2.3.3.21. Tentato omicidio ai danni di Galli Luigi
Imputati: Galletta Nicola , Bonasera Angelo , Marchese Mario
Nella sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 10/23-1-1996, nei confronti di GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo , imputati dei reati di detenzione e porto illegali di armi, una delle quali da ritenere clandestina, nonché di evasione dagli arresti domiciliari ed il GALLETTA anche del reato di guida senza patente (pronuncia che è stata confermata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza del 19/26-2-1997, e che è divenuta, quindi, irrevocabile il 6-4-1997 - tali sentenze si trovano inserite nella cartella dei provvedimenti pronunciati nei confronti di BONASERA Angelo ), si legge che “in data 15-6-1988, intorno alle ore 14,30 circa, una pattuglia del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, avendo notato nei pressi del quartiere di Giostra l’autovettura Fiat 500 tg. ME 138228 con a bordo i due imputati, decideva di operare un controllo sul mezzo. Il BONASERA veniva trovato in possesso di un fucile a canne mozze con due cartucce inserite ed inoltre a bordo dell’autovettura, vicino al cambio, veniva rinvenuta una pistola cal. 38 con n. 4 bossoli inseriti. I due occupanti venivano, quindi, invitati a scendere dal mezzo e in tale frangente il BONASERA provvedeva a nascondere sotto un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze una pistola cal. 32 con n. 7 bossoli inseriti che estraeva dalla cintola dei pantaloni. Dietro il sedile anteriore venivano poi ritrovate n. 40 cartucce cal. 16, n. 45 proiettili e n. 1 bossolo cal. 38 special. I due, quindi, venivano tratti in arresto per i reati indicati in epigrafe, essendo, peraltro, risultati, da un controllo operato al terminale della Questura, agli arresti domiciliari ed essendo il BONASERA [rectius il GALLETTA] sfornito della patente di guida.” Le circostanze sopra indicate, oltre ad essere state compiutamente accertate con la sentenza di condanna sopra citata, risultano provate dai verbali di arresto del BONASERA e del GALLETTA e dal verbale di sequestro delle armi e delle munizioni trovate in possesso dei due (vedi documenti acquisiti al N. 129 ed al N. 130 dell’ordinanza emessa da questa Corte in data 19-7-1997). Da tali atti si evince che l’arresto venne effettuato da personale del Nucleo di Polizia Tributaria di Messina alle ore 14,30 circa del 15 aprile 1988 in piazza Acquedotto di Messina, località Ritiro; che entrambi i soggetti suindicati si trovavano agli arresti domiciliari; che alla guida del veicolo si trovava GALLETTA Nicola , pur essendo questi sprovvisto di patente di guida; che vennero sequestrati (l’elencazione è, evidentemente, più precisa di quella, per certi versi erronea, indicata nella citata sentenza) n. 42 cartucce cal. 16, n. 45 proiettili cal. 38 special, n. 1 fucile a canne mozze senza matricola, n. 1 pistola cal. 38 special mat. 6315, n. 5 bossoli cal 38 special, n. 1 pistola cal. 32S senza matricola, n. 7 bossoli cal. 7,65, tutti oggetti rinvenuti dentro l’autovettura Fiat 500 a bordo della quale si trovavano i due imputati, eccetto la pistola 32S, che venne buttata dal BONASERA alla vista degli agenti operanti. Ulteriori particolari su tale fatto sono stati, poi, forniti dal vicebrigadiere SUMMA Giuseppe (vedi udienze del 22-9-1995 e del 13-10-1997) e dal finanziere SCORZA Michele (vedi udienze del 31-7-1995 e del 22-9-1997), che furono i militari che operarono l’arresto dei due imputati. Essi hanno, infatti, descritto, nella loro deposizione dibattimentale, le fasi del loro intervento ed hanno, in particolare, riferito che si trovavano in servizio di perlustrazione sul viale Giostra per dei controlli antidroga, a bordo di un’autovettura Fiat Panda civile ed in abiti borghesi, quando notarono la Fiat 500 suddetta con a bordo i due imputati che scendeva dal viale Giostra a forte velocità. Ciò li insospettì ed iniziarono, pertanto, ad inseguire quell’autovettura per fermarla ed operare un controllo. Non può escludersi, invero, che uno dei due militari, il finanziere SCORZA, abbia anche notato un luccichio sospetto proveniente da una delle armi che vennero poi ritrovate a bordo del mezzo, così come ha affermato, anche se in modo dubitativo, il teste SUMMA Giuseppe, o che i due finanzieri abbiano aumentato la loro vigilanza e siano stati indotti ad operare il controllo sul veicolo anche per il fatto di avere poco prima sentito delle esplosioni, come è stato sostenuto dal teste SUMMA Giuseppe, il quale si è, però, espresso in modo dubitativo ed ha riferito la percezione degli spari esclusivamente al finanziere SCORZA. Il confuso ricordo dei due militari non consente, comunque, di giungere a conclusioni certe in ordine al motivo per il quale essi decisero di controllare quell’autovettura, questione che appare, peraltro, di scarso rilievo per la comprensione della vicenda, mentre va osservato che è pienamente verosimile la circostanza secondo cui vennero sentiti degli spari, sia perché essa è stata ribadita dal capitano MAZZOTTA Pietro, escusso all’udienza del 26-9-1995, il quale può averla appresa solo dai due militari alle sue dipendenze, sia perché anche il teste FERRARA Giuseppe, escusso all’udienza del 31-7-1995, ha affermato di aver sentito, intorno alle ore 14,15, mentre si trovava intento a lavorare nella propria officina di meccanico sita in via Palermo bassa, diversi colpi di arma da fuoco provenire dalla zona del viale Giostra. E’ certo, tuttavia, che, dopo un breve inseguimento, avvenuto prima sul viale Giostra, con direzione di marcia da monte verso mare, e poi sulla via Palermo, con direzione di marcia da mare verso monte, la Fiat 500 venne bloccata ed i due militari, rinvenute le armi suddette, arrestarono gli occupanti dell’autovettura. Va osservato che il teste SCORZA Michele ha precisato che al momento del controllo una delle due persone successivamente arrestate (verosimilmente il BONASERA, che era seduto accanto al posto di guida, come affermato nella citata sentenza) aveva nelle mani il fucile a canne mozzate, carico e con il colpo in canna, che puntava in direzione del vice brigadiere SUMMA, mentre l’altra persona aveva una pistola, anche perché “loro non sapevano che eravamo dell’organo di polizia, ecco, loro si pensavano che eravamo altre persone”, mentre “poi loro si sono convinti che eravamo delle forze dell’ordine e allora hanno alzato le mani, hanno lasciato le armi” e, addirittura, “si sono tranquillizzati”. Non possono sussistere dubbi, allora, sulla base degli elementi suesposti ed alla luce della sentenza di condanna sopra citata, che ha operato sul punto uno specifico accertamento a carico dei due imputati, che GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo furono, in data 15 aprile 1988, intorno alle ore 14,30, controllati da personale del Comando Nucleo Polizia Tributaria di Messina, a bordo di un’autovettura Fiat 500, mentre correvano ad alta velocità sul viale Giostra con direzione di marcia da monte verso mare e furono tratti in arresto perché entrambi evasi dagli arresti domiciliari e perché trovati in possesso delle armi suindicate.
La pubblica accusa ha sostenuto, sulla base delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, primo fra tutti SANTACATERINA Umberto, che GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo , quando furono arrestati nelle circostanze suindicate, avevano, poco prima di essere fermati dalle forze dell’ordine, attentato alla vita di GALLI Luigi , il quale riuscì a sfuggire all’aggressione, e che mandante dell’azione delittuosa fu MARCHESE Mario . Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza dei soli imputati GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo in ordine al reato loro ascritto con riferimento all’episodio delittuoso in esame, mentre va pronunciata assoluzione nei confronti di MARCHESE Mario .
Verranno, pertanto, di seguito passate in rassegna le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulle quali si fonda l’accusa, per poi esaminarle più approfonditamente al fine di verificarne l’attendibilità.
Ha affermato SANTACATERINA Umberto (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 7-2-1994, del 2-3-1994 e del 3-3-1994) che quando GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo vennero arrestati per il porto e la detenzione delle suddette armi, egli parlò in carcere con loro, che si trovavano ristretti nella stanza n. 48 del secondo piano del reparto “camerotti” (è stata acquisita attestazione della Casa Circondariale di Messina dalla quale emerge che in epoca successiva e prossima al 15-4-1988 SANTACATERINA Umberto, GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo furono codetenuti nel secondo piano del reparto “camerotti” ed occuparono, il primo la cella n. 51, mentre gli altri due la cella n. 48, così come affermato dal collaboratore - vedi documento N. 58 dell’ordinanza del 19-7-1997) e seppe che essi “erano usciti per andare a uccidere GALLI e l’hanno trovato in una stalla nel viale Giostra, alta, l’hanno visto là e hanno incominciato a sparare”. Il collaboratore ha, in seguito, specificato che tale stalla “era di Nanni il marocchino” e si trovava “vicino alla palestra Juvara”. Egli, d’altronde, conosceva bene la stalla di COTUGNO Giovanni (il cui soprannome è, per l’appunto, “il marocchino”), che venne poi distrutta a seguito della costruzione di un nuovo tratto del viale Giostra. Mandante dell’azione delittuosa fu MARCHESE Mario , il quale ordinò l’omicidio “perché erano in contrasto con GALLI, PIMPO, perché avevano sparato a CIRAOLO Claudio”.
PARATORE Vincenzo (sentito su tale fatto delittuoso alle udienze del 16-1-1996, 10-4-1996 e 13-4-1996) ha dichiarato di aver saputo in carcere da BONASERA Angelo , che egli conosceva bene, tanto che questi aveva guidato la motocicletta con la quale egli si recò ad attentare alla vita di CAVO’ Domenico nei pressi del viale Giostra, che lo stesso BONASERA Angelo e GALLETTA Nicola avevano “tentato di ammazzare GALLI Luigi ”, il quale, però, “non è stato nemmeno ferito” e si erano resi protagonisti di tale azione delittuosa “perché GALLI Luigi all’epoca aveva malmenato MENTO Maurizio”, che era un amico del BONASERA e con il quale quest’ultimo si drogava. Il BONASERA gli riferì tali fatti dopo la morte di suo fratello (l’uccisione di BONASERA Michele avvenne, come si vedrà, il 18-7-1989 e in quel periodo sia BONASERA Angelo che PARATORE Vincenzo si trovavano detenuti nel carcere di Messina), quando transitò dal clan “MARCHESE” al clan “SPARACIO”. Il fatto delittuoso avvenne “sulla circonvallazione mi sembra che mi ha detto” ed il GALLI non venne colpito perché “è scappato”.
LA TORRE Guido (sentito in merito a tale episodio delittuoso alle udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996) ha dichiarato che GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo , nel 1993, mentre si trovavano detenuti insieme a lui nel carcere di Messina (è stato accertato, mediante acquisizione dei dati informatici del D.A.P. sui rispettivi periodi di detenzione, che BONASERA Angelo fu ristretto nel carcere di Messina dall’11-2-1993 al 26-7-1993 e poi dal 2-11-1993 all’8-12-1993; GALLETTA Nicola fu ristretto nel carcere di Messina dal 7-5-1993 al 1-10-1993; LA TORRE Guido fu ristretto nel carcere di Messina dall’11-2-1993 al 21-12-1993), si misero a discutere “mentre eravamo all’aria” del contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare nella quale venivano accusati del tentato omicidio di GALLI Luigi e gli rivelarono di essere stati effettivamente gli autori di tale fatto, che perpetrarono per “una specie di vendetta”, mentre “non c’entrava niente il Mario MARCHESE”. Essi gli dissero, infatti, “che l’agguato l’avevano preparato e l’avevano fatto loro stessi in quel momento perché si dice che uomini di GALLI Luigi avevano preso a schiaffi il MENTO Maurizio, [...] perché non volevano che lui spacciava lì nel viale Giostra. [...] Il MENTO andò..., mi dissero che andò piangendo a casa del BONASERA e gli raccontò questo fatto e allora loro decisero” di vendicarsi. Tra l’altro, il GALLETTA ed il BONASERA gli “dissero un particolare, dice: onestamente si son comportati bene, dice, quelli della Finanza, perché noi eravamo sotto..., come si dice?...cioè in cura col metadone e li hanno accompagnati, prima di portarli in galera, li hanno accompagnati per fargli prendere il metadone”. Il collaboratore ha, infine, specificato che all’epoca “Angelo BONASERA era con Placido CAMBRIA e GALLETTA invece era un amico, come un fratello, di Angelo BONASERA. Poi, in seguito, [...] dopo il loro arresto, il MARCHESE chiamò sia il GALLETTA che il BONASERA e da quel momento in poi appartenevano al clan Mario MARCHESE”.
GIORGIANNI Salvatore (sentito su tale fatto all’udienza del 28-10-1996) ha affermato di aver saputo in carcere da BONASERA Angelo che GALLI Luigi , intorno al 1988 o al 1987, “aveva fatto malmenare MENTO Maurizio”, che era un “amico di BONASERA Angelo e di GALLETTA Nicola , perché non voleva che spacciasse droga nella zona di Giostra. Il MENTO ha avvisato i due, [...] loro erano agli arresti domiciliari, così mi dice il BONASERA, hanno preso il fucile, sono andati per cercare il GALLI, l’hanno trovato, però, dici, [...] il GALLI se n’è accorto, è scappato prima, era distante, ...comunque, non hanno fatto niente, in sostanza”. I due, quindi, scapparono per fare rientro presso le proprie abitazioni ma “sono stati bloccati dalla Finanza e arrestati. Cioè, lui mi ha raccontato, dici: mi hanno arrestato ancora col fucile in mezzo alle gambe”.
PAGANO Antonino (sentito all’udienza del 5-11-1996) ha dichiarato di aver saputo in carcere dal proprio cugino PIMPO Salvatore che GALLETTA Nicola , il quale agì insieme ad Angelo BONASERA, aveva sparato a GALLI Luigi . Ciò avvenne perché il MARCHESE era stato escluso dalla suddivisione dei “soldi della Fiera” e dopo tale fatto GALLI, RIZZO e PIMPO furono alleati contro il MARCHESE. Cercarono, pertanto, di uccidere GALLETTA in carcere, ma “non si è fatto niente”, in quanto “hanno trovato il coltello [...] sotto la stanza del lavorante (è stato accertato mediante acquisizione di tutte le segnalazioni all’autorità giudiziaria competente, che furono rinvenuti coltelli in carcere il 22-4-1988, il 17-5-1988, il 6-8-1988, il 26-8-1988, anche se non è stato possibile verificare se uno di tali episodi sia quello cui ha fatto riferimento il collaboratore). [...] Appoi non è venuto niente, è venuto soltanto il pestaggio di Giovanni SPAGNOLO”. Non essendo, allora, riusciti ad uccidere il GALLETTA, si rivolsero nei confronti del CUSCINA’, “è uscito MAROTTA e gli ha sparato a CUSCINA’ Francesco ”.
SPARACIO Luigi (sentito in merito a tale fatto alle udienze dell’8-10-1996 e del 16-10-1996) ha affermato che GALLI Luigi subì solo un attentato “nell’82, 83 mi sembra” ed egli apprese i fatti da BONASERA Angelo, il quale “si è trovato coinvolto in questa cosa senza che se ne rendeva conto”. Successe che “GALLETTA spacciava droga, là a Giostra, e il GALLI non voleva che lui spacciasse questa droga là. Poi GALLETTA gli chiese ad Angelo BONASERA se gli poteva guidare questa macchina e gli hanno sparato un colpo di fucile. Ha sparato GALLETTA, [...] un colpo di fucile da lontano, [...] neanche l’hanno sfiorato”. I due attentatori furono poi arrestati dalla Guardia di Finanza. Il collaboratore ha aggiunto che il GALLI non voleva che GALLETTA Nicola spacciasse a Giostra “perché aveva il suo gruppo che la spacciava a Giostra”; quando gli è stato, però, rilevato che tale affermazione sembrava contraddire la regola esistente nella criminalità organizzata cittadina secondo cui ognuno era libero di svolgere attività illecite senza alcun vincolo territoriale, lo SPARACIO ha affermato “non lo so, al GALLI gli dava fastidio che loro spacciavano a Giostra, forse spacciavano vicino le scuole, non lo so, il motivo era questo”.
VENTURA Salvatore (sentito alle udienze del 29-5-1996 e del 3-6-1996) ha affermato di aver “saputo perché se n’è parlato” che BONASERA Angelo e GALLETTA Nicola avevano attentato a GALLI Luigi , mandati “sicuramente dal MARCHESE, [...] perché facevano parte, il GALLETTA faceva parte di quel gruppo, faceva parte del gruppo “MARCHESE” per cui non poteva...”. Su espressa domanda di un difensore il collaboratore ha specificato di aver appreso tali notizie in carcere, dove egli ne parlò con lo stesso BONASERA Angelo . Può sin d’ora rilevarsi che le dichiarazioni di VENTURA Salvatore presentano un ridottissimo valore probatorio, in quanto estremamente generiche e, soprattutto, perché appare incerta la stessa fonte di conoscenze del collaboratore, il quale ha indicato BONASERA Angelo solo su sollecitazione di un difensore, mentre prima aveva lasciato chiaramente intendere che le notizie in suo possesso erano il frutto di una mera voce carceraria. Va, peraltro, osservato che le accuse del VENTURA nei confronti di MARCHESE Mario sembrano formulate sulla base di deduzioni personali, in considerazione dei rapporti criminosi esistenti tra il GALLETTA ed il MARCHESE, e non sulla base di specifiche conoscenze, sicché di esse non si può certamente tenere conto per l’accertamento della fondatezza dell’incolpazione.
LEO Giovanni (sentito sull’episodio delittuoso in esame alle udienze del 9-7-1996 e del 23-7-1996) ha affermato di aver saputo, nel carcere di Messina, da GALLETTA Nicola , subito dopo il suo arresto avvenuto in relazione a tale fatto, che questi, insieme ad Angelo BONASERA, aveva tentato di sparare a GALLI Luigi , ma il “GALLI se ne è accorto ed è scappato”, sicché “non sono riusciti a colpirlo e dopo circa dieci minuti li hanno arrestati”. I due agirono “per conto di MARCHESE” in quanto “in quei periodi c’era un conflitto tra MARCHESE, diciamo, e GALLI”. Le dichiarazioni di LEO Giovanni appaiono di limitatissimo valore probatorio, in quanto molto generiche e, comunque, prive di qualsiasi elemento qualificante, idoneo a dare fondamento concreto ad un positivo giudizio di attendibilità. Va, peraltro, rilevato che il collaboratore apparteneva ad un gruppo criminoso diverso da quello al quale apparteneva il GALLETTA e non è riuscito a dare idonea giustificazione alle asserite confidenze che avrebbe ricevuto da quest’ultimo, sicché non può escludersi che egli abbia in realtà riferito notizie apprese in carcere delle quali, non essendo nota la fonte, non è possibile controllare l’affidabilità.
RIZZO Rosario (sentito su tale fatto all’udienza del 4-6-1996) ha dichiarato che quando successe il fatto egli si trovava con il motorino e si recò presso l’abitazione di MANCUSO Antonino , il quale gli disse che Nicola ed Angelo, vale a dire GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo , avevano sparato a GALLI Luigi . Non venne, però, ferito nessuno e subito dopo i due vennero arrestati. Quanto alla causale del delitto, il collaboratore ha dichiarato che “lui era vicino a MARCHESE, nui ce l’aveamu con loro e loro stavano anticipando i tempi”.
ROMEO Carmelo (sentito su tale fato all’udienza dell’11-6-1996) ha dichiarato di aver saputo da INSANA Romualdo che GALLI Luigi subì un attentato ad opera di GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo . Va, nondimeno, rilevato che l’imputato INSANA Romualdo , sentito all’udienza del 13-10-1997, ha negato di essersi mai intrattenuto a parlare con ROMEO Carmelo di tale fatto e, peraltro, il racconto del collaboratore appare privo di qualsiasi dettaglio che consenta una verifica, anche solo superficiale, della sua attendibilità, con la conseguenza che ad esso non può, ad avviso di questa Corte, attribuirsi alcun valore probatorio.
L’imputato MARCHESE Mario (sentito su tale episodio delittuoso alle udienze del 20-9-1996, del 1-10-196 e del 2-10-1996) ha dichiarato di essere totalmente estraneo a tale delitto, di cui egli apprese i particolari sia da BONASERA Angelo che da GALLETTA Nicola . Costoro gli dissero che il PAPALE e GATTO Giuseppe avevano picchiato un certo Maurizio MENTO, un giovane drogato che “apparteneva a SPARACIO”, in quanto “pensavano che questo qua vendeva droga a Giostra. [...] Nello stesso tempo vanno a casa di GALLETTA Nicola , che era agli arresti domiciliari, pensavano che lui vendeva droga e gli hanno detto: tu di qua te ne devi andare. E’ andato il GALLI direttamente, [...] ha detto: tu di qua te ne devi andare perché qua, dici, io in zona non voglio che si vende droga”. Successe, allora che “il MENTO nel frattempo è andato a casa di BONASERA Angelo , che era pure agli arresti domiciliari, e gli ha detto questo episodio qua. E allora, fra quello lì che è successo con questo e il fatto di GALLETTA, si sono uniti BONASERA Angelo e il GALLETTA, [...] e allora hanno deciso...perché è stata ...non è stata una cosa organizzata, insomma, di fare l’agguato a GALLI”. I due, i quali “erano uniti, unitissimi”, nella stessa giornata si recarono “sul viale mi sa, sul viale Giostra” e spararono “da lontano, neanche sono riusciti, perché non..., non hanno preso nessuno”, indirizzando i colpi verso un gruppetto “dove c’era pure PAPALE e loro intenzione era certamente quella di sparare “per uccidere”. Egli, invece, non aveva alcun motivo per volere la morte di GALLI Luigi poiché “ancora non c’era..., c’era qualcosa, stava incominciando qualcosa, però c’erano dei chiarimenti da fare, per cui io non avevo motivo di fare sparare a GALLI in quel momento lì”. Egli, peraltro, nel mese di marzo era stato trasferito dal carcere di Messina all’isola di Favignana e fece ritorno a Messina solo nel maggio successivo (è stato accertato mediante acquisizione dei dati informatici del D.A.P., che MARCHESE Mario venne trasferito il 12 marzo 1988 dal carcere di Messina a quello di Favignana da dove fece, poi, rientro a Messina il 9 maggio 1988), sicché non sapeva “quello che era successo a Messina”. Il collaboratore ha specificato che il primo che gli parlò di tale fatto fu GALLETTA Nicola , con il quale si incontrò nel centro clinico della Casa Circondariale di Messina quando vi fece rientro nel maggio del 1988, ma è stato contestato da un difensore che egli aveva dichiarato, quando venne sentito dagli inquirenti in data 17 febbraio 1993, che colui che gliene parlò nelle circostanze suindicate fu BONASERA Angelo . Il MARCHESE ha, quindi, affermato di non ricordare bene, ma ha rilevato che in seguito ebbe, comunque, modo di parlarne con entrambi, in quanto fu ristretto insieme a loro nella stessa stanza per alcuni anni.
Dopo questa breve esposizione delle fonti di accusa e prima ancora di esaminarle partitamente per valutarne l’attendibilità, è opportuno rilevare che sin dalle prime indagini si ipotizzò un collegamento tra il rinvenimento delle armi a bordo dell’autovettura sulla quale viaggiavano BONASERA Angelo e GALLETTA Nicola ed una sparatoria avvenuta nel quartiere di Giostra pochissimo tempo prima dell’arresto dei due. Non può, d’altronde, esservi dubbio sul fatto che tale sparatoria si verificò effettivamente, in quanto, come già si è detto, sia il vice brigadiere SUMMA, anche se in modo dubitativo, sia il capitano MAZZOTTA Pietro, sia il teste FERRARA Giuseppe hanno affermato che furono sentiti alcuni colpi di arma da fuoco provenire dalla zona del viale Giostra e tale loro percezione ha trovato indiscutibile conferma nella deposizione, come si vedrà meglio in seguito, della teste PROSPERO Concetta, nonché in quella della teste CINCOTTA Caterina, la quale, escussa all’udienza del 31-7-1995, ha affermato che, intorno alle ore 14,20, sentì un rumore e si accorse, quindi, che all’interno della propria abitazione, attraverso una vetrata che si affaccia sulla via Discesa del Cuore di Gesù (dal fascicolo fotografico acquisito al N. 132 dell’ordinanza emessa da questa Corte in data 19-7-1997 si desume agevolmente che tale abitazione si trova al primo piano, 2° elevazione fuori terra), era penetrato un proiettile che venne sequestrato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto (vedi processo verbale di sequestro di proiettile redatto in data 15-4-1988 da personale della Squadra Mobile della Questura di Messina; tale documento è stato acquisito al N. 131 dell’ordinanza emessa da questa Corte in data 19-7-1997).
Furono, pertanto, compiute delle indagini già nell’immediatezza del fatto per accertare se la suddetta ipotesi investigativa fosse confortata da elementi probatori ulteriori rispetto al semplice indizio costituito dalla vicinanza spaziale e temporale tra la sparatoria ed il rinvenimento delle armi.
Furono, così, prelevati dei tampokit sulle mani dei due arrestati da parte di personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Messina, su richiesta del Comando Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza (vedi verbale di prelievo di tampokit acquisito al N. 28 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997), e tali kit vennero, poi, inviati presso il Servizio di Polizia Scientifica della Direzione Centrale della Polizia Criminale, per le necessarie indagini tecniche di laboratorio. Tali accertamenti non consentirono, invero, di rilevare la presenza di particelle caratteristiche dello sparo (vedi documento contenente i risultati delle indagini eseguite, acquisito al N. 29 dell’ordinanza emessa in data 19-7-1997), ma ciò, ad avviso di questa Corte, non può far pervenire affrettatamente alla conclusione secondo cui il BONASERA ed il GALLETTA non fecero uso di armi. L’affidabilità dell’indagine appare, infatti, irrimediabilmente pregiudicata sia perché il prelievo del tampokit avvenne dopo un certo periodo di tempo, sia, soprattutto, perché è emerso che i due arrestati ebbero modo di lavarsi le mani prima di essere sottoposti a tampokit. Il teste PANASSIDI Antonino, escusso all’udienza del 31-10-1995, ha, a tal proposito, dichiarato di aver effettuato il prelievo del kit circa un’ora e mezza dopo rispetto al momento in cui venne richiesto il suo intervento da parte dei militari della Guardia di Finanza. Già tale periodo di tempo appare notevole, ma è probabile che esso vada ulteriormente allungato, tenuto conto che, verosimilmente, la richiesta di intervento della Polizia Scientifica venne effettuata con un certo ritardo, come si evince dall’orario indicato nei sopra citati verbali di prelievo di tampokit (ore 19,30 per il GALLETTA e ore 19,50 per il BONASERA), sicché sembra ampiamente superato il periodo di tempo di circa quattro ore, entro il quale, come è notorio tra gli addetti ai lavori, si può ritenere scientificamente valido questo tipo di indagine. Va, inoltre, rilevato che sia il teste SCORZA Michele, sia il teste SUMMA Giuseppe hanno ricordato che i due arrestati si sentirono male, tanto che, furono condotti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Regina Margherita dove al BONASERA vennero riscontrati “segni di sindrome da astinenza da oppiacei” ed al GALLETTA fu diagnosticato uno “stato d’ansia reattivo” (vedi referti medici acquisiti al N. 128 dei documenti di cui all’ordinanza citata del 19-7-1997). Quando, poi, si trovavano in caserma, i due furono accompagnati in bagno e BONASERA Angelo vomitò persino sulle mani. Non vi è dubbio, allora, che, almeno per il BONASERA, vale a dire per colui che era in possesso dell’arma cal. 32 della quale si dirà tra breve, l’indagine diretta a rilevare la presenza sulle mani di particelle caratteristiche dello sparo non poteva più avere alcun significativo valore.
Sempre al fine di verificare se si potesse instaurare un collegamento tra le armi rinvenute e la sparatoria avvenuta nei pressi della via Discesa del Cuore di Gesù sono state effettuate, su richiesta della Procura della Repubblica di Messina, indagini peritali dirette ad accertare se il proiettile sequestrato nell’abitazione di CINCOTTA Caterina fosse stato sparato con una delle armi sequestrate al GALLETTA ed al BONASERA. Il prof. ORTESE Giuseppe, il quale fu incaricato di eseguire tali indagini, escusso all’udienza del 31-7-1995, ha illustrato al dibattimento il contenuto della relazione di perizia balistica all’uopo redatta (essa è stata acquisita all’esito dell’esame del consulente tecnico e trovasi allegata al verbale dell’udienza del 31-7-1995), nella quale ha esposto che il proiettile repertato era per armi cal. 7,65 mm Browning con dieci solchi conduttori relativi ad altrettante righe destrorse della canna dell’arma di provenienza, mentre solo una delle pistole sequestrate presentava una canna con dieci solchi conduttori, vale a dire la pistola Arminius cal. 32 S&W lungo, della quale il BONASERA, come si è visto, cercò di disfarsi al momento del controllo dei militari della Guardia di Finanza, gettandola sotto un’autovettura. Il consulente ha rilevato che, pur essendo di calibro diverso, non vi è incompatibilità tra il tipo di cartuccia relativa al proiettile sequestrato e l’arma in questione, come hanno confermato le prove di sparo effettuate proprio adoperando cartucce cal. 7,65 mm Browning al posto di quelle cal. 32 S&W lungo. Attraverso il confronto tra i proiettili recuperati a seguito di spari sperimentali e quello repertato è, così, risultato “che i solchi conduttori prodotti dall’arma in sequestro sui proiettili test hanno larghezza e inclinazione uguali a quelle dei solchi del proiettile repertato, il che significava che l’arma di provenienza di quest’ultimo doveva essere della stessa classe della pistola in sequestro”. Non sono state, viceversa, rinvenute nel “proiettile repertato un sufficiente numero di singole strie o strie secondarie relative a singolarità della canna dell’arma di provenienza”, ma ciò non può fare escludere che tale proiettile sia stato sparato con la suddetta arma, in quanto, trattandosi di proiettile di diametro leggermente inferiore rispetto all’anima della canna, potrebbe avere subito durante lo sparo degli “sbandamenti laterali”. Sulla base delle suesposte considerazioni, che appaiono a questa Corte pienamente condivisibili e prive di censure, il consulente ha, pertanto, concluso affermando che il proiettile sequestrato “è provenuto da armi con caratteri di classe uguali a quelli della pistola Arminus” in sequestro, anche se non vi sono elementi obiettivi a sostegno dell’ipotesi che sia stato sparato proprio con detta arma. Il consulente ha ritenuto, comunque, tale ipotesi più che plausibile, tenuto conto “che le canne a dieci righe sono rarissime, se non addirittura peculiari di alcuni modelli di pistola Arminius” e che “le pistole Arminius sono piuttosto rare nelle nostre zone”, così da far apparire molto elevata la probabilità che il proiettile sequestrato all’interno dell’abitazione di CINCOTTA Caterina sia stato esploso con la suddetta pistola Arminius cal. 32 sequestrata al BONASERA ed al GALLETTA.
Un ulteriore elemento indiziario, oltre a quelli suindicati, a favore della ipotesi suesposta, secondo cui il GALLETTA ed il BONASERA furono anche i protagonisti della sparatoria avvenuta nei pressi del viale Giostra, può trarsi, ad avviso di questa Corte, dalla circostanza che entrambe le pistole sequestrate ai due arrestati contenevano bossoli di cartucce già esplose, come emerge sia dal verbale di sequestro, sia dalla sopra citata relazione di consulenza tecnica, dove si dà atto, nella descrizione del reperto, che all’interno della pistola a tamburo cal. 38 special vi erano quattro bossoli di cartucce, mentre all’interno della pistola a tamburo cal. 32 S&W vi erano sette bossoli di cartucce. La presenza di tali bossoli appare, invero, indicativa di un uso recente delle armi, tanto che il GALLETTA ed il BONASERA non ebbero neppure il tempo di estrarre i bossoli delle cartucce già esplose per sostituirli con altre cartucce, mentre sembra piuttosto strano che essi tenessero volontariamente dette armi scariche ma con le cartucce già esplose al loro interno, specie se si considera che esse erano pronte all’uso (come si è visto la pistola 38 special era impugnata dal GALLETTA, mentre la Arminius cal. 32 S&W era alla cintola del BONASERA), tanto che i due non esitarono a puntarle all’indirizzo dei militari che operarono l’arresto.
Significativa appare, poi, la circostanza che il GALLETTA ed il BONASERA furono notati proprio mentre si allontanavano a forte velocità provenendo dalla zona dove furono sentiti gli spari. I finanzieri che arrestarono i due hanno, infatti, affermato che costoro stavano scendendo dal viale Giostra e non si può certamente dubitare sull’affidabilità di tale ricordo che, almeno su questo punto, è costante e preciso, mentre l’imputato GALLETTA Nicola ha detto certamente il falso quando ha sostenuto, nel corso del suo esame (vedi udienza dell’8-11-1996), che “sul viale Giostra non ci siamo stati. [...] Io dal viale Giostra non ci sono passato completamente”. Le affermazioni dell’imputato sono, ad avviso di questa Corte, chiaramente dirette a sviare il corretto accertamento dei fatti, introducendo una circostanza che tende a sciogliere il legame esistente tra il rinvenimento delle armi e la sparatoria e che, proprio in quanto menzognere, possono reputarsi un ulteriore elemento indiziario a favore della fondatezza della suddetta ipotesi ricostruttiva.
Molto sospetto è, infine, il comportamento tenuto dal GALLETTA e dal BONASERA alla vista dei finanzieri e durante il loro arresto. Come ha, infatti, esposto nel corso della sua deposizione il finanziere SCORZA Michele, i due imputati hanno mostrato di voler reagire con le armi in loro possesso solo finché non si resero conto che coloro i quali stavano intimando loro di fermarsi erano dei finanzieri in borghese. Quando, invece, “si sono convinti che eravamo delle forze dell’ordine, allora hanno alzato le mani, hanno lasciato le armi” e, addirittura, “si sono tranquillizzati”. E’, invero, sorprendente rilevare che per i due imputati la consapevolezza di trovarsi di fronte a dei soggetti appartenenti alle forze dell’ordine, i quali li avrebbero senza dubbio arrestati dopo aver rinvenuto le armi in loro possesso, li rese più tranquilli e li indusse a mettere da parte gli iniziali propositi di reazione. Tale circostanza può, allora, facilmente spiegarsi solo se si suppone che i due temessero in quel momento qualcosa di ben più grave del loro arresto, e tale situazione psicologica può certamente rinvenirsi in chi ha, poco prima, partecipato ad una sparatoria ed ha, quindi, motivo di temere la reazione armata delle persone contro le quali si era rivolto.
Le dichiarazioni di accusa dei collaboratori di giustizia nei confronti di GALLETTA Nicola e di BONASERA Angelo si inseriscono, pertanto, in un omogeneo quadro indiziario di rilevante gravità che ha portato anche il Tribunale di Messina, che ha condannato i due imputati per il porto e la detenzione delle armi suindicate ad affermare, nella sopra citata sentenza, che, verosimilmente, le armi sequestrate al GALLETTA ed al BONASERA furono “utilizzate [...] nella sparatoria avvenuta pochi minuti prima del loro arresto”. Gli elementi sopra evidenziati appaiono, allora, perfettamente coerenti con l’ipotesi dell’accusa e ne rafforzano notevolmente l’attendibilità, fornendo rilevante e decisivo riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionate, almeno nella parte in cui è stato affermato che GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo si resero autori, poco prima di venire arrestati, di una sparatoria avvenuta nei pressi del viale Giostra. Le dichiarazioni dei due imputati nel corso dell’esame dibattimentale (il BONASERA è stato sentito all’udienza del 6-11-1996 mentre il GALLETTA è stato sentito all’udienza dell’8-11-1996) hanno finito, poi, con l’avvalorare ulteriormente tale ricostruzione. Essi hanno concordemente sostenuto, in modo, però, palesemente inverosimile, di avere casualmente ritrovato quelle armi lungo la via Palermo, dove erano state poco prima lasciate da un’autovettura in transito. Tale giustificazione appare, invero, talmente assurda da offendere l’intelligenza di chi la deve valutare e risulta contraddetta dalle deposizioni dei testi SCORZA e SUMMA, i quali, come si è visto, non hanno assolutamente notato che l’autovettura da loro inseguita si fosse fermata, mentre camminava in via Palermo, per recuperare una busta con dentro delle armi lasciata da un’altra fantomatica autovettura. I due imputati hanno, inoltre, sostenuto di aver deciso di evadere dagli arresti domiciliari esclusivamente per recarsi ad un appuntamento con due ragazze (o ragazzi). Anche tale giustificazione risulta, però, fantasiosa, specie se si considera che i due imputati furono sorpresi armati fino ai denti ed avevano un atteggiamento che certo non denotava la volontà di recarsi ad un pacifico appuntamento con degli amici che non sono stati, peraltro, meglio indicati. Appare evidente, allora, che il GALLETTA ed il BONASERA presero la decisione di evadere dagli arresti domiciliari al fine di compiere un’azione delittuosa, e ciò costituisce un ulteriore elemento a favore della tesi secondo cui essi parteciparono alla sparatoria avvenuta poco distante dal luogo nel quale i due vennero arrestati.
Un più approfondito esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra brevemente riassunte consente, tuttavia, di affermare non solo che i due imputati furono protagonisti della suddetta sparatoria, ma, altresì, la piena attendibilità delle accuse formulate nei loro confronti anche nella parte in cui è stato affermato che il GALLETTA ed il BONASERA spararono, nelle circostanze suindicate, all’indirizzo di GALLI Luigi con l’intenzione di ucciderlo, e si resero, così, responsabili del reato di tentato omicidio, benché la vittima, prestando piena adesione alla regola dell’omertà che vige in certi ambienti impregnati della subcultura mafiosa, abbia recisamente negato, all’udienza del 19-9-1995, di avere mai subito un attentato. Solo alcune considerazioni sono sufficienti per dimostrare il superiore assunto.
Va, anzitutto, osservato che le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, le quali hanno contribuito in modo decisivo alla ricostruzione della vicenda, essendo intervenute prima di quelle di tutti gli altri collaboratori, risultano dotate di elevata credibilità soggettiva, poiché provenienti da un collaboratore di giustizia per il quale sono da escludere, anche in considerazione dell’assoluta costanza delle accuse, influenze o condizionamenti da parte di altri collaboratori, mentre non sono emersi elementi tali da rendere particolarmente elevato il pericolo di dichiarazioni calunniose. Esse sono, inoltre, intrinsecamente verosimili, non contraddittorie e pienamente compatibili con le risultanze provenienti dal D.A.P. sui periodi di comune detenzione di SANTACATERINA Umberto, GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo nella Casa Circondariale di Messina, nonché con gli elementi di conoscenza, ancora più precisi, forniti dalla Direzione della predetta Casa Circondariale sulle celle occupate dai sopra citati detenuti nel periodo in considerazione. Va, peraltro, osservato che lo stesso COTUGNO Giovanni ha confermato, nel corso del suo esame all’udienza dell’8-11-1996, l’esistenza di una stalla nella propria disponibilità, davanti alla quale, secondo il racconto del collaboratore, sarebbe avvenuta la sparatoria contro il GALLI. Il COTUGNO ha, inoltre, dato specifiche indicazioni sul luogo in cui si trovava tale stalla, così da non lasciare alcun dubbio in ordine alla precisa conoscenza di tale circostanza da parte del SANTACATERINA. Tale luogo è risultato, inoltre, molto vicino a quello nel quale venne rinvenuto, a casa di CINCOTTA Caterina, il proiettile sequestrato e ciò avvalora ulteriormente il racconto del SANTACATERINA nella parte in cui questi ha sostenuto che l’attentato sarebbe stato consumato proprio lì davanti. Il COTUGNO ha, inoltre, rivelato di condividere con GALLI Luigi la passione per i cavalli e lo stesso GALLI Luigi ha ammesso, quando è stato sentito all’udienza del 18-11-1996, di aver coltivato tale passione senza escludere di aver potuto ricoverare qualche proprio cavallo nella stalla del COTUGNO. Appare, allora, perfettamente verosimile, secondo quanto ha riferito il collaboratore, che GALLI Luigi , il giorno in cui sarebbe stato consumato il delitto in esame, si trovasse davanti alla stalla di COTUGNO Giovanni , dove il GALLETTA ed il BONASERA lo notarono e gli spararono contro alcuni colpi di arma da fuoco.
Altrettanto verosimili, anche se, naturalmente, di minor valore probatorio, in quanto intervenute solo dopo le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, sono le accuse provenienti da PARATORE Vincenzo, pur in presenza di alcune imprecisioni nella descrizione del luogo dove sarebbe stata perpetrata l’azione delittuosa, in considerazione degli stretti rapporti di affinità criminale del collaboratore con il BONASERA. Questi, come si vedrà meglio quando si esaminerà la sua posizione con riferimento al reato associativo, era, infatti, persona molto vicina a CAMBRIA Placido, del cui gruppo faceva parte anche PARATORE Vincenzo e solo dopo l’episodio delittuoso in esame si avvicinò al MARCHESE, dal quale, probabilmente, sperava di ottenere protezione, essendo noto che quest’ultimo era a quel tempo in contrasto con GALLI Luigi . Ciò è stato ricordato con precisione dallo stesso PARATORE Vincenzo, il quale ha affermato (vedi udienza del 9-1-1996) che egli insieme a VINCI Rosario , CUCE’ Giovanni , MENTO Maurizio, FERRANTE Santi , TRISCHITTA Pietro , BONASERA Angelo e tanti altri rimase in buoni rapporti con il CAMBRIA anche quando quest’ultimo, dopo la morte di BONSIGNORE Pietro, venne isolato, ed ha poi aggiunto, come si è visto, che il BONASERA addirittura lo accompagnò in motocicletta in occasione di un attentato da lui perpetrato nei confronti di CAVO’ Domenico. Ciò ha trovato, inoltre, conferma nelle parole di LA TORRE Guido, il quale, come si è rilevato, ha attribuito al BONASERA la medesima collocazione criminale asserita dal PARATORE, nonché nelle analoghe parole di CASTORINA Pasquale (vedi udienza del 20-5-1996) e, anche se indirettamente, in quelle di SANTACATERINA Umberto, il quale ha sostenuto che BONASERA Angelo spacciava in carcere sostanza stupefacente che gli veniva fornita da CAMBRIA Placido (vedi udienza del 7-2-1994). Non può, allora, sorprendere che il BONASERA, dopo essere transitato dal gruppo “MARCHESE” al gruppo “SPARACIO”, a seguito dell’uccisione del fratello BONASERA Michele, si sia confidato con il PARATORE, così come il collaboratore ha affermato, e gli abbia rivelato i particolari dell’episodio delittuoso in esame, benché questo si fosse verificato parecchio tempo prima, tenuto conto che proprio tale fatto aveva determinato l’avvicinamento del BONASERA al MARCHESE e che la precisa conoscenza delle motivazioni del suddetto delitto poteva, pertanto, ancora rivestire un grande interesse.
La particolare attendibilità delle dichiarazioni di LA TORRE Guido può cogliersi, invece, da un particolare che è stato riferito solamente dal predetto collaboratore, secondo cui egli apprese dal GALLETTA e dal BONASERA che i militari che li trassero in arresto, prima di portarli in carcere, li condussero a prendere del metadone. Tale circostanza attesta, infatti, senza ombra di dubbio, l’originalità delle conoscenze del collaboratore, in quanto questi non poteva averla appresa da altri se non dagli stessi protagonisti del fatto. Essa è stata, peraltro, confermata al dibattimento solo dopo l’esame del LA TORRE, quando lo stesso imputato GALLETTA Nicola vi ha fatto cenno nel corso del suo esame e, soprattutto, quando il teste SCORZA Michele ed il teste SUMMA Giuseppe, che non vi avevano fatto riferimento nelle loro originarie dichiarazioni, sono stati risentiti su tale punto alle udienze rispettivamente del 22-9-1997 e del 13-10-1997.
Analogamente GIORGIANNI Salvatore ha riferito una circostanza che appare qualificante per la valutazione dell’attendibilità delle sue dichiarazioni, quando ha ricordato di aver saputo che al momento dell’arresto il BONASERA aveva ancora il fucile in mezzo alle gambe. Anche tale circostanza ha trovato, infatti, specifica conferma nelle dichiarazioni del teste SCORZA Michele e costituisce un sicuro elemento in base al quale potere affermare che il collaboratore ha avuto l’opportunità di parlare di tale fatto con uno di coloro che ne furono autori.
Più generiche, ma non per questo prive di rilievo appaiono, poi, le dichiarazioni di PAGANO Antonino , il quale si trovava in carcere al momento del fatto e poté conoscere dal cugino PIMPO Salvatore, persona molto vicina al GALLI, insieme al quale dirigeva un gruppo criminoso sostanzialmente unitario (vedi quello che si è detto a proposito del clan “GALLI” a pag. 432 e segg.), quale fu lo svolgimento dei fatti, specie in considerazione del fatto che lo stesso PAGANO fu direttamente coinvolto, come si è visto nella parte introduttiva ai singoli delitti dedicata ad una breve rassegna delle vicende della criminalità organizzata messinese (vedi pag. 239 e segg.) in azioni ritorsive (ci si intende riferire, in particolare, al pestaggio avvenuto in carcere ai danni di SPAGNOLO Giovanni) contro uomini vicini a MARCHESE Mario , che fu ritenuto, come si vedrà, a torto o a ragione, l’ispiratore dell’attentato nei confronti del GALLI.
Degne di nota sono, infine, le dichiarazioni di RIZZO Rosario , il quale apparteneva al medesimo gruppo criminoso diretto dal GALLI e poteva, di conseguenza, conoscere i particolari di tale vicenda da persone vicine alla vittima, secondo quanto egli stesso ha affermato.
Vanno, infine, ricordate le dichiarazioni di MARCHESE Mario , poiché, a prescindere dalle imprecisioni del collaboratore in ordine alle circostanze nelle quali apprese per la prima volta i particolari di tale vicenda, è certo, come si vedrà meglio quando si esaminerà la posizione di GALLETTA Nicola e di BONASERA Angelo con riferimento al reato associativo, che i due imputati suindicati fecero parte, almeno dopo l’episodio delittuoso in esame, del gruppo diretto dal MARCHESE, sicché è più che verosimile che essi abbiano riferito a quest’ultimo tutti i particolari di un’azione delittuosa perpetrata proprio contro uno dei maggiori rivali del MARCHESE.
Orbene, tutti i suddetti collaboratori, le cui dichiarazioni appaiono, per quello che si è detto, sufficientemente attendibili, hanno affermato che GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo spararono contro GALLI Luigi , anche se non lo colpirono, mentre si deve ritenere poco rilevante, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la circostanza che il GALLI, resosi conto delle intenzioni dei due, sia scappato (così come affermato da PARATORE Vincenzo e da GIORGIANNI Salvatore ), come pure la circostanza che gli aggressori esplosero i loro colpi da grande distanza (così come hanno affermato MARCHESE Mario e SPARACIO Luigi ) e li indirizzarono verso un gruppo di persone dove non vi era solo il GALLI (così come ha affermato MARCHESE Mario ). Va, peraltro, rilevato che tali dichiarazioni, oltre a collimare perfettamente tra loro, sovrapponendosi e completandosi vicendevolmente, così da potersi ritenere già da sole idonee a fornire la prova del fatto, hanno trovato rilevante conferma nelle dichiarazioni della teste PROSPERO Concetta ed in quelle dello stesso imputato GALLETTA Nicola .
La teste PROSPERO Concetta, escussa all’udienza del 18-9-1997, ha dichiarato di aver sentito dalla propria abitazione, che si trovava tra il viale Giostra e la via Discesa Cuore di Gesù, il rumore di più colpi di arma da fuoco, di aver visto dalla finestra della gente scappare e di aver, quindi, saputo, in serata, dal marito, SPAGNOLO Giovanni, che era uscito di casa proprio qualche minuto prima, “che forse avevano sparato a GALLI” (nelle sue dichiarazioni rese all’udienza del 17-5-1997 nel corso del procedimento n. 22-23/96 R.G. contro AMANTE Bruno + 78, che si trovano agli atti del presente procedimento, la teste aveva, nondimeno, affermato, in modo più preciso, di aver saputo “dopo, tramite mio marito” che “c’era questo GALLI” – vedi copia delle trascrizioni delle suddette dichiarazioni che sono state acquisite nel corso dell’udienza del 18-9-1997, su richiesta del Pubblico Ministero e senza l’opposizione delle altre parti e si trovano inserite nella cartella degli atti acquisiti dopo il 19-7-1997).
L’imputato GALLETTA Nicola ha affermato nel corso del suo esame di non aver mai fatto alcuna ammissione di responsabilità in relazione all’episodio delittuoso in esame, specificando, però, che “c’era questo fatto qua di GALLI” e che “tutti pensavano: voi siete stati”, ma chiarendo che egli, quando gli venne domandato “siete stati voi, perché è successa questa sparatoria, non è successa ?”, rispose sempre di non saperne nulla. Orbene le dichiarazioni dell’imputato appaiono rilevanti poiché confermano la circostanza che subito dopo l’arresto del GALLETTA e del BONASERA e molto prima dell’avvento dei collaboratori di giustizia si parlò in carcere di “questo fatto qua di GALLI” e fanno implicitamente intendere che effettivamente il GALLI fu oggetto di un attentato.
Nessun dubbio, pertanto, può sussistere, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, corroborate da quelle della teste PROSPERO Concetta e dalle parziali ammissioni del GALLETTA, che GALLI Luigi fu fatto segno ad alcuni colpi di arma da fuoco e che autori dell’azione delittuosa furono, per quello che si è detto prima, i due imputati GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo .
Corretta appare, poi, la qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, dovendosi ravvisare sia l’elemento oggettivo di tale fattispecie delittuosa, per la cui sussistenza occorre che siano stati posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco all’uccisione della vittima, la quale poi non è morta per cause estranee alla volontà degli autori, sia l’elemento soggettivo consistente nella volontà omicida. L’idoneità degli atti può facilmente apprezzarsi tenuto conto che gli attentatori usarono armi da sparo le quali, se avessero colpito il bersaglio, avrebbero potuto certamente determinare conseguenze letali, ed il notevole armamentario di cui essi disponevano rendeva particolarmente pericolosa la loro azione, così da potersi tranquillamente affermare che i due imputati hanno concretamente attentato alla vita della vittima. Poco rileva, d’altronde, la circostanza che il proiettile sequestrato penetrò all’interno dell’abitazione di CINCOTTA Caterina da una vetrata sita al primo piano, poiché ciò non esclude certamente che gli attentatori abbiano sparato o, comunque, avessero intenzione di sparare ad altezza d’uomo, specie se si considera che anche lievi inclinazioni della direzione di sparo possono determinare, a causa della notevole distanza del bersaglio, errori di rilevanti proporzioni. Quanto alla volontà omicida, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato[1] che il giudice può desumere la sua sussistenza, come in tutti i casi nei quali occorre provare non accadimenti materiali ma fatti puramente interni e spirituali, da diversi elementi indiziari, tra i quali assumono precipuo valore le concrete modalità di realizzazione della condotta. Nel caso di specie, pur in mancanza di sufficienti informazioni sulle modalità di esecuzione del fatto, si dispone, nondimeno, di fonti di prova senza dubbio privilegiate che consentono di far luce e di pervenire ad un compiuto e sicuro accertamento anche dell’elemento psicologico del reato. Alcuni collaboratori di giustizia, come SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido e MARCHESE Mario , hanno, infatti, affermato di aver saputo i fatti proprio da uno o da entrambi gli attentatori e, per tale motivo, furono nella condizione di apprendere fedelmente anche particolari relativi alla sfera soggettiva degli agenti. Orbene, costoro hanno riferito con sufficiente precisione che gli aggressori spararono con il proposito di uccidere GALLI Luigi e le loro affermazioni appaiono anche su tale punto pienamente verosimili. Nessun altro intento, invero, poteva, ragionevolmente, aver armato la mano degli attentatori e, in particolare, sarebbe assurdo anche solo pensare che i due abbiano voluto semplicemente intimorire la vittima. Il GALLI era, infatti, il capo di un potente clan criminoso cittadino e, come tale, aduso a vivere nel pericolo, sicché non poteva certo spaventarsi per il fatto che due o più malavitosi volessero la sua morte. Non poteva, d’altronde, sfuggire al GALLETTA ed al BONASERA che l’unica loro probabilità di successo derivava dalla sorpresa connessa alla loro azione, mentre se la vittima fosse sfuggita all’agguato, così come è successo, questa disponeva di mezzi materiali e personali tali da poter porre in essere azioni di vendetta. Va, inoltre, rilevato che il numero di armi e cartucce rinvenute all’interno dell’autovettura del GALLETTA e del BONASERA era tale da non potersi minimamente conciliare con un’azione meramente dimostrativa, per la quale sarebbe stato sufficiente utilizzare una sola arma, ma rivela inequivocabilmente che i due furono animati da una volontà omicida. Non contrasta, infine, con tale ricostruzione né la notevole distanza dalla quale, a quanto sembra, spararono gli attentatori, poiché essi dovevano essere consapevoli dei rischi che importava la loro azione, perpetrata proprio nel quartiere dove il GALLI risiedeva e aveva il centro dei propri interessi, sicché è comprensibile che abbiano cercato di raggiungere il loro obiettivo senza essere eccessivamente temerari, né la circostanza che uno dei proiettili sparati colpì la vetrata dell’abitazione di CINCOTTA Caterina sita al primo piano, dovendosi sul punto richiamare le considerazioni già sviluppate in tema di idoneità degli atti. Non può, peraltro, assumere alcun significativo valore il fatto che l’azione delittuosa non fu portata a compimento, tenuto conto che l’attentato avvenne su una pubblica via e che gli aggressori, cessato l’effetto derivante dalla sorpresa, dovevano necessariamente fuggire per evitare di venire scoperti ed arrestati e, soprattutto, per evitare che gli uomini affiliati al GALLI potessero reagire nei loro confronti.
Alla luce delle superiori considerazioni deve, pertanto, ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio in persona di GALLI Luigi contestato agli imputati GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo e va, di conseguenza, affermata la loro responsabilità per tale fatto.
L’esame della posizione dell’altro imputato, MARCHESE Mario , richiede, viceversa, che ci si soffermi sul movente del reato. Va, anzitutto, osservato che ne sono stati prospettati sostanzialmente due, uno secondo il quale il fatto sarebbe da inquadrare nell’ambito delle lotte tra gruppi criminosi contrapposti, l’altro secondo il quale il fatto sarebbe stato originato da precedenti azioni del GALLI o di suoi uomini nei confronti di MENTO Maurizio e dello stesso GALLETTA Nicola , dirette a impedire a costoro di esercitare nel quartiere di Giostra l’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ evidente che solo accogliendo il primo dei due moventi potrebbe ipotizzarsi una responsabilità del MARCHESE nel fatto, che sarebbe stato commesso su suo mandato, quale capo del clan al quale gli esecutori materiali appartenevano.
Orbene, il primo dei due moventi sopra esposti non appare sostenibile e, di conseguenza, va esclusa anche la colpevolezza del MARCHESE. Va osservato che tale movente è stato originariamente affermato da SANTACATERINA Umberto, ma le sue dichiarazioni su tale punto non appaiono dotate della medesima attendibilità di altre parti del suo racconto. Sembra, infatti, che il collaboratore non abbia riferito a tal proposito circostanze specificamente apprese dai soggetti che lo informarono sul fatto, ma abbia effettuato delle deduzioni personali, sulla base delle conoscenze in suo possesso in ordine alla collocazione criminale dei due attentatori. Analoghe considerazioni possono effettuarsi con riferimento alle dichiarazioni di simile contenuto effettuate dai collaboratori VENTURA Salvatore e LEO Giovanni , le quali, come si è già rilevato, presentano, comunque, un ridottissimo valore probatorio. Quanto, infine, alle dichiarazioni di PAGANO Antonino e di RIZZO Rosario, che hanno sostenuto la corresponsabilità del MARCHESE, può rilevarsi che esse provengono da soggetti che appartenevano al medesimo clan della vittima e che non potevano, pertanto, conoscere alcunché in ordine alla fase ideativa del delitto, ma potevano soltanto formulare su di essa delle supposizioni di nessun valore probatorio. Quanto al PAGANO va, peraltro, rilevato che il collegamento da lui effettuato tra l’attentato in esame ed i contrasti sorti con il MARCHESE per la suddivisione dei proventi illeciti relativi alla Fiera di Messina, è certamente il frutto di una sovrapposizione dei ricordi che ha indotto il collaboratore a riferire erroneamente un fatto successivo (la Fiera di Messina si tiene, infatti, notoriamente, nei mesi estivi), che fu causa di contrasti tra il MARCHESE ed il GALLI, al precedente attentato perpetrato dal GALLETTA e dal BONASERA ai danni di quest’ultimo. Già tali considerazioni inducono, pertanto, a ritenere non sufficientemente provata la colpevolezza del MARCHESE, la quale va, nondimeno, ad un’analisi appena più approfondita, del tutto esclusa.
Si è già rilevato, infatti, che mentre GALLETTA Nicola apparteneva al clan diretto da MARCHESE Mario , BONASERA Angelo era vicino a CAMBRIA Placido. Accogliendo, allora, la tesi suesposta non si comprenderebbe per quale motivo il BONASERA, pur tenendo conto dei rapporti che intratteneva all’epoca con il GALLETTA, avrebbe dovuto eseguire un ordine proveniente dal MARCHESE, mentre la sua partecipazione al fatto ben può spiegarsi ritenendo che l’episodio delittuoso sia completamente sganciato dalle dinamiche malavitose tra gruppi contrapposti. E’ stato, poi, acutamente osservato dall’imputato MARCHESE Mario che al tempo del fatto egli si trovava detenuto a Favignana e tale circostanza rende piuttosto arduo pensare, anche se non può valere ad escluderlo completamente, che egli abbia impartito da quel carcere l’ordine omicida, con tutte le evidenti difficoltà di comunicazione derivanti dalla distanza. Le stesse modalità esecutive del fatto fanno apparire l’azione delittuosa come dettata da impulsi di reazione non controllati, piuttosto che come il frutto di un proposito criminoso a lungo meditato e studiato al fine di cogliere l’occasione più favorevole per il raggiungimento del risultato che gli attentatori si erano proposti. Il movente alternativo appare, infine, perfettamente verosimile, sia tenuto conto della collocazione criminale di MENTO Maurizio (vedi, su tale punto, quello che si è ampiamente detto quando si è parlato, a proposito dell’associazione “SPARACIO”, a pag. 298 e segg., del ruolo assunto dal MENTO nell’estorsione al bar “NUOVO MADISON”), sia in considerazione della sicura attendibilità delle fonti (PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , SPARACIO Luigi , oltre allo stesso MARCHESE Mario ) che hanno fatto riferimento a tale movente, mentre alcune imprecisioni rilevabili nel loro racconto, peraltro di modesto rilievo, possono facilmente spiegarsi come lacune delle conoscenze dei suindicati collaboratori. Non deve, d’altronde, sorprendere che il GALLI si opponesse all’attività di spaccio nel quartiere di Giostra, dove egli aveva il centro dei propri interessi, poiché nella situazione di confusione che si era determinata a seguito dell’uccisione, avvenuta poco più di un mese prima, di CAVO’ Domenico, è ragionevole immaginare che i precedenti equilibri si fossero rotti e che, almeno momentaneamente, così come è capitato in altri momenti di crisi degli assetti consolidati (vedi, ad esempio, ciò che avvenne dopo la morte di CAMBRIA Placido con riferimento all’estorsione al bar “NUOVO MADISON”, vicenda che è stata brevemente riassunta in occasione della trattazione dell’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg.), non fosse più operante la regola secondo cui vi era un reciproco rispetto delle attività illecite perpetrate dai diversi gruppi a prescindere da una suddivisione territoriale delle zone di influenza.
Alla luce di quanto sopra va, pertanto, assolto MARCHESE Mario dal reato di tentato omicidio di GALLI Luigi a lui contestato al capo “38” di imputazione, per non aver commesso il fatto.
Non risulta, infine, provata, con riferimento ad entrambi gli imputati per i quali è stata affermata la responsabilità con riferimento al fatto in esame, l’aggravante soggettiva della premeditazione. Essa, come si è già visto più volte (ad esempio, in occasione della trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, vedi pag. 583 e segg.), consistendo in un fatto interiore, va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato. L’individuazione del movente del delitto in una precedente condotta della vittima, la quale avrebbe intimato, direttamente o tramite dei suoi affiliati, a GALLETTA Nicola ed a MENTO Maurizio di astenersi dal compiere attività illecite relative al traffico di stupefacenti nel quartiere di Giostra, così determinando l’impulsiva reazione dei due aggressori, e le modalità esecutive del crimine come sopra descritte, sono, ad avviso di questa Corte, elementi indiziari dotati di indubbia valenza dimostrativa per escludere l’esistenza di quel processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere. Va, d’altronde, osservato che tutti quei collaboratori, i quali hanno fatto riferimento al movente che questa Corte ha ritenuto di dovere accogliere, hanno unanimemente sostenuto che tra il momento nel quale sarebbe sorto negli agenti il proposito criminoso e la consumazione del delitto, intercorse solo un brevissimo tempo, mentre gli altri collaboratori, i quali hanno sostenuto il movente alternativo, non hanno detto nulla sulla preparazione delle modalità e dei mezzi al fine di assicurare il successo dell’attentato, e non hanno, pertanto, offerto alcun elemento di giudizio per poter affermare con certezza che gli imputati hanno avuto la possibilità di riflettere sulla propria condotta antigiuridica.
Per l’irrogazione delle pene al GALLETTA ed al BONASERA si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.