2.3.3.23. Tentato omicidio ai danni di Leo Giuseppe

Imputati: Cariolo Antonino, Sparacio Luigi, Giorgianni Salvatore, D'Arrigo Marcello, Nunnari Gioacchino

Nel tardo pomeriggio del 13 giugno 1988 si verificava una sparatoria davanti al supermercato gestito nel rione Aldisio dalla madre del noto esponente della malavita locale LEO Giuseppe. Nel breve tempo di qualche minuto giungeva sul luogo della sparatoria l’ispettore AMATO Giuseppe (vedi deposizione resa da quest’ultimo all’udienza del 24-5-1995), che si trovava nelle vicinanze e che notava un “fuggi fuggi” di persone ed un ragazzo ferito alla testa. Subito dopo le forze dell’ordine venivano a sapere che anche altre persone erano state ferite, semplici passanti e, addirittura, una persona che si trovava al balcone della propria abitazione. Le persone ferite venivano trasportate presso il locale Policlinico Universitario ed identificate in DE MICHELE Natale, al quale veniva riscontrata una “ferita d’arma da fuoco con foro d’entrata e d’uscita al 3° inferiore della coscia sinistra” e veniva giudicato guaribile in 10 giorni s.c., COSTA Domenico, al quale venivano riscontrate ferite “multiple con proiettili d’arma da fuoco ritenuti nelle parti molli della spalla sinistra” e veniva giudicato guaribile in 20 giorni s.c., FANTINO Rosaria, la quale veniva medicata per una “ferita d’arma da fuoco alla cresta iliaca sinistra con proiettile ritenuto nella testa del femore sinistro” e veniva giudicata guaribile in 10 giorni s.c., BONASERA Provvidenza, la quale aveva riportato nell’occorso “ferita d’arma da fuoco con foro d’entrata e foro d’uscita al terzo inferiore della gamba sinistra e frattura comminuta di tibia e perone con distacco di frammenti” e veniva giudicata guaribile in 40 giorni s.c., ANNETTI Vincenzo, il quale veniva medicato per “ferite multiple d’arma da fuoco in regione cranica” e veniva ricoverato nel reparto di neurochirurgia in prognosi riservata (vedi referti medici del Policlinico Universitario di Messina, contenuti nel fascicolo N. 189 degli atti irripetibili, nonché copia della cartella clinica relativa ad ANNETTI Vincenzo, che è stata acquisita a seguito di ordinanza del 19-7-1997 al N. 157 dei documenti). Sopraggiungevano, quindi, militari dell’arma dei Carabinieri (vedi deposizione del maresciallo PUGLISI Salvatore, escusso all’udienza del 15-5-1995) ed altro personale della Questura di Messina, tra i quali il dirigente della Squadra Mobile dott. Vincenzo SPERANZA (sentito quale teste su questo episodio delittuoso alle udienza del 12-5-1995 e del 22-5-1995) e personale del Gabinetto di Polizia Scientifica che eseguiva il sopralluogo e redigeva il relativo verbale (tale documento trovasi nel fascicolo dibattimentale nella cartella degli atti irripetibili, carpetta N. 189). Dal verbale di sopralluogo e dall’allegato fascicolo fotografico emerge, con maggior precisione, che la sparatoria avvenne al villaggio Aldisio nello spiazzo antistante la via G. Di Giovanni e delimitato dalla via 30 T, dalla via Aversa, dalla via Accordino e dalla via A. D’Anfuso. Nella parte centrale di detto spiazzo vennero rinvenuti, sul lato destro per chi guarda dalla via Di Giovanni, N. 4 bossoli di fucile calibro 12; fra la via 30 T e la continuazione della via Di Giovanni venne notata una grande macchia di sangue e vennero trovati un bossolo di fucile calibro 12 e, a circa 3 metri da questo, altro bossolo di fucile del medesimo calibro; sul marciapiede, a circa 2 metri dalla macchia di sangue, vennero rinvenuti un paio di zoccoli e, sulla parete esterna del supermercato di generi alimentari della via 30 T, tre ciuffetti di capelli intrisi di sangue (verosimilmente del povero ANNETTI Vincenzo); nella parte anteriore, lato sinistro, dello spiazzo venne rinvenuta altra macchia di sangue e, vicino ad essa, una borsa di plastica contenente degli ortaggi; nella via Accordino, antistante il portone della palazzina 40 e sulla soglia dello stesso, vennero rinvenute delle macchie di sangue, una Wolkswagen con foro d’arma da fuoco sul lunotto posteriore e, nel balcone dell’abitazione di DE MICHELE Natale, due pallini di piombo con un foro d’arma da fuoco nella plastica posta nella parte sinistra dell’inferriata di detto balcone; nella continuazione della via G. Di Giovanni venne rinvenuta un’autovettura Peugeot 309 col lunotto posteriore rotto da colpi d’arma da fuoco. Non vennero, viceversa, rinvenuti bossoli o cartucce per arma corta, segno che erano stati utilizzati, presumibilmente, dei revolver.

Gli inquirenti ipotizzarono immediatamente che gli attentatori avessero avuto come obiettivo LEO Giuseppe (che venne successivamente ucciso il 6 settembre 1990), benché lo stesso non fosse stato ferito. Ciò venne desunto dal luogo nel quale era avvenuta la sparatoria e dalle parole di numerosi testimoni oculari, che nella concitazione del momento non vennero, tuttavia, identificati, i quali dissero che il LEO era riuscito a sfuggire scappando “verso giù” (vedi dichiarazioni del dirigente della Squadra Mobile Vincenzo SPERANZA all’udienza del 12-5-1995, del commissario Francesco BARBAGALLO all’udienza del 15-5-1995, dell’ispettore Giuseppe AMATO all’udienza del 24-5-1995, tutti soggetti che intervennero nell’immediatezza del fatto sul luogo dell’attentato). Ciò venne, d’altronde, almeno parzialmente confermato dal fatto che i proiettili ed i bossoli rinvenuti all’atto del sopralluogo si trovavano, come ha osservato il vice questore BARBAGALLO, sparsi per una ventina di metri partendo dal supermercato gestito dai familiari del LEO ed andando a sinistra, con direzione verso il mare, come se gli attentatori, dopo aver incominciato a sparare, avessero seguito una persona che fuggiva, mentre le persone che vennero ferite non erano soggetti di interesse investigativo, sicché appariva poco verosimile che l’uccisione di qualcuno di costoro fosse il reale obiettivo dell’agguato. I familiari del LEO e lo stesso LEO Giuseppe, che non venne trovato subito dagli inquirenti e fu sentito successivamente sia da personale della Questura (pare che ciò avvenne la stessa sera del fatto, come può desumersi dalle dichiarazioni di PANTO’ Giuseppe, zio di LEO Giuseppe, escusso all’udienza del 25-5-1995) sia da personale del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina (vedi deposizione del maresciallo MORABITO Giuseppe all’udienza del 24-5-1995), esclusero, però, la circostanza che quest’ultimo fosse presente davanti al supermercato al momento della sparatoria. LEO Giuseppe rimase, anzi, contrariato per il fatto che sul giornale locale, il giorno dopo, apparve la notizia secondo la quale oggetto dell’attentato era lui.

Su questo aspetto della vicenda e sulla complessiva ricostruzione dell’attentato sono stati escussi al dibattimento, tutti all’udienza del 24-5-1995, LEO Salvatore, CALARESE Angela e LEO Antonino, rispettivamente padre, madre e fratello di LEO Giuseppe. I suddetti testi sono apparsi, invero, piuttosto omertosi, in quanto le loro dichiarazioni sono risultate più volte in irriducibile contrasto con quanto dagli stessi riferito alla polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto, sicché la loro attendibilità, specie per la parte del racconto relativa alla presenza di LEO Giuseppe sul luogo dell’agguato, è molto ridotta, poiché, nel chiaro tentativo di escluderla, hanno negato al dibattimento, in modo inverosimile e contraddittorio, alcune circostanze in precedenza ammesse, le quali sembrano, invece, presupporre, unitariamente considerate, che LEO Giuseppe si trovasse vicino al luogo del delitto. Così LEO Salvatore ha, prima, sostenuto al dibattimento che al momento della sparatoria erauscito a comprare cose pi ‘nta bottegae non sapeva, pertanto, nulla del fatto, mentre, successivamente, quando il Pubblico Ministero gli ha fatto rilevare che alla Squadra Mobile aveva dichiarato cosa completamente diversa, ha modificato totalmente tale versione confermando al dibattimento le precedenti dichiarazioni con le quali aveva, viceversa, asserito che quella sera si trovava a casa, da dove si recò di corsa, dopo aver udito dei colpi di arma da sparo, verso il negozio di generi alimentari gestito dalla moglie, che si trovava poco distante, davanti al quale vide per terra, in una pozza di sangue, il corpo di un giovane di nome ANNETTI. La differenza tra le due ricostruzioni appare, d’altronde, difficilmente attribuibile ad un difetto della memoria derivante dal lungo tempo trascorso, poiché lo stesso teste, il quale ha, comunque, negato di avere visto in quel frangente il figlio LEO Giuseppe, ha menzionando al dibattimento anche il particolare che dopo la sparatoria vennero chiuse le saracinesche del negozio, così dimostrando di ricordare abbastanza bene ciò che avvenne quella sera. Allo stesso modo LEO Antonino ha, in un primo tempo, affermato, nel corso della sua deposizione dibattimentale, che al momento della sparatoria si trovava, intento a lavorare, all’interno del negozio gestito dalla madre, da dove riuscì solo a sentire il rumore degli spari, ed ha escluso di aver visto quel giorno il fratello Giuseppe. Successivamente, a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, ha, invece, dovuto ammettere la veridicità di quanto aveva dichiarato alle forze dell’ordine, alle quali aveva riferito che al momento dell’attentato egli si trovava a casa, quando udì, intorno alle ore 18,45, numerosi colpi di arma fuoco provenire dalla strada antistante. Si recò subito verso il negozio gestito dalla madre, che si trovava a circa cento metri di distanza, e lungo la strada vide giungere il fratello Giuseppe che, a suo dire, si era portato presso i Carabinieri di Bordonaro per la firma giornaliera di controllo, [...] e in mano teneva alcune buste di mitili e frutti di mare”. Il teste, nonostante il chiaro ed inequivocabile significato di tali dichiarazioni, ha, nondimeno, cercato ugualmente, al dibattimento, di escludere la presenza del fratello Giuseppe subito dopo il fatto a pochissima distanza dal luogo dell’attentato, affermando, in netto contrasto con le precedenti dichiarazioni rese in fase di indagini, di non ricordare bene ma di avere, probabilmente, visto il fratello solo nella tarda serata. CALARESE Angela ha, infine, ricordato che al momento dell’attentato ella si trovava alla cassa del supermercato che gestiva da tempo al villaggio Aldisio, quando sentì il rumore di alcuni spari e, prima e dopo gli spari, lo stridio delle gomme di un’auto che slittavano per la forte velocità. Ella chiuse subito le serrande del negozio e le riaprì solo quando tutto sembrò finito. Uscita fuori vide, a terra, davanti alla porta del supermercato, un ragazzo, tale ANNETTI che era ferito e faceva gesti. Non vide, viceversa, il figlio Giuseppe, che incontrò solo quando ritornò a casa, dove lo trovò insieme al cognato intento a pulire delle cozze. La CALARESE, che, probabilmente, apprese, nel corso degli anni, il tenore delle dichiarazioni del figlio Antonio, tanto da poter oggi ricordare il particolare delle cozze, aveva, però, affermato, in modo radicalmente contrastante, quando venne sentita da personale della Squadra Mobile lo stesso giorno dell’attentato, che “dopo la sparatoria, sono arrivati al negozio mio marito, mio figlio Antonio, mia figlia Lina, mentre nel tornare a casa, notavo a mio figlio Pippo in piazza, fermo con un suo amico a nome MANAO’ Carmelo. Ho chiesto, quindi, a mio figlio Pippo di non avvicinarsi e di accompagnarmi a casa. Infatti Pippo mi ha accompagnato a casa ed è subito uscito”. La teste, dopo le contestazioni avanzate dal Pubblico Ministero sulla base delle suddette dichiarazioni, ha sostenuto che il suo ricordo potrebbe non essere preciso a causa dei molti anni ormai trascorsi, ma ha, comunque, ribadito, in stridente contrasto con quanto aveva in precedenza dichiarato, che il figlio Giuseppe si trovava a casa.

Di modesto rilievo probatorio sono risultate anche le dichiarazioni delle persone ferite, le quali non hanno saputo riferire agli inquirenti particolari utili per orientare le indagini e per comprendere chi fossero stati gli autori della sparatoria e quale obiettivo avessero avuto di mira gli attentatori. Al dibattimento sono stati sentiti solamente COSTA Domenico e FANTINO Rosa, entrambi nel corso dell’udienza del 25-5-1995. Il COSTA ha dichiarato che egli si trovava insieme ad un suo amico, tale ANNETTI, vicino al supermercato dei LEO, dove, come tutte le sere, si trovavano moltissime persone, quando venne colpito alla spalla ed alla schiena da alcuni proiettili, mentre l’ANNETTI rimase ferito molto gravemente. Non si rese subito conto di quello che stava succedendo, ma sentì solo i colpi di arma da fuoco e, quindi, cadde a terra  mentre la gente fuggiva. FANTINO Rosa ha dichiarato di essere stata colpita sul portone di casa, abbastanza distante dalla piazzetta nella quale avvenne la sparatoria, “più giù” in via Accordino, e non comprese quello che stava succedendo.

Lo stesso giorno della sparatoria personale della Questura di Messina (vedi, su quello che si dirà appresso, le dichiarazioni dei testi SPERANZA Vincenzo e BARBAGALLO Francesco) rinveniva, poche ore dopo il fatto, in contrada S. Giovannello, un’autovettura Alfa Romeo bruciata (vedi anche i rilievi fotografici relativi a tale autovettura, allegati al già citato verbale di sopralluogo) che era stata rubata sempre a S. Giovannello a tale PENNESTRI Filippo e che gli inquirenti ritennero fosse quella che era stata utilizzata dagli aggressori, perché corrispondeva perfettamente, anche nel colore che “era un po’ particolare, era giallina, se non ricordo male”, alla descrizione che di tale autovettura avevano effettuato le persone presenti. Venivano, quindi, effettuate, qualche giorno dopo il fatto, la mattina del 15 giugno 1988, delle perquisizioni all’interno di abitazioni di alcuni pregiudicati i quali risiedevano al villaggio Aldisio o nelle vicinanze di esso, ma erano ritenuti dalle forze dell’ordine in contrasto con LEO Giuseppe e vicini al gruppo diretto da SPARACIO Luigi . Tali sospetti nascevano sia da voci confidenziali, sia, soprattutto, dalla considerazione che l’esecuzione di un attentato al villaggio Aldisio e l’utilizzazione di un’autovettura rubata poco distante da detto quartiere, facevano supporre il coinvolgimento nel fatto di persone che abitavano in quei luoghi. Anche queste perquisizioni non diedero, però, alcun risultato (vedi processi verbali di perquisizioni effettuate, con esito negativo, nelle abitazioni di D’ARRIGO Marcello , GIORGIANNI Salvatore , RUNCI Nicola, VENUTI Antonino, i quali si trovano inseriti nel fascicolo N. 189 contenente gli atti irripetibili). Altre perquisizioni venivano effettuate, sempre con esito negativo, il 17 ed il 18 giugno 1988, nei confronti di altri personaggi ritenuti vicini a SPARACIO Luigi  (vedi su tali perquisizioni le deposizioni testimoniali del sovrintendente GALIZIA Emanuele e dell’ispettore DE MICHELE Domenico, escussi all’udienza del 18-9-1997, nonché del vice questore SPERANZA Vincenzo, escusso all’udienza del 12-5-1995, e processi verbali di perquisizioni domiciliari eseguite il 17 giugno 1988 presso l’abitazione di CARIOLO Antonio , presso l’abitazione di VILLARI Antonino e presso l’abitazione di PATTI Antonino, nonché processo verbale di perquisizione domiciliare eseguita in data 18 giugno 1988 nell’abitazione di RIGGIO Salvatore). Nell’abitazione di PATTI Antonino, pur non essendo state trovate delle armi, alla cui ricerca era finalizzata la perquisizione, venne, tuttavia, rinvenuto, in un cassetto della stanza del PATTI, un pezzettino di carta che apparve di interesse investigativo e venne, pertanto, sequestrato, perché riportava annotato un numero telefonico, corrispondente all’utenza intestata a TIMPANI Giovanna, moglie di SPARACIO Luigi , che attestava l’esistenza di rapporti tra i due suddetti personaggi. Personale della Questura di Messina, non avendo trovato, nel corso della predetta perquisizione, PATTI Antonino all’interno della propria abitazione ed avendo accertato che lo stesso poteva trovarsi in un appartamento sito nel villaggio S. Margherita, si recava in detto appartamento e vi eseguiva una perquisizione allo scopo di rinvenire armi nell’ambito delle indagini relative alla sparatoria avvenuta qualche giorno prima al villaggio Aldisio. In tale appartamento, che era stato preso in locazione da tale CANNAVO’ Gaetano, vennero trovati PATTI Antonino, COSTANTINO Salvatore e BRIGANDI’ Angela, la quale, escussa all’udienza del 24-5-1995, ha dichiarato che era un’amica del PATTI e si trovava in quel luogo per stare un po’ di tempo insieme a lui. Nel corso della perquisizione vennero, poi, rinvenute N. 6 pallottole, di cui N. 2 calibro 38 special e N. 4 calibro 38 corte, nonché una carpetta contenente numeroso carteggio, lettere ed altro, appartenenti al pregiudicato VITALE Giovanni . Nel parcheggio antistante l’appartamento venne, inoltre, trovata una motocicletta “APRILIA” di colore rosso, di pertinenza del pregiudicato CARIOLO Antonio , il quale era, peraltro, cognato di COSTANTINO Salvatore, mentre i documenti e le chiavi inerenti a detta moto vennero trovati all’interno dell’appartamento stesso (vedi processo verbale di perquisizione eseguita in un appartamento sito in S. Margherita SS. 114 e  processo verbale di sequestro, redatto in pari data, di varie pallottole per pistola rinvenute nel corso di detta perquisizione). Il sovrintendente GALIZIA Emanuele ha, in proposito, ricordato che gli agenti operanti sentirono il COSTANTINO su quello che sapesse in ordine a tale motocicletta, ma questi escluse di averla utilizzata, mentre disse che era stata lasciata lì qualche giorno prima da CARIOLO Antonio . Il vice questore SPERANZA Vincenzo ha, infine, ricordato che in quello stesso periodo, nella zona di S. Margherita, una pattuglia della Squadra Mobile effettuò il controllo di un’autovettura con a bordo i pregiudicati PREVITERA Antonino  e SARNATARO Sabatino che erano due personaggi legati, secondo gli inquirenti, al gruppo diretto da LEO Giuseppe e che si ritenne fossero anch’essi alla ricerca del PATTI e delle altre persone cui era, verosimilmente, ascrivibile l’attentato al villaggio Aldisio di alcuni giorni prima.

Le indagini sopra brevemente riassunte non diedero, comunque, alcun risultato utile per pervenire all’individuazione dei colpevoli e gli elementi di conoscenza acquisiti furono illustrati in un voluminoso rapporto presentato alla Procura della Repubblica di Messina alla fine di marzo dell’anno 1989, nel quale si ipotizzava l’esistenza di una contrapposizione armata tra due gruppi malavitosi rivali, uno facente capo a LEO Giuseppe e l’altro facente capo a SPARACIO Luigi , all’interno della quale andava inserito anche l’episodio delittuoso che si sta ora esaminando. Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, primo fra tutti SANTACATERINA Umberto, che ha offerto del fatto una compiuta ricostruzione, indicando i responsabili dell’azione delittuosa, il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di CARIOLO Antonio , SPARACIO Luigi , GIORGIANNI Salvatore , D’ARRIGO Marcello  e NUNNARI Gioacchino , mentre si procedeva separatamente nei confronti di PARATORE Vincenzo e di LA TORRE Guido.

In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, LEO Giovanni , RIZZO Rosario , MARCHESE Mario , CASTORINA Pasquale , VENTURA Salvatore , nonché, anche quali imputati, GIORGIANNI Salvatore , CARIOLO Antonio  e SPARACIO Luigi .

SANTACATERINA Umberto (sentito su tale fato in sede di incidente probatorio all’udienza del 4-2-1994) ha affermato di aver saputo i particolari dell’attentato, il primo dei due attentati effettuati nei confronti di LEO Giuseppe e nel quale vennero ferite persone estranee all’ambiente malavitoso, dallo stesso LEO Giuseppe e da CARIOLO Antonio . Il LEO gliene parlò poco dopo il fatto, nel 1988, quando questi lo andò a trovare, insieme a PANTO’ Nunzio , a casa sua dove egli si trovava avendo ottenuto un permesso dal carcere della durata di tre giorni (è stato accertato, mediante l’acquisizione di dati informatici del D.A.P., che SANTACATERINA Umberto ottenne un permesso grazie al quale uscì dal carcere dal 1 al 4 agosto 1988). Il CARIOLO gliene parlò, viceversa, alcuni anni dopo, in carcere, quando egli fu arrestato insieme a lui nel giugno dell’anno 1992 (è stato accertato, mediante l’acquisizione di dati informatici del D.A.P., che SANTACATERINA Umberto e CARIOLO Antonio  furono entrambi arrestati il 2 giugno 1992 e condotti nella Casa Circondariale di Messina). Costoro gli dissero che gli attentatori giunsero a bordo di un’autovettura alla cui guida vi era GIORGIANNI Salvatore . Si fermarono dove vi è il capolinea dell’autobus N. 2 al villaggio Aldisio, davanti al supermercato della madre di LEO Giuseppe, e scesero dall’auto PARATORE, PATTI e CARIOLO, i quali iniziarono a sparare, ferendo alcuni passanti, mentre il LEO si nascose più avanti, in un portone dove abitava sua zia e non venne colpito. L’attentato si inseriva nell’ambito della “guerra” esistente all’epoca tra il clan diretto da LEO Giuseppe ed il clan “SPARACIO - CAMBRIA”.

PARATORE Vincenzo (sentito su tale fatto delittuoso alle udienze del 9-1-1996, 10-1-1996, 9-4-1996, 12-4-1996 e 13-4-1996) ha confessato la propria partecipazione al fatto e ne ha descritto tutte le fasi. Ha dichiarato che dopo la morte di CAVO’ Domenico, CAMBRIA Placido e SPARACIO Luigi  si allearono e dichiararono “guerra a questi due (LEO Giuseppe e MARCHESE Mario ) che avevano eliminato CAVO’ Domenico”. In tale conflitto si colloca l’attentato avvenuto il 13 giugno 1988 nel corso del quale vennero ferite diverse persone. Quando “SPARACIO, CAMBRIA ed io abbiamo deciso di [...] fare la guerra” al LEO ed al MARCHESE, furono effettuate delle riunioni (“ci parlavamo a casa di CAMBRIA ed a casa di SPARACIO”) per studiare ed organizzare l’attentato (“ognuno diceva la sua [...] su come ucciderlo”). A tali riunioni, che furono diverse e si protrassero per alcuni giorni (“è passato, diciamo, alcuni giorni a discutere”), presero parte numerose persone, quali PATTI Antonino, CARIOLO Antonio , COSTANTINO Salvatore, VILLARI Antonino, inteso “siccia”, D’ARRIGO Marcello , GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido (ma il collaboratore ha precisato che egli non partecipò personalmente ad alcuna delle riunioni alle quali presero parte anche il GIORGIANNI ed il LA TORRE, che egli conobbe solo in occasione dell’esecuzione dell’attentato). Alcuni dei soggetti partecipanti non erano precedentemente legati al CAMBRIA ed allo SPARACIO e, in particolare, D’ARRIGO Marcello  “era transitato” insieme al GIORGIANNI ed al LA TORRE,  “dal gruppo GALLI”, quando SPARACIO e CAMBRIA pensarono di rivolgersi a lui per ottenere il suo aiuto nella lotta contro il LEO (“Siccome Marcello D’ARRIGO era di quella zona là, allora dice: chiamamu a Marcello, vediamo se si può fare qualche cosa, se ci può aiutare, se ci può trovare qualche casa”). L’attentato venne, quindi, eseguito “alla piazzetta del villaggio Aldisio, dove c’è la fermata dell’autobus”. D’ARRIGO Marcello  procurò una baracca a Mangialupi, appartenente ad una persona che abitava a Milano, nella quale essi si introdussero dopo aver rotto una finestra. Egli, che era latitante, venne accompagnato in detta baracca da un giovane che nemmeno conosceva, mandato dal D’ARRIGO o dal GIORGIANNI a prelevarlo con una moto da cross a casa di CAMBRIA. “In questa baracca, poi [...] sono arrivati VILLARI, CARIOLO Antonio , SPARACIO Luigi , COSTANTINO Salvatore, poi c’era lì GIORGIANNI, LA TORRE e tanti altri diciamo, che adesso non mi ricordo.., qualcuno che magari non conoscevo”. Egli rimase lì tre o quattro giorni, ma non tutti i soggetti suindicati si trattennero in quel luogo durante l’intero periodo di tempo, in quanto non era necessaria la loro presenza per l’esecuzione dell’attentato: “Gino (SPARACIO) se n’è andato, CARIOLO usciva e veniva, comunque, siamo rimasti là io, PATTI, CARIOLO, che poi magari se n’è andato pure lui, COSTANTINO.., qualche altro se n’è andato, in questo momento magari non mi ricordo chi, e siamo rimasti, diciamo, un paio di persone che eravamo già sufficienti per andare ad ammazzare a LEO”. Coloro che restarono all’interno della baracca avevano, naturalmente, la necessità di sfamarsi e vi erano RIGGIO Pippo, che abitava proprio lì vicino, o altre persone come il GIORGIANNI, il VILLARI, il PATTI, che portavano il cibo. Il GIORGIANNI volle partecipare all’azione delittuosa, poiché era stato ferito, qualche tempo prima, su mandato di LEO Giuseppe, mentre si trovava insieme alla moglie in stato interessante e covava, pertanto, odio nei confronti del LEO. Allo stesso modo, anche LA TORRE Guido volle partecipare all’attentato. Egli, però non conosceva nessuno dei due ed era titubante perché “non sapevo che tipi erano, come sparavamo, diciamo, ecco.. Marcello D’ARRIGO mi dice: no Enzo, guarda che qualche tempo fa, così, così - dice - già questi hanno sparato, hanno ammazzato un certo Paolo RAFFA. [...] E ci siamo messi d’accordo che a sparare saremmo stati io, PATTI, GIORGIANNI e LA TORRE”. Durante il tempo in cui essi rimasero all’interno della baracca, vi erano dei ragazzi, organizzati da D’ARRIGO Marcello , “che dovevano andare a cercare LEO con apparecchi trasmittenti walkie  - talkie (poi dirà che tali apparecchi erano stati dati da SPARACIO Luigi ) e segnalare, quindi, la sua presenza ai killer”. E’ successo che alcune volte fu segnalata la presenza del LEO e “siamo anche usciti e poi rientrati nuovamente” perché la vittima non fu trovata. Il giorno in cui avvenne la sparatoria, la segnalazione fu effettuata “da Marcello D’ARRIGO e, mi sembra da un’altra persona”. “Marcello D’ARRIGO è venuto col motorino” e comunicò “che sto LEO si trovava in piazza, così siamo usciti, io ero seduto davanti, LA TORRE guidava la macchina (in seguito il collaboratore specificherà che si trattava di un’Alfa Romeo di colore beige che era stata in precedenza rubata daloro”, vale a dire da “D’ARRIGO, GIORGIANNI, LA TORRE, non so”) e io seduto accanto a LA TORRE, dietro c’era da questa parte PATTI Antonino e da quest'altra parte GIORGIANNI Salvatore . Allora io dico al LA TORRE di stare attendo nell’indicarmi chi era Sabatino SARNATARO (poi dirà che egli aveva interesse ad uccidere il SARNATARO, poiché questi aveva attentato alla sua vita subito dopo le scarcerazioni del 31 luglio 1986), perché [non lo conoscevo]. [...] E infatti, diciamo, per me così la cosa è stata, che io, quando siamo arrivati là, che, dice, c’era un ragazzo, se non ricordo male, aveva una maglietta verdina a strisce, dice: "quello con la maglietta verde a strisce", io vado ad aprire lo sportello, avevo un fucile a pompa in mano, e sparo, l’ho beccato in testa, perché questo ragazzo, giustamente, seduto lì, per i fatti suoi, che poi ho saputo dopo che non era Sabatino SARNATARO e che si trattava di un ragazzo che si chiama come me, Vincenzo ANNETTI. [...] Perché lui, quando ha visto che siamo arrivati con la macchina, [...], abbiamo aperto gli sportelli, [...] si è messo una paura tremenda e ha cercato di scappare; io, certo che lui era Sabatino, perché mi era stato indicato da LA TORRE Guido, ho alzato la mano e ho preso in testa sto ragazzo, che è caduto per terra, mi si è inceppato il fucile, per fortuna, e non ho più potuto sparare. [...] Gli altri, ha sparato PATTI, che quando ha sparato, la prima botta che ha sparato, non so come ha fatto a prendere ‘na signora al terzo piano, cioè questo non lo capirò mai, comunque, una signora che stava per strada, diciamo, ecco. E GIORGIANNI ha sparato con una 357 magnum”. Egli non vide il LEO sul posto, ma “per me stava lì”, in quanto “il compito di sparare a Pippo LEO se l’era preso GIORGIANNI e Nino PATTI, [...] e giustamente ho sentito che hanno sparato perché mi stavano sparando in testa pure a me”. Quanto alle armi usate il collaboratore ha specificato che “GIORGIANNI aveva una 357 magnum, Nino PATTI aveva un fucile automatico (“che quello, quando ha sparato il primo colpo, [...] gli altri 5 sono partiti che forse nemmeno lui se n'è accorto come”) e io un fucile a pompa” ed ha chiarito che “io il fucile a pompa l'ho preso tramite Bruno Gentile, che poi me l’ha fatto consegnare all’ospedale di Niguarda da Antonio MICCIARDI, diciamo, cioè non so se si chiama MICCIARDI anche lui, comunque è figlio di Salvatore MICCIARDI, il fucile a pompa; l’automatico l’ha preso, ce l’aveva Gino, che poi l’ha preso, non so, non mi ricordo in questo momento come.. Comunque era di Gino sto automatico; poi lì dentro avevamo, non so, un M12, avevamo un arsenale, và, avevamo di tutto”. Compiuta l’azione delittuosa, “siamo andati via con questa macchina, ci siamo tolti, non so, passamontagna, guanti, [...] abbiamo bruciato la macchina [...] e le armi ce le siamo portate”. L’autovettura venne bruciata lungo la strada che conduce al villaggio S. Lucia, poiché “noi siamo saliti verso il villaggio Aldisio, non è che siamo scesi per andare, non so, al campo sportivo, siamo saliti, abbiamo attraversato, diciamo, le montagne, ci siamo fermati dopo qualche chilometro, abbiamo bruciato la macchina e c’era un altro ragazzo che ci aspettava..[...] che poi è venuto a prenderci con la Fiat uno rossa, se non ricordo male, che io chiamo Andrea, però io l’ho conosciuto nell’occasione che eravamo lì”. Essi si recarono, quindi, a casa della madre di Pippo RIGGIO, dove “io e PATTI [...] siamo rimasti nel solaio, finché RIGGIO ci ha dato la macchina, la 126 di sua madre” e “ci siamo recati a Santa Margherita. L’indomani io ho preso i due fucili, il fucile a pompa e l’automatico, e sono partito da Taormina verso la città di Foggia per dare le armi a loro, perché non era conveniente girare con un fucile a pompa, un automatico che già aveva fatto una strage”. Quanto all’imputato NUNNARI Gioacchino , il PARATORE ha dichiarato di aver “saputo che era venuto, diciamo, però non l’ho visto, [...] me l’hanno detto loro che erano lì”.

LA TORRE Guido (sentito in merito a tale episodio delittuoso alle udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996) ha dichiarato che LEO Giuseppe, il quale era a capo di un clan in lotta con quello diretto da SPARACIO e CAMBRIA, subì nell’anno 1988 due attentati a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro. Il primo avvenne nel giugno di quell’anno e di esso furono autori egli stesso, PATTI Antonino, PARATORE Vincenzo e GIORGIANNI Salvatore . I mandanti furono, viceversa, D’ARRIGO Marcello , CAMBRIA Placido e SPARACIO Luigi . Il Pubblico Ministero ha contestato al collaboratore che egli aveva affermato, nel corso del suo interrogatorio del 15 marzo 1994, che al fatto avevano partecipato anche COSTANTINO Salvatore, VILLARI Antonino, NUNNARI Gioacchino , RUNCI Nicola, CARIOLO Antonino . Il LA TORRE ha, però, precisato al dibattimento che esecutori materiali furono solo quei quattro soggetti che aveva indicato, mentre altre persone diedero degli appoggi, come RUNCI Nicola, tale LUCA’, “un ragazzo appartenente sempre a Marcello D’ARRIGO”, “NUNNARI Gioacchino  e VILLARI Antonino che hanno portato le armi, e lo stesso Antonio CARIOLO, che [...] doveva far parte del commando e poi invece non fece parte”. Il collaboratore ha, quindi, così descritto lo svolgimento dei fatti: “nel maggio del 1988 D’ARRIGO uscì dal carcere; dopo alcuni giorni venne chiamato sia dal CAMBRIA che dallo SPARACIO per fare una conversazione. Ci recammo a casa del CAMBRIA, sia D’ARRIGO, GIORGIANNI Salvatore  e io stesso; il D’ARRIGO e il GIORGIANNI scesero dalla macchina per recarsi a casa del CAMBRIA e il D’ARRIGO a me mi disse di stare in macchina, dice: "Anzi fatti un giro prima, non ti fare vedere qui, non ti faccio salire perché sei una persona pulita e incensurata e loro non ti conoscono, chissà un domani..", essendo che il D’ARRIGO con il CAMBRIA non correva buon sangue, e allora decise il D’ARRIGO di farmi restare in macchina e io me ne sono andato a farmi un giro e dopo un’ora ritornai. Quando ripresi sia il D’ARRIGO che il GIORGIANNI, gli chiesi com’era andata e il D’ARRIGO mi disse che Placido CAMBRIA e lo SPARACIO Luigi  gli avevano chiesto che si doveva uccidere Pippo LEO, e se noi eravamo d’accordo [...] perché si doveva smantellare il clan Pippo Leo in quanto erano.., non correva buon sangue tra il CAMBRIA e lo SPARACIO contro Pippo LEO. [...] Il D’ARRIGO mi disse che avevano bisogno pure di noi per un appoggio, essendo noi eravamo nella zona dello stesso.., abitavamo nella zona dello stesso Pippo LEO e allora ci veniva più facile fare un agguato. In quella riunione mi disse che ci stava Antonio CARIOLO, Antonino PATTI, Vincenzo PARATORE, che a quell'epoca era latitante, e quindi ci avviammo verso casa; abbiamo parlato fra di noi per vedere, per trovare una casa in cui ci dovevamo stare per.., perché, essendo che c’era pure il PARATORE che era latitante [...], si pensava pure che [poteva trascorrere] pure una giornata, due giorni, prima che si poteva rintracciare il Pippo Leo per ucciderlo. E abbiamo deciso che c’era lì, nel rione Fondo Fucile, dove abitavamo sia io che GIORGIANNI, una baracca abbandonata (poi specificherà che detta baracca fu messa a disposizione da GIORGIANNI, il quale si rivolse a uno che “abitava vicino, un certo Giuseppe, che attualmente non mi ricordo il cognome”); quindi, due sere prima dell’agguato, venne il PATTI Antonino e il CARIOLO [...] a bordo di un auto [...] nei pressi di casa del GIORGIANNI, e ci disse il D’ARRIGO che stava per arrivare pure PARATORE Vincenzo, che aveva mandato su il suo figlioccio COLUCCIO Marcello, con la moto, a prendere il PARATORE. E difatti così fu, venne il PARATORE e lo facemmo sistemare in questa baracca. L’indomani mattina ci siamo riuniti tutti di nuovo, [...] abbiamo discusso di quello che si doveva fare e il D’ARRIGO mi chiamò e mi disse: "Tu vai a prendere - dice - le armi dove ce le abbiamo conservate"; e allora io mi avviai con la mia 500 nel rione San Giovanello, precisamente al casalotto, a casa di GIACOPPO Francesco, che era l'uomo che ci teneva le armi. [...] Andai lì, chiamai il GIACOPPO e gli dissi che si dovevano prendere delle armi; e ho preso una 38, una 357 e un mitra calibro 9 artigianale, e il fucile automatico. [...] Quando sono andato nella baracca dove c’era il PARATORE, quando sono arrivato ho trovato sia il NUNNARI Gioacchino  che il VILLARI che stavano scaricando dalla loro macchina un mitra M12 e un fucile a pompa (in seguito specificherà che i due non entrarono dentro la baracca ed egli li vide “fuori dalla macchina con il cofano aperto”). Poi sono entrato dentro la baracca [...] attraverso una finestra, e ho messo le armi lì dentro e ho visto lo SPARACIO, che gli avevano appoggiato il mitra, intento a sistemarlo. Poi, la sera stessa, [...] lo SPARACIO non so per quali motivi è dovuto andare via e si è fatto accompagnare dal CARIOLO, e il VILLARI si riprese il mitra lasciando il fucile a pompa. [...] Il Marcello D’ARRIGO chiese a questo ragazzo LUCA’.., anzi hanno portato pure 2 radiotrasmittenti, che erano dello SPARACIO, chiese a questo ragazzo di prendersi una radiotrasmittente, dice: "E fai delle passeggiate al villaggio Aldisio e vedi se.., e ci avvisi se il Pippo LEO si vede", e così si doveva fare. Quindi, dopo di questo, dopo una giornata non si è visto né Pippo LEO, né nessuno; l'indomani il LUCA’, tramite la radiotrasmittente, ci disse che non ci stava Pippo LEO, però ci stavano 2 macchine con a bordo.., con uomini di Pippo LEO, e allora si decise di eliminare queste persone e siamo usciti, abbiamo fatto la prima escursione. Siamo saliti verso il villaggio Aldisio..[...] [Eravamo] io, alla guida della macchina, di una Giulietta 1600, il PARATORE Vincenzo, GIORGIANNI Salvatore  e Antonino PATTI. Però, a metà strada del viale del villaggio Aldisio, abbiamo incontrato una pattuglia di polizia e allora alla prima traversa abbiamo fatto retroma.., abbiamo preso questa traversa per fare ritorno di nuovo presso la baracca, perché non ci conveniva fare niente. Quindi, l’indomani lo stesso LUCA’ ci disse che c’era Sabatino SA.., perché dopo Pippo LEO abbiamo preso di mira Sabatino SARNATARO, dice: "Ci eliminiamo Sabatino SARNATARO", [che] era il killer preferito di Pippo LEO. E quindi il LUCA’ ci disse che c’era il Sabatino SARNATARO, dice, e alcuni uomini sempre di Pippo LEO; siamo usciti, sempre io alla guida della macchina, GIORGIANNI Salvatore , Antonino PATTI e Vincenzo PARATORE, e siamo saliti verso il villaggio Aldisio. [...] Io avevo la 38, Salvatore GIORGIANNI il mitra artigianale e la 357, PARATORE aveva la sua pistola personale più il fucile a pompa, e lo stesso PATTI Antonino, aveva la sua pistola personale più il fucile automatico. Arrivando alla piazzetta del villaggio Aldisio non abbiamo visto nessuno, ci stavano soltanto due persone, cioè nessuno di quelli che si dovevano colpire principalmente, però ci sono.., una persona che sempre uomo affiliato a Pippo LEO, che si chiama PREVITERA, credo, Giuseppe. Quindi, e si è deciso di sparare a questo ragazzo, si fece.., il PARATORE, non conoscendo alcuni uomini di Pippo LEO perché erano anche nuovi, quindi si confuse e sparò senza guardare chi poteva colpire e chi non poteva colpire; lo stesso il PATTI, che non aveva mai visto alcuni uomini nuovi del Pippo LEO. [...] GIORGIANNI ha perso tempo perché il mitra artigianale non gli sparò, quindi dovette andare in macchina, posare il mitra e uscire la pistola e iniziò a sparare contro il PREVITERA, e lo stesso il PATTI; soltanto che PATTI non riuscì a colpire e colpì soltanto una donna anziana che era scesa in quel momento dall’autobus, però [...] già il PREVITERA era riuscito a dileguarsi, era molto distante per poterlo colpire. [...] Il PARATORE prese un certo ANNETTI che.., cioè il nome l’ho saputo dopo l’indomani del fatto, [...], però avevo visto che c’erano delle persone un po’ sanguinanti. [...] Quindi, dopo aver sparato, siamo saliti in macchina e ce ne siamo andati; arrivati all’altezza del.., dove ci sta il forno di MAZZITELLI, del papà del MAZZITELLI Pietro, ho lasciato la macchina, dopo averla bruciata con lo spirito, l’abbiamo data a fiamme e lì ci stava Nicola RUNCI che ci aspettava con la sua macchina. Siamo andati a Santa Lucia, dove mio cognato aveva detto al Giuseppe, quello che stava accanto a lui, di aspettarlo lì, mi aveva detto: "L'ho fatto aspettare lì, vediamo se ci può sistemare il PARATORE e il PATTI", e difatti fu così, il PARATORE e il PATTI si sistemarono sul tetto di una palazzina in cui c’era l'abitazione della madre di questo ragazzo, lasciandoci pure le armi a loro, [...] al PARATORE, al PATTI e a questo ragazzo, perché io e il GIORGIANNI e il RUNCI ce ne siamo andati con la macchina a fare una passeggiata verso Taormina, per farci l’alibi”.

In relazione alle dichiarazioni di LA TORRE Guido, che ha indicato GIACOPPO Francesco come soggetto che deteneva armi per conto di D’ARRIGO Marcello , sono stati sentiti tanto il D’ARRIGO che il GIACOPPO. Il primo ha affermato (vedi udienza del 22-9-1997) di conoscere GIACOPPO Francesco sin da bambino ed di avere stretto con lui un’ottima amicizia. Questi abitava nel rione Casalotto, a San Filippo Inferiore ma in precedenza aveva abitato vicino a casa sua e per tale motivo si erano conosciuti e frequentati. L’imputato ha, tuttavia, escluso di avere mai utilizzato questa persona per nascondere delle armi, aggiungendo che il GIACOPPO venne anche arrestato per la detenzione di una pistola, sicché sarebbe stato imprudente affidare la custodia di armi ad una persona che era nota alle forze dell’ordine. GIACOPPO Francesco, a sua volta (sentito all’udienza del 26-9-1997), ha ammesso di aver conosciuto LA TORRE Guido, con il quale, tuttavia, “non avevamo una grande amicizia”, e D’ARRIGO Marcello , con il quale vi era, viceversa, un rapporto più stretto, poiché da bambini erano stati vicini di casa ed avevano in seguito mantenuto buoni rapporti, tanto che una volta, quando il D’ARRIGO uscì dal carcere, egli andò a trovarlo e fu proprio in tale occasione che incontrò per la prima volta, a casa di quest’ultimo, LA TORRE Guido. Il GIACOPPO ha, nondimeno, negato che il D’ARRIGO gli avesse mai chiesto di tenere qualcosa per lui ed ha escluso di avere custodito delle armi per conto suo.

LEO Giovanni  (sentito in merito a tale episodio delittuoso alle udienze del 9-7-1996 e 24-7-1996) ha riferito che il fratello Giuseppe subì nell’anno 1988 due attentati, in nessuno dei quali venne ferito ma in uno vennero ferite numerose altre persone. Tale attentato avvenne al villaggio Aldisio proprio dove c’è il supermercato gestito dai suoi familiari. Il fratello Giuseppe “qualche minuto prima era là, quindi sicuramente loro hanno visto mio fratello”. Avvenne, tuttavia, che “mio fratello magari in quell’istante se n’è andato” e gli attentatori non lo trovarono quando sono andati a sparargli, ma videro SARNATARO Sabatino, che venne inseguito. Quanto agli esecutori materiali “si parlava che erano stati loro”, vale a dire Enzo PARATORE, CARIOLO Antonio , GIORGIANNI Salvatore  e PATTI Antonino, che dopo poco tempo venne ucciso subito dopo essere uscito dal carcere.

RIZZO Rosario  (sentito su tale fatto all’udienza del 4-6-1996) ha affermato che SPARACIO Luigi  e CAMBRIA Placido erano in lotta contro LEO Giuseppe, al quale addebitavano l’uccisione di CAVO’ Domenico. Per tale motivo organizzarono degli attentati nei suoi confronti, in uno dei quali vennero ferite persone innocenti. A detto fatto di sangue parteciparono, come egli seppe in seguito, “GIORGIANNI Salvatore , per quello che mi ricordo io, CARIOLO Antonio , suo cognato, mi sembra, ‘u baruni (che si identificava in tale BARONE Antonino, successivamente deceduto)”. Va subito rilevato che il collaboratore non ha chiarito come abbia appreso le circostanze suesposte, le quali appaiono, peraltro, molto generiche, sicché appare molto elevato il pericolo che egli abbia riferito notizie circolanti nell’ambiente delinquenziale e prive di qualsiasi affidabilità, che non possono, di conseguenza, entrare a far parte del materiale di prova utilizzabile ai fini della decisione.

MARCHESE Mario  (sentito su tale attentato all’udienza del 23-9-1996) ha dichiarato che dopo la morte di CAVO’ Domenico, CAMBRIA Placido e SPARACIO Luigi  si allearono per “fare la guerra a LEO Giuseppe”, il quale si era reso responsabile dell’uccisione del CAVO’. LEO Giuseppe subì diversi attentati in uno dei quali, avvenuto al villaggio Aldisio, dove vi è il supermercato gestito dalla madre, furono ferite diverse persone estranee agli ambienti delinquenziali. Autori della sparatoria furono “almeno quello che mi posso ricordare adesso, si parlava di PATTI Antonino, CARIOLO Antonio , PARATORE Vincenzo, mi sembra che erano cinque”. Quando gli aggressori cominciarono a sparare, il LEO si fece scudo con una persona e con lui vi erano anche SARNATARO Sabatino, LEONARDI, ma non fu ferito nessuno di loro. Ritiene questa Corte che alle suddette dichiarazioni non possa essere attribuito alcun valore probatorio, poiché lo stesso collaboratore ha chiarito di avere colto e recepito generiche voci, che, ai sensi dell’art. 194 comma 3 c.p.p., non possono formare oggetto di deposizione testimoniale.

CASTORINA Pasquale  (sentito su tale fatto all’udienza del 20-5-1996) ha dichiarato che vi erano dissapori tra SPARACIO Luigi  e LEO Giuseppe “per via delle case da giuoco e altre cose”, anche se egli non sapeva nulla di specifico, e per tale motivo il primo decise di uccidere il secondo ed organizzò degli attentati nei suoi confronti che non raggiunsero, tuttavia, l’obiettivo prefissato. In uno di questi, eseguito al villaggio Aldisio, vennero ferite alcune persone. Il CASTORINA è apparso, tuttavia, molto confuso e generico nell’indicare quali furono le modalità esecutive e quali persone parteciparono all’attentato, dicendo soltanto che di tale episodio egli seppe qualcosa da PARATORE Vincenzo, da GIORGIANNI Salvatore  e da LA TORRE Guido e che “se non ricordo male” furono coinvolti nel fatto proprio le persone suindicate, SPARACIO Luigi , CARIOLO Antonio  e GENTILE. La genericità del racconto del collaboratore ed i dubbi dallo stesso espressi in ordine alla fondatezza delle accuse (con probabile confusione tra il primo ed il secondo agguato per quanto riguarda la posizione del GENTILE) privano tali dichiarazioni, ad avviso di questa Corte, di ogni attendibilità ed ostano a qualsiasi loro utilizzazione a fini di prova.

VENTURA Salvatore  (sentito su tale episodio delittuoso alle udienze del 29-5-1996 e del 3-6-1996) ha affermato che LEO Giuseppe, con il quale egli era in stretti rapporti, prima di essere ucciso, subì due attentati al villaggio Aldisio, uno dei quali avvenne “vicino alla bottega di sua madre”. Il LEO si trovava in strada ma gli attentatori non lo colpirono, mentre ferirono una persona che stava ai primi piani. Tale attentato fu eseguito da PATTI Antonino e da CARIOLO Antonio , mentre il collaboratore non ha ricordato se avessero parte anche altre persone. Egli al tempo dell’attentato era detenuto ed apprese i particolari del fatto successivamente in carcere dallo stesso LEO Giuseppe, il quale non appena vide gli aggressori fuggì via e si nascose all’interno di un portone. In conseguenza di tale fatto il LEO voleva “a tutti i costi” uccidere PATTI Antonino e in seguito vi riuscì.

Passando, quindi, all’esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che rivestono nel presente procedimento anche la veste di imputati con riferimento all’episodio delittuoso in esame, vanno, anzitutto, analizzate le parole di GIORGIANNI Salvatore . Questi (sentito alle udienze del 25-10-1996 e del 4-11-1996) ha dichiarato che “il CAMBRIA e lo SPARACIO avevano deciso di eliminare il LEO Giuseppe e ci avevano chiesto di trovare una casa nei pressi del villaggio Aldisio per ospitare il PARATORE Vincenzo, che all’epoca era latitante. Il D’ARRIGO Marcello  me l’ha detto a me, io ho provveduto, ho chiamato RIGGIO Giuseppe e lui ha trovato una casa in cui il proprietario attualmente era a Milano, quindi ha aperto questa casa e attendiamo l’arrivo del PARATORE. Il PARATORE il D’ARRIGO lo manda a prendere, lo fa prendere da COLUCCIO Marcello con una moto, visto che lui era bravo a portare le moto, eventualmente un inseguimento. Comunque, è arrivato il PARATORE e si è stabilito in questa casa. In questa casa c’ero io, PARATORE, PATTI Antonino, LA TORRE Guido, CARIOLO Antonio , è venuto SPARACIO Luigi ; avevamo dei walkie talkie. Poi è venuto Gioacchino NUNNARI, VILLARI Antonino e ci hanno portato pure delle armi. Comunque, abbiamo mandato RUNCI Nicola (in seguito aggiungerà che “RUNCI rispondeva agli ordini del D’ARRIGO”) con la sua macchina, una Fiat Uno, a girare per la zona col walkie talkie e eventualmente segnalare la presenza del LEO; il RUNCI, dopo un 2 giorni che faceva questi giri, dice che è stato intercettato dalla Squadra Mobile e quindi si è dovuto disfare della ricetrasmittente. Abbiamo parlato con lo SPARACIO e col CAMBRIA in cui hanno detto, dice: "no, bisogna fare.., uccidere o il LEO o il SARNATARO, altri non toccarli". Il D’ARRIGO manda un ragazzo, un minorenne che non lo conosco, non conosco il nome, che conosceva le persone indi.., il SARNATARO e il LEO; eventualmente quando li vedeva li segnalava a RUNCI, che sostava con la macchina più sotto, cosa che avvenne. Li ha visti, gliel’ha detto a RUNCI, RUNCI è andato a casa di D’ARRIGO e D’ARRIGO l’ha mandato da noi (poi chiarirà che il RUNCI sapeva dove si trovava la baracca nella quale si trovavano riuniti gli attentatori); è arrivato da noi e ci ha detto che c’era il LEO e SARNATARO, e siamo usciti con la macchina, con una Giulietta (poi dirà che l’autovettura era rubata ed era di colore avana o caffelatte), e eravamo io, PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido e PATTI Antonino. Arrivati sulla piazzetta non abbiamo notato la presenza del LEO e del SARNATARO, ma solo la presenza di altri due affiliati al clan LEO che non appena ci hanno visti si sono dati alla fuga. Comunque, siamo scesi, c’era un mitra che si era inceppato, abbiamo sparato con due fucili e con una pistola (in seguito dirà, con maggior precisione: “io avevo un mitra che non ho usato e l’ho lasciato nella macchina, ho sparato con un 357 magnum, il PARATORE ha usato un fucile a pompa calibro 12 e il PATTI ha usato un fucile calibro 12 caricato a pallettoni e l’autista è rimasto in macchina”). Be’, alla fine non abbiamo colpito nessuno (poi specificherà che “Noi sparavamo a 2 affiliati che erano là, PRIVITERA Antonino (probabilmente si tratta di PREVITERA Antonino ) e FARINELLA [Lorenzo]”, mentre il LEO non c’era), cioè solamente 5 persone che non c'entravano niente. Poi ce ne siamo andati più avanti, ci siamo fermati in un bar pure per vedere se c’era qualcuno dentro, non abbiamo visto nessuno e siamo andati a San Giovannello dove attenderci c’era il RUNCI, ché precedentemente gli avevo detto a RUNCI di attendere a San Giovannello per il cambio della macchina e a RIGGIO di andare a casa sua ad aspettarci lì. [...] Lì abbiamo bruciato la macchina, siamo saliti sulla Fiat Uno e siamo andati a Santa Lucia, abbiamo depositato le armi lì e via, noi ce ne siamo andati e PARATORE è rimasto lì insieme a PATTI e poi è stato preso da altri. Lo SPARACIO non ha partecipato perché dice che c’era caldo, perché per lui c’era sempre caldo quando si doveva fare qualcosa”. Quanto alla posizione di NUNNARI Gioacchino , il collaboratore ha specificato, su domande della difesa, che il “NUNNARI ce l’aveva a morte con LEO e poi aveva..., le armi le teneva al Policlinico per conto di SPARACIO”. Nell’occorso portò insieme a VILLARI Antonino “con una macchina, una Renault 5, mi sembra, di proprietà di VILLARI”, le armi “un M 12 mi sembra che ha portato lui”.

CARIOLO Antonio  (sentito all’udienza del 1-7-1996) ha dichiarato che tra LEO Giuseppe e SPARACIO Luigi  vi erano “antipatie antiche riaffiorate poi con gli anni. La lotta tra i due era, comunque “soprattutto per il dominio del territorio”. Nel giugno 1988 fu perpetrata la prima azione di sangue contro LEO Giuseppe e questa consistette in una sparatoria al villaggio Aldisio. Si era deciso, infatti, di uccidere il LEO proprio nel suo quartiere, con “autovetture di provenienza furtiva e con delle armi di grosso calibro”. Per organizzare l’agguato furono tenute delle riunioni, probabilmente due, a casa di SPASARO Giuseppa , alle quali parteciparono “io, [...] COSTANTINO Salvatore, VILLARI Antonino, SPARACIO Luigi , CAMBRIA Placido, PARATORE Vincenzo, GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido e, alcune volte, D’ARRIGO Marcello ”. Per dare esecuzione all’attentato egli si recò, insieme a SPARACIO Luigi , PARATORE Vincenzo e GIORGIANNI Salvatore  in una baracca sita in contrada Fucile, che si trovava “attigua alla casa di GIORGIANNI Salvatore , di rimpetto a casa di RIGGIO Giuseppe” ed era di proprietà “di qualcuno che era emigrato”. Essi pernottarono in tale luogo ed il giorno dopo stettero in attesa del segnale “se c’era qualcuno in zona”, che una persona, vicina a GIORGIANNI Salvatore , provvista di walkie talkie, avrebbe dovuto dare ai complici. Successe, però, che “ritardò ad dare il segnale questa persona e poi venne da noi dicendo che era stata notata da alcuni agenti alla Squadra Mobile e così aveva buttato anche la radiolina che doveva darci il segnale. A quel punto SPARACIO Luigi  non si fidò più, diciamo, di tutta quella situazione che si era venuta a creare e mi disse di cercare una scusa per andarcene. Così feci, dissi che faceva caldo e in effetti faceva molto caldo all’interno di quella casupola e ce ne andammo io e SPARACIO Luigi , lasciando là Guido LA TORRE, PATTI Antonino, PARATORE Vincenzo e Salvatore GIORGIANNI”. Egli successivamente apprese da GIORGIANNI Salvatore , nel corso di una riunione, “che quando noi ce ne siamo andati, dopo un paio di ore arrivò a loro il segnale che erano presenti i componenti del clan “LEO”, in particolar modo SARNATARO Sabatino, [...] e così intervennero sul luogo”. Il GIORGIANNI stesso “mi disse che non era presente LEO Giuseppe in quel gruppo di persone su cui avevano sparato; mi disse anche che Guido LA TORRE aveva sbagliato una manovra: invece di andare sotto a quel gruppetto, praticamente stette a distanza con la macchina [...] e poi PARATORE Vincenzo fece inceppare un fucile automatico che era stato punzonato precedentemente”. Le armi di cui disponevano gli attentatori erano “un fucile, un automatico e un 38 che era in mano a PARATORE Vincenzo, però usò solamente l'automatico. Poi c'era una mitraglietta 7 e 65 di fabbricazione artigianale Parabellum, che era in mano a GIORGIANNI Salvatore  e una 357 che aveva la cintola; poi c'erano altre armi, diciamo, che erano in mano.., delle pistole che però non furono usate in quanto al villaggio Aldisio spararono questa 357, questo fucile, che si inceppò, che era in mano a PARATORE Vincenzo e questa 300.., e questa 7 e 65 mitraglietta Parabellum”. Gli stessi killer provvidero, poi, a fare sparire queste armi “tranne una 357 che siccome aveva delle pallottole caricate con effetto dirompente, poteva essere riutilizzata perché non lasciava i bossoli sul luogo”. Nell’occorso “fu ferito alla testa solamente un ragazzo, si chiamava ANNETTI Vincenzo questo ragazzo, [...] perché si credeva essere Sabatino SARNATARO da parte del PARATORE che sparò materialmente”.

SPARACIO Luigi  (sentito su tale fatto delittuoso alle udienze del 7-10-1996 e del 16-10-1996) ha affermato di essere stato il mandante di due attentati compiuti contro LEO Giuseppe, nell’ambito della “guerra” in corso tra il gruppo diretto da quest’ultimo ed il proprio clan. Nel primo di tali attentati, nel quale, a differenza che nel secondo agguato, si sparò, “GIORGIANNI Salvatore  mise a disposizione una casa che era attigua alla sua abitazione e siamo rimasti là (in seguito dirà, con maggior precisione, “siamo stati là due giorni”) io, PARATORE Vincenzo, lo stesso GIORGIANNI, LA TORRE, e poi c’era uno, un certo RUNCI Nicola (poi specificherà che questi era un “amico di Marcello D’ARRIGO”), che ci segnalava la presenza di LEO Giuseppe”. Si aspettava, infatti, che il LEO uscisse e non appena fosse stato notato dal RUNCI, questi avrebbe dovuto segnalarne la posizione ai complici con dei walkie talkie. Durante il tempo in cui essi attesero il momento propizio per potere passare all’azione, giunsero nel luogo dove stavano aspettando il segnale anche CARIOLO Antonio  e Marcello D’ARRIGO. Più che di una casa, si trattava, tuttavia, di una baracca “puzzolente, perciò sono andato a casa a farmi una doccia..., non so se è venuto CARIOLO con me e là sono rimasti PATTI Antonino, PARATORE Vincenzo, Guido LA TORRE e GIORGIANNI Salvatore ”. Gli attentatori avevano a disposizione “un M 12, che era mio, e un fucile a pompa e qualche pistola”. Quando venne segnalata la presenza del LEO, vicino al supermercato di sua madre, i quattro soggetti suindicati si recarono sul posto a bordo di una Giulietta Alfa Romeo, la quale, però “non si è fermata vicino, perché il LEO era là sul posto, solo che lui, quando ha visto questa Giulietta che correva, che si è fermata non vicino, quasi nella piazza e sono scese, diciamo queste persone, lui si è nascosto..., poi là c’era tanta gente e si sono messi a sparare. Poi sono scappati per San Filippo e hanno bruciato la macchina”. LEO Giuseppe non venne, comunque, visto dagli attentatori, poiché si nascose dietro un pilastro. Il collaboratore ha aggiunto che il segnale della presenza del LEO non venne dato agli attentatori da RUNCI Nicola, il quale aveva ricevuto in precedenza tale incarico, ma non lo portò a compimento poiché quando ancora “io mi trovavo là, [...] lui è venuto che l’aveva fermato la polizia e aveva buttato il walkie talkie che aveva e poi se n’è andato e il segnale poi non l’ha dato più lui”.

Vanno, infine, ricordate le dichiarazioni rese a sua discolpa dall’imputato D’ARRIGO Marcello , nel corso del suo esame all’udienza dell’11-11-1996 e, successivamente, all’udienza del 22-9-1997, a seguito di ordinanza emessa il 19-7-1997, avendo questa Corte ravvisato la necessità di sentirlo nuovamente in relazione alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che lo avevano indicato quale fonte delle loro conoscenze. L’imputato ha spiegato che il pomeriggio in cui si verificò l’attentato al villaggio Aldisio davanti al supermercato dei LEO, egli si incontrò con il sig. CICCOCIOPPI, che era amministratore del condominio dove abitava e mentre parlava con lui dei lavori che si dovevano effettuare nel cortile, sentì alcune detonazioni provenienti da circa quattrocento, cinquecento metri di distanza e comprese che vi era stata una sparatoria. Ciò comprovava, a suo avviso, che egli non potesse aver svolto nel delitto il ruolo che taluni collaboratori di giustizia gli attribuivano. L’imputato ha, inoltre, sottolineato che egli espose tale circostanza quando venne interrogato, subito dopo l’attentato, dalle forze dell’ordine, alle quali fornì elementi per potere immediatamente identificare il CICCOCIOPPI (il quale si trovava casualmente negli uffici della Questura per rinnovare il passaporto), sicché tale difesa non poteva ritenersi tardiva e, di conseguenza, sospetta.

Per verificare la fondatezza delle affermazioni del D’ARRIGO è stato sentito, all’udienza del 18-9-1997, CICCOCIOPPI Pasquale, il quale ha affermato di essere stato per qualche tempo amministratore del condominio di una palazzina sita nel complesso edilizio dove si trova anche la palazzina abitata a quel tempo dalla famiglia del D’ARRIGO, ma ha escluso di essere stato amministratore anche del condominio di quest’ultima palazzina. Nonostante l’età avanzata il teste ha, quindi, ricordato che un giorno, mentre si stava dirigendo verso il centro sociale che si trovava di fronte alla palazzina del D’ARRIGO, sentì dei colpi di arma da fuoco e vide delle donne anziane che correvano spaventate, ma non ha saputo specificare se ciò avvenne proprio in occasione della sparatoria avvenuta davanti al supermercato dei LEO. Il teste non ha neppure ricordato se nell’occasione stesse parlando con D’ARRIGO Marcello , anche se ha ammesso di essersi più volte incontrato sia con l’imputato che con il padre, che conosceva da moltissimo tempo, nel predetto centro sociale. Il teste ha, infine, ricordato che nell’anno 1988 rinnovò il passaporto ed ha, quindi, prodotto, depositando il documento in Cancelleria, copia fotostatica del proprio passaporto che venne rilasciato dalla Questura di Messina il 29 giugno 1988 (tale documento si trova inserito nella cartella contenente gli atti acquisiti dalla Corte nel corso delle udienze successive al 19-7-1997). Occorre, da ultimo, menzionare la deposizione di RUNCI Nicola, escusso all’udienza dibattimentale del 24-5-1995. Questi ha dichiarato, in modo sostanzialmente corrispondente alla difesa di D’ARRIGO Marcello , che egli vide quest’ultimo il giorno della sparatoria sotto casa sua, anche se non ha saputo specificare quando esattamente ciò avvenne, vale a dire se di mattina o di pomeriggio. Gli è stato, però, contestato dal Pubblico Ministero che nel verbale di sue dichiarazioni rese a personale della Questura di Messina il 15 giugno 1988, egli negò tale circostanza, escludendo di essersi incontrato con il D’ARRIGO nei due giorni antecedenti. Il teste non ha saputo fornire al dibattimento un’adeguata spiegazione di tale contraddizione ed ha solo chiarito che era solito vedere il D’ARRIGO tutti i giorni, anche se non serbava un ricordo preciso di ciò che avvenne il 13 giugno 1988.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti con riferimento al fatto criminoso in esame.

Nell’analisi del suesposto materiale probatorio, occorre muovere, per una migliore comprensione dell’episodio delittuoso oggetto di accertamento, dall’identità e personalità del soggetto passivo dell’agguato o, almeno di colui contro il quale questo fu progettato e diretto. E’ certo che intento degli aggressori era l’uccisione di LEO Giuseppe, noto malavitoso, esponente di spicco della criminalità cittadina, che aveva al villaggio Aldisio i suoi maggiori interessi e la base operativa. Ciò può desumersi facilmente prima ancora che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti, che sono unanimi sul punto, dalle stesse modalità del fatto criminoso, che venne eseguito da parte di ben tre killer armati (oltre al conducente dell’autovettura), con l’uso di armi micidiali, nel villaggio Aldisio, proprio davanti all’esercizio commerciale gestito dalla madre di LEO Giuseppe. L’audacia dimostrata dagli aggressori con la loro azione, destinata ad avere un notevole clamore in quanto eseguita in pieno giorno tra decine di passanti, e l’impiego di mezzi diretti con certezza ad uccidere connotano, infatti, chiaramente l’azione delittuosa e consentono di inquadrarla nell’ambito di contrasti tra gruppi contrapposti di criminalità organizzata, mentre il luogo della sparatoria appare di per sé significativo della volontà di colpire, con un’azione dimostrativa della propria forza, il sodalizio criminoso che aveva in quel quartiere, dove si trovavano le abitazioni della maggior parte degli affiliati, il centro delle proprie attività. Una simile azione poteva, inoltre, giustificarsi, in relazione alla pericolosità dell’impresa ed alle sue possibili conseguenze, con la particolare rilevanza dell’obiettivo, che non poteva non identificarsi nello stesso capo del clan avversario. Il ferimento di persone inermi e che non risultavano inserite in contesti di criminalità organizzata può, allora, spiegarsi con un tragico errore a seguito del quale furono colpite persone diverse dalla vittima predestinata. Già si è visto, quando si sono descritte, in un quadro storico, le vicende susseguitesi nella criminalità organizzata messinese, che sulla scena delinquenziale cittadina si contrapponeva al clan diretto da LEO Giuseppe quello diretto da SPARACIO Luigi  e CAMBRIA Placido. Le ragioni di tale contrasto furono molteplici, alcune, probabilmente, solo apparenti, come quella secondo cui il LEO doveva essere eliminato per vendicare l’omicidio di CAVO’ Domenico, del quale il primo era ritenuto responsabile (vedi in tal senso le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, RIZZO Rosario  e MARCHESE Mario ), altre che coglievano, verosimilmente, molto più da vicino la realtà dei fatti, quali quelle che sottolineavano l’esistenza di vecchi rancori, covati quando ancora esisteva il clan “COSTA” (vedi dichiarazioni di CARIOLO Antonio , il quale ha ricordato di aver saputo dallo stesso SPARACIO Luigi  che una volta LEO Giuseppe gli mandò a cercare dei soldi. Siccome SPARACIO non gliene diede, perché non gliene voleva dare, quindi si creò questa prima antipatia praticamente, da quando SPARACIO Luigi  andava a fare dei colloqui nel carcere di Patti a Domenico DI BLASI, detto “occhi ‘i bozza””) o che evidenziavano la stretta connessione esistente con la logica di predominio invalsa dopo la morte del CAVO’, la quale portava ad individuare in LEO Giuseppe il più temibile ed agguerrito rivale dello SPARACIO (vedi dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, secondo cui la causa scatenante del conflitto fu il “controllo di sale da gioco, cantieri edili e tutto questo”; dichiarazioni di LA TORRE Guido secondo cui i due capi clan erano in contrasto “per essere il capo indiscusso, per avere più maggioranza nel territorio”; dichiarazioni di CARIOLO Antonio il quale ha affermato che l’ostilità “era soprattutto per il predominio nel territorio”). Tale circostanza indirizza chiaramente la ricerca degli organizzatori ed esecutori della sparatoria nel clan “SPARACIO - CAMBRIA” e nei suoi componenti. Non a caso, allora, le forze dell’ordine, nei giorni successivi all’azione delittuosa, eseguirono diverse perquisizioni proprio nelle abitazioni di soggetti che essi ritenevano fossero appartenenti a tale gruppo delinquenziale o vicini a D’ARRIGO Marcello , personaggio che abitava al villaggio Aldisio, ma che non sembrava fosse inserito nel clan di LEO Giuseppe e che avrebbe potuto, pertanto, fornire un aiuto logistico agli attentatori. Coerenti con tali premesse appaiono le dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia, i quali hanno affermato che SPARACIO Luigi  e CAMBRIA Placido furono i mandanti dell’attentato, che D’ARRIGO Marcello  assicurò il suo appoggio organizzativo, dando uomini e mezzi indispensabili per l’esecuzione dell’azione criminosa, che LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , PARATORE Vincenzo e PATTI Antonino, i primi due quali appartenenti al clan diretto da D’ARRIGO Marcello , gli altri due quali appartenenti al clan “SPARACIO - CAMBRIA”, furono i killer.

Passando, ora, alla luce delle suesposte premesse, ad un più approfondito esame degli elementi di prova, va, anzitutto, rilevato che numerosi collaboratori di giustizia hanno ammesso di aver partecipato al fatto e ciò, naturalmente, impone di attribuire maggior valore probatorio alle loro dichiarazioni rispetto a quelle di chi ha appreso i fatti da altre persone, in considerazione della minore attendibilità intrinseca che rivestono le dichiarazioni de relato, come si è ampiamente osservato nella parte introduttiva di carattere metodologico della presente sentenza. Nel caso di specie, peraltro, ben difficilmente i collaboratori di giustizia che appartenevano al clan “LEO”, quali SANTACATERINA Umberto, LEO Giovanni , VENTURA Salvatore , poterono acquisire e, quindi, riferire agli inquirenti notizie dotate di sufficiente attendibilità sia con riferimento all’identità degli attentatori, atteso che i killer agirono a volto coperto e qualsiasi riconoscimento da parte di persone che assistettero al fatto presenta, di conseguenza, rilevanti margini di errore, sia con riferimento all’individuazione di eventuali altre persone che concorsero alla perpetrazione dell’azione di sangue, che potevano essere conosciute solo da coloro che presero parte all’agguato, sia con riferimento alla fase organizzativa dell’attentato ed alla scelta dei possibili obiettivi. Tali questioni, che sono di fondamentale importanza per l’accertamento della responsabilità degli imputati, possono essere, invero, risolte solo sulla base delle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, CARIOLO Antonio , GIORGIANNI Salvatore  e SPARACIO Luigi , i quali, confessando la propria partecipazione al delitto, ne hanno descritto l’intero svolgimento indicando i nominativi dei complici ed il ruolo da ciascuno svolto. Va, d’altronde, rilevato che le ammissioni di responsabilità provenienti dai suddetti collaboratori appaiono tutte della massima attendibilità ed il concorso di ciascuno di loro al fatto di sangue non può essere certamente messo in dubbio. La confessione di SPARACIO Luigi , oltre ad essere coerente al suo interno e sufficientemente circostanziata, si armonizza, infatti, perfettamente con il suindicato movente del delitto e trova indiscutibile conferma nelle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori. Le dichiarazioni di CARIOLO Antonio , il quale ha ammesso di aver partecipato alle riunioni nelle quali si deliberò ed organizzò l’attentato e di essere stato presente, per un certo periodo di tempo, all’interno della baracca utilizzata dai killer quale base logistica, sono confortate da quelle collimanti rese da tutti i suindicati collaboratori e si conciliano logicamente con il ruolo che aveva all’epoca il CARIOLO all’interno del clan “SPARACIO”, secondo quanto è stato già espresso nella ricostruzione storica delle vicende della criminalità organizzata messinese. E’ sufficiente, poi, esaminare il contenuto delle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido e GIORGIANNI Salvatore  per comprendere che le loro conoscenze non sono posticce, ma rivelano, indubitabilmente, la loro provenienza da persone che hanno partecipato personalmente all’agguato, tanto da poterne riferire ogni minimo particolare. Non è necessario richiamare i punti più significativi delle succitate dichiarazioni, ma è sufficiente osservare che i collaboratori sopra menzionati hanno fornito una descrizione dello svolgimento dell’azione criminosa assolutamente corrispondente con gli elementi desumibili dalla prova storica del fatto, con riferimento sia all’autovettura utilizzata dagli attentatori, sia alla direzione degli spari, sia al tipo di armi usate (due fucili calibro 12 dei quali sono stati rinvenuti i bossoli ed una pistola a tamburo, la 357 magnum che sarebbe stata impugnata da GIORGIANNI Salvatore ), sia alla direzione di fuga presa dagli attentatori subito dopo la sparatoria. Tali dichiarazioni, inoltre, si sovrappongono perfettamente completandosi armonicamente e fornendo un’esaustiva descrizione di ciò che avvenne durante tutto il tempo da quando i killer si riunirono, in attesa del momento propizio per passare all’azione, all’interno di una baracca sita nei pressi dell’abitazione del GIORGIANNI, sino al momento conclusivo, in cui gli attentatori si divisero, prendendo ognuno la propria strada. Va, ad esempio, segnalato come le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo da un lato e quelle di LA TORRE Guido e GIORGIANNI Salvatore  dall’altro, si integrano vicendevolmente. Mentre, infatti, il primo, pur raccontando minutamente tutto lo svolgimento dell’azione, non ha saputo indicare chi fossero le persone vicine a D’ARRIGO Marcello  che ebbero il compito di accompagnare lui stesso alla baracca, di perlustrare la zona dell’attentato per trasmettere il segnale ai complici e di accompagnare i killer lontano dal luogo della sparatoria dopo l’incendio dell’autovettura utilizzata nel delitto, i secondi, i quali appartenevano al gruppo diretto da D’ARRIGO Marcello  e conoscevano, di conseguenza, molto meglio del PARATORE gli uomini che erano stati utilizzati, su incarico del D’ARRIGO, per le suddette incombenze, hanno colmato tali lacune con dichiarazioni che si incastrano perfettamente in quelle rese dal PARATORE. Alcune piccole difformità, relative, in particolare, a ciò che avvenne nel periodo in cui i killer rimasero all’interno della baracca, non possono, allora, valere ad inficiare l’attendibilità della confessione, potendo, peraltro, giustificarsi con il lungo tempo ormai trascorso dai fatti, che può aver confuso il ricordo di alcuni particolari della vicenda di minor rilievo, più difficili, come tali, da imprimersi nella memoria.

Va, anzitutto, esaminato, prima di passare all’esame delle singole posizioni di ciascun imputato, il problema relativo all’oggetto del mandato ed alla congruenza, rispetto ad esso, della condotta materialmente compiuta dai killer. Si è, infatti, sostenuto da taluno dei difensori che l’azione delittuosa perpetrata fu diversa da quella che gli attentatori erano stati incaricati di commettere e che ciò avrebbe determinato una frattura tra mandato delittuoso ed azione esecutiva tale da spezzare il rapporto di causalità materiale tra l’uno e l’altra o tale, comunque, da rompere il rapporto di causalità psichica, richiesto ai sensi dell’art. 116 c.p. per potersi avere concorso anomalo nel reato diverso, tra l’azione dell’aderente al reato voluto e quella dell’agente del reato diverso, non potendosi considerare quest’ultimo come uno sviluppo normale e prevedibile di quello voluto.

Tale prospettazione è infondata, poiché muove da due premesse prive di adeguato riscontro probatorio, la prima secondo la quale obiettivo degli attentatori fu esclusivamente LEO Giuseppe e la seconda secondo cui essi decisero autonomamente, una volta passati all’azione, di colpire persone diverse dalla vittima predestinata.

E’ certo, per quello che si è detto prima, che obiettivo primario dei killer era LEO Giuseppe, ma ciò non significa che tale obiettivo fosse esclusivo. GIORGIANNI Salvatore  ha, in proposito, affermato che essi, quando già si trovavano all’interno della baracca in attesa di ricevere il segnale della presenza del LEO, dopo che RUNCI Nicola, incaricato di dare il suddetto segnale, era stato intercettato dalle forze dell’ordine, chiesero a SPARACIO Luigi  e CAMBRIA Placido se potevano rivolgere le armi contro persone diverse dal LEO, ricevendo la direttiva di “uccidere o il LEO o il SARNATARO, altri non toccarli”. Lo stesso collaboratore ha, successivamente, chiarito ulteriormente che “si doveva uccidere il LEO, però poi hanno mandato a dire i capi: [...] se non c’è LEO si può uccidere pure il SARNATARO”. Anche LA TORRE Guido ha affermato, in modo corrispondente, che “dopo Pippo LEO abbiamo preso di mira Sabatino SARNATARO”. In verità il collaboratore non ha chiarito se ciò fosse il frutto di una precisa direttiva dei capi, ma si deve ragionevolmente supporre che vi fu un ordine in tal senso, poiché è illogico che dei killer, incaricati di uccidere una determinata persona, di propria iniziativa e senza essere spinti da alcuna reale necessità, abbiano mutato l’obiettivo della loro azione senza il consenso dei capi. Allo stesso modo PARATORE Vincenzo ha dichiarato di avere sparato ad un giovane che uno dei complici gli aveva erroneamente indicato quale SARNATARO Sabatino. Anche da tali dichiarazioni può, invero, arguirsi che il SARNATARO venne individuato come obiettivo dell’attentato in precedenza, con il consenso dei capi. PARATORE Vincenzo, pur non avendo chiarito i particolari di tale vicenda, ha, infatti, agito certamente nella piena consapevolezza di sparare nei confronti del SARNATARO, e maturò tale consapevolezza sicuramente prima del compimento dell’azione delittuosa, tanto che chiese ad uno dei complici, durante il tragitto che essi fecero in auto per recarsi sul luogo dell’attentato, di indicargli chi fosse la vittima, le cui sembianze non era in grado di riconoscere. Le dichiarazioni dei sopra menzionati collaboratori convergono, pertanto, nel confermare l’ipotesi che, almeno dopo qualche giorno, l’obiettivo dell’azione delittuosa fu ampliato e si deliberò di uccidere, se si fosse presentata l’opportunità, anche SARNATARO Sabatino.

La prospettazione difensiva prima brevemente riassunta appare, tuttavia, infondata anche per un altro più rilevante ed assorbente motivo. Si deve, infatti, ritenere che i killer o almeno taluni di loro spararono nella reciproca, anche se erronea, convinzione che gli altri rivolgessero i loro colpi verso LEO Giuseppe. Tale conclusione discende coerentemente dall’esame dello svolgimento dei fatti, che permette di cogliere quali furono i pensieri, gli impulsi emotivi e le tensioni che animarono i killer al momento della sparatoria. Va, innanzi tutto, sottolineato che LEO Giuseppe, poco prima che si verificasse l’attentato, si trovava nei pressi del supermercato gestito dai propri familiari al villaggio Aldisio. Di tale circostanza può, invero, considerarsi raggiunta prova certa, poiché essa è stata concordemente affermata dai collaboratori SPARACIO Luigi , GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido, PARATORE Vincenzo, LEO Giovanni  e SANTACATERINA Umberto, ed ha, quindi, trovato sostanziale conferma nelle ammissioni, che i congiunti dello stesso LEO Giuseppe, le cui deposizioni sono state in precedenza esaminate, pur con molte difficoltà e resistenze, hanno effettuato su tale punto. Altrettanto certo può considerarsi il fatto che gli attentatori si recarono sul posto della sparatoria nella convinzione che lì avrebbero trovato LEO Giuseppe insieme a SARNATARO Sabatino. Le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo e quelle di GIORGIANNI Salvatore , perfettamente collimanti su tale punto, non possono lasciare dubbi al riguardo, anche perché si saldano coerentemente con la circostanza prima evidenziata relativa alla effettiva presenza di LEO Giuseppe sul luogo dell’attentato, sicché è del tutto verosimile che gli uomini sguinzagliati dal D’ARRIGO nel villaggio Aldisio ne abbiano segnalato la presenza ai complici, così come riferito dai due collaboratori, mentre le dichiarazioni parzialmente difformi rese da LA TORRE Guido, secondo cui era stata indicata la presenza del solo SARNATARO e di altri affiliati del clan “LEO”, devono considerarsi il frutto di un cattivo ricordo, determinato, probabilmente, dal fatto che quando essi giunsero sul posto non videro il LEO. Tenendo conto di quanto sin qui evidenziato, occorre, allora, interpretare ciò che avvenne nel momento in cui i killer uscirono fuori dall’auto e, nella confusione determinata dalle persone che fuggivano, aprirono il fuoco. Il PARATORE ha chiarito che egli sparò ad una persona, poi identificata nel povero ANNETTI Vincenzo, nella convinzione che si trattasse del SARNATARO, mentre riteneva che gli altri complici, i quali si misero pure a sparare, dirigessero i propri colpi verso il LEO, che egli non vide ma pensò che fosse presente (“LEO, diciamo, per me stava lì, però io non l’ho visto”), proprio perché i complici, che avevano pure aperto il fuoco, si erano assunti il compito di sparare nei confronti di quest’ultimo (“PATTI e GIORGIANNI sono scesi a sparare a LEO e giustamente ho sentito che hanno sparato”). GIORGIANNI Salvatore  ha, invece, chiarito che egli non sparò al LEO, ma avendo visto il PARATORE che sparava contro “due persone [...] che si nascondevano dietro ad altre persone”, aprì il fuoco insieme al PATTI e “abbiamo sparato tutti”, aggiungendo che egli diresse il fuoco verso due affiliati al clan “LEO”, PREVITERA Antonino  e FARINELLA Lorenzo. Meno utili risultano, invece, le dichiarazioni di LA TORRE Guido che, essendo rimasto in auto ad attendere i killer, non ha potuto fornire su tale punto un significativo contributo, ed ha solo sottolineato che il PARATORE ed il PATTI spararono senza guardare chi potevano colpire, mentre il GIORGIANNI, del quale ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni, sparò in direzione di un affiliato al clan “LEO” che si trovava presente, tale PREVITERA. Dalle descrizioni effettuate dagli stessi protagonisti dell’azione delittuosa può, pertanto, desumersi che il primo ad aprire il fuoco fu PARATORE Vincenzo, convinto di avere di fronte le due vittime, anche se egli prese come bersaglio la persona che riteneva fosse il SARNATARO, mentre il GIORGIANNI ed il PATTI, presi dal panico e nel probabile timore che il LEO e il SARNATARO, dei quali era stata segnalata la presenza, si trovassero in quel luogo e si nascondessero dietro i passanti, o che, comunque, vi fossero altri affiliati al clan “LEO” che avrebbero potuto reagire al fuoco, iniziarono a sparare contro le persone che scappavano. Orbene, la ricostruzione del fatto appena effettuata evidenzia, da un lato, che nessuno dei killer si curò del fatto che il LEO o il SARNATARO fossero effettivamente presenti sul luogo del delitto e, dall’altro lato, che tutti gli attentatori finirono con lo sparare nel mucchio, nella convinzione che lì si potessero trovare le vittime o, comunque, ritenendo probabile una simile presenza ed accettando il rischio di uccidere chiunque si fosse trovato sulla traiettoria dei colpi, anche se, per avventura, non si fosse identificato in alcuno degli obiettivi dell’azione delittuosa. Non è, allora, importante, accertare se il LEO o il SARNATARO si trovassero ancora sul luogo dell’agguato o se ne fossero allontanati poco prima, poiché è certo che la volontà omicida, caratterizzata, nel caso di specie, dall’assunzione di un elevato rischio in ordine all’identità delle persone colpite, che appare giustificabile solo con la confusione e concitazione del momento, era, comunque, diretta contro entrambe le vittime, anche se, per ipotesi, assenti. E’ da ritenersi, pertanto, fondata la tesi accusatoria, secondo cui nel caso di specie si versa in una fattispecie di aberratio ictus plurioffensiva, ai sensi dell’art. 82 comma 2 c.p., nella quale, al tentato omicidio nei confronti del LEO si sono aggiunte, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, lesioni personali nei confronti dei soggetti che restarono feriti. Va, infatti, rilevato che l’errore sull’identità personale della vittima nel quale, per quello che si è detto sopra, sono incorsi gli attentatori, cosiddetto error in persona, anche se determinato da colpa grave dell’agente, non può assumere alcun rilievo. L’errore, infatti, per incidere sulla punibilità dell’agente deve cadere, così come recita l’art. 47 c.p., sul “fatto che costituisce reato”, vale a dire su uno degli elementi oggettivi richiesti per l’esistenza del reato, mentre l’errore non essenziale, come quello di specie, può rilevare solo nei limiti indicati dall’art. 60 c.p. sulla valutazione delle circostanze. Non importa, pertanto, che, ritenendo di sparare al LEO ed al SARNATARO, i killer abbiano sparato nel mucchio, non centrando l’ipotetico bersaglio e colpendo altre persone, poiché tale errore, riguardante il processo formativo della volontà, è caduto su un elemento non essenziale della fattispecie delittuosa. Va evidenziato che quello sin qui segnalato è un tipo di errore che va nettamente distinto dalla cosiddetta aberratio ictus, dove si ha solo uno sviamento dell’azione. Nel caso di specie, ricorre, tuttavia, anche l’aberratio, con riferimento a tutte quelle persone totalmente estranee (una addirittura si trovava sul balcone della propria abitazione) che furono colpite non perché gli attentatori ritennero erroneamente che si identificassero in qualcuna delle vittime, ma per un impreciso uso delle armi. La sovrapposizione di un error in persona con l’aberratio ictus determina, poi, un effetto singolare, per cui si può affermare che ricorra un’ipotesi di aberratio ictus plurioffensiva nonostante che la persona fisica alla quale l’offesa era diretta non sia stata neppure ferita, poiché è certo che è stata, comunque, cagionata “offesa” anche nei suoi confronti o, meglio, nei confronti della persona rimasta sconosciuta erroneamente identificata dagli attentatori per LEO Giuseppe, attraverso un’azione che ne ha sicuramente messo in pericolo la vita (furono, infatti, sparati numerosi colpi con armi micidiali) e che presenta, pertanto, tutti gli elementi normativamente richiesti perché resti integrato il delitto di tentato omicidio, sia quello della idoneità ed univocità degli atti a provocare la morte della vittima, sia quello psicologico con riferimento alla accertata volontà omicida.

Passando, ora, all’analisi delle posizioni dei singoli imputati, può subito affermarsi, sulla base delle considerazioni prima svolte in ordine alla piena attendibilità della confessione di SPARACIO Luigi  e di GIORGIANNI Salvatore , che sia stata raggiunta prova certa della colpevolezza di entrambi i suddetti imputati, l’uno quale mandante e l’altro quale esecutore materiale, in ordine a tutti i reati loro ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame. E’ stata, infatti, accertata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio in persona di LEO Giuseppe e di quello di lesioni personali aggravate dall’uso di armi cagionate, per aberratio ictus, alle varie persone che rimasero ferite nel corso della sparatoria. E’ stato, inoltre, accertato che gli stessi si resero responsabili anche dei reati di detenzione e di porto illegali di armi comuni e da guerra, con tutte le aggravanti oggettive contestate. Per unanime dichiarazione dei collaboratori di giustizia PARATORE Vincenzo, SPARACIO Luigi , CARIOLO Antonio , LA TORRE Guido e GIORGIANNI Salvatore , tutti soggetti che ebbero una parte nell’azione di sangue e sulla cui attendibilità si è già discusso, gli attentatori ebbero, infatti, la disponibilità di numerose armi e tra queste vanno segnalate, oltre a quelle comuni delle quali vi è traccia nel verbale di sopralluogo, anche due armi da guerra: una mitraglietta M12, indicata da tutti i suddetti collaboratori, ed una pistola mitragliatrice artigianale parabellum, indicata dal CARIOLO, dal LA TORRE e dal GIORGIANNI, che era in possesso di GIORGIANNI Salvatore , ma si inceppò.

Allo stesso modo sussiste e va affermata la responsabilità dell’imputato CARIOLO Antonio  per i reati a lui ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame. Il CARIOLO non partecipò, invero, all’esecuzione del delitto, poiché, prima che questo fosse consumato, si allontanò, insieme a SPARACIO luigi, dalla baracca nella quale rimasero i quattro killer. Ciò, tuttavia, non può giovare ad esimerlo da responsabilità poiché egli svolse nella fase preparatoria un’attività che ha certamente integrato un rilevante contributo causale alla commissione del delitto. Il CARIOLO ha, infatti, partecipato, per sua stessa ammissione, alle riunioni nelle quali si decise la perpetrazione dell’attentato nei confronti del LEO e se ne studiarono le modalità esecutive. Orbene, si deve ritenere che il suo apporto, con riferimento sia all’uno che all’altro aspetto dell’attività ideativa ed organizzativa del delitto, sia stato tutt’altro che irrilevante, come si può facilmente percepire se si considera il carisma criminale che all’epoca aveva il CARIOLO ed il ruolo che lo stesso rivestiva all’interno del clan “SPARACIO”. Questi era, infatti, un personaggio di notevole rilievo nel panorama criminale messinese, grazie anche ai collegamenti che poteva vantare con potenti gruppi criminosi di altre città. Egli stesso ha, invero, affermato che faceva parte di una famiglia di “Cosa Nostra” catanese facente capo a Benedetto SANTAPAOLA (vedi quello che si è detto a pag. 163 della presente sentenza) e che decise di affiancare e sostenere SPARACIO Luigi , che conosceva da molto tempo, quando quest’ultimo, dopo la morte del CAVO’, si trovò improvvisamente isolato. L’autorevolezza del personaggio non può, pertanto, essere messa in discussione e non viene certo sminuita per il fatto che il CARIOLO decise di far parte organicamente del gruppo diretto da SPARACIO Luigi , il quale, peraltro, gli mostrò sempre la sua riconoscenza per il sostegno ricevuto e gli accordò la propria fiducia, tanto che consentì, dopo la sua scarcerazione, avvenuta nel dicembre 1990, che il CARIOLO costituisse un gruppo malavitoso autonomo. E’, allora, evidente, che la partecipazione dell’imputato alle riunioni operative del clan non fosse quella di un comprimario che subiva le decisioni prese da coloro che dirigevano il sodalizio, ma quella di chi contribuiva, con la propria voce, all’elaborazione ed alla definizione delle strategie del gruppo. In tale veste, il suo consenso alla perpetrazione dell’attentato nei confronti di LEO Giuseppe ha certamente rafforzato il proposito criminoso dei complici, concorrendo alla formazione della volontà espressa dai dirigenti del clan. Va, peraltro, osservato che anche la presenza del CARIOLO, per un limitato periodo di tempo, all’interno della baracca che fu utilizzata come base logistica per l’esecuzione dell’attentato e nella quale trovarono ricovero i killer, può considerarsi rilevante ai fini della sussistenza del concorso morale nel reato, poiché è risultata concretamente e consapevolmente diretta ad incoraggiare l’azione delittuosa ed a dimostrare una volontà comune a quella degli autori materiali, rafforzando, così, il proposito criminoso di questi ultimi.

Va affermata anche la piena responsabilità dell’imputato D’ARRIGO Marcello  in ordine ai reati a lui ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame. Il D’ARRIGO è stato, infatti, accusato da tutti i collaboratori di giustizia che presero parte, a vario titolo, all’attentato nei confronti di LEO Giuseppe (PARATORE Vincenzo, CARIOLO Antonio, SPARACIO Luigi, GIORGIANNI Salvatore, LA TORRE Guido), di avere partecipato alle riunioni nelle quali, dopo che SPARACIO Luigi  e CAMBRIA Placido avevano deciso di perpetrare tale delitto, si discusse intorno all’organizzazione del fatto di sangue. Il D’ARRIGO è stato, inoltre, accusato di aver fornito due uomini appartenenti al gruppo criminoso da lui diretto, GIORGIANNI Salvatore  e LA TORRE Guido, quali killer, e numerosi altri uomini ai quali furono attribuiti nell’azione delittuosa ruoli minori di supporto. L’imputato è stato, ancora, accusato di avere procurato la baracca utilizzata come base logistica, affidando l’incarico per il suo reperimento a GIORGIANNI Salvatore , nonché l’auto rubata utilizzata dagli attentatori per recarsi sul luogo del delitto e per allontanarsi da esso. La TORRE Guido ha, altresì, affermato che appartenevano al D’ARRIGO alcune delle armi a disposizione dei killer e che egli stesso andò a prenderle, su incarico dell’imputato, in un nascondiglio a casa di tale GIACOPPO Francesco. Ritiene, invero, questa Corte che le suddette accuse, provenienti da dichiarazioni perfettamente concordanti tra loro, intrinsecamente coerenti e non contraddittorie, sufficientemente precise e circostanziate, sono idonee a fondare la prova della colpevolezza dell’imputato. Esse sono state formulate, infatti, da soggetti pienamente credibili, in quanto tutti protagonisti del fatto, i quali hanno contribuito in modo rilevante, con le loro dichiarazioni, a ricostruire l’intera vicenda delittuosa in ogni suo aspetto. I detti collaboratori hanno reso, inoltre, ampia confessione, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni, e ciò appare, almeno per alcuni di loro, quali LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore  e PARATORE Vincenzo, particolarmente significativo, poiché il ruolo subalterno che essi rivestivano, pur in una posizione di rilievo, all’interno del clan “SPARACIO”, rende remoto il rischio che le loro accuse rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale, mentre dimostra che essi hanno aderito con convinzione alla scelta collaborativa. Non sono emerse, d’altronde, ragioni di astio che possano rendere elevato il pericolo di accuse calunniose e solo nei riguardi del GIORGIANNI l’imputato ha avanzato il sospetto che le dichiarazioni del collaboratore possano essere state mosse da acredine nei suoi confronti, avendolo questi ritenuto, in passato, responsabile dell’arresto che pose fine alla sua latitanza. Va, però, rilevato che i motivi di contrasto indicati dal D’ARRIGO, anche se impongono di accogliere le dichiarazioni di accusa del GIORGIANNI con particolare cautela, non possono privarle di valore probatorio, specie se si considera che non è stato acquisito alcun riscontro alle parole interessate dello stesso imputato. Esaminando, poi, il tenore delle accuse nei confronti del D’ARRIGO, si deve sottolineare che esse, oltre ad inserirsi in un quadro complessivo preciso ed articolato, risultano del tutto verosimili. Si è detto, infatti, quando si è tracciato un quadro storico della criminalità messinese e, in seguito, quando si è esaminata l’associazione “SPARACIO” (vedi pag. 298 e segg.), che D’ARRIGO Marcello  dirigeva un piccolo gruppo criminoso operante al villaggio Aldisio, del quale facevano parte, tra gli altri, anche GIORGIANNI Salvatore  e LA TORRE Guido, e che, dopo la morte di CAVO’ Domenico, confluì, prima in posizione di notevole autonomia e successivamente sempre più integrato, nel più ampio sodalizio criminoso diretto da SPARACIO Luigi  e CAMBRIA Placido. L’esistenza di tale gruppo è stata affermata da numerosissimi collaboratori, che non occorre qui richiamare, essendo sufficiente rinviare a quanto si è detto in precedenza, ed ha trovato riscontro di particolare importanza nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 6-2-1991 (trovasi inserita nella cartella delle sentenze relative a D’ARRIGO Marcello ) che è stata in precedenza più volte citata, ma che va ulteriormente menzionata, per sottolineare che, insieme al D’ARRIGO, sono stati condannati anche il GIORGIANNI ed il LA TORRE, tutti accusati di aver realizzato un traffico di sostanze stupefacenti di notevoli dimensioni, i primi due quali dirigenti e organizzatori, in Messina proprio nell’anno 1988, nello stesso periodo di tempo in cui avvenne l’attentato al LEO. E’, allora, facile comprendere il motivo per il quale SPARACIO Luigi  e CAMBRIA Placido abbiano chiesto l’aiuto logistico del D’ARRIGO, il quale poteva disporre al villaggio Aldisio, nella sua qualità di capo del detto gruppo criminale, di mezzi personali e materiali (giovani da utilizzare come vedette, auto rubate ed accuratamente nascoste, luoghi dove gli attentatori potevano trovare ricovero) indispensabili per la riuscita del piano criminoso elaborato contro il LEO. La partecipazione di GIORGIANNI Salvatore  e di LA TORRE Guido al fatto costituisce, poi, un’ulteriore conferma del coinvolgimento del D’ARRIGO nell’attentato, poiché non è immaginabile che due persone a lui affiliate abbiano autonomamente deciso, senza il consenso del capo, di prestare il proprio aiuto ad un gruppo criminoso diverso da quello al quale, almeno sino alla morte del CAVO’, essi appartenevano, per la consumazione di un delitto di simile pericolosità e di tale complessità e delicatezza, anche a causa della prevedibile reazione del clan “LEO”. Va, infine, osservato che diversi collaboratori hanno rinvenuto, proprio nell’attentato eseguito nei confronti di LEO Giuseppe, l’inizio di una collaborazione tra il gruppo di D’ARRIGO Marcello  ed il clan “SPARACIO - CAMBRIA”, che ha trovato conferma in altri numerosissimi fatti di sangue riconducibili a quest’ultimo sodalizio e perpetrati da uomini vicini al D’ARRIGO. L’attendibilità delle dichiarazioni del LA TORRE non viene, poi, indebolita dal fatto che GIACOPPO Francesco abbia negato la circostanza, che lo riguardava personalmente, relativa alla custodia delle armi del D’ARRIGO, che era stata, viceversa, riferita dal collaboratore, poiché è evidente l’interesse del primo a rendere dichiarazioni che lo esentassero da responsabilità, mentre va, comunque, evidenziato che è risultata confermata l’esistenza di rapporti piuttosto stretti tra il GIACOPPO ed il D’ARRIGO, tali da poter confortare piuttosto che contraddire l’attendibilità del LA TORRE. La difesa proposta dall’imputato non appare, d’altronde, smentire l’accusa, poiché la presenza del D’ARRIGO a casa sua nei minuti durante i quali, a breve distanza da lì, stava avendo luogo la sparatoria, non contrasta con la ricostruzione dell’episodio delittuoso effettuata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e non vale certamente ad escludere che l’imputato abbia svolto nel fatto il ruolo che gli si attribuisce. Non giova, in realtà, verificare se il racconto dell’imputato risponda al vero, potendosi, senz’altro, convenire sul fatto che esso trova significativa corrispondenza nella documentazione acquisita (copia del passaporto di CICCOCIOPPI Pasquale) ed appare, pertanto, del tutto verosimile, quanto rilevare che le circostanze evidenziate sono ininfluenti per valutare la sua colpevolezza. In verità, solo PARATORE Vincenzo ha affermato, in modo, peraltro, dubitativo, che D’ARRIGO Marcello  diede ai complici il segnale relativo alla presenza del LEO, ma si deve ritenere che il ricordo del suddetto collaboratore sia errato, non solo perché confuso e difficilmente conciliabile con ciò che ha sostenuto lo stesso D’ARRIGO, ma soprattutto perché contraddetto dal racconto di tutti gli altri collaboratori che parteciparono insieme a lui al fatto, i quali hanno, viceversa, sostenuto che tale compito fu assolto da una persona all’uopo incaricata dal D’ARRIGO, anche se detta persona è stata variamente indicata (LA TORRE Guido ha parlato di tale LUCA’, mentre GIORGIANNI Salvatore  ha indicato RUNCI Nicola). Alle discordanze rilevabili su tale aspetto della vicenda non può essere, invero, attribuita grande importanza, poiché è certo che si avvicendarono nel compito di segnalare la presenza del LEO numerose persone ed è, pertanto, molto facile che i collaboratori non abbiano mantenuto un ricordo chiaro su questo punto, mentre va sottolineato che non si tratta di un elemento qualificante per valutare la responsabilità del D’ARRIGO che poggia sulla prova di un suo ben più pregante e variegato contributo causale al fatto, consistente in un articolato e rilevante appoggio, attraverso tutti i mezzi di cui disponeva nella sua veste di capo di un gruppo delinquenziale, all’esecuzione dell’azione criminosa.

Va, infine, esaminata la posizione dell’imputato NUNNARI Gioacchino , il quale è stato accusato da GIORGIANNI Salvatore  e da LA TORRE Guido di avere avuto una parte nella suddetta vicenda.

GIORGIANNI Salvatore  ha riferito che NUNNARI Gioacchino  deteneva per conto di SPARACIO Luigi  delle armi all’interno del Policlinico. Ha, quindi, aggiunto che durante il tempo in cui i killer rimasero all’interno della baracca da dove sarebbero partiti per compiere l’attentato, in attesa del segnale per potere passare all’azione, il NUNNARI, che “ce l’aveva a morte con LEO”, giunse in quel luogo insieme a VILLARI Antonino, a bordo un’autovettura, forse una Renault 5 di proprietà del VILLARI, per portare delle armi, tra le quali una mitragliatrice M12. Analogamente, LA TORRE Guido ha dichiarato che quando egli, nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio, ritornò alla baracca dove si trovavano i complici lì riuniti dalla sera prima, dopo essersi recato, su incarico del D’ARRIGO, a prelevare delle armi in contrada Casalotto, a casa di GIACOPPO Francesco, vide, all’esterno della baracca, NUNNARI Gioacchino  e VILLARI Antonino che stavano scaricando dalla loro autovettura un mitra M12 ed un fucile a pompa. Egli entrò dentro, scavalcando un finestra, e vide SPARACIO Luigi , cui era stato consegnato il mitra, intento a sistemarlo. All’interno della baracca vi erano anche, in quel momento, PARATORE Vincenzo e PATTI Antonino. Il detto mitra fu poi riportato indietro dallo stesso SPARACIO quando questi, insieme al CARIOLO, si allontanò dalla baracca, mentre il fucile a pompa fu utilizzato nel corso della sparatoria.

Ritiene questa Corte che le dichiarazioni sopra brevemente riassunte, perfettamente collimanti tra loro ed adeguatamente precise e circostanziate, siano a sufficienti ad affermare la colpevolezza dell’imputato. Già si è detto che il GIORGIANNI ed il LA TORRE appaiono soggetti particolarmente attendibili quando riferiscono particolari relativi all’episodio delittuoso in esame, poiché essi vi ebbero certamente una parte rilevante, avendo partecipato all’intera fase esecutiva, e con la piena confessione resa hanno mostrato di volersi assumere la responsabilità della proprie azioni e di volere aderire con convinzione alla scelta collaborativa, mentre non sono emersi elementi in base ai quali poter supporre che essi abbiano avuto un qualche interesse a muovere accuse calunniose, poiché non sono stati indicati motivi di contrasto con il NUNNARI e può difficilmente immaginarsi, in considerazione del ruolo subordinato, anche se rilevante, che essi rivestivano all’interno del clan “SPARACIO”, che le loro accuse rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale. Le suesposte dichiarazioni si inseriscono, poi, in un quadro complessivo preciso ed articolato, che le rende del tutto verosimili. Va, anzitutto, rilevato che PARATORE Vincenzo, pur non confermando chiaramente le suddette accuse, non le ha neppure smentite, affermando di aver saputo che NUNNARI Gioacchino  era lì”, anche se egli non lo vide. Va, inoltre, sottolineato che il PARATORE ha, da un lato, confermato la circostanza che egli utilizzò nell’attentato un fucile a pompa, spiegando di avere acquistato detta arma a Milano da tale Antonio MICCIARDI (o RICCIARDI), e dall’altro lato, non ha specificato in qual modo il suddetto fucile e le altre numerose armi (“avevamo un arsenale”) di cui essi disponevano siano state portate sul posto. E’ evidente, infatti, che qualche persona fu incaricata di svolgere il delicato compito di trasportare le armi che, per il loro numero e le loro dimensioni non avevano potuto certamente essere portate dai singoli partecipanti all’agguato. In particolare è da escludere che PARATORE Vincenzo, il quale giunse alla baracca accompagnato in motocicletta, avesse con sé il fucile a pompa con il quale poi sparò. Il silenzio serbato dal collaboratore sul punto giustifica, allora, anche le incertezze da lui manifestate con riguardo alla partecipazione del NUNNARI, poiché può verosimilmente ritenersi che egli non abbia percepito (ad esempio perché tali fatti si svolsero all’esterno della baracca) o non serbi oggi il ricordo delle vicende relative alla consegna delle armi. Va, inoltre, osservato, richiamando quanto si è più ampiamente detto a proposito dell’associazione “SPARACIO”, che il detto clan disponeva di numerose armi che venivano custodite in luoghi noti solo ai capi, SPARACIO Luigi e CAMBRIA Placido, anche se era usuale che ciascuno degli affiliati capace di usare delle armi avesse, altresì, una propria dotazione personale (PARATORE Vincenzo ha, ad esempio, affermato che egli aveva sempre due pistole con sé). Nell’episodio delittuoso in esame, che richiedeva il massimo impegno organizzativo da parte del sodalizio, appare, però, evidente, a prescindere dalle parole dei collaboratori di giustizia, che le armi di cui gli attentatori disponevano in gran numero non fossero esclusivamente quelle personali di ciascun killer, ma ad esse si aggiunsero altre armi facenti parte della complessiva dotazione del sodalizio. Va, ancora, evidenziato che almeno uno dei luoghi nei quali il clan “SPARACIO” custodiva le armi era proprio il Policlinico Universitario, dove aveva accesso NUNNARI Gioacchino  che vi lavorava. Tale circostanza può ritenersi sufficientemente provata, dovendosi rinviare, sul punto, alle osservazioni effettuate quando si è esaminato tale aspetto organizzativo dell’associazione “SPARACIO” (vedi pag. 298 e segg.), dove si è evidenziato che, su questo punto, le dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore  e di LA TORRE Guido trovano corrispondenza in quelle di LA BOCCETTA Emanuele  e persino in quelle di SPARACIO Luigi , il quale, pur avendo sempre tenuto nei confronti del NUNNARI un atteggiamento che appare rivolto ad alleggerire la responsabilità dell’imputato, non ha potuto fare a meno di ammettere (vedi udienza del 14-10-1996) che, quando ancora “c’era CAMBRIA Placido” vivo, NUNNARI Gioacchino  mi ha nascosto delle armi all’interno del Policlinico”. Il racconto del GIORGIANNI e del LA TORRE, relativamente alla partecipazione di NUNNARI Gioacchino all’attentato perpetrato contro LEO Giuseppe, appare, allora, del tutto verosimile e congruente, poiché la condotta attribuita al NUNNARI si inserisce coerentemente nella complessiva ricostruzione dell’episodio delittuoso, dove vennero impiegate diverse armi di pertinenza del gruppo, e discende logicamente dal ruolo che rivestiva il NUNNARI all’interno del clan. Non appare, d’altronde, idoneo ad alleggerire la posizione dell’imputato il racconto di SPARACIO Luigi , il quale non lo ha menzionato tra i soggetti che presero parte all’attentato. Tale “dimenticanza” non può, invero, assumere un grande valore, sia perché lo stesso SPARACIO Luigi  ha affermato che il gruppo di fuoco aveva a propria disposizione numerose armi di pertinenza del gruppo e che in quel periodo le armi venivano custodite anche da NUNNARI Gioacchino , sia perché è facile rilevare, guardando al complessivo tenore delle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , una tensione chiaramente diretta a sottrarre NUNNARI Gioacchino  alla sue responsabilità. Tale questione è stata, invero, già esaminata a proposito del contributo collaborativo offerto dallo SPARACIO nel tentato omicidio di LOMBARDO Vincenzo e MESSINA Rosario (vedi pag. 691 e segg.) dove si sono svolte alcune considerazioni che vanno qui integralmente richiamate e che non occorre, pertanto, ripetere.

Si deve, da ultimo, verificare se la condotta contestata al NUNNARI, che può ritenersi compiutamente accertata sulla base delle dichiarazioni dei sopra menzionati collaboratori, oltre ad assumere rilevanza penale con riferimento all’imputazione relativa al porto ed alla detenzione illegali di armi comuni e da guerra, possa ritenersi che abbia fornito un idoneo contributo causale alla consumazione del tentato omicidio nei confronti di LEO Giuseppe e degli altri reati commessi per aberratio ictus e, soprattutto, che sia stata sostenuta dall’elemento psicologico necessario per la configurabilità di detti reati. La difesa dell’imputato ha, infatti, contestato che essa possa qualificarsi, così come sostenuto dalla pubblica accusa, nei termini anzidetti. Sotto il primo profilo non può, tuttavia, esservi dubbio che la consegna di alcune delle armi utilizzate dagli attentatori per la perpetrazione del delitto vada considerata un contributo materiale all’esecuzione dell’azione criminosa. Poco rileva, d’altronde, che la mitragliatrice M12 sia stata successivamente presa indietro dallo SPARACIO, prima che gli attentatori potessero servirsene, poiché, comunque, le altre armi portate dal NUNNARI rimasero nella disponibilità del gruppo di fuoco e, secondo le parole di LA TORRE Guido, una di esse, il fucile a pompa, fu materialmente utilizzato nel corso dell’attentato. Sotto il secondo profilo deve ritenersi certa la sussistenza dell’elemento soggettivo, non solo per quello che ha detto GIORGIANNI Salvatore , secondo cui NUNNARI Gioacchino  nutriva una profonda ostilità nei confronti del LEO, così lasciando intendere che l’imputato fosse pienamente consapevole di quanto i soggetti presenti all’interno della baracca si apprestavano a compiere, tanto da manifestare loro i propri sentimenti e la propria adesione all’azione delittuosa, ma soprattutto perché non poteva certamente sfuggirgli che tutto quell’armamentario doveva servire all’uccisione del capo clan rivale, specie se si considera il grande impegno organizzativo profuso per portare a compimento l’azione delittuosa e la circostanza che egli trasportò le suddette armi nei pressi del luogo dove il LEO viveva ed aveva la sua base operativa.

Alla luce di quanto sopra va, pertanto, affermata la responsabilità dell’imputato NUNNARI Gioacchino  per i reati a lui ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame con tutte le aggravanti oggettive contestate.

Quanto all’aggravante soggettiva della premeditazione, essa deve ritenersi sussistente per gli imputati SPARACIO Luigi , D’ARRIGO Marcello , CARIOLO Antonio  e GIORGIANNI Salvatore , mentre va esclusa per l’imputato NUNNARI Gioacchino . Essa che come si è visto, consiste in una particolare intensità del dolo, per la cui configurabilità sono richiesti due elementi, uno di natura cronologica e l’altro di carattere ideologico. Non occorre soffermarsi oltre sui presupposti della premeditazione, poiché tale tema è già stato oggetto di esame durante la trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, cui si rinvia (vedi pag. 583 e segg.) per i necessari approfondimenti, mentre è opportuno illustrare brevemente gli elementi in base ai quali la Corte ha ritenuto la configurabilità, nel caso di specie, di detta aggravante per alcuni imputati, mentre l’ha esclusa per un altro.

La circostanza aggravante della premeditazione, consistendo in un fatto interiore, non è di agevole accertamento e va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato. La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, indicato e illustrato quali possano essere i fatti, di tipo e natura più disparati, da utilizzare in tale giudizio, come l’anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la preordinazione di mezzi, la ricerca dell’occasione più favorevole, le modalità di esecuzione del crimine e in genere ogni altra circostanza dalla cui valutazione il giudice di merito possa trarre sicuri elementi in rapporto alla finalità che l’agente si proponeva di conseguire.

Orbene, dall’esame degli atti di causa si possono facilmente ravvisare numerosi convergenti elementi sintomatici di una risoluzione criminosa protrattasi ferma e costante per un apprezzabile lasso di tempo. Anzitutto l’accertato movente del delitto, che va ricollegato ai contrasti esistenti tra il clan “LEO” ed il clan “SPARACIO - CAMBRIA”, permette di configurare la sua esecuzione come il momento attuativo di un proposito lentamente maturato e mantenuto nel tempo. Secondo le dichiarazioni degli stessi imputati collaboratori di giustizia, inoltre, il CARIOLO, lo SPARACIO, il GIORGIANNI ed il D’ARRIGO parteciparono alle riunioni nelle quali si organizzò l’azione criminosa e se ne studiarono le modalità operative. La fase di preparazione dell’attentato si articolò, poi, in una serie di attività, cui parteciparono, anche se in misura diversa, tutti i suddetti imputati, consistenti, in particolare, nel prendere in possesso una baracca che divenne la base logistica delle operazioni, nel procurare le armi, nel compiere la lunga serie di appostamenti per individuare il bersaglio, sicché è certo che essa si protrasse per un arco temporale piuttosto lungo.

Risulta, pertanto, dimostrato, ad avviso di questa Corte, con riferimento ai suddetti imputati, il processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere, per essersi realizzati entrambi gli elementi che caratterizzano l’indicata circostanza.

Con riferimento, viceversa, all’imputato NUNNARI Gioacchino , le risultanze dell’istruttoria dibattimentale non offrono elementi per poter affermare che egli abbia partecipato al tentato omicidio di LEO Giuseppe con premeditazione. I collaboratori escussi non hanno, invero, indicato NUNNARI Gioacchino  tra i soggetti che parteciparono all’originaria deliberazione volitiva, mentre non hanno riferito nulla sulle circostanze relative al momento iniziale del suo coinvolgimento nel fatto, sicché questa Corte non possiede gli essenziali elementi di giudizio per poter affermare con certezza che l’imputato avesse acquisito piena consapevolezza dell’azione delittuosa che i complici stavano per compiere, a tale distanza di tempo dal momento in cui egli prestò il suo contributo all’evento, da consentirgli di riflettere sulla propria condotta antigiuridica e di maturare la propria adesione al proposito criminoso, superando gli eventuali motivi inibitori. Non può neppure estendersi nei confronti del NUNNARI l’aggravante della premeditazione accertata nei confronti degli altri imputati. Come si è, infatti, osservato in precedenza con riferimento ad un caso analogo (vedi pag. 676 e segg. riguardo alla posizione di RIZZO Rosario ), quando ricorre la fattispecie del concorso di persone nel reato, l’aggravante della premeditazione, quando è inerente ad una sola persona non si comunica anche agli altri concorrenti nel reato, in virtù del principio sancito dall’art. 118 c.p. per le aggravanti soggettive, tra le quali va, senz’altro annoverata quella della premeditazione.

Non può essere concessa all’imputato NUNNARI Gioacchino  la chiesta attenuante della minima partecipazione al fatto ai sensi dell’art. 114 c.p., mentre vanno concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate. L’attenuante di cui all’art. 114 c.p. opera sul piano dell’importanza del contributo causale dato dal correo alla perpetrazione del reato e non può applicarsi, ai sensi del 2° comma della norma citata, quando il reato è aggravato ai sensi dell’art. 112 c.p.. Orbene, nel caso di specie, da un lato non ricorrono i presupposti richiesti dalla legge per la concessione di detta attenuante, e dall’altro lato la sua applicazione si deve ritenere, comunque, inibita in considerazione del numero di concorrenti nel reato, certamente superiore a quello di cinque o più persone indicato nell’art. 112 c.p.. Sotto il primo profilo, è giurisprudenza consolidata[1] che la minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, cui fa riferimento l’art. 114 c.p., può sussistere solamente nell’ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale della impresa criminosa in maniera del tutto marginale, sì da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento. Ritiene questa Corte che, nel caso di specie, ciò non può certamente affermarsi, poiché la fornitura da parte del NUNNARI delle armi, anche se queste erano, verosimilmente, di proprietà del clan, fu essenziale per la successiva esecuzione della sparatoria, di talché la condotta dell’imputato assunse uno specifico rilievo e non può essere valutata di minima importanza. Sotto il secondo profilo, va evidenziato che il numero dei soggetti imputati nel presente processo in relazione a tale episodio delittuoso e la cui responsabilità è stata accertata, appare già sufficiente ad integrare l’aggravante di cui all’art. 112 c.p., mentre non rileva che questa non sia stata espressamente indicata nel capo di imputazione con il riferimento all’articolo di legge che la prevede, poiché nella descrizione del fatto delittuoso ivi contenuta viene chiaramente affermato il concorso nel delitto non solo dei suddetti imputati, ma anche di altri soggetti già deceduti, sicché si deve ritenere che l’aggravante sia stata ritualmente contestata.

Non può non rilevarsi, comunque, che la condotta dell’imputato, che non ha partecipato né alla fase deliberativa, né alla successiva azione esecutiva, giustifica la concessione delle attenuanti generiche. Queste, come si è rilevato in precedenza, consentono, infatti, di prendere in considerazione circostanze diverse da quelle previste nell’art. 62 c.p. e costituiscono un mezzo per rendere la sanzione più aderente al caso concreto, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l’adozione dei soli criteri previsti dall’art. 133 c.p.. Nel vigente sistema penale non esistono, d’altronde, ipotesi criminose per le quali debbano ritenersi aprioristicamente precluse le attenuanti generiche e la gravità del reato, che già viene presa in considerazione dal legislatore nella determinazione della pena edittale, non può, pertanto, costituire ostacolo alla loro concessione. Nel caso di specie, questa Corte, analogamente a quanto si è già affermato con riferimento a situazioni simili, ritiene di poter trarre elementi positivi di valutazione per la concessione delle attenuanti generiche, anche se con valutazione di semplice equivalenza rispetto alle aggravanti ritenute sussistenti, dal tipo di condotta attribuita al colpevole, che denota, almeno con riferimento al tempo nel quale fu commesso il reato, una minore pericolosità del soggetto il quale, per rendersi complice nel grave fatto di sangue, non ha dovuto superare i freni inibitori della condotta che impediscono alla generalità dei soggetti di ledere l’altrui integrità fisica.

Ritiene questa Corte, infine, di dover concedere a SPARACIO Luigi  le attenuanti generiche da considerare equivalenti alle contestate e sussistenti aggravanti. La piena confessione resa dall’imputato e la scelta da lui effettuata di allontanarsi dal mondo del crimine e di collaborare con la giustizia costituiscono, infatti, sintomo di resipiscenza e, di conseguenza, di una più ridotta pericolosità sociale che merita la concessione delle dette attenuanti.

Non gli può essere, viceversa, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta e decisiva attività di collaborazione con la giustizia sia con riferimento al fatto per il quale invoca l’attenuante, sia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, con la conseguenza che il contributo offerto dal collaboratore per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi episodi delittuosi e per un’efficace lotta al fenomeno mafioso non appare presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale.

Nel caso di specie non basta, allora, che il collaboratore abbia fornito un rilevante contributo in un gran numero di fatti delittuosi, disvelando le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, poiché ostano, comunque, alla concessione dell’attenuante due circostanze che, ad avviso di questa Corte, appaiono insuperabili. La prima è relativa al contenuto del contributo offerto dal collaboratore con riferimento al fatto in esame, poiché le sue dichiarazioni non appaiono in alcun modo “decisive”, ai sensi del citato art. 8 (così interpretandosi il termine “concretamente”), per la ricostruzione dell’episodio delittuoso, essendo sufficiente, in proposito, rilevare che esse sono intervenute quando già gli esecutori materiali dell’attentato, PARATORE Vincenzo, GIORGIANNI Salvatore  e LA TORRE Guido, avevano accuratamente descritto ciò che avvenne ed il ruolo rivestito da ciascuno dei complici nel fatto, mentre le sintetiche affermazioni dello SPARACIO nulla hanno aggiunto a quanto già si sapeva da fonti particolarmente qualificate. La seconda circostanza è relativa alla valutazione del comportamento processuale tenuto da SPARACIO Luigi  con riferimento alla posizione del correo, NUNNARI Gioacchino , poiché appare difficilmente credibile che egli abbia sottaciuto la partecipazione di quest’ultimo al fatto per una mera dimenticanza, mentre tale condotta rivela, verosimilmente, l’intento del collaboratore di coprire le altrui responsabilità, in contrasto con lo spirito di leale collaborazione al quale egli avrebbe dovuto, viceversa, attenersi.

A GIORGIANNI Salvatore  ed a CARIOLO Antonio  va, invece, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, da considerare prevalente sulle contestate e sussistenti aggravanti. Nel caso di specie ricorrono, invero, tutti i requisiti richiesti dalla norma e più approfonditamente analizzati nella parte introduttiva della presente sentenza. Il GIORGIANNI ed il CARIOLO si sono, infatti, dissociati dal mondo criminale di appartenenza ed hanno reso, come si è visto quando si sono esaminati gli elementi di prova relativi alla diverse associazioni criminose contestate (vedi pag. 298 e segg.), ampie dichiarazioni rivelatesi di grande importanza non solo per la conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, che hanno contribuito in modo decisivo a disvelare, soprattutto con riferimento alla struttura organizzativa ed alle attività illecite perseguite dal clan “SPARACIO” cui appartenevano, ma anche per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi delitti. Con riferimento, inoltre, all’episodio criminoso del quale occorre al momento occuparsi, le loro dichiarazioni, anche se intervenute in presenza di diverse altre fonti di accusa, hanno dato, senza dubbio, un significativo e concreto contributo alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione dei correi. In particolare, il GIORGIANNI ha consentito di precisare il ruolo dei complici e, soprattutto, quello svolto dagli imputati NUNNARI Gioacchino  e D’ARRIGO Marcello , fornendo elementi di prova rivelatisi decisivi per la loro condanna, mentre il CARIOLO ha efficacemente descritto i momenti attraverso i quali venne elaborata la decisione omicida, dando essenziali elementi chiarificatori del ruolo da lui stesso rivestito nel fatto. Alla luce di quanto sopra esposto non possono, pertanto, esservi dubbi sulla meritevolezza del GIORGIANNI e del CARIOLO a ricevere il trattamento di speciale favore riservato ai collaboratori di giustizia.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.

Va, infine, disposta la trasmissione all’ufficio di Procura in sede, per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, delle dichiarazioni rese da PARATORE Vincenzo all’udienza del 10-1-1996 in relazione alla posizione di RIGGIO Giuseppe, e delle dichiarazioni resa da LA TORRE Guido all’udienza del 30-4-1996 in relazione alla posizione di RUNCI Nicola e di tale LUCA’.



[1] Cass. pen. sez. I, 24-11-1995 n. 675; Cass. pen sez. I, 11-5-1994.