2.3.3.26. Omicidio ai danni di Cambria Placido e tentato omicidio ai danni di Spasaro Giuseppina
Imputati: Galli Luigi , Gatto Giuseppe , Papale Domenico , Mauro Carmelo , Cotugno Giovanni , Venuto Giuseppe
Intorno alle ore 19,45 del 18 gennaio 1989, nel cortile di un immobile sito in viale Aranci isolato 12, Rione Giostra, a Messina, il noto esponente della delinquenza organizzata messinese CAMBRIA Placido e la sua convivente SPASARO Giuseppina , mentre si stavano dirigendo a piedi verso l’autovettura FIAT 131 blindata targata GE 769449 in uso al CAMBRIA, venivano fatti segno a numerosi colpi di arma da fuoco, esplosi contro di loro da killers travisati ed armati. Nell’occorso il CAMBRIA, evidente obiettivo dell’agguato, decedeva sul colpo, mentre SPASARO Giuseppina riportava gravi lesioni che ne rendevano necessario il ricovero presso il locale ospedale “Regina Margherita”.
Gli attentatori utilizzarono armi da fuoco di diverso tipo, come emerse subito chiaramente sia dalla natura delle lesioni riportate dalle due vittime, sia dalla circostanza che nel corso dell’esame necroscopico sul cadavere del CAMBRIA e durante le prime cure praticate alla SPASARO vennero rinvenuti proiettili appartenenti ad armi differenti, sia dagli univoci elementi emersi nel corso del sopralluogo.
Il
medico legale CARDIA Giulio, che ha partecipato al sopralluogo relativo al
rinvenimento del cadavere del CAMBRIA ed ha eseguito, su incarico della Procura
della Repubblica di Messina, l’esame necroscopico, sentito come teste
all’udienza del 13-10-1997, ha dichiarato che il CAMBRIA
“fu attinto da cinque colpi sparati con arma a proiettile unico, [...] e da un
colpo sparato con un fucile da caccia a pallini”; è stato rilevato, in
considerazione delle caratteristiche ponderali, che per l’esplosione dei colpi
a proiettile unico furono “impiegate due armi, cioè una cal. 9 parabellum e
una cal. 7,65”. Nella relazione di perizia redatta dal dott. CARDIA,
acquisita all’udienza del 13-10-1997 (trovasi inserita nel fascicolo
contenente gli atti acquisiti dopo il 19 luglio 1997), si legge che,
al momento della ricognizione, avvenuta alle ore 21,00 del 18-1-1989, il
cadavere era ancora “tiepido al termotatto” e non presentava rigidità
cadaverica, mentre le ipostasi erano “appena accennate”. La
morte, “sulla base dello stadio dei fenomeni cadaverici riscontrati al momento
del sopralluogo ed al successivo esame necroscopico completo, nonché delle
condizioni ambientali e stagionali e dei dati circostanziali estrinseci”
doveva ritenersi verificata intorno alle ore 19,45 del 18-1-1989 e venne
“causata da arresto cardiaco in conseguenza delle lesioni encefaliche e dello
shock emorragico”. I colpi, “elencati secondo la loro presumibile
successione cronologica”, che attinsero la vittima furono: a) il primo, quello
sparato con fucile da caccia, “all’avambraccio sinistro (ove ha prodotto un
vasto squarcio) e, successivamente, alla superficie antero mediale del braccio
destro”, con direzione anatomica “modicamente obliqua dal basso in alto e da
sinistra a destra. E’ probabile, in relazione alle lesioni rilevate, che, al
momento dello sparo, il CAMBRIA abbia effettuato un istintivo movimento di
difesa mediante la parziale elevazione del braccio sinistro con flessione del
gomito a protezione del corpo. Quanto alla distanza di sparo, è da ritenere che
il colpo sia stato sparato da una distanza non molto superiore ad un metro e con
fucile a canne mozze”; b) il secondo, sparato, come quelli che seguono, con
arma a proiettile unico, “con foro di entrata alla regione temporo -
occipitale destra e con proiettile ritenuto nel cranio. Il tramite era diretto
da sinistra verso destra, produttivo di lacerazioni encefaliche”; c) il terzo
“con foro d’entrata alla superficie antero - laterale destra del collo e con
proiettile ritenuto nel cranio. La direzione anatomica del colpo risulta
pertanto diretta dal basso in alto, con modica inclinazione da destra a sinistra
e da avanti verso dietro”; d) il quarto “all’emitorace sinistro, con foro
d’entrata a livello della regione mammaria e foro d’uscita alla regione
claveare omolaterale. La direzione anatomica del colpo risulta, pertanto,
diretta dal basso in alto. Il proiettile ha determinato lesioni dei muscoli
toracici e lacerazione della succlavia”; e) il quinto “con foro d’entrata
alla superficie anteriore dell’emiaddome destro a livello della regione
ipocondriaca e con foro d’uscita a livello del quadrante inferiore sinistro
dell’addome. Il tramite era diretto obliquamente dall’alto in basso e da
destra verso sinistra. Il proiettile è responsabile di lacerazioni di anse
intestinali”; f) il sesto “con foro d’entrata alla tempia sinistra e con
proiettile ritenuto nella scatola cranica. Il colpo è responsabile di lesioni
dell’encefalo e, verosimilmente, è stato sparato quando la vittima giaceva al
suolo”. Quanto alla distanza di sparo dei colpi a proiettile unico, è da
ritenere che i primi quattro, per i quali non sono stati riscontrati i caratteri
medico legali di sparo da distanza ravvicinata, furono esplosi “da una
distanza superiore ai 40 - 50 cm.”, mentre l’ultimo, per “le
caratteristiche del foro di entrata ed il riscontro di microlesioni cutanee
contornanti detto foro” fu “sparato ad una distanza ravvicinata (entro 50
cm.)”.
I sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale “Regina Margherita”, che eseguirono le prime cure in favore di SPASARO Giuseppina , riscontrarono che quest’ultima aveva riportato nell’occorso “ferite multiple da arma da fuoco: foro di entrata emitorace posteriore sinistro; regione scapolare sinistra; braccio sinistro faccia mediale con probabile uscita laterale. Piccole ferite multiple con lacerazione tessuti muscolari regione sopramammaria destra e emitorace posteriore sinistro. Terzo medio faccia anteriore coscia. Terzo inferiore gamba destra. Faccia anteriore piede destro con ritenzione di proiettile”. Per tali ferite la donna, che fu subito sottoposta ad intervento chirurgico, venne giudicata guaribile in giorni 40 s.c.. Nel suo corpo vennero rinvenuti nell’immediatezza dei pallini, verosimilmente per cartuccia caricata a pallettoni, fuoriusciti dalle ferite (vedi processo verbale di rinvenimento e sequestro redatto dalla Squadra Mobile della Questura di Messina in data 18-1-1989, che trovasi inserito nel fascicolo n. 189 degli atti irripetibili), mentre nel corso del susseguente intervento chirurgico venne estratto un proiettile calibro 9, che la Direzione dell’ospedale consegnò agli organi di polizia che stavano seguendo il caso (vedi processo verbale di sequestro di proiettile redatto dalla Squadra Mobile della Questura di Messina in data 20-1-1989, che trovasi inserito nel fascicolo n. 189 degli atti irripetibili).
Dal verbale di sopralluogo redatto
alle ore 20,30 del 18-1-1989 da personale del Gabinetto di Polizia Scientifica
della Questura di Messina e dagli allegati rilievi tecnici fotografici (si
trovano inseriti nel fascicolo n. 189 degli atti irripetibili) risulta che il
cadavere del CAMBRIA venne trovato dagli inquirenti ancora tiepido, disteso
supino “all’interno dell’isolato 12 a circa 5 mt. dal portone di ingresso
della pal. 4, con la testa rivolta verso l’ingresso”. Le fotografie in atti
consentono facilmente di osservare che il luogo nel quale venne mortalmente
ferito il CAMBRIA era costituito da un piccolo cortile rialzato al quale si
accedeva attraverso il più ampio cortile interno dell’isolato 12 di viale
Aranci, salendo una scala formata da otto o nove gradini. Tale piccolo cortile,
oltre ad essere posto su un livello superiore rispetto a quello del più ampio
cortile, era diviso da questo con
un muretto che lo delimitava nascondendo parzialmente ciò che avveniva nella
parte superiore alla vista di chi si trovava nella parte sottostante. Il
cadavere del CAMBRIA fu rinvenuto in una pozza di sangue in prossimità del
suddetto muretto e della scala di accesso al cortile mentre numerose altre
macchie di sangue furono rilevate lungo i gradini della scala. Tali tracce di
sangue appartenevano, verosimilmente, alla SPASARO e questa ipotesi
investigativa è stata confermata dalla teste LUNA Antonella, cognata
dell’imputato PAPALE Domenico
e abitante in un alloggio sito nell’immobile dove avvenne
l’agguato, la quale, escussa all’udienza del 22-9-1997, ha dichiarato che
la sera dell’omicidio si trovava a casa con i figli quando sentì le
esplosioni delle armi da fuoco. Subito abbracciò a sé i bambini che erano
spaventati e solo successivamente, dopo aver sentito SPASARO Giuseppina
invocare aiuto, si affacciò per vedere quello che era
successo. Ella, allora, vide quest’ultima che, ferita, si trascinava sui
gradini che dividevano il cortiletto rialzato dal più ampio cortile. Scese per
prestare soccorso alla donna, le fece scendere gli ultimi scalini e, quindi,
l’affidò ad un giovane, il fratello di LENTINI Stellario
, che si trovò lì presente. Si
legge, ancora, nel verbale di sopralluogo, che nelle vicinanze del cadavere
vennero trovati sull’asfalto 15 bossoli di pistola calibro 9, alcuni nella
parte rialzata del cortile, altri lungo i gradini della scala, altri nella parte
sottostante del cortile in prossimità della scala, (più precisamente n. 1
bossolo cal. 7,65; n. 9 bossoli cal. 9 lungo; n. 6 bossoli cal. 9 lungo
parabellum; un frammento di borra da cartuccia di fucile; n. 1 proiettile
parzialmente schiacciato - vedi processo verbale di rinvenimento e sequestro,
che trovasi inserito nel fascicolo n. 189 degli atti irripetibili). Furono,
inoltre, rinvenuti un orologio di metallo giallo, verosimilmente scivolato dal
polso della vittima, e due bustine di droga, di cui una nella mano destra del
CAMBRIA.
I testimoni sentiti dalle forze dell’ordine nell’immediatezza del fatto e, successivamente, da questa Corte al dibattimento hanno consentito, con le loro dichiarazioni, di ricostruire le ultime ore di vita del CAMBRIA e lo svolgimento dell’azione esecutiva dell’agguato mortale.
CAVO’ Giuseppe, escusso all’udienza del 22-12-1995, ha in larga parte ribadito al dibattimento le circostanze che aveva già riferito agli inquirenti il giorno dopo il fatto ed in ordine alle quali il teste deve ritenersi, senza dubbio, attendibile, avendo egli assistito o partecipato personalmente alle vicende narrate. Non deve, d’altronde, sorprendere che il Pubblico Ministero abbia dovuto sovente contestargli al dibattimento il contenuto delle precedenti dichiarazioni, che il teste si è limitato a confermare genericamente. Tale comportamento processuale può, infatti, facilmente spiegarsi a causa del lungo tempo trascorso che può avere annebbiato i suoi ricordi. E’, peraltro, ipotizzabile anche una diversa ma non meno valida spiegazione, secondo la quale il silenzio serbato dal teste al dibattimento su alcune circostanze di rilievo sarebbe riconducibile al suo presumibile intento di sottacere circostanze che in qualche modo potevano rivelare i legami criminali della vittima ovvero far luce su alcuni dettagli dell’azione esecutiva costituenti significativi elementi di conferma delle accuse mosse agli odierni imputati. In un ambiente con una presenza mafiosa tale da condizionare il rapporto tra i cittadini e gli organi dello stato e da favorire condotte di tipo omertoso, è, infatti, molto verosimile che il CAVO’ sia stato indotto a tenere una simile condotta, specie se si considera che questi era profondamente inserito in quel mondo criminale che con le sue parole avrebbe potuto contribuire a disvelare. Come si è visto, infatti, a proposito dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro (vedi pag. 1005 e segg.), ROMEO Carmelo lo ha accusato di aver gestito, intorno alla fine dell’anno 1986, insieme a INSANA Romualdo , “un giro d’usura”, nonché di aver partecipato alla riunione degli affiliati al clan “COSTA”, nella quale si decise l’uccisione del BONSIGNORE (vedi udienza del 24-6-1996). Va, poi, ricordato che il CAVO’ venne condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 13 novembre 1989 a carico di MARCHESE Umberto, ROMEO Carmelo , CAVO’ Giuseppe e LA BOCCETTA Emanuele , per aver partecipato all’estorsione ai danni del bar NUOVO MADISON, avendo provveduto, secondo le dichiarazioni della stessa parte lesa prima citate (vedi quanto si è detto a proposito dell’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg.), in un’occasione, nel gennaio 1989, a ritirare il “pizzo”. Tale attività appare, invero, una diretta conseguenza della collocazione criminale che il CAVO’ aveva a quel tempo, evidenziando che lo stesso era legato a CAMBRIA Placido non da semplici rapporti di amicizia, come il teste ha cercato di accreditare, quanto da rapporti malavitosi che gli consentivano di tenere comportamenti chiaramente riconducibili al gruppo delinquenziale diretto da quest’ultimo. Sia che si accolga la prima spiegazione, sia che si accolga la seconda spiegazione, si deve, comunque, concludere che le dichiarazioni rese da CAVO’ Giuseppe alle forze dell’ordine nell’immediatezza del fatto, quando egli, probabilmente ancora disorientato per la morte del CAMBRIA, non ebbe remore a fornire più dettagliate informazioni sulle circostanze a sua conoscenza, sono maggiormente attendibili rispetto a quelle rese al dibattimento, sicché occorre fare riferimento, in caso di divergenza tra le une e le altre, alle prime piuttosto che alle seconde per una fedele ricostruzione del fatto.
Il teste ha affermato che egli era, all’epoca, disoccupato ma che era solito accompagnare,
“secondo quando lui si spostava”, CAMBRIA Placido a bordo dell’autovettura
blindata di cui questi disponeva. Egli aveva conosciuto il CAMBRIA circa un anno
e mezzo prima ma non aveva instaurato con lui un rapporto lavorativo, tanto che
non riceveva alcuna retribuzione per i servigi prestati. Il giorno
dell’omicidio [vedi verbale redatto da personale della Questura di Messina
in data 19-1-1989 ed acquisito a seguito di contestazione del P.M. all’udienza
del 22-12-1995] “intorno alle ore 15,30
mi sono portato a casa del CAMBRIA e subito dopo, insieme allo stesso ed a bordo
della citata autovettura, ci siamo portati a casa di SPARACIO Luigi
, altro mio amico, e poi, imboccando
l’autostrada, [...] ci siamo portati tutti e tre a Rodia, dove ci attendevano
le due sorelle del CAMBRIA, a nome Pina e Lilla, unitamente ad un agente
immobiliare, [...] in quanto le citate sorelle del Placido erano interessate
all’acquisto di un appartamento”. Conclusasi positivamente la trattativa per
l’acquisto dell’immobile, essi tornarono a Messina, accompagnarono lo
SPARACIO a casa sua, e, dopo essersi recati, per alcuni minuti, a casa della
madre del CAMBRIA ubicata in Fondo Basile, uscirono nuovamente. Per la strada
incontrarono casualmente, a bordo della sua autovettura Renault, SPASARO
Giuseppina
insieme a GIACOBBE Grazia, moglie del CAVO’. Il CAMBRIA
scambiò alcune parole con la sua convivente, ed i due convennero che si
sarebbero visti quella sera a casa della figlia della SPASARO, CENTORRINO
Francesca. Essi ritornarono, allora, a casa; il CAMBRIA mangiò qualcosa e,
successivamente, egli lo accompagnò da CENTORRINO Francesca, dove già si
trovava SPASARO Giuseppina
. CAMBRIA Placido entrò
nell’abitazione, nella quale si trattenne pochi minuti, “non so dieci
minuti”, mentre egli, con l’autovettura blindata, attese il suo ritorno nel
cortile, proprio davanti a quella parte rialzata dalla quale si accedeva
nell’abitazione della CENTORRINO. Poco dopo sopraggiunse GIACOBBE Grazia, la
quale sapeva di potere trovare il marito in quel posto ed aveva necessità di
parlargli. Egli, mentre aspettava, non vide nulla che lo potesse insospettire e
non notò nessuno transitare in quel luogo per recarsi nel piccolo cortile dove
poi vi sarebbe stato l’agguato mortale. Quando il CAMBRIA, uscito
dall’abitazione di CENTORRINO Francesca, stava dirigendosi insieme alla
SPASARO verso la propria autovettura, egli
sentì dei “botti”, si girò verso il luogo da dove proveniva quel
rumore e vide dei lampi, notò
“le ombre” di “tre o quattro individui che stavano sparando” (tale
particolare è stato riferito in sede di indagini, mentre al dibattimento il
teste ha dichiarato che le persone “potevano
essere una o due” ma ha giustificato tale difformità ammettendo di non
ricordare più bene lo svolgimento dei fatti); sentì, nel contempo, “delle grida”
e scappò via. Fuori del cortile in direzione del viale Giostra, ad
alcune centinaia di metri dal luogo dell’agguato, vide lungo la strada, ad
angolo, dove vi era una panchina, GALLI Luigi
e
GATTO Giuseppe
che
discutevano tranquillamente e disse loro che delle persone avevano sparato a
Placido CAMBRIA.
La ricostruzione effettuata dal CAVO’ è stata, poi, confermata da sua moglie, GIACOBBE Grazia, la quale, escussa all’udienza del 22-12-1995, ha ribadito che il marito CAVO’ Giuseppe era solito accompagnare in auto CAMBRIA Placido, senza percepire per tale servigio alcun compenso. Il giorno dell’omicidio ella, avendo saputo che il marito avrebbe dovuto recarsi insieme al CAMBRIA a casa della madre della SPASARO, dove abitava anche la figlia di quest’ultima, ed avendo necessità di parlargli, si recò in quel luogo e lì trovò il marito nel cortile dello stabile, fermo con l’autovettura del CAMBRIA, ai piedi delle scale di accesso a quella parte del cortile sopraelevata nella quale vi era il portone dell’abitazione suindicata. Ella non vide nessuno transitare davanti a loro ma dopo pochi minuti sentì il rumore degli spari e scappò via.
Di fondamentale importanza sono, infine, le dichiarazioni di SPASARO Giuseppina , che è stata escussa, con le garanzie di legge previste per gli imputati, dovendo ella rispondere nel presente procedimento di alcuni gravi reati, prima all’udienza del 23-10-1995, e poi, ancora, in confronto con SPARACIO Luigi , all’udienza dell’11-10-1997. Limitandosi ad esaminare le dichiarazioni rese nel corso dell’esame del 23-10-1995 (mentre l’analisi di quelle rese in sede di confronto deve essere momentaneamente rinviata, in quanto la loro valutazione va effettuata in un contesto unitario con le affermazioni dello SPARACIO), va rilevato che la SPASARO è stata la sola persona a descrivere con sufficiente accuratezza l’esecuzione del delitto, pur con qualche imprecisione nella parte relativa a ciò che avvenne prima dell’agguato mortale. Ella ha, infatti, affermato di essersi recata la sera dell’omicidio, insieme al proprio convivente CAMBRIA Placido, a casa della propria madre. Tale circostanza non corrisponde, verosimilmente, al reale succedersi degli avvenimenti, poiché essa risulta smentita non solo dalle dichiarazioni prima riassunte di CAVO’ Giuseppe e di GIACOBBE Grazia, ma anche da quelle della figlia, CENTORRINO Francesca, escussa anch’essa all’udienza del 23-10-1995, che appaiono perfettamente concordanti con le prime. Quest’ultima ha, invero, affermato che la madre giunse quel giorno a casa sua, dove era solita recarsi (non vi era, infatti, alcuna ricorrenza particolare), circa mezz’ora prima del CAMBRIA mentre poi i due se ne andarono via insieme. La stessa SPASARO ha, peraltro, ricordato che il CAMBRIA si recò nel pomeriggio a Rodia dove le sorelle dovevano acquistare una villetta, così implicitamente confermando il racconto del CAVO’. Si tratta, comunque, di una discordanza, da un lato, di modesto rilievo per la complessiva ricostruzione dei fatti, essendo certo che CAMBRIA Placido si trovò quella sera, insieme alla propria convivente, a casa della madre di quest’ultima, e, dall’altro lato, inidonea ad inficiare l’attendibilità delle ulteriori affermazioni della SPASARO. Mentre è possibile, infatti, che il ricordo della donna sia rimasto alterato, a causa del lungo tempo trascorso, con riferimento ad elementi marginali del fatto, si deve, viceversa, ritenere che esso sia tuttora ben vivo con riferimento a tutte quelle circostanze che, proprio per il loro rilievo, si imprimono più facilmente nella memoria di chi ha vissuto in prima persona simili vicende. Occorre, inoltre, osservare che il Pubblico Ministero, a seguito delle iniziali laconiche affermazioni della SPASARO, ha ritenuto necessario leggerle, in aiuto della memoria, il contenuto del verbale delle dichiarazioni dalla stessa rese alle forze dell’ordine poco dopo il fatto. La donna ha, allora, efficacemente mostrato la chiarezza del proprio ricordo, poiché, dopo alcune incertezze (“io non capivo niente, non ho visto niente”) che hanno palesato la volontà di dimenticare quanto era successo ma anche, probabilmente, l’esistenza di evidenti difficoltà a vincere la paura ed a collaborare lealmente con l’autorità giudiziaria, non si è limitata a confermare le precedenti affermazioni, ma ha significativamente fornito ulteriori particolari prima non riferiti. La SPASARO ha dichiarato che la sera dell’omicidio ella, dopo essersi congedata dalla figlia e dalla madre, si avviò insieme a Placido CAMBRIA verso l’uscita. Nelle sue dichiarazioni rese agli inquirenti subito dopo l’attentato la teste ha così ricostruito il fatto: “dopo avere disceso i primi gradini del portone di ingresso dello stabile e percorsi pochi metri del cortiletto sopraelevato, antistante sia la palazzina di mia madre che quella accanto posta sulla sinistra per chi guarda le stesse, nel momento in cui mi giravo verso il CAMBRIA, che stava alla mia sinistra, per dirgli che ci saremmo rivisti a casa [essi, infatti, erano soliti viaggiare su autovetture diverse], dando, quindi, le spalle alla palazzina confinante a quella di mia madre, improvvisamente sentivo l’esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco e contemporaneamente un bruciore alla spalla. Avevo l’istinto di girarmi e notavo un individuo incappucciato che continuava a sparare con l’arma che imbracciava, forse un mitra o un fucile. Avevo la forza di afferrarlo per un braccio, dicendogli inutilmente di smetterla, ma questi continuava nella sua azione, collaborato, credo, da una o due persone. Ricordo che il CAMBRIA cadeva a terra dopo alcuni secondi. Avvicinatami, lo stesso mi faceva segno di allontanarmi”. La SPASARO non ha, invero, ripetuto al dibattimento la suddetta descrizione e si è limitata a dire che era in stato di choc, ma ha, successivamente, aggiunto, come se improvvisamente rivedesse la scena che si presentò quella sera davanti ai propri occhi: “io ho detto: scappa; e lui mi ha detto: scappa. Io mi sono messa davanti...Non so, sa, sono momenti che non voglio ricordare”. La teste ha, quindi, ricordato che gli attentatori, che erano tutti incappucciati, scapparono via, mentre ella venne soccorsa da ROBERTI Antonio, un cugino del CAMBRIA, circostanza quest’ultima che è stata ribadita dal ROBERTI, escusso all’udienza del 23-10-1995. La SPASARO ha, inoltre, precisato che nessuno, prima dell’agguato, chiamò al citofono il CAMBRIA per farlo scendere dall’appartamento, anche perché l’immobile era privo di citofono. Ha escluso, inoltre, che il CAMBRIA facesse uso di sostanze stupefacenti ed ha ricordato che, oltre a lei, sul luogo del delitto vi erano, a poca distanza, sotto le scale, CAVO’ Giuseppe, che attendeva con l’autovettura blindata, e la moglie di quest’ultimo.
Qualche ulteriore particolare è stato, infine, fornito da CENTORRINO Francesca, la quale, all’udienza del 23-10-1995, ha dichiarato di essersi affacciata, dopo aver sentito i primi spari, alla finestra della propria abitazione, che si trovava al primo piano, e di aver visto la madre a terra vicino al convivente, mentre accanto ai due vi era una persona che seguitava a sparare.
Le forze dell’ordine svolsero immediatamente approfondite indagini al fine di pervenire alla scoperta dei colpevoli, anche attraverso numerose perquisizioni domiciliari, che diedero, però, esito negativo (vedi verbali di perquisizione domiciliare presso l’abitazione di CAMBRIA Giuseppe, di CENTORRINO Francesca e di SPAGNOLO Raimondo). Tale attività ha formato oggetto al dibattimento delle deposizioni testimoniali dell’ispettore AMATO Giuseppe (vedi udienza del 23-10-1995) e del vice questore Vincenzo. Quest’ultimo, escusso alle udienze dell’11-12-1995 e del 22-12-1995, ha, in particolare, riferito che il delitto apparve subito attribuibile a contrasti sorti nell’ambito della criminalità organizzata. Le indagini furono, pertanto, avviate nei confronti di quei soggetti che apparivano in contrasto con il gruppo criminoso del quale il CAMBRIA si riteneva fosse un autorevole esponente. La circostanza attinente al ruolo rivestito dal CAMBRIA nella criminalità messinese risultava, peraltro, in qualche modo confermata dal rinvenimento, nella tasca del cappotto indossato da SPASARO Giuseppina , al momento dell’agguato, di due lettere, una delle quali verosimilmente attribuibile al pregiudicato PARATORE Vincenzo. In detta lettera il PARATORE, che si trovava a quel tempo detenuto, teneva informato il CAMBRIA, attribuendogli chiaramente una funzione direttiva, di quello che succedeva in carcere (su tale lettera vedi anche quello che si è detto a proposito dell’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg.). Il rinvenimento sul luogo dell’omicidio di un involucro con una piccola quantità di eroina, circa dieci grammi, confezionata per essere consegnata ad un piccolo spacciatore, confermò, poi, che il CAMBRIA si interessava al traffico di stupefacenti, mentre le parole sopra esaminate di CAVO’ Giuseppe sui movimenti della vittima nelle ore che precedettero il delitto consentirono di ipotizzare l’esistenza di un legame tra il gruppo diretto dal CAMBRIA e quello diretto dallo SPARACIO, i quali, secondo quello che fu riferito alle forze dell’ordine da un loro confidente, DI NAPOLI Pietro, odierno collaboratore di giustizia, erano in contrapposizione armata con il gruppo capeggiato da LEO Giuseppe. Le dichiarazioni del DI NAPOLI prospettarono, inoltre, un collegamento tra l’omicidio del CAMBRIA e quello dei due fratelli AMANTE, giovani tossicodipendenti, dediti, nello stesso tempo, al piccolo spaccio di droga, i quali furono uccisi solo qualche giorno dopo in località Tono (vedi quello che si dirà su tale delitto a pag. 1643 e segg.).
Gli inquirenti non riuscirono, tuttavia, a raccogliere elementi indizianti a carico di alcuno ed il G.I.P. dispose l’archiviazione degli atti. Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, cui fecero seguito quelle di numerosi altri collaboratori, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 23-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di GALLI Luigi , GATTO Giuseppe , PAPALE Domenico , MAURO Carmelo , COTUGNO Giovanni e VENUTO Giuseppe .
In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , MARCHESE Mario , COSTA Gaetano , CASTORINA Pasquale , PAGANO Antonino , CROCE Pietro , RIZZO Rosario , CARIOLO Antonio , LEO Giovanni e SPARACIO Luigi .
Ha riferito SANTACATERINA Umberto (sentito in merito all’episodio criminoso in esame alle udienze in sede di incidente probatorio del 9-2-1994 e del 15-2-1994) di aver saputo i particolari di tale delitto da LEO Giuseppe e da VENUTO Giuseppe . Il primo gli riferì, quando egli andò a fargli visita subito dopo essere uscito dal carcere (il SANTACATERINA venne scarcerato il 31-3-1989 - vedi dati forniti dal D.A.P.), “che era stato lui, GALLI e PIMPO ad ucciderlo”. Il collaboratore ha continuato dicendo che LEO Giuseppe decise l’omicidio “perché CAMBRIA Placido gli aveva fatto fare due agguati a LEO Giuseppe a villaggio Aldisio”. Il LEO, che era in contatto con GALLI Luigi , con il quale era anche legato da rapporti di parentela, raggiunse, allora, un accordo con quest’ultimo “che il GALLI doveva uccidere lo SPARACIO e il LEO il CAMBRIA”. Successe, però, “che questo scambio non è avvenuto e LEO gli ha detto, dice: adesso l’ammazziamo io, tu e PIMPO a CAMBRIA”. Il LEO si rivolse al GALLI perché questi, che abitava nello stesso quartiere del CAMBRIA, poteva eseguire il delitto con maggiore facilità. Il GALLI, inoltre, poteva disporre dei fratelli AMANTE Giovanni e Lorenzo, soprannominati “nik nak”, per attirare la vittima sul luogo dell’agguato mortale. I fratelli AMANTE, infatti, “avevano contattato prima il CAMBRIA che gli doveva dare della droga. Loro poi gli hanno suonato di sotto e il CAMBRIA è sceso con la droga per dargliela. Sotto le scale erano nascosti LEO, PIMPO e GALLI”, i quali eseguirono l’omicidio. Coinvolto nell’azione delittuosa fu anche VENUTO Giuseppe , il quale accompagnò con la propria motocicletta LEO Giuseppe sul luogo dell’agguato.
PARATORE Vincenzo (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 13-3-1996, 1-4-1996, 9-4-1996, 12-4-1996 e 13-4-1996) ha dichiarato che esecutori materiali del delitto furono GATTO Giuseppe , PAPALE Domenico , MAURO Carmelo e COTUGNO Giovanni , tutti uomini appartenenti al clan “GALLI”, mentre mandanti furono PIMPO Salvatore, GALLI Luigi e LEO Giuseppe. Il collaboratore ha, quindi, spiegato come si venne formando in lui tale convinzione. Egli non assistette, invero, al fatto, atteso che a quel tempo era detenuto, né partecipò in alcun modo alla sua deliberazione o alla sua organizzazione, trattandosi di un omicidio maturato, secondo le sue stesse affermazioni, in un clan avverso a quello cui egli apparteneva, sicché giunse alle suddette conclusioni sulla base di diverse notizie che acquisì nel corso del tempo. Il PARATORE ha, anzitutto, spiegato che GALLI Luigi poteva avere un valido motivo per uccidere CAMBRIA Placido, poiché quest’ultimo aveva espresso l’intenzione di uccidere il primo, ritenendolo un alleato poco affidabile che manteneva rapporti sotterranei con il capo clan nemico LEO Giuseppe. Il PARATORE ha ricordato di avere, a tal proposito, ricevuto in carcere, pochi giorni prima dell’omicidio, una lettera del CAMBRIA, nella quale questi gli diceva che aveva parlato con PIMPO Salvatore e gli aveva riferito i suoi sospetti sul GALLI e la sua intenzione di ucciderlo. Lo stesso PARATORE ha, in seguito, aggiunto che egli ebbe conferma di tale incontro tra CAMBRIA Placido e PIMPO Salvatore, del quale era stato informato con la lettera suddetta, da SPASARO Giuseppina “perché poi mi sono informato [...] e lei mi ha detto che un paio di giorni prima di morire Placido si era recato a casa di PIMPO”. Il PARATORE ha, quindi, espresso la convinzione che PIMPO Salvatore avesse informato il GALLI dei propositi criminosi del CAMBRIA, così spingendo il primo ad anticipare i piani dell’altro ed a deliberare la sua uccisione. Al fine di avvalorare l’attendibilità delle proprie affermazioni in ordine al proposito del CAMBRIA di uccidere il GALLI, il PARATORE ha riferito che egli scrisse in carcere una lettera composta da due fogli, che consegnò nel corso di un colloquio alla propria moglie, SCILIBERTO Maria, affinché quest’ultima la consegnasse al CAMBRIA unitamente ad un’altra lettera scritta da CARIOLO Antonio ed indirizzata a SPARACIO Luigi . Successe, però, che la donna non rintracciò il CAMBRIA e consegnò la lettera alla SPASARO, la quale avrebbe dovuto darla al convivente, ma non fece in tempo, poiché il CAMBRIA venne ucciso quella stessa sera. In detta lettera egli comunicava al CAMBRIA, con riferimento a quanto aveva in precedenza saputo sulla volontà manifestata da quest’ultimo di uccidere il GALLI, che un tale Natale COCUZZA, “che è stato sempre vicino a me perché è dello stesso quartiere mio”, pure lui detenuto, aveva presentato domanda per ottenere un permesso e, non appena fosse uscito dal carcere, avrebbe potuto essere incaricato dell’uccisione di GALLI Luigi o di CUSCINA’ Francesco (“a Natale COCUZZA avevo dato l’ordine di uccidere GALLI Luigi oppure a CUSCINA’ Francesco. Allora, poi avevo avvisato Placido CAMBRIA che se lui..., cioè o CUSCINA’ o GALLI, chi dei due voleva fare ammazzare, diciamo, li poteva ammazzare..., decideva lui”). Le sopra esposte dichiarazioni del PARATORE hanno trovato numerosi elementi di conferma. Si è già visto che il dirigente della Squadra Mobile di Messina, SPERANZA Vincenzo, nel corso della sua deposizione, ha ricordato che nelle tasche del cappotto indossato dalla SPASARO al momento dell’agguato, furono trovate due lettere, una delle quali era stata, verosimilmente, scritta di pugno da PARATORE Vincenzo. E’ stata, quindi, acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento, all’udienza del 13-4-1996, una copia fotostatica della lettera suddetta e, come si è già osservato in precedenza (vedi quello che si è detto a proposito dell’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg.), possono sussistere ben pochi dubbi circa il fatto che la suddetta copia riproduca fedelmente il documento originale e che questo si identifichi proprio nella lettera che avrebbe mandato il PARATORE al CAMBRIA, anche a prescindere dal riconoscimento della propria scrittura che il primo ha effettuato nel corso dell’udienza dibattimentale, mentre è indiscutibile l’ammissibilità del suindicato documento quale mezzo di prova, dovendosi richiamare su tale punto le argomentazioni ampiamente sviluppate in precedenza. Orbene, in tale copia fotostatica, vi è un passo perfettamente corrispondente a quello che, secondo quanto riferito dal PARATORE, sarebbe stato il contenuto della lettera (“Ti volevo anche dire che deve uscire Natale COCUZZA. Io gli ho detto che deve prendere Franco CUSCINA’ o a Luigi, però poi te la vedi tu di quello che gli vuoi far fare”) e ciò costituisce un formidabile riscontro alle sue affermazioni. Va, altresì, rilevato che le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo hanno trovato ulteriore conforto sia nell’accertamento compiuto da questa Corte, dal quale è risultato che egli fruì, proprio in data 18-1-1989, di un colloquio con la propria moglie (vedi attestato della Casa Circondariale di Messina, acquisito al n. 97 dei documenti di cui all’ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in data 19-7-1997), sia nelle affermazioni di SCILIBERTO Maria, la quale, escussa all’udienza del 13-10-1997, ha riferito che era solita andare tutte le settimane a far visita in carcere al marito PARATORE Vincenzo ed ha confermato che questi le diede una lettera da consegnare a CAMBRIA Placido ma che ella affidò alla SPASARO, non avendo trovato il CAMBRIA. E’ stato, infine, accertato (vedi documenti acquisiti al n. 94 dell’ordinanza del 19-7-1997) che COCUZZA Natale presentò, mentre si trovava detenuto nel carcere di Messina, dove venne trasferito in data 8-1-1989, un’istanza per la concessione di un permesso premio, che non fu, poi, accolta dal competente organo giudiziario. Benché nel documento agli atti non risulti la data di presentazione di detta istanza, non si può, allora, escludere, in considerazione della data di trasmissione al Magistrato di Sorveglianza, avvenuta il 20-2-1989, che il PARATORE abbia fatto riferimento proprio a tale domanda.
Il collaboratore ha, altresì, affermato che un altro elemento di sospetto nei confronti del GALLI fu l’allontanamento, avvenuto “qualche giorno prima che Placido CAMBRIA morisse”, di STRACUZZI Antonino “un uomo fidatissimo di GALLI” dalla sezione nella quale egli si trovava. Tale circostanza è stata, tuttavia, smentita dagli accertamenti compiuti da questa Corte, i quali hanno consentito di appurare, anche se non può escludersi un errore nelle annotazioni dei registri relativi agli spostamenti dei detenuti, che lo STRACUZZI rimase nella cella n. 7 del piano terra del reparto “cellulare” durante tutto il periodo della propria detenzione dal 22-11-1988 al 24-7-1989, mentre il PARATORE fu in quello stesso periodo ristretto nella cella n. 82 del secondo piano del reparto “cellulare” (vedi attestazione di cui al documento n. 54 acquisito con ordinanza del 19-7-1997).
Il PARATORE ha continuato dicendo
che egli ebbe conferma dei suoi sospetti dallo stesso GALLI Luigi
, il quale, qualche tempo dopo il fatto,
venne arrestato (risulta che fu ristretto nella Casa Circondariale di
Messina dal 18-3-1989 - vedi dati forniti dal D.A.P.) e lavorò insieme a lui in cucina (quest’ultima circostanza è
risultata confermata dal documento n. 68 acquisito con l’ordinanza del
19-7-1997, nel quale è contenuta attestazione della Direzione della Casa
Circondariale di Messina circa il fatto che PARATORE Vincenzo e GALLI Luigi
nei mesi di giugno ed agosto 1989 espletarono entrambi attività
lavorativa alla cucina detenuti). Egli non
era in buoni rapporti con il GALLI (il collaboratore ha efficacemente
affermato che “lui mi voleva ammazzare a
me, io lo volevo fare al forno”) ma
ciò non impedì che quando egli contestò a quest’ultimo di aver avuto parte
nell’omicidio del CAMBRIA, il GALLI ammise le proprie responsabilità,
affermando, per giustificare il comportamento tenuto, che esso sarebbe stato
un’inevitabile reazione alla volontà omicida del CAMBRIA, e fece, nel
contempo, riferimento ad un coinvolgimento del LEO nell’episodio delittuoso (vedi
udienza del 1-4-1996: “dice: Enzo,
scusa, pi diri, un minutu, Toruccio [PIMPO]
mi veni a mia a diri chi Placidu CAMBRIA mi voli ammazzari picchì iò
sugnu amicu i LEU, e quando mai, dici, però, intantu, pi diri, iddu già mi
voli ‘mmazzari, giustamenti iò, pi diri, chi fazzu? Vaiu unni LEU, picchì,
giustamenti, si iò sparu, pi diri, a Placidu CAMBRIA e pe’ disgrazia non l’avissi
‘mmazzari, giustamenti Placidu CAMBRIA mi tagghia in dui. Picciò vaiu unni
LEU, mi mettu daccoddu cu LEU, pi diri, giustamenti si succedi cacchi cosa, pi
diri, chi mi dugna na manu d’aiutu? E giustamente dopu, pi diri, ‘mmazzu a
Placidu. Ma tu, pi diri, ta pigghì cu mia? Ta l’ha pigghiari cu Placidu, ma
no cu mia”). Il PARATORE ha, quindi, affermato che seppe
maggiori particolari del delitto da PIMPO Salvatore e da MAURO Carmelo
. Costoro gli dissero che il CAMBRIA
doveva andare a casa di CENTORRINO Francesca perché quel giorno si festeggiava
il compleanno di uno dei figli avuti da questa con CAVO’ Domenico (tale
ultima circostanza è stata, però, smentita, come si è visto, da CENTORRINO
Francesca). “I killer stavano in casa di
questo Ignazio “Curtu”, che è uno che sta a Milano [...]. Quando hanno
visto arrivare a CAMBRIA che entrava in casa di Francesca CENTORRINO, sono scesi
da questa abitazione e si sono nascosti nell’atrio della palazzina. Quando è
il momento che CAMBRIA...perché CAMBRIA viaggiava sulla macchina blindata
insieme a CAVO’ Giuseppe, inteso “u’ gaippu”... Quando questo è sceso
insieme a SPASARO Giuseppina, [...] ci ghiavaru quattru botti e u ittaru dda
‘nterra. Fucili e pistoli hanno utilizzato e l’hanno ammazzato”. CAVO’
Giuseppe, invece, scappò via, anziché rifugiarsi nell’autovettura blindata,
dove avrebbe potuto trovare agevole riparo. Il collaboratore ha specificato
che ricevette tali confidenze da PIMPO Salvatore in carcere, quando questi
venne arrestato (risulta che PARATORE Vincenzo venne ristretto nella Casa
Circondariale di Messina dal 10-11-1988 al 30-8-1990, mentre il PIMPO fu
detenuto nel medesimo istituto penitenziario dal 18-4-1989 al 9-3-1990 - vedi
dati forniti dal D.A.P., nonché attestazione della Direzione del predetto
istituto penitenziario, acquisita con ordinanza del 19-7-1997, documento n. 64,
nella quale si afferma che PARATORE Vincenzo e PIMPO Salvatore, pur non essendo
stati ubicati nello stesso reparto, avevano possibilità di incontro) ed ha
spiegato che “a quel tempo era nata una
lite con il PIMPO [...]: il GALLI e il PIMPO [...] non andavano d’amore e
d’accordo come nei primi tempi. Allora il PIMPO cercava [...] di venire a
contatto con me e di allearsi, diciamo, a noi”. Ciò spinse il PIMPO a rivelargli i particolari del fatto, anche se,
naturalmente, questi attribuiva tutte le responsabilità al GALLI, mentre egli
sapeva bene che anche il PIMPO aveva le proprie colpe (“avevo
capito che la colpa era sua”). Anche
MAURO Carmelo
gli
parlò, infine, di tale fatto in carcere, al campo sportivo, quando questi venne
arrestato nel 1989 (risulta che MAURO Carmelo
venne ristretto nella Casa Circondariale di Messina dal
2-6-1989 al 12-6-1990, data nella quale ottenne l’affidamento al Servizio
Sociale - vedi dati forniti dal D.A.P.). Benché
il MAURO appartenesse ad un clan diverso dal suo, egli era in confidenza con
lui, essendo stato, anni prima, il suo testimone di nozze (tale circostanza,
negata con forza dal MAURO, il quale, durante l’escussione del collaboratore,
ha inveito contro il PARATORE, dicendo “cu
caddu ti canusci”, è stata, successivamente, ammessa dallo stesso MAURO
nel corso del suo esame e, quindi, confermata
dagli accertamenti compiuti su richiesta di questa Corte, dai quali è risultato
che MAURO Carmelo
, coniugato con LO PRESTI Domenica - vedi atto di matrimonio, celebrato il
24-2-1979, acquisito con ordinanza del 19-7-1997 al n. 141 dei documenti - ebbe,
quali testimoni di nozze, PARATORE Vincenzo e PIMPO Salvatore - vedi copia
dell’atto di matrimonio concordatario acquisito con ordinanza del 19-7-1997 al
n. 142 dei documenti). Il collaboratore ha chiarito che quando
egli parlò con il MAURO, già era stato informato dal PIMPO di tutti i
particolari del delitto ed egli si limitò a verificare, attraverso le parole
del MAURO, se il PIMPO gli avesse detto la verità. Egli, per indurre il MAURO a
parlare, lasciò intendere al suo interlocutore che poteva confidarsi
liberamente, poiché egli già sapeva tutto (“a lui gli facevo capire che io sapevo tutto parlando”), mentre
quando il MAURO, nonostante ciò, si mostrò restio a dire qualcosa, egli fece
ricorso “al nostro rispetto: Carmelo, ma ti rendi conto di quello..., tu che
stai facendo..”. Il PARATORE ha, inoltre, aggiunto di aver saputo che
l’omicidio dei fratelli AMANTE fu in qualche modo collegato con l’omicidio
del CAMBRIA, poiché i primi “cioè..,
che erano stati testimoni, diciamo..., quando hanno sparato, giustamente,
quelli, diciamo, si trovavano lì, non so perché, cioè sempre secondo quello
che mi ha detto PIMPO”. Il collaboratore ha chiarito, infine, che tra
le sue fonti di informazioni non vi fu SPASARO Giuseppina
, la quale si incontrava giornalmente con
sua moglie, ma non gli seppe dire alcunché, salvo il fatto che gli aggressori
erano tutti incappucciati . Il PARATORE ha, tuttavia, in seguito, ricordato
(ma solo dopo una domanda dal tenore indubbiamente suggestivo: CORTE:
“quindi la SPASARO non le ha detto di averli visti, di aver suonato, che
avevano citofonato?”), che la
SPASARO gli disse “che avevano citofonato” delle persone. Su
quest’ultimo particolare il collaboratore è stato, comunque, molto generico
ed ha tenuto a ribadire che la donna “non
mi ha dato molte spiegazioni”.
Per meglio valutare
l’attendibilità del PARATORE occorre osservare che PARATORE Vincenzo, secondo
quanto è stato evidenziato a seguito di specifica domanda di un difensore, rese
dichiarazioni sul fatto di sangue in esame, in sede di indagini preliminari, in
due distinte occasioni: una prima volta in data 29-11-1993 ed una seconda volta
in data 29-3-1994. Nelle dichiarazioni contenute nel verbale del 29-11-1993 il
collaboratore, pur avendo indicato i mandanti dell’omicidio ed avendo
descritto in maniera dettagliata le modalità del fatto, non specificò chi
fossero stati gli esecutori materiali, riservandosi di dire i loro nomi in un
momento successivo, mentre nelle dichiarazioni contenute nel verbale del
29-3-1994, nel quale, peraltro, furono usate le identiche parole e la medesima
punteggiatura del primo verbale, egli indicò anche gli esecutori materiali del
delitto. Il PARATORE si è giustificato dicendo che ciò rispondeva ad una sua
precisa scelta, effettuata “solamente
per non mettermi confusione”, la quale venne accettata, anche se con
alcune resistenze, da chi lo interrogava. Già si è detto parlando
dell’attendibilità intrinseca della chiamata (vedi pag. 104
e segg.) come, in realtà, sorga il concreto sospetto, già solo per il fatto
che tale prassi era piuttosto diffusa nell’esame dei diversi collaboratori di
giustizia, che essa rispondesse ad un preciso indirizzo degli organi di
indagine, come è stato più esplicitamente affermato da altri collaboratori e
sostanzialmente ammesso dal maresciallo GATTO Biagio all’udienza del
13-11-1995. Non occorre in questa sede ribadire le perplessità e lo sconcerto
che suscita un simile modo di procedere, anche se fosse stato solo tollerato e
non, addirittura, indotto dagli organi inquirenti, perché non consente al
giudice del dibattimento di verificare efficacemente la spontaneità della
dichiarazione del collaborante e può, anzi, costituire rilevante elemento di
inquinamento. Su tali questioni di indubbia rilevanza è, tuttavia, sufficiente
richiamare quanto si è detto in precedenza, al fine di sottolineare la necessità
di un particolare rigore argomentativo nel valutare l’attendibilità
intrinseca delle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo e degli altri collaboratori,
dovendosi valorizzare solo quelle che appaiono espressione, anche in parte, di
un’effettiva conoscenza dei fatti che il dichiarante ha manifestato attraverso
l’originalità del suo contributo, secondo un metodo ermeneutico che
attribuisce alla stessa dichiarazione ed alle sue caratteristiche oggettive
fondamentale valenza dimostrativa. Per saggiare, infine, l’attendibilità del
PARATORE, un difensore gli ha chiesto se egli avesse avuto delle liti in carcere
con PAPALE Domenico
e con GALLI Luigi
, quando costoro lavoravano insieme a lui in cucina. Il PARATORE, tuttavia, pur confermando la circostanza di aver lavorato insieme ai due menzionati
soggetti da lui accusati di avere avuto parte nell’omicidio del CAMBRIA
(ciò è stato, peraltro, accertato mediante acquisizione di documentazione
della Casa Circondariale di Messina attestante che i tre suindicati detenuti
espletarono tutti attività lavorativa in cucina nei mesi di giugno ed agosto
1989 - vedi atti acquisiti ai numeri 68 e 69 dell’ordinanza del 19-7-1997),
ha negato di aver avuto con loro, in quel periodo, significativi contrasti tali
da potere turbare la serenità delle sue dichiarazioni.
LA TORRE Guido (sentito su tale fatto alle udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996) ha dichiarato che esecutori materiali dell’omicidio di CAMBRIA Placido furono PAPALE Domenico , COTUGNO Giovanni e MAURO Carmelo , i quali agirono su incarico di GALLI Luigi “che nello stesso tempo aveva fatto l’alleanza con Giuseppe LEO”, poiché il GALLI “anche se diceva che andava contro Pippo LEO, [...] aveva una certa parentela e quindi, sotto sotto, lavorava sempre con Pippo LEO e poi avevano pure dei vecchi rancori con il CAMBRIA e quindi decise, insieme a LEO di togliere di mezzo il CAMBRIA”. Egli apprese tali fatti da PIMPO Salvatore, nel dicembre 1989, durante il periodo natalizio, in carcere, un giorno che il PIMPO, che era recluso nella cella accanto, “doveva mangiare con noi”, al reparto “camerotti” “nella mia cella, mi sembra la 32” (risulta, dai dati forniti dal D.A.P., che LA TORRE Guido fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina dal 1-2-1989 al 12-2-1990, mentre PIMPO Salvatore fu ivi detenuto dal 18-4-1989 al 9-3-1990 beneficiando solo in un breve periodo, dal 7-8-1989 al 18-10-1989, degli arresti domiciliari. Quest’ultimo, inoltre, fu ubicato nella cella n. 33 del primo piano del reparto “camerotti” - vedi attestazione acquisita al n. 64 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997). Essi erano, infatti, “buoni amici, cioè io mi mettevo a sua disposizione e quindi lui vedeva questa mia amicizia e allora si sentiva in grado di raccontarmi queste cose”. Già nell’ambiente si diceva che le persone sopra indicate si erano rese responsabili del delitto, “perché c’erano state persone che li avevano visti e poi il cugino di CAVO’ aveva pure visto loro, queste persone che avevano ucciso il CAMBRIA”, ma il PIMPO gli confermò tali voci e gli disse che “MAURO Carmelo gli passò sotto casa con un fucile in mano”, senza, però, narrargli alcun altro particolare sulle modalità dell’agguato. Il PIMPO negò di avere partecipato all’omicidio e “forse si è sfogato un pochettino, perché in quel periodo si era distaccato da Luigi GALLI, perché [...] quando mi raccontò questo già era successo l’omicidio CALIO’, che era il figlioccio di PIMPO (tale fatto delittuoso avvenne, come si è visto, il 15-11-1989 ad opera di BONANNO Rosario e RAGNO Antonio , uomini vicini a GALLI Luigi , che vennero immediatamente arrestati ed in seguito condannati con sentenza della Corte di Assise di Messina del 6-12-1989 acquisita in atti).
GIORGIANNI Salvatore (sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 28-10-1996 e del 4-11-1996) ha riferito di aver saputo chi fossero stati gli autori dell’omicidio di CAMBRIA Placido da SPARACIO Luigi , il quale, mentre egli, TRISCHITTA Pietro ed ARNONE Umberto si trovavano latitanti in una casa di MEO Matteo (sulla latitanza dei soggetti suindicati vedi quello che si è detto a proposito dell’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg.), li andò a trovare e disse loro che ad uccidere il CAMBRIA erano stati MAURO Carmelo , COTUGNO Giovanni e PAPALE Domenico mentre mandante era stato GALLI Luigi , il quale “aveva saputo [...] che il CAMBRIA non si fidava più, [...] ha pensato che forse il CAMBRIA voleva uccidere il GALLI”. Lo SPARACIO affermò di aver saputo ciò da LENTINI Stellario , il quale era cugino del CAMBRIA ed aveva manifestato l’intenzione di vendicare quest’ultimo. Lo stesso LENTINI, circa dieci giorni dopo la visita dello SPARACIO (“SPARACIO ce lo dice, dopo dieci giorni viene LENTINI e ce lo dice”), avvenuta qualche mese dopo il delitto (“SPARACIO quando viene da noi già l’omicidio era stato fatto. [...] Non so da quanti mesi, quando è stato che è stato fatto”) evase dagli arresti domiciliari, andò a trovarli unendosi a loro e confermò “che aveva assistito e che aveva visto sparare a queste persone, anzi che il PAPALE, prima di darsi alla fuga, aveva sparato in testa al cugino”. Il LENTINI aveva potuto osservare la scena del delitto perché si trovava agli arresti domiciliari in un’abitazione sita vicino a quella della CENTORRINO (è stato accertato che LENTINI Stellario fu ristretto agli arresti domiciliari a seguito di ordinanza del 23-11-1988 e fino al 19-7-1989, data nella quale si allontanò dal domicilio dichiarato di viale Aranci is. 12 n. 7 e venne denunciato per evasione - vedi attestazione trasmessa dalla Questura di Messina a seguito di richiesta effettuata da questa Corte con ordinanza del 19-7-1997 al n. 120 dei documenti) e, quando udì gli spari, si affacciò e vide due persone sparare con un fucile, mentre una terza, che ha riconosciuto nel PAPALE, aveva una pistola. Il LENTINI non specificò se gli aggressori fossero travisati ma egli dedusse dalla narrazione di quest’ultimo che essi, essendo stati da lui riconosciuti, avevano agito a viso scoperto. E’ stato, quindi, sentito, all’udienza del 22-9-1997, l’imputato di reato collegato LENTINI Stellario , in relazione alle affermazioni sopra brevemente riassunte di GIORGIANNI Salvatore . Il LENTINI ha ammesso che la sera dell’omicidio del CAMBRIA, che era suo cugino, in quanto figlio del fratello della madre, egli si trovava detenuto agli arresti domiciliari in una casa sita in viale Aranci interno 7, al quarto piano, che aveva una finestra sul cortile nel quale avvenne l’attentato, ma dalla quale non era possibile vedere la scena del delitto a causa di un muro che ostruiva la vista. Dal pianerottolo antistante la porta di detta abitazione vi era, però, una finestra, dalla quale era possibile osservare detto cortile. Egli, dopo aver sentito i colpi di arma da fuoco (il dichiarante ha sottolineato che ciò avvenne solo “dopo” il fatto) si affacciò dalla suindicata finestra posta sul pianerottolo per vedere cosa fosse successo, ma “a mio cugino solo ho visto”, mentre non notò alcuno degli aggressori, anche perché da lì sarebbe stato difficile vederli. Il LENTINI ha, quindi, negato di aver mai riferito particolari su tale episodio delittuoso a SPARACIO Luigi o a GIORGIANNI Salvatore , anche se conosceva da molti anni lo SPARACIO, il quale portava a riparare le proprie autovetture in un’officina di elettrauto nella quale egli lavorava, alle dipendenze di tale CICCIARI, ed al quale chiese aiuto, sapendo che aveva molti appartamenti disponibili, quando decise, il 20 luglio 1989, di darsi alla latitanza. Tale decisione non fu presa, però, come ha affermato il GIORGIANNI, per vendicare il cugino morto, poiché “non mi interessava a mia mio cugino”, ma solo perché, non essendo stato trovato a casa dai carabinieri in occasione di un controllo “sapevo che quando venivano mi arrestavano”. Lo SPARACIO gli diede la sua disponibilità a ricoverarlo durante la latitanza e lo accolse in un appartamento sito nei pressi della clinica COT, dove “lì ho incontrato, ho conosciuto sia GIORGIANNI, sia TRISCHITTA [...] e sono rimasto con loro”.
MARCHESE Mario (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 24-9-1996, 1-10-1996 e 2-10-1996) ha dichiarato che egli, all’epoca dell’omicidio, si trovava in carcere e seppe i particolari del fatto solo qualche anno dopo, nel 1991, quando uscì dal carcere e divenne alleato del GALLI nella guerra contro RIZZO e MANCUSO. Essi gli furono narrati da uno degli esecutori materiali, MAURO Carmelo , soprannominato “tirinnanna”, il quale sapeva che egli era un nemico del CAMBRIA e “gli faceva pure piacere fare vedere che è partito tutto da loro e non da LEO”, in quanto in un primo tempo si sparse la voce che esecutori materiali fossero stati LEO Giuseppe e VENUTO Giuseppe , su deliberazione dello stesso LEO e di GALLI Luigi . Il MAURO gli disse che esecutori materiali furono, invece, lui stesso, PAPALE Domenico , GATTO Giuseppe e COTUGNO Giovanni che portava la macchina, su mandato di GALLI Luigi , il quale aveva saputo che il CAMBRIA voleva eliminare lui ed il suo clan. Il collaboratore ha, quindi, così esposto ciò che apprese sul delitto: “Pure che il CAMBRIA camminava sempre con una macchina blindata, quel giorno lì hanno organizzato che lui andava dalla suocera, [...] perché lui conviveva con la SPASARO e c’era la madre che abitava in questo cortile dove lui è stato ammazzato. [...] Il PAPALE Domenico aveva un cognato lì che abitava, proprio accanto, adesso non mi ricordo come si chiama, “u’ cuttu”, Sarinu “u’ cuttu”, u’ chiamavano, Saro “u’ cuttu”. Si è messo lì, si sono messi sotto la scala ad aspettare...perché sapevano già..., anzi il CAMBRIA era andato sopra, hanno visto la macchina, [...] hanno aspettato, quando lui è sceso insieme alla sua convivente, SPASARO Giuseppina , loro hanno incominciato a sparare. Detto sempre da lui, dici che lei si è buttata addosso..., quando ha sentito i primi colpi si è buttata addosso al CAMBRIA la SPASARO e loro continuavano, dici, a sparare; hanno ferito pure a lei; dici: poi sono stato io, dici, l’ultimo a sparare con la pistola..., adesso non ricordo se ha detto col fucile...c’era una mitraglietta, un fucile, o una pistola, insomma, hanno sparato tutti e tre. [...] Poi sono usciti e c’era il COTUGNO, intesu “u’ marocchino”, dici che l’aspettava con una macchina fuori e se ne sono andati. Il GALLI, dici, era lì al volano, era vicino, diciamo [...]. Mi ricordo che dice che poi c’era l’autista che era CAVO’ Giuseppe dentro la macchina blindata, l’hanno visto e, insomma, se ne sono andati [...]”. Il MARCHESE ha, poi , aggiunto che il PIMPO fu tenuto dal GALLI all’oscuro del delitto, poiché questi “con CAMBRIA andava molto d’accordo”. I due, peraltro, già “non andavano più tanto d’accordo loro, come infatti, quando sono entrati in galera, si sono..., hanno bisticciato tutt’e due, non andavano più d’accordo”.
Per valutare l’attendibilità del MARCHESE occorre, infine, osservare, che egli rese le prime dichiarazioni agli inquirenti in ordine all’omicidio in esame solo nel febbraio 1994, dopo oltre un anno dall’inizio della sua collaborazione. Un difensore ha fatto rilevare al collaboratore la stranezza di tale condotta processuale, ma egli si è schermito dicendo che ciò dipese unicamente dalla grande mole di fatti sui quali aveva prestato il proprio contributo collaborativo, cosicché non gli fu possibile esaurire in poco tempo tutto ciò che aveva da riferire.
COSTA Gaetano (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 24-7-1996 e del 26-7-1996) ha dichiarato che l’omicidio di CAMBRIA Placido fu voluto da coloro che si opponevano a quest’ultimo “per motivi sempre di supremazia” e nell’agguato, eseguito con diverse armi, rimase ferita SPASARO Giuseppina , convivente della vittima. Il collaboratore si è, poi, così espresso in ordine ai mandanti del delitto: “mi sa che lì il piattino glielo avrà fatto il GALLI assieme a LEO Giuseppe e, per quello che mi è stato riferito, poi non so se è esatto quello che mi è stato riferito, [...] ci doveva essere anche il MARCHESE”, mentre, quanto agli esecutori materiali, “mi sa che è..., si parlò degli esecutori che erano stati indicati, sui fratelli MAURO e...[...]. Ci sono stati altri nomi , magari li avrò anche dichiarati, però in questo preciso momento non me li ricordo”. Solo a seguito di contestazione del verbale delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 20 maggio 1994, il collaboratore, dopo averne ricevuto lettura, ne ha confermato il contenuto, specificando che oltre al LEO ed al GALLI furono mandanti dell’omicidio anche PIMPO Salvatore, che era legato al GALLI, e MANCUSO Giorgio , che era alleato del LEO, mentre esecutori materiali furono, oltre ai fratelli MAURO, anche MAROTTA Gaetano ed i due fratelli AMANTE, detti “nik nak”. Il COSTA ha continuato dicendo che egli apprese tali circostanze da VENTURA Salvatore (il quale ha, però, negato, all’udienza del 29-5-1996, di aver mai saputo alcunché in ordine a tale fatto delittuoso) e solo a seguito di contestazione formulata da parte del Pubblico Ministero sulla base del diverso contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore agli inquirenti in data 20-5-1994, si è corretto dicendo che gli furono riferite da PIMPO Salvatore, nel corso delle udienze dibattimentali del maxiprocesso (intendendo, evidentemente, riferirsi al dibattimento d’appello del processo c.d. “dei 290”, che venne celebrato dal 23 gennaio al 21 aprile 1990) e, in modo più superficiale, da VENTURA Salvatore . Il COSTA ha tenuto, comunque, a precisare che egli potrebbe aver ricevuto notizie non del tutto veritiere, non escludendo “che il PIMPO abbia o aveva motivi di dirmi la verità come riteneva lui. Perché un bel momento lui l’omicidio CAMBRIA me lo poneva come un fatto reattivo all’eliminazione di mio fratello, come a dire: noi giustroti, vedi, hai visto, non gliel’abbiamo..., come se io ero il pischello di canna, cioè il pesce di acqua dolce e lui poteva...”. Successivamente, tuttavia, il collaboratore ha mostrato di dare un qualche credito al suddetto movente riferitogli dal PIMPO, anche se in una diversa prospettiva, affermando che il CAMBRIA non mise a parte il PIMPO ed il GALLI della sua intenzione di uccidere COSTA Antonino, ma “ha agito e poi si è giustificato il suo fatto. Tant’è che l’eliminazione di CAMBRIA avvenne anche per uno stimolo del genere: oggi ci ha messo mano al fratello di Tanino, domani può colpire anche noi”. Si può osservare sin d’ora che le dichiarazioni di COSTA Gaetano appaiono di ridottissima attendibilità intrinseca, sia per il loro contenuto molto generico, che non consente di effettuare alcun efficace controllo estrinseco, sia per le gravi incertezze che il dichiarante ha più volte tradito. Egli ha, infatti, indicato solo con grande difficoltà la fonte delle sue conoscenze e sul punto è stato recisamente smentito, per la parte che lo riguardava, da VENTURA Salvatore , il quale ha negato di aver appreso notizie rilevanti su tale fatto e, conseguentemente, di averle potute riferire al COSTA. Questi si è, poi, mostrato perplesso e dubbioso anche in ordine all’attendibilità dell’altra sua fonte di conoscenze, PIMPO Salvatore, e non ha ricordato al dibattimento particolari rilevanti che aveva, viceversa, riferito nella fase delle indagini. Tali dichiarazioni non possono, pertanto, essere tenute in alcun conto per la ricostruzione del fatto in esame e l’accertamento delle responsabilità individuali, poiché appare elevatissimo il pericolo che il collaboratore abbia rammentato e poi rivelato agli organi inquirenti delle mere voci carcerarie, forse diffuse dagli stessi responsabili dell’atto di sangue (è sintomatico, a tal proposito, che MAROTTA Gaetano sia stato nominato, oltre che dal COSTA, anche da SPARACIO Luigi , il quale ha riferito al dibattimento, come si vedrà meglio in seguito, che il suo nome gli venne indicato, nell’immediatezza del fatto, dal PIMPO) che egli apprese, peraltro, quando non era più, come qualche anno prima, il capo di una potente organizzazione criminale al quale i suoi luogotenenti dovevano riferire con precisione i fatti illeciti di maggiore rilievo, ma era ormai divenuto un soggetto emarginato nell’ambiente delinquenziale messinese, nei cui riguardi, come egli stesso ha ammesso, ci si poteva permettere di “millantare”.
CASTORINA Pasquale (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 20-5-1996) ha affermato solamente di aver saputo da DI BLASI Domenico “che là è partito da LEO Pippo, da GALLI e dai fratelli RIZZO”. Il contenuto estremamente laconico delle dichiarazioni del collaboratore, che non contengono alcun elemento di dettaglio attraverso il quale potere effettuare una seria verifica dell’attendibilità dell’accusa, rende molto elevato il pericolo che il CASTORINA si sia fatto portatore di mere voci d’ambiente, le quali non possono trovare ingresso nel materiale probatorio utilizzabile per la decisione, sicché non può attribuirsi a tali dichiarazioni alcun valore.
PAGANO Antonino
(sentito all’udienza del 5-11-1996) ha riferito che mandanti
dell’omicidio furono GALLI Luigi
e
PIMPO Salvatore, i quali deliberarono il delitto “per prendere il potere
loro”, mentre esecutori materiali furono PAPALE Domenico
, COTUGNO Giovanni
ed
altre due persone delle quali il collaboratore non ha ricordato il nome.
Successivamente il PAGANO ha, però, indicato anche MAURO Carmelo
tra
coloro che parteciparono all’agguato. Egli
apprese le suddette circostanze dal cugino PIMPO Salvatore e da COTUGNO Giovanni
nel
carcere di Salerno (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che PAGANO Antonino
e COTUGNO Giovanni
furono entrambi detenuti nel carcere di Salerno dal 6-7-1993
al 9-7-1993, dal 7-10-1993 all’8-10-1993, dal 20-12-1993 al 14-1-1994, dal
22-3-1994 al 30-5-1994, dal 15-7-1994 al 29-7-1994).
CROCE Pietro (sentito all’udienza del 5-11-1996) ha sostenuto che CAMBRIA Placido venne ucciso “per questioni di interesse e poi [...] perché diceva sempre che GALLI avvisava a Giuseppe LEO che lo volevano ammazzare in quanto GALLI era il cugino del LEO”. Egli apprese dal PIMPO “che RIZZO si doveva occupare dei fratelli AMANTE e GALLI di CAMBRIA”. Egli partecipò insieme ad altri al primo dei due delitti, che avrebbe dovuto essere eseguito lo stesso giorno nel quale venne ucciso il CAMBRIA e per tale motivo venne rinviato non appena il PIMPO comunicò loro “che avevano ammazzato Placido CAMBRIA”. In tale circostanza il PIMPO li informò, altresì, che esecutori materiali dell’omicidio erano stati PAPALE Domenico , COTUGNO Giovanni e MAURO Carmelo .
RIZZO Rosario (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 4-6-1996, 10-6-1996 e, in confronto con GALLI Luigi nonché con PAPALE Domenico , all’udienza dell’11-10-1997) ha dichiarato che CAMBRIA Placido e SPARACIO Luigi “facevano tragedie”, accusando GALLI Luigi di incontrarsi segretamente con LEO Giuseppe, loro nemico, mentre ciò non era vero. In quel tempo, inoltre, successe che CAMBRIA Placido e SPARACIO Luigi avevano, di propria iniziativa, senza dire nulla a GALLI e PIMPO, ucciso COSTA Antonino “e di là è scaturito tutto questo odio appoi nei confronti di CAMBRIA, picchì già c’era il rancore che loro dicevano che il GALLI si incontrava con LEO”. Il collaboratore ha, quindi, spiegato che un giorno d’estate del 1988, il CAMBRIA e lo SPARACIO convocarono lui ed il CALIO’ a casa del CAMBRIA. In detto incontro lo invitarono a fare un colloquio a suo cugino PIMPO Salvatore, che a quel tempo era detenuto, per comunicargli il loro disappunto derivante dal comportamento del GALLI. “Mi fa, dice: o si sistema, dice, o dimostra di essere cu noi, va...dice, avi a pigghiari ‘na decisioni. Io non appena sono uscito da casa di CAMBRIA Placido, sono andato da GALLI Luigi e gliel’ho detto come stavano le cose”. Si recò, quindi, a colloquio da PIMPO Salvatore “e ci spiegai i cosi come sono andati”. Questi gli disse: “ci ha diri a Luigi mi pigghia provvedimento picchì, dici, u’ mmazzunu”. Io sono uscito, sono andato da lui [da GALLI] e ci dissi: vidi chi cosi stannu così, così. [...] Va bene, dici. Ci siamo organizzati per farlo uccidere. [...] Ora il CAMBRIA Placido aveva più un’amicizia con CALIO’, si fidava più di lui ca di me. [...] Così io e mio fratello e GALLI ci dissimu: Ninu, ci dissi, iddu, datu chi si fida i tia, ‘nchianamu a’ casa e u’ mmazzamu intra; dici: sì, sì, u’ facemu. [...] Ci siamo appostati lì a casa sua. Abbiamo tentatu diversi voti comi lo putiumu fare. Giustamente il CALIO’ abbiamo visto che non se la sentiva, perché mio fratello, una volta che era lì dentro, doveumu mmazzare a tutti lì dentro, però bambini nenti. [...]. Si parte mio fratello e dici: allura organizziamo, facciamo una bomba e gliela mittemu sutta la macchina blindata per uccidere CAMBRIA. Comunque, io e GALLI di notte giraomo nei posti dove mette la macchina. Non abbiamo trovato mai questa macchina... lui di sera questa macchina blindata la metteva nel garage. La cosa si ferma. Io vado a colloquio da mio cugino e si è bloccata questa cosa. Poi, giustamente, a quel punto noi, vedendo che loro facevano queste tragedie, abbiamo deciso di parlare con Pippo LEO. Io sono andato a colloquio da mio cugino e gli ho chiesto permesso. Ci dissi: dissi Luigi così, così, tu chi ni pensi, prima che nui....Anzi che fu Pippo LEO a chiamare a noi, no che noi abbiamo saliti là, è stato lui a mandare sempre imbasciata lì a Giostra per GALLI [...]. Appoi lui giustamente insisteva che voleva parlare pi fozza con GALLI [...]. Giustamente [GALLI] si mise a posto con mio cugino; io sono andato a colloquio e gliel’ho detto... Ci hai a diri mi s’incontra...e siamo andati a casa di Pippo LEO. E di là abbiamo preso la decisione tutti assieme di uccidere CAMBRIA. Poi nel frattempo esce mio cugino PIMPO (risulta dai dati forniti dal D.A.P. che PIMPO Salvatore fu detenuto, nel periodo che precedette l’omicidio in esame, dal 17-3-1988 al 12-11-1988) e poi è stato ucciso; però parecchi mesi si è organizzato che è stato ucciso”. Successivamente il collaboratore fornirà ulteriori notizie sulla fase deliberativa ed organizzativa del delitto, dicendo che “abbiamo fatto una riunione io PIMPO e GALLI. [...]” che avvenne fuori, “dove abitiamo noi, lì, in viale Giostra”. In tale riunione “ognunu si fici un gruppo di fuoco: loro per CAMBRIA e noi per i fratelli AMANTE”, anche se i due delitti erano totalmente autonomi. Occorre, tuttavia, osservare che la succitata riunione non sembra essere quella nella quale “tutti assieme” si deliberò l’omicidio, alla quale, secondo quanto ha esposto il RIZZO, avrebbe partecipato anche Pippo LEO, bensì un’altra successiva, come può agevolmente desumersi anche dalla circostanza che in essa si definirono alcuni dettagli operativi, come la scelta dei soggetti che dovevano comporre il gruppo di fuoco. Va, inoltre, rilevato che sul punto relativo ai rapporti tra l’omicidio di CAMBRIA Placido e quello dei fratelli AMANTE, le dichiarazioni di RIZZO Rosario appaiono in contrasto con quelle di DI NAPOLI Pietro, il quale ha sostenuto (vedi udienza del 17-4-1996) di aver saputo proprio da RIZZO Rosario e da PIMPO Salvatore che AMANTE Giovanni ebbe un ruolo importante nell’omicidio del CAMBRIA “in quanto è stato lui stesso a chiamare u’ buzzusu, come viene chiamato CAMBRIA, perché gli doveva dare dell’eroina: hanno usato AMANTE Giovanni proprio per far scendere, mettere allo scoperto CAMBRIA, [...] perché CAMBRIA riforniva AMANTE Giovanni di eroina e allora hanno deciso [...] di dare appuntamento a CAMBRIA perché aveva bisogno di eroina” aggiungendo, pur con la precisazione di non essere in possesso di conoscenze precise, che, presumibilmente, l’AMANTE era stato poi ucciso per tale motivo. Espletato il confronto tra i due collaboratori all’udienza dell’11-10-1997, entrambi hanno ribadito le precedenti dichiarazioni, senza riuscire a comporre il dissidio. In ordine alla fase esecutiva il RIZZO ha affermato che autori materiali del delitto furono “PAPALE Domenico , COTUGNO Giovanni e Carmelo MAURO e GATTO Giuseppe , perlomeno di quello che appoi ho saputo tramite di CALIO’, dice che lui (probabilmente il collaboratore ha inteso riferirsi al GATTO) faceva con la macchina il palo”. Il PIMPO gli disse che MAURO “aveva un mitra nelle mani”. Il collaboratore ha, inoltre, insistito nell’affermare che “VENUTO Giuseppe , per quanto riguarda l’omicidio CAMBRIA, lui non c’entra nenti”. L’agguato fu teso “lì, nella via Palermo, dove abitava lui. Cioè io onestamente non è che ero presente. So che tutte le sere che loro lì facevano la posta per uccidere CAMBRIA, questo lo sapevo. Sono andati loro, diciamo, perché poi me l’ha detto anche lui, GALLI Luigi ”. Le armi usate furono “mi sembra un mitra, un fucile e una pistola”, che, successivamente, “hanno fatto trovare” alla Squadra Mobile. Al momento dell’agguato GALLI Luigi si trovava, come era sua abitudine, sul viale Giostra, a circa 400, 500 metri dal luogo dell’omicidio, insieme a dei parenti. Con specifico riferimento alla posizione del COTUGNO, ma con affermazione che appare estensibile a tutti gli esecutori materiali del delitto, il RIZZO ha specificato di aver saputo che quest’ultimo faceva parte del gruppo di fuoco dal cugino PIMPO Salvatore e da CALIO’ Antonino. Il collaboratore ha, infine, ricordato che, successivamente al tentato omicidio di VILLARI Antonino (fatto avvenuto il 29-4-1989, che verrà specificamente trattato in seguito a pag. e segg.) SPARACIO Luigi ebbe un incontro con lui ed insistette per sapere chi fosse stato ad uccidere CAMBRIA Placido, come se alla data suindicata SPARACIO Luigi non avesse ancora dissipato i propri dubbi sull’identità degli autori del fatto. Al fine di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni di RIZZO Rosario , questa Corte ha richiesto alla Casa Circondariale di Messina se dagli appositi registri risultassero dei colloqui in carcere tra RIZZO Rosario e PIMPO Salvatore nel secondo semestre dell’anno 1988 e la Direzione del predetto istituto di pena ha attestato (vedi documento n. 100 acquisito con ordinanza del 19 luglio 1997) che tali colloqui avvennero nelle date del 14-7-1988, 6-10-1988, 11-10-1988 e 3-11-1988.
CARIOLO Antonio (sentito all’udienza del 1-7-1996) ha affermato solamente che SPARACIO Luigi attribuiva il delitto alle “persone di Giostra che avevano tradito”, intendendo riferirsi a PIMPO Salvatore ed a GALLI Luigi che, a suo avviso, sarebbero stati i mandanti dell’omicidio insieme a LEO Giuseppe.
LEO Giovanni
(sentito in merito a tale fatto alle udienze del 9-7-1996, del
23-7-1996, del 24-7-1996 e, in confronto con GALLI Luigi
, all’udienza dell’11-10-1997) ha riferito che “l’omicidio
CAMBRIA è nato [...] per il fatto dei locali (successivamente dirà che “il
CAVO’, il CAMBRIA avevano cercato di togliere i soldi a mio fratello mentre
che lui era detenuto”), per il fatto
che lui [CAMBRIA] voleva vendicare CAVO’ e per il fatto che continuava
insistentemente a minacciare a mio fratello dicendo: dove lo prendo l’ammazzo (in
seguito il LEO ricorderà che “il
CAMBRIA ha attentato, dopo la morte di CAVO’ a mio fratello al villaggio
Aldisio e sono state ferite persone involontariamente, innocenti”,
riferendosi chiaramente all’episodio delittuoso avvenuto il 13-6-198, che sarà
oggetto di specifico esame a pag. 1429
e segg.)”. Moventi del delitto furono,
pertanto, “questioni di territorio, questioni di principio, questioni di
mentalità”. Mandanti furono il fratello LEO Giuseppe e GALLI Luigi
, mentre MARCHESE Mario
“era
d’accordo con loro”. Il collaboratore ha precisato che, per quanto a sua conoscenza, non vi fu la partecipazione al fatto,
unitamente ai predetti soggetti, di RIZZO Rosario
nel
ruolo di mandante. L’esecuzione dell’omicidio fu affidata al GALLI, poiché
era nato qualche dubbio sulla fedeltà di quest’ultimo, che era stato sempre
segretamente alleato del LEO ma che sembrava troppo affiatato con i gruppi
nemici, con i quali era formalmente alleato, “allora, [...] abbiamo costretto
a mio fratello di mettere alla prova il GALLI. Esecutori materiali furono PAPALE
Domenico
, GATTO Giuseppe
, uno dei fratelli MAURO “credo che sia
Carmelo, poi c’era marucchinu che attualmente mi sfugge questo nome” e
VENUTO Giuseppe
, mentre il collaboratore non ha
potuto riferire alcunché sui particolari
esecutivi del fatto, dei quali egli non ebbe conoscenza. Al fine di spigare
come avesse appreso le notizie sopra indicate, LEO Giovanni
ha affermato che all’epoca
del fatto di sangue in esame egli era detenuto e “dopo un paio di giorni sono
uscito fuori” (risulta dai dati forniti dal D.A.P. che LEO Giovanni
ottenne la semilibertà in data 25-1-1989, mentre tale
beneficio gli venne sospeso il 6-7-1989; il collaboratore fu, invece, scarcerato
il 28-6-1991). Ha, quindi, dichiarato di aver
saputo particolari dell’omicidio sia in carcere che fuori dal carcere. Quando
era in carcere “si parlava di uccidere queste persone” e fu in tale periodo
che “noi chiedevamo a mio fratello di vedere anche la fiducia che c’era nel
GALLI”, anche perché si sapeva che il CAMBRIA, lo SPARACIO ed altre persone
avevano deciso l’eliminazione del GALLI e insospettiva il fatto che
quest’ultimo non stesse “prendendo provvedimenti”. Successivamente
all’omicidio egli parlò di tale fatto, mentre era fuori dal carcere, e
apprese che il fratello LEO Giuseppe e GALLI Luigi
ebbero, “parecchio tempo prima” del fatto, “una
discussione”, alla quale egli, trovandosi in carcere, non partecipò, nel
corso della quale i due presero la decisione di uccidere il CAMBRIA. Il
collaboratore ha, quindi, specificato che fuori
dal carcere egli apprese notizie di tale fatto delittuoso dal fratello LEO
Giuseppe e da VENUTO Giuseppe
, i quali gli dissero chi furono gli
autori, anche se il collaboratore ha aggiunto, come per sottolineare
l’incertezza delle proprie accuse, di
aver avuto notizie “pressappoco, lo
ricordo vagamente”. Il LEO ha, inoltre, ricordato di aver parlato nuovamente di tale delitto in carcere nel settembre
1989, insieme al GALLI, al fratello LEO Giuseppe che fu detenuto in quel periodo
per un paio di mesi, ed al MARCHESE (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che
LEO Giuseppe fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina dal 22-9-1989 al
24-10-1989 ed in quel periodo erano detenuto nella medesima struttura
penitenziaria anche LEO Giovanni
, GALLI Luigi
e MARCHESE Mario
). Il LEO ha, infine, affermato che le
armi usate per l’omicidio di CAMBRIA Placido furono dal fratello fatte
ritrovare alle forze dell’ordine a seguito di una trattativa con gli ispettori
ZANGHI’ e Domenico DE MICHELE (su quest’ultima vicenda vedi quello che
si è già detto più ampiamente a proposito dell’associazione “LEO” a
pag. 466 e segg.).
SPARACIO Luigi (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 7-10-1996, 9-10-1996, 15-10-1996, 16-10-1996 e, in confronto con SPASARO Giuseppina , all’udienza dell’11-10-1997) ha sostenuto che egli ed il CAMBRIA erano alleati con PIMPO Salvatore e GALLI Luigi per combattere LEO Giuseppe, ma si accorsero in breve tempo che qualcuno comunicava al LEO quali erano i loro progetti contro di lui e si cominciò a diffidare di GALLI Luigi , il quale fu notato una notte a Camaro dentro un’autovettura blindata insieme a LEO Giuseppe. Il CAMBRIA non volle, nonostante ciò, “fare la guerra anche con quelli di Giostra”, poiché temeva che costoro si avvicinassero ancor più a LEO Giuseppe. Successe, però, che “quelli di Giostra” notarono una sera in quel quartiere due “nostri affiliati”, CUCE’ Giovanni e VINCI Rosario , che camminavano a piedi incappucciati e si misero in allarme. Il CAMBRIA aveva, infatti, confidato in precedenza a PIMPO Salvatore i suoi sospetti nei confronti del GALLI. Vi fu, altresì, un “chiarimento” tra le parti che aveva, almeno per quanto riguardava il CAMBRIA, risolto la questione (“per noi era un discorso chiuso”), ma il GALLI, quando seppe della presenza di quei due nel quartiere di Giostra, pensò che si fossero recati lì per ucciderlo, mentre avrebbero dovuto, in realtà, compiere un attentato a CUSCINA’ Francesco , che abitava in via Palermo alta, nei pressi del viale Giostra. Per tale motivo “dopo qualche tempo hanno ucciso a CAMBRIA Placido”. Mandanti furono GALLI Luigi e PIMPO Salvatore. Quanto all’esecuzione del delitto, “quello che ho saputo io è questo: che nell’abitazione dove..., della mamma della SPASARO, c’è un’abitazione vuota a piano terra. Questa abitazione era occupata da persone che in quel periodo si trovavano a Milano e le chiavi di quest’abitazione ce l’aveva il cognato di PAPALE Domenico . [...] Il PAPALE ne approfittò e si è fatto consegnare le chiavi di quest’abitazione. Si sono appostati lì dentro, PAPALE, COTUGNO e MAURO, e hanno aspettato che il CAMBRIA uscisse dall’abitazione e quando è uscito hanno fatto..., erano incappucciati tutti e tre e gli hanno sparato con un fucile, con un mitra mi sembra, una pistola”. La SPASARO “quando questi hanno sparato, si era messa davanti a suo marito e gli diceva a loro di non sparare, perché...questi hanno continuato a sparare”. E’ stato contestato allo SPARACIO che egli era stato molto più preciso, durante la fase delle indagini, nell’indicare il calibro delle armi, poiché nel verbale di dichiarazioni del 21-3-1994 egli aveva detto che “le armi utilizzate furono un mitra calibro 9, una pistola calibro 7,65 e un fucile calibro 12 caricato a pallini”. Il collaboratore, nel confermare le precedenti dichiarazioni, ha, tuttavia, sottolineato che l’impiego di un fucile caricato a pallini fu una sua deduzione formulata sulla base delle ferite riportate nell’occorso dalla SPASARO, che “era piena di pallini in corpo”, mentre la notizia relativa all’utilizzazione di un mitra e di una pistola, derivava da una semplice “voce”, poiché “poi si è saputo nell’ambiente malavitoso come è morto CAMBRIA”. GALLI Luigi non partecipò all’azione materiale, ma “era di fronte che si guardava lo spettacolo”. Gli attentatori sapevano di poter trovare quella sera CAMBRIA Placido in quel luogo perché “lui abitualmente la sera passava sempre là e poi quel giorno avevano mandato CALIO’ Antonino, l’aveva mandato PIMPO Salvatore per farsi fare una consegna di droga e siccome CAMBRIA la droga la teneva là, in quella palazzina, non so dove, perciò si sono assicurati ancor di più che il CAMBRIA aveva appuntamento con il CALIO’ proprio là, nel cortiletto dell’abitazione”. Gli aggressori, compiuto l’attentato, scapparono a piedi, anche perché abitavano là vicino. Il collaboratore ha, quindi, spiegato come apprese le suddette circostanze affermando che gli esecutori materiali gli furono indicati da SPASARO Giuseppina , “che, diciamo, li ha riconosciuti, e anche dal CAVO’ che, quando questi sono usciti, li ha guardati e li ha riconosciuti anche lui”. Gli attentatori erano mascherati ma “la SPASARO li conosceva fisicamente, perciò li ha riconosciuti che erano loro, anche perché parlava, hanno avuto anche qualche parola, perché la SPASARO qualcuno la lasciava, qualche altro gli ha detto: sparagli, sparagli; perciò li ha riconosciuti”. Lo SPARACIO ha riferito di avere incontrato la SPASARO dopo il fatto di sangue numerose volte, “sono andato a trovarla all’ospedale, sono andato a casa sua”, e di avere parlato con lei delle modalità dell’omicidio, ma non ha saputo indicare con esattezza in quale circostanza egli ricevette da lei per la prima volta le suddette informazioni su tale fatto, pur avendo precisato che, comunque, ciò avvenne “dopo qualche mese, due mesi, perché lei era combinata un po’ male, [...] tutta piena di pallini nel corpo”. Gli attentatori furono, poi, visti anche da CAVO’ Giuseppe “perché quando loro sono scappati, dopo dieci metri, anche se era buio, si sono tolti i cappucci” ed inoltre “queste cose si sapevano anche negli ambienti malavitosi, che erano stati loro”. Egli parlò con il CAVO’ solo qualche tempo dopo il fatto, poiché “dopo che è successo l’omicidio è scomparso, perché l’hanno preso i carabinieri..., anzi, in quel periodo là non so quello che abbia raccontato ai carabinieri, gli raccontava pure cose mie, di armi, di cose...[...] Quando io l’ho mandato a chiamare, dopo un po’ di giorni, non so se è stato 10, 15 giorni, 20, è scomparso; poi è venuto e mi ha detto che anche lui ha riconosciuto queste persone qua. [...] Dice che li ha visti, [...] anzi addirittura mi ha detto che c’era GALLI di fronte alla piazzetta, che c’è un albero, che era nascosto dietro l’albero e si è visto la scena”; essi lo avevano, infatti, notato, “quando sono arrivati”, ma tale fatto non destò in loro alcun sospetto. La circostanza, riferita dal collaboratore, relativa all’esistenza di contatti informali tra le forze dell’ordine e CAVO’ Giuseppe risulta, invero, confermata dalla lettura della richiesta di archiviazione formulata a suo tempo dal Pubblico Ministero in relazione all’omicidio in esame e ad altri gravi delitti, dove si afferma (vedi documento che trovasi inserito tra i cosiddetti atti di “generica” nel fascicolo N. 189) che le forze dell’ordine ebbero quale loro principale informatore proprio CAVO’ Giuseppe, il quale, “nel corso della testimonianza resa in data 8-9-1989, nella Casa Circondariale di Roma”, precisò, tuttavia, “di aver confidato agli agenti della Squadra Mobile non già fatti dei quali aveva cognizione diretta, ma supposizioni e convincimenti suoi personali sul crimine organizzato”. SPARACIO Luigi ha, quindi, ricordato di aver parlato dell’omicidio di CAMBRIA Placido anche con coloro che egli ha indicato come mandanti, alla luce delle cui dichiarazioni egli si formò il suddetto convincimento in ordine all’identità dei responsabili dell’omicidio. Il collaboratore ha affermato, anzitutto, che “dopo la morte di CAMBRIA io avevo dei sospetti all’inizio che erano stati loro, del gruppo GALLI a commettere quest’omicidio. Infatti, dopo la morte di CAMBRIA (in seguito dirà che tale fatto avvenne “dopo qualche settimana, dieci giorni”), una volta sono salito a casa di PIMPO e siccome lui abitualmente lasciava la porta aperta di dietro la sua abitazione, perciò io ho posteggiato la macchina con un’altra persona e sono entrato senza bussare e senza niente, e io avevo un giubbotto antiproiettile e la pistola. PIMPO era seduto a tavola con la madre e quando mi ha visto, diciamo, ha avuto un’espressione di paura, non era come quando ci incontravamo prima della morte di CAMBRIA. Perciò quell’espressione... non sapeva quello che io stavo facendo: di là ho visto qualcosa che non andava. Poi mi ha rimandato di nuovo all’appuntamento, perché loro aspettavano che io salivo che mi ammazzavano pure a me. All’appuntamento che PIMPO mi aveva fissato non ci sono andato quel giorno che aveva stabilito lui, poi sono andato un altro giorno e mentre che lui non sapeva che io salivo là. Quando sono arrivato là parlavamo, mi hanno detto che l’omicidio era stato MAROTTA e CUSCINA’ Francesco , avevano addossato la responsabilità a loro. [...] Mi aveva detto PIMPO che erano stati loro [MAROTTA e CUSCINA’ a uccidere CAMBRIA], poi ha mandato a chiamare a GALLI e mi sembra che è sceso GALLI, sono stato pochi minuti e poi me ne sono andato. Poi da quella volta non abbiamo avuto più contatti”. Lo SPARACIO ha, inoltre, ricordato che dopo la pace effettuata con il gruppo di LEO Giuseppe (intendendo riferirsi alla pacificazione, della quale si è parlato nell’introduzione di carattere storico della presente sentenza, seguita all’uccisione di SARNATARO Sabatino, avvenuta il 16-7-1989), valida anche per quelli del gruppo di GALLI Luigi , egli si incontrò con quest’ultimo, dopo la sua scarcerazione, nel 1990, in via Tommaso Cannizzaro. “Lui [il GALLI] era con una macchina blindata, una 131, 132 blindata, e io ero anche con la macchina blindata. Ci siamo fermati, siamo entrati dentro il bar CRISTAL, abbiamo parlato, io gli ho detto: perché avevano ucciso al CAMBRIA; lui si assunse la responsabilità senza che mi abbia fatto i nomi degli esecutori”. I particolari relativi alle modalità organizzative dell’omicidio ed all’utilizzazione da parte degli attentatori di un’abitazione le cui chiavi erano nella disponibilità di un cognato di PAPALE Domenico furono, poi, ricostruzioni che lo SPARACIO fece sulla base del racconto della SPASARO e delle informazioni successivamente assunte. Infatti, “la SPASARO, quando è uscita, giustamente ha cercato di capire di dove erano fuggiti e si è informata [...] e ha saputo che quelli che abitavano sotto, [...] in quel periodo erano a Milano, a Milano o fuori Messina, e che [...] le chiavi di quella casa ce l’aveva il cognato di PAPALE Domenico ”.
Di fondamentale importanza per valutare l’attendibilità delle dichiarazioni di SPARACIO Luigi e di SPASARO Giuseppina risulta il confronto tra i due, espletato all’udienza dell’11-10-1997. La SPASARO ha dimostrato in tale occasione, ancor più che nel corso del precedente esame, di serbare un ricordo piuttosto nitido del fatto, fornendo notizie utilissime per una corretta ricostruzione dell’episodio delittuoso. La donna ha descritto nuovamente, fornendo ulteriori particolari, i momenti attraverso i quali si svolse l’attentato in esame. Ha ricordato che ella si trovava in compagnia del CAMBRIA, quando sopraggiunsero, all’improvviso, gli aggressori. Costoro uscirono certamente “dalle scale” che vi erano dietro di lei, poiché “non potevo dire che sono passati dall’aria”. Da tali scale si poteva accedere in un appartamento che a quel tempo era vuoto, poiché la proprietaria si trovava a Milano, mentre “la suocera [di PAPALE], la comare, cioè la mamma della nuora, non so... è tutto diverso di PAPALE”, aveva la disponibilità delle chiavi dell’immobile. La SPASARO ha, comunque, precisato di non poter dire se gli attentatori “sono usciti da quella casa, se sono usciti a destra o a sinistra non lo so”, anche se certamente da quella direzione. Ella, infatti, non li vide uscire poiché aveva la visuale di quella parte del cortile coperta da una costruzione e, soprattutto poiché volgeva le spalle agli aggressori, i quali la colpirono di dietro. Ella, allora, si girò e vide le persone che sparavano “io ne avevo visto due e mi hanno detto che erano tre [...]. Uno l’ho pigliato per il braccio, gli ho detto: non mi ammazzare col lutto. Un altro l’ho pigliato, è caduto sopra di me e io sopra di CAMBRIA, ha sparato a CAMBRIA, ha sparato a me”. La SPASARO ha, comunque, ribadito di non aver riconosciuto gli attentatori, poiché costoro erano incappucciati e si vedevano solo gli occhi. Ha, quindi, confermato di essersi incontrata dopo il fatto con SPARACIO Luigi , definito un “amico di famiglia”, specificando che quest’ultimo si recò “all’ospedale, è venuto che ero ferita, che non capivo niente” e che, successivamente, ella andò pure “a casa sua, anche con le stampelle”. In tali incontri parlò con lui “del più e del meno”. In seguito la donna ha, tuttavia, ammesso che oggetto delle discussioni con lo SPARACIO fu l’identificazione degli autori dell’agguato. Ella, infatti, chiese “chi erano stati, perché avevo paura veramente, ma neanche lui sapeva chi erano”. Si facevano, pertanto, delle supposizioni e la SPASARO ha, in proposito, ricordato che “se ne diceva tante: è stato questo, è stato quello, è stato quell’altro”, ma ella non disse mai allo SPARACIO di aver riconosciuto gli attentatori, né si parlò mai delle tre persone che sono oggi da lui accusate di aver eseguito l’omicidio. Estremamente significativa appare, poi, quella parte del confronto, nella quale SPASARO Giuseppina , incalzata dallo SPARACIO, non ha potuto fare a meno di riferire, pur controvoglia e quasi costretta, in un momento di forte coinvolgimento emotivo, una serie di circostanze di grande importanza per una valutazione del valore probatorio delle rispettive dichiarazioni. E’ opportuno riportare per esteso uno stralcio di detto confronto per quella parte cui si è fatto riferimento:
SPARACIO
L.: si ricorda che lei mi ha detto che loro, dopo qualche periodo, sono venuti
alla gioielleria...
SPASARO
G.: chi?
SPARACIO
L.: ...a comprare degli ori da lei? E gli hanno detto: "signora, come sta,
come non sta, tutto a posto".
SPASARO
G.: no. Non é vero niente perché li ho visti alla bottega della frutta, al
dazio. Mi hanno salutato, anzi mi é caduta una cosa a terra, si sono abbassati:
"come sta, come non sta Signora". Quello della frutta, al dazio, per
la verità. Che al negozio loro non sono mai entrati.
PRESIDENTE:
chi glielo ha detto questo? Non si é capito chi glielo avrebbe detto. Loro chi?
Non si é capito.
SPASARO
G.: il cognome non mi ricordo. DOMENICO e l'altro, quello magrolino. Il cognome
non tanto io. Mi hanno salutata...
PRESIDENTE:
e SPARACIO che c'entra in questa faccenda?
SPASARO
G.: no. Lui mi sta dicendo queste persone sono entrate nel negozio. Ho detto:
"no. Li ho viste in quelli della bottega della frutta".
AVVOCATO:
ma quali persone? Chiedo scusa.
PRESIDENTE:
quale persona? Non si é capito.
SPASARO
G.: DE DOMENICO, DE DOMENICO. Domenico PAPALE e quello magrolino...
PRESIDENTE:
ma queste persone che cosa, non si é capito, che cosa avrebbero fatto?
SPASARO
G.: cosa hanno fatto? No. Mi hanno salutato a me. Cioè, lui dice che sono
venuti al mio negozio per salutarmi come sto. No. Li ho incontrati dove compravo
la frutta, perché io non ho avuto mai con queste persone...
PRESIDENTE:
invece lei che cosa aveva saputo?
SPARACIO
L.: la Signora, quando ci siamo, mi ha detto, che all'epoca non é che potevo
andare spesso là. La Signora mi ha detto che questi sono andati al negozio da
lei a comprare...
SPASARO
G.: quali persone, GINO?
SPARACIO
L.: é venuto PAPALE e l'altro là, come si chiama. Lo chiamano
"MAROCCHINO", questo. Non mi ricordo come si chiama il cognome.
SPASARO
G.: li ho incontrati dove vendono la frutta, al dazio.
PRESIDENTE:
e che cosa le ha detto?
SPARACIO
L.: niente, mi ha detto dice: "guarda, con quella faccia tosta si sono
presentati qua al negozio, facendo delle velate minacce". Io gli ho detto:
"va, io non ho visto a nessuno, non mi ricordo niente, non so niente",
diciamo, assicurandosi che lei non avrebbe individuato...
SPASARO
G.: mi scusi che interrompo, Signor Presidente. Mi scusi.
PRESIDENTE:
prego.
SPASARO
G.: mi perdoni. Scusa, GINO, una domanda. Io non vedo il motivo perché tu hai
nominato me su questo. Su questo mi dispiace...
SPARACIO
L.: io mica ho nominato lei perché...
SPASARO
G.: GINO mi dispiace veramente e te lo dico con tutto il cuore. Ciò non lo
potevi dire e non lo dovevi dire perché non é successo tutto questo, che te
l'ho detto io e tutto. Te lo dico veramente e mi dispiace dirti così.
SPARACIO
L.: ma guarda che io non ho detto che tu mi hai detto il tutto...
SPASARO
G.: guarda, te lo dico veramente GINO che...
SPARACIO
L.: tuo é stato l'imput iniziale di...
SPASARO
G.: tu questo non lo dovevi dire. Ti ho sempre rispettato, ti rispetto sempre ma
tu questo non lo dovevi dire, GINO. Perché non é vero che io ti ho detto
questo. A prescindere se sono stati loro, non sono stati loro, a me non
interessa un cavolo perché non faccio parte di nessuna "cupola", non
faccio parte di mafia...
SPARACIO
L.: ma questo lo so...
SPASARO
G.: ...non faccio parte di niente e voglio essere lasciata in pace da tutti. Non
voglio essere più chiamata da nessuno, perché veramente mi sono incavolata
ora, con tutti, pentiti e non pentiti. Basta più ora. Mi scusi, Signor
Presidente, di questo perché sono stanca.
PRESIDENTE:
va bene, Signora.
SPASARO
G.: e sono stanca veramente. Su questo argomento sono stata interrogata non una
volta, centomila volte e ho detto sempre "incappucciati". Che vuole
che dica che sono stati loro, non lo posso dire perché non li ho visti.
SPARACIO
L.: io lo so che non lo puoi dire, PINA.
SPASARO
G.: tu sei, tu eri un boss, tu lo potevi sapere se veramente erano loro, non te
lo potevo dire io, GINO. Scusami se ti dico questo.
SPARACIO
L.: ma mica pretendo che tu vieni qua e dici che mi hai detto queste cose.
SPASARO
G.: mi devo scusare, mi devo scusare di questo sfogo però non, basta più, non
ce la faccio più. E sono bersagliata notte e giorno, basta ora; ha nove anni
ora questo fatto, nove anni di pene e continuerò ad avere pene con tutti. Basta
ora, sono stanca e non voglio essere più chiamata da nessun pentito, da
nessuno. Oh, mi sono stancata, quello dice una cosa, quello ne dice un'altra,
quello dice questo, quello dice quell'altro ma i nervi sono scossi. Oh, mi
dispiace GINO, ma mi devi scusare. Guarda, ti ho sempre rispettato e ti
rispetto, non me lo nego che sei un amico. Non l'ho mai negato e non lo negherò
mai, a discapito di qualcuno, non mi interessa. Però devo dire la verità: non
ti ho detto questo, no a te e no a nessuno.
SPARACIO
L.: e che mi hai detto?
SPASARO
G.: a me me lo dicevano: "é stato questo, é stato quello, é stato
quell'altro".
PRESIDENTE:
ma queste persone che si sono presentate o l'hanno vista al mercato, le é
caduta la borsa che cosa le hanno detto?
SPASARO
G.: ma no, mi ha detto, mi é caduta una cosa, si sono abbassati: "Signora,
buongiorno, come sta? Chi é stato? Onestamente lei é una donna". Queste
cose. Basta. E io gliel'ho detto questo: "sai mi hanno salutato", così
e via. Sono stati loro?
PRESIDENTE:
cioè dire, esprimevano il loro rammarico per il fatto accaduto ma non
attribuendosi la colpa?
SPASARO
G.: no. Con rammarico.
PRESIDENTE:
cioè dire, come avviene fra le persone civile, cioè di dare le proprie
condoglianza, se ho capito bene.
SPASARO
G.: Signor Presidente, o sono stati o non sono stati loro la mia coscienza non
l'ammette...
PRESIDENTE:
no, no. Ma non sto dicendo questo.
SPASARO
G.: se sono stati loro, che ci pensi Dio. Questo solo dico io.
[...]
PRESIDENTE:
Di quelle tre persone di cui ha parlato SPARACIO LUIGI, al mercato erano queste
tre persone o erano altri?
SPASARO
G.: no. Due erano. Dove li ho visti io?
PRESIDENTE:
sì, sì. Certo.
SPASARO
G.: no. Due erano.
PRESIDENTE:
e chi erano?
SPASARO
G.: PAPALE e COTUGNO.
In relazione alle numerose dichiarazioni secondo cui gli attentatori avrebbero utilizzato come base logistica un appartamento sito nel medesimo immobile ove abitava la madre di SPASARO Giuseppina , anche se in una scala differente, al quale si accedeva dal cortiletto rialzato nel quale venne ucciso il CAMBRIA, la Corte ha compiuto degli accertamenti, al fine di giungere alla identificazione di detto immobile. A seguito delle indagini compiute dalla Questura di Messina, è risultato (vedi documento n. 18 acquisito con l’ordinanza emessa in data 19-7-1997) che l’appartamento cui hanno inteso far riferimento i diversi dichiaranti era, verosimilmente, quello sito al piano terra dell’isol. 12 di viale Aranci, abitato dai coniugi RIGANO Angelo e FERRARO Giuseppina, i quali trascorrevano gran parte dell’anno a Milano, dove risiedevano figli ed altri parenti. E’, altresì, risultato che accanto alla famiglia RIGANO abitavano i coniugi FOTI Orazio e LUNA Antonella, legati con i coniugi RIGANO da rapporti di “comparato”. Per quanto attiene all’identificazione di Ignazio o Sarino “u curtu” si è potuto appurare che, verosimilmente, i collaboratori prima citati abbiano voluto indicare proprio il suddetto FOTI Orazio, il quale era noto con il nomignolo “il corto”, ed abbiano, pertanto, errato nel ricordare il suo nome di battesimo. In conseguenza di tali accertamenti sono stati escussi al dibattimento, quali testi, all’udienza del 22-9-1997, FERRARO Giuseppina, FOTI Orazio e LUNA Antonella.
FERRARO Giuseppina ha confermato di abitare in viale Aranci isolato 12 numero 10, in una casa alla quale si accede attraverso il cortiletto nel quale fu ucciso CAMBRIA Placido. La teste ha, quindi, dichiarato di vivere per lunghi periodi dell’anno, sin dal 1971, a Milano, dove abitano tutti i suoi sei figli. Proprio a causa di tali lunghe assenze ella diede le chiavi di casa a tale DE SALVO Antonino, suocero del figlio, affinché curasse le piante. La FERRARO ha aggiunto che la propria abitazione è sita accanto a quella di FOTI Orazio, che ella conosceva da piccolo, essendo stata, molti anni addietro, la madrina di battesimo di sua sorella ed avendo instaurato, così, un rapporto di “comparanza” con suo padre. La teste ha, poi, ricordato che non diede mai al FOTI la chiave della propria casa, ma successe che una volta il DE SALVO le chiese se “si può dare [al FOTI] la chiave per mentere lu motorino” ed ella lo autorizzò. La FERRARO ha, però, immediatamente specificato che FOTI Orazio “ha messo il motorino, ma però sempre con la chiave che mio compare..., l’ha messo e poi se l’è portato mio compare. Lui non l’ha avuta mai la chiave. [...] Non ci abbiamo dato mai le chiavi a lui”. La teste ha, infine, descritto la dislocazione dei diversi corpi di fabbrica dell’isolato 12, fornendo elementi di conoscenza in ordine al luogo del delitto, che completano e confermano quelli desumibili dal verbale di sopralluogo e dalle deposizioni di altri testimoni. La FERRARO ha confermato l’esistenza, all’interno dell’isolato 12, di un ampio cortile nel quale insistono le scale che danno accesso ai diversi appartamenti posti su più piani. Detto cortile presenta due entrate, attraverso una delle quali, carrabile, è consentito l’ingresso ed il transito delle autovetture. Una piccola parte del cortile è posta, poi, su un livello superiore rispetto alla restante parte ed occorre, pertanto, salire una scala di alcuni gradini per accedervi. In detto minuscolo cortile vi sono gli ingressi di due fabbricati, ciascuno dei quali porta, salendo delle scale, alle porte dei singoli appartamenti: attraverso il primo di tali ingressi si andava nella casa della madre della SPASARO e, al quarto piano, in quella di LENTINI Stellario , mentre attraverso il secondo ingresso si accedeva sia nella casa di FOTI Orazio che in quella dei coniugi RIGANO - FERRARO.
FOTI Orazio ha, anzitutto, confermato di essere noto come “Orazio il corto” a causa della propria statura, ma ha negato di avere mai avuto le chiavi di casa dei coniugi RIGANO - FERRARO, dove, tuttavia, trovandosi costoro per lunghi periodi a Milano, era solito riporre il proprio motorino, dopo avere chiesto il permesso alla FERRARO (“gliel’ho detto a mia comare”). Ha, quindi, spiegato che “quando mi serviva il motorino, che era raramente che mi serviva, andavo dal signor DE SALVO, che era suo compare, lui scendeva, mi apriva la porta, usciva il motorino, chiudeva e basta”. Il teste ha, poi, dichiarato di aver conosciuto PAPALE Domenico , che in seguito sarebbe diventato suo cognato, quando la propria sorella fu in attesa di un bambino dal PAPALE, prima che fossero sposati. Egli, infatti, lo chiamò per sapere che intenzioni avesse, ma il PAPALE non volle assumersi alcun impegno nei confronti della giovane, poiché già era fidanzato con un’altra donna. All’inizio, pertanto, i rapporti con lui non erano buoni “perché non voleva sapere niente di mia sorella, [...] non andavamo neanche d’accordo”. Egli si oppose, per tale motivo, a che la sorella prestasse il consenso al riconoscimento della figlia da parte del PAPALE e la bambina assunse, così, il cognome FOTI. Solo successivamente, dopo l’anno 1991, “quando è successo il fatto della seconda volta che mia sorella era in stato interessante”, il PAPALE si sposò con la sorella “e così automaticamente abbiamo fatto questa parentela” mentre, in precedenza, “lui, quando veniva a casa, doveva chiamare prima a me [...] perché da solo non ci doveva andare”. Il teste ha, infine, descritto la conformazione dell’isolato 12 di viale Aranci in modo sostanzialmente analogo a quanto riferito dalla teste FERRARO Giuseppina, specificando che dalle finestre della propria abitazione “si vede l’entrata del portone” attraverso il quale si accede nell’abitazione della madre della SPASARO.
LUNA Antonella, dopo avere pure lei descritto la reciproca posizione, all’interno dell’isolato 12, della propria abitazione e di quella della madre di SPASARO Giuseppina , ha negato che PAPALE Domenico si fosse recato, la sera dell’omicidio, in detta abitazione di viale Aranci, dove viveva, viceversa, la propria cognata, madre di una bambina, nata nell’anno 1987 e concepita con il PAPALE. Quest’ultimo, infatti, non conviveva a quel tempo con la madre della propria figlia, ed i rapporti con la stessa non erano assidui, ma anzi erano di completo disaccordo poiché il PAPALE non aveva voluto assumersi le responsabilità della famiglia, separandosi da un’altra ragazza con la quale era già fidanzato. Questi, naturalmente, si recava, talvolta, a vedere la figlia, ma “accompagnato con mio marito: telefonava a mio marito [...] e veniva a casa mia”. Solo nell’anno 1991, quando la cognata fu in attesa della seconda figlia concepita con il PAPALE, i due iniziarono a convivere (risulta, invero, che FOTI Vittoria, residente sin dalla nascita in viale Aranci isol. 12 n. 11, trasferì il proprio domicilio il 25-6-1991 in Rione Giostra, via Appennini baracca n. 103 - vedi certificato anagrafico in atti acquisito al n. 151 dei documenti di cui all’ordinanza emessa in data 19-7-1997).
Vanno, infine, brevemente menzionate le dichiarazioni rese al dibattimento dagli imputati dell’episodio delittuoso in esame.
GALLI Luigi , nel corso del suo lungo esame all’udienza del 18-11-1996, ha respinto le accuse, pur ammettendo di conoscere i suoi coimputati, mentre ha confermato la circostanza, riferita da CAVO’ Giuseppe e ricordata anche da SPARACIO Luigi , secondo la quale, la sera in cui venne ucciso CAMBRIA Placido egli si trovava sul viale Giostra, in compagnia di GATTO Giuseppe , seduto come al solito sul muretto a circa 300 o 500 metri dal luogo dell’agguato, ma in una posizione dalla quale non si poteva vedere la scena del delitto. Subito dopo l’attentato CAVO’ Giuseppe transitò a piedi davanti a lui e gli riferì che avevano sparato al CAMBRIA.
PAPALE Domenico , sentito all’udienza dell’11-11-1996, ha negato gli addebiti. Ha affermato di avere conosciuto in carcere sia PIMPO Salvatore che RIZZO Rosario , i quali, peraltro, abitavano nello stesso suo quartiere, ma di non avere avuto con loro alcuna particolare frequentazione. L’imputato ha, inoltre, sottolineato, sia in sede di esame che in sede di confronto con RIZZO Rosario (vedi udienza dell’11-10-1997) che quest’ultimo sarebbe mosso nelle proprie accuse da astio nei suoi confronti, perché il RIZZO fu il mandante, insieme a PIMPO Salvatore, dell’omicidio di ANASTASI Giovanni, a quel tempo suo cognato, fatto avvenuto nell’anno 1988. L’imputato ha ammesso, poi, di aver conosciuto GALLI Luigi , GATTO Giuseppe e COTUGNO Giovanni , insieme ai quali fu, nel 1989, arrestato e condannato per detenzione e porto di armi e di essere amico dei suoi coimputati, ma non associato a loro. Ha, quindi, riferito di aver conosciuto la propria attuale moglie nell’anno 1987 e di avere con lei concepito una bambina, ma di non aver voluto, inizialmente, assumersi le responsabilità di genitore, riconoscendo legalmente la figlia, poiché non voleva troncare il rapporto sorto precedentemente con un’altra ragazza. Ciò determinò dei contrasti con i familiari della moglie, i quali, per tale motivo, fecero allontanare la ragazza affinché non potesse avere contatti con lui, fino alla nascita della bambina, quando si trovò un accordo per le visite che si svolsero, tuttavia, fino all’anno 1991, sotto lo stretto controllo di suo cognato, al quale egli si doveva rivolgere per potere vedere la figlia e dal quale veniva sempre accompagnato. L’imputato ha, poi, ricordato un episodio che richiama, per certi aspetti, quello cui aveva accennato SPASARO Giuseppina in sede di confronto con SPARACIO Luigi . Egli ha, infatti, dichiarato di aver conosciuto SPASARO Giuseppina “in quanto lei ha una gioielleria in via Palermo. E’ arcinota a Giostra questa gioielleria qui, ma io di vicino, proprio a distanza di qualche metro, l’ho vista [alla SPASARO] solamente, non so se era il ’91 o il ’92. Questo lo posso dire perché io stavo andando a fare la spesa, stavo comprando un po’ di frutta per la mia famiglia, e lì ho incontrato la signora, ma, e ho sentito la sua voce mentre lei cercava di acquistare della frutta e basta: in quest’occasione qui”.
COTUGNO Giovanni , sentito all’udienza dell’8-11-1996, si è dichiarato totalmente estraneo ai fatti a lui addebitati. Ha ammesso di essere inteso con il soprannome “marocchino” e di conoscere sia RIZZO Rosario che i suoi coimputati GALLI Luigi , GATTO Giuseppe e PAPALE Domenico , i quali abitavano tutti vicino a casa sua. Ha aggiunto che con il GALLI divide da tempo la passione per i cavalli e ciò ha costituito occasione per frequentarlo. Ha dichiarato, inoltre, di conoscere da parecchio tempo e, comunque, sin da epoca anteriore all’omicidio del CAMBRIA, anche SPASARO Giuseppina , ma “così, di vista, perché abita sempre là, vicino a casa mia”. Ha, infine, negato di avere effettuato confidenze sull’episodio delittuoso in esame a PAGANO Antonino , con il quale si trovò detenuto, prima che iniziasse il processo, nel carcere di Salerno, in un periodo nel quale già numerose persone avevano scelto di collaborare con la giustizia e sarebbe stato, pertanto, molto imprudente fare dichiarazioni compromettenti.
MAURO Carmelo , sentito all’udienza dell’11-11-1996, ha negato gli addebiti affermando che all’epoca dell’omicidio di CAMBRIA Placido egli era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale che gli imponeva di rientrare a casa, dove abitava insieme al suocero, entro le ore 7,00 di sera, mentre non ha ricordato quante volte sia stato controllato nel primo semestre dell’anno 1989 (“A me mi controllavano regolarmente. [...] Tante volte venivano a casa e mi controllavano. [...] Io non lo so quante volte mi controllavano alla settimana. Io ho detto o una volta alla settimana o ci sono settimane quattro, cinque volte, sempre con la stessa settimana”). Anche il giorno dell’attentato egli rientrò, pertanto, in detta abitazione, che si trovava, peraltro, a notevole distanza dal luogo dell’agguato, intorno alle ore 18,30 - 18,45. L’imputato ha, poi, spiegato che nell’anno 1989 egli aveva già subito diversi incidenti con la motocicletta che avevano compromesso la funzionalità di una gamba. Il MAURO ha, infine, dichiarato di conoscere, ma solo di vista, i coimputati GALLI Luigi , GATTO Giuseppe , PAPALE Domenico e COTUGNO Giovanni , che abitano a Giostra, quartiere nel quale abitano pure tutti i suoi parenti, ed ha confermato di essere soprannominato “tirinnanna”, o “gamba di legno”, o “bivonu”, o “zoppu”. Al fine di verificare l’attendibilità delle difese avanzate dall’imputato, questa Corte ha richiesto documentazione (vedi documenti acquisiti al n. 49 dell’ordinanza del 19-7-1997) relativa alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata a MAURO Carmelo . In particolare, è stato acquisito il decreto emesso dal Tribunale di Messina in data 20-6-1983 e confermato dalla corte di Appello in data 15-12-1983, con il quale è stata disposta l’applicazione a MAURO Carmelo , ai sensi degli artt. 3 e segg. L. 27-12-1956 n. 1423, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due, con diverse prescrizioni, tra le quali quella “di non rincasare la sera più tardi delle ore ventuno e di non uscire al mattino prima delle ore sei dal primo novembre al trentuno marzo, ovvero rispettivamente ore ventidue e ore cinque dal primo aprile al trentuno ottobre”. E’ stata, quindi, acquisita attestazione della Questura di Messina, datata 2-9-1997, dalla quale risulta che il MAURO iniziò a scontare la misura de qua in data 22-11-1983 e la ultimò di scontare in data 16-3-1989, con due interruzioni, causate dal suo stato di detenzione, dal 23-1-1984 al 2-2-1984 e dal 10-4-1984 al 7-8-1987. E’ stata, infine, acquisita fotocopia della pagina del registro dei sorvegliati speciali, da cui risulta che nel periodo dal dicembre 1988 al gennaio 1989, il MAURO fu sottoposto solo a due controlli, a cura del personale della Squadra Mobile di Messina, presso l’allora sua domicilio, il primo in data 16-1-1989 ed il secondo in data 26-1-1989, mentre, secondo quanto può desumersi da una copia di relazione di servizio redatta sempre da personale della Squadra Mobile di Messina, lo stesso fu identificato in data 10-12-1988, alle ore 10,40, a bordo di un’autovettura, in via Palermo, in compagnia di MAURO Santo.
Sempre al fine di valutare la fondatezza dell’alibi accampato dal MAURO, sono stati sentiti come testi, all’udienza del 17-9-1997, i suoi congiunti LO PRESTI Gaetano, LO PRESTI Gasparo, LO PRESTI Enza, ARDIZZONE Carmelo e ARDIZZONE Salvatore, al fine di accertare se l’imputato fosse stato a casa nel tempo in cui venne perpetrato l’omicidio di CAMBRIA Placido.
LO PRESTI Gaetano ha dichiarato di essere il suocero di MAURO Carmelo , il quale nel gennaio 1989 abitava insieme a lui in via Jachiddu palazzina A, interno 7. Ha, quindi, aggiunto che il genero era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e che solitamente “nel pomeriggio era a casa, sempre dentro” ed egli lo vedeva in quanto stava pure lui sempre a casa a causa delle sue precarie condizioni di salute.
LO PRESTI Gasparo, zio di MAURO Carmelo , ha affermato di non ricordare se quest’ultimo fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, se le forze dell’ordine lo controllassero o se questi andasse a firmare presso uffici di polizia, ma di sapere che “comunque il MAURO stava in casa, perché io quando me ne andavo via lo lasciavo in casa, rincasavo e lo vedevo in casa, la sera ugualmente, poi non so”. Ha, tuttavia, precisato che egli stava fuori di casa dalle ore sette del mattino alle ore otto di sera.
LO PRESTI Enza, cognata dell’imputato, ha dichiarato che MAURO Carmelo abitava nella stessa casa dove abitavano lei ed i suoi genitori ed ha pure lei ribadito che “stava dentro, a casa”, anche se non ha saputo dire nulla di preciso sulla specifica circostanza relativa alla presenza del MAURO in casa la sera nella quale venne ucciso il CAMBRIA.
ARDIZZONE Carmelo ha affermato di essere il cognato di MAURO Carmelo , ma non ha saputo dire alcuna circostanza di rilievo probatorio, non avendo egli vissuto nell’abitazione dei suoceri nel periodo in cui anche quest’ultimo vi abitava.
ARDIZZONE Salvatore ha riferito di essere cognato di MAURO Carmelo e di avere abitato insieme a lui nella casa dei suoceri. Ha, poi, aggiunto che egli usciva solitamente al mattino per lavorare intorno alle ore 6,30 e ritornava la sera intorno alle ore 6,30 o 6,45, ma a quell’ora il MAURO era sempre già rincasato. Il teste non ha saputo, però, dire nulla di preciso in relazione al giorno nel quale venne ucciso CAMBRIA Placido.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati GALLI Luigi , PAPALE Domenico , COTUGNO Giovanni e MAURO Carmelo in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame, mentre nei confronti degli imputati VENUTO Giuseppe e GATTO Giuseppe va pronunciata assoluzione.
La valutazione del materiale probatorio sin qui brevemente passato in rassegna si presenta particolarmente complessa per l’ampiezza ed eterogeneità delle fonti di prova, che richiedono un loro esame analitico ed una loro sintesi ricostruttiva al fine di verificare la fondatezza dell’accusa nei confronti degli odierni imputati e, più in generale, al fine di lumeggiare le ragioni del delitto ed individuarne i colpevoli.
Vanno, anzitutto, verificate quali sono le circostanze attinenti all’esecuzione del delitto sulle quali si possono, immediatamente e con ragionevole certezza, formulare delle conclusioni. Orbene, non vi è dubbio che l’attentato nei confronti del CAMBRIA e della SPASARO venne eseguito la sera del 18 gennaio 1989 intorno alle ore 19,45 nel cortile rialzato dell’isolato 12 di viale Aranci a Messina, immobile nel quale si trovava l’abitazione della madre della convivente del CAMBRIA. Gli aggressori attesero che CAMBRIA Placido e la convivente SPASARO Giuseppina uscissero da detta abitazione per poi sparare contro di loro con diverse armi. E’ verosimile che gli aggressori si fossero appostati parecchio tempo prima dell’agguato mortale, poiché sia CAVO’ Giuseppe, che la moglie di quest’ultimo, GIACOBBE Grazia, pur trovandosi in una posizione dalla quale non poteva sfuggire il passaggio di persone sospette, non videro nessuno, nei minuti che precedettero il delitto, transitare davanti a loro e salire le scale, unica via di accesso al cortiletto nel quale avvenne l’attentato. A prescindere, poi, dalla questione, che sarà affrontata in seguito, se venne usato, come base logistica, l’appartamento di FOTI Orazio, si può considerare certo che gli aggressori uscirono dall’ingresso del fabbricato nel quale si trovava detto appartamento, atteso che, come ha chiaramente osservato SPASARO Giuseppina ed emerge, altresì, dalle dichiarazioni dei testimoni che hanno descritto la conformazione dei luoghi, quello era l’unico posto, prospiciente il suindicato cortiletto, nel quale gli attentatori potevano trovare riparo dalla vista delle vittime o di terzi estranei. Si può presumere, inoltre, che il CAMBRIA, con molta probabilità, conoscesse almeno qualcuno degli attentatori e avesse concordato con questo la consegna, da eseguire quella sera ed in quel posto, di un piccolo quantitativo di droga destinato allo spaccio. Tale ricostruzione appare, infatti, l’unica che riesce a comporre logicamente gli elementi emersi dalla prova storica del fatto. Risulta, invero, poco verosimile che gli attentatori si siano appostati ed abbiano atteso armati la vittima, senza essere sicuri che quella sera il CAMBRIA, che non abitava in quel luogo e non era prevedibile che vi si recasse in ragione di una qualche ricorrenza particolare (le parole di PARATORE Vincenzo su tale aspetto della vicenda sono state contraddette sia da CENTORRINO Francesca che da SPASARO Giuseppina , le quali hanno escluso, con dichiarazioni sulle quali non vi è motivo di dubitare, che il giorno dell’omicidio vi fosse una qualche ricorrenza in ragione della quale il CAMBRIA si fosse recato a casa della madre della SPASARO), sarebbe andato lì dove venne ucciso, mentre essi avrebbero potuto ottenere facilmente tale certezza se avessero saputo che la vittima aveva lì un appuntamento. Solo così, inoltre, può spiegarsi il rinvenimento, nella mano destra del cadavere, di una bustina di droga, come se il CAMBRIA, che, secondo quanto ha riferito la convivente SPASARO Giuseppina , non faceva uso di sostanze stupefacenti, avesse dovuto consegnarla quella sera alla persona che gli si presentò davanti improvvisamente (la SPASARO ha, infatti, negato che il CAMBRIA, così come sostenuto dal SANTACATERINA e, dubitativamente, dal PARATORE, sia stato chiamato da qualcuno attraverso il citofono ed ha, anzi, specificato che l’abitazione era priva di citofono), mentre risulterebbe altrimenti oscuro per quale motivo la vittima, alla vista dei suoi aggressori, abbia preso in mano l’involucro contenente la droga anziché tentare la fuga. Si deve, infine, affermare che l’agguato fu materialmente compiuto da almeno tre persone, non solo perché i testimoni oculari del fatto, CAVO’ Giuseppe e SPASARO Giuseppina , hanno indicato, sia pure dubitativamente, tale numero, ma soprattutto perché furono rinvenuti proiettili appartenenti a tre diversi tipi di arma: un fucile a pallini, un’arma a proiettile unico calibro 9 e un’arma a proiettile unico calibro 7,65. Sulle cause della morte del CAMBRIA e sui mezzi che la provocarono possono trarsi gli indispensabili elementi di conoscenza dalle suesposte ed esaustive risultanze dell’esame autoptico, che consentono di affermare con assoluta certezza che intento degli aggressori era quello di uccidere il CAMBRIA, contro il quale furono esplosi numerosi colpi di arma da fuoco in parti vitali del corpo uno dei quali, in particolare, fu sparato con il preciso intento di provocarne con sicurezza la morte, in considerazione della distanza ravvicinata dello sparo e della sede corporea, alla tempia, dove la vittima venne attinta. Si deve, inoltre, ritenere che gli attentatori abbiano voluto uccidere, oltre a CAMBRIA Placido, anche SPASARO Giuseppina , sotto il profilo del dolo diretto, anche se non necessariamente sotto quello del dolo intenzionale, e l’evento non si è verificato solo per cause estranee alla loro volontà. Ciò emerge chiaramente sia dal numero e dalla gravità delle lesioni provocate alla donna, alcune delle quali localizzate nella sede di organi vitali, tali da dover ritenere gli atti compiuti dagli attentatori certamente idonei a provocare la morte della SPASARO, sia dalla descrizione del succedersi degli avvenimenti effettuata dalla stessa vittima in sede di confronto con SPARACIO Luigi , quando la SPASARO ha affermato che gli attentatori le spararono non solo alle spalle mentre si trovava accanto al suo convivente, ma anche successivamente mentre ella tentava disperatamente di farli desistere dal portare a compimento l’azione delittuosa. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, d’altronde, ripetutamente affermato[1] che il giudice può desumere la volontà omicida da diversi elementi indiziari, tra i quali assumono precipuo valore le concrete modalità di realizzazione della condotta, quali la direzione ed il numero dei colpi diretti alla vittima, le parti del corpo attinte dai medesimi, la distanza tra agente e parte offesa, l’obiettiva idoneità dell’azione a provocare l’evento. Tutti gli elementi suindicati facevano apparire, nel caso di specie, l’evento morte come altamente probabile, sicché gli autori non si sono limitati ad accettare il rischio del suo verificarsi (nel qual caso ricorrerebbe, peraltro, il dolo eventuale, che è compatibile secondo la preferibile giurisprudenza della Suprema Corte, con il delitto tentato[2]) ma lo hanno voluto. La circostanza che l’azione delittuosa non fu portata a compimento nei riguardi della SPASARO non sembra, peraltro, assumere alcun significativo valore, tenuto conto che l’attentato avvenne all’interno di un cortile circondato da numerose abitazioni e gli aggressori avevano la necessità, per non correre il rischio di venire scoperti ed arrestati, di fuggire non appena fossero stati certi dell’uccisione di CAMBRIA Placido, che costituiva il loro principale obiettivo criminoso. Non può, poi, certamente affermarsi che gli attentatori abbiano volontariamente desistito dall’azione delittuosa nei confronti di SPASARO Giuseppina , poiché, a prescindere dalla mancanza della prova del requisito della “volontarietà” della condotta, l’istituto della desistenza, di cui al terzo comma dell’art. 56 c.p., presuppone, per costante giurisprudenza, un tentativo “incompiuto”, mentre nel caso di specie non può dubitarsi, per il numero e la gravità delle ferite cagionate alla vittima, che gli agenti avessero già posto in essere l’intera condotta delittuosa, la cui tipicità va valutata, come è noto, sulla base dell’idoneità causale a provocare la morte della vittima, mentre l’evento letale non si verificò solo per fortunose circostanze e grazie alle immediate cure mediche prestate alla SPASARO.
Alla luce delle superiori considerazioni, si deve, pertanto, ritenere, già solo sulla base dei caratteri obiettivi dell’azione delittuosa ed a prescindere dagli altri elementi di conoscenza forniti dai collaboratori di giustizia, che la qualificazione giuridica della condotta illecita quale omicidio volontario ai danni di CAMBRIA Placido e quale tentato omicidio ai danni di SPASARO Giuseppina sia corretta. Le modalità dell’agguato, che venne preparato sin nei minimi particolari, ad opera di più persone, le quali agirono con diverse armi e con grande sicurezza, animate da incredibile determinazione, tanto che l’omicidio fu perpetrato anche a costo di uccidere una persona estranea all’ambiente criminale, quale deve ritenersi SPASARO Giuseppina , consentono, inoltre, di affermare che in tale episodio delittuoso siano rinvenibili i caratteri tipici dell’omicidio mafioso, come risulta, peraltro, inequivocabilmente confermato dall’esame della personalità del CAMBRIA ed del ruolo che egli aveva all’epoca nella criminalità organizzata messinese. Occorre, in proposito, richiamare le osservazioni effettuate nella parte introduttiva della presente sentenza, quando è stato tracciato un quadro storico della criminalità messinese e si è evidenziato che CAMBRIA Placido ebbe per lungo tempo in essa, sin dall’inizio degli anni ’80, un posto di primo piano, tanto che fu, per un certo periodo, il personaggio più autorevole del clan “COSTA”, immediatamente dopo il capo COSTA Gaetano , il quale ha confermato al dibattimento di avergli attribuito, all’epoca del maxiprocesso “ dei 290”, la “responsabilità” dell’intero sodalizio criminoso. Tale posizione venne, peraltro, sancita anche in sede giurisdizionale a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 3-4-1987 (tale documento trovasi acquisito in atti nella cartella delle sentenze) nel processo cosiddetto “dei 290”, ove gli venne contestato di aver fatto parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata “clan COSTA”, con l’aggravante di esserne stato un capo, reato per il quale venne condannato in primo grado (la sentenza di appello, anche questa acquisita in atti, si concluse, viceversa, con declaratoria di estinzione del reato per morte del reo). Si è già visto, poi, nella parte introduttiva di carattere storico della presente sentenza e nella parte relativa all’associazione “SPARACIO”, che, dopo la morte di CAVO’ Domenico, CAMBRIA Placido si alleò con SPARACIO Luigi e diede vita, insieme a quest’ultimo, ad un pericoloso e potente gruppo criminoso nel quale rivestì, fino alla propria morte, una posizione di vertice e, probabilmente, preminente rispetto all’analoga posizione di SPARACIO Luigi .
Il rilievo malavitoso della vittima dell’episodio delittuoso in esame e la sua collocazione criminale se, da un lato, può indirizzare l’interprete nella ricerca del movente dell’omicidio e, di conseguenza, anche nell’individuazione dei colpevoli del fatto di sangue, dall’altro lato fa comprendere le difficoltà che si incontrano ancora oggi nell’effettuare una corretta ricostruzione dei fatti, poiché mandanti ed esecutori materiali ebbero un particolare interesse a circondare tale delitto di un velo di segretezza, che risulta ancora oggi, nonostante il contributo dei collaboratori di giustizia, difficile da squarciare totalmente, anche perché vi è il rischio che siano state artatamente diffuse, già nell’immediatezza del fatto e tra gli stessi affiliati dei gruppi criminosi ai quali appare riconducibile l’attentato, mistificazioni della realtà al fine di disorientare coloro che avessero voluto vendicare l’uccisione del CAMBRIA. Appare, in proposito, significativa la deposizione di SPARACIO Luigi , il quale, pur avendo affermato che colpevoli del delitto furono determinati soggetti, ha, nondimeno, ricordato che gli asseriti mandanti dell’omicidio gli indicarono, poco tempo dopo l’attentato, che esecutori materiali del fatto erano stati soggetti diversi.
Per comprendere chi abbia potuto decidere la morte del CAMBRIA e chi abbia partecipato all’esecuzione dell’omicidio è necessario prendere le mosse dall’individuazione delle persone che potevano avere interesse alla sua eliminazione e delle ragioni che poterono ispirare una volontà omicida, vale a dire la “causale generica” del delitto, che, come si è visto nelle premesse di carattere metodologico alla presente sentenza e in occasione dell’esame di altri episodi delittuosi (ad esempio, l’omicidio di CAVO’ Domenico a pag. 1240 e segg.), pur non integrando neppure un indizio ma un mero sospetto, dal quale non si può trarre alcuna prova del fatto storico, tuttavia rifluisce, inevitabilmente, su di essa nella misura in cui permette di evidenziare l’eventuale inaffidabilità della fonte di prova sulla quale si fonda l’accusa o la concretezza e pregnanza di eventuali ricostruzioni alternative del fatto.
Nell’esame di tale questione è sufficiente richiamare brevemente in questa sede i risultati della già effettuata disamina delle complesse relazioni esistenti all’epoca dell’attentato tra i principali esponenti della criminalità organizzata messinese, rinviando per i necessari approfondimenti a quanto si è già detto più ampiamente nell’introduzione di carattere storico ai singoli delitti.
Poco tempo dopo la morte di CAVO’ Domenico, avvenuta il 1-3-1988, CAMBRIA Placido, che già da tempo si stava organizzando per contrastare la situazione di isolamento nella quale si era venuto a trovare, raggiunse un accordo, attraverso l’opera mediatrice di DI BLASI Domenico, con SPARACIO Luigi , dando vita al clan “CAMBRIA - SPARACIO”, che aveva, come obiettivo fondamentale, quello di contrastare con ogni mezzo LEO Giuseppe, nei cui confronti iniziò una lotta durissima, costellata da numerosi morti, che trovò le sue ragioni sia in vecchi rancori, covati quando ancora esisteva il clan “COSTA”, sia nella logica di predominio invalsa dopo la morte del CAVO’ e che portava ad individuare in LEO Giuseppe il più temibile ed agguerrito rivale. Per realizzare più efficacemente tale lotta, SPARACIO Luigi e CAMBRIA Placido si allearono con altri gruppi, primo fra tutti quello di rilevante consistenza numerica ed elevata pericolosità capeggiato da PIMPO Salvatore e da GALLI Luigi . Tale alleanza fu, però, compromessa dal comportamento ambiguo del GALLI, che non fu mai veramente nemico del LEO, con il quale era legato da rapporti di natura familiare, ma che anzi, probabilmente, lo protesse, approfittando delle conoscenze riservate di cui poteva disporre nella sua apparente posizione di avversario. Si è già visto, nell’introduzione di carattere storico della presente sentenza, che la superiore ricostruzione dei rapporti esistenti tra i due gruppi alleati risulta adeguatamente provata sulla base delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, confortate dagli accertamenti compiuti a quel tempo da personale di P.G., che notò, in un’occasione, GALLI Luigi e LEO Giuseppe, insieme, nel quartiere di Giostra, mentre ridotto rilievo, per i motivi prima esposti, può essere attribuito alle discordanti dichiarazioni di RIZZO Rosario . Va, comunque, rilevato che l’esistenza di segreti rapporti tra GALLI Luigi e LEO Giuseppe non costituisce una circostanza essenziale per la comprensione del clima di diffidenza che si venne instaurando tra SPARACIO Luigi e CAMBRIA Placido da un lato, e GALLI Luigi e PIMPO Salvatore dall’altro lato, mentre ciò che rileva è il dubbio che certamente si insinuò tra le parti in ordine all’esistenza di tali rapporti, secondo ciò che è stato unanimemente ricordato da tutti i collaboratori sentiti su tale vicenda. E’, allora, verosimile che in una situazione nella quale si avanzarono sospetti sulla reciproca affidabilità, l’esistenza di un’alleanza tra i suindicati personaggi non si pone in distonia con un eventuale interesse di alcuni di loro alla eliminazione fisica degli altri, come risulta confermato dal fatto che il CAMBRIA covò, con certezza, il proposito di uccidere il GALLI. Ciò risulta, invero, non solo dalle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo e da quelle, concordanti con le prime, anche se molto più vaghe, di MARCHESE Mario e di GIORGIANNI Salvatore , ma soprattutto dal contenuto della lettera, prima menzionata, scritta in carcere dal PARATORE al CAMBRIA e rinvenuta dalle forze dell’ordine in una tasca della SPASARO, che ne fornisce, ad onta delle contrarie affermazioni di SPARACIO Luigi , una straordinaria prova documentale. E’ opportuno, comunque, non soffermarsi esclusivamente sui contrasti sin qui esaminati tra la vittima ed il GALLI o tra questa ed il LEO, ma occorre accennare anche ad altri contrasti che vennero a quel tempo evidenziandosi, non solo per completezza di esposizione, ma soprattutto perché occorre verificare se sia ipotizzabile una genesi del fatto di sangue in esame diversa da quella prospettata dalle fonti di accusa e se i dichiaranti abbiano potuto avere un qualche interesse ad accreditare una versione dei fatti non veritiera. A tal proposito si deve ricordare che, dopo l’uccisione di CAVO’ Domenico, CAMBRIA Placido, approfittando della situazione di emarginazione nella quale si venne a trovare MARCHESE Mario , che venne ritenuto dai più responsabile di quel delitto, eseguì, insieme al gruppo capeggiato da GALLI Luigi e da PIMPO Salvatore, degli attentati ai danni di uomini vicini a MARCHESE Mario (tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco , avvenuto in data 1-6-1988 ed ascrivibile a uomini vicini al GALLI, nonché omicidio di SPAGNOLO Giovanni, avvenuto tra il 2 ed il 3 giugno 1998 ed ascrivibile a uomini vicini a CAMBRIA Placido), sia per soffocare qualsiasi velleità del MARCHESE di riappropriarsi del potere criminale gestito prima della sua carcerazione e dell’avvento del CAVO’, sia per rivalersi dei torti subiti quando, dopo l’omicidio di BONSIGNORE Pietro, egli fu estromesso all’interno del clan “COSTA” proprio ad opera del MARCHESE. Non vi è dubbio, pertanto, che vi fosse, a causa di tali vicende, dell’acredine tra MARCHESE Mario e CAMBRIA Placido, anche se appare improbabile, come ha evidenziato il collaboratore PARATORE Vincenzo (“Mario MARCHESE non era in condizioni di ammazzare a nessuno”), che MARCHESE Mario abbia potuto progettare ed eseguire un attentato nei confronti di CAMBRIA Placido. Dopo i fatti di sangue sopra indicati il clan capeggiato dal MARCHESE attraversò, infatti, una profonda crisi, a causa sia della situazione di sostanziale isolamento in cui si venne a trovare, sia dello stato di detenzione della maggior parte degli affiliati, tra i quali anche il capo, MARCHESE Mario , il quale non poté, così, muoversi liberamente per riorganizzare il sodalizio colpito dagli attacchi degli altri clan, sia, infine, a causa della defezione di numerosi adepti i quali transitarono in altri gruppi. Si deve, allora, ritenere che ben difficilmente il MARCHESE, certamente consapevole della sua situazione di debolezza, abbia potuto intraprendere un’iniziativa criminosa complessa e pericolosa come l’omicidio di CAMBRIA Placido, che lo avrebbe esposto, sia nel caso in cui l’azione delittuosa avesse avuto l’esito sperato, sia nel caso in cui la vittima fosse sfuggita alla morte, alla presumibile reazione da parte del clan di cui il CAMBRIA era capo. Va, infine, osservato che anche COSTA Gaetano poteva nutrire ragioni di astio nei confronti del CAMBRIA, poiché quest’ultimo si era reso responsabile dell’uccisione di suo fratello COSTA Antonino, avvenuta il 28-12-1988, meno di un mese prima dell’attentato in esame. Si deve, nondimeno, rilevare che COSTA Gaetano si trovava da tempo detenuto ed aveva ormai perduto il potere criminale posseduto fino a pochi anni prima, sicché risulta del tutto improbabile che abbia potuto disporre di uomini e mezzi idonei per organizzare e portare a compimento l’omicidio.
Dall’esame delle dinamiche criminali esistenti all’epoca dell’episodio delittuoso in esame all’interno dei sodalizi delinquenziali operanti nella città di Messina, emerge, pertanto, che tutti i soggetti indicati dai collaboratori di giustizia come mandanti del delitto potevano avere interesse ad uccidere il CAMBRIA, per differenti ipotizzabili ragioni, mentre appare piuttosto remota la possibilità che altri soggetti, benché fossero, parimenti, nemici del CAMBRIA, avessero la possibilità, per motivi diversi, di rendersi autonomamente autori di tale fatto delittuoso. Di conseguenza, le accuse mosse dai collaboratori di giustizia nei confronti di GALLI Luigi , imputato nel presente procedimento, così come nei confronti di PIMPO Salvatore e di LEO Giuseppe, da tempo deceduti, appaiono, ad un primo generico esame, verosimili. Ciò costituisce l’indispensabile presupposto per valutare correttamente gli elementi probatori attinenti al fondamentale (anche se non essenziale, nella misura in cui si possa prescindere da esso per l’accertamento delle responsabilità individuali) tema di accertamento giurisdizionale relativo all’individuazione dello specifico movente del delitto, nonché delle circostanze che segnarono il passaggio di una delle situazioni di conflitto sopra evidenziate da virtuali in attuali, questione che risulta inscindibilmente connessa, anche se logicamente antecedente, a quella relativa alla individuazione del mandante o dei mandanti dell’omicidio. In tale indagine le fonti di prova costituite da dichiarazioni di collaboratori di giustizia assumono necessariamente diverso valore probatorio a seconda che il dichiarante fosse appartenuto al medesimo gruppo criminoso al quale lo stesso ha attribuito la deliberazione o l’organizzazione dell’omicidio, ovvero ad un altro gruppo. E’ evidente, infatti, che ben difficilmente le dichiarazioni di soggetti estranei al sodalizio od ai sodalizi criminosi che deliberarono ed organizzarono l’attentato possono considerarsi sufficientemente attendibili in ordine a particolari del fatto, come quelli relativi al movente del delitto, che sono normalmente conosciuti da pochissimi soggetti, mentre è probabile che essi abbiano espresso proprie supposizioni prive di reale valore probatorio. Per tale motivo vanno interpretate molto cautamente le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo e quelle analoghe di MARCHESE Mario , i quali hanno affermato che GALLI Luigi decise l’eliminazione di CAMBRIA Placido quando seppe che quest’ultimo meditava di ucciderlo; le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , il quale ha, analogamente, sostenuto che il GALLI deliberò l’omicidio perché notò due affiliati del clan “SPARACIO - CAMBRIA” aggirarsi nel quartiere di Giostra, dove egli abitava, in atteggiamento sospetto e temette che il CAMBRIA volesse ucciderlo; le dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore, il quale ha affermato, senza, però chiarire come abbia appreso la circostanza, che il GALLI decise l’uccisione del CAMBRIA quando seppe che quest’ultimo non si fidava più di lui. Le suddette ricostruzioni, pur essendo tutte verosimili, risultano, invero, effettuate, come risulta palese dal complessivo tenore delle affermazioni dei suddetti collaboratori, non sulla base di precise conoscenze dei dichiaranti, ma sulla base di elaborazioni a posteriori che possono offrire all’interprete solo delle plausibili ipotesi ermeneutiche, prive, nondimeno, di significativo valore probatorio. Analogamente non possono essere utilmente richiamate le dichiarazioni di quei collaboratori, come LA TORRE Guido e COSTA Gaetano , che solo apparentemente hanno fornito notizie sul movente del delitto, ma si sono, in realtà, limitati a ripetere quali fossero le ragioni di contrasto tra il CAMBRIA e gli asseriti mandanti, senza spiegare, tuttavia, quale sia stata la specifica ragione storica del delitto e cosa abbia segnato il mutamento del conflitto da virtuale in attuale. Di grande rilevanza sono, viceversa, le dichiarazioni di RIZZO Rosario e di LEO Giovanni , entrambi autorevoli personaggi all’interno dei rispettivi gruppi criminosi di appartenenza e, come tali, soggetti che potevano conoscere meglio di altri le reali ragioni del delitto. Il primo ha, peraltro, affermato di aver svolto uno specifico ruolo nella fase prodromica del delitto, mettendosi in contatto, per conto di GALLI Luigi , con il proprio cugino, PIMPO Salvatore, che si trovava in carcere e con il quale ebbe a tal fine diversi colloqui, nel corso dei quali questi gli affidò dei messaggi orali diretti al GALLI, contenenti consigli sul da farsi, in relazione ai sospetti avanzati dal CAMBRIA nei confronti di quest’ultimo. Egli ha, poi, affermato di avere partecipato ad alcune iniziative dirette all’uccisione del CAMBRIA, dando, in particolare, insieme al fratello Letterio ed a GALLI Luigi , mandato a CALIO’ Antonino di perpetrare l’omicidio ed effettuando, senza, però, alcun esito, dei giri di perlustrazione per individuare l’autovettura blindata della vittima e potervi, così, collocare dell’esplosivo. Ha, infine, sostenuto di aver partecipato ad una riunione tra LEO Giuseppe e GALLI Luigi , nella quale i due decisero di portare a compimento insieme l’azione delittuosa. La descrizione della condotta del RIZZO, di indubbio rilievo penale, presenta, invero, alcuni aspetti oscuri, poiché non è chiaro se egli sia stato latore di uno specifico mandato ad uccidere proveniente dal PIMPO, né quale ruolo egli abbia avuto nell’asserita riunione tra GALLI Luigi e LEO Giuseppe, essendo stato egli su tale punto molto laconico e non avendo, in particolare, chiarito il tenore degli accordi intercorsi tra i due. Sul punto relativo ad un coinvolgimento personale del RIZZO, peraltro marginale per la complessiva ricostruzione del fatto, non è stata, inoltre, svolta alcuna specifica istruttoria, non essendo il RIZZO imputato nel presente procedimento di tale delitto, né sono stati acquisiti elementi di riscontro alle suddette affermazioni confessorie, le quali appaiono, comunque, almeno per la parte relativa all’attività inizialmente compiuta dal collaboratore quale latore dei messaggi del PIMPO, intrinsecamente verosimili, sia perché, come si è visto, gli accertamenti compiuti hanno confermato lo stato di detenzione di PIMPO Salvatore nel periodo di tempo indicato dal collaboratore, sia perché è molto probabile che i contatti tra il GALLI ed il PIMPO, capi di un unico clan criminoso i quali avevano necessariamente l’esigenza di comunicare tra loro, fossero assicurati da RIZZO Rosario , che era un affiliato di primo piano del clan “PIMPO - GALLI” ed aveva l’opportunità, essendo un congiunto del PIMPO, di effettuare con quest’ultimo frequenti colloqui. E’, allora, del tutto plausibile che il RIZZO, sia che lo si ritenga concorrente nel delitto, sia che si escluda una sua partecipazione penalmente rilevante al fatto, fosse, per i suoi stretti indubitabili rapporti con coloro che ne furono protagonisti, secondo il suo stesso racconto, a diretta conoscenza di particolari riguardanti il movente del delitto e la fase deliberativa, sui quali le sue dichiarazioni risultano dotate di significativa attendibilità. Il RIZZO ha sostenuto che la decisione di commettere l’omicidio fu presa inizialmente da PIMPO Salvatore e da GALLI Luigi nell’estate dell’anno 1988, poiché costoro avevano il timore che CAMBRIA Placido, il quale si era lamentato che GALLI Luigi si incontrava con LEO Giuseppe, potesse attentare alla vita del primo. Si vede chiaramente, dal racconto del collaboratore, che la deliberazione fu una conseguenza del clima di sospetto venutosi a creare per il latente pericolo di azioni criminose del gruppo “SPARACIO - CAMBRIA” contro il gruppo “PIMPO - GALLI”, apparentemente alleato del primo, ma del quale si assumeva che mantenesse rapporti con il clan rivale diretto da LEO Giuseppe. A differenza di quanto hanno sostenuto alcuni dei collaboratori prima menzionati non assunsero, pertanto, alcun rilievo quegli ulteriori specifici fatti, da essi ritenuti scatenanti la decisione omicida (colloquio tra CAMBRIA e PIMPO nel quale il primo avrebbe confidato al secondo l’intenzione di uccidere il GALLI; equivoco sorto a causa della presenza di due affiliati del clan “SPARACIO - CAMBRIA” nel quartiere di Giostra con fare sospetto), i quali poterono, eventualmente, rafforzare un proposito criminoso già preso, come ha sostanzialmente ammesso lo stesso RIZZO quando ha affermato che l’uccisione di COSTA Antonino contribuì ad aumentare la diffidenza tra i due gruppi, ma egli non ha ricondotto specificamente a tale fatto la decisione omicida. Così delineato il movente del delitto, può ben affermarsi che, secondo la narrazione di RIZZO Rosario , la morte del CAMBRIA fu deliberata nell’ambito di una lotta di potere tra i due gruppi suddetti, in apparenza alleati ma, in realtà, in concorrenza tra loro per la conquista di un ruolo guida nell’elaborazione delle comuni strategie di azione, non riuscendo il CAMBRIA ad accettare l’autonomia che, viceversa, rivendicava il GALLI nella gestione dei rapporti con LEO Giuseppe e non volendo il GALLI sottomettersi supinamente alle richieste del primo, che lo sollecitava a dar prova di fedeltà all’alleanza. Coerenti con tale impostazione, anche se più generiche, sono, pertanto, anche quelle ricostruzioni che hanno sottolineato l’esistenza di tale lotta di potere tra i due gruppi alleati, benché non si siano soffermate sui sospetti avanzati dal CAMBRIA nei confronti del GALLI a causa dei rapporti di quest’ultimo con il LEO. Si vuole far riferimento alle versioni dei fatti offerte da PAGANO Antonino il quale ha sostenuto, come si è visto, che il CAMBRIA fu ucciso “per prendere il potere loro”, e da CROCE Pietro , il quale ha menzionato quali ragioni del delitto “questioni di interesse”, alle quali si accompagnarono dei sospetti reciproci tra il CAMBRIA ed il GALLI. Nel racconto del RIZZO non emerge chiaramente l’esistenza di un movente del delitto appartenete a LEO Giuseppe, la cui figura resta sullo sfondo anche con riferimento al mandato del delitto, poiché non è chiaro quale sia stato il suo specifico ruolo. Questi, infatti, intervenne, secondo le parole del collaboratore, solo dopo che la decisione criminosa era stata presa, tanto che già erano state elaborate dal gruppo “PIMPO - GALLI” diverse opzioni organizzative e si era cercato di dare attuazione al proposito criminoso, anche se il delitto, per svariati motivi, non era stato portato a compimento. E’, invero, più che probabile che, per attentare alla vita del CAMBRIA, il GALLI abbia cercato, innanzi tutto, l’appoggio e la collaborazione di LEO Giuseppe, capo del clan che a quel tempo si contrapponeva a quella coalizione della quale il CAMBRIA era forse l’esponente di maggiore prestigio. Il LEO coltivava, infatti, nei confronti della vittima, un’antica ed aspra inimicizia alla quale si era aggiunto un nuovo contrasto determinato da ragioni di supremazia, il quale era sfociato in alcuni gravi reciproci attentati (vedi quello che si è detto nella parte introduttiva di carattere storico della presente sentenza a pag. 239 e segg.). Nondimeno, il RIZZO non ha chiaramente affermato quale sia stato il contenuto degli accordi tra LEO Giuseppe e GALLI Luigi , il quale, secondo il racconto del collaboratore, informò il primo del progettato delitto, al fine, verosimilmente, di ottenere il suo appoggio nell’eventualità di una reazione, dopo l’attentato, da parte del clan diretto dal CAMBRIA, né ha chiarito se il LEO, il quale prese l’iniziativa di contattare il GALLI, avesse pure lui autonomamente deciso di uccidere il CAMBRIA e se sia stato, pertanto, portatore nel delitto di un ulteriore movente personale. Bisogna, tuttavia, osservare che il RIZZO, secondo quanto egli stesso ha dichiarato, non ebbe più alcun ruolo nella preparazione ed esecuzione dell’omicidio almeno sin dal momento in cui, il 12-11-1988, il PIMPO fu scarcerato, sicché non è da escludere che egli non fosse al corrente dei successivi accordi intercorsi tra GALLI e PIMPO, da un lato, e LEO Giuseppe, dall’altro lato, relativi alla concreta organizzazione del delitto, i quali avrebbero potuto fornirgli gli indispensabili elementi di conoscenza per comprendere il ruolo del LEO nel fatto. Le parole del RIZZO non si pongono, nondimeno, in contrasto con la diversa ricostruzione delle vicende relative alla fase ideativa ed organizzativa del delitto offerta da LEO Giovanni , che ha attribuito al fratello LEO Giuseppe un fondamentale rilievo propulsivo nella decisione omicida e che, per lo stretto rapporto di parentela con il capo del clan, fu certamente al corrente, se non dei particolari del fatto, almeno della sua riferibilità al gruppo al quale egli apparteneva. Le due versioni dei fatti riflettono, invero, la differente prospettiva attraverso la quale i medesimi fatti sono stati osservati e vissuti dai due collaboratori. LEO Giovanni , infatti, pur avendo affermato che GALLI Luigi sapeva del proposito covato da CAMBRIA Placido di ucciderlo, ha sostenuto che la deliberazione criminosa fu presa essenzialmente da suo fratello Giuseppe, il cui gruppo delinquenziale già da qualche tempo si stava scontrando sanguinosamente con il clan diretto dal CAMBRIA per motivi di supremazia, mentre ha lasciato sullo sfondo il ruolo decisionale svolto dal GALLI ed il movente che spinse quest’ultimo ad agire. Sembra, infatti, dal racconto di LEO Giovanni, che il GALLI partecipò al fatto in primo luogo per ragioni di solidarietà criminale con il fratello LEO Giuseppe, piuttosto che per un autonomo movente delittuoso. Va, tuttavia, osservato che la fase ideativa, deliberativa ed organizzativa del delitto si svolse mentre il collaboratore si trovava in carcere, dove egli apprese delle notizie piuttosto generiche. Il collaboratore ha a tal proposito sostenuto che in quel periodo egli sapeva solamente che “si parlava di uccidere queste persone”, e si è limitato a specificare che egli insieme ad altri aderenti al clan diretto dal fratello LEO Giuseppe sollecitarono quest’ultimo a mettere alla prova la fedeltà del GALLI, coinvolgendolo nell’omicidio del CAMBRIA, mentre solo successivamente al fatto seppe che il fratello Giuseppe e GALLI Luigi avevano avuto una riunione, nel corso della quale avevano deciso la perpetrazione dell’azione delittuosa. Non avendo, allora, LEO Giovanni acquisito diretta conoscenza di tali fatti, non può meravigliare che egli non abbia riferito alcunché né in ordine ai precedenti tentativi perpetrati dal GALLI di uccidere il CAMBRIA, né in ordine al ruolo avuto nel fatto dal PIMPO e dal RIZZO, anche perché si trattava di vicende maturate all’interno di un clan diverso da quello al quale egli apparteneva e non vi era alcun motivo perché gli venissero riferite dopo il fatto. Coerenti con le dichiarazioni di RIZZO Rosario e di LEO Giovanni sono, infine, anche le affermazioni di SANTACATERINA Umberto, il quale, pur nell’estrema genericità del suo racconto, che presenta, peraltro, alcuni passaggi piuttosto oscuri (non si capisce, ad esempio, in cosa sia consistito il preteso “scambio” tra GALLI Luigi e LEO Giuseppe, riferito dal collaboratore) ha confermato che l’omicidio fu determinato dall’esistenza di un conflitto armato tra CAMBRIA Placido e LEO Giuseppe, nel corso del quale il primo aveva organizzato due agguati nei confronti del secondo al villaggio Aldisio, e che esso fu deliberato da GALLI Luigi , da PIMPO Salvatore e da LEO Giuseppe. Il racconto di SANTACATERINA Umberto in ordine alle circostanze nelle quali seppe da LEO Giuseppe tali notizie appare, poi, del tutto verosimile, in considerazione degli stretti legami che, come si è detto (vedi i rilievi effettuati quando si è trattato l’omicidio di GIAIMO Santi, pag. 604 e segg.), egli coltivava da tempo con il LEO e che certamente non si erano interrotti all’epoca in cui si svolsero i fatti. Il suo racconto in ordine alle cause del delitto ed ai soggetti che lo deliberarono appare, pertanto, sufficientemente attendibile, anche se il collaboratore ha privilegiato nella sua esposizione, analogamente a quanto si è già osservato con riferimento alle dichiarazioni di LEO Giovanni , il movente che animò LEO Giuseppe, al cui clan egli, come si è visto, apparteneva, mentre ha trascurato l’eventuale concorrente movente del quale fu portatore il GALLI.
Le ragioni del delitto indicate, pur con diversa enfasi, sia da RIZZO Rosario che da LEO Giovanni , oltre che dagli altri collaboratori sopra menzionati finiscono con l’attribuire necessariamente la decisione omicida a GALLI Luigi , PIMPO Salvatore e LEO Giuseppe, rendendo l’accusa nei confronti di costoro coerente con la complessiva ricostruzione del fatto. Va, comunque, osservato che la responsabilità dei suindicati soggetti è stata significativamente affermata anche da altri collaboratori appartenenti a gruppi diversi, i quali, pur non potendo, verosimilmente, conoscere i dettagli relativi alla fase ideativa del delitto, e non potendo, pertanto, riferire con sufficiente precisione quale ne sia stato il movente, si sono trovati in condizione di apprendere alcuni particolari del fatto, in relazione ai quali le loro dichiarazioni devono considerarsi pienamente attendibili.
Vanno, a tal proposito, menzionate le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha affermato di aver saputo sia da PIMPO Salvatore sia da MAURO Carmelo , in carcere, quale fosse stato lo svolgimento dei fatti e chi ne fossero stati i responsabili, anche se ha precisato che PIMPO Salvatore escludeva un proprio diretto coinvolgimento nell’omicidio e tendeva a riversare la responsabilità sul GALLI. Il collaboratore ha, altresì, sostenuto di aver parlato del delitto in carcere con GALLI Luigi , il quale gli avrebbe ammesso la propria partecipazione. Quest’ultima parte del racconto del PARATORE appare, però, di ridotto valore probatorio, poiché risulta arduo controllare se egli abbia correttamente interpretato ciò che gli diceva il suo interlocutore, anche in considerazione del fatto che, verosimilmente, il PARATORE aveva già ricevuto da PIMPO Salvatore delle confidenze su tale delitto e non può, pertanto, del tutto escludersi che le conoscenze in precedenza da lui acquisite abbiano potuto influire sulla sua comprensione delle affermazioni del GALLI. Quest’ultimo, infatti, a quanto pare, reagì alle accuse mosse verso di lui dal PARATORE addebitando al CAMBRIA un comportamento sleale nei suoi confronti, ma ciò non appare sufficiente, ad un esame sereno, per considerare tale comportamento un’implicita ammissione di responsabilità, così come affermato dal collaboratore. In ordine alle confidenze del PIMPO e del MAURO il racconto del PARATORE appare, invece, sufficientemente attendibile in relazione al suo contenuto, dettagliato ed intrinsecamente verosimile, ed in mancanza di ragioni perché egli abbia voluto accreditare una versione dei fatti non corrispondente alla realtà. Non sono emersi, infatti, elementi in base ai quali poter sospettare che le sue accuse possano essere state mosse da intenti calunniosi e non è stata in alcun modo provata l’esistenza di rancore tra il PARATORE ed il GALLI, che sarebbe maturato, secondo quanto ha insinuato la difesa dell’imputato, durante il tempo in cui i due stettero insieme in carcere, mentre appare ridottissimo il pericolo che le sue dichiarazioni siano state in qualche modo condizionate o influenzate da quelle di altri collaboratori. La sua versione dei fatti risulta, invero, del tutto originale, poiché si discosta su molti punti qualificanti da quella resa prima di lui da SANTACATERINA Umberto ed è stata fornita già nel marzo del 1994, quando ancora le indagini erano coperte dal segreto ai sensi dell’art. 329 c.p.p., pochissimo tempo dopo le analoghe accuse mosse da MARCHESE Mario . Non deve, d’altronde, insospettire eccessivamente, se non nei limiti prima evidenziati, che impongono di usare molta cautela nella valutazione delle dichiarazioni di tutti i collaboratori, il fatto che il PARATORE, nelle sue prime dichiarazioni agli inquirenti, il 29-11-1993, si sia riservato di dire i nomi degli esecutori materiali dell’attentato, essendo sufficiente rilevare, per quanto ora interessa, che il collaboratore non ha mai esitato ad indicare, anche in dette dichiarazioni, i nomi dei mandanti, che ha poi ribadito successivamente senza tentennamenti. Il contenuto delle dichiarazioni del PARATORE è risultato, infine, intrinsecamente attendibile sia con riferimento alle circostanze nelle quali egli ha affermato di aver appreso il fatto, sia con riferimento al tenore delle accuse, le quali, ancorché non molto particolareggiate e talvolta imprecise (tale è, verosimilmente, la notizia relativa agli spostamenti in carcere di STRACUZZI Antonino), danno notizia di alcuni dettagli, quali quelli relativi all’abitazione utilizzata dagli attentatori come base logistica, che attestano, senza ombra di dubbio, la loro provenienza da persona bene informata. Le dichiarazioni del PARATORE sulla fonte delle sue conoscenze hanno, invero, trovato significativa conferma negli accertamenti relativi ai periodi di detenzione dello stesso PARATORE, di PIMPO Salvatore e di MAURO Carmelo , nonché nel positivo riscontro in ordine al rapporto di “comparato” esistente tra PARATORE Vincenzo e MAURO Carmelo . Il PIMPO doveva, d’altronde, conoscere molto bene ciò che era successo, poiché capeggiava a quel tempo, insieme a GALLI Luigi , il gruppo criminoso cui, secondo il racconto del collaboratore, era riferibile l’attentato. Non deve d’altronde, sorprendere che il PIMPO si sia confidato con PARATORE Vincenzo, che era un uomo vicinissimo a CAMBRIA Placido, in ordine all’omicidio di quest’ultimo, con il pericolo di attirare contro di sé l’inimicizia del suo interlocutore, essendo sufficiente, in proposito, richiamare la coerente e convincente giustificazione fornita dallo stesso PARATORE, il quale ha ricordato che il PIMPO, dopo essere stato arrestato, ebbe dei dissapori con GALLI Luigi e cercò di accostarsi ad altri gruppi criminosi. Quest’ultima circostanza è stata, peraltro, riferita anche da altri collaboratori, quali LA TORRE Guido, che ha, parimenti, affermato che il PIMPO “in quel periodo (intendendo riferirsi al natale dell’anno 1989) si era distaccato da GALLI Luigi”, RIZZO Rosario e MARCHESE Mario (vedi quanto si è detto molto più ampiamente a pag. 252 e segg., nell’introduzione storica della presente sentenza, dove si sono esaminate le dichiarazioni dei suddetti collaboratori e si sono inquadrati nell’ambito di tale contrasto sia l’omicidio, avvenuto il 15-11-1989, di CALIO’ Antonino, personaggio vicinissimo a PIMPO Salvatore, ad opera di uomini vicini a GALLI Luigi , sia l’omicidio, avvenuto il 19-5-1990, dello stesso PIMPO Salvatore). Non si può neppure ritenere che PIMPO Salvatore, il quale voleva instaurare rapporti più stretti con il clan “SPARACIO”, ed aveva, pertanto, interesse ad attribuire tutta la responsabilità del fatto a GALLI Luigi ed a sminuire il proprio ruolo, abbia, per tale motivo, accusato quest’ultimo falsamente, sia perché non poteva sfuggirgli che l’accusa nei confronti del GALLI finiva, comunque, per coinvolgere indirettamente pure a lui, che comandava insieme al GALLI un unico clan e non poteva non avere prestato il proprio consenso ad un delitto di così grande rilievo per sue complesse implicazioni, sicché sotto questo profilo egli avrebbe avuto maggiore interesse a serbare il silenzio su tutta la vicenda, sia perché tale ipotesi ricostruttiva si presenta prima facie illogica. L’asserita alleanza tra il clan “PIMPO - GALLI” ed il clan “LEO”, finalizzata all’uccisione del CAMBRIA, non può, infatti, altrimenti giustificarsi se non in ragione dei buoni rapporti personali tra LEO Giuseppe e GALLI Luigi , mentre essa diventa incomprensibile ove si assumesse che l’unico artefice di tale iniziativa sia stato il PIMPO, il quale era, peraltro, in buoni rapporti con il CAMBRIA anche in relazione al traffico di stupefacenti (vedi quello che si è detto a tal proposito a pag. 432 e segg. con riferimento all’associazione “GALLI”).
Analoghe considerazioni possono effettuarsi in ordine alle concordanti accuse formulate da MARCHESE Mario . Occorre, infatti, sottolineare che non sono emersi astio o rancore nei confronti dei soggetti da lui incolpati del delitto in esame e va ribadito, così come già osservato in relazione ad altri episodi delittuosi, che le sue dichiarazioni assumono un particolare rilievo sia perché provenienti da un personaggio di grande prestigio all’interno del crimine organizzato messinese, il quale non aveva certamente bisogno di accreditarsi presso gli organi di indagine quale portatore di conoscenze in realtà non possedute, sia perché rese nel segreto delle indagini, prima di quelle di tutti gli altri collaboratori (ad eccezione di SANTACATERINA Umberto, il quale ha, però, fornito una ricostruzione dei fatti per molti versi diversa), con la conseguenza che appare estremamente limitato il rischio di “circolarità” della prova. E’, altresì, verosimile che il collaboratore abbia ricevuto notizie accurate sull’omicidio del CAMBRIA, non solo per quello che ha detto LEO Giovanni , secondo cui il MARCHESE, pur non avendo concorso con LEO Giuseppe e GALLI Luigi alla deliberazione del delitto, “era d’accordo con loro”, così lasciando intendere che vi era una stretta intesa tra i mandanti ed il MARCHESE, ma anche perché quest’ultimo, come hanno riferito numerosi collaboratori (oltre alle dichiarazioni dello stesso MARCHESE, vedi, in particolare, quelle di RIZZO Rosario all’udienza del 10-6-1996: “nell’89 GALLI e PIMPU appinu ‘na liti, si sono bisticciati fra di loro in galera, non sono andati più d’accordo loro in carcere e a quel punto è entrato MARCHESE a fare parte, diciamo, vicino a noi”), fu, dopo la sua scarcerazione, avvenuta nei primi mesi dell’anno 1991, alleato di GALLI Luigi . E’, pertanto, probabile che egli abbia potuto parlare di tale delitto con uno degli asseriti esecutori materiali, MAURO Carmelo , in considerazione della rilevanza del fatto per gli equilibri all’interno della criminalità organizzata messinese e della antica inimicizia tra il MARCHESE ed il CAMBRIA, in ragione della quale il primo poteva avere interesse a sapere come e da chi fosse stato ucciso il secondo. Non deve, d’altronde, sorprendere l’asserito comportamento del MAURO, che avrebbe reso una sorta di confessione extragiudiziaria, sia perché egli non doveva certamente temere conseguenze negative da tale condotta, solo apparentemente imprudente, tenuto conto che il suo interlocutore capeggiava un gruppo delinquenziale alleato ed era un soggetto profondamente inserito nell’ambiente criminale, del quale avrebbe senza dubbio rispettato tutte le regole, prima fra tutte quella dell’omertà, sia perché, come si è osservato esaminando il reato associativo (vedi pag. 549 e segg.), la conoscenza da parte dei maggiorenti del gruppo in ordine alla responsabilità del MAURO nella perpetrazione di un crimine di tale gravità, come l’omicidio di CAMBRIA Placido, finiva con il giovargli, poiché ne accresceva notevolmente il prestigio all’interno del sodalizio di appartenenza. Il contenuto delle dichiarazioni del MARCHESE appare, poi, intrinsecamente attendibile, in quanto coerente in ogni sua parte e sufficientemente preciso e circostanziato, specie con riferimento ai dettagli dell’azione esecutiva, sui quali ci si soffermerà più approfonditamente in seguito. Va, in proposito, sin d’ora osservato che il racconto del collaboratore ha trovato alcuni significativi riscontri nelle ulteriori acquisizioni istruttorie relative alla cosiddetta “prova storica” o “generica” del delitto, attinente agli elementi obiettivi della condotta e dell’evento criminoso, e ciò attesta che il MARCHESE, non avendo avuto contatti, a differenza del PARATORE e di altri collaboratori, con gli unici testimoni oculari del fatto, SPASARO Giuseppina e CAVO’ Giuseppe, acquisì necessariamente le notizie in suo possesso da persona che era ben informata per avere, verosimilmente, partecipato personalmente all’azione delittuosa, mentre alcune discrasie, che pur sono rilevabili, non appaiono di valore decisivo per infirmare la sua attendibilità. In ordine al ruolo avuto da GALLI Luigi quale mandante dell’omicidio, va evidenziato in questa sede che MARCHESE Mario non si è limitato ad indicare il suo nome, ma ha ricordato che l’imputato si trovò quella sera vicino al luogo dell’agguato, quasi a voler verificare personalmente il buon esito dell’azione delittuosa da lui organizzata. Tale particolare risulta di notevole pregnanza non solo perché la circostanza suddetta, sulla cui veridicità non possono sussistere dubbi, essendo stata analogamente riferita anche da CAVO’ Giuseppe e dallo stesso imputato, conferma l’accuratezza delle conoscenze in possesso del MARCHESE e, in definitiva, la sua attendibilità, ma anche perché essa costituisce un indizio del coinvolgimento del GALLI nel delitto, nella misura in cui appare sintomatica di una sua conoscenza di quanto stava succedendo a poca distanza da lui, anche se non può, senza dubbio, attribuirsi a tale elemento un peso eccessivo, in quanto la presenza dell’imputato in quei luoghi può altrettanto plausibilmente spiegarsi, seguendo le giustificazioni da lui stesso offerte, anche con la vicinanza della sua abitazione e l’abitudine di attardarsi in strada a chiacchierare con gli amici.
LA TORRE Guido ha affermato di aver saputo i particolari del fatto da PIMPO Salvatore, quando fu ristretto insieme a lui in carcere nel dicembre dell’anno 1989. Già si è visto, con riguardo alle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, che PIMPO Salvatore era una fonte di conoscenze di sicura affidabilità e le considerazioni allora svolte possono essere integralmente riproposte anche per valutare l’attendibilità del LA TORRE, il quale apparteneva ad un gruppo criminoso alleato a quello capeggiato da CAMBRIA Placido e SPARACIO Luigi . Riguardo, viceversa, ai rapporti tra LA TORRE Guido e PIMPO Salvatore, va, anzitutto, osservato che spesso il collaboratore si è richiamato, nelle sue dichiarazioni, al PIMPO quale fonte delle sue conoscenze e ciò in quanto, come egli stesso ha affermato, il piccolo gruppo di persone che si riconosceva in D’ARRIGO Marcello ed al quale egli apparteneva fu, per un certo periodo, vicino al PIMPO (vedi quanto si è detto nella parte introduttiva della presente sentenza a pag. 239 e segg.). Come si è già visto quando si è trattato il reato associativo (vedi quanto si è detto a proposito dell’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg.) possono, invero, ritenersi sufficientemente provati sia l’esistenza di legami criminali particolarmente stretti tra il D’ARRIGO, il GIORGIANNI ed altre persone, tra le quali il LA TORRE, che formavano un gruppo confluito, dopo la morte di CAVO’ Domenico, nel clan “SPARACIO”, sia i rapporti di cointeressenza criminale tra tale gruppo ed il PIMPO. Questi, in particolare, sono stati affermati, oltre che dal LA TORRE, anche da numerosi altri collaboratori: PARATORE Vincenzo (vedi udienze del 16-1-1996 e del 4-2-1996) ha elencato i nominativi delle persone appartenenti al gruppo D’ARRIGO come affiliati del clan PIMPO - GALLI, dal quale si distaccarono dopo la morte di CAVO’ Domenico; MARCHESE Mario ha riferito (vedi udienze del 24-9-1996 e del 2-10-1996) che “LA TORRE, GIORGIANNI, CALABRO’, [...] facevano parte al gruppo PIMPO” e costituivano un “gruppetto” capeggiato da D’ARRIGO Marcello e transitato, dopo la morte di CAVO’ Domenico, nel clan “SPARACIO”; SPARACIO Luigi ha ricordato (vedi udienza dell’8-10-1996) che D’ARRIGO Marcello , in certi periodi, “era vicino a loro” (intendendo riferirsi al clan PIMPO - GALLI). Il racconto del collaboratore in ordine alle modalità attraverso le quali egli apprese notizie sull’omicidio di CAMBRIA Placido risulta, allora, del tutto verosimile, specie se si considera che il LA TORRE ha spiegato adeguatamente le ragioni per le quali il PIMPO si confidò con lui, facendo riferimento ai sopravvenuti dissapori tra quest’ultimo ed il GALLI. Anche con riferimento al LA TORRE non sono stati, infine, evidenziati contrasti con gli odierni imputati tali da far sospettare che egli sia stato mosso da un intento calunnioso, sicché i risultati che si ottengono attraverso una verifica intrinseca, soggettiva ed oggettiva, delle sue accuse appaiono soddisfacenti, anche se non totalmente rassicuranti in considerazione della estrema laconicità del racconto, che è povero di dettagli essenziali per poter valutare l’originalità del contributo collaborativo.
Anche SPARACIO Luigi ha indicato GALLI Luigi e PIMPO Salvatore quali mandanti dell’omicidio, mentre nulla ha detto circa un eventuale concorso morale di LEO Giuseppe. Ciò è, d’altronde, facilmente spiegabile in considerazione delle modalità attraverso le quali il collaboratore, secondo quanto da lui riferito, apprese i particolari del fatto, le quali non gli poterono offrire una visione globale della fase ideativa ed esecutiva dell’attentato. Il racconto del collaboratore appare, invero, sufficientemente attendibile poiché, come è stato già più volte sottolineato, SPARACIO Luigi fu un protagonista di primo piano delle vicende occorse all’interno della delinquenza organizzata messinese e ciò induce ad escludere che egli abbia potuto essere trascinato dal desiderio di accreditarsi presso gli organi di indagine per farsi portatore di conoscenze in realtà non possedute, anche se, naturalmente, non si può del tutto scartare l’ipotesi di un suo intento calunniatorio in ragione di antichi e non sopiti contrasti con GALLI Luigi , specie se si considera che l’omicidio del CAMBRIA costituì, nella prospettiva dell’accusa, uno dei momenti di maggiore rilievo per comprendere la successiva evoluzione delle dinamiche criminali tra contrapposti sodalizi delinquenziali. Giova, tuttavia, osservare che, nel caso di specie, tale pericolo appare piuttosto remoto, in quanto SPARACIO Luigi non ha formulato delle accuse prive di qualsiasi riferimento storico - spaziale, ma ha spiegato in modo del tutto verosimile come egli avesse raggiunto le suesposte conclusioni. Dal racconto del collaboratore si evince, invero, che grande rilevanza ebbe per lui l’identificazione degli esecutori materiali. Questa, come si vedrà tra breve quando si esaminerà la posizione degli altri imputati, avvenne faticosamente, attraverso progressivi avvicinamenti alla realtà effettuati sulla base di conoscenze personali, di notizie apprese da SPASARO Giuseppina e da CAVO’ Giuseppe, di informazioni assunte dopo il fatto in ordine alla preparazione ed esecuzione del delitto. In ciò non si ravvisa, d’altronde, alcuna contraddizione con quanto riferito dal collaboratore RIZZO Rosario , secondo cui SPARACIO Luigi , alla data del 29-4-1989, oltre tre mesi dopo il fatto, ebbe un incontro con lui ed insistette per sapere chi fosse stato ad uccidere CAMBRIA Placido, come se non avesse ancora dissipato i propri dubbi sull’identità degli autori del fatto, poiché, come si è visto, sia il colloquio di SPARACIO Luigi con SPASARO Giuseppina , sia quello con CAVO’ Giuseppe non avvennero nell’immediatezza del fatto, ma qualche tempo dopo ed è presumibile che anche le ulteriori informazioni in ordine alla base logistica utilizzata dagli attentatori siano state acquisite in un arco di tempo piuttosto ampio. Non giova, poi, rilevare che SPASARO Giuseppina , la quale era in buoni rapporti con la moglie di PARATORE Vincenzo, non sia stata anche la fonte di informazioni di quest’ultimo, poiché risulta evidente che le conversazioni tra la SPASARO e SPARACIO Luigi si inserirono in un rapporto di tipo confidenziale e di estrema fiducia (la SPASARO ha definito ancora oggi SPARACIO Luigi un suo “amico”), quale ben difficilmente si sarebbe potuto instaurare con SCILIBERTO Maria, moglie del PARATORE, anche in considerazione del fatto che nell’ambiente della malavita le donne erano normalmente tenute all’oscuro delle vicende relative alle attività illecite. Non vi era, pertanto, alcun motivo perché la SPASARO dovesse discutere con la moglie di PARATORE Vincenzo in ordine a questioni sulle quali voleva, come è naturale, mantenere il massimo riserbo, mentre è comprensibile che ella si sia confidata con SPARACIO Luigi , il quale, nella sua veste di capo del clan già diretto dal suo convivente, avrebbe potuto, altresì, proteggerla nel caso in cui gli attentatori alla vita del CAMBRIA avessero voluto uccidere pure lei, al fine di eliminare uno scomodo testimone. Questa Corte ha potuto, poi, verificare l’affidabilità del procedimento logico di tipo induttivo seguito dal collaboratore, il quale ha adeguatamente esposto quali siano stati i diversi elementi di conoscenza da lui utilizzati. La congruità del procedimento seguito dallo SPARACIO consente di apprezzare anche la consistenza delle accuse nei confronti dei mandanti, poiché, a prescindere dalle notizie che egli avrebbe appreso direttamente da costoro, la sicura appartenenza degli esecutori materiali al clan diretto da GALLI Luigi e da PIMPO Salvatore non poteva che rinviare a questi ultimi quali mandanti del delitto. Del tutto verosimili risultano, poi, le circostanze asserite dal collaboratore, nelle quali egli ebbe occasione di parlare con il PIMPO e, successivamente, con il GALLI di tale fatto, anche se, naturalmente, non è possibile verificare compiutamente se lo SPARACIO abbia correttamente interpretato quello che gli dicevano i suoi interlocutori o abbia operato delle illazioni, influenzato in qualche modo da ciò che già sapeva in ordine alla responsabilità di questi ultimi.
GIORGIANNI Salvatore ha, infine, affermato di aver saputo alcune circostanze relative all’omicidio di CAMBRIA Placido da SPARACIO Luigi , il quale lo andò a trovare pochi giorni prima che LENTINI Stellario si rendesse latitante e si aggregasse a lui e agli altri latitanti che trovavano protezione in immobili nella disponibilità dello SPARACIO. Tale preciso riferimento temporale consente di affermare che il collaboratore apprese le prime notizie sull’episodio delittuoso in esame i primi giorni di luglio del 1989, alcuni mesi dopo il fatto e ciò appare coerente con quanto si è prima osservato circa il momento in cui lo stesso SPARACIO Luigi pervenne a delle conclusioni in ordine all’identificazione di mandanti ed esecutori del fatto. Va, infatti, sottolineato che l’attendibilità del GIORGIANNI, proprio in relazione alla riferita fonte delle sue conoscenze, finisce con il dipendere strettamente dall’attendibilità di SPARACIO Luigi , che, come si è prima osservato, supera positivamente tale vaglio. Va, nondimeno, sottolineato che il racconto di GIORGIANNI Salvatore appare per certi versi incoerente nella parte in cui egli ha affermato che SPARACIO Luigi apprese l’identità degli esecutori materiali da LENTINI Stellario , il quale gli avrebbe, successivamente, confermato detta circostanza. Non può esservi alcun dubbio, invero, che la ricostruzione sopra esposta non sia, in tale parte, veritiera non solo perché smentita da LENTINI Stellario , il quale potrebbe avere avuto ragioni di solidarietà criminale per alterare la realtà dei fatti senza doversi assumere, quale imputato di reato connesso, la responsabilità per un eventuale mendacio, ma soprattutto perché lo stesso SPARACIO Luigi ha fornito una spiegazione completamente diversa in ordine alle circostanze nelle quali egli apprese notizie sull’omicidio di CAMBRIA Placido e perché la ricostruzione suddetta si scontra con gli elementi emersi dalla prova storica del fatto, secondo cui gli attentatori erano tutti travisati. Ciò rende, infatti, inverosimile che il LENTINI, pur considerando come dato sufficientemente provato che abbia potuto vedere qualcosa, sia stato in grado di riconoscere gli aggressori, che si trovavano in una zona non bene illuminata e ad una certa distanza dal suo punto di osservazione. La circostanza suesposta non infirma, tuttavia, l’attendibilità del collaboratore, poiché è verosimile che egli abbia riferito fedelmente quanto apprese dallo SPARACIO e che le succitate incongruenze siano ascrivibili a quest’ultimo, il quale probabilmente indicò falsamente il nome del LENTINI al posto di quello della SPASARO, poiché non voleva coinvolgere quest’ultima nella vicenda , sia per i rapporti di amicizia che lo legavano a lei, sia perché la donna era persona estranea alle questioni malavitose. Va, d’altronde, osservato che non sono emerse, anche con riferimento a GIORGIANNI Salvatore , ragioni di astio tra il collaboratore e le persone da lui accusate, tali da far sorgere il concreto sospetto che egli abbia potuto nutrire intenti calunniosi nei loro confronti, mentre è da escludere che egli abbia voluto accreditarsi presso gli organi di indagine riferendo circostanze delle quali non era a conoscenza, al solo scopo di aumentare il rilievo del proprio contributo collaborativo, essendo sufficiente in proposito osservare che il GIORGIANNI ha rivelato agli inquirenti importanti elementi di conoscenza su un gran numero di fatti illeciti e le sue dichiarazioni hanno avuto un notevolissimo rilievo per disvelare le connessioni e le attività criminali del clan “SPARACIO”, sicché egli non aveva alcun bisogno di tenere una simile condotta per ottenere i vantaggi che dallo status di collaboratore derivano.
Da quanto sin qui esposto deve, pertanto, considerarsi ampiamente provata la partecipazione, quale mandante, di GALLI Luigi al fatto di sangue in esame e va, pertanto, affermata la sua responsabilità in ordine ai reati a lui contestati in relazione a tale episodio delittuoso. Le accuse provenienti dai collaboratori di giustizia sopra esaminati, tra le quali particolare rilievo sembrano assumere, per la peculiare credibilità dei dichiaranti, quelle di RIZZO Rosario e di LEO Giovanni , si sovrappongono, infatti, in modo perfettamente armonico tra loro, completandosi vicendevolmente e lasciando, così, pochi dubbi in proposito. Esse appaiono, inoltre, del tutto logiche e coerenti al loro interno, trovando piena corrispondenza nell’asserito movente del delitto e nella personalità dell’imputato, quale emerge dal complesso delle risultanze dibattimentali, in base alle quali, come meglio si dirà quando si esaminerà la posizione del GALLI con riferimento al reato associativo, si può tranquillamente affermare che questi era a capo di un potente gruppo criminoso che partecipava a pieno titolo alle lotte tra clan per il raggiungimento di una posizione di supremazia nella delinquenza organizzata messinese. Va, inoltre, osservato che i soggetti indicati dai collaboratori come esecutori materiali del delitto e in relazione ai quali, come si illustrerà tra breve, può ritenersi compiutamente accertata la partecipazione al fatto delittuoso in esame, appartenevano tutti al clan diretto da GALLI Luigi , sicché anche sotto questo profilo le accuse nei confronti di quest’ultimo appaiono perfettamente coerenti ed anzi discendono quasi necessariamente dal suddetto accertamento attinente agli esecutori materiali, poiché è assolutamente inverosimile che un omicidio di siffatta rilevanza e chiaramente riconducibile a contrasti maturati all’interno della criminalità organizzata, sia stato progettato ed eseguito da soggetti appartenenti ad un clan delinquenziale senza il previo assenso del capo. Può, inoltre, affermarsi che le vicende successive alla morte del CAMBRIA, segnate da una lotta sanguinosa tra il gruppo capeggiato da SPARACIO Luigi , erede di quello diretto da CAMBRIA Placido e dallo stesso SPARACIO Luigi , ed il gruppo diretto da LEO Giuseppe, sulle quali ci si è soffermati nell’introduzione di carattere storico della presente sentenza, offrono una conferma logica alle suddette accuse, poiché evidenziano l’esistenza di una lotta di potere tra i detti gruppi, così come affermato concordemente da tutti i collaboratori, mentre la posizione assunta dal GALLI non contraddice in alcun modo la ricostruzione dei fatti ipotizzata dall’accusa. Appare, infatti, molto significativo che il GALLI, dopo il fatto di sangue in esame, non abbia ritenuto di essere vincolato dalla precedente alleanza con il clan “CAMBRIA - SPARACIO”, non schierandosi a fianco dello SPARACIO contro il LEO, come sarebbe stato naturale in considerazione delle precedenti intese, mentre non deve sorprendere che egli abbia cercato di mantenere una posizione di neutralità, poiché i differenti rapporti di forza esistenti tra i contendenti gli consigliavano, probabilmente, di restare ai margini di un conflitto che poteva diventare esiziale per un clan, quale quello diretto da GALLI Luigi , certamente meno agguerrito, a quel tempo, degli altri due. Le accuse sopra ricordate che, ad avviso di questa Corte, sono sufficienti per affermare la colpevolezza dell’imputato, hanno trovato, peraltro, riscontro non privo di significato, anche se certamente di modesto valore probatorio, a causa della sua indubbia equivocità, sia nelle ammissioni dell’imputato, che, confermando le dichiarazioni di CAVO’ Giuseppe e di alcuni collaboratori, ha ricordato di essersi trovato nei pressi del luogo del delitto al momento dell’agguato, sia, soprattutto, nella deposizione del vice questore SPERANZA Vincenzo, il quale, escusso come teste all’udienza del 22-12-1995, ha dichiarato, come si è più ampiamente osservato nell’introduzione di carattere storico della presente sentenza, che “il LEO, che non si sarebbe mai permesso di andare a Giostra in quel periodo storico, dopo qualche giorno, credo, dall’omicidio CAMBRIA, fu identificato, controllato da personale nostro mentre usciva, credo, dalla casa del GALLI”. Tale ultimo fatto conferma, invero, superando ogni possibile dubbio, l’esistenza di un accordo tra i due esponenti della criminalità organizzata, poiché in una situazione di netta contrapposizione tra gruppi o, meglio, tra le coalizioni alle quali appartenevano il LEO ed il GALLI, un incontro tra costoro si poteva giustificare solo in relazione a fatti di rilevante gravità, quale poteva essere l’omicidio di CAMBRIA Placido o, comunque, il perseguimento di comuni interessi illeciti di notevole importanza, non potendo certamente sfuggire ad entrambi che esso sarebbe stato, di per sé, significativo di un allontanamento del GALLI dalle precedenti alleanze e di un suo avvicinamento al gruppo rivale capeggiato dal LEO.
L’analisi della posizione degli altri imputati impone di esaminare la fase esecutiva del delitto, nella quale costoro, secondo le accuse mosse dai diversi collaboratori di giustizia, sarebbero stati a vario titolo coinvolti.
Come si è in precedenza osservato sulla base degli elementi emergenti dalla prova storica del fatto, l’omicidio venne perpetrato da almeno tre persone, sicché occorre ora verificare se esse si identifichino negli odierni imputati. Va preliminarmente sottolineato che non può escludersi che anche altre persone abbiano potuto partecipare al delitto e che il loro numero complessivo sia stato superiore a quello suindicato, specie se si considera che i testimoni sentiti sul punto sono stati piuttosto vaghi. In particolare, SPASARO Giuseppina , pur presente al fatto, non poté vedere gli aggressori nel momento in cui si avvicinavano, in quanto gli stessi sopraggiunsero alle sue spalle, sicché appare verosimile che uno o più siano potuti scappare via senza essere da lei notati, mentre la donna poté, senza dubbio, osservare bene solo coloro che finirono la vittima. L’ipotesi dell’accusa, secondo cui alla consumazione del delitto parteciparono tre o quattro persone, non risulta, allora, che sia contraddetta, con riferimento al numero degli attentatori, da elementi di prova di pregnante valore, neppure ove si ritenga che anche qualche altro soggetto diverso dagli odierni imputati sia intervenuto al fatto. A tal proposito va ricordato, come si è prima rilevato, che CAMBRIA Placido fu, probabilmente, attirato nel luogo dove venne ucciso con un tranello realizzato grazie alla complicità di qualche persona conosciuta dalla vittima e della quale essa si fidava, che prese un appuntamento per la consegna di un piccolo quantitativo di droga. Tale ipotesi, che può plausibilmente desumersi da una serie di elementi indiziari prima esaminati è stata, quindi, confermata da numerosi collaboratori di giustizia, alcuni dei quali (MARCHESE Mario ) hanno genericamente dichiarato che coloro i quali organizzarono l’agguato ebbero cura di assicurarsi che il CAMBRIA si sarebbe recato quella sera nel posto dove venne consumato l’omicidio, altri (SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, DI NAPOLI Pietro) hanno riferito che il CAMBRIA aveva un appuntamento per i motivi sopra esposti con AMANTE Giovanni, altri ancora (SPARACIO Luigi ) hanno riferito che il CAMBRIA aveva un appuntamento con CALIO’ Antonino. La convergenza tra i suddetti elementi indiziari e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati non consente, pertanto, di dubitare sulla fondatezza della suesposta ipotesi ricostruttiva, mentre è possibile, senza che per questo resti minata l’attendibilità delle accuse, che il soggetto con il quale il CAMBRIA si sarebbe dovuto incontrare non si identifichi con alcuno di coloro che fecero parte del cosiddetto gruppo di fuoco, ma abbia svolto solo il compito di attirare la vittima nel tranello senza farla insospettire. Dubbi, nondimeno, permangono, nel contrasto tra le fonti, in ordine all’identificazione di tale soggetto, in quanto appare poco verosimile che colui che svolse tale compito abbia potuto essere, come hanno sostenuto alcuni collaboratori, AMANTE Giovanni. Risultano, a tal proposito, convincenti, come si vedrà meglio quando si esaminerà l’omicidio di quest’ultimo (AMANTE Giovanni venne ucciso insieme al fratello AMANTE Lorenzo solo qualche giorno dopo la morte del CAMBRIA, vedi pag. 1643 e segg.), le affermazioni di RIZZO Rosario e di CROCE Pietro che sono incompatibili con l’ipotesi sopra formulata. Particolare credito sembra, viceversa, che debba essere attribuito alle affermazioni di SPARACIO Luigi , secondo cui quella sera CAMBRIA Placido si sarebbe dovuto incontrare con CALIO’ Antonino. Tali dichiarazioni appaiono di peculiare attendibilità sia perché il collaboratore si incontrò con il CAMBRIA qualche ora prima della sua morte ed è presumibile che abbia appreso la suddetta circostanza dalla stessa vittima, sia perché l’indicazione di tale nominativo non muove certamente da un intento calunnioso, atteso che il CALIO’ è da tempo deceduto. L’accusa nei confronti di quest’ultimo risulta, inoltre, del tutto compatibile con la complessiva ricostruzione del fatto in considerazione degli stretti rapporti da più parte affermati (come si vedrà meglio quando si parlerà del tentato omicidio di CALIO’ Antonino, vedi pag. 1827 e segg.) tra PIMPO Salvatore, accusato di essere uno dei mandanti dell’omicidio, e CALIO’ Antonino, il quale era, peraltro, oltre che un personaggio malavitoso di notevole rilievo, anche un consumatore di sostanze stupefacenti, tanto che effettuò, presso il Ser.T dell’Ospedale Piemonte di Messina, terapie con sostitutivo dell’eroina (metadone) dal 27-9-1988 all’11-10-1988 (vedi attestazione trasmessa dal responsabile del Settore Tossicodipendenze dell’A.U.S.L. 5 di Messina, a seguito di richiesta di questa Corte con ordinanza del 19-7-1997 - documento N. 172) .
Occorre, quindi, esaminare partitamente la posizione dei diversi imputati, iniziando da coloro per i quali gli elementi di accusa acquisiti e sottoposti al vaglio di questa Corte appaiono inidonei a fondare un giudizio di colpevolezza, nella consapevolezza che l’inattendibilità della fonte di prova nei confronti di alcuni imputati potrebbe riverberarsi anche sugli altri.
Va, anzitutto, osservato che contraddittori e insufficienti appaiono gli elementi probatori a carico di VENUTO Giuseppe , che è stato accusato da SANTACATERINA Umberto e da LEO Giovanni di aver avuto un ruolo nel delitto. Il primo collaboratore ha affermato che il VENUTO accompagnò LEO Giuseppe, a bordo della propria motocicletta, sul luogo dell’agguato mortale. Tale dichiarazione appare, nondimeno, strettamente connessa ad una ricostruzione del fatto, isolata e priva di qualsiasi riscontro, secondo la quale LEO Giuseppe avrebbe partecipato materialmente all’esecuzione dell’omicidio insieme a GALLI Luigi e PIMPO Salvatore. Tale ricostruzione si è rivelata, peraltro, del tutto falsa con riferimento a GALLI Luigi , poiché può considerarsi certo che questi non ebbe parte nell’uccisione materiale del CAMBRIA. Non potendo, allora, attribuire alcuna credibilità al racconto del collaboratore in ordine alla identificazione degli autori materiali dell’azione delittuosa e dovendo fondatamente presumersi che l’indicazione da lui effettuata sia il frutto di un’equivoca interpretazione delle fonti, il detto racconto appare svuotato di qualsiasi valore probatorio anche nella parte in cui vengono formulate delle specifiche accuse nei confronti del VENUTO, potendo plausibilmente ipotizzarsi che il SANTACATERINA, pur in mancanza di un intento calunniatorio, si sia fatto fuorviare da voci, alle quali ha fatto cenno anche MARCHESE Mario , che si diffusero dopo il delitto e secondo le quali vi sarebbe stato un qualche coinvolgimento del VENUTO nel fatto di sangue. E’, infatti, di tutta evidenza che solo nel caso in cui LEO Giuseppe avesse partecipato all’azione esecutiva del delitto avrebbe potuto essere pienamente giustificata anche la partecipazione, con il ruolo suindicato, di VENUTO Giuseppe , che apparteneva, come si vedrà meglio quando si tratterà la sua posizione con riferimento al reato associativo, al clan diretto da quest’ultimo, mentre essa risulta incomprensibile, salvo a voler attribuire al VENUTO un ruolo completamente diverso, se si ritiene, seguendo l’accusa di tutti gli altri collaboratori sentiti, che l’esecuzione del delitto fu affidata esclusivamente a uomini del clan “GALLI - PIMPO”. Di nessun valore probatorio sono, altresì, le accuse mosse da LEO Giovanni , il quale non solo non è riuscito a spiegare quale sarebbe stata in concreto la condotta del VENUTO, ma si è anche contraddetto su tale punto, poiché ha, nel contempo, affermato che l’omicidio non fu perpetrato da uomini di LEO Giuseppe, bensì da uomini di GALLI Luigi . Non può, peraltro, escludersi che il ricordo del collaboratore sia stato alterato dalla circostanza che il VENUTO fu, secondo quanto egli ha riferito, una delle sue fonti di conoscenza sull’omicidio, poiché è facile che il LEO abbia potuto operare una trasposizione dei ricordi e, forse influenzato dalle medesime voci sulle quali si è detto parlando delle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, abbia potuto attribuire una responsabilità all’imputato per il solo fatto che quest’ultimo ne era ben informato e gliene parlò poco tempo dopo il delitto.
Va, infine, sottolineato che le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto e di LEO Giovanni , oltre che di modestissima attendibilità intrinseca per le ragioni sopra esposte, non possono essere utilizzate come reciproco riscontro. Come si è evidenziato nella parte introduttiva della presente sentenza dedicata a premesse di ordine metodologico sui criteri di valutazione della prova (vedi pag. 115 e segg.), che sussiste convergenza tra le diverse chiamate in reità, cosicché una possa costituire valido elemento di riscontro dell’altra, solo quando non muta lo specifico fatto materiale oggetto del narrato, con la conseguenza che essa va esclusa quando i diversi collaboratori attribuiscono allo stesso soggetto una condotta sostanzialmente differente, anche se collocabile genericamente nella stessa fase del delitto. Ciò è quello che è avvenuto nel caso di specie, in quanto nel racconto di SANTACATERINA Umberto il VENUTO accompagnò il LEO sul luogo del delitto, mentre nel racconto, pur generico, di LEO Giovanni , il VENUTO svolse certamente un’attività diversa, non avendo LEO Giuseppe partecipato al fatto. Alla luce di tali rilievi, le prove a carico dell’imputato appaiono insufficienti e contraddittorie, con la conseguenza che VENUTO Giuseppe va mandato assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dai reati a lui ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame, per non aver commesso il fatto.
Altrettanto contraddittori e insufficienti appaiono gli elementi probatori a carico di GATTO Giuseppe , che è stato accusato da PARATORE Vincenzo, da MARCHESE Mario , da RIZZO Rosario e da LEO Giovanni .
Va, anzitutto, rilevato che l’ipotesi dell’accusa è stata chiaramente contraddetta da CAVO’ Giuseppe, il quale ha riferito che, mentre scappava via dal luogo del delitto, vide GATTO Giuseppe poco distante insieme a GALLI Luigi . Alla luce di tale affermazione si deve, pertanto, escludere che l’imputato abbia fatto parte del gruppo di fuoco che sparò contro il CAMBRIA. Naturalmente le dichiarazioni di CAVO’ Giuseppe vanno accolte con molta cautela, poiché esse provengono, come si è prima rilevato, da persona che era profondamente inserita in quel mondo criminale che con le sue parole avrebbe potuto contribuire a disvelare e non può, pertanto, escludersi che egli abbia potuto perseguire l’intento di proteggere qualcuno degli accusati. Con riferimento alla superiore circostanza le parole del CAVO’ appaiono, tuttavia, sufficientemente attendibili, sia perché non sono emersi legami di alcun tipo tra il teste e l’imputato GATTO Giuseppe , tali da potere pregiudicare la genuinità della deposizione, sia, soprattutto, perché si deve ritenere, in mancanza di contestazione sul punto di alcuna delle parti, che il CAVO’ abbia ribadito al dibattimento ciò che aveva riferito agli inquirenti nell’immediatezza del fatto, quando doveva certamente escludersi che egli volesse proteggere gli attentatori del proprio capo.
E’ sufficiente, pertanto, prendere in esame le sole dichiarazioni di CAVO’ Giuseppe, perché risulti insuperabile, ad avviso di questa Corte, il dubbio in ordine alla fondatezza dell’accusa nei confronti di GATTO Giuseppe . Tale dubbio viene, poi, rafforzato e confortato dal rilievo che gli elementi istruttori a carico dell’imputato sono costituiti esclusivamente da dichiarazioni di collaboratori di giustizia il cui valore probatorio risulta, proprio con riferimento all’asserito coinvolgimento di GATTO Giuseppe nel fatto, di minore pregnanza rispetto ad altre parti del loro racconto.
PARATORE Vincenzo ha affermato di aver saputo da PIMPO Salvatore e da MAURO Carmelo , il quale gli confermò quanto già egli sapeva grazie alle confidenze prima ricevute dal PIMPO, che GATTO Giuseppe ed altre persone, la cui posizione verrà esaminata in seguito, parteciparono all’azione esecutiva dell’omicidio del CAMBRIA. E’ stato già osservato che il racconto del PARATORE appare, in generale, sufficientemente attendibile e ciò vale anche con riferimento alla ricostruzione dell’azione esecutiva. Va, pertanto, ribadito quanto si è già detto in relazione alla posizione di GALLI Luigi, sottolineando ancora una volta che il contenuto delle sue dichiarazioni risulta intrinsecamente verosimile, sia con riferimento alle circostanze nelle quali egli ha affermato di aver appreso il fatto, sia con riferimento al tenore delle accuse, che attesta la loro provenienza da persona bene informata, mentre alcune imprecisioni ed alcune incertezze su aspetti secondari della vicenda derivano, probabilmente, dal deprecabile desiderio del collaboratore di arricchire il racconto con alcuni particolari di incerta provenienza. In tal senso va interpretata l’affermazione secondo cui a casa della CENTORRINO si stava festeggiando il compleanno di uno dei figli di CAVO’ Domenico, che è stata smentita sia da CENTORRINO Francesca che da SPASARO Giuseppina , o quella secondo cui AMANTE Giovanni chiamò il CAMBRIA al citofono, che è stata contraddetta da SPASARO Giuseppina , indicata, peraltro, quale fonte di tale notizia. Si deve, poi, ripetere anche con riferimento agli asseriti autori materiali del delitto che non sono state evidenziate circostanze in base alle quali poter sospettare che il collaboratore abbia voluto accreditare una versione dei fatti non corrispondente alla realtà ed appare ridottissimo il pericolo che le sue dichiarazioni siano state in qualche modo condizionate o influenzate da quelle di altri collaboratori. Va, a tal proposito, osservato che la “riserva” ritenuta dal PARATORE nelle prime dichiarazioni rese agli inquirenti il 29-11-1993, in ordine al nome degli esecutori materiali dell’attentato, non appare sintomatica di originarie lacune nelle conoscenze o nei ricordi del collaboratore, successivamente colmate in modo artificioso e poco trasparente, sia perché il PARATORE non negò mai di conoscere anche il nome degli esecutori materiali, sia, soprattutto, perché le modalità con le quali venivano condotti gli interrogatori (vedi su questo punto quello che si è detto in precedenza, a proposito della attendibilità intrinseca della chiamata a pag. 104 e segg.) erano tali da poter fondatamente presumere che il PARATORE si sia “riservato” di dire i nomi degli esecutori materiali del delitto solo perché non corrispondevano con quelli indicati dal SANTACATERINA Umberto, che fu, come si è visto, il primo soggetto a collaborare con la giustizia nel presente procedimento e le cui dichiarazioni sembra che fossero utilizzate dagli inquirenti come metro di paragone per verificare l’attendibilità dei successivi collaboratori. Analoghe considerazioni possono effettuarsi con riferimento alle dichiarazioni di MARCHESE Mario , il quale si è pure riservato, nelle prime dichiarazioni agli inquirenti, di nominare gli esecutori materiali dell’omicidio, che ha, poi, rivelato nel mese di febbraio dell’anno 1994. D’altronde, se il PARATORE si fosse accordato con MARCHESE Mario , come hanno insinuato taluni difensori sulla base del solo elemento di sospetto derivante da tale concomitanza, per rendere agli inquirenti conformi dichiarazioni accusatorie, non si comprenderebbe perché i due abbiano dovuto attendere i primi mesi dell’anno 1994 per portare a compimento detta macchinazione, quando avrebbero potuto farlo sin dall’inizio, atteso che si assume che l’accordo fosse stato già raggiunto al momento in cui essi, effettuando delle “riserve”, non hanno rivelato sin dall’inizio agli inquirenti tutto ciò che sapevano sul delitto in esame. Va, nondimeno, sottolineato che il racconto del collaboratore appare, con riferimento al ruolo che ciascuno degli esecutori materiali avrebbe svolto nell’azione delittuosa, molto generico e ciò indebolisce il valore probatorio dell’accusa nei confronti del GATTO, sia perché, come si è rilevato nelle premesse metodologiche della presente sentenza, l’attendibilità dei collaboratori di giustizia va misurata, specie quando emergano, come nel caso di specie, elementi di sospetto, attraverso l’originalità del loro contributo e, più in generale, attraverso l’attitudine dimostrativa delle loro dichiarazioni, sia perché non può escludersi che il collaboratore abbia affermato il coinvolgimento nel fatto delittuoso dell’imputato GATTO Giuseppe sulla base di un’erronea interpretazione di notizie più generiche ricevute dal PIMPO e dal MAURO, apparendo plausibile che costoro gli abbiano semplicemente riferito la circostanza, priva di concreta rilevanza probatoria e ricordata anche da CAVO’ Giuseppe, secondo cui GATTO Giuseppe si trovava insieme al GALLI in prossimità dell’agguato.
Allo stesso modo, MARCHESE Mario ha menzionato il GATTO tra gli autori del delitto, affermando di aver saputo i particolari del fatto da MAURO Carmelo . Anche tali dichiarazioni superano, come si è visto, agevolmente il vaglio di attendibilità e su tale questione vanno integralmente richiamate, anche per gli imputati accusati di aver partecipato alla fase esecutiva del delitto, le considerazioni svolte in precedenza in occasione dell’esame della posizione di GALLI Luigi. Si è già sottolineato, inoltre, che l’attendibilità delle dichiarazioni del MARCHESE emerge con particolare evidenza attraverso l’esame del loro contenuto, che risulta coerente in ogni sua parte e sufficientemente preciso e circostanziato, specie con riferimento ai dettagli dell’azione esecutiva che hanno trovato puntuale riscontro nelle acquisizioni istruttorie relative alla cosiddetta “prova storica” del delitto. Il collaboratore ha, infatti, ricordato con accuratezza che gli attentatori non perpetrarono l’omicidio immediatamente, quando il CAMBRIA giunse nel cortiletto per recarsi nell’abitazione della madre della sua convivente, ma solo successivamente, quando la vittima passò nuovamente in quel posto mentre stava allontanandosi; che essi utilizzarono come base logistica l’abitazione di una persona soprannominata “u cuttu”, cognato del PAPALE (il MARCHESE ha mostrato, invece, qualche incertezza nell’indicazione del nome di battesimo di tale persona, che è risultato, peraltro, errato); che SPASARO Giuseppina , dopo i primi colpi di arma da fuoco, si gettò addosso al CAMBRIA nel disperato tentativo di salvarlo. Anche con riferimento alle parole di MARCHESE Mario si deve, però, osservare una certa genericità nell’accusa mossa nei confronti del GATTO e qualche imprecisione proprio riguardo al ruolo che avrebbero rivestito i diversi partecipi. In particolare, il MARCHESE ha affermato che COTUGNO Giovanni avrebbe atteso i complici in auto per favorirne la fuga. Tale circostanza, oltre ad apparire poco credibile, poiché tutti gli attentatori abitavano nelle vicinanze e non avevano, pertanto, bisogno di allontanarsi in auto dal luogo dell’agguato per trovare rifugio nelle rispettive case, appare, invero, sostanzialmente contraddetta dalle parole di SPASARO Giuseppina , le quali consentono implicitamente di desumere, come si vedrà, la partecipazione di COTUGNO Giovanni al gruppo di fuoco. Ciò impone all’interprete di usare particolare prudenza nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore poiché vi è il rischio che esse contengano inesattezze anche con riferimento al ruolo del GATTO, specie se si considera, come si è prima sottolineato con riferimento alle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, che la sua presenza sul luogo del delitto potrebbe aver ingenerato degli equivoci in ordine al contributo da lui eventualmente prestato per la consumazione dell’omicidio.
RIZZO Rosario ha affermato di aver saputo da CALIO’ Antonino che GATTO Giuseppe “faceva con la macchina il palo”. Va, anzitutto, evidenziato che il collaboratore partecipò direttamente, secondo quanto egli stesso ha affermato ed a prescindere dalla qualificazione giuridica che può attribuirsi alla sua condotta, solo alla fase ideativa ed organizzativa del delitto, ma non anche a quella esecutiva, i cui particolari egli apprese da PIMPO Salvatore e da CALIO’ Antonino. Appare, d’altronde, verosimile che le due suddette persone gli abbiano riferito fedelmente lo svolgimento dei fatti, in quanto PIMPO Salvatore era uno dei mandanti dell’omicidio e capo del gruppo criminoso al quale apparteneva anche, in posizione di rilievo, RIZZO Rosario , con il quale era, altresì, legato da rapporti di parentela, mentre CALIO’ Antonino, il quale, come si è visto, assolse, probabilmente, la funzione di attirare il CAMBRIA nell’agguato mortale, apparteneva al medesimo clan del RIZZO e del PIMPO ed aveva partecipato insieme al primo, secondo il racconto del collaboratore, ad alcuni precedenti tentativi non andati a segno di uccidere la vittima. Nonostante l’affidabilità delle fonti di conoscenza, è evidente, tuttavia, che il valore probatorio delle dichiarazioni di RIZZO Rosario debba ritenersi diverso a seconda che riguardino fatti che il collaboratore ha conosciuto per averli vissuti in prima persona o fatti che gli vennero riferiti da altri. Va, inoltre, sottolineato che la partecipazione di GATTO Giuseppe al fatto di sangue con il ruolo suindicato venne riferita al RIZZO, come egli stesso ha tenuto a precisare, esclusivamente dal CALIO’ e non anche dal PIMPO, benché entrambi ne dovessero essere a conoscenza e, probabilmente per questo motivo, il collaboratore ha palesato di nutrire qualche incertezza sulla fondatezza dell’accusa (“perlomeno, di quello che appoi ho saputo tramite di CALIO’”). Si deve, infine, evidenziare che se il ruolo del GATTO fosse stato quello di favorire la fuga in auto dei killers, tale ricostruzione andrebbe incontro alle medesime obiezioni prima sollevate con riferimento all’analogo compito attribuito dal MARCHESE al COTUGNO, mentre se fosse stato quello di controllare che non sopraggiungesse qualche persona che avrebbe potuto ostacolare l’esecuzione del delitto, appare, invero, difficile poter distinguere se ciò rispondesse ad una precisa ripartizione dei compiti attribuiti a ciascuno degli esecutori materiali, o sia meramente il frutto di un ragionamento induttivo del RIZZO o dello stesso CALIO’ in base alla circostanza, come si è visto, che il GATTO si trovava nelle vicinanze del luogo dell’agguato.
Anche le dichiarazioni di accusa di LEO Giovanni sollevano, infine, non pochi dubbi. Il collaboratore ha, infatti, affermato di aver saputo chi fossero stati gli autori dell’omicidio dal fratello LEO Giuseppe e da VENUTO Giuseppe , che, secondo il suo racconto, avrebbe pure avuto un ruolo nel fatto. Va, nondimeno, rilevato che entrambe le sue fonti di conoscenza appartenevano al clan “LEO”, mentre i soggetti indicati come esecutori materiali erano appartenenti al clan “GALLI - PIMPO”, sicché già sotto questo profilo il racconto del collaboratore, mentre risulta di notevole importanza per la ricostruzione del mandato delittuoso, appare non molto affidabile per l’accertamento delle responsabilità individuali dei soggetti che parteciparono all’azione delittuosa, poiché è verosimile che, pur in presenza di un mandato comune del LEO, del PIMPO e del GALLI, questi ultimi due abbiano curato la fase attuativa in piena autonomia. Non vi era, pertanto, alcun motivo perché soggetti appartenenti al clan “LEO” conoscessero quale fosse stato lo svolgimento dei fatti e ciò vale ancor più con riferimento a LEO Giovanni , il quale al momento di consumazione del delitto si trovava in carcere e acquisì delle notizie su tale fatto solo successivamente. Risulta, di conseguenza, elevato il pericolo che LEO Giovanni abbia riferito al dibattimento il contenuto di discussioni tra affiliati prive di una reale garanzia di attendibilità, a nulla rilevando che egli abbia incolpato il VENUTO di avere partecipato all’azione criminosa, poiché la genericità dell’accusa nei confronti di quest’ultimo costituisce, al contrario, elemento che rende ancora più evanescente il racconto del collaboratore. Va, d’altronde, rilevato che LEO Giovanni non ha saputo dire nulla sulle modalità dell’omicidio ed ha ricordato solo a fatica il nome delle persone che vi avrebbero partecipato, ammettendo egli stesso di serbare sul punto un ricordo vago. Seguendo, allora, il criterio prima enunciato secondo cui l’attendibilità delle dichiarazioni di accusa dei collaboratori di giustizia va misurata attraverso l’originalità del loro contributo e l’attitudine dimostrativa delle loro dichiarazioni, risulta evidente che tale verifica si rivela, per quella parte del racconto del LEO relativa all’individuazione degli autori materiali dell’omicidio, largamente insoddisfacente.
Tali rilievi consentono, pertanto, di affermare che le prove a carico dell’imputato GATTO Giuseppe sono insufficienti e contraddittorie, con la conseguenza che lo stesso va mandato assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dai reati a lui ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame, per non aver commesso il fatto.
Va ora esaminata la posizione degli imputati PAPALE Domenico , COTUGNO Giovanni e MAURO Carmelo che sono stati concordemente accusati dai collaboratori di giustizia PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , MARCHESE Mario , PAGANO Antonino , CROCE Pietro , RIZZO Rosario , LEO Giovanni e SPARACIO Luigi . Il gran numero delle fonti di accusa sembra tale da rendere quasi superfluo un più approfondito esame del tenore delle loro dichiarazioni, poiché, a fronte di un così imponente quadro probatorio, gli imputati non sono riusciti a proporre alcuna convincente difesa. Le discordanti dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto e di COSTA Gaetano non possono, poi, valere ad indebolire l’accusa, poiché è verosimile, anche in considerazione dell’estrema povertà di dettagli relativi allo svolgimento dell’azione esecutiva, che il SANTACATERINA abbia frainteso le parole di coloro che gli rivelarono i particolari di tale delitto, attribuendo il ruolo di esecutori materiali a quelli che erano, viceversa, i mandanti del delitto, mentre le affermazioni di COSTA Gaetano non possono rivestire, come si è in precedenza osservato, alcun valore probatorio. Questa Corte reputa, comunque, indispensabile una più accurata verifica delle accuse nella consapevolezza dei limiti connaturati alla fonte di prova costituita da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e della prudenza che occorre adoperare nella loro valutazione, specie quando provengano tutte, come nel caso di specie, da soggetti che non parteciparono al fatto ma che ne appresero i particolari da altre persone. I risultati che si ottengono, inoltre, attraverso una verifica intrinseca, soggettiva ed oggettiva, delle chiamate provenienti dai collaboratori sopra menzionati, pur essendo genericamente soddisfacenti, secondo quanto si è prima osservato esaminando la posizione di altri imputati, non sono totalmente rassicuranti. Non può, infatti, sottacersi che le dichiarazioni di LEO Giovanni hanno sollevato non poche perplessità sia con riferimento alle accuse nei confronti di VENUTO Giuseppe che con riferimento alle accuse nei confronti di GATTO Giuseppe , mentre PARATORE Vincenzo, MARCHESE Mario e RIZZO Rosario non sono apparsi sufficientemente attendibili con riferimento alla posizione di GATTO Giuseppe . Appare, pertanto, inevitabile che le considerazioni allora svolte, pur essendo riferibili precipuamente all’accusa nei confronti dei suddetti imputati e non coinvolgendo necessariamente la posizione degli altri, che è autonoma rispetto a quella dei primi, gettino qualche ombra su tutta quella parte del racconto relativa all’identificazione degli esecutori materiali e impongono all’interprete la massima circospezione. Analogamente, la povertà di informazioni ricavabili dalle dichiarazioni di LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , PAGANO Antonino e CROCE Pietro , dal contenuto sovente molto laconico, non consente, il più delle volte, di effettuare un’efficace e penetrante verifica di attendibilità che non si limiti ad un generico vaglio di credibilità del dichiarante e di verosimiglianza e logicità delle sue affermazioni.
L’analisi degli elementi probatori a carico di PAPALE Domenico evidenzia che le accuse formulate dai succitati collaboratori di giustizia, sulla cui attendibilità è sufficiente richiamare le considerazioni prima svolte per gli altri imputati, non essendo la loro posizione dissimile o tale, comunque, da richiedere un’analisi puntuale per ciascuno di loro, trovano conferma in elementi di riscontro di formidabile valore che, sovrapponendosi ed integrandosi con i primi contribuiscono a delineare un quadro di accusa chiaro e logicamente stringente.
Il primo di tali elementi è costituito dall’abitazione utilizzata dagli attentatori come base logistica. I collaboratori MARCHESE Mario e PARATORE Vincenzo hanno affermato che gli aggressori si avvalsero di un’abitazione di un tale soprannominato “u cuttu”, indicato dal primo con il nome di Ignazio “u cuttu” e dal secondo con il nome di Sarino “u cuttu”. Il MARCHESE ha anche specificato che si trattava di un cognato di PAPALE Domenico , mentre il PARATORE ha ricordato che il proprietario di detta abitazione viveva normalmente a Milano. Molto più preciso è stato SPARACIO Luigi , il quale ha affermato che detta abitazione si trovava a piano terra nello stesso fabbricato della casa della madre della SPASARO ed era temporaneamente vuota, poiché le persone che la occupavano si trovavano in quel periodo a Milano, mentre le chiavi erano nella disponibilità del cognato di PAPALE Domenico . A seguito degli accertamenti compiuti da questa Corte, tutte le suddette circostanze riferite da SPARACIO Luigi sono risultate veritiere, poiché l’escussione dei testi FERRARO Giuseppina, proprietaria della casa presumibilmente indicata dai collaboratori, e FOTI Orazio ha permesso di appurare che, all’epoca dell’omicidio, detta abitazione, che si trovava a piano terra ed alla quale si accedeva proprio dalla scala da dove, secondo il racconto della SPASARO, sopraggiunsero gli aggressori, era vuota, trovandosi i suoi occupanti a Milano, mentre FOTI Orazio, che sarebbe in seguito divenuto cognato di PAPALE Domenico e che era soprannominato “u cuttu”, la utilizzava per ricoverare il proprio motorino. Va osservato che poco rileva la circostanza che il FOTI, così come il teste ha affermato, non abbia avuto mai la disponibilità delle chiavi della porta di ingresso di detto immobile, poiché, a prescindere dai dubbi nascenti da tale dichiarazione, non del tutto fugati dalle parole di FERRARO Giuseppina, importa, soprattutto, evidenziare che l’immobile era momentaneamente disabitato e poteva, pertanto, essere adibito, senza molte difficoltà, dai killers come base operativa. Si deve, inoltre, ritenere che tale circostanza poteva facilmente venire a conoscenza, anche in modo occasionale (ad esempio, in relazione al fatto che vi veniva ricoverato il motorino di FOTI Orazio), di PAPALE Domenico , il quale, pur non essendo ancora sposato con FOTI Vittoria, sorella di FOTI Orazio ed essendo, anzi, inviso ai familiari di questa, ne frequentava la casa, poiché vi si recava a visitare la propria figlia. L’utilizzazione da parte dei killers dell’abitazione suindicata costituisce, allora, un elemento indiziario di pregnante significato e di notevole gravità a carico di PAPALE Domenico , il quale poteva conoscere meglio di chiunque altro quale opportunità potesse offrire quell’abitazione vuota a chi avesse voluto attentare alla vita del CAMBRIA.
Non sembra, peraltro, che possano sussistere dubbi sul fatto che gli attentatori si servirono di detto immobile, non solo perché così hanno riferito i collaboratori di giustizia prima ricordati, ma anche perché ciò discende logicamente dalle parole di SPASARO Giuseppina . La teste ha riferito, infatti, come si è già visto, che gli aggressori uscirono dall’ingresso del fabbricato nel quale si trovava detto appartamento, atteso che quello era l’unico posto, prospiciente il cortiletto nel quale venne eseguito l’attentato, dove essi potevano trovare riparo dalla vista delle vittime o di terzi estranei. E’ stato, inoltre, sottolineato che, verosimilmente, gli aggressori si appostarono parecchio tempo prima dell’agguato mortale, non essendo stati notati né da CAVO’ Giuseppe, né dalla moglie di quest’ultimo, GIACOBBE Grazia. Pur non potendosi, allora, escludere in astratto che i killers abbiano atteso il CAMBRIA nell’androne delle scale anziché in detto appartamento, tale ipotesi ricostruttiva risulta del tutto illogica, se solo si considera che essi, nel lungo periodo di tempo in cui stettero in attesa della vittima, avrebbero potuto essere facilmente notati dai numerosi inquilini dello stabile che rincasavano per la cena e che la loro presenza avrebbe potuto ingenerare dei sospetti e fare scoprire il loro piano criminoso, mentre l’abitazione di FERRARO Giuseppina risultava perfettamente funzionale allo scopo.
Altro elemento che fornisce, ad avviso di questa Corte, formidabile riscontro all’accusa nei confronti del PAPALE è costituito dalle parole di SPASARO Giuseppina nel corso del confronto con SPARACIO Luigi , le quali contribuiscono a dare fondamento all’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore. SPASARO Giuseppina ha, infatti, dovuto ammettere, incalzata dallo SPARACIO, che discusse insieme a quest’ultimo intorno all’identità di coloro che avevano ucciso il suo convivente e che ella ebbe dei sospetti, pur avendo negato di averli riconosciuti, su PAPALE Domenico e su COTUGNO Giovanni , i quali un giorno le si avvicinarono mentre si trovava al mercato e le espressero il loro rammarico per quanto era accaduto. Si deve, peraltro, rilevare che il fatto storico da ultimo esposto può considerarsi certo, poiché lo stesso imputato PAPALE Domenico ha, nel corso del suo esame, ammesso, anche se in modo parzialmente diverso, di avere, in un periodo di tempo successivo all’omicidio del CAMBRIA, incontrato una volta la SPASARO al mercato. Il rilievo della suddetta circostanza è indubbio, poiché ben difficilmente la SPASARO l’avrebbe ricordata e, soprattutto, ne avrebbe fatto cenno a SPARACIO Luigi se quelle due persone non le avessero richiamato alla memoria, così come ha affermato il collaboratore, coloro che la aggredirono mentre si trovava insieme al CAMBRIA. Si può, certamente, obiettare che il riconoscimento effettuato dalla SPASARO, accogliendo integralmente il suo racconto, dovette presentare dei margini di incertezza, altrimenti la donna non si sarebbe intrattenuta a discutere dopo il fatto con SPARACIO Luigi per cercare di capire chi fossero i responsabili dell’omicidio del suo convivente, ma si deve anche sottolineare che il travisamento degli aggressori poteva non costituire un ostacolo insormontabile al loro riconoscimento, poiché l’azione delittuosa si protrasse per alcuni secondi, durante i quali vi fu un cenno di reazione da parte della donna, che afferrò il braccio di uno degli attentatori facendolo cadere sopra di lei. E’ possibile, pertanto, che la SPASARO abbia riconosciuto i due imputati, anche solo dalla corporatura o dalla voce, trattandosi di persone che abitavano nello stesso quartiere dove ella viveva e lavorava. Non può, peraltro, escludersi, che i fatti si siano svolti così come riferito da SPARACIO Luigi , poiché le pur parziali ammissioni effettuate dalla SPASARO, la quale ha palesato un evidente disagio a fornire notizie precise su tale vicenda, ancorché non ne diano piena conferma, ne aumentano grandemente l’attendibilità.
La posizione di COTUGNO Giovanni si presenta per molti versi analoga a quella di PAPALE Domenico , poiché le concordanti accuse provenienti dai numerosi collaboratori di giustizia prima indicati, oltre a sovrapporsi e integrarsi armonicamente tra loro, hanno trovato un riscontro di notevole pregnanza nelle dichiarazioni prima ricordate rese, nel corso del confronto con SPARACIO Luigi , da SPASARO Giuseppina . Va, peraltro, osservato che le accuse nei confronti di PAPALE Domenico e di COTUGNO Giovanni si presentano particolarmente credibili non solo in considerazione della collocazione criminale di entrambi, così come dell’altro imputato MAURO Carmelo , all’interno del clan diretto da GALLI Luigi , secondo quanto verrà più approfonditamente illustrato quando si esaminerà la loro posizione con riferimento al reato associativo, ma anche per la particolare cooperazione delinquenziale che viene attestata dalla condanna di entrambi, in concorso con GALLI Luigi e GATTO Giuseppe , per i reati di detenzione illegale di armi comuni e da guerra, nonché di munizioni e polvere da sparo (vedi sentenza della Corte di Appello di Messina del 19-1/1-2-1990 a carico di GALLI Luigi , GATTO Giuseppe e PAPALE Domenico , nonché sentenza della Corte di Appello di Messina del 4-4/26-5-1990 a carico di COTUGNO Giovanni ). Dalle pronunce che hanno accertato tali reati (alcuni stralci delle quali sono stati riportati in precedenza, quando si è trattata l’associazione “GALLI”, vedi pag. 432 e segg.) si evince, infatti, che le quattro persone suindicate, tutte imputate anche per l’omicidio di CAMBRIA Placido, avevano la disponibilità, nel marzo del 1989, in epoca, pertanto, assai prossima a quest’ultimo delitto, di varie armi (tre fucili, di cui uno con matricola abrasa ed altro con canne mozzate, tre pistole di cui una da guerra, numerose munizioni, polvere da sparo) ed altri oggetti chiaramente destinati alla perpetrazione di gravi reati con l’uso di armi (tre passamontagna, una scatola di guanti da chirurgo), che si trovavano custoditi all’interno di una baracca sul greto del torrente S. Michele, nel quartiere di Giostra. Appare, pertanto, del tutto verosimile che il PAPALE ed il COTUGNO abbiano potuto rendersi responsabili, su ordine di GALLI Luigi , di un grave fatto di sangue, quale l’omicidio di CAMBRIA Placido, poiché la circostanza che si fossero approvvigionati di numerose armi è sintomatica della loro inclinazione alla perpetrazione, in concorso tra loro, di delitti di siffatta gravità.
L’accusa nei confronti dell’imputato MAURO Carmelo è costituita esclusivamente dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, alcune delle quali rivestono, però, particolare pregnanza probatoria. PARATORE Vincenzo e MARCHESE Mario hanno affermato che la loro fonte di conoscenze fu proprio l’imputato MAURO Carmelo , il quale, nel corso di colloqui con entrambi i collaboratori, avrebbe ammesso di aver partecipato al fatto e ne avrebbe illustrato i particolari esecutivi. E’ stato già evidenziato in precedenza che le dichiarazioni rese dai suddetti collaboratori in relazione all’episodio delittuoso in esame appaiono dotate di una elevata attendibilità generale, pur con i limiti prima sottolineati con riferimento alla posizione dell’imputato GATTO Giuseppe, in quanto appare del tutto verosimile che tra i due collaboratori e l’imputato siano esistiti rapporti tali da giustificare le asserite confidenze, in considerazione dei periodi di comune detenzione di PARATORE Vincenzo e MAURO Carmelo , del positivo riscontro in ordine al rapporto di “comparato” esistente tra lo stesso PARATORE Vincenzo e MAURO Carmelo , della collocazione criminale di MARCHESE Mario nell’anno 1991. Si deve, comunque , notare, richiamando quanto si è detto quando si sono trattati i criteri generali di valutazione della prova adottati da questa Corte (vedi pag. 94 e segg.), che le dichiarazioni de relato, nelle quali l’asserita fonte di conoscenza si identifica, come nel caso di specie, con lo stesso soggetto accusato, vanno valutate con particolare circospezione, anche quando possiedano una notevole valenza dimostrativa, derivante proprio dalla loro plausibilità ed apparente veridicità, in quanto si tratta, comunque, di accuse difficilmente confutabili da parte del soggetto destinatario, a causa della particolare conformazione strutturale della prova, e, nello stesso tempo, di accuse la cui verifica appare ardua anche per il giudice che raramente potrà sottoporle ad un severo controllo di attendibilità compulsando la fonte mediata. I suesposti motivi di perplessità vengono, però, agevolmente superati sulla base di alcuni elementi che appaiono comprovare, anche se in modo indiretto, l’attendibilità dei due collaboratori, già positivamente valutata in via generale. La scomposta reazione del MAURO nel corso dell’esame di PARATORE Vincenzo, quando l’imputato si è difeso negando, prima ancora della veridicità del racconto del collaboratore, la stessa esistenza di un rapporto di comparato con lui, costituisce, infatti, un significativo indizio, anche se di ridotta pregnanza, a suo carico, poiché dimostra che egli non ha trovato validi argomenti per contrastare le accuse che gli venivano mosse ed ha ritenuto di potersi aggrappare solamente ad argomenti rivelatisi chiaramente menzogneri, tanto che lo stesso imputato, ha dovuto, successivamente, ritornare sulle proprie parole, ammettendo di aver detto cosa inesatta. Il contenuto delle suddette confidenze è, inoltre, del tutto verosimile, poiché sia PARATORE Vincenzo, sia, soprattutto, MARCHESE Mario hanno ricostruito con grande precisione tutto lo svolgimento dell’azione esecutiva, riferendo anche dettagli minuti, perfettamente corrispondenti a quanto è emerso dalla prova storica del fatto e ciò appare sintomatico del fatto che essi abbiano effettivamente appreso i particolari del delitto da un soggetto che era molto ben informato per avervi partecipato personalmente. Va, poi, osservato che sia LA TORRE Guido, sia RIZZO Rosario , i quali hanno avuto entrambi come loro fonte di conoscenza PIMPO Salvatore, hanno concordemente ricordato il particolare secondo il quale MAURO Carmelo fu visto, subito dopo il delitto, con un fucile in mano. La perfetta sovrapponibilità delle due dichiarazioni, con riferimento ad un particolare che risulta inequivocabilmente sintomatico di una partecipazione dell’imputato al fatto di sangue, appare, invero, elemento che contribuisce a rafforzare grandemente l’attendibilità delle accuse, saldandosi coerentemente con quelle formulate dagli altri collaboratori. Va, infine, evidenziato che anche il racconto di SPARACIO Luigi appare verosimile, benché non si possa ritenere che SPASARO Giuseppina sia stata, con riferimento alla partecipazione di MAURO Carmelo al fatto di sangue, fonte delle conoscenze del collaboratore. La SPASARO ha, infatti, sostanzialmente ammesso, nel corso del confronto con SPARACIO Luigi di aver nutrito dei sospetti nei confronti di PAPALE Domenico e di COTUGNO Giovanni , ma nulla ha detto nei riguardi del MAURO. Ciò non indebolisce, però, l’attendibilità dello SPARACIO, il quale ha riferito di aver appreso i fatti relativi all’esecuzione del delitto anche da CAVO’ Giuseppe. Tale circostanza appare verosimile non solo perché SPARACIO Luigi ha riferito un particolare, quello relativo alla presenza del GALLI nelle vicinanze del delitto, che poteva aver appreso solo dal CAVO’, ma anche perché collima perfettamente con le dichiarazioni di LA TORRE Guido, il quale ha affermato, come si è visto, che CAVO’ Giuseppe aveva visto chi fossero stati gli attentatori. Quest’ultimo ha, invero, negato al dibattimento di averli riconosciuti, ma ciò, anche in considerazione del complessivo tenore delle dichiarazioni del teste, nei cui confronti sono state mosse diverse contestazioni, lascia molto perplessi. Gli attentatori dovettero, infatti, nel darsi alla fuga, transitargli davanti ed è verosimile che, prima di giungere sulla pubblica via, uscendo dal cortile, si siano tolti, così come affermato dallo SPARACIO, i passamontagna con i quali si coprivano il viso, che avrebbero potuto attirare su di loro l’attenzione dei passanti.
A fronte di un quadro di accusa coerente ed omogeneo, l’alibi, sul quale occorre da ultimo soffermarsi, fornito dall’imputato, il quale ha, peraltro, dovuto ammettere di conoscere, anche se solo di vista, tutti i suoi coimputati, appare inidoneo ad escludere la sua responsabilità e, nella misura in cui risulta parzialmente falso, può ritenersi un ulteriore, anche se debole, indizio a suo carico. I testi escussi, la cui credibilità appare, peraltro, ridotta, trattandosi di stretti congiunti dell’imputato, hanno, infatti, solo genericamente affermato che MAURO Carmelo era solito restare a casa nelle ore serali, ma non hanno saputo dire nulla di specifico in ordine ai movimenti dell’imputato il giorno del delitto, sicché le loro dichiarazioni assumono modestissima valenza e non possono certamente fondare in modo inequivocabile la prova d’alibi sostenuta dal MAURO. La circostanza secondo la quale l’imputato, nei cui confronti era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due, non potesse, per tale motivo, stare fuori dalla propria abitazione nell’ora in cui venne perpetrato l’omicidio, si è, poi, rivelata inequivocabilmente falsa, poiché è stato accertato, mediante l’acquisizione del decreto con il quale vennero impartite le prescrizioni relative alla suddetta misura, che il MAURO non poteva rincasare la sera più tardi delle ore ventuno e non poteva uscire al mattino prima delle ore sei, sicché ben avrebbe potuto partecipare al fatto e ritornare a casa nel pieno rispetto degli obblighi impostigli. E’ stato appurato, infine, attraverso i dati desumibili dalla documentazione acquisita presso la Questura di Messina, che l’imputato fu sottoposto in quel periodo solo a rari controlli a cura del personale della Squadra Mobile. Non può, certamente, escludersi, anche se appare essere una possibilità remota, che il MAURO sia stato sottoposto ad altri controlli informali, non risultanti dai registri in possesso delle forze dell’ordine, ma non sembra, comunque, che essi limitassero la capacità di movimento dell’imputato e potessero, pertanto, costituire, così come da lui sostenuto, un significativo ostacolo alla partecipazione all’azione delittuosa.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve, pertanto, considerarsi ampiamente provata la partecipazione di PAPALE Domenico , COTUGNO Giovanni e MAURO Carmelo al fatto di sangue in esame, in quanto le accuse provenienti dai collaboratori di giustizia sopra esaminati, sovrapponendosi armonicamente tra loro, unendosi logicamente con gli elementi desumibili in modo certo dalla prova storica del fatto, completandosi vicendevolmente e confortate dagli elementi di riscontro sopra evidenziati, non possono lasciare dubbi in proposito, sicché va affermata la loro responsabilità in ordine a tutti i reati contestati con riferimento all’episodio delittuoso in esame.
Risultano, altresì, provate tutte le aggravanti contestate e, in particolare, anche l’aggravante soggettiva della premeditazione. Essa, come si è già visto più volte (sin dalla trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, vedi pag. 583 e segg.) consiste in un fatto interiore, vale a dire in una particolare intensità del dolo che va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato fornendo, così, la prova dei due requisiti che occorrono, secondo l’opinione maggiormente accreditata, per la configurabilità dell’aggravante, il primo di ordine cronologico (l’obiettivo decorso di un apprezzabile intervallo di tempo tra l’ideazione e l’attuazione del reato, tale da consentire un’adeguata riflessione sulla decisione presa e permettere, eventualmente, il recesso dal proposito criminoso), il secondo di ordine psicologico (il perdurare della risoluzione criminosa tenace ed ininterrotta nell’animo dell’agente, indice di una più elevata volontà criminale). La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, indicato ed illustrato quali possano essere i fatti, di tipo e natura più disparati, da utilizzare in tale giudizio, come l’anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la preordinazione di mezzi, la ricerca dell’occasione più favorevole, le modalità di esecuzione del crimine e, in genere, ogni altra circostanza dalla cui valutazione il giudice di merito possa trarre sicuri elementi in rapporto alla finalità che l’agente si proponeva di conseguire.
Orbene, dall’esame degli atti di causa si possono facilmente ravvisare numerosi convergenti elementi sintomatici di una risoluzione criminosa protrattasi ferma e costante per un apprezzabile lasso di tempo. Il movente del delitto, a lungo meditato nel tempo, sia per quanto appare riferibile al mandato proveniente da LEO Giuseppe, sia per quanto appare riferibile, specificamente, al mandato proveniente da PIMPO Salvatore e da GALLI Luigi ; l’attività preparatoria sulla quale hanno concordemente deposto i collaboratori LEO Giovanni e RIZZO Rosario , i quali hanno ricordato lo svolgimento, in un tempo congruamente antecedente rispetto al delitto, di almeno una riunione tra GALLI Luigi e LEO Giuseppe, finalizzata al raggiungimento di un accordo per la sua perpetrazione; i precedenti tentativi non andati a segno di uccidere la vittima, ricordati da RIZZO Rosario ; l’attività più propriamente organizzativa del delitto, quale è desumibile dalla accurata scelta del luogo dell’agguato, dal rinvenimento di un’abitazione idonea da utilizzare come base logistica, dall’iniziativa verosimilmente posta in essere dagli attentatori al fine di assicurarsi la presenza della vittima in quel luogo la sera dell’omicidio, dall’approvvigionamento di numerose armi; le stesse modalità esecutive dell’agguato perpetrato da killers con il mandato di uccidere, sono tutti elementi indiziari dotati di indubbia valenza dimostrativa ed inequivocabilmente indicativi dell’asserita premeditazione in relazione a tutti gli imputati. Non può esservi dubbio, invero, che tra il momento in cui sorse in GALLI Luigi il proposito criminoso, tenacemente perdurante nel tempo, e quello in cui venne data esecuzione al delitto sia intercorso uno spazio temporale consistente e, comunque, sufficiente per consentirgli un’adeguata riflessione sul proposito omicida e per indurlo, eventualmente, a recedere da esso, ma, analogamente, si deve ritenere che sussistano gli elementi costitutivi della premeditazione pure per gli imputati PAPALE Domenico , COTUGNO Giovanni e MAURO Carmelo , benché non sia stato accertato in quale preciso momento costoro siano stati coinvolti nel delitto. Molti degli elementi sintomatici sopra indicati e, in particolare, quelli relativi all’organizzazione ed esecuzione dell’omicidio, possono, infatti, riferirsi indistintamente anche ai suddetti imputati e appaiono già da soli idonei a pervenire alla suesposta conclusione. I suddetti imputati, inoltre, per le stesse modalità del crimine e per il ruolo che egli vi svolsero, non potevano non essere pienamente consapevoli della particolare intensità del dolo dei complici, poiché non poteva ad essi sfuggire la complessità organizzativa dell’omicidio che si apprestavano a perpetrare, e tale consapevolezza dovettero certamente acquisire anteriormente al loro contributo all’evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalesse sui motivi inibitori. Anche sotto questo profilo, pertanto, si deve ritenere provata nei loro confronti l’aggravante in esame, atteso che, con la loro volontà adesiva al progetto criminoso fecero propria la particolare intensità dell’altrui dolo. Ciò non importa un’arbitraria estensione nei confronti del PAPALE, del COTUGNO e del MAURO di un’aggravante inerente alla sola persona del GALLI, in violazione del principio di cui all’art. 118 c.p. (vedi, su questo punto, quanto si è detto a proposito del tentato omicidio DI BLASI a pag. 676 e segg.), poiché si deve ritenere che la premeditazione riguardi in prima persona anche il primi e non solamente il secondo, con la precisazione che, ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti perché resti integrata l’aggravante non rileva in alcun modo il fatto che costoro non abbiano partecipato all’originaria deliberazione volitiva, ma è sufficiente che abbiano successivamente acquisito la piena consapevolezza del proposito criminoso ed aderito ad esso in un tempo antecedente il delitto sufficientemente ampio.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.