2.3.3.24.  Omicidio ai danni di Costa Antonino

Imputati: Trischitta Pietro , Lentini Stellario , Sparacio Luigi , Giorgianni Salvatore

Intorno alle ore 19,30 o 19,45 del 28 dicembre 1988, il pregiudicato COSTA Antonino, fratello del più noto esponente della delinquenza organizzata messinese COSTA Gaetano , mentre si trovava insieme ad altre persone sul marciapiede della via Palermo di Messina, all’altezza del numero civico 208, vicino al bar gestito dalla sorella, veniva ucciso da una persona travisata ed armata che gli sparava contro alcuni colpi di pistola. Le forze dell’ordine immediatamente intervenute sul luogo teatro del delitto (l’agente SALPIETRO Basilio, escusso all’udienza del 24-5-1995, ha dichiarato di essere ivi giunto, a seguito di segnalazione della Centrale Operativa, intorno alle ore 20,30) non trovarono bossoli esplosi (vedi deposizione del commissario BARBAGALLO Francesco all’udienza del 24-5-1995 e fascicolo dei rilievi tecnici, contenente il verbale di sopralluogo e le fotografie allegate, eseguiti alle ore 21,00 del 28 dicembre 1988 da personale del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Messina, che trovasi inserito nella cartella N. 189 degli atti irripetibili) e tale circostanza fece ipotizzare che fosse stata utilizzata una pistola a tamburo. Nell’occorso anche un passante, tale CARDILE Massimo, riportava lievi ferite ai piedi, provocategli da alcuni frammenti dei proiettili esplosi (vedi referto medico del Pronto Soccorso dell’ospedale Regina Margherita di Messina che trovasi in atti inserito nella cartella N. 189 degli atti irripetibili).

Il medico legale MODICA Antonio, che ha eseguito, su incarico della Procura della Repubblica di Messina, l’esame necroscopico, sentito come teste all’udienza del 18-9-1997, ha esposto il contenuto della relazione all’uopo redatta (tale relazione è stata acquisita agli atti del dibattimento al N. 27 dell’ordinanza emessa in data 19-7-1997) dichiarando che il COSTA venne “attinto da tre colpi d’arma da fuoco, uno alla regione del collo, che poi è fuoriuscito, con direzione da dietro in avanti; altro alla regione temporale ed è rimasto ritenuto alla cavità cranica; [...]un altro nella regione lombare che ha leso gli organi addominali. [...] La morte è stata causata [...] dal colpo d’arma da fuoco che ha attinto il soggetto al cranio”. In relazione ad uno dei tre colpi, quello che ha attinto il soggetto alla regione del collo, sono state trovate tracce di sparo da vicino. Almeno due dei tre colpi di arma da fuoco (ma anche il terzo aveva caratteristiche analoghe anche se non poté stabilirsi il calibro) furono sparati da un’arma calibro 9 o 38 special.

Come ha riferito il commissario BARBAGALLO Francesco, personale della Questura di Messina provvide a sentire alcune delle persone presenti all’interno del bar (al dibattimento sono stati sentiti, tutti all’udienza del 24-5-1995, SILIPIGNI Giuseppe, zio di COSTA Antonino; COSTA Anna, sorella dell’ucciso; ZAGONE Armando, cognato dell’ucciso; GALEANI Letterio, un frequentatore del bar), nonché LIBRO Salvatore (anche questi è stato sentito all’udienza dibattimentale del 24-5-1995), titolare di una rivendita di tabacchi sita accanto al bar COSTA, i quali non seppero, però, fornire alcuna notizia utile per ricostruire la dinamica del delitto, dichiarando di non aver visto nulla e di avere scambiato, almeno inizialmente, anche in considerazione del periodo natalizio in cui avvenne il fatto, i colpi di pistola per l’esplosione di mortaretti. Solo CARDILE Massimo, che, come si è detto, restò ferito ai piedi, diede qualche notizia più precisa. Questi, escusso all’udienza dibattimentale del 24-5-1995, ha ricordato, anche se a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini, che egli era appena uscito dal portone della propria abitazione e stava percorrendo il marciapiede dove si trova il bar gestito dai familiari del COSTA per recarsi presso il vicino tabaccaio, quando intravide COSTA Antonino che parlava con un gruppetto di persone e subito dopo sopraggiungere un’altra persona, travisata con un passamontagna, che gli sparò contro dei colpi di arma da fuoco.

In base ai suddetti elementi certa e incontestata appare, nondimeno, la prova storica del fatto, mentre già dal solo esame delle modalità di svolgimento dell’attentato corretta risulta la sua qualificazione giuridica quale omicidio volontario (sulla premeditazione vedi quanto si dirà in seguito), al quale si sono accompagnate, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato (cosiddetta aberratio ictus plurioffensiva, ai sensi dell’art. 82 c.p.), lesioni personali nei confronti di CARDILE Massimo.

L’attività di indagine compiuta subito dopo il delitto non condusse, tuttavia, né all’individuazione di colui che aveva sparato, né alla scoperta di eventuali complici. Le forze dell’ordine effettuarono, nell’immediatezza, delle perquisizioni, le quali non diedero, però, alcun esito, nelle abitazioni di alcuni personaggi noti all’ufficio, sui quali si appuntarono i primi sospetti e, precisamente nelle abitazioni di CALOGERO Placido , che era stato talvolta notato insieme alla vittima, di DE DOMENICO Giuseppe , in quanto si ipotizzò un collegamento tra tale delitto e l’omicidio, avvenuto qualche mese prima, di DE DOMENICO Antonino, che aveva sposato una donna la quale in precedenza era stata convivente con COSTA Antonino (vedi, a tal proposito, quello che si è detto quando si è trattato l’omicidio di DE DOMENICO Antonino a pag. 1195 e segg.), e di MAROTTA Giovanni  (vedi verbali di perquisizione domiciliare che si trovano inseriti nella cartella N. 189 degli atti irripetibili). Nei confronti dei suddetti sospettati furono, altresì, effettuati dei tampokit per rilevare la presenza sulle mani di eventuali tracce di residui provenienti dallo sparo, ma anche tale indagine diede esito negativo (vedi documenti N. 19 e N. 20 acquisiti con ordinanza del 19-7-1997, il primo relativo all’invio dei kit alla Direzione Centrale di Polizia Criminale di Roma, ed il secondo contenente la relazione tecnica concernente le analisi di laboratorio eseguite sui suddetti kit). Si constatò, infine, che COSTA Antonino aveva subito circa un anno prima di venire ucciso, un altro attentato alla persona, al quale era, tuttavia, riuscito a sfuggire miracolosamente (su questo fatto la Corte non ha elementi per esprimere un qualche giudizio, ma va rilevato che ROMEO Carmelo , nella sua lettera trasmessa a questa Corte il 3-4-1995 ed acquisita all’udienza del 21-6-1996, al cui verbale trovasi allegata, ha confessato di essersi reso autore di tale attentato, insieme a FEDERICO Francesco  e su mandato di CAVO’ Domenico e PIMPO Salvatore). Nessuno dei familiari escussi ha, nondimeno, affermato di aver notato qualche preoccupazione o ansietà nella vittima, la quale era solita recarsi presso il bar della sorella nelle cui vicinanze venne ucciso.

Non essendo stati raccolti elementi indiziari a carico di alcuno, al fine di pervenire alla scoperta dei colpevoli, il G.I.P. dispose, con decreto del 24-10-1989, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione degli atti (vedi richiesta del P.M. e decreto del G.I.P., che si trovano inseriti nel fascicolo degli atti pertinenti all’omicidio di CAMBRIA Placido, in quanto relativi a diversi episodi delittuosi, tra i quali l’omicidio di COSTA Antonino, e concernenti l’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Messina sulla criminalità organizzata cittadina, che ha formato oggetto, all’udienza dell’11-12-1995, della deposizione del Vice Questore SPERANZA Vincenzo). Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 23-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di TRISCHITTA Pietro , LENTINI Stellario , SPARACIO Luigi  e GIORGIANNI Salvatore .

In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia MARCHESE Mario , PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, COSTA Gaetano , CASTORINA Pasquale , RIZZO Rosario , MANCUSO Giorgio , CARIOLO Antonio , VENTURA Salvatore , nonché, anche quali imputati, GIORGIANNI Salvatore  e SPARACIO Luigi .

Ha riferito MARCHESE Mario  (sentito in merito all’episodio criminoso in esame all’udienza del 23-9-1996) di aver saputo i particolari del fatto da SPARACIO Luigi . Questi gli disse che mandanti erano stati lo stesso SPARACIO e CAMBRIA Placido. Tra SPARACIO Luigi  e COSTA Gaetano  vi erano, infatti, motivi di “rancore” per “il fatto del cognato” (il collaboratore ha inteso, evidentemente, riferirsi all’uccisione di TIMPANI Antonino, cognato di SPARACIO Luigi , avvenuta ad opera di COSTA Gaetano  nella Casa Circondariale di Reggio Calabria il 1-11-1977; la sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria del 16-12-1981 che condannò il COSTA per tale fatto alla pena dell’ergastolo, venne, quindi, riformata dalla sentenza, divenuta ormai esecutiva, della Corte di Assise di Appello di Messina emessa in data 1-7-1992, che condannò l’imputato alla pena di anni 24 di reclusione; quest’ultimo provvedimento trovasi nella cartella delle sentenze relative al COSTA). Lo SPARACIO chiese, allora, al CAMBRIA di uccidere COSTA Antonino “per fare capire che il CAMBRIA aveva veramente tagliato con questo COSTA”. Esecutore materiale fu TRISCHITTA Pietro , “almeno come si diceva allora”, il quale sparò “un colpo di 357 addirittura in testa, mentre lo stesso CAMBRIA Placido “era in zona che controllava, diciamo, la situazione”.

PARATORE Vincenzo (sentito su tale fatto delittuoso alle udienze del 10-1-1996 e del 13-4-1996) ha dichiarato che egli, all’epoca del fatto, si trovava detenuto nel carcere di Messina ma manteneva con CAMBRIA Placido, che era, invece, in libertà, costanti contatti epistolari. Attraverso una di tali lettere, fattagli pervenire segretamente all’interno del carcere, il CAMBRIA gli comunicò che “insieme a Gino [SPARACIO] aveva deciso di mandare TRISCHITTA a prendere il fratello di zio T”, vale a dire il fratello di Tanino COSTA. TRISCHITTA Pietro , soprannominato “Maradona”, si trovava a quel tempo pure lui detenuto ma egli aveva in precedenza informato il CAMBRIA che avrebbe ottenuto un permesso premio. Quando seppe della decisione del CAMBRIA, disse al TRISCHITTA di recarsi, quando usciva in permesso, a trovare CAMBRIA Placido a casa della convivente di questo SPASARO Giuseppina . Successivamente seppe attraverso i quotidiani che COSTA Antonino era stato ucciso e quando il TRISCHITTA rientrò in carcere dal permesso (è stato accertato mediante i dati informatici forniti dal D.A.P. che TRISCHITTA Pietro  uscì dal carcere di Messina per un permesso premio in data 24-12-1988 e vi fece rientro in data 2-1-1989) gli raccontò tutto l’episodio (è stato accertato mediante attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina che, all’epoca del fatto, PARATORE Vincenzo era ristretto nella cella N. 86 del reparto cellulare, mentre TRISCHITTA Pietro  era ristretto all’interno della cella N. 83 del medesimo reparto; tra i due vi era possibilità di incontro - vedi documento N. 67 acquisito con ordinanza del 19-7-1997). Questi sparò alla vittima due colpi di pistola in testa con una pistola, consegnatagli da SPARACIO Luigi , “357 magnum che sparava pure i colpi di 38”, mentre nessun altro e, in particolare, neppure GIORGIANNI Salvatore  partecipò al fatto. L’omicidio fu voluto essenzialmente da SPARACIO Luigi , il quale “ce l’aveva con COSTA”, poiché questi aveva assassinato TIMPANI, inteso “smilzo”, che era fratello di colei che sarebbe divenuta la moglie di SPARACIO.

LA TORRE Guido (sentito alle udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996) ha affermato di aver saputo i fatti da D’ARRIGO Marcello , insieme al quale fu detenuto nella cella N. 30 del 1° piano “camerotti” del carcere di Messina (è stato accertato, attraverso attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina, che D’ARRIGO Marcello  e LA TORRE Guido furono detenuti insieme dal 1-2-1989 al 31-12-1989 nella cella N. 32 del 1° piano del reparto “camerotti” - vedi documento N. 73 acquisito con ordinanza del 19-7-1997). Il D’ARRIGO gli riferì che COSTA Antonino era stato ucciso da TRISCHITTA Pietro  su mandato di CAMBRIA Placido “per vecchi rancori contro il Gaetano COSTA e per eliminare direttamente..., perché ancora a quell’epoca il COSTA Gaetano  era sempre sentito nella città di Messina, [...] non era più un capo indiscusso, ma [...] era ancora un nome che si sentiva a Messina e dava fastidio al CAMBRIA e allo stesso SPARACIO”. Il Pubblico Ministero ha contestato al collaboratore che nelle sue dichiarazioni rese agli inquirenti il 15 marzo 1994 aveva dichiarato che mandanti del delitto erano stati sia CAMBRIA Placido che SPARACIO Luigi , ma il LA TORRE ha spiegato che aveva indicato il nome di SPARACIO Luigi  solo perché il clan era capeggiato sia dallo SPARACIO che dal CAMBRIA e “nessuno rimproverava all’altro di quello che si faceva”.

COSTA Gaetano  (sentito su tale fatto alle udienze del 24-7-1996 e del 26-7-1996) di aver saputo alcune circostanze dell’omicidio del fratello “sempre da persone che poi io mi rapportavo, mi sa, nelle udienze, mi sa che me ne abbia parlato anche lo stesso PIMPO”. Apprese, così, che l’azione delittuosa fu voluta “da Placido CAMBRIA, con TRISCHITTA, Enzo PARATORE e qualche altro personaggio che magari ce l’aveva con me”, mentre, per quanto gli venne riferito, fu estraneo ad essa SPARACIO Luigi . Esecutore materiale fu, invece, TRISCHITTA Pietro .

CASTORINA Pasquale  (sentito sull’omicidio in esame all’udienza del 20-5-1996) ha dichiarato che COSTA Antonino venne ucciso da TRISCHITTA Pietro  su mandato di SPARACIO Luigi , che aveva dei dissapori con COSTA Gaetano , e di CAMBRIA Placido. Egli non seppe, comunque, le modalità precise del fatto. Può sin d’ora rilevarsi che le dichiarazioni di CASTORINA Pasquale  presentano un ridottissimo valore probatorio, poiché è certo che il collaboratore non ebbe alcuna parte nel fatto e tutte le notizie in suo possesso derivano, pertanto, da confidenze ricevute da altre persone. Egli non ha, tuttavia, indicato la fonte delle proprie conoscenze e non è d’altronde, verosimile che egli apprese i fatti da coloro che se ne resero responsabili, proprio in considerazione dei buoni rapporti che, come egli stesso ha più volte ammesso, intrattenne sempre con il COSTA. Può, allora, fondatamente dubitarsi sull’affidabilità della sua fonte di conoscenze e non può neppure escludersi, in considerazione della estrema genericità del suo racconto, che il CASTORINA abbia riferito semplici voci che circolavano nell’ambiente delinquenziale, delle quali è, però, inibita qualsiasi utilizzazione a fini di prova.

RIZZO Rosario  (sentito su tale fatto all’udienza del 4-6-1996) ha dichiarato che due giorni dopo l’omicidio di COSTA Antonino il proprio cugino PIMPO Salvatore si incontrò con il CAMBRIA nell’abitazione dove poi quest’ultimo sarebbe stato ucciso. Egli fu presente a tale incontro, poiché accompagnava il PIMPO e assistette alla discussione. Il PIMPO ed il GALLI si erano, infatti, contrariati (“si sono giustamente appellati”) per quello che era successo, in quanto il CAMBRIA aveva agito senza dire nulla a loro dei suoi intendimenti. Il CAMBRIA in quell’occasione si giustificò dicendo di aver fatto uccidere COSTA Antonino “per dimostrare che non era più con COSTA”. Seppe sempre dal CAMBRIA che esecutore materiale dell’omicidio fu TRISCHITTA Pietro , il quale “in quel periodo mi sembra che era in permesso”.

MANCUSO Giorgio  (sentito su questo fatto all’udienza del 24-6-1996) ha affermato di aver saputo da LEO Giuseppe, che incontrò in occasione di un permesso per uscire fuori dal carcere, che l’omicidio di COSTA Antonino era stato “organizzato da SPARACIO Luigi  per, diciamo, dare un colpo buono a COSTA Gaetano ”. Vi era, infatti, acredine tra il COSTA e lo SPARACIO, in quanto il primo non aveva perdonato al secondo che non fosse intervenuto per un “qualche aggiustamento tramite la suocera nel processo” e per questo motivo aveva chiesto a diverse persone di ucciderlo. SPARACIO fu messo al corrente di ciò e decise di dargli “una bastonata in testa”. Anche le dichiarazioni di MANCUSO Giorgio , così come quelle prima esaminate di CASTORINA Pasquale , sono, ad avviso di questa Corte, di ridottissimo valore probatorio. Il collaboratore ha, invero, indicato nel LEO la propria fonte di conoscenze, ma non ha adeguatamente spiegato come il LEO abbia appreso i fatti. Si deve, infatti, rilevare che LEO Giuseppe era un acerrimo nemico di SPARACIO Luigi , sicché non può neppure immaginarsi che il primo abbia ricevuto da quest’ultimo o da qualcuno dei suoi affiliati delle notizie su tale fatto. E’, viceversa, probabile che le notizie in possesso del LEO fossero delle mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale e d’altronde lo stesso MANCUSO non ha chiarito se la suddetta conversazione avesse le caratteristiche di una chiacchierata ovvero fosse una discussione nella quale venne esaminato il fatto delittuoso oggetto di accertamento. In ogni caso le circostanze riferite dal MANCUSO risultano estremamente generiche e, come tali, inidonee ad essere sottoposte ad un severo vaglio di attendibilità, sicché appaiono prive di adeguata affidabilità.

CARIOLO Antonio  (sentito all’udienza del 1-7-1996) ha riferito che egli stesso aveva ricevuto da SPARACIO Luigi , prima che venisse perpetrato l’omicidio di COSTA Antonino, nell’estate del 1988 “prima del mio arresto” (risulta dai dati forniti dal D.A.P. che il CARIOLO venne arrestato il 28-7-1988) il mandato di uccidere quest’ultimo, ma “non se ne fece niente in quanto non venne nel garage che era solito frequentare alle spalle di via Palermo”. Vi erano, infatti, motivi di astio tra SPARACIO Luigi  ed il fratello della vittima, COSTA Gaetano . Egli non seppe, invece, nulla sull’omicidio che venne, poi, consumato, se non quello che fu scritto sui giornali “e si diceva però in carcere che era stato il gruppo di latitanti dell’epoca”. Quest’ultima parte delle dichiarazioni di CARIOLO Antonio  non possono, naturalmente, essere utilizzate a fini di prova del fatto, poiché si tratta, come lo stesso collaboratore ha ammesso, di circostanze oggetto di mere voci correnti, per le quali vige, ai sensi dell’art. 194 comma 3 c.p.p., il divieto di deposizione.

VENTURA Salvatore  (sentito su tale delitto all’udienza del 29-5-1996) ha affermato di aver saputo da SPARACIO Luigi , nel 1991, quando egli era libero (risulta dai dati forniti dal D.A.P. che VENTURA Salvatore  fu scarcerato il 12-1-1991), che COSTA Antonino era stato ucciso da TRISCHITTA Pietro , vicino al bar gestito dai parenti, per “una vendetta del CAMBRIA Placido”, mentre SPARACIO Luigi non era assolutamente interessato al fatto. Va rilevato che il racconto del collaboratore è molto laconico e non offre elementi per poter verificare in modo adeguato la sua attendibilità. Per tale motivo le sue accuse rivestono un limitatissimo valore probatorio, anche in considerazione del fatto che il VENTURA non ha spiegato per quale ragione egli abbia ricevuto dallo SPARACIO delle confidenze su tale fato a così grande distanza dalla sua consumazione. Va, infine, rilevato che la discolpa nei confronti dello SPARACIO appare priva di qualsiasi pregnanza, tenuto conto che lo SPARACIO, il quale aveva interesse ad allontanare da sé la responsabilità in ordine all’omicidio in esame, sarebbe stato, secondo le parole del collaboratore, l’unica fonte delle sue conoscenze.

L’imputato GIORGIANNI Salvatore  (sentito in merito all’attentato in esame alle udienze del 25-10-1996, del 29-10-1996 e del 4-1-1996) ha protestato la propria innocenza ed ha affermato di aver saputo alcuni particolari del fatto dallo stesso TRISCHITTA Pietro . Questi, in occasione di un’uscita dal carcere per un permesso premio andò a trovarlo nel luogo dove si trovava latitante e decise di stabilirsi “con me e non ha fatto più rientro al carcere” (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che TRISCHITTA Pietro  uscì dalla Casa Circondariale di Messina in permesso il 14-2-1989 e non vi fece più rientro evadendo il 19-2-1989). Successe che qualche tempo dopo LA BOCCETTA Emanuele  portò loro una pistola calibro 357 magnum. Egli conosceva benissimo detta arma, che era stata da lui utilizzata nella sparatoria al villaggio Aldisio (il collaboratore ha inteso, evidentemente, riferirsi al tentato omicidio di LEO Giuseppe, che ha formato oggetto di specifica trattazione a pag. e segg.), e disse tale circostanza al TRISCHITTA, il quale, a sua volta, gli rivelò “che quella era l’arma che aveva ucciso COSTA Gaetano , non che aveva ucciso lui, lui ha detto: è l’arma che ha ucciso COSTA Gaetano , non assumendosi la responsabilità”. In seguito, però, nel 1992, quando entrambi si trovavano in carcere (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che D’ARRIGO Marcello  fu detenuto nel carcere di Messina nell’anno 1992 dal 1 gennaio al 14 marzo, mentre GIORGIANNI Salvatore  fu detenuto nel medesimo carcere dal 2 gennaio al 30 marzo), il TRISCHITTA ammise “che ad uccidere COSTA era stato lui e che lo SPARACIO dice, praticamente: quel pezzo di merda, dice, di SPARACIO, mi ha regalato un milione dopo questo fatto”. Egli seppe, altresì, che venne ferita un’altra persona, poiché un “colpo è uscito dalla testa” di COSTA Antonino e ha colpito un’altra persona alla gamba”, mentre egli poteva escludere che al fatto avesse partecipato anche LENTINI Stellario . Il GIORGIANNI ha aggiunto che i rapporti tra COSTA Gaetano  e SPARACIO Luigi  non erano buoni, ma non sapeva se SPARACIO avesse ordinato l’omicidio, né sapeva esattamente quale fosse il motivo dell’azione delittuosa, ma poteva solo dire che poco tempo prima del fatto “noi avevamo saputo che COSTA Antonino aveva acquistato due mitra”. Il collaboratore ha, infine, affermato di non ricordare se nell’esecuzione di tale omicidio si fosse verificato un qualche imprevisto o, comunque, qualcosa di diverso da quello che doveva accadere.

Al fine di verificare l’attendibilità del racconto di GIORGIANNI Salvatore  è stato sentito, all’udienza del 13-10-1997, il collaboratore di giustizia LA BOCCETTA Emanuele , il quale ha riferito di aver conosciuto GIORGIANNI Salvatore  lo stesso giorno in cui TRISCHITTA Pietro  si diede alla latitanza ed ha ricordato che circa un mese dopo la morte di CAMBRIA Placido (avvenuta, come si vedrà, il 18-1-1989) “ho iniziato a portare armi, a spostare latitanti, portare le mogli dei latitanti e tante altre cose”. In particolare, ha affermato di avere portato al GIORGIANNI ed al TRISCHITTA alcune pistole calibro 357 magnum, una delle quali, di colore nero, gli venne consegnata da NUNNARI Gioacchino  che la custodiva in un sotterraneo del Policlinico dove questi lavorava.

L’imputato SPARACIO Luigi  (sentito su tale episodio delittuoso alle udienze del 7-10-1996, del 9-10-1996,del 14-10-1996, del 15-10-1996 e del 16-10-1996) ha affermato che “con CAMBRIA Placido si era discusso quanto prima che doveva morire il COSTA Antonino. Però, quando è successo questo omicidio non si era andati là per uccidere COSTA Antonino, si era andati là per uccidere LEARDO Luigi ; perciò io, diciamo, quando è successo l’omicidio, quella sera, io non sapevo che stavo andando ad uccidere COSTA Antonino. [...] Non hanno trovato Gino LEARDI e hanno trovato COSTA Antonino e hanno ucciso COSTA Antonino”. LEARDO Luigi  era, infatti, vicino a MARCHESE Mario  e per tale motivo doveva essere ucciso dove aveva il negozio di bombole proprio di fronte al bar della sorella di COSTA. Però, “quando sono arrivati là il LEARDO non c’era e c’era COSTA appoggiato là che..., e da lì è nata la decisione di uccidere COSTA Antonino”. La decisione di uccidere il COSTA venne, pertanto, presa “all’istante” ed il CAMBRIA volle l’omicidio perché “odiava il COSTA [Gaetano] per tutti i problemi che gli ha creato all’interno del carcere”. Esecutori materiali, secondo quanto egli seppe il giorno dopo del fatto dallo stesso CAMBRIA, furono TRISCHITTA Pietro , che sparò alla vittima, e CAMBRIA Placido, che attese il complice a pochi metri di distanza, in una piccola traversa lì di fronte. Per eseguire l’attentato fu usata una 357 magnum che poi “è stata portata sopra a LENTINI Stellario  nell’abitazione” (come si vedrà quando si tratterà l’omicidio di CAMBRIA Placido, a pag. 1528 e segg., LENTINI Stellario  si trovava a quel tempo ristretto agli arresti domiciliari a seguito di ordinanza del 23-11-1988 e fino al 19-7-1989, data nella quale si allontanò dal domicilio dichiarato di viale Aranci is. 12 n. 7, che si trovava nel medesimo stabile, sito nel quartiere di Giostra, dove abitava la madre di SPASARO Giuseppina , convivente di CAMBRIA Placido). Il TRISCHITTA perpetrò l’azione delittuosa durante un permesso dal carcere ed egli poi gli regalò una somma di denaro “perché hanno ammazzato COSTA e a me mi hanno fatto un favore”.

Vanno infine menzionate le dichiarazioni rese dall’imputato TRISCHITTA Pietro  nel corso del suo esame all’udienza dell’11-11-1996. Questi ha affermato la propria estraneità al fatto ed ha evidenziato l’inverosimiglianza del racconto di GIORGIANNI Salvatore , osservando di avere trascorso con lui un periodo di circa un anno in stato di latitanza, sicché non si comprenderebbe per quale motivo le asserite confidenze su tale fatto sarebbero avvenute soltanto successivamente, nel 1992, quando si incontrarono in carcere.

Alla luce degli elementi istruttori sopra brevemente riassunti, certa appare, ad avviso di questa Corte, la prova della colpevolezza degli imputati TRISCHITTA Pietro  e SPARACIO Luigi  in ordine ai reati loro ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame e, di conseguenza, sussiste e va affermata la loro responsabilità per tali reati, mentre assolutamente mancante è la prova a carico degli altri due imputati, LENTINI Stellario  e GIORGIANNI Salvatore , i quali vanno, pertanto, assolti dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

Va osservato che, secondo le unanimi dichiarazioni di tutti i collaboratori sentiti, l’attentato ai danni di COSTA Antonino rappresentò un attacco al fratello COSTA Gaetano , che si trovava in quel periodo in carcere in quanto condannato all’ergastolo per l’omicidio di TIMPANI Antonino, e costituì il segno tangibile del declino del potere criminale del COSTA, che era stato fino a poco tempo prima il capo assoluto della criminalità organizzata messinese (vedi, su tali vicende, quello che si è detto in generale nella presente sentenza prima dell’esame dei singoli delitti, quando si è tracciato un breve quadro storico della criminalità organizzata messinese). Secondo alcuni collaboratori, tuttavia, lo SPARACIO o il CAMBRIA o entrambi intesero approfittare, con tale delitto, della posizione di debolezza del COSTA per consumare delle vendette personali che avevano avuto origine in antichi rancori (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, COSTA Gaetano , SPARACIO Luigi , CARIOLO Antonio , CASTORINA Pasquale , VENTURA Salvatore ), secondo altri l’omicidio si inserì, viceversa, in una più ampia strategia criminale diretta ad eliminare definitivamente ogni influenza del COSTA nell’ambiente della delinquenza organizzata messinese (vedi dichiarazioni di LA TORRE Guido) o a rinsaldare la coesione del clan “SPARACIO - CAMBRIA” attraverso un’azione che segnasse un chiaro distacco di CAMBRIA Placido da COSTA Gaetano  del quale il primo era stato a lungo un fidato luogotenente (vedi dichiarazioni di RIZZO Rosario  e di MARCHESE Mario ). Non vi sono elementi per dare la preferenza ad una tesi piuttosto che ad un’altra, anche perché è difficilissimo indagare sui reali e reconditi propositi dell’animo umano, ed è probabile che l’omicidio fu determinato dal sovrapporsi di molteplici ragioni, ma è certo, qualunque sia la tesi che si ritenga di accogliere, che l’omicidio maturò all’interno del clan “SPARACIO - CAMBRIA” e che all’interno di detto clan vanno, pertanto, ricercati i soggetti che ne furono responsabili.

Orbene, le dichiarazioni di accusa dei diversi collaboratori di giustizia risultano perfettamente compatibili con tutti i moventi prospettati e sopra richiamati, offrendo una ricostruzione dell’episodio delittuoso del tutto logica e verosimile. Esse appaiono, pertanto, ad avviso di questa Corte, pienamente idonee a fondare un compiuto accertamento dei fatti ed a condurre all’affermazione di responsabilità del TRISCHITTA, quale esecutore materiale, e dello SPARACIO, quale mandante di tale delitto.

Iniziando ad esaminare la posizione di TRISCHITTA Pietro , va subito rilevato che l’imputato è stato unanimemente accusato da tutti i collaboratori sopra indicati di essere stato il killer di COSTA Antonino. Naturalmente non tutte le dichiarazioni di accusa presentano la medesima attendibilità, ma si deve sottolineare che esse sono pienamente verosimili, in considerazione della collocazione criminale del TRISCHITTA e della sua personalità che denotava, già all’epoca dei fatti, una spiccata pericolosità sociale. Come si vedrà meglio quando si esaminerà la posizione di TRISCHITTA Pietro  con riferimento al reato associativo, questi apparteneva, infatti, al clan “SPARACIO - CAMBRIA”, cui appare riconducibile l’omicidio, ed era particolarmente vicino a CAMBRIA Placido. La prova di ciò discende con certezza dalle concordi dichiarazioni in tal senso effettuate da numerosi collaboratori di giustizia (SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, PIETROPAOLO Pasquale , CASTORINA Pasquale , MANCUSO Giorgio , MARCHESE Mario , VITALE Giovanni , GIORGIANNI Salvatore , LA BOCCETTA Emanuele ) molti dei quali, compreso lo stesso capo clan, SPARACIO Luigi , facevano parte del medesimo sodalizio del quale si assume che il TRISCHITTA fosse un affiliato. I suddetti collaboratori lo hanno, peraltro, indicato come un personaggio di rilievo all’interno del clan, che dirigeva un piccolo gruppo di persone, le quali lo coadiuvavano nello svolgimento di attività illecite (vedi le dichiarazioni di LA BOCCETTA Emanuele , di GIORGIANNI Salvatore , di VITALE Giovanni , di SPARACIO Luigi ), e che veniva abitualmente utilizzato dal sodalizio criminoso per la consumazione di azioni di sangue (vedi dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, di PARATORE Vincenzo, di LA TORRE Guido, di PIETROPAOLO Pasquale , di MARCHESE Mario , di VITALE Giovanni ). Il TRISCHITTA ha, peraltro, rivelato, attraverso i numerosi e gravissimi fatti per i quali ha già subito condanna, una personalità aggressiva e violenta, totalmente insensibile ai freni inibitori della condotta che impediscono alla generalità delle persone di attentare all’integrità fisica altrui. Egli venne, infatti, condannato, con sentenza della Corte di Appello di Messina dell’8 ottobre 1984 (tale provvedimento, così come quelli che verranno in seguito citati, si trovano inseriti nella cartella delle sentenze relative a TRISCHITTA Pietro ), per essersi reso autore, in concorso con altri, di un omicidio volontario, commesso, in data 3-5-1981, quando l’imputato era ancora minorenne, nel corso di una rapina di particolare audacia ai danni di un metronotte, architettata e condotta con estrema determinazione. Egli venne, poi, condannato, con sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina del 10-6-1991, per il reato di porto e detenzione di arma, in relazione ad un episodio avvenuto il 17 maggio 1989 nel quale un ignoto soggetto, poi identificato in TRISCHITTA Pietro , a quel tempo latitante, era sfuggito a bordo di una moto di grossa cilindrata al controllo di una pattuglia della Polizia di Stato, non esitando a sparare due colpi di pistola contro la motocicletta con a bordo personale appartenente alle forze dell’ordine (con riferimento a quest’ultimo fatto il TRISCHITTA venne condannato dal Tribunale di Messina con sentenza del 20-7-1994 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale). Egli venne, ancora, condannato, con sentenza della Corte di Appello di Messina del 7-12-1990, per i reati di porto e detenzione illegali di numerose armi e munizioni, accertati in occasione dell’arresto, avvenuto il 22 febbraio 1990 in Tonnarella di Furnari, di TRISCHITTA Pietro , ARNONE Umberto e LENTINI Stellario , tutti a quel tempo latitanti, i quali vennero bloccati, dopo un breve inseguimento, dalle forze dell’ordine, che li sorpresero armati di pistola e pronti a sparare (avevano, infatti le armi alla cintola e con il colpo in canna). Non può, allora, sorprendere che il TRISCHITTA abbia potuto rendersi responsabile dell’omicidio in esame, avendo dato prova, nella sua pur breve carriera criminale, di essere pienamente capace di compiere delitti di simile gravità ed efferatezza.

Passando ad esaminare le diverse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si deve rilevare che almeno alcune di esse hanno fornito una descrizione dell’azione delittuosa di precipua attendibilità, poiché provenienti da soggetti che ebbero una qualche parte nel delitto o che, comunque, erano vicinissimi a coloro che se ne resero responsabili, così da poterne conoscere ogni particolare.

Di fondamentale importanza appaiono, anzitutto, le accuse formulate da PARATORE Vincenzo. Questi apparteneva, infatti, al medesimo clan del TRISCHITTA ed era, al pari di quest’ultimo, particolarmente vicino a CAMBRIA Placido. Egli fu, pertanto, nella condizione di apprendere dagli stessi protagonisti tutti i particolari della vicenda, anche nella sua veste di soggetto responsabile del clan “SPARACIO - CAMBRIA” all’interno del carcere di Messina. Il suo racconto appare, pertanto, perfettamente credibile, mentre non sono emersi elementi di alcun tipo tali da poter rendere particolarmente elevato il pericolo che il collaboratore abbia incolpato calunniosamente l’imputato. Il suo racconto è, poi, intrinsecamente logico e coerente, anche nella parte in cui il PARATORE ha sostenuto di aver mantenuto costanti contatti dall’interno del carcere, dove si trovava ristretto, con il proprio capo clan CAMBRIA Placido, dal quale avrebbe appreso la determinazione di uccidere il COSTA e chi fosse il killer prescelto per il compimento dell’azione delittuosa. Come si vedrà più approfonditamente a proposito dell’omicidio di CAMBRIA Placido, cui si rinvia per quanto appare necessario (vedi pag. 1528 e segg.), è certo, infatti, che il PARATORE riusciva ad intrattenere una segreta corrispondenza epistolare con il CAMBRIA, approfittando della scarsa efficienza dei controlli effettuati durante i colloqui con i familiari, tanto che nelle tasche del cappotto indossato da SPASARO Giuseppina  al momento dell’agguato mortale nei confronti di CAMBRIA Placido furono trovate due lettere, una delle quali era stata, verosimilmente, scritta di pugno da PARATORE Vincenzo, che a quel tempo si trovava detenuto. Questi ha, inoltre, fornito elementi che attestano in modo indiscutibile la sua precisa conoscenza dei fatti e l’originalità delle sue informazioni. Il collaboratore è stato, infatti, particolarmente preciso e circostanziato nella descrizione di tutta l’attività preparatoria del delitto, che lo vide in qualche modo protagonista, ed ha, soprattutto, ricordato con grande precisione che il TRISCHITTA eseguì l’omicidio in occasione di un permesso che gli consentì di uscire dal carcere. Tale circostanza, che è stata riscontrata attraverso i dati forniti dal D.A.P., non solo rende le accuse nei confronti dell’imputato compatibili con il suo stato di detenzione, ma dimostra che il collaboratore è soggetto perfettamente informato del delitto in esame. Ciò risulta, peraltro, comprovato dal fatto che il PARATORE ha descritto esattamente le modalità dell’omicidio, indicando con assoluta precisione quale arma fosse stata usata per l’esecuzione del delitto (una 357 magnum, la quale, notoriamente, può sparare un proiettile calibro 38 special, come quello che è stato rinvenuto in sede di autopsia, che ha lo stesso diametro ma una minore lunghezza) e menzionando con straordinaria esattezza la circostanza che il COSTA venne attinto da due colpi di pistola in testa (il medico legale ha accertato, come si è visto, che un colpo raggiunse la vittima alla tempia ed un altro colpo, probabilmente quello che viene definito il “colpo di grazia”, la raggiunse “alla regione latero posteriore destra del collo”, vale a dire in prossimità della nuca, con fuoriuscita “in regione sottomentoniera”).

Altrettanto rilevanti appaiono le accuse nei confronti del TRISCHITTA formulate da SPARACIO Luigi , il quale, a prescindere dalla questione relativa allo specifico ruolo che egli ebbe nell’omicidio, doveva conoscere perfettamente quale fosse stato lo svolgimento dei fatti, poiché dirigeva insieme al CAMBRIA il gruppo criminoso dal quale proveniva il delitto e dovette, quantomeno, esserne puntualmente informato. Anche SPARACIO Luigi  ha, peraltro, mostrato, così come PARATORE Vincenzo, di possedere notizie sull’intera dinamica dell’azione delittuosa straordinariamente precise e dettagliate (con riferimento al luogo di esecuzione del delitto, all’arma usata, alla circostanza che il TRISCHITTA si trovava in permesso premio), che rivelano la loro sicura provenienza da soggetti di assoluta affidabilità che personalmente organizzarono o eseguirono l’agguato, tanto da poterne riferire ogni minimo particolare. Va, infine, osservato che lo SPARACIO non ha manifestato particolare acredine nei confronti del TRISCHITTA, così da far ragionevolmente supporre che lo abbia voluto incolpare falsamente, mentre la circostanza che l’imputato fosse organicamente inserito nel suo stesso gruppo criminoso, all’interno del quale rivestiva una posizione di grande prestigio, rende piuttosto remoto il pericolo che le dichiarazioni del collaboratore trovino la propria ragione in vecchi rancori non sopiti che potrebbero eventualmente giustificarsi nei confronti di soggetti un tempo appartenenti a gruppi contrapposti.

Degne di nota risultano pure le dichiarazioni di RIZZO Rosario , il quale apparteneva al clan “PIMPO - GALLI” che a quel tempo era alleato con il clan “SPARACIO - CAMBRIA”. Il collaboratore fu, pertanto, sicuramente, nella condizione di conoscere, come egli stesso ha riferito, i particolari di un delitto che, per la personalità della vittima, la quale era legata da stretti rapporti di parentela col boss COSTA Gaetano  ed operava nello stesso quartiere di Giostra dove anche il PIMPO ed il GALLI avevano il centro dei loro interessi, non poteva non richiamare l’interesse di questi ultimi, i quali, come ha sostenuto, in modo del tutto verosimile, il RIZZO, furono, anzi, preoccupati dall’iniziativa illecita del CAMBRIA, che sembrava volesse rompere gli equilibri preesistenti ed assumere anche all’interno della coalizione una posizione di supremazia.

Anche le dichiarazioni di LA TORRE Guido risultano verosimili, in considerazione dei rapporti criminali esistenti, come si è visto più volte (vedi ad esempio, quello che si è detto a proposito dell’attendibilità del D’ARRIGO con riferimento alle sue dichiarazioni sul tentato omicidio di VITALE Alfio, a pag. 925 e segg.), tra il collaboratore e D’ARRIGO Marcello , il quale, a sua volta, essendo il capo di un piccolo gruppo delinquenziale alleato con il clan “SPARACIO - CAMBRIA”, poté apprendere dagli stessi mandanti o esecutori materiali quale fosse stato lo svolgimento dei fatti.

Allo stesso modo non può sorprendere che GIORGIANNI Salvatore  abbia saputo da TRISCHITTA Pietro  alcuni particolari del fatto, tenuto conto che tra i due vi doveva essere certamente una notevole familiarità, essendo stati, come ha ammesso lo stesso TRISCHITTA, a lungo latitanti insieme, ed a prescindere dal positivo accertamento di alcune circostanze (con riferimento alla comune latitanza prima ed alla comune detenzione poi, nonché con riferimento all’episodio sul quale ha riferito il collaboratore LA BOCCETTA Emanuele ), che risultano perfettamente compatibili con le dichiarazioni del collaboratore. Egli ha, peraltro, riferito la circostanza relativa al ferimento ad una gamba di un’altra persona oltre al COSTA, che trova piena corrispondenza nella prova storica del fatto e che non è stata riferita nessun altro dei collaboratori sentiti, così avvalorando ulteriormente l’affidabilità delle sue affermazioni. La difesa dell’imputato, che ha evidenziato l’inverosimiglianza del racconto del GIORGIANNI, non coglie, infine, nel segno, poiché è evidente che anche dei soggetti i quali nutrono la massima fiducia l’uno nell’altro possono avere delle remore a confessare un omicidio di particolare delicatezza e dalle molteplici implicazioni come quello in esame, mentre è ben possibile che delle confidenze siano state effettuate solo qualche anno dopo, quando ormai il lungo tempo trascorso dai fatti rendeva meno attuali e sentite le vicende ed i contrasti che li provocarono. Va, anzi, osservato che le dichiarazioni del GIORGIANNI, il quale avrebbe potuto, senza tema di smentita, affermare di aver appreso notizie su tale omicidio durante la lunga comune latitanza con il TRISCHITTA ed ha, viceversa, collocato le asserite confidenze in un diverso contesto temporale e spaziale, vanno segnalate per la loro correttezza e precisione, cui dovrebbe rifuggire ogni intento calunniatorio.

Meno persuasive ma non per questo prive di rilievo sono le dichiarazioni di accusa provenienti da COSTA Gaetano , poiché non è ben chiaro come il collaboratore abbia appreso i particolari relativi al coinvolgimento del TRISCHITTA, tenuto conto che egli era ormai emarginato all’interno della criminalità organizzata messinese e che non risultano del tutto chiariti né il tipo di rapporti che esistevano tra lui ed il PIMPO, dal quale avrebbe ricevuto le confidenze su tale fatto, né le circostanze nelle quali sarebbe avvenuta tale comunicazione. Altrettanto è da osservare con riferimento alle dichiarazioni di MARCHESE Mario , poiché il collaboratore non è riuscito a spiegare adeguatamente in quali circostanze avrebbe saputo da SPARACIO Luigi  i particolari del fatto in esame, tenuto conto che egli si trovava all’epoca del delitto detenuto e che i suoi rapporti con SPARACIO Luigi  non erano certo buoni, mentre i due si rappacificarono solo alcuni anni dopo. Tali dichiarazioni offrono, nondimeno, ulteriore conforto all’affermazione di responsabilità dell’imputato TRISCHITTA Pietro , la cui prova deve, comunque, ritenersi pienamente raggiunta già sulla base delle concordi dichiarazioni degli altri collaboratori e, in ispecie, di quelle del PARATORE e dello SPARACIO, che si sovrappongono perfettamente tra loro, completandosi reciprocamente in un quadro unitario coerente ed omogeneo.

Passando ad esaminare la posizione di SPARACIO Luigi , va, anzitutto, rilevato che la pubblica accusa ha sostenuto, sulla base delle concordi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, CARIOLO Antonio , MARCHESE Mario  e MANCUSO Giorgio , che l’imputato, nella sua veste di capo di un potente clan criminoso cittadino, fu uno dei mandanti del delitto. Come si è sottolineato in precedenza non tutte le accuse provenienti dai suddetti collaboratori presentano il medesimo valore probatorio e, in particolare, non può essere attribuito gran peso, per le considerazioni già esposte, a quelle formulate da MARCHESE Mario  e da MANCUSO Giorgio . Anche in tal caso, tuttavia, come si è visto prima con riferimento all’accertamento della responsabilità del TRISCHITTA, le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo appaiono dotate di precipua attendibilità e si rivelano di fondamentale importanza per la prova della fondatezza dell’accusa. Il collaboratore ha, infatti, riferito di aver saputo, attraverso una lettera, da CAMBRIA Placido, che questi aveva deciso, unitamente a SPARACIO Luigi , l’eliminazione del COSTA ed ha aggiunto che lo SPARACIO fu addirittura colui il quale fornì l’arma usata dal killer. Non vi è motivo, invero, per dubitare dell’attendibilità di tali dichiarazioni, poiché non è stato mai neppure avanzato il sospetto di un qualche malanimo del PARATORE nei confronti dello SPARACIO, mentre la già rilevata accuratezza del suo racconto rende particolarmente degna di considerazione anche l’accusa nei confronti di quest’ultimo, la cui partecipazione al fatto con il ruolo suindicato è perfettamente verosimile, in relazione alle funzioni di natura direttiva che gli spettavano all’interno del sodalizio. Risultano, d’altronde, perfettamente coerenti con tale ricostruzione anche le dichiarazioni di CARIOLO Antonio , il quale, pur avendo fatto riferimento ad un episodio diverso da quello in esame, nel quale egli personalmente avrebbe ricevuto da SPARACIO Luigi  il mandato di uccidere COSTA Antonino, ha fatto comprendere in modo efficace e convincente, in considerazione degli strettissimi rapporti di natura criminale esistenti a quel tempo tra il CARIOLO e lo SPARACIO, che quest’ultimo aveva già da tempo prestato piena adesione al delitto, anche se non può, naturalmente, affermarsi, in considerazione del lungo tempo trascorso tra la vicenda narrata dal CARIOLO e l’azione delittuosa in esame, che quest’ultima abbia costituito espressione di quella precedente deliberazione. Le dichiarazioni dell’imputato SPARACIO Luigi  sono, invece, ambigue, perché il collaboratore ha cercato di accreditare la tesi secondo la quale egli non avrebbe deliberato l’omicidio e la decisione delittuosa sarebbe stata presa “all’istante” da CAMBRIA Placido, il quale si trovò sul posto per commettere un altro delitto ai danni di un uomo di MARCHESE Mario , tale LEARDO Luigi , e colse l’occasione favorevole per eliminare COSTA Antonino e così vendicarsi dei torti subiti da parte del fratello di questo, COSTA Gaetano , in carcere. Le dichiarazioni di SPARACIO Luigi  possono, invero, contenere qualche elemento di verità, poiché lo stesso COSTA Gaetano , che non aveva certo motivo di proteggere SPARACIO Luigi  in relazione, peraltro, ad un delitto che lo aveva profondamente colpito negli affetti più cari, ha affermato l’estraneità dell’imputato all’omicidio, ma anche se fosse vero che egli non fu messo al corrente del fatto che quella sera sarebbe stato ucciso il COSTA, non può dubitarsi che vi fu una precedente deliberazione omicida alla quale partecipò anche lo SPARACIO, il quale diede così il proprio contributo al fatto sotto il profilo del concorso morale. E’ risibile, infatti, la giustificazione secondo la quale la deliberazione fu presa esclusivamente dal CAMBRIA in modo quasi improvviso, poiché ciò si scontra non solo con le dichiarazioni prima esaminate di PARATORE Vincenzo e di CARIOLO Antonio , ma soprattutto con la logica, perché è impensabile che un simile omicidio ai danni di uno stretto congiunto di COSTA Gaetano  potesse essere stato deciso autonomamente dal CAMBRIA, benché fosse fin troppo chiaro che esso poteva avere una diretta influenza sulle future strategie del clan (come, peraltro, i malumori riferiti dal RIZZO attestano chiaramente), senza che questi si fosse previamente consultato con SPARACIO Luigi , insieme al quale dirigeva un sodalizio criminoso sostanzialmente unitario. Lo stesso SPARACIO Luigi  ha, peraltro, dovuto ammettere che l’uccisione di COSTA Antonino rientrava tra gli obiettivi criminosi che egli aveva in precedenza individuato insieme al CAMBRIA (“con CAMBRIA si era discusso quanto prima che doveva morire il COSTA”), mentre l’ostinata negazione di avere concretamente deliberato tale azione delittuosa appare, alla luce delle superiori considerazioni, dettata verosimilmente dall’intento di allontanare da sé ad ogni costo la responsabilità in ordine a tale fatto, non tanto per le conseguenze penali che gli potevano derivare dall’affermazione della sua colpevolezza (lo SPARACIO ha, infatti, confessato numerosi altri omicidi), quanto, piuttosto, per il perdurante rilievo che tale uccisione poteva rivestire negli equilibri malavitosi. E’ significativo, infine, che SPARACIO Luigi  abbia dovuto riconoscere, anche se solo a seguito di specifica domanda di un difensore, di aver corrisposto una somma di denaro a TRISCHITTA Pietro , per gratificarlo in relazione all’omicidio perpetrato, poiché tale circostanza, che venne rivelata per la prima volta da GIORGIANNI Salvatore , attesta chiaramente il diretto coinvolgimento dello SPARACIO nella deliberazione criminosa, attraverso un comportamento che manifestava palesemente la piena accettazione delle conseguenze di tale decisione.

Le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, cui offrono un indiscutibile riscontro quelle di CARIOLO Antonio  e le stesse parziali ammissioni dell’imputato forniscono, allora la prova certa della partecipazione di SPARACIO Luigi  alla deliberazione criminosa diretta all’uccisione di COSTA Antonino e, di conseguenza, della sua colpevolezza quale mandante del delitto.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi pienamente provata, con riferimento ai due imputati TRISCHITTA Pietro  e SPARACIO Luigi , la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di omicidio in persona di COSTA Antonino e di quello di lesioni per aberratio ictus nei confronti di CARDILE Massimo, nonché dei reati in materia di armi, in relazione alla illegale detenzione ed al porto in luogo pubblico della pistola usata per la perpetrazione del crimine, indicati al capo “10” di imputazione, con tutte le aggravanti oggettive contestate, e va, pertanto, affermata la loro penale responsabilità in ordine ai suddetti reati, i quali appaiono astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Non risulta, infine, provata, con riferimento ad entrambi gli imputati per i quali è stata affermata la colpevolezza, l’aggravante soggettiva della premeditazione. Essa, come si è già visto più volte (ad esempio, in occasione della trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, vedi pag. 583 e segg.), consistendo in un fatto interiore, va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato. L’individuazione del movente del delitto e le stesse modalità esecutive del crimine sono elementi indiziari dotati di indubbia valenza dimostrativa, ma, nel caso di specie, non appaiono sufficienti, da soli, a provare con certezza quel processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere. Va, in proposito, osservato che il movente del delitto, ravvisato in contrasti di natura personale maturati parecchio tempo prima del fatto o, a seconda della prospettiva che si ritiene di accogliere, nel perseguimento di una strategia criminale che aveva tra i propri obiettivi la realizzazione di un attentato di notevole valore simbolico contro colui che era stato per molti anni il capo incontrastato della criminalità messinese, oltre a non essere stato del tutto chiarito, non può considerarsi elemento sufficientemente univoco ai fini della prova della contestata aggravante, poiché appare arduo distinguere tra situazioni che hanno costituito un semplice antecedente dell’azione delittuosa ed altre che, viceversa, ne hanno costituito la ragione specifica. La circostanza, poi, che l’azione delittuosa ebbe le caratteristiche dell’agguato mafioso, eseguito da killers su specifico mandato di uccidere, non appare risolutiva, poiché i collaboratori escussi non hanno, comunque, chiarito quando sarebbe sorto nei mandanti e nell’agente il proposito criminoso e nulla hanno detto sulla preparazione delle modalità e dei mezzi al fine di assicurare il successo dell’attentato. Non può, in particolare, attribuirsi alcuno specifico rilievo alle dichiarazioni di CARIOLO Antonio , poiché è evidente che il collaboratore ha inteso riferirsi ad un fatto antecedente, che può giovare ad una migliore comprensione di quello in esame, ma non può fornire la prova dell’esistenza di un proposito criminoso fermo e costante nel tempo sin dal tempo in cui si sarebbe verificata la vicenda da lui narrata. Questa Corte non possiede, allora, gli essenziali elementi di giudizio per poter affermare con certezza che gli imputati hanno avuto la possibilità di riflettere sulla propria condotta antigiuridica ed eventualmente recedere dalla decisione criminosa. Non può, invero, escludersi che l’incarico sia stato affidato al TRISCHITTA immediatamente prima del delitto e subito dopo la sua deliberazione, senza che vi sia stata la necessità né di riunioni dirette ad ottenere la sua adesione al progetto criminale, né di riunioni finalizzate allo studio delle modalità esecutive. L’attentatore era, infatti, un killer del quale il CAMBRIA poteva disporre liberamente ed incondizionatamente, anche in tempi brevissimi, compatibilmente con il suo stato di detenzione, atteso che apparteneva al gruppo malavitoso diretto da quest’ultimo, il cui modello organizzativo era, come si è visto (vedi pag. 298 e segg.) ispirato alla regola di una rigida gerarchia. Non può neppure escludersi che il delitto, pur essendo stato in precedenza deliberato oltre che dal CAMBRIA anche dallo SPARACIO, sia stato, poi, eseguito nelle specifiche circostanze suindicate per il concorrere di alcune situazioni casuali. L’occasionalità del momento consumativo del delitto, sebbene non possa far escludere la responsabilità di SPARACIO Luigi  nel fatto, non può, allora, non influire sull’intensità del suo dolo, tenuto conto che lo SPARACIO fu, secondo quanto egli ha affermato, del tutto estraneo alle situazioni che avevano favorito la perpetrazione dell’omicidio e, soprattutto, alla decisione di approfittare delle predette situazioni. Gli elementi indiziari suindicati appaiono, allora, in una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le particolarità del caso, suscettibili di diversa interpretazione e, mancando della necessaria gravità ed univocità, non consentono, ad avviso di questa Corte, di formulare un giudizio in termini di certezza.

Non può essere concessa all’imputato SPARACIO Luigi  l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta e decisiva attività di collaborazione con la giustizia sia con riferimento al fatto per il quale invoca l’attenuante, sia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, con la conseguenza che il contributo offerto dal collaboratore per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi episodi delittuosi e per un’efficace lotta al fenomeno mafioso non appare presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale.

Nel caso di specie non basta, allora, che il collaboratore abbia fornito un rilevante contributo in un gran numero di fatti delittuosi, disvelando le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, poiché osta, comunque, alla concessione dell’attenuante la circostanza che lo SPARACIO ha cercato, con una condotta processuale ambigua e certamente non ispirata da un intento collaborativo, di escludere la propria responsabilità nel fatto, pur cercando, attraverso parziali ammissioni, di rendere compatibile il proprio racconto con le gravi accuse che altri collaboratori avevano mosso nei suoi confronti. Il comportamento dello SPARACIO appare, allora, di notevole gravità, tanto da ostare anche alla concessione delle attenuanti generiche, che sono state riconosciute allo stesso SPARACIO in altri casi simili, sia perché subdolamente diretto ad inquinare un quadro probatorio sufficientemente definito sulla base di fonti di prova particolarmente qualificate, sia soprattutto, perché può trovare le sue ragioni solo nella volontà di continuare ad esercitare un’inquietante influenza nelle dinamiche malavitose.

L’imputato LENTINI Stellario  va, invece, assolto per non aver commesso il fatto, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., dai reati a lui ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame, essendo totalmente mancante qualsiasi prova a suo carico. L’unico collaboratore che ha attribuito al LENTINI un ruolo nel fatto è stato SPARACIO Luigi , il quale ha sostenuto che, dopo la consumazione dell’omicidio, la pistola usata dal killer venne portata nella vicina abitazione del LENTINI. Tale fatto non può, invero, considerarsi pienamente provato, poiché le accuse di SPARACIO Luigi  sono rimaste totalmente isolate ed i criteri di valutazione della prova imposti dal legislatore, sui quali ci si è soffermati nella parte introduttiva della presente sentenza dedicata a questioni metodologiche, non consentono di fondare la prova di un fatto sulla base delle sole dichiarazioni di un coimputato, senza il necessario vaglio dei riscontri esterni. Va, nondimeno, rilevato che anche se si affermasse la veridicità del racconto dello SPARACIO su tale punto, ciò non sarebbe sufficiente a ritenere la colpevolezza del LENTINI, cui è stata attribuita una condotta di aiuto nei confronti degli esecutori materiali dell’omicidio, realizzata solo dopo la perpetrazione del delitto, mentre non sono stati forniti elementi di alcun tipo per poter ritenere che l’imputato abbia partecipato anche all’organizzazione criminosa ed abbia consapevolmente aderito al progetto omicida, prestando previamente e consapevolmente la propria disponibilità a favorire l’esecutore materiale attraverso la custodia della pistola con la quale era stato perpetrato il crimine. Solo in quest’ultimo caso, infatti, si potrebbe ragionevolmente affermare che l’imputato diede un contributo materiale all’esecuzione dell’omicidio, altrimenti si potrebbe solo ipotizzare il diverso e molto meno grave reato di favoreggiamento, che sarebbe, comunque, prescritto.

Ancora più evanescente è l’accusa nei confronti di GIORGIANNI Salvatore , che non è stato raggiunto neppure da una dichiarazione indiziante. Va, nondimeno, osservato che, con sentenza emessa in data 20-12-1994/10-1-1995 (tale documento è stato prodotto dalla difesa dell’imputato e trovasi allegato al verbale dell’udienza del 2-10-1996), il G.U.P. presso il Tribunale di Messina aveva dichiarato “non luogo a procedere nei confronti di GIORGIANNI Salvatore  in ordine ai reati di porto e detenzione illegale di arma, omicidio aggravato in danno di COSTA Antonino (capi “10” e “11” della rubrica) per non aver commesso il fatto”, sicché si pone il problema se da tale sentenza derivino gli effetti preclusivi di cui all’art. 649 comma 1 c.p.p. essendo stato in pari data pronunciato dal medesimo G.U.P. decreto che dispone il giudizio per lo stesso fatto. Tale questione è stata, invero, affrontata e risolta, con argomentazioni pienamente condivisibili, dalla Suprema Corte con sentenza[1] nella quale è stato enunciato il principio logico giuridico “secondo il quale dalla sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell’art. 425 c.p.p., pur se divenuta definitiva, perché non più soggetta ad impugnazione, non derivano gli effetti preclusivi del secondo giudizio (art. 649 1° co. c.p.p.), se la revoca di tale sentenza ex art. 434 c.p.p., prodromica al rinvio a giudizio, risulti essere superata, in forza di provvedimento che dispone il giudizio, per lo stesso fatto [...] intervenuto prima che la sentenza di non luogo a procedere abbia forza esecutiva ai sensi dell’art. 650, 2° co. c.p.p., ed in quanto tale possa equipararsi alla sentenza irrevocabile pronunciata in giudizio (art. 650 1° co., in relazione agli artt. 648, 1° co. e 649, 1° co. c.p.p.)”. Nel caso di specie non vi è dubbio, allora, che la sentenza di proscioglimento nei confronti del GIORGIANNI non era ancora “definitiva”, in quanto non più soggetta ad impugnazione, e non aveva, pertanto, “forza esecutiva”, tale da potersi equiparare alla sentenza irrevocabile pronunciata in giudizio, nel momento in cui, nella stessa data, venne pronunciato decreto di rinvio a giudizio per lo stesso fatto, sicché questa Corte non può ora esimersi dal pronunciarsi nel merito con sentenza, per i motivi suesposti, di piena assoluzione per non aver commesso il fatto, ai sensi dell’art. 530 c.p.p..

Per l’irrogazione delle pene a TRISCHITTA Pietro  ed a SPARACIO Luigi  si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.



[1] Cass. pen. sez. III, 17-11-1994 ric. Piona.