2.3.3.17. Omicidio ai danni di Galeani Gianfranco

Imputati: Calafiore Carmelo , Romeo Carmelo , Costa Gaetano , Marchese Mario

Intorno alle ore 12,30 del 14 dicembre 1986, ignoti assassinavano a colpi di pistola, in via Cianciolo, nei pressi della stazione dei Carabinieri sita nel villaggio Bordonaro di Messina, GALEANI Gianfranco, pregiudicato del luogo, il quale, verosimilmente, si stava portando nella vicina caserma per firmare il registro dei sorvegliati. Personale del Reparto Operativo dei Carabinieri di Messina, cui venne immediatamente segnalato il grave fatto di sangue, si portarono sul posto del delitto ed eseguirono il sopralluogo (vedi verbale di sopralluogo eseguito dai Carabinieri del Reparto Operativo di Messina, che trovasi inserito nella cartella N. 162 degli atti irripetibili). Non trovarono il corpo della vittima, poiché questa, ancora in vita, era stata già trasportata al Policlinico Universitario, dove, tuttavia, nonostante la disperata corsa, giunse cadavere. Rinvennero, comunque, tracce dell’omicidio e, in particolare, alcune chiazze di sangue sul marciapiede e sul vicino selciato della strada (vedi fotografia N. 6 allegata al verbale di sopralluogo), davanti alla chiesa Maria SS. delle Grazie, nel punto esatto in cui, presumibilmente, il GALEANI cadde sotto i colpi di pistola dell’attentatore. Rinvennero, altresì, sul luogo teatro del delitto, N. 4 bossoli per pistola calibro 9 corto, un proiettile del detto calibro e N. 3 pezzi di piombo schiacciati, facenti parte dei proiettili esplosi (vedi processo verbale di rinvenimento e sequestro dei suddetti bossoli e pezzi di piombo che trovasi inserito nella cartella degli atti irripetibili), sicché si poté agevolmente desumere che gli attentatori utilizzarono un’arma da fuoco del suindicato calibro. Nel verbale di sopralluogo si diede atto, inoltre, che la via Cianciolo, lungo la quale avvenne l’omicidio, presentava, circa dieci metri dopo la chiesa davanti alla quale fu attinto il GALEANI, in direzione da mare verso monte, una curva quasi a gomito.

L’accertamento delle cause della morte del GALEANI e dei mezzi che la provocarono, può facilmente effettuarsi in base agli elementi di conoscenza che si traggono dal referto medico stilato presso il Pronto Soccorso del Policlinico Universitario e, soprattutto, dalla relazione di perizia medico legale necroscopica, eseguita, su incarico della Procura della Repubblica di Messina, dal prof. Antonio MODICA, il quale, sentito come teste all’udienza del 26-6-1995, ha illustrato le indagini espletate. Si legge in detta relazione (essa si trova nel fascicolo N. 162) che il GALEANI “è stato attinto da quattro colpi d’arma da fuoco a proiettile unico, camiciato, cal. 9 corto. Di detti proiettili, uno ha attinto il soggetto alla regione posteriore del collo [...] con direzione da dietro in avanti e da sinistra a destra [...], uno ha attinto il soggetto alla regione sottoscapolare destra [...] con direzione intracorporea da dietro in avanti e lievemente dal basso verso l’alto, uno ha attinto l’emitorace destro, sull’ascellare posteriore, a cm. 10 dal cavo ascellare, con direzione intracorporea dall’alto verso il basso e da dietro in avanti [...], uno ha attinto la regione lombare sinistra con direzione intracorporea da dietro in avanti e dall’alto verso il basso [...]. Di detti proiettili due, cioè quello penetrato al collo e altro in sede sottoscapolare destra, sono stati esplosi da distanza ravvicinata, in quanto sui relativi fori presenti sugli indumenti sono stati riscontrati granuli di polvere da sparo. [...] Probabilmente tutti i colpi sono stati sparati a soggetto già abbattuto o, comunque, con vittima situata su un piano sottostante rispetto a chi ha sparato”.

La dinamica dell’azione esecutiva è stata descritta, a prescindere dagli elementi di conoscenza forniti, come si vedrà, dai collaboratori di giustizia, dai numerosi testimoni presenti al delitto, i quali hanno consentito con le loro deposizioni, perfettamente concordanti con i dati ricavabili dal sopralluogo, il sicuro accertamento del numero degli aggressori e delle modalità dell’omicidio. Sono stati sentiti a tal proposito, prima dagli inquirenti, nella fase delle indagini, e poi al dibattimento, all’udienza del 6-6-1995, i testi LANIA Nicola, GALLETTA Santo, LONGO Salvatore, BUSA’ Giuseppa e BERENATO Filippo. In particolare, GALLETTA Santo, dopo aver effettuato al dibattimento una sommaria descrizione di ciò che vide quel giorno, non ha più ricordato i particolari del fatto, avvenuto quasi dieci anni prima, ma, a seguito di lettura delle precedenti dichiarazioni da parte del Pubblico ministero, ne ha confermato il più preciso contenuto. Il teste ha dichiarato (la parte della deposizione posta tra virgolette riproduce le parole dette dal teste alle forze dell’ordine subito dopo il fatto) che, mentre si trovava insieme all’amico LANIA Nicola (il quale ha confermato la circostanza ma non ha saputo dire nulla di più preciso), in via Cianciolo del villaggio Bordonaro, nei pressi del circolo ENDAS che si trovava a circa trenta o quaranta metri dal luogo del delitto, “ho sentito degli scoppi che a me sono sembrati dei mortaretti, mi sono girato all’indietro ed ho notato un giovane a viso scoperto, che con fare premuroso dal centro della strada all’altezza della chiesa, un po’ più sopra, verso l’imbocco della strada che porta al torrente esistente, strada che si trova sulla sinistra per chi va verso monte, si apprestava a salire su un vespone, che a me è sembrato di colore arancione o rosso, alla cui guida si trovava un’altra persona. Il primo, quello che ho visto salire sul vespone, posso affermare che era a viso scoperto, mentre l’altro, quello che era già alla guida, non so dire se era a viso scoperto o travisato. [...] Presumo che il vespone coi due, poiché era in direzione di marcia monte - mare, [...] che si sia diretto verso mare”. Il LONGO si trovava, invece, nei presi del luogo dell’agguato, poiché, come egli stesso ha spiegato, era sottoposto all’obbligo di firma e si era recato, insieme alla moglie BUSA’ Giuseppa ed al fidanzato della figlia, BERENATO Filippo, nella vicina caserma dei Carabinieri per adempiere tale obbligo. I suoi familiari erano rimasti in auto, una Renault Fuego, che egli aveva posteggiato davanti alla chiesa con direzione di marcia da mare verso monte (vedi anche schizzo planimetrico redatto dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina, che riproduce, con una qualche approssimazione, lo stato dei luoghi ed indica il punto in cui si trovava l’autovettura - tale atto, prodotto dalla difesa dell’imputato CALAFIORE Carmelo  all’udienza del 14-7-1997, è stato acquisito da questa Corte con ordinanza del 19-7-1997 al N. 33 dei documenti). Mentre si apprestava ad uscire dalla caserma, sentì alcuni spari e, contemporaneamente, la moglie gridare. Egli corse verso il luogo dove si trovava la moglie e la vide che ancora gridava (tale circostanza è stata riferita anche dalla BUSA’ che non ha ricordato altri particolari) con la testa piegata verso le gambe, mentre il BERENATO cercava di tenerla, anche per darle un po’ di conforto. Quest’ultimo gli disse, poi, di aver visto una persona con la barba che si allontanava. Il teste non ha saputo fornire altri particolari ed il Pubblico Ministero gli ha contestato il contenuto del verbale delle dichiarazioni rese agli inquirenti poco dopo il fatto, nelle quali aveva affermato in modo molto più dettagliato, che il genero mi ha riferito che nel mentre mi attendeva a bordo dell’autovettura, in compagnia di mia moglie, ad un certo punto ha visto un giovane vestito di scuro, il quale inforcava una lente da sole, scendere dalla via Cianciolo da monte verso mare; giunto all’altezza della mia autovettura, ho sentito chiamare “Massimo” ad altro giovane che si trovava sul marciapiede davanti alla chiesa; questi si è girato ed il giovane sopra descritto si è avvicinato alla vittima. Giunto a pochi metri, ad un certo punto il giovane che inforcava gli occhiali ha sparato alcuni colpi di pistola all’indirizzo del secondo giovane, ha continuato a sparare anche quando la vittima era già accasciata al suolo. Quasi contemporaneamente a detta scena, sempre mio genero mi ha riferito che è sopraggiunto a bordo di un vespone o vespa, altro giovane procedente da monte verso mare, il quale ha rallentato la marcia del motomezzo per prendere a bordo il suo complice, che poco prima si era reso responsabile del delitto. I due malviventi, sempre a dire di mio genero, si sono allontanati verso valle. [...] Non sono in grado di dirvi se sia stato l’omicida o la vittima a pronunciare il nome Massimo”. Il teste ha, in verità, dimenticato completamente, al dibattimento, tutta la suddetta descrizione, ancorché abbia confermato di avere detto alle forze dell’ordine la verità su questo fatto, così ribadendo la genuinità di tali dichiarazioni, ed ha anche sollevato il dubbio che il genero non gli avesse riferito circostanze veridiche, poiché questi era, già a quel tempo, tossicodipendente (tale circostanza è stata confermata dal BERENATO) e la mattina dell’omicidio aveva assunto eroina. L’attendibilità del suddetto racconto non può, tuttavia, essere messa in discussione, poiché le parole del LONGO risultano perfettamente corrispondenti non solo alle dichiarazioni rese dal BERENATO agli inquirenti poco dopo il fatto (come si vedrà tra breve quando si esamineranno le dichiarazioni del suddetto teste), ma anche alle dichiarazioni prima analizzate del teste GALLETTA Nicola (con riferimento sia al numero degli attentatori, sia al tipo di veicolo utilizzato nell’agguato, sia alla direzione di fuga presa dai killer) ed alle risultanze dell’esame autoptico (con riferimento alla circostanza secondo la quale almeno alcuni dei colpi furono esplosi quando la vittima era già a terra), sicché non può certo affermarsi che esse siano il frutto della fantasia del LONGO o del BERENATO, né che esse siano la conseguenza della percezione erronea di alcuni particolari da parte di quest’ultimo, a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Va, inoltre, osservato che il maresciallo MORABITO Giuseppe, escusso come teste alle udienze del 26-6-1995 e del 18-9-1997, ha precisato che il BERENATO venne sentito inizialmente come persona informata sui fatti e, successivamente, ritenendo gli inquirenti che vi fossero elementi per poter procedere nei suoi confronti per il reato di favoreggiamento, con l’assistenza di un difensore. Nel corso di entrambi gli interrogatori il BERENATO apparve, comunque, lucido ed in grado di rispondere tranquillamente alle domande, sicché si deve concludere che, se anche fosse vera la circostanza secondo la quale egli assunse stupefacenti proprio la mattina del delitto, ciò non determinò alcuna alterazione dei ricordi, né importò alcuna difficoltà a riferire, qualche giorno dopo, ciò che il teste aveva visto. Tali considerazioni assumono rilievo, oltre che per valutare il valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni del LONGO, anche per apprezzare correttamente quelle rese direttamente dal BERENATO. Questi ha, invero, ricordato al dibattimento solo che si trovava, insieme con la moglie del LONGO, seduto nell’auto che era parcata accanto alla chiesa, quando sentì degli spari e la suocera si mise a gridare. Il Pubblico Ministero ha, allora, contestato al teste il contenuto del verbale delle sue precedenti dichiarazioni, che risultano, per gli stessi motivi sopra espressi ed in considerazione della loro precisione ed accuratezza, pienamente attendibili. In tali dichiarazioni il teste aveva affermato che, mentre si trovava seduto sul sedile posteriore dell’auto in attesa del ritorno del suocero, “ho visto un giovane, il quale, dopo avere parcheggiato un’autovettura Fiat Ritmo di colore verdino sul lato sinistro della strada, più in alto di dove era parcata la nostra autovettura, scendeva da detta Ritmo e passava proprio davanti al muso della nostra autovettura e quindi a fianco del lato destro della stessa, portandosi verso la scalinata della chiesa ivi esistente. A questo punto sentivo chiamare un nome “Massimo”, tuttavia, non so riferirvi se tale nome sia stato pronunciato dal giovane innanzi descritto oppure da altro giovane che nel frattempo si era portato verso il primo. Quest’ultimo giovane presumo che provenisse dalla parte alta di detta strada e vestiva con un giubbotto nero ed un pantalone nero, aveva la barba nera, i capelli neri e alto circa un metro e 72, snello. A questo punto sentivo dei colpi di arma da fuoco, mi sono girato ed ho visto il giovane innanzi descritto con la barba che sparava con una pistola all’altro giovane, che era passato in precedenza davanti al muso della macchina dove io mi trovavo. Preciso che colui che sparava era rivolto verso di me mentre l’altro mi dava le spalle. Esattamente lo sparatore era sui primi due gradini della piazzetta antistante la scalinata della chiesa, vicinissimo ai pilastrini di marmo ed al palo della luce, mentre la vittima era a pochi metri di distanza da lui. A questo punto mi abbracciavo a mia suocera, che era seduta di fianco a me, sul sedile posteriore della macchina, e mi abbassavo nell’intento di proteggermi da eventuali colpi che temevo potessero attingerci. Terminati i rumori di colpi di arma da fuoco, mi sono rialzato, mentre mia suocera, presa da crisi isteriche e di pianto, rimaneva accucciata, e ho visto il giovane che aveva sparato, che preciso poteva avere tra i 25 e i 30 anni, salire a bordo di un vespone, che nel frattempo era arrivato a grande velocità in direzione monte verso valle ed era guidato da altro individuo che indossava un casco integrale e che non sono in grado di descrivere”.

In base agli elementi suesposti, certa ed incontestata appare la prova storica del fatto, mentre già dal solo esame delle modalità di svolgimento dell’attentato, commesso con spregiudicata lucidità da due persone, una delle quali a viso scoperto, a pochi metri di distanza dalla caserma dei Carabinieri di Bordonaro, con più colpi di pistola esplosi a breve distanza dalla vittima in direzione di parti vitali del corpo, risulta corretta la qualificazione giuridica del fatto, maturato senza dubbio nell’ambiente della criminalità organizzata, quale omicidio volontario ai danni di GALEANI Gianfranco. Solo l’importanza dell’obiettivo avrebbe potuto, infatti, ragionevolmente giustificare l’elevato rischio che si assumevano gli esecutori materiali, i quali hanno manifestato, con il loro comportamento, una chiara e pervicace volontà omicida. Inoltre, l’utilizzazione di killer, i quali hanno dimostrato di possedere una notevole sicurezza nei propri mezzi, non esitando a consumare il delitto in pieno giorno, alla presenza di più persone e nei pressi della caserma dei Carabinieri, nella consapevolezza che la vittima, della quale avevano certamente studiato tutti i movimenti, sarebbe transitata da quel luogo, costituisce un indice univoco dell’esistenza di una complessa organizzazione e della riconducibilità dell’azione delittuosa all’iniziativa illecita di qualche gruppo criminoso, che solo poteva disporre di mezzi personali e materiali adeguati per la perpetrazione, con le modalità suesposte, di un crimine così efferato.

Le forze dell’ordine svolsero immediatamente approfondite indagini al fine di pervenire alla scoperta dei colpevoli. Si cercò, anzitutto, di conoscere meglio chi fosse la vittima per comprendere quale potesse essere il movente del delitto. Sono stati, così, sentiti il fratello GALEANI Letterio (vedi udienza del 26-6-1995), la moglie FARINELLA Teresa (vedi udienza del 14-7-1995) ed i cognati FARINELLA Benito e Santo (vedi udienza del 26-6-1995). Dalle loro dichiarazioni è emerso che GALEANI Gianfranco, il quale aveva avuto imposto l’obbligo di recarsi giornalmente a firmare presso la caserma dei Carabinieri di Bordonaro, aveva patito diversi periodi di carcerazione (su uno di tali periodi, trascorso nel carcere di Avezzano nell’anno 1984, ha deposto il teste GALLETTA Tindaro all’udienza del 26-6-1995) ed era stato, da ultimo, liberato intorno al luglio del 1986 (risulta, invero, dai dati informatici forniti dal D.A.P., acquisiti con ordinanza del 19-7-1997, che GALEANI Gianfranco trascorse lunghissimi periodi in carcere, dove fu ristretto quasi ininterrottamente dal 26-7-1976; risulta, altresì, che, prima di venire ucciso, era stato scarcerato per decorrenza del termine di custodia preventiva in data 13-8-1986). E’ emerso, inoltre, che egli non aveva mai avuto un’occupazione stabile, anche se alcuni giorni prima che venisse ucciso aveva trovato un lavoro come manovale. Tutti i suddetti parenti hanno, infine, concordemente dichiarato che egli non manifestò in quel periodo paure o preoccupazioni tali da far presagire quello che sarebbe avvenuto.

Dall’esame della personalità della vittima e dagli altri elementi in possesso delle forze dell’ordine, non si riuscì, tuttavia, a comprendere quale potesse essere il movente del delitto. Vennero vanamente percorse diverse piste investigative e, in particolare, gli inquirenti ipotizzarono (su tale attività di indagine vedi le deposizioni del maresciallo MORABITO Giuseppe, escusso all’udienza del 26-6-1995, e del Ten. Col. ANTOLINI Giovanni, escusso all’udienza del 14-7-1995) che l’omicidio potesse trovare origine in una pregressa relazione extraconiugale che la vittima avrebbe intessuto (ma tale circostanza non venne mai accertata con sicurezza) con la sorella del noto pregiudicato FERRARA Carmelo. Non si ebbe, però, alcuna conferma della suddetta ipotesi ed anche una perquisizione domiciliare effettuata a casa del FERRARA, diede esito negativo (vedi processo verbale di vana perquisizione domiciliare redatto il 20-12-1986 da personale del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina, che trovasi inserito nella cartella degli atti irripetibili).

Non essendo stati, pertanto, raccolti elementi indizianti a carico di alcuno, il Giudice Istruttore pronunciava, in data 26/27-2-1988, sentenza con la quale, su conforme richiesta del P.M., dichiarava non doversi procedere a carico degli ignoti autori dell’omicidio perché non identificati. Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, cui fecero seguito quelle di numerosi altri collaboratori, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 23-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di CALAFIORE Carmelo , ROMEO Carmelo , COSTA Gaetano  e MARCHESE Mario .

In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , SPARACIO Luigi , CASTORINA Pasquale , LEO Giovanni , RIZZO Rosario , MANCUSO Giorgio  nonché, anche quali imputati, MARCHESE Mario , COSTA Gaetano  e ROMEO Carmelo .

Ha riferito SANTACATERINA Umberto (sentito in merito all’episodio criminoso in esame alle udienze, in sede di incidente probatorio, dell’8-2-1994, del 24-2-1994 e del 3-3-1994) di aver saputo da MARCHESE Mario  e da CALOGERO Placido , mentre si trovava in carcere, che l’omicidio di GALEANI Gianfranco, ucciso “a Bordonaro, davanti alla chiesa, mentre andava a firmare o aveva già firmato alla caserma dei Carabinieri” era stato eseguito da CALAFIORE Carmelo  e da un’altra persona di cui, però, ignorava il nome, su ordine di COSTA Gaetano , “perché gli aveva fatto trovare un coltello al reparto osservazione del carcere di Messina”. Il GALEANI, infatti, “portava la spesa e dice che gli ha visto un coltello a COSTA, è andato ad avvisare le guardie e le guardie sono andate a fargli la perquisizione e gli hanno trovato questo coltello”. Il COSTA diede, poi, l’incarico di far eseguire l’omicidio “a MARCHESE, quando è uscito a decorrenza termini”. Successivamente, quando il COSTA salì dal reparto osservazione del carcere alla sezione, egli seppe personalmente da quest’ultimo che era stato lui il mandante, nel corso di una riunione tenuta “all’aria” del carcere, cui erano presenti anche MARCHESE, VINCI, MANCUSO, VENTURA. Nel corso del controesame, un difensore ha contestato al collaboratore che nelle dichiarazioni rese al P.M. il 12 febbraio 1993, nel corso delle indagini, aveva affermato di aver saputo tutti i particolari del fatto da COSTA Gaetano  in carcere nel corso del maxiprocesso, senza nominare il MARCHESE ed il CALOGERO, ma il SANTACATERINA ha ribadito le dichiarazioni dibattimentali, giustificando la difformità con una mera dimenticanza.

PARATORE Vincenzo (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 16-1-1996 e del 9-4-1996) ha dichiarato di avere saputo da CALAFIORE Carmelo , in carcere, nell’anno 1988, che era stato quest’ultimo insieme a ROMEO Carmelo , inteso “nocciolino” o “marmuraru”, il quale guidava la vespa, ad uccidere, vicino alla chiesa di  Bordonaro, GALEANI Gianfranco per conto di MARCHESE Mario . “Correva voce (in seguito specificherà di avere parlato in carcere con qualcuno di tale fatto, ma di non ricordare con chi) che GALEANI Gianfranco era stato ucciso per fare un piacere a Tanino COSTA, [...] perché aveva fatto uno sgarro al killer delle carceri, Antonino FARO, “ciuscia pipa”, catanese”. E’ stato contestato al collaboratore, sia dal Pubblico Ministero sia da un difensore, che nelle dichiarazioni rese l’8 novembre 1993, nel corso delle indagini, non aveva nominato ROMEO Carmelo , bensì il solo CALAFIORE “in concorso con altra persona che mi riservo di indicare in una successiva verbalizzazione”. Il PARATORE ha confermato, tuttavia, che tale persona era il ROMEO ed ha evidenziato che non gli era stato vietato assumere riserve, sottolineando che, comunque, dopo alcuni mesi aveva nominato anche il ROMEO. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto di aver saputo particolari di tale fatto anche da AMANTE Giuseppe , mentre egli era latitante a Villafranca, e dallo stesso MARCHESE Mario . Egli seppe, peraltro, già nella fase preparatoria, “che volevano ammazzare GALEANI Gianfranco”. La circostanza che il collaboratore, come si è visto, si sia riservato, nella fase delle indagini, nel corso delle sue prime dichiarazioni su tale fatto, di indicare il nome del ROMEO quale uno dei soggetti che parteciparono all’azione esecutiva, impone di soffermarsi brevemente sul rilievo di tale circostanza nella valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni del PARATORE. Già si è detto, parlando dell’attendibilità intrinseca della chiamata (vedi pag. 104 e segg.), come, in realtà, sorga il concreto sospetto, già solo per il fatto che la prassi delle “riserve” era piuttosto diffusa nell’esame dei diversi collaboratori di giustizia, che essa rispondesse ad un preciso indirizzo degli organi di indagine, come è stato più esplicitamente affermato da altri collaboratori e sostanzialmente ammesso dal maresciallo GATTO Biagio all’udienza del 13-11-1995. Non occorre in questa sede ribadire le perplessità e lo sconcerto che suscita un simile modo di procedere, anche se fosse stato solo tollerato e non, addirittura, indotto dagli organi inquirenti, perché non consente al giudice del dibattimento di verificare efficacemente la spontaneità della dichiarazione del collaborante e può, anzi, costituire rilevante elemento di inquinamento. Su tali questioni di indubbia rilevanza è, tuttavia, sufficiente richiamare quanto si è detto in precedenza, al fine di sottolineare la necessità di un particolare rigore argomentativo nel valutare l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo e degli altri collaboratori, dovendosi valorizzare solo quelle che appaiono espressione, anche in parte, di un’effettiva conoscenza dei fatti che il dichiarante ha manifestato attraverso l’originalità del suo contributo, secondo un metodo ermeneutico che attribuisce alla stessa dichiarazione ed alle sue caratteristiche oggettive fondamentale valenza dimostrativa. Deve solo rilevarsi che il caso in esame sembra confermare l’ipotesi secondo la quale il PARATORE sarebbe stato invitato, esplicitamente o implicitamente, a non menzionare quei concorrenti nel reato che non erano stati accusati da SANTACATERINA Umberto, poiché risulta strano che egli abbia assunto la cosiddetta “riserva” proprio con riferimento a ROMEO Carmelo , che non era stato raggiunto da alcun addebito, con riferimento all’omicidio oggetto di accertamento, da parte del SANTACATERINA.

LA TORRE Guido (sentito in merito all’episodio delittuoso in esame alle udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996) ha dichiarato di aver saputo da Mario FOTI che gli autori dell’omicidio di GALEANI Gianfranco “erano Carmelo CALAFIORE ed un altro che me l’aveva detto, perché lui mi parlò di due Cammileddi, mi disse Mario FOTI e parlava soprattutto di Carmelo CALAFIORE, [...] perché Mario FOTI insieme a RIPINTO e a un’altra persona che non mi ricordo, [...] avevano fatto pure loro, il giorno prima, un paio di giorni prima, un agguato al GALEANI, il quale non riuscirono ad eliminarlo e allora il Carmelo CALAFIORE gli disse: ve lo faccio vedere io come si uccide GALEANI; e mi disse che erano andati a bordo di un vespone, che uno è rimasto lì e il CALAFIORE Carmelo  è andato ad uccidere..., che chiamò il GALEANI per nome e gli sparò”. Il fatto avvenne “nelle scalinate della chiesa di Bordonaro, che lì a lato ci sta la caserma dei Carabinieri in cui il GALEANI si stava avviando”. Il collaboratore ha chiarito che tra il FOTI ed il CALAFIORE vi era “un po’ di astio”, anche se non si trattava di “odio”, poiché “Mario FOTI non è una persona che possa odiare”. Il difensore del CALAFIORE ha, tuttavia, contestato al LA TORRE che nelle sue dichiarazioni del 30-3-1994 aveva, al contrario, affermato che “all’epoca il FOTI nei confronti del CALAFIORE nutriva un forte odio, dopo essere venuto a conoscenza che quest’ultimo voleva ucciderlo”.

GIORGIANNI Salvatore  (sentito su tale fatto delittuoso alle udienze del 28 e del 29 ottobre 1996) ha dichiarato di aver saputo da CALABRO’ Salvatore , in carcere, che ad uccidere il GALEANI era stato CALAFIORE Carmelo, su ordine di COSTA Gaetano che lo “riteneva un confidente”. Altri particolari su tale fatto di sangue egli apprese da FOTI Mario, il quale gli disse “sempre che è stato il CALAFIORE, vantandolo [...] che prima di sparargli davanti ad una caserma dei Carabinieri, [...] l’aveva chiamato per nome”. Il collaboratore ha, però affermato di non aver saputo per quale motivo il CALAFIORE lo chiamò per nome: “o non lo conosceva o per paura di sbagliare, perché gli hanno detto: vedi che arriva a mezzogiorno a firmare”. Il difensore del CALAFIORE ha, tuttavia, contestato al collaboratore che nelle dichiarazioni da lui rese nella fase delle indagini aveva indicato con precisione il motivo per il quale la vittima era stata chiamata per nome, “in quanto il GALEANI dal CALAFIORE non era conosciuto, quindi per paura di sbagliare persona” ed il GIORGIANNI ha, allora, confermato le precedenti affermazioni. Il collaboratore ha, altresì, precisato che il FOTI gli riferì le suddette circostanze in merito all’omicidio del GALEANI in un’occasione diversa da quella nella quale gli parlò, viceversa, dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro, vantando il CALAFIORE come killer.

In relazione alle dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore  e di LA TORRE Guido si è provveduto all’identificazione di FOTI Mario (vedi atti acquisiti al N. 17 dell’ordinanza emessa da questa Corte il 19 luglio 1997) e lo stesso è stato, quindi, sentito al dibattimento, all’udienza del 22-9-1997, con le garanzie di cui all’art. 210 c.p.p.. In ordine alla deposizione del FOTI può richiamarsi quello che si è già detto a proposito dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro (capi “34” e “35” a pag. 1005 e segg.), fatto in relazione al quale gli stessi GIORGIANNI Salvatore  e LA TORRE Guido hanno indicato il FOTI come loro fonte di conoscenze, mentre in questa sede occorre solo ricordare che il FOTI ha ammesso di conoscere bene CALAFIORE Carmelo  e che tale conoscenza non si limitò a rapporti tra detenuti, avendo quest’ultimo persino battezzato un suo figlio. Il FOTI ha aggiunto che egli mantenne con lui sempre un’ottima relazione. Ha dichiarato, inoltre, di avere conosciuto sia GIORGIANNI Salvatore , con il quale divise la cella in un periodo di comune detenzione (dall’attestazione acquisita con la citata ordinanza del 19 luglio 1997 al N. 51 dei documenti risulta che i due furono codetenuti nella cella N. 38 del secondo piano “camerotti” dal 12-12-1987 al 16-12-1987 e poi dal 15-1-1988 al 2-2-1988), sia LA TORRE Guido. Il FOTI ha negato, comunque, di aver mai saputo niente dell’omicidio di GALEANI Gianfranco, che egli non conosceva.

In relazione alle dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore  è stato sentito anche l’imputato CALABRO’ Salvatore, il quale ha ammesso (vedi udienza del 18-9-1997) di aver conosciuto, sin dall’anno 1985, GIORGIANNI Salvatore , in quanto egli frequentava a quel tempo il villaggio Aldisio, anche se ha escluso di aver mai commesso reati assieme a lui. Ha ammesso, altresì, di aver conosciuto e frequentato D’ARRIGO Marcello . Ha negato, tuttavia, di aver mai saputo qualcosa dell’omicidio di GALEANI Gianfranco e di aver mai parlato con GIORGIANNI Salvatore  di tale delitto.

SPARACIO Luigi  (sentito in merito a fate episodio delittuoso alle udienze dell’8-10-1996, 14-10-1996 e 15-10-1996) ha riferito che “l’omicidio fu voluto da COSTA Gaetano ”, che era detenuto, perché “gli hanno trovato un coltello e lui ha accusato il GALEANI che era stato lui a fargli trovare questi coltelli”. Il COSTA, allora, “incaricò il CAMBRIA e poi il CAMBRIA mandò l’imbasciata al MARCHESE Mario  che si trovava fuori”. Questi “diede incarico a CALAFIORE Carmelo  e a ROMEO Carmelo ”. Il collaboratore dirà in seguito, tuttavia, che “se il CAVO’ era fuori e c’era stata la cosa di CAMBRIA, allora l’imbasciata gli era arrivata a CAVO’, ma se non mi ricordo male l’imbasciata è partita tramite CAMBRIA per il MARCHESE”, anche perché solo il MARCHESE poteva dare il mandato ai killer, che erano persone a lui vicine, mentre “CAMBRIA Placido non lo poteva fare e neanche COSTA”. L’omicidio fu eseguito mentre il GALEANI, che era stato scarcerato da poco, entrava o usciva dalla caserma dei Carabinieri di Bordonaro dove andava a firmare. Il CALAFIORE gli esplose contro alcuni colpi di pistola, mentre il ROMEO guidava il veicolo, “un vespone, una vespa bianca”, con il quale i due si recarono sul posto. Egli seppe tali fatti all’interno del carcere da CAMBRIA Placido e poi ancora da MARCHESE Mario  “quando io sono stato scarcerato, anzi quando lui è stato arrestato, no scarcerato”, nonché da “ROMEO Carmelo  quando sono stato scarcerato”.

CASTORINA Pasquale  (sentito su tale omicidio all’udienza del 20-5-1996) ha riferito che all’epoca del fatto egli era carcerato e aveva commentato l’accaduto “con PARISI, qualche volta ne ho parlato pure con COSTA Gaetano ”. Egli seppe, così, che mandante del delitto era stato COSTA Gaetano , mentre esecutori materiali erano stati CALAFIORE Carmelo  e ROMEO Carmelo . Il GALEANI fu ucciso “perché si comportava male, [...] aveva fatto delle cose un po’ sporche nell’ambito del..., mi sembra, dice, che gli aveva fatto trovare qualche coltello, qualche cosa del genere, [...] aveva fatto la confidenza alle guardie carcerarie”. COSTA Gaetano , in particolare, gli confermò che aveva fatto uccidere il GALEANI e che “aveva mandato l’imbasciata tramite il MARCHESE o qualche altro, non mi ricordo chi ha menzionato, perché allora con il MARCHESE [...] si rispettavano”. Le dichiarazioni del CASTORINA appaiono, invero, di modesto valore probatorio, poiché il collaboratore è caduto in un vistoso errore che attesta inequivocabilmente l’incertezza del suo ricordo e la scarsa affidabilità delle sue accuse. Egli ha affermato, infatti, di avere parlato di tale omicidio con PARISI Corrado, mentre ciò non è sicuramente possibile, poiché il PARISI venne ucciso l’8 agosto 1986, alcuni mesi prima dell’agguato mortale nei confronti del GALEANI.

LEO Giovanni  (sentito sull’episodio delittuoso in esame all’udienza del 9-7-1996) ha dichiarato che GALEANI Gianfranco “prima faceva parte del clan “CARIOLO” e “FERRARA”, tempi ‘77, ’78; poi durante l’udienza ha avuto un diverbio con il COSTA e COSTA [...] tramite il MARCHESE l’ha fatto uccidere”. Egli seppe che il GALEANI entrò in contrasto con il COSTA perché “si parlava che lui gli ha fatto trovare un coltello che il COSTA aveva..., [...] all’osservazione”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto di aver saputo i fatti in carcere da VALVERI Sebastiano, che partecipava alle riunioni della famiglia “COSTA” per conto del gruppo “LEO”, mentre egli non vi prendeva parte, perché simulava una malattia mentale. Seppe che l’ordine era partito da COSTA che aveva dato l’incarico a MARCHESE, mentre esecutore materiale era stato Dino CALOGERO con un altro uomo fidato di MARCHESE. Il fatto fu commesso “credo [...] in una zona del viale Giostra, mi sembra là sotto, non so di preciso, però è stato Dino CALOGERO”. Si può, sin d’ora osservare che le dichiarazioni di LEO Giovanni  presentano un ridottissimo grado di attendibilità, sia perché estremamente generiche, sia perché il collaboratore avrebbe appreso i fatti da una persona ormai deceduta, sicché risulta oggi impossibile verificare l’affidabilità della sua fonte di conoscenze, specie se si considera che il VALVERI non avrebbe partecipato al fatto, sia perché il LEO, nello specificare il luogo dell’omicidio, ha dato delle indicazioni palesemente erronee, le quali fanno sorgere il forte sospetto che egli si sia confuso con l’omicidio, già esaminato, di MORGANA Natale, in relazione al quale si è affermata, da parte di questa Corte, la responsabilità di CALOGERO Placido , accusato dal collaboratore di aver commesso il delitto in esame.

RIZZO Rosario  (sentito in merito all’episodio delittuoso oggetto di accertamento all’udienza del 4-6-1996) ha riferito che GALEANI Gianfranco “era vicino a FERRARA Sebastiano ” ed era stato ucciso “perché qui, tannu, in galera, si diceva che lui gli aveva fatto trovare il coltello a COSTA, [...] e COSTA gli ha mandato l’imbasciata a MARCHESE, che era sempre fuori e loro hanno ucciso questa persona”. Il collaboratore ha, quindi, specificato di aver saputo tali particolari in carcere dal cugino PIMPO Salvatore e da CAVO’ Domenico, perché “un giorno sì e un giorno no c’erano morti e si sapeva subito perché è stato e perché non è stato”. Esecutori materiali furono “i due Cammeli, ROMEO e CALAFIORE”. Anche le dichiarazioni di RIZZO Rosario  appaiono prive di qualsiasi attendibilità è non possono essere utilizzate per la prova dei fatti e della responsabilità degli imputati, poiché risultano estremamente generiche e prive di quei dettagli che consentono una rigorosa verifica di attendibilità. Risulta, peraltro, elevato il pericolo, sulla base delle stesse dichiarazioni del collaboratore, che il RIZZO si sia fatto portatore di mere voci carcerarie che non possono certamente entrare a far parte del materiale istruttorio utilizzabile per la decisione.

MANCUSO Giorgio  (sentito su tale omicidio all’udienza del 24-6-1996) ha affermato che GALEANI Gianfranco “si diceva che faceva parte del clan “CARIOLO” e seppe da VALVERI Sebastiano, nel corso del maxiprocesso, che era stato ucciso su mandato di COSTA Gaetano . L’assoluta laconicità del racconto del collaboratore e l’impossibilità di valutare correttamente l’attendibilità della sua fonte di conoscenze, essendo il VALVERI già deceduto, privano le suddette dichiarazioni, secondo i criteri prima espressi, di qualsiasi valore probatorio.

MARCHESE Mario  (sentito in merito all’episodio delittuoso in esame alle udienze del 20-9-1996, del 1-10-1996 e del 2-10-1996) ha dichiarato che l’omicidio fu voluto da COSTA Gaetano , poiché GALEANI Gianfranco “gli ha fatto trovare un coltello qua, al carcere, quand’erano al centro clinico”. L’imputato ha, quindi, ammesso le proprie responsabilità, dichiarando che “eravamo tutt’e due dentro; comunque, ho dato pure io l’assenso di ammazzarlo”. Ha, più in particolare, spiegato come fu presa la decisione dichiarando che “questo [omicidio], mi sembra che si è stabilito quando io ero ancora a piede libero, qua che venivo al Tribunale, qua, all’aula bunker. [...] Ora non mi ricordo se lui [COSTA Gaetano ] qualche volta mi ha detto: vedi, fammi il favore, così, sempre a segni, [...] di fare ammazzare questo qua. C’era stato, diciamo questo primo approccio. [...] Poi, una volta in galera, lui mi ha spiegato meglio, quando io...mi hanno arrestato - che a lui dal centro clinico l’hanno riportato di nuovo in cella - [...] che voleva l’eliminazione di questa persona. [...]”. Richiamandosi a quello che aveva detto agli inquirenti durante la fase delle indagini, il collaboratore ha ricordato di essere stato, prima della deposizione dibattimentale, più titubante in ordine al ruolo che egli ebbe nel fatto (il MARCHESE avrebbe dichiarato nella fase delle indagini: “può essere pure che ne abbiamo parlato”), ma ciò derivava dal fatto che non aveva un ricordo preciso e non poteva escludere  che il COSTA, essendo il soggetto interessato all’omicidio, avesse dato personalmente l’ordine agli esecutori materiali, in quanto “il capo era lui” e “non aveva bisogno che glielo dicevo io”. Il MARCHESE ha, comunque, aggiunto di essersi, poi, “ricordato” del fatto che “questi ragazzi qua con lui non l’avevano mai conosciuto, sapevano chi era però non avevano avuto mai rapporti”, sicché era probabile che “gliel’avrò detto io: va be’, sì, andate; e sono andati”. Il collaboratore ha, però, precisato di non ricordare esattamente come fu dato l’incarico, pur ribadendo che era facilissimo mandare messaggi all’esterno del carcere ed ha, quindi, affermato, come se stesse ricordando un po’ meglio: “aspetti, mi sembra che allora c’era il cognato di COSTA, Stellario PAGLIARO, tramite colloquio, mi sembra che lui gli ha detto: fate così, ho parlato con mio cognato, lo sa pure Mario”, ma ha poi precisato che egli in realtà non era stato informato dell’iniziativa del COSTA, anche se non poteva escludere che in precedenza il COSTA gliene avesse parlato “e io magari mi sono prestato a dire: va bene, sì, vah, tanto”. Incaricati dell’esecuzione dell’omicidio furono ROMEO Carmelo  e CALAFIORE Carmelo , che non conoscevano il COSTA, mentre egli li aveva conosciuti entrambi in quel breve periodo di libertà di cui godette dopo la scarcerazione del luglio 1986. I due operavano spesso in coppia e “li chiamavano nell’ambiente i due Carmeli”. A sparare fu però, il solo CALAFIORE, che era suo “figlioccio” e che gli riferì, in seguito, in carcere, quando venne “arrestato per un’altra cosa, [...] dopo non so, un mese, due mesi, tre mesi”, le modalità dell’azione materiale. Il MARCHESE ha, quindi, ribadito di avere dato il mandato di uccidere il GALEANI “unitamente a COSTA, sì me l’ha chiesto il COSTA questo favore qua, perché io ero fuori. [...] Solo che [...] sono stato poco io fuori e non si è arrivato, diciamo a questa persona e poi io non avevo, diciamo, tutta quella cosa lì di...[...] perché, insomma, non era una cosa proprio impellente o importante”. Il difensore di un imputato ha, in proposito, contestato al MARCHESE che nelle sue precedenti dichiarazioni agli inquirenti, rese in data 5-4-1994, egli aveva detto, al contrario: “non ho ricevuto da COSTA Gaetano  né da altri il mandato di fare uccidere GALEANI Gianfranco, indirizzando tale ordine a CALAFIORE Carmelo  ed a ROMEO Carmelo , inteso “u’ marmuraru”. [...] Non ricordo se in quei giorni il COSTA mi abbia parlato di volersi vendicare di una confidenza fatta da tale GALEANI agli agenti di custodia, ai quali aveva comunicato che nella cella di COSTA erano stati occultati dei coltelli” (quest’ultima parte delle dichiarazioni contenute nel verbale del 5-4-1994 induce ad effettuare qualche considerazione sulla impreparazione manifestata da coloro che interrogavano il MARCHESE, i quali, come risulta evidente dalla risposta del collaboratore, gli resero noto il movente del delitto già indicato dal SANTACATERINA, incuranti del fatto che ciò potesse costituire un elemento di grave inquinamento della genuinità delle dichiarazioni). Il MARCHESE ha, infine, escluso di aver riferito a SANTACATERINA Umberto, con il quale non aveva rapporti, a PARATORE Vincenzo o ad AMANTE Giuseppe  qualcosa dell’omicidio di GALEANI Gianfranco.

COSTA Gaetano  (sentito in merito al fatto delittuoso in esame alle udienze del 24-7-1996 e del 26-7-1996) ha dichiarato che il comportamento di GALEANI Gianfranco era all’attenzione degli uomini della propria famiglia, poiché un suo fratello era stato ucciso “da CAMBRIA, da BONSIGNORE, da altri elementi” e, nonostante che si fosse avuta assicurazione sul fatto che questi non voleva vendicarsi, il CAMBRIA soprattutto temeva che potesse reagire. Successe, poi, “che in carcere lui si rese responsabile delle confidenze verso la direzione, ha fatto trovare un coltello, e lì si è presa la decisione di farlo ammazzare”. Il collaboratore ha precisato che il coltello fu trovato all’interno della propria cella, dove egli era detenuto insieme a tale ANASTASI ed a tale MORGANA Rosario, aggiungendo che “eravamo in tre e quindi io mi sono assunto le mie responsabilità perché il coltello era di mia appartenenza”. Ha, quindi, continuato dicendo che “la decisione l’abbiamo discussa un po’ assieme tutti i maggiorenti, cioè io l’ho discussa con tutti i maggiorenti del gruppo tra cui il CAMBRIA, il CAVO’ e il MARCHESE stesso e Nello VALVERI e altri che stavano qui nel processo con me. [...] Io, se non ricordo male, ne discussi con Placido CAMBRIA e mi sa che è stato lui stesso a dare incarico attraverso a Mario MARCHESE di mandare ‘sta notizia fuori affinché portassero avanti st’omicidio e, infatti, poi si realizzò”. Tra l’episodio del coltello e l’omicidio intercorse “qualche mese o anche più” e il delitto fu perpetrato in un periodo invernale. Esecutori materiali furono “per quello che seppi, [...] i due Carmeli, [...] ROMEO e CALAFIORE, dovrebbe essere”, i quali lo uccisero una domenica mattina, approfittando del fatto che la vittima andava a firmare nella caserma dei Carabinieri “non so se era Camaro o Bordonaro”. Egli fu informato di tale fatto, dopo la sua consumazione, dai “soliti: il CAMBRIA, [...] CAVO’”. Il Pubblico Ministero ha letto al COSTA, contestandogli il contenuto, le dichiarazioni dallo stesso rese il 25-2-1994, nelle quali aveva affermato, in modo parzialmente difforme da quanto riferito al dibattimento, che all’omicidio aveva partecipato anche un’altra persona, di cui non ricordava, però, il nome. Il collaboratore ha, allora, confermato tale circostanza, anche se non ha aggiunto ulteriori particolari. Quanto a MARCHESE Mario , il COSTA ha chiarito che questi “è responsabile in quanto responsabile del nostro gruppo di fuoco e quindi il MARCHESE, se non ha avuto l’incarico, ha dovuto in qualche maniera essere a conoscenza e partecipare e prestarsi. Però, quel che ricordo io, io ne ho discusso anche con il MARCHESE dell’omicidio GALEANI”. Il COSTA ha aggiunto, peraltro, che il MARCHESE, in quel periodo “non poteva essere evitato”, benché fosse probabile che l’incarico venne dato anche a CAMBRIA Placido, vale a dire, ai responsabili del gruppo. Il COSTA ha, infine, escluso che nel fatto fosse coinvolto il cognato, PAGLIARO Stellario, mentre ha affermato di non ricordare un’eventuale partecipazione di MESSINA Giovanni. Il COSTA ha negato, poi, che FARO Antonino, persona alla quale egli era molto legato, fosse in qualche modo implicato nel delitto.

ROMEO Carmelo  (sentito su tale fatto criminoso alle udienze dell’11-6-1996 e del 24-6-1996) ha confessato di aver partecipato all’omicidio di GALEANI Gianfranco, che egli personalmente non conosceva ma che fu ucciso da CALAFIORE Carmelo  su ordine di COSTA Gaetano  e di MARCHESE Mario , mentre MESSINA Giovanni concorse nel delitto. Il collaboratore ha, quindi, così descritto il fatto: “ricordo che era una domenica mattina, potevano essere verso le dieci, e vidi arrivare a casa mia il CALAFIORE Carmelo . [...] Lui aveva una Renault 11 e mi disse di farci un giro in macchina, mi disse pure che la sua macchina la doveva portare a casa in quanto serviva a suo fratello [...]. Gli ho detto va bene. Io preciso che ancora ero all’oscuro di questo fatto. Lui prese la sua macchina ed è andato a casa sua, parcheggiò la macchina e salì sulla mia e mi disse di dirigermi verso rione San Paolo, che si doveva incontrare con Messina [...]. Arrivammo a casa sua, lui scese dalla macchina, chiamò MESSINA Giovanni, uscì il MESSINA Giovanni e, una volta che eravamo tutti e tre insieme, mi disse che doveva andare a fare un’azione, che doveva sparare, anzi disse queste parole: doveva andare a sparare a una persona, senza specificarmi chi era e chi non era e mi ha detto: siccome mi manca una persona, Carmelo, ho pensato se volessi venire tu. Io in un primo momento sono rimasto stupefatto che mi ha fatto questa domanda, in quanto non mi ero ancora trovato in situazioni del genere, [...] dentro di me volevo rifiutare, però non l’ho fatto in quanto avevo paura, perché già di lui sapevo determinati fatti di sangue”. Il CALAFIORE ed il MESSINA andarono, quindi, a prendere un vespone e ritornarono dopo circa dieci minuti. “Il mezzo lo dovevo condurre io. [...] Salgo sul vespone (poi specificherà che tale veicolo era “un vespone un po’ scuro, era su un giallo scuro che portava sul senape, [...] era un colore un po’ strano”) e CALAFIORE Carmelo  è salito dietro a me; MESSINA Giovanni ci veniva dietro con la macchina e abbiamo fatto la strada che da Camaro porta a Bordonaro. Arrivati a metà strada, [...] il CALAFIORE mi disse di fermarmi, [...] il MESSINA Giovanni si è fermato pure con la sua auto e gli disse di attendere lì. [...] A me mi ha detto nuovamente di prendere il vespone e di partire. Sono partito e lui era dietro me, e siamo arrivati al centro di Bordonaro. Al centro di Bordonaro a me mi ha detto, dice: “Carmelo accostati...”, c’è una curva che c’è una chiesta e mi ha fatto fermare a me in questa curva; mi disse queste testuali parole, mi disse: “Carmelo, stai fermo qui, se... - preciso questo, dice - se senti dei colpi di pistola parti e vienimi incontro” - “ah - gli ho detto - va bene”. Dopo circa, non di più, 15 minuti sentì dei colpi esplodere, non vorrei sbagliarmi ma suppongo che siano stati 4, sento 4 colpi di pistola, io, sentendo i colpi, ho preso subito e ho messo in moto il vespone e mi sono fermato esattamente.., perché lui mi veniva incontro, è salito sul vespone e siamo andati via, mi diceva di stare calmo, “calmo, calmo, calmo, cammina piano, cammina...”, perché io ero in tensione, “..cammina piano, cammina piano...” e abbiamo fatto nuovamente la stessa strada che avevamo fatto all'andata. Siamo arrivati a metà strada, che da Bordonaro porta a Camaro, e lì c’era fermo il MESSINA Giovanni, e mi disse di aiutarlo, ci siamo fermati noi, lui è sceso, sono sceso pure io e mi disse di aiutare il vespone che dovevamo buttarlo un.., sotto il burrone. Ricordo pure questo perché, ripeto, sono momenti indimenticabili, si tratta del viadotto Calorende, e lì è stato buttato il vespone, il mezzo, è stato buttato e dopo siamo saliti sulla macchina, che la portava il MESSINA Giovanni. [...] Partendo abbiamo potuto fare si e no 5-600 metri, il CALAFIORE Carmelo  aveva ancora l’arma addosso, l’ha presa, se l’ha tolta e ha preso e ha buttato il caricatore; più avanti, circa 200 metri più avanti, ha buttato sempre la pistola [...] una calibro 9. [...] Dopo siamo arrivati a casa del MESSINA, a casa del MESSINA abbiamo incontrato il fratello, Rosario, che è stato pure assassinato, e si vede che il MESSINA Rosario ne era al corrente pure di questa azione, perché il CALAFIORE Carmelo , insieme al Messina, perché successivamente, quando siamo saliti in macchina, il CALAFIORE gli disse al Messina: “tutto a posto, tutto a posto!” [...]. Dopo siamo arrivati a casa del MESSINA e il CALAFIORE gli ha detto al MESSINA Rosario, dice: “tutto a posto - dice - è stato ammazzato!” - “E’ stato ammazzato?”, ho detto io... E non gli ho detto niente sul momento al CALAFIORE. Dopo è salito sulla mia macchina...il CALAFIORE Carmelo , e mi disse di accompagnarlo nuovamente a casa sua, e io nella macchina gli ho detto: “ma scusa, Carmelo, ma tu mi hai precisato a me che dovevi sparare questa persona e addirittura mi ha detto - ah, gli ho detto persino questo - che mi avevi detto che dovevi gambizzarlo e ora stai dicendo che l’ha ammazzato”, e la risposta che mi ha dato lui è stata questa, dice: “sì, ti ho detto così perché effettivamente tu è la prima volta che ti trovavi in un caso del genere e non sapevo che reazione avresti potuto fare e quindi, per avere la sicurezza che tu non ti rifiutavi - dice - ti ho detto così”. Non gli ho detto niente, l’ho accompagnato a casa e mi ha dato l’appuntamento per il pomeriggio, esattamente ricordo pure questo, l’ora, che erano le 15, mi ha detto se alle 15 potevo andare a prenderlo, perché, anche se lui aveva la macchina, questa Renault 11, cosa succede, che la macchina se la prendeva pure suo fratello, era una macchina di famiglia, e lui tante volte era a piedi. Mi ha dato l’appuntamento alle 15, io sono arrivato puntuale alle 15 e dopo, sulla macchina, mi ha riferito altri particolari, mi ha detto il nome del GALEANI, il nome di quello che era stato assassinato, e dopo mi ha detto che i mandanti erano stati MARCHESE Mario  e COSTA Gaetano  e che di questo caso si era interessato il cognato del COSTA Gaetano , che si chiama PAGLIARO Stellario; e mi ha detto dopo di andare a casa del PAGLIARO che doveva riferirgli tutto. Io sono andato e siamo andati esattamente sul rione Ritiro, che si trova.., la casa del PAGLIARO si trova nei pressi della caserma dei carabinieri del rione Ritiro, siamo arrivati a casa sua, il CALAFIORE Carmelo  gli riferisce tutti i minimi particolari di questo fatto di sangue; il PAGLIARO Stellario era contento, gli disse dopo, al CALAFIORE Carmelo , l’arma che fine aveva fatto, perché l’arma gliel’aveva dato il PAGLIARO Stellario, e il CALAFIORE gli disse che l’arma l’aveva buttata via. Dopodiché ricordo benissimo pure [...] che il PAGLIARO ha preso 500.000 lire, erano 5 pezzi da 100.000 lire, glieli ha dati nelle mani al CALAFIORE e gli ha detto: “prendili”, di questi qui. Il CALAFIORE Carmelo  dopo è salito sulla macchina insieme a me e ci siamo diretti.., siamo andati a piazza Cairoli e lì, a piazza Cairoli addirittura ha preso 200.000 lire e me li ha dati a me”. IL CALAFIORE gli riferì che l’omicidio fu eseguito poiché “avevano paura che il GALEANI, il COSTA Gaetano  e il MARCHESE Mario , che il GALEANI avesse paura che si buttasse pentito e che gli risultava pure che era un confidente, cioè queste sono state le parole; però dopo, successivamente, il CALAFIORE, dopo un po’ di tempo, mi disse che riguardo che era un confidente no, però che avevano paura che si buttasse pentito”. Quanto all’azione esecutiva, il collaboratore ha specificato che il CALAFIORE era a viso scoperto, mentre egli indossava un casco. IL ROMEO ha precisato di aver atteso il complice nella curva che vi è subito dopo la chiesa di Bordonaro, pronto ad andare incontro al CALAFIORE, secondo le disposizioni ricevute, non appena avesse sentito l’esplosione dei colpi di pistola, mentre il CALAFIORE scese dalla moto e “ha fatto questa strada tutta a piedi”. Naturalmente egli si tolse il casco durante l’attesa e lo indossò nuovamente “dopo”, “all’incirca in quel momento” in cui sentì il rumore degli spari.

In relazione alle dichiarazioni di MARCHESE Mario , di COSTA Gaetano  e di ROMEO Carmelo , è stato sentito al dibattimento, all’udienza del 24-9-1997, PAGLIARO Stellario, il quale ha confermato di essere cognato di COSTA Gaetano , ma ha negato di aver ricevuto da quest’ultimo incarichi in relazione all’omicidio di GALEANI Gianfranco, “perché con COSTA non parlavo mai di queste cose”, ed ha affermato di non aver conosciuto né CALAFIORE Carmelo , né ROMEO Carmelo .

Va, infine, ricordata la difesa sostenuta dall’imputato CALAFIORE Carmelo , il quale ha reso, all’udienza del 24-6-1996, delle dichiarazioni spontanee, con le quali ha protestato la propria innocenza, evidenziando l’irragionevolezza del racconto dei collaboratori che lo accusavano, in quanto egli era schedato dalla Polizia e dai Carabinieri sin dal 1984, sicché non avrebbe potuto permettersi di eseguire un reato così grave nel centro di un villaggio, in pieno giorno, a viso scoperto ed a pochi metri da una caserma dei carabinieri.

Sulla base degli elementi di prova sopra brevemente riassunti, la pubblica accusa ha sostenuto che a perpetrare l’omicidio furono CALAFIORE Carmelo  quale esecutore materiale, ROMEO Carmelo , quale soggetto che accompagnò il killer sul luogo del delitto e che ne favorì, quindi, la fuga, COSTA Gaetano  quale mandante e MARCHESE Mario  quale soggetto per il cui tramite fu dato ai killer l’ordine proveniente dal COSTA di uccidere il GALEANI. Tale ricostruzione appare adeguatamente provata, specie alla luce del contributo probatorio offerto da quei collaboratori di giustizia i quali hanno confessato di aver preso parte all’omicidio. Alle dichiarazioni di costoro occorre, invero, attribuire precipua attendibilità, in quanto provenienti da soggetti che furono protagonisti dell’episodio delittuoso e che vissero, pertanto, i fatti in prima persona. Tali dichiarazioni appaiono, allora, secondo i criteri ermeneutici già illustrati nella parte introduttiva della presente sentenza, di ben maggiore affidabilità rispetto alle dichiarazioni di quei collaboratori, i quali hanno, viceversa, affermato di aver saputo i fatti da altre persone (cosiddette dichiarazioni de relato), poiché, in tal caso, al generale problema relativo all’attendibilità della fonte immediata, si aggiunge quello dell’attendibilità della fonte primigenia o mediata.

Nell’analisi delle fonti di prova, questa Corte, per una maggiore chiarezza espositiva, si atterrà al criterio di seguire, per quanto possibile, lo svolgimento dei fatti. Si inizierà, così, con l’esame degli elementi istruttori relativi al mandato del delitto ed al conferimento dell’incarico omicida, fino a giungere alla fase esecutiva.

Il collaboratore COSTA Gaetano  ha confessato di essere stato il mandante dell’omicidio ed ha offerto significativi elementi idonei a fornire formidabile riscontro alle sue parole ed a corroborare, senza possibilità di dubbi, l’attendibilità della sua ammissione di responsabilità. Il COSTA è stato, in verità, accusato da tutti i collaboratori sentiti su tale fatto e già solo questo potrebbe ritenersi sufficiente conferma delle sue parole, ma appare opportuno effettuare qualche ulteriore riflessione, che aiuterà a comprendere meglio le sue dichiarazioni. COSTA Gaetano  ha, invero, spiegato che altri autorevoli esponenti del suo clan e, segnatamente, CAMBRIA Placido, potevano avere interesse all’eliminazione fisica del GALEANI per ragioni strettamente connesse a dinamiche di tipo malavitoso, ma questa premessa del tutto originale, in quanto apre uno squarcio su una circostanza sottaciuta da tutti gli altri dichiaranti, non indebolisce in alcun modo l’accusa nei confronti dell’imputato, atteso che lo stesso COSTA ha indicato la ragione immediata dell’omicidio nel comportamento del GALEANI, il quale si era reso colpevole di aver dato informazioni al personale di custodia del carcere su un coltello che venne rinvenuto nella cella del reparto osservazione del carcere di Messina, dove il COSTA si trovava a quel tempo detenuto. La suddetta premessa finisce, allora, con l’essere ininfluente per la complessiva ricostruzione del fatto e può, probabilmente, trovare le sue ragioni nel comprensibile intento dell’imputato di conferire ad un delitto spregevole, perpetrato per fini di vendetta personale, connotazioni che potessero valere in qualche modo, con il suo inserimento nelle più ampie strategie del gruppo, a nobilitarlo o a giustificarlo, almeno secondo logiche prettamente malavitose. La perquisizione che portò alla scoperta del coltello può, d’altronde, ritenersi un fatto certo, non solo perché ne hanno parlato, oltre al COSTA, anche SANTACATERINA Umberto, MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , CASTORINA Pasquale , LEO Giovanni  e RIZZO Rosario , ma soprattutto perché, attraverso l’acquisizione dei rapporti relativi al rinvenimento di coltelli all’interno della Casa Circondariale di Messina negli anni 1985 - 1986 (documenti acquisiti al N. 87 dell’ordinanza emessa da questa Corte ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in data 19 luglio 1997), è risultato che, in effetti, in data 23-6-1986, al reparto osservazione del carcere, nella cella occupata dai detenuti COSTA Gaetano , ANASTASI Antonino  e MORGANTE Rosario , durante una perquisizione straordinaria, venne trovato, nascosto dentro un panino, un coltello che il COSTA asserì essere il proprio. Non vi è dubbio, poi, che tale fatto sia lo stesso del quale hanno parlato i suindicati collaboratori, poiché alcuni particolari, quali quelli relativi ai nominativi degli altri soggetti che si trovavano detenuti nella stessa cella del COSTA e l’assunzione di piena responsabilità effettuata da quest’ultimo in relazione al coltello sequestrato, appaiono perfettamente corrispondenti a quanto riferito dal COSTA, il quale poteva conoscerli avendo vissuto in prima persona tutta la vicenda. Il movente indicato dall’imputato e dagli altri collaboratori ha trovato, pertanto, ampio riscontro nella successiva attività istruttoria e attribuisce all’accusa nei confronti del COSTA, a prescindere dalla confessione dell’imputato, straordinaria concretezza e verosimiglianza. E’, infatti, del tutto logico che il capo assoluto del più potente clan cittadino, il quale si era visto tradito da un altro detenuto ne abbia, solo per questo motivo, decretato la morte, dovendosi, anzi, sottolineare che, verosimilmente, se il COSTA non avesse preso provvedimenti nei confronti di colui che riteneva responsabile di ciò che era avvenuto, sarebbe rimasta offuscata la sua stessa leadership, la quale, in un ambiente dominato dalla violenza, va costantemente ribadita e riaffermata con atti che dimostrino la piena capacità di dominare gli eventi e di punire chi contravvenga alle regole non scritte della criminalità organizzata. Priva, viceversa, di qualsiasi riscontro è l’affermazione del collaboratore PARATORE Vincenzo, secondo cui il GALEANI fu ammazzato perché aveva fatto uno sgarro a FARO Antonino, pur dovendosi sottolineare che anche il PARATORE ha sostenuto che mandante del delitto fu il COSTA, così confermando, pur in una diversa prospettiva, le accuse nei confronti dell’imputato. Sostanzialmente coerenti con la ricostruzione alla quale si ritiene, per quanto si è detto sopra, di dover prestare credito sono, poi, le dichiarazioni di quei collaboratori, i quali, pur non ricordando la vicenda del coltello, che poteva essere nota ad un ristretto numero di persone (verosimilmente solo quelle che si trovavano in quel periodo detenute insieme al COSTA e che ebbero modo di apprendere in carcere particolari di tale delitto), hanno accennato alla circostanza che il GALEANI fosse un “confidente” (vedi dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore  e di ROMEO Carmelo ). L’accusa nei confronti di COSTA Gaetano  appare, pertanto, adeguatamente provata in quanto la piena confessione dell’imputato si inserisce in un quadro probatorio omogeneo e coerente, già sufficiente da solo per potere affermare la colpevolezza dell’imputato.

Venendo ad esaminare la posizione di MARCHESE Mario , occorre, anzitutto, soffermarsi sulle dichiarazioni di COSTA Gaetano , il quale, nella sua veste di mandante del delitto, dovette certamente conoscere chi, all’interno del clan, si assunse il compito organizzativo. Il COSTA ha sostenuto di avere discusso di tale omicidio con CAMBRIA Placido, il quale diede l’incarico a MARCHESE Mario , affinché questi, con gli uomini disponibili all’esterno del carcere, desse esecuzione all’ordine omicida. Il COSTA ha, quindi, chiarito che le sue accuse nei confronti del MARCHESE derivavano dal fatto che quest’ultimo, pur non avendo ricevuto da lui direttamente l’ordine omicida, era a quel tempo il responsabile del gruppo di fuoco e doveva, pertanto, in tale qualità, prestare il proprio aiuto o il proprio consenso all’azione, non potendo “essere evitato”. Tali affermazioni risultano, invero, pienamente attendibili e coerenti con tutti gli elementi di conoscenza in possesso di questa Corte sulle modalità operative del clan “COSTA” e sul ruolo rivestito all’epoca dal MARCHESE. Va precisato che l’episodio scatenante la decisione omicida, vale a dire il ritrovamento del coltello nella cella di COSTA Gaetano , avvenne il 23 giugno 1986 ed è verosimile che la determinazione di uccidere GALEANI Gianfranco fu presa subito dopo tale fatto, anche se ad essa venne data esecuzione solo nel mese di dicembre successivo. Orbene, nel giugno del 1986, CAMBRIA Placido era, come si è visto nella parte introduttiva di carattere storico sulle vicende della criminalità organizzata messinese, cui si rinvia per i necessari approfondimenti (vedi pag. 226 e segg.), il “responsabile” della famiglia “COSTA”, vale a dire il soggetto più autorevole del clan dopo il capo e colui che concretamente trasmetteva gli ordini provenienti da COSTA Gaetano , mentre MARCHESE Mario  ricevette da COSTA Gaetano  e da CAMBRIA Placido, in concomitanza con la scarcerazione, avvenuta il 31 luglio 1986, per decorrenza dei termini di custodia cautelare dello stesso MARCHESE e di molti altri affiliati del clan “COSTA”, il delicato compito di riorganizzare il gruppo, riunendo e governando tutti i ragazzi (come i due imputati accusati di aver partecipato all’azione esecutiva, ROMEO Carmelo  e CALAFIORE Carmelo ) che si venivano affacciando sulla scena della malavita messinese e che non potevano conoscere COSTA Gaetano , il quale si trovava in carcere ormai da tantissimo tempo. In tale situazione era pressoché inevitabile che l’ordine di COSTA Gaetano  giungesse agli esecutori materiali secondo le modalità descritte dallo stesso COSTA, poiché il CAMBRIA aveva a quel tempo il compito di esternare la volontà del capo, mentre MARCHESE Mario , quale responsabile esterno del gruppo non poteva, così come dichiarato dal collaboratore, non essere stato interessato dell’organizzazione dell’omicidio. Certamente la situazione mutò con l’omicidio di BONSIGNORE Pietro, avvenuto il 9 ottobre 1986, poiché, come si è visto, da quel momento il CAMBRIA venne sostanzialmente esautorato e MARCHESE Mario  assunse la piena direzione della famiglia “COSTA”, ma ciò non priva di attendibilità il racconto del COSTA, poiché nessuno dei dichiaranti ha affermato che l’omicidio del GALEANI, eseguito dopo la morte del BONSIGNORE, sia stato deliberato anche dopo tale data, mentre lo stesso MARCHESE Mario  ha ammesso, secondo quanto si vedrà tra breve, che egli ricevette il mandato criminoso quando ancora era in stato di libertà, vale a dire tra il 31 luglio 1986 ed il 19-11-1986, ed appare probabile o, comunque, plausibile che ciò sia avvenuto prima del 9 ottobre 1986. E’, d’altronde, sulla base di tali considerazioni che anche SPARACIO Luigi  ha affermato, in perfetta analogia con quanto sostenuto dal COSTA, che quest’ultimo diede il mandato al CAMBRIA e questi, a sua volta, al MARCHESE. Il racconto dello SPARACIO sembra, invero, frutto di deduzioni personali, poiché il collaboratore ha, altresì, affermato che il MARCHESE avrebbe potuto essere interessato anche dal CAVO’, se il fatto si fosse verificato in un periodo nel quale era il CAVO’ e non il CAMBRIA a dirigere la famiglia “COSTA”, ma le sue dichiarazioni non appaiono per questo prive di valore, poiché sottolineano l’attendibilità delle dichiarazioni di COSTA Gaetano  ed appaiono particolarmente affidabili, in quanto provenienti da un soggetto che rivestiva un ruolo preminente all’interno della famiglia “COSTA” e che ne conosceva, pertanto, le prassi operative. Va, d’altronde, osservato, richiamando quanto si è detto con riferimento ad un’analoga espressione usata dal COSTA a proposito del coinvolgimento di MARCHESE Mario  nell’omicidio di MORGANA Natale (vedi pag. 965 e segg.) che il collaboratore ha formulato un’accusa solo apparentemente dubitativa (“mi sa che è stato lui stesso a dare incarico attraverso il Mario MARCHESE”), ma che, in realtà, egli non ha voluto palesare alcuna incertezza, come un esame complessivo delle sue dichiarazioni rende evidente. Una simile espressione è stata, infatti, frequentemente usata da COSTA Gaetano , nel corso del suo esame, proprio con riferimento a circostanze a lui ben note, e sembra che risponda ad un duplice intento, quello, da un lato, di evidenziare la piena consapevolezza dell’originalità del proprio contributo collaborativo a fronte di dichiarazioni difformi rese da altri collaboratori sentiti prima di lui e, dall’altro, di richiamare, in modo apparentemente bonario, coloro che avevano affermato, come MARCHESE Mario , di voler collaborare con la giustizia, alle loro responsabilità penali, cui avevano mostrato, viceversa, con le dichiarazioni precedentemente rese, di volersi sottrarre. Egli, peraltro, essendo stato il mandante dell’omicidio, poteva conoscere meglio di chiunque altro chi vi avesse partecipato, tanto nella fase organizzativa che in quella esecutiva, mentre la sua piena confessione ha ridotto in notevole misura un suo eventuale interesse a mentire. COSTA Gaetano , d’altronde, come si è già in precedenza osservato, non aveva, certamente, bisogno di accreditarsi presso gli organi di indagine quale portatore di conoscenze in realtà non possedute, poiché il ruolo di capo indiscusso da lui rivestito per molti anni all’interno della criminalità organizzata messinese gli ha, senza dubbio, consentito di acquisire su di essa un ampio patrimonio di conoscenze che pochi altri possono vantare, mentre non è stata evidenziata alcuna animosità nei confronti dei soggetti che egli ha accusato di essersi resi responsabili insieme a lui dell’agguato mortale, così che si possa fondatamente avanzare il sospetto che le sue dichiarazioni siano state mosse da un intento calunnioso.

Le dichiarazioni confessorie di MARCHESE Mario  vanno allora, lette ed interpretate, anche nella loro successione cronologica, alla luce degli elementi di conoscenza desumibili dalle parole del COSTA. Il MARCHESE aveva, in un primo tempo, durante la fase delle indagini, escluso la propria partecipazione al fatto, come è emerso dalle contestazioni effettuate dalle parti nel corso del suo esame dibattimentale. Ciò, tuttavia, non infirma la successiva ammissione di responsabilità effettuata dal collaboratore al dibattimento, ma appare, anzi, idonea a rafforzarne l’attendibilità, poiché compiuta in un momento in cui, a seguito del contributo collaborativo di numerosi altri soggetti e, soprattutto di COSTA Gaetano , il MARCHESE dovette percepire quanto fosse insostenibile negare tale circostanza. D’altronde, il MARCHESE, pur avendo dichiarato di non serbare un ricordo nitido di tali fatti, così giustificando le precedenti difformi affermazioni, ha spiegato in modo convincente e del tutto coerente con gli altri elementi di prova, il ruolo che egli ebbe nel fatto. Ha riconosciuto, in primo luogo, di aver ricevuto l’incarico omicida quando ancora egli era libero, vale a dire prima del 19 novembre 1986, data nella quale fu nuovamente arrestato, così confermando sostanzialmente le parole del COSTA, e, in secondo luogo, ha confermato che il proprio intervento era necessario, poiché gli esecutori materiali del fatto non avevano mai conosciuto COSTA Gaetano  e, non avendo mai avuto rapporti diretti con lui, “lui non poteva avere questo contatto con queste persone” e “tramite me è arrivato a quelli”. Il MARCHESE ha, invero, precisato successivamente tali dichiarazioni, affermando che fu, comunque, il COSTA a trasmettere l’ordine omicida all’esterno del carcere, attraverso il proprio cognato PAGLIARO Stellario, e, nell’occasione, spese il suo nome benché egli non ne fosse stato avvisato. Ciò non altera, tuttavia, la posizione del MARCHESE e non indebolisce in alcun modo le accuse nei suoi confronti, anche se introduce alcuni elementi di conoscenza assenti nella ricostruzione del fatto fornita dal COSTA. Le parole del collaboratore appaiono, invero, particolarmente persuasive nella parte in cui il MARCHESE ha sottolineato che se avesse voluto realmente perpetrare l’omicidio ordinatogli dal COSTA, privo di particolari difficoltà esecutive, lo avrebbe fatto mentre si trovava in libertà (il GALEANI venne, infatti, scarcerato il 13 agosto 1986), atteso che non gli mancavano i mezzi per perseguire un simile proposito criminoso, come attestano le numerose azioni di sangue, prima fra tutte l’omicidio di BONSIGNORE Pietro, che appaiono riconducibili ad un suo mandato criminoso. E’, allora, verosimile, così come sostenuto dall’imputato, che, pur avendo egli ricevuto in quel periodo l’incarico di organizzare l’uccisione del GALEANI, l’impulso omicida subì una notevole accelerazione solo successivamente, per diretta volontà del COSTA, che era primariamente interessato all’esecuzione del delitto. Ciò, nondimeno, non priva di valore l’ammissione di responsabilità effettuata dall’imputato, anche se può avere non secondario rilievo, come si vedrà, per la valutazione dell’elemento soggettivo del reato e la prova degli elementi richiesti per la sussistenza dell’aggravante della premeditazione. Lo stesso MARCHESE ha, infatti, dovuto riconoscere, da un lato, che il COSTA aveva la necessità di spendere il suo nome per incaricare dell’esecuzione dell’omicidio il CALAFIORE ed il ROMEO, e dall’altro lato, che il COSTA, pur non avendolo avvisato nel momento in cui diede attuazione, per il tramite del PAGLIARO, al proposito criminoso, gli anticipò, probabilmente, le proprie intenzioni e, in tale occasione, egli diede il suo assenso all’azione delittuosa. La necessità dell’intervento del MARCHESE per il conferimento dell’incarico omicida ai due soggetti che, come si vedrà, si resero responsabili del fatto di sangue, sostanzialmente ammessa dallo stesso MARCHESE, pur con le precisazioni suesposte, è stata, peraltro, affermata non solo dal COSTA, ma anche dallo SPARACIO, il quale ha ribadito che né CAMBRIA Placido, né COSTA Gaetano  potevano dare direttamente il mandato a quei due uomini. D’altronde, MARCHESE Mario , nell’affermare di aver dato un suo generico assenso al COSTA alla perpetrazione dell’omicidio, ha finito con l’ammettere non solo la necessità del proprio intervento, quale responsabile esterno del gruppo, ma anche il suo concreto contributo causale al fatto, poiché, senza tale assenso, il COSTA, verosimilmente, non avrebbe potuto spendere il suo nome nei riguardi degli esecutori materiali. Scarso rilievo, pertanto, assume la circostanza, asserita dal MARCHESE, secondo cui l’ordine omicida venne trasmesso all’esterno del carcere dal PAGLIARO. Quest’ultimo è stato similmente accusato anche da ROMEO Carmelo , ma non occorre approfondire ulteriormente la sua posizione che non forma oggetto di accertamento nel presente processo, mentre si deve evidenziare che tale circostanza non modifica in alcun modo la posizione del MARCHESE, il quale non ha mancato, peraltro, di precisare che esistevano diversi modi per comunicare con l’esterno e la collaborazione del PAGLIARO era solo uno dei tanti strumenti che venivano utilizzati in simili casi.

L’ammissione di responsabilità dell’imputato MARCHESE Mario , saldandosi con le accuse formulate nei suoi confronti da COSTA Gaetano  e completando coerentemente ed armonicamente la descrizione che quest’ultimo ha effettuato della fase deliberativa ed organizzativa del delitto in esame, fornisce, pertanto, ad avviso di questa Corte, prova sufficiente della colpevolezza del MARCHESE, che viene confortata anche dalle accuse di analogo contenuto formulate dai collaboratori SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, CASTORINA Pasquale , RIZZO Rosario  e ROMEO Carmelo , le cui dichiarazioni, tutte sufficientemente attendibili, non occorre analizzare ulteriormente.

In relazione alla fase esecutiva del delitto, il collaboratore ROMEO Carmelo  ha ammesso di essere stato colui che guidò la vespa con la quale il killer si portò sul luogo del delitto e si allontanò dopo la consumazione dell’omicidio. Ad avviso di questa Corte non possono sussistere dubbi in ordine alla partecipazione del ROMEO al fatto. Si sono volutamente riportati ampi stralci delle sue dichiarazioni per sottolineare come l’accuratezza del racconto del collaboratore, l’attenzione prestata a particolari anche di scarso rilievo, la perfetta corrispondenza di alcuni elementi qualificanti con altri desumibili dalla prova storica del fatto, non possono lasciare incertezze sul fatto che il ROMEO assistette all’azione delittuosa. Le sue conoscenze non appaiono, infatti, posticce, ma rivelano, indubitabilmente, la loro provenienza da un soggetto che, avendo vissuto in prima persona lo svolgimento della vicenda in esame, ne può oggi riferire ogni minimo particolare, senza timore alcuno di venire smentito. Occorre segnalare, tra gli altri, alcuni particolari che sono sufficienti ad attestare l’originalità delle conoscenze del collaboratore, il quale ha correttamente indicato il numero di colpi esplosi contro la vittima (vedi relazione di perizia medico legale), il punto esatto nel quale il complice sparò al GALEANI (vedi le precise indicazioni fornite da BERENATO Filippo e gli elementi desumibili dal verbale di sopralluogo), il punto nel quale il complice, dopo aver consumato l’omicidio, salì nuovamente a bordo della motocicletta (vedi dichiarazioni di GALLETTA Santo), il tipo di motoveicolo e la direzione di fuga dei killer (vedi dichiarazioni di GALLETTA Santo e di BERENATO Filippo), la circostanza secondo cui colui che sparò all’indirizzo del GALEANI era a viso scoperto, mentre quello che rimase a bordo del motoveicolo aveva un casco da motociclista (vedi dichiarazioni di BERENATO Filippo e, sul primo punto, anche quelle di GALLETTA Santo). Non contraddice, poi, la genuinità del racconto del collaboratore, la circostanza che il ROMEO abbia affermato che il vespone era di un colore “su un giallo scuro che portava sul senape, [...] era un colore un po’ strano”, mentre il GALLETTA ha dichiarato che gli sembrò “di colore arancione o rosso”, poiché, a prescindere dall’incertezza del ricordo del GALLETTA, è certo che non si trattava di un colore che si vede comunemente. Tale particolare sembra, allora, confermare, piuttosto che smentire, le parole del ROMEO, non potendosi, peraltro, escludere che il collaboratore abbia avuto difficoltà ad indicare con esattezza un simile colore, che si avvicinava, probabilmente, al miele con sfumature ambrate e che non era ben definibile, potendo, indifferentemente, essere accostato al giallo o all’arancione. Va, inoltre, rilevato che la prova della partecipazione del ROMEO al fatto di sangue discende, oltre che dal tenore delle sue dichiarazioni, anche dalle accuse perfettamente collimanti mosse nei suoi confronti da COSTA Gaetano , da MARCHESE Mario , da SPARACIO Luigi , da CASTORINA Pasquale , da RIZZO Rosario  e, in modo più incerto (attraverso il riferimento ai “due Cammileddi”), da LA TORRE Guido. Vanno evidenziate, soprattutto, le accuse formulate da COSTA Gaetano  e da MARCHESE Mario , le quali appaiono, invero, di peculiare rilievo, poiché provenienti da coloro che furono, come si è visto, mandanti del delitto e che, in tale veste, non potevano ignorare chi ne fossero stati gli esecutori materiali. Va osservato che le dichiarazioni del COSTA non contrastano in nessun punto con quelle del ROMEO, neppure con riferimento alla circostanza relativa alla partecipazione di tale MESSINA Giovanni al fatto di sangue. Il COSTA, infatti, lungi dall’escludere tale partecipazione, ha semplicemente affermato di non essere a conoscenza di un eventuale concorso nel fatto del MESSINA, mentre ha confermato che all’azione esecutiva intervenne, in perfetta concordanza con le dichiarazioni del ROMEO, una terza persona oltre al CALAFIORE ed al ROMEO, benché non abbia saputo indicare chi questa fosse. Anche in tal caso non occorre, pertanto, soffermarsi oltre nell’analisi delle convergenti accuse, dovendo solo rilevare, che, per costante giurisprudenza[1], la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. Si deve, a tal proposito, sottolineare che la valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale, come si è visto nella premessa della presente sentenza dedicata a questioni di ordine metodologico (vedi pag. e segg.), vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. L’indagine demandata al giudice attiene fondamentalmente alla valutazione della credibilità intrinseca ed estrinseca dell’autoincolpazione, in un giudizio unitario avente ad oggetto l’attendibilità della confessione. Con riferimento alle dichiarazioni di contenuto confessorio rese da collaboratori di giustizia, come quelle dell’imputato ROMEO Carmelo , il giudizio sulla credibilità intrinseca del dichiarante non può mai condurre a risultati del tutto rassicuranti, specie per i problemi connessi al ricorso ad una legislazione premiale che rende difficile distinguere tra sincero pentimento e scelta opportunistica finalizzata a sfruttare tutti i vantaggi che lo status di collaboratore importa (sconti di pena, benefici penitenziari, protezione alla persona ed alla famiglia, aiuto economico), e che potrebbero indurre taluno anche a confessare in modo spregiudicato delitti mai commessi, nella prospettiva di avere irrogata una pena sensibilmente ridotta o le cui modalità esecutive la rendono scarsamente afflittiva, al solo fine di accreditarsi come collaboratore di sicura attendibilità o anche per compiacere agli organi di indagine ed ottenere il loro favore nella concessione dei diversi benefici. Nel caso di specie, tuttavia, le suesposte perplessità sono fugate rapidamente, osservando che la confessione dell’imputato è sopravvenuta quando già si era formato un consistente ed articolato quadro probatorio di accusa nei suoi confronti, sicché essa ha finito con il confermare la fondatezza degli addebiti, offrendo ad essi ulteriore e finale riscontro (come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza, quando si sono forniti alcuni essenziali elementi di conoscenza sui collaboratori di giustizia escussi - vedi pag. 164 - , il ROMEO effettuò la scelta di collaborare con la giustizia solo il 7-3-1995, appena pochi giorni prima dell’inizio del dibattimento del presente processo). L’ammissione di aver partecipato al fatto, poi, oltre ad essere corroborata, come si è visto, da numerosi elementi esterni che ne rafforzano in modo decisivo l’attendibilità, appare intrinsecamente coerente e ragionevole, tenuto conto della collocazione criminale del ROMEO all’epoca del delitto. Questi faceva parte, infatti, come si è osservato a proposito dell’omicidio di MORGANA Natale (vedi pag. 965 e segg.) e si vedrà meglio in seguito, quando verrà esaminata la sua posizione in relazione al reato associativo, del clan “COSTA”, al quale si affiliò proprio nel periodo in cui l’organizzazione criminosa, dopo le scarcerazioni del 31 luglio 1986, era diretta da MARCHESE Mario . All’interno del clan, inoltre, egli raggiunse in breve tempo notevole considerazione, probabilmente anche grazie alla fama di killer che si guadagnò rapidamente, rendendosi autore di diversi omicidi. Non può esservi dubbio, pertanto, sulla base degli elementi suesposti, in ordine alla partecipazione del ROMEO al fatto. L’imputato ha, invero, cercato di diminuire la propria responsabilità, affermando che egli non possedeva il necessario dolo omicidiario, in quanto sapeva solamente che CALAFIORE Carmelo  avrebbe dovuto “andare a sparare” ad una persona, ma egli riteneva che dovesse semplicemente ferire la vittima. L’imputato ha, pertanto, fatto riferimento ad una situazione che, se positivamente accertata, importerebbe l’applicazione della diminuzione di pena prevista dall’art. 116 c.p. nei casi di concorso anomalo in reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. Non sembra, tuttavia, che tale ricostruzione possa essere accolta. Il racconto dell’imputato appare, infatti, molto poco verosimile proprio con riferimento a quei particolari che risultano funzionali a tale versione dei fatti. Non sembra, invero, credibile che il killer si sia fatto accompagnare per eseguire un omicidio da una persona inesperta e totalmente inconsapevole della grave azione delittuosa alla quale stava partecipando, specie se si considera che l’attentato avvenne nei pressi di una caserma dei Carabinieri e tale circostanza richiedeva la massima freddezza ed attenzione non solo da parte dell’esecutore materiale, ma anche da parte di colui che, alla guida del motoveicolo, doveva favorire la fuga del killer. Ancora più incredibile è la circostanza secondo cui il ROMEO non avrebbe neppure visto per terra il GALEANI, dopo l’esecuzione del delitto “perché io guardavo avanti e ho visto che CALAFIORE saliva sul vespone”, mentre si sarebbe reso conto di quello che era successo solo dopo che il CALAFIORE informò MESSINA Rosario dell’uccisione della vittima. E’ sufficiente, per evidenziare la falsità di tale racconto, rilevare che il ROMEO, per fuggire insieme al CALAFIORE a bordo del vespone, dovette transitare proprio davanti al luogo del delitto e la vittima, che fu colpita e stramazzò a terra tra il marciapiede ed il selciato della strada, dovette certamente essere ben visibile per tutti coloro che percorrevano detta strada. Il ROMEO ha, infine, sostenuto che egli, durante l’attesa di circa quindici minuti, si tolse il casco che poi si mise nuovamente in testa quando sentì il rumore degli spari. Tale affermazione sembra, tuttavia, smentita dalle dichiarazioni sia di GALLETTA Santo che di BERENATO Filippo, i quali hanno entrambi affermato che la moto giunse a gran velocità, in direzione monte verso valle, subito dopo l’esplosione dei colpi di pistola, sicché non sembra possibile che il ROMEO abbia avuto il tempo, in quei brevissimi secondi, di indossare il casco, di mettere in moto il veicolo e di raggiungere il complice. E’ probabile, allora, che il ROMEO rimase in attesa del successivo evolversi degli avvenimenti indossando il casco e la rilevanza di tale circostanza si coglie appieno quando si osserva che il casco fu verosimilmente portato per coprire le sembianze del viso, mentre non poteva certo sfuggire al collaboratore che tali cautele si giustificavano pienamente solo se egli fosse stato pienamente consapevole sin dall’inizio del reato che il complice si apprestava ad eseguire. Si deve, pertanto, concludere che tutti i suddetti elementi, da un lato, contrastano irrimediabilmente con la versione dei fatti sostenuta dal ROMEO e, dall’altro lato, appaiono chiaramente ed univocamente sintomatici della sua piena consapevolezza in ordine all’oggetto della deliberazione criminosa. Sulla base di tali considerazioni si deve ritenere, allora, sufficientemente provata la colpevolezza del ROMEO per i delitti a lui ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame.

ROMEO Carmelo  ha affermato che suo complice nell’esecuzione del delitto fu CALAFIORE Carmelo , il quale sparò al GALEANI. Atteso che può considerarsi certo, per quello che si è detto sopra, il fatto che il collaboratore partecipò all’omicidio, le sue accuse nei confronti del CALAFIORE assumono, inevitabilmente, un’elevata attendibilità. Non sono emerse, d’altronde, ragioni di astio tra i due che possano rendere elevato il pericolo di accuse calunniose, mentre si deve osservare che avendo il ROMEO, così come il CALAFIORE, operato da tempo e prima ancora di collaborare con la giustizia, la scelta di allontanarsi da Messina e dall’ambiente delinquenziale per iniziare un nuovo stile di vita, appare estremamente ridotto il rischio che le sue affermazioni possano essere condizionate da eventuali dinamiche sviluppatesi all’interno del sodalizio criminoso di appartenenza, che appaiono a lui totalmente estranee, o che rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale, che non può avere più nel CALAFIORE un plausibile obiettivo da eliminare. Esaminando, poi, il tenore delle accuse nei confronti del CALAFIORE, si deve rilevare che esse, oltre ad inserirsi in un quadro complessivo preciso ed articolato, risultano del tutto verosimili, poiché coerenti con la personalità dell’imputato, quale emerge dai suoi precedenti penali e dagli altri fatti di reato a lui attribuiti dai diversi collaboratori. Riservando ogni ulteriore approfondimento a quando si esaminerà la posizione di CALAFIORE Carmelo  con riferimento ai reati associativi a lui contestati e richiamando quello che si è già detto più ampiamente in relazione all’omicidio di BONSIGNORE Pietro (vedi capi “34” e “35” a pag. 1005 e segg.), cui si rinvia per quanto appare necessario, può sin d’ora osservarsi che l’imputato, all’epoca dell’omicidio nei confronti del GALEANI, faceva già parte integrante del clan “COSTA” ed era particolarmente vicino a MARCHESE Mario , responsabile esterno del gruppo, su mandato del quale aveva già eseguito un omicidio di grande rilievo per gli equilibri malavitosi messinesi e di grande complessità per l’autorevolezza della vittima e le amicizie che questa poteva vantare, quale quello di BONSIGNORE Pietro. Non occorre qui ricordare le dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia, che, come si è già visto, hanno indicato il CALAFIORE quale soggetto organicamente inserito nel gruppo criminoso capeggiato da MARCHESE Mario , ma vanno solo menzionate, per lo speciale rilievo che assumono, le dichiarazioni di MARCHESE Mario , che appaiono particolarmente attendibili atteso che il dichiarante fu proprio il capo del clan al quale sarebbe stato affiliato il CALAFIORE. Ha sostenuto il collaboratore (vedi udienze del 20-9-1996, del 23-9-1996 e del 1-10-1996) che CALAFIORE Carmelo  apparteneva “al nostro gruppo, a quello di COSTA, che erano vicini a me”. Ha aggiunto di averlo conosciuto nel breve periodo di tempo che intercorse tra le scarcerazioni del 31 luglio 1986 ed il proprio arresto del 19-11-1986, quando il CALAFIORE si affiliò al clan e si rese autore di fatti di sangue, divenendo, secondo il gergo malavitoso, suo “figlioccio”.  Il CALAFIORE “faceva coppia” con ROMEO Carmelo  e nell’ambiente li chiamavano “i due Carmeli”. Un indiscutibile riscontro a tali affermazioni viene, infine, fornito dall’accertamento giudiziario compiuto con la sentenza della Corte di Appello di Messina del 30-9-1988, già più volte citata, che ha condannato il CALAFIORE, per aver commesso l’11-9-1987 una tentata estorsione in concorso, oltre che con RIPINTO Giuseppe e FOTI Mario, anche con INSANA Romualdo , pure lui, come si è visto, associato al clan “COSTA” e vicino a MARCHESE Mario . Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in ordine alla collocazione criminale del CALAFIORE e plausibile appare, di conseguenza, il suo impiego per l’esecuzione del delitto in esame. Alle accuse provenienti dal ROMEO, si aggiungono, poi, quelle del MARCHESE e quelle del COSTA, le quali appaiono, come si è già osservato, di peculiare rilievo, poiché provenienti da coloro che furono mandanti del delitto e che, in tale veste, non potevano ignorare chi ne fossero stati gli esecutori materiali. La conferma della generica ed intrinseca attendibilità delle loro dichiarazioni è, peraltro, giunta dalla confessione dell’altro imputato accusato di aver partecipato all’azione esecutiva, ROMEO Carmelo , il quale non era stato accusato da SANTACATERINA Umberto, che fu il primo collaboratore a parlare di tale fatto, ma venne successivamente indicato dal MARCHESE e dal COSTA quale soggetto che partecipò alla consumazione del delitto. Non giova, d’altronde, rilevare che il MARCHESE è stato impreciso nel riferire il momento in cui il CALAFIORE gli avrebbe narrato i particolari dell’azione esecutiva, sia perché si tratta di un errore di modesto rilievo (il MARCHESE ha sostenuto di aver parlato con il CALAFIORE in carcere quando questi venne arrestato 1, 2 o 3 mesi dopo il fatto, mentre dai dati informatici acquisiti presso il D.A.P. sui periodi di detenzione del CALAFIORE risulta che lo stesso venne arrestato solo l’11-9-1987, quasi dieci mesi dopo il fatto), sia perché un simile errore risulta perfettamente comprensibile se si tiene conto del lungo tempo ormai trascorso dal fatto, sia perché esso non influisce in modo significativo sull’attendibilità del collaboratore che discende essenzialmente dal ruolo che il MARCHESE ebbe, senza alcun dubbio, nel fatto. Non giova neppure osservare che il COSTA è apparso piuttosto generico nell’indicazione della sua fonte di conoscenze, poiché egli ha fornito, comunque, elementi in base ai quali poter affermare con certezza che fu ben informato delle modalità esecutive (basti pensare che il collaboratore ha esattamente ricordato che l’omicidio venne eseguito di domenica, che la vittima si stava recando a firmare nella caserma di Bordonaro, che al fatto partecipò, come ha sostenuto anche il ROMEO, una terza persona). Deve, peraltro, ritenersi certo, sia in considerazione della sua posizione di capo indiscusso del clan da lui diretto, sia in considerazione dello specifico interesse che egli riponeva nell’esecuzione dell’omicidio, che il COSTA, così come egli ha sostenuto, fu puntualmente informato dell’omicidio da qualcuno dei responsabili del sodalizio criminoso, ancorché il collaboratore non sia riuscito ad essere preciso nell’indicazione del soggetto dal quale apprese i fatti. Sia con riferimento alle accuse provenienti da COSTA Gaetano  che con riferimento a quelle provenienti da MARCHESE Mario  va, inoltre, ribadito che i due collaboratori hanno rivestito a lungo un ruolo di protagonisti nelle vicende della malavita messinese di quegli anni e ciò induce ad escludere che essi abbiano potuto riferire cose delle quali non avevano effettiva conoscenza per il semplice desiderio di accreditarsi nei confronti degli organi inquirenti come portatori di notizie in realtà non conosciute, mentre non sono emersi contrasti di alcun tipo nei riguardi del CALAFIORE, che possano giustificare o rendere, almeno, comprensibili delle accuse calunniose. Vanno, poi, richiamate le considerazioni prima effettuate sull’assoluta estraneità del CALAFIORE alle dinamiche criminali attuali, per sottolineare quanto sia poco plausibile anche solo ipotizzare che le dichiarazioni del MARCHESE e del COSTA possano, nel caso di specie, rispondere a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale. L’attendibilità, infine, delle accuse del MARCHESE nei confronti del CALAFIORE non viene infirmata dalla semplice circostanza che il collaboratore, nelle sue prime dichiarazioni, ha cercato di escludere una propria responsabilità, in quanto egli non ha mai esitato, sin dall’inizio, ad accusare il CALAFIORE del delitto in esame e, soprattutto, in quanto la propria posizione processuale era tale da non potersi, comunque, affermare che l’accusa nei confronti del CALAFIORE fu motivata dalla volontà di allontanare da sé il sospetto di essere coinvolto nel delitto. Va, anzi, osservato che gli stretti rapporti esistenti tra il MARCHESE ed il CALAFIORE, sempre affermati dal collaboratore, il quale ha specificato che quest’ultimo era suo “figlioccio”, ben avrebbero potuto indebolire la sua difesa, costituendo un grave indizio del suo coinvolgimento nel fatto di sangue.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra analizzate, armonicamente sovrapponibili e perfettamente collimanti con gli elementi desumibili dalla prova storica del fatto nonché con gli altri elementi relativi alla personalità dell’imputato non possono, pertanto, lasciare dubbi in ordine alla partecipazione, con il ruolo di killer, dell’imputato CALAFIORE Carmelo  all’agguato mortale nei confronti di GALEANI Gianfranco. Va, nondimeno, osservato che agli elementi di prova sopra richiamati, già sufficienti, ad avviso di questa Corte, per affermare la colpevolezza dell’imputato, se ne aggiungono numerosi altri che danno ulteriore sostegno all’accusa. Si vuole far riferimento, anzitutto, alle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, che è stato il primo collaboratore di giustizia a togliere il velo che avvolgeva esecutori e mandanti di tale delitto. Le sue accuse, pur provenendo da un soggetto che non ebbe alcuna parte nel fatto, appaiono, infatti, di particolare attendibilità, poiché risulta notevolmente ridotto il pericolo che il collaboratore, avendo reso le sue prime dichiarazioni nel segreto delle indagini, abbia potuto essere in qualche modo influenzato o condizionato da altre fonti. Nonostante alcune incertezze manifestate dal SANTACATERINA nell’indicazione dei soggetti dai quali apprese i particolari del fatto (il MARCHESE ha negato di aver parlato con lui di tale delitto, mentre lo stesso SANTACATERINA ha inspiegabilmente trascurato di riferire, nella fase delle indagini, che il CALOGERO gli aveva comunicato alcune circostanze del fatto) non può esservi dubbio che egli sia persona bene informata e che le notizie in suo possesso siano affidabili, sia perché particolarmente precise ed accurate, tanto con riferimento al movente del delitto, quanto con riferimento alla fase esecutiva, sia perché confermate dalle confessioni, che sono state in qualche modo favorite o addirittura provocate dalle sue dichiarazioni, degli imputati COSTA Gaetano  e MARCHESE Mario , i quali, compiuta analoga scelta di collaborare con la giustizia, hanno ribadito la fondatezza delle accuse. Si devono, poi, menzionare, benché indubbiamente di minor valore probatorio, ma non per questo prive di rilevanza, le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , del tutto plausibili e coerenti, anche se piuttosto generiche; quelle, dal contenuto piuttosto povero, anche se verosimili e non contraddette da altri elementi di prova, rese da LA TORRE Guido e da GIORGIANNI Salvatore , in relazione alle quali si possono richiamare le considerazioni già svolte in occasione delle accuse mosse dai predetti collaboratori nei confronti del CALAFIORE con riferimento all’omicidio di BONSIGNORE Pietro; quelle, infine, di PARATORE Vincenzo, per le quali vanno, parimenti, richiamate le argomentazioni sviluppate in relazione all’omicidio di BONSIGNORE Pietro, dove si è osservato che la narrazione del collaboratore, oltre ad essere del tutto plausibile e coerente, risulta perfettamente compatibile con le informazioni acquisite presso la Casa Circondariale di Messina sui periodi di comune detenzione con l’imputato. Non deve, d’altronde, insospettire eccessivamente, se non nei limiti prima evidenziati, che impongono di usare molta cautela nella valutazione delle dichiarazioni di tutti i collaboratori, il fatto che il PARATORE, nelle sue prime dichiarazioni agli inquirenti, l’8-11-1993, si sia riservato di dire il nome di colui che agì insieme a CALAFIORE Carmelo , sia perché, per la parte che ora interessa, il collaboratore non ha esitato, anche in dette dichiarazioni, ad indicare i nomi dei mandanti e dell’esecutore materiale del delitto, che ha poi ribadito successivamente senza tentennamenti, sia perché, come si è visto, la “riserva”, alla luce delle modalità con le quali venivano condotti gli interrogatori (vedi su questo punto quello che si è detto, in generale, a proposito della attendibilità intrinseca della chiamata a pag. 104 e segg.), appare sintomatica non tanto di lacune nelle conoscenze o nei ricordi del PARATORE (il quale non negava, infatti, di conoscere anche il nome degli esecutori materiali), quanto, piuttosto, di una conoscenza dei fatti diversa da quella derivante dal racconto di SANTACATERINA Umberto, che fu, come si è visto, il primo soggetto a collaborare con la giustizia nel presente procedimento e le cui dichiarazioni sembra che fossero utilizzate dagli inquirenti come metro di paragone per verificare l’attendibilità dei successivi collaboratori.

La fondatezza delle accuse nei confronti del CALAFIORE non viene, infine, smentita dalla deposizione del teste BERENATO Filippo, il quale, chiamato a dire se riconoscesse nell’imputato colui che vide sparare al povero GALEANI Gianfranco, ha dichiarato: “non è lui”. Va, in proposito, osservato che lo stesso teste ha chiarito in qual senso abbia escluso che l’imputato si identificasse nel killer, così facendo comprendere quanto poco significativo sia il suddetto mancato riconoscimento. Egli ha, infatti, specificato, anzitutto, di non ricordare completamente, dopo circa nove anni, le sembianze fisiche della persona che sparò alla vittima e di non potere, pertanto, affermare se il killer si identificasse o meno nel CALAFIORE e, in secondo luogo, di non riconoscerlo nell’imputato poiché “non c’è nessun ragazzo”, non tenendo in alcun conto la circostanza che il giovane che sparò non poteva più avere le sembianze giovanili di un tempo. Va, inoltre, sottolineato che il BERENATO ha riferito di aver visto un giovane con la barba e tale particolare costituisce certamente un rilevante ostacolo al riconoscimento dell’imputato, sia perché la barba fu, probabilmente, applicata per realizzare un camuffamento del viso, sia perché il CALAFIORE gli è stato presentato al dibattimento senza barba. Parimenti poco significativa è, ad avviso di questa Corte, la circostanza che il BERENATO sentì pronunciare il nome “Massimo” poco prima del rumore degli spari. Non si è riuscito, infatti, a chiarire, attraverso il racconto del teste, se tale nome fu pronunciato dal killer (ma in tal caso non si comprende a quale fine, atteso che il GALEANI si chiamava Gianfranco), oppure dalla vittima (ma ciò appare improbabile, in quanto, verosimilmente, essa non riuscì neppure a vedere il killer, che sparò alle spalle), oppure da qualche altra persona che si trovava presente in piazza.

Alla luce delle argomentazioni suesposte deve ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di omicidio in persona di GALEANI Gianfranco e di porto e detenzione illegali d’arma, con riferimento alla pistola utilizzata nell’attentato, contestati a COSTA Gaetano , MARCHESE Mario , ROMEO Carmelo  e CALAFIORE Carmelo  in relazione all’episodio delittuoso in esame, e va, pertanto, affermata la penale responsabilità dei suddetti imputati in ordine a tali delitti, con tutte le aggravanti oggettive contestate. I reati debbono, inoltre, considerarsi astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

L’aggravante soggettiva della premeditazione, consistente, come si è visto più volte, in una particolare intensità del dolo per la cui configurabilità sono richiesti due elementi, uno di natura cronologica e l’altro di carattere ideologico, risulta provata, ad avviso di questa Corte solo con riferimento all’imputato COSTA Gaetano , mentre va esclusa con riferimento agli altri imputati. Non occorre soffermarsi oltre sui presupposti della premeditazione, poiché tale tema è stato oggetto di esame durante la trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, cui si rinvia (vedi pag. 583 e segg.) per i necessari approfondimenti, mentre si devono illustrare brevemente i motivi per i quali questa Corte è giunta alle suesposte conclusioni.

Come si è già osservato più volte, la circostanza aggravante della premeditazione, consistendo in un fatto interiore, non è di agevole accertamento e va necessariamente desunta da fatti estrinseci, di tipo e natura più disparati, che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato, come l’anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la preordinazione di mezzi, la ricerca dell’occasione più favorevole, le modalità di esecuzione del crimine e, in genere, ogni altra circostanza dalla cui valutazione il giudice di merito possa trarre sicuri elementi in rapporto alla finalità che l’agente si proponeva di conseguire.

Orbene, dall’esame degli atti di causa si possono facilmente ravvisare numerosi convergenti elementi sintomatici di una risoluzione criminosa protrattasi ferma e costante per un apprezzabile lasso di tempo solo con riferimento al COSTA che ha deliberato e voluto fortemente l’omicidio, ma non anche con riferimento a coloro che parteciparono alla fase esecutiva. Non vi è dubbio, infatti, che l’accertato movente del delitto, che va ricollegato a contrasti tra la vittima e COSTA Gaetano , sorti in carcere a seguito del rinvenimento di un coltello, avvenuto il 23-6-1986, nella cella dove il COSTA si trovava ristretto, permette di configurare la sua esecuzione come il momento attuativo di un proposito lentamente maturato durante la comune detenzione del COSTA e del GALEANI. Un ulteriore indizio dell’esistenza della premeditazione è stato fornito da COSTA Gaetano , il quale ha, addirittura, riferito di non aver agito impulsivamente, ma di avere informato della sua decisione, in carcere, i maggiorenti del clan da lui diretto, nel corso di una riunione nella quale si deliberò formalmente la morte del GALEANI. Le modalità esecutive rivelano, poi, che non si trattò di un’azione estemporanea, bensì di un agguato con preordinazione dei mezzi per il perseguimento del disegno criminoso. Grande rilievo assume, in particolare la circostanza, di per sé non decisiva ma certamente molto significativa, che colui il quale ha deliberato il delitto non lo ha perpetrato personalmente, ma ne ha affidato l’incarico ad un’altra persona, la quale, a sua volta, ha organizzato il delitto impartendo l’ordine omicida al killer. Risulta, pertanto, dimostrato, ad avviso di questa Corte, con riferimento a COSTA Gaetano , il processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere, per essersi realizzati entrambi gli elementi che caratterizzano l’indicata circostanza.

Le informazioni acquisite sulla fase relativa al conferimento dell’incarico agli esecutori materiali sono, viceversa, molto laconiche e non consentono, comunque, di affermare che l’inizio della partecipazione materiale al fatto dei due imputati CALAFIORE Carmelo  e ROMEO Carmelo  possa collocarsi in un tempo adeguatamente antecedente rispetto a quello nel quale fu portato a compimento il proposito omicida, da potersi ritenere che la risoluzione criminosa rimase ferma nel loro animo, senza soluzioni di continuità, fino alla commissione del crimine, per un intervallo temporale sufficiente a farli riflettere ed eventualmente recedere dal proposito. Non può, d’altronde, neppure ipotizzarsi che essi abbiano fornito, in un momento anteriore rispetto alla loro partecipazione materiale al fatto, un ulteriore e diverso contributo causale alla perpetrazione dell’omicidio, sotto il profilo del concorso morale, poiché entrambi gli imputati appaiono personaggi con meri compiti esecutivi, dei quali i dirigenti dell’organizzazione potevano disporre liberamente ed incondizionatamente, anche in tempi brevissimi. Quanto all’imputato MARCHESE Mario , si è evidenziato, quando si è cercato di precisare il suo ruolo nel fatto, che il racconto del collaboratore appare verosimile nella parte in cui il MARCHESE ha sostenuto di aver recepito l’ordine omicida di COSTA Gaetano  mentre egli era ancora in libertà, ma di non avervi voluto, in realtà, dare esecuzione, fino al momento in cui venne nuovamente arrestato e prestò adesione all’iniziativa delittuosa del capo, fornendo un contributo modesto ma essenziale per l’esecuzione dell’azione criminosa. E’ a tale momento che occorre, allora, far riferimento per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la sussistenza della premeditazione, poiché solo esso segna il concreto inizio del coinvolgimento dell’imputato nel fatto, a nulla rilevando che questi fosse da tempo consapevole della volontà del capo. Anche con riferimento alla collocazione temporale di tali vicende va, tuttavia, sottolineata la mancanza di qualsiasi precisa indicazione e se è vero che, presumibilmente, il COSTA ne parlò al MARCHESE in un periodo di tempo congruamente antecedente rispetto all’esecuzione del delitto, non può, tuttavia, escludersi che l’assenso del MARCHESE sia intervenuto pochissimo tempo prima dell’omicidio. Si deve, pertanto, ritenere mancante la prova dell’aggravante riferita direttamente al CALAFIORE, al ROMEO ed al MARCHESE, mentre si è già osservato più volte in precedenza che quando ricorre la fattispecie del concorso di persone nel reato, l’aggravante della premeditazione, quando è inerente ad una sola persona non si comunica anche agli altri concorrenti nel reato, in virtù del principio sancito dall’art. 118 c.p. per le aggravanti soggettive, tra le quali va, senz’altro annoverata quella della premeditazione.

Sia COSTA Gaetano  che MARCHESE Mario  appaiono, poi, meritevoli della concessione dell’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate e ritenute sussistenti. Essi hanno, infatti, consentito, con le loro dichiarazioni, una fedele ricostruzione dell’episodio delittuoso oggetto di esame, fornendo elementi di sicuro rilievo per l’accertamento della loro responsabilità personale e rivelatisi decisivi per la condanna degli altri imputati, in presenza di un quadro probatorio ancora non univoco. Le iniziali remore, mostrate dal MARCHESE, a dire tutta la verità e ad assumersi le proprie responsabilità, se, da un lato, vanno stigmatizzate, dall’altro lato non impediscono, ad avviso di questa Corte, di valutare positivamente il successivo comportamento processuale dell’imputato, il quale non ha esitato, al dibattimento, di rivelare importanti dettagli della vicenda delittuosa, essenziali per una completa e fedele ricostruzione del fatto, così dimostrando di volere percorrere in modo risoluto e senza ripensamenti la scelta di collaborare con la giustizia. Entrambi i collaboratori hanno, inoltre, offerto prima agli organi inquirenti e successivamente in dibattimento, un contributo conoscitivo di grandissima rilevanza in relazione a numerosi fatti delittuosi, dei quali hanno potuto conoscere i particolari proprio in ragione della posizione ai vertici della criminalità organizzata messinese, da loro rivestita per molti anni. Essi hanno, così, disvelato le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, favorendo un effettivo scompaginamento della criminalità organizzata messinese. Non può, pertanto, esservi alcun dubbio non solo sulla dissociazione del COSTA e del MARCHESE dai gruppi criminosi di appartenenza, desumibile dallo stesso atteggiamento di resipiscenza e dall’ampia confessione delle proprie responsabilità, ma anche sul fattivo contributo fornito per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, atteso che le informazioni acquisite attraverso le dichiarazioni dagli stessi rese agli organi inquirenti hanno determinato in modo decisivo la disarticolazione dei detti sodalizi criminosi.

La suddetta attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 non può, viceversa, essere concessa a ROMEO Carmelo . Questi, pur avendo offerto un notevole contributo per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi episodi delittuosi e per un’efficace lotta al fenomeno mafioso, ha tenuto, con riferimento all’episodio delittuoso in esame, un comportamento processuale che non può certo valutarsi come improntato ad uno spirito di leale collaborazione, mentre questo costituisce un presupposto indispensabile perché un soggetto possa ritenersi meritevole dell’invocata attenuante. Il ROMEO ha, infatti, cercato in modo evidente di sminuire la propria responsabilità alterando i fatti ed introducendo elementi che avrebbero potuto inquinare irrimediabilmente il quadro probatorio. Egli ha, inoltre, effettuato alcune parziali ammissioni di un proprio coinvolgimento nel delitto solo dopo essere stato raggiunto dalle accuse di numerosi collaboratori, sicché, anche sotto questo profilo, il suo contributo non sembra che possa definirsi “decisivo”, ai sensi del citato art. 8 (così interpretandosi il termine “concretamente”), neppure per l’accertamento della responsabilità penale dello stesso ROMEO. Non può negarsi che le sue dichiarazioni appaiono, per certi aspetti, particolarmente rilevanti per la ricostruzione del fatto e per l’accertamento della responsabilità dei correi. Inoltre, la scelta di collaborare con la giustizia costituisce sintomo di resipiscenza e, di conseguenza, di una più ridotta pericolosità sociale dell’imputato. Ad avviso di questa Corte, tuttavia, tali circostanze potranno essere valutato solo ai fini delle attenuanti generiche, che, per i motivi suesposti, vanno concesse con giudizio di prevalenza sulle residue e sussistenti aggravanti.

Con esclusivo riferimento al reato di omicidio di cui al capo “37” della rubrica, vanno, poi, concesse a MARCHESE Mario  anche le attenuanti generiche, in considerazione della modesta parte che l’imputato ebbe nel fatto e della ridotta intensità del suo dolo. Si è visto, infatti, che il collaboratore è apparso particolarmente persuasivo quando ha sottolineato che se avesse voluto realmente perpetrare l’omicidio ordinatogli dal COSTA, privo di particolari difficoltà esecutive, lo avrebbe fatto mentre si trovava in libertà, sicché è verosimile, così come sostenuto dall’imputato, che, pur avendo egli ricevuto in quel periodo l’incarico di organizzare l’uccisione del GALEANI, l’impulso omicida subì una notevole accelerazione solo successivamente, per diretta volontà del COSTA, che era primariamente interessato all’esecuzione del delitto. L’intervento nel fatto del MARCHESE, che diede il proprio assenso al delitto, offrendo al COSTA la disponibilità di alcuni affiliati a lui particolarmente vicini per la sua esecuzione, appare, pertanto, iscriversi nell’ambito dei rapporti gerarchici allora esistenti all’interno del clan “COSTA”, quando sarebbe stato molto difficile contraddire la volontà del capo, nonostante il suo rapido e prossimo declino, e non rivela una intensa volontà omicida, che fu primariamente dello stesso COSTA.

A CALAFIORE Carmelo  vanno, infine, concesse, per i reati riferibili all’episodio delittuoso in esame, le attenuanti generiche da valutare con giudizio di prevalenza rispetto alle residue aggravanti ritenute sussistenti. Si devono, in proposito, ripetere le argomentazioni già espresse quando si è valutato l’imputato CALAFIORE Carmelo  meritevole delle attenuanti generiche con riferimento all’omicidio di BONSIGNORE Pietro. Si è allora accennato che il CALAFIORE, riacquistata la libertà il 29 luglio 1990, si trasferì a Siracusa e mutò totalmente stile di vita, allontanandosi definitivamente da quell’ambiente criminale nel quale era stato organicamente inserito per molti anni. La scelta di vita compiuta dall’imputato appare, invero, assolutamente eccezionale e va, per tale motivo, positivamente valutata. Come è noto, la semplice partecipazione ad una organizzazione di tipo mafioso importa, infatti, da un lato una sorta di stigmatizzazione sociale che rende complessa la realizzazione di un successivo processo di integrazione e, dall’altro lato, l’accettazione di un sistema di valori contrapposti a quelli comunemente accettati nella società civile che rappresenta un ostacolo solitamente insuperabile per una rivisitazione critica della propria condotta illecita. CALAFIORE Carmelo  ha dimostrato, invece, brillantemente di aver saputo affrontare e piegare con successo tali ostacoli, realizzando un cambiamento che non può non averlo investito in tutta la sua persona, facendone un uomo nuovo. Tale scelta è ancora più apprezzabile se si considera che essa ha importato notevoli rischi personali per l’imputato, il quale ha accettato di privarsi della protezione che il gruppo criminale gli assicurava e, soprattutto, ha, con il suo gesto, minato l’immagine sociale della mafia, quale struttura monolitica dalla quale non è consentito distaccarsi. La condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, pacificamente valutabile, secondo la giurisprudenza, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, costituisce, pertanto, nel caso di specie, nonostante la gravità dei reati contestati, indizio univoco di una ormai ridottissima capacità a delinquere del colpevole, meritevole, ad avviso di questa Corte, della concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.



[1] vedi tra le tante Cass. pen. sez. I, 18 marzo 1992 N. 3209.