2.3.3.22. Tentato omicidio ai danni di Cuscinà Francesco

Imputati: Galli Luigi , Marotta Gaetano , Mauro Carmelo

Intorno alle ore 16,30 del 1 giugno 1988, il pregiudicato CUSCINA’ Francesco , mentre transitava a bordo del proprio motorino sul viale Giostra, con direzione di marcia da mare verso monte, non molto lontano dalla propria abitazione, veniva ferito alla spalla sinistra (vedi referto medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regina Margherita, che trovasi inserito nel fascicolo N. 167 degli atti irripetibili) da un colpo di arma da fuoco esploso da due individui con il volto coperto da caschi per motociclista, che lo avevano affiancato a bordo di una moto di grossa cilindrata (tali circostanze sono state riferite dallo stesso CUSCINA’ Francesco  prima alle forze dell’ordine, nell’immediatezza del fatto, e poi davanti alla Corte nel corso dell’udienza dibattimentale del 26-9-1995). Una moto di analogo tipo venne, dopo poco tempo, rinvenuta abbandonata nella vicina via Ogliastri (vedi sul punto la deposizione del teste SURACE Martino, sentito all’udienza del 26-9-1995, il quale segnalò alle forze dell’ordine la presenza di tale moto) ed essendo stato accertato che era stata rubata alcuni mesi prima a tale SIRACUSANO Vittorio, che aveva sporto regolare denuncia (vedi deposizione del SIRACUSANO all’udienza del 10-10-1995), si ipotizzò che potesse trattarsi della stessa moto utilizzata dagli attentatori. Il CUSCINA’, gravemente ferito, tanto che venne in seguito ricoverato in prognosi riservata, abbandonò il ciclomotore e cercò rifugio all’interno di un vicino stabile, dove chiese soccorso alle persone che vi abitavano (vedi su tali circostanze le deposizioni dei testi PRUDETTO Luigi e PRUDETTO Maria, escussi all’udienza del 26-9-1995, i quali accolsero nella loro abitazione la vittima ferita), le quali si prodigarono a prestargli aiuto e avvisarono immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto del delitto intervennero sia militari del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina, sia personale della Questura, che eseguirono gli opportuni rilievi (vedi fascicolo fotografico dei Carabinieri di Messina e fascicolo di rilievi tecnici con foto allegate del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Messina, che si trovano entrambi inseriti nella cartella N. 167) e rinvennero un bossolo per pistola calibro 7,65 (vedi verbale di sequestro di bossolo in atti). Nel corso delle prime indagini, sulle quali ha riferito al dibattimento il maresciallo MORABITO Giuseppe, escusso all’udienza del 17-10-1995, fu eseguita una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di CUSCINA’ Francesco , con esito negativo, furono interrogate diverse persone che si accompagnavano solitamente al CUSCINA’, tra le quali DE DOMENICO Giuseppe , MAROTTA Giovanni  e MARCHESE Umberto, e furono messe sotto controllo delle utenze telefoniche. Si ipotizzò, sulla base delle informazioni acquisite nel corso di un controllo sull’utenza telefonica intestata a PROSPERO Concetta, moglie di SPAGNOLO Giovanni, soggetto scomparso il giorno successivo dell’attentato al CUSCINA’, che il fatto potesse inquadrarsi nell’ambito di contrasti esistenti all’epoca tra, da un lato, MARCHESE Mario , del cui clan si riteneva che facesse parte il CUSCINA’, in considerazione della sua assidua frequentazione con il fratello di quest’ultimo, MARCHESE Umberto, e, dall’altro lato, GALLI Luigi , che, alla luce del tenore delle conversazioni tra PROSPERO Concetta e la suocera di questa, si riteneva avesse subito nel precedente mese di aprile un attentato rimasto ignoto alle forze dell’ordine (tale fatto ha formato oggetto di specifico accertamento nel presente processo - vedi pag. 1378 e segg.).

Non essendo stati, però, raccolti elementi indizianti a carico di alcuno, il Giudice Istruttore pronunciava, in data 2-5-1989, sentenza con la quale, su conforme richiesta del P.M., dichiarava non doversi procedere per i reati di tentato omicidio in danno di CUSCINA’ Francesco  e di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 7,65, perché ignoti gli autori degli stessi. Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MARCHESE Mario , cui fecero seguito quelle di numerosi altri collaboratori, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 23-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di GALLI Luigi , MAROTTA Gaetano  e MAURO Carmelo .

In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia MARCHESE Mario , PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, VENTURA Salvatore , LEO Giovanni , SPARACIO Luigi , RIZZO Rosario , PAGANO Antonino  e CARIOLO Antonio .

MARCHESE Mario  (sentito su tale fatto delittuoso alle udienze del 23-9-1996 e del 2-10-1996) ha dichiarato che dopo la morte di CAVO’ Domenico alcuni suoi affiliati, in particolare CUSCINA’ Francesco  ed il proprio cugino SPAGNOLO Giovanni, subirono degli attentati da parte degli altri gruppi criminosi che si erano coalizzati contro di lui. I particolari dell’attentato a CUSCINA’ Francesco  gli furono riferiti dalla stessa vittima, che egli incontrò quando ottenne, il 7 luglio 1988, un permesso di cinque giorni (quest’ultima circostanza è stata positivamente accertata, oltre che attraverso i dati forniti dal D.A.P., anche attraverso acquisizione del verbale di arresto eseguito in data 17-9-1988 nei confronti del MARCHESE, il quale non fece rientro in istituto all’esito del permesso e si diede latitante - vedi documento N. 36 di cui all’ordinanza del 19-7-1997) che gli consentì di uscire dal carcere dove si trovava a quel tempo ristretto. Il CUSCINA’ andò a trovarlo a casa con ancora i postumi dell’attentato e gli disse che a sparare contro di lui erano stati MAROTTA Gaetano  e MAURO Carmelo . Il CUSCINA’ gli riferì di avere notato i suoi aggressori, “che andavano avanti e indietro con una moto”, mentre si trovava al bar “SANTINO” sul viale Giostra, ma non si insospettì. Quando, però, salì a bordo del proprio motorino per recarsi a casa, “subito si è trovato la moto di dietro, hanno incominciato a sparare e l’hanno preso con un colpo qua dietro, nella schiena; lui è caduto a terra, è scappato, perché poi ha avuto la forza, dice, di alzarsi, è scappato, ha trovato un portone, è entrato là dentro, dice, e ha chiuso il portone e loro [...] se ne sono andati”. Gli attentatori, i quali usarono una pistola calibro “7,65 mi sembra”, furono incaricati di eseguire l’omicidio da GALLI Luigi  e da PIMPO Salvatore come questi stessi hanno rivelato al CUSCINA’, quando, qualche tempo dopo il fatto, si recarono a casa sua (va, nondimeno, rilevato che PIMPO Salvatore al momento del fatto si trovava ristretto in carcere, essendo stato arrestato in data 10-3-1988; il predetto venne, quindi, scarcerato per concessione degli arresti domiciliari il 23-8-1988 e venne nuovamente arrestato il 24-9-1988 per essere, infine, dimesso il 12-11-1988 - vedi attestato della Direzione della Casa Circondariale di Messina acquisito al N. 100 dell’ordinanza del 19-7-1997) e gli spiegarono di avere voluto la sua morte a causa della sua vicinanza al MARCHESE, dicendogli “o ti allontani da lui o vieni ammazzato”. Il MARCHESE ha, tuttavia, dichiarato in un’udienza successiva che ancora prima di recarsi a casa in permesso aveva saputo che il CUSCINA’ era stato ferito da due uomini appartenenti a GALLI Luigi , essendogli stato ciò comunicato attraverso i colloqui in carcere.

PARATORE Vincenzo (sentito su tale fatto alle udienze del 9-1-1996, 12-3-1996 e 12-4-1996) ha dichiarato che all’epoca del fatto in esame egli era libero latitante e seppe da CAMBRIA Placido e da SPARACIO Luigi , al cui gruppo criminoso egli era affiliato, che CUSCINA’ Francesco , notoriamente uomo fidato di MARCHESE Mario e, come tale, nemico del CAMBRIA, aveva subito un attentato su ordine di GALLI Luigi  ad opera di MAURO Carmelo  e di MAROTTA Gaetano . A quell’epoca, infatti, “il GALLI si era messo in contrasto col MARCHESE per dimostrare al duo CAMBRIA - SPARACIO, diciamo, perché si parlava che il GALLI doveva transitare al gruppo di CAMBRIA - SPARACIO, per dimostrare a loro che lui era leale”, “che era con loro”. Va osservato che il collaboratore, pur avendo affermato di essere sicuro di aver saputo su questo fatto la verità, ha tradito la propria incertezza quando il difensore di un imputato gli ha fatto rilevare che MAROTTA Gaetano  si trovava a quel tempo detenuto, poiché il PARATORE ha, allora, dichiarato che quella da lui recepita “potrebbe essere una voce falsa”.

LA TORRE Guido (sentito su tale fatto all’udienza del 7-5-1996) ha, in realtà, fatto riferimento ad un altro episodio verificatosi, probabilmente, qualche tempo dopo quello in esame. Il collaboratore ha, infatti, ricordato che RIZZO Rosario  e Toruccio PIMPO gli chiesero un giorno, alla presenza di GALLI Luigi , “il favore di uccidere” CUSCINA’ Francesco , “perché era nata la rivalità tra il GALLI Luigi , assieme a Toruccio PIMPO, contro Mario MARCHESE”. Tale fatto dovette, evidentemente, svolgersi in un periodo in cui il PIMPO non era detenuto e ciò ha trovato conferma nelle parole di RIZZO Rosario , il quale, sentito all’udienza del 10-6-1996, ha pure lui ricordato l’episodio indicato dal LA TORRE ed ha specificato che ciò avvenne quando PIMPO Salvatore si trovava agli arresti domiciliari (dai dati forniti dal D.A.P. e dall’attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina - vedi documento N. 100 di cui all’ordinanza del 19-7-1997 - risulta che il PIMPO fu agli arresti domiciliari dal 23-8-1988 al 24-9-1988).

VENTURA Salvatore  (sentito sull’attentato in esame all’udienza del 29-5-1996) ha dichiarato di aver saputo da CUSCINA’ Francesco  “che l’attentato l’ha subito da parte di RIZZO”. Va sin d’ora rilevato che alle suddette dichiarazioni non può attribuirsi alcun valore probatorio, sia perché estremamente laconiche, tanto da non potersi affermare con certezza che il collaboratore abbia inteso riferirsi al medesimo episodio delittuoso oggetto di accertamento nel presente processo, sia perché poco chiare, non avendo specificato in alcun modo quale ruolo avrebbe rivestito nel fatto la persona da lui accusata, sia, soprattutto, perché non ha adeguatamente spiegato le circostanze nelle quali sarebbe avvenuta l’asserita confidenza, che appare per certi versi sorprendente, o, comunque, non sufficientemente giustificata, tenuto conto che il CUSCINA’ apparteneva ad un gruppo criminoso diverso da quello al quale apparteneva il VENTURA.

LEO Giovanni  (sentito in ordine a tale delitto all’udienza del 9-7-1996) ha riferito di aver saputo dallo stesso CUSCINA’ Francesco  (dopo essersi immediatamente corretto per avere prima indicato GALLI Luigi ) che autori dell’attentato da quest’ultimo subito furono MAROTTA Gaetano  e MAURO Carmelo  ed il fatto andava inquadrato nei “soliti disguidi fra MARCHESE e GALLI”. Anche con riferimento alle dichiarazioni di LEO Giovanni  possono richiamarsi le considerazioni prima svolte con riferimento a quelle di VENTURA Salvatore , le quali inducono questa Corte a ritenerle di ridottissimo valore probatorio, in quanto le accuse suddette sono estremamente povere di dettagli, tali da non consentire di effettuare una efficace verifica di attendibilità e, soprattutto, in quanto il collaboratore, il quale apparteneva ad un gruppo criminoso diverso da quello al quale apparteneva il CUSCINA’, non ha fornito adeguata spiegazione del tipo di rapporti da lui intrattenuti con quest’ultimo né ha descritto le circostanze nelle quali sarebbe avvenuta la comunicazione, non offrendo, così, alcun elemento in base al quale idoneamente giustificare le asserite confidenze.

SPARACIO Luigi  (sentito sull’episodio delittuoso in esame alle udienze dell’8-10-1996 e del 15-10-1996) ha affermato che l’uccisione del CUSCINA’ “è stata voluta sia da me che da CAMBRIA Placido, [...] però il CAMBRIA forse più che io, [...] perché il CAMBRIA nutriva sempre rancori nei confronti di MARCHESE Mario”, al cui clan apparteneva CUSCINA’ Francesco . Tale fatto poteva considerarsi, invero, come “una ritorsione che il CAMBRIA Placido” ha voluto porre in essere per “quelle angherie” che aveva subito “da parte di MARCHESE, quando lui era detenuto”. In quel periodo “quelli di Giostra, io mi riferisco a GALLI, PIMPO e tutti, [...] erano con noi per combattere questa guerra contro LEO Giuseppe e anche MARCHESE Mario  e perciò il CAMBRIA gli disse, sia al GALLI che al PIMPO, se non vado errato, di uccidere CUSCINA’”, anche in quanto “noi volevamo coinvolgerli a tutti i costi in questa guerra qua”. Esecutori materiale furono “MAROTTA Gaetano  e uno dei fratelli MAURO, non mi ricordo se era Carmelo”, i quali, quando videro il CUSCINA’ passare con il motorino per andare a casa, “si sono affiancati, mi sembra con una motocicletta, [...] gli hanno sparato e l’hanno ferito. CUSCINA’ è scappato a piedi”. Il collaboratore ha aggiunto che nello stesso momento in cui venne eseguito l’attentato egli si trovava insieme al CAMBRIA nei pressi del viale Giostra, a casa della madre della SPASARO, convivente del CAMBRIA, “e aspettavamo che venisse là, se arrivava la notizia che era stato ucciso”. Il collaboratore ha, tuttavia, affermato di non ricordare chi riferì la notizia dell’attentato ed indicò loro il nominativo degli esecutori materiali, ed ha solo specificato che “hanno parlato con CAMBRIA, non mi ricordo se ci siamo incontrati la stessa sera o l’indomani, però hanno parlato, con PIMPO Salvatore mi sembra, [...] perché i rapporti con CAMBRIA più di GALLI ce l’aveva PIMPO”. Egli, comunque, non fu presente quando il CAMBRIA ricevette la comunicazione del fatto. Va rilevato che su tale punto il ricordo del collaboratore, il quale si è, peraltro, espresso in modo dubitativo, facendo comprendere di aver formulato in larga parte delle deduzioni personali, è certamente erroneo con riferimento al PIMPO, in quanto all’epoca dei fatti quest’ultimo si trovava detenuto (vedi dati forniti dal D.A.P.) e non poté, pertanto, parlare con il CAMBRIA.

RIZZO Rosario  (sentito in ordine a tale delitto alle udienze del 4-6-1996 e del 10-6-1996) ha dichiarato che esecutori dell’attentato nei confronti di CUSCINA’ Francesco  furono MAROTTA Gaetano , il quale materialmente sparò, e MAURO Carmelo . Fu ordinato a costoro di compiere l’omicidio “perché in quel periodo noi aveomo la guerra con Mario MARCHESE” e “siccome lui [vale a dire CUSCINA’ Francesco ] era un uomo suo [vale a dire di MARCHESE Mario ] noi l’abbiamo sparato. Mandanti del delitto furono, pertanto, “GALLI, [...] mio cugino PIMPO, io”. Al momento dell’agguato egli si trovava in auto insieme a GALLI Luigi  nei pressi del luogo in cui venne consumato il delitto ed essi, pur non avendo visto sparare, notarono, subito dopo, il motorino della vittima per terra e, avendo compreso che era stato eseguito l’attentato al CUSCINA’, se ne andarono via. Il collaboratore ha, infine, chiarito che egli partecipò alle discussioni relative a tale delitto insieme al GALLI, sia prima che dopo la sua consumazione e sapeva, pertanto, chi ne erano stati gli autori.

CARIOLO Antonio  (sentito all’udienza del 1-7-1996) ha dichiarato di aver saputo da RIZZO Rosario, con il quale all’epoca quelli del clan “SPARACIO” si incontravano spesso, che “rattata”, nomignolo di MAROTTA Gaetano , aveva preso parte al tentato omicidio commesso nei confronti di CUSCINA’ Francesco , “persona molto vicina a MARCHESE Mario ”. Va rilevato che il racconto del collaboratore, ancorché pienamente verosimile, appare molto povero di elementi di dettaglio che consentano di verificarne l’attendibilità ed essendo intervenuto quando già altri collaboratori avevano fatto luce su tale delitto, risulta di modesto, anche se non insignificante, valore probatorio.

PAGANO Antonino  (sentito all’udienza del 5-11-1996) ha affermato che MAURO Carmelo  e MAROTTA Gaetano  furono gli autori del tentato omicidio ai danni di CUSCINA’ Francesco , il quale “era un alleato a Mario MARCHESE” e per tale motivo fu vittima di tale fatto delittuoso. Il MAROTTA a quel tempo si trovava detenuto nel carcere di Messina e commise il delitto in occasione di un permesso di cinque o sei giorni che aveva ottenuto (dai dati informatici forniti dal D.A.P. risulta che MAROTTA Gaetano  uscì dal carcere di Messina per un permesso in data 30 maggio 1988 e vi fece rientro in data 4 giugno 1988). Quando tornò in carcere il MAROTTA raccontò al PIMPO tutto lo svolgimento del fatto ed egli, che si trovava pure detenuto (è stata acquisita attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina dalla quale risulta che nel periodo maggio - giugno 1988, PIMPO Salvatore, MAROTTA Gaetano  e PAGANO Antonino  erano codetenuti nel predetto istituto penitenziario ed occupavano i primi due la cella N. 30 del 1° piano “camerotti” e l’altro la cella N. 32 dello stesso piano e reparto, sicché avevano tra loro possibilità di incontro - vedi documento N. 75 di cui all’ordinanza del 19-7-1997), si trovò casualmente a sentire ciò che diceva poiché era andato a portare il caffè al PIMPO. In particolare il MAROTTA disse che “non ha sparato la pistola, [...] e gli ha dato soltanto un colpo sulla spalla”. Pur volendo, pertanto, ammazzare il CUSCINA’, non riuscì ad ucciderlo “perché non funzionava la pistola”. Il MAROTTA aveva ricevuto il mandato di commettere l’omicidio da PIMPO Salvatore, che si trovava con lui detenuto, e da GALLI Luigi , il quale non si trovava, viceversa, a quel tempo detenuto, ma che, nel precedente mese di maggio, era andato a fare un colloquio in carcere con il MAROTTA (è stata acquisita attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina dalla quale risulta che il detenuto MAROTTA Gaetano  fruì di colloqui con GALLI Luigi  in data 15 aprile, 5 maggio e 20 maggio 1988 - vedi documento N. 101 di cui all’ordinanza del 19-7-1997), nel corso del quale “hanno parlato per fare questo fatto qua”.

Vanno, infine, ricordate le dichiarazioni rese su tale fatto dai tre imputati. GALLI Luigi , sentito all’udienza del 18-11-1996, ha protestato la propria innocenza, affermando di essere stato sempre in buoni rapporti con il CUSCINA’. MAURO Carmelo , sentito all’udienza dell’11-11-1996 ha, pure lui, sostenuto di essere stato accusato ingiustamente di tale fatto ed ha affermato di aver conosciuto sia CUSCINA’ Francesco , tanto in carcere che fuori dal carcere, con il quale aveva rapporti “così, di amicizia, niente di particolare”, sia MAROTTA Gaetano , con il quale, viceversa “ci siamo cresciuti da bambini”, sia GALLI Luigi , che, pur conoscendo da molto tempo, non ha mai frequentato. MAROTTA Gaetano  non si è, viceversa, sottoposto all’esame dibattimentale e sono state, pertanto, acquisite, su richiesta del Pubblico Ministero, le sue dichiarazioni rese davanti al G.I.P. in data 21 maggio 1993, nelle quali aveva affermato di conoscere CUSCINA’ Francesco , nei confronti del quale non nutriva, però, alcun motivo di rancore, ed aveva osservato che il fatto a lui ascritto si sarebbe verificato in un periodo nel quale egli si trovava detenuto. L’imputato aveva, infine, dichiarato che GALLI Luigi  era suo cugino, perché figlio di un fratello di sua madre, mentre MAURO Orazio , fratello di MAURO Carmelo , era suo cognato perché aveva sposato la sorella di sua moglie.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame.

Nell’esame del materiale probatorio suesposto va, immediatamente, osservato che l’attentato ai danni di CUSCINA’ Francesco , soggetto unanimemente indicato dai collaboratori di giustizia come particolarmente vicino al capo clan MARCHESE Mario , si iscrive, senza dubbio nell’ambito dei contrasti all’epoca esistenti tra i clan “SPARACIO - CAMBRIA” e “GALLI - PIMPO” da una parte ed il clan “MARCHESE” dall’altra parte, a seguito dell’omicidio di CAVO’ Domenico. Su tali vicende si è più ampiamente parlato quando si è effettuata, all’inizio della presente sentenza, una breve disamina delle vicende della criminalità organizzata messinese, sicché è sufficiente rinviare a quanto si è già detto (vedi pag. 239 e segg.), dovendosi solo sottolineare che tale contrasto ha costituito oggetto non solo delle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che ne furono protagonisti (primi fra tutti MARCHESE Mario  e SPARACIO Luigi ) ma anche della deposizione di PROSPERO Concetta, moglie dello scomparso SPAGNOLO Giovanni, cugino di MARCHESE Mario , la quale, come si è già rilevato, presenta una notevolissima importanza, poiché proviene da una persona estranea all’ambiente criminale, pur avendo potuto, senza dubbio, avere di questo precise conoscenze e, soprattutto, perché la donna rese le sue prime dichiarazioni agli inquirenti su tali fatti, come ha accennato il maresciallo MORABITO, moltissimo tempo prima dell’avvento dei collaboratori di giustizia. Con specifico riferimento all’episodio delittuoso in esame, la teste PROSPERO Concetta, nelle sue dichiarazioni rese all’udienza del 17-5-1997 nel corso del procedimento n. 22-23/96 R.G. contro AMANTE Bruno + 78, che si trovano agli atti del presente procedimento (sono state acquisite nel corso dell’udienza del 18-9-1997, su richiesta del Pubblico Ministero e senza l’opposizione delle altre parti e si trovano inserite nella cartella degli atti acquisiti dopo il 19-7-1997), ha affermato che il giorno prima della scomparsa di suo marito “era successo un altro fatto, che avevano sparato a un’altra persona, [...] si chiamava Franco mi sembra, Franco CUSCINA’, [...] e lui [vale a dire il marito SPAGNOLO Giovanni] era in agitazione per questa storia”, probabilmente perché “frequentava questa persona”. Tali affermazioni appaiono molto significative, poiché rendono evidente come il fatto sia stato immediatamente interpretato dagli stessi appartenenti all’ambiente della criminalità organizzata messinese (in cui era senza dubbio inserito anche lo SPAGNOLO, che era stato già più volte ristretto in carcere e che era cugino di MARCHESE Mario ) come un’aggressione al MARCHESE. Solo così, infatti, si può spiegare la preoccupazione, pienamente giustificata, dello SPAGNOLO, il quale comprese che anch’egli poteva essere, come il CUSCINA’, tra gli obiettivi da eliminare da parte dei clan rivali al MARCHESE.

Le dichiarazioni di accusa dei diversi collaboratori di giustizia si inseriscono, allora, perfettamente e coerentemente in questo quadro complessivo, offrendo una ricostruzione dell’episodio delittuoso del tutto logica e verosimile. Esse appaiono, pertanto, ad avviso di questa Corte, pienamente idonee a fondare un compiuto accertamento dei fatti ed a condurre all’affermazione di responsabilità dei tre imputati, che sono stati concordemente accusati, GALLI Luigi  come mandante, MAROTTA Gaetano  e MAURO Carmelo  come esecutori materiali, di tale delitto.

Naturalmente non tutte le dichiarazioni di accusa presentano la medesima attendibilità. Potrebbe, ad esempio, fondatamente rilevarsi che le affermazioni di MARCHESE Mario  a carico degli imputati sono state formulate sulla base di confidenze che il collaboratore avrebbe ricevute dallo stesso CUSCINA’ Francesco  ma la cui affidabilità presenta dei margini di dubbio. Si è visto, infatti, che gli aggressori agirono a viso coperto e sebbene non possa escludersi che ciò non abbia impedito alla vittima, che li conosceva bene, di riconoscerli, avendoli, per ipotesi, così come ha affermato il MARCHESE, visti poco prima a bordo della stessa motocicletta utilizzata per l’attentato, può avanzarsi ragionevolmente il sospetto che il CUSCINA’ abbia effettuato delle supposizioni, probabilmente corrette ma certamente inidonee a costituire prova sufficiente della partecipazione al fatto del MAROTTA e del MAURO. Analoghe considerazioni possono valere per le dichiarazioni di quei collaboratori, come LEO Giovanni  e VENTURA Salvatore , che hanno indicato nel CUSCINA’ la loro fonte di conoscenza, a prescindere dai rilievi già evidenziati sul valore probatorio da attribuire alle loro dichiarazioni. Perplessità sorgono anche dall’esame delle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, per le incertezze manifestate dallo stesso collaboratore, il quale ha sostanzialmente ammesso di non poter fare assoluto affidamento sull’attendibilità delle sue fonti di conoscenza in ordine a tale fatto.

La prova della colpevolezza dei tre imputati discende, tuttavia, con assoluta certezza dalle dichiarazioni degli altri collaboratori sentiti su tale fatto, vale a dire SPARACIO Luigi  e, soprattutto, RIZZO Rosario  e PAGANO Antonino , che si sottraggono alle obiezioni prima sollevate e che hanno fornito una descrizione dell’azione delittuosa di precipua attendibilità, poiché proveniente da soggetti che ebbero una qualche parte nel delitto o che, comunque, erano vicinissimi a coloro che se ne resero responsabili, così da poterne conoscere ogni particolare. E’ chiaro, infatti, che SPARACIO Luigi , il quale comandava insieme al CAMBRIA un clan criminoso contrapposto a quello diretto da MARCHESE Mario  e che riponeva, pertanto, nell’esecuzione dell’attentato al CUSCINA’, le proprie aspettative, dovesse essere molto interessato a tale delitto e, nell’ambito dei rapporti di collaborazione che, come egli stesso ha affermato, si stavano instaurando con il clan “PIMPO - GALLI”, cercasse di informarsi dei propositi criminosi attuati da quest’ultimo gruppo criminoso nei confronti dei comuni nemici. Anche se il collaboratore non è stato preciso nell’indicazione di colui che rivelò al CAMBRIA il nominativo degli esecutori materiali, non vi è dubbio, sulla base delle suesposte considerazioni, che egli potesse sapere con precisione, in virtù dei rapporti criminali che a quel tempo il proprio gruppo intratteneva con il GALLI, che l’attentato era stato eseguito su ordine di GALLI Luigi  e che gli autori fossero MAROTTA Gaetano  e MAURO Carmelo . Ancora più rilevanti sono, tuttavia, le dichiarazioni di RIZZO Rosario , il quale apparteneva allo stesso clan diretto dal PIMPO, che era suo cugino, e dal GALLI, all’interno del quale rivestiva, per la sua caratura criminale, una posizione di indubbio prestigio. Egli, infatti, proprio per la sua collocazione criminale, dovette conoscere nei minimi particolari l’intero svolgimento dei fatti ed avere notizie di sicura affidabilità non solo sulle ragioni del delitto, ma anche sui soggetti che se ne resero responsabili. Non vi sono, poi, ragioni per le quali le sue dichiarazioni, in astratto pienamente attendibili, debbano considerarsi poco credibili nei confronti dei soggetti accusati e non sono emersi elementi di alcun tipo, tali da poter rendere particolarmente elevato il pericolo che il collaboratore abbia incolpato calunniosamente gli imputati. Di straordinaria e decisiva importanza sono, infine, le dichiarazioni di accusa provenienti da PAGANO Antonino . Questi ha, infatti, fornito elementi che attestano in modo indiscutibile la sua precisa conoscenza dei fatti e l’originalità delle sue informazioni. Il collaboratore, che apparteneva al medesimo gruppo criminoso del quale si assume che facessero parte anche gli imputati, ha, invero, indicato con assoluta precisione che il MAROTTA eseguì il delitto in occasione di un permesso dal carcere e tale circostanza, che è stata riscontrata attraverso i dati forniti dal D.A.P., non solo rende le accuse nei confronti dell’imputato compatibili con il suo stato di detenzione, privando di qualsiasi valore la difesa dallo stesso avanzata quando venne sentito dal G.I.P., ma dimostra che il PAGANO è soggetto perfettamente informato del delitto in esame. Il suo racconto è, pertanto, ad avviso di questa Corte, pienamente attendibile anche nella parte in cui il PAGANO ha sostenuto di aver appreso i particolari dell’azione esecutiva dallo stesso MAROTTA in carcere, come risulta, peraltro, comprovato dal fatto che il collaboratore ha descritto esattamente le modalità del delitto, indicando con precisione la parte del corpo della vittima che venne attinta dal colpo di pistola e spiegando, in modo pienamente plausibile, che l’azione delittuosa non fu portata a compimento solo perché, dopo l’esplosione del primo colpo, la pistola si inceppò. L’accuratezza del racconto del PAGANO rende, allora, particolarmente degna di considerazione anche l’accusa nei confronti del MAURO, la cui partecipazione al fatto è non solo compatibile con la prova storica del delitto, essendo emerso che l’attentato fu perpetrato da due persone, ma pienamente verosimile in relazione alla collocazione criminale del MAURO (vedi ciò che si dirà a tal proposito con riferimento all’omicidio di CAMBRIA Placido e con riferimento all’imputazione per il reato associativo) ed ai suoi stretti rapporti, ammessi dallo stesso imputato, con l’altro esecutore materiale, MAROTTA Gaetano , a sua volta legato da vincoli di natura familiare, oltre che, come si vedrà, di natura criminale con GALLI Luigi . Va, infine, rilevato che PAGANO Antonino  ha fornito la conoscenza di un altro particolare di precipua rilevanza, relativo al colloquio che avvenne in carcere tra GALLI Luigi  e MAROTTA Gaetano , nel corso del quale sarebbe stato conferito dal primo al secondo l’incarico omicida. Anche di tale circostanza si è avuto, infatti, pieno riscontro attraverso un’attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina e ciò costituisce un elemento di notevole pregnanza probatoria, che conforta e sostiene in modo decisivo l’accusa nei confronti di GALLI Luigi , perfettamente coerente, peraltro, con l’intera ricostruzione del fatto e con il ruolo di capo clan che già a quel tempo l’imputato rivestiva.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve, pertanto, ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio in persona di CUSCINA’ Francesco , nonché dei reati di detenzione e porto illegali di una pistola calibro 7,65 e delle relative munizioni, con tutte le aggravanti oggettive contestate e va, pertanto, affermata la penale responsabilità di GALLI Luigi , MAROTTA Gaetano  e MAURO Carmelo  in ordine a tali delitti, che debbono considerarsi astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Corretta appare, poi, la qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio, tenuto conto non solo delle inequivoche dichiarazioni di tutti i collaboratori i quali hanno concordemente affermato che intento di mandanti ed esecutori era quello di togliere la vita a CUSCINA’ Francesco , ma anche di altri elementi aventi sicuro valore indiziario, quali l’utilizzazione di un’arma idonea a provocare la morte e la localizzazione dell’unico colpo sparato all’indirizzo della vittima in una parte del corpo vitale. Si può, pertanto, tranquillamente affermare non solo l’idoneità degli atti posti in essere a provocare la morte della vittima e la loro inequivoca direzione verso tale scopo, ma anche l’esistenza del cosiddetto animus necandi. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, d’altronde, ripetutamente affermato[1] che la volontà omicida, in mancanza di confessione dell’imputato, come nel caso de quo, deve essere rilevata dal giudice attraverso elementi indiziari, quali, precipuamente, le concrete modalità di realizzazione della condotta, come la direzione ed il numero dei colpi diretti alla vittima, le parti del corpo attinte dai medesimi, la distanza tra agente e parte offesa, l’obiettiva idoneità dell’azione a provocare l’evento. La circostanza che l’azione delittuosa non fu portata a compimento non sembra, peraltro, assumere alcun significativo valore, tenuto conto che essa avvenne in pieno giorno, in una strada cittadina con un intenso traffico e che gli attentatori potevano rinunciare alla rapidità dell’esecuzione solo andando incontro al concreto rischio di venire scoperti ed arrestati. Va, peraltro, rilevato che il collaboratore PAGANO Antonino  ha dato esaustiva spiegazione del motivo per il quale venne sparato solo un colpo, avendo affermato, con dichiarazione sulla cui attendibilità non si può dubitare, che la pistola dell’attentatore si inceppò.

Sussiste, altresì, l’aggravante soggettiva della premeditazione con riferimento a tutti gli imputati. Essa, come si è già visto più volte (sin dalla trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, vedi pag. 583 e segg.) consiste in un fatto interiore, vale a dire in una particolare intensità del dolo che va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato fornendo, così, la prova dei due requisiti che occorrono, secondo l’opinione maggiormente accreditata, per la configurabilità dell’aggravante, il primo di ordine cronologico (l’obiettivo decorso di un apprezzabile intervallo di tempo tra l’ideazione e l’attuazione del reato, tale da consentire un’adeguata riflessione sulla decisione presa e permettere, eventualmente, il recesso dal proposito criminoso), il secondo di ordine psicologico (il perdurare della risoluzione criminosa tenace ed ininterrotta nell’animo dell’agente, indice di una più elevata volontà criminale). La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, indicato ed illustrato quali possano essere i fatti, di tipo e natura più disparati, da utilizzare in tale giudizio, come l’anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la preordinazione di mezzi, la ricerca dell’occasione più favorevole, le modalità di esecuzione del crimine e, in genere, ogni altra circostanza dalla cui valutazione il giudice di merito possa trarre sicuri elementi in rapporto alla finalità che l’agente si proponeva di conseguire.

Orbene, dall’esame degli atti di causa si possono facilmente ravvisare numerosi convergenti elementi sintomatici di una risoluzione criminosa protrattasi ferma e costante per un apprezzabile lasso di tempo. Il movente del delitto, da ricondurre a contrasti insorti tra gruppi criminosi contrapposti al fine del raggiungimento di una posizione di predominio; le stesse modalità esecutive dell’agguato perpetrato da killers con il mandato di uccidere; l’accurata scelta degli esecutori materiali e, in particolare, di colui che, verosimilmente (seguendo le dichiarazioni di RIZZO Rosario ) sparò, scelta caduta su di un soggetto solo occasionalmente disponibile per la perpetrazione dell’azione delittuosa, ma che normalmente ne sarebbe stato impedito, trovandosi detenuto (ciò rispondeva, peraltro, ad una pratica piuttosto diffusa nelle organizzazioni criminose in esame, essendo stata adottata, proprio al fine di ostacolare le indagini, in altri simili episodi, come l’omicidio di MORGANA Natale o l’omicidio di COSTA Antonino); l’attività preparatoria sulla quale ha deposto il collaboratore PAGANO Antonino , che ha ricordato i colloqui in carcere tra GALLI Luigi  e MAROTTA Gaetano  al fine di impartire l’ordine omicida e concordare i dettagli dell’azione delittuosa; l’attività più propriamente organizzativa del delitto, che ha richiesto il reperimento di un motoveicolo rubato e dell’arma usata nell’attentato; sono tutti elementi indiziari dotati di indubbia valenza dimostrativa ed inequivocabilmente indicativi dell’asserita premeditazione in relazione a tutti gli imputati. Non può esservi dubbio, invero, che tra il momento in cui sorse in GALLI Luigi  il proposito criminoso, tenacemente perdurante nel tempo, e quello in cui venne data esecuzione al delitto sia intercorso uno spazio temporale consistente e, comunque, sufficiente per consentirgli un’adeguata riflessione sul proposito omicida e per indurlo, eventualmente, a recedere da esso, ma, analogamente, si deve ritenere che sussistano gli elementi costitutivi della premeditazione pure per gli imputati MAROTTA Gaetano , che ricevette in carcere con congruo anticipo il mandato delittuoso, e MAURO Carmelo , non potendo che refluire anche sulla sua posizione, benché non sia stato accertato in quale preciso momento costui sia stato coinvolto nel delitto, le considerazioni prima svolte in ordine alla grande cura adoperata per preparare l’agguato.

Va, infine, riconosciuto all’imputato MAROTTA Gaetano  il vizio parziale di mente ai sensi dell’art. 89 c.p.. Questa Corte ha disposto, infatti, l’effettuazione di perizia medico legale sulla persona di MAROTTA Gaetano , per un accertamento psichiatrico diretto a verificare la sua imputabilità nel periodo intercorrente tra l’anno 1986 e l’anno 1992, affidandone l’incarico al dott. Salvatore SETTINERI. Questi ha espletato le indagini a lui commesse ed ha rilevato che la personalità dell’imputato “è stata costellata da situazioni carenziali” (mancata scolarizzazione; mancanza di un’adeguata socializzazione, che ha certamente influito nella costruzione di una morale e di un’etica; ridottissima capacità di interiorizzare e di imparare dall’esperienza) ed è stata più volte segnalata la presenza di “turbe comportamentali”, talvolta trattate con somministrazione di farmaci, mentre “l’esame psicodiagnostico ha mostrato il quadro di una personalità mal strutturata con un’appercezione assimilabile all’esperienza psicotica, verosimilmente, di antica insorgenza”. Il perito ha, quindi, concluso, sulla base delle suesposte condivisibili considerazioni, che “MAROTTA Gaetano  era affetto ed è affetto da Disturbo di Personalità Schizotipico” e “al momento dei fatti per cui è processo si trovava per tale infermità in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere” (vedi relazione di consulenza medico legale allegata al verbale dell’udienza del 2-5-1995).

Nondimeno, le situazioni che, ad avviso del perito, hanno influito sull’imputabilità del MAROTTA non appaiono, in relazione alla estrema gravità dei reati contestati, il cui disvalore può essere facilmente percepito anche da un soggetto che presenta un disturbo di personalità quale quello sopra evidenziato, tali da poter determinare una diminuzione di pena con giudizio di prevalenza rispetto alle sussistenti aggravanti ma possono solo giustificare, ad avviso di questa Corte, un giudizio di equivalenza rispetto alle dette aggravanti.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.



[1] Cass. pen. sez. I, 23-11-1994 ric. Ilardi; Cass. pen. sez. I, 25-11-1994 ric. Piscopo.