2.3.3.20. Omicidio ai danni di Cavò Domenico e tentato omicidio ai danni di Scimone Francesco

Imputati: Ciraolo Claudio , Mancuso Giorgio , Venuto Giuseppe , Marchese Mario (solo omicidio), Ventura Carmelo (anche tentativo)

Alle ore 10,55 del 1 marzo 1988, nella centrale via Garibaldi di Messina, a poche centinaia di metri dalle sedi della Prefettura e della Questura, CAVO’ Domenico, esponente di spicco della delinquenza organizzata cittadina, veniva attinto in parti vitali del corpo da numerosi colpi di pistola calibro 7,65, che cagionavano l’immediato decesso della vittima. Ad esplodere i colpi era stata una persona vestita con abbigliamento femminile, che riuscì a dileguarsi malgrado fosse stata inseguita da elementi della Polizia di Stato che si trovavano occasionalmente a transitare nella zona.

Il medico legale, dott.ssa GUALNIERA Patrizia, che eseguì, su incarico della Procura della Repubblica di Messina, l’autopsia sul cadavere del CAVO’ ed effettuò la perizia medico legale, microchimica e balistica sui reperti di autopsia, sentita all’udienza del 6-10-1995, ha riferito che la morte della vittima fu “causata da arresto cardiaco in soggetto con ferite multiple d’arma da fuoco a proiettile unico, con lesioni vitali di organi toracici e dell’encefalo. [...] Il soggetto era stato attinto da quattro colpi di arma da sparo e, in particolare, uno alla regione retromastoidea sinistra, uno alla superficie anteriore dell’emitorace sinistro, uno alla regione del pilastro ascellare sinistro ed uno alla regione trocanterica sinistra e che gli stessi avevano attinto il soggetto con direzione da sinistra a destra e lievemente dal basso verso l’alto, considerando la posizione anatomica e, quindi, a prescindere da possibili reciproci atteggiamenti tra vittima ed aggressore. Due di essi hanno causato delle lesioni mortali e, in particolare, quello al capo e quello al torace”. Quanto alla distanza di sparo, si può solo precisare che i colpi furono sparati da una distanza superiore ai 50 centimetri. I proiettili rinvenuti, benché deformati, sottoposti a determinazione ponderale, “potevano essere ritenuti appartenenti ad arma del calibro di mm. 7,65” (vedi anche relazione di perizia medico - legale - microchimica - balistica compilata dalla dott.ssa Patrizia GUALNIERA, che trovasi inserita nel fascicolo n. 170).

Dalla lettura del verbale di rilievi tecnici redatto alle ore 11,30 del 1-3-1988 da personale del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Messina e dal fascicolo fotografico allegato, nonché dal verbale di sopralluogo redatto dal medico legale, dott.ssa GUALNIERA (documenti che si trovano inseriti nel fascicolo n. 170 degli atti irripetibili; vedi anche deposizione del teste DELFINO Leone, che eseguì il sopralluogo redigendo il verbale, escusso all’udienza del 6-10-1995) risulta, con maggiore precisione, che l’attentato avvenne in via Garibaldi, nei pressi del numero civico 283, dove vi era il negozio “Lady Casa”, amministrato da tale BOMBACI Letterio. Coloro che eseguirono il sopralluogo rinvennero il cadavere nel vano della porta di accesso del predetto locale, adagiato in posizione supina con la parte superiore tra la soglia ed il pavimento del negozio “Lady Casa” e la metà inferiore sul marciapiede antistante il negozio. Rilevarono, altresì, che la metà della porta di accesso al citato locale, che era chiusa con una vetrata, presentava all’altezza della maniglia un foro svasato dall’interno, con lesioni a raggiera del vetro, evidentemente prodotto da un colpo di arma da fuoco, seguendo la cui traiettoria, notarono una depressione sulla parete anteriore interna del negozio e, sul pavimento, a breve distanza dalla stessa parete, una pallottola di pistola sparata. Infine, sul marciapiede a ml. 1,50 dall’inizio della soglia lato destro del negozio venne rinvenuto un bossolo di pistola cal. 7,65.

Sono state escusse al dibattimento numerose persone presenti sul luogo del delitto al momento della sparatoria, sulla base delle cui deposizioni può essere agevolmente ricostruita la dinamica dell’azione criminosa.

Va, anzitutto, ricordata la deposizione dell’agente di polizia SCIMONE Francesco, parte offesa del delitto di tentato omicidio contestato all’esecutore materiale dell’attentato nei confronti del CAVO’. Questi, escusso all’udienza del 6-10-1995, ha dichiarato che mentre transitava, intorno alle ore 10,45 sulla via Garibaldi, a bordo della macchina di servizio insieme al collega PATANE’ Francesco, con direzione di marcia nord - sud, sentì tre colpi di arma da sparo. Disse al collega che guidava l’auto di fermarsi e vide subito una persona vestita da donna, che fuggiva a piedi attraversando lo spartitraffico per immettersi nell’opposta corsia di marcia. Questa persona, che inizialmente “voltava le spalle”, successivamente, “quando è scappata io l’ho vista in faccia”. Essi lasciarono lungo la strada l’auto sulla quale viaggiavano, che era bloccata dal traffico veicolare, a circa 50, 60 metri dal posto in cui era avvenuto l’omicidio e, mentre il collega PATANE’ rimase sul luogo del delitto, egli, frattanto giunto a distanza di voce con l’attentatore, gli intimò “alt, polizia”, ma quello, appena lo vide, fuggì con la pistola in pugno. Immediatamente lo inseguì senza, però, raggiungerlo pur essendosi avvicinato ad una distanza di circa 30 metri, anche perché questi, lungo il tragitto, sparò contro di lui 2 o 3 colpi di pistola che lo sfiorarono (“sentivo che sfioravano”) e che non gli consentirono di avvicinarsi ulteriormente (“non sapevo se aveva cartucce ancora nella pistola, appunto non mi sono avvicinato”), ai quali egli rispose sparando altri colpi in aria. Il teste ha continuato dicendo che gli parve che il killer fosse un uomo e quando gli è stato contestato che, in un verbale del 10 marzo 1988 reso davanti al P.M., indicò l’assassino come una donna e non fece cenno al fatto che potesse trattarsi di un uomo travestito da donna, il teste ha ribadito al dibattimento che a lui sembrò un uomo e di non avere alcun dubbio su tale circostanza, perché il fuggitivo era molto veloce ed i tratti somatici del viso erano maschili. Il killer era vestito da donna con una calzamaglia nera e portava un ombrello, del quale si disfece quasi subito, era “molto truccato” in faccia, “aveva una maschera, si può dire, in faccia” ed “aveva un naso abbastanza lungo e ad uncino”, come egli poté vedere bene sia quando questi iniziò a fuggire, sia quando si girò per sparargli durante la fuga. I capelli erano “lunghi sulle spalle di colore scuro” (il teste ha ricordato tale particolare solo dopo aver consultato, in aiuto alla memoria, la relazione da lui scritta immediatamente dopo il fatto) e non era chiaro se si trattasse di una parrucca, poiché non si smossero dal capo durante la fuga. Quanto alla conformazione fisica, l’attentatore era alto circa m. 1,75 e correva molto velocemente, specie dopo che il killer “si è disfatto delle scarpe per correre meglio”. Ha, quindi, precisato il teste, per un più preciso riferimento, di essere alto m. 1,72 e di pesare circa kg. 72, mentre il killer, dell’età di circa trent’anni, era “più alto” e “più esile” di lui. Quanto alle scarpe, il teste ha affermato che si trattava di scarpe di foggia femminile con il tacco, ma appare evidente dall’insieme delle sue dichiarazioni che, in realtà, egli non ricordasse bene il modello di scarpa, non avendo saputo fornire alcun più preciso particolare. L’attentatore, dopo aver attraversato la strada, girò l’angolo dell’edificio di fronte a quello dell’agguato, dove si trovava l’emittente televisiva RTP, e si diresse verso il viale della Libertà che percorse per un breve tratto, girando quindi, nuovamente, verso la via Boner, dietro la scuola Dante Alighieri, dove lo perse di vista. Durante tutto il tragitto egli non notò la presenza di alcuna motocicletta, mentre non ha ricordato se qualche autovettura si fosse allontanata velocemente. Egli, subito dopo il fatto, visionò i cartellini segnaletici di pregiudicati in possesso del Gabinetto Scientifico, che avevano tratti somatici analoghi a quello dell’attentatore ed in uno di questi, quello che effigiava l’attuale collaboratore di giustizia PARATORE Vincenzo, notò una rassomiglianza con il killer.

L’agente PATANE’ Francesco, che si trovava in compagnia dell’agente SCIMONE, ha ribadito nella sua deposizione, resa all’udienza del 10-10-1995, quanto aveva riferito il collega, fornendo qualche ulteriore particolare. Ha dichiarato, infatti, che egli percorreva insieme allo SCIMONE in auto la via Garibaldi con direzione di marcia verso Catania quando vide una persona che sparava tre colpi di pistola contro un’altra che era davanti ad un negozio. Il killer “dopo aver finito di sparare scappava in direzione opposta a quella nostra”. Il collega SCIMONE scese dall’auto, che venne lasciata ferma nel traffico caotico di quella giornata piovosa, vicino allo spartitraffico, ed inseguì l’attentatore, che gli esplose contro un colpo di pistola. Il killer era vestito con abiti da donna, “aveva una gonna scura, una calzamaglia scura, un giaccone bianco, capelli scuri sulle spalle”. Portava, inoltre, un ombrello, che gli cadde all’altezza dello spartitraffico (l’agente MAIORANA Angelo, escusso all’udienza del 13-10-1995, intervenuto sul posto subito dopo il delitto, ha riferito di aver trovato e sequestrato, all’angolo con la via Francesco Crispi, un manico di ombrello probabilmente appartenente a quello che aveva con sé l’attentatore). Egli vide il killer solo di profilo ma notò una somiglianza con l’effigie di PARATORE Vincenzo ritratta nelle foto segnaletiche in possesso della Questura.

Il vice ispettore della Polizia di Stato GIANNETTO Giovanni, sentito all’udienza del 13-10-1995, ha dichiarato che quella mattina si trovava all’interno del bar Cozzo insieme all’ispettore BARRECA, quando “tutto a un tratto abbiamo sentito dei colpi sparati in rapida successione. Immediatamente ci siamo portati fuori e uscendo [...] sulla sinistra abbiamo visto [...] al negozio che c’è accanto, a circa cinque metri, una persona per terra e una donna che fuggiva; già era sulla corsia che si stava portando verso lo spartitraffico per andare dall’altra parte....correva in senso trasversale [...]. Era una donna (ma il teste ha in seguito specificato “in viso non l’abbiamo mai vista) [...] aveva dei capelli lunghi, indossava un cappottino bianco (poi dirà in modo più preciso “uno spolverino bianco”) [...] calze scure”. Era alta intorno a m. 1,75. Essi inseguirono la fuggitiva che, dopo aver attraversato la strada, percorse la via Francesco Crispi e, giunta alla fine della strada, girò sul viale della Libertà a sinistra uscendo dal loro campo visivo. Essi percorsero, allora, per un breve tratto il viale della Libertà sino alla piazza che vi è antistante l’istituto scolastico Dante Alighieri e lì videro, all’angolo con la via Boner, il collega SCIMONE, che era davanti a loro nell’inseguimento, il quale pure aveva perso di vista la fuggitiva, che, durante la corsa, gli esplose contro dei colpi di pistola.

Analoga è stata la deposizione dell’ispettore di Polizia BARRECA Pasquale, sentito alle udienze del 13-10-1995 e del 13-10-1997, che si trovava insieme al GIANNETTO all’interno del bar Cozzo e che partecipò, al pari di quest’ultimo, all’inseguimento. Ha ricordato il teste che il giorno dell’omicidio di CAVO’ Domenico vi era un pessimo tempo, pioveva e all’interno del bar vi erano diversi colleghi. Quando sentì le deflagrazioni, che egli intuì potessero essere dei colpi di arma da fuoco, uscì immediatamente, pensando che si stesse perpetrando qualche rapina nella vicina banca. Vide, invece, sulla sinistra, una persona stesa a terra, molte persone che si trovavano sotto la pensilina in attesa dell’autobus che gridavano spaventate, una persona in abiti femminili che attraversava la strada “facendo slalom tra le macchine” e che, nel contempo, esplodeva uno o due colpi di pistola in direzione di un’altra persona che gli aveva gridato “alt polizia” e che egli vide sopraggiungere dalla sinistra, tra le macchine. Riconobbe quest’ultimo per l’assistente di polizia SCIMONE, il quale, correndo, rispose al fuoco esplodendo qualche altro colpo. Egli si mise, allora, all’inseguimento della fuggitiva, insieme allo stesso SCIMONE ed al GIANNETTO, ma giunto all’angolo tra la via Crispi ed il viale della Libertà, scivolò, perdendo di vista la persona inseguita. Proseguì, quindi, verso la vicina piazza prospiciente un istituto scolastico e lì vide che anche “l’assistente SCIMONE si guardava intorno”, avendo la fuggitiva fatto perdere le sue tracce. In detta piazza vi erano parcheggiati dei mezzi dell’esercito italiano, poiché vi era in corso una manifestazione militare alla Batteria Masotto, e, nei pressi di uno di tali mezzi, notò nell’aiuola una o due scarpe da donna, che egli, impegnato nell’inseguimento, non raccolse, ma che poi seppe furono sequestrate da altro personale di polizia, essendo probabile che appartenessero alla fuggitiva. Tali scarpe erano con la suola in gomma, senza tacco, abbastanza grandi e di modello cosiddetto “ballerina”.

Oltre ai soggetti appartenenti alle forze dell’ordine, le cui dichiarazioni sono state sopra passate in rassegna, numerose altre persone come si è visto, assistettero all’inseguimento del killer o perché si trovavano casualmente a passare di lì o perché lavoravano in uno degli esercizi commerciali che vi sono nella zona. Alcuni di costoro sono stati sentiti al dibattimento, anche se le loro dichiarazioni, che, comunque, si rivelano utili per una più compiuta conoscenza delle fattezze fisiche del killer e del concitato inseguimento, appaiono di minore attendibilità rispetto a quelle già esaminate, perché essi osservarono le fasi immediatamente successive al delitto in modo del tutto fugace e, peraltro, è probabile che abbiano avuto una percezione ingannevole, condizionati dalla confusione mista a paura che si diffuse in quei momenti.

Il teste PERGOLIZZI Vincenzo, escusso all’udienza del 13-10-1995, si trovava proprio nella piazzetta vicino alla via Boner, cui hanno fatto riferimento i precedenti testimoni, insieme ad altre decine di persone lì convenute perché nei pressi, alla Batteria Masotto, si stava svolgendo una manifestazione militare. Egli ha dichiarato di aver solamente “visto passare una persona in velocità, vestita da donna....inseguita da un poliziotto”, che si immetteva nella via Boner.

Il teste MAIMONE Mario, escusso all’udienza del 6-10-1995, ha riferito che si trovava all’interno del bar Cozzo, dove era andato a prendere un caffè, quando sentì alcuni spari provenienti dalla strada e persone urlare. Uno dei poliziotti che si trovava all’interno del bar (intendendo evidentemente riferirsi al GIANNETTO o al BARRECA) uscì allora fuori e, gridando “fermo polizia”, si mise all’inseguimento di una sagoma apparentemente di donna, che, dopo aver attraversato la via Garibaldi, si dirigeva verso la traversa sita a fianco della chiesa di San Giuliano. Dopo aver ricevuto lettura, in aiuto alla memoria, delle dichiarazioni rese subito dopo il fatto ai carabinieri, il teste ha precisato che il presunto autore degli spari indossava uno spolverino colore panna e si diceva che avesse perso le scarpe correndo, come gli fu confermato dal fatto che un’altra persona, presumibilmente un agente di polizia, tornò con un paio di scarpe ed una sciarpa rinvenuti durante l’inseguimento.

Il teste COZZO Placido, titolare dell’omonimo bar, escusso all’udienza del 10-10-1995, ha saputo dire soltanto di aver sentito il rumore di alcuni spari e di aver visto alcuni poliziotti, che si trovavano nel bar da lui gestito, uscire fuori e inseguire una donna vestita di bianco che si dirigeva verso la via Francesco Crispi (quest’ultima circostanza è stata, invero, confermata dal teste dopo aver ricevuto lettura delle dichiarazioni da lui in precedenza rese alla polizia).

Il teste COGLITORE Pasquale, che lavorava come banconista nel bar Cozzo, sentito all’udienza del 10-10-1995, ha ripetuto le medesime circostanze riferite dal precedente teste ed ha aggiunto di non ricordare le fattezze della persona inseguita, che “tutti dicevano una femmina”. Il Pubblico Ministero ha contestato al teste il contenuto di precedenti dichiarazioni da lui rese alla polizia nell’immediatezza del fatto, nelle quali egli aveva affermato che “il giovane inseguito dagli agenti era alto circa 1,65, di corporatura normale, indossava un giaccone di colore chiaro ed un pantalone di colore marrone”. Occorre, nondimeno, richiamare le osservazioni prima effettuate, per avanzare dei dubbi sulla attendibilità di tale descrizione, poiché in essa sono rilevabili alcuni stridenti contrasti con quella fornita da altri testimoni del fatto, che ebbero modo di osservare ben più a lungo e meglio la persona che fuggiva. In particolare né le indicazioni relative all’altezza, né, soprattutto quelle relative all’abbigliamento (indossava uno spolverino e non un giaccone, una gonna e non dei pantaloni) corrispondono a quelle riferite dagli agenti di polizia che inseguirono il killer, sicché è possibile che il teste abbia erroneamente identificato un’altra delle persone presenti per l’attentatore.

Ancor più generico è stato il teste COSTANTINO Salvatore, escusso all’udienza del 10-10-1995, titolare di un piccolo magazzino di ferramenta, sito in via Garibaldi, il quale ha ricordato solo di aver sentito il rumore degli spari.

Il teste GRIOLI Paolo, sentito all’udienza del 10-10-1995, che lavorava in un vicino negozio, ha, con maggior precisione, ricordato il rumore degli spari, il corpo per terra dell’ucciso, le grida dei presenti e ha riferito di aver visto una donna con un ombrello, che scappava attraversando la carreggiata, mentre qualcuno degli inseguitori gridava “alt polizia”. Dopo aver ricevuto lettura, in aiuto alla memoria, delle dichiarazioni in precedenza rese alle forze dell’ordine, il teste ha confermato che la fuggitiva era “alta metri 1,75 circa, corporatura magra, capelli taglio corto e scuri, aveva un ombrello in mano aperto, indossava una gonna più sotto delle ginocchia [...] era velocissima nella corsa”.

Il teste MACELI Nicola, titolare di un’officina meccanica in via Francesco Crispi, sentito all’udienza del 13-10-1995, ha, infine, dichiarato di aver sentito degli spari e del baccano; egli, quindi, si affacciò davanti al suo negozio e vide “una bionda”. Il Pubblico Ministero ha contestato al testimone che in fase di indagini aveva dichiarato alla Squadra Mobile della Questura di Messina di aver visto “passare davanti una ragazza sui venticinque anni, con faccia smunta, che indossava un cappotto di colore bianco e che impugnava una pistola di grosso calibro [...]. La ragazza, giunta davanti alla mia officina cadeva per terra; subito rialzatasi, si girava ed esplodeva dei colpi di pistola nei confronti degli inseguitori”. Il teste ha, tuttavia, chiarito al dibattimento che egli non vide in realtà la scena, ma lo svolgimento dei fatti gli fu narrato da alcuni clienti e poi egli lo riferì alle forze dell’ordine. In base alle spiegazioni fornite dal teste al dibattimento può allora dubitarsi anche sulla veridicità della notazione in ordine al colore dei capelli della fuggitiva, non collimante con quello riferito da altri testi, sia perché egli probabilmente non ebbe una visione diretta, sia, soprattutto, perché in fase di indagini, quando diede, comunque, una descrizione più accurata, sia pure sulla base di quanto gli avevano narrato le altre persone presenti, non fece alcun cenno al colore dei capelli della persona che scappava.

Il susseguirsi degli avvenimenti nelle fasi che precedettero l’agguato mortale e la materiale esecuzione dello stesso hanno formato oggetto delle deposizioni testimoniali delle persone che quella mattina incontrarono il CAVO’ e si trattennero con lui più o meno a lungo fino al momento della sua uccisione, mentre alcuni suoi familiari più stretti sono stati chiamati a deporre sulle abitudini di vita della vittima, al fine di lumeggiare meglio la sua personalità e la sua rete di relazioni.

CENTORRINO Francesca, moglie del CAVO’, sentita come teste all’udienza del 6-10-1995, ha riferito che il giorno dell’omicidio il marito uscì di casa intorno alle ore 10,30 insieme a TAVILLA Nicola , senza riferirle cosa avrebbe fatto quella mattina; accompagnò la bambina all’asilo e avrebbe dovuto rientrare, come sempre, all’ora di pranzo. In tarda mattinata, prima delle ore 14,00, seppe, invece, in Questura che era stato ucciso. La teste ha aggiunto che nessuna delle persone che erano vicine al marito andarono a casa sua dopo la morte. Essa ha, inoltre, fornito alcune informazioni sulla vita del CAVO’, dicendo che questi era uscito dal carcere circa un anno prima che venisse ucciso e all’epoca della morte lavorava come rappresentante della Vismara. Il CAVO’, che era un sorvegliato speciale ed aveva avuto imposto l’obbligo di firmare tutti i giorni alla caserma dei carabinieri di Ritiro da mezzogiorno all’una o alle due (sono state acquisite informazioni presso la Stazione dei Carabinieri di Giostra, attraverso le quali è risultato che il CAVO’, a seguito di provvedimento del Tribunale di Messina del 6-2-1987, che aveva ordinato la scarcerazione dello stesso per decorrenza della durata massima della custodia cautelare nel processo cosiddetto “dei 290”, si trovava sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliera a quel comando per la firma da apporre tra le ore 12 e le ore 13; con provvedimento del 4-9-1987 il Tribunale di Messina aveva però variato l’orario di presentazione spostandolo nell’intervallo tra le ore 14 e le ore 15 - vedi documento acquisito al n. 8 dell’ordinanza del 19 luglio 1997, nonché i due provvedimenti sopra citati, prodotti in copia dal Pubblico Ministero ed acquisiti da questa Corte con ordinanza del 19 luglio 1997, che si trovano inseriti nella cartella delle sentenze e dei provvedimenti relativi al CAVO’), non guidava la macchina, essendogli stato proibito, e veniva accompagnato quasi tutti i giorni da TAVILLA Nicola . Il CAVO’, inoltre, era in rapporti di amicizia con CIRAOLO Claudio , che fu testimone di nozze al matrimonio religioso celebrato il 15 settembre 1987 (vedi, a conferma di tale affermazione, l’atto di matrimonio, celebrato con il rito cattolico, nella chiesa di Lourdes di Messina il 15-9-1987, al quale partecipò come testimone, tra gli altri, CIRAOLO Claudio , documento acquisito al n. 139 allegato 4 bis degli atti richiesti con ordinanza del 19 luglio 1997) e con il quale continuò a frequentarsi fino a che venne ucciso. Viceversa con CAMBRIA Placido “so che non si vedevano”.

CAVO’ Teresa, sorella di CAVO’ Domenico, escussa all’udienza del 6-10-1995, ha ricordato che ella vedeva spesso il fratello prima che venisse ucciso, poiché questi andava a trovarla “quando voleva”, anche di sera, presso la sua abitazione sita nelle case popolari del quartiere Villa Lina. Il fratello Domenico, che sin da quando era stato scarcerato era sottoposto all’obbligo di firmare preso gli organi di polizia, lavorava per una ditta di salumi, la Vismara, aiutato da TAVILLA Lino, che gli guidava l’autovettura. La teste ha riferito, inoltre, che il CAVO’ conosceva gli imputati CIRAOLO Claudio , che fu suo testimone di nozze, e MARCHESE Mario .

In ordine all’attività lavorativa del CAVO’ la Corte ha richiesto, con la più volte citata ordinanza del 19 luglio 1997, notizie più precise intese a verificare il tipo di rapporto instaurato dalla vittima con la predetta società. La Nestlè s.p.a., attuale proprietaria della Vismara, ha, tuttavia, attestato con propria missiva del 31 luglio 1997 (documento n 126 di quelli richiesti con il provvedimento del 19-7-1997) che né CAVO’ Domenico, né TAVILLA Nicola  furono mai alle dipendenze della suddetta società, né venne mai instaurato con gli stessi un rapporto di agenzia.

La questione ha trovato, comunque, adeguato chiarimento nella deposizione del teste GIUNTA Paolo, sentito all’udienza del 10-10-1995, il quale ha riferito che egli era a quel tempo un rappresentante del salumificio Vismara ed il CAVO’ lavorò per alcuni mesi per suo conto come procacciatore di affari, mentre un suo cugino di nome Lino (ha inteso evidentemente riferirsi a TAVILLA Nicola ) lo accompagnava in auto. Tali dichiarazioni collimano perfettamente con quelle rese dal teste SFAMENI Santo all’udienza del 6-10-1995, il quale ha affermato di avere conosciuto il CAVO’ da ragazzo, quando questi lavorava al mercato ittico insieme a tale BONAFFINI, e di averlo incontrato nuovamente, molti anni dopo, nel deposito di salumi sito a Scala Torregrotta di cui era titolare un suo amico, GIUNTA Paolo, il quale gli riferì che aveva accettato di far lavorare il CAVO’ come rappresentante della Vismara, conoscendolo sin da ragazzo. Le dichiarazioni dello SFAMENI appaiono, invero, deludenti, poiché sembra dalle stesse che il teste abbia intrattenuto rapporti di amicizia esclusivamente con il GIUNTA, mentre la sua conoscenza di CAVO’ Domenico sia stata molto superficiale, limitata a sporadici incontri presso il deposito della Vismara. Ciò risulta, però, chiaramente contraddetto dalle fotografie del matrimonio del CAVO’ che ritraggono lo SFAMENI tra gli invitati al banchetto svoltosi dopo la cerimonia nuziale (vedi foto N. 12 - persona indicata con il n. 3 - dell’album fotografico acquisito al n. 153 dei documenti di cui all’ordinanza emessa da questa Corte in data 19-7-1997 ai sensi dell’art. 507 c.p.p.), sicché deve ritenersi che il legame tra i due fosse molto più stretto di quanto abbia cercato di lasciare intendere il teste, che, probabilmente, avrebbe potuto fornire molti più particolari in ordine alle attività del CAVO’. Il teste DODDIS Giovanni, titolare dell’omonima pasticceria, ha, infine, riferito all’udienza del 16-9-1997, di avere acquistato dal CAVO dello strutto della Vismara ed ha prodotto, a sostegno di tali sue dichiarazioni, delle fatture commerciali con la sottoscrizione del CAVO’ quale attestazione di pagamento (tali documenti, la cui acquisizione è stata disposta dalla Corte alla predetta udienza e che sono stati materialmente depositati agli atti del fascicolo dibattimentale il 17-9-1997, si trovano inseriti nel fascicolo contenente gli atti acquisiti dopo l’ordinanza del 19-7-1997).

Più complesso appare l’esame delle dichiarazioni di TAVILLA Nicola , imputato nel presente processo di due reati associativi, il quale è stato, probabilmente, condizionato nella sua deposizione da esigenze difensive, avendo offerto un ricostruzione dei fatti in più parti poco convincente e persino contraddetta da altri sicuri elementi di prova, come può osservarsi sin dalle prime battute del suo esame. Ha, infatti, esordito il TAVILLA dicendo di non essere stato l’autista di CAVO’ Domenico, bensì un subagente della Vismara, al pari del CAVO’, al quale fu affiancato, essendo quest’ultimo sprovvisto di patente. Appare, nondimeno, verosimile che i rapporti tra il TAVILLA ed il CAVO’ non furono una semplice conseguenza della comune attività lavorativa, come può facilmente desumersi dalla circostanza, ammessa dallo stesso TAVILLA, che tra i due vi era un rapporto di parentela. Le dichiarazioni di GIUNTA Paolo, poco sopra riassunte, consentono, poi, di affermare tranquillamente che quest’ultimo non intrattenne alcun rapporto lavorativo con il TAVILLA, ma esclusivamente con il CAVO’, sicché risulta falso che il TAVILLA fosse un subagente della Vismara. Tali dichiarazioni collimano, peraltro, con quelle del salumiere DODDIS Francesco, che ha dichiarato all’udienza del 10-10-1995 di avere effettuato acquisti di prodotti della Vismara, ma di non avere instaurato alcun rapporto, per ragioni di lavoro, con il TAVILLA, mentre si è già visto che il TAVILLA non fu alle dirette dipendenze della Vismara, né fu un agente commerciale della predetta società. Peraltro, quando il Pubblico Ministero ha contestato al TAVILLA, nel corso dell’udienza dibattimentale, quanto da lui riferito alle forze dell’ordine, subito dopo il delitto, vale a dire che egli lavorava sin dal mese di settembre dell’anno prima proprio come autista al servizio del CAVO’, questi ha dovuto correggersi, modificando le originarie affermazioni dibattimentali, ed ha finito con l’ammettere che accompagnava il CAVO’ non solo al lavoro, ma anche, tutti i giorni, da mezzogiorno all’una, presso la stazione dei Carabinieri di Ritiro, per consentirgli di adempiere l’obbligo di firma cui era sottoposto. La spregiudicatezza, invero, mostrata dall’imputato nell’alterare la realtà dei fatti, come è stato poc’anzi rilevato, non può che destare sconcerto e deve, pertanto, sollecitare l’interprete ad usare la massima cautela nella valutazione di quanto da lui riferito, essendo sempre latente il pericolo di interessate mistificazioni della realtà. Ha continuato l’imputato affermando che il giorno dell’omicidio egli si recò, “come ogni mattina, a prendere CAVO’ Domenico sotto casa” con una Mercedes nera di proprietà di quest’ultimo. Prima accompagnarono la bambina all’asilo e quindi si fermarono al negozio di LA RUBINA, del quale il CAVO’ era molto amico, lasciando l’auto in via Garibaldi con direzione di marcia nord - sud. Il CAVO’, che quella mattina era “come sempre, sereno”, si mise a parlare con LA RUBINA, mentre egli si diresse verso una vicina agenzia di assicurazioni, dove “mi sono soffermato molto perché c’era la fila”. Quando egli tornò, vide il CAVO’ “sull’uscio della porta, che si intratteneva a parlare con una persona”. Il CAVO’ lo rimproverò “perché avevo perso molto tempo” e gli disse di mettere in moto l’autovettura per andare via. Mentre egli si accingeva a far ciò, sentì il rumore degli spari, vide il CAVO’ a terra sull’uscio della porta del negozio di LA RUBINA e notò di spalle una donna scappare. Questa aveva i capelli lunghi, indossava un impermeabile e fuggiva verso la via Francesco Crispi inseguita da tre persone. La descrizione dell’inseguimento patisce in modo evidente condizionamenti e riserve mentali, come emerge già da un’immediata lettura delle dichiarazioni dibattimentali e dal loro confronto con quelle, che appaiono ben più genuine, rese dal TAVILLA alle forze dell’ordine nell’immediatezza del fatto ed a lui contestate dal Pubblico Ministero nel corso dell’esame. Traspare, invero, chiaramente nelle dichiarazioni dell’imputato (di reato connesso o collegato) la volontà di sminuire in qualche modo la gravità dell’azione delittuosa per motivi che risultano difficilmente spiegabili se non come espressione della subcultura omertosa che impregna di sé i delitti di mafia. Aveva, infatti, affermato il TAVILLA alle forze dell’ordine, nel corso delle prime indagini, che la fuggitiva si girò “sparando per coprirsi la fuga” ed aggiunse, in seguito, che in via Crispi “il killer si girava e sparava contro di me due colpi di pistola”, mentre al dibattimento ha negato la circostanza, ha sostenuto di non ricordare di essere stato fatto segno a dei colpi di arma da fuoco ed ha dichiarato che la fuggitiva sparò solo dei colpi in aria, affermazione quest’ultima che, a prescindere dalle contrastanti deposizioni di altri testimoni, appare di per sé poco verosimile. Aveva, quindi, continuato dicendo, sempre alle forze dell’ordine, che la persona fuggitiva “sia per il modo come correva, sia per il suo comportamento, ritengo che fosse un uomo travestito da donna” e che “era alto circa metri 1,75, di corporatura magra, indossava un impermeabile di colore bianco, aveva i capelli di colore nero, penso che fosse una parrucca”, mentre al dibattimento, sposando una tesi difensiva che tende a negare in radice la fondatezza dell’accusa nei confronti degli odierni imputati, ha affermato che si trattava con certezza di una donna, che non portava parrucca ed ha asserito, in un primo tempo, di non ricordarne l’altezza per poi, subito dopo la contestazione del P.M., correggersi dichiarando che essa poteva essere “ 1,75, 1,80, 1,85”, altezza non comune per una donna ma che non corrisponde neppure, come si vedrà, a quella dell’imputato VENTURA Carmelo , accusato di essere stato l’esecutore materiale del delitto. TAVILLA Nicola  ha giustificato le precedenti contrastanti dichiarazioni con “l’angoscia” derivante dalla morte di una persona che era per lui “come un padre, un fratello”, ma sembra, al contrario, che lo sconvolgimento emotivo derivante dalla uccisione di una persona cara non possa determinare le conseguenze asserite dal TAVILLA, poiché è proprio in tali momenti che una persona mobilita tutte le proprie risorse per meglio cogliere ogni elemento che possa apparire utile per l’individuazione dei colpevoli, mentre successivamente può subentrare la inconscia volontà di rimuovere lo spiacevole ricordo o il consapevole rifiuto, per i motivi più vari, di dare un concreto contributo per l’individuazione dei colpevoli. Ha aggiunto TAVILLA Nicola  che la fuggitiva non era molto veloce e che anche egli si mise al suo inseguimento, ma non la raggiunse poiché pioveva ed egli aveva le scarpe con la suola in cuoio che gli impedivano di correre. Vide, comunque, tale persona che attraversava la via Garibaldi, che imboccava la via Crispi e, quindi, arrivava in viale della Libertà, percorrendolo per “un pezzettino”, giungendo fino all’istituto “Dante Alighieri” e scomparendo in via Boner. Nella corsa la fuggitiva si toglieva le scarpe (ma al dibattimento il TAVILLA ha sostenuto che probabilmente essa smarrì le scarpe nel correre, accogliendo anche su questo particolare della vicenda, una tesi difensiva che si era già chiaramente esplicitata nel corso del controesame di precedenti testimoni) ed egli, insieme ad altri due poliziotti, si fermò per raccoglierle, desistendo dall’inseguimento. Ha negato, infine, il TAVILLA di aver visto una motocicletta in prossimità di via Boner o qualche autovettura partire sgommando. Quanto al rapporto che vi era tra il CAVO’ ed il CIRAOLO, ha affermato che “erano morbosamente attaccati come amici”, che quest’ultimo era stato testimone alle nozze del primo e che spesso il CAVO’ andava a salutare il CIRAOLO, nel posto dove questi lavorava presso la concessionaria Piaggio.

Il teste LA RUBINA Placido, sentito all’udienza del 10-10-1995, ha dichiarato che egli il giorno dell’omicidio si trovava insieme a tale CACCIOLA Carmelo ed ai due titolari, all’interno del negozio Lady Casa, gestito dallo zio LA RUBINA Antonino in società con BOMBACI Letterio, che trattava prodotti commercializzati attraverso emittenti televisive. Il teste ha affermato che, improvvisamente, udì il rumore di colpi di pistola e si rifugiò all’interno del bagno, non seguendo quanto stesse succedendo fuori. Non avendo, nondimeno, il teste ricordato al dibattimento alcuni particolari su quanto accadde quel giorno, il Pubblico Ministero, in aiuto della memoria, gli ha letto il contenuto delle dichiarazioni che rese subito dopo il fatto a personale della Questura di Messina e che egli ha sostanzialmente confermato, nelle quali aveva riferito che il CAVO’ giunse, insieme al suo autista, tale Lino (diminutivo di TAVILLA Nicola), nel citato negozio intorno alle ore 10, e, prima di essere ucciso, entrò e telefonò da lì ad una persona non meglio identificata.

Dichiarazioni per molti versi analoghe ha reso il teste LA RUBINA Antonino, escusso alla medesima udienza, il quale ha confermato che egli gestiva, in società con BOMBACI Letterio, un’attività commerciale denominata Lady Casa, avente ad oggetto la vendita di articoli casalinghi e di corredi. Ha, quindi, affermato di aver conosciuto CAVO’ Domenico, che frequentava di tanto in tanto il suo esercizio commerciale e dal quale acquistò, nel mese di dicembre, delle confezioni natalizie. Questi, inoltre, era un frequentatore della vicina pasticceria Doddis, il cui titolare era suo “compare”, ma che il giorno dell’omicidio rispettava il turno di chiusura settimanale. Ha descritto, infine, lo svolgersi degli eventi che precedettero l’omicidio, ricordando che egli non vide l’arrivo del CAVO’, poiché era temporaneamente assente dal locale, ma di averlo notato al suo ritorno, insieme al BOMBACI, al nipote Placido e ad un tale CACCIOLA. Subito dopo il CAVO’ uscì e, trascorsi alcuni “secondi o minuti, non mi ricordo”, egli udì degli spari e vide fuori il CAVO’ a terra mentre delle persone  commentavano l’accaduto dicendo che autore dell’attentato era stata una donna fuggita verso la chiesa.

Su alcune delle circostanze riferite dal teste LA RUBINA Antonino è stato sentito, all’udienza del 16-9-1997, DODDIS Giovanni, titolare dell’omonima pasticceria, il quale ha confermato di aver conosciuto il CAVO’ uno o due anni prima che venisse ucciso, di avere, come si è già visto, acquistato da lui dello strutto prodotto dalla Vismara e di avere instaurato, quindi, uno stretto rapporto personale, tanto che questi lo scelse come suo testimone di nozze, impegno che egli accettò, avendo padre SAPIA, parroco della chiesa di San Giuliano, dove egli era un attivista, effettuato su sua richiesta alcuni incontri di preparazione alla cresima (la circostanza prima riferita in ordine al rapporto di “comparato” tra i due risulta provata documentalmente dall’atto di matrimonio, acquisito al n. 139 dell’ordinanza del 19-7-1997 e può desumersi, altresì, dal fascicolo fotografico relativo al ricevimento nuziale, acquisito al n. 153 della citata ordinanza, dove il DODDIS è ritratto tra i testimoni di nozze). Il DODDIS ha confermato, altresì, che il CAVO’ si recava tutte le mattine a prendere il caffè nel suo locale e, poi, andava “penso da LA RUBINA”, ma il giorno dell’omicidio non lo vide, perché la pasticceria osservava il turno di chiusura.

Ulteriori particolari sui movimenti del CAVO’ prima che questi venisse ucciso sono stati forniti dal salumiere DODDIS Francesco, escusso come teste all’udienza del 10-10-1995. Egli ha affermato che conosceva CAVO’ Domenico come rappresentante di una ditta di salumi, la Vismara, dalla quale acquistò della merce, e che il giorno dell’omicidio questi si recò in salumeria, trattenendosi “penso un 10 minuti, 15 minuti” per poi andare via. Poco dopo egli seppe che il CAVO’ era stato ucciso lì vicino, ma non vide nulla della scena dell’omicidio.

Importante testimone oculare dell’azione omicida fu, infine, MOLONIA Salvatore, sentito al dibattimento all’udienza del 10-10-1995. Questi, venditore ambulante di salumi, ha dichiarato che conosceva “di vista” CAVO’ Domenico, che gli aveva fornito della merce. Quella mattina, pur non avendo con lui un appuntamento, egli, mentre si trovava sulla propria moto vespa, lo notò transitare sulla via Garibaldi e si fermò per parlargli. Sulle ragioni di tale colloquio e sull’esatto susseguirsi degli avvenimenti, il teste, forse a causa del lungo tempo ormai trascorso, si è mostrato al dibattimento impreciso e generico, sicché il Pubblico Ministero gli ha contestato il contenuto delle dichiarazioni che aveva rese a personale della Questura di Messina, che lo interrogò immediatamente dopo il fatto. In dette dichiarazioni, che sono state, comunque, confermate dal MOLONIA al dibattimento, il teste aveva affermato, con maggiore precisione e già solo per questo con maggiore attendibilità rispetto allo scarno racconto dibattimentale, che egli notò, anzitutto, l’autovettura Mercedes del CAVO’ e si fermò perché doveva corrispondere a quest’ultimo una somma di denaro per una fornitura di salumi. Ha precisato al dibattimento che sapeva di poter trovare il CAVO’ presso il negozio di LA RUBINA, poiché abitualmente questi passava di lì, ma non lo notò immediatamente. Si mise a parlare davanti al bar Cozzo con tale MAIMONE Mario (il teste le cui dichiarazioni sono state prima esaminate) e stava per andarsene, quando vide il CAVO’, che entrava nel deposito Lady Casa di LA RUBINA. Egli disse, allora, “all’amico MAIMONE di aspettarlo qualche minuto” e si diresse verso il locale suddetto. Si affacciò alla porta facendosi notare dal CAVO’, il quale “era intento a discutere con LA RUBINA e con il BOMBACI” e gli disse di aspettare. Notò, inoltre, che proprio quando egli si affacciò alla porta, il CAVO’ aveva preso il telefono che egli stesso aveva sentito squillare. Il CAVO’, quindi, uscì fuori e si mise a parlare con lui sulla soglia del negozio Lady Mary, con le spalle rivolte alla strada. Improvvisamente è arrivata una donna “da dietro di lui” (il teste non ha saputo, però, indicare in modo più preciso da dove venisse “di dove è venuta non l’abbiamo vista”), lo chiamò per nome e, quando il CAVO’ si girò, gli sparò dalla distanza di un paio di metri, fuggendo, poi, in direzione del mare. Questa descrizione dell’azione omicida trova perfetta rispondenza negli elementi desumibili dalla prova storica, poiché tutti i colpi di pistola attinsero il CAVO’ frontalmente ed è certo che lo sparatore li esplose con le spalle rivolte alla strada, avendo uno di tali colpi infranto un vetro del negozio di LA RUBINA. Il teste ha, altresì, fornito una sommaria descrizione dell’attentatore, riferendo che la donna aveva un cappotto bianco, era alta circa m. 1,70, - 1,75, aveva il viso “abbastanza” truccato e “capelli o parrucca di colore biondo, ondulati e di mezza lunghezza”. Quest’ultimo particolare sembra, invero, frutto di errore, poiché sia gli agenti di polizia che inseguirono la fuggitiva e che ebbero modo di osservarla bene e a lungo, sia TAVILLA Nicola , che era lì nei pressi, sia alcune delle persone che assistettero all’inseguimento, in ispecie CACCIOLA Sebastiano e GRIOLI Paolo, hanno concordemente asserito che la fuggitiva portava dei capelli di colore nero, mentre si è già visto che la contrastante dichiarazione del teste MACELI Nicola è priva di valore probatorio. Non può dubitarsi, viceversa, sull’attendibilità del teste quando egli ha affermato che “il particolare che mi ha colpito di detta persona è il fatto che, per essere una donna, aveva il naso che risaltava per la sua conformazione e ciò per il fatto che era a forma aquilina e tirato da un lato”. La suddetta notazione costituisce, infatti, secondo le parole dello stesso teste, un elemento che, proprio per la sua particolarità, deve certamente essere rimasto ben impresso nella sua memoria e difficilmente può risultare il frutto di un’arbitraria rielaborazione personale dei ricordi.

Sulla base delle dichiarazioni sopra brevemente riassunte, in larga parte collimanti tra loro, può ritenersi provato che CAVO’ Domenico, la mattina dell’omicidio, si recò, come quasi tutte le mattine (vedi deposizione del teste DODDIS Giovanni, che trova indiretta conferma nelle dichiarazioni di MOLONIA Salvatore), in via Garibaldi, nei pressi della Prefettura, quasi di fronte alla chiesa di San Giuliano, dove egli era solito fermarsi presso la pasticceria dell’amico DODDIS Giovanni, suo testimone di nozze, e presso il deposito Lady Casa di LA RUBINA Antonino e BOMBACI Letterio, con i quali doveva avere rapporti di familiarità, tanto che il giorno dell’omicidio ricevette proprio in detto locale la telefonata di una persona che evidentemente sapeva di poterlo trovare in quel luogo (vedi deposizione di MOLONIA Salvatore, parzialmente confermata da LA RUBINA Placido). La mattina del 1 marzo 1988 il CAVO’ si trattenne, tuttavia, più a lungo del solito (certamente oltre 15 minuti, tempo durante il quale stette nell’esercizio commerciale, sito nei pressi, del salumiere DODDIS Francesco), nelle vicinanze del negozio di LA RUBINA, a causa di alcune sfortunate circostanze: l’allontanamento dell’autista TAVILLA Nicola , il quale si recò presso una vicina agenzia di assicurazioni; una telefonata da parte di uno sconosciuto; l’incontro ed il colloquio con MOLONIA Salvatore. Ciò consentì al killer di portare a compimento l’azione delittuosa, dovendo ritenersi, con tutta probabilità, che questi non attendeva la vittima, ma si recò sul luogo del delitto dopo essere stato avvisato da un’altra persona della presenza del CAVO’, ivi giungendo appena in tempo, solo qualche istante prima che quest’ultimo si allontanasse nuovamente in auto. Non si è riuscito ad appurare da quale direzione provenisse l’attentatore, poiché le scarne dichiarazioni rese sul punto dal teste MOLONIA non sono certo sufficienti a fornire utili elementi in proposito, mentre le tracce rilevate attraverso il sopralluogo rimangono, anche alla luce delle suddette dichiarazioni, del tutto equivoche. Certo sembra, viceversa, che il killer vestito da donna fosse in realtà un uomo, poiché il teste SCIMONE Francesco ha affermato ciò con sufficiente certezza ed ha esposto in modo plausibile come si sia formato tale convinzione, facendo riferimento alla velocità, alla conformazione fisica e, soprattutto, ai tratti somatici del viso della persona che fuggiva. Non può, d’altronde, ritenersi che le dichiarazioni dibattimentali del teste siano il risultato di una rielaborazione mentale dei fatti e siano, pertanto, su tale punto, poco attendibili, poiché nessun elemento può far pensare a ciò. La circostanza che egli non esplicitò tale sua convinzione nelle dichiarazioni rese subito dopo il fatto appare, in particolare,  di scarso rilievo, poiché lo stesso teste ha riferito di avere effettuato, già nel corso delle prime indagini, un riconoscimento fotografico attraverso il quale ravvisò una somiglianza tra il killer ed il pregiudicato PARATORE Vincenzo, inequivocabile indice delle fattezze maschili del primo. SCIMONE Francesco, d’altronde, ebbe modo di osservare meglio di chiunque altro l’attentatore, che inseguì a lungo e che vide non solo quando questi si girò per sparargli, ma anche nelle prime fasi dell’inseguimento, quando gli si rivolse quasi frontalmente. Quest’ultima circostanza trova conferma nella rispettiva posizione del killer e dello SCIMONE quale può evincersi sia dalle dichiarazioni di PATANE’ Francesco (“scappava in direzione opposta a quella nostra”, che percorrevamo la via Garibaldi con direzione di marcia “verso Catania”, vale a dire nord - sud), sia da quelle di BARRECA Pasquale (questi vide, infatti, alla sua sinistra, vale a dire a nord, il killer fuggire “facendo lo slalom tra le macchine” e, quindi, sopraggiungere, sempre da sinistra, l’agente SCIMONE), sia dal semplice esame della direzione di fuga del killer, il quale corse, attraversando trasversalmente la via Garibaldi (vedi teste GIANNETTO), verso la via Crispi, che incrocia la prima via più a nord del luogo in cui venne perpetrato l’omicidio. Va, inoltre, osservato che anche il teste PATANE’ Francesco ha riferito di avere effettuato un riconoscimento fotografico analogo a quello dello SCIMONE, indirettamente confermando la percezione di quest’ultimo circa le fattezze maschili del killer (vedi anche, sul punto, la deposizione del teste GUGLIOTTA Carmelo, che verrà esaminata in seguito), mentre TAVILLA Nicola  non ha saputo adeguatamente spiegare al dibattimento la sua attuale convinzione che si sia trattato di una donna, quando subito dopo il fatto aveva ritenuto “che fosse un uomo travestito da donna”. Nell’inseguimento il killer, che poté avvantaggiarsi del fatto che era una giornata piovosa e vi era un notevole traffico veicolare, esplose dei colpi di arma da fuoco in direzione del più pericoloso inseguitore, SCIMONE Francesco (vedi deposizioni di SCIMONE Francesco, PATANE’ Francesco, GIANNETTO Giovanni, BARRECA Pasquale, nonché le dichiarazioni rese in fase di indagini da TAVILLA Nicola  e MACELI Nicola), con l’evidente intento di farlo desistere, incurante delle numerose persone presenti nella strada, che gridavano atterrite, ma riuscendo così a dileguarsi subito dopo aver imboccato la via Boner.

Alla luce della ricostruzione dei fatti sopra sinteticamente effettuata, può affermarsi con assoluta sicurezza che è corretta la qualificazione giuridica della condotta illecita quale omicidio volontario ai danni di CAVO’ Domenico e quale tentato omicidio ai danni di SCIMONE Francesco. Il primo fu ucciso, infatti, con modalità tipicamente mafiose, in un agguato, preparato nei minimi particolari, di incredibile audacia e determinazione già solo in considerazione del luogo e del tempo in cui fu commesso (nei pressi delle sedi della Questura e della Prefettura, in un orario nel quale pullulavano nella zona numerosissimi appartenenti alle forze dell’ordine), la cui scelta indica la volontà di attribuire all’attentato un notevole valore simbolico. Il secondo fu oggetto di spari da parte dell’attentatore in fuga, il quale volle sicuramente ucciderlo e non semplicemente ledere la sua integrità fisica. Si è già rilevato quanto sia difficile, in genere, l’accertamento del dolo del reato, che riguarda la sfera psichica dell’agente e che, come tale, può desumersi solo seguendo un procedimento indiziario che muove dalle circostanze esteriori del fatto.

Nel caso di specie l’indagine non lascia, però, spazio a dubbi circa la sussistenza del dolo. La vittima, SCIMONE Francesco, ha, infatti, come si è visto, distintamente percepito i proiettili che lo sfioravano, mentre gli altri testimoni sopra indicati hanno sostanzialmente confermato la suddetta direzione dei colpi. Tale circostanza, unita all’evidente intento del killer, il quale, resosi responsabile poco prima di un omicidio, voleva assicurarsi la fuga ad ogni costo, costituiscono chiari indizi di una volontà criminosa che, pur di conseguire il proprio scopo, accettava l’eventualità di colpire a morte lo SCIMONE, evento da ritenersi possibile e financo altamente probabile, in considerazione della direzione degli spari. Può, pertanto, porsi esclusivamente la questione se, nel caso di specie, ricorra il cosiddetto “dolo diretto” o il “dolo eventuale”, anche per i dubbi che sono stati talvolta sollevati in ordine alla compatibilità di tale ultima forma di dolo con il delitto tentato. Appare, in proposito, utile richiamare una nota sentenza delle Sezioni Unite[1], che ha cercato di fare chiarezza sul confine labile tra dolo diretto ed eventuale e sulla compatibilità di questo con il delitto tentato, affermando il principio, pienamente condivisibile, secondo cui “il dolo eventuale sussiste quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle. Quando invece si entra nel campo della probabilità, specie quando la realizzazione del fatto si presenti all’agente come altamente probabile - e sarà il concreto accadimento stesso a segnare la linea di demarcazione -, non si può ritenere che il colpevole si limiti ad accettare il rischio dell’evento, ma accettando l’evento lo vuole, sicché versa in dolo diretto e non eventuale”. Sulla base, allora, della superiore ricostruzione dei fatti può fondatamente affermarsi che sia rimasto integrato il cosiddetto “dolo diretto”, poiché la volontà dell’agente fu diretta verso l’evento mortale, accettato come conseguenza non solo possibile, ma addirittura probabile della condotta illecita, anche se questa era, nel contempo, rivolta anche ad altri scopi.

Il teste GUGLIOTTA Carmelo, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Messina, escusso all’udienza del 13-10-1995, ha illustrato al dibattimento le indagini svolte dal suo ufficio nell’immediatezza del fatto. Ha riferito che, subito dopo l’attentato, personale della Squadra Mobile, a seguito di segnalazione telefonica della Sala Operativa, intervenne sul luogo dell’agguato, identificò alcune delle persone presenti al momento dell’omicidio, rinvenne e repertò una scarpa da donna “non mi ricordo se era numero 40” (poi dirà “era sicuramente tra il 39 ed il 41”), che era stata recuperata dagli agenti che avevano partecipato all’inseguimento del killer. Vennero eseguite delle perquisizioni domiciliari ma senza alcun positivo risultato  (vedi tra gli atti irripetibili contenuti nel fascicolo n. 170, i verbali relativi a perquisizioni domiciliari, eseguite tutte con esito negativo, in locali adibiti a deposito per attrezzi da pesca situati non lontano dal luogo dell’omicidio e dove, evidentemente, si riteneva che potesse essersi rifugiato il killer, nonché verbali di perquisizione nelle abitazioni di persone, in particolare BELLAMACE Giuseppa, BONINA Vincenzo e CALIO’ Antonino, che risultavano in qualche modo legate al CAVO’). Il CAVO’ “era un personaggio di indubbio livello, era quasi riconosciuto il capo, una persona estremamente intelligente”, sicché le indagini si indirizzarono subito nell’ambito della malavita messinese. Gli agenti che avevano effettuato l’inseguimento riferirono che, a loro avviso, il killer era, in realtà, un uomo vestito da donna e, presa visione dei cartellini segnaletici presenti in archivio, rinvennero una somiglianza tra l’attentatore ed il pregiudicato PARATORE Vincenzo, inteso Enzo “scheggia”, che a quel tempo era latitante. Una persona vicina alla famiglia CAVO’ riferì, inoltre, un episodio che non fu mai denunciato, vale a dire che alcuni mesi prima, “mi sembra nel mese di settembre”, il CAVO’, da poco scarcerato, dopo essere uscito dalla caserma dei Carabinieri di Ritiro, dove andava a firmare, fu inseguito proprio dal PARATORE, il quale cercò di ucciderlo, senza riuscirvi, ma dopo tale fatto vi fu una rappacificazione nel corso di un incontro al quale parteciparono numerosi personaggi di spicco della malavita messinese. Tale episodio ed il successivo incontro tra gli esponenti della criminalità organizzata messinese hanno costituito oggetto anche delle dichiarazioni del collaboratore PARATORE Vincenzo, che ha ammesso entrambe le circostanze, e del collaboratore SPARACIO Luigi , sicché possono ritenersi entrambi sufficientemente provati, come si è già visto nella esposizione di carattere storico posta nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 226 e segg.). Si accertò, inoltre (anche se sul punto il teste non ha saputo fornire elementi del tutto sicuri), che il PARATORE calzava scarpe numero 40 come quelle dell’attentatore. Ha aggiunto il teste che nella borsa che aveva il CAVO’ al momento dell’uccisione, furono rinvenute delle carte relative ad una cooperativa, la MARIVA, che si occupava di lavori di pulizia ed alla quale erano interessati quasi esclusivamente congiunti di pregiudicati appartenenti ai clan cittadini.

Per approfondire la conoscenza in ordine all’attività della cooperativa MARIVA ed agli interessi che aveva in essa il CAVO’, è stato sentito al dibattimento, all’udienza del 17-9-1997, MARINO Carmelo, il quale ha dichiarato che la moglie, IRRERA Angela, era presidente della suddetta cooperativa e che di essa facevano parte quasi esclusivamente donne. Ha negato, tuttavia, che alla morte del CAVO’ la cooperativa, già costituita, fosse attiva, poiché solo nell’agosto del 1988 ottenne per un anno l’appalto per le pulizie nell’ospedale psichiatrico, mentre l’anno ancora successivo ebbe un appalto per le pulizie alla Fiera di Messina. Ha ammesso, viceversa, il teste, di aver conosciuto CAVO’ Domenico e di aver avuto con lui una qualche frequentazione, che consistette, però, esclusivamente nel sorbire il caffè o fare la colazione insieme alla pasticceria Doddis. Tale rapporto lo indusse, inoltre, a non rifiutare di allenare, su richiesta del CAVO’, nel periodo estivo del 1987, una squadretta di calcio cui quest’ultimo era interessato.

La Corte ha, altresì, acquisito, a seguito della citata ordinanza emessa in data 19-7-1997 ai sensi dell’art. 507 c.p.p. - vedi documento n. 156 -: 1) l’atto costitutivo della società cooperativa a responsabilità limitata MARIVA, redatto davanti al notaio Alfredo MARINO in data 25 novembre 1986, dal quale risulta che IRRERA Angela venne nominata presidente del consiglio di amministrazione per i primi tre esercizi sociali; 2) lo statuto allegato all’atto costitutivo; 3) il decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Messina in data 17-12-1986; 4) il tabulato della C.C.I.A. dal quale risulta che la società iniziò la sua attività il 20-1-1987 e venne iscritta nel registro delle ditte il 27-1-1987.

A conclusione delle suesposte prime indagini, non essendo stato acquisito nessun elemento probatorio o indiziante a carico di alcuno, il Giudice Istruttore pronunciò, in data 26/27 ottobre 1989 sentenza con la quale, su conforme richiesta del P.M., dichiarava non doversi procedere in ordine all’omicidio di CAVO’ Domenico ed ai reati accessori in materia di armi, per esserne rimasti ignoti gli autori. Va, comunque, sottolineato che, nella motivazione della citata sentenza, si dà atto che il “pentito” LEONE Francesco, le cui dichiarazioni non sono, apparse, tuttavia, al G.I. degne di affidamento, aveva “affermato che il pregiudicato PARATORE Vincenzo gli aveva chiesto di uccidere il CAVO’, incarico che egli non aveva potuto assolvere perché era stato arrestato” e che “a dare l’ordine di uccidere il CAVO’ era stato CAMBRIA Placido”.

Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia, che hanno offerto del fatto una compiuta ricostruzione, indicando i responsabili dell’azione delittuosa, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 23-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio, davanti a questa Corte, di CIRAOLO Claudio , VENTURA Carmelo , MANCUSO Giorgio , VENUTO Giuseppe  e MARCHESE Mario , siccome ritenuti responsabili dell’omicidio ai danni di CAVO’ Domenico e dei reati accessori in materia di armi, nonché del solo VENTURA Carmelo , imputato del reato di tentato omicidio ai danni di SCIMONE Francesco.

In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, MARCHESE Mario , PARATORE Vincenzo, SPARACIO Luigi , LEO Giovanni , COSTA Gaetano , RIZZO Rosario , ROMEO Carmelo , MANCUSO Giorgio , CARIOLO Antonio , LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , FERRARA Sebastiano , CASTORINA Pasquale  e VENTURA Salvatore .

SANTACATERINA Umberto (sentito in merito a tale episodio delittuoso, in sede di incidente probatorio, alle udienze del 4-2-1994, 9-2-1994, 15-2-1994, 28-2-1994, 1-3-1994) ha dichiarato che CAVO’ Domenico fu ucciso da VENTURA Carmelo , vestito da donna, mentre VENUTO Giuseppe  portava la moto e aspettava il complice in una traversa, anche se è possibile che il VENTURA non sia riuscito ad allontanarsi insieme al VENUTO, perché dopo il fatto vi fu un inseguimento che forse fece cambiare il piano originario. L’omicidio avvenne in via Garibaldi, di fronte all’emittente televisiva R.T.P., dove la vittima era solita frequentare un “pacchista”, circostanza quest’ultima che venne comunicata ai complici incaricati dell’esecuzione del delitto dal MARCHESE. Il VENTURA, che in quel periodo era latitante, si travestì “perché non si poteva avvicinare” e si diceva che il CAVO’ “portava un giubbotto antiproiettile”. Mandanti del delitto furono LEO Giuseppe, MANCUSO Giorgio  e MARCHESE Mario . L’omicidio fu deciso perché in precedenza “CAVO’ Domenico aveva dato mandato a CALABRO’ Salvatore  di uccidere LEO”. Anche il MARCHESE aveva interesse all’eliminazione del CAVO’ “perché gli avevano preso tutti i locali”. La decisione fu presa nel carcere di Messina a seguito di una riunione che i tre mandanti, tutti lì detenuti, tennero nella cella n. 51 occupata da LEO Giuseppe (dalle informazioni acquisite presso la Casa Circondariale di Messina è risultato che LEO Giuseppe occupò dal 25-5-1987 al 2-6-1987 la cella n. 50 del secondo piano “camerotti”; dal 2-6-1987 al 6-2-1988 la cella n. 48; dal 6-2-1988 all’11-2-1988 la cella n. 47; dal 25-2-1988 al 24-3-1988 la cella n. 51). L’incarico fu portato fuori dal carcere da MANCUSO Giorgio , in occasione di un permesso che ottenne in vista delle prossime nozze. Il MANCUSO, che poi, “per farsi l’alibi”, si sposò “la stessa mattina dell’omicidio”, si recò, infatti, insieme a LEO Domenico , fratello di Pippo LEO, a Castanea, dove si trovava VENTURA Carmelo  e gli diede il mandato delittuoso. Dopo la morte del CAVO’ vi furono delle reazioni e, in particolare, spararono a CIRAOLO Claudio , il quale “si vantava che era stato lui a fare ammazzare CAVO’”, mentre non lo era stato. Egli seppe i fatti inizialmente da LEO Giuseppe, il quale, il giorno dell’omicidio, gli disse in carcere, al secondo piano “camerotti”, cella 51, che “aveva dato un mandato a MANCUSO Giorgio ” e che “più tardi” avrebbe sentito “una bella notizia”. Quando poi, verso mezzogiorno, salì “al secondo piano per passare il mangiare”, atteso che lavorava in cucina, il LEO gli disse che avevano ammazzato a CAVO’. Egli, invece, non fu presente alla riunione in carcere nella quale si decise l’omicidio. Nondimeno, trovandosi a passare davanti alla cella di LEO Giuseppe, sempre la cella 51, vide in riunione quest’ultimo insieme a MARCHESE Mario  e MANCUSO Giorgio . Egli apprese ulteriori particolari del fatto dal MANCUSO, il quale, rientrato dalla licenza matrimoniale, raccontò nella sua stanza “com’era stato l’omicidio”. In seguito anche il VENTURA, col quale parlò in modo generico del fatto fuori dal carcere, durante la latitanza di quest’ultimo, gli confermò che era stato lui l’autore del delitto.

MARCHESE Mario  (sentito in merito a tale episodio delittuoso nelle udienze del 23-9-1996, 24-9-1996, 1-10-1996 e 2-10-1996) ha negato di essere responsabile del delitto. Ha, anzitutto, affermato che egli non aveva alcun interesse ad uccidere CAVO’ Domenico, del quale era amico, tanto che “quando lui è uscito, io gli ho dato l’incarico, gli uomini e tutto e lui aveva preso il mio posto” e questi, sino a quando rimase in vita, curò gli interessi di tutto il gruppo (“era lui proprio il responsabile fuori di tutto”) compresi i suoi (“so che i soldi me li faceva vedere”). La morte del CAVO’ ebbe, inoltre, per lui conseguenze negative perché “i gruppi, pensando che io con LEO avevamo organizzato questo qua, si sono messi tutti contro di me, cosa che poi fra di noi abbiamo chiarito”. Il collaboratore ha, quindi, così esposto le vicende relative all’omicidio in esame: “I fatti sono partiti dalla carcerazione di CIRAOLO Claudio  [...]. Nel mese di febbraio, comunque una quindicina di giorni prima (dell’omicidio), lo hanno arrestato ed è venuto in cella dov’ero io. Parlando del più  e del meno, lui incominciava a dire che il CAVO’ fuori si comportava in una certa maniera, nei miei confronti si comportava male, [...] che si mangiava dei soldi, che incominciava a farsi grosso, che mi voleva ammazzare [...]. Poi in una discussione si è trovato un giorno in questa mia cella LEO Giuseppe, MANCUSO Giorgio , VENTURA Salvatore  e qualche altro sempre del gruppo LEO e si commentava. Sempre lui (il CIRAOLO) usciva questo discorso, dice: sai si comporta così, colì. Giustamente il LEO, sentendo queste cose qua gli faceva piacere perché lui con CAVO’ era un grandissimo nemico da sempre e io [...] ascoltavo, diciamo, a quello che diceva lui, facevo capire: sì, vero è [...]. Il LEO, [...] vede a me che sono un pochettino [...] non sapeva come [...] dice: ma ora tu ce l’hai con lui, non ce l’hai con lui?. Ho fatto capire che ce l’avevo con lui in base a quello che mi aveva detto il CIRAOLO. Dopo un paio di giorni [...] io subito ho mandato a dire al CAVO’ che c’era questa situazione, di cui il CAVO’, quando è uscito il CIRAOLO lo doveva ammazzare, cosa che lui non ha fatto: hanno fatto la riunione a casa di PIMPO e dovevano ammazzare a CIRAOLO per queste cose che lui aveva detto [...]. Non l’ha ammazzato lui perché lo rispettava [...]. Il LEO chiama a me un giorno che viene dal colloquio, dice: ma dimmi una cosa, ma questo CAVO’ è andato in un locale mio [...] voleva andare a fare l’estorsione a un locale mio, che poi sarebbe quello della Garibaldi...la gestione lì dei traghetti. E io gli faccio: scusa ma è impossibile [...] perché era il periodo che eravamo in pace. [...] Quando lui dice: se lui va di nuovo vedi che io l’ammazzo, [...] gli ho detto: certo, se lui sbaglia in queste cose pure io me le sentirei (in seguito il collaboratore dirà che la frase usata fu “se lui sbaglia ammazzalo”). [...] E’ passato 2 - 3 giorni, hanno ammazzato CAVO’. [...] Dopo l’uccisione di CAVO’ è stato sparato pure CIRAOLO, perché già lo sapevano tramite me che lui aveva fatto tutte queste chiacchiere nei confronti di CAVO’”. Ha aggiunto il collaboratore che mandante dell’omicidio fu LEO Giuseppe, come lui stesso “diceva in giro” ed esecutore materiale fu VENTURA Carmelo , secondo quello che “si è detto allora” e gli venne riferito presso il centro clinico del carcere dal cognato di quest’ultimo, LA SPADA Antonino , con il quale egli aveva buoni rapporti, nonostante la sua appartenenza al gruppo rivale di LEO Giuseppe, e ciò in conseguenza della comune detenzione nella medesima cella. Avendo il collaboratore fatto riferimento, per una migliore collocazione temporale del fatto da ultimo riferito, alla detenzione seguita al suo arresto avvenuto dopo un periodo di latitanza, si deve ritenere che il MARCHESE sia stato detenuto nella stessa cella del LA SPADA immediatamente dopo il 17-9-1988 (vedi dati forniti dal D.A.P.). Il collaboratore ha continuato dicendo di aver saputo che LEO Giuseppe diede l’incarico a MANCUSO Giorgio , il quale si doveva sposare, di organizzare l’attentato. La difesa di uno degli imputati ha contestato al MARCHESE che nel verbale di dichiarazioni rese su tale episodio delittuoso in fase di indagini, il 5-4-1994, egli aveva negato completamente un proprio coinvolgimento, pur nei limiti anzidetti, nella deliberazione del delitto e, in particolare, aveva affermato le testuali parole “nego che CIRAOLO Claudio  mi abbia potuto insinuare l’idea che il CAVO’ stesse per organizzare un attentato in mio danno”. Su tale punto occorre sin d’ora soffermarsi brevemente per qualche riflessione. E’, anzitutto, evidente che il contenuto della suddetta dichiarazione, che nega senza possibilità di equivoci una circostanza poi ampiamente ammessa al dibattimento e sulla quale il collaboratore ha, addirittura, fondato la propria ricostruzione dei fatti, spiegando i termini del proprio coinvolgimento, mentre poteva risultare funzionale all’affermazione di una propria totale estraneità al fatto, non era più sostenibile quando, a seguito della collaborazione di altri protagonisti della vicenda, erano stati disvelati particolari in ordine alla condotta del CIRAOLO che implicavano un qualche coinvolgimento del MARCHESE, almeno sotto il profilo di una sua conoscenza delle accuse che venivano mosse dal primo al CAVO’. Tale riflessione ha, pertanto, probabilmente, indotto il collaboratore a mutare l’originaria versione dei fatti, sostanzialmente riconoscendo che essa non corrispondeva a verità. Va, sotto altro profilo, rilevato che le testuali parole usate nel verbale citato dal collaboratore costituiscono un ulteriore indice del carattere suggestivo delle domande che gli venivano poste dagli organi inquirenti, i quali, probabilmente, prendevano a base di esse le precedenti affermazioni di altri collaboratori, incuranti degli effetti pregiudizievoli che un simile modo di procedere aveva sull’attendibilità del dichiarante. E’ stato, poi, contestato al collaboratore dalla difesa di un imputato il contenuto del verbale di dichiarazioni rese il 5 febbraio 1993, nelle quali il MARCHESE aveva riferito, affermando di averlo appreso dal LA SPADA, che “l’omicidio era stato commesso in seguito a forti contrasti che si erano venuti a creare tra il LEO ed il CAVO’, scaturiti in seguito alla sparatoria avvenuta nel bar Calapai in via Manzoni. [...] Anche se quest’ultimo episodio risale a diversi anni addietro, il LEO nutriva questo odio nei confronti del CAVO’ che, nel trascorrere degli anni, era aumentato anche in seguito ad altri contrasti”. Come può facilmente osservarsi, nelle citate dichiarazioni il collaboratore non aveva fatto cenno, nel descrivere il movente del delitto, ai contrasti che sarebbero insorti per l’accaparramento dei proventi di alcune importanti estorsioni, mentre nella ricostruzione dibattimentale essi avrebbero, viceversa, costituito la causa scatenante dell’omicidio. A questo mutamento di prospettiva possono, invero, darsi diverse spiegazioni. Anzitutto deve evidenziarsi che l’episodio verificatosi in via Manzoni, sul quale ci si è più ampiamente soffermati nella parte introduttiva della presente sentenza dedicata ad un quadro storico della criminalità organizzata messinese, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti, costituì, senza dubbio, occasione di acerrimo contrasto tra il LEO ed il CAVO’, sicché è possibile che il MARCHESE, nell’illustrare le ragioni del delitto, abbia preferito enfatizzare sulle cause remote di esso, anziché sui dissidi che ne costituirono cause prossime, ancorché le prime fossero compatibili con le seconde. E’ anche possibile, tuttavia, che il collaboratore abbia intenzionalmente voluto omettere nelle sue prime dichiarazioni tutti quegli elementi del fatto che avrebbero potuto indicare un movente in qualche modo ricollegabile al MARCHESE, sia pure per il solo profilo relativo all’esistenza di contatti tra il LEO ed il MARCHESE, tali da giustificare reciproche confidenze in ordine ai motivi di astio che determinarono la decisione di uccidere il CAVO’. Il MARCHESE ha dovuto, però, successivamente ammettere anche tale circostanza quando, incalzato da sempre nuove rivelazioni di altri collaboratori, non ha potuto fare a meno di fornire una ricostruzione di tali vicende completamente diversa o, comunque, molto più accurata di quella originaria. Il collaboratore ha continuato l’esame dibattimentale dicendo che i rapporti tra CAMBRIA e CAVO’ erano pessimi, ma non riteneva che il primo fosse stato il mandante dell’uccisione del secondo, “poiché CAMBRIA era isolato, non aveva a nessuno che poteva ammazzare”. Ha anche ricordato, nondimeno, che PARATORE Vincenzo era molto vicino a CAMBRIA, ed ha ritenuto possibile che il PARATORE avesse tentato in altre occasioni di uccidere il CAVO’, ma non ha saputo dire nulla di più preciso in proposito. Ha, inoltre, ricordato che talvolta il PARATORE, durante la sua latitanza, aveva fatto ricorso a travestimenti. Ha escluso, infine, per quanto a sua conoscenza, che CIRAOLO Claudio  avesse avuto una qualche partecipazione, diretta o indiretta, all’omicidio del CAVO’.

PARATORE Vincenzo (sentito su tale episodio delittuoso alle udienze del 9-1-1996, 13-3-1996, 9-4-1996, 10-4-1996, 12-4-1996 e 13-4-1996) ha ricordato l’odio esistente all’epoca tra CAVO’ Domenico e CAMBRIA Placido, nonché i contrasti esistenti tra CAVO’ Domenico e lo stesso PARATORE, il quale si era reso responsabile dell’uccisione di PARISI Corrado, figlioccio del CAVO’, e temeva la vendetta di quest’ultimo. Ha, inoltre, riferito, come si è visto in precedenza, di aver tentato di uccidere il CAVO’, qualche tempo prima dell’omicidio, mentre questi si recava a firmare presso la caserma dei Carabinieri di Ritiro. Ha escluso, però, che egli stesso, che a quel tempo si trovava latitante, o il CAMBRIA fossero coinvolti nell’episodio delittuoso in esame, benché dopo il fatto fosse circolata la voce che killer del CAVO’ fu proprio il PARATORE. Il collaboratore ha giustificato quest’ultima circostanza affermando di aver saputo da persone appartenenti al proprio gruppo malavitoso e da SPASARO Giuseppina , la quale fu presente al fatto, che, quando ancora il CAVO’ si trovava morto a terra, CIRAOLO Claudio  si avvicinò alla moglie o alla sorella della vittima, chiedendo chi avesse sparato e, alla descrizione dell’attentatore, avrebbe esclamato che il killer si identificava in Enzo “scheggia”, soprannome del PARATORE. Passando, quindi, a ricostruire l’attentato, il collaboratore ha dichiarato che l’omicidio fu eseguito da “VENUTO Giuseppe  e VENTURA Carmelo  su mandato di MARCHESE Mario  e LEO Giuseppe”. Il killer fu VENTURA Carmelo  che agì vestito da donna. L’uccisione fu decisa “siccome CAVO’ Domenico aveva manifestato l’intenzione di uccidere a LEO, perché lo riteneva un grosso personaggio, mentre LEO accusava CAVO’ Domenico di aver fatto delle dichiarazioni alla polizia”. MARCHESE aveva, invece, interesse nel delitto “perché se moriva CAVO’ prendeva lui il posto di CAVO’”, il quale era un personaggio “intelligente, audace, in gamba e pericoloso”, che, approfittando della carcerazione del MARCHESE, appartenente al suo stesso gruppo, “piano piano aveva preso molto potere”, a scapito di quest’ultimo, che perdette la situazione di supremazia rivestita in precedenza. Si sapeva nella malavita che i rapporti tra MARCHESE Mario  e LEO Giuseppe prima dell’uccisione del CAVO’ non erano buoni, ma in realtà questo non era vero, poiché, dopo che MARCHESE venne arrestato, i due, forse insieme a MANCUSO Giorgio , presero degli accordi in carcere e decisero l’eliminazione di CAVO’, come gli era stato riferito da altri malavitosi che erano stati detenuti in quel periodo. Il collaboratore ha affermato di avere appreso notizie relative a tale delitto qualche tempo dopo il fatto (“subito dopo, giù di lì, non so, una settimana, due settimane, non mi ricordo, un mese”) a casa di SPASARO Giuseppina , convivente di CAMBRIA Placido, da SPARACIO Luigi , il quale, nondimeno, ne parlò con lui anche successivamente numerose altre volte. Nel corso di una riunione alla quale parteciparono CAMBRIA Placido, CARIOLO Antonio , PATTI Antonino e COSTANTINO Salvatore, lo SPARACIO, che era completamente estraneo al fatto di sangue (“è fuori di ogni cosa SPARACIO”), gli disse, in particolare, che “quel giorno dell’omicidio era presente sul luogo del delitto” (poi dirà “se non ricordo male stava prendendo un caffè”) e gli riferì chi ne era stato l’autore materiale. Egli ebbe, in seguito, modo di parlare del fatto anche con LEO Domenico  e con VENTURA Carmelo . Con il primo ne discusse dopo l’attentato eseguito ai danni di LEO Giuseppe nel 1988 (tale fatto delittuoso, commesso il 13-6-1988 sarà oggetto in  seguito di specifica trattazione), quando vi fu una riunione a casa di CAMBRIA Placido alla quale partecipò LEO Domenico , che portò con sé la figlia di Pippo LEO. Il PARATORE ha riferito di essersi lamentato con LEO Domenico  della circostanza che i reali responsabili dell’omicidio avessero favorito la circolazione di notizie false, in base alle quali egli sarebbe stato il killer di CAVO’ Domenico, facendo leva sul fatto che esse potevano apparire verosimili, tenuto conto che il PARATORE era latitante, aveva l’abitudine di camuffarsi per circolare più liberamente, aveva già tentato poco tempo prima di uccidere il CAVO’ e portava scarpe di numero 40, proprio come quelle che perse il killer nella fuga. LEO Domenico , comunque, nella circostanza, negò che gli affiliati al gruppo LEO avessero sparso notizie di questo genere. Ha dichiarato, quindi, il collaboratore di averne discusso pure con VENTURA Carmelo  in carcere, dopo che questi venne arrestato (risulta agli atti che VENTURA Carmelo  venne arrestato, cessando lo stato di latitanza, il 13 novembre 1989 - vedi dati forniti dal D.A.P.) e “c’era anche suo fratello Salvatore”. VENTURA Carmelo , con il quale fu sempre in buoni rapporti ancorché appartenessero a clan diversi, non gli disse espressamente di essere stato l’autore dell’omicidio ma “non si è difeso” quando egli gli disse “tu chi fai, tu ammazzi a CAVO’ e poi vai in giru dicennu cu ‘mmazzai iò ?”. Il collaboratore ha, quindi, confermato di portare scarpe numero 40, di essere alto m. 1,70 e di avere sin dalla nascita un naso aquilino spostato un poco sulla destra. Il PARATORE ha, infine, affermato che CIRAOLO Claudio  era molto amico di CAVO’ Domenico ma era anche amico di MARCHESE Mario . Successe, inoltre, che quando il CIRAOLO, prima che uccidessero il CAVO’, uscì dal carcere, “non si è mai recato a casa di CAVO’ Domenico per dargli un’imbasciata o per fare qualche cosa”, mentre di solito “quando una persona esce dal carcere, va subito dalla persona di cui è amico, dal capo” e ciò può significare che egli sapesse qualcosa dell’omicidio.

SPARACIO Luigi  (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 7-10-1996, 8-10-1996, 9-10-1996, 14-10-1996, 15-10-1996, 16-10-1996, nonché, in confronto con CIRAOLO Claudio , all’udienza dell’11-10-1997) ha affermato che CAVO’ Domenico, uscito dal carcere a seguito delle scarcerazioni del marzo 1987, subito si mise “in attività, fa delle cooperative, cerca di inserirsi nel Comune, alla Provincia, cerca di muoversi per finanziare questo clan”. Il collaboratore ha, quindi, ricordato i contrasti che vi erano all’epoca tra CAVO’ Domenico e CAMBRIA Placido, che si trovava agli arresti domiciliari, nonché il tentativo di omicidio perpetrato da PARATORE Vincenzo, uomo vicino a CAMBRIA, ai danni del CAVO’. Secondo SPARACIO Luigi  andrebbe collocato nell’ambito dei contrasti tra i due nominati personaggi della criminalità messinese anche l’omicidio di DE DOMENICO Antonino, il quale aveva avuto la colpa di violare la prescrizione impartita dal CAVO’ di isolare il CAMBRIA. Poiché il DE DOMENICO era un amico intimo del MARCHESE, quest’ultimo “è rimasto preoccupato di questo fatto, perché il CAVO’ non ha mandato nessuna imbasciata al MARCHESE all’interno del carcere”, ma ha giustificato con lui l’omicidio dicendo che “era un confidente della Squadra Mobile”, movente quest’ultimo chiaramente fittizio poiché “qua a Messina anche se uno era sbirro se lo affiancavano, se lo portavano in giro”. Successe, poi, che, mentre MARCHESE Mario  e LEO Giuseppe si trovavano in carcere, un mese o due mesi prima del delitto in esame, venne “arrestato CIRAOLO Claudio , che era intimissimo di CAVO’, cui aveva fatto testimone al matrimonio. Poi non so cosa gli sia preso a ‘sto CIRAOLO: si è rivolto contro questo CAVO’. Entra in galera (in seguito dirà il collaboratore che tale detenzione durò solo una ventina di giorni) e gli dice a Mario MARCHESE che il CAVO’ gli stava facendo terra bruciata, che aspettava che lui uscisse dal carcere agli arresti ospedalieri per farlo uccidere (poi aggiungerà il collaboratore che CIRAOLO riferì, altresì, che “CAVO’ si comportava male, che si stava mangiando i soldi delle bische”). [...] All’interno del carcere c’è LEO Giuseppe e sente questo discorso che fa il CIRAOLO e comincia a inserirsi in questo contesto [...] parla a favore di MARCHESE, anche perché poi si diceva che MARCHESE era vicino a LEO Giuseppe [...] automaticamente succede l’eliminazione di CAVO’ Domenico”. Il delitto fu, pertanto, voluto da LEO Giuseppe, il quale “ha preso la palla al balzo per programmare l’omicidio”. Anche LEO Giuseppe aveva, infatti, interesse all’eliminazione di CAVO’ Domenico, ma non in conseguenza di contrasti attinenti alle rispettive attività illecite, “non era un discorso economico di attività, era un discorso di rancore”. Lo SPARACIO ha affermato, però, di non sapere il grado di coinvolgimento del MARCHESE, se, cioè, questi si fosse associato all’iniziativa di LEO Giuseppe, ma ha specificato, comunque, che il MARCHESE gli negò sempre tale circostanza e certamente non aveva motivo di temere per la sua vita, nonostante le rivelazioni di CIRAOLO, sia perché era in carcere, sia perché non era vero che CAVO’ volesse ucciderlo. Ha dichiarato, viceversa, SPARACIO Luigi  di sapere che CIRAOLO Claudio  pose in essere, dopo la sua scarcerazione, un’attività funzionale all’esecuzione del delitto dando “indicazione degli spostamenti di CAVO’”, (in sede di confronto dirà “il CIRAOLO è stato uno di quelli che ha portato la base a CAVO’”) su incarico di LEO Giuseppe “unitamente, penso, a MARCHESE”. Il collaboratore ha chiarito, nondimeno, che quest’ultima circostanza costituisce solo una sua “supposizione”, comune a tante altre persone, poiché tutti ritennero che MARCHESE Mario  avesse aderito a questo omicidio in considerazione del ruolo avuto dal CIRAOLO, il quale “non è che poteva fare una cosa di testa sua, non aveva la possibilità”. Il collaboratore ha aggiunto che “il CAVO’ fuori già sapeva tutto quello che aveva detto il CIRAOLO e quando il CIRAOLO è stato scarcerato, sia PIMPO, GALLI, io stesso gli dicevo a CAVO’ di uccidere a CIRAOLO, perché [...] l’omicidio [...] è stato dopo un periodo, qualche mese. Il CAVO’ [...] non lo voleva uccidere a CIRAOLO, in tutti i modi cercava di salvarlo, [...] aveva un debole per CIRAOLO”. Quanto agli esecutori materiali, “prima si sono fatti dei nomi che era stato PARATORE Vincenzo, poi LA SPADA, poi BONAFFINI, poi, alla fine, è uscito il nome di VENTURA Carmelo ”. Prima si disse che aveva partecipato solo il VENTURA, “poi si è detto che erano più di uno, si faceva anche il nome di VENUTO Giuseppe ”. Le prime notizie che egli apprese furono “commenti che facevamo con PIMPO Salvatore, GALLI Luigi , per capire questo meccanismo qua e, poi, da questo incontro, si era deciso di uccidere CIRAOLO, perché si era saputo tutte queste cose [...] tutti i discorsi che hanno avuto all’interno del carcere”. SPARACIO Luigi  ha specificato che il giorno dell’omicidio egli “quasi” si “trovava là”, ma non vide chi sparò alla vittima, poiché si trovava all’interno della banca (ha, poi, chiarito il collaboratore che, subito dopo l’omicidio, egli entrò “nella banca ed il cassiere con un cliente parlavano di questo: hanno ucciso uno qua, hanno ucciso uno poco fa”, ma non riuscì a sentire i colpi di pistola per “una questione di qualche minuto”). La polizia, tuttavia, notò la sua presenza (questo particolare è stato riferito in sede di confronto) e, dopo circa mezz’ora, le forze dell’ordine lo presero e portarono in Questura, dove riuscì a cogliere le supposizioni degli investigatori, secondo le quali PARATORE Vincenzo, il quale tempo prima aveva cercato di uccidere il CAVO’, poteva essere stato l’autore dell’omicidio. Quanto al ruolo del CIRAOLO, il collaboratore ha affermato che a quel tempo quest’ultimo era libero e spiegò a VENTURA Carmelo “o a chi per lui”, “i movimenti che faceva il CAVO’”, vale a dire che questi “tutte le mattine si fermava lì, in quel posto” dove fu ucciso. Il CIRAOLO, poi, quando subì l’attentato e venne ricoverato in ospedale, disse “un sacco di cose”, “ha fatto la chiamata di come..., a chi gli ha sparato....ai mandanti, ci ha raccontato tutto” e successivamente “ se n’è andato a Roma, se ne è scappato da Messina, perché aveva paura di stare a Messina”. Inoltre, in occasione di un incontro avvenuto dopo il delitto sulla via Garibaldi tra il CIRAOLO e lo SPARACIO, il primo disse al secondo che la “mattina del fatto [...] era passato di là e aveva visto il CAVO’ e [...] in sostanza CIRAOLO se n’era pentito di quello che aveva fatto perché voleva tornare indietro a digli a CAVO’ di andarsene”. Ha negato, infine, il collaboratore che vi fosse un qualche collegamento tra l’omicidio di CAVO’ Domenico e la successiva uccisione di quel BONAFFINI, che venne da taluno indicato come autore dell’attentato, poiché in realtà quest’ultimo omicidio fu determinato da diverse ragioni e, in particolare, dall’esistenza di “disguidi” con il PATTI e dalla sua vicinanza al gruppo LEO.

LEO Giovanni  (sentito in merito a tale episodio delittuoso alle udienze del 9-7-1996, 23-7-1996 e 24-7-1996) ha dichiarato che “l’omicidio è stato deciso da mio fratello (intendendo riferirsi a LEO Giuseppe) e MARCHESE Mario ”. Ha specificato, quindi, il collaboratore che egli era stato trasferito i primi di gennaio del 1988 dal carcere di Palermo a quello di Messina (dai dati forniti dal D.A.P. sui periodi di carcerazione di LEO Giovanni  risulta che questi fu trasferito da Palermo a Messina il 13 gennaio 1988) e successe che “siamo venuti a sapere che questi gruppi, PIMPO, CAMBRIA, CAVO’, stavano cercando di togliere dei soldi, andavano in posti, diciamo, che mio fratello aveva buoni rapporti”. Ha, in seguito, aggiunto il collaboratore che “loro” sono andati nei “cantieri di mio fratello”, “sono andati da Garibaldi, sono andati alla Giostra, presso la cooperativa MARINA (probabilmente intende riferirsi alla cooperativa MARIVA), impresa di pulizie presso il manicomio, (poi dirà, con maggior precisione, che “dalla cooperativa MARINA [...] loro potevano fare entrare i familiari più i soldi mensili [...]. Qualche familiare lo ha messo anche mio fratello prima, però dopo [...] lo volevano escludere”), sono andati da VITALE Alfio, che gestisce cantieri a Messina, da D’AMICO e da altri ancora”, aggiungendo che alcuni di costoro, come, ad esempio, il VITALE, lo andarono a riferire a suo fratello. Ha continuato il collaboratore dicendo che successe, pure che “MARCHESE Mario  era con noi al secondo piano “camerotti”, che gli avevano tolto tutti i soldi. Siccome c’era fuori CIRAOLO Claudio  che, siccome MARCHESE in quel momento l’avevano un po’ mollato, allora si è avvicinato al PIMPO, al RIZZO, perché, diciamo, è cognato di FEDERICO Francesco , però teneva sempre contatti con il MARCHESE, gli raccontava tutto ciò che accadeva e lui sapeva puntualmente tutto e così si decise, diciamo così, tramite il MARCHESE con mio fratello, decisero l’eliminazione di CAVO’”. LEO Giovanni  ha chiarito che non partecipò all’incontro in carcere tra il fratello Giuseppe ed il MARCHESE, “però ero là e sapevo” ed ha, altresì, spiegato le circostanze nelle quali apprese dal fratello Giuseppe i particolari del fatto. Ha dichiarato, in proposito, che alcuni mafiosi palermitani avevano deciso di uccidere un familiare, residente a Messina, di un giudice impegnato in un maxiprocesso a Palermo e volevano dare l’incarico al LEO, cui avevano “mandato l’imbasciata” tramite il CAVO’, ma quest’ultimo non trasmise la comunicazione, perché, forse, “voleva farla lui di portarsi questo fatto qua avanti”. Quando LEO Giovanni  giunse a Messina espose al fratello Giuseppe tale vicenda, che egli conosceva essendo stato detenuto a Palermo, e quest’ultimo gli disse che già si stavano “organizzando per uccidere CAVO’” e gliene confidò i motivi. LEO Giovanni  ha ammesso, su domanda di un difensore, che prima di giungere nel carcere di Messina, non era in buoni rapporti con il fratello Giuseppe, con il quale aveva litigato, ma, non appena giunto a Messina, “sono arrivato e ho fatto pace” e qualche giorno dopo ricevette dal fratello la confidenza in ordine alla decisione di uccidere il CAVO’. Il collaboratore ha, poi, narrato gli eventi successivi dicendo che “l’incarico all’esterno lo diede mio fratello tramite il MARCHESE, che gli consegnò delle lettere al MARCHESE, gli disse i dati a CIRAOLO e di mettersi in contatto con persone esterne, di fuori, cosa che fece realmente”. Il collaboratore dirà, poi, con maggiore ricchezza di dettagli, che il MARCHESE incaricò il CIRAOLO attraverso delle lettere che gli fece pervenire fuori dal carcere attraverso i familiari, mentre non sapeva se il fratello LEO Domenico  avesse “uscito qualche lettera” per l’omicidio CAVO’, anche se “gli sono passate diverse lettere a mio fratello Domenico”. Ha, quindi, continuato dicendo che “il CIRAOLO si mise in contatto con il VENUTO, il VENUTO si mise in contatto con il VENTURA Carmelo  e così stabilirono che a giorni, il tempo che arrivava la notizia che il CIRAOLO gli dava, di uccidere il CAVO’. E così fu. Quella mattina il CIRAOLO seppe che il CAVO’ si trovava in via Garibaldi, andò a cercare VENUTO (il quale, come dirà in seguito il collaboratore, abitava a fondo Pugliatti, vicino al villaggio Aldisio) e non lo trovò. Trovò a CRUPI Luigi . [...] Gli disse: devo parlare subito con VENUTO [...] siccome CRUPI Luigi  era una delle persone fidate di VENTURA, che insieme a VENUTO erano gli unici a sapere dove abitava VENTURA latitante [...]. Così CRUPI andò subito da VENTURA (in seguito il collaboratore dirà che in quel periodo il VENTURA si trovava latitante a Camaro San Paolo) quella mattina e glielo disse e il VENTURA gli disse: allora vieni tu con me. Quella mattina c’era il matrimonio di MANCUSO Giorgio . [...] Andarono sul luogo [...], il CRUPI ed il VENTURA, [...] VENTURA era vestito da donna, aveva una parrucca, una gonnella e un paio di scarpe con i tacchini, (poi specificherà che si trattava di “scarpe 38”, perché “lui ha il piede piccolissimo”) [...] lo ha visto, gli ha sparato ed è fuggito. [...] Durante l’inseguimento, [...] per facilitare la fuga ha esploso alcuni colpi [...]. E’ fuggito insieme a CRUPI, però non l’ha trovato sul posto, l’ha trovato dopo due traverse, perché il CRUPI ha sentito la sparatoria e ha capito che era successa qualcosa male e allora ha cercato di andargli incontro [...] è andato a cercare a lui per soccorrerlo”. Il VENUTO, pertanto, pur avendo partecipato all’organizzazione del delitto, non prese poi parte alla sua esecuzione e quella mattina si trovava al matrimonio di MANCUSO Giorgio . Ha chiarito, inoltre, il collaboratore che la scelta del giorno dell’omicidio fu del tutto casuale (ciò, peraltro, risulta implicito in tutta la sua ricostruzione del fatto), così come la coincidenza con il matrimonio del MANCUSO. Egli apprese tali fatti dal fratello Giuseppe e da VENTURA Carmelo . Nelle sue prime dichiarazioni il collaboratore ha usato un’espressione dalla quale sembra potersi intendere che egli apprese i fatti solo dopo essere stato scarcerato o, comunque, quando era in libertà, prima dell’omicidio di PATTI Antonino (“io ero in carcere, poi sono stato fuori e ho parlato con mio fratello, ho parlato con il VENTURA, perché dopo io, nell’88, sono uscito [...] e allora stavamo parlando dell’omicidio di uccidere PATTI Nino”). Esaminando, poi, i tabulati informatici trasmessi dal D.A.P. e confrontandoli con i riferimenti forniti dal LEO si evince che, probabilmente, egli acquisì le dette conoscenze in occasione di un permesso, poiché l’omicidio di PATTI Antonino fu perpetrato il 20-9-1988 e prima di esso LEO Giovanni fruì di due permessi, il primo dal 2 al 5 giugno ed il secondo dal 19 al 21 agosto 1988, mentre solo successivamente al citato omicidio beneficiò, in data 25-1-1989, della semilibertà, venendo, infine, scarcerato il 28-6-1991. Successivamente il collaboratore ha, però, offerto una diversa ricostruzione, specificando che qualche tempo dopo l’omicidio del CAVO’ egli venne ricoverato nel centro clinico del carcere (è stato accertato presso la Casa Circondariale di Messina che LEO Giovanni  venne ricoverato nell’annesso C.D.T. dal 22 marzo 1988 al 13 maggio 1988, vedi attestazione di cui al n. 107 dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in data 19 luglio 1997), mentre il fratello Giuseppe venne trasferito al carcere di Bicocca a Catania (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che LEO Giuseppe, il 24 marzo 1988 venne trasferito nella Casa di Reclusione di Augusta). Nel breve periodo nel quale essi stettero insieme nel carcere di Messina dopo l’omicidio del CAVO’, il fratello Giuseppe gli disse che autore dell’omicidio era stato VENTURA Carmelo , ma senza scendere nei dettagli (“abbiamo parlato due parole ed è finito là il discorso”). Ha, poi, specificato che, quando egli, il 18 o 19 giugno uscì in permesso (dai dati forniti dal D.A.P. sui movimenti dei detenuti risulta, come si è visto, che LEO Giovanni  fu in permesso dal 2 al 5 giugno 1988), si recò, insieme al fratello Pippo (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che LEO Giuseppe era stato scarcerato il 27-5-1988 per decorrenza del termine di custodia preventiva) ed a VENUTO Giuseppe , da VENTURA Carmelo , che era latitante e, nell’occasione, si parlò “di uccidere PATTI Ninononché, “un po’ in generale”, dell’omicidio del CAVO’. In realtà non sembra, tuttavia, che il collaboratore in occasione di tale riunione apprese particolari rilevanti del fatto, perché dirà in seguito che in detto incontro ci si limitò, in realtà, a commentare il fatto che la morte di CAVO’ aveva indebolito gli avversari. Il LEO ha continuato dicendo che “dopo questo fatto [intendendo riferirsi alla predetta riunione] [...] mio fratello gli ha comprato una motocicletta al VENUTO”. Ha aggiunto il collaboratore che però i particolari del fatto li apprese “nell’arco di questi anni”, poiché “non è che lo sapevano tutti, era una cosa delicatissima”. Nel 1993 egli già si trovava detenuto quando gli venne notificata l’ordinanza custodiale relativa al presente processo, dopo la quale venne trasferito dal carcere di Bicocca a Caltanissetta. In quest’ultimo istituto penitenziario fu ristretto nella stesa cella di VENTURA Carmelo  (è stato accertato presso la Casa Circondariale di Caltanissetta che in data 11-6-1993 VENTURA Carmelo  e LEO Giovanni , codetenuti in quell’istituto penitenziario dal 15-5-1993 al 1-7-1993, furono entrambi ristretti nella cella n. 4 del 2° piano, 2° reparto, vedi documento n. 117 acquisito a seguito della citata ordinanza del 19 luglio 1997) e, in quell’occasione essi parlarono “proprio di questo omicidio”, del quale egli ancora non sapeva in modo preciso le modalità. Il VENTURA gli spiegò i particolari del fatto ed egli gli consigliò di cercare di dimostrare che all’epoca dell’omicidio non poteva correre per dei problemi ad una gamba, in quanto, “durante la latitanza e poi in carcere si era infradiciato un osso”. LEO Giovanni , su espressa domanda di un difensore, ha chiarito che egli fu detenuto insieme al VENTURA anche precedentemente, nel 1990, ma non parlò allora di tale fatto perché “di cose strette e riservate non si potevano fare domande”, mentre nel 1993 vi fu un’occasione specifica di parlarne perché il VENTURA era stato accusato di tale omicidio, aveva letto le dichiarazioni di SANTACATERINA nell’ordinanza custodiale e voleva difendersi. Egli parlò dell’omicidio anche con VENUTO Giuseppe , che nel 1989 “ha camminato con me” e insieme al quale egli fu ristretto nel 1993 nel carcere di Taranto (dai dati trasmessi dal D.A.P. risulta che LEO Giovanni  fu detenuto a Taranto dal 1-7-1993 al 20-9-1993 e poi dal 16-11-1993 al 1-12-1993, mentre VENUTO Giuseppe  fu lì ristretto dal 13-7-1993 al 15-1-1994). Egli fece, anzi, notare al VENUTO che la moto nera con le strisce rosse indicata dal SANTACATERINA come quella che venne usata per commettere l’omicidio (in effetti nell’ordinanza di custodia cautelare emessa il 5 maggio 1993 si legge a pag. 65 che, secondo il SANTACATERINA, nel delitto venne usata la moto “Enduro” del VENUTO, particolare quest’ultimo che il SANTACATERINA non ha ripetuto nel corso dell’incidente probatorio) era stata acquistata solo nel giugno di quell’anno, qualche mese dopo il fatto. Il collaboratore ha, infine, dichiarato che il fratello Giuseppe era in buoni rapporti con GALLI Luigi , con il quale aveva fatto un “finto litigio”, per potersi “infiltrare con loro”, sicché “sicuramente GALLI era a conoscenza di tale omicidio”.

COSTA Gaetano  (sentito in merito a tale episodio delittuoso nel corso delle udienze del 24-7-1996 e del 26-7-1996) ha dichiarato di aver saputo che l’omicidio di CAVO’ Domenico “è stato voluto da Pippo LEO e si vociferava che il movente” era da rinvenirsi nel fatto “che il CAVO’ già aveva “saltato” un appalto, un appalto edile di un miliardo, un miliardo e qualcosa [...]. Comunque, c’erano, coinvolte anche altre persone, tra cui il CIRAOLO Claudio , il Mario MARCHESE”. Il primo, in particolare, “l’avrebbe condotto (oggetto è evidentemente il CAVO’) nella trappola della persona che poi materialmente gli sparò in testa”. Alla domanda del Pubblico Ministero su chi fosse stato il killer, COSTA Gaetano  ha inizialmente risposto “non me lo ricordo”, ha, quindi, precisato di avere ricevuto tali notizie da Salvatore VENTURA, in occasione di una traduzione dal carcere di Messina a quello di Volterra, avvenuta qualche anno dopo l’omicidio del CAVO’, nel 1990, subito dopo la conclusione del giudizio d’appello del maxiprocesso (dalla lettura dei dati trasmessi dal D.A.P. risulta che qualche giorno dopo il 23 aprile 1990, data in cui venne emessa la sentenza d’appello del maxiprocesso “dei 290”, in data 30 aprile 1990, sia COSTA Gaetano  che VENTURA Salvatore  vennero trasferiti dal carcere di Messina in altra struttura penitenziaria, il primo a Livorno ed il secondo a Volterra) e, solo dopo essere stato sollecitato dal P.M. a sforzarsi di ricordare il nome dell’attentatore, il collaboratore ha dichiarato che autore dell’attentato potrebbe essere il fratello dello stesso VENTURA, Carmelo VENTURA....non lo ricordo com’è”. Infine, dopo che il Pubblico Ministero ha contestato il contenuto delle dichiarazioni rese il 20 maggio 1994, nelle quali il COSTA aveva affermato che LEO Giuseppe diede l’incarico di eseguire l’omicidio a VENTURA Carmelo , il collaboratore ha dichiarato di confermare le suddette dichiarazioni. In seguito, in una successiva udienza, il collaboratore ha ulteriormente ribadito di aver saputo da VENTURA Salvatore  che “c’era il fratello coinvolto, che aveva eseguito l’omicidio”, mentre per la “fase logistica c’era il CIRAOLO [...] che ebbe la parte di portarlo nella trappola” ed ha sottolineato di non sapere nulla in ordine ad un coinvolgimento di MARCHESE Mario  nel fatto, anche se non lo poteva escludere perché “MARCHESE gravitava assieme al LEO”.

RIZZO Rosario  (sentito in merito a tale fatto di sangue all’udienza del 4-6-1996) ha affermato che in carcere, dove anch’egli si trovava al tempo dell’omicidio, si diceva che CAVO’ si era “preso i soldi della sala da gioco”, si era “mangiato alcune parti di Mario MARCHESE e di LEO Giuseppe”, inoltre era circolata voce che “io avevo detto che da oggi in poi MARCHESE non contava più, che me l’aveva detto mio cugino (intende evidentemente riferirsi al PIMPO, persona molto vicina al CAVO’) e CAVO’ Domenico, mentre io questa cosa non l’ho detta mai”. Furono proprio questi i motivi per i quali si decise l’omicidio. Mandanti furono MANCUSO Giorgio , che ha portato fuori l’ambasceria, LEO Giuseppe e Mario MARCHESE, mentre “esecutori, quello che mi ha detto MANCUSO dopo, appena siamo diventati amici, dopo che noi abbiamo ucciso a DI BLASI assieme, lui mi ha detto che è stato VENTURA Carmelo ”.

ROMEO Carmelo  (sentito in merito a tale fatto alle udienze dell’11-6-1996 e del 24-6-1996) ha dichiarato di aver conosciuto CAVO’ Domenico, “persona abbastanza temuta”, dopo che questi uscì dal carcere all’inizio del 1987, tramite Nicola TAVILLA, che ne era il cugino, e CALAFIORE Carmelo . Ha aggiunto che egli instaurò buoni rapporti con il CAVO’, tanto che questi lo volle cresimare nella chiesa di San Giuliano (circostanza che trova conferma nel certificato di cresima acquisito in atti - vedi cartella dei documenti acquisiti dopo l’ordinanza del 19-7-1997). Ha, quindi, affermato che “in un primo momento supponevano che ad assassinare CAVO’ Domenico fosse stato Vincenzo PARATORE, però dopo [...] io ho avuto modo di parlare con il Claudio CIRAOLO e il Claudio CIRAOLO mi ha confermato, invece, che il Vincenzo PARATORE non c’entrava nulla e che di questo fatto se n’era occupato Carmelo VENTURA”. Egli, dopo che il CAVO’ fu assassinato, si trovò “come un pesce fuor d’acqua”, ebbe paura, in quanto pensava che, per gli stretti rapporti con l’ucciso, potesse succedere anche a lui qualcosa, “invece non era così perché il Claudio CIRAOLO mi ha confermato che MARCHESE Mario, che si trovava detenuto nel carcere di Gazzi, avevano parlato anche di me e avevano detto che a me non doveva succedere nulla, in quanto anche se io ero il figlioccio del CAVO’, [...] ero sempre molto vicino al MARCHESE Mario ”. Il CIRAOLO gli confidò che mandanti furono LEO Giuseppe e MARCHESE Mario  e “aggiunse pure che bisognava eliminarlo in quanto in quel periodo il CAVO’ Domenico aveva messo in piedi una cooperativa (poi specificherà che tale cooperativa aveva gli uffici vicino a piazza duomo) e mi riferì il Claudio CIRAOLO che voleva fare a tutti fuori, cioè il Claudio CIRAOLO, MARCHESE ed altri [...] di non farli entrare in cooperativa e [...] di fare avvicinare di più il Salvatore PIMPO ed altri e per questo motivo hanno deciso di farlo fuori. Mi risulta pure che il Claudio CIRAOLO gli ha dato appoggio al Carmelo VENTURA lì, nella Piaggio, dov’è che si trovava lui, che questa Piaggio si trova vicino alla chiesa di San Giuliano”. L’appoggio consistette nel fatto che “Carmelo VENTURA era messo lì che aspettava la situazione, il momento propizio che il Domenico CAVO’ andasse a trovare [...] un certo LA RUBINA”, come faceva quasi tutte le mattine. Il CIRAOLO, d’altronde, poteva fornire tale appoggio perché egli stava da solo in un ufficio sito al primo piano e in quel luogo non vi erano altri dipendenti.

MANCUSO Giorgio  (sentito in merito a tale episodio delittuoso alle udienze del 24-6-1996 e del 28-6-1996) ha dichiarato di aver conosciuto CAVO’ Domenico nel 1980 in carcere, quando divise con lui la cella. All’inizio “era padrino di Pippo LEO, [...] poi, per contrasti sorti all’interno della famiglia COSTA, divennero nemici fino al giorno in cui fu ammazzato. In questo omicidio ci sono intromesso io personalmente”. L’azione delittuosa fu decisa da “Pippo LEO e Mario MARCHESE alla sezione “camerotti”, secondo piano” nel corso di una riunione alla quale egli fu presente, come in tante altre occasioni, poiché si accompagnava sempre al LEO. Nessun altro oltre al LEO, al MARCHESE ed a lui stesso seppe in carcere di tale decisone, se non, forse, qualche persona fidatissima. MARCHESE Mario  voleva l’uccisione del CAVO’ per motivi attinenti alle bische clandestine e ad altro, poiché “il CAVO’ gli aveva tolto tutto dalle mani”, mentre Pippo LEO aveva un rancore personale, perché il CAVO’, tempo prima aveva incaricato alcune persone di ucciderlo. “Si decise l’omicidio e si presero l’impegno di farlo, diciamo, insieme: Pippo LEO per quanto riguarda i killer e MARCHESE per quanto riguarda la base”, intendendo con ciò dire che MARCHESE doveva informare “quando usciva il CAVO’, dove andava il CAVO’, tutti i movimenti del CAVO’”. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’omicidio, “fu tutto delegato a Domenico LEO, fratello di Pippo LEO. Fu lui che studiò l’omicidio e lo fece fare da persone sue fidate, che sapeva solo lui. Io stesso gli portai l’imbasciata fuori, personalmente e un’altra volta gli portai l’imbasciata tramite lettera”. Si studiò di perpetrare l’omicidio “il giorno del mio matrimonio, perché poi al pomeriggio lui (intendendo riferirsi a LEO Domenico ) venne da me e si fece l’alibi nella sala”, mentre “non venne in chiesa” a differenza di Pippo VENUTO che si recò tanto in chiesa al mattino, quanto in sala la sera. MARCHESE Mario , dal canto suo, “incaricò una persona del suo gruppo a fornire le indicazioni a Domenico LEO”. Egli non seppe mai, però, né chi fu tale persona, né chi sparò materialmente al CAVO’. Il collaboratore ha, quindi, chiarito che “ogni volta che andavo in licenza veniva Domenico LEO a casa mia, in via Anastasio Coco, mi portava 500.000 lire e lì parlavamo delle disposizioni di suo fratello nei suoi confronti. Entrambi gli incontri con LEO Domenico , nei quali egli trasmise le disposizioni del fratello relative all’omicidio del CAVO’, si svolsero in occasione di permessi dal carcere (è stato accertato, attraverso l’acquisizione dei tabulati informatici del D.A.P., che MANCUSO Giorgio  fruì di permesso dal 25 al 26-10-1987, dal 18 al 20-11-1987, dal 24 al 27-12-1987, dal 27 al 30-1-1988, dal 29-2 al 6-3-1988). Il collaboratore è stato, però, confuso nel descrivere il contenuto di tali incontri. Il MANCUSO ha, infatti, inizialmente dichiarato che egli fu “incaricato da Pippo LEO di portare l’imbasciata a Domenico LEO” sicché la prima volta “gli dissi dell’imbasciata”, mentre “la seconda volta gli portai una lettera, non so cosa c’era scritto in quella lettera, però personalmente gli dissi questo: ha detto tuo fratello che lo devi fare il giorno del mio matrimonio”. Successivamente, però, il MANCUSO ha modificato tale originaria versione dei fatti, peraltro ribadita più volte, affermando che nel primo incontro consegnò a LEO Domenico  una lettera di Pippo LEO, in una busta chiusa, mentre nel secondo incontro gli comunicò solo il giorno nel quale erano fissate le proprie nozze, affinché l’omicidio avvenisse in quella data. Il collaboratore ha spiegato, inoltre, tale ultima decisione in modo parzialmente difforme da quanto aveva detto prima al dibattimento, esponendo che la ragione anzidetta, vale a dire l’opportunità di creare un alibi a LEO Domenico , si aggiungeva al vero motivo di tale scelta, consistente nel fatto che il CAVO’ gli aveva mandato del denaro, 500.000 lire, in carcere e “aveva chiesto un incontro” con lui, “tramite CUCINOTTA Giuseppe  e io l’avevo riferito a LEO Giuseppe”, il quale, però, fu contrariato per quello che stava succedendo (“lo vidi un po’ cambiato in volto”), “non voleva che io facessi questo incontro e allora mi disse di dirgli che doveva morire il giorno del mio matrimonio”, pensando che prima di quella data il MANCUSO sarebbe stato impegnato con il matrimonio e difficilmente avrebbe potuto incontrarsi con il CAVO’. In ragione di quest’attività, MANCUSO Giorgio  ha dichiarato di ritenersi “moralmente responsabile” dell’omicidio del CAVO’, per aver acconsentito alla sua morte, non avendo fatto nulla per salvarlo, e avendo trasmesso il messaggio di morte. “Un’altra persona che era al corrente” dell’omicidio “era CIRAOLO Claudio ”, perché questi “teneva i rapporti tra MARCHESE e CAVO’ Domenico. Infatti i soldi che toccavano al MARCHESE il CAVO’ li dava direttamente al CIRAOLO Claudio ”. Successe che, quando il CIRAOLO venne arrestato, il MARCHESE “gli chiese conto di questi soldi; il CIRAOLO gli disse che ancora glieli doveva consegnare il CAVO’ e allora il MARCHESE si arrabbiò molto, perché pensava che il CAVO’ non glieli avesse dati”, mentre in effetti li aveva consegnati al CIRAOLO “e questo fu uno dei motivi scatenanti dell’ira del MARCHESE nei confronti di CAVO’”. Il MANCUSO ha, quindi, aggiunto che , dopo la morte del CAVO’, “da parte dello SPARACIO fu ammazzato BONAFFINI, un ragazzo che era ritenuto il killer di quell’omicidio”. Ha negato, infine il collaboratore di aver parlato di tale fatto con SANTACATERINA Umberto al rientro dal permesso matrimoniale ed ha affermato che questi è un bugiardo, e che già a quel tempo “era stato allontanato perché si drogava”. Il MANCUSO ha sottolineato che la falsità del SANTACATERINA può, nel caso di specie, facilmente rilevarsi osservando che, in occasione del permesso matrimoniale, egli commise anche un omicidio ai danni di tale Letterio CAMPAGNA e se avesse realmente parlato con il SANTACATERINA subito dopo il suo rientro in carcere confidandogli la sua partecipazione all’omicidio di CAVO’ non vi sarebbe stato motivo perché questi non venisse informato anche dell’altro delitto.

In relazione alle accuse mosse dal MANCUSO è stato sentito, all’udienza del 13-11-1996, l’imputato di reato connesso LEO Domenico , il quale ha dichiarato che il MANCUSO, nell’affermare che egli avrebbe portato il messaggio di morte relativo all’omicidio del CAVO’, ha voluto, in realtà, vendicarsi nei suoi confronti. Ha affermato di non essersi recato alla cerimonia religiosa del matrimonio del MANCUSO, ma solo al seguente ricevimento, svoltosi al ritrovo “Paradise” intorno alle ore 11,00 del mattino, e nel quale non notò la presenza di VENUTO Giuseppe . Ha aggiunto che il fratello Giuseppe si assunse le spese del ricevimento e del fotografo.

CARIOLO Antonio  (sentito all’udienza del 1-7-1996) ha dichiarato che “prima fu messa una voce falsa: che ad uccidere il CAVO’ Domenico era stato PARATORE Vincenzo; poi, dopo l’alleanza con CAMBRIA Placido, abbiamo saputo personalmente dal PARATORE che non era stato lui ad ucciderlo” e tali sospetti furono determinati dal fatto che in precedenza il PARATORE aveva teso un agguato al CAVO’. Mandanti furono LEO Giuseppe e MARCHESE Mario , che decisero “la morte al reparto “camerotti” del carcere in quanto da parte di MARCHESE Mario  c’era un’invidia per via dei soldi che lui non corrispondeva allo stesso MARCHESE, all’epoca detenuto. Per quanto riguarda LEO Giuseppe c’erano delle vecchie antipatie all’interno del clan COSTA, cui tutt’e due appartenevano”. Egli apprese tali ultime notizie da un certo Franco “smettila”, persona vicina a Mario MARCHESE. La Corte ha acquisito documentazione (vedi foglio di cui al n. 17 dell’ordinanza del 19-7-1997) dalla quale sembrerebbe che il Franco “smettila” indicato dal collaboratore si identifichi in FERRERA Francesco, che si è accertato essere stato detenuto nella Casa Circondariale di Messina dal 18-6-1987 al 28-6-1987 nella stessa cella in cui era ristretto MARCHESE Mario  (vedi documento di cui al n. 91 dell’ordinanza del 19-7-1997). Il FERRERA, tuttavia, chiamato a deporre, con l’assistenza di difensore, all’udienza del 22-9-1997, ha negato di identificarsi in Franco “smettila” e si è avvalso, comunque, della facoltà di non rispondere. Il collaboratore ha, infine, negato che SPARACIO Luigi  o qualcun altro avesse pensato che autore dell’omicidio del CAVO’ fosse stato il BONAFFINI, poi a sua volta ucciso.

LA TORRE Guido (sentito in ordine a tale fatto criminoso alle udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996) ha affermato di non aver conosciuto CAVO’ Domenico, perché questi venne ucciso prima che egli potesse avere un incontro con lui, ma era una persona della quale “parlavano bene”, che era stato “l’artefice della caduta di Gaetano COSTA”. Ha, quindi, dichiarato che le prime notizie sul suo omicidio le apprese da BONASERA Angelo , “fuori mentre che passeggiavamo”. Questi era stato “sempre un rivale di CAVO’” ed era contento della sua morte, mentre egli lo “difendeva” e si mostrava “dispiaciuto della sua morte”. Nel corso del suddetto colloquio il primo gli disse che esecutore materiale del delitto fu “Carmileddu”, vale a dire il fratello di “carosello” (soprannome di VENTURA Salvatore). In seguito Toruccio PIMPO, sempre fuori dal carcere, gli disse che mandante fu LEO Giuseppe perché tra i due vi era una lotta spietata e l’uno voleva uccidere l’altro per “essere il capo indiscusso”. Ha aggiunto, poi, il collaboratore che, comunque, l’uccisione del CAVO’ “poteva fare comodo” anche “a GALLI e a molte altre persone che prendevano il suo posto”. Come egli seppe, poi, da FOTI Mario, il LEO comunicò tale sua intenzione al MARCHESE, e questi gli disse “a me non mi interessa niente di CAVO’”. Su quest’ultimo punto è stato contestato da un difensore al collaboratore che egli, nella fase delle indagini, aveva dichiarato che anche tale particolare gli venne riferito dal PIMPO e non aveva fatto cenno al FOTI, ma il LA TORRE ha chiarito che entrambi gli narrarono l’accaduto e che il FOTI, appartenente al clan MARCHESE ed a quel tempo detenuto, dopo l’uccisione del CAVO’ si trasferì e scese nella stessa cella del LA TORRE, contestando l’operato del MARCHESE. Ha continuato il LA TORRE riferendo che PIMPO gli disse, altresì, che “la persona che portò gli uomini di Pippo LEO a uccidere CAVO’”, colui che rivelò “il posto dove ogni mattina era solito andare il CAVO’” fu “Claudio CIRAOLO, uomo di Mario MARCHESE”, e aggiunse che però il CIRAOLO “nel momento in cui CAVO’ se ne stava andando, si era pentito e lo voleva fermare e dirgli che lo volevano uccidere”, “dirgli di non andare in quel locale che l’avrebbero ucciso, però era troppo tardi”. PIMPO gli confidò, altresì, che la mattina dell’omicidio il suo figlioccio inteso “il cinese” (intende evidentemente riferirsi a CALIO’ Antonino, che aveva tale soprannome) si trovò a passare dal luogo dell’agguato e notò “Giuseppe VENUTO messo dall’altra parte della strada che aspettava il VENTURA” con una moto. Successe, però, che il VENTURA ebbe un conflitto a fuoco con un poliziotto e dovette rifugiarsi in una chiesa, sicché il VENUTO non poté prenderlo. E’ stato, nondimeno, contestato da un difensore al collaboratore di non aver riferito il particolare della presenza del CALIO’ nelle sue dichiarazioni rese in sede di indagini e questi si è giustificato dicendo “si vede che me lo sono ricordato ora”. Il PIMPO gli disse, poi, di aver saputo “dal cugino di CAVO’ che gli faceva d’autista, che quando il Domenico CAVO’ fu attinto dal VENTURA” alzò “il braccio per ripararsi dai colpi di pistola”.

In relazione alle dichiarazioni del LA TORRE, è stato sentito all’udienza del 22-9-1997, con le garanzie di cui all’art. 210 c.p.p., FOTI Mario, il quale ha riferito di essere stato detenuto dal 1987 al 1990, di avere conosciuto MARCHESE Mario  in carcere e di essere stato per un certo periodo con lui nella stessa cella, ma di non aver fatto parte di alcun gruppo malavitoso. Ha aggiunto di non aver mai saputo nulla dell’omicidio di CAVO’ Domenico, di non avere mai assistito ad un colloquio in carcere tra LEO Giuseppe e MARCHESE Mario , di non avere mai scambiato confidenze su tale omicidio con il LA TORRE, con il quale divideva a quel tempo la cella, di non essersi allontanato dalla cella di MARCHESE dopo l’omicidio del CAVO’, risalendo il suo trasferimento a molto tempo prima. E’ stato accertato dalla Corte, attraverso informazioni acquisite presso la Casa Circondariale di Messina, che MARCHESE Mario  occupò sino al 3-11-1987 la cella n. 33 del primo piano “camerotti”, dalla quale poi si allontanò per occupare la cella n. 25 - vedi attestato di cui al n. 59 dell’ordinanza del 19 luglio 1997 - mentre FOTI Mario, le cui dichiarazioni hanno trovato su tale punto sostanziale conferma, rimase nella cella n. 33 sino al 30-11-1987, si trasferì, quindi, nella cella n. 48 sino al 12-12-1987 e, successivamente, nella cella n. 38 sempre del secondo piano “camerotti” - vedi attestato di cui al n. 51 dell’ordinanza del 19 luglio 1997. Risulta, inoltre dai tabulati forniti dal D.A.P. che LA TORRE Guido fu arrestato per la prima volta il 1-2-1989, molto tempo dopo, pertanto, l’omicidio del CAVO’.

GIORGIANNI Salvatore  (sentito in merito a tale episodio criminoso alle udienze del 28-10-1996, 29-10-1996 e 4-11-1996) ha dichiarato di aver saputo i fatti relativi all’omicidio di CAVO’ Domenico da PIMPO Salvatore, circa una settimana, dieci giorni dopo il fatto. Il PIMPO gli disse che “l’avevano fatto uccidere LEO Giuseppe [...] in combutta con MARCHESE Mario ” e che l’omicidio fu deciso per contrasti che erano sorti tra il LEO ed il CAVO’. Il PIMPO gli disse, altresì, che CIRAOLO Claudio  “aveva riferito dove si trovava il CAVO’ quella mattina” all’esecutore materiale e che egli stesso avrebbe provveduto a punirlo per tale comportamento, cosa che realmente avvenne, in quanto, dopo circa una settimana spararono contro il CIRAOLO. Il PIMPO, viceversa, non gli disse nulla in ordine all’esecutore materiale. Fu solo successivamente che apprese da PARATORE Vincenzo , quando si incontrarono in occasione dell’attentato che commisero insieme ai danni di LEO Giuseppe (fatto verificatosi, come si vedrà, il 13 giugno 1988) che “era stato VENTURA Carmelo  a uccidere il CAVO’”. Il collaboratore ha, inoltre, riferito di aver saputo da RIZZO Rosario  di un incontro avvenuto nell’infermeria del carcere tra quest’ultimo ed il MARCHESE, nel corso del quale il primo disse al secondohai perso l’amicizia nostra e hai preso quella di LEO”. Il collaboratore ha, infine, ricordato un episodio a suo avviso significativo, vale a dire che “giorni prima che venisse ucciso CAVO’” si era recato a casa sua “un affiliato al clan MARCHESE [...] a nome Franco “sventola”, il quale fu detenuto nel 1987 nel reparto “camerotti” insieme al MARCHESE. Questi gli disse: “mi ha detto Mario [evidentemente trattasi del MARCHESE] di darmi le armi di D’ARRIGO”; a tale richiesta egli ribatté che non aveva armi di D’ARRIGO e che se avesse avuto bisogno di armi avrebbe potuto richiederle al CAVO’, ma quello gli rispose “no, CAVO’ non deve sapere niente”. La Corte ha accertato che, probabilmente, Franco “sventola” è la stessa persona indicata dal CARIOLO come Franco “smettila”, sicché si rinvia a quanto si è detto poco sopra su tale soggetto.

FERRARA Sebastiano  (sentito su tale fatto all’udienza del 16-9-1996) ha affermato di aver saputo alcune circostanze su tale fatto da DI DIO Domenico , che le aveva apprese da LEARDO Luigi (subito correggendosi rispetto alla prima dichiarazione dibattimentale nella quale aveva affermato, viceversa, che sua fonte fu il PIMPO) . L’omicidio “fu organizzato sia da Pippo LEO che da MARCHESE Mario ”. Per spiegare come maturò la decisione omicida il collaboratore ha riferito che si “dava la colpa a CIRAOLO Claudio ”, poiché “si stava mangiando i soldi”, ma questi dimostrò “che non era lui a mangiarsi i soldi, ma che era Domenico CAVO’. E infatti il CIRAOLO si è preso l’incarico, sempre attraverso MARCHESE e LEO Giuseppe, di fare ammazzare CAVO’ Domenico [...]. Lui dal negozio dove lavorava, alla Piaggio, ha fatto avere il segnale a un certo VENTURA Carmelo  [...], quando CAVO’ Domenico si trovava dentro quel negozio”.

CASTORINA Pasquale  (sentito in ordine a tale fatto delittuoso alle udienze del 20-5-1996 e del 27-5-1996) ha dichiarato di aver saputo da DI BLASI Domenico, col quale commentò l’episodio, che responsabile di tale fatto fu pure SPARACIO Luigi  perché “questo CAVO’ gli voleva preparare la fossa allo SPARACIO e lo SPARACIO, di conseguenza, ha dato il mandato per farlo ammazzare”. Tuttavia, lo stesso collaboratore, quasi mostrandosi insicuro di tale versione dei fatti, ha subito aggiunto “cioè non lo so; però questa era cosa che magari si vantava, ha parlato lo SPARACIO; però il motivo che è stato è partito dal carcere di MARCHESE e di Pippo LEO [...] per fatti di soldi, di case da gioco, non so il motivo specifico”. Ha, infine, sottolineato il collaboratore, citando anche l’omicidio di PIMPO Salvatore che per fatti di tale rilevanza, come l’uccisione di un capo, vi doveva essere un accordo molto ampio tra gli altri capi (“quando succedeva una cosa del genere, magari erano tutti d’accordo ad abbassare il dito”).

VENTURA Salvatore  (sentito alle udienze del 29-5-1996 e del 3-6-1996) ha così descritto l’evolversi degli avvenimenti che portarono all’uccisione del CAVO’: “quando hanno arrestato MARCHESE Mario , il MARCHESE Mario [...] già tutti gli altri aderenti, diciamo il CAVO’, il CAMBRIA, il GALLI, l’hanno un po’ allontanato per cui lui si lamentava di questa cosa con il LEO. Il LEO, che era anche un calcolatore, ha preso la palla in balzo e ha cercato di tirare il MARCHESE [...] cioè di fare un’alleanza”. “In quel periodo è successo anche che il CAVO’ è andato anche dal costruttore VITALE. Questo costruttore [...] era protetto da LEO, per cui LEO, saputa questa cosa tramite colloquio, se l’è sentita parecchio. Io sono uscito in permesso nell’87 (in verità, dalla lettura dei tabulati forniti dal D.A.P. sul movimento dei detenuti, risulta che il VENTURA beneficiò, prima della morte del CAVO’, solo di un permesso, mentre si trovava detenuto a Volterra, dall’11 al 13 gennaio 1988), il LEO (che si trovava all’epoca in carcere, dove fu ristretto sin dal 27-5-1987 - vedi tabulati D.A.P.) mi ha scritto una lettera che era indirizzata per il CAVO’ [...], ho contattato il CAVO’, che è venuto a casa mia insieme a GALLI, FEDERICO Francesco  e insieme a quel Salvatore, cugino di FEDERICO Francesco , che è stato ucciso [...]. Ho dato questa lettera a CAVO’, lui l’ha letta [...]. Gli stava dicendo LEO di finirla con il costruttore VITALE, per non arrivare ai ferri corti [...]. L’indomani il CAVO’ è venuto di nuovo, perché sapeva che dovevo rientrare, è venuto da solo stavolta, abbiamo parlato qualche minuto, mi ha detto: Salvatore, tutto a posto, digli a Pippo tutto a posto”. LEO Giuseppe, tuttavia, “ormai era propenso nelle sue cose” e “successe che, tramite colloquio con suo fratello Mimmo, mandò l’imbasciata per uccidere CAVO’. L’imbasciata fu riferita a mio fratello”, VENTURA Carmelo , il quale “ha eseguito l’uccisione. In questo fatto ad attenderlo c’era tale CRUPI Luigi  con un mezzo, [...] i piani non sono andati come dovevano andare, per cui non ha potuto arrivare al mezzo dove c’era questo CRUPI Luigi , per cui è fuggito per un’altra strada”. Ha aggiunto il collaboratore di aver saputo tali particolari “innanzitutto da LEO Giuseppe, quando è successo l’omicidio, [...] io ero nella stanza numero 50, lui era nella 51 e dopo ci siamo riuniti nella mia cella, nella 50, ci siamo appartati e lui era tutto felice [...] e lui mi ha detto: hai visto Carmelo cosa ha fatto?”. Altri particolari li apprese da MANCUSO Giorgio , il quale “quando è rientrato dal permesso, ci ha spiegato come sono andate un po’ le cose, dicendoci che nella fuga mio fratello ha perso la scarpa. Lo stesso MANCUSO Giorgio  quando è uscito si è fatto l’alibi, nel senso che il giorno...si è sposato, [...] per non avere fastidi”. Il collaboratore ha, poi, affermato di non sapere se altre persone avessero partecipato all’omicidio e, in particolare, se il MANCUSO avesse avuto l’incarico di contattare qualcuno. Ha negato, viceversa, il VENTURA di aver parlato con suo fratello di questo omicidio poiché “la discrezione tra me e mio fratello è stata sempre una cosa basilare, noi delle nostre cose non parlavamo mai per un senso anche di rispetto e di pudore”. Ha negato, altresì, di aver assistito ad un colloquio tra il fratello Carmelo ed altra persona oggi collaboratore di giustizia, avente ad oggetto tale delitto (la domanda è stata rivolta dalla Corte al collaboratore in relazione a quanto aveva dichiarato PARATORE Vincenzo) e pur ricordando che all’inizio si diceva in giro “che era stato ‘sto PARATORE”, ha escluso che quest’ultimo avesse mai contestato davanti a lui tale accusa.

Sono stati, infine, sentiti gli imputati CIRAOLO Claudio , VENTURA Carmelo  e VENUTO Giuseppe .

CIRAOLO Claudio , sottoposto all’esame dibattimentale nel corso dell’udienza del 6-11-1996 e sentito in confronto con SPARACIO Luigi  all’udienza dell’11-10-1997, ha negato di essere responsabile dell’omicidio del CAVO’, che era un suo carissimo amico, del quale fu anche testimone di nozze. Questi, quando uscì dal carcere, “aveva dato un taglio a tutto” e si mise a fare il rappresentante della Vismara, frequentando abitualmente il negozio di LA RUBINA, la pasticceria Doddis e l’omonima salumeria, esercizi commerciali che si trovavano tutti a brevissima distanza l’uno dall’altro, lungo lo stesso marciapiede. Il CIRAOLO ha poi espresso la convinzione che autore dell’omicidio fu PARATORE Vincenzo, il quale si era reso autore di altri due attentati nei confronti del CAVO’, prima che quest’ultimo venisse ucciso, uno nei pressi della caserma dei Carabinieri di Ritiro, un altro in via Placida, vicino alla Prefettura. Inoltre il CIRAOLO ha ricordato due inquietanti episodi verificatisi proprio qualche giorno prima dell’omicidio: il primo avvenne il 27 febbraio 1988, quando il CAVO’, che si trovava insieme al CIRAOLO all’interno del recinto della Fiera in occasione della manifestazione “Fiera del gelato”, notò PARATORE Vincenzo vestito con un cappello ed una tuta meccanica e, di conseguenza, intuendo il pericolo, si allontanò rapidamente in auto; il secondo avvenne sempre all’interno del recinto fieristico il 29 febbraio 1988, quando il CAVO’, avendo notato la presenza del PARATORE, camuffato con un cappello di paglia, si diede alla fuga raggiungendo la Piaggio, dove il CIRAOLO lavorava, e comunicandogli l’accaduto. Ha continuato l’imputato dicendo che al momento dell’omicidio egli si trovava a lavorare alla Piaggio, a circa duecento metri di distanza dal luogo dell’agguato. Egli era sottoposto agli arresti domiciliari, ma aveva avuto l’autorizzazione a recarsi a lavorare in detto esercizio commerciale, addetto alle vendite dei motorini. Subito dopo il delitto egli ricevette sul luogo di lavoro una telefonata che gli raggelò il sangue, con la quale uno sconosciuto gli comunicò che era stato ammazzato suo “compare”. Egli, allora, si mise il cappotto e qualche istante dopo arrivò personale della Squadra Mobile per condurlo negli uffici, dove lo notò anche SPARACIO Luigi. Quest’ultimo, infatti, era presente al fatto di sangue, aveva parlato con CAVO’ fino a poco prima e al momento dell’omicidio si trovava “con suo cugino in macchina” a dialogare e forse vide colui che sparò. Egli seppe tali particolari da BOMBACI, socio di LA RUBINA e titolare del negozio dove fu ucciso il CAVO’, il quale gli raccontò tutto e gli fece la descrizione del killer, le cui fattezze corrispondevano a quelle del PARATORE. Il BOMBACI non era soggetto gravitante in ambienti malavitosi ma “mi ha cresciuto da piccolo, perché conosceva mio padre” e gli parlò dell’omicidio circa due giorni dopo il fatto. Invitato, poi, a precisare i periodi di carcerazione subita in epoca antecedente l’omicidio, il CIRAOLO ha riferito che nel 1987, quando già si trovava agli arresti domiciliari con l’autorizzazione per recarsi a lavorare presso la Piaggio, venne arrestato perché intervenne, inseguendolo fin dentro la caserma dei Carabinieri, nei confronti di un pedofilo che egli, dalla vicina officina della Piaggio, aveva notato nella villa Mazzini molestare una bambina. In seguito venne nuovamente arrestato il 5 gennaio 1988, accusato di essersi reso responsabile di alcuni attentati dinamitardi ai danni di un certo CUPPARI, e, dopo essere rimasto detenuto per otto giorni, venne nuovamente ammesso agli arresti domiciliari, cui si trovava sottoposto anche al momento dell’omicidio del CAVO’ (è stato accertato attraverso i tabulati forniti dal D.A.P. sul movimento dei detenuti, che CIRAOLO Claudio , ammesso agli arresti domiciliari il 21-1-1987, venne ristretto in carcere il 19-8-1987 per essere poi liberato, sempre agli arresti domiciliari, il 22-8-1987; fu, quindi, nuovamente detenuto in carcere dal 5 al 15 gennaio 1988 e venne, infine, scarcerato anche dagli arresti domiciliari il 20 maggio 1988). L’imputato ha, inoltre, ricordato che circa un mese prima della morte del CAVO’, egli fu convocato, così come CAVO’ Domenico e SPARACIO Luigi , dai Carabinieri, perché avevano avuto comunicazione che si stavano preparando attentati nei loro confronti. Tale circostanza è stata confermata, all’udienza del 26-9-1997, dal maresciallo PUGLISI, il quale ha ricordato che, probabilmente, a seguito di un esposto anonimo che descriveva l’ambiente delinquenziale messinese di quel tempo, il suo ufficio convocò alcuni malavitosi per verificare se in effetti si stesse preparando una “guerra” tra gruppi criminali, ma costoro, tra i quali vi era anche il CIRAOLO, negarono quanto denunciato. Il CIRAOLO ha, infine, ricordato che il 17 marzo 1988 egli venne ferito dal cognato FEDERICO Francesco , il quale fu condannato per tale fatto. Si trattava, però, di un episodio estraneo all’omicidio del CAVO’, che trovava le sue origini in disaccordi di ordine familiare. In sede di confronto, di fronte alle contestazioni mossegli dallo SPARACIO, il CIRAOLO non ha, tuttavia, ribadito tale movente ma è rimasto sostanzialmente evasivo. LO SPARACIO, infatti, quando il CIRAOLO lo ha accusato di essere un calunniatore, ha chiesto al suo contraddittore, proprio per dimostrare la fondatezza delle sue accuse: “dimmi ‘na cosa CIRAOLO, quannu ti spararu a tia picchì ti spararu?” e il suo interlocutore, in evidente difficoltà, ha risposto “picchì mi spararu? no sacciu, dimmillu tu” e poi ancora “dato ca tu eri personaggio, mi ll’addiri”, eludendo sostanzialmente la domanda. In seguito, quando lo SPARACIO ha spiegato i motivi per i quali, a suo avviso, il CIRAOLO avrebbe subito l’attentato, quest’ultimo non ha contestato la versione dei fatti sostenuta dallo SPARACIO, ma si è limitato ad accusarlo di un qualche coinvolgimento nell’omicidio.

VENTURA Carmelo , esaminato all’udienza dell’11-11-1996, si è protestato innocente ed ha dichiarato di portare scarpe numero 38 e mezzo e di essere alto m. 1,68. Riguardo a coloro che nel presente processo lo avevano accusato dell’omicidio di CAVO’ Domenico, ha affermato di non aver mai avuto alcun tipo di rapporto con PARATORE Vincenzo, che, viceversa, aveva affermato di aver ricevuto proprio da lui delle confidenze su tale fatto delittuoso. Ha ammesso, al contrario, di aver conosciuto LEO Giovanni  e di essere stato detenuto insieme a lui dopo la notificazione dell’ordinanza custodiale relativa al presente processo, ma già “correva voce che lui era un collaborante” sicché egli non fece certamente a lui delle ammissioni di responsabilità, ma anzi si lamentò del fatto che fosse stato accusato di tale omicidio. Il LEO sapeva che a Caltanissetta egli faceva fisioterapia e per questo aveva ricordato i suoi problemi ad una gamba, ma dimostrando di non conoscere di che cosa egli soffrisse, vale a dire di una lesione ai legamenti (è stata acquisita la cartella clinica del detenuto VENTURA Carmelo , da cui risulta che all’epoca questi, in effetti, soffriva di una distorsione al ginocchio sinistro - vedi documento n. 113, acquisito a seguito dell’ordinanza del 19-7-1997). Quanto alle dichiarazioni del fratello VENTURA Salvatore , l’imputato ha rilevato che egli ebbe sempre un buon rapporto con lui e, pertanto, gli avrebbe senz’altro confidato l’omicidio, se realmente lo avesse commesso. Dopo che il fratello Salvatore decise di collaborare con la giustizia, questi cercò, tramite la madre, di convincerlo a seguirlo in detta scelta ma, non avendo egli nulla di cui pentirsi, rifiutò la proposta e da allora le loro strade si divisero. L’imputato ha, quindi, dichiarato che al tempo dell’omicidio del CAVO’ era latitante sin dal luglio 1985, quando scattò il blitz di San Paolino (vale a dire gli arresti che diedero inizio al processo “dei 290”), e viveva un po’ a Messina o, meglio, nei dintorni della città, un po’ a Milano, presso parenti, mentre quando fu arrestato venne trovato dalle forze dell’ordine presso la madre a Camaro San Paolo. Quanto, infine, agli altri soggetti accusati come lui di tale omicidio, egli conobbe VENUTO Giuseppe , forse nel 1982 in carcere, ma con lui nacque una frequentazione solo dopo l’inizio del presente processo. Conobbe anche CIRAOLO Claudio  in carcere nel 1990, mentre CRUPI Luigi  fu da lui frequentato anche molto tempo prima dell’omicidio, fino al 1984, quando quest’ultimo venne arrestato e da allora non ebbero più modo di incontrarsi nuovamente.

In relazione alle circostanze riferite da VENTURA Carmelo , è stata sentita al dibattimento, all’udienza del 17-9-1997, come testimone, PRESTI Santa, madre dei due fratelli VENTURA, la quale ha dichiarato di aver mantenuto frequenti contatti con il figlio Salvatore anche dopo la collaborazione di quest’ultimo ed ha affermato di avere parlato con lui della situazione del fratello Carmelo. Salvatore voleva che Carmelo collaborasse con la giustizia ed essa comunicò a quest’ultimo il messaggio, ma Carmelo si rifiutò. Dopo tale fatto Salvatore accusò il fratello Carmelo ed essa chiese ragione di tale comportamento, perché conosceva l’innocenza di Carmelo, ma Salvatore le rispose “mi devo guardare le spalle”.

VENUTO Giuseppe , sentito all’udienza dell’11-11-1996, si è protestato innocente ed ha dichiarato che la mattina dell’omicidio egli si trovava al matrimonio di MANCUSO Giorgio , sia alla cerimonia religiosa, che iniziò alle ore 10,00, sia al seguente banchetto al ristorante “Paradise”, anche se ha dovuto ammettere che, quando venne interrogato dal G.I.P. subito dopo l’emissione dell’ordinanza cautelare relativa al presente processo, non fece cenno a tale circostanza d’alibi. Alcuni collaboratori avevano, poi, indicato una moto che egli avrebbe usato nell’omicidio, ma egli non ne aveva mai posseduta una, mentre quella alla quale, forse, costoro avevano fatto riferimento, di proprietà del fratello, fu acquistata solo in epoca successiva al delitto. Ha, quindi, dichiarato che l’omicidio del CAVO’ fu in realtà commesso da BONAFFINI Antonino, che ebbe il ruolo di killer, insieme a VALVERI Sebastiano, che ebbe il compito di organizzare l’agguato. Con il BONAFFINI, che era amico di LEO Giuseppe e di LEO Giovanni  e che fu ucciso due o tre mesi dopo l’omicidio del CAVO’, vi era, infatti, “una frequentazione [...] in quanto giocavamo nella stessa squadra di calcio” e per tale motivo questi gli confidò la dinamica dei fatti, vale a dire che prima tentò di uccidere il CAVO’ in un ufficio sito nei pressi di piazza Duomo e, non avendolo lì trovato, decise di ucciderlo nel luogo dove poi avvenne l’agguato. Gli disse, altresì, che vi furono delle difficoltà nell’esecuzione, poiché venne inseguito dalla polizia e dovette rifugiarsi all’interno della Fiera Campionaria. Il VENUTO ha, però, dovuto riconoscere di non aver detto nulla di tale diversa ricostruzione dei fatti al G.I.P. che lo interrogò dopo la notifica dell’ordinanza cautelare ed ha giustificato il proprio comportamento con il rilievo che non conosceva ancora quale fosse la propria posizione giuridica. L’imputato ha, infine, dichiarato di aver conosciuto LEO Giuseppe, così come LEO Domenico , ma di avere stretto amicizia soprattutto con il fratello Giovanni, insieme al quale fu arrestato sia nel 1981 che nel 1989. Ha, inoltre, dichiarato di aver conosciuto sia VENTURA Carmelo  che CRUPI Luigi  in carcere, ma di non avere stretto con loro alcun rapporto di amicizia.

Occorre ora procedere, dopo aver passato brevemente in rassegna le dichiarazioni rese al dibattimento da testi e collaboratori di giustizia in ordine a tale episodio delittuoso, ad un esame analitico delle fonti di prova e ad una loro sintesi ricostruttiva al fine di verificare la fondatezza dell’accusa nei confronti degli odierni imputati e, più in generale, al fine di lumeggiare le ragioni del delitto ed individuarne i colpevoli. Tale analisi deve muovere, anzitutto, da un’indagine sulla personalità della vittima e sul ruolo che essa aveva nella criminalità organizzata messinese, all’interno della quale, come si è detto, maturò certamente il delitto. Occorre, in proposito, richiamare le osservazioni effettuate nella parte introduttiva della presente sentenza, quando è stato tracciato un quadro storico della criminalità messinese e si è evidenziato che CAVO’ Domenico ebbe sempre in essa, sin dall’inizio degli anni ’80, un posto di primo piano. Tutti i collaboratori chiamati a riferire quanto sapevano sul conto del CAVO’, lo hanno, infatti, indicato come un “capo”, un “responsabile”, un “dirigente” già all’interno del vecchio clan “COSTA”. Tale posizione venne, peraltro, sancita anche in sede giurisdizionale a seguito della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Messina in data 28 novembre 1985 (vedi sentenza in atti), a conclusione del processo cosiddetto “dei 69”, che lo condannò per aver fatto parte dell’associazione a delinquere denominata “clan COSTA”, reato contestato come commesso fino alla data del 5 agosto 1981. Nella sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Messina il 13 giugno 1984 ed integralmente confermata in appello (ove si è solo provveduto a riconoscere l’istituto della continuazione) si legge (vedi pag. 66 della citata sentenza) che “si hanno precisi riscontri non solo della sua appartenenza al clan, ma anche della sua posizione di assoluto rilievo nel gruppo. Tale convincimento ha trovato conferma anche in dibattimento nel corso dell’interrogatorio da lui reso in modo attento e misurato. Il detto imputato è stato ferito nel corso della sparatoria di piazza Manzoni, venendo imputato di favoreggiamento; è stato protagonista, per quanto dopo si dirà, dell’episodio relativo al sequestro di DI BLASI Pietro; ha partecipato alla sparatoria di S. Lucia sopra Contesse; ha avuto una funzione mediatrice nei giorni successivi al ferimento del CHILLE’ [...] ed ancora nella vicenda avuta in carcere da RIZZO Francesco Gaetano e per la quale il CAVO’ è stato interessato da RIZZO Letterio”. Il CAVO’ fu, successivamente, imputato anche nel processo cosiddetto “dei 290”, ove gli venne contestato di aver fatto parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata “clan COSTA”, con l’aggravante di esserne stato un capo, e per tale reato venne condannato in primo grado (la sentenza di appello si concluse, viceversa, con declaratoria di estinzione del reato per morte del reo). Nella citata sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 3-4-1987/25-11-1987, si legge, in particolare (vedi pag. 146 e segg. della suindicata sentenza), che il collaboratore INSOLITO Giuseppe “ha precisato che l’imputato divenne “santista” della organizzazione dopo l’omicidio di Nuccio CAMBRIA, risalente al 17-11-1982 (per tale fatto l’imputato venne assolto con la suindicata sentenza del 28-11-1985, la quale, pur avendo accertato che egli commise l’omicidio, ritenne, tuttavia, che avesse agito in stato di legittima difesa), precisamente tra il 1982 ed il 1983, epoca in cui lo stesso era latitante. Come “santista” faceva parte dei dirigenti - responsabili della “famiglia”, circostanza confermata da INSOLLITO Patrizio e da PECORELLA Bruno, il quale ultimo ha dichiarato di avere personalmente percepito il ruolo direttivo del CAVO’ e constatato l’influenza che lo stesso e gli altri “maggiorenti” dell’associazione esercitavano nell’ambiente carcerario messinese”. Si è già visto, poi, nella parte introduttiva di carattere storico della presente sentenza che il CAVO’ già dall’interno della famiglia “COSTA” iniziò a tessere relazioni con altri gruppi criminali e, in particolare, con la pericolosa organizzazione malavitosa palermitana denominata COSA NOSTRA, dove, come ha riferito COSTA Gaetano , poteva contare sull’appoggio di persone quali Nando GRECO e Michelangelo ALFANO, o con i gruppi calabresi facenti capo ai DI STEFANO ed ai TEGANO. L’esistenza di tali contatti è stata, d’altronde, confermata sia dal collaboratore SPARACIO Luigi , che, pur avendo affermato di non sapere se il CAVO’ fosse un uomo d’onore, ha dichiarato che “lui si vantavadi avere commesso omicidi a Palermo (vedi udienza del 9-10-1996), sia dal collaboratore PARATORE Vincenzo, il quale, come si è visto, ha riferito che il CAVO’, durante la propria latitanza, assicurò il transito indisturbato nelle acque di Messina di una grossa partita di droga di pertinenza di malavitosi palermitani, ricevendo un compenso di 100 milioni di lire. E’, infine, sufficiente rinviare a quanto si è  ampiamente detto in precedenza in ordine alle vicende attraverso le quali si realizzò l’ascesa del CAVO’ all’interno della criminalità organizzata messinese, e che segnarono, a partire dal marzo 1987, data nella quale il CAVO’ come molti altri “capi” della vecchia famiglia “COSTA”, fu scarcerato (precisamente in data 5-3-1987 - vedi tabulati del D.A.P. -), da un lato la definitiva caduta di COSTA Gaetano  e lo sfaldamento del gruppo criminoso che a questo faceva capo e, dall’altro, la sostituzione di tale organizzazione delinquenziale con una nuova ampia organizzazione malavitosa, certamente la più potente nella città di Messina, che raccoglieva al suo interno i gruppi che facevano capo a MARCHESE Mario , a SPARACIO Luigi  ed a PIMPO Salvatore, e della quale CAVO’ Domenico fu il capo o, comunque, la persona di maggiore prestigio. Occorre evidenziare che la figura del CAVO’ emerge dalle parole dei collaboratori di giustizia non solo come quella di un capo capace di organizzare e dirigere un pericoloso sodalizio criminoso e di rendersi personalmente autore di efferati atti di sangue, ma anche come di una persona dalla fine intelligenza, che stava cercando di far fare un salto di qualità alla delinquenza organizzata messinese, aprendole nuovi scenari e nuovi settori di attività illecite. Particolarmente significative sono le parole di SPARACIO Luigi , il quale ha dichiarato, come si è visto, che il CAVO’ stava cercando di finanziare il clan non solo con le tradizionali attività illecite, ma anche introducendosi nell’economia lecita, facendo delle cooperative, inserendosi nel Comune, nella Provincia. Una conferma di ciò può, peraltro, trarsi dalla circostanza che, nella borsa che aveva il CAVO’ al momento della morte, vennero rinvenuti, come si è visto (vedi testimonianza del dirigente della Squadra Mobile GUGLIOTTA Carmelo), atti relativi alla cooperativa MARIVA, che testimoniano un indubbio suo interesse alle attività economiche che detta società avrebbe svolto, a prescindere dal fatto che, come ha riferito il teste MARINO, la cooperativa acquisì i primi appalti solo dopo l’uccisione del CAVO’, mentre non poche perplessità suscitano le affermazioni dello stesso MARINO in ordine alla natura dei rapporti esistenti tra lui ed il CAVO’.

Così delineata la figura della vittima dell’episodio delittuoso in esame, è facile comprendere le difficoltà che si incontrano ancora oggi nell’effettuare una corretta ricostruzione dei fatti, poiché l’assoluto rilievo malavitoso del CAVO’, i suoi collegamenti con altri potenti gruppi criminali, gli interessi economici che egli mobilitò e dei quali fu portatore, certamente determinarono quella segretezza, testimoniata dalle parole di numerosi collaboratori, che avvolse sin dall’inizio mandanti ed autori dell’azione delittuosa e rendono, probabilmente, ancora attuale e diffuso l’interesse a fornire mistificazioni della realtà ed a non dissipare, pure nella stagione dei collaboratori di giustizia, la fitta nebbia che continua a circondare tale fatto. Ciò spiega parzialmente il motivo per il quale le diverse ricostruzioni offerte di tale omicidio appaiono largamente insoddisfacenti e, come si vedrà, raramente e solo in parte superano positivamente il vaglio di attendibilità. Ritiene, di conseguenza, questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza del solo imputato MARCHESE Mario  in ordine ai reati a lui ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame, mentre gli altri imputati vanno, come si vedrà, mandati assolti.

Per cercare di capire chi abbia potuto decidere la morte del CAVO’ e chi abbia partecipato all’esecuzione dell’omicidio sembra necessario prendere le mosse dai soggetti che potevano avere interesse alla sua eliminazione e dalle ragioni che poterono ispirare una volontà omicida. Occorre, cioè, indugiare su quella che viene definita “causale generica” del delitto, nettamente distinta dal movente che ne costituì la ragione storica. La causale generica, come si è visto nelle premesse di carattere metodologico alla presente sentenza, non essendo un fatto ma un sospetto, non integra neppure un indizio e, come tale, può solo servire a indirizzare le indagini senza contribuire in alcun modo alla prova del fatto storico, ma inevitabilmente rifluisce su di essa nella misura in cui permette di evidenziare l’eventuale inaffidabilità della fonte di prova o la concretezza e pregnanza di eventuali ricostruzioni alternative del fatto.

E’, comunque, sufficiente in questa sede richiamare brevemente i risultati della già effettuata disamina delle complesse relazioni esistenti all’epoca dell’attentato tra i principali esponenti della criminalità organizzata messinese, rinviando per i necessari approfondimenti a quanto si è detto nell’introduzione di carattere storico ai singoli delitti (vedi pag. 201 e segg.).

Uno dei contrasti che per primo si evidenziò all’interno del clan “COSTA” fu quello tra il CAVO’ e LEO Giuseppe, il quale accusava il primo di essere stato un confidente della polizia in relazione alla vecchia vicenda della sparatoria di via Manzoni, con la volontà, probabilmente, di affrancarsi in tal modo dalla posizione di subordinazione, nella quale si era fino ad allora trovato, nei confronti del CAVO’, del quale era figlioccio. A tali ragioni di contrasto personale dovettero, però, aggiungersene altre correlate alla volontà egemonizzatrice all’interno della criminalità organizzata cittadina, che entrambi coltivavano nella loro posizione di capi delle due più potenti organizzazioni operanti sul territorio, come ha espresso efficacemente il collaboratore LA TORRE Guido quando ha affermato che l’uno voleva ammazzare l’altro per essere “il capo indiscusso, più forte che esisteva a Messina”.

Un altro dei contrasti più accesi fu quello tra il CAVO’ e CAMBRIA Placido, sul quale già ci si è soffermati quando si è trattato l’omicidio di DE DOMENICO Antonino. Esso trovava la propria origine sia in ragioni di interesse malavitoso, sia in ragioni personali e fu talmente violento che vi è traccia in atti di altri episodi nei quali esso si manifestò attraverso delle azioni di sangue. Soffermandosi esclusivamente su quei fatti riconducibili al CAMBRIA o ai suoi uomini nei confronti del CAVO’ o dei suoi seguaci, è sufficiente citare l’omicidio di PARISI Corrado, intimo amico del CAVO’, ad opera di PARATORE Vincenzo, uomo, come si è detto, vicinissimo a CAMBRIA Placido, su mandato di quest’ultimo; i progetti omicidi orchestrati dal CAMBRIA per uccidere in carcere CAVO’ Domenico nel corso della detenzione per il cosiddetto processo “dei 290”; l’attentato o, più probabilmente, gli attentati posti in essere dal PARATORE nei confronti del CAVO’ dopo la scarcerazione di quest’ultimo, i quali, ancorché lo stesso PARATORE abbia dichiarato che si iscrivevano esclusivamente nella lotta tra il COSTA ed il CAVO’, sembra, tuttavia, che vadano inquadrati anche nella parallela lotta tra il CAMBRIA ed il CAVO’.

Certo è, altresì, l’odio che nutriva COSTA Gaetano  nei confronti di CAVO’ Domenico, la cui ascesa coincise con il suo declino. Sembra, d’altronde, che il COSTA non fu estraneo né all’omicidio del PARISI, né a successivi attentati nei confronti del CAVO’, secondo quanto può intendersi dalle parole del PARATORE e da quelle dello stesso COSTA, il quale ha ammesso di aver tentato, senza riuscirvi, di “eliminare il CAVO’”, colpevole di essersi reso autore di un “colpo di stato” nei suoi confronti (vedi udienza del 26-7-1996).

Benché MARCHESE Mario  abbia cercato di accreditare la tesi che egli non aveva alcun interesse alla uccisione di CAVO’ Domenico e che anzi fu danneggiato dal suo omicidio, poiché venne isolato essendo stato dai più ritenuto responsabile di tale fatto di sangue, è innegabile che anche il MARCHESE poteva avere valide ragioni per volere tale delitto, a nulla rilevando la successiva piega degli eventi, che fu in qualche modo imprevedibile e che, comunque, difficilmente lo stesso MARCHESE avrebbe potuto prevedere nell’orientare la propria azione. Il MARCHESE, quale responsabile dell’attentato nei confronti di CAVO’ Salvatore, cugino di CAVO’ Domenico, doveva, infatti, temere che quest’ultimo potesse attentare alla sua vita, nonostante che i due fossero successivamente divenuti alleati, poiché ne conosceva certamente molto bene l’attitudine vendicativa, tanto che si diceva, come ha riferito PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 13-4-1996) che aveva “u’ pilu ‘nto cori, nel senso che CAVO’ ti ammazza prima o dopo”. E’ indubbio, poi, che il MARCHESE, il quale, alleandosi con CAVO’ Domenico contro COSTA Gaetano  e, soprattutto, contro CAMBRIA Placido, suo acerrimo nemico sin dall’uccisione di BONSIGNORE Pietro, forse sperava di mantenere così la posizione di supremazia all’interno del clan, che aveva conquistato nel breve periodo di libertà goduto dopo le scarcerazioni del luglio 1986, si era visto, viceversa, sostanzialmente emarginare dal CAVO’, il quale, approfittando della sua carcerazione, aveva assunto tutte le leve del potere. Risulta, allora, evidente che il CAVO’, sebbene fosse formalmente alleato del MARCHESE, era divenuto in breve tempo il principale ostacolo lungo la via verso un potere egemonico all’interno della criminalità organizzata messinese, certamente vagheggiato dal MARCHESE, il quale aveva messo in luce la sua ambizione con la spregiudicata estromissione del CAMBRIA ed al quale non poteva che stare stretto il ruolo subalterno che gli stava ritagliando il CAVO’.

Altri soggetti, infine, avrebbero potuto avere interesse all’uccisione del CAVO’. Ciò può ipotizzarsi, innanzi tutto, secondo quanto è stato affermato con chiarezza dal collaboratore LEO Giovanni, con riguardo a GALLI Luigi , il quale, in considerazione della sua segreta solidarietà con LEO Giuseppe, della quale si è già discusso (vedi pag. 239 e segg. della presente sentenza), condivideva, probabilmente, anche le strategie malavitose di quest’ultimo .

Parimenti è possibile ipotizzare un segreto accordo tra SPARACIO Luigi  e CAMBRIA Placido, in considerazione del fatto che il primo, incurante dei pessimi rapporti che esistevano tra il CAVO’, del quale si professava amico, ed il CAMBRIA, costituirà insieme a quest’ultimo, subito dopo l’uccisione del CAVO’, un agguerrito clan malavitoso. Tale ipotesi acquista, peraltro, particolare concretezza alla luce dell’accertamento compiuto dal maresciallo BALICE, il quale, escusso all’udienza del 20-11-1995, ha riferito di aver visto in data 27-1-1988, SPARACIO Luigi insieme al cugino VILLARI Antonino ed a CAMBRIA Placido. Tale circostanza assume, invero, precipuo rilievo poiché allo SPARACIO doveva essere ben nota l’ostilità del CAVO’ nei confronti del CAMBRIA, e la volontà del primo di isolare il secondo attraverso il divieto imposto agli uomini a lui vicini di avere qualsiasi tipo di incontro o contatto con quest’ultimo, tanto che lo stesso collaboratore ha affermato, come si è già visto, che il CAVO’ deliberò l’uccisione di DE DOMENICO Antonino proprio perché questi non aveva ottemperato tale obbligo. L’incontro tra lo SPARACIO ed il CAMBRIA, posto in essere poco più di un mese prima dell’omicidio del CAVO’, sfidando la prevedibile ira di quest’ultimo, può, allora, ragionevolmente giustificarsi nella prospettiva di un’alleanza tra i due al fine di uccidere o, comunque, contrastare il CAVO’ e porre le premesse per costituire insieme un gruppo criminoso, come, d’altronde, si verificherà da lì a breve tempo.

Altri sconosciuti personaggi della ‘ndrangheta calabrese, avrebbero, infine, potuto temere e cercare di impedire che, attraverso il CAVO’, si realizzasse uno spostamento della criminalità organizzata messinese dalla loro sfera di influenza, nella quale si era fino ad allora trovata grazie ai saldi legami con il COSTA, alla sfera di influenza di COSA NOSTRA palermitana, con la quale il CAVO’ era da tempo in stretti rapporti.

Se molteplici erano i soggetti che potevano avere interesse all’eliminazione del CAVO’ e differenti le ipotizzabili ragioni di una volontà omicida, tanto da rendere complesso il loro esame e le loro reciproche interferenze, ancor più difficile si presenta l’esame del tema fondamentale dell’accertamento giurisdizionale, vale a dire l’individuazione di quello che fu lo specifico movente del delitto, nonché delle circostanze che segnarono il passaggio di una delle situazioni di conflitto sopra evidenziate da virtuali in attuali. Occorre, comunque, sottolineare che tale indagine non è essenziale per l’accertamento delle responsabilità individuali, poiché è possibile in qualche modo prescinderne, nella misura in cui l’identificazione del soggetto o dei soggetti che vollero la morte del CAVO’ possa effettuarsi sulla base di certi elementi di prova, pur rimanendo oscure o non del tutto chiarite le reali ragioni del delitto. L’accertamento delle responsabilità individuali finisce, così, in certa misura, con l’essere funzionale a quello del movente del delitto in un giudizio complessivo nel quale entrambe le indagini appaiono indispensabili, integrandosi reciprocamente.

E’ opportuno, inoltre, sottolineare la notazione, che può fungere da guida per la corretta interpretazione dell’intera vicenda, effettuata da CASTORINA Pasquale , il quale ha evidenziato, come si è prima brevemente ricordato, che per l’uccisione di un personaggio di tale caratura criminale occorreva un ampio consenso all’interno della criminalità organizzata messinese e una simile decisione non poteva mai considerarsi il frutto di una progettazione isolata. Una conferma di tale affermazione è stata, peraltro, fornita dal collaboratore RIZZO Rosario , il quale, anche se con riferimento alla morte del fratello RIZZO Letterio, ha affermato (vedi udienza del 10-6-1996) che “a Messina quando si doveva uccidere qualche persona eccellente si dovevano riunire tutti i capi”, avvalorando la tesi che qualcosa di analogo dovette succedere pure per l’omicidio del CAVO’.

Sembra certo, comunque, che parte rilevante nella decisione di uccidere il CAVO’ ebbe LEO Giuseppe, capo del clan che a quel tempo si contrapponeva a quell’ampia coalizione della quale faceva parte la vittima. E’, d’altronde, più che probabile che, per attentare alla vita del CAVO’, si cercasse, innanzi tutto, l’appoggio e la collaborazione del LEO che, per l’antica ed aspra inimicizia coltivata nei confronti di quest’ultimo, non li avrebbe certamente negati. Nondimeno, l’affermazione della partecipazione del LEO al delitto come mandante dello stesso, da solo o insieme ad altri, non discende solo da ragioni di natura puramente logica, ma si fonda anche su solidi elementi probatori. Pressoché tutti i collaboratori di giustizia sentiti al dibattimento hanno, infatti, sostenuto che il LEO fu mandante dell’attentato e se è vero che alcune di tali dichiarazioni appaiono di debole efficacia probatoria, perché provenienti da soggetti aventi un diretto interesse nel fatto, come l’imputato MARCHESE Mario , o da soggetti che, appartenenti a gruppi tradizionalmente nemici del clan “LEO”, non hanno saputo, in genere, indicare in modo convincente come abbiano appreso la suddetta circostanza, citando fonti di dubbia attendibilità, altre dichiarazioni, soprattutto quelle rese dai collaboratori di giustizia che facevano parte del clan diretto da LEO Giuseppe, appaiono degne della massima fede, poiché provenienti da soggetti che poterono essere al corrente di un eventuale coinvolgimento nel delitto del sodalizio criminoso al quale essi stessi appartenevano.

Appare, anzitutto, del tutto verosimile, il racconto di SANTACATERINA Umberto in ordine alle circostanze nelle quali seppe in carcere dell’imminente attentato e poi apprese dell’avvenuta morte del CAVO’, in considerazione degli stretti legami che, come si è detto (vedi i rilievi effettuati quando si è trattato l’omicidio di GIAIMO Santi, pag. 604 e segg.), esistevano da tempo con il LEO e che certamente non si erano interrotti all’epoca in cui si svolsero i fatti. L’attendibilità di tali dichiarazioni discende, oltre che dalla generica credibilità del collaboratore, già più volte in precedenza evidenziata, anche dal loro contenuto, preciso e circostanziato, e non viene infirmata dalla circostanza riferita da MANCUSO Giorgio , secondo cui il collaboratore era afflitto a quel tempo da tossicodipendenza ed era stato per tale motivo emarginato all’interno del gruppo “LEO”. Il SANTACATERINA ha, invero, riferito di aver ricevuto confidenze del tutto generiche, seppur rilevanti per potere affermare oggi un coinvolgimento del LEO, e, di conseguenza, esse appaiono, nonostante l’eventuale scarsa affidabilità del collaboratore a causa della sua asserita tossicodipendenza, senza dubbio plausibili tra persone legate da lunga affinità criminale. D’altronde è ricorrente l’affermazione, nelle parole di diversi collaboratori di giustizia, che il LEO non fece mai mistero di essere stato responsabile dell’omicidio ed è, pertanto, naturale che se ne vantò, anzitutto, tra i suoi affiliati. Verosimile è anche la circostanza riferita dal SANTACATERINA, secondo cui i rancori tra il LEO ed il CAVO’ divennero ancora più accesi dopo che quest’ultimo cercò di organizzare un attentato nei confronti del primo. Tale, fatto, indicato pure da MANCUSO Giorgio , benché, probabilmente, storicamente accaduto, non sembra, tuttavia, che possa essere considerato la causa scatenante della decisione omicida, se solo si osserva che il LEO venne arrestato il 25 maggio 1987 (vedi tabulato D.A.P.) e che l’attentato nei suoi confronti dovette, pertanto, essere stato progettato ancor prima di tale data, a notevole distanza temporale dalla data di commissione dell’omicidio del CAVO’.

Rilievo ancora maggiore hanno le dichiarazioni di LEO Giovanni , che si trovava nel carcere di Messina insieme al fratello e che, per lo stretto rapporto di parentela con il capo del clan, fu certamente al corrente, se non dei particolari del fatto, almeno della sua riferibilità al gruppo al quale egli apparteneva. Va, peraltro, osservato che LEO Giovanni , così rivelando un’adeguata conoscenza delle vicende in esame, ha, altresì, indicato in modo preciso le ragioni immediate del delitto, da ravvisarsi nei contrasti insorti a seguito del progressivo espandersi delle attività illecite del CAVO’ in settori tradizionalmente controllati dal LEO, come, ad esempio, le estorsioni presso alcuni cantieri edili di grandi dimensioni (VITALE, D’AMICO), o in settori totalmente nuovi dell’economia illegale, che si aprivano attraverso la costituzione di cooperative come la MARIVA, dai quali il primo cercava di estromettere il secondo. Una significativa analogia con quanto sostenuto, in proposito, da LEO Giovanni può rinvenirsi nelle parole di COSTA Gaetano  e di VENTURA Salvatore , i quali  hanno affermato che alle vecchie mai sopite ragioni di contrasto tra LEO Giuseppe e CAVO’ Domenico se ne aggiunsero altre che sorsero per questioni economiche (sottrazione da parte di quest’ultimo dei proventi illeciti derivanti da un appalto edile di grandi dimensioni ovvero sua intromissione nell’estorsione ai danni dell’imprenditore edile VITALE). Altrettanto significativa è la circostanza che MARCHESE Mario , il quale non aveva fatto cenno in sede di indagini preliminari, come si è visto, a ragioni di contrasto di tal genere tra il LEO ed il CAVO’, limitandosi a far riferimento a vecchi e noti rancori tra i due malavitosi, non ha potuto fare a meno, al dibattimento, spinto probabilmente dalla forza delle argomentazioni degli altri collaboratori sopra citati, di dare una diversa ricostruzione del fatto e di indicare in questioni di natura economica la ragione primaria del delitto, benché tale circostanza potesse non giovare alla sua difesa.

Occorre, da ultimo, ricordare che anche MANCUSO Giorgio  e VENTURA Salvatore , entrambi personaggi di notevole rilievo all’interno del clan “LEO”, hanno concordemente ribadito, pur con accenti diversi, la circostanza che LEO Giuseppe decise il delitto all’interno del carcere di Messina.

La più convincente conferma del superiore assunto in ordine al ruolo svolto dal LEO nell’omicidio viene, però, dalle vicende che, nel carcere di Messina, fecero seguito alla morte del CAVO’, poiché, come si è visto nell’introduzione di carattere storico ai vari delitti, i detenuti appartenenti al clan di LEO Giuseppe costrinsero quelli appartenenti ai clan di CAVO’ e di PIMPO, fedele alleato del primo, a trasferirsi dal reparto “camerotti”, dove si trovavano, al reparto “cellulari” ed a rinunciare all’attività lavorativa che essi svolgevano all’interno della Casa Circondariale, tenendo così un comportamento di notevole valore simbolico, a voler significare che il gruppo “LEO”, dopo essere riuscito ad eliminare il CAVO’, poteva ormai arrogarsi il diritto di comandare su tutti gli altri gruppi.

Ulteriore indizio, infine, che conferma il coinvolgimento del LEO nel fatto è costituito dalla scelta, per l’esecuzione dell’omicidio, dello stesso giorno nel quale il MANCUSO si sposò. Non sembra, infatti, ragionevolmente sostenibile che coloro che organizzarono un attentato di siffatta complessità esecutiva e, come tale, bisognoso di accurata preparazione sin nei minimi particolari, abbiano potuto lasciare al caso, come sostenuto da LEO Giovanni, la scelta del giorno in cui questo avrebbe dovuto essere perpetrato e, d’altronde, la singolare coincidenza con il matrimonio del MANCUSO avrebbe potuto giovare a sviare le indagini e, comunque, a fornire un formidabile alibi a tutti gli affiliati al clan “LEO” che presero parte alla cerimonia nuziale.

La Corte ritiene certa, altresì, la responsabilità di MARCHESE Mario  nell’omicidio in esame, così come gli è stato contestato. La pubblica accusa ha sostenuto che all’interno della Casa Circondariale di Messina si realizzò un accordo tra LEO Giuseppe e MARCHESE Mario , entrambi lì detenuti, diretto all’uccisione del CAVO’. Tale asserzione appare, invero, adeguatamente provata.

Come si è già osservato, la natura del delitto ed il rilievo criminale della vittima certamente indussero mandanti ed esecutori a mantenere la massima segretezza su tutta la vicenda, sicché, da un canto, non deve sorprendere che alcuni dei collaboratori sentiti, come SPARACIO Luigi  e COSTA Gaetano , anche prescindendo dal dubbio, prima avanzato, di un loro coinvolgimento nel delitto e di un conseguente interesse a fornire una versione dei fatti non corrispondente alla realtà, si siano mostrati incerti e dubbiosi sulla reale partecipazione del MARCHESE all’attentato, che essi, comunque, hanno dichiarato di aver sospettato, né può meravigliare che altri non citino neppure il MARCHESE, della cui eventuale partecipazione non seppero alcunché, mentre risulta, d’altro canto, estremamente significativo che tutti i collaboratori di giustizia che si trovavano detenuti nel carcere di Messina nelle settimane che precedettero l’esecuzione dell’agguato, vale a dire SANTACATERINA Umberto, LEO Giovanni , RIZZO Rosario  e MANCUSO Giorgio , i quali furono, di conseguenza, a differenza degli altri, in condizione di percepire il tipo di rapporti che si stavano instaurando tra il LEO ed il MARCHESE, non hanno esitato ad affermare la partecipazione di quest’ultimo nella fase deliberativa del delitto.

Di ridotto valore probatorio e non meritevoli di un più approfondito esame appaiono, viceversa, le dichiarazioni di quei collaboratori come il PARATORE, il CARIOLO, il GIORGIANNI, il ROMEO, il FERRARA e lo stesso VENTURA, i quali hanno accusato il MARCHESE di essere stato il mandante dell’omicidio, benché non si trovassero in quel periodo detenuti nel carcere di Messina (il VENTURA si trovava detenuto a Volterra e venne trasferito a Messina solo dopo il delitto - vedi tabulati D.A.P. -), poiché tutti ricevettero notizie mediate da fonti la cui attendibilità risulta oggi difficilmente controllabile e vi è il fondato pericolo che si siano fatti portatori di mere voci d’ambiente, come tali non utilizzabili per la decisione. Occorre ora soffermarsi sulle dichiarazioni dei collaboratori prima citati, che ebbero modo di percepire direttamente all’interno del carcere i momenti attraverso i quali si realizzò l’accordo diretto all’uccisione del CAVO’.

Non tutti i suddetti collaboratori presentano, invero, la stessa attendibilità e, in particolare, alle parole di RIZZO Rosario  su quanto avvenuto in carcere, molto sintetiche e piuttosto generiche, non si può attribuire soverchio rilievo, anche se illuminano su un aspetto della vicenda oggetto delle dichiarazioni di diversi collaboratori. Il RIZZO ha, infatti, riferito che nel carcere di Messina il CAVO’ venne accusato di essersi appropriato di proventi illeciti derivanti dalle bische clandestine e da altre attività malavitose, sottraendoli a Mario MARCHESE ed a Giuseppe LEO; ha aggiunto, inoltre, che si sparse una voce, la quale divenne in breve tempo oggetto di “discussioni” tra i detenuti, secondo cui CAVO’ Domenico avrebbe espresso l’opinione che MARCHESE Mario  “non contava più” nulla. Le suddette circostanze che, probabilmente, in una superficiale ottica delinquenziale, potevano essere sufficienti per attribuire la responsabilità del fatto al MARCHESE, quale espressione di un contrasto che appariva evidente già all’interno del carcere, non consentono, tuttavia, di inferire automaticamente, seguendo una logica rigorosa, che MARCHESE Mario  fu il mandante del delitto in esame, anche se è indubbio che ne costituiscono un rilevante indizio, poiché evidenziano un interesse di quest’ultimo ad eliminare il CAVO’, divenuto ancor più attuale e concreto a seguito di voci artatamente diffuse all’interno del carcere da parte di chi aveva interesse ad acuire i latenti contrasti tra i due malavitosi ed a favorire una lotta aperta tra loro, fornendo ad essa, nella peculiare subcultura malavitosa, una ragguardevole giustificazione. Di più, d’altronde, il RIZZO non poteva sapere poiché egli era cugino ed affiliato di PIMPO Salvatore, persona rimasta sempre fedele al CAVO’, come dimostra l’attentato che progettò e fece eseguire, dopo la morte di quest’ultimo, nei confronti di CIRAOLO Claudio, sospettato di avere avuto una parte nel fatto, sicché è normale che i mandanti del delitto si siano curati di non far sapere soprattutto a lui particolari relativi alla deliberazione ed esecuzione dell’azione omicida.

Ben maggiore rilievo hanno le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, LEO Giovanni  e MANCUSO Giorgio , i quali hanno riferito che in carcere si svolse una riunione o, meglio, una “discussione” tra il MARCHESE ed il LEO nella quale si deliberò l’omicidio. Tutti i suddetti collaboratori appartenevano al clan “LEO” e poiché la distribuzione dei detenuti nelle celle e nei reparti all’interno del carcere corrispondeva alle divisioni in gruppi criminosi è ben probabile che essi, pur non avendo partecipato, come è stato dichiarato tanto dal SANTACATERINA che dal LEO, all’asserito incontro tra i due capi clan, ne abbiano avuto conoscenza, atteso che esso si svolse nello stesso reparto e nello stesso piano nel quale essi si trovavano ristretti e che una simile alleanza, in considerazione del suo valore strategico, era un fatto che certamente non poteva sfuggire loro o passare inosservato.

In particolare il SANTACATERINA ha affermato che alla riunione parteciparono il LEO, il MANCUSO ed il MARCHESE e, pur non avendo egli sentito chiaramente quale fosse l’oggetto della discussione, intuì che si trattava della decisione di uccidere il CAVO’ in relazione agli eventi che seguirono.

La deposizione del SANTACATERINA contiene, invero, una imprecisione con riferimento al numero della cella nella quale si sarebbe svolta la riunione succitata, poiché è pressoché certo, in considerazione della lunga attività preparatoria che un siffatto crimine richiedeva, che essa non fosse la cella numero 51, occupata dal LEO solo qualche giorno prima del delitto, bensì altra cella occupata dal LEO antecedentemente. Si tratta, comunque, di un errore veniale, che non indebolisce la complessiva attendibilità della dichiarazione, poiché il collaboratore ha voluto chiaramente far riferimento alla stanza nella quale il LEO si trovava ristretto e l’indicazione di un numero diverso può spiegarsi sia con il lungo tempo trascorso dai fatti, che può avere annebbiato la memoria, sia con la circostanza che il LEO occupava la stanza numero 51 proprio il giorno in cui avvenne l’omicidio, sicché è facile che si sia verificata una sovrapposizione dei ricordi.

Non può neppure sottacersi che l’accusa del SANTACATERINA nei confronti del MARCHESE contiene un salto logico, poiché il collaboratore, secondo le sue stesse dichiarazioni, non apprese mai con certezza quale fu il tenore degli accordi tra il MARCHESE ed il LEO, ma ha operato una deduzione logica per certi versi arbitraria. Occorre, allora, intendersi sul valore probatorio delle dichiarazioni del SANTACATERINA che non costituiscono prova diretta di una concertazione tra il LEO ed il MARCHESE, intesa ad uccidere il CAVO’, realizzatasi nel corso di un incontro al quale il collaboratore assistette o che conobbe da altri nei suoi particolari, ma forniscono esclusivamente la prova di un altro fatto, vale a dire della riunione avvenuta, poco tempo prima del delitto, tra il LEO ed il MARCHESE nella cella occupata dal primo. Tale fatto ha, invero, il valore di indizio grave della realizzazione del suddetto accordo, in considerazione della sua vicinanza temporale al delitto e delle complessive circostanze nelle quali esso maturò. La sicura partecipazione di LEO Giuseppe al fatto di sangue con il ruolo di mandante, unita alle difficoltà che si ponevano nell’esecuzione di un simile delitto ed alle prevedibili conseguenze dell’azione criminosa, tanto nel caso in cui questa avesse raggiunto il suo obiettivo, quanto nel caso in cui l’attentato fosse fallito, rendono, infatti, probabile che il LEO abbia cercato di stringere delle alleanze e di coagulare intorno al suo progetto delinquenziale il più ampio schieramento possibile, rivolgendosi, tra gli altri, a MARCHESE Mario , che si trovava detenuto insieme a lui. Inoltre, la contrapposizione che vi era all’epoca tra i gruppi o, meglio, tra le coalizioni alle quali appartenevano il LEO ed il MARCHESE, circostanza ammessa dallo stesso MARCHESE, il quale ha dichiarato che era nemico di LEO Giuseppe “quasi da sempre”, rende verosimile che un avvicinamento tra i due capi sia potuto avvenire solo in relazione a fatti di rilevante gravità, poiché non poteva certamente sfuggire ad entrambi che esso avrebbe inevitabilmente implicato, di per sé, uno scostamento del MARCHESE dalle precedenti alleanze. L’esistenza di contrasti, infine, tra il MARCHESE ed il CAVO’, evidenziatisi con particolare vigore in carcere e testimoniati, tra gli altri, come si è visto, da RIZZO Rosario , rende oltremodo probabile che il LEO abbia cercato anzitutto l’adesione proprio del MARCHESE al suo progetto omicida.

In ordine alle dichiarazioni di LEO Giovanni  occorre richiamare le precedenti osservazioni, cui va aggiunto che lo stretto rapporto di parentela esistente con il capo LEO Giuseppe rende del tutto verosimile che vi siano state delle confidenze su tale fatto tra i due fratelli ed attendibile l’affermazione secondo la quale “ero là e sapevo”. Nell’esaminare le affermazioni del LEO sembra, invero, di poter desumere che la decisione di uccidere il CAVO’ fosse intervenuta già prima che il collaboratore venisse trasferito nel carcere di Messina, poiché egli ha affermato che il fratello Giuseppe, solo qualche giorno dopo il suo arrivo, gli confidò che CAVO’ “doveva morire”. Se ciò fosse vero, significherebbe che la decisione omicida era stata già presa prima della metà del mese di gennaio 1988, che nessuna influenza su di essa ebbero, pertanto, le rivelazioni del CIRAOLO, nella breve carcerazione da quest’ultimo subita nella prima metà del mese di gennaio 1988, alle quali hanno fatto, viceversa, riferimento diversi collaboratori tra i quali lo stesso LEO Giovanni , e che, in definitiva, il collaboratore non fu presente durante il tempo in cui tale decisione maturò. Una simile conclusione sembra, però, arbitraria poiché è possibile e, anzi, probabile che il LEO, per motivi che lo riguardavano esclusivamente, avesse programmato di uccidere il CAVO’ e di tale progetto fece partecipe il fratello, quando lo incontrò in carcere, mentre solo successivamente ottenne l’adesione ad esso del MARCHESE, sfruttando il malumore di quest’ultimo nascente dalle parole del CIRAOLO. Vi è, peraltro, da osservare che, secondo una diversa ricostruzione dei fatti, sulla quale ci si soffermerà in seguito, il CIRAOLO fece le asserite accuse nei confronti del CAVO’ nel corso di una sua precedente carcerazione avvenuta nell’agosto dell’anno 1987, sicché non può escludersi che nel gennaio 1988 il progetto omicida fosse già in un avanzato stato di elaborazione.

MANCUSO Giorgio , infine, era il braccio destro di LEO Giuseppe e fu l’unico dei collaboratori  che, in tale veste, partecipò alla riunione in carcere tra il MARCHESE ed il LEO nella quale si decise l’omicidio, sicché alle sue dichiarazioni di accusa, provenienti da una fonte privilegiata e, in qualche modo, unica, tenuto conto della riservatezza che circondò la deliberazione del crimine, va attribuito un rilievo particolare, non ravvisandosi, peraltro, particolari ragioni di astio tra il MANCUSO ed il MARCHESE, tali da rendere elevato il pericolo di affermazioni calunniose.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sin qui esaminate risultano, come si è potuto notare, perfettamente collimanti tra loro e appaiono, pertanto, fornire già da sole, sovrapponendosi e completandosi a vicenda, elementi sufficienti per la prova della responsabilità dell’imputato MARCHESE Mario . Le parole di quest’ultimo, peraltro, contengono diverse notevoli ammissioni e contribuiscono a dare formidabile riscontro all’accusa.

Il MARCHESE ha, infatti, confermato che in carcere CIRAOLO Claudio , arrestato agli inizi del 1988 e rimasto detenuto nella Casa Circondariale di Messina per circa quindici giorni, gli disse che CAVO’ Domenico “si comportava male” nei suoi confronti. Tale fatto può considerarsi definitivamente provato, poiché è stato riferito con parole diverse, ma uguale nella sostanza, anche da SPARACIO Luigi , LEO Giovanni , FERRARA Sebastiano  e MANCUSO Giorgio . Quest’ultimo, in verità, sembra che abbia voluto indicare non tanto l’arresto in carcere subito da CIRAOLO Claudio  dal 5 al 15 gennaio 1988, cui sembrano alludere tanto il MARCHESE che lo SPARACIO, bensì quello antecedente avvenuto tra il 19-8-1987 ed il 22-8-1987. Ciò appare chiaro, invero, sia dal riferimento del MANCUSO al fatto per il quale il CIRAOLO venne arrestato (il MANCUSO ha parlato di “rissa”, fatto che sembra compatibile con quello narrato dal CIRAOLO nel quale  avrebbe inseguito e cercato di malmenare un pedofilo), sia dalla successione temporale degli eventi narrati (arresto del CIRAOLO, successiva decisione di uccidere il CAVO’, messaggi di morte trasmessi dal MANCUSO fuori dal carcere). La ricostruzione dei fatti fornita dal MANCUSO, benché non abbia alcun preciso riscontro, pare, nondimeno, più verosimile di quella del MARCHESE e dello SPARACIO, perché essa, spostando anteriormente nel tempo le vicende che portarono alla decisione omicida, si armonizza meglio con tutte le successive attività, che hanno richiesto certamente notevole tempo, dirette ad organizzare il delitto.

MARCHESE Mario  ha, quindi, continuato dicendo che, in base alle parole del CIRAOLO, egli fece “intendere” agli altri detenuti che “ce l’aveva con lui”. E’ certo, allora, che in carcere si discusse dei torti che il CAVO’ stava facendo al MARCHESE, il quale palesò tutto il proprio disappunto per quanto stava accadendo, sebbene il collaboratore abbia tenuto a precisare al dibattimento che, pure dopo le confidenze del CIRAOLO, in realtà egli non nutriva rancore nei riguardi del CAVO’. L’assunzione di un simile comportamento da parte del MARCHESE appare, tuttavia, particolarmente significativo, poiché non è ragionevolmente sostenibile che egli tenne solo un contegno “di facciata” ostile al CAVO’, non corrispondente ad un reale sentimento, sia per le probabili conseguenze di tale condotta sui reciproci rapporti tra i due malavitosi, sia, soprattutto, perché esso corrispondeva, come si è visto, ad obiettive ragioni di astio tra i due, sia, infine, perché i fatti attribuiti dal CIRAOLO al CAVO’ avrebbero ben giustificato se non imposto, nella peculiare subcultura malavitosa, una reazione da parte del MARCHESE, come lo stesso collaboratore ha finito con l’ammettere quando ha affermato di aver riferito al LEO la frase “se lui sbaglia in queste cose pure io me la sentirei”.

Il MARCHESE ha, poi, riferito di aver comunicato al CAVO’ quello che aveva detto il CIRAOLO sul suo conto, aspettandosi che quest’ultimo venisse ucciso. Tale fatto sembra, invero, fondato, poiché le parole dell’imputato, adeguatamente circostanziate, hanno trovato alcuni significativi elementi di riscontro in quelle di SPARACIO Luigi, il quale  ha dichiarato che già prima dell’omicidio del CAVO’ aveva avuto notizia del comportamento tenuto in carcere dal CIRAOLO (“noi sapevamo del comportamento che ha avuto CIRAOLO all’interno del carcere”). Si deve, infatti, ritenere che tale notizia fu propalata, con ogni probabilità, dallo stesso MARCHESE, il quale era il solo personaggio del gruppo, al quale apparteneva anche lo SPARACIO, che si trovava nelle condizioni di sapere quello che era avvenuto, avendovi assistito. Vi è da aggiungere che, ritenendo altrimenti, non sarebbe neppure facilmente comprensibile come PIMPO Salvatore, già pochi giorni dopo l’omicidio, avesse potuto attribuire una qualche responsabilità nel fatto al CIRAOLO, deliberando, di conseguenza, l’attentato nei suoi confronti, commesso il 17 marzo 1988 (su tale fatto vedi, oltre a quanto si dirà in seguito, l’ampia trattazione effettuata nella parte della presente sentenza che precede la trattazione dei singoli delitti, dedicata ad una breve descrizione delle vicende storiche della criminalità organizzata messinese). Dalla condotta del MARCHESE, che avvisò il CAVO’, quasi sollecitandolo a prendere provvedimenti nei confronti del CIRAOLO, non si può, però, desumere, come vorrebbe l’imputato, che questi aveva piena fiducia della correttezza del CAVO’ nei suoi riguardi, bensì esattamente l’opposto. Il MARCHESE, infatti, cercò, probabilmente, di verificare se quanto gli era stato confidato dal CIRAOLO rispondesse a verità e fece ciò in modo altrettanto spregiudicato quanto cinico, mentre la mancata reazione del CAVO’ dovette confermarlo nella convinzione che quanto aveva dichiarato il CIRAOLO rispondeva al vero. La decisione omicida trova, pertanto, una sua profonda giustificazione che non muove esclusivamente dal generico interesse del MARCHESE ad eliminare una possibile insidia per il suo potere malavitoso, ma anche da una serie di fatti (parole del CIRAOLO, probabile riduzione dei proventi illeciti, mancata uccisione del CIRAOLO da parte del CAVO’), che sovrapponendosi gli uni agli altri gli diedero la certezza che il CAVO’ costituisse ormai per lui un concreto pericolo.

Il MARCHESE ha, infine, ammesso di aver detto al LEO, dopo che si verificarono i fatti sopra succintamente esposti, che se il CAVO’ avesse “sbagliato”, cercando di appropriarsi dei proventi delle attività illecite gestite dal LEO, poteva ucciderlo (“se lui sbaglia, ammazzalo”). Tale comportamento costituisce, invero, un chiaro consenso all’azione criminosa e poco rileva che esso non corrispondesse ad un reale intento del MARCHESE, poiché non vi è dubbio che egli era perfettamente consapevole del significato delle sue parole e non gli potevano sfuggire quali fossero le prevedibili conseguenze della sua condotta. Non è, infatti, contestabile, in considerazione del prestigio e della forza che il MARCHESE aveva a quel tempo all’interno della criminalità organizzata messinese, che l’implicito assenso che egli fornì al progetto omicida del LEO abbia rafforzato il proposito criminoso di quest’ultimo, tanto da indurlo a mettere in atto l’attentato solo pochi giorni dopo la suddetta discussione, come risulta, peraltro, sostanzialmente ammesso dallo stesso imputato che ha posto in stretta relazione i due fatti.

Un ulteriore indizio viene, infine, fornito dall’esame del subdolo comportamento processuale dell’imputato che, come si è visto, ha cercato di alterare la realtà dei fatti e sviare così la giustizia, nascondendo, negli interrogatori resi agli organi inquirenti in fase di indagini, circostanze rilevanti per la ricostruzione dell’intera vicenda, successivamente ammesse solo al dibattimento, quando il mutato quadro probatorio a suo carico lo costrinse, probabilmente, a mutare l’originaria versione dei fatti, con implicita ammissione che essi non corrispondevano a verità.

Alla luce delle superiori considerazioni appare, pertanto, pienamente provata la partecipazione di MARCHESE Mario  all’episodio delittuoso in esame con il ruolo di mandante e va, di conseguenza, affermata la sua responsabilità penale per il reato di omicidio volontario in persona di CAVO’ Domenico, nonché per i reati di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di arma con riferimento alla pistola utilizzata dal killer per l’esecuzione dell’attentato, astretti tra loro dal vincolo della continuazione essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Sussistono, altresì, tutte le aggravanti contestate e, in particolare, vi è la prova dell’aggravante soggettiva della premeditazione sulla base di numerosi ed inequivocabili elementi. Già si è detto più volte in cosa consista la premeditazione, sicché è sufficiente in questa sede rinviare alle precedenti osservazioni (vedi, ad esempio, quello che si è detto in occasione dell’omicidio di GIAMO Santi a pag. 604 e segg.), mentre va sottolineato che, nel caso di specie, il processo psicologico di ferma e tenace determinazione a commettere il delitto, che caratterizza la suddetta aggravante, può facilmente desumersi sia dalle parole dell’imputato, le quali hanno confermato che vi fu un apprezzabile intervallo di tempo tra la risoluzione criminosa, avvenuta in carcere almeno qualche giorno prima del fatto, e l’esecuzione dell’omicidio, sia dalle modalità esecutive del crimine, che ebbe le caratteristiche dell’agguato mafioso eseguito con freddezza ed adeguata preparazione, avendo dovuto il killer, senza dubbio, studiare le abitudini della vittima per cogliere il momento più favorevole per la riuscita del proposito criminoso. Non può, d’altronde, valere in proposito l’obiezione che il MARCHESE, secondo le sue stesse parole, si disinteressò della fase esecutiva del delitto, poiché, anche accogliendo integralmente tale versione dei fatti, non poteva sfuggire all’imputato, quando prestò il suo assenso alla perpetrazione del crimine, che una simile azione delittuosa, la quale poneva all’evidenza rilevanti difficoltà attuative, non poteva che essere il frutto, oltre che di una precedente ponderata decisione, anche di un’accurata organizzazione.

Il MARCHESE, infine, tenuto conto del suo equivoco e fuorviante comportamento processuale, non appare meritevole della concessione né delle attenuanti generiche, né, a maggior ragione, dell’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152.

L’affermazione della responsabilità del MARCHESE quale mandante del delitto e l’accertamento di un concorso morale di LEO Giuseppe non escludono che altri soggetti abbiano potuto svolgere un analogo ruolo, anche se, non essendo imputati nel presente processo non è possibile, in mancanza di un adeguato approfondimento istruttorio, e non appare, comunque, opportuno, procedere funditus all’esame della loro posizione. Giova, nondimeno, accennare brevemente ai possibili altri mandanti del delitto i cui nomi sono emersi durante l’istruttoria, poiché tale indagine può essere funzionale all’accertamento della responsabilità degli altri imputati. In primo luogo va osservato che le medesime ragioni prima espresse, in base alle quali appare probabile che LEO Giuseppe abbia cercato di stringere delle alleanze e di coagulare intorno al suo progetto delinquenziale il più ampio schieramento possibile, rendono molto verosimile che egli si sia rivolto anche a quello che notoriamente era il rivale storico del CAVO’, vale a dire CAMBRIA Placido. La partecipazione di quest’ultimo al delitto rientra, pertanto, nella logica degli avvenimenti, tenuto conto che l’uccisione di un uomo del rilievo criminale del CAVO’ non poteva essere espressione, come hanno evidenziato LEO Giovanni  e RIZZO Rosario , della decisione di un singolo, anche se posto a capo di un potente gruppo delinquenziale. L’affermazione della probabile partecipazione del CAMBRIA al delitto discende, peraltro, non solo da considerazioni di carattere logico, ma anche dal rilievo che questi, come si è visto, fu il mandante di almeno un’analoga azione delittuosa perpetrata dal PARATORE, come da quest’ultimo ammesso, poco tempo prima del delitto in esame. Analogamente appare verosimile anche l’accusa mossa da LEO Giovanni  nei confronti di GALLI Luigi , in considerazione dei rapporti esistenti tra quest’ultimo ed il LEO che ben potevano giustificare un accordo tra i due al fine di assicurare almeno la non opposizione del GALLI al delitto. Elementi probatori sono, infine, emersi anche a carico di SPARACIO Luigi , che è stato accusato da CASTORINA Pasquale . Questi ha, infatti, ha affermato di avere saputo da DI BLASI Domenico che “CAVO’ voleva preparare la fossa allo SPARACIO e lo SPARACIO, di conseguenza, ha dato il mandato di farlo ammazzare”. Gli stretti legami di natura delinquenziale che vi erano, come si è visto (vedi le schede relative ai singoli collaboratori poste nella parte introduttiva della presente sentenza), sia tra CASTORINA Pasquale  e DI BLASI Domenico che tra quest’ultimo e SPARACIO Luigi , rendono, d’altronde, verosimile le asserite confidenze tra i suddetti personaggi e fugano ogni dubbio sull’attendibilità della fonte di prova, mentre non sono emersi contrasti o motivi di astio tali da giustificare eventuali accuse calunniose da parte del CASTORINA, il quale, peraltro, non ha insistito nella suddetta accusa, così dimostrando ulteriormente di non essere stato mosso da alcun interesse personale. Il collaboratore ha, infatti, affermato, subito dopo aver fornito la sopra ricordata ricostruzione dei fatti, che “però il motivo che è stato è partito dal carcere di MARCHESE e di Pippo LEO”, mentre le precedenti diverse accuse derivavano probabilmente dal fatto che lo SPARACIOmagari si vantava”. Orbene, le dichiarazioni del collaboratore non possono che lasciare perplessi, poiché è certo che SPARACIO Luigi  non si “vantò” mai di essere stato l’autore di un simile delitto, come risulta chiaramente dalle parole dei diversi collaboratori, che non lo hanno mai indicato tra i soggetti dei quali si sospettò un coinvolgimento nel delitto ed è, peraltro, del tutto illogico che egli si sia attribuito falsamente la paternità di un fatto così grave, che, viceversa, come si è visto, mandanti ed esecutori cercarono sempre di mantenere nel massimo segreto. La giustificazione fornita dal CASTORINA finisce, allora, con il rafforzare la valenza probatoria delle sue prime dichiarazioni, espressione di conoscenze del tutto riservate, che potevano essere note solo ad un personaggio come DI BLASI, per gli strettissimi rapporti di cointeressenza criminale esistenti con lo SPARACIO. E’, peraltro, sospetta la circostanza che SPARACIO Luigi  si sia trovato sul luogo del delitto poco dopo la sua perpetrazione, poiché essa potrebbe essere indice di una sua conoscenza del programma delittuoso, alla cui esecuzione volle in qualche modo assistere. Lo stesso SPARACIO ha, invero, ammesso al dibattimento la sua presenza in quel posto, forse indotto a farlo in considerazione del fatto che ciò era noto agli investigatori, tanto che subito dopo il delitto fu condotto presso gli uffici della Questura di Messina per accertamenti. Le sue dichiarazioni in proposito appaiono, nondimeno, in larga parte poco verosimili tanto da poter costituire un ulteriore indizio a suo carico, in quanto non è assolutamente credibile che egli, così come ha affermato, entrando nella banca, distante dal luogo dell’omicidio solo pochi metri, per pagare un effetto cambiario, non si sia accorto del corpo del CAVO’, ucciso pochissimo tempo prima, ed abbia saputo del fatto solo dal cassiere, tenuto conto, tra l’altro, che il delitto determinò sicuramente un’immediata confusione anche a causa del successivo inseguimento e delle numerose persone presenti alla sparatoria.

Esaurito l’esame delle fonti di prova relative ai mandanti dell’omicidio e riservando al seguito l’analisi delle posizioni processuali di MANCUSO Giorgio  e di CIRAOLO Claudio , i quali, nella prospettazione dell’accusa, sarebbero pure intervenuti nella fase ideativa ed organizzativa del delitto, occorre ora soffermarsi sulla posizione dell’imputato VENTURA Carmelo  e, in genere, sulla fase esecutiva del delitto, poiché i rilievi che verranno effettuati sull’attendibilità delle dichiarazioni di accusa dei collaboratori di giustizia con riferimento a tale imputato possono riverberarsi sulla complessiva ricostruzione del fatto e sull’accertamento delle diverse responsabilità individuali. Questa Corte ritiene, infatti, insufficienti e contraddittorie le prove a carico del VENTURA, tali da non consentire l’affermazione giudiziale della sua responsabilità, nonostante che pressoché tutti i collaboratori di giustizia sentiti su tale fatto lo abbiano accusato di essere stato il killer vestito da donna che uccise il CAVO’ e benché tale accusa risulti astrattamente verosimile in considerazione della appartenenza dell’imputato (come si vedrà quando si tratterà la sua posizione con riferimento al reato associativo) al gruppo malavitoso capeggiato da LEO Giuseppe. Vi sono, infatti, degli elementi di segno contrario, desumibili dalla prova storica del delitto, che immediatamente fanno sorgere gravissime perplessità, inficiando la suddetta versione dei fatti.

Dalle deposizioni dei testimoni che hanno assistito alla svolgimento dell’azione criminosa è stata, invero, fornita una descrizione dell’attentatore che contrasta irrimediabilmente con le caratteristiche fisiche del VENTURA. Come si è visto sopra, il teste SCIMONE Francesco ha dichiarato al dibattimento che la persona vestita donna che si diede alla fuga e che egli inseguì, da lui osservata piuttosto bene, era alta m. 1,75 ed ha, quindi, specificato, dando così maggiore concretezza ed attendibilità alle sue precedenti dichiarazioni, che era più alta e più esile di lui, il quale all’epoca era alto m. 1,72 e pesava circa 72 chili. Egli, inoltre, al pari del collega PATANE’ Francesco, notò una somiglianza dell’attentatore, che ha potuto vedere bene anche in viso, con la figura ritratta nei cartellini segnaletici del pregiudicato PARATORE Vincenzo e si deve supporre, pertanto, che il killer avesse un naso pronunciato, poiché proprio questa parte del viso caratterizza, per la sua particolarità, le fattezze somatiche del PARATORE. Il vice ispettore GIANNETTO Giovanni ha affermato, così come il suo collega, che il killer era alto circa m. 1,75. Allo stesso modo TAVILLA Nicola,  nelle sue prime dichiarazioni alla polizia (come si è visto ben più attendibili di quelle successivamente rese al dibattimento), aveva dichiarato che l’attentatore era alto circa m. 1,75. GRIOLI Paolo ha analogamente affermato che la fuggitiva era di corporatura magra ed era alta m. 1,75 circa. Il teste MACELI Nicola, nelle dichiarazioni rese alla Squadra Mobile subito dopo il fatto ed il cui contenuto gli è stato contestato al dibattimento, aveva sostenuto che la fuggitiva aveva la “faccia smunta”. Infine, MOLONIA Salvatore, che fu l’unico testimone a potere osservare l’attentatore a brevissima distanza e le cui dichiarazioni assumono, pertanto, un peculiare rilievo, ha affermato, nell’immediatezza del fatto, che l’attentatore era alto circa m. 1,70 o 1,75 e lo colpì il particolare del naso “che risaltava per la sua conformazione, [...] per il fatto che era a forma aquilina e tirato da un lato”. Da tutte le predette descrizioni, perfettamente collimanti tra loro, emerge con chiarezza e senza possibilità di dubbi la figura dell’attentatore come quella di una persona alta ed esile, con la faccia smunta nella quale risaltava il naso per la sua forma particolare, figura che contrasta decisamente con quella del VENTURA, che all’epoca dei fatti era alto m. 1,65, pesava kg. 60 (come è desumibile dalla cartella clinica redatta al momento del suo ingresso nella casa circondariale di Messina in data 13-11-1989 - vedi documento n. 113 acquisito con ordinanza del 19 luglio 1997) e che, comunque, al dibattimento è apparso a questa Corte una persona con regolari lineamenti del viso, piccola e minuta, caratteristiche fisiche che, probabilmente, dovevano essere ancora più accentuate al tempo dei fatti e che non potevano, peraltro, risultare alterate a causa delle scarpe calzate, poiché queste erano modello “ballerina”, prive di tacco e non potevano, pertanto, fare apparire il soggetto più alto di quanto non fosse.

Già i superiori rilievi tolgono qualsiasi attendibilità alle fonti di prova a carico dell’imputato, poiché contrastanti con gli unici elementi dei quali vi è una prova certa, non sottoposta a condizionamenti di alcun tipo, anche in considerazione della personalità dei soggetti dai quali essa proviene, alcuni appartenenti alle forze dell’ordine ed altri, comunque, privi di interesse ad alterare la realtà dei fatti, nonché delle modalità temporali nelle quali fu raccolta, poiché acquisita sin nell’immediatezza del delitto e mantenutasi, quindi, costante nel tempo fino al dibattimento.

Va, inoltre, rilevato che la descrizione delle fattezze fisiche del killer fornita dai testimoni prima indicati presenta una straordinaria somiglianza con quelle dell’odierno collaboratore di giustizia PARATORE Vincenzo, a prescindere dal riconoscimento, peraltro significativo, effettuato dai testimoni SCIMONE e PATANE’ sul cartellino segnaletico in possesso della Questura. La faccia smunta, il naso aquilino e spostato da un lato, la corporatura alta e snella sono, infatti, almeno in parte, caratteristiche fisiche non comuni alla generalità delle persone, che appartengono, in modo singolare, anche al PARATORE, come quest’ultimo ha, d’altronde, ammesso nel corso del suo esame, quando ha affermato di essere alto m. 1,70, di avere un naso aquilino spostato a destra e di portare scarpe numero 40, della stessa misura di quelle calzate dal killer.

Tutte le suddette circostanze costituiscono, invero, gravi elementi indiziari a carico del PARATORE, ai quali si aggiunge il rilievo che il PARATORE era persona molto vicina a CAMBRIA Placido, nemico acerrimo del CAVO’, probabilmente coinvolto, come si è visto, nel delitto in esame quale mandante dello stesso insieme al LEO ed al MARCHESE. PARATORE Vincenzo, inoltre, era un killer, che già si era reso responsabile di efferati delitti come il duplice omicidio di PARISI Corrado e di FENGHI Gregorio (su questa vicenda e su quelle che si richiameranno di seguito brevemente, vedi quello che si è detto più ampiamente nella parte della presente sentenza che precede la trattazione dei singoli delitti, dedicata ad una ricostruzione storica delle vicende della criminalità organizzata messinese, a pag. 226 e segg.) e che aveva un indubbio interesse all’eliminazione del CAVO’. Già la circostanza che egli perpetrò, come si è visto, l’omicidio del PARISI, intimo amico di CAVO’ Domenico, dovette senza dubbio acuire i contrasti tra il CAVO’ ed il PARATORE e quest’ultimo, che ben conosceva il carattere vendicativo del primo (lo stesso collaboratore ha affermato che CAVO’ Domenico era persona che non si dimenticava i torti subiti e che prima o dopo ne faceva pagare il fio), aveva fondate ragioni di temere per la propria vita e di considerare il CAVO’ un costante pericolo. Il PARATORE ha, inoltre, ammesso di aver cercato di uccidere il CAVO’, che si recava a firmare presso la caserma dei Carabinieri di Giostra, circa due mesi prima dell’agguato mortale e che, dopo tale fatto, temendo la sua reazione, organizzò una riunione nel corso della quale spiegò al CAVO’ le ragioni del suo gesto e quest’ultimo replicò pretendendo che gli desse dimostrazione della sua amicizia uccidendo CAMBRIA Placido. Tali fatti hanno trovato, come si è visto, significativo riscontro nelle parole di SPARACIO Luigi  e appaiono corrispondenti a quelli narrati dall’ispettore GUGLIOTTA Carmelo, il quale ha, però, sostenuto di aver saputo da persona vicina alla famiglia del CAVO’ che l’attentato da quest’ultimo subito e mai denunciato, eseguito nei pressi della caserma dei Carabinieri di Ritiro, avvenne parecchi mesi prima e, probabilmente, nel mese di settembre 1987. Quest’ultima notazione risulta non priva di valore, poiché infirma l’attendibilità su tale punto della dichiarazione di PARATORE Vincenzo e dà maggior credito a quella dell’imputato CIRAOLO Claudio , il quale ha, viceversa, affermato che gli attentati del PARATORE nei confronti del CAVO’ furono più d’uno. Comunque sia, anche accogliendo integralmente la versione dei fatti fornita da PARATORE Vincenzo, appare evidente che i motivi di  contrasto tra quest’ultimo ed il CAVO’ erano tali da giustificare se non da richiedere l’esecuzione di azioni dirette alla reciproca soppressione fisica. Tale contrasti avevano, d’altronde, già dato luogo ad almeno un attentato, fatto che aggravò ulteriormente i dissidi, poiché il PARATORE non poteva certamente accedere alla proposta di uccidere il CAMBRIA, al quale rimase sempre fedele, e, comunque, non poteva così sperare di sottrarsi alla vendetta del CAVO’.

Un altro gravissimo elemento indiziario a carico del PARATORE, che testimonia una sua persistente volontà omicida e, soprattutto, l’attualità di un progetto criminoso diretto all’uccisione di CAVO’ Domenico, è rappresentato da un episodio nel quale il collaboratore, appena qualche giorno prima dell’omicidio, avrebbe cercato di avvicinarsi al CAVO’ all’interno della Fiera di Messina, aperta in occasione della manifestazione denominata “Salone del gelato”. Tale fatto, narrato da CIRAOLO Claudio , è stato sostanzialmente ammesso, come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 226 e segg.), dallo stesso PARATORE, il quale non ha saputo dare adeguata spiegazione del proprio comportamento. Va, d’altronde, osservato che tale condotta appare singolare e sospetta già solo per il fatto che il PARATORE era a quel tempo latitante e non vi era alcun plausibile motivo perché si recasse alla suddetta manifestazione fieristica, dove erano sicuramente presenti numerose persone ed un servizio di ordine pubblico, con il concreto rischio, sebbene fosse camuffato, di venire scoperto ed arrestato, se non quello di studiare i movimenti del CAVO’, che egli sapeva di poter trovare in quel luogo quale rappresentante della Vismara, per progettare o addirittura eseguire un’aggressione nei suoi confronti.

Il complessivo comportamento processuale del PARATORE, sovente incerto ed equivoco, costituisce, infine, anch’esso, un rilevante indizio di accusa, nella misura in cui il collaboratore di giustizia ha cercato di sviare il corretto accertamento della verità, nascondendo circostanze utili per la ricostruzione del fatto od affermando fatti prima facie inverosimili. Si riserva al seguito l’esame delle numerose incongruenze contenute nel racconto del collaboratore, ma si devono sottolineare sin d’ora quei passi delle sue dichiarazioni nei quali si manifesta in modo particolarmente eclatante e significativo tale suo atteggiamento. Già si è esaminata, nella parte della presente sentenza dedicata ad una ricostruzione storica della criminalità organizzata cittadina, cui si rinvia (vedi pag. 226 e segg.), la deposizione del PARATORE, riportata nella parte de qua per esteso, relativa all’episodio da ultimo citato avvenuto nella Fiera di Messina il 28 febbraio 1988. Orbene, è facile scorgere, dall’analisi delle parole del collaboratore, un atteggiamento reticente di elevato valore sintomatico, che cerca di negare i fatti, che si rifugia nei “non ricordo”, pur trattandosi di circostanze impossibili da dimenticare, che viene alla fine smentito e contraddetto dalle successive ammissioni dello stesso collaboratore il quale, incalzato dalle domande, è quasi costretto a confermare, pur con molte esitazioni, che le circostanze riferite dalla persona che lo interrogava corrispondevano a verità. Altrettanto reticente è apparso il PARATORE quando ha cercato di spiegare la fase deliberativa ed il movente dell’attentato eseguito nei confronti del CAVO’ nei pressi della caserma dei Carabinieri di Giostra, del quale egli ha confessato di essere stato l’autore materiale. Come si è osservato quando si è esaminato tale delitto (vedi pag. 226 e segg.) il collaboratore è apparso poco persuasivo quando ha affermato di aver ricevuto il mandato di tale azione criminosa quasi un anno prima da COSTA Gaetano  e sembra, piuttosto, verosimile che egli abbia volutamente cercato di accreditare una versione dei fatti che attribuisce primario rilievo a moventi di tipo personale anziché a quelli reali, che tende a far apparire le vicende narrate pressoché estranee alle dinamiche dei gruppi contrapposti e che, soprattutto, esclude un coinvolgimento nel fatto di CAMBRIA Placido. La paura e l’esitazione mostrata dal PARATORE a disvelare pienamente le complesse trame sottostanti al suddetto attentato, che già solo per la sua vicinanza temporale può facilmente essere accostato a quello che costò la vita al CAVO’, e l’ostinata volontà di affermare l’estraneità ad esso del CAMBRIA paiono, invero, rispondere ad un’esigenza difensiva che, negando la partecipazione di CAMBRIA Placido ad eventuali progetti omicidi nei confronti del CAVO’, allontana nello stesso tempo il sospetto di un coinvolgimento del PARATORE nell’esecuzione dell’agguato mortale, attraverso una ricostruzione che, proprio per la sua insostenibilità, finisce ancor più con il gettare cattiva luce sulle parole del collaboratore. Inverosimile appare, infine, la motivazione riferita dal PARATORE per spiegare come possa essersi diffusa nell’ambiente delinquenziale la voce che egli fosse stato l’autore dell’omicidio del CAVO’. Il collaboratore ha affermato, come si è visto, che quando ancora il corpo di CAVO’ Domenico si trovava a terra privo di vita, CIRAOLO Claudio  si avvicinò alla moglie o alla sorella della vittima e, dopo essersi fatto descrivere le fattezze fisiche del killer, dichiarò che questi si identificava in Enzo “scheggia”, soprannome del PARATORE. Tale ricostruzione risulta, invero, di ridottissima attendibilità e probabilmente falsa. Essa contrasta, infatti, con le parole di CENTORRINO Francesca, moglie del CAVO’, la quale ha affermato di aver saputo ciò che era successo al marito solo nella tarda mattinata di quel giorno in Questura e non accorse, pertanto, sul luogo del delitto immediatamente dopo la sua esecuzione, né ricevette nel detto frangente a casa propria persone che erano vicine al marito. Essa appare, soprattutto, illogica ed inverosimile, tenuto conto che il CIRAOLO era a quel tempo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e sarebbe stato immediatamente arrestato per evasione (o, comunque, ne avrebbe corso il serio rischio) se, subito dopo il delitto, allontanandosi dal luogo di esecuzione della misura, si fosse avvicinato al posto dove giaceva il cadavere del CAVO’, che sicuramente era presidiato da numerosi appartenenti alle forze dell’ordine che lo avrebbero potuto facilmente riconoscere.

Minore concretezza ha, viceversa, un’ulteriore ipotesi ricostruttiva, sulla quale occorre, comunque, per completezza di analisi, soffermarsi brevemente, avanzata dall’imputato VENUTO Giuseppe  nel corso del suo esame, secondo la quale autore dell’omicidio sarebbe stato tale BONAFFINI Antonino, appartenente al gruppo criminoso facente capo a LEO Giuseppe e con il quale egli era in rapporti di frequentazione tali da giustificare reciproche confidenze su fatti di tal tipo. La dichiarazione dell’imputato VENUTO appare, invero, di dubbia attendibilità, poiché la citata prospettazione difensiva è stata avanzata solo al dibattimento, mentre egli avrebbe ben potuto formularla quando venne sentito dal G.I.P. subito dopo il suo arresto a seguito dell’ordinanza cautelare emessa nel presente processo. L’imputato non è riuscito, infatti, a dare alcuna plausibile spiegazione a tale suo comportamento, sicché sembra che esso si debba qualificare come un maldestro espediente difensivo privo di qualsiasi valore probatorio. Va, nondimeno, osservato che questa Corte, su richiesta dei difensori di VENTURA Carmelo  e di VENUTO Giuseppe , ha acquisito, con la più volte citata ordinanza del 19 luglio 1997 (vedi documento n. 34), i verbali di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia SPATOLA Rosario e MARCHESE Mario  all’udienza del 20-6-1996 davanti alla 1° sezione della Corte di Assise di Messina nel processo n. 14/94 R.G., a carico di SPARACIO Luigi  + 5, contenenti alcune interessanti notazioni circa i possibili intrecci tra l’omicidio di CAVO’ Domenico e quello di BONAFFINI Antonio. SPATOLA Rosario dopo avere, infatti, ricondotto la causale di quest’ultimo delitto a contrasti tra PATTI Antonino e BONAFFINI Antonio, attribuendo ad essa piena autonomia, ha, tuttavia, affermato, pur precisando che si tratta solo di una sua “ipotesi”, che il BONAFFINI fu ucciso “perché lo si riteneva responsabile da parte degli SPARACIO di avere ammazzato Mimmo CAVO’”, opinione che “a dire di tutti” era fondata. Come può facilmente rilevarsi non può, però, tributarsi eccessivo valore alle dichiarazioni dello SPATOLA al fine di affermare la sussistenza del sopra accennato collegamento tra i due delitti, poiché lo stesso collaboratore ha rilevato di aver formulato solo delle congetture e che le notizie in ordine ad un coinvolgimento del BONAFFINI nell’omicidio del CAVO’ erano molto accreditate in quanto sostenute da una voce diffusa ma non perché provenienti da una sicura fonte. Allo stesso modo non hanno precipuo valore le dichiarazioni di MARCHESE Mario , il quale ha affermato di aver saputo dal fratello di BONAFFINI Antonio e da altri soggetti vicini al clan capeggiato da LEO Giuseppe, probabilmente da LA SPADA Antonino  e da CARDUBBO Carmelo , che il suddetto omicidio fu perpetrato perché si riteneva che il BONAFFINI fosse stato il killer di CAVO’ Domenico. Risulta chiaro, però, attraverso un breve esame delle parole del collaboratore, che tale affermazione è una sua deduzione, probabilmente comune a più persone, piuttosto che una notizia certa, poiché la fonte di informazione del MARCHESE è costituita da soggetti appartenenti o vicini al clan contrapposto a quello capeggiato da SPARACIO Luigi , che certamente non poterono conoscere quali furono le reali ragioni del delitto. Certo risulta, comunque, alla luce delle superiori deposizioni, che per un certo periodo si sospettò che BONAFFINI Antonio si fosse reso responsabile dell’omicidio di CAVO’ Domenico, circostanza che, peraltro, è stata ammessa, come si è visto, anche da MANCUSO Giorgio  e da SPARACIO Luigi , il quale ha, però, negato recisamente che il movente dell’omicidio del BONAFFINI fosse da rinvenire in tali sospetti.

La presenza di sicuri elementi di prova irriducibilmente contrastanti con l’ipotesi dell’accusa nei confronti di VENTURA Carmelo  e, nello stesso tempo, la prospettazione di altri gravissimi elementi indiziari idonei a fondare una plausibile ipotesi alternativa che vede in PARATORE Vincenzo l’esecutore materiale del delitto, appaiono a questa Corte argomenti sufficienti per escludere l’idoneità degli elementi di accusa a dimostrare la colpevolezza dell’imputato, secondo un procedimento logico che ha trovato pieno riconoscimento anche presso la giurisprudenza di legittimità[2]. Va, peraltro, aggiunto, a sostegno di tale conclusione, che le fonti di accusa a carico del VENTURA, costituite esclusivamente dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, appaiono, ad un loro più approfondito esame, di dubbia attendibilità e, in conseguenza di ciò, questa Corte non avrebbe potuto fondare solo su di esse un’affermazione di responsabilità dell’imputato, conformemente al principio ricordato nella parte introduttiva della presente sentenza, secondo cui occorre compensare risultati non del tutto tranquillizzanti del giudizio che procede ab intrinseco sulla credibilità del dichiarante o sull’attendibilità della dichiarazione, attraverso puntuali elementi di riscontro idonei a superare ogni dubbio.

SANTACATERINA Umberto ha affermato che all’esecuzione dell’omicidio parteciparono VENTURA Carmelo  e VENUTO Giuseppe  ed ha brevemente descritto le modalità attraverso le quali si svolse l’azione criminosa. Mentre, però, si è mostrato prodigo di particolari nel riferire le circostanze attraverso le quali apprese in carcere da LEO Giuseppe che quest’ultimo stava progettando insieme al MARCHESE l’uccisione di CAVO’ Domenico, egli è apparso estremamente laconico quando ha dovuto spiegare come abbia appreso notizie sul coinvolgimento del VENTURA. Il SANTACATERINA ha affermato, infatti, di averne parlato “vagamente”, dopo essere uscito dal carcere, con lo stesso VENTURA Carmelo , ma ha tradito le sue incertezze nel precisare che non fu, comunque, una discussione approfondita. Il collaboratore ha, inoltre, sostenuto di aver appreso i particolari del fatto da MANCUSO Giorgio  quando questi rientrò in carcere dopo il permesso ottenuto per il proprio matrimonio. Con riferimento a tale affermazione, che appare già ad un primo esame poco credibile per la segretezza che circondò l’azione delittuosa, il SANTACATERINA è stato, però, vivacemente smentito dallo stesso MANCUSO, il quale ha negato recisamente la circostanza ed ha tacciato il SANTACATERINA di bugiardo, sostenendo tale sua asserzione con efficaci argomenti. Non sembra, pertanto, che il SANTACATERINA sia riuscito a spiegare adeguatamente come sia venuto a conoscenza della partecipazione del VENTURA al fatto e ciò fa sorgere il dubbio che il collaboratore si sia fatto, in realtà, portatore di voci circolate nell’ambiente delinquenziale, di scarsissima affidabilità e che, comunque, non possono trovare ingresso nel materiale probatorio utilizzabile per la decisione.

PARATORE Vincenzo ha parimenti affermato che VENTURA Carmelo  e VENUTO Giuseppe  parteciparono all’esecuzione del delitto, ma l’evidente interesse del collaboratore a fornire una versione dei fatti che valesse ad escludere la sua responsabilità, priva tali accuse di ogni attendibilità. Egli, infatti, nel caso fosse stato coinvolto nel delitto, non poteva che accogliere di buon grado e fare propria la ricostruzione offerta dal SANTACATERINA, da lui ben conosciuta essendo stata recepita nell’ordinanza custodiale emessa nel presente processo.

Guardando, poi, al contenuto della deposizione, le asserite modalità attraverso le quali il PARATORE ha riferito di aver appreso i fatti appaiono poco persuasive. Egli ha sostenuto che l’episodio gli fu raccontato per la prima volta, poco tempo dopo il fatto, da SPARACIO Luigi , con il quale si incontrò a casa di SPASARO Giuseppina , convivente del CAMBRIA, ed il quale gli comunicò, avendovi assistito, chi ne fu l’autore. Tale affermazione lascia perplessi, poiché non è credibile che SPARACIO Luigi, alleato di CAVO’ Domenico, abbia avuto un incontro, subito dopo la morte di quest’ultimo, con PARATORE Vincenzo, fedele affiliato di CAMBRIA Placido e notoriamente nemico acerrimo del CAVO’, salvo a voler spostare temporalmente il suddetto incontro in un momento successivo all’alleanza che si instaurerà qualche tempo dopo tra il CAMBRIA e lo SPARACIO, la quale, secondo le parole di quest’ultimo, dovrebbe farsi risalire al mese di aprile 1988 (vedi quello che si è detto quando si è tracciata l’evoluzione storica della criminalità organizzata messinese, pag. 239 e segg.), ovvero a voler sostenere una ricostruzione del fatto totalmente diversa, nella quale lo SPARACIO si sarebbe alleato del CAMBRIA anteriormente alla perpetrazione dell’omicidio del CAVO’ ed al probabile fine di contribuire alla sua deliberazione ed esecuzione. Ma anche superando la superiore obiezione, il collaboratore è stato contraddetto dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , che ha negato di aver visto e riconosciuto il killer e che ha, anzi, affermato che la vicenda restò a lungo circondata da un alone di mistero, tanto che si avanzarono sospetti su PARATORE Vincenzo, LA SPADA Antonino  e BONAFFINI Antonio. Implicitamente contrastante con le parole del PARATORE è anche la deposizione di CARIOLO Antonino  il quale ha dichiarato che dopo la morte di CAVO’ Domenico si affiancò a SPARACIO, prima che questi stringesse l’alleanza con CAMBRIA Placido, e che in questo periodo, nel quale egli ebbe modo, certamente, di discutere con lo SPARACIO di tale vicenda, egli apprese solo la voce che ad uccidere il CAVO’ era stato PARATORE Vincenzo, mentre solo dopo l’alleanza con il CAMBRIA parlò con il PARATORE e questi negò risolutamente la propria responsabilità.

Il collaboratore PARATORE Vincenzo ha, altresì, asserito di aver avuto successivamente conferma su chi fosse stato l’autore dell’omicidio sia da LEO Domenico , in occasione di un incontro avvenuto a casa di CAMBRIA Placido subito dopo il tentato omicidio di LEO Giuseppe, eseguito il 13-6-1988, che dallo stesso VENTURA Carmelo , in carcere, quando questi, latitante, venne arrestato, in un incontro avvenuto alla presenza del fratello Salvatore. E’ singolare, nondimeno, notare che il collaboratore, forse temendo di venire smentito, sia stato piuttosto vago nelle sue accuse ed abbia affermato che in entrambi i casi la partecipazione di VENTURA Carmelo  al fatto fu solo una sua deduzione, poiché i suoi interlocutori non avevano sollevato su tale punto alcuna obiezione alla sue rimostranze nelle quali si lamentava che erano state fatte circolare voci false, in base alle quali era stato additato quale autore del delitto al posto del VENTURA. Il comportamento che sarebbe stato tenuto dal PARATORE risulta, inoltre, poco convincente poiché se veramente egli già conosceva, così come ha affermato, l’identità del killer, in base alle confidenze ricevute da SPARACIO Luigi , che era stato testimone del fatto, non avrebbe dovuto preoccuparsi della circostanza che gli appartenenti al gruppo avversario avessero messo in circolazione una voce falsa, poiché, comunque, all’interno del proprio gruppo e tra le persone a lui  vicine doveva essere ben chiaro che si trattava di una voce calunniosa, mentre non aveva motivo di temere iniziative degli organi inquirenti, che non potevano certamente fondarsi su confidenze prive di riscontri probatori. Il collaboratore è stato, infine, smentito sia da LEO Domenico , il quale, nel corso del suo esame (vedi udienza del 13-11-1996), pur ammettendo di essersi recato a casa del CAMBRIA, ha negato di avere ivi incontrato PARATORE Vincenzo (tale vicenda verrà approfondita quando si tratterà la posizione di LEO Domenico  con riferimento al reato associativo), sia, soprattutto, da VENTURA Salvatore , anch’egli collaboratore di giustizia, il quale ha escluso, come si è visto, che in sua presenza il PARATORE si fosse lamentato per essere stato ingiustamente accusato del fatto di sangue in esame.

MARCHESE Mario  ha affermato di aver saputo chi fosse stato l’esecutore materiale del delitto da LA SPADA Antonino  in carcere, dopo che egli venne arrestato nel settembre 1988. Dubbi sull’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore sorgono, però, già in base alla considerazione che egli, avendo cercato di sostenere la propria estraneità al delitto, che sarebbe, secondo la sua versione dei fatti, da attribuire esclusivamente alla volontà di LEO Giuseppe, aveva tutto l’interesse ad accusare un affiliato al clan “LEO”, quale è VENTURA Carmelo . Perplessità sorgono, inoltre, sull’indicazione della fonte delle sue conoscenze, poiché sembra irragionevole che LA SPADA Antonino, sulla base di un mero rapporto di tipo carcerario, si sia reso autore di confidenze compromettenti per il cognato VENTURA Carmelo , il quale, peraltro, apparteneva notoriamente ad un clan diverso da quello capeggiato dal MARCHESE.  D’altronde, non deve sorprendere che il nome del VENTURA ricorra sia nelle dichiarazioni del MARCHESE che in quelle del SANTACATERINA, poiché se in astratto non è pensabile, neppure in termini di probabilità, che la coincidenza possa essere stata casuale, ciò non significa che essa debba necessariamente trarre la propria fonte ed il proprio sostegno dalla realtà del fatto riferito, poiché, nel caso di specie, come pure negli analoghi casi che si vedranno tra breve, pur senza giungere all’ipotesi, priva di qualsiasi riscontro, di una preventiva concertazione tra i due collaboratori, può fondatamente immaginarsi che entrambi, per motivi diversi, abbiano cercato di dare dignità di prova ad una voce che, con ogni probabilità, si diffuse nell’ambiente delinquenziale (la presenza di tale voce è ricorrente nelle affermazioni di molti collaboratori, come, ad esempio, RIZZO Rosario  e SPARACIO Luigi ) e che, come tale, era un patrimonio ad essi comune.

Quanto a SPARACIO Luigi, va ricordato quello che si è detto sopra in ordine agli indizi emersi a suo carico quale possibile mandante del delitto, poiché quanta maggiore concretezza si ritiene di dovere attribuire ad essi, tanta minore credibilità ha il collaboratore per l’evidente suo interesse a fornire una versione dei fatti diversa da quella reale. Egli ha, comunque, formulato accuse, delle quali non può farsi alcun uso, avendo chiaramente riferito di non avere appreso le notizie in suo possesso da una fonte di sicura attendibilità, bensì da voci circolanti nell’ambiente delinquenziale, “sempre di chiacchiere”, di nessuna valenza probatoria.

LEO Giovanni  ha dichiarato che egli apprese il nominativo del killer sia dal fratello LEO Giuseppe, che da VENUTO Giuseppe , che dallo stesso VENTURA Carmelo . Con riferimento, però, a tutte le sue tre fonti di conoscenza, il LEO ha palesato inspiegabili incertezze. Egli ha, infatti, inizialmente affermato di aver saputo i particolari del fatto dal fratello Giuseppe solo dopo aver riacquistato la libertà o, più probabilmente, in occasione di un permesso dal carcere, quindi ha, contraddittoriamente, riferito che il nome del VENTURA gli venne fatto dal fratello già in carcere qualche giorno dopo l’omicidio e, infine, ha tenuto a precisare di avere appreso notizie in ordine a tale delitto “nell’arco di questi anni, [...] non è che lo sapevano tutti, era una cosa delicatissima”. Quanto alle notizie che avrebbe acquisito dal VENUTO, il collaboratore, dopo aver lasciato intendere di averne parlato con lui nell’anno 1989, non ha saputo fornire più precise notizie, benché ripetutamente sollecitato a riferire cosa avesse saputo dal VENUTO ed in quali circostanze avesse colloquiato con lui, mentre ha solo ricordato uno scambio di battute avvenuto nel carcere di Caltanissetta nel 1993, assolutamente privo di qualsiasi valenza probatoria, atteso che il VENUTO, secondo le stesse parole del collaboratore, si consigliò con lui solo per cercare di rammentare un qualche alibi per sé, senza fare alcun riferimento alla posizione del VENTURA. In relazione alla discussione che egli avrebbe avuto, infine, nel 1993 con VENTURA Carmelo  nel carcere di Caltanissetta, dopo l’emissione dell’ordinanza cautelare del presente processo, nel corso della quale quest’ultimo gli avrebbe narrato tutti i dettagli del fatto, va osservato che tale racconto appare poco verosimile, poiché non sembra credibile che il VENTURA si sia dimostrato talmente improvvido da effettuare simili compromettenti confidenze in una stagione nella quale già imperavano i collaboratori di giustizia. I dubbi sopra evidenziati aumentano, inoltre, ad un complessivo attento esame delle dichiarazioni del collaboratore che nel corso del controesame è apparso più volte evasivo, titubante, confuso, incapace di dare un ordine logico ai fatti, da lui ricostruiti solo con grande fatica. Guardando, poi, alla descrizione che egli ha fornito dell’intera vicenda, sorge più di una perplessità, poiché è assolutamente privo di logica e difficilmente immaginabile che non si fosse stabilito sin dall’inizio in quale giorno commettere un omicidio di tale complessità organizzativa, che la coincidenza con il matrimonio del MANCUSO fosse stata totalmente casuale, che colui il quale doveva segnalare la presenza del CAVO’, soggetto identificato dal collaboratore nel CIRAOLO, non avesse avuto un sicuro e diretto collegamento con il killer, che, di conseguenza, il CIRAOLO, peraltro sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso la concessionaria Piaggio, fosse stato costretto ad allontanarsi dal luogo ove scontava la misura per cercare il VENUTO e solo casualmente, nella più completa improvvisazione, si fosse imbattuto nel CRUPI, che tutta la vicenda narrata si fosse potuta svolgere nel limitato, anche se non brevissimo, periodo di tempo nel quale il CAVO’ si soffermò nei pressi del negozio di LA RUBINA.

COSTA Gaetano  ha indicato in VENTURA Carmelo  l’attentatore che uccise il CAVO’, ma da una più attenta analisi delle sue dichiarazioni sia in relazione al susseguirsi delle domande, sia in considerazione delle espressioni usate, sembra, invero, che di tale fatto egli sia tutt’altro che certo. Il COSTA ha, infatti, esordito affermando di non ricordare il nome del killer e ciò risulta particolarmente strano poiché egli ha, nello stesso tempo, riferito di aver appreso pressoché tutte le notizie in suo possesso su tale fatto da VENTURA Salvatore , nel corso di una traduzione nel carcere di Volterra, e sembra, pertanto, ben difficile che egli abbia potuto dimenticare la partecipazione al fatto di VENTURA Carmelo , atteso che la sua stessa fonte di conoscenza avrebbe dovuto farglielo rammentare. Ancora più perplessi lascia il successivo comportamento processuale del collaboratore, il quale, quando il Pubblico Ministero lo ha sollecitato a sforzare la memoria perché altrimenti avrebbe dovuto muovergli una contestazione, ha indicato il nome di VENTURA Carmelo , ma in modo dubitativo, affermando “potrebbe essere il fratello dello stesso VENTURA”, così palesando di ricordare, meglio di quanto non abbia voluto far credere, ciò che aveva riferito in fase di indagine, ma, nel contempo di essere estremamente restio a confermare quelle accuse al dibattimento. Solo a seguito di formale contestazione, infine, il collaboratore ha confermato il contenuto delle precedenti dichiarazioni rese in fase di indagini, nelle quali aveva accusato risolutamente VENTURA Carmelo  di aver commesso l’omicidio.

RIZZO Rosario  ha dichiarato di aver saputo solo dopo molti anni, quando strinse un’alleanza con MANCUSO Giorgio , da quest’ultimo, che autore dell’omicidio fu VENTURA Carmelo . Come, però, si è già osservato in un caso analogo (vedi la deposizione di RIZZO Rosario  con riferimento al tentato omicidio di GIORGIANNI Salvatore a pag. 1100 e segg. ), il racconto del collaboratore, oltre ad apparire estremamente laconico, lascia perplessi nella parte in cui egli ha affermato che ebbe modo di parlare di tale fatto con MANCUSO Giorgio . Pur rispondendo, infatti, al vero che i due ebbero per qualche tempo rapporti di cointeressenza criminale dopo la morte del fratello RIZZO Letterio, non si comprende il motivo per il quale il MANCUSO avrebbe dovuto fare al RIZZO tali confidenze, in relazione ad un fatto verificatosi molti anni prima (il fratello del RIZZO venne ucciso, infatti, nel 1991). Come si vedrà, poi, esaminando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MANCUSO Giorgio , questi, pur avendo confessato di aver partecipato alla fase deliberativa ed organizzativa dell’attentato, ha negato di aver mai saputo chi fosse stato materialmente a sparare, smentendo così il RIZZO.

ROMEO Carmelo  ha riferito di avere saputo, poco tempo dopo il fatto delittuoso, da CIRAOLO Claudio , che quest’ultimo, il giorno dell’omicidio del CAVO’, aveva dato appoggio a VENTURA Carmelo  presso la concessionaria Piaggio dove lavorava. Tale racconto appare, invero, irragionevole, anche non considerando che l’asserito ruolo svolto dal CIRAOLO nella vicenda risulta, come si vedrà, tutt’altro che provato. E’, infatti, illogico che CIRAOLO Claudio  abbia confessato di avere avuto parte nell’omicidio del CAVO’ e abbia confidato il nominativo del killer proprio a ROMEO Carmelo , che era figlioccio della vittima, persona a lui fedelissima, e, nello stesso tempo, un pericolosissimo killer egli stesso, che ben avrebbe potuto voler vendicare la morte del capo clan.

LA TORRE Guido ha affermato di aver saputo da BONASERA Angelo  e da PIMPO Salvatore che VENTURA Carmelo  aveva ucciso CAVO’ Domenico. Il collaboratore non ha spiegato adeguatamente, tuttavia, come le sue fonti abbiano potuto conoscere tali particolari del fatto di sangue. In particolare, BONASERA Angelo  era a quel tempo, come si vedrà, vicino al gruppo malavitoso diretto da CAMBRIA Placido, diverso da quello al quale apparteneva il VENTURA, sicché appare molto strano che egli possedesse informazioni ignote alla maggior parte, se non alla totalità, delle persone di quell’ambiente, tenuto conto, come ha sottolineato LEO Giovanni , che su tale omicidio fu mantenuta la massima segretezza a causa delle sue delicate implicazioni. Parimenti non è chiaro come PIMPO Salvatore potesse avere attendibili notizie sull’autore dell’omicidio. PIMPO era, infatti, persona vicinissima al CAVO’ e gli fu certamente preclusa qualsiasi informazione da coloro che si resero responsabili dell’attentato e che potevano temere una sua vendetta. Proprio per superare tale obiezione il collaboratore ha affermato che CALIO’ Antonino, figlioccio del PIMPO, fu casualmente presente sul luogo del delitto e poté riconoscere il killer. Quest’ultima affermazione appare, però, di scarsa attendibilità, anzitutto perché è frutto di un improvviso quanto sospetto ricordo affiorato solo nel corso della deposizione dibattimentale, mentre il LA TORRE non aveva fatto alcun riferimento ad una circostanza di siffatta importanza nella fase delle indagini, e poi perché contrasta con le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (ad esempio SPARACIO Luigi , GIORGIANNI Salvatore , CARIOLO Antonio , PARATORE Vincenzo), i quali hanno affermato che vi fu per lungo tempo molta incertezza su chi fosse stato l’autore dell’omicidio. Se, invero, il CALIO’ vi avesse assistito, sicuramente tale delitto non sarebbe rimasto per così tanto tempo avvolto in un alone di mistero e certamente molte altre persone avrebbero potuto indicare il CALIO’ come loro fonte di conoscenza. Peraltro anche la descrizione dell’azione delittuosa fornita dal collaboratore contrasta parzialmente con quanto risulta dalla prova storica del fatto, poiché il LA TORRE ha sostenuto che il VENTURA si rifugiò in una chiesa, mentre è certo che l’attentatore, dopo essere fuggito costeggiando la chiesa di San Giuliano, si allontanò in altra direzione.

GIORGIANNI Salvatore  ha riferito di aver saputo da PARATORE Vincenzo che esecutore materiale dell’omicidio del CAVO’ fu VENTURA Carmelo . E’, però, di immediata evidenza che l’indicazione del PARATORE come fonte di conoscenza priva tale accusa di gran parte della sua attendibilità per l’evidente interesse di quest’ultimo ad allontanare da sé il sospetto di un coinvolgimento nel delitto.

FERRARA Sebastiano , che pure ha accusato VENTURA Carmelo  di avere ucciso il CAVO’, oltre ad aver mostrato, attraverso la brevità del suo racconto, una limitatissima conoscenza dei fatti, ha palesato anche gravi incertezze nell’indicare il soggetto dal quale avrebbe appreso le poche notizie riferite, finendo con identificarlo in DI DIO Domenico , il quale, a sua volta sarebbe stato informato da LEARDO Luigi , senza, però, riuscire a spiegare come quest’ultimo potesse conoscere con una qualche attendibilità i fatti (non risultando che avesse in qualche modo partecipato alla deliberazione, organizzazione o esecuzione dell’attentato), quali rapporti vi fossero tra il DI DIO ed il LEARDO tali da giustificare reciproche confidenze su una questione mantenuta dai più riservata, e per quale motivo, a distanza di lungo tempo dalla perpetrazione dell’omicidio i due ne avessero discusso. Le superiori considerazioni evidenziano, pertanto, la modesta attendibilità del racconto del collaboratore che, per la povertà degli elementi offerti, non si presta ad alcuna più penetrante verifica.

VENTURA Salvatore ha, infine, accusato il fratello Carmelo di essere stato l’autore dell’omicidio, ma anche tale accusa, eclatante perché proveniente da uno stretto congiunto dell’imputato, mostra, ad un più attento esame, i suoi limiti. Il collaboratore ha, infatti, sostenuto di aver appreso del coinvolgimento del fratello non da quest’ultimo, bensì solo da LEO Giuseppe e da MANCUSO Giorgio , in carcere subito dopo il delitto. Tale dichiarazione non può che sbalordire, poiché non sembra credibile che tra i due fratelli, entrambi profondamente inseriti nell’ambiente della criminalità organizzata ed appartenenti allo stesso gruppo delinquenziale, non sia intervenuta alcuna confidenza su un fatto di tale rilevanza. Risibili appaiono, poi, le giustificazioni fornite dal collaboratore, il quale ha asserito di non averne mai parlato con il fratello per “discrezione”, “rispetto” e “pudore”, mentre si è già visto quanto fossero ricorrenti reciproche confidenze tra malavitosi legati solo dalla comune appartenenza allo stesso clan.

Sembra, invero, che, a prescindere dalle dichiarazioni della madre dei due fratelli, PRESTI Santa, che si prestano a diverse contrastanti interpretazioni, VENTURA Salvatore , avendo effettuato la propria scelta di collaborare con la giustizia piuttosto tardivamente, solo nel 1995, ed essendo ansioso di essere ammesso nel novero dei soggetti beneficiari di programma di protezione, abbia ritenuto, in modo spregiudicato, di accedere alle evidenti aspettative degli organi inquirenti, contribuendo con la propria autorevole dichiarazione a rafforzare il quadro probatorio, che egli conosceva bene, a carico del fratello VENTURA Carmelo  in relazione ad un delitto la cui ricostruzione si presentava problematica, consapevole del fatto che già molti altri collaboratori avevano accusato quest’ultimo ma, nello stesso tempo, restio ad avallare tale accusa con la forza peculiare che essa avrebbe avuto se fosse stata sostenuta sulla base di originali conoscenze acquisite in virtù del suo rapporto di parentela.

Anche il contenuto delle dichiarazioni del VENTURA lascia, peraltro, perplessi poiché egli ha affermato che il giorno dell’omicidio si trovava detenuto nel carcere di Messina nella cella n. 50, accanto a quella n. 51 dove si trovava ristretto LEO Giuseppe, il quale, felice, gli disse immediatamente che quanto accaduto era opera del fratello Carmelo, mentre dalla lettura dei tabulati informatici forniti dal D.A.P., anche se non può escludersi la possibilità di errori, sembra che VENTURA Salvatore  fu ristretto, almeno sino al 6 marzo 1988, nella Casa di Reclusione di Volterra e solo successivamente venne trasferito a Messina.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene questa Corte che, essendo insufficienti o contraddittorie le prove a carico di VENTURA Carmelo , e sussistendo, nello stesso tempo, prove di segno contrario a quello propugnato dalla pubblica accusa, l’imputato va mandato assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., sia dal reato di omicidio nei confronti di CAVO’ Domenico e dai reati accessori in materia di armi, sia dal reato di tentato omicidio nei confronti di SCIMONE Francesco, per non avere commesso il fatto.

La posizione dell’imputato VENUTO Giuseppe  è strettamente correlata a quella del VENTURA, essendo entrambe attinenti alla corretta ricostruzione della fase esecutiva del delitto, sicché vanno richiamate anche per lui le considerazioni prima svolte sull’attendibilità dei collaboratori di giustizia che hanno offerto una descrizione del fatto nella quale il VENUTO vi avrebbe, in qualche modo, partecipato. Va osservato che, secondo la prospettazione dell’accusa, il VENUTO avrebbe accompagnato l’attentatore con una motocicletta sul luogo del delitto e lo avrebbe atteso per facilitarne la fuga. Tale ipotesi ricostruttiva muove, nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che l’hanno sostenuta, dalla considerazione che il VENUTO era un intimo amico del VENTURA e conosceva il nascondiglio dove quest’ultimo, essendo  latitante, si trovava rifugiato, con la conseguenza che solo lui (e, forse, solo qualche altro) avrebbe potuto svolgere nell’azione delittuosa il ruolo che gli è stato attribuito. Appare, allora, evidente che la mancanza di una prova certa in ordine alla partecipazione del VENTURA finisce con il travolgere anche l’accusa nei confronti del VENUTO, essendo questa strettamente funzionale alla prima.

Oltre a queste considerazioni, già da sole decisive, occorre notare che l’accusa nei confronti del VENUTO viene mossa da un più ristretto numero di collaboratori di giustizia rispetto a quella prima esaminata nei confronti del VENTURA e, precisamente, solo da SANTACATERINA Umberto, da PARATORE Vincenzo, da LA TORRE Guido e, con tutti i limiti prima evidenziati, da SPARACIO Luigi . E’ stata, infatti, da taluno formulata un’ipotesi alternativa, secondo la quale, fermo restando che VENTURA Carmelo  fu il killer, CRUPI Luigi  avrebbe assunto il ruolo attribuito dall’accusa al VENUTO. Orbene, a tale ipotesi non si può certo dare minor credito che all’altra, anche semplicemente osservando che i suoi sostenitori sono stati LEO Giovanni  e VENTURA Salvatore , vale a dire due collaboratori che appartenevano al clan “LEO” e che, pertanto, meglio di altri avrebbero potuto conoscere tali vicende. E’, peraltro, significativo che SANTACATERINA Umberto non abbia riproposto nella sua deposizione dibattimentale, il particolare relativo alla motocicletta utilizzata dal VENUTO, forse timoroso di essere smentito sulla base di obiezioni analoghe a quelle avanzate da LEO Giovanni , mentre non può sottacersi che MANCUSO Giorgio , pur non avendo fornito particolari sulla fase esecutiva del delitto, ha tenuto a puntualizzare che VENUTO Giuseppe , così come sostenuto con forza dallo stesso imputato, il giorno dell’omicidio partecipò sia alla cerimonia religiosa del suo matrimonio che al successivo banchetto, con la conseguenza che non poteva essersi reso responsabile dell’attentato.

Sulla base di tali rilievi, ritiene questa Corte che, essendo insufficienti o contraddittorie le prove a carico di VENUTO Giuseppe , l’imputato va mandato assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato di omicidio nei confronti di CAVO’ Domenico e dai reati accessori in materia di armi, per non avere commesso il fatto.

Accusati di aver partecipato in vario modo all’episodio delittuoso in esame sono anche altri due imputati, MANCUSO Giorgio  e CIRAOLO Claudio , benché appaia meno univoco, già nella prospettazione dell’accusa, il ruolo che essi avrebbero rivestito.

A MANCUSO Giorgio  si ascrive, infatti, sulla base delle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, RIZZO Rosario  e dello stesso MANCUSO Giorgio , di aver partecipato in carcere alla deliberazione dell’omicidio, ovvero di essere stato il tramite attraverso il quale il mandato delittuoso fu portato all’esterno del carcere, ovvero di avere svolto un qualche ruolo nell’organizzazione dell’attentato, approfittando della libertà concessagli a seguito di un permesso di cui beneficiò in occasione del proprio matrimonio, ovvero, ancora, di avere posto in essere due o più attività di quelle prima menzionate.

Occorre muovere, anzitutto, dalle dichiarazioni dello stesso MANCUSO, che ha confessato la propria partecipazione al fatto. Il collaboratore ha affermato di ritenersi “moralmente responsabile” perché fu “consenziente nel discorso di uccidere Mimmo CAVO’”. Quando però si esaminano più approfonditamente le affermazioni del MANCUSO, al fine di comprendere esattamente quale contributo causale diede nella fase ideativa o esecutiva del delitto, sorgono non poche perplessità. Sembra, invero, che il collaboratore abbia cercato di attribuirsi un ruolo che in realtà non svolse per motivi che appaiono oscuri e che possono solo intuirsi.

Il MANCUSO ha dichiarato che dell’organizzazione dell’omicidio fu incaricato il fratello di Giuseppe LEO, di nome Domenico, e che egli ebbe il compito di trasmettere a quest’ultimo, in due distinte occasioni, dal carcere, le istruzioni per l’esecuzione del delitto. Tale racconto lascia molto dubbiosi già per le contraddizioni nelle quali è caduto il collaboratore e per l’incertezza manifestata nel narrare vicende alle quali avrebbe partecipato personalmente e che, pertanto, egli avrebbe dovuto conoscere molto bene. Si è visto, infatti, quando si è sinteticamente esposta la deposizione del MANCUSO, che questi ha riferito due difformi versioni dei fatti con riferimento ai due messaggi che avrebbe portato su incarico di LEO Giuseppe fuori dal carcere. Inizialmente ha affermato con decisione che il primo messaggio fu solo orale, mentre la seconda volta consegnò a LEO Domenico  una lettera e gli disse, nel contempo, a voce, che l’omicidio doveva essere eseguito, per disposizione di LEO Giuseppe,  il giorno del proprio matrimonio. Successivamente però, il collaboratore ha mutato tale originaria versione dei fatti, affermando che nel primo incontro consegnò a LEO Domenico  una lettera di Pippo LEO, in una busta chiusa, mentre nel secondo incontro gli comunicò solo il giorno nel quale erano fissate le proprie nozze, affinché l’omicidio avvenisse in quella data. Tale differenza non può considerarsi di scarso peso, poiché un difetto della memoria con riferimento a fatti vissuti personalmente appare difficilmente comprensibile. Incertezze ha anche manifestato il collaboratore nello spiegare il motivo per il quale il LEO avrebbe deciso di far eseguire l’omicidio proprio il giorno del matrimonio del MANCUSO, poiché è sorprendente che egli si sia ricordato particolari rilevanti del fatto, che lo riguardavano personalmente (denaro che il CAVO’ fece avere al MANCUSO e contrarietà manifestata dal LEO per tale iniziativa), solo all’esito del controesame, a seguito di domande rivolte dal Presidente della Corte, mentre nulla aveva detto in proposito nella precedente udienza dove aveva giustificato tale scelta solo con la necessità per LEO Domenico  di avere un alibi.

Ma ciò che sconcerta e rende del tutto illogico e incredibile il racconto del collaboratore è il semplice rilievo secondo cui l’attività che questi avrebbe svolta risulta, in una razionale distribuzione dei compiti, completamente superflua. LEO Giuseppe era, infatti, in costante contatto con tutti i suoi familiari, che incontrava sovente ai colloqui (vedi, con riferimento al primo bimestre 1988, l’attestazione trasmessa dalla Casa Circondariale di Messina - documento n. 102 acquisito con la citata ordinanza del 19-7-1997), e questa Corte ha accertato che egli ebbe modo di discutere proprio con il fratello LEO Domenico  in epoca prossima al delitto, sia in data 13-1-1988, quando fruì di un colloquio con lui, sia in data 27-1-1988, 3-2-1988, 10-2-1988, 24-2-1988, quando LEO Domenico  si recò presso il carcere di Messina per colloqui con il fratello detenuto LEO Giovanni , in date nelle quali anche LEO Giuseppe fruì, nel medesimo contesto spazio-temporale, di colloqui con altri congiunti (vedi l’attestazione trasmessa dalla Casa Circondariale di Messina - documento n. 76 acquisito con la citata ordinanza del 19-7-1997). Sembra, allora, irragionevole che  LEO Giuseppe abbia scelto di avvalersi dell’opera del MANCUSO, quando poteva trasmettere personalmente i suoi ordini al fratello Domenico.

Sorprende, altresì, che, secondo il racconto del collaboratore, LEO Giuseppe, pur avendo messo a parte MANCUSO Giorgio  del progetto omicida e pur essendo quest’ultimo suo figlioccio e braccio destro (vedi la scheda relativa al collaboratore nella parte introduttiva della presente sentenza), non solo non gli abbia attribuito alcun compito nella fase organizzativa del delitto, ma non si sia nemmeno confrontato con lui prima dell’attentato per una comune elaborazione delle scelte esecutive, né gli abbia, dopo la perpetrazione del crimine, confidato alcuni elementi essenziali dell’azione delittuosa, come i nominativi di coloro che vi parteciparono. Il collaboratore non ha saputo, infatti, dire nulla in proposito, trincerandosi dietro la giustificazione che egli non partecipò all’organizzazione del delitto ma, qualunque sia la parte che si voglia attribuire al MANCUSO nel fatto di sangue ed anche se lo si dovesse ritenere totalmente estraneo ad esso, è evidente che già per il suo livello criminale all’interno del clan “LEO”, nella cui scala gerarchica era secondo solo al capo, egli non poté essere all’oscuro di particolari rilevanti di un fatto di sangue di siffatta importanza per gli equilibri malavitosi, posto in essere dal suo stesso sodalizio delinquenziale. Ciò consente di affermare che l’approccio usato dal MANCUSO per chiarire l’episodio delittuoso in esame non è stato senza dubbio ispirato da un reale intento collaborativo, ma nasconde almeno parziali reticenze che paiono essere sintomo di un’utilizzazione della dichiarazione collaborativa come strumento ricattatorio o come mezzo per occultare la responsabilità di taluni (sia come singoli che come appartenenti a gruppi criminosi dei quali si vuole escludere un coinvolgimento nel delitto) ed affermare quella di altri. Ciò sembra avvalorato oltre che dalle discrasie interne alla dichiarazione, che si sono poco sopra evidenziate, anche da altri elementi di sospetto per così dire “esterni”.

E’ singolare, infatti, che le accuse gravissime mosse da MANCUSO Giorgio , nei termini suesposti, in relazione a questo fatto di sangue, nei confronti di LEO Domenico , non hanno trovato adeguata corrispondenza nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia. Solo SANTACATERINA Umberto e VENTURA Salvatore  hanno segnalato, infatti, una qualche partecipazione di LEO Domenico al fatto , ma, per il primo, il fratello di Pippo LEO accompagnò semplicemente il MANCUSO nel luogo in cui si trovava latitante il VENTURA, senza svolgere, pertanto, alcun ruolo attivo nell’organizzazione dell’omicidio, mentre, per il secondo, LEO Domenico , approfittando della possibilità di colloqui con il fratello LEO Giuseppe, sarebbe intervenuto quale tramite tra quest’ultimo e VENTURA Salvatore . E’ opportuno sottolineare che quest’ultima ricostruzione degli eventi sconta il limite che VENTURA Salvatore  non assistette alle fasi preparatorie ed organizzative del delitto, poiché si trovava detenuto a Volterra, e, comunque, non può sovrapporsi a quella prima vista, sia perché in essa resta totalmente estraneo il MANCUSO, sia perché non consente di desumere che LEO Domenico  abbia curato l’organizzazione del delitto, non essendo neppure certo che fosse pienamente consapevole del suo ruolo di messaggero di morte.

Risulta, invero, strano che la ricostruzione dei fatti offerta dal MANCUSO, il quale ha attribuito a sé stesso, oltre che a LEO Domenico , un ruolo essenziale e ben caratterizzato nel delitto, ruolo che, proprio per questo motivo, avrebbe dovuto essere conosciuto da più persone, è difforme in modo rilevante anche dalle ricostruzioni dei fatti fornite da collaboratori vicini a LEO Giuseppe, come VENTURA Salvatore  e LEO Giovanni , il quale ha sostenuto che fu MARCHESE Mario  e non MANCUSO Giorgio a provvedere a portare all’esterno del carcere il mandato omicida.

E’ inquietante, poi, che il MANCUSO abbia palesato di nutrire, proprio nei confronti di LEO Domenico , un totale disprezzo, che dopo la morte di LEO Giuseppe si tramutò, addirittura, in odio, come può desumersi dalle parole dello stesso collaboratore: “Dopo la morte di suo fratello mi sono incontrato con LEO Domenico  e se l’è venduto [riferendosi a LEO Giuseppe] 33 volte” e ancora “Lo volevo ammazzare [riferendosi a LEO Domenico ]. [...] Lo ammazzavo semplicemente perché lui aveva rinnegato il fratello e metteva i soldi al di sopra del fratello” (vedi udienze del 24-6-1996 e del 28-6-1996).

Non è, pertanto, ardito avanzare il sospetto, sostenuto dai numerosi elementi sintomatici sin qui evidenziati, che MANCUSO Giorgio  abbia cercato di attribuirsi un ruolo che in realtà non svolse e tale considerazione costituisce l’indispensabile premessa per una corretta valutazione della sua dichiarazione confessoria. Se, infatti, il MANCUSO fu animato, come può legittimamente sospettarsi, da una tensione rivolta ad obnubilare la giustizia ed a sovvertire il piano delle responsabilità, nulla garantisce, allora, che egli, già reo confesso di numerosi omicidi, non abbia seguito un disegno spregiudicato nel quale pur di raggiungere lo scopo prefissatosi, abbia accettato di attribuirsi la responsabilità di un fatto in realtà non commesso al fine di consacrare definitivamente come vera una versione dei fatti che si presenta, viceversa, con molte ombre inquietanti. Di fronte a tale dubbio, questa Corte non ritiene sufficiente la mera confessione dell’imputato per affermarne la responsabilità ma considera ineludibile un puntuale e rigoroso accertamento delle condotte illecite a lui ascrivibili, attraverso un indagine che consenta di escludere un intento autocalunniatorio. Le emergenze processuali non appaiono, tuttavia, superare positivamente un simile vaglio e, di conseguenza, appare insufficiente la prova che l’imputato abbia commesso il delitto contestatogli.

Come si è visto sopra, risulta, infatti, impossibile sciogliere i dubbi relativi all’attività che il MANCUSO avrebbe eseguito come latore dei messaggi di LEO Giuseppe, mentre non può considerarsi un idoneo riscontro alle parole del collaboratore la dichiarazione per certi versi analoga di RIZZO Rosario , sia perché assolutamente generica, tanto da non consentire alcuna verifica, sia perché rispetto ad essa si ripropongono tutte le perplessità prima evidenziate, quando si è esaminata la posizione di VENTURA Carmelo , in ordine alla sua attendibilità.

Il MANCUSO ha, altresì, affermato di aver partecipato alla riunione nella quale LEO Giuseppe e MARCHESE Mario  deliberarono l’omicidio. Tale fatto appare, invero, sufficientemente provato, poiché anche SANTACATERINA Umberto, che si trovava a quel tempo ristretto in carcere, ha riferito di avere notato i tre suddetti detenuti riuniti nella medesima cella ed è, peraltro, plausibile che MANCUSO Giorgio , nella sua veste di uomo di fiducia di LEO Giuseppe, gli sia stato vicino nella citata circostanza.

La dichiarazione del collaboratore  non chiarisce, però, il ruolo che egli ebbe in tale riunione, se, cioè, svolse una funzione deliberativa attiva o di mera presenza passiva. Talune delle espressioni da lui usate sembrano, peraltro, far propendere per questa seconda ipotesi e non vi è, comunque, prova sufficiente del contrario, avendo il MANCUSO affermato che non svolse alcun ruolo specifico (“mi trovai presente come tante altre discussioni”) e che la questione in discussione non lo riguardava né poteva egli in alcun modo influire sulla decisione (P.M.: “lei diede anche il suo consenso lei personalmente?”, MANCUSO: “E perché no dottore? Io oltre tutto, come mi potevo opporre? Era un problema loro, non era un problema mio. Certamente non potevo salvare una persona che non potevo corrispondere”). Non sembra, invero, dalle frasi sopra riportate, che la condotta imputabile al MANCUSO possa assumere rilevanza sotto il profilo del concorso morale nel delitto, poiché non appare pienamente raggiunta la necessaria prova relativa al volontario apporto causale dell’imputato alla commissione del fatto. La riunione di cui trattasi non può considerarsi, infatti, quella di un organismo collegiale centrale, composto da un ristretto numero di associati, investito del potere di deliberare, ma appare, piuttosto, come un vertice tra due capi nel quale il MANCUSO aveva evidentemente una funzione subordinata al LEO. Il suo comportamento non può, pertanto, considerarsi una sorta di consenso tacito al delitto penalmente rilevante, neppure accogliendo la ricostruzione estensiva del concorso morale talvolta affermata in giurisprudenza[3], sotto il profilo del cosiddetto “rafforzamento” del proposito criminoso altrui, essendo stata la decisione presa autonomamente e liberamente da LEO Giuseppe e MARCHESE Mario  e non avendo su essa in alcun modo influito il comportamento del MANCUSO.

Alla luce delle superiori considerazioni, MANCUSO Giorgio  va, pertanto assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dai reati a lui ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame, per non aver commesso il fatto.

Anche con riferimento a CIRAOLO Claudio , coloro che lo hanno accusato di aver partecipato all’omicidio di CAVO’ Domenico gli hanno attribuito compiti diversi, avendo sostenuto che egli partecipò alla deliberazione del delitto in carcere, ovvero che egli portò l’ordine omicida fuori dal carcere al killer, ovvero che egli fornì informazioni riservate sulle abitudini della vittima, ovvero, infine, che egli fornì un appoggio logistico all’esecuzione del crimine, approfittando della circostanza che l’esercizio commerciale nel quale lavorava si trovava a poche centinaia di metri dal luogo dell’agguato, anche se poi  le opinioni divergono nuovamente quando si tratta di stabilire in cosa sia consistito tale appoggio, avendo taluni affermato che egli si limitò a indicare l’arrivo del CAVO’ sul luogo nel quale avrebbe dovuto essere compiuto l’attentato, altri che egli, avendo scorto la presenza del CAVO’, cercò il killer, recandosi da VENUTO Giuseppe , probabilmente presso la sua abitazione in quartiere Fondo Pugliatti, perché questi avvertisse il VENTURA che poteva compiere l’azione criminosa, altri ancora che diede ospitalità al killer nei locali dove egli lavorava, in attesa dell’arrivo del CAVO’.

Occorre, anzitutto, muovere da due fatti sui quali vi è sufficiente certezza e che possono aiutare a meglio comprendere le diverse accuse. Il primo fatto consiste nel comportamento tenuto dal CIRAOLO in carcere in occasione di una breve detenzione in epoca antecedente, anche se non di molto, l’omicidio del CAVO’, mentre il secondo fatto consiste nell’attentato subito dal CIRAOLO poco dopo l’omicidio del CAVO’, il 17 marzo 1988.

Come si è visto sopra, esaminando la posizione di MARCHESE Mario , si può considerare adeguatamente provato, sulla base delle dichiarazioni sostanzialmente convergenti rese da MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , LEO Giovanni , FERRARA Sebastiano  e MANCUSO Giorgio , che CIRAOLO Claudio , essendo stato arrestato e ristretto nel carcere di Messina per un breve periodo di tempo prima dell’omicidio del CAVO’, si mise a commentare con il MARCHESE, che pure si trovava lì detenuto, quello che stava succedendo all’esterno del carcere nell’ambiente della criminalità organizzata messinese e, in particolare, rivelò al suo interlocutore che il CAVO’, che era stato incaricato di curare gli interessi di un composito gruppo criminoso del quale faceva parte anche il MARCHESE, stava prevaricando a danno proprio di quest’ultimo. Gli unici dubbi, come si è già osservato, riguardano l’esatta individuazione del periodo di carcerazione nel quale avvennero tali confidenze, vale a dire se esse si verificarono nella carcerazione subita dal CIRAOLO tra il 5 ed il 15 gennaio 1988, ovvero in quella anteriore tra il 19-8-1987 ed il 22-8-1987, ma si tratta di un particolare che, con riferimento alla posizione del CIRAOLO, risulta privo di effettivo rilievo.

Nella premessa ai singoli delitti, dedicata ad una breve descrizione storica delle vicende della criminalità organizzata messinese (vedi pag. 239 e segg., cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti), si è parlato dell’attentato subito da CIRAOLO Claudio  il 17-3-1988. Si è detto allora che sin nell’immediatezza dei fatti furono arrestati per tale delitto, su indicazione della stessa vittima, il cognato FEDERICO Francesco , additato come uno dei due esecutori materiali, e PIMPO Salvatore, additato come mandante. Il FEDERICO venne, in seguito, condannato con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria il 28-11-1991, la quale non ritenne credibile il movente personale di tipo passionale asserito dall’imputato, ma concluse che l’attentato, ancorché non provato con certezza, fosse, con ogni probabilità, collegato ad attività illecite dei protagonisti, tutti pregiudicati. Si è, quindi, osservato che, con l’avvento dei collaboratori di giustizia, grazie alle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, MARCHESE Mario  e SPARACIO Luigi , è oggi possibile dare del fatto una convincente interpretazione, che colloca l’episodio nell’ambito delle dinamiche associative, dando così ragione alle intuizioni, fondate su rilevanti elementi sintomatici, espresse nelle citata sentenza. Secondo la più verosimile ricostruzione degli avvenimenti, l’attentato sarebbe stato, infatti, voluto da PIMPO Salvatore, fedele alleato di CAVO’ Domenico, quale reazione all’omicidio di quest’ultimo, del quale il CIRAOLO veniva in qualche modo ritenuto responsabile, per avere fomentato in carcere il livore di MARCHESE Mario  nei suoi confronti.

Entrambi tali fatti dovettero essere, pressoché immediatamente, di pubblico dominio negli ambienti della criminalità organizzata messinese, come sembra comprovato dal fatto che diversi collaboratori, appartenenti a gruppi delinquenziali distinti o anche contrapposti, ne hanno riferito. In particolare, si deve addirittura ritenere, come si è osservato poco sopra, che il comportamento tenuto dal CIRAOLO in carcere fosse noto allo stesso CAVO’, cui fu riferito, verosimilmente, da MARCHESE Mario , mentre doveva essere notorio che il CIRAOLO fu ferito in quanto ritenuto responsabile dell’omicidio del CAVO’.

Si è reso necessario rammentare i due fatti sopra citati, perché essi possono facilmente spiegare l’origine delle molteplici accuse nei confronti del CIRAOLO, essendosi limitati i diversi collaboratori a prestare adesione ad un’opinione che già poco tempo dopo il delitto si diffuse negli ambienti malavitosi, grazie anche al clamore che ebbe l’attentato perpetrato da FEDERICO Francesco  nei confronti del cognato e alle successive accuse mosse da quest’ultimo in giudizio. Un’attenta considerazione dei medesimi fatti, al fine di accertare la responsabilità penale dell’imputato, non consente, però, di giungere ad una rassicurante affermazione della sua colpevolezza.

L’attentato nei confronti del CIRAOLO può trovare, infatti, adeguata spiegazione nel precedente comportamento tenuto in carcere dall’imputato. Esso poteva, infatti, già da solo costituire, specie se le accuse nei confronti del CAVO’ dovevano considerarsi, come ha sottolineato MANCUSO Giorgio , infondate, valida giustificazione per ritenere il CIRAOLO responsabile, almeno moralmente, dell’omicidio, mentre non è consentito desumere con certezza che gli attentatori agirono perché avevano acquisito delle ulteriori conoscenze in base alle quali poter attribuire al CIRAOLO un qualche specifico ruolo attivo nell’attentato. Il fatto, anzi, che l’attentato nei confronti del CIRAOLO fu organizzato dal PIMPO, conferma che movente del delitto fu esclusivamente quello anzidetto, poiché, come si è visto prima, gli uomini vicini al CAVO’, tra i quali va annoverato il PIMPO, rimasero a lungo ignari dei particolari relativi alle modalità esecutive dell’agguato in esame e dei soggetti che vi parteciparono (in ordine alla contrastante affermazione di LA TORRE Guido, vedi le obiezioni mosse quando si è trattata la posizione di VENTURA Carmelo ), tanto che si avanzarono in proposito diverse supposizioni ed i dubbi non vennero mai totalmente fugati. E’, allora, verosimilmente, da escludere che il PIMPO fosse in possesso di notizie ulteriori rispetto a quelle che lo stesso CAVO’ già conosceva e ciò può anche spiegare come egli abbia potuto apprestare la suddetta azione di vendetta in tempi così rapidi.

Il comportamento del CIRAOLO in carcere, benché potesse apparire ragione sufficiente per un attentato alla sua persona, non può, però, essere valutato, da un punto di vista giuridico, come indice univoco di una sua partecipazione, sotto il profilo del concorso morale, all’episodio delittuoso in esame. La condotta di chi fomenta l’odio tra due persone, senza direttamente incoraggiare l’azione delittuosa, non può, infatti, considerarsi, in mancanza di ulteriori specificazioni, di per sé idonea a determinare o a rafforzare l’altrui proposito criminoso, attività nella quale consiste, secondo la comune dottrina e giurisprudenza, la partecipazione psichica, penalmente rilevante, nel reato, salvo che vi siano elementi dai quali è possibile desumere con sufficiente certezza che tale condotta abbia in concreto esplicato la suddetta efficacia determinatrice o rafforzatrice e che il soggetto fosse consapevole del contributo causale che essa rappresentava per la verificazione del reato. Nel caso di specie, viceversa, non vi è prova né del fatto che il comportamento del CIRAOLO abbia effettivamente influito sulla decisione del MARCHESE, né, soprattutto, che l’imputato abbia avuto piena consapevolezza delle possibili conseguenze della sua condotta. Conformemente a tali conclusioni, alcuni collaboratori di giustizia, pur avendo attribuito al CIRAOLO un comportamento ambiguo, in qualche modo collegabile con l’omicidio del CAVO’, hanno, comunque, escluso che egli avesse partecipato attivamente alla deliberazione, organizzazione o esecuzione del delitto. E’ opportuno ricordare brevemente le dichiarazioni dei suddetti collaboratori, anche se non può certamente attribuirsi ad esse un decisivo rilievo al fine di negare la responsabilità del CIRAOLO, perché, come si è visto con riferimento alla posizione di altri imputati, quando esse vengono sottoposte, in relazione all’episodio delittuoso in esame, ad un severo vaglio di attendibilità, mostrano rilevanti manchevolezze che non consentono di attribuire ad esse una piena affidabilità. SANTACATERINA Umberto ha affermato, in proposito, che il CIRAOLO “si vantava che era stato lui a fare ammazzare CAVO’” ma ha, nel contempo, negato che questi avesse avuto parte nell’omicidio; MARCHESE Mario  ha, parimenti, sostenuto che il CIRAOLO tenne in carcere un comportamento chiaramente ostile nei confronti del CAVO’, ma ha, poi, offerto una ricostruzione dei fatti nella quale sarebbe rimasto estraneo alla deliberazione ed esecuzione del delitto, da ricondurre esclusivamente a LEO Giuseppe; PARATORE Vincenzo ha osservato che il CIRAOLO mostrò in quel periodo di volersi distaccare dal CAVO’, tanto che quando uscì dal carcere non andò a fargli visita, come è, invece, usanza fare, secondo un costume ricorrente nell’ambiente delinquenziale, nei riguardi del proprio capo, ma non ha saputo dire nulla in ordine ad un coinvolgimento dell’imputato nel delitto ed ha solo espresso la propria opinione che  sapesse qualcosa; MANCUSO Giorgio  ha, infine, ricordato che il contenuto delle confidenze di CIRAOLO Claudio  in carcere sul comportamento del CAVO’ furono “uno dei motivi scatenanti dell’ira del MARCHESE” ed ha aggiunto che l’imputato “era al corrente” della decisione omicida, ma non ha neppure accennato ad una qualche sua partecipazione attiva al delitto.

Potrebbe obiettarsi, come ha acutamente osservato SPARACIO Luigi , che il comportamento in carcere del CIRAOLO non può imputarsi ad una sua esclusiva iniziativa personale, perché il suo livello criminale non era tale da consentirgli di opporsi apertamente al CAVO’ (“il CIRAOLO non è che poteva fare una cosa di testa sua, non aveva la possibilità”), e, probabilmente, l’imputato, quando agì, si sentì, consapevolmente o inconsapevolmente, sostenuto da altre persone e da queste incoraggiato. Pensare diversamente significherebbe, invero, ritenere che egli si sia fatto trascinare da un moto inconsulto e ciò non sembra verosimile. Questo non significa, però, che egli abbia deliberatamente partecipato ad un disegno diretto a creare le premesse per un coinvolgimento del MARCHESE nell’omicidio di CAVO’ Domenico, bensì, più probabilmente, che egli fu strumento di chi, essendo nemico del CAVO’ (soggetto che, evidentemente, non può identificarsi nello stesso MARCHESE, come invece ha adombrato SPARACIO Luigi ), aveva interesse a determinare le condizioni perché il suddetto omicidio avesse luogo. Di conseguenza, neppure la suddetta ipotesi ricostruttiva, che non risulta, peraltro, corroborata da pregnanti elementi probatori, consente di affermare con certezza la responsabilità penale dell’imputato.

Occorre ora esaminare più approfonditamente le dichiarazioni di accusa dei diversi collaboratori, tenendo presente, come si è evidenziato nella parte introduttiva della presente sentenza dedicata a premesse di ordine metodologico sui criteri di valutazione della prova (vedi pag. 115 e segg.), che sussiste convergenza tra le diverse chiamate in reità, cosicché  una possa costituire valido elemento di riscontro dell’altra, solo quando non muta lo specifico fatto materiale oggetto del narrato, con la conseguenza che essa va esclusa quando allo stesso soggetto viene attribuita dai diversi collaboratori una condotta sostanzialmente differente, anche se collocabile genericamente nella stessa fase del delitto. E’ opportuno, pertanto, procedere ponendo una accanto all’altra le accuse simili tra loro.

Alcuni collaboratori hanno sostenuto che CIRAOLO Claudio  partecipò al delitto indicando agli attentatori le abitudini e gli spostamenti della vittima o addirittura segnalando la presenza del CAVO’ il giorno dell’omicidio. Così, LA TORRE Guido ha affermato di aver saputo da Toruccio PIMPO che il CIRAOLO aveva rivelato il posto dove il CAVO’ era solito recarsi ogni mattina e che, anzi, il giorno in cui quest’ultimo fu ucciso, il CIRAOLO “si era pentito e lo voleva fermare e dirgli che lo volevano uccidere” (questa vicenda presenta qualche similitudine, come si vedrà, con quanto affermato da SPARACIO Luigi ). In ordine a tali dichiarazioni vanno richiamate le osservazioni prima mosse quando si è esaminata la deposizione di accusa del LA TORRE nei confronti dell’imputato VENTURA Carmelo , poiché vi sono circostanze che suscitano notevoli dubbi sulla loro attendibilità. Non si riesce, infatti, a comprendere come il PIMPO, esclusiva fonte del collaboratore con riferimento a questa parte del suo racconto, potesse conoscere particolari relativi alla partecipazione del CIRAOLO, ed a tal fine appare inidoneo il richiamo alla persona del CALIO’, non solo per gli elementi di perplessità sopra evidenziati, ma anche perché quest’ultimo, nel racconto del collaboratore, avrebbe solamente assistito all’esecuzione del delitto e non avrebbe saputo, pertanto, nulla delle attività antecedenti funzionali alla sua perpetrazione. Analoghi rilievi valgono per la deposizione di GIORGIANNI Salvatore , il quale ha affermato di aver saputo da PIMPO Salvatore che il CIRAOLO “aveva riferito dove si trovava il CAVO’ quella mattina”. COSTA Gaetano  ha sostenuto, più genericamente, che il CIRAOLO condusse il CAVO’ “nella trappola”. Va, nondimeno, rilevato che anche la dichiarazione del COSTA desta della perplessità, poiché il collaboratore ha affermato di aver saputo le poche notizie riferite su tale delitto da VENTURA Salvatore , mentre quest’ultimo, anch’egli collaboratore di giustizia, non ha dichiarato nulla al dibattimento su un eventuale ruolo svolto dal CIRAOLO nel fatto. SPARACIO Luigi  ha, infine, asserito che il CIRAOLO diede indicazioni sugli spostamenti di CAVO’ Domenico. E’ sufficiente, però, soffermarsi brevemente ad esaminare la dichiarazione del collaboratore per rinvenire tutti i limiti prima paventati, quando si è posto in guardia l’interprete dal pericolo che i collaboratori, spinti da una comune opinione, avessero considerato fatti di valenza giuridicamente non univoca come idonei presupposti per l’affermazione di una partecipazione dell’imputato all’episodio delittuoso. Occorre, anzitutto, verificare in qual modo SPARACIO Luigi  ebbe conoscenza della suddetta circostanza. Si può subito rilevare che egli non poté apprenderla né da PIMPO Salvatore, né da GALLI Luigi , che egli ha indicato come proprie fonti di conoscenza, poiché costoro ben difficilmente, come si è visto, potevano essere informati di tali particolari. Il collaboratore ha in parte chiarito la questione aggiungendo che egli comprese che il CIRAOLO “era a conoscenza dell’omicidio”, desumendolo da due fatti: il suo comportamento in ospedale a seguito del subito attentato, quando il CIRAOLO disse “un sacco di cose”, ed il contenuto di un colloquio che egli ebbe con lui poco tempo dopo e nel quale il CIRAOLO gli disse che la mattina dell’omicidio, transitando sulla via Garibaldi, notò il CAVO’ ed ebbe l’impulso di tornare indietro per dirgli di andarsene. In sede di confronto SPARACIO Luigi  ha ribadito, almeno in parte, tale assunto, contestando all’imputato, quali elementi che ne attesterebbero, a suo avviso, la colpevolezza, l’attentato da questo subito poco dopo la morte di CAVO’ Domenico ed il movente ad esso sottostante, nonché le accuse mosse dal CIRAOLO al PIMPO ed al FEDERICO in relazione a detto attentato. Gli elementi evidenziati dal collaboratore non appaiono, tuttavia, avere un significato univoco e, comunque, non danno conto della specifica accusa del collaboratore. Già si è visto che l’attentato perpetrato dal FEDERICO nei confronti del CIRAOLO, benché affondi le proprie radici nella volontà di vendetta del PIMPO per l’omicidio del CAVO’, non implica con certezza un coinvolgimento dell’imputato nel delitto. Non vi è dubbio che le accuse mosse nella predetta circostanza dal CIRAOLO ai suoi attentatori, quando ancora si trovava ricoverato in ospedale (vedi in proposito la sopra citata sentenza di condanna per tale fatto emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria il 28-11-1991 nei confronti di FEDERICO Francesco ), mentre attendeva di essere sottoposto ad interventi chirurgico e con la paura di morire, possono denotare, specie con riferimento all’indicazione del mandante, una sua conoscenza delle ragioni di tale delitto, poiché è impensabile che in tali condizioni di spirito e nella previsione di non poter più ritrattare le proprie dichiarazioni, il CIRAOLO abbia voluto incolpare persone che sapeva innocenti, mosso da una malvagità d’animo difficilmente ipotizzabile in chi si ritiene in punto di morte e, soprattutto, da un odio così intenso verso il calunniato da superare il rancore verso il vero attentatore. Ciò, però, non è sufficiente, come si è già osservato, per sostenere che egli ebbe parte nel precedente agguato mortale. Va, poi, attribuito un rilievo non secondario al fatto che SPARACIO Luigi  non abbia riproposto in sede di confronto l’altro argomento fondato sul contenuto del colloquio che egli ebbe con CIRAOLO Claudio  qualche tempo dopo il fatto. Il comportamento processuale del collaboratore indebolisce, infatti, in misura considerevole il valore probatorio di tale argomento, avendo egli palesato, con il trascurarlo, di essere poco sicuro della sua effettiva valenza e di essere quasi timoroso di venire smentito. Va, inoltre, osservato che il contenuto dell’asserito colloquio appare poco verosimile, come, probabilmente, lo stesso collaboratore si è reso conto, poiché è difficilmente credibile che CIRAOLO Claudio , sottoposto agli arresti domiciliari (anche se da eseguire, durante l’orario di lavoro, presso la sede della concessionaria Piaggio) abbia goduto di tale libertà di movimento da potere transitare il giorno dell’omicidio, senza particolari remore, sulla via Garibaldi, dove di lì a poco sarebbe avvenuto l’agguato. Va, infine, ribadito che la deposizione di SPARACIO Luigi  sull’episodio delittuoso in esame appare nel suo complesso sospetta, poiché vi è il serio pericolo che il collaboratore sia stato spinto da un interesse personale a rendere una versione dei fatti difforme dalla realtà. Con riferimento specifico alla posizione di CIRAOLO Claudio  un tale interesse appare, peraltro, ancora più concreto, poiché l’attribuzione all’imputato di una specifica funzione di tipo logistico può rispondere all’esigenza difensiva di allontanare il sospetto che analoga funzione abbia potuto svolgere lo stesso SPARACIO, tenuto conto che la sua abitazione e quella della suocera SETTINERI Vincenza  si trovavano proprio in quella via Boner dove l’attentatore scomparve, quasi inghiottito nel nulla. Ciò che, comunque, infirma in modo irrimediabile l’attendibilità della versione dei fatti sostenuta dai suddetti collaboratori è la sua illogicità, poiché era notorio che il CAVO’ si recava tutte le mattine presso il negozio di LA RUBINA e presso la pasticceria di suo compare DODDIS Giovanni per sorbire il caffè, tanto che una persona presumibilmente estranea agli ambienti malavitosi, come MOLONIA Salvatore, avendo la necessità di incontrarsi con lui, andò a cercarlo proprio in quel luogo, confidando di poterlo facilmente trovare. Risulta, allora, incomprensibile l’apporto fornito dal CIRAOLO alla perpetrazione dell’omicidio, poiché il suo contributo causale sarebbe consistito, secondo tale ricostruzione, in un’attività sostanzialmente inutile, mentre appare difficilmente credibile che egli abbia potuto avvisare i complici della presenza del CAVO’ il giorno in cui questi venne ucciso, poiché, come ha evidenziato il dirigente della Squadra Mobile di Messina, GUGLIOTTA Carmelo, non sembra che il CIRAOLO dal suo luogo di lavoro, sito lungo la medesima strada nella quale avvenne l’omicidio e dal quale non poteva allontanarsi essendo agli arresti domiciliari, potesse vedere distintamente, nel traffico di quella mattina, aggravato dalla pioggia, il posto nel quale si fermò il CAVO’ con la sua automobile o potesse anche solo scorgere il veicolo, nonostante la non eccessiva distanza, atteso che la strada non è in quel punto perfettamente diritta ed è delimitata da alberi, che limitano la vista.

Secondo una diversa ricostruzione dei fatti fornita da LEO Giovanni , il CIRAOLO, mentre era in libertà, ricevette da MARCHESE Mario  delle lettere scritte da LEO Giuseppe, con l’incarico di recapitarle a VENUTO Giuseppe  e di organizzare insieme a lui l’omicidio. Nei termini suesposti l’accusa di LEO Giovanni  è rimasta isolata, poiché nessun altro dichiarante ha attribuito al CIRAOLO lo specifico compito indicato dal collaboratore e solo FERRARA Sebastiano , con dichiarazione di ridottissima attendibilità, per la quale valgono i rilievi già avanzati quando si è esaminata la posizione di VENTURA Carmelo , ha affermato genericamente che il CIRAOLO in carcere, con modalità, pertanto, diverse da quelle riferite dal LEO, prese l’incarico di ammazzare CAVO’ Domenico. L’accusa di LEO Giovanni  appare, inoltre, poco verosimile, poiché è sorprendente che LEO Giuseppe, per comunicare con persone che si trovavano all’esterno del carcere ed a lui affiliate si sia avvalso del CIRAOLO, che era vicino al MARCHESE, e non è chiaro neppure come abbia fatto MARCHESE Mario a far recapitare le lettere del LEO al CIRAOLO, né si comprende quale attività di tipo organizzativo l’imputato avrebbe posto in essere.

LEO Giovanni  ha, altresì, affermato, anche in questo caso in modo del tutto originale, che il CIRAOLO, il giorno dell’omicidio, quando seppe che il CAVO’ si trovava sul luogo dell’agguato, andò a cercare VENUTO Giuseppe  affinché quest’ultimo avvisasse il VENTURA, che era stato incaricato di eseguire il delitto. Non avendolo, tuttavia, trovato, il CIRAOLO avvertì CRUPI Luigi , che era una delle persone fidate di VENTURA Carmelo , il quale provvide a comunicare il suddetto messaggio e ad accompagnare il killer sul posto dell’attentato. Si è, però, già osservato, trattando la posizione di VENTURA Carmelo , che la suddetta versione dei fatti è del tutto irragionevole e vanno qui richiamate tutte le considerazioni prima effettuate, sulle quali non occorre ripetersi, che gettano gravi ombre sull’attendibilità, nella loro globalità, delle dichiarazioni rese dal collaboratore in ordine all’episodio delittuoso in esame, poiché rivelano, verosimilmente, la mancanza di un’effettiva conoscenza dei fatti, mentre non può escludersi il sospetto, cosa che sarebbe ancora più grave, di una precisa volontà di alterare la realtà al fine di proporre una ricostruzione della vicenda in esame idonea ad alleggerire la posizione processuale dell’intimo amico VENUTO Giuseppe , insieme al quale il LEO fu più volte arrestato e con il quale mantenne sempre buoni rapporti (vedi sul punto le dichiarazioni tanto di VENUTO Giuseppe  all’udienza dell’11-11-1996, che di LEO Giovanni alle udienze del 23 e del 24 luglio 1996).

ROMEO Carmelo  ha riferito un’ulteriore versione dei fatti, secondo la quale egli seppe dallo stesso imputato CIRAOLO Claudio  che questi diede “appoggio” a VENTURA Carmelo presso la concessionaria Piaggio, sita a breve distanza dal luogo dell’agguato. Anche tale accusa è rimasta isolata e priva di qualsiasi riscontro, ma, ancor prima, essa risulta di modesto valore probatorio perché appare di dubbia attendibilità, sia per quello che si è detto, quando si è trattata la posizione di VENTURA Carmelo , in ordine alla credibilità del dichiarante, sia in considerazione della sua scarsa verosimiglianza, dovendo ritenersi poco plausibile che il CIRAOLO, sottoposto a controlli di polizia essendo agli arresti domiciliari, ospitò per un tempo presumibilmente abbastanza lungo il killer vestito da donna in un locale adibito alla vendita e, come tale, frequentato da più persone, all’insaputa del suo datore di lavoro.

Ricapitolando le osservazioni sopra esposte, ritiene questa Corte che le dichiarazioni di accusa mosse nei confronti di CIRAOLO Claudio  presentano tutte un basso livello di attendibilità e spesso non appaiono idonee a riscontrarsi l’una con l’altra, poiché aventi ad oggetto condotte criminose sostanzialmente differenti, mentre vi è il pericolo elevato che i collaboratori, anche escludendo una specifica volontà di accusare falsamente l’imputato, si siano fatti fuorviare dalle voci che si diffusero immediatamente dopo il delitto in esame in ordine ad un qualche coinvolgimento del CIRAOLO nel fatto di sangue. Alla luce di tali rilievi, apparendo le prove a carico dell’imputato insufficienti o contraddittorie, CIRAOLO Claudio  va mandato assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dai reati a lui ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame, per non aver commesso il fatto.



[1] Cass. pen. sez. un. 14-2-1996 ric. Mele.

[2] Cass. pen. sez. I, 24-3-1992 ric. Di Palma.

[3] Cass. pen. sez. I, 30-1-1992 ric. Abbate.