2.3.3.19. Omicidio ai danni di De Domenico Antonino

Imputati: Ciraolo Claudio , Romeo Carmelo

Intorno alle ore 18,00 dell’8 settembre 1987, personale della Questura di Messina rinveniva in contrada “Fosse”, lungo una strada alla quale si può  accedere dalla via Panoramica dello Stretto di Messina, un’autovettura Autobianchi A 112, di proprietà di DE DOMENICO Antonino, noto pregiudicato, e, vicino a questa, il cadavere dello stesso DE DOMENICO, che, ancora tiepido, giaceva a terra bocconi con la testa in direzione del muro perimetrale della strada. Esso presentava ferite alla testa ed alla regione lombare, probabilmente fori di entrata prodotti da proiettili di arma da fuoco (vedi fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti da personale del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Messina, contenente il verbale di sopralluogo e le fotografie allegate, acquisito al N. 26 dei documenti di cui all’ordinanza del 19 luglio 1997, nonché verbale di sopralluogo e fotografie allegate alla perizia medico legale che trovasi inserita nel fascicolo N. 160 degli atti irripetibili).

Si accertò subito che la morte era avvenuta pochissimo tempo prima nello stesso luogo dove fu rinvenuto il cadavere. Il maresciallo MORABITO Giuseppe, del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina, che si è recato sul posto del delitto (benché le indagini siano state seguite prevalentemente dalla Questura di Messina), ha, infatti, dichiarato che vennero rinvenuti elementi (verosimilmente, ha inteso riferirsi alla circostanza, rilevabile anche dalla fotografie in atti, che il cadavere giaceva in una pozza di sangue) in base ai quali poter affermare con certezza che l’omicidio venne consumato nel posto dove venne trovato il cadavere. L’epoca e le cause della morte ed i mezzi che la provocarono furono, poi, accertati dal dott. Giulio CARDIA, il quale eseguì, su incarico della Procura della Repubblica di Messina, la perizia medico legale necroscopica. Questi,  sentito come teste all’udienza del 14-7-1995, ha illustrato le indagini espletate ed il contenuto della relazione all’uopo redatta. Si legge in detta relazione (essa si trova nel fascicolo N. 160) che il decesso si verificò “sulla base dello stadio dei fenomeni cadaverici osservato al momento del sopralluogo, [...] intorno alle ore 17,00 dell’8-9-1987”. La morte fu prodotta da “arresto cardiaco conseguente alle lesioni trapassanti il cuore e l’encefalo”, le quali furono prodotte, a loro volta, stante le caratteristiche dei proiettili repertati in sede di autopsia, “con un’arma da sparo del tipo “revolver” di calibro 357 magnum ovvero 38 special”. La vittima fu attinta, più precisamente, da tre colpi, “due colpi alla testa, di cui uno con foro di entrata alla regione parieto occipitale destra, [...] l’altro con foro di entrata alla nuca” e “un colpo con foro di entrata alla regione lombare sinistra, [...] responsabile delle lesioni dello stomaco, del fegato e del cuore, [...] diretto da dietro in avanti con modica inclinazione dal basso in alto”. Sulla base dei dati di sopralluogo e, in particolare, della posizione del cadavere al suolo in rapporto all’ubicazione dell’autovettura ha ritenuto il consulente che “molto verosimilmente il colpo alla regione lombare sia stato sparato quando la vittima volgeva le spalle all’aggressore e stava per uscire dall’autovettura, mentre i colpi alla testa sono stati sparati quando il soggetto giaceva già al suolo”. Non essendo state rinvenute “tracce evidenti attribuibili a particele di polvere da sparo incombusta sul contorno del foro di entrata della camicia”, si deve ritenere “che i colpi siano stati sparati da distanza superiore ai 40 cm anche se, in relazione agli effetti prodotti dai singoli proiettili, si deve concludere che detta distanza non sia stata di molto superiore alla suddetta”.

In base agli elementi suesposti, certa ed incontestata appare la prova storica del fatto e corretta risulta la sua qualificazione giuridica come omicidio volontario, maturato senza dubbio nell’ambiente della criminalità organizzata, al quale la vittima, come si è detto, apparteneva con certezza, essendo sufficiente in proposito ricordare che il DE DOMENICO venne condannato in primo grado dal Tribunale di Messina con sentenza del 3 aprile 1987, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, (in secondo grado i reato a lui ascritti furono dichiarati estinti per morte del reo), quale affiliato alla famiglia “COSTA”.

Le forze dell’ordine svolsero immediatamente approfondite indagini al fine di pervenire alla scoperta del responsabile o dei responsabili dell’azione delittuosa e si scoprì che il DE DOMENICO lavorava da qualche tempo con tale CARBONE, titolare di un mobilificio, per conto del quale effettuava attività di recupero crediti (vedi dichiarazioni rese dal maresciallo MORABITO Giuseppe e da CARBONE Gianfranco all’udienza del 14-7-1995). Si pensò, pertanto, che l’omicidio potesse trovare una qualche spiegazione in tale attività e si sospettò che autore del delitto potesse essere tale TRIGILIA Salvatore, il quale avrebbe dovuto incontrare il DE DOMENICO proprio lo stesso giorno in cui questi venne ucciso, per consegnargli una somma di denaro quale corrispettivo residuo dell’acquisto, che aveva effettuato dal CARBONE, dei mobili di una camera da letto. Il TRIGILIA, escusso all’udienza del 18-9-1995, ha, invero, affermato che egli aveva raggiunto un accordo con lo stesso CARBONE, in base al quale egli avrebbe restituito i mobili e non avrebbe pagato il residuo prezzo, sicché non aveva alcuna intenzione di corrispondere la somma di denaro pretesa dal DE DOMENICO, il quale usò, comunque, nei suoi confronti un tono minaccioso. Anche tale pista investigativa non diede, però, alcun risultato e non essendo stati raccolti elementi indizianti a carico di alcuno, il G.I.P. presso il Tribunale di Messina pronunciava, in data 18-10-1990 decreto di archiviazione. Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, cui fecero seguito quelle di numerosi altri collaboratori, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 18-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di CIRAOLO Claudio  e di ROMEO Carmelo .

In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, MARCHESE Mario , PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , SPARACIO Luigi , COSTA Gaetano , LEO Giovanni , RIZZO Rosario , MANCUSO Giorgio , e l’imputato ROMEO Carmelo .

Ha riferito SANTACATERINA Umberto (sentito in merito all’episodio criminoso in esame alle udienze, in sede di incidente probatorio, del 7-2-1994, del 28-2-1994 e del 1-3-1994) di aver saputo da MARCHESE Mario  che “l’omicidio di DE DOMENICO Antonino è fattore di una donna, di una certa BONGIORNO che prima l’aveva Nino COSTA e DE DOMENICO Antonino se l’è sposata”. COSTA Gaetano diede, allora, mandato a MARCHESE Mario di far uccidere il DE DOMENICO. Autore dell’omicidio fu CIRAOLO Claudio , che venne scelto come killer perché il DE DOMENICO “si fidava di lui”. In ordine alle modalità esecutive, il collaboratore ha dichiarato di aver saputo soltanto che il CIRAOLO “se l’è portato con una scusa che dovevano andare a rubare in un appartamento”. Il difensore di un imputato ha contestato al SANTACATERINA di aver detto, in precedenza, al Pubblico Ministero, quando venne interrogato in data 23-11-1992, che seppe i particolari dell’omicidio “per voce raccolta nel carcere” e che “a differenza degli altri fatti di cui parlerò, della notizia non posso essere certo”, aggiungendo che “non posso essere certo che mandanti siano stati il COSTA ed il MARCHESE”. Il collaboratore ha, tuttavia, ribadito le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, spiegando che, dopo essere stato interrogato dagli inquirenti, si informò “abbastanza bene da Mario MARCHESE” (occorre rilevare che il MARCHESE, anche se in modo dubitativo, usando l’espressione “mi sembra”, ha affermato di non aver riferito alcunché al SANTACATERINA intorno all’omicidio del DE DOMENICO). Il collaboratore ha, infine, chiarito che, all’epoca dell’omicidio del DE DOMENICO, il MARCHESE non si era ancora allontanato dal COSTA.

Appare evidente che le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto in merito all’episodio delittuoso in esame presentano ridottissimo valore probatorio. Egli stesso ha ammesso che le prime notizie in suo possesso provenivano da una semplice voce carceraria, alla quale non si può dare alcun credito, non fosse altro perché è espressamente vietata dall’art. 194 comma 3 c.p.p. la testimonianza su voci correnti nel pubblico. E’ vero che il collaboratore ha aggiunto di aver avuto conferma della veridicità di tali voci da uno dei soggetti che, sulla base del suo stesso racconto, ebbero un ruolo rilevante nell’azione delittuosa, ma tale precisazione non può mutare in modo rilevante la valutazione delle sue dichiarazioni, poiché anche MARCHESE Mario  ha compiuto, poco tempo dopo del SANTACATERINA, la scelta di collaborare con la giustizia, sicché diviene di fondamentale importanza l’esame delle dichiarazioni del MARCHESE, anche per verificare le ragioni di un eventuale contrasto tra i due collaboratori nella ricostruzione del fatto. Non può, peraltro, del tutto fugarsi il dubbio che anche la precisazione effettuata al dibattimento dal SANTACATERINA in ordine alla fonte delle sue conoscenze, sia un mero espediente per attribuire maggior peso alle sue parole, poiché il collaboratore ha certamente compreso, nel corso dell’esperienza processuale maturata, l’importanza che viene riposta dalla legge nella precisa indicazione della fonte da cui il dichiarante ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame, mentre sorprende, anche se non può del tutto escludersi, che egli abbia potuto, così come sostenuto, mentre si trovava sottoposto a regime di protezione, liberamente colloquiare con il MARCHESE, il quale ha, peraltro, sostanzialmente negato tale circostanza. Non risulta, in ogni caso, che vi fossero ragioni né occasioni, neppure di ordine processuale, perché i due si potessero incontrare in un contesto privo di controlli ed il collaboratore non ha fornito sul punto ulteriori elementi diretti a corroborare tale assunto.

In ordine all’asserita relazione tra la BONGIORNO e COSTA Antonino, fratello di COSTA Gaetano, ed al successivo matrimonio tra la prima e DE DOMENICO Antonino, che avrebbe determinato la decisione omicida, è stata sentita al dibattimento, all’udienza del 18-10-1995, BONGIORNO Antonina, la quale ha dichiarato di essersi sposata con il DE DOMENICO appena un mese prima della sua uccisione ed ha ammesso di essere stata in precedenza fidanzata con COSTA Antonino, da lei conosciuto “un paio di anni prima, molto prima” e con il quale ella instaurò una relazione di convivenza, ma tale rapporto si era già rotto quando conobbe il DE DOMENICO che, successivamente, sposò. La teste ha, infine, affermato di non ricordare se avesse inviato corrispondenza in carcere al DE DOMENICO.

MARCHESE Mario  (sentito su tale omicidio alle udienze del 20-9-1996 e del 2-10-1996) ha affermato che DE DOMENICO Antonino era una persona “vicina a me” e l’omicidio venne eseguito da CIRAOLO Claudio , il quale pure “faceva parte del mio gruppo”, “perché aveva rancore verso DE DOMENICO di cose successe nel carcere quando siamo stati tutta l’estate nel processone del 1985”. Il rancore tra i due era nato perché il DE DOMENICO aveva detto a CAMBRIA Placido che CIRAOLO Claudio  sparlava di lui e, in conseguenza di ciò, il CAMBRIA aveva preso quest’ultimo a schiaffi. Il CIRAOLO cercava, invero, di convincere il DE DOMENICO a passare “con noi”, mentre il DE DOMENICO “andava a raccontare tutto al CAMBRIA”. Ciò avvenne nell’anno 1985 e, precisamente, tra il 22-6-1985 ed il 30-1-1986, “quando mi trovavo ad Enna, nel carcere di Enna”. Il collaboratore ha, infatti, aggiunto che “quando sono tornato io al carcere di Messina, che eravamo tutti uniti, si è chiarito pure tutta questa situazione qua” e “ognuno si è accollato le proprie colpe”. Il MARCHESE ha continuato dicendo di aver appreso le modalità dell’omicidio dallo stesso CIRAOLO Claudio , che non gli parlò di avere agito con l’aiuto di complici. Il CIRAOLO disse alla vittima che “doveva fare un furto con la propria macchina, mi sembra, o con la macchina di lui, di uno dei due. [...] E’ andato lì, [...] mi sembra San Licandro e l’ha fatto andare in una stradetta isolata; gli ha detto: cammina che qua c’è..., dobbiamo fare un furto, c’è una villetta lì che dobbiamo svaligiare; così lui, quando è sceso dalla macchina, gli ha sparato i primi due colpi, poi, raccontatomelo da lui stesso, [...] il DE DOMENICO gli ha detto [...]: pezzo di merda - dice - così, questa parola qua e lui ha continuato a sparare, l’ha lasciato lì e se n’è andato da solo... ha fatto tutto lui da solo”. Nel delitto fu usata “mi sembra una 38”. Non vi furono reazioni all’omicidio “perché il DE DOMENICO in quel periodo era stato scaricato da tutti” per la questione della BONGIORNO. Era, infatti, successo che DE DOMENICO Antonino si era sposato con la convivente di COSTA Antonino, fratello di COSTA Gaetano . La relazione tra i due ebbe inizio durante il periodo del maxi processo, ma divenne nota solo quando il DE DOMENICO fu scarcerato dopo il suo arresto avvenuto il 19 novembre 1986 (dai dati informatici forniti dal D.A.P. risulta che il DE DOMENICO venne ammesso agli arresti domiciliari, nelle circostanze indicate dal MARCHESE, in data 8 aprile 1987). Anche nel periodo in cui erano detenuti sia COSTA Antonino che DE DOMENICO Antonino, i quali si trovavano ristretti insieme a lui  nella medesima cella, quest’ultimo coltivava, tuttavia, tale relazione, benché cercasse di celarla, affermando di averla allacciata con la sorella di BONGIORNO Antonina a nome Angela. Il collaboratore ha aggiunto che il CIRAOLO gli riferì la vicenda degli schiaffi ricevuti dal CAMBRIA al Centro Clinico del carcere dove entrambi si trovavano ricoverati (i dati forniti dalla Casa Circondariale di Messina su un’eventuale codetenzione del CIRAOLO e del MARCHESE nel Centro Clinico non appaiono pertinenti, in quanto si riferiscono ad un periodo di tempo diverso da quello in considerazione - vedi documento acquisito al N. 108 dell’ordinanza del 19 luglio 1997). Il MARCHESE ha, quindi, chiarito di non essere stato previamente informato del delitto, mentre dopo seppe i fatti dal CIRAOLO, quando questi venne arrestato nel 1988 e stette detenuto in carcere insieme a lui per circa dieci o quindici giorni (dai dati informatici trasmessi dal D.A.P. risulta che CIRAOLO Claudio  fu ristretto in carcere dal 5 gennaio 1988 al 15 gennaio 1988 e poi, ancora, dal 24 al 29 agosto 1988), anche se “già, comunque, girava la voce che era stato CIRAOLO”. Ha dichiarato di non ricordare, tuttavia, se il CIRAOLO all’epoca dei fatti fosse agli arresti domiciliari.

PARATORE Vincenzo (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 16-1-1996, del 10-4-1996 e del 13-4-1996) ha dichiarato di avere saputo da CAMBRIA Placido, mentre questi era agli arresti domiciliari a casa di SPASARO Giuseppina  (è stato accertato, attraverso i dati informatici forniti dal D.A.P., che CAMBRIA Placido fu detenuto agli arresti domiciliari dal 28-4-1987 al 20-5-1988), che DE DOMENICO Antonino era stato ucciso da CIRAOLO Claudio , ma non gli venne riferito alcun altro particolare del fatto. L’omicidio fu perpetrato perché il DE DOMENICO aveva sposato tale Nina BONGIORNO, la quale aveva avuto in precedenza una relazione con Nino COSTA, inteso “u’ citrolu”, fratello di Gaetano COSTA. Il collaboratore ha specificato che fino al giorno in cui egli venne scarcerato, il 31 luglio 1986, ed anche successivamente, la BONGIORNO manteneva la relazione con il COSTA, che andava a trovare in carcere per i colloqui, mentre successivamente, in un tempo che, però, il collaboratore non ha saputo specificare, lasciò il COSTA ed allacciò relazione sentimentale con il DE DOMENICO. Il PARATORE ha dichiarato, tuttavia, di non essere a conoscenza di un episodio avvenuto in carcere nel quale sarebbe stata scoperta della corrispondenza tra il DE DOMENICO e la BONGIORNO, né ha mai saputo di una lite in carcere tra COSTA Antonino e DE DOMENICO Antonino, i quali erano detenuti nella stessa cella.

Va sin da ora rilevato che le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo presentano un ridotto valore probatorio in considerazione della scarsa affidabilità della sua fonte di conoscenze, CAMBRIA Placido, con riferimento all’episodio delittuoso in esame. Già si è visto, infatti, che il CAMBRIA, dopo l’uccisione di BONSIGNORE Pietro, era stato sostanzialmente isolato all’interno della famiglia COSTA. Questi poteva, pertanto, venire a conoscenza di mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale, ma non di notizie precise da parte di coloro che furono autori del delitto o che ebbero, comunque, in esso una qualche parte. Va, inoltre, osservato che l’asserito esecutore materiale dell’omicidio, CIRAOLO Claudio , era, come si vedrà, molto vicino a MARCHESE Mario  ed a CAVO’ Domenico, entrambi personaggi che nutrivano, come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza dedicata ad una breve esposizione delle vicende della criminalità organizzata messinese, un profondo odio nei confronti del CAMBRIA. Il movente indicato è, infine, poco convincente, per i motivi che verranno meglio esposti appresso, ma risulta significativo che il collaboratore ne abbia fatto riferimento, poiché denuncia chiaramente il ridotto livello delle sue conoscenze. E’ probabile, allora, che il PARATORE abbia riferito notizie che circolarono nell’ambiente delinquenziale subito dopo l’omicidio, le quali, tuttavia, non possono essere poste dalla Corte a fondamento della propria decisione, poiché risultano prive di qualsiasi garanzia di autenticità nella misura in cui sono il frutto di arbitrarie deduzioni personali o, peggio ancora, di orchestrate manovre dirette a depistare ed a mantenere nel segreto le reali ragioni del delitto.

LA TORRE Guido (sentito su tale fatto delittuoso alle udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996) ha dichiarato che “questo fatto me lo raccontò Angelo BONASERA, all’aria, il quale ci stava pure Claudio CIRAOLO che passeggiava e commentava tutte, cioè queste..., di quello che stava succedendo con questi collaboratori di giustizia e rideva, scherzava e in quel momento Angelo BONASERA mi raccontò dice: lui ride, per ora, voglio vedere quando parlano di lui, sulla morte du’ surici, di DE DOMENICO Antonino; e mi raccontò, dice, che u’ surici gli aveva detto, nel momento in cui lo stava uccidendo: cunnutu e sbirru; e che soltanto Claudio CIRAOLO era in condizioni di uccidere il DE DOMENICO, perché era l’unica persona della quale si fidava”. Il collaboratore ha specificato che tale fatto avvenne nel carcere di Messina nel settembre, ottobre 1993, dopo che il CIRAOLO era stato ivi trasferito dal carcere di Roma (è stato accertato mediante dati informatici sui periodi di detenzione trasmessi dal D.A.P. che CIRAOLO Claudio  fu ristretto nel carcere di Roma “Regina Coeli” dal 7-5-1993 all’8-7-1993, fu, quindi, ristretto nel carcere di Foggia dall’8-7-1993 al 12-11-1993 e fu, infine, ristretto nel carcere di Messina dal 12-11-1993 al 22-11-1993; BONASERA Angelo  fu ristretto nel carcere di Messina dall’11-2-1993 al 26-7-1993 e, poi, dal 2-11-1993 all’8-12-1993; LA TORRE Guido fu ristretto nel carcere di Messina dall’11-2-1993 al 21-12-1993). Il BONASERA non gli riferì come seppe della partecipazione di CIRAOLO Claudio  al fatto di sangue, ma “io ci credetti perché lui era un appartenente al clan MARCHESE ed era molto amico di Claudio perché si conoscevano da tempo”.

GIORGIANNI Salvatore  (sentito su tale episodio delittuoso alle udienze del 28-10-1996 e del 4-11-1996) ha dichiarato di essersi casualmente incontrato un giorno, mentre si trovava in compagnia di CISCO Antonino, insieme al quale doveva andare ad uccidere CATANZARO Gaetano e SARNATARO Sabatino, con CAVO’ Domenico, al quale chiese per quale motivo fosse stato ucciso il DE DOMENICO. Il CAVO’ gli rispose: “chi sbaglia paga”, intendendo, evidentemente, riferirsi al fatto “che il DE DOMENICO aveva sottratto la donna a COSTA Gaetano”. Il CAVO’ gli disse, inoltre, che il killer era stato CIRAOLO Claudio , ma non gli riferì nessun altro particolare, anche perché giunse un’auto della Polizia che li fermò e li condusse presso i propri uffici.

SPARACIO Luigi  (sentito sull’omicidio in esame alle udienze del 7-10-1996, dell’8-10-1996 e del 14-10-1996) ha riferito che l’omicidio di DE DOMENICO Antonino avvenne perché CAVO’ Domenico aveva saputo che il DE DOMENICO era andato a trovare CAMBRIA Placido, contravvenendo ad un suo divieto, inteso ad isolare il CAMBRIA. CAVO’ Domenico decise, allora, di ucciderlo “e poi si diceva, che c’era questa chiacchiera, ‘sta voce che il DE DOMENICO era un confidente. [...] All’epoca si disse che era stato ucciso perché era un confidente, però il vero motivo era questo qua” e “lo sapevamo in pochi: io, CAVO’ e qualche altro”, mentre neppure il MARCHESE era stato messo previamente al corrente di ciò e dopo il fatto CAVO’ “gliel’ha mandato solo dicendo che era un confidente della Squadra Mobile” tanto che il MARCHESE “è rimasto preoccupato di questo fatto”. Quanto alle modalità esecutive, “siccome DE DOMENICO Antonino usciva spesso [...] con ROMEO Carmelo , perciò il ROMEO Carmelo  andava a prelevare il DE DOMENICO Antonino per..., non mi ricordo per quale motivo, gli aveva detto dove dovevano andare e poi sono andati in zona appartata (poi dirà che si trovava nella zona nord della città) dove c’era il CIRAOLO Claudio  che l’ha ucciso. [...] Mi ricordo che sono andati con la macchina di DE DOMENICO, una A 112, se non vado errato”, mentre l’arma usata fu “una 38, mi sembra”. Il collaboratore ha dichiarato di non sapere se il CIRAOLO fosse a quel tempo ristretto agli arresti domiciliari, ma ha ribadito, su espressa domanda di un difensore, che il CIRAOLO attese nel posto in cui avvenne l’agguato l’arrivo del ROMEO insieme alla vittima, mentre ha dichiarato di non sapere come si fosse poi allontanato dopo la consumazione del delitto. Ha precisato, infine, di aver saputo i fatti da CAVO’ Domenico e dagli stessi esecutori materiali.

LEO Giovanni  (sentito sul fatto in esame alle udienze del 9-7-1996, del 23-7-196 e del 24-7-1996) ha dichiarato di aver saputo da CIRAOLO Claudio , durante l’udienza preliminare del presente processo, e da MARCHESE Mario , “mentre che c’era questo discorso in corso”, (ma il MARCHESE ha escluso di avere effettuato delle confidenze al LEO su tale episodio delittuoso) che DE DOMENICO Antonino, il quale era un “uomo di fiducia” di MARCHESE, fu ucciso perché “ebbe una relazione [...] con la ragazza che aveva COSTA Antonino”. Questo fatto fu per MARCHESE “una vergogna”, sicché quando COSTA Gaetano  gli chiese la morte del DE DOMENICO, egli incaricò il CIRAOLO di ucciderlo. Esecutore del delitto fu, pertanto, CIRAOLO Claudio , mentre “se ce n’erano altri con lui non lo so”. Prima del fatto ci furono delle riunioni nel carcere di Messina, alle quali partecipò anche il CAMBRIA. Quest’ultima circostanza getta un’ombra rilevante sull’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, poiché CAMBRIA Placido, come si è già accennato, era, al momento dell’omicidio, ristretto agli arresti domiciliari e non poté, pertanto, partecipare ad alcuna riunione diretta alla sua deliberazione. Va, peraltro, osservato, come si detto in precedenza a proposito dell’attendibilità del collaboratore PARATORE Vincenzo, che CAMBRIA Placido era stato da tempo emarginato all’interno della famiglia “COSTA”, sicché sembra da escludere una sua partecipazione nella fase ideativa del delitto. Tali circostanze, unite alla estrema genericità del racconto del LEO, privo di quei dettagli essenziali per potere effettuare una severa verifica delle sue accuse, inducono questa Corte a non tenerne in conto, apparendo particolarmente elevato il pericolo che il collaboratore si sia fatto in realtà portatore di mere chiacchiere carcerarie.

COSTA Gaetano  (sentito su tale omicidio all’udienza del 26-7-1996) ha dichiarato che prima della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di molti imputati del maxiprocesso cosiddetto “dei 290”, avvenuta il 31 luglio 1986, i suoi rapporti con DE DOMENICO Antonino erano buoni, tanto che venne dato a quest’ultimo un ruolo importante all’interno della famiglia “COSTA” a fianco del MARCHESE. Il collaboratore ha, tuttavia, chiarito che, successivamente, tali rapporti si deteriorarono, quando si scoprì che il DE DOMENICO aveva intrecciato una relazione con la convivente di suo fratello, COSTA Antonino. Ciò avvenne quando il maxiprocesso “si era concluso, perché DE DOMENICO, altrimenti, almeno per come la pensavo io all’epoca, non era il caso che l’avrebbero ammazzato fuori. [...] Già io ero in altre carceri, il processo si era concluso, la coalizione l’avevano fatta anche per questi motivi che c’erano sorti e, quindi, le storie sono andate così”. Nondimeno, quando venne eliminato “loro tenevano a farmi sapere che l’avrebbero fatto per lavare l’onta e l’offesa che aveva arrecato a mio fratello. Come hanno vociferato che l’omicidio CAMBRIA era avvenuto perché a Giostra ritenevano intollerabile che il CAMBRIA abbia complottato contro [per] l’eliminazione di mio fratello. Ma io so che le cose [...] sono altre e gli interessi personali non devono essere poi strumentalizzati, [...] cioè dare la motivazione bene diversa. [...] Ma questo, lui poteva morire di vecchiaia se dovevano fare qualcosa”.

RIZZO Rosario  (sentito su questo fatto all’udienza del 4-6-1996) ha dichiarato di aver saputo dal cugino PIMPO Salvatore che autore dell’omicidio di DE DOMENICO Antonino fu CIRAOLO Claudio , mentre mandanti furono PIMPO e CAVO’, i quali decisero la sua uccisione perché il DE DOMENICO “si incuntrau con CAMBRIA Placido di nascosto da CAVO’ e di mio cugino PIMPO. [...] Però poi che succede ? Che mentre poi DE DOMENICO si è preso la ragazza di COSTA Antonino. Ora noi, diciamo, che eramu in carcere, per dimostrare giustamente a COSTA Gaetano  che queste cose noi non li condividiamo, il MARCHESE ha mandato l’imbasciata fuori a PIMPO e a CAVO’ Domenico, che io sono andato in licenza quel periodo e gliel’ho detto a mio cugino, ci dissi: vidi dissi Mario passa chistu, chistu e chistu, s’ava ammazzari a DE DOMENICO; e loro poi hanno eseguito questi ordini e l’hanno fatto”. Quanto alle modalità esecutive del delitto il collaboratore, su espressa domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che il CIRAOLO “so che è stato solo”.

Le dichiarazioni del RIZZO fanno sorgere alcune perplessità, le quali inducono questa Corte ad accoglierle con molta prudenza. Va, anzitutto, osservato che il movente indicato dal collaboratore appare, come si vedrà tra breve, poco convincente e ciò non può che sorprendere se si tiene conto che il RIZZO ha affermato di essere stato ben addentro in tutta la vicenda, tanto da aver trasmesso all’esterno del carcere l’ordine omicida del MARCHESE, mentre il movente indicato denuncia chiaramente una conoscenza molto superficiale dei fatti, basata essenzialmente sulle voci correnti nell’ambiente criminale. Ma ancora maggiore rilievo presenta la circostanza che il RIZZO si è attribuito certamente un ruolo che non ebbe, poiché è stato accertato, mediante acquisizione di dati informatici trasmessi dal D.A.P. sui periodi di detenzione del collaboratore, che egli fu ristretto a Messina fino al 4 maggio 1987, mentre successivamente fu detenuto a Viterbo e a Mistretta fino al 12 ottobre 1987 quando fu nuovamente trasferito a Messina. Orbene, tenuto conto del fatto che l’omicidio avvenne l’8 settembre 1987, è certo che il RIZZO non poté trasmettere, così come ha affermato, l’ordine omicida proveniente dal MARCHESE, mentre è da escludere che abbia potuto svolgere una simile attività prima di essere trasferito a Viterbo sia perché non si comprenderebbe, altrimenti, per quale motivo ad esso si diede esecuzione dopo così tanto tempo, sia perché, probabilmente, a quel tempo la relazione tra il DE DOMENICO e la BONGIORNO, che, secondo le sue dichiarazioni fu la causa scatenante la volontà omicida, non era ancora divenuta di pubblico dominio (vedi, in proposito, le convincenti dichiarazioni di COSTA Gaetano ).

MANCUSO Giorgio  (sentito su tale omicidio all’udienza del 24-6-1996) ha dichiarato di aver saputo personalmente da CAMBRIA Placido, in carcere, che mandante del delitto fu MARCHESE Mario , e l’omicidio fu determinato da litigi per la supremazia, “di comandare il clan”, poiché “all’epoca successe che il clan “COSTA”, quando uscirono scarcerati, CAMBRIA Placido e COSTA diedero a DE DOMENICO Antonino e MARCHESE Mario , diciamo, il compito di comandare. [...] Vedendo che gli interessi erano molto buoni, il signor MARCHESE Mario  ha voluto fare tutto per sé e ha incominciato l’eliminazione”. Il collaboratore ha affermato, comunque, di non sapere chi fu l’esecutore materiale dell’omicidio. Va osservato che, in realtà, contrariamente a quanto affermato dal MANCUSO, il CAMBRIA era stato già scarcerato al momento dell’uccisione del DE DOMENICO, sicché il collaboratore non poté certamente ricevere da lui, almeno nelle circostanze indicate, informazioni su tale omicidio. Ciò infirma grandemente l’attendibilità delle dichiarazioni del MANCUSO, poiché appare elevato il pericolo, anche per la genericità delle accuse, che egli abbia riferito semplici deduzioni personali, basate sulle sue conoscenze dei rapporti esistenti tra i diversi personaggi che operavano all’interno del clan “COSTA” o, addirittura, su mere illazioni formulate nell’ambiente carcerario.

Prima di esaminare le dichiarazioni dei due imputati, ROMEO Carmelo  e CIRAOLO Claudio , il primo dei quali collaboratore di giustizia, occorre soffermarsi brevemente sulle dichiarazioni di DE DOMENICO Giuseppe , imputato nel presente processo di altri fatti delittuosi e fratello della vittima, il quale, come egli stesso ha tenuto a sottolineare, anche al fine di avvalorare la propria difesa, ha cercato di evidenziare l’inattendibilità delle accuse provenienti dai collaboratori di giustizia, riferendo alcune circostanze che smentirebbero le affermazioni, che verranno esaminate tra breve, di ROMEO Carmelo . Il DE DOMENICO ha dichiarato (vedi udienza del 13-11-1996) di avere intuito sin dall’inizio chi potesse essere stato ad uccidere suo fratello, ma ne ebbe poi conferma direttamente da coloro che si resero responsabili dell’omicidio. Egli, infatti, temette immediatamente per la vita del fratello quando seppe della sua relazione con la donna di COSTA Antonino. Tale relazione iniziò durante il maxiprocesso, quando “già si scrivevano” e poi successe, “dalle lettere, dalla corrispondenza” che la cosa venne scoperta e divenne “di dominio pubblico”, tanto che un giorno, quando egli andò a trovare il fratello in carcere, lo trovò con degli occhiali scuri per coprire i lividi provocati dalle percosse infertegli da altri detenuti a causa di tale fatto. Egli consigliò, pertanto, al fratello di allontanarsi da Messina, ma questi non lo volle ascoltare, perché confidava nel fatto che sarebbe stato protetto dal MARCHESE, il quale, però, faceva il doppio giuoco e, in realtà, “era sempre d’accordo con COSTA”. Il DE DOMENICO ha aggiunto che quando egli uscì agli arresti domiciliari nell’anno 1988 (risulta dai dati forniti dal D.A.P. che DE DOMENICO Giuseppe  uscì dalla Casa di Reclusione di Noto, per decorrenza del termine di custodia preventiva, in data 21-5-1988), andò a trovare il MARCHESE che in quel periodo si trovava latitante a Milano (è stato accertato, mediante acquisizione del verbale di arresto effettuato da militari della Compagnia dei Carabinieri di Cantù a carico di MARCHESE Mario , nel centro abitato di Bulgarograsso, dove abitava uno dei suoi fratelli - vedi documento N. 36 di cui all’ordinanza del 19-7-1997 -, che questi, al termine di una licenza premio di cinque giorni concessagli dal Magistrato di Sorveglianza competente, non era rientrato nel carcere di Messina, dove avrebbe dovuto ripresentarsi il giorno 7 luglio 1988, e fece perdere le proprie tracce fino al 17 settembre 1988, quando venne arrestato) “e gli cerco spiegazioni perché ha fatto uccidere mio fratello. Lui, il signor MARCHESE, che qua scarica colpe, me l’ha confermato anche, dice: l’ho dovuto fare per forza, perché tutta Messina ce l’aveva con tuo fratello, prima o poi lo dovevano ammazzare per il fatto della donna”. Apprese, pertanto, dal MARCHESE che CAVO’, CAMBRIA, COSTA e lui “erano tutti d’accordo, chi arrivava prima lo ammazzava”. Egli era venuto a conoscenza del luogo dove aveva trovato rifugio il MARCHESE durante la latitanza “tramite la famiglia e tramite che frequentavo con suo fratello, quello più piccolino” e, per tale motivo, fu anzi accusato di avere rivelato alle forze dell’ordine il nascondiglio del MARCHESE. Successe, infatti, “quando poi io sono andato la seconda volta, a Natale, che gli ho detto di smetterla, perché mi avevano sparato in via Palermo, e risulta anche che sono venuti a fare il sopralluogo - io giustamente non ho sporto neanche denuncia perché non mi hanno preso, non mi interessava - che sono andato, dopo una settimana al signor MARCHESE l’hanno arrestato e sua moglie viene e dice: ah, l’hai fatto arrestare tu”. Quanto all’esecutore materiale del delitto ebbe conferma dal ROMEO che quest’ultimo era stato l’autore dell’omicidio. Incontratolo, infatti, casualmente “quando sono uscito dagli arresti domiciliari”, il ROMEO gli disse: “non te la devi prendere con me, a me mi hanno mandato, perché o andavo o mi facevano qualcosa a me”. Egli, comunque, già sapeva del coinvolgimento del ROMEO perché “quel giorno che è successo l’omicidio di mio fratello, mio fratello doveva venire nel cortile a prendersi sua figlia che gli doveva comprare qualcosa. [...] Viene col suo 112 grigio e nella macchina c’era questo ROMEO, che io vedevo sempre in compagnia del MARCHESE quando venivano a casa da sua madre, del MARCHESE, l’ho visto a lui e a un certo Santino seduti in macchina; ci dissi: ma che stai facendo?; dice: no, manco poco, il tempo di sbrigare una cosa, dice, e ritorno. Ora, nello spazio di mezz’ora, tre quarti d’ora... Poi me l’ha data la conferma anche VALENTI, perché dove è successo l’omicidio di mio fratello è dove c’è la Panoramica, c’è una discesa e poi si sale che si va al campo del motocross. [...] Ora il VALENTI, [...] mi pare che è morto suo padre, che vendeva pesce e lui era là quel giorno, dice: lo sai, dice, che ho visto? Dopo che è arrivata la notizia che era stato ucciso mio fratello, dice: ho visto, dice, a tale orario che scendevano con la Renault 9 [...] a ROMEO e all’altro ragazzo. Perciò ho collegato subito: se ne sono andati con la A 112, spazio..., l’orario che l’ha visto lui, mezz’ora, tre quarti d’ora, patapaffete, non ci vuole niente a capirlo”. Successivamente, nel corso del confronto con ROMEO Carmelo  (vedi udienza del 20-10-1997), il DE DOMENICO ha dichiarato, tuttavia, cosa diversa e, per certi versi, poco comprensibile, affermando che “quella sera che mio fratello non è rientrato in orario, giustamente, io stava cu penseri, facevo: comu mai, che sta succerennu e che non sta succerennu. Dopo, verso le 9,30, 9,20, vedo entrare due macchine, da una A 112 avana di proprietà del MARCHESE, anzi, intestata al fratello del MARCHESE, scendi tu [ROMEO Carmelo ] e un altro e dalla prima macchina scende mio fratello (ma il DE DOMENICO venne ucciso, come si è visto, intorno alle ore 17,00), VALENTI e PATTI, quella sera che è successo l’omicidio, perciò non è perché siete pentiti dovete dire quello che vi conviene a voi”.

L’imputato ROMEO Carmelo  (sentito su tale episodio delittuoso alle udienze dell’11-6-1996 e del 24-6-1996, nonché, in confronto con CIRAOLO Claudio , all’udienza dell’11-10-1997 e, in confronto con DE DOMENICO Giuseppe , all’udienza del 20-10-1997) ha negato di aver partecipato all’omicidio di DE DOMENICO Antonino, che venne eseguito da CIRAOLO Claudio su mandato di CAVO’ Domenico. Ha riferito di avere appreso alcuni particolari di tale delitto dallo stesso CIRAOLO Claudio “in quanto l’indomani che ha compiuto il fatto io mi trovavo fermo a piazza Cairoli, erano circa verso le 18,00, vidi arrivare lui in motorino, aveva un motorino, si avvicinò a me e mi disse [...] che aveva bisogno di un favore, senza specificare cosa. Io ero insieme ad altri amici miei, [...] uno si chiamava Tanino DE LUCA e l’altro Stello AMANTE. [...] Io avevo la mia macchina, era una Renault 9, e mi ha detto di seguirlo che doveva andare alla Piaggio. Alla Piaggio mi sono fermato, lui aveva messo già dentro il motorino ed è salito [...] sulla mia macchina e mi ha detto di dirigermi sulla Panoramica. [...] Gli domandai per quale motivo dovevo andare lì e lui mi ha detto che doveva recuperare l’arma che aveva assassinato il DE DOMENICO. Io, sentendo questo, gli domando e dissi: perché sei stato tu? E lui mi disse di sì [...] e continuò a dirmi che il mandante era stato Domenico CAVO’. [...] Mi disse che [...] aveva incontrato il DE DOMENICO Antonino di mattina e con una scusa gli disse che doveva andare di pomeriggio a rubare in un appartamento e se lui gli voleva fare compagnia. Il DE DOMENICO ha accettato e di pomeriggio si sono visti e sono andati via e dopo sulla Panoramica l’ha fatto fuori. [...] Mi disse [che lo portò via con] una A 112, con la sua stessa macchina del DE DOMENICO. [...] Sono scesi dalla macchina e gli ha sparato lì (poi specificherà che il CIRAOLO, nello sparare disse alla vittima: “questi te li manda CAVO’ Domenico”). Mi ha detto che si allontanava a piedi addirittura”. Il CIRAOLO recuperò, quindi, l’arma che “era in una curva, che c’era un cancelletto. [...] Lui si avvicinò, ha preso questa pistola e io l’ho vista, era una calibro 38 nuova, lucidissima. [...] L’ho accompagnato a casa, l’ho lasciato a casa e dopo me ne sono andato via”. Quanto al movente dell’omicidio “lui mi riferì dicendomi che il DE DOMENICO Giuseppe era poco affidabile in quanto andava a trovare CAMBRIA Placido, che il CAMBRIA Placido era nemico di Domenico CAVO’ e gli raccontava alcune cose”. Il collaboratore ha, quindi, specificato che a quel tempo egli lavorava in una fabbrica che si trovava in via La Farina, la SILMARC, dove era regolarmente assunto ed il giorno dell’omicidio di trovava con certezza al lavoro, dove era impegnato “dalle 7 del mattino alle 5 di sera”. Quando finiva di lavorare era, invece, solito recarsi, dopo essersi cambiato d’abito a casa, a piazza Cairoli, come nel giorno in cui incontrò il CIRAOLO. Il collaboratore ha, infine, affermato di non ricordarsi se a quel tempo disponesse di una Golf o di una Renault 9. Nel corso del confronto con il CIRAOLO il collaboratore, per spiegare per quale motivo avesse ricevuto le suddette confidenze, ha aggiunto che egli conosceva molto bene il CIRAOLO, a casa del quale si era recato alcune volte, e quest’ultimo sapeva che poteva fidarsi di lui, poiché era consapevole della sua vicinanza al CAVO’. Il CIRAOLO, sentito in proposito, pur avendo negato di aver mai avuto un rapporto confidenziale con il ROMEO ha, nella stessa occasione suindicata, dovuto ammettere che quest’ultimo era andato a trovarlo “due, tre volte” dove egli lavorava presso la concessionaria Piaggio e che poteva conoscere la dislocazione dei locali della sua casa, poiché una volta vi si era recato in compagnia del CAVO’.

Per verificare l’attendibilità del racconto del ROMEO sono stati sentiti al dibattimento AMANTE Stellario e DE LUCA Tanino, i quali, escussi come testi all’udienza del 18-9-1997, hanno affermato entrambi di conoscere ROMEO Carmelo  (il secondo ha anche affermato di conoscere di vista CIRAOLO Claudio ), che frequentava, come loro, il bar SANTORO di piazza Cairoli e con il quale si intrattenevano a volte a chiacchierare, ma non hanno ricordato alcun episodio specifico e, in particolare non hanno saputo dire nulla sul fatto riferito dal ROMEO, nel quale questi si sarebbe allontanato insieme al CIRAOLO.

In relazione alla difesa proposta dal ROMEO sono stati, poi, effettuati degli accertamenti intesi a verificare se l’imputato fosse sul luogo di lavoro al momento del delitto. Sono stati, così, acquisiti diversi documenti relativi al rapporto di lavoro intrattenuto dal ROMEO con la ditta di lavorazione marmi SILMARC s.n.c.. Su iniziale richiesta di questa Corte, l’amministratore unico della SILMARC, dott. Nicolò CALIGIORE ha trasmesso missiva nella quale riferiva che dalla documentazione in proprio possesso risultava che il ROMEO, il giorno del delitto, fu assente dal lavoro per malattia (vedi documento N. 123 di cui all’ordinanza del 19-7-1997). La Corte ha voluto, tuttavia, approfondire tale elemento di conoscenza, al fine di ottenere prova documentale di quanto affermato dal dott. CALIGIORE. Ha, pertanto, richiesto ed ottenuto, anzitutto, il documento che ogni lavoratore deve consegnare al proprio datore di lavoro in caso di assenze per malattia, vale a dire l’attestato di malattia (MOD. B) a firma del dott. SERGI Placido, nel quale si affermava che la malattia del ROMEO era iniziata, secondo le dichiarazioni dello stesso interessato, l’8-9-1987 e veniva formulava una prognosi clinica, per una patologia che, secondo le disposizioni di legge al riguardo, non veniva indicata, fino all’11-9-1987 (tale documento è pervenuto presso la Cancelleria di questa Corte in data 18-10-1987 e trovasi inserito nella cartella degli atti acquisiti nel corso delle udienze successive all’ordinanza del 19-7-1997). Ad ulteriore chiarimento è stata, infine, acquisita, all’udienza del 27-1-1998 (anche tali atti si trovano inseriti nella cartella contenente i documenti acquisiti nel corso delle udienze successive all’ordinanza del 19-7-1997), documentazione in copia relativa ad atti depositati presso l’INPS e, precisamente, un estratto del libro delle retribuzioni, regolarmente vidimato, dal quale risulta che ROMEO Carmelo  fu assente dal posto di lavoro per malattia dall’8 settembre 1987 (giorno che cadeva di martedì) all’11 settembre 1987 (mentre il 12 ed il 13 settembre fu assente, come al solito, in quanto tali giorni cadevano di sabato e di domenica), nonché estratto del libro matricola e copia del modello 101. Nel corso del confronto con CIRAOLO Claudio , il Presidente della Corte ha contestato al ROMEO l’esito di tali accertamenti, ma questi ha continuato a ribadire che il giorno dell’omicidio restò a lavorare alla SILMARC sino a sera.

L’imputato CIRAOLO Claudio  (sentito all’udienza del 6-11-1996 e poi, in confronto con ROMEO Carmelo , all’udienza dell’11-10-1997) si è protestato innocente ed ha affermato che autore dell’omicidio di DE DOMENICO Antonino fu esclusivamente ROMEO Carmelo . A sostegno della sua difesa l’imputato ha, anzitutto, ricordato di aver avuto sempre un buon rapporto tanto con DE DOMENICO Antonino quanto con i familiari della vittima e, in particolare, ha affermato di aver aiutato economicamente il fratello DE DOMENICO Giuseppe quando a quest’ultimo morì la figlia appena nata. Ha, poi, ricordato che al tempo dell’omicidio egli si trovava agli arresti domiciliari lavorativi presso la concessionaria Piaggio, sicché non avrebbe potuto eseguire il delitto (ma in sede di confronto con ROMEO Carmelo  il CIRAOLO ha dovuto precisare che egli talvolta si allontanava dal luogo nel quale doveva eseguire gli arresti domiciliari, poiché “mi potevano mandare in banca, potevo fare il giro delle banche a portare dei soldi”). Il giorno dopo quello dell’omicidio egli, inoltre, fu impegnato tutta la giornata e non poté, pertanto, recarsi insieme al ROMEO nei pressi del luogo dell’agguato. La mattina venne, infatti, interrogato da personale della Questura di Messina e precisamente dall’ispettore ZANGHI’ e dall’ispettore GALIZIA, ai quali disse tutti i suoi movimenti del giorno prima e ricordò, tra l’altro, di essere stato controllato da una pattuglia della Squadra Mobile sul luogo di lavoro, proprio il giorno dell’omicidio, intorno alle ore 17,00. Il pomeriggio venne, invece, interrogato dai Carabinieri e, precisamente, dai marescialli LAISA e LO CANE. Sulle circostanze suindicate è stato sentito al dibattimento, all’udienza del 18-9-1997, l’ispettore GALIZIA Emanuele, il quale ha confermato che la mattina del giorno dopo il delitto il CIRAOLO si trovava presso gli uffici della Questura per essere interrogato dall’ispettore ZANGHI’, ma ha affermato di non ricordare che l’imputato, nel descrivere ciò che avesse fatto il giorno prima, disse di essere stato controllato sul posto di lavoro da personale delle forze dell’ordine ed ha, comunque, escluso di avere egli mandato qualcuno ad effettuare un controllo. Il CIRAOLO ha, infine, affermato di aver conosciuto ROMEO Carmelo  che, ogni tanto, faceva l’autista a CAVO’ Domenico e che era stato da questo cresimato, ma ha negato di averlo mai frequentato, benché egli fosse amico del CAVO’. Ha, inoltre, ricordato un episodio che si sarebbe verificato “di fronte alla pasticceria DODDIS”, quando il ROMEO “mi dissi, dici: muriu, dici, u’ mmazzai, dici, a stu gran carabineri; sti paroli precisi; io mi giro e gli dò uno schiaffo”. Nel corso del confronto con il CIRAOLO, ROMEO Carmelo  ha negato, tuttavia, che tale fatto si sia mai verificato e, avendo il CIRAOLO affermato che vi era presente pure CAVO’ Domenico, ha evidenziato l’inverosimiglianza del racconto, poiché il CAVO’, che era suo “padrino” non avrebbe mai permesso “di farmi dare uno schiaffo da te”.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza di entrambi gli imputati in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame.

Nell’esame del materiale probatorio sopra brevemente riassunto appare opportuno soffermarsi, anzitutto, sulla causale del delitto che appare di notevole importanza per la piena comprensione dell’episodio criminoso e, conseguentemente, per valutare compiutamente la fondatezza delle accuse mosse ai due imputati. Sono state prospettate e vanno, pertanto, esaminate tre differenti causali.

Secondo quella originariamente sostenuta da SANTACATERINA Umberto e poi ribadita da PARATORE Vincenzo, da LEO Giovanni  e, anche se meno nettamente, da GIORGIANNI Salvatore , oltre che da DE DOMENICO Giuseppe , fratello della vittima, il DE DOMENICO sarebbe stato ucciso poiché avrebbe violato il codice non scritto dei comportamenti da tenere nell’ambiente delinquenziale, contravvenendo al divieto di insidiare le donne di altri detenuti. Egli avrebbe, infatti, prima intessuto una segreta relazione e poi sposato BONGIORNO Antonina, la quale aveva, fino a pochissimo tempo prima, convissuto con COSTA Antonino, fratello di COSTA Gaetano . Orbene, è certo, sulla base delle dichiarazioni della BONGIORNO, che il legame tra quest’ultima e DE DOMENICO Antonino si innestò su un precedente legame della donna con COSTA Antonino. Non importa verificare se il precedente legame si fosse già interrotto quando sorse quello con il DE DOMENICO, poiché ciò che rileva evidenziare è che tale fatto, divenuto in breve tempo di pubblico dominio, fu giudicato negativamente nell’ambiente criminale. Tale causale non sembra tuttavia, spiegare adeguatamente il delitto. Appaiono convincenti, in proposito, le considerazioni di COSTA Gaetano , il quale avrebbe dovuto essere particolarmente interessato a tale delitto, in quanto fratello di colui che vide ferito il suo onore ed egli stesso offeso dall’improntitudine del DE DOMENICO, ma che ha escluso in modo persuasivo, di aver avuto una qualsiasi parte nel fatto. Le argomentazioni addotte dal COSTA muovono dalla considerazione che a quel tempo egli era stato già completamente esautorato e non avrebbe potuto deliberare e portare a compimento alcun delitto di simile gravità. Tale circostanza può, d’altronde, ritenersi sufficientemente provata, come è stato evidenziato nella breve disamina già effettuata delle vicende della criminalità organizzata messinese (vedi pag. 226 e segg.), cui si rinvia per ogni necessario approfondimento. E’, poi da escludere che il COSTA, in virtù di particolari legami personali o criminali, potesse direttamente incaricare dell’omicidio il CIRAOLO, che è stato unanimemente indicato dai suddetti collaboratori come esecutore materiale del delitto, poiché erano notori i rapporti molto stretti tra CIRAOLO Claudio  e CAVO’ Domenico, del quale il primo, solo qualche giorno dopo, il 15 settembre 1987, sarebbe divenuto testimone di nozze (vedi allegato 4 bis al documento acquisito al N. 139 della citata ordinanza del 19 luglio 1997), mentre altrettanto notori erano i contrasti tra il COSTA ed il CAVO’, che fu il principale artefice della disgregazione del potere criminale di COSTA Gaetano . Appare, allora, ben difficilmente immaginabile che un siffatto crimine sia stato eseguito su ordine del COSTA ed altrettanto inverosimile è che sia stato deliberato senza l’impulso di colui che, nella ricostruzione suesposta, avrebbe dovuto coltivare il principale interesse alla sua esecuzione. E’, infatti, da escludere, proprio in ragione dei cattivi rapporti esistenti tra il COSTA ed il CAVO’, che quest’ultimo si sia fatto carico di vendicare l’onore del COSTA, poiché, anche nell’ottica malavitosa che reputa di particolare gravità simili comportamenti, non sembra che il fatto potesse giustificare una reazione di tal tipo nei confronti di un personaggio autorevole della vecchia famiglia “COSTA”, specie se si assume che il delitto fu promosso proprio da un acerrimo nemico di COSTA Gaetano , il quale avrebbe avuto, al contrario, tutto l’interesse a vedere minata l’autorità del COSTA anche attraverso gesti dall’indubbio significato simbolico, quale quello compiuto dal DE DOMENICO. Vanno, poi, richiamati i rilievi sopra formulati in base ai quali questa Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo e LEO Giovanni , i quali hanno sostenuto tale causale, fossero di ridotto valore probatorio, per l’elevato il pericolo che i predetti abbiano riferito su tale vicenda notizie circolanti nell’ambiente delinquenziale e prive di qualsiasi affidabilità, mentre va evidenziato che anche le dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore  appaiono ambigue nella misura in cui il collaboratore ha implicitamente rinviato ad una ricostruzione del fatto completamente diversa da quella formulata dai collaboratori suindicati, confermando la circostanza di un diretto interesse di CAVO’ Domenico nel delitto, che sembra escludere il suesposto movente, ed ammettendo di aver effettuato sul punto una “interpretazione”, per molti versi arbitraria, delle parole del CAVO’. Non può, infine, essere attribuito gran peso alle parole di DE DOMENICO Giuseppe , sia perché egli ha riferito delle mere deduzioni personali, sia perché, nella sua qualità di imputato accusato di aver commesso altri gravi delitti, aveva un evidente interesse ad accreditare una simile versione dei fatti, al fine di corroborare maggiormente l’assunto difensivo secondo cui egli sarebbe stato incolpato falsamente da MARCHESE Mario  e da COSTA Gaetano  a causa di un perdurante astio dei due collaboratori nei suoi confronti, che troverebbe origine proprio nel fatto in esame.

Secondo MARCHESE Mario  il delitto troverebbe le sue ragioni in un precedente contrasto tra CIRAOLO Claudio  e DE DOMENICO Antonino, sorto tempo prima in carcere, quando il secondo, tradendo la fiducia del primo, rivelò al CAMBRIA il contenuto di alcuni giudizi negativi espressi nei suoi confronti dal CIRAOLO, ma riaffiorato solo dopo la scarcerazione dei due. Tale causale, però, oltre a non trovare alcun riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboratori che hanno riferito sul fatto delittuoso in esame, non appare convincente. Va, anzitutto, osservato che il MARCHESE ha riferito di avere appreso ciò dallo stesso CIRAOLO, da lui indicato quale esecutore materiale del fatto, ma questa circostanza non è sufficiente da sola a rendere la sua versione dei fatti maggiormente attendibile rispetto alle altre e non esclude, comunque, che il collaboratore sia stato volutamente lasciato all’oscuro del reale movente del delitto e che la spiegazione fornita dal MARCHESE, lungi dall’essere stata male interpretata o male ripetuta, sia la conseguenza di una precisa scelta di coloro che deliberarono ed eseguirono l’omicidio, intesa a mantenere su di esso il massimo segreto, specie nei riguardi del MARCHESE. Dovevano, infatti, essere noti al CIRAOLO e, in genere, a tutti i protagonisti della criminalità organizzata messinese, i buoni rapporti esistenti tra il MARCHESE ed il DE DOMENICO, risalenti già al tempo dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro (vedi pag. 1005 e segg.), che segnò, comunque venga interpretato quel fatto delittuoso, l’inizio di una stretta alleanza tra i due. Ove, allora, il fatto delittuoso in esame dovesse essere interpretato, così come sostenuto da altri collaboratori, all’interno di una lotta di potere, che non poteva non vedere coinvolto in prima persona lo stesso MARCHESE, il quale si trovò privato con tale delitto di un fedele alleato, è evidente che il CIRAOLO e coloro che, eventualmente, ne guidarono la mano, avevano tutto l’interesse a non rivelare al MARCHESE il reale movente del delitto. Ma a prescindere da tali considerazioni, va rilevato che la causale indicata potrebbe spiegare, tutt’al più, il motivo per il quale venne scelto il CIRAOLO quale esecutore materiale dell’omicidio, ma non riesce a dare ragionevole contezza della causale del delitto. Appare, infatti, prima facie inverosimile che delle vicende carcerarie risalenti ad un’epoca anteriore al 30 gennaio 1986, vale a dire oltre un anno e mezzo prima del fatto di sangue in esame, e sostanzialmente già risoltesi attraverso la mediazione dei maggiorenti del clan “COSTA”, abbiano potuto spingere il CIRAOLO a decidere ed eseguire autonomamente l’omicidio, in un tempo, peraltro, nel quale ormai CAMBRIA Placido aveva perduto il potere criminale che rivestiva all’interno del clan “COSTA”, sicché egli aveva ben poco da temere come conseguenza del comportamento tenuto in precedenza dal DE DOMENICO. Non si comprende, invero, per quale motivo l’imputato non abbia attuato il proposito criminoso subito dopo le scarcerazioni del 31 luglio 1986, quando la maggiore vicinanza ai fatti avrebbe in qualche modo giustificato un così determinato desiderio di vendetta, o anche subito dopo la successiva scarcerazione del DE DOMENICO, avvenuta l’8 aprile 1987, quando i mutati assetti di forza che si erano venuti stabilendo tra i vari gruppi che un tempo componevano il clan “COSTA”, avrebbero potuto far apparire meno irto di difficoltà un simile omicidio. Va, infine, osservato che appare poco verosimile l’assunto secondo cui il delitto si iscriverebbe in una vicenda esclusivamente privata e sarebbe stato deciso per motivi di vendetta personale, essendo sufficiente rilevare, al riguardo, che il DE DOMENICO era un personaggio di notevole caratura criminale, che era stato investito di un ruolo di grande responsabilità all’interno del clan “COSTA” (vedi quello che si è detto più ampiamente nella parte della presente sentenza che introduce la trattazione dei singoli delitti a pag. 201 e segg. ed ancora quello che si è detto intorno al ruolo che svolse il DE DOMENICO nell’omicidio di BONSIGNORE Pietro e nel tentato omicidio di AMANTE Giuseppe ), e chiunque avesse progettato di ucciderlo avrebbe dovuto temere la reazione delle persone vicine alla vittima, mentre la sostanziale mancanza di una qualsiasi reazione, lungi dal potere essere spiegata con il semplicistico rilievo secondo cui il DE DOMENICO era stato abbandonato da tutti dopo la vicenda della convivente di COSTA Antonino, può giustificarsi pienamente solo se tale fatto viene ad inserirsi nell’ambito delle dinamiche malavitose quale effetto visibile dei mutati rapporti di forza all’interno della criminalità organizzata messinese.

Secondo quanto hanno riferito sia SPARACIO Luigi  che ROMEO Carmelo , DE DOMENICO Antonino sarebbe stato ucciso in quanto avrebbe contravvenuto alla direttiva impartita dal CAVO’ di isolare CAMBRIA Placido, andando a trovarlo a casa sua. Tale comportamento dovette, d’altronde, apparire particolarmente grave non solo perché il DE DOMENICO era un personaggio autorevole che avrebbe potuto rafforzare il prestigio del CAMBRIA, che in quel momento attraversava un periodo di indubbia difficoltà, essendo rimasto sostanzialmente isolato a seguito dell’avvento del MARCHESE prima e del CAVO’ dopo, ma anche perché il DE DOMENICO era stato in precedenza molto vicino al CAMBRIA (vedi quello che si è detto in proposito in occasione della trattazione dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro a pag. 1005 e segg.), così da far apparire verosimile un’intesa tra i due. Tale causale appare a questa Corte quella preferibile non solo perché è l’unica che riesce a dare adeguata e coerente spiegazione al delitto, ma anche perché proviene da due soggetti di sicura attendibilità. SPARACIO Luigi  era, infatti, a quel tempo, particolarmente vicino al CAVO’, insieme al quale aveva stretto un’alleanza intesa alla creazione di un gruppo sostanzialmente unitario, nel quale il CAVO’ venne ad assumere una posizione di maggiore prestigio, ma nel quale lo SPARACIO era certamente un autorevole esponente (vedi quello che si è detto nell’esposizione introduttiva ai singoli delitti, cui si rinvia, a pag. 226 e segg.). Gli stretti rapporti esistenti tra il CAVO’ e lo SPARACIO, che giustificano un’approfondita conoscenza da parte di quest’ultimo delle vicende concernenti tale omicidio, appaiono, poi, confermati dalla documentazione fotografica (vedi fascicolo fotografico acquisito al N. 153 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997) relativa al matrimonio di CAVO’ Domenico con CENTORRINO Francesca, avvenuto, come si è detto, il 15 settembre 1987, ed al quale furono invitati, tra gli altri, CIRAOLO Claudio , che fu uno dei testimoni, SPARACIO Luigi  e ROMEO Carmelo . Anche le analoghe dichiarazioni di ROMEO Carmelo  appaiono, infine, di rilevante attendibilità con riferimento a tale aspetto della vicenda, poiché, a prescindere dal problema del ruolo che rivestì il ROMEO nel delitto, non può essere messa in dubbio l’esistenza di stretti rapporti tra quest’ultimo ed il CAVO’, che giustificavano una simile conoscenza. Ad essi ha, peraltro, fatto riferimento lo stesso coimputato CIRAOLO Claudio  e risultano inequivocabilmente confermati dalla circostanza che il CAVO’ fu padrino alla cresima del ROMEO, avvenuta poco più di un mese prima del delitto, in data 3-8-1987 (vedi certificato di cresima prodotto dal difensore del CIRAOLO all’udienza del 22-10-1997 ed inserito nel fascicolo degli atti acquisiti nel corso delle udienze successive all’ordinanza del 19 luglio 1997).

Così precisata la causale del delitto, si deve passare ad esaminare la posizione dei due imputati, iniziando dal ROMEO, poiché, essendo quest’ultimo collaboratore di giustizia, la valutazione dell’attendibilità delle sue dichiarazioni di accusa nei confronti del CIRAOLO e di quella delle dichiarazioni provenienti dagli altri collaboratori andrà effettuata anche in relazione ai risultati dell’accertamento che verrà compiuto nei suoi riguardi.

L’accusa nei confronti di ROMEO Carmelo  muove fondamentalmente dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi . Scarso rilievo può, infatti, essere attribuito alle accuse di analogo contenuto formulate da CIRAOLO Claudio  e da DE DOMENICO Giuseppe , poiché è evidente l’interesse di entrambi a screditare il collaboratore al fine di minare l’attendibilità delle sue dichiarazioni di accusa nei loro confronti, mentre nessuno dei due ha offerto elementi circostanziali idonei a verificare la veridicità delle loro affermazioni. Sembra, viceversa, che entrambi abbiano cercato di realizzare una ben congegnata alterazione della realtà. E’, infatti, ben poco credibile il racconto del CIRAOLO quando questi ha ricordato l’episodio che si sarebbe verificato davanti alla pasticceria DODDIS, nel quale egli avrebbe dato uno schiaffo al ROMEO, sia perché l’accertato movente del delitto rende assurda una simile reazione ad un fatto del quale il CIRAOLO, quale persona vicina a CAVO’ Domenico, non poteva che condividere le motivazioni, qualunque sia il ruolo che gli si voglia attribuire nell’episodio delittuoso in esame, sia perché non è pensabile, come ha fatto rilevare lo stesso ROMEO in sede di confronto, che essi, benché fossero entrambi persone di fiducia di CAVO’ Domenico, tanto che erano legati a lui da rapporti non esclusivamente malavitosi, ma anche di altra natura (il CIRAOLO fu testimone alle nozze religiose del CAVO’ mentre quest’ultimo fu testimone alla cresima del ROMEO), abbiano potuto litigare violentemente e pubblicamente alla presenza dello stesso CAVO’, tenendo così, un comportamento che denotava un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti di quest’ultimo, il quale, nella sua qualità di capo autorevole di un gruppo criminoso, avrebbe dovuto assicurare la pacifica composizione di eventuali conflitti insorti tra i soggetti a lui affiliati. Quanto alle accuse mosse da DE DOMENICO Giuseppe , va osservato che questi è stato confuso e incostante nelle sue dichiarazioni, incorrendo anche in gravi imprecisioni, come quando ha affermato di essere andato a visitare il MARCHESE nel periodo di Natale nel luogo dove quest’ultimo si trovava latitante, mentre è stato accertato che il MARCHESE venne arrestato molto prima, nel settembre del 1988, o come quando ha sostenuto, in evidente contrasto con le sue precedenti dichiarazioni, di aver visto il fratello Antonino insieme al ROMEO, al MARCHESE e ad altri intorno alle ore 9,30 - 9,20 (deve intendersi, evidentemente, che si sia trattato di un’ora della sera) del giorno del delitto, mentre è stato accertato che la vittima fu uccisa molto prima, intorno alle ore 17,00 di quel giorno.

Venendo ad esaminare più approfonditamente le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , può subito osservarsi che esse appaiono provenire da persona pienamente credibile, almeno nella parte in cui ha accusato il ROMEO di tale delitto, e risultano intrinsecamente coerenti e verosimili. Lo SPARACIO ha affermato, infatti, di aver saputo da CAVO’ Domenico e dagli stessi esecutori materiali che autori dell’omicidio furono ROMEO Carmelo  e CIRAOLO Claudio . Il suo racconto è, invero, piuttosto generico e solo in alcune parti il collaboratore ha fornito notizia di particolari minuti, come quelli relativi all’arma usata dal killer ed all’autovettura con la quale la vittima venne portata sul luogo del delitto, mentre in altre parti non ha saputo essere molto preciso, come quando si è limitato a riferire che l’omicidio venne consumato “nella zona nord” della città, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle modalità esecutive. Il suo racconto sembra, peraltro, impreciso nella parte in cui ha affermato che la vittima fu uccisa da colui che rimase appostato sul luogo del delitto, attendendo in quella zona appartata l’arrivo del DE DOMENICO insieme al complice, mentre dall’esame degli elementi desumibili dalla prova storica del fatto sembra che la vittima fu uccisa dalla stessa persona che la condusse nel luogo dell’omicidio, nel momento in cui il DE DOMENICO stava scendendo dalla propria autovettura. Nondimeno è certo che il collaboratore, quale autorevole personaggio all’interno del composito gruppo diretto da CAVO’ Domenico, dovette essere informato del delitto, anche se è possibile che, dopo molti anni, non ne ricordi con esattezza alcuni particolari, e ciò è dimostrato inequivocabilmente dal fatto che egli è stato il primo ad indicare il reale movente dell’omicidio, così palesando l’originalità delle sue conoscenze e la loro particolare affidabilità, che appare pienamente giustificata in considerazione degli stretti rapporti, sui quali ci si è già soffermati sopra, esistenti tra lo SPARACIO ed il CAVO’. Non sono emerse, d’altronde, ragioni di astio nei confronti del ROMEO o altre circostanze di diverso tipo, tali da rendere elevato il pericolo di accuse calunniose. Guardando, poi, al tenore delle accuse, è del tutto verosimile sia la circostanza che furono due i soggetti che parteciparono all’azione esecutiva, sia la circostanza che il ROMEO fu, insieme al CIRAOLO, uno degli autori del delitto. La ricostruzione secondo la quale il killer agì da solo è stata, invero, affermata con sufficiente precisione da soggetti, come RIZZO Rosario , le cui dichiarazioni presentano un ridottissimo livello di attendibilità, ovvero da soggetti che hanno avuto, come MARCHESE Mario , una conoscenza solo parziale dei fatti. Accogliendo, infatti, la tesi avanzata dal MARCHESE e a lui propinata dal CIRAOLO, secondo cui l’omicidio fu un’iniziativa personale di quest’ultimo diretta a vendicare precedenti torti subiti, non si giustificherebbe la presenza di un’altra persona, la quale avrebbe dovuto condividere il suesposto movente con il CIRAOLO, mentre ove si ritenga di accogliere, così come ha fatto questa Corte, la tesi secondo la quale l’omicidio si inserì nell’ambito della lotta di potere perseguita da CAVO’ Domenico, risulta impensabile che il killer abbia agito da solo e che nell’esecuzione di un simile delitto, accuratamente preparato al fine di non insospettire la vittima, non sia stata prevista la partecipazione di qualche altro soggetto, il quale potesse, a bordo di un motoveicolo, favorire la rapida fuga del killer dal luogo del delitto. E’ d’altronde, del tutto ragionevole che all’omicidio abbiano partecipato il ROMEO ed il CIRAOLO, in considerazione degli stretti rapporti di entrambi con CAVO’ Domenico, mandante del delitto, e dei loro trascorsi malavitosi, in quanto il CIRAOLO era da tempo inserito nella criminalità organizzata messinese e si era reso responsabile di altri gravi delitti (vedi quello che si è detto su di lui a proposito dell’omicidio di CACIOTTO Giuseppe a pag. 890 e segg., nonché del tentato omicidio di GALLO Giovanni a pag. 837 e segg.), mentre ROMEO Carmelo, nonostante la giovane età, aveva dato dimostrazione della sua pericolosità partecipando all’omicidio di GALEANI Gianfranco (vedi pag. 1114 e segg.) e perpetrando l’azione esecutiva del ferimento del giornalista Girolamo LICORDARI, fatto avvenuto il 20-6-1987, poco tempo prima dell’omicidio in esame, e nel quale egli agì, secondo la ricostruzione che lo stesso ROMEO ha offerto nel processo instaurato a suo carico in relazione a detto episodio delittuoso, sempre su mandato di CAVO’ Domenico (vedi sentenza di condanna emessa nei confronti del ROMEO per il fatto suindicato dal G.U.P. di Messina all’esito di giudizio abbreviato, in data 21/25-2-1997, che trovasi inserita nella cartella delle sentenze relative all’imputato).

Le accuse avanzate dallo SPARACIO nei confronti del ROMEO hanno, quindi, trovato un formidabile riscontro nella difesa, chiaramente non veritiera, proposta dall’imputato. Va, anzitutto, osservato che il ROMEO, nel formulare le proprie accuse nei confronti del CIRAOLO ha mostrato di possedere un’accurata conoscenza delle modalità esecutive del delitto, superiore a quella dimostrata da tutti gli altri collaboratori di giustizia sentiti. Egli ha, infatti, esattamente indicato il luogo del delitto, l’orario pomeridiano nel quale questo venne consumato, l’arma usata dal killer, la circostanza secondo la quale la vittima fu attinta dai colpi di pistola subito dopo essere scesa dall’autovettura, che era di sua proprietà, con la quale era stata portata in quel posto dal suo carnefice. Tali circostanze, unite alla precisione mostrata nell’indicazione della causale del delitto, se, da un lato, possono giustificarsi con i rapporti all’epoca esistenti tra il ROMEO e CAVO’ Domenico, appaiono, dall’altro lato, perfettamente compatibili con il ruolo ben più pregnante che SPARACIO Luigi  ha attribuito nel fatto al collaboratore. Le modalità, poi, attraverso le quali il ROMEO ha asserito di aver appreso dette circostanze appaiono sospette non solo perché tali dichiarazioni non hanno trovato conferma in quelle dei testi DE LUCA Tanino ed AMANTE Stellario, i quali difficilmente avrebbero potuto, peraltro, ricordare un fatto di per sé poco significativo quale l’incontro che sarebbe avvenuto a piazza Cairoli tra il ROMEO ed il CIRAOLO, ma soprattutto perché, come il CIRAOLO ha evidenziato, quest’ultimo fu, nel giorno indicato dal collaboratore, sottoposto ad interrogatori da parte sia di personale della Questura di Messina, sia di militari dell’Arma dei Carabinieri, sicché sembra molto strano che abbia trovato il tempo di recarsi a piazza Cairoli per andare insieme a ROMEO Carmelo  a recuperare l’arma usata nell’omicidio. Va, infine, evidenziata l’inverosimiglianza del racconto del collaboratore, risultando oscura e incomprensibile la ragione per la quale il CIRAOLO avrebbe dovuto farsi accompagnare dal ROMEO per compiere un’operazione nella quale la presenza di un’altra persona risultava non solo inutile ma anche pericolosa, specie se si considera che essa avrebbe inevitabilmente rivelato il coinvolgimento dello stesso CIRAOLO nel fatto di sangue in esame. Sembra, invero, che il ROMEO abbia voluto rendere una simile versione dei fatti, sotto molti aspetti poco convincente, per potere spiegare come egli, pur non avendo partecipato all’omicidio, abbia potuto conoscere tanti e così minuti particolari del delitto, poiché è evidente che solo l’esecutore materiale avrebbe potuto riferirglieli nei termini suesposti. La falsità o, comunque, l’incoerenza delle dichiarazioni rese dal collaboratore su tale punto appare, allora, un grave indizio del suo coinvolgimento nel fatto, poiché rivela tutte le difficoltà nelle quali egli è incorso nel maldestro tentativo di affermare la propria estraneità al delitto. Non deve, d’altronde, sorprendere che ROMEO Carmelo , pur avendo compiuto la scelta di collaborare con la giustizia, abbia cercato di celare le proprie responsabilità, mantenendo un atteggiamento certamente non ispirato da un reale intento collaborativo, poiché anche in un’altra occasione, con riferimento, come si è visto, all’omicidio di GALEANI Gianfranco (vedi pag. 1114 e segg.) si è potuto osservare un analogo comportamento processuale diretto chiaramente a svuotare o alleggerire il contenuto delle accuse mosse da altri collaboratori nei suoi confronti, attraverso una falsa rappresentazione della realtà della quale egli, essendo stato un diretto protagonista delle vicende narrate, poteva vantare un’approfondita conoscenza. Ciò che, tuttavia, conferma in modo decisivo le accuse nei suoi confronti è l’alibi sostenuto dal ROMEO, che si è rivelato clamorosamente falso. Il collaboratore, confidando probabilmente nel fatto che i registri in possesso del proprio datore di lavoro fossero stati ormai distrutti per il lungo tempo trascorso dai fatti, ha, infatti, dichiarato che egli il giorno dell’omicidio e nell’orario in cui questo venne commesso si trovava sul posto di lavoro. Tale circostanza è stata, però, chiaramente smentita sia dall’attestato di malattia in atti, sia dalle annotazioni contenute nel registro delle retribuzioni, che rivelano, viceversa, l’assenza del ROMEO dal posto di lavoro per malattia sia il giorno 8 settembre 1987, quando fu commesso l’omicidio, sia i giorni successivi sino all’11 settembre successivo. Non può, d’altronde, ipotizzarsi che sul punto il collaboratore sia incorso in un difetto di memoria, poiché il ROMEO ha sempre affermato di serbare un chiaro ricordo di tali vicende ed ha insistito pervicacemente nella propria versione dei fatti anche quando gli è stato contestato che questa risultava contraddetta dagli accertamenti compiuti. L’inconsistenza e falsità dell’alibi proposto finisce, allora, con il divenire un formidabile riscontro alle accuse, nella misura in cui il collaboratore ha scientemente proposto una ricostruzione dei fatti risultata, poi, miseramente smentita, ed ha così tenuto un comportamento del tutto ingiustificabile che può trovare come unica causale quella dello sviamento della giustizia.

Può, allora, considerarsi ampiamente provata la partecipazione di ROMEO Carmelo  al fatto di sangue in esame, poiché le accuse provenienti dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , del tutto credibili ed intrinsecamente coerenti e non contraddittorie, unendosi logicamente con gli elementi relativi alla personalità dell’imputato nonché con quelli desumibili dalla prova storica del fatto e trovando formidabile riscontro nella menzognera difesa dello stesso imputato, non possono lasciare dubbi in proposito.

L’accusa nei confronti di CIRAOLO Claudio  proviene, viceversa, dalle concordi dichiarazioni di quasi tutti i collaboratori sentiti su tale fatto, mentre essa, come si è visto, non appare contraddetta dall’affermazione di responsabilità del coimputato ROMEO Carmelo , poiché risulta, anzi, pienamente verosimile la circostanza secondo cui furono due le persone che parteciparono all’azione esecutiva.

Un peculiare rilevo assumono, nondimeno, le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , non solo per le considerazioni già svolte nell’esaminare la posizione del coimputato ROMEO Carmelo , ma anche perché l’affermazione di responsabilità di quest’ultimo avvalora ulteriormente l’originalità del racconto del collaboratore, il quale, discostandosi sul punto dalle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori che lo avevano preceduto, è stato l’unico a formulare delle precise accuse nei confronti del ROMEO, che hanno trovato, poi, riscontro nel complessivo materiale probatorio acquisito. Va, peraltro, evidenziato che lo SPARACIO poté conoscere, così come egli ha affermato, i particolari del delitto non solo da CAVO’ Domenico, secondo quanto è stato prima rilevato, ma anche dallo stesso CIRAOLO, poiché è certo che tra il collaboratore e l’imputato esistevano da lungo tempo solidi legami criminali, come si è esposto più ampiamente a proposito dell’omicidio di CACIOTTO Giuseppe (vedi a pag. 890 e segg.). Il CIRAOLO ha cercato, invero, di dimostrare che SPARACIO Luigi  è stato mosso nelle proprie accuse da animosità nei suoi confronti ed ha ricordato un litigio avvenuto nel 1984 a causa di cambiali, ammontanti a circa trenta milioni di lire, che egli firmò e che SPARACIO Luigi  avrebbe mandato in protesto. Occorre, però, in proposito, osservare, richiamando quanto si è già detto in precedenza (vedi le osservazioni già effettuate a proposito del tentato omicidio di GALLO Giovanni a pag. 763 e segg. e a proposito dell’omicidio di CACIOTTO Giuseppe a pag. 890 e segg.), che se l’asserito odio di SPARACIO Luigi  nei confronti del CIRAOLO fosse basato, come ha affermato quest’ultimo, sull’episodio prima riferito, esso sarebbe difficilmente comprensibile, poiché la vicenda narrata avrebbe potuto, eventualmente, spiegare un desiderio di rivalsa da parte del CIRAOLO per quello che egli riteneva un torto subito, ma non un’ostilità da parte dello SPARACIO, il quale avrebbe approfittato dell’amicizia del primo, tradendo la sua fiducia. Va, inoltre, rilevato che il fatto sopra accennato non è stato in alcun modo appurato ma, al contrario, sottoposto a verifica, è risultato contraddetto, finendo con il divenire, proprio perché clamorosamente smentito, un ulteriore indizio, anche se di ridotta pregnanza, a carico dell’imputato. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Protesti della locale Camera di Commercio (vedi documento n. 149, acquisito a seguito di ordinanza emessa da questa Corte il 19 luglio 1997), è, infatti, emerso che il nome di CIRAOLO Claudio  è stato inserito nell’elenco ufficiale dei protesti per l’anno 1984, a causa del mancato pagamento di cambiali ciascuna di importo molto modesto e pari, complessivamente, a £ 1.400.000, molto inferiore, comunque, agli asseriti trenta milioni (non è stato possibile sapere, peraltro, chi fu il prenditore di tali titoli). Su espressa domanda della difesa dell’imputato, SPARACIO Luigi  ha, nondimeno, ammesso (vedi udienza dell’11-10-1997) che, nell’anno 1992, egli ordinò l’uccisione di CIRAOLO Claudio  per motivi attinenti a contrasti tra clan, pur avendo negato di continuare a serbare odio nei confronti di quest’ultimo. Tale fatto, tuttavia, non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per togliere alle dichiarazioni d’accusa di SPARACIO Luigi  qualsiasi affidabilità e per pregiudicarne ogni valore probatorio ma, rivelando la possibilità di un qualche interesse del collaboratore ad accusare ingiustamente il CIRAOLO, impone una particolare cautela nella valutazione di tali dichiarazioni e sollecita la ricerca di riscontri esterni di particolare consistenza e pregnanza, secondo quel procedimento ermeneutico illustrato nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 115 e segg.), che pone i tre momenti del percorso valutativo della chiamata in correità (verifica della credibilità soggettiva; verifica dell’attendibilità intrinseca; ricerca dei riscontri esterni) in termini di reciproca compensabilità.

Le accuse provenienti dallo SPARACIO hanno trovato, tuttavia, convincente riscontro nelle analoghe accuse mosse da MARCHESE Mario . Questi appare soggetto di sicura credibilità, sia perché è stato il secondo collaboratore di giustizia che ha deposto in ordine a tale fatto nel presente procedimento, subito dopo SANTACATERINA Umberto, e risulta, di conseguenza, ridottissimo il pericolo che le sue dichiarazioni siano state in qualche modo condizionate o influenzate da quelle di altri collaboratori, sia perché non sono emerse ragioni di astio nei confronti del CIRAOLO, che egli ha accusato di essere stato l’autore del delitto. Con riguardo a quest’ultima osservazione va, anzi, evidenziato, richiamando quanto si è detto a proposito del tentato omicidio di GALLO Giovanni (vedi pag. 763 e segg.) che il MARCHESE non ha, in genere, aggravato indebitamente il quadro probatorio a carico del CIRAOLO in relazione agli altri episodi delittuosi dei quali quest’ultimo è imputato nel presente processo, come può agevolmente rilevarsi esaminando le dichiarazioni rese dal MARCHESE in ordine all’omicidio di CAVO’ Domenico, dove ha escluso categoricamente una partecipazione del CIRAOLO, nonostante che altri collaboratori lo avessero accusato (questa Corte, come si vedrà, ha assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., il CIRAOLO da detto reato), e, soprattutto in ordine all’omicidio di CACIOTTO Giuseppe, dove ha parimenti escluso una responsabilità del CIRAOLO, mentre questa Corte ha ritenuto, come si è visto, provata la sua partecipazione a tale delitto. Lo stesso CIRAOLO, peraltro, non ha saputo spiegare il motivo per il quale il MARCHESE lo avrebbe accusato ingiustamente di tale omicidio, mentre ha, al contrario, evidenziato la sussistenza, almeno fino alla collaborazione del MARCHESE, di un ottimo rapporto con quest’ultimo, che travalicava la semplice conoscenza e riguardava anche la sfera familiare, rendendo, ora, incomprensibile un eventuale intento calunniatorio. L’imputato non ha potuto, infatti, evitare di ammettere di avere intrattenuto stretti rapporti con MARCHESE Mario , anche se ha negato di avere avuto con lui legami di natura delinquenziale e risulta, peraltro, che egli fu, insieme, tra gli altri, a SPARACIO Luigi , testimone di nozze al matrimonio tra MARCHESE Mario  e VENTO Grazia, celebrato il 13 marzo 1984 (vedi copia integrale dell’atto di matrimonio acquisita al n. 144 dei documenti richiesti con ordinanza del 19 luglio 1997). L’esposizione del MARCHESE proviene, pertanto, da un soggetto che, per il ruolo di notevole rilievo che rivestiva all’epoca dei fatti all’interno della criminalità organizzata messinese e per i rapporti esistenti con l’imputato CIRAOLO Claudio , ben poteva aver chiesto e ricevuto da quest’ultimo notizie in ordine a tale omicidio, che certamente lo vedeva particolarmente interessato, attesi i rapporti delinquenziali esistenti tra il MARCHESE e DE DOMENICO Antonino. Il racconto del MARCHESE risulta, inoltre, del tutto attendibile, sia in considerazione della coerenza dell’accusa con tutti gli altri elementi del fatto, anche con quelli relativi al mandato del delitto, che pure divergono dalla ricostruzione offerta dal collaboratore, sia perché l’alterazione dei fatti della quale, come si è visto, si sarebbe verosimilmente reso responsabile il CIRAOLO nei confronti del MARCHESE, poteva riguardare esclusivamente la causale del delitto, ma non anche la propria partecipazione al fatto, poiché è impensabile ritenere che un soggetto, il quale ha voluto mantenere il segreto sulle reali ragioni del crimine, consapevole delle possibili sue implicazioni sugli equilibri esistenti all’interno delle dinamiche associative, se ne sia, poi, attribuito, senza alcun motivo, la colpa pur non avendolo mai commesso. Del tutto verosimili appaiono, pertanto, le accuse mosse dal MARCHESE nei confronti del CIRAOLO, che si saldano coerentemente con quelle formulate da SPARACIO Luigi  e che, anzi, forniscono un’ulteriore spiegazione della partecipazione al fatto dell’imputato, poiché la vicenda che il collaboratore ha narrato per spiegare il movente del delitto ben può assumere rilievo sotto il diverso profilo dell’individuazione del killer, dovendosi ritenere che il CIRAOLO fosse particolarmente motivato all’esecuzione dell’azione delittuosa non solo in quanto tale delitto aveva formato oggetto della deliberazione di CAVO’ Domenico, che comandava il gruppo criminoso del quale egli faceva parte, ma anche perché l’imputato era portatore di una personale ragione di astio nei confronti della vittima.

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi  e di MARCHESE Mario  viene, infine, fornito dalle dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore  e da quelle di LA TORRE Guido, le quali appaiono, anche se piuttosto laconiche, del tutto verosimili. Non possono, infine, essere trascurate neppure le dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori, le quali presentano, però, come si è già evidenziato, un ben più ridotto livello di attendibilità, specie quelle provenienti dal coimputato ROMEO Carmelo , per l’evidente interesse personale di quest’ultimo nella vicenda, e possono, pertanto, essere utilizzate solo per corroborare l’accusa, la cui fondatezza può, tuttavia, già affermarsi sulla base delle sole dichiarazioni degli altri collaboratori suindicati. Non deve, d’altronde, sorprendere che le diverse fonti di accusa, con la sola eccezione di SPARACIO Luigi , abbiano nominato il solo CIRAOLO e non anche il ROMEO quale autore del delitto, e ciò non può, comunque, considerarsi sintomo di una superficiale e, come tale, inattendibile conoscenza dei fatti. E’ evidente, infatti, che nel racconto del MARCHESE l’indicazione del solo CIRAOLO appare strettamente funzionale ad un movente che venne riferito al MARCHESE dallo stesso CIRAOLO, nel quale non troverebbe posto la partecipazione anche del ROMEO, se non quale espressione di un diverso e contrapposto movente riconducibile a dinamiche proprie dell’ambiente criminale messinese al quale anche quest’ultimo apparteneva. Non può, poi, del tutto escludersi che, contrariamente a quanto affermato da SPARACIO Luigi , il quale è stato sul punto piuttosto generico e impreciso, fu proprio il CIRAOLO a portare il DE DOMENICO sul luogo del delitto e ad esplodere contro la vittima i colpi di pistola, nel qual caso ben si comprenderebbe il motivo per il quale nell’ambiente criminale solo il CIRAOLO finì con l’essere indicato e ricordato quale autore dell’omicidio.

Non contraddice, infine, con l’ipotesi formulata dall’accusa la circostanza che l’imputato si trovasse all’epoca del fatto detenuto agli arresti domiciliari, poiché, come lo stesso CIRAOLO ha dovuto ammettere, egli era stato autorizzato a recarsi sul posto di lavoro presso la concessionaria Piaggio e godeva di un’ampia libertà di movimento, tanto che poteva assentarsi anche a lungo per “fare il giro delle banche”, rendendo, così, impossibile l’effettuazione di efficaci controlli sui suoi movimenti da parte delle forze dell’ordine. Va, peraltro, osservato che la difesa sostenuta dall’imputato secondo cui egli sarebbe stato controllato da personale della Questura di Messina proprio il giorno dell’omicidio ed avrebbe riferito tale circostanza a coloro che lo interrogarono il giorno successivo, non ha trovato alcun riscontro ed è sembrata, viceversa, smentita dalle dichiarazioni dell’ispettore GALIZIA Emanuele, il quale non ha ricordato di avere mandato, nelle circostanze indicate, personale dipendente presso la concessionaria Piaggio per effettuare un controllo sulla persona del CIRAOLO. D’altronde tale difesa appare, sin da un primo e superficiale esame, del tutto inverosimile, poiché non riesce a spiegare adeguatamente il motivo per il quale il CIRAOLO avrebbe dovuto essere convocato il giorno dopo l’omicidio in Questura, quando già le forze dell’ordine, secondo le parole dell’imputato, dovevano essere al corrente dell’asserito alibi. Va, infine, rilevato che l’orario nel quale fu commesso l’omicidio ben avrebbe potuto consentire all’imputato di rendersi autore dell’azione criminosa e, quindi, di giungere sul posto di lavoro con solo un lieve ritardo rispetto all’apertura pomeridiana dell’esercizio commerciale nel quale egli prestava attività lavorativa.

Alla luce delle superiori considerazioni deve, pertanto, considerarsi provata la partecipazione all’episodio delittuoso anche dell’imputato CIRAOLO Claudio , il quale è stato raggiunto dalle convergenti e collimanti accuse di numerosi collaboratori di giustizia, alcune della quale, in ispecie quelle provenienti da SPARACIO Luigi  e da MARCHESE Mario , appaiono dotate di notevole attendibilità, tali da consentire l’affermazione della sua colpevolezza, mentre il CIRAOLO non è riuscito a proporre una convincente difesa ma ha, anzi, cercato di accampare circostanze scarsamente verosimili e, comunque, non adeguatamente dimostrate.

Gli elementi istruttori acquisiti consentono, allora, di affermare che sia stata pienamente raggiunta la prova della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di omicidio in persona di DE DOMENICO Antonino, e del reato di cui al capo “32”, con le aggravanti contestate, in relazione alla illegale detenzione ed al porto in luogo pubblico della pistola usata per la perpetrazione del crimine, e va, pertanto, affermata la penale responsabilità dei due imputati, ROMEO Carmelo  e CIRAOLO Claudio , in ordine ai suddetti reati, i quali appaiono astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Non risulta, infine, provata, con riferimento ad entrambi gli imputati, l’aggravante soggettiva della premeditazione. Essa, come si è già visto più volte (ad esempio, in occasione della trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, vedi pag. 583 e segg.), consistendo in un fatto interiore, va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato. L’individuazione del movente del delitto in una precedente condotta della vittima, la quale avrebbe contravvenuto al divieto posto da CAVO’ Domenico di avere contatti con CAMBRIA Placido, e le modalità esecutive del crimine, che ebbe le caratteristiche dell’agguato mafioso, eseguito da killers su specifico mandato di uccidere, sono elementi indiziari dotati di indubbia valenza dimostrativa, ma, nel caso di specie, non appaiono sufficienti, da soli, a provare con certezza quel processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere. Essi appaiono, infatti, in una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le particolarità del caso, suscettibili di diversa interpretazione e, mancando della necessaria gravità ed univocità, non consentono, ad avviso di questa Corte, di formulare un giudizio in termini di certezza. I collaboratori escussi, infatti, non hanno chiarito quando sarebbe sorto negli agenti il proposito criminoso e nulla hanno detto sulla preparazione delle modalità e dei mezzi al fine di assicurare il successo dell’attentato, sicché questa Corte non possiede gli essenziali elementi di giudizio per poter affermare con certezza che gli imputati hanno avuto la possibilità di riflettere sulla propria condotta antigiuridica. D’altronde, non può escludersi che la determinazione delittuosa sia stata loro comunicata pochissimo tempo prima del fatto, senza che vi sia stata la necessità né di riunioni dirette ad ottenere l’adesione degli esecutori materiali al progetto criminale, né di riunioni finalizzate allo studio delle modalità esecutive. Gli attentatori furono scelti, infatti, tra soggetti dei quali CAVO’ Domenico poteva disporre liberamente ed incondizionatamente, anche in tempi brevissimi, atteso che appartenevano al suo stesso gruppo malavitoso ed avevano con lui, come si è visto, una frequentazione costante.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.