2.3.3.27. Omicidio ai danni di Amante Giovanni e Amante Lorenzo

Imputati: Rizzo Rosario , Pagano Antonino , Paratore Giovanni , Croce Pietro

La mattina del 25 gennaio 1989, una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Messina, composta dagli agenti STRACUZZI Mario, sentito all’udienza dibattimentale del 25-9-1995, e CASCIO Nunzio, si recava, a seguito di segnalazione di un passante, sul greto del torrente Mulinello in località Tono di Messina ed ivi rinveniva i cadaveri di due giovani a distanza di qualche metro l’uno dall’altro. Sul posto giungeva nell’immediatezza anche l’ispettore ZANGHI’ Salvatore, sentito in ordine a questa prima attività di indagine all’udienza del 13-10-1995, ed il dirigente della Squadra Mobile SPERANZA Vincenzo insieme a numerosi altri agenti, tra i quali anche  personale del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura che eseguiva, alla presenza del medico legale, il sopralluogo e redigeva il relativo verbale (tale documento trovasi nel fascicolo dibattimentale nella cartella degli atti irripetibili, carpetta N. 189). Una delle due persone uccise veniva subito riconosciuta per AMANTE Lorenzo, che era stato qualche volta fermato durante ordinari controlli di polizia giudiziaria, mentre l’altro veniva successivamente identificato per il fratello AMANTE Giovanni. Dal verbale di sopralluogo e dall’allegato fascicolo fotografico emerge, con maggior precisione, che il greto del torrente nel quale si trovavano i due cadaveri era raggiungibile attraverso una stradina in terra battuta prospiciente la strada statale N. 113, mentre i corpi delle vittime erano a distanza di circa dieci metri e quaranta centimetri l’uno dall’altro. AMANTE Giovanni era riverso per terra con la testa in una vasta chiazza di sangue abbondantemente fuoriuscito dalla bocca, dal naso e da due fori di proiettile nella regione parietale del capo. In una delle sue mani veniva trovato un accendino (vedi, in proposito, verbale di rinvenimento e sequestro redatto dalla Squadra Mobile della Questura di Messina in data 25-1-1989, inserito nella cartella N. 189 degli atti irripetibili), mentre vicino ai piedi veniva rinvenuta una sigaretta intera ed a circa cinque metri di distanza in direzione del cadavere del fratello un’altra sigaretta intera, un bossolo e due proiettili inesplosi calibro 22. AMANTE Lorenzo si trovava pure lui a terra poggiato su un fianco e presentava al capo due fori prodotti verosimilmente da proiettili di arma da fuoco, dai quali fuoriusciva molto sangue. Poco distante dalla testa di quest’ultimo cadavere venivano rinvenuti un bossolo ed un proiettile inesploso calibro 22.

Il medico legale, ASMUNDO Alessio, che ha eseguito l’autopsia, sentito all’udienza del 25-9-1995, ha accertato (vedi anche relazioni di perizia medico legale con documentazione fotografica ed indagini balistiche e tossicologiche attinenti alla morte di AMANTE Giovanni e di AMANTE Lorenzo, che si trovano nel fascicolo del dibattimento al N. 189 degli atti di “generica”) che la morte sopraggiunse tra le ore 1,00 e le ore 4,00 del 25 gennaio 1989 (precisando, tuttavia, nella relazione di perizia medico legale, che si tratta di un giudizio “solo di carattere orientativo, non essendo stato possibile far riferimento anche a dati circostanziali di sicuro affidamento”). Sia AMANTE Lorenzo che AMANTE Giovanni furono attinti al capo da due colpi di pistola calibro 22 LR e decedettero istantaneamente per arresto cardiorespiratorio conseguente a lesioni meningocerebrali. Non furono evidenziati i segni dello sparo da vicino ma, in considerazione “degli effetti prodotti, del tipo di arma impiegata e del fatto che i fori erano concentrati in una ristretta superficie”,   si deve ritenere che gli spari furono esplosi in rapida successione da una persona con un’ottima mira che si trovava a breve distanza. Sulle mani del cadavere di AMANTE Giovanni furono rilevati degli spruzzi ematici, dai quali si poteva evincere che la vittima, immediatamente prima di essere attinta dai colpi di pistola, aveva gli arti anteriori in elevazione con flessione dei gomiti ed il palmo delle mani rivolto al viso in prossimità dello stesso, con l’atteggiamento di chi si accende una sigaretta”. E’ stato, altresì, accertato, sulla base della concentrazione di morfina nei campioni biologici prelevati dal cadavere, che i due giovani erano entrambi tossicodipendenti. Nelle tasche dei pantaloni di AMANTE Giovanni fu, inoltre, rinvenuta una bustina contenente eroina con una purezza del 20 % circa, mentre in una delle tasche della giubba venne repertata altra bustina contenente cocaina con una purezza del 15,5 % circa. Sulla superficie posteriore del cadavere di AMANTE Lorenzo, posto più in basso nel torrente, venne, infine, rilevata una “impronta di scarpa per apposizione di sabbia, [...] come se gli fosse stata appoggiata sul giubbotto una scarpa”.

L’ispettore ZANGHI’ ha riferito, all’udienza del 13-10-1995, che gli organi inquirenti, sulla base degli elementi emergenti dal sopralluogo, ipotizzarono immediatamente che i due fratelli, notoriamente tossicodipendenti, erano stati attirati in un tranello dai loro uccisori, i quali li colsero di sorpresa, forse mentre stavano accendendosi una sigaretta. Si apprese, inoltre, dalla madre delle vittime che i due fratelli dormivano da qualche settimana in una baracca, di proprietà di un altro fratello, Natale, che era a quel tempo detenuto (RANIERI Concetta, madre dei due fratelli uccisi, escussa all’udienza del 6-10-1995, e AMANTE Bruno, fratello delle vittime, escusso all’udienza del 25-9-1995, hanno confermato al dibattimento sia la predetta circostanza, che lo stato di tossicodipendenza di i giovani uccisi). Venne, quindi, effettuata una perquisizione in detta baracca, senza alcun esito, mentre all’esterno vennero notate un’autovettura Fiat 127 rossa, che gli organi inquirenti sapevano essere nella disponibilità dei fratelli AMANTE, la quale presentava delle macchie di sangue sul fanalino anteriore, e, accanto ad essa, una Fiat Uno di colore bianco che era, viceversa, in possesso di PAGANO Antonino , nipote dei fratelli RIZZO. L’agente DOMINICI Enrico, escusso all’udienza del 13-10-1995, ha spiegato che le forze dell’ordine vennero a conoscenza di tale circostanza in quanto egli controllò, una volta,  il PAGANO sulla predetta autovettura, che risultava di proprietà dei RIZZO. Altre perquisizioni vennero eseguite nell’abitazione di RIZZO Rosario  e, il giorno successivo, in quella di DI NAPOLI Pietro, nei cui confronti si appuntarono, evidentemente, i primi sospetti, ma esse diedero esito negativo (vedi verbali di perquisizione eseguite il 25 ed il 26 gennaio 1989, che si trovano inseriti nel fascicolo N. 189 degli atti irripetibili). I sospetti nei confronti del DI NAPOLI, persona molto vicina ai fratelli RIZZO, furono rafforzati dal fatto che suo suocero, SURACE Cosimo, appuntato dei carabinieri in pensione, dichiarò agli inquirenti, quando venne sentito il giorno 30 gennaio 1989, ed ha, poi, ribadito al dibattimento del presente processo all’udienza del 25-9-1995 (anche se a seguito di lettura delle precedenti dichiarazioni in aiuto della memoria), che il genero, con il quale egli non aveva mai avuto buoni rapporti, sia la notte tra il 23 ed il 24 gennaio che la notte tra il 25 ed il 26 gennaio aveva dormito fuori casa, approfittando del fatto che la moglie si trovava in ospedale, e dal venerdì 27 gennaio non si era più fatto vedere, almeno fino al giorno 30 dello stesso mese, neppure dalla propria moglie. Il teste, d’altronde, poteva facilmente seguire i movimenti del DI NAPOLI, perché questi abitava insieme alla moglie in una casa attigua alla sua. L’agente DELFINO Leone ha, poi, riferito, all’udienza del 25-9-1995, che furono prelevati dei tampokit su alcune persone gravitanti nell’ambiente delinquenziale (vedi verbali di prelievo di tampokit, effettuato, nel pomeriggio del 25-1-1989, in relazione al duplice omicidio in esame, sulle mani di RIZZO Rosario , STRACUZZI Antonino, RIZZO Antonino e PAGANO Antonino  - tali documenti sono stati acquisiti al N. 20 dell’ordinanza del 19-7-197), ma gli accertamenti compiuti non consentirono di rilevare in alcun caso tracce di residui di polvere da sparo, dai quali poter desumere l’uso recente di armi (vedi relazione tecnica trasmessa dal Servizio di Polizia Scientifica di Roma, nella quale si riferisce che su tutti i tamponi oggetto di accertamenti, alcuni dei quali riferibili alle indagini per l’omicidio di COSTA Antonino, non era stata riscontrata la presenza di residui dello sparo - vedi documento N. 21 acquisito con ordinanza del 19-7-1997).

I risultati delle indagini compiute dalle forze dell’ordine su questo e su altri gravi delitti che erano stati consumati in quel periodo di tempo sono stati brevemente esposti al dibattimento dal vice questore SPERANZA Vincenzo, che all’epoca dei fatti dirigeva la Squadra Mobile della Questura di Messina, il quale, escusso all’udienza del 22-12-1995, ha dichiarato che alcune notizie sui soggetti responsabili di tale omicidio furono fornite alle forze dell’ordine da un loro confidente, l’attuale collaboratore di giustizia DI NAPOLI Pietro, il quale rese delle dichiarazioni, che non vennero verbalizzate ma che furono registrate, nelle quali veniva rivelata l’esistenza di un legame tra il gruppo diretto da CAMBRIA Placido e quello diretto dallo SPARACIO, i quali erano in contrapposizione armata con il gruppo capeggiato da LEO Giuseppe. Le dichiarazioni del DI NAPOLI prospettarono, inoltre, un collegamento tra l’omicidio del CAMBRIA e quello, avvenuto solo qualche giorno dopo, dei due fratelli AMANTE, giovani tossicodipendenti, dediti, nello stesso tempo, al piccolo spaccio di droga, i quali si procacciavano la sostanza stupefacente acquistandola sia dal CAMBRIA che dai fratelli RIZZO, i quali ultimi sarebbero stati i responsabili della loro uccisione. Le notizie del DI NAPOLI rinviavano, pertanto, per l’individuazione del movente del duplice omicidio, a contrasti insorti nell’ambiente delinquenziale messinese, nel quale le vittime apparivano inserite. Si sospettava, infatti, che i due fratelli AMANTE, oltre ad essere dei tossicodipendenti, fossero anche dei piccoli spacciatori (tale circostanza era stata, peraltro, riferita agli inquirenti, subito dopo il fatto, dal fratello delle due vittime, AMANTE Bruno, il quale aveva dichiarato che i fratelli, entrambi tossicodipendenti, per procurarsi la droga, spacciavano nel rione Giostra, mentre nel dibattimento del presente processo, all’udienza del 25-9-1995, lo stesso AMANTE Bruno ha negato, anche se in modo poco con vincente, di avere mai detto simili cose) e perpetrassero altri reati, come fu in qualche modo confermato dal rinvenimento, il giorno stesso dell’omicidio, in un seminterrato che si trovava nella loro disponibilità, di una pistola giocattolo e di un passamontagna di lana, oggetti verosimilmente di pertinenza dei due uccisi e destinati, con ogni probabilità, alla perpetrazione di azioni illecite (vedi verbale di rinvenimento e sequestro redatto il 25-1-1989 da personale della Squadra mobile della Questura di Messina ed inserito nel fascicolo degli atti irripetibili). Non furono, comunque, trascurate altre piste investigative e, in particolare, si indagò sulla vita privata di AMANTE Giovanni ed emerse che lo stesso frequentava intensamente la cugina SQUADRITO Angela, coniugata con il pregiudicato LENTINI Stellario . Quest’ultima, escussa all’udienza del 26-9-1995, ha confermato la suddetta circostanza, specificando che la frequentazione era determinata da motivi di parentela, ma era rafforzata anche dal fatto che entrambi erano tossicodipendenti (è stato, invero, accertato che SQUADRITO Angela è soggetto tossicodipendente, avendo svolto dal 30-6-1988 sino ad epoca recente, presso il Ser.T dell’Ospedale R. Margherita, numerosissimi trattamenti con metadone sciroppo, di cui l’ultimo iniziato il 6-12-1996 - vedi attestazione trasmessa dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale R. Margherita A.U.S.L. 5 di Messina, richiesta con ordinanza del 19-7-1997, documento N. 172) e si procuravano insieme la sostanza stupefacente. La teste ha, comunque, negato che tale frequentazione avesse determinato dei contrasti con il proprio marito, che era all’epoca detenuto, o con i parenti di quest’ultimo.

Gli elementi probatori raccolti dagli inquirenti non furono, tuttavia, ritenuti idonei all’instaurazione di un processo a carico di alcuno, sicché il G.I.P. dispose, con decreto del 24-10-1989, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione degli atti (vedi richiesta del P.M. e decreto del G.I.P. relativi a diversi episodi delittuosi, tra i quali l’omicidio dei fratelli AMANTE, ed inseriti nel fascicolo degli atti pertinenti all’omicidio di CAMBRIA Placido). Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, cui fecero seguito quelle di numerosi altri collaboratori, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 23-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di RIZZO Rosario , PAGANO Antonino , PARATORE Giovanni  e CROCE Pietro , mentre si procedeva separatamente nei confronti di DI NAPOLI Pietro.

In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , CASTORINA Pasquale , VENTURA Salvatore , FERRARA Sebastiano , MANCUSO Giorgio , DI NAPOLI Pietro, nonché PAGANO Antonino , CROCE Pietro  e RIZZO Rosario , anche quali imputati.

Ha riferito SANTACATERINA Umberto (sentito in merito all’episodio criminoso in esame alle udienze in sede di incidente probatorio del 9-2-1994 e del 28-2-1994) di aver saputo che autori dell’omicidio dei fratelli AMANTE furono RIZZO Rosario , DI NAPOLI Pietro, PAGANO Antonino  e RIZZO Letterio. Ciò gli fu riferito da LEO Giuseppe, il quale gli disse che “i fratelli AMANTE avevano il compito di fare scendere CAMBRIA Placido che doveva dare della droga ai fratelli AMANTE. [...] Siccome i fratelli AMANTE erano tossicodipendenti e non si fidavano e l’hanno ammazzati”. E’ stato contestato al collaboratore nel corso dell’udienza del 28-2-1994 che egli aveva indicato nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero il 17 febbraio 1993, in sede di indagini, una diversa fonte di conoscenza, affermando che, con riferimento a detto duplice omicidio “ebbi notizia sommaria da Pippo VENUTO, il quale, invece, fu molto più preciso quando, sempre dopo la mia uscita dal carcere, mi descrisse le fasi dell’omicidio del CAMBRIA. [...] Il detto VENUTO mi disse che i due “ferraioli” (soprannome, come si vedrà, attribuito ai fratelli RIZZO) avevano ucciso i due fratelli AMANTE solamente perché costoro avrebbero potuto o avevano minacciato di rivelare i retroscena del delitto CAMBRIA”. Il SANTACATERINA ha ribadito al dibattimento di non ricordare tale circostanza, ma ha, comunque, confermato il contenuto delle precedenti dichiarazioni.

PARATORE Vincenzo (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 12-3-1996, 10-4-1996 e 13-4-1996) ha riferito che “quando li hanno ammazzati io mi trovavo in carcere, [...] mi sembra che è stato il giorno dopo, che veniva di sabato se non ricordo male, [...] AMANTE Natale aveva telefonato a casa sua e la mamma per telefono gli diceva [...] che a prendere i suoi fratelli era andato RIZZO Ignazio e RIZZO Rosario  e [...] dopo che sono andati con loro non si è visto più”. Queste cose gli furono raccontate dallo stesso AMANTE Natale in carcere.

A riscontro delle parole del collaboratore sono state acquisite informazioni presso la Casa Circondariale di Messina ed è stata nuovamente sentita RANIERI Concetta, madre delle due vittime. Il direttore del predetto istituto penitenziario ha attestato che in data 26 gennaio 1989 risulta essere intercorsa una telefonata tra AMANTE Natale, che si trovava lì ristretto, e la di lui madre (vedi documento N. 55 acquisito con ordinanza del 19-7-1997), mentre RANIERI Concetta, escussa su tale circostanza all’udienza del 13-10-1997, ha, prima, negato di aver effettuato tale telefonata (“non avia il permesso di telefonare”) e, successivamente, posta di fronte alla inequivocabile risultanza documentale sopra richiamata, che smentiva tale affermazione, ha affermato di non ricordare, escludendo, comunque, di aver detto al figlio Natale che i fratelli se ne erano andati, prima di scomparire e di essere uccisi, con Sarino, vale a dire con RIZZO Rosario . La donna ha, però, ammesso che tanto RIZZO Rosario  che PAGANO Antonino  si recavano talvolta a casa sua chiedendo del figlio Giovanni, con il quale “caminaunu sempri assieme” (vedi udienza del 6-10-1995), per poi, tuttavia, ridimensionare il significato di tale affermazione dicendo che RIZZO Rosario  si era presentato l’ultima volta a casa sua per cercare il figlio Giovanni ben due o tre mesi prima dell’omicidio ed in tale occasione, non avendo trovato quest’ultimo, le disse che egli era creditore di una certa somma di denaro nei confronti del figlio e se questi non gliela avesse data, gli avrebbe fatto passare “un brutto quarto d’ora”. Alla luce dei suesposti elementi, può sin d’ora osservarsi, senza alcun pregiudizio sull’attendibilità del racconto del PARATORE, che le parole di RANIERI Concetta non rendono meno verosimile la circostanza che la telefonata intercorsa con il figlio Natale il giorno dopo il delitto, della quale si ha prova certa, abbia potuto avere ad oggetto la circostanza indicata dal collaboratore, in quanto è molto probabile che la donna, duramente colpita in ciò che le era più caro, abbia cercato di ricordare quali fossero stati gli ultimi momenti di vita dei due figli uccisi, comunicando, poi, i suoi sospetti all’altro figlio in carcere. Non può, d’altronde, escludersi che la teste abbia tenuto, di fronte agli organi inquirenti ed al dibattimento, un atteggiamento reticente su un fatto particolarmente significativo per l’individuazione dei colpevoli dell’uccisione dei propri figli, per una peculiare ed inquietante distorsione del comportamento che viene, purtroppo, prodotta dalla presenza della mafia e dalla diffusione di comportamenti di tipo mafioso, che non risparmia neppure chi si è visto strappare gli affetti più cari, e della quale può, peraltro, rinvenirsi traccia nel maldestro tentativo effettuato dalla teste di negare anche l’evidenza, escludendo, in chiaro contrasto con la documentazione acquisita, di avere mai avuto il permesso di telefonare in carcere al figlio Natale. E’, altresì, verosimile che AMANTE Natale abbia comunicato i suoi sospetti ad altre persone che si trovavano in carcere insieme a lui, specie se facevano parte, come PARATORE Vincenzo, di gruppi criminosi contrapposti (almeno dopo la morte di CAMBRIA Placido) a quello del quale facevano, viceversa, parte i fratelli RIZZO.

PARATORE Vincenzo ha continuato dicendo che egli apprese altre notizie sull’omicidio da PIMPO Salvatore, quando questi venne arrestato nel 1989 (risulta che PARATORE Vincenzo venne ristretto nella Casa Circondariale di Messina dal 10-11-1988 al 30-8-1990, mentre il PIMPO fu detenuto nel medesimo istituto penitenziario dal 18-4-1989 al 9-3-1990 - vedi dati forniti dal D.A.P., nonché attestazione della Direzione del predetto istituto penitenziario, acquisita  con ordinanza del 19-7-1997, documento N. 64, nella quale si afferma che PARATORE Vincenzo e PIMPO Salvatore, pur non essendo stati ubicati nello stesso reparto, avevano possibilità di incontro). Il PIMPO gli disse in quell’occasione che “i fratelli AMANTE erano stati assassinati da RIZZO Rosario , RIZZO Ignazio e PARATORE Giovanni  perché avevano visto i killer di CAMBRIA Placido”. Il PIMPO, infatti, quando si trovò a parlare con lui dell’omicidio di CAMBRIA Placido, sapendo dell’esistenza di un rapporto di parentela tra PARATORE Vincenzo e PARATORE Giovanni , benché essi non si frequentassero, gli disse che “pure tuo cugino Giovanni c’era ad ammazzare i fratelli AMANTE”.

LA TORRE Guido (sentito su tale fatto alle udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996) ha dichiarato che nel periodo natalizio del 1989 egli si trovava in carcere ed un giorno andò a trovarlo nella sua cella, dove vi era anche D’ARRIGO Marcello , PIMPO Salvatore, il quale “parlando del più e del meno mi raccontò l’omicidio dei fratelli AMANTE”. Risulta, a tal proposito, dai dati forniti dal D.A.P. e dalla attestazione trasmessa dalla direzione della Casa Circondariale di Messina (vedi documento N. 72 acquisito a seguito di ordinanza del 19-7-1997), che LA TORRE Guido fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina dal 1-2-1989 al 12-2-1990, ed occupò la cella N. 32 del 1° piano “camerotti”, dove fu collocato per un certo periodo anche D’ARRIGO Marcello , che fu lì detenuto dal 1-2-1989 al 31-12-1989, mentre PIMPO Salvatore fu detenuto nel medesimo istituto penitenziario dal 18-4-1989 al 9-3-1990, beneficiando solo in un breve periodo, dal 7-8-1989 al 18-10-1989, degli arresti domiciliari e tutti i sopra menzionati soggetti avevano possibilità di incontro tra loro. D’ARRIGO Marcello , sentito all’udienza del 22-9-1997, pur avendo ammesso di essere stato detenuto a lungo nella stessa cella del LA TORRE, ha, tuttavia, escluso di aver parlato con PIMPO Salvatore e LA TORRE Guido dell’omicidio dei fratelli AMANTE, precisando che a quel tempo “la direzione del carcere ci ha messo a tutti la grande sorveglianza” e ciò significava che “all’interno del carcere dovevano scrivere se io camminavo con PIMPO”. Su questo punto, tuttavia, si sono richieste, con ordinanza dell11-10-1997, informazioni alla Direzione della Casa Circondariale di Messina, la quale ha risposto dicendo che dagli atti in possesso dell’ufficio non risultava che il detenuto D’ARRIGO Marcello fosse stato sottoposto nell’anno 1989 ad un particolare regime di sorveglianza e che, comunque, eventuali provvedimenti di grande sorveglianza riguardavano le attenzioni custodiali da rivolgere al detenuto e non ponevano limiti di incontro con altri detenuti (vedi documento N. 8302 di prot. datato 16-10-1997 e trasmesso dalla Direzione della casa Circondariale di Messina in esecuzione della succitata ordinanza, che trovasi inserito nella cartella degli atti acquisiti nel corso delle udienze successive al 19-7-1997). Il LA TORRE ha, quindi, precisato che fu egli a prendere l’iniziativa ed a chiedere al PIMPO, con il quale era in stretti rapporti di amicizia, le ragioni dell’omicidio, essendo circolata voce che il delitto fosse a lui riconducibile (“già in giro si parlava che erano stati loro”). Il PIMPO gli spiegò che l’omicidio fu voluto da RIZZO Rosario , il quale chiese a lui, nella sua qualità di “capo di quella banda”, di poterli eliminarli “siccome si drogavano [ed erano] poco affidabili”. Esecutori materiali furono PAGANO Antonino , PARATORE Giovanni , RIZZO Rosario , il fratello di quest’ultimo, Ignazio, DI NAPOLI Pietro e PARATORE Giuseppe, i quali usarono due autovetture per recarsi sul posto dell’omicidio, “nei pressi di Rodia”. PIMPO Salvatore “mi disse pure che nell’occasione il PAGANO, che lui lo chiamava “dracula”, nell’occasione gli mise un piede in testa a Giovanni AMANTE e gli sparò”.

GIORGIANNI Salvatore  (sentito in merito a tale fatto nell’udienza del 28-10-1996) ha riferito che CALABRO’ Salvatore , quando venne scarcerato, lo andò a trovare nel luogo dove egli si nascondeva da latitante (risulta dai dati forniti dal D.A.P. che CALABRO’ Salvatore  fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina dal 27-3-1987 al 15-7-1989, quando venne scarcerato, mentre GIORGIANNI Salvatore  fu latitante fino al’11- 4 -1990) e gli disse in quell’occasione di aver saputo da AMANTE Natale che ad uccidere i suoi fratelli erano stati RIZZO Rosario e PAGANO Antonino , inteso “dracula”. AMANTE Natale disse, infatti, al CALABRO’ che, mentre era in carcere, la propria madre “per telefono aveva detto a suo figlio, dici: sai, è venuto Sarino a prendere i tuoi fratelli; e lui gli ha staccato il telefono [poiché] al carcere i colloqui telefonici sono registrati” (vedi su tale punto quello che si è detto a proposito delle analoghe dichiarazioni di PARATORE Vincenzo). Sulle circostanze riferite dal GIORGIANNI è stato sentito, all’udienza del 18-9-1997, CALABRO’ Salvatore , il quale ha ammesso di conoscere GIORGIANNI Salvatore sin dal 1985 e di aver conosciuto anche AMANTE Natale, successivamente deceduto, ma ha affermato di non sapere nulla di una telefonata in carcere ad AMANTE Natale da parte della madre.

MARCHESE Mario  (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 23-9-1996, 1-10-1996 e 2-10-1996) ha dichiarato che egli seppe i particolari del fatto solo qualche anno dopo, nel 1990 o nel 1991, quando uscì dal carcere o quando, in precedenza, gli venne concessa per alcuni periodi la detenzione domiciliare, ed i fratelli Letterio e Rosario RIZZO e DI NAPOLI Pietro iniziarono a frequentare la sua casa (risulta dai dati forniti dal D.A.P. MARCHESE Mario  beneficiò degli arresti domiciliari dal 28-5-1990 al 7-11-1990, data nella quale fu ristretto nuovamente in carcere per venire, poi, liberato il 23-1-1991). Costoro gli dissero che al fatto parteciparono numerose persone, otto o dieci, in quanto “mandanti ed esecutori erano tutti assieme”, e che unico obiettivo criminoso era l’uccisione di AMANTE Giovanni, che era vicino ai fratelli RIZZO ed al PIMPO, ma che “si era messo con una donna, [...] che era moglie di uno che era in galera, LENTINI Stellario ” e nonostante fosse stato richiamato dai fratelli RIZZO affinché cessasse di frequentarla, questi “non ne voleva sentire”. All’esecuzione dell’omicidio parteciparono i tre fratelli Letterio, Rosario ed Ignazio RIZZO, DI NAPOLI Pietro, i fratelli Giuseppe e Giovanni PARATORE e PAGANO Antonino . Il collaboratore ha, quindi, così ricostruito lo svolgimento dei fatti: “so che è andato a casa direttamente il Rosario RIZZO quella mattina lì e gli ha detto.., è andato proprio a casa a chiamarlo e gli ha detto: cammina - dice - che dobbiamo andare - dice - in un posto. [...] Lui uscendo si è portato il fratello Lorenzo, che non aveva niente a che vedere, [...] non era destinato che doveva morire quel giorno lì, perché lui non sapeva niente, insomma, era all'oscuro di tutte queste situazioni. E se lo sono portati con la macchina, e sono andati.., e c’erano gli altri che aspettavano nel... come si chiama lì adesso, quella zona lì dove sono stati uccisi, [...] il Tono. [...] Quando sono arrivati lì, [...] il Rizzo Letterio gli ha detto che doveva provare della droga, dici: cammina - dici - vah, prova questa droga lì - dici - ci sai dire com’è, dato che tu sei uno che te la tiri, te la fai, prova questa droga qua. [...] E lui, sentendo che c’era una droga, un drogato, giustamente, è andato tranquillamente, e c’era pure il fratello. [...] Lì è successo che erano 8 persone, mi sembra, perché.. Ha cercato di dire: "sì, vieni qua, provala", non so se lui stava facendo la prova per tirare questa droga, e gli hanno sparato i primi colpi di pistola. [...] Mi ricordo è stato il nipote, PAGANO Antonino  , intesu "u dracula" , che gli ha messo il piede addosso, e uno dei fratelli PARATORE, ora non so se era Giuseppe o Giovanni, mi sembra Giovanni, però erano assieme tutti lì questi qua, quando il fratello, questo Lorenzo, ha visto che stava....che avevano ammazzato il fratello, giustamente si è messo a correre, perché quello lì piangeva, correva, faceva, l’hanno preso, dice: no, con te non abbiamo niente, vieni qua, vieni qua; l’hanno preso e.., l’hanno fatto inginocchiare, quello piangeva; a quel punto lì, dice: ormai - dice - non lo possiamo lasciare, e gli hanno sparato. A questo dicono, addirittura, gli ha sparato poi il Letterio RIZZO”.

SPARACIO Luigi  (sentito in merito a tale fatto all’udienza dell’8-10-1996) ha solo affermato di aver saputo da DI NAPOLI Pietro e dai fratelli RIZZO, benché fosse “una cosa che sapevano tutti” che l’omicidio dei fratelli AMANTE fu eseguito dai fratelli RIZZO, Letterio e Rosario, DI NAPOLI Pietro e PAGANO Antonino , i quali, sapendo che le vittime erano dei tossicodipendenti, li attirarono nell’agguato mortale, nella zona del Tono, dicendo che avrebbero dovuto provare della droga. Egli non seppe, viceversa, il vero motivo di tale delitto. Va osservato che le superiori dichiarazioni appaiono di ridottissimo valore probatorio perché prive di quei dettagli essenziali per poter verificare la loro attendibilità. Pur essendo verosimile, in considerazione del ruolo svolto dallo SPARACIO all’interno della criminalità organizzata messinese, che il collaboratore abbia potuto apprendere direttamente da coloro che si resero responsabili del duplice omicidio le circostanze sopra riferite, appare, invero, elevato il pericolo che egli si sia fatto portatore di mere voci d’ambiente, la cui esistenza è stata, peraltro, ammessa dallo stesso SPARACIO, che non possono trovare ingresso nel materiale probatorio del processo.

CASTORINA Pasquale  (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 20-5-1996) ha affermato solamente che nel corso di un colloquio avvenuto nell’anno 1989 in un bar di piazza Cairoli con RIZZO Letterio, questi si lamentò con lui del comportamento di PIMPO Salvatore, il quale “andava dicendo nel carcere che lui era confidente”, ignorando i favori che in precedenza gli aveva fatto, tra i quali l’uccisione dei due fratelli AMANTE. Seppe, poi, dal DI BLASI che i fratelli RIZZO avevano portato con loro un giovane che si drogava, un certo CROCE “e poi c’era DI NAPOLI interessato pure su questi fatti, [...] e non so se c’era qualche altro”. Va sin d’ora rilevato che il contenuto estremamente laconico e generico delle dichiarazioni del collaboratore, che non contengono alcun elemento attraverso il quale potere effettuare una seria verifica dell’attendibilità dell’accusa, rende molto elevato il pericolo che anche il CASTORINA si sia fatto portatore di mere voci d’ambiente, le quali non possono trovare ingresso nel materiale probatorio utilizzabile per la decisione, sicché non può attribuirsi a tali dichiarazioni alcun valore.

VENTURA Salvatore  (sentito su tale fato all’udienza del 29-5-1996) ha dichiarato di aver saputo da RIZZO Rosario  che questi si era reso responsabile dell’omicidio dei fratelli AMANTE. Egli non seppe “specificamente” quale fosse stato il motivo dell’omicidio, ma “so che c’è stato un problema, prima sull’uccisione di CAMBRIA Placido, che i fratelli AMANTE si sono messi vicino là, hanno chiamato CAMBRIA Placido nell’abitazione, tipo che CAMBRIA gli doveva dare della droga ai fratelli AMANTE, così nell’orario stabilito lui usciva e CAMBRIA Placido veniva ucciso”.

FERRARA Sebastiano  (sentito su tale episodio delittuoso all’udienza del 16-9-1996) ha affermato di aver saputo dal PIMPO “che era stato lui a farlo ammazzare”, mentre esecutori materiali “mi sembra che aveva detto un certo CROCE, RIZZO Rosario , non ricordo altro”.

MANCUSO Giorgio  (sentito su tale fatto all’udienza del 24-6-1996) ha riferito di sapere da “voci non approfondite” che autori dell’omicidio erano stati i fratelli RIZZO.

Anche in relazione alle dichiarazioni di VENTURA Salvatore , FERRARA Sebastiano  e MANCUSO Giorgio  va sottolineato sin d’ora il ridottissimo valore probatorio, poiché esse presentano un contenuto troppo generico che tradisce la loro ridotta affidabilità e ingenera il sospetto, se non la certezza, come per le dichiarazioni di MANCUSO Giorgio , che i suddetti collaboratori abbiano riferito il contenuto di mere voci che circolavano, secondo quanto si è visto anche a proposito delle affermazioni di SPARACIO Luigi , nell’ambiente delinquenziale messinese, ma che non possono essere in alcun modo utilizzate per la prova dei fatti.

DI NAPOLI Pietro (sentito all’udienza del 17-4-1996 e, in confronto con RIZZO Rosario , all’udienza dell’11-10-1997) ha dichiarato che “doveva essere ucciso solo AMANTE Giovanni, in quanto AMANTE Giovanni, aveva fatto degli sgarbi sia a PIMPO che a MULE’ Giuseppe , per avergli bruciato la macchina della moglie; e di lì hanno deciso l’eliminazione di AMANTE Giovanni. Siccome io rifornivo RIZZO Rosario  di eroina e, a sua volta, RIZZO Rosario  riforniva AMANTE Giovanni e AMANTE Lorenzo, in un’occasione hanno invitato AMANTE Giovanni, dicendo che io, perché loro avevano venduto bene e altre cose del genere, che gli dovevo regalare un po’ di coca. E subito dopo, insomma, sono, stati prelevati da RIZZO Ignazio e CROCE Pietro . Nel frattempo RIZZO Letterio si portava a casa mia (poi chiarirà che egli all’epoca abitava al Faro Superiore), invitandomi a scendere a GIOSTRA, con la mia macchina, perché lì ci dovevamo incontrare, poi, con RIZZO Rosario  e PIMPO, per decidere quello che si doveva fare. Nello scendere, poi, è arrivato PIMPO, il che aveva detto, dice, “non c’è migliore occasione”, e da lì, avevo capito, insomma, che era, diciamo, il momento, diciamo di dare una punizione a AMANTE Giovanni. Subito dopo è arrivato RIZZO Rosario  e PARATORE Giovanni ; ci siamo messi in macchina, io mi sono messo in macchina, con la mia macchina (poi dirà che si trattava di una Innocenti 990 diesel) con RIZZO Letterio; AMANTE Giovanni e AMANTE Lorenzo, invece, sono saliti nella macchina con Ignazio e CROCE Pietro, su una Fiat PANDA, o una Fiat UNO, adesso non ricordo bene; il RIZZO Rosario  su una GOLF bianca, di proprietà di PARATORE Giovanni , e ci siamo portati vicino Spartà, insomma, in una contrada che porta poi sul mare (poi specificherà che tale posto si trova nei pressi del Tono, dove vi è un torrente ed essi si allontanarono da Messina intorno alle ore 20,00 - 20,30). Lì siamo scesi con la macchina, AMANTE Giovanni si era messo a urinare, insomma, il RIZZO Letterio si è messo di fronte, diciamo a AMANTE Giovanni, sparando fulmineamente, insomma, colpendolo subito alla testa. Subito dopo, nel frattempo, AMANTE Lorenzo stava cercando di scappare, di dileguarsi, insomma, ed è stato fermato da RIZZO Ignazio, RIZZO Letterio, e da Rosario. Per fermarlo Ignazio gli ha messo un piede addosso e lì poi c’è stata, diciamo, l’esecuzione; sempre da RIZZO Letterio. [...] La pistola si era pure inceppata, è una calibro 22, gli ha sparato due colpi; nell’avvicinarci per andarcene, nell’avviarci per andarcene, il RIZZO Letterio, si era accorto che AMANTE Giovanni ancora era vivo; gli ha sparato un altro colpo. [...] Poi, abbiamo preso strade diverse, [...] io mi sono portato a Giostra (poi dirà che prima di andare a Giostra essi andarono a casa sua, al Faro Superiore, a lavarsi le mani), ad accompagnare RIZZO Letterio, e subito dopo ognuno è ritornato nelle proprie abitazioni”. Il collaboratore ha, quindi, precisato che AMANTE Lorenzo non avrebbe dovuto essere ucciso, ma fu coinvolto nel delitto poiché, quando CROCE Pietro  e RIZZO Ignazio prelevarono AMANTE Giovanni, sopraggiunse AMANTE Lorenzo che si unì a loro. Autori dell’omicidio furono, pertanto, RIZZO Ignazio, CROCE Pietro , lo stesso DI NAPOLI Pietro, RIZZO Rosario , RIZZO Letterio e PARATORE Giovanni , che era l’autista di RIZZO Rosario , mentre PAGANO Antonino  non partecipò al fatto, benché in un primo tempo avesse dovuto accompagnare gli uccisori, poiché RIZZO Letterio non lo volle coinvolgere, trattandosi del figlio della propria sorella, e prese al suo posto CROCE Pietro . Anche PIMPO Salvatore, che a quel tempo si trovava agli arresti domiciliari, non fu presente all’azione esecutiva, ma dopo aver avuto con loro l’incontro suddetto a Giostra, ritornò a casa propria. Il DI NAPOLI ha aggiunto che “in genere quasi un po’ tutti” coloro che parteciparono al duplice omicidio facevano uso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e CROCE Pietro  anche del tipo eroina e decisero di agire così numerosi sia per non creare sospetti nelle vittime, sia per coinvolgere più intensamente altre persone nelle attività illecite del gruppo “affinché si rimanesse poi l’uno con l’altro, cioè per cercare, diciamo, di non opporsi, poi, ad altre situazioni”. Quanto al movente del delitto, il DI NAPOLI, dopo aver fornito la spiegazione suesposta, ha, tuttavia, precisato che, verosimilmente, le ragioni del delitto furono diverse da quelle che gli furono fatte sapere, in quanto, secondo quello che egli apprese da PIMPO Salvatore e da RIZZO Rosario , AMANTE Giovanni aveva “avuto un ruolo importante nell’omicidio di Placido “bozza”, come viene chiamato, in quanto è stato lui stesso a chiamare “u’ buzzusu” [...] perché gli doveva dare dell’eroina ed hanno usato AMANTE Giovanni proprio per far scendere, mettere allo scoperto, diciamo, CAMBRIA. [...] Hanno deciso, sapendo che AMANTE Giovanni si riforniva da CAMBRIA, quella sera di dare appuntamento a CAMBRIA, perché aveva bisogno di eroina”. In ordine alla fase preparatoria e decisoria dell’agguato mortale, il collaboratore ha dichiarato che tre giorni prima del duplice omicidio vi fu una riunione nell’abitazione di RIZZO Letterio, alla quale parteciparono, oltre al DI NAPOLI, RIZZO Rosario , RIZZO Letterio e PARATORE Giovanni , mentre altra riunione vi era stata circa quindici giorni prima a casa di PIMPO Salvatore, alla quale parteciparono le medesime persone suddette, anche se “non mi ricordo se c’era PARATORE Giovanni  pure”, oltre al PIMPO, ma nella quale non si prese alcuna decisione. Nel corso di detta riunione a casa del RIZZO, che fu segnata anche da un controllo dei carabinieri, si decise che “si doveva prelevare AMANTE Giovanni per dargli una lezione”. RIZZO Rosario  gli disse, inoltre, in tale incontro, che avrebbe attirato AMANTE Giovanni nell’agguato con la promessa di dargli della cocaina. Egli non sapeva, pertanto, che AMANTE Giovanni avrebbe dovuto essere ucciso, ma semplicemente che avrebbe dovuto essere malmenato e, probabilmente, l’omicidio fu un’iniziativa estemporanea di RIZZO Letterio, “anche se, in cuor mio, io sapevo quasi già certamente che la cosa andava oltre”. Nel corso del confronto con RIZZO Rosario , il DI NAPOLI ha però modificato sensibilmente tali dichiarazioni e, pur avendo ribadito che, a suo avviso, “la motivazione della soppressione di AMANTE Giovanni è dovuta anche a questo”, vale a dire ad un suo precedente coinvolgimento nell’omicidio del CAMBRIA, ha dovuto ammettere, confermando la veridicità di quanto sosteneva RIZZO Rosario , che l’intento di uccidere AMANTE Giovanni era maturato già parecchio tempo prima dell’agguato mortale e che egli ne era a perfetta conoscenza. Qualche settimana prima del fatto, infatti, AMANTE Giovanni avrebbe dovuto essere ucciso dallo stesso RIZZO Rosario da solo ed all’uopo era stato anche scavatoun fosso dove abitava lui (il DI NAPOLI), in quelle zone”, ma l’azione delittuosa dovette essere rinviata. In un’altra occasione AMANTE Giovanni era stato indotto a salire a bordo dell’autovettura Volvo di uno dei fratelli RIZZO e tutto era pronto per ucciderlo, ma si dovette desistere dal proposito criminoso poiché era la stessa sera nella quale venne ucciso il CAMBRIA e vi era in giro un gran numero di uomini delle forze dell’ordine. Un’altra volta ancora RIZZO Rosario  e DI NAPOLI Pietro tentarono di uccidere AMANTE Giovanni a casa di una ragazza con la quale questi conviveva, la figlia di SQUADRITO Renato, dove una notte si recarono insieme per perpetrare l’omicidio, ma desistettero dall’azione delittuosa, perché non vollero uccidere anche la ragazza.

L’imputato PAGANO Antonino  (sentito all’udienza del 5-11-1996) ha negato di aver partecipato al fatto delittuoso in esame ed ha riferito che mandanti dell’omicidio furono GALLI Luigi  e MULE’ Giuseppe , i quali decisero l’uccisione del solo AMANTE Giovanni perché questi aveva bruciato un’autovettura al MULE’ e vendeva la droga sotto casa di Luigi GALLI. Seppe i particolari dell’azione delittuosa dallo zio RIZZO Rosario , presso la cui abitazione egli pernottava, mentre in seguito ha aggiunto, su domanda di un difensore, anche da RIZZO Letterio, i quali gliene parlarono subito dopo essere stato rilasciato dalla polizia. Egli fu, infatti, condotto, il giorno dopo il fatto, unitamente a RIZZO Rosario , RIZZO Ignazio, RIZZO Letterio, PARATORE Giovanni  e PARATORE Giuseppe, negli uffici delle forze dell’ordine, dove venne trattenuto per tutta la giornata per accertamenti e venne anche sottoposto a prelievo di tampokit. Egli, così, apprese che a sparare fu RIZZO Letterio e che PARATORE Giovanni  “ha preso” insieme a RIZZO Rosario  il fratello Lorenzo mentre stava scappando.

CROCE Pietro  (sentito all’udienza del 5-11-1996) ha dichiarato che RIZZO Letterio “un giorno è venuto a dirmi che dovevamo ammazzare i fratelli AMANTE, uno dei fratelli AMANTE, Giovanni, perché questo spacciava droga sotto la casa di Luigi GALLI, gli ha bruciato la macchina di MULE' sotto casa, e siamo andati la sera dentro la baracca dei fratelli AMANTE e c’era anche Lorenzo, allora si è rinviata la cosa, non l'abbiamo fatta. Dopo pochi giorni ce li siamo portati io e RIZZO Ignazio e dovevamo aspettare sulla Panoramica con la scusa di offrigli della cocaina. Dopo mezz’ora, tre quarti d’ora è venuto RIZZO Letterio e RIZZO Rosario  a dirci che la cocaina non la potevano prendere in quanto c’era stato un omicidio a Giostra, e siamo tornati indietro; siamo tornati indietro e c’era...avevano ammazzato Placido CAMBRIA. [...] Dopo neanche una settimana, mi sembra che è stato, ce li siamo portati di nuovo i fratelli AMANTE e li abbiamo ammazzati”. In ordine alle modalità del fatto, il collaboratore ha spiegato che “ce li siamo portati sempre io e RIZZO Ignazio, con la macchina di RIZZO Ignazio, e abbiamo aspettato dove abitava DI NAPOLI Pietro, in una discesa, non mi...al Faro Superiore mi sembra; dopo un po’ sono arrivati RIZZO Letterio e DI NAPOLI Pietro con una macchina e c’era RIZZO Rosario  e Giovanni PARATORE con un’altra macchina, e ci siamo avviati verso questo torrente. Siamo scesi dalla macchina e il RIZZO (poi specificherà che si trattava di RIZZO Letterio) fa finta di urinare, si è messo i guanti, ha messo il colpo in canna nella pistola e ha sparato prima a Giovanni; il Lorenzo, vedendo questa cosa qua, l’altro fratello ha tentato di scappare, ma è stato subito bloccato da RIZZO Rosario  e RIZZO Ignazio, e hanno ammazzato anche a Lorenzo, gli hanno sparato anche a lui”, mentre egli si limitò ad assistere a tutta la scena insieme a DI NAPOLI Pietro ed a PARATORE Giovanni , i quali non fecero nulla. Solo il PARATORE, quando vide che Lorenzo era riuscito a svincolarsi da RIZZO Rosario , il quale ne bloccava i movimenti “con la scusa che lo abbracciava”, lo ha tenuto “dalla gamba, però l’ha lasciato subito”, cosicché questi cadde a terra e venne, quindi, bloccato da RIZZO Rosario  e RIZZO Ignazio. Per l’omicidio dei due fratelli fu usata una pistola calibro 22, nella quale erano stati, però, inseriti i colpi della 7,65 e quelli della 38, tanto che “con Lorenzo si era inceppata, [e RIZZO Letterio] ha dovuto tirare il carrello indietro per fare uscire quei colpi dalla pistola”. I colpi di pistola furono due per ciascuna delle vittime: “uno all’inizio, poi due al fratello, poi è tornato indietro e gli ha sparato un altro colpo a Giovanni, due colpi anche a lui”. Il collaboratore ha, quindi, precisato che i fratelli AMANTE furono attirati nell’agguato mortale con la scusa che doveva essere offerta a loro della cocaina, mentre nessun ruolo ebbe nel fatto PAGANO Antonino .

RIZZO Rosario  (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 4-6-1996, 10-6-1996 e, in confronto con GALLI Luigi  nonché con DI NAPOLI Pietro all’udienza dell’11-10-1997) ha ammesso la propria responsabilità nell’episodio delittuoso in esame ed ha dichiarato che, avendo AMANTE Giovanni bruciato l’autovettura di MULE’ Giuseppe , che si trovava posteggiata sotto la finestra dell’abitazione dello stesso MULE’, tanto che i figli e la moglie di quest’ultimo dovettero scappare dalla finestra sul lato opposto della casa, “mio cugino PIMPO, GALLI, tutti ci siamo allarmati” e si decise che si doveva “dare una punizione. [...] Io così gli ho detto a mio cugino, ci dissi: me la vedo io; perché io a Giovanni lo rispettavo, io per me non lo volevo morto”, ma dopo tale fatto non si ritenne nemmeno opportuno parlare con lui per chiedergli spiegazioni in ordine al suo comportamento “perché ormai era decisa che doveva morire. [...] Quando noi abbiamo organizzato questa cosa qua, io mi sono preso l’incarico per fare questo omicidio, assieme a mio fratello Letterio e Ignazio, Pietro CROCE, [...] dopo è subentrato Giovanni PARATORE”. Già una settimana prima che venisse ucciso, AMANTE Giovanni era stato attirato su un’autovettura Volvo, dove si trovavano “io, mio fratello, DI NAPOLI, CROCE, Ignazio, eh, eramu in 5 sulla macchina, con lui mi sembra eramu 6. [...] Siccome quella sera avevano ucciso CAMBRIA Placido e c’era un sacco di, diciamo, di questura e carabinieri lì, in zona, e non l'abbiamo fatto e l’abbiamo rinviato questo omicidio. Succede a distanza di una settimana, ero io, PARATORE e PIMPO Salvatore con la mia macchina, la Fiat Uno, mentre salimmo nel viale Giostra, dove abito io, c’era già mio fratello Ignazio, Pietro CROCE e i fratelli AMANTE su una macchina e in più c’era mio fratello Letterio e DI NAPOLI con la sua macchina....Succede a quel punto, noi siamo arrivati là e mio fratello Letterio dice: ce l’abbiamo sulla macchina, cosa dobbiamo fare?, ci dissi iò: puttamunnilli. Mio cugino PIMPO ha dato anche il suo.., diciamo, dice: sì, puttativvilli, dici. [...] E così io e PARATORE ci siamo andati dietro, dicemo, alla macchina di loro e così seguiamo, diciamo, la macchina di DI NAPOLI e PARATORE; [...] mio fratello Ignazio e i fratelli AMANTE erano nel mezzo, [...] e siamo andati lì, a Curcuraci. [...] Noi gli abbiamo detto che gli dovevamo dare la droga a casa di DI NAPOLI (poi dirà che, effettivamente, gli diedero alcune bustine di droga) . Abbiamo fatto tutta la strada..., diciamo, du Spiruni, cosi.., e DI NAPOLI sapia i strati megghiu picchì lui abitava là. Di là abbiamo spuntatu all’Acquaruni, ddà, unni foru i motti...Siamo arrivati là, mio fratello Letterio ha detto: debbo fare la pipì, ci siamo scesi tutti della macchina. [...] Mentre che Giovanni si avvicina verso nei mie confronti, mio fratello cosa fa?, esce la pistola e gli spara subito un colpo in testa e cade per terra. Lorenzo a quel punto, dicemo, lui stava scappando, io e mio fratello Ignazio l’abbiamo preso e u ‘gguantammu e mio fratello gli spara, la pistola si aveva inceppato e così mio fratello Ignazio ha dato diversi calci, cose. Ha puntato la pistola in testa e gli è partito il colpo e ci sparau 2 colpi in testa, mentre che era 'nterra, a lui, a Lorenzo. Poi, mentre chi nui ni stavamu annannu e mio fratello pigghia e gli spara un altro colpo in testa, diciamo, a Giovanni, e così all’indomani mattina l’hanno trovato uccisi. [...] Nui siamo andati tutti a casa. Mio fratello la pistola.., mio fratello e DI NAPOLI sono tornati con la sua macchina, io e Giovanni con la nostra macchina, quella mia, e Ignazio e CROCE con la sua macchina; ognuno se n’è andato a casa sua”. Per eseguire il duplice omicidio fu usata una sola pistola calibro 22 che era in possesso del fratello Letterio e che, poi, questi, insieme al DI NAPOLI, eliminò buttandola da una montagna, dopo averla smontata e rotta. Il RIZZO ha, quindi, chiarito che al fatto non partecipò PAGANO Antonino , il quale quella sera pernottò a casa sua e che l’azione delittuosa fu compiuta intorno alle ore 19,30, tanto che egli riuscì a rientrare a casa entro le ore 21,00, rispettando così le prescrizioni a lui imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il RIZZO ha, inoltre, dichiarato che le autovetture usate furono tre: una Fiat Uno, a lui in uso ma intestata a PARATORE Giovanni , il quale gli portava la macchina non avendo egli la patente; su tale autovettura “eramu io, PARATORE e PIMPO” nel momento in cui il PIMPO disse loro di portarsi via i due fratelli; una Mini 90 di proprietà del DI NAPOLI, dove prese posto anche il fratello Letterio; e una Fiat 127 celestina, dove viaggiarono il fratello Ignazio, CROCE Pietro  ed i fratelli AMANTE. Quanto alla fase deliberativa ed organizzativa del delitto, il collaboratore ha precisato che circa venti giorni, un mese prima che i fratelli AMANTE venissero uccisi, AMANTE Giovanni aveva incendiato l’autovettura del MULE’ (poi preciserà che “è stato in quel mese, penso, gennaio, tutto in quel mese è nata tutta questa cosa”) e allora si decise che dovesse ricevere una “lezione”, mentre poi “si è passato alla morte”. Fu fatta una riunione, di sera, sul viale Giostra, alla quale parteciparono lui stesso, GALLI e PIMPO, nella quale egli propose di dare una semplice lezione, ma il PIMPO disse “iddu ci bruciò a machina a MULE’, non è giusto, deve morire” e tutti, compreso il GALLI, diedero il loro assenso (questa parte delle dichiarazioni di RIZZO Rosario va trasmessa all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di GALLI Luigi ), mentre egli si offrì di eseguire il delitto e “mi sciglia, dicemu, u’ gruppu chi avia a veniri cu mia”. Nel corso della medesima riunione si parlò anche dell’omicidio di CAMBRIA Placido e “ognunu si fici un gruppo di fuoco, loro (vale a dire, GALLI Luigi) per CAMBRIA e noi per i fratelli AMANTE”. MULE’ Giuseppe  non sapeva nulla di ciò in quanto era detenuto e la decisione venne presa esclusivamente da coloro che erano fuori dal carcere, in quanto “MULE’ era un amico che faceva parte, dicemu, a nuie, a Giostra”. Successivamente a tale riunione non ve ne furono altre ma, “fra di noi”, vale a dire “io, PIMPO, i miei fratelli, DI NAPOLI, CROCE, Giovanni” si parlò spesso di tale delitto. Già il giorno dopo DI NAPOLI fu informato di quello che si era discusso la sera prima, “gli ho detto come stavano le cose, che io non lo volevo morto, però purtroppo si è deciso così e si deve fare in questo modo”. Tutti coloro che parteciparono al fatto sapevano che si doveva eseguire un omicidio, compreso PARATORE Giovanni , il quale lo apprese “dopo un paio di giorni”. Nel corso del confronto con DI NAPOLI Pietro il collaboratore ha arricchito il proprio racconto di ulteriori particolari, ribadendo che i fratelli AMANTE non furono uccisi a causa della loro partecipazione all’omicidio di CAMBRIA Placido e che tra i due delitti non vi era alcun collegamento, anche se “quando loro hanno ucciso CAMBRIA a quel punto PIMPO voleva questa cosa, per forza si doveva fare” e precisando che PARATORE Giovanni  non partecipò alla prima riunione insieme al GALLI ed al PIMPO, ma ad una di quelle che si svolsero successivamente “a casa di mio fratello”, alle quali partecipò anche CROCE Pietro  e nelle quali si discusse intorno all’omicidio. Ha, inoltre, ricordato che l’esecuzione dell’omicidio fu rinviata diverse volte: una volta avrebbe dovuto eseguirlo egli personalmente ed era stata anche preparata una fossa nella quale mettere il cadavere dell’AMANTE, un’altra volta non si poté dare attuazione al proposito criminoso perché quella stessa sera era stato ucciso CAMBRIA Placido, un’altra volta egli si recò di notte insieme a DI NAPOLI Pietro a casa di una ragazza con la quale conviveva, la figlia di SQUADRITO Renato, ma l’omicidio non fu consumato per non uccidere la suddetta ragazza.

E’ stato sentito, infine, all’udienza del 12-11-1996, anche l’unico imputato del delitto in esame che non va annoverato tra i collaboratori di giustizia, vale a dire PARATORE Giovanni , il quale ha ammesso di aver conosciuto tanto i fratelli AMANTE, che abitavano vicino a casa sua, quanto RIZZO Rosario , con il quale era stato talvolta controllato dalle forze dell’ordine e il fratello di quest’ultimo, Letterio, successivamente ucciso. In ordine al duplice omicidio ha dichiarato di non sapere nulla e di trovarsi “coinvolto in questo fatto perché mi trovavo in compagnia di RIZZO Rosario ”. Successe, infatti, che il 25 gennaio 1989 egli era insieme a RIZZO Rosario a bordo dell’autovettura Fiat Uno che egli guidava ma di proprietà di quest’ultimo, quando incontrarono RIZZO Letterio ed il DI NAPOLI “e siamo andati dietro a loro, e siamo andati a finire al Tono e là c’erano i fratelli AMANTE, RIZZO Ignazio e CROCE Pietro  (dirà in seguito che costoro avevano un’autovettura Fiat 127 celeste) e là è successo un casino. Io mi trovo testimone così, poi non so niente. Perché sono stati uccisi non lo so”. Il RIZZO non gli disse che quella sera avrebbero dovuto uccidere i fratelli AMANTE, ma gli disse solamente “vieni con me” ed egli non si insospettì, perché era normale per lui uscire insieme a quelle persone, con le quali era andato già altre volte, mentre non aveva assistito, neppure durante il tragitto in macchina, a discussioni aventi ad oggetto l’omicidio che avrebbe dovuto essere consumato di lì a breve, né sentì quello che RIZZO Rosario  disse a DI NAPOLI Pietro ed a RIZZO Letterio, quando li incontrò casualmente per strada, perché egli rimase in auto. “Siamo passati dalla Panoramica e poi da Sperone, sempre loro avanti. Hanno fatto una stradina che ci ha portati a Faro Superiore e da là siamo andati a finire a Tono e là è successo quello che è successo, in mia insaputa, che non sapevo niente”. Con riferimento alle accuse provenienti da CROCE Pietro , l’imputato si è, poi, difeso dicendo di non aver “preso nessuno dalla gamba [...], quello che l’ha preso dalla gamba è lui e non io. [...] Non è vero niente e di non essere neppure sceso dalla macchina. Il PARATORE ha, infine, escluso che PAGANO Antonino  fosse presente al fatto, mentre ha ricordato che a sparare fu RIZZO Letterio, che fece tutto “in un attimo”, senza alcuna discussione. AMANTE Lorenzo cercò di scappare, ma RIZZO Rosario , RIZZO Ignazio e CROCE Pietro  gli si buttarono addosso e lo bloccarono. Egli rimase turbato da tale fatto, ma continuò a frequentare le persone che parteciparono all’azione di sangue, poiché aveva paura e temeva che costoro, se egli si fosse allontanato da loro, potevano sospettare che li avrebbe traditi e potevano anche ucciderlo. Egli, comunque, non fu coinvolto in altri episodi delittuosi dai fratelli RIZZO, dei quali non sapeva, fino ad allora, che si fossero macchiati di omicidi. L’imputato ha, quindi, riferito che egli continuò a mantenere stretti rapporti di amicizia con PIMPO Salvatore, insieme al quale fu pure arrestato per favoreggiamento, in quanto quest’ultimo si nascondeva durante la latitanza a casa sua.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame, con la sola eccezione di PAGANO Antonino , nei cui confronti va pronunciata, viceversa, assoluzione.

L’esame del suesposto materiale probatorio e la valutazione degli elementi sui quali si fonda l’accusa, impone di prendere, anzitutto, in considerazione la confessione dei due imputati RIZZO Rosario  e CROCE Pietro , i quali hanno ammesso la loro partecipazione al fatto ed hanno fornito una minuta descrizione sia dell’attività da essi direttamente svolta nel tempo antecedente alla consumazione del duplice omicidio, sia delle modalità esecutive dell’azione delittuosa e del ruolo rivestito da ciascuno nella perpetrazione del crimine. Nel verificare la fondatezza dell’accusa mossa nei loro confronti, non sembra, invero, che possa essere messa seriamente in dubbio la credibilità delle loro dichiarazioni confessorie, almeno sotto il profilo della loro idoneità a fondare l’accertamento giudiziario di colpevolezza dei due imputati. Si è, d’altronde, più volte affermato in giurisprudenza[1] che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. Si deve, a tal proposito, sottolineare che la valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale, come si è visto nella premessa della presente sentenza dedicata a questioni di ordine metodologico (vedi pag. 115 e segg.), vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. L’indagine demandata al giudice attiene fondamentalmente alla valutazione della credibilità intrinseca ed estrinseca dell’autoincolpazione, in un giudizio unitario avente ad oggetto l’attendibilità della confessione. Con riferimento alle dichiarazioni di contenuto confessorio rese da collaboratori di giustizia, quali risultano essere i due imputati, il giudizio sulla credibilità intrinseca del dichiarante non può mai condurre a risultati del tutto rassicuranti, specie per i problemi connessi al ricorso ad una legislazione premiale che rende difficile distinguere tra sincero pentimento e scelta opportunistica finalizzata a sfruttare tutti i vantaggi che lo status di collaboratore importa (sconti di pena, benefici penitenziari, protezione alla persona ed alla famiglia, aiuto economico), e che potrebbero indurre taluno anche a confessare in modo spregiudicato delitti mai commessi, nella prospettiva di avere irrogata una pena sensibilmente ridotta o le cui modalità esecutive la rendono scarsamente afflittiva, al solo fine di accreditarsi come collaboratore di sicura attendibilità o anche per compiacere agli organi di indagine ed ottenere il loro favore nella concessione dei diversi benefici. Nel caso di specie, tuttavia, le suesposte perplessità sono destinate a fugarsi rapidamente già solo osservando l’accuratezza del racconto dei due collaboratori, la ricchezza di particolari a prima vista poco significativi, la coerenza e ragionevolezza dell’intera narrazione, quale può, in particolar modo, apprezzarsi quando si considerano la collocazione criminale degli attentatori e la personalità delle vittime. I due fratelli AMANTE erano, infatti, dediti all’uso di sostanze stupefacenti, come è emerso inequivocabilmente attraverso gli accertamenti svolti in sede di esame autoptico, e la loro madre ha riferito (almeno nelle dichiarazioni del 6-10-1995, parzialmente modificate, anche se in modo poco convincente, all’udienza del 13-10-1997) che frequentavano assiduamente, verosimilmente a causa del loro stato di tossicodipendenti ed in relazione all’attività di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, proprio l’imputato RIZZO Rosario , che in quel periodo, secondo quanto è stato più ampiamente esposto quando si è trattato il reato associativo (vedi pag. 432 e segg.), aveva organizzato, insieme a DI NAPOLI Pietro, un fiorente traffico di sostanze stupefacenti, nel quale era coinvolto, per sua esplicita ammissione, CROCE Pietro . La confessione del RIZZO e del CROCE si inserisce, pertanto, armonicamente nel complesso dei dati circostanziali acquisiti, potendosi fondatamente ipotizzare, come già osservato dall’ispettore ZANGHI’, che i due fratelli conoscessero bene i loro assassini, tanto che li seguirono senza opporre resistenze nel luogo appartato dove poi sarebbero stati uccisi. Dagli elementi evidenziati nel verbale di sopralluogo e, in ispecie, dalle abbondanti tracce di sangue al suolo nel punto dove giacevano i due cadaveri, può, invero, facilmente desumersi che i corpi delle vittime furono trovati dagli inquirenti esattamente nel posto in cui si verificò l’agguato mortale, mentre la mancanza di segni di colluttazione ed il rinvenimento di un accendino in mano ad AMANTE Giovanni e di una sigaretta spenta a terra fa ragionevolmente supporre che quest’ultimo fu colto totalmente di sorpresa e venne ucciso mentre stava tranquillamente accendendosi una sigaretta. Non può, d’altronde, sorprendere che CROCE Pietro  sia stato coinvolto nell’azione delittuosa con il ruolo suesposto, poiché egli, pur non essendo organicamente inserito nel gruppo criminoso diretto dal PIMPO, come si vedrà meglio esaminando la sua posizione con riferimento al reato associativo, era non solo un soggetto molto vicino al RIZZO, che difficilmente avrebbe mai rivelato i nomi dei complici, specie in considerazione della straordinaria efficacia intimidatrice dell’azione delittuosa in esame, ma anche un tossicodipendente che avrebbe potuto, con la sua sola presenza, fugare ogni sospetto nelle due vittime.

Le dichiarazioni dei predetti collaboratori appaiono, poi, perfettamente collimanti tra loro, tanto in ordine alla indicazione delle persone che parteciparono all’episodio delittuoso, che in ordine a ciò che avvenne la sera dell’omicidio, mentre la divergenza sul ruolo del PIMPO è solo apparente e non può essere in alcun modo enfatizzata. Secondo RIZZO Rosario , il PIMPO si trattenne brevemente insieme a lui ed agli altri aggressori a Giostra, immediatamente prima del delitto, e diede il proprio assenso al fatto, mentre nel racconto di CROCE Pietro  il PIMPO non ebbe alcuna parte nella finale fase esecutiva. E’ evidente, tuttavia, che la narrazione di RIZZO Rosario  diverge dall’altra solo perché egli ha raccontato tutto ciò che avvenne dal momento in cui i fratelli AMANTE furono prelevati dalla loro abitazione per essere uccisi, mentre CROCE Pietro , trascurando di illustrare ciò che era successo in precedenza, si è soffermato a descrivere lo svolgimento dei fatti da quando il gruppo di persone composto dalle due vittime e dai loro carnefici, lasciato il quartiere di Giostra, si attardò, lungo il tragitto che li avrebbe condotti in località Tono, nei pressi dell’abitazione di DI NAPOLI Pietro, dove, secondo quanto ha dichiarato RIZZO Rosario , avrebbe dovuto essere prelevata la droga da consumare quella sera.

Il racconto dei due collaboratori trova, poi, piena corrispondenza nella prova storica del fatto e risulta del tutto compatibile con lo stato dei luoghi al tempo in cui venne perpetrato l’omicidio e con gli elementi ricavabili dall’indagine autoptica, quali il numero e la direzione dei colpi, il calibro dell’arma usata, la posizione delle vittime, la circostanza relativa all’inceppamento dell’arma, che è stata confermata dal rinvenimento sul luogo del delitto di alcuni proiettili inesplosi.

Le considerazioni sin qui effettuate sarebbero già sufficienti per ritenere pienamente attendibili le confessioni rese dai due imputati, ma ad ulteriore conforto soggiungono le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia sentiti sull’episodio delittuoso in esame, i quali hanno tutti concordemente sostenuto la partecipazione di RIZZO Rosario  al fatto, mentre alcuni di loro (i collaboratori di giustizia FERRARA Sebastiano , CASTORINA Pasquale  e DI NAPOLI Pietro) hanno anche affermato il coinvolgimento di CROCE Pietro  nel delitto.

Non è necessario ripercorrere quanto hanno riferito i suddetti collaboratori, mentre appare opportuno soffermarsi brevemente ad esaminare le accuse formulate da DI NAPOLI Pietro, per evidenziare che esse assumono un particolare rilievo, in quanto provenienti da un soggetto che ha ammesso, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni, di aver concorso all’uccisione dei due fratelli AMANTE e che ha riferito fatti dei quali era, pertanto, a diretta conoscenza. Il collaboratore, nei cui confronti si è proceduto separatamente, ha, invero, chiaramente dimostrato di essere stato un protagonista del duplice omicidio, del quale ha fornito tutti i particolari, compreso quello relativo alla esplosione, da parte di RIZZO Letterio, in un tempo successivo alla uccisione di AMANTE Lorenzo, di un secondo colpo di pistola nei confronti di AMANTE Giovanni, particolare che ha trovato perfetta corrispondenza nel contenuto delle dichiarazioni di RIZZO Rosario  e di CROCE Pietro , mentre non è stato ricordato dagli altri collaboratori. Le dichiarazioni del DI NAPOLI sono, poi, risultate sostanzialmente collimanti con quelle rese dagli altri collaboratori che hanno partecipato al fatto, mentre le modeste discordanze talvolta rilevabili, come quelle relative al tipo ed alla marca delle autovetture usate dagli aggressori per recarsi sul luogo dell’attentato, appaiono facilmente spiegabili in considerazione del lungo tempo trascorso, che può avere annebbiato i ricordi con riferimento a circostanze marginali del fatto.

La complessiva attendibilità della confessione dei due imputati non viene, poi, efficacemente contraddetta dalle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo e di GIORGIANNI Salvatore , i quali hanno affermato di avere appreso in vario modo il contenuto di una conversazione tra AMANTE Natale e la di lui madre e di avere, quindi, dedotto la colpevolezza di RIZZO Rosario  dal fatto che le vittime si sarebbero allontanate insieme a quest’ultimo immediatamente prima di venire assassinate, mentre RIZZO Rosario  e CROCE Pietro  hanno affermato che furono RIZZO Ignazio e CROCE Pietro  a prelevare da casa i due fratelli AMANTE. Va, anzitutto, osservato che anche le dichiarazioni del PARATORE e del GIORGIANNI contengono una chiara accusa nei confronti dell’imputato RIZZO Rosario , a prescindere dallo specifico ruolo attribuito a quest’ultimo, sicché non possono valere, certamente, ad indebolire il complessivo quadro probatorio a suo carico. Deve, inoltre, evidenziarsi  che esse, pur essendo, come si è in precedenza osservato, del tutto verosimili, possono facilmente apparire, nella misura in cui non sono perfettamente sovrapponibili e, soprattutto, contrastano con le affermazioni di tutti i protagonisti del fatto, compreso il DI NAPOLI, come il frutto di un’alterazione dei ricordi o di una distorsione subita dalla notizia originaria a causa delle successive comunicazioni, anche in considerazione del fatto che RIZZO Rosario rivestiva, probabilmente, a quel tempo un ruolo di maggiore prestigio rispetto a quello dei suoi fratelli ed il suo nome può essere servito ad indicare genericamente l’ambiente criminale dal quale proveniva l’agguato.

Straordinaria importanza assumono, infine, quale conferma della confessione del RIZZO e del CROCE, le dichiarazioni rese dall’imputato PARATORE Giovanni , il quale non ha effettuato la scelta di collaborare con la giustizia ed ha, nondimeno, indicato, nel corso del suo esame, i nominativi di coloro che parteciparono al duplice omicidio in modo perfettamente conforme a quanto sostenuto da RIZZO Rosario , CROCE Pietro  e DI NAPOLI Pietro . Tali affermazioni risultano, invero, per la parte che riguarda la responsabilità degli altri imputati, particolarmente credibili, poiché il PARATORE, che ha protestato la propria innocenza, ha ammesso di aver assistito al duplice omicidio e di averne avuto, pertanto, conoscenza diretta, fornendo anche la descrizione di particolari, come quello relativo alle autovetture utilizzate, che collima perfettamente con la narrazione del RIZZO, della quale costituisce riscontro di elevata pregnanza, mentre l’imputato non aveva alcun interesse a corroborare l’attendibilità delle fonti di accusa, non potendogli sfuggire che ciò avrebbe potuto indirettamente  rafforzare anche il quadro probatorio esistente contro di lui.

Alla luce di quanto sopra deve, pertanto, ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi tanto del reato di omicidio in persona dei fratelli Giovanni e Lorenzo AMANTE, che dei reati di porto e detenzione di una pistola calibro 22 e delle relative munizioni, con tutte le aggravanti oggettive contestate, dei quali sono chiamati a rispondere, con riferimento all’episodio delittuoso in esame, RIZZO Rosario  e CROCE Pietro. Va, di conseguenza,  affermata la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai detti reati, che vanno uniti tra loro dal vincolo della continuazione per essere stati chiaramente commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso. Con riferimento al CROCE va, in particolare, osservato che il comportamento da lui tenuto in tutta la vicenda, su cui non vi è contestazione essendo stato ricostruito sulla base della confessione dello stesso imputato, assume senza dubbio rilievo penale, dovendosi disattendere la diversa interpretazione dei fatti fornita dal suo difensore, secondo cui l’imputato non avrebbe dato alcun contributo alla consumazione dell’omicidio e andrebbe assolto da tale reato. Tale opinione si scontra, invero, con ogni ragionevole ermeneusi che proceda da un sereno esame delle risultanze probatorie. Si deve, in proposito, sottolineare che il CROCE, pur non avendo partecipato alla riunione o alle riunioni nelle quali venne deciso l’omicidio, partecipò, viceversa, secondo quanto ha riferito il RIZZO, a successive riunioni nelle quali venne organizzato l’agguato. L’imputato prese, quindi, parte, come egli stesso ha ammesso, anche ad almeno altri due tentativi, non portati a compimento, di uccidere AMANTE Giovanni, in uno dei quali la presenza del fratello AMANTE Lorenzo consigliò agli aggressori di rinviare l’azione, mentre nell’altro il rinvio fu determinato dal fatto che quella stessa sera era avvenuto l’omicidio di CAMBRIA Placido e vi era notevole vigilanza da parte delle forze dell’ordine. Deve, pertanto, ritenersi pienamente provato non solo che il CROCE fosse consapevole della decisione omicida, come si vedrà meglio quando si esaminerà l’aggravante della premeditazione, ma anche che egli partecipò attivamente alla successiva fase preparatoria ed organizzativa del delitto. Con riferimento, poi, all’azione esecutiva dell’agguato mortale, il CROCE svolse una modesta ma specifica funzione, recandosi, insieme a RIZZO Ignazio, a prelevare AMANTE Giovanni a casa sua, nella consapevolezza che la sua presenza avrebbe, di per sé, allontanato qualsiasi sospetto nella vittima, ed accompagnando, quindi, i killers sul luogo dell’omicidio dove anche la sua passiva partecipazione avrebbe contribuito ad inibire eventuali vie di fuga ai due fratelli AMANTE.

L’imputato PAGANO Antonino  va, invece, assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto, in quanto gli elementi probatori a suo carico appaiono contraddittori e, comunque, insufficienti per un accertamento di responsabilità. Va, anzitutto, osservato che le fonti di accusa presentano tutte elementi che ne incrinano l’affidabilità. SANTACATERINA Umberto non appare convincente nella misura in cui non è riuscito a spiegare come i soggetti indicati quali sue fonti di conoscenza abbiano appreso i particolari del fatto, pur appartenendo ad un gruppo criminoso diverso da quello al quale era riconducibile l’azione delittuosa. LA TORRE Guido ha ammesso che le notizie apprese dal PIMPO in carcere si vennero a sovrapporre a voci che  indicavano gli autori del fatto e che circolavano nell’ambiente delinquenziale, così che risulta ora difficile poter discernere le une dalle altre. GIORGIANNI Salvatore  non ha spiegato in base a quali elementi ha potuto incolpare il PAGANO, poiché egli ha affermato che, in relazione all’episodio in esame, seppe solamente il tenore di una conversazione telefonica tra AMANTE Natale e la di lui madre, nella quale non si faceva alcun cenno al PAGANO. Il racconto di MARCHESE Mario  appare per certi versi poco credibile, specie, come si vedrà tra breve, nella parte relativa all’individuazione del movente, mentre il collaboratore è apparso incerto quando ha dovuto indicare i soggetti che gli rivelarono i particolari del fatto. Alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , infine, si è ritenuto di poter attribuire ridottissimo valore probatorio perché prive, come si è visto, di quei dettagli essenziali per poter verificare la loro attendibilità. Alle incerte accuse formulate nei confronti del PAGANO dai suddetti collaboratori di giustizia, tutte provenienti da soggetti che non ebbero alcuna parte nell’azione delittuosa ma che ne appresero i particolari da altre persone (cosiddetti dichiaranti de relato) si contrappongono le dichiarazioni di RIZZO Rosario , DI NAPOLI Pietro, CROCE Pietro  e PARATORE Giovanni , tutti soggetti che, viceversa, assistettero allo svolgimento dei fatti, i quali hanno recisamente escluso il coinvolgimento del PAGANO nel duplice omicidio. Il valore probatorio di queste ultime dichiarazioni appare, invero, di ben maggiore pregnanza rispetto a quello delle superiori accuse e conforta in modo decisivo l’attendibilità della difesa dell’imputato, il quale ha protestato in modo convincente la propria innocenza, pur avendo confessato, quale collaboratore di giustizia, di aver commesso numerosi altri gravi delitti.

Mentre non possono sussistere dubbi, sulla scorta di quanto sin qui osservato, in ordine alla colpevolezza di RIZZO Rosario  e di CROCE Pietro , incertezze sorgono quando si cerca di approfondire il movente del delitto, essendone stati indicati ed esplorati diversi, ma per nessuno di questi l’indagine ha dato esiti del tutto soddisfacenti e non è, d’altronde, neppure da escludere che il reale movente, nonostante gli sforzi compiuti per fare piena luce anche su quest’aspetto dell’episodio criminoso in esame, non sia, in realtà, emerso. Il pieno accertamento del motivo per il quale i due fratelli AMANTE furono uccisi non appare, invero, essenziale per la ricostruzione del mandato e per l’attribuzione delle responsabilità individuali, pur essendo evidente, in considerazione dei soggetti coinvolti, che il delitto maturò nel mondo della malavita organizzata, ma assume non secondario rilievo per valutare compiutamente il disvalore della condotta dei colpevoli e, soprattutto, per verificare la genuinità e completezza del contributo fornito dagli imputati nella ricostruzione dell’episodio delittuoso e per valutare, di conseguenza, se essi siano meritevoli della concessione dell’attenuante speciale di cui all’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 N. 152.

Secondo alcuni collaboratori di giustizia, l’omicidio dei fratelli AMANTE fu perpetrato in stretta connessione con l’omicidio di CAMBRIA Placido in quanto AMANTE Giovanni minacciava di rivelare i retroscena dell’omicidio del CAMBRIA (vedi dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto),o costituiva, comunque, un pericolo per avere visto i killer del CAMBRIA (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo) o per avere rivestito un ruolo importante nell’omicidio del CAMBRIA (vedi dichiarazioni di DI NAPOLI Pietro). Secondo un’altra ricostruzione, rimasta isolata e priva di qualsiasi riscontro (vedi dichiarazioni di LA TORRE Guido), il delitto fu voluto da RIZZO Rosario  poiché i fratelli AMANTE erano poco affidabili, mentre il PIMPO diede solo il suo assenso alla loro uccisione. Secondo altri collaboratori di giustizia i fratelli AMANTE furono uccisi poiché contravvennero alcune regole esistenti nella criminalità organizzata, facendo degli “sgarbi” a PIMPO Salvatore (vedi dichiarazioni di DI NAPOLI Pietro), bruciando l’autovettura di MULE’ Giuseppe  (vedi dichiarazioni di DI NAPOLI Pietro, di RIZZO Rosario , di PAGANO Antonino  e di CROCE Pietro ), vendendo droga sotto casa di GALLI (vedi dichiarazioni di PAGANO Antonino  e di CROCE Pietro ). Secondo il MARCHESE, infine, essi furono uccisi perché AMANTE Giovanni aveva intrattenuto relazione sentimentale con una donna che era già coniugata con una persona detenuta. Quest’ultima spiegazione appare immediatamente poco attendibile, non solo perché il collaboratore è stato molto incerto nell’indicare il nominativo della ragazza interessata, che può, comunque, facilmente identificarsi grazie alla precisa indicazione del marito, LENTINI Stellario , ma soprattutto perché essa risulta del tutto inverosimile. L’ipotesi di un simile movente venne, invero, avanzata dalle stesse forze dell’ordine, le quali, come si è visto, interrogarono, subito dopo il fatto, SQUADRITO Angela, moglie (oggi legalmente separata) di LENTINI Stellario . Essa risulta, tuttavia, priva di logica, non tanto per le parole della donna, che ha escluso l’esistenza, al tempo dei fatti, di contrasti o incomprensioni con il proprio marito o con i suoi familiari ma ha, comunque, ammesso di aver intensamente frequentato il cugino AMANTE Giovanni, quanto, piuttosto, poiché, come si è visto a proposito dell’omicidio di CAMBRIA Placido (vedi pag. 1528 e segg.) e si vedrà meglio esaminando la posizione di LENTINI Stellario  con riferimento al reato associativo (vedi pag. 298 e segg.), quest’ultimo era legato da rapporti di parentela con il CAMBRIA e di lì a qualche mese si sarebbe dato alla latitanza, unendosi agli uomini di SPARACIO Luigi  del cui clan criminoso venne così a far parte. E’, allora, incredibile che proprio soggetti appartenenti  al clan “GALLI - PIMPO”, responsabile dell’uccisione del CAMBRIA, si siano fatti carico di vendicare l’onore del LENTINI, che già allora si doveva ritenere vicino, anche se non affiliato, al clan contrapposto diretto da CAMBRIA Placido e da SPARACIO Luigi . Anche le altre spiegazioni proposte risultano, però, poco convincenti. In particolare, si ravvisa in genere una evidente sproporzione tra i fatti attribuibili ad AMANTE Giovanni e la decisione omicida, poiché quelli sopra indicati avrebbero potuto ragionevolmente giustificare, anche nella logica malavitosa, solo azioni di minore gravità dell’uccisione di un uomo. Va, peraltro, osservato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state su quest’aspetto della vicenda molto generiche e possono avere semplicemente riportato notizie circolanti nell’ambiente delinquenziale in ordine a contrasti, dei quali non è ben chiara la gravità, che erano sorti qualche tempo prima del duplice omicidio tra i fratelli AMANTE ed alcuni malavitosi del quartiere di Giostra. Tali contrasti dovevano, d’altronde, essere abbastanza noti se è vero che SQUADRITO Angela ha potuto fare riferimento ad essi nelle dichiarazioni che rese nell’immediatezza del fatto agli inquirenti. Va osservato che la donna, escussa al dibattimento del presente processo, non ha ribadito quanto aveva in precedenza sostenuto e le parti non si sono servite di quelle dichiarazioni per  contestarle il contenuto della deposizione, benché le originarie rivelazioni della teste potessero assumere notevole rilievo per lumeggiare il movente del delitto e meglio comprendere i rapporti esistenti tra le vittime ed i loro carnefici.  La Corte, dal canto suo, non ha potuto supplire all’inerzia delle parti, non essendo consentita l’acquisizione di verbali di dichiarazioni rese dai testimoni durante le indagini se non attraverso il meccanismo della contestazione, sicché l’esame della SQUADRITO al dibattimento nel contraddittorio delle parti ha, probabilmente, determinato un grave impoverimento delle conoscenze, non essendo servito a fare emergere, anche attraverso eventuali precisazioni o chiarimenti della teste a seguito di contestazioni, alcune circostanze utili per la ricostruzione del fatto delittuoso in esame. Di tali dichiarazioni vi è, nondimeno, traccia nella sentenza pronunciata nei confronti di DI NAPOLI Pietro dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina in data 29-12-1994/27-2-1995, all’esito di giudizio abbreviato cui è stato sottoposto l’imputato in relazione a tale episodio delittuoso e ad altri reati per i quali risultava imputato nella cosiddetta “Operazione Peloritana”. Non è noto con certezza se tale sentenza, che è stata prodotta dal Pubblico Ministero in sede di richieste ai sensi dell’art. 507 c.p.p. e che è stata acquisita con ordinanza del 19-7-1997 (vedi sentenza N. 114), sia divenuta definitiva, ma appare opportuno, per la piena comprensione di quanto si è detto, riportare un breve stralcio relativo alle dichiarazioni della SQUADRITO: “Affermazioni assai importanti erano state fornite da SQUADRITO Angela, moglie del pregiudicato LENTINI Stellario, la quale, dopo aver premesso di avere allacciato una relazione extraconiugale con AMANTE Giovanni, aveva dichiarato che costui spacciava, per conto di RIZZO Rosario, eroina che gli veniva materialmente fornita da DI NAPOLI Pietro. La donna, inoltre, riferiva una ulteriore circostanza rilevante e cioè che AMANTE Giovanni, da qualche tempo, temeva di essere ucciso dai fratelli RIZZO, appartenenti al gruppo di PIMPO Salvatore e GALLI Luigi e ciò sia perché era stato sorpreso dal GALLI nell’atto di spacciare droga davanti alla palazzina abitata da quest’ultimo, sia perché si era andato avvicinando al gruppo capeggiato da Mario MARCHESE. Narrava ancora la donna che, alla fine dell’estate precedente, AMANTE Giovanni era stato prelevato, mentre era in compagnia della SQUADRITO, da RIZZO Rosario, portato in località Quattro Strade dei Colli S. Rizzo e minacciato di morte perché “parlava troppo”. Infine la SQUADRITO riferiva che AMANTE Giovanni era in possesso, la sera antecedente al delitto, della somma di 1.500.000 di lire che, a suo dire, doveva consegnare a RIZZO Rosario in pagamento di una partita di droga”.  Va, poi, evidenziato che l’attendibilità del movente più diffusamente indicato dai collaboratori di giustizia, facente riferimento all’incendio dell’autovettura di MULE’ Giuseppe , sembra smentita dagli accertamenti compiuti. La Corte ha, infatti, acquisito all’udienza del 31-1-1998, su richiesta di un difensore, attestato del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco (il documento trovasi inserito nella cartella degli atti acquisiti dopo l’ordinanza del 19-7-1997), nel quale si afferma che da ricerche effettuate in archivio non risulta l’intervento di personale dipendente di detto Comando allo spegnimento di un incendio di un’autovettura di proprietà di Giulietta RUSSO, che si sarebbe verificato nell’anno 1988 o nel gennaio 1989. Non può, invero, escludersi che l’autovettura incendiata risultasse di proprietà di persona diversa da quella suindicata, ma sorprende, comunque, che neppure la pubblica accusa sia riuscita a trovare traccia di tale incendio, che avrebbe avuto, almeno secondo le parole di RIZZO Rosario , notevoli dimensioni, tanto da mettere in pericolo la vita dei familiari del MULE’. La più plausibile spiegazione del delitto, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzione, è, invero, quella secondo cui vi sarebbe stato un collegamento tra l’omicidio dei fratelli AMANTE e l’omicidio, avvenuto una settimana prima, di CAMBRIA Placido. Tale spiegazione è stata, tuttavia, proposta da soggetti, quali il SANTACATERINA ed il PARATORE che, non avendo partecipato al fatto, difficilmente possono ritenersi sufficientemente attendibili con riferimento ad un particolare, quale il reale movente del fatto di sangue, che, normalmente,  è conosciuto da pochissime persone e che si presta, molto più degli elementi materiali del fatto, a subire distorsioni nelle successive rielaborazioni e ricostruzioni, anche se provenienti da coloro che furono protagonisti dell’intera vicenda. Solo DI NAPOLI Pietro ha, invero, partecipato al duplice omicidio e sostenuto tale movente, ma le sue conoscenze su questo aspetto del fatto non risultano ancorate, come egli stesso ha ammesso, a precisi dati circostanziali, ed appaiono, piuttosto, come delle personali e, sotto certi aspetti, arbitrarie deduzioni, sulla base di confidenze (aventi, evidentemente, diverso contenuto) ricevute dal PIMPO e dal RIZZO. Non può, d’altronde, valere a rafforzare l’attendibilità delle dichiarazioni del DI NAPOLI, la circostanza che egli fornì agli inquirenti, immediatamente dopo il delitto, quando era un semplice informatore delle forze dell’ordine, analoga spiegazione del duplice omicidio, poiché ciò può anzi costituire un elemento perturbatore della veridicità delle sue più recenti dichiarazioni, per il pericolo che egli si senta oggi vincolato a ribadire acriticamente affermazioni della cui erroneità abbia frattanto acquisito consapevolezza. A tal proposito va evidenziato che il DI NAPOLI ha mostrato al dibattimento scarsa coerenza, offrendo, prima, una ricostruzione dell’episodio delittuoso perfettamente omogenea con l’ipotizzato movente, ma apportando, successivamente, nel confronto con RIZZO Rosario , notevoli modifiche, che hanno finito con il rendere contraddittorio il suo intero racconto. Va, infatti, evidenziato che il suesposto movente, qualora presupponesse la partecipazione di uno o di entrambi i fratelli AMANTE all’omicidio di CAMBRIA Placido, contrasterebbe irrimediabilmente con una circostanza, riferita sia da RIZZO Rosario  che da CROCE Pietro  e la cui veridicità è stata ammessa anche da DI NAPOLI Pietro in sede di confronto con RIZZO Rosario , secondo cui AMANTE Giovanni avrebbe dovuto essere ucciso lo stesso giorno in cui venne ucciso il CAMBRIA e si trovava, proprio nei minuti in cui veniva consumato quest’ultimo delitto, a bordo dell’autovettura di uno dei fratelli RIZZO. La veridicità di tale episodio non sembra che si possa seriamente contestare, essendo sufficiente rilevare che di esso hanno parlato proprio coloro che vi avrebbero preso parte, mentre le incertezze del DI NAPOLI e le ammissioni da lui effettuate in sede di confronto contribuiscono ad aumentare la credibilità degli altri due collaboratori, in quanto appaiono dettate dall’incapacità di contrastare efficacemente le parole del suo interlocutore. RIZZO Rosario  non aveva, d’altronde, alcun interesse ad alterare i fatti, poiché egli, pur avendo sostenuto con particolare vigore un diverso movente, ha confessato di aver partecipato, almeno nella fase organizzativa, anche all’omicidio del CAMBRIA e l’affermazione di un collegamento tra i due delitti avrebbe potuto rafforzare la complessiva attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni. Ciò, comunque, non esclude che i fratelli AMANTE possano essere stati uccisi in relazione al coinvolgimento di uno di loro (o di entrambi) in uno dei numerosi precedenti tentativi non andati a segno di uccidere CAMBRIA Placido, dei quali ha genericamente parlato lo stesso RIZZO Rosario  (vedi quello che si è detto a proposito dell’omicidio di CAMBRIA Placido a pag. 1528 e segg.). Una simile ricostruzione renderebbe, peraltro, maggiormente comprensibile la condotta di PIMPO Salvatore, il quale, secondo quanto ha riferito RIZZO Rosario, dopo l’uccisione del CAMBRIA, fu particolarmente insistente affinché fosse portato a compimento anche l’omicidio di AMANTE Giovanni. Il parallelismo tra l’omicidio dei fratelli AMANTE e l’omicidio del CAMBRIA, che è chiaramente rilevabile nelle parole del RIZZO (i gruppi di fuoco dei due episodi delittuosi furono, ad esempio, definiti nella stessa riunione), risulta, inoltre, difficilmente intelligibile al di fuori di un collegamento tra i due delitti, trattandosi di fatti delittuosi certamente non paragonabili per le difficoltà esecutive da superare e le possibili conseguenze nei rapporti di forza da gruppi criminosi contrapposti. Probabilmente avrebbe potuto essere particolarmente utile, per una più approfondita conoscenza del movente del delitto, con particolare riferimento ai rapporti esistenti con l’omicidio di CAMBRIA Placido, l’audizione di AMANTE Natale, fratello delle vittime, la cui escussione era stata disposta da questa Corte con ordinanza del 19-7-1997. Purtroppo non è stato possibile assumere la prova, in quanto il teste è, nelle more, deceduto, ma la rilevanza che avrebbe potuto assumere la sua deposizione può cogliersi dalla lettura della motivazione della sentenza prima citata, pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Messina nei confronti di DI NAPOLI Pietro ed altri in data 29-12-1994/27-2-1995. Si afferma in detta sentenza che AMANTE Natale ha reso il 3-3-1993 “dichiarazioni importanti avendo attribuito ai suoi congiunti una parte decisiva, seppure forse inconsapevole, nell’uccisione di Placido CAMBRIA. In sintesi, Giovanni e Lorenzo AMANTE erano stati incaricati da PIMPO Salvatore e da GALLI Luigi  di recarsi a casa del CAMBRIA in una certa ora di un certo giorno per acquistare eroina. Mentre il CAMBRIA scendeva in strada per consegnare la droga agli AMANTE, erano sbucati due killer che avevano sparato numerosi colpi di arma da fuoco che avevano cagionato la morte del CAMBRIA ed il ferimento della di lui convivente SPASARO Giuseppina . L’AMANTE indica i due killer negli stessi GALLI e PIMPO. Lo stesso AMANTE Natale riferisce, per averlo saputo dalla madre, che la sera antecedente al delitto il fratello Giovanni era stato chiamato dal DI NAPOLI ed invitato da lui a cena e che ai due si era unito AMANTE Lorenzo. Il fratello Giovanni avrebbe detto alla madre, all’atto di uscire, la frase: se mi ammazzano mi ammazza il ferraiolo (quest’ultimo era il soprannome di RIZZO Letterio)”. Tali dichiarazioni, così come brevemente riportate nella suddetta sentenza, contengono, invero, alcune imprecisioni, in particolare per quanto riguarda l’individuazione degli autori dell’omicidio di CAMBRIA Placido, poiché, come si è visto analizzando tale delitto, è certo che il GALLI non partecipò all’esecuzione dell’attentato. La morte del teste non ha consentito di chiarire, attraverso la sua viva voce, tale aspetto della vicenda, né di comprendere in qual modo egli abbia appreso tali circostanze, atteso che all’epoca dei fatti l’AMANTE si trovava detenuto, mentre la Corte non ha potuto neppure attingere elementi di conoscenza direttamente dai verbali delle dichiarazioni rese dall’AMANTE, la cui acquisizione non è stata chiesta da alcuna delle parti. Anche in tal caso, come nel caso prima esaminato della teste SQUADRITO Angela, si deve, pertanto, lamentare una condotta processuale delle parti che ha, probabilmente, determinato, un grave impoverimento delle conoscenze, poiché il dibattimento non è riuscito a fare emergere alcune circostanze utili per la ricostruzione del fatto delittuoso in esame, mentre la Corte, dal canto suo, non ha potuto supplire ad una simile inerzia, poiché non è consentita, ai sensi dell’art. 512 c.p.p.,  l’acquisizione e la lettura di verbali di dichiarazioni rese dai testimoni durante le indagini e dei quali è divenuta, per fatti o circostanze imprevedibili, la ripetizione, se non su richiesta delle stesse parti. Va, inoltre, osservato che la sentenza sopra citata, che, come si è detto in precedenza, è stata prodotta dal Pubblico Ministero in sede di richieste ai sensi dell’art. 507 c.p.p. e che è stata acquisita con ordinanza del 19-7-1997 (vedi sentenza N. 114), non risulta con certezza che sia divenuta irrevocabile, sicché non può essere in alcun modo utilizzata e valutata, ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p. ai fini della prova del fatto in essa accertato. Anche l’ipotesi di un qualche collegamento tra l’omicidio di CAMBRIA Placido e quello dei fratelli AMANTE appare, comunque, priva, al pari delle altre, di adeguato riscontro probatorio e non sembra, pertanto, che, alla luce degli elementi sin qui evidenziati, sia possibile pervenire con sufficiente certezza all’accertamento del reale movente del duplice omicidio in esame, salvo, forse, poter affermare che, con ogni probabilità, gli esecutori materiali non furono portatori di un movente personale all’uccisione dei fratelli AMANTE.

Va, infine, esaminata la posizione dell’imputato PARATORE Giovanni . Questi, accusato dai collaboratori di giustizia PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, MARCHESE Mario , PAGANO Antonino , DI NAPOLI Pietro, CROCE Pietro  e RIZZO Rosario , ha ammesso di aver assistito al fatto di sangue, ma ha sostenuto di non aver contribuito in alcun modo alla sua perpetrazione. Ha, quindi, giustificato la sua presenza sul luogo dell’agguato mortale, osservando di essere stato casualmente coinvolto nella vicenda, in quanto quella sera conduceva l’autovettura di RIZZO Rosario , insieme al quale era solito uscire. Ha, comunque, escluso di aver mai posseduto il dolo richiesto per l’integrazione delle fattispecie criminose a lui contestate, affermando di non essere mai venuto a conoscenza, prima del delitto, delle intenzioni degli altri soggetti con i quali si accompagnò quella sera.

Le ammissioni dell’imputato, convergenti con le dichiarazioni dei sopra menzionati collaboratori di giustizia almeno nella parte in cui sia l’uno che gli altri hanno affermato la presenza di PARATORE Giovanni  sul luogo del delitto, consentono di ritenere la suddetta circostanza adeguatamente provata. Non è, pertanto, necessario soffermarsi oltre si di essa, mentre occorre verificare se la difesa dell’imputato appaia fondata. Ciò richiede un esame più approfondito del materiale probatorio sopra esposto, con particolare riferimento alle dichiarazioni di quei collaboratori i quali non si sono limitati a indicare genericamente il nome di PARATORE Giovanni , ma che hanno illustrato, con maggiore dettaglio, ciò che egli fece.

Va, anzitutto, rilevato che, sotto il profilo strettamente materiale, la semplice presenza dell’imputato insieme agli altri complici durante tutto lo svolgimento dell’azione esecutiva è stata certamente funzionale alla esecuzione del duplice omicidio, poiché ha contribuito, così come la presenza di CROCE Pietro , a non insospettire le vittime, le quali seguirono volontariamente e senza diffidenza i loro carnefici. Si deve, peraltro, ritenere che gli organizzatori del delitto fossero ben consapevoli di ciò, in quanto fu proprio per rispondere a tale esigenza che, con ogni probabilità, come ha confermato lo stesso DI NAPOLI Pietro, fecero in modo che anche CROCE Pietro  si unisse al loro già numeroso gruppo. Si deve, però, aggiungere che alcuni collaboratori hanno ricordato anche un’ulteriore attività che sarebbe stata svolta da PARATORE Giovanni  e finalizzata alla consumazione dell’omicidio dei due fratelli AMANTE. PAGANO Antonino  ha, infatti, affermato che PARATORE Giovanni  prese AMANTE Lorenzo che stava scappando e, analogamente, CROCE Pietro  ha dichiarato che PARATORE Giovanni , quando si accorse che AMANTE Lorenzo si era divincolato e stava scappando dopo essersi liberato dalla presa di RIZZO Rosario , lo tenne da una gamba, così facendolo cadere e consentendo a RIZZO Rosario  e RIZZO Ignazio di bloccarlo. I due collaboratori sopra indicati appaiono, invero, pienamente attendibili anche su tale circostanza, la quale può considerarsi sufficientemente provata. Entrambi dovettero essere, anzitutto, ben informati di quello che successe perché CROCE Pietro  partecipò direttamente al fatto di sangue, mentre PAGANO Antonino , oltre ad essere cugino di PIMPO Salvatore, viveva a quel tempo insieme a RIZZO Rosario  e fu fermato dalle forze dell’ordine, insieme a quest’ultimo ed agli altri fratelli RIZZO, il giorno dopo l’omicidio, proprio in relazione alle indagini dirette a scoprire i colpevoli di tale delitto, sicché è del tutto verosimile che abbia appreso fedelmente i particolari del fatto, in tale occasione o immediatamente dopo, da coloro che ne furono i protagonisti. Non sono state, poi, evidenziate ragioni di astio da parte dei due collaboratori nei confronti dell’imputato, tali da rendere elevato il pericolo di accuse calunniose e non sembra, d’altronde, che il CROCE ed il PAGANO possano essere stati indotti a dire il falso al solo fine di compiacere agli organi inquirenti, dovendosi, anzi, rilevare che, a quanto pare, essi cercarono, al contrario, di proteggere il PARATORE e di non rivelare il suo nome quando indicarono, a coloro che li interrogavano, chi fossero stati gli autori del duplice omicidio in esame. Va, in proposito, richiamato quanto si è detto a proposito di una vicenda narrata dagli imputati GATTO Giuseppe  e CUCINOTTA Giuseppe  e sulla quale ci si è già soffermati più ampiamente quando si è parlato in generale del collaboratore PAGANO Antonino , la quale sembra esaltare, anziché sminuire, l’attendibilità delle accuse dei due collaboratori nei confronti del PARATORE. Il GATTO ed il CUCINOTTA hanno, infatti affermato, all’udienza del 29-9-1995, di avere avuto in carcere, il 30 novembre 1994, un breve colloquio con PAGANO Antonino  e CROCE Pietro , nel corso del quale i due dissero che stavano collaborando con la giustizia e che non avrebbero accusato PARATORE Giovanni  del duplice omicidio dei fratelli AMANTE. Tale vicenda presenta, come si è visto (vedi pag. 186 e segg.), molti aspetti che la rendono del tutto verosimile, anche se non vi sono elementi che ne diano una irrefutabile conferma, ma essa evidenzia solamente il pericolo astratto che il collaboratore di giustizia interpreti in modo distorto il suo ruolo, mentre nel caso prospettato tale pericolo non ha assunto alcuna concretezza, essendo rimasto, a tutto concedere, nella mera intenzione dei due collaboratori il proposito di alleggerire la posizione del PARATORE, che essi hanno, comunque, accusato senza remore. Il racconto del CROCE e del PAGANO non contrasta, poi, con quello degli altri soggetti che parteciparono al fatto né con quello di RIZZO Rosario , il quale ha affermato di essere stato lui personalmente, insieme al fratello Ignazio a bloccare AMANTE Lorenzo che cercava di scappare, né con quello di DI NAPOLI Pietro che ha riferito, allo stesso modo, che i tre fratelli RIZZO fermarono AMANTE Lorenzo, precisando che RIZZO Ignazio, per fermarlo, gli mise un piede addosso, mentre ha escluso un ruolo attivo da parte del PARATORE. E’, infatti, verosimile che sia il RIZZO che il DI NAPOLI abbiano semplicemente trascurato di riferire la circostanza, di secondario rilievo nella complessiva dinamica del fatto (anche se importante per qualificare la condotta dell’imputato), relativa all’intervento del PARATORE, che si collocherebbe, secondo quanto asserito dal CROCE e dal PAGANO, in un momento immediatamente antecedente a quello in cui i fratelli RIZZO riuscirono a fermare nuovamente la vittima e ad evitare che questa scappasse. Va, infine, osservato che la difesa dell’imputato, oltre ad apparire sospetta in quanto formulata tardivamente, quando ormai l’istruttoria dibattimentale era pressoché conclusa, così da doversi presentare ormai chiaro al PARATORE quanto fosse insostenibile, di fronte alle precise accuse dei collaboratori di giustizia, negare totalmente i fatti, e quanto fosse, viceversa, consigliabile l’effettuazione di alcune concessioni e ammissioni, sembra contraddittoria e, sotto tale profilo, fornisce un ulteriore, anche se tenue, indizio della sua colpevolezza. Il PARATORE ha, infatti, affermato, da un lato, al fine di confutare le dichiarazioni del CROCE e del PAGANO, che egli rimase in auto per tutto il tempo in cui si svolse l’azione delittuosa, mentre ha ricordato chiaramente, dall’altro lato, tanto il tentativo di fuga di AMANTE Lorenzo, che venne immediatamente bloccato, quanto l’azione omicida compiuta da RIZZO Letterio, come se egli avesse seguito con attenzione e, verosimilmente, fuori dall’autovettura quanto accadde.

Riguardo all’elemento psicologico del reato, è evidente che, accedendo alla ricostruzione del fatto secondo cui il PARATORE si rese autore di un comportamento positivamente rivolto alla consumazione del delitto, si deve considerare pienamente provato anche il dolo, vale a dire la consapevolezza da parte dell’imputato di quanto stava accadendo (consapevolezza che può essere stata eventualmente acquisita anche pochi istanti prima) e la sua volontà di dare un contributo alla perpetrazione del delitto. Gli elementi probatori acquisiti consentono, tuttavia, di andare oltre e di affermare che la partecipazione, anche psicologica, dell’imputato al fatto ebbe inizio molto tempo prima che fosse data esecuzione al duplice omicidio e che, pertanto, le contrarie asserzioni del PARATORE non corrispondono al vero.

In primo luogo deve rilevarsi che il racconto dell’imputato è assolutamente incredibile sia nella parte in cui egli ha sostenuto di non essere stato messo al corrente della decisione di uccidere i due fratelli AMANTE, poiché è irragionevole supporre che gli autori di un omicidio accettino il rischio di perpetrare un delitto così grave alla presenza di testimoni, senza essere sicuri della adesione di questi ultimi al progetto criminoso, che costituisce la più efficace garanzia del loro silenzio, sia nella parte in cui ha affermato, in modo financo patetico, al fine di allontanare pure il sospetto della propria consapevolezza, che non sapeva prima di allora che RIZZO Rosario  e RIZZO Letterio si fossero macchiati di omicidi e fossero, pertanto, capaci di consumare delitti di siffatta gravità. E’ sufficiente evidenziare, in proposito, che i due fratelli RIZZO erano, già all’epoca dei fatti, noti esponenti della criminalità organizzata cittadina: entrambi erano stati imputati e condannati nel processo cosiddetto “dei 69”, mentre era ancora pendente il cosiddetto processo “dei 290”, dove essi dovevano difendersi dall’accusa di essere stati tra i capi dell’organizzazione criminosa denominata “clan CARIOLO”; RIZZO Rosario  era stato, inoltre, accusato da INSOLITO Giuseppe di essere stato l’autore di numerosi omicidi, per alcuni dei quali venne sottoposto a procedimento penale, come emerge dalla lettura della sentenza pronunciata all’esito del processo “dei 290”.

In secondo luogo, vanno richiamate le dichiarazioni di RIZZO Rosario , che appaiono di fondamentale importanza per l’accertamento dell’elemento psicologico. Il RIZZO ha, infatti, chiaramente affermato di avere informato PARATORE Giovanni , un paio di giorni dopo che la decisione venne presa e parecchio tempo prima del fatto, che AMANTE Giovanni  avrebbe dovuto essere ucciso. Va evidenziato che tale affermazione non contraddice le precedenti dichiarazioni dibattimentali del collaboratore, nelle quali il RIZZO aveva sostenuto che PARATORE Giovanni  fu inserito solo in un secondo tempo nel gruppo di persone che avrebbero partecipato al fatto, poiché esse si pongono su due piani differenti: quello della acquisita consapevolezza da parte dell’imputato della prossima consumazione di un omicidio, e quello del suo concreto inserimento nei piani organizzativi del delitto. Il RIZZO ha, quindi, specificato, in sede di confronto con DI NAPOLI Pietro, che PARATORE Giovanni  partecipò anche ad una riunione a casa del fratello RIZZO Letterio, nella quale si discusse dell’omicidio. Su tale punto le dichiarazioni del collaboratore hanno trovato decisiva conferma in quelle di DI NAPOLI Pietro, il quale, pur negando (ma in modo, come si vedrà, poco convincente) che nelle riunioni svoltesi a casa di RIZZO Letterio prima del fatto fosse stato già deciso l’omicidio di AMANTE Giovanni, ha ribadito che PARATORE Giovanni  fu presente ad almeno una di tali riunioni, svoltasi tre giorni prima dell’agguato. Non può, d’altronde, sorprendere  che il PARATORE sia stato informato dei propositi criminosi, perché egli era organicamente inserito, nonostante la sua giovane età, nel gruppo delinquenziale diretto da PIMPO Salvatore, al cui interno rivestiva un ruolo di rilievo RIZZO Rosario , del quale il PARATORE era autista, come egli stesso ha sostanzialmente ammesso quando ha affermato che era solito accompagnare in auto il RIZZO. Tale questione verrà, come è naturale, più approfonditamente trattata quando verrà esaminata la posizione dell’imputato con riferimento al reato associativo (vedi pag. 3082 e segg.), ma può sin d’ora osservarsi che grande valore sintomatico, anche per la comprensione del ruolo che egli assunse nella vicenda in esame, va attribuito al comportamento tenuto dal PARATORE dopo il fatto, quando non solo ha mantenuto costanti i rapporti con gli altri responsabili del duplice omicidio, ma ha addirittura ospitato, secondo quanto egli stesso ha ammesso, PIMPO Salvatore durante la sua latitanza, dimostrando, così, di meritarsi la completa fiducia del capo del clan criminoso al quale egli apparteneva. Non giova, d’altronde, evidenziare che PARATORE Giovanni  era amico di Lorenzo e Giovanni AMANTE, come ha affermato il fratello di questi ultimi, AMANTE Bruno (vedi udienza del 25-9-1995), poiché la deliberazione di un omicidio maturata all’interno di consorterie mafiose non consente di indulgere a debolezze di tipo affettivo, come ha ammesso lo stesso RIZZO Rosario , quando ha affermato, nel corso del confronto con GALLI Luigi , che “AMANTE era vicinu a mmia. U dissi sempri. Sempre l’ho detto io, che era amico mio, è nato quello che è nato, anzi mi dispiaceva u mazzaru ma purtroppo siamo stati costretti”.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati, contestati a PARATORE Giovanni , di omicidio volontario nelle persone di AMANTE Giovanni e AMANTE Lorenzo, nonché di porto e detenzione d’arma, con riferimento alla pistola calibro 22 utilizzata nell’attentato ed alle relative munizioni, astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, e va, pertanto, affermata la sua penale responsabilità in ordine a tali delitti, con tutte le aggravanti oggettive contestate.

Risulta, altresì, provata, con riferimento ai tre imputati per i quali si ritiene compiutamente accertata la responsabilità, l’aggravante soggettiva della premeditazione. Essa, come si è già visto più volte (sin dalla trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, vedi pag. 583 e segg.) consiste in un fatto interiore, vale a dire in una particolare intensità del dolo che va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato fornendo, così, la prova dei due requisiti che occorrono, secondo l’opinione maggiormente accreditata, per la configurabilità dell’aggravante, il primo di ordine cronologico (l’obiettivo decorso di un apprezzabile intervallo di tempo tra l’ideazione e l’attuazione del reato, tale da consentire un’adeguata riflessione sulla decisione presa e permettere, eventualmente, il recesso dal proposito criminoso), il secondo di ordine psicologico (il perdurare della risoluzione criminosa tenace ed ininterrotta nell’animo dell’agente, indice di una più elevata volontà criminale). La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, indicato ed illustrato quali possano essere i fatti, di tipo e natura più disparati, da utilizzare in tale giudizio, ma nel caso di specie si possono facilmente ravvisare numerosi convergenti elementi sintomatici di una risoluzione criminosa, che si protrasse, con riferimento ad AMANTE Giovanni, ferma e costante per un apprezzabile lasso di tempo. La decisione omicida, sia nella ricostruzione di RIZZO Rosario , sia nella ricostruzione di CROCE Pietro , venne, infatti, presa parecchi giorni prima dell’agguato mortale, tanto che fu tentato diverse volte, anche nei giorni precedenti, di uccidere AMANTE Giovanni, anche se, per vari motivi, non si riuscì a portare a compimento il proposito criminoso. Anche DI NAPOLI Pietro, che in un primo momento aveva affermato al dibattimento che intento originario degli aggressori era solo quello di “dare una lezione” ad AMANTE Giovanni e che la decisione omicida fu, verosimilmente, un’iniziativa estemporanea del RIZZO, all’evidente fine di alleggerire la propria (oltre che l’altrui) posizione processuale, escludendo l’aggravante della premeditazione, ha dovuto, in seguito, nel corso del confronto con RIZZO Rosario , modificare sostanzialmente tali dichiarazioni, ammettendo, incalzato dal suo interlocutore, che la decisione omicida fu presa molto prima dell’esecuzione dell’agguato ed egli ne era perfettamente consapevole, tanto che partecipò personalmente, insieme a RIZZO Rosario , ad un precedente tentativo di uccidere AMANTE Giovanni, al quale non venne data compiuta attuazione solo perché non si voleva uccidere anche la donna che conviveva con lui. Va, peraltro, osservato che pure l’altro episodio del quale ha parlato il solo CROCE Pietro , quando l’omicidio venne rinviato perché insieme ad AMANTE Giovanni vi era anche il fratello Lorenzo, può ragionevolmente spiegarsi solo affermando una volontà omicida, poiché solo questa avrebbe potuto adeguatamente giustificare tanta cautela negli aggressori. L’attività preparatoria sulla quale hanno deposto i suddetti collaboratori, articolatasi attraverso lo svolgimento, in un tempo congruamente antecedente rispetto al delitto, di una riunione tra GALLI Luigi , PIMPO Salvatore e RIZZO Rosario , finalizzata al raggiungimento di un accordo per la sua perpetrazione, e di almeno un’altra riunione alla quale parteciparono anche RIZZO Letterio, CROCE Pietro  e PARATORE Giovanni  (mentre fu assente il GALLI), diretta allo studio delle modalità organizzative, nonché i successivi tentativi non andati a segno di uccidere la vittima, ricordati da più parti, sono elementi indiziari dotati di indubbia valenza dimostrativa ed inequivocabilmente indicativi dell’asserita premeditazione per tutti gli imputati. Non può esservi dubbio, invero, che tra il momento in cui sorse in il proposito criminoso, tenacemente perdurante nel tempo, e quello in cui venne data esecuzione al delitto sia intercorso uno spazio temporale consistente e, comunque, sufficiente per consentire un’adeguata riflessione sul proposito omicida e per, eventualmente, recedervi. Ciò vale anche per PARATORE Giovanni , nonostante che questi non rivestisse certamente un ruolo deliberativo all’interno dell’organizzazione criminosa. La sua condotta di partecipazione al fatto non può, invero, qualificarsi sotto il profilo del concorso morale, ma solo sotto quello del concorso materiale, poiché la sua presenza nel corso delle suddette riunioni, mentre poteva fargli acquisire consapevolezza di quanto si stava organizzando, non poteva rafforzare il proposito criminoso del RIZZO e del PIMPO, specie se si considera, secondo quanto ha sostenuto il RIZZO, che la decisione omicida era stata già presa in precedenza insieme a GALLI Luigi . E’, tuttavia, verosimile che il suo coinvolgimento nel delitto, anche sotto il profilo del concorso materiale, sia iniziato parecchio tempo prima rispetto al giorno dell’esecuzione e, precisamente, quando, studiando le modalità organizzative, si decise che ad esso avrebbe partecipato anche il PARATORE. Il suddetto imputato, inoltre, era pienamente consapevole, avendo partecipato alle suddette riunioni nelle quali si discusse dell’omicidio, della particolare intensità del dolo dei complici e tale consapevolezza acquisì certamente anteriormente al proprio contributo all’evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalesse sui motivi inibitori. Anche sotto questo profilo, pertanto, si deve ritenere provata nei suoi confronti l’aggravante in esame, atteso che, con la volontà adesiva al progetto criminoso fece propria la particolare intensità dell’altrui dolo. Ciò non importa un’arbitraria estensione nei confronti del PARATORE di un’aggravante inerente alla sola persona del RIZZO, in violazione del principio di cui all’art. 118 c.p. (vedi, su questo punto, quanto si è detto a proposito del tentato omicidio DI BLASI a  pag. 676 e segg.), poiché si deve ritenere che la premeditazione riguardi in prima persona anche il primo e non solamente il secondo, con la precisazione che, ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti perché resti integrata l’aggravante non rileva in alcun modo il fatto che il PARATORE non abbia partecipato all’originaria deliberazione volitiva, ma è sufficiente che abbia successivamente acquisito la piena consapevolezza del proposito criminoso ed aderito ad esso in un tempo antecedente il delitto sufficientemente ampio.

Sia a PARATORE Giovanni  che a CROCE Pietro  vanno concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Come si è già ampiamente osservato (ad esempio in occasione del tentato omicidio di GALLO Giovanni, vedi pag. 837 e segg.), le attenuanti generiche consentono di prendere in considerazione circostanze diverse da quelle previste nell’art. 62 c.p. e costituiscono un mezzo per rendere la sanzione più aderente al caso concreto, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l’adozione dei soli criteri previsti dall’art. 133 c.p.. Nel vigente sistema penale non esistono, d’altronde, ipotesi criminose per le quali debbano ritenersi aprioristicamente precluse le attenuanti generiche e la gravità del reato, che già viene presa in considerazione dal legislatore nella determinazione della pena edittale, non può, pertanto, costituire ostacolo alla loro concessione. Nel caso di specie, questa Corte, analogamente a quanto si è già affermato con riferimento a situazioni simili, ritiene di poter trarre elementi positivi di valutazione per la concessione delle attenuanti generiche dal tipo di condotta attribuita ai due colpevoli, che hanno avuto nel reato un ruolo, anche se essenziale, del tutto marginale ed in qualche modo interscambiabile, senza prendere parte in alcun modo all’azione tipica del delitto. Tale condotta denota, altresì, almeno con riferimento al tempo nel quale fu commesso il reato, una minore pericolosità dei soggetti i quali, per rendersi complici nel fatto di sangue, non hanno dovuto superare i freni inibitori della condotta che impediscono alla generalità dei soggetti di ledere l’altrui integrità fisica ed anche in seguito non furono più coinvolti, per quello che risulta, in altre gravi azioni di sangue, sì che la loro condotta criminosa può considerarsi isolata. Certamente non osta, poi, alla concessione delle attenuanti generiche in favore di CROCE Pietro la circostanza che allo stesso, come si vedrà tra breve, va concessa anche l’attenuante di cui all’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, in considerazione della collaborazione con la giustizia da lui prestata. La Corte non ha inteso, infatti, valutare più volte ad un identico fine i medesimi elementi, poiché si deve ritenere che ciò le è inibito in base all’applicazione dei comuni criteri della logica, ma ha inteso attribuire rilevanza, attraverso una integrale valutazione giuridica, ad elementi diversi, gli uni attinenti alla gravità della condotta e gli altri attinenti alla confessione resa ed al contributo probatorio fornito, che servono entrambi a definire, in un giudizio complessivo, la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.

RIZZO Rosario  e CROCE Pietro  appaiono, poi, meritevoli della concessione dell’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate e ritenute sussistenti. Essi si sono, infatti, dissociati dal mondo criminale di appartenenza, come è desumibile dallo stesso atteggiamento di resipiscenza e dall’ampia confessione delle proprie responsabilità, ed hanno reso dichiarazioni che hanno consentito una fedele ricostruzione dell’episodio delittuoso oggetto di esame, fornendo elementi di sicuro rilievo per l’accertamento della propria responsabilità personale e rivelatisi decisivi per la condanna degli altri imputati, in presenza di un quadro probatorio ancora non univoco, anche a causa della presenza di altri contributi collaborativi non del tutto soddisfacenti o perché provenienti da soggetti che non avevano partecipato al fatto e la cui attendibilità non poteva, pertanto, che ritenersi modesta, o perché provenienti da un soggetto, nel caso di DI NAPOLI Pietro, che, pur avendo avuto una parte di rilievo nell’episodio delittuoso in esame, aveva reso dichiarazioni non prive di ombre, specie per quanto riguardava la fedele ricostruzione della fase deliberativa, dove aveva omesso di riferire circostanze essenziali per il compiuto accertamento dell’aggravante della premeditazione. Tale positiva valutazione non può essere infirmata in base al solo rilievo che il movente del delitto proposto dai due collaboratori non sia apparso, come si è visto, del tutto convincente, poiché non può, comunque, escludersi che il RIZZO e, soprattutto, il CROCE, che su questo aspetto della vicenda ha riferito ciò che gli disse lo stesso RIZZO, non abbiano cercato di alterare la realtà, ma abbiano narrato i fatti così come li appresero rispettivamente dal PIMPO e dal RIZZO, non ritenendo necessario né opportuno approfondirne la conoscenza, anche in ragione del rapporto di sudditanza che essi avevano nei confronti di costoro. I due imputati hanno, inoltre, offerto un perspicace quadro di insieme della malavita organizzata messinese. Come si è già evidenziato a proposito del tentato omicidio di DI BLASI Domenico e di SANTACATERINA Umberto (vedi pag. 676 e segg.), il RIZZO ha fornito, prima agli organi inquirenti e successivamente in dibattimento, un contributo conoscitivo di grandissima rilevanza in relazione a numerosi fatti delittuosi, dei quali egli potè conoscere i particolari proprio in ragione della posizione di rilievo che egli rivestì a lungo nell’ambiente delinquenziale, così disvelando le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, soprattutto del clan “GALLI - PIMPO” al quale apparteneva, e favorendo un effettivo scompaginamento della criminalità organizzata messinese. Anche il contributo del CROCE non appare, tuttavia, trascurabile, benché certamente di minor valore rispetto a quello del RIZZO, nella misura in cui ha consentito di chiarire, pur nella peculiare posizione del collaboratore, che non appare, come si vedrà, organicamente inserito in alcuno dei gruppi criminosi oggetto di accertamento nella presente sentenza, quale fosse l’organizzazione del sodalizio facente capo a RIZZO Rosario , quali rapporti intrattenesse con il clan diretto da GALLI Luigi  e PIMPO Salvatore, quali interessi illeciti coltivasse, fornendo agli organi inquirenti informazioni che hanno contribuito in modo rilevante alla disarticolazione dei detti gruppi criminosi.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.



[1] vedi tra le tante Cass. pen. sez. I, 18 marzo 1992 N. 3209.