiddetto processo “dei 290”. Al MARCHESE venne affiancato DE DOMENICO Antonino ed entrambi vennero nominati “responsabili esterni” del gruppo. Come si è già evidenziato nella parte introduttiva della presente sentenza, non è, però, chiaro se MARCHESE Mario , sfruttando l’ampia libertà di azione concessagli, avesse cercato di coalizzare attorno a sé e contro CAMBRIA gli affiliati del clan “COSTA”, né sono state raggiunte certezze circa il ruolo svolto nella vicenda da COSTA Gaetano, mentre è certo che, dopo l’omicidio di BONSIGNORE Pietro, vi fu un manifesto contrasto tra CAMBRIA Placido, il quale fu messo da parte, e MARCHESE Mario , che acquisì la supremazia all’interno del gruppo. Il primo atto di evidente aggressione nei confronti di CAMBRIA Placido, chiaro tentativo di contrastarne la leadership, fu proprio l’omicidio di BONSIGNORE Pietro, cui seguì, poco tempo dopo, a prescindere dalla questione se entrambi i delitti si inseriscano o meno in un disegno unitario, l’attentato nei confronti di AMANTE Giuseppe . BONSIGNORE Pietro, infatti, nonostante la giovane età, era un personaggio che aveva assunto una posizione di rilievo all’interno del clan “COSTA”, dove era cresciuto all’ombra di CAMBRIA Placido, del quale curava gli interessi illeciti, specie nel traffico di stupefacenti. Le stesse modalità dell’omicidio, di chiaro stampo mafioso, lasciano pochi dubbi in ordine all’organico inserimento del BONSIGNORE negli ambienti della criminalità organizzata messinese e, peraltro, all’epoca della morte, egli si trovava agli arresti ospedalieri, imputato del reato di cui all’art. 416 bis c.p. per aver fatto parte del clan “COSTA”, procedimento poi conclusosi nei suoi confronti con dichiarazione di non doversi procedere per morte del reo (vedi sentenza in atti emessa dal Tribunale di Messina il 3 aprile 1987, all’esito del dibattimento di primo grado del processo cosiddetto “dei 290”). Pressoché tutti i collaboratori hanno, poi, riferito, come si è visto, che il BONSIGNORE era vicino a CAMBRIA Placido, era un suo “fedelissimo”, un suo “figlioccio” e ne curava gli interessi illeciti. Tra questi traffici illeciti particolare rilievo avevano, senza dubbio, quelli connessi allo smercio di sostanze stupefacenti (su questo punto vedi anche quello che si dirà quando si tratterà il reato di cui al capo “125”), come vi è ampia prova nel processo, fornita dalle dichiarazioni precise e convergenti di numerosi collaboratori di giustizia e da ulteriori significativi elementi di riscontro alle stesse. PARATORE Vincenzo ha, infatti, dichiarato che BONSIGNORE Pietro e CAMBRIA Placido avevano acquistato una partita di eroina, della quale si appropriò, dopo la morte del primo, CENTORRINO Salvatore , circostanza quest’ultima ricordata anche da SPARACIO Luigi . LA TORRE Guido ha, più genericamente, riferito che il BONSIGNORE “si era messo in proprio per vendere la droga” e aveva “saltato” Mario MARCHESE. Allo stesso modo, con dichiarazione più precisa e sostanzialmente collimante, MARCHESE Mario ha dichiarato che BONSIGNORE Pietro vendeva droga insieme ad AMANTE Giuseppe ; che era in contatto con dei catanesi, tale LEOCATA Salvatore e tale SAITTA Filippo; che quest’ultimo aveva consegnato al BONSIGNORE, due giorni prima che venisse ucciso, mezzo chilo di eroina e che egli si interessò dopo l’omicidio per fargliela riavere. COSTA Gaetano ha analogamente affermato che BONSIGNORE Pietro era responsabile all’interno del gruppo, insieme a CAMBRIA Placido, dello smercio di sostanze stupefacenti e poco tempo prima di morire aveva ricevuto da un catanese, tale SAITTA, mezzo chilo di eroina che poi consegnò a DE DOMENICO Antonino, il quale l’avrebbe “saltata” o l’avrebbe tagliata male e poi restituita. Tali dichiarazioni, che si sovrappongono e completano reciprocamente, trovano, poi, piena conferma nei risultati dell’attività di indagine compiuta dagli organi inquirenti poco prima che il BONSIGNORE morisse e sulla quale hanno riferito al dibattimento, come si è visto, il colonnello ANTOLINI Giovanni, il colonnello BARONE Giuseppe ed il maresciallo MORABITO Giuseppe, i quali hanno tutti ricordato il contenuto di alcune telefonate effettuate dal BONSIGNORE attraverso un’utenza sita nell’ospedale “Ortopedico” e sottoposta a intercettazione, nelle quali veniva utilizzato un linguaggio cifrato, volto sicuramente a nascondere un traffico illecito, e dalle quali risultava l’esistenza di contatti tra l’ucciso ed i fratelli LEOCATA di Catania. Lo svolgimento da parte di BONSIGNORE Pietro di attività illecite riguardanti il traffico di stupefacenti è stata, infine, palesemente evidenziata dal ritrovamento, cui si è in precedenza accennato, in una tasca della vestaglia indossata dal BONSIGNORE al momento dell’uccisione, di una bustina contenente un modesto, anche se non irrilevante, quantitativo di cocaina (come si è visto, con esso si potevano preparare almeno 26 dosi singole iniettabili).
La collocazione criminale del BONSIGNORE ed i suoi interessi illeciti nell’attività di smercio di sostanze stupefacenti costituiscono la premessa indispensabile per comprendere il movente del delitto ed individuarne il mandante. Da più voci, come si è visto, si è affermato che il delitto fu deciso da MARCHESE Mario , mentre il movente è stato variamente indicato: si sarebbe trattato di una risposta ad un progetto omicida nei confronti del MARCHESE orchestrato dal BONSIGNORE con la complicità di CAMBRIA Placido, ovvero di una punizione per avere il BONSIGNORE svolto un lucroso traffico di stupefacenti ed essersi rifiutato di dare il proprio contributo alla cassa comune del clan, la cosiddetta “bacinella”, a quel tempo amministrata dal MARCHESE, ovvero di un atto con il quale il MARCHESE diede inizio ad una lotta di potere all’interno del clan “COSTA”, ovvero, infine, di un mezzo per eliminare uno scomodo testimone in un’oscura vicenda nella quale taluni soggetti si sarebbero appropriati di un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti consegnato al BONSIGNORE da un trafficante catanese. L’accusa nei confronti di MARCHESE Mario quale mandante prescinde, comunque, nel racconto della maggior parte dei collaboratori, da una precisa individuazione del movente del delitto, derivando, viceversa, da due specifici episodi che appaiono a questa Corte sufficientemente provati.
Il primo si è verificato il giorno dopo l’omicidio nell’aula bunker ove si stava svolgendo un’udienza del maxiprocesso cosiddetto “dei 290”. Ad esso hanno assistito tutti i detenuti che si trovavano quel giorno lì presenti, sicché tale fatto è stato ricordato da numerosi collaboratori e, nonostante qualche lieve discrepanza tra le diverse dichiarazioni, non possono esservi dubbi sulla circostanza che esso, almeno nel suo nucleo essenziale, si sia verificato così come riferito. SANTACATERINA Umberto, SPARACIO Luigi , RIZZO Rosario , MANCUSO Giorgio e COSTA Gaetano hanno concordemente affermato, infatti, che, il giorno dopo l’omicidio, MARCHESE Mario si presentò nell’aula bunker di Messina, dove si svolgeva un’udienza del maxiprocesso cosiddetto “dei 290”, e si attribuì la paternità del fatto. Tale episodio, che evidentemente colpì tutti i presenti in considerazione della gravità del reato, della personalità della vittima e del significato che tale uccisione aveva per gli equilibri all’interno del clan “COSTA”, è stato raccontato dai suddetti collaboratori con sufficiente precisione, mentre le piccole differenze nelle diverse esposizioni possono facilmente spiegarsi con il lungo tempo trascorso che può avere annebbiato i ricordi su particolari, tutto sommato, di scarso rilievo. COSTA Gaetano ha, invero, riferito che il MARCHESE si avvicinò a lui e gli comunicò di essersi reso responsabile di tale delitto, mentre gli altri collaboratori hanno affermato che sarebbe avvenuta una conversazione a distanza tra il MARCHESE e CAMBRIA Placido, ma i due racconti non appaiono in insanabile contrasto, poiché è del tutto verosimile che il MARCHESE si sia rivolto anzitutto al COSTA, capo indiscusso del clan, per relazionargli, nella sua qualità di responsabile esterno, su quanto successo il giorno prima e rassicurarlo del fatto che l’omicidio non costituiva un’aggressione da parte di gruppi avversari, ma è altrettanto verosimile che, subito dopo, il MARCHESE si sia rivolto al CAMBRIA, perché la vittima era molto vicina a quest’ultimo e la sua uccisione importava, di per sé, lo scatenarsi di un conflitto tra i due luogotenenti di COSTA Gaetano . Una ricostruzione dei fatti che ritiene possibile entrambe le comunicazioni, sia quella con il COSTA che quella con il CAMBRIA, non sembra, d’altronde, che sia contraddetta dal tenore delle varie dichiarazioni, poiché il colloquio con il COSTA sarebbe avvenuto non a gesti, bensì a breve distanza tra i due interlocutori, sottovoce, in un’udienza affollata, ed è probabile che nessuno degli altri detenuti presenti si sia accorto del fatto, mentre lo stesso COSTA ha riferito di non avere seguito ciò che fece il MARCHESE dopo la conversazione intrattenuta con lui, in quanto “io poi parlavo di altre cose con le persone”, sicché è possibile che il MARCHESE abbia colloquiato, successivamente, a gesti, anche con il CAMBRIA, il quale si trovava in una gabbia più distante. L’attendibilità dei suddetti collaboratori che hanno riferito su tale fatto appare, d’altronde, indiscutibile non solo in considerazione della sufficiente precisione del loro racconto, ma anche perché l’episodio narrato cadde sotto la loro diretta percezione (SPARACIO Luigi ha affermato che egli si trovava nella stessa gabbia di CAMBRIA Placido e poté, pertanto, seguire attentamente la scena) e verificatosi alla presenza di molte persone, con il rischio per i dichiaranti di essere facilmente smentiti ove essi avessero affermato il falso. Non è emersa, peraltro, l’esistenza di alcun interesse per affermare, in relazione a tale fatto, circostanze che alterano la realtà, specie se si considera che MARCHESE Mario è stato ormai giudicato per il delitto in esame con sentenza dibattimentale di assoluzione e per il noto principio del ne bis in idem non può certamente essere nuovamente giudicato per tale reato. Il MARCHESE ha, invero, fornito una diversa ricostruzione dei fatti e, pur non negando che il giorno dopo l’omicidio egli si recò nell’aula bunker, ha sostenuto che insieme a lui si trovava anche DE DOMENICO Antonino e fu quest’ultimo a intrattenere con il CAMBRIA un colloquio a gesti nel quale si attribuì la paternità dell’attentato. Non sembra, nondimeno, a questa Corte che possa prestarsi fede al racconto del MARCHESE, sia perché le dichiarazioni degli altri collaboratori appaiono di ben più pregnante valenza probatoria, sia perché il MARCHESE, come si vedrà meglio in seguito, ha mostrato di avere, nonostante l’ottenuta assoluzione, un indubbio interesse ad apparire estraneo al delitto, probabilmente riprovevole anche per la brutale “morale” mafiosa, essendo stato commesso ai danni di un affiliato allo stesso clan.
Il secondo episodio cui si è inteso prima fare riferimento è stato raccontato da SPARACIO Luigi e da ROMEO Carmelo , ai quali sarebbe stato riferito rispettivamente da PATTI Antonino e da INSANA Romualdo . I due collaboratori hanno affermato che la sera stessa del delitto, poche ore prima della sua esecuzione, vi fu una riunione alla quale parteciparono MARCHESE Mario e “un po’ tutti quelli che erano fuori”. Nel corso di detta riunione il MARCHESE comunicò ai presenti che CAMBRIA Placido aveva deciso la sua morte ed allora si deliberò di punire il CAMBRIA assassinando BONSIGNORE Pietro. Sia SPARACIO Luigi che ROMEO Carmelo appaiono, in proposito, del tutto attendibili.
In particolare, la fonte di conoscenza del primo, PATTI Antonino, risulta soggetto che non solo poteva essere bene informato di quello che era successo, ma che era anche legato con SPARACIO Luigi da rapporti tali da giustificare la confidenza. PATTI Antonino, ucciso due anni dopo in una “guerra” di mafia, il 20 settembre 1988, faceva, infatti, parte del clan “COSTA” e in quel periodo era vicino a MARCHESE Mario , mentre successivamente divenne un uomo di SPARACIO, del quale era figlioccio. Di tali circostanze vi è, invero, ampia prova in atti, desumibile dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udienza del 9-1-1996) che poco tempo prima dell’omicidio del BONSIGNORE, il 7 agosto 1986, PATTI Antonino si era reso responsabile, su mandato di MARCHESE Mario , di un attentato nei confronti di CAVO’ Salvatore (su tale fatto si è già accennato nella parte introduttiva della presente sentenza a pag. 201 e segg.) ed ha aggiunto (vedi udienza del 16-1-1996) che il PATTI era figlioccio di SPARACIO, circostanza quest’ultima che, oltre ad essere stata ammessa dallo stesso SPARACIO, è stata riferita anche da SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 7-2-1994). COSTA Gaetano ha parlato (vedi le dichiarazioni poco sopra riassunte), poi, del PATTI quale suo affiliato, mentre CARIOLO Antonio ha precisato (vedi le dichiarazioni sopra riportate) che all’epoca apparteneva al gruppo diretto da MARCHESE Mario . L’esistenza di rapporti piuttosto stretti tra quest’ultimo ed il PATTI è stata, peraltro, ricordata anche dall’imputato DE DOMENICO Giuseppe , il quale, nel corso del suo esame (vedi udienza del 13-11-1996) ha affermato: “vedevo anche ogni tanto che veniva PATTI Antonino lì [intendendo riferirsi alla casa della madre del MARCHESE], come venivano tante altre persone” ed ha successivamente sottolineato, quasi a suggerire i nomi dei possibili responsabili della morte del fratello Antonino (vedi più ampiamente su questo fatto in seguito, quando esso formerà oggetto di specifica trattazione), che quest’ultimo, poco prima di essere ucciso, si allontanò insieme a ROMEO, VALENTI e PATTI. Vanno, poi, solo richiamate in questa sede le numerose risultanze probatorie a carico del PATTI in relazione al tentato omicidio di LEO Giuseppe, avvenuto il 13-6-1988, sulle quali ci si soffermerà più ampiamente in seguito, costituendo anche tale fatto oggetto di specifica trattazione. L’organico inserimento di PATTI Antonino nell’ambiente criminoso messinese e lo stretto legame con l’ucciso BONSIGNORE Pietro, testimoniato da SPARACIO Luigi , trovano, infine, significativa conferma in una lettera sequestrata nell’abitazione di DE DOMENICO Giuseppe al momento del suo arresto, avvenuto il 19 novembre 1986, ed acquisita in copia agli del fascicolo del dibattimento (vedi documento di cui al n. 35 dell’ordinanza emessa da questa Corte ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in data 19 luglio 1997). Tale lettera, contenuta in una busta gialla chiusa con scritto sul davanti “al bar x Nino P.” e sul retro “Pier” era stata, infatti, inviata dal BONSIGNORE, che si trovava in carcere, al PATTI. L’identità del mittente e del destinatario risulta, invero, facilmente desumibile da una semplice lettura di tale documento, tenuto conto sia delle scritte apposte sulla busta (il padre di Nino PATTI era, infatti, titolare di un bar nel quartiere di Camaro, come risulta dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia oltre che dal contenuto di alcune sentenze) sia del tenore della lettera, proveniente da tale Piero e indirizzata a tale Nino, dal quale si evince che “Piero”, a differenza di “Nino”, si trovava in quel momento detenuto e che l’indomani, giovedì 31, avrebbero discusso in Tribunale la concessione in suo favore degli arresti domiciliari (come si è visto, in effetti, il Tribunale, con ordinanza del 31 luglio 1986, ammise BONSIGNORE Pietro al regime degli arresti domiciliari presso l’Istituto di Chirurgia plastica del locale Policlinico Universitario). D’altronde, lo stesso DE DOMENICO Giuseppe , mentre all’udienza del 13-11-1996, prima che la lettera fosse acquisita, ha ricordato l’esistenza di tale documento come un elemento di prova attestante i buoni rapporti che vi erano tra il fratello Antonino ed il BONSIGNORE ed ha affermato che essa era stata scritta dal fratello Nino, il quale la doveva fare recapitare a Piero BONSIGNORE, in una successiva udienza (udienza del 20-10-1997, in sede di confronto con ROMEO Carmelo ), dopo che la lettera è stata acquisita, ha diversamente affermato (probabilmente notando come fosse insostenibile l’originaria versione) che egli ricevette quella lettera dal fratello Nino, il quale si trovava in carcere, affinché la consegnasse a Nino PATTI, al quale la mandava “l’amico suo BONSIGNORE”. La lettera menzionata attesta, infine, non solo l’esistenza di un rapporto di stretta amicizia tra il BONSIGNORE e PATTI Antonino, che si scambiano frasi affettuose, ma anche la circostanza che quest’ultimo era dedito a traffici illeciti, come appare evidente dalle esortazioni del BONSIGNORE ad apprezzare la libertà e ad usare la massima cautela in relazione a un “articolo” che il PATTI stava “trattando bene”, evitando l’uso del telefono perché il “nemico è sempre in agguato”.
Alla luce di quanto si è sin qui esposto risulta, pertanto, del tutto verosimile che il PATTI abbia partecipato alla riunione nella quale venne deliberata l’uccisione del BONSIGNORE, tenuto conto che egli era un soggetto attivo all’interno del clan “COSTA” e legato da rapporti criminali con il MARCHESE, mentre non deve sorprendere che egli non si sia opposto all’uccisione del suo fraterno amico, non solo per quello che ha riferito SPARACIO Luigi in ordine allo stato di prostrazione in cui versava a quel tempo il PATTI a causa della tossicodipendenza, ma soprattutto perché ben difficilmente questi avrebbe potuto palesare, senza un gravissimo rischio per la propria vita, la contrarietà ad una decisione che il capo, MARCHESE Mario , responsabile esterno del gruppo, aveva già preso. Altrettanto verosimile risulta, poi, la circostanza che il PATTI, sgomento per la morte dell’amico, abbia cercato sostegno in SPARACIO Luigi , raccontandogli quello che era successo, così come, peraltro, fece anche con COSTA Gaetano , il quale ha riferito di aver saputo dal PATTI che “qualche errore si stava commettendo all’esterno”. Non si riesce, d’altronde, a ravvisare alcuna plausibile ragione per la quale SPARACIO Luigi avrebbe dovuto affermare il falso su tale circostanza sia in considerazione della sentenza assolutoria già pronunciata nei confronti del MARCHESE, che rende priva di effetto una qualsiasi accusa nei suoi confronti, sia in considerazione del ruolo di protagonista svolto dal collaboratore all’interno della delinquenza organizzata messinese, che induce ad escludere che egli abbia potuto riferire cose delle quali non aveva precisa conoscenza solo per accreditarsi davanti agli organi di indagine.
Altrettanto attendibile appare la dichiarazione di ROMEO Carmelo , il quale ha riferito di avere appreso il fatto da INSANA Romualdo . Già si è discusso, quando si è trattato l’omicidio di MORGANA Natale (vedi pag. 965 e segg.), quale fosse la collocazione criminale di ROMEO Carmelo e di INSANA Romualdo , sicché è sufficiente rinviare in proposito a quanto si è già detto. In questa sede occorre solo ribadire che risulta del tutto verosimile la circostanza secondo la quale INSANA Romualdo , soggetto vicino al MARCHESE, abbia partecipato alla riunione nella quale si discusse la perpetrazione dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro, finendo con l’essere bene informato di quello che era successo, e che abbia potuto, quindi, effettuare l’asserita confidenza al suo amico ROMEO Carmelo . Va, d’altronde, osservato che il racconto del collaboratore non appare ispirato da intenti calunniosi, non solo per quanto si è detto sulla posizione processuale del MARCHESE, ma anche in considerazione del fatto che il ROMEO stesso è imputato di tale delitto, pur avendo professato la propria innocenza, sicché egli, quale affiliato al clan “MARCHESE”, avrebbe avuto tutto l’interesse ad attribuire il mandato dell’uccisione del BONSIGNORE a persona diversa da MARCHESE Mario .
Occorre, infine, rilevare che le dichiarazioni di SPARACIO Luigi e di ROMEO Carmelo circa lo svolgimento di tale riunione e l’oggetto della discussione appaiono perfettamente sovrapponibili nonostante qualche apparente discrepanza. In particolare, mentre SPARACIO Luigi ha asserito che alla riunione avrebbe partecipato anche ROMEO Carmelo , quest’ultimo lo ha escluso. Alla discordanza non può, tuttavia, attribuirsi eccessivo rilievo, poiché SPARACIO Luigi non fu presente alla riunione e ha riferito cose che egli apprese da altri, con la conseguenza che più facile risulta per lui un eventuale errore della memoria, specie se si tiene conto che il collaboratore, per ricordare i soggetti partecipanti alla riunione, ha operato un collegamento (vi erano “un po’ tutti quelli che erano fuori”) che, nella sua genericità, potrebbe rivelarsi erroneo o che, comunque, potrebbe averlo indotto in errore. Di fronte, invero, alla chiara dichiarazione del soggetto interessato, ROMEO Carmelo , che ha escluso con fermezza la sua partecipazione, non sembra a questa Corte che vi sia spazio per ritenere che si debba prestare fede alla diversa affermazione di SPARACIO Luigi , anche in considerazione del fatto che il ROMEO ha spiegato in modo plausibile le ragioni per le quali non partecipò alla riunione, in quanto egli era dipendente della Silmarc e quella sera si trovava impegnato al lavoro, dal quale non avrebbe potuto allontanarsi ingiustificatamente.
Benché possa dubitarsi che il ROMEO, imputato di tale delitto, abbia avuto interesse ad allontanare da sé un qualsiasi sospetto di coinvolgimento nel fatto, sia nella fase esecutiva che nella fase deliberativa, va, peraltro, osservato che l’accoglimento della ipotesi ricostruttiva alternativa offerta dallo SPARACIO non consentirebbe, comunque, a questa Corte di affermare la responsabilità del ROMEO sotto il profilo del concorso morale nel delitto. Ben difficilmente potrebbe, infatti, ritenersi raggiunta la necessaria prova relativa al volontario apporto causale dell’imputato alla commissione del fatto, tenuto conto che la riunione di cui trattasi non può considerarsi quella di un organismo collegiale centrale, composto da un ristretto numero di associati, investito del potere di deliberare, ma appare, piuttosto, come una riunione generale di gran parte degli affiliati, con funzione solo apparentemente deliberativa, essendo stata, in realtà, la decisione già presa dai vertici dell’associazione. Ciò risulta palese esaminando la posizione di PATTI Antonino, il quale dovette “subire” la deliberazione di assassinare un suo amico fraterno, ma vale anche con riferimento a ROMEO Carmelo , il cui comportamento, ove si ritenesse che egli partecipò alla riunione, non potrebbe, in ogni caso, considerarsi una sorta di consenso tacito al delitto, penalmente rilevante (pur accogliendo la ricostruzione estensiva del concorso morale talvolta affermata in giurisprudenza[1]), neppure sotto il profilo del cosiddetto “rafforzamento” del proposito criminoso altrui, tenuto conto che il ROMEO era, all’epoca del delitto, soggetto di modesta caratura criminale, il quale solo da pochissimo tempo era venuto in contatto con il sodalizio delinquenziale diretto dal MARCHESE (come si vedrà meglio in seguito, quando si tratterà l’imputazione relativa al reato associativo) e non poteva avere, come tale, alcun potere di delibare il contenuto dell’iniziativa delittuosa altrui, al fine di interdirne, eventualmente, l’attuazione.
I due episodi sopra ricordati, uno verificatosi la sera stessa del delitto qualche ora prima della sua esecuzione e l’altro avvenuto il giorno dopo all’interno dell’aula bunker, entrambi, come si è visto, adeguatamente provati, non possono lasciare alcun dubbio in ordine al ruolo attivo svolto da MARCHESE nell’ideazione e deliberazione del fatto di sangue. La sua difesa, peraltro, risulta per molti versi contraddittoria e poco convincente, tanto da rinforzare, anziché indebolire il quadro probatorio a suo carico. Il MARCHESE, infatti, dopo aver affermato di non avere coltivato alcun motivo di contrasto con il BONSIGNORE, ha, tuttavia, rimproverato quest’ultimo di non aver saputo rispettare la gerarchia all’interno del gruppo (“non capiva l’importanza..., siccome aveva alle spalle..., tramite il CAMBRIA si sentiva già elevato”) e di aver voluto sottrarsi al rapporto di dipendenza nei suoi confronti, rivelando, così, il MARCHESE che esisteva, in realtà, un’evidente discordia tra i due in ordine alla gestione degli affari illeciti all’interno del clan (“lui, se andava qualcuno da lui [intendendo riferirsi al BONSIGNORE], [...] andava il CENTORRIMO, andava [...] PATTI Antonino, insomma, andava lì e lui magari gli diceva: sai Mario, così... - ma che me ne frega, lui mangia nel suo piatto e io mangio nel mio”). Ciò, peraltro, sembra dar ragione a chi, come LA TORRE Guido, ha sostenuto che il movente del delitto va ravvisato nella sempre maggiore autonomia rivendicata dal BONSIGNORE nella gestione dei suoi affari illeciti. Il MARCHESE ha, quindi, continuato affermando che egli, quando giunse nell’aula bunker il giorno dopo l’omicidio, era ancora all’oscuro su chi fossero i responsabili del delitto ed apprese i particolari del fatto da DE DOMENICO Antonino solo quando si fermò, subito dopo l’udienza, a parlare con quest’ultimo e con altri nei pressi della vicina chiesa. Tale ricostruzione appare, però, totalmente inverosimile, poiché, come ha sottolineato COSTA Gaetano , il MARCHESE, anche se non fosse stato responsabile del delitto, proprio per il ruolo rivestito all’epoca all’interno del clan, “doveva saperlo e poi farlo sapere” e sembra, pertanto, che tale racconto sia un tentativo di far apparire sé stesso totalmente estraneo al fatto di sangue. Il collaboratore, per spiegare, inoltre, come il DE DOMENICO, seguace di CAMBRIA Placido, abbia potuto ragionevolmente decidere l’uccisione di un uomo appartenente al suo medesimo gruppo, è caduto in evidente contraddizione, riferendo che già a quel tempo “c’era il fatto che io con CAMBRIA non andavamo d’accordo”, per poi dovere ammettere, invece, che solo dopo l’omicidio di BONSIGNORE Pietro emerse il contrasto tra lui ed il CAMBRIA. Poiché, però, nessun palese conflitto vi era ancora in atto viene, conseguentemente, a cadere anche l’affermazione del MARCHESE secondo cui il DE DOMENICO vedeva in lui un pericolo e decise l’omicidio per accattivarsi la sua benevolenza. Inverosimile risulta, peraltro, la circostanza secondo la quale DE DOMENICO Antonino, avendo appreso che il CAMBRIA voleva uccidere, tramite BONSIGNORE Pietro, il MARCHESE, anziché comunicare ciò all’interessato, che già solo per questo avrebbe dovuto essergli grato, decise, viceversa, autonomamente il delitto mettendone a parte il MARCHESE solo dopo la sua esecuzione. Va, peraltro, osservato che tutta la questione relativa al presunto attentato orchestrato dal CAMBRIA nei confronti del MARCHESE è priva di qualsiasi ragionevolezza, poiché fu proprio il CAMBRIA, insieme a COSTA Gaetano , a decidere di attribuire al MARCHESE, pochissimo tempo prima dell’attentato, un ruolo delicato ed importante all’interno del clan, mentre solo dopo l’omicidio del BONSIGNORE il CAMBRIA venne messo da parte (vedi le dichiarazioni prima riassunte di RIZZO Rosario e di COSTA Gaetano , oltre a quanto si è già detto nella parte introduttiva di carattere storico della presente sentenza a pag. 201 e segg.). Non è da escludere, comunque, che nell’immediatezza del fatto sia stato diffuso proprio il suddetto movente, poiché, come si è già visto (vedi, ad esempio, quanto si è detto a proposito dell’omicidio GIAIMO, pag. 604 e segg., e a proposito del duplice omicidio PARISI e FENGHI, pag. 201 e segg.), sovente nell’ambiente delinquenziale si davano ai fatti motivazioni diverse da quelle reali per le ragioni più svariate e, in genere, per fare apparire l’azione delittuosa conforme ad una sorta di “codice mafioso” dei comportamenti criminali e, come tale, più facilmente accettabile dalla generalità degli appartenenti a quello stesso mondo. Va, d’altronde, osservato che lo stesso COSTA Gaetano , il quale dovette essere certamente informato delle ragioni del delitto in virtù della sua posizione di capo, ha sottolineato l’esistenza, nel delitto in esame, di un movente reale e di un altro fittizio artatamente diffuso dagli autori del fatto “perché era proibito metterci noi contro di noi e senza una motivazione valida ammazzare uno del nostro gruppo”. MARCHESE Mario ha, infine, effettuato alcune importanti ammissioni. Ha, anzitutto, affermato che la sera stessa dell’omicidio ricevette una telefonata che gli comunicava l’avvenuta uccisione del BONSIGNORE e tale circostanza, che il collaboratore è stato, probabilmente, costretto ad ammettere in quanto la telefonata fu intercettata dagli investigatori (secondo quanto dichiarato dallo stesso MARCHESE), risulta difficilmente comprensibile ove egli fosse stato estraneo al delitto. Il collaboratore ha, quindi, riferito che qualche giorno dopo l’omicidio egli si recò in carcere e dichiarò “guerra” al CAMBRIA, attribuendosi con lui e forse anche con altri la paternità dell’omicidio. Ha, infine, ritenuto possibile che il DE DOMENICO abbia detto agli esecutori materiali del delitto che MARCHESE Mario era stato informato del fatto, senza riuscire, però, a spiegare per quale motivo il DE DOMENICO, dotato di un autonomo potere di iniziativa al pari del MARCHESE quale responsabile esterno del gruppo, abbia dovuto giustificare con i suoi uomini la decisione presa ed abbia sentito la necessità di spendere, senza che fosse vero, il nome del MARCHESE. Non sembra, d’altronde, contraddire tale ricostruzione dei fatti la circostanza che il MARCHESE abbia fatto visita al BONSIGNORE durante la sua degenza in ospedale e si sia adoperato per prolungarne il ricovero, così come da lui sostenuto con dichiarazione che è stata confermata, come si è visto, da un passo contenuto nella sentenza di assoluzione pronunciata per tale delitto in suo favore, e che ha trovato indiretto riscontro nell’oscura vicenda relativa alla degenza del BONSIGNORE per una patologia che, pur essendo risultata reale, non necessitava certamente, come emerge chiaramente dagli atti acquisiti, di cure in regime di ricovero ospedaliero. Tale condotta, tuttavia, non può considerarsi indice univoco in ordine all’esistenza di buoni rapporti tra i due, in quanto potrebbe essere stata suggerita dalla scelta opportunistica di mantenere il BONSIGNORE in un luogo nel quale sarebbe stato più agevole attentare alla sua vita.
Alla luce delle suesposte considerazioni può, pertanto, affermarsi con sicurezza che MARCHESE Mario fu mandante del delitto, anche se non risulta del tutto chiarito il movente dell’azione criminosa che, probabilmente, va ravvisato, come ha sostenuto chiaramente CARIOLO Antonio , nella volontà del MARCHESE di affermare la propria supremazia all’interno del clan “COSTA”, punendo con la morte chi, restando fedele al CAMBRIA e sottraendo le proprie attività illecite al controllo del MARCHESE, si opponeva a tale disegno. Un ruolo nella fase ideativa e deliberativa va, nondimeno, attribuito anche a DE DOMENICO Antonino, così come affermato nel capo di imputazione. L’istruzione probatoria ha offerto infatti, alcuni significativi elementi che inducono questa Corte a ritenere provato il superiore assunto. I collaboratori prima ricordati hanno esposto vari moventi che potrebbero aver ispirato un’iniziativa del DE DOMENICO. In particolare, SPARACIO Luigi ha affermato che questi pensava di poter diventare, con l’accantonamento di CAMBRIA Placido, “uno dei personaggi”, mentre COSTA Gaetano ha riferito l’esistenza di un interesse economico in capo al DE DOMENICO, il quale non avrebbe pagato o avrebbe tagliato e, quindi, restituito una partita di droga ricevuta dal BONSIGNORE. La responsabilità di DE DOMENICO Antonino quale mandante del delitto è stata, poi, affermata con vigore da MARCHESE Mario e da COSTA Gaetano , mentre SPARACIO Luigi ha sostenuto di ritenere l’esistenza di un suo coinvolgimento. Non occorre, del resto, ulteriormente soffermarsi sull’attendibilità dei predetti collaboratori, che erano ai vertici dell’organizzazione criminale all’interno della quale maturò il delitto e che dovettero essere certamente ben informati su chi fossero stati i soggetti responsabili, mentre la circostanza che la persona accusata sia ormai da tempo deceduta fuga ogni sospetto in ordine all’esistenza di un eventuale disegno calunnioso. Solo il MARCHESE potrebbe, invero, aver avuto interesse a fornire una versione dei fatti che, accusando altri, lo sollevava da responsabilità, ma analoga obiezione non può certo muoversi alle dichiarazioni sul punto concordanti di COSTA Gaetano . Va, poi, rilevato che sia SPARACIO Luigi che ROMEO Carmelo hanno indicato DE DOMENICO Antonino come uno dei partecipanti alla riunione nella quale si deliberò l’uccisione del BONSIGNORE ed anche se si dovesse ipotizzare che egli si sia limitato a non opporsi ad una iniziativa del MARCHESE, non può attribuirsi alla sua condotta, con la quale palesò una sorta di consenso tacito al delitto, una funzione meramente passiva, bensì deve attribuirsi ad essa una funzione attiva, di chi ha un interesse all’esecuzione del delitto, proprio in considerazione del ruolo direttivo rivestito dal DE DOMENICO all’interno del gruppo. E’, poi, significativo che, dopo l’omicidio, il DE DOMENICO, nonostante fosse stato sino ad allora vicino a CAMBRIA Placido, non prese le distanze dal delitto e dai suoi esecutori, ma, al contrario, secondo il racconto del MARCHESE, il giorno dopo si recò insieme a lui nell’aula bunker e, comunque, secondo SPARACIO Luigi , si avvantaggiò dell’esautoramento del CAMBRIA. Grande rilievo assume, infine, il ritrovamento della lettera del BONSIGNORE indirizzata a PATTI Antonino nella casa di DE DOMENICO Giuseppe , al momento dell’arresto di quest’ultimo avvenuto il 19 novembre 1986. Non pare possano sussistere dubbi in ordine al fatto, peraltro dichiarato dallo stesso imputato DE DOMENICO Giuseppe , che la lettera giunse nel luogo in cui fu rinvenuta con l’intervento di DE DOMENICO Antonino che la ricevette in carcere dal BONSIGNORE con l’incarico di farla recapitare al destinatario. La circostanza, allora, che la lettera, inviata, come si è visto, il 30 luglio 1986, non venne mai trasmessa al PATTI, costituisce indizio di precipua rilevanza circa l’esistenza di un disegno maturato sin dal momento delle scarcerazioni avvenute nel luglio 1986, del quale il DE DOMENICO fu partecipe se non promotore, diretto ad isolare il BONSIGNORE. L’attuazione di un tale disegno, che ha costituito la naturale premessa della successiva decisione di uccidere il BONSIGNORE, ha trovato, peraltro, preciso riscontro negli accertamenti compiuti dagli organi investigativi immediatamente dopo il delitto, avendo il colonnello ANTOLINI Giovanni osservato che, dal tenore delle conversazioni intercettate, sembrò che il BONSIGNORE fosse stato abbandonato dai suoi interlocutori, i quali tagliavano le conversazioni (vedi anche la deposizione del teste SGROI Francesco in ordine ad una telefonata fatta per conto del BONSIGNORE) e ciò sembra accreditare quella ricostruzione dei fatti che rinviene il reale movente del delitto non tanto in interessi economici contingenti connessi al traffico di stupefacenti, bensì in un obiettivo ambizioso e ben ponderato, inteso ad infirmare la posizione di supremazia acquisita all’interno del clan “COSTA” da CAMBRIA Placido, attraverso l’uccisione dei suoi uomini più fidati, secondo un progetto nel quale va probabilmente iscritto anche il tentato omicidio ai danni di AMANTE Giuseppe , avvenuto solo pochi giorni dopo il duplice assassinio in esame.
Passando ora ad esaminare la fase esecutiva del delitto, occorre, anzitutto, ricordare che dalla prova storica del fatto emerge con sufficiente sicurezza che i killers furono due e che entrambi spararono all’indirizzo della vittima designata, secondo la dichiarazione effettuata nell’immediatezza del fatto alla forze dell’ordine dall’infermiere CALABRO’ Salvatore, il quale aveva certamente, all’epoca in cui venne sentito, un ricordo dei fatti ben più vivido e preciso di quello manifestato al dibattimento. Tale dichiarazione trova, poi, conferma nei dati risultanti dal processo verbale di sopralluogo redatto il 9 ottobre 1986, dove si attesta che sul luogo del delitto vennero rinvenuti n. 16 bossoli per pistola cal. 7,65, evidentemente esplosi, in considerazione del loro numero, da più di un’arma. E’, inoltre, probabile che abbia partecipato al fatto una terza persona, con il compito di guidare l’autovettura a bordo della quale i due complici si allontanarono dopo l’attentato.
Quasi tutti i collaboratori sentiti (SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido, MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , COSTA Gaetano , RIZZO Rosario , CARIOLO Antonio , LEO Giovanni , ROMEO Carmelo ) hanno affermato che uno dei due killer si identificò in CALAFIORE Carmelo . Non tutte le dichiarazioni presentano, naturalmente, il medesimo valore probatorio e già si è evidenziato come talune di esse appaiono di ridotta o nessuna utilità, ma altre risultano, invece, in relazione all’accusa nei confronti di CALAFIORE Carmelo , di precipua attendibilità. In particolare, questa Corte ritiene molto significative le affermazioni di MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , PARATORE Vincenzo e ROMEO Carmelo .
Come si è osservato in precedenza, quando si è trattato l’omicidio di MORGANA Natale (vedi pag. 965 e segg.), i rilievi prima sollevati sull’attendibilità del MARCHESE con riferimento agli aspetti del fatto attinenti al mandato ed all’organizzazione del delitto, che avrebbero potuto involgere una diretta responsabilità del collaboratore se non penale, certamente morale, di fronte alla società e, soprattutto, di fronte all’ambiente delinquenziale del quale faceva parte fino a poco tempo orsono (ed i cui codici di comportamento sembra, purtroppo, che mantengano per lui un qualche valore), non minano necessariamente la sua credibilità con riferimento a quella parte della narrazione nella quale egli ha descritto l’esecuzione del delitto, accusando CALAFIORE Carmelo e GIANNINI o GIANNINO Santo di avere sparato alla vittima e DE DOMENICO Giuseppe di avere condotto il veicolo sul quale gli attentatori si recarono sul luogo dell’omicidio. L’accertata falsità di parte del racconto può, naturalmente, indebolire l’efficacia probatoria di altre parti che risultino in qualche modo legate alle prime, ma non può privarle del tutto di valore, specie se, da un esame del loro tenore appaiano attendibili per la completezza, originalità e accuratezza della narrazione. Il MARCHESE, d’altronde, proprio per essere stato, come si è visto, mandante del delitto, conosceva certamente bene quale fosse stato il reale svolgimento dei fatti ed ha dimostrato inequivocabilmente di possedere tale conoscenza dando dell’azione esecutiva, pur non essendovi stato presente, una descrizione sufficientemente esaustiva e corredata di particolari (riguardo al numero degli attentatori, al numero di coloro che spararono, al tipo ed al colore del veicolo utilizzato per recarsi sul posto) che potevano essere conosciuti solo da una persona bene informata. Si è, poi, già ripetutamente osservato che, avendo il MARCHESE reso le sue dichiarazioni nel segreto delle indagini, risulta notevolmente ridotto il pericolo che egli abbia potuto essere in qualche modo influenzato o condizionato da altre fonti e ciò appare particolarmente vero nel caso in esame, poiché il collaboratore si è discostato in modo sensibile, nell’indicazione dei responsabili, anche dalle dichiarazioni in precedenza rese da SANTACATERINA Umberto. Non sono emerse, infine, ragioni per le quali il collaboratore avrebbe dovuto accusare ingiustamente il CALAFIORE, fornendo, peraltro, una versione dei fatti che poteva non rispondere ad un suo interesse difensivo, poiché CALAFIORE Carmelo era, come si vedrà, personaggio vicino a MARCHESE Mario , tanto da esserne il “figlioccio”, e la sua partecipazione al delitto avrebbe potuto facilmente essere considerata indizio di un coinvolgimento anche del MARCHESE nel fatto di sangue.
Riguardo a SPARACIO Luigi , vanno ribadite, anche con riferimento alla sua accusa nei confronti di CALAFIORE Carmelo , le argomentazioni poco sopra esposte in ordine alla generale attendibilità del dichiarante sia in relazione al ruolo rivestito dal collaboratore all’interno della criminalità organizzata messinese, sia in considerazione della collocazione criminale di PATTI Antonino, sua fonte di conoscenza, e dei rapporti che egli intratteneva a quel tempo con quest’ultimo. Non sono, d’altronde, emerse tra SPARACIO Luigi e CALAFIORE Carmelo ragioni di astio tali da potere giustificare eventuali accuse calunniose e neppure l’appartenenza di quest’ultimo ad un clan diverso da quello capeggiato dal primo può mutare tale giudizio, atteso che il CALAFIORE si è trasferitosi da tempo a Siracusa, allontanandosi dal mondo criminale messinese per iniziare un nuovo stile di vita, e non risulta che successivamente a tale sua decisione sia stato oggetto di ritorsioni da parte di clan rivali, che hanno, pertanto, rispettato la sua scelta di estraniarsi dalle dinamiche malavitose. Il contenuto delle dichiarazioni di SPARACIO Luigi palesa, inoltre, una accurata conoscenza di elementi di fatto che solo una persona bene informata poteva possedere, avendo egli esattamente indicato il numero degli attentatori ed il tipo di autoveicolo, cabriolet, usato per recarsi sul posto del delitto (al dibattimento il collaboratore ha, invero, erroneamente indicato la casa produttrice dell’auto, ma nella fase delle indagini aveva correttamente ricordato il modello del veicolo) ed essendo stato molto preciso nel rammentare, il solo insieme a ROMEO Carmelo , la riunione avvenuta la sera stessa dell’attentato, nella quale si deliberò l’omicidio e si scelsero gli esecutori. Le lacune presenti nel suo racconto appaiono, d’altronde, facilmente spiegabili, tenuto conto che lo SPARACIO non partecipò ai fatti che ha narrato, avvenuti quando il collaboratore si trovava in carcere, e che egli apprese solo alcuni particolari del delitto da PATTI Antonino, sicché è possibile che abbia mantenuto un ricordo dei fatti non del tutto fedele o che essi gli siano stati riferiti in modo incompleto. Va, peraltro, osservato, che le sopra ricordate lacune o incertezze hanno riguardato esclusivamente l’eventuale partecipazione al delitto di ROMEO Carmelo e di DE DOMENICO Antonino, nonché il nominativo del secondo complice che sparò al BONSIGNORE, mentre l’accusa nei confronti del CALAFIORE è stata sempre ferma e sicura.
PARATORE Vincenzo ha dichiarato di aver appreso chi furono gli esecutori materiali del delitto dallo stesso CALAFIORE Carmelo mentre entrambi si trovavano nel carcere di Messina al secondo piano del reparto “cellulari” e quest’ultimo, volendo allontanarsi dall’ambiente delinquenziale messinese e trasferirsi a Siracusa, sperava di trovare in PARATORE Vincenzo protezione nei confronti di CAMBRIA Placido il quale, probabilmente, aveva in animo di vendicare la morte del BONSIGNORE. Sebbene il racconto del collaboratore appaia più generico di quello dei due in precedenza esaminati, nella descrizione delle modalità esecutive del fatto e risulta in parte impreciso nella descrizione del ruolo svolto dal secondo complice identificato in GIANNINI Santo, l’accusa mossa da PARATORE Vincenzo nei confronti del CALAFIORE appare altamente attendibile in considerazione della notevole verosimiglianza delle circostanze nelle quali avvenne la comunicazione tra i due su tale delitto e di alcune originali notazioni che trovano nella prova storica del fatto adeguato riscontro, mentre non sono emerse ragioni di contrasto tali da giustificare accuse calunniose. Va, anzitutto, osservato che la narrazione del PARATORE risulta perfettamente compatibile con le informazioni acquisite presso la Casa Circondariale di Messina (vedi documento di cui al n. 72 dell’ordinanza del 19 luglio 1997), dalle quali risulta che nel novembre - dicembre 1988 PARATORE Vincenzo e CALAFIORE Carmelo furono entrambi detenuti proprio nel secondo piano del reparto cellulare del predetto istituto, pur se in celle diverse. Lo stesso CALAFIORE Carmelo , nelle sue dichiarazioni spontanee del 24-6-1996 e nel corso del suo esame reso all’udienza dell’11-11-1996, ha, poi, dichiarato che dopo essere stato scarcerato nel 1990 (dall’attestazione trasmessa dal D.A.P. risulta che il CALAFIORE fu detenuto dall’11-9-1987 al 29-7-1990) si trasferì a Siracusa “per evitare di frequentare gli amici del passato” e lì iniziò una nuova vita, sposandosi e lavorando onestamente. E’, allora, probabile che egli, per attuare tale proposito, abbia cercato di ottenere il consenso dei più autorevoli personaggi della criminalità organizzata messinese, specie se costoro avevano, come il CAMBRIA, ragioni per volersi vendicare nei suoi confronti a causa dell’attività delinquenziale svolta. Il racconto di PARATORE sul punto, oltre che plausibile, in considerazione degli stretti legami criminali esistenti tra quest’ultimo ed il CAMBRIA, come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 157 e segg.), trova, poi, indiretta conferma nelle parole di SPARACIO Luigi, le quali attestano che CALAFIORE Carmelo ebbe effettivamente a rivolgersi un po’ a tutti coloro che potevano, nell’ambiente criminale, “garantirgli” che egli non avrebbe corso pericoli per la sua scelta di vita. Lo SPARACIO ha, infatti, affermato (vedi udienza del 15-10-1996) che in quello stesso periodo di tempo nel quale sarebbe avvenuto il colloquio tra il PARATORE ed il CALAFIORE, quest’ultimo, approfittando di un permesso, “è venuto a trovarmi a casa mia e mi [disse] che non voleva avere più a che fare con nessuno, [...] che si stava sposando con una ragazza di Siracusa e si voleva sistemare”. E’ d’altronde, verosimile, tenuto conto delle ragioni che occasionarono il colloquio tra il PARATORE ed il CALAFIORE, che quest’ultimo abbia parlato all’odierno collaboratore della sua partecipazione all’omicidio di BONSIGNORE Pietro, poiché era proprio a causa di tale omicidio che poteva ragionevolmente attendersi una ritorsione da parte del CAMBRIA, del quale la vittima era un fedele amico. Passando, infine, ad un più compiuto esame delle dichiarazioni del PARATORE, questi ha riferito di aver saputo da CALAFIORE Carmelo che la vittima accolse i suoi carnefici “col sorriso sulle labbra” e tale particolare rappresenta in modo efficace la situazione psicologica del BONSIGNORE, che sicuramente non si attendeva di poter essere ucciso. Ciò sembra potersi desumere osservando che, poco prima dell’omicidio, egli, per nulla guardingo, stava tranquillamente chiacchierando con la povera SPINA Nunziata, e che si attardò nella sala di attesa dell’ospedale senza alcun motivo ben oltre l’orario delle visite, probabilmente, in attesa di coloro che poi, inaspettatamente, gli spararono. Le imperfezioni nella narrazione dell’accaduto con riferimento alla condotta tenuta dal GIANNINI (il quale, secondo il PARATORE, non avrebbe sparato, tanto da essere allontanato dall’ambiente criminale, mentre risulta, come si è visto, che entrambi gli attentatori spararono) e la stessa indicazione di quest’ultimo quale complice nel fatto, effettuata dal collaboratore con modalità tali da lasciare notevolmente perplessi, non sembra, poi, che possano incidere sull’attendibilità dell’accusa nei confronti del CALAFIORE, poiché riguardano persona diversa dall’imputato, e perché, soprattutto, possono giustificarsi con il lungo tempo trascorso dal momento in cui il PARATORE ebbe conoscenza dei fatti, dei quali poteva serbare un ricordo meno nitido non avendovi assistito. Va, d’altronde, osservato che il CALAFIORE non aveva ragione di soffermarsi, nella discussione avuta con il PARATORE, sull’identità del complice e sul ruolo da questo svolto, sicché è plausibile che si sia limitato a fornire al PARATORE solo a qualche cenno cui, probabilmente, si sono sovrapposte, nel ricordo del collaboratore, altre conoscenze, rivelatesi imprecise, sulle ragioni dell’allontanamento del GIANNINI dall’ambiente criminale a seguito del delitto in esame.
Anche con riferimento alle dichiarazioni di ROMEO Carmelo vanno, infine, richiamate, per il rilievo che assumono in ordine alla generale attendibilità del dichiarante, le considerazioni poco sopra effettuate in relazione alla collocazione criminale che avevano a quel tempo ROMEO Carmelo e INSANA Romualdo , fonte di conoscenza del primo. Verosimile è, altresì, la circostanza che il collaboratore abbia potuto apprendere, così come da lui affermato, altri particolari del fatto dallo stesso esecutore materiale, CALAFIORE Carmelo , in considerazione dell’affiatamento esistente tra i due, indicati come “i due Carmeli”, i quali, secondo le affermazioni di numerosi collaboratori, operavano sovente insieme tanto da rendersi entrambi responsabili, come si vedrà, dell’omicidio di GALEANI Gianfranco. Allo stesso modo che per i collaboratori prima esaminati non si ravvisano, poi, neppure per ROMEO Carmelo, ragioni di contrasto nei confronti di CALAFIORE Carmelo , che possano in qualche modo giustificare eventuali accuse calunniose, dovendosi a tal proposito osservare che il ROMEO ha operato da tempo una scelta analoga a quella effettuata dal CALAFIORE, allontanandosi da Messina e dall’ambiente delinquenziale per iniziare un nuovo stile di vita, sicché le sue affermazioni non possono risultare condizionate neppure da eventuali dinamiche sviluppatesi all’interno del sodalizio criminoso di appartenenza, che appaiono a lui totalmente estranee. La credibilità del ROMEO non può, infine, essere messa in dubbio a causa della sua qualità di imputato del reato de quo e del correlato interesse a fornire una versione dei fatti compatibile con la sua affermazione di completa estraneità agli stessi. La posizione processuale del collaboratore appare, infatti, autonoma rispetto a quella del CALAFIORE e tale, comunque, da poter tranquillamente affermare che l’accusa nei confronti di quest’ultimo non è sicuramente motivata dalla volontà di allontanare da sé il sospetto di essere coinvolto nel delitto. In particolare, il ROMEO è stato accusato da alcuni collaboratori, come si è visto e si vedrà meglio in seguito, di essere stato uno dei killers unitamente a CALAFIORE Carmelo, ma nessuno lo ha indicato al posto di quest’ultimo, con la conseguenza che la conferma delle accuse nei confronti del CALAFIORE non può certamente giovare alla difesa del ROMEO, anche in considerazione del facile accostamento del suo nome a quello del CALAFIORE, per le ragioni di solidarietà criminale cui si è prima accennato. E’, però, soprattutto, sul piano del contenuto delle dichiarazioni del collaboratore che è possibile apprezzare pienamente la sua attendibilità, perché il ROMEO ha fornito una ricostruzione quanto mai precisa e coerente, indicando con sicurezza non solo il nominativo delle persone che parteciparono all’attentato, ma anche quale fu il loro piano esecutivo, chi fu colui che sparò per primo (GIANNINO Santi, la cui descrizione, fornita dal MARCHESE e dal PARATORE corrisponde, anche se vagamente, a quella di uno degli attentatori effettuata dal teste CALABRO’ Salvatore), chi era il proprietario dell’autoveicolo utilizzato dagli esecutori materiali per portarsi sul luogo del delitto, chi ne avesse la momentanea disponibilità, quali erano le caratteristiche del mezzo (il collaboratore, pur avendo indicato erroneamente il modello del veicolo, ha ricordato, infatti, che esso presentava la capotta, particolare che risulta perfettamente corrispondente alle caratteristiche del veicolo di proprietà di CAVO’ Giuseppe).
Di minor valore, ma non per questo prive di rilevanza, sono le accuse nei confronti del CALAFIORE avanzate da GIORGIANNI Salvatore e CARIOLO Antonio . Ai racconti dei due suddetti collaboratori non può, invero, attribuirsi, per la povertà del loro contenuto, peso analogo a quello delle dichiarazioni dei collaboratori prima esaminati, poiché l’attività di verifica in ordine alla loro attendibilità non dispone di elementi sufficienti per un giudizio totalmente affidabile. Nondimeno tali dichiarazioni risultano verosimili e non contraddette da altri elementi di prova.
GIORGIANNI Salvatore ha affermato, come si è visto, che sue fonti di conoscenza furono FOTI Mario e PIMPO Salvatore. Quanto al primo, questi ha ammesso di essere stato legato al CALAFIORE (insieme al quale venne condannato per una tentata estorsione) da rapporti molto stretti di natura non esclusivamente criminale ed è, di conseguenza, plausibile che egli, nonostante lo abbia negato, abbia ricevuto confidenze da parte dello stesso CALAFIORE in ordine alla partecipazione di quest’ultimo al delitto. E’, altresì, verosimile che il FOTI ne abbia, poi, discusso con il GIORGIANNI, con il quale, come si è visto, divise la cella in carcere per breve tempo. Riguardo ai rapporti, viceversa, tra GIORGIANNI Salvatore e PIMPO Salvatore, occorre osservare che spesso il GIORGIANNI si è richiamato, nelle sue dichiarazioni, al PIMPO quale fonte delle sue conoscenze e ciò in quanto, come egli stesso ha affermato, il piccolo gruppo di persone che si riconosceva in D’ARRIGO Marcello ed al quale egli apparteneva fu, per un certo periodo, vicino al PIMPO (vedi quanto si è detto nella parte introduttiva della presente sentenza a pag. 160 e segg.). Come si è già visto quando è stato trattato il reato associativo (vedi quanto si è detto a proposito dell’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg.), l’esistenza di legami criminali particolarmente stretti tra il D’ARRIGO, il GIORGIANNI ed altre persone, oltre ad essere stata riferita dallo stesso GIORGIANNI e da numerosi altri collaboratori, ha trovato un chiaro riscontro nell’accertamento compiuto con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 6-2-1991 (trovasi inserita nella cartella delle sentenze relative a D’ARRIGO Marcello ), che ha condannato GIORGIANNI Salvatore e D’ARRIGO Marcello per aver organizzato e diretto un traffico di stupefacenti di notevoli dimensioni, realizzato in Messina nell’anno 1988 (vedi, anche, le ulteriori osservazioni effettuate, in proposito, in occasione della trattazione del tentato omicidio CATANZARO, pag. 863 e segg.). I rapporti di cointeressenza criminale tra tale gruppo ed il PIMPO sono stati, poi, confermati da numerosi collaboratori: PARATORE Vincenzo (vedi udienze del 16-1-1996 e del 4-2-1996) ha elencato i nominativi delle persone appartenenti al gruppo D’ARRIGO come affiliati del clan PIMPO - GALLI, dal quale si distaccarono dopo la morte di CAVO’ Domenico; LA TORRE Guido, anche lui appartenente a tale gruppo, ha affermato (vedi udienza del 7-5-1996) che “eravamo molto amici” con PIMPO; MARCHESE Mario ha riferito (vedi udienze del 24-9-1996 e del 2-10-1996) che “LA TORRE, GIORGIANNI, CALABRO’, [...] facevano parte al gruppo PIMPO” e costituivano un “gruppetto” capeggiato da D’ARRIGO Marcello e transitato, dopo la morte di CAVO’ Domenico, nel clan “SPARACIO”; SPARACIO Luigi ha ricordato (vedi udienza dell’8-10-1996) che D’ARRIGO Marcello , in certi periodi, “era vicino a loro” (intendendo riferirsi al clan PIMPO - GALLI). Si deve, infine, riconoscere la possibilità che il PIMPO fosse ben informato sulle modalità esecutive dell’episodio delittuoso in esame poiché egli era un personaggio di primo piano nella criminalità organizzata messinese, tanto da essere considerato un “capo”, e fu un fedele alleato di CAVO’ Domenico nel periodo in cui questi divenne il capo dell’organizzazione malavitosa alla quale apparteneva anche CALAFIORE Carmelo (tali questioni sono state più approfonditamente trattate quando si è esaminato il reato associativo, ma vedi anche, in ordine all’alleanza realizzatasi dopo il marzo 1987 tra CAVO’, PIMPO, MARCHESE e SPARACIO, quanto si è detto nella parte introduttiva della presente sentenza, quando si è tracciato un quadro storico della criminalità organizzata messinese a pag. 226 e segg.). Il rilievo criminale del PIMPO, i suoi rapporti con il CAVO’ e la collocazione del ROMEO nel panorama della delinquenza organizzata messinese rendono, peraltro, verosimile anche la circostanza secondo la quale, dopo l’assassinio di CAVO’ Domenico, vi fu un incontro tra il ROMEO ed il PIMPO, nel quale il primo, probabilmente impaurito a causa dell’uccisione del capo, comunicò al secondo la sua volontà di allontanarsi dal mondo criminale, consegnandogli con gesto simbolico una pistola. Tale episodio, al quale ha fatto riferimento il GIORGIANNI come occasione nella quale egli apprese l’identità degli autori del fatto di sangue in esame, è stato, peraltro, indirettamente confermato, nel suo accadimento storico, da SPARACIO Luigi , il quale (vedi udienza del 15-10-1996) ha ricordato che “dopo l’omicidio CAVO’ è rimasto scosso questo ROMEO Carmelo , ...è rimasto impaurito, non si è fatto più vedere. [...] Poi negli ultimi periodi si era avvicinato e cercava appoggio da PIMPO, è andato là a parlare...”.
CARIOLO Antonio ha dichiarato, come si è visto, che sua fonte di conoscenza fu PATTI Antonino. Già si è ampiamente discusso, in relazione alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi in ordine alla collocazione criminale del PATTI al tempo del duplice omicidio ed alla conseguente attendibilità di tale fonte di conoscenza, sicché è sufficiente rinviare a quanto si è già osservato. Giova, però, in questa sede rilevare che il CARIOLO ha fornito un particolare, che rende del tutto verosimile la circostanza che i due abbiano avuto una discussione avente ad oggetto il delitto in esame. Il collaboratore ha ricordato, infatti, che il PATTI si lamentava con lui di essere stato accusato ingiustamente dalla magistratura di tale fatto di sangue e, tenuto conto che il CARIOLO fu estraneo al procedimento instaurato nei confronti del PATTI (che, come si è visto, non ebbe mai la pubblicità dell’udienza dibattimentale, poiché si concluse in istruttoria con sentenza nella quale venne dichiarato non doversi procedere per morte del reo), si deve ritenere molto probabile che egli, così come riferito, abbia appreso ciò nel corso di un colloquio con l’interessato.
L’indicazione di CALAFIORE Carmelo quale esecutore materiale del delitto, unanimemente effettuata dai suindicati collaboratori di giustizia, risulta d’altronde, coerente con la personalità dell’imputato, quale emerge dai suoi precedenti penali e dagli altri fatti di reato a lui attribuiti dagli stessi collaboratori. Riservando ogni ulteriore approfondimento a quando si esaminerà la posizione di CALAFIORE Carmelo con riferimento ai reati associativi a lui contestati, può sin d’ora osservarsi che l’imputato, all’epoca dell’attentato nei confronti del BONSIGNORE, faceva già parte integrante del clan “COSTA” ed era particolarmente vicino a MARCHESE Mario , responsabile esterno del gruppo, come si desume dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia. Sia SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) che GIORGIANNI Salvatore (vedi udienze del 28-10-1996 e del 29-10-1996) hanno accusato, come si vedrà, CALAFIORE Carmelo di essersi reso responsabile, oltre che dell’omicidio BONSIGNORE, anche di quello GALEANI, avvenuto non molto tempo dopo (il 14-12-1986) su ordine di COSTA, ed hanno incluso il suo nome nell’elenco delle persone affiliate al clan capeggiato da MARCHESE Mario . PARATORE Vincenzo (vedi udienze del 16-1-1996 e del 4-2-1996) ha affermato che apparteneva al clan “MARCHESE” e, successivamente, al clan “MARCHESE, SPARACIO, CAVO’”, all’interno del quale era soprattutto un killer, ricordando, in proposito, l’omicidio BONSIGNORE, l’omicidio GALEANI ed il ferimento del giornalista Mino LICORDARI. Ventura Salvatore (vedi udienza del 29-5-1996) lo ha incluso nell’elenco di persone appartenenti al gruppo di MARCHESE Mario. ROMEO Carmelo (vedi udienze dell’11-6-1996 e del 24-6-1996) ha riferito che il CALAFIORE fu una delle prime persone appartenenti al gruppo capeggiato da MARCHESE Mario , che egli conobbe, intorno alla metà del 1986, tramite INSANA Romualdo , ed ha aggiunto che subito instaurò con lui un rapporto molto stretto, tanto che questi gli confidò di essersi reso responsabile di un tentato omicidio. Fu, poi, proprio il CALAFIORE che, insieme all’INSANA, presentò il ROMEO al MARCHESE dicendo che “c’era da fidarsi” di lui. SPARACIO Luigi (vedi udienze dell’8-10-1996 e del 15-10-1996) ha affermato di conoscere il CALAFIORE sin da ragazzino e di essere rimasto stupito quando seppe in carcere che si era reso autore di gravi fatti di sangue. La sua attività all’interno dei gruppi di delinquenza organizzata messinese iniziò con l’avvento di MARCHESE Mario , del cui gruppo divenne un affiliato. Successivamente, dopo le scarcerazioni del marzo 1987, si affiancò a CAVO’ ed a SPARACIO, finché non venne arrestato e decise di allontanarsi dal mondo criminale. Di speciale rilievo sono, infine, le dichiarazioni di MARCHESE Mario , che appaiono particolarmente attendibili atteso che il dichiarante fu proprio il capo del clan al quale sarebbe stato affiliato il CALAFIORE. Ha sostenuto il collaboratore (vedi udienze del 20-9-1996, del 23-9-1996 e del 1-10-1996) che CALAFIORE Carmelo apparteneva “al nostro gruppo, a quello di COSTA, che erano vicini a me”. Ha aggiunto di averlo conosciuto nel breve periodo di tempo che intercorse tra le scarcerazioni del 31 luglio 1986 ed il proprio arresto del 19-11-1986, quando il CALAFIORE si affiliò al clan e si rese autore di fatti di sangue, come l’omicidio GALEANI, divenendo, secondo il gergo malavitoso, suo “figlioccio”. Il CALAFIORE “faceva coppia” con ROMEO Carmelo e nell’ambiente li chiamavano “i due Carmeli”. Un indiscutibile riscontro alle affermazioni dei collaboratori di giustizia viene, infine, fornito dall’accertamento giudiziario compiuto con la sentenza della Corte di Appello di Messina del 30-9-1988, già più volte citata, che ha condannato il CALAFIORE, per aver commesso l’11-9-1987 una tentata estorsione in concorso, oltre che con RIPINTO Giuseppe e FOTI Mario, anche con INSANA Romualdo , pure lui, come si è visto, associato al clan “COSTA” e vicino a MARCHESE Mario . Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in ordine alla collocazione criminale del CALAFIORE e plausibile appare, di conseguenza, il suo impiego per l’esecuzione di un delitto organizzato e deciso dal capo del clan al quale egli apparteneva.
L’armonico sovrapporsi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra analizzate, perfettamente collimanti con gli elementi desumibili dalla prova storica del fatto e con gli altri elementi relativi alla personalità dell’imputato non può, pertanto, lasciare dubbi in ordine alla partecipazione, con il ruolo di killer, dell’imputato CALAFIORE Carmelo all’attentato nei confronti di BONSIGNORE Pietro, nel quale rimase uccisa anche la povera SPINA Nunziata.
Quanto all’individuazione del complice che sparò insieme al CALAFIORE, taluni collaboratori di giustizia (SANTACATERINA Umberto, VENTURA Salvatore , RIZZO Rosario , LEO Giovanni ) hanno sostenuto che esso vada identificato nell’imputato ROMEO Carmelo , mentre altri (PARATORE Vincenzo, GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido, MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , CARIOLO Antonio e lo stesso ROMEO Carmelo ) hanno, viceversa, indicato il nominativo di tale GIANNINI o GIANNINO Santo. Occorre, nondimeno, rilevare che il predetto GIANNINI è rimasto estraneo al processo, non essendo stata elevata imputazione nei suoi confronti e tale circostanza ha certamente impoverito l’istruzione probatoria, anche in considerazione del fatto che questa Corte, che ne aveva disposto l’audizione con l’ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., in data 19-7-1997, non ha avuto la possibilità di sentire il GIANNINI essendosi costui nel frattempo reso irreperibile, circostanza che desta sconcerto se si osserva che, secondo quello che ha riferito CURRO’ Luigi nella più volte citata “intervista” (vedi quello che si è detto in relazione a MARCHESE Mario a pag. 150 e segg. della presente sentenza), il GIANNINI avrebbe manifestato l’intenzione di collaborare con la giustizia. La strategia adottata nella specie dalla Pubblica Accusa non può, inoltre, che meravigliare, poiché le dichiarazioni di accusa nei confronti del GIANNINI furono formulate per la prima volta in sede di indagini preliminari da MARCHESE Mario , come vi è traccia nell’ordinanza di custodia cautelare emessa in seno al presente procedimento, sicché sorprende che ad esse non seguì un adeguato approfondimento istruttorio, mentre proprio in relazione alla posizione del GIANNINI si deve talvolta rilevare con perplessità il disinvolto uso delle “riserve” (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo) o la presenza di improvvise quanto sospette reminiscenze (vedi dichiarazioni di SPARACIO Luigi ). Il GIANNINI, del resto, intratteneva, certamente, nel periodo in cui venne commesso il duplice omicidio in esame, stretti rapporti con MARCHESE Mario, che potevano costituire il presupposto di una sua partecipazione al fatto, come risulta dalla deposizione resa, all’udienza del 21-11-1995, dal maresciallo LAISA Angelo, il quale ha affermato di aver controllato, in data 27-9-1986, in una via di Messina, nei pressi del panificio gestito dai familiari di CENTORRINO Salvatore, quest’ultimo in compagnia oltre che di CAVO’ Salvatore, anche di MARCHESE Mario e di GIANNINO Santi. La scelta operata dall’organo dell’accusa vincola, tuttavia, questa Corte, che si dovrà limitare ad esaminare la posizione processuale di ROMEO Carmelo e non anche quella di GIANNINI Santo.
Nonostante la genericità del capo di imputazione, l’accusa formulata nei confronti del ROMEO riguarda essenzialmente l’ipotizzata sua partecipazione al fatto nella veste di killer. Questa Corte non può, tuttavia, sottrarsi dal vagliare l’accusa anche con riferimento ad una eventuale partecipazione morale al fatto, nella misura in cui essa ha costituito oggetto di concreto contraddittorio e conformemente al principio giurisprudenziale che, in ogni caso, reputa legittimo il passaggio, in tema di concorso di persone nel reato, dalla contestazione quale esecutore materiale a quella quale compartecipe morale e viceversa. L’analisi degli elementi emersi nel corso dell’istruzione probatoria in relazione ad un’eventuale partecipazione del ROMEO nella fase deliberativa del delitto rivela, però, che l’accusa è, sotto tale profilo, totalmente destituita di fondamento. SPARACIO Luigi ha affermato, come si è visto, che il ROMEO ebbe parte a quella riunione indetta da MARCHESE Mario , alla quale parteciparono quasi tutti gli affiliati in libertà e nella quale si deliberò l’uccisione di BONSIGNORE Pietro. In proposito, anche non considerando che tale asserzione è rimasta priva di qualsiasi riscontro, tale non potendosi considerato il generico e incerto riferimento di COSTA Gaetano ad un coinvolgimento del ROMEO nel fatto, si deve ribadire che la condotta ascritta al ROMEO nella circostanza non sembra poter assumere rilievo penale, come si è già esposto ampiamente quando, poco sopra, ci si è soffermati ad esaminare le dichiarazioni di SPARACIO Luigi . Non diversamente si deve concludere con riferimento all’accusa mossa nei confronti del ROMEO di aver partecipato all’esecuzione del delitto. Essa è stata formulata, infatti, da diversi collaboratori le cui dichiarazioni, però, già ad un primo esame, si sono ritenute di ridottissima attendibilità. Va, inoltre, osservato che le dichiarazioni successive a quelle del SANTACATERINA, essendo state rese da persone che conoscevano bene le prime (riassunte nell’ordinanza di custodia cautelare e ribadite dal collaboratore nel corso dell’incidente probatorio), patiscono il rischio di essere il frutto di condizionamenti, aggravati dall’uso ricorrente nell’ambiente delinquenziale messinese di accomunare il ROMEO al CALAFIORE (“i due Carmeli”) nello svolgimento di attività illecite. A fronte di un quadro di accusa largamente insoddisfacente, vi sono, infine, la precise e circostanziate dichiarazioni proprio di quei collaboratori che questa Corte ha ritenuto particolarmente attendibili e ben informati in ordine alle modalità esecutive dell’omicidio, i quali hanno indicato come responsabile del fatto persona diversa dal ROMEO. Alla luce delle superiori considerazioni, non può, allora, che constatarsi non solo la mancanza di un adeguato sostegno probatorio all’accusa nei confronti del ROMEO, ma, ancor più, la presenza di articolati elementi di prova che inducono ad escludere la sua partecipazione al fatto.
Più complessa si presenta l’analisi della posizione processuale dell’imputato DE DOMENICO Giuseppe , che è accusato di aver condotto l’autoveicolo a bordo del quale i killers si recarono sul luogo del delitto. L’indicazione di DE DOMENICO Giuseppe quale complice nel delitto è stata effettuata dai collaboratori di giustizia PARATORE Vincenzo, MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , ROMEO Carmelo , COSTA Gaetano . I suddetti dichiaranti appaiono a questa Corte, come si è visto quando si è trattata la posizione processuale di CALAFIORE Carmelo , particolarmente attendibili nella descrizione delle modalità esecutive del duplice omicidio (sopra analizzate anche con riferimento alla condotta che avrebbe tenuto il DE DOMENICO) e nell’indicazione dei soggetti che vi parteciparono. Le riserve avanzate a suo tempo nei riguardi delle dichiarazioni di COSTA Gaetano, a causa della genericità delle sue accuse, non possono, d’altronde, valere anche con riguardo a DE DOMENICO Giuseppe , poiché il suindicato collaboratore, a differenza che per gli altri complici, ha descritto in modo puntuale l’attività che sarebbe stata compiuta dall’imputato. Al riguardo vanno, pertanto, integralmente richiamate le argomentazioni prima esposte, che appaiono valide in via generale e che non risultano in alcun modo infirmate con riferimento alla posizione del DE DOMENICO, salvo a dover rilevare il più modesto valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo rispetto a quelle degli altri collaboratori, non avendo questi, a differenza degli altri, saputo indicare il ruolo svolto nel fatto di sangue dall’imputato. Non sono, inoltre, emersi contrasti tra gli accusatori ed il DE DOMENICO, tali da rendere elevato il pericolo di affermazioni calunniose. L’imputato ha, in proposito, sostenuto che i collaboratori sopra citati avrebbero avuto interesse ad accusarlo ingiustamente, in quanto tutti coinvolti a vario titolo nell’omicidio del fratello DE DOMENICO Antonino e, come tali, timorosi che egli, riacquistando la libertà, possa vendicare la morte del congiunto. Tale argomentazione è, tuttavia, poco convincente e contraddetta, almeno per taluni dei suoi accusatori, dalla più plausibile ricostruzione dell’omicidio ai danni di DE DOMENICO Antonino, fatto che verrà più estesamente esaminato in seguito. Innanzi tutto è poco persuasiva l’affermazione secondo la quale i citati collaboratori avrebbero interesse a mantenere in carcere il DE DOMENICO, timorosi di una sua reazione. A tal proposito lo stesso imputato ha, infatti, dichiarato che, nonostante i molti anni ormai trascorsi da quando fu ucciso suo fratello egli non pose mai in essere azioni di vendetta (vedi udienza del 13-11-1996) e già solo questa circostanza rende ingiustificati gli asseriti timori. Il fatto contestato al DE DOMENICO, d’altronde, benché debba qualificarsi quale concorso in un duplice omicidio, non è in alcun modo indice di una particolarmente elevata capacità criminale, in considerazione del modesto compito svolto dall’imputato, di mero supporto logistico e, comunque, non è tale da rendere il DE DOMENICO, agli occhi dei suoi accusatori, un pericoloso killer del quale aver paura. Se, peraltro, essi avessero avuto un simile timore prima di compiere la scelta di collaborare con la giustizia, avrebbero, probabilmente, cercato di eliminare tale pericolo, mentre non sembra che DE DOMENICO Giuseppe sia mai stato fatto oggetto di attentati, risultando fantomatica ed assolutamente priva di prova, anche in ordine al suo accadimento storico, l’aggressione a mano armata che l’imputato ha asserito di aver subito intorno al settembre 1988 ad opera di due sconosciuti. Riservando, poi, al seguito i necessari maggiori approfondimenti, può sin d’ora osservarsi che, secondo la più plausibile ricostruzione del fatto, DE DOMENICO Antonino fu ucciso da ROMEO Carmelo e da CIRAOLO Claudio su ordine di CAVO’ Domenico, mentre marginali o assenti appaiono le responsabilità di COSTA Gaetano e MARCHESE Mario . In base a ciò, solo per il ROMEO potrebbe prospettarsi con una qualche plausibilità il pericolo segnalato dall’imputato, mentre per gli altri (in special modo per SPARACIO Luigi e PARATORE Vincenzo) esso risulta totalmente assente. Il DE DOMENICO ha, altresì, affermato che PARATORE Vincenzo ha palesato anche in passato motivi di astio nei suoi confronti, tanto che aveva progettato di ucciderlo, ma si è già discusso della completa infondatezza di tale affermazione che distorce e falsifica le risultanze processuali ed appare solo un maldestro tentativo di screditare il collaboratore, sicché è ora sufficiente rinviare alle osservazioni sopra esposte.
L’indicazione di DE DOMENICO Giuseppe quale complice nel delitto, unanimemente effettuata dai suindicati collaboratori di giustizia, risulta, d’altronde, coerente con la personalità dell’imputato, quale emerge dagli altri fatti di reato a lui attribuiti dagli stessi collaboratori, e plausibile in considerazione dei rapporti di consanguineità con uno dei mandanti dell’attentato. Riservando ogni ulteriore approfondimento a quando si esaminerà la posizione di DE DOMENICO Giuseppe con riferimento ai reati associativi a lui contestati, può sin d’ora osservarsi che l’imputato, nonostante il suo stato di incensuratezza, all’epoca dell’attentato nei confronti del BONSIGNORE, faceva già parte integrante del clan “COSTA”. PARATORE Vincenzo (vedi udienze del 16-1-1996, 4-2-1996, 9-4-1996, 10-4-1996 e 12-4-1996) ha affermato che “era un uomo di MARCHESE” al quale rimase fedele anche dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico (quindi anche successivamente alla morte di DE DOMENICO Antonino) e lo ha accusato di essersi reso responsabile, prima del duplice omicidio BONSIGNORE - SPINA, anche dell’omicidio dell’avvocato D’UVA. ROMEO Carmelo , ha dichiarato, come si è visto, di aver conosciuto DE DOMENICO Giuseppe , che pure faceva parte del gruppo di MARCHESE Mario , verso la fine dell’anno 1986, successivamente al fatto delittuoso in esame, presentatogli da altri due affiliati al clan, CALAFIORE Carmelo e INSANA Romualdo . SPARACIO Luigi (vedi udienza dell’8-10-1996) ha elencato i fratelli DE DOMENICO Antonino e Giuseppe tra le persone facenti parte del gruppo “MARCHESE” tra l’anno 1986 e l’anno 1989. SANTACATERINA Umberto (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 4-2-1994 e dell’8-2-1994) ha sostenuto che DE DOMENICO Giuseppe faceva parte del clan capeggiato da MARCHESE Mario per conto del quale si occupava delle case da gioco clandestine (sebbene non sia chiaro dalle parole del collaboratore se l’accusa si riferisca anche al periodo di tempo che si sta considerando). Lo stesso MARCHESE Mario , infine, (vedi udienza del 23-9-1996) ha confermato, con l’autorità che gli deriva dall’aver rivestito il ruolo di capo, che l’imputato, insieme al fratello Antonino, era tra le persone facenti parte del suo gruppo tra l’anno 1986 e l’anno 1989. Le suddette dichiarazioni hanno trovato, peraltro, alcuni significativi elementi di riscontro nelle parole dello stesso imputato, il quale ha ammesso, come si è visto, nel corso del suo esame, non solo di aver conosciuto MARCHESE Mario , ma anche di essere stato fermato a bordo di un autoveicolo insieme a lui proprio in quel breve periodo di tempo che intercorse tra le scarcerazioni del 31 luglio 1986 ed il proprio arresto del 19 novembre 1986. Ha dichiarato, inoltre, che conobbe ROMEO Carmelo, quale persona che si accompagnava al MARCHESE, e che, mentre era in libertà, si recò a seguire un’udienza del maxiprocesso cosiddetto “dei 290”, che si teneva in quel periodo nell’aula bunker e che vedeva quale imputato detenuto il fratello Antonino (ciò permette di collocare l’episodio in un tempo anteriore alle scarcerazioni del 31 luglio 1986), proprio insieme a CALOGERO Placido , altra persona affiliata al clan “COSTA” e vicina a MARCHESE Mario (vedi quanto si è detto a proposito dell’omicidio di MORGANA Natale a pag. 965 e segg. e quanto si dirà a proposito del reato associativo contestato al CALOGERO), che è stata accusata, al pari del DE DOMENICO, di aver partecipato all’omicidio dell’avvocato D’UVA. Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in ordine alla collocazione criminale di DE DOMENICO Giuseppe e plausibile appare, anche sotto questo profilo, la sua partecipazione al fatto di sangue in esame, mentre non sembra immaginabile che i collaboratori abbiano potuto confondere i due fratelli ed abbiano erroneamente attribuito all’odierno imputato fatti dei quali fu esclusivo responsabile il fratello Antonino. DE DOMENICO Giuseppe ha, invero, fatto balenare, nel corso del suo esame, una simile ipotesi, ma essa, oltre a contrastare con la sicurezza e la determinazione palesata dai soggetti che lo hanno accusato, appare, nel caso di specie, inverosimile, poiché ben difficilmente DE DOMENICO Antonino, personaggio di primo piano all’interno del clan “COSTA”, tanto da essere uno dei “responsabili esterni” del gruppo, avrebbe accettato di esporsi partecipando materialmente al fatto di sangue con un compito certamente non adeguato al suo prestigio malavitoso.
L’accusa avanzata dai collaboratori di giustizia nei confronti di DE DOMENICO Giuseppe , di aver guidato un autoveicolo Talbot, che era nella sua disponibilità e a bordo del quale i killers si recarono sul luogo del delitto, trova ulteriori elementi di riscontro dall’esame delle risultanze probatorie relative al mezzo adoperato dagli esecutori del delitto per allontanarsi dopo aver compiuto l’attentato ed alla disponibilità di un autoveicolo del medesimo tipo e colore, di proprietà di GIACOBBE Grazia, moglie di CAVO’ Giuseppe, da parte di DE DOMENICO Giuseppe . Vanno, anzitutto, richiamate le ampie argomentazioni sopra esposte, in base alle quali certa risulta, ad avviso di questa Corte, la prova che gli attentatori si allontanarono dal luogo dell’agguato a bordo di un autoveicolo Talbot. Va, poi, rilevato che un veicolo di tale tipo, decappottabile, proprio come quello indicato dai collaboratori SPARACIO Luigi e ROMEO Carmelo , di proprietà della moglie di CAVO’ Giuseppe, proprio come specificato da ROMEO Carmelo (il quale ha dichiarato che il veicolo era del CAVO’), fu, in quel medesimo periodo di tempo, nella disponibilità di DE DOMENICO Giuseppe . Le reali ragioni per le quali tale veicolo fu consegnato a DE DOMENICO Giuseppe non sono risultate del tutto chiarite, poiché si possono avanzare legittimi dubbi sulla versione dei fatti proposta, subito dopo l’attentato nei confronti di AMANTE Giuseppe , alle forze dell’ordine dagli stessi protagonisti, CAVO’ Giuseppe e DE DOMENICO Giuseppe , i quali sostennero, con dichiarazione ribadita al dibattimento del presente processo, che quest’ultimo ebbe intenzione di acquistare il mezzo e per tale motivo lo ricevette in prova. Serie perplessità in ordine a tali affermazioni sorgono in base a due rilievi. Il primo relativo alla personalità di CAVO’ Giuseppe, che non sembra fosse estraneo agli ambienti criminali, tenuto conto che ROMEO Carmelo lo ha accusato di aver gestito, proprio in quel periodo, insieme a INSANA Romualdo , “un giro d’usura”, nonché di aver partecipato alla riunione degli affiliati al clan “COSTA”, nella quale si decise l’uccisione del BONSIGNORE (vedi udienza del 24-6-1996) e considerato che divenne successivamente, come lo stesso CAVO’ ha affermato (vedi udienza del 22-12-1995), autista del capo clan CAMBRIA Placido. Va, peraltro, ricordato che il CAVO’ venne condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 13 novembre 1989 a carico di MARCHESE Umberto, ROMEO Carmelo , CAVO’ Giuseppe e LA BOCCETTA Emanuele, per aver partecipato all’estorsione ai danni del bar NUOVO MADISON. In tale fatto delittuoso il CAVO’, secondo le dichiarazioni della stessa parte lesa prima citate (vedi quanto si è detto a proposito dell’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg.) provvide in un’occasione, nel gennaio 1989, a ritirare il “pizzo”, e tale sua attività va, evidentemente, ricondotta alla sua posizione di soggetto vicino a CAMBRIA Placido, il quale proprio nel mese di dicembre 1988, si era presentato alla vittima per comunicargli che le prebende estorsive, fino ad allora riscosse da MENTO Maurizio, dovevano essere versate a lui. Il secondo rilievo attiene al contrasto in ordine al ruolo svolto da GIACOBBE Domenico tra la suddetta versione dei fatti ed il tenore delle dichiarazioni effettuate da quest’ultimo ai Carabinieri il 29 ottobre 1986, ben più attendibili, già solo per essere state rese in un’epoca più prossima alle situazioni narrate, quando il ricordo era più vivido, di quelle confuse e contraddittorie della deposizione dibattimentale. Non può escludersi, pertanto, che il tipo di rapporti esistente tra CAVO’ Giuseppe e DE DOMENICO Giuseppe fosse diverso da quello che i due cercarono di accreditare e che il primo avesse una qualche, anche se generica, consapevolezza dell’utilizzazione del veicolo per la perpetrazione di delitti ed abbia, poi, cercato di allontanare ogni sospetto di un suo coinvolgimento in dette azioni illecite. Sicuro sembra, però, che il veicolo fu consegnato a DE DOMENICO Giuseppe , poiché non si rinviene alcuna plausibile ragione per la quale il CAVO’ avrebbe dovuto indicare quest’ultimo al posto del fratello Antonino. Lo stesso DE DOMENICO Giuseppe , peraltro, dichiarò alle forze dell’ordine di aver ricevuto dal CAVO’ il predetto veicolo e di averne avuto la disponibilità per qualche giorno e non è verosimile che egli sia stato indotto allora a dichiarare su tale punto il falso, come sostenuto oggi al dibattimento, poiché tale sua affermazione non alleviava certo la posizione processuale del fratello Antonio in relazione al tentato omicidio di AMANTE Giuseppe (fatto per il quale si stavano svolgendo le indagini) e rischiava di determinare anche un suo coinvolgimento nel fatto. Ad avviso di questa Corte si può affermare anche che l’autoveicolo in questione fu nella disponibilità di DE DOMENICO Giuseppe nel periodo di tempo in cui avvenne il duplice omicidio BONSIGNORE - SPINA. Dalle dichiarazioni di CAVO’ Giuseppe al dibattimento e, soprattutto, da quelle rese nella fase delle indagini ai carabinieri ed al Giudice Istruttore, ben più precise delle prime ed alle quali occorre fare precipuo riferimento, avendo lo stesso teste ammesso di non ricordare oggi bene i fatti, sembra, invero, che il DE DOMENICO fu in possesso del mezzo per alcuni giorni nel periodo che immediatamente precedette il tentato omicidio di AMANTE Giuseppe e, di conseguenza, solo in un tempo successivo all’episodio delittuoso in esame, ma ad un più attento vaglio tale conclusione non sembra l’unica desumibile dalla lettura delle dichiarazioni del teste. Occorre, infatti, sottolineare che il CAVO’ ha asserito di non avere avuto la disponibilità del proprio autoveicolo sin dall’inizio di ottobre 1986 e le incertezze manifestate dal teste nell’indicare i soggetti cui egli prestò il mezzo ed il periodo di tempo in cui costoro lo tennero, rendono plausibili degli errori in ordine al suddetto particolare. Va, peraltro, osservato che, quando il teste fu sentito dai carabinieri, il 29 ottobre 1986, l’attenzione degli inquirenti si rivolgeva esclusivamente all’identificazione delle persone che ebbero la disponibilità del veicolo nel periodo di tempo prossimo al tentato omicidio di AMANTE Giuseppe , sul quale essi stavano indagando, e ciò può avere in qualche modo condizionato le risposte che possono essere risultate meno precise con riferimento al periodo di tempo antecedente. Nessun dubbio, infine, può esservi sulla circostanza che tale veicolo fu proprio quello utilizzato per compiere l’attentato, non solo perché così hanno affermato i collaboratori di giustizia e risulta perfettamente compatibile con la prova storica del fatto, ma anche perché tale veicolo venne successivamente utilizzato per compiere l’attentato ad AMANTE Giuseppe e ciò costituisce indizio rilevante per affermare la ripetuta strumentalizzazione del mezzo per il compimento di attività illecite. Non può sottacersi che, nel tentato omicidio di AMANTE Giuseppe , l’autovettura Talbot in questione fu guidata da DE DOMENICO Antonino e non dal fratello Giuseppe, ma ciò non significa che quest’ultimo non avesse la disponibilità del veicolo, bensì che di esso poteva disporre anche DE DOMENICO Antonino. Quest’ultima circostanza non allevia, tuttavia, il quadro probatorio a carico dell’imputato sia per le argomentazioni prima esposte che fanno ritenere del tutto inverosimile una partecipazione di DE DOMENICO Antonino alla fase esecutiva dell’attentato in esame, sia per l’impossibilità di accostare le modalità esecutive dei due fatti delittuosi, tenuto conto che, nel tentato omicidio di AMANTE Giuseppe, la diretta partecipazione di DE DOMENICO Antonino all’attentato fu, probabilmente, funzionale all’esigenza di non insospettire la vittima, la quale doveva essere attirata nell’agguato da una persona che non appariva a lei ostile e DE DOMENICO Antonino poteva eseguire idoneamente tale compito per aver fatto parte, fino a poco tempo prima, insieme ad AMANTE Giuseppe, di quel gruppo di persone che era vicino a CAMBRIA Placido.
Ulteriore, significativo, elemento di riscontro alle accuse mosse nei confronti di DE DOMENICO Giuseppe può rinvenirsi nel ritrovamento, cui si è prima fatto cenno, a casa dell’imputato, al momento del suo arresto avvenuto il 19 novembre 1986, di una lettera di BONSIGNORE Pietro indirizzata a PATTI Antonino e mai recapitata. Si è già osservato come tale lettera costituisce un grave indizio in ordine all’esistenza di un disegno diretto ad isolare il BONSIGNORE, attuato sin dalle scarcerazioni del luglio 1986, che ha costituito la premessa della sua successiva uccisione. La partecipazione di DE DOMENICO Giuseppe a tale disegno, attestata dal ritrovamento della lettera a casa sua, costituisce, allora, un non secondario elemento indiziario anche in ordine alla sua consapevole partecipazione al successivo attentato nei confronti del BONSIGNORE.
La perfetta sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la loro compatibilità con gli elementi desumibili dalla prova storica del fatto e con quelli relativi alla personalità dell’imputato, gli ulteriori elementi di riscontro sopra esaminati non possono, pertanto, lasciare dubbi in ordine alla partecipazione dell’imputato DE DOMENICO Giuseppe all’attentato nei confronti di BONSIGNORE Pietro, che cagionò la morte anche di SPINA Nunziata, né contrasta con tale conclusione il rilievo che diversi collaboratori di giustizia i quali hanno deposto su tale episodio delittuoso non lo hanno nominato, poiché taluni, come si è visto, risultano di modestissima attendibilità, mentre è molto probabile che altri, avendo appreso i particolari del fatto in modo indiretto (o dagli stessi protagonisti o da persone che, a loro volta ne furono informati), abbiano acquisito una conoscenza parziale e non deve, d’altronde, stupire che le loro lacune riguardino proprio la figura del DE DOMENICO, considerato il ruolo marginale svolto da quest’ultimo nel fatto.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve assolversi, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., l’imputato ROMEO Carmelo dai reati ascritti in relazione all’episodio in esame, per non aver commesso il fatto, mentre deve ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati a CALAFIORE Carmelo ed a DE DOMENICO Giuseppe di omicidio in persona di BONSIGNORE Pietro, di omicidio per aberratio ictus nei confronti di SPINA Nunziata e di porto e detenzione d’arma, con riferimento alle due pistole calibro 7,65 utilizzate nell’attentato, astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e va, pertanto, affermata la penale responsabilità dei due suddetti imputati in ordine a tali delitti, con tutte le aggravanti oggettive contestate.
Non risulta, viceversa, provata l’aggravante soggettiva della premeditazione che, come si è visto, consiste in una particolare intensità del dolo, per la cui configurabilità sono richiesti due elementi, uno di natura cronologica e l’altro di carattere ideologico. Non occorre soffermarsi oltre sui presupposti della premeditazione, poiché tale tema è già stato oggetto di esame durante la trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, cui si rinvia (vedi pag. 583 e segg.) per i necessari approfondimenti, mentre è opportuno illustrare brevemente i motivi per i quali questa Corte è giunta alle suesposte conclusioni.
Come si è già osservato più volte, la circostanza aggravante della premeditazione, consistendo in un fatto interiore, non è di agevole accertamento e va necessariamente desunta da fatti estrinseci, di tipo e natura più disparati, che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato, come l’anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la preordinazione di mezzi, la ricerca dell’occasione più favorevole, le modalità di esecuzione del crimine e in genere ogni altra circostanza dalla cui valutazione il giudice di merito possa trarre sicuri elementi in rapporto alla finalità che l’agente si proponeva di conseguire.
Orbene, dall’esame degli atti di causa si possono facilmente ravvisare numerosi convergenti elementi sintomatici di una risoluzione criminosa protrattasi ferma e costante per un apprezzabile lasso di tempo solo con riferimento ai mandanti del delitto, che questa Corte non è chiamata a giudicare, ma non anche con riferimento a coloro che parteciparono alla fase esecutiva. Non vi sono, infatti, elementi per potere affermare che la risoluzione criminosa rimase ferma nell’animo di CALAFIORE Carmelo e di DE DOMENICO Giuseppe senza soluzioni di continuità fino alla commissione del crimine per un intervallo temporale sufficiente a farli riflettere ed eventualmente recedere dal proposito. Al contrario, alcuni dei collaboratori escussi hanno riferito che la scelta degli esecutori materiali, dalla quale può considerarsi iniziata la loro partecipazione al fatto, fu effettuata dai mandanti nel corso di una riunione avvenuta solo poche ore prima del delitto. Non può, poi, ipotizzarsi che, sotto il profilo del concorso morale, la loro partecipazione sia iniziata anteriormente, poiché entrambi appaiono personaggi con meri compiti esecutivi, dei quali i dirigenti dell’organizzazione potevano disporre liberamente ed incondizionatamente, anche in tempi brevissimi. Non costituisce un indizio contrastante con tale ricostruzione neppure il citato ritrovamento di una lettera del BONSIGNORE a casa di DE DOMENICO Giuseppe , poiché la consapevole partecipazione di quest’ultimo al disegno inteso ad isolare il BONSIGNORE non implica, di per sé, che nel momento in cui tale disegno fu attuato fosse stata già presa la decisione omicida e ad essa avesse aderito il DE DOMENICO. Si deve, pertanto, ritenere mancante la prova dell’aggravante riferita direttamente al CALAFIORE ed al DE DOMENICO, mentre va valutato se possa comunicarsi a costoro la circostanza aggravante sussistente nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato.
Orbene, si è già osservato più volte in precedenza con riferimento ad un caso analogo (vedi pag. 676 e segg. riguardo alla posizione di RIZZO Rosario ), che quando ricorre la fattispecie del concorso di persone nel reato, l’aggravante della premeditazione, quando è inerente ad una sola persona non si comunica anche agli altri concorrenti nel reato, in virtù del principio sancito dall’art. 118 c.p. per le aggravanti soggettive, tra le quali va, senz’altro annoverata quella della premeditazione. Ciò non esclude, tuttavia, che la premeditazione possa essere estesa al concorrente che non abbia partecipato all’originaria deliberazione volitiva qualora costui ne abbia acquisito piena consapevolezza anteriormente al suo contributo all’evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori. Con tali avvertenze ed entro tali limiti va intesa, pertanto, la massima giurisprudenziale secondo cui la premeditazione, così come ogni altra aggravante, può comunicarsi ad un concorrente al quale non si riferisce direttamente nel caso in cui questi partecipa al delitto nella piena consapevolezza, maturata prima dell’esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell’evento criminoso, dell’altrui premeditazione. Alla luce delle superiori considerazioni, non può ritenersi, tuttavia, che sia stata raggiunta prova certa di tale consapevolezza, da far necessariamente risalire, come si è detto, ad un tempo apprezzabilmente anteriore alla consumazione del delitto. Va, peraltro, osservato che il carattere gerarchico e rigidamente verticistico del clan “COSTA” era tale da rendere verosimile che gli esecutori materiali del delitto non abbiano mai appreso quali fossero le reali ragioni dell’omicidio né da quanto tempo maturava nei mandanti il proposito criminoso, ma che, al contrario, anche ad essi sia stato ammannito il fittizio movente diffusosi nell’ambiente criminale, vale a dire quello secondo cui bisognava colpire chi voleva attentare alla vita del capo Mario MARCHESE, movente che non appare incompatibile con una determinazione delittuosa insorta in maniera repentina ed estemporanea.
Al DE DOMENICO vanno, poi, concesse, per i reati riferibili all’episodio delittuoso in esame, le attenuanti generiche da valutare con giudizio di equivalenza rispetto alle residue aggravanti ritenute sussistenti. Come si è già ampiamente osservato (ad esempio in occasione del tentato omicidio di GALLO Giovanni), le attenuanti generiche consentono di prendere in considerazione circostanze diverse da quelle previste nell’art. 62 c.p. e costituiscono un mezzo per rendere la sanzione più aderente al caso concreto, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l’adozione dei soli criteri previsti dall’art. 133 c.p.. Nel vigente sistema penale non esistono, d’altronde, ipotesi criminose per le quali debbano ritenersi aprioristicamente precluse le attenuanti generiche e la gravità del reato, che già viene presa in considerazione dal legislatore nella determinazione della pena edittale, non può, pertanto, costituire ostacolo alla loro concessione. Nel caso di specie, questa Corte, analogamente a quanto si è già affermato con riferimento a situazioni simili, ritiene di poter trarre elementi positivi di valutazione per la concessione delle attenuanti generiche dal tipo di condotta attribuita al colpevole, che ha avuto nel reato un ruolo, anche se essenziale, del tutto marginale ed in qualche modo interscambiabile, essendosi limitato il DE DOMENICO a condurre il veicolo con il quale i complici si portarono sul luogo dell’agguato, senza prendere parte in alcun modo all’azione tipica del delitto. Tale condotta denota, altresì, almeno con riferimento al tempo nel quale fu commesso il reato, una minore pericolosità del soggetto il quale, per rendersi complice nel fatto di sangue, non ha dovuto superare i freni inibitori della condotta che impediscono alla generalità dei soggetti di ledere l’altrui integrità fisica.
A CALAFIORE Carmelo vanno, infine, concesse, per i reati riferibili all’episodio delittuoso in esame, le attenuanti generiche da valutare con giudizio di prevalenza rispetto alle residue aggravanti ritenute sussistenti. Si è accennato prima e si vedrà meglio quando si esaminerà la posizione del predetto imputato con riferimento al reato associativo, che il CALAFIORE, riacquistata la libertà il 29 luglio 1990, si trasferì a Siracusa e mutò totalmente stile di vita, allontanandosi definitivamente da quell’ambiente criminale nel quale era stato organicamente inserito per molti anni. La scelta di vita compiuta dall’imputato presenta aspetti di assoluta eccezionalità quando essa si riferisca, come nel caso di specie, ad un soggetto che ha fatto parte della criminalità organizzata di tipo mafioso. Come è noto, la semplice partecipazione ad una organizzazione di tal tipo importa, infatti, da un lato una sorta di stigmatizzazione sociale che rende complessa la realizzazione di un successivo processo di integrazione e, dall’altro lato, l’accettazione di un sistema di valori contrapposti a quelli comunemente accettati nella società civile che rappresenta un ostacolo solitamente insuperabile per una rivisitazione critica della propria condotta illecita. CALAFIORE Carmelo ha dimostrato, invece, brillantemente di aver saputo affrontare e piegare con successo tali ostacoli, realizzando un cambiamento che non può non averlo investito in tutta la sua persona, facendone un uomo nuovo. Tale scelta è ancora più apprezzabile se si considera che essa ha importato notevoli rischi personali per l’imputato, il quale ha accettato di privarsi della protezione che il gruppo criminale gli assicurava e, soprattutto, ha, con il suo gesto, minato l’immagine sociale della mafia, quale struttura monolitica dalla quale non è consentito distaccarsi. La condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, pacificamente valutabile, secondo la giurisprudenza, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, costituisce, pertanto, nel caso di specie, nonostante la gravità dei reati contestati, indizio univoco di una ormai ridottissima capacità a delinquere del colpevole, meritevole, ad avviso di questa Corte, della concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.