2.3.3.25. Tentato omicidio ai danni di Campisi Arturo

Imputato: Anastasi Antonino

Intorno alle ore 01,30 della notte del 17-1-1989, il pregiudicato CAMPISI Arturo veniva gravemente ferito all’interno della propria abitazione, sita in Villafranca Tirrena, da ignoti autori che gli sparavano contro alcuni colpi di fucile attraverso la porta di ingresso chiusa della sua abitazione, dopo averlo attirato dietro l’uscio suonando il campanello. La dinamica dell’azione delittuosa è stata descritta dallo stesso CAMPISI Arturo, prima alle forze dell’ordine, durante la fase delle indagini (vedi deposizione dell’appuntato CICALA Umberto, escusso all’udienza del 17-10-1995, il quale provvide ad assumere a sommarie informazioni la vittima, poche ore dopo il fatto, quando ancora si trovava in ospedale) e poi al dibattimento, quando è stato escusso all’udienza del 31-10-1995. Questi ha ricordato che nell’occorso rimase ferito al fianco ma riuscì a portarsi, subito dopo il fatto, presso l’abitazione di un vicino di casa al quale chiese aiuto, mentre ha escluso di aver mai avuto motivi di contrasto con altre persone ed ha sostenuto di non nutrire sospetti per tale fatto nei confronti di alcuno. E’ stato sentito al dibattimento, all’udienza del 17-10-1995, anche il detto vicino di casa, tale PUGLISI Antonio, il quale ha dichiarato di avere sentito nella notte due boati, ma di non essersi insospettito, poiché talvolta simili rumori provenivano dal vicino stabilimento industriale della PIRELLI, finché non sentì bussare alla porta il CAMPISI, il quale, non appena egli aprì, si accasciò a terra a causa delle gravi ferite. Egli provvide, pertanto, a chiamare le forze dell’ordine ed a richiedere l’intervento di un’autoambulanza che condusse il CAMPISI presso l’ospedale Regina Margherita di Messina, dove venne ricoverato in prognosi riservata essendogli state riscontrate (vedi referto medico redatto dal Pronto Soccorso dell’ospedale Regina Margherita e inserito nella cartella N. 180 degli atti irripetibili) “ferite d’arma da fuoco multiple (cinque) alla regione ipocondriaca sinistra, duplice ferita d’arma da fuoco alla regione lombare sinistra ed alla base posteriore dell’emitorace sinistro, abrasione alla coscia sinistra e all’arto superiore sinistro, stato di shock”. I militari del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina, giunti immediatamente sul posto provvedevano ad effettuare il sopralluogo nel corso del quale rinvennero, nell’atrio antistante l’abitazione del CAMPISI, tre bossoli di cartucce calibro 12 e all’interno dell’abitazione, sul pavimento del corridoio attraverso il quale si accede alle varie stanze, N. 24 pallettoni in piombo schiacciati e sparsi. La porta di ingresso presentava, poi, tre fori, uno all’altezza di cm. 99, il secondo a mt. 1,05 ed il terzo a mt. 1,20 da terra, mentre sulla parete frontale si notavano, in corrispondenza di detti fori, delle scalfiture derivanti dalla rosa di una fucilata (vedi verbale di sopralluogo con allegato fascicolo fotografico, inserito nella cartella N. 180 degli atti irripetibili, nonché deposizione del maresciallo BUTTO’ Francesco, escusso verbale di sequestro di bossolo in atti).

In base ai suddetti elementi certa e incontestata appare la prova storica del fatto e già dal solo esame delle modalità di svolgimento dell’attentato corretta risulta la sua qualificazione giuridica quale tentato omicidio ai danni di CAMPISI Arturo. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, d’altronde, ripetutamente affermato[1] che il giudice può desumere la volontà omicida da diversi elementi indiziari, tra i quali assumono precipuo valore le concrete modalità di realizzazione della condotta, quali la direzione ed il numero dei colpi diretti alla vittima, le parti del corpo attinte dai medesimi, la distanza tra agente e parte offesa, l’obiettiva idoneità dell’azione a provocare l’evento. Tutti gli elementi suindicati facevano apparire, nel caso di specie, l’evento morte come altamente probabile, poiché il CAMPISI venne ferito da numerosi colpi di fucile, sparati da breve distanza e ad altezza d’uomo, i quali attinsero la vittima in parti vitali del corpo, sicché si può affermare con certezza che gli autori non si sono limitati ad accettare il rischio della sua uccisione (nel qual caso ricorrerebbe, peraltro, il dolo eventuale, che è compatibile secondo la preferibile giurisprudenza della Suprema Corte, con il delitto tentato[2]) ma l’hanno voluta. La circostanza che l’azione delittuosa non fu portata a compimento non sembra, peraltro, assumere alcun significativo valore, tenuto conto che l’attentato avvenne in una zona abitata del comune di Villafranca Tirrena e che gli aggressori avevano la necessità, per non correre il rischio di venire scoperti ed arrestati e, soprattutto, per non temere la reazione della vittima dopo che fosse cessata l’iniziale sorpresa, di fuggire subito dopo i primi colpi. Non può, poi, certamente affermarsi che gli attentatori abbiano volontariamente desistito dall’azione delittuosa, poiché, a prescindere dalla mancanza della prova del requisito della “volontarietà” della condotta, l’istituto della desistenza, di cui al terzo comma dell’art. 56 c.p., presuppone, per costante giurisprudenza, un tentativo “incompiuto”, mentre nel caso di specie non può dubitarsi, per il numero e la gravità delle ferite cagionate alla vittima, che gli agenti avessero già posto in essere l’intera condotta delittuosa, la cui  tipicità va valutata, come è noto, sulla base dell’idoneità causale a provocare la morte della vittima, mentre l’evento letale non si verificò solo per fortunose circostanze e grazie alle immediate cure mediche prestate al CAMPISI.

Nel corso delle prime indagini, sulle quali ha riferito al dibattimento il capitano CATALDO Giovanni all’udienza del 17-10-1995, sono state sentite varie persone al fine di ricostruire la rete di relazioni della vittima e comprendere le ragioni del delitto. Sono stati, così, sentiti tale SPANO’ Giovanna, tale ANASTASI Giacomo e tale CAPILLI Giacomo (tutti escussi all’udienza dibattimentale del 17-10-1995), i quali si incontrarono con il CAMPISI la sera stessa del delitto in un bar di Villafranca Tirrena. Fu sentita, altresì, COSTA Maria Adele (escussa all’udienza del 31-10-1995), convivente di CAMPISI Arturo, la quale ha, però dichiarato di non essere stata presente in casa all’atto del ferimento, poiché era solita pernottare presso l’abitazione dell’anziano marito. L’attenzione degli inquirenti fu, poi, attirata dal rinvenimento, durante il sopralluogo nell’abitazione della vittima, all’interno della sala da pranzo, di sei bicchieri in vetro impregnati di bevande, come se il CAMPISI si fosse intrattenuto quella sera a bere con altre persone, ma su tale circostanza COSTA Maria Adele non ha saputo fornire alcun chiarimento, dichiarando di essere uscita di casa prima di cena e di non sapere se il proprio convivente aspettasse delle persone. Il capitano CATALDO ha esposto che, a seguito di informazioni confidenziali, i primi sospetti si appuntarono su tale PERRONE Sebastiano, inteso “viancheddu”, il quale era stato notato da personale delle forze dell’ordine in occasione del funerale del fratello di CAMPISI Arturo, CAMPISI Carmelo, che evidentemente questi conosceva bene, ed era stato più volte controllato insieme al più noto pregiudicato ANASTASI Antonino . Tali sospetti indussero gli inquirenti ad effettuare, poche ore dopo il fatto delittuoso, il prelievo di tampokit sulle mani del PERRONE (vedi processo verbale redatto alle ore 05,00 del 17-01-1989, relativo alle operazioni di prelievo di eventuali residui carboniosi, che trovasi inserito nella cartella degli atti irripetibili) e l’indagine di laboratorio permise di stabilire la presenza di particelle esclusivamente tipiche di deflagrazioni da colpi di arma da fuoco. Si ipotizzò, inoltre, un collegamento tra il ferimento del CAMPISI ed una rapina perpetrata poco tempo prima ai danni della gioielleria “ALLIA” di Venetico Marina, nel corso della quale vi era stato un conflitto a fuoco nel quale perse la vita, CAMPISI Carmelo, che era uno dei rapinatori (su tale fatto ha deposto al dibattimento, all’udienza del 24-9-1997, il maresciallo GATTO Antonino, che effettuò le indagini in merito a detta rapina). Si ritenne, allora, che CAMPISI Arturo fosse stato ferito da uno dei complici di quella rapina, che temevano una sua reazione, derivante dal fatto che egli attribuiva ad essi la responsabilità per la morte del fratello.

Non essendo stati, però, raccolti sufficienti elementi indizianti a carico del PERRONE, il G.I.P. disponeva, in data 1-12-1989, l’archiviazione del procedimento e solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MARCHESE Mario, cui fecero seguito quelle di numerosi altri collaboratori, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 23-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di ANASTASI Antonino .

In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia MARCHESE Mario , PARATORE Vincenzo, GIORGIANNI Salvatore , SPARACIO Luigi , e CARIOLO Antonio .

MARCHESE Mario  (sentito su tale fatto delittuoso alle udienze del 24-9-1996 e del 2-10-1996) ha dichiarato di aver saputo nel carcere di Messina da FERRANTE Santi  che esecutore materiale dell’attentato nei confronti di CAMPISI Arturo fu ANASTASI Antonino , che agì “per fargli il favore a Santi FERRANTE”, il quale ne voleva la morte “per cose loro personali, [...] non mi ricordo adesso qual è, comunque lui ce l’aveva con lui per una rapina”.

PARATORE Vincenzo (sentito su tale episodio alle udienze del 1-4-1996 e del 12-4-1996) ha dichiarato di aver saputo alcuni particolari di tale attentato da FERRANTE Santi , che a quel tempo era detenuto ma con il quale, pur essendo egli latitante, “tenevo sempre una corrispondenza epistolare”. CAMPISI Arturo e CAMPISI Carmelo “erano intimi amici, come fratelli” del FERRANTE e per tale motivo questi apprese che a ferire il primo era stato ANASTASI Antonino . Vi era stata, infatti, una rapina ai danni della gioielleria “ALLIA” di Venetico Marina, nel corso della quale il titolare dell’esercizio commerciale aveva ucciso CAMPISI Carmelo, che era uno dei rapinatori. Successe, allora, che “CAMPISI Arturo [...] dava la colpa al complice, che in quella occasione il complice era ANASTASI, [...] in quanto doveva tenere ben fermo il gioielliere, visto che l’ha fatto svincolare e gli ha dato modo di prendere la pistola e sparare a suo fratello”. Il CAMPISI manifestò, quindi, la volontà di uccidere ANASTASI Antonino  e questi, venutolo a sapere, lo ha anticipato.

GIORGIANNI Salvatore  (sentito in merito a tale ferimento all’udienza del 28-10-1996) ha affermato di aver saputo dallo stesso CAMPISI Arturo, in occasione di una visita che egli effettuò, durante la propria latitanza, a casa di quest’ultimo a Villafranca Tirrena, che autore dell’attentato in esame fu ANASTASI Antonino , il quale aveva commesso una rapina insieme al fratello del CAMPISI, nel corso della quale quest’ultimo era morto, e “l’ANASTASI pensava che il CAMPISI si volesse vendicare”.

SPARACIO Luigi  (sentito su tale fatto all’udienza del 9-10-1996) ha riferito di aver saputo i fatti da FERRANTE Santi , che era amico del CAMPISI. Ha dichiarato che “all’epoca ANASTASI aveva fatto una rapina col fratello di CAMPISI. [...] Nella rapina hanno avuto una colluttazione che è stato ucciso il fratello di questo CAMPISI e [...] si diceva che era stato ANASTASI ad uccidere il fratello di CAMPISI. [...] ANASTASI, essendo che questo era uno schizofrenico, perciò era andato a casa di CAMPISI per ucciderlo e gli ha sparato dietro la porta”.

CARIOLO Antonio  (sentito all’udienza del 1-7-1996) ha dichiarato di aver saputo all’interno della casa Circondariale di Messina, da PARATORE Vincenzo, che, a suo dire, era amico di CAMPISI Arturo, che autore del ferimento di quest’ultimo era stato “un certo Nino”.

Ritiene questa Corte che, alla luce del materiale istruttorio sopra brevemente esposto, le prove a carico di ANASTASI Antonino  sono insufficienti o contraddittorie, tali, comunque, da non consentire l’affermazione giudiziale della sua responsabilità, nonostante che tutti i collaboratori di giustizia sentiti su tale fatto abbiano accusato l’imputato di essere stato il killer che attentò alla vita di CAMPISI Arturo. Va osservato, anzitutto, che le fonti di accusa sono costituite esclusivamente dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, nessuno dei quali assistette all’esecuzione dell’omicidio o ebbe in esso una qualche parte. Si tratta, invero, di dichiarazioni de relato, per la cui valutazione occorre, come si è evidenziato nella parte introduttiva della presente sentenza dedicata a questioni di ordine metodologico, la massima circospezione, superiore rispetto a quella sempre necessaria nell’esame di accuse formulate da collaboratori di giustizia, da accogliere in ogni caso con grande prudenza. Orbene, le dichiarazioni relative alla posizione dell’ANASTASI con riferimento all’attentato in esame appaiono, ad un esame appena approfondito, di dubbia o ridotta attendibilità e, in conseguenza di ciò, non risultano, ad avviso di questa Corte, idonee a fondare, da sole, l’affermazione di responsabilità dell’imputato, conformemente al principio secondo cui quando il giudizio che procede ab intrinseco sulla credibilità del dichiarante o sull’attendibilità della dichiarazione giunge a risultati non del tutto tranquillizzanti, si deve ricorrere necessariamente a puntuali elementi di riscontro, idonei a superare ogni dubbio e non è sufficiente rilevare che vi sono delle accuse convergenti, per il pericolo, sempre esistente, di reciproci condizionamenti o di influenze tra i diversi dichiaranti. Va, inoltre, osservato che, con ogni probabilità, nell’ambiente delinquenziale circolarono notizie su tale omicidio che diedero luogo ad un nucleo fondamentale di conoscenze, patrimonio comune di numerosissime persone, ma tale circostanza, anche se ha finito con l’accreditare in modo pressoché unanime l’idea che l’imputato fosse stato il responsabile dell’agguato, per la vicenda relativa alla morte di CAMPISI Carmelo in occasione della precedente rapina perpetrata ai danni della gioielleria “ALLIA” di Venetico Marina (il solo MARCHESE Mario  ha dato, invero, anche se in modo confuso, una diversa spiegazione del fatto), non vale certo a rafforzare le accuse, ma le indebolisce notevolmente, poiché vi è sempre il pericolo che esse non si fondino su elementi di sicuro affidamento. Va, soprattutto, evidenziato che tutte le dichiarazioni di accusa presentano un elemento comune, consistente nel fatto che esse hanno come loro fonte mediata o immediata lo stesso CAMPISI Arturo. Questi avrebbe, infatti, direttamente riferito a GIORGIANNI Salvatore  le circostanze di cui il collaboratore ha affermato di essere a conoscenza o avrebbe rivelato i particolari del fatto al suo amico fraterno FERRANTE Santi , il quale, a sua volta, sarebbe stato la fonte delle conoscenze degli altri collaboratori. Orbene, anche se si accreditasse la veridicità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine alle circostanze nelle quali appresero delle notizie su tale fatto, occorrerebbe poi verificare, come in tutti i casi di dichiarazioni de relato, l’attendibilità della fonte mediata. Quest’ultima indagine dà, però, risultati del tutto insoddisfacenti, poiché sembra certo che l’attentatore (o gli attentatori) sparò (o spararono) al CAMPISI mentre si trovava (o si trovavano) dietro la porta chiusa della casa della vittima, la quale non poté, pertanto, vedere da chi proveniva l’aggressione. E’ verosimile che il CAMPISI fosse in possesso di elementi di conoscenza che gli consentivano di formulare con sufficiente attendibilità delle ipotesi sulle ragioni dell’attentato e sui soggetti che, verosimilmente, se ne resero responsabili, ma queste supposizioni, mentre potevano essere per lui sufficienti a spiegare l’evento criminoso, non possono certamente considerarsi prova adeguata del fatto. Vi è, pertanto, il rischio elevato che i collaboratori escussi abbiano esposto una realtà frutto più di apprezzamenti personali della vittima che di sicure conoscenze, specie se si considera l’inquietante risultato che diede l’accertamento sulle mani di tale PERRONE Sebastiano relativamente alla presenza di residui incombusti di polvere da sparo. Alla luce della superiori considerazioni, l’imputato ANASTASI Antonino  va, di conseguenza, assolto dai reati a lui ascritti, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto.

Va, infine, disposta la trasmissione all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, delle dichiarazioni rese dal capitano CATALDO Giovanni all’udienza del 17-10-1995, in relazione ai fatti contestati ai capi “126” e “127” ed ai risultati di indagine con riferimento a PERRONE Sebastiano.



[1] Cass. pen. sez. un., 14-2-1996 n. 3571.

[2] Cass. pen. sez. un., 12-10-1993 n. 748 ric. Cassata.