2.3.3.28. Tentato omicidio ai danni di Villari Antonio
Imputato: Venuto Giuseppe
Nella sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 26-6/24-7-1990, nei confronti di VILLARI Antonino, imputato dei reati di favoreggiamento, detenzione illegale di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegali di una pistola clandestina e ricettazione della predetta pistola (pronuncia che è stata confermata, salvo che per la negata concessione delle attenuanti generiche, dalla Corte di Appello di Messina con sentenza del 5-12-1990, e che è divenuta, quindi, irrevocabile il 5-2-1991 - la prima di tali sentenze è stata acquisita con ordinanza del 19-7-1997 e si trova inserita nella cartella dei provvedimenti pronunciati nei confronti di VILLARI Antonino), si legge che “in data 29-4-1989, certo VILLARI Antonino riparava al Pronto Soccorso dell’ospedale Piemonte di Messina, ove veniva medicato per “ferita da arma da fuoco con foro di entrata alla spalla sinistra (regione deltoidea) con ritenzione di proiettile”; veniva giudicato guaribile in gg. 8 s.c.. Sentito a verbale il VILLARI dichiarava che poco prima, mentre percorreva a piedi la via Catania di Messina nel tratto che da via S. Cosimo conduce a Piazza Palazzotto, improvvisamente sentiva un forte bruciore alla spalla, notando, inoltre, numerose persone che fuggivano; nella circostanza anch’esso VILLARI si dava alla fuga ma, colto da improvviso capogiro, fermava un automobilista di passaggio dal quale si faceva accompagnare all’ospedale Piemonte; qui apprendeva di essere stato attinto da un colpo di pistola; precisava di non avere sentito alcun rumore di spari né di avere visto alcuno armato di pistola; concludeva affermando che non sussisteva alcun motivo per cui qualcuno potesse averla con lui, pertanto escludeva che qualcuno avesse tentato di ucciderlo. Il VILLARI veniva quindi invitato dalla Polizia, alla quale aveva reso le sopra riportate dichiarazioni, a rendere una versione dei fatti occorsi che fosse più aderente alla realtà; il VILLARI insisteva nel suo atteggiamento elusivo e fuorviante, per cui veniva dichiarato in arresto quale responsabile del reato di favoreggiamento personale e successivamente dimesso, intorno alle ore 20,00, dall’ospedale Piemonte, dopo gli adempimenti di rito veniva associato alla Casa Circondariale di Messina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel corso delle accurate indagini espletate, la Polizia ritenendo che il fatto occorso al VILLARI trovi la “piena causale in un regolamento di conti maturato nell’ambito della malavita organizzata dedita al traffico di sostanze stupefacenti” e venuta a conoscenza che da qualche giorno il VILLARI spacciava eroina nella zona compresa tra corso Garibaldi e via Boner, ove esso VILLARI doveva avere nella sua disponibilità qualche abitazione di comodo da utilizzare quale punto di riferimento ed, infine, avendo accertato, per averlo saputo dal fratello VILLARI Carmelo, che esso VILLARI Antonino frequentava la casa di abitazione di certa SETTINERI Vincenza , effettuava una perquisizione domiciliare nell’abitazione di detta SETTINERI, essendo stato rinvenuto, nella circostanza del suo ferimento, addosso al VILLARI Antonino un mazzo di chiavi che risultarono essere quelle relative all’abitazione della SETTINERI; nel corso della operata perquisizione domiciliare venivano rinvenuti e sequestrati: I) una pistola Walther PPK cal. 7,65 con matricola abrasa e munita di colpo in canna e di altre sette cartucce nel caricatore; II) un giubbotto antiproiettile; III) grammi 35 di “marijuana” nonché grammi 105 di polvere beige e grammi 640 di polvere bianca, di natura imprecisata; il tutto veniva debitamente sequestrato. Venivano rinvenuti infine numerosi assegni e titoli di credito vari e una somma contanti di £ 6.800.000, che venivano restituiti all’avente diritto. Durante la perquisizione domiciliare si presentavano sul posto CUNDR0’ Giovanni, convivente della SETTINERI, e TIMPANI Giovanna, figlia della SETTINERI: la TIMPANI dava in escandescenze alla vista del personale di Polizia operante in loco. [...] L’arresto del VILLARI veniva confermato dal Giudice Istruttore con provvedimento del 7-5-1989. Successivamente si procedeva col rito formale nei confronti del VILLARI Antonino e della SETTINERI Vincenza , il primo pel delitto di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., ed entrambi, in concorso tra loro, per detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione di pistola Walther e relative cartucce, detenzione di detta arma clandestina e per ricettazione ex art. 648 c.p.; si procedeva col rito dell’istruzione formale anche nei confronti della TIMPANI Giovanna per i reati p. e p. dagli artt. 81 cpv. 341 c.p. e 367 c.p.. In esito alla formale istruzione la imputata SETTINERI Vincenza veniva prosciolta dal G.I. “per non aver commesso i fatti” da tutti i reati sopra contestatile a titolo di concorso. Il VILLARI Antonino e la TIMPANI Giovanna venivano, invece, rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti”. Con la detta sentenza il VILLARI veniva, quindi, condannato per i reati di detenzione di arma clandestina e di ricettazione della stessa arma, mentre il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di favoreggiamento e per quello di detenzione di sostanze stupefacenti, in quanto estinti per amnistia, ritenuta per quest’ultimo reato l’ipotesi lieve di cui all’art. 72 ultimo comma Legge 22-12-1975 N. 685.
Le circostanze sopra indicate, oltre ad essere state compiutamente accertate con la sentenza di condanna sopra citata, hanno formato oggetto di istruzione probatoria nel presente processo. E’ stato, così, acquisito il verbale (prodotto dal P.M. all’udienza del 6-10-1997 ed inserito nel fascicolo degli atti acquisiti ai sensi dell’art. 507 c.p.p. dopo l’ordinanza del 19-7-1997) di perquisizione domiciliare e di sequestro eseguiti da personale della Squadra Mobile della Questura di Messina in data 29 aprile 1989 nell’abitazione sita a Messina in via Boner n. 3 indicata come in uso a VILLARI Antonino, ma abitata da SETTINERI Vincenza , suocera di SPARACIO Luigi . Sul contenuto di tale documento ci si è già soffermati quando si è parlato dell’associazione “SPARACIO” e si è evidenziato che gli assegni ed i titoli sequestrati erano, verosimilmente, relativi all’attività di usura svolta dalla stessa SETTINERI, sicché si rinvia a ciò che si è detto in precedenza (vedi pag. 298 e segg.). In questa sede e con riferimento all’episodio delittuoso in esame interessa, però, esaminare, soprattutto, l’attività di indagine compiuta dagli inquirenti in relazione al ferimento del VILLARI, il quale, come si è detto, fu ricoverato in data 29-4-1999, all’ospedale Piemonte per una ferita d’arma da fuoco alla regione deltoidea della spalla sinistra (vedi referto medico redatto dal medico del Pronto Soccorso dell’ospedale Piemonte, che trovasi inserito nella cartella N. 174 degli atti irripetibili, nonché cartella clinica relativa al ricovero del VILLARI, il quale venne dimesso dal predetto nosocomio quello stesso giorno e condotto in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di favoreggiamento - quest’ultimo documento è stato acquisito al N. 174 dell’ordinanza emessa da questa Corte in data 19-7-1997). Gli inquirenti cercarono, infatti, di comprendere la dinamica dell’azione lesiva e di individuarne gli autori, verificando, anzitutto, la veridicità delle affermazioni della vittima, che aveva sostenuto di essere rimasta casualmente ferita, così escludendo ogni intenzionale condotta delittuosa ai suoi danni, in via Catania di Messina, nei pressi di via S. Cosimo. Sono stati, pertanto, mandanti nel posto suindicato gli agenti BENANTI Tommaso (escusso all’udienza dibattimentale del 6-11-1995) e FERRARO Gioacchino (escusso all’udienza dibattimentale del 14-11-1995), i quali, come hanno riferito al dibattimento, non notarono nulla di anormale. Essi interpellarono, altresì, i commercianti che avevano il loro esercizio in quel luogo, ma nessuno dichiarò di essersi accorto di una eventuale sparatoria o di aver notato qualche altro particolare fuori dal normale. Apparve subito chiaro, pertanto, che il luogo indicato dal VILLARI non era quello nel quale lo stesso era stato ferito e ciò evidenziava il preciso intendimento della vittima di rimanere reticente su tale vicenda, così conformandosi alla regola dell’omertà vigente in certi ambienti malavitosi, cui il VILLARI certamente apparteneva, e tradiva, nello stesso tempo, la sua piena consapevolezza di essere stato l’unico e reale obiettivo dell’agguato. Quanto al luogo dell’aggressione, gli inquirenti ipotizzarono, sulla base dell’attività di indagine compiuta nei giorni immediatamente successivi, che l’attentato fosse avvenuto in via Candore nei pressi del numero civico 25, dove le forze dell’ordine, ivi recatisi in data 1-5-1995, a seguito di voce confidenziale, notarono un bossolo per pistola cal. 7,65 e, su una finestra dell’abitazione sita al N. 25, un foro di proiettile (vedi fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti dal Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura, contenente il verbale di sopralluogo e le foto allegate, relativi al rinvenimento del predetto bossolo e di una vetrata con il vetro rotto, presumibilmente da un colpo di arma da fuoco - tali documenti si trovano inseriti nel fascicolo N. 174 degli atti irripetibili). Gli agenti DOMINICI Enrico e PECORARO Ignazio, che eseguirono il suddetto accertamento in via Candore, escussi all’udienza del 27-10-1995, hanno dichiarato di avere escusso a sommarie informazioni gli abitanti della casa nella quale fu rinvenuto il vetro rotto e delle case che si trovavano lì vicino, ma nessuno seppe dire qualcosa di preciso e solo una signora dichiarò di aver sentito dei colpi in rapida successione ed il rumore del vetro, ma, affacciatasi alla finestra, non notò nulla di strano. Affermazioni perfettamente collimanti con quelle dei suddetti agenti ha effettuato al dibattimento il teste LO IACONO Paolo, escusso all’udienza del 27-10-1995, il quale abitava a pochi metri di distanza dalla suocera, la cui abitazione aveva riportato la rottura del vetro. Il teste ha, infatti, dichiarato di essersi affacciato dopo i colpi di pistola, probabilmente tre colpi, ma di non aver visto nessuno, mentre qualche tempo prima aveva solo notato dei predicatori transitare tranquillamente per quella strada. Il LO IACONO ha, quindi, precisato che il vetro della porta finestra della suocera era stato perforato all’altezza di circa un metro o poco più dal piano di calpestio.
Di tale fatto hanno, in seguito, parlato numerosi collaboratori di giustizia, primo fra tutti SANTACATERINA Umberto, sulla base delle cui dichiarazioni, la pubblica accusa ha sostenuto che VILLARI, quando venne ferito nelle circostanze suindicate, era stato fatto oggetto di un attentato alla vita ad opera di VENUTO Giuseppe , su mandato di LEO Giuseppe. Verranno, pertanto, di seguito passate in rassegna le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulle quali si fonda l’accusa, per poi esaminarle più approfonditamente al fine di verificarne l’attendibilità.
SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 7-2-1994, del 9-2-1994 e del 15-2-1994) di aver saputo da VENUTO Giuseppe e da LEO Giuseppe che lo stesso VENUTO Giuseppe insieme a BRIGANDI’ Antonio aveva commesso un tentato omicidio in danno di VILLARI Antonino. Il fatto avvenne “nella contrada Catalani, vicino casa mia”, benché il VILLARI avesse detto che gli avevano sparato in altra via. La vittima si trovava a bordo di un’autovettura Volvo 480 di proprietà dello SPARACIO, mentre il VENUTO era a piedi, avendo “lasciato la macchina a Villa Quiete” da dove si recò, poi, in quel posto, in un punto in cui, essendo la strada stretta, il VILLARI avrebbe dovuto rallentare.
PARATORE Vincenzo (sentito su tale
fatto alle udienze del 1-4-1996, del 12-4-1996 e del 13-4-1996) ha dichiarato
che all’epoca dei fatti in esame egli si trovava detenuto (dai dati
forniti dal D.A.P. risulta che lo stesso si trovava ristretto sin dal 10-11-1988
all’interno della Casa Circondariale di Messina) ed inizialmente apprese solo dai giornali che VILLARI Antonino, inteso
“siccia”, cugino di SPARACIO Luigi
, era stato ferito (il collaboratore
ha offerto, in proposito, uno squarcio di vita carceraria che non è di
interesse ai fini dell’accertamento che questa corte deve compiere in
relazione alla vicenda in esame). Subito
dopo essere stato ferito, il VILLARI venne, tuttavia, arrestato per
favoreggiamento (ciò risulta confermato oltre che dal contenuto della sopra
citata sentenza, anche dai dati forniti dal D.A.P.) e
condotto pure lui nella Casa Circondariale di Messina, dove rimase detenuto
nell’infermeria dell’istituto (è stata acquisita copia del diario
clinico del detenuto VILLARI Antonino, relativo alle cure prestategli
all’interno della Casa circondariale di Messina dal 29-4-1989 al 10-5-1989,
data nella quale venne dimesso per sopraggiunti provvedimenti di libertà - vedi
documento N. 112 di cui all’ordinanza del 19-7-1997). Il
collaboratore ha, quindi, aggiunto che egli si recava a quel tempo più volte in
infermeria a causa di una neuropatia muscolare (è stata acquisita al N. 109
dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997, copia della cartella clinica
relativa alle cure prestate nei mesi di aprile e di maggio 1989 al detenuto
PARATORE Vincenzo) ed ebbe modo di
incontrarsi, pertanto, con il VILLARI e parlare di questo fatto. Questi gli
disse che autori dell’attentato erano stati VENUTO Giuseppe
, che sparò, e SARNATARO Sabatino, che
portò la moto vespa. I due videro il VILLARI che “stava passando con la
macchina” e “gli hanno esploso alcuni colpi di pistola e l’hanno preso
alla spalla”. Va, infine, rilevato che il collaboratore non
saputo dire con esattezza il luogo in cui avvenne l’agguato.
LA TORRE Guido (sentito in merito all’episodio delittuoso in esame all’udienza del 30-4-1996) ha dichiarato che VILLARI Antonino, inteso “siccia”, successivamente ucciso nell’ottobre 1992, cugino e persona di fiducia di SPARACIO Luigi , subì nell’anno 1989 un attentato nei pressi di casa sua. Egli in quel periodo si trovava ristretto in carcere e seppe da D’ARRIGO Marcello (risulta, a tal proposito, dai dati forniti dal D.A.P. e dalla attestazione trasmessa dalla direzione della Casa Circondariale di Messina - vedi documento N. 72 acquisito a seguito di ordinanza del 19-7-1997- che LA TORRE Guido fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina dal 1-2-1989 al 12-2-1990, ed occupò la cella N. 32 del 1° piano “camerotti”, dove fu collocato per un certo periodo anche D’ARRIGO Marcello , che fu lì detenuto dal 1-2-1989 al 31-12-1989), al cui gruppo criminoso apparteneva, il quale aveva, a sua volta, saputo detta circostanza da PARATORE Vincenzo, al reparto “cellulari” del carcere, che autore del ferimento ai danni del VILLARI era stato VENUTO Giuseppe , ma essi non parlarono delle modalità del fatto.
LEO Giovanni (sentito alle udienze del 9-7-1996, del 23-7-1996 e del 24-7-1996) ha affermato che l’attentato ai danni di VILLARI Antonino, uomo fidatissimo di SPARACIO, fu opera del clan “LEO”, al quale egli apparteneva. Ha, quindi, spiegato che a quel tempo egli si trovava in semilibertà (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che a LEO Giovanni venne concessa la semilibertà in data 25-1-1989 e gli venne sospesa in data 6-7-1989) e ricevette la visita del fratello LEO Giuseppe, il quale gli disse di aver saputo da SARNATARO Sabatino che “che VENUTO era un confidente di SPARACIO” ed aveva, pertanto, l’intenzione di ucciderlo. Poiché egli aveva la massima fiducia nel VENUTO, il quale “tramite me ha conosciuto mio fratello”, volle parlargli e questi, quando seppe tutta la questione, si arrabbiò molto e, per dimostrare che non era vicino a SPARACIO, “gli è preso un colpo di testa, era lui e BRIGANDI’, e se ne andò a girare con la pistola. Infatti in via Catalano, via Catania, una cosa del genere, incontrò il VILLARI e gli spararono”. Le accuse del SARNATARO nei confronti del VENUTO non rispondevano, infatti, al vero ed erano, verosimilmente, dettate da gelosia nei confronti del VENUTO “perché VENUTO era figlioccio di mio fratello, in sostanza lui voleva far uccidere il VENUTO per prendere il posto del VENUTO”. Egli seppe i particolari del fatto dallo stesso VENUTO, a casa del quale si recò “dopo qualche ora di questo tentato omicidio”. Il VENUTO gli disse “sono andato là, ho cercato SPARACIO, ho trovato VILLARI e ho sparato a VILLARI”. Il VENUTO gli raccontò anche le modalità dell’agguato, dicendogli che si recò sul posto dell’attentato, insieme a BRIGANDI’ Antonio , a bordo di una moto. Essi incontrarono il VILLARI, che era a bordo di un’autovettura Volvo, “scesero dalla moto e gli spararono direttamente davanti”, ma non riuscirono ad ucciderlo “perché poi lui ha volato con la macchina. Siccome loro si erano messi davanti e lui con la macchina, quando li ha visti, si è abbassato, giusto? Loro sono incominciati a sparare, si è abbassato e ha accelerato al massimo. Siccome era una macchina veloce si sono spostati. [...] Così è riuscito, diciamo, a scampare alla morte”.
GIORGIANNI Salvatore (sentito su tale fatto all’udienza del 28-10-1996) ha affermato che VILLARI Antonino, inteso “siccia”, era cugino di SPARACIO Luigi e faceva parte del gruppo criminoso da quest’ultimo diretto, all’interno del quale “faceva droga, spostava le armi, accompagnava i latitanti”. Il collaboratore ha aggiunto che all’epoca dell’attentato nei confronti del VILLARI egli si trovava latitante e per questo fatto “si attribuiva la responsabilità a LEO”, tanto che si pensò di effettuare un’azione di rappresaglia, uccidendo uno dei fratelli PANTO’, che erano cognati del LEO, ma lo SPARACIO si oppose. Quando, poi, il VILLARI, che era stato arrestato per favoreggiamento, venne scarcerato, andò a trovarli a Falcone, dove essi si trovavano a quel tempo latitanti, con un’autovettura Volvo 480 rossa di proprietà di SPARACIO, la stessa nella quale si trovava quando subì l’attentato dove rimase “colpito alla spalla, a un braccio”, e disse loro che l’aggressione, avvenuta “sulla salita che porta a Mangialupi”, era stata compiuta da due persone, delle quali era, però, riuscito a riconoscere solo VENUTO Giuseppe .
MARCHESE Mario (sentito su tale fatto delittuoso all’udienza del 24-9-1996) ha affermato di aver saputo dallo stesso VILLARI Antonino, in carcere (risulta dai dati forniti dal D.A.P che MARCHESE Mario fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina sin dal 30-9-1988), quando questi, dopo l’aggressione subita, venne arrestato per favoreggiamento, che esecutore materiale dell’attentato era stato VENUTO Giuseppe mentre mandante doveva ritenersi LEO Giuseppe, in quanto “in quel periodo lì erano entrati in guerra il LEO contro lo SPARACIO”. Il VILLARI gli disse che stava percorrendo, a bordo dell’autovettura Volvo del cugino SPARACIO Luigi una strada (che il collaboratore non è riuscito a ricordare), quando una moto di dietro “ha incominciato a sparare”, ferendolo, anche se, inizialmente, non si accorse nemmeno di essere stato colpito.
SPARACIO Luigi (sentito su tale fatto alle udienze del 9-10-1996, del 15-10-1996 e del 16-10-1996) che all’epoca del fatto vi era in corso una “guerra” tra il clan da lui diretto e quello di LEO Giuseppe. VILLARI Antonino, successivamente deceduto, era suo cugino ed apparteneva al suo clan dove si occupava di “estorsioni e traffico di droga” e per tale motivo il clan “LEO”, “perché non è che si poteva permettere qualche altro a fare questa cosa”, decise la sua uccisione. “So che gli esecutori sono stati VENUTO Giuseppe e SANTACATERINA Umberto, che mio cugino si stava recando presso delle persone che conosceva, era stato visto da SANTACATERINA mentre saliva in questa strada che era una strada stretta, poi hanno aspettato là per circa un’ora, un’ora e mezza, quando mio cugino scendeva con la macchina, li ha riconosciuti subito, sia il SANTACATERINA che il VENUTO. C’era anche una terza persona, però non è riuscito a riconoscerla. [...] Lui si abbassò e siccome la strada era stretta, ha messo la prima in questa macchina (poi il collaboratore specificherà che si trattava di una Volvo 480 di sua proprietà) e siccome era una macchina anche veloce, perciò è riuscito a fuggire”. In una successiva udienza lo SPARACIO descriverà nuovamente la dinamica dell’azione delittuosa, dicendo, in modo parzialmente difforme ma, probabilmente, più puntuale, che “lui [VILLARI Antonino] quando è salito per andare a trovare questa persona, o non mi ricordo se sia andato a casa sua, quando è salito, ha visto SANTACATERINA, perché SANTACATERINA abita in una traversa di questa stradetta stretta, ha visto SANTACATERINA che l’ha visto salire. Poi, dopo due ore, quando è sceso, lui ha visto queste due, tre persone incappucciate dietro un muretto, perciò lui si è abbassato”. Il collaboratore ha, quindi, specificato che gli aggressori “non potevano avere mezzi” e che egli apprese le suddette modalità del fatto dallo stesso cugino VILLARI Antonino.
RIZZO Rosario (sentito sul fatto in esame all’udienza del 4-6-1996) ha riferito che a quel tempo “c’era sempre a lotta fra LEO e SPARACIO” e VILLARI Antonino apparteneva al clan diretto dal cugino SPARACIO Luigi . In ordine al fatto delittuoso il collaboratore ha, quindi, dichiarato che “io, tannu, ho saputo, cu nu dissi SPARACIO a nui, chi fu Pippo VENUTO chi ci sparau” e “si diceva” che “sulla macchina c’era anche lui”, “c’era anche lo SPARACIO lì in quella zona”.
CARIOLO Antonio
(sentito all’udienza del 1-7-1996) ha affermato che “VILLARI
imputava questo fatto a VENUTO Giuseppe
”, come egli ebbe modo di apprendere in
carcere (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CARIOLO Antonio
fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina sin dal
28-7-1988), quando questi fu arrestato
“successivamente a quell’attentato”
e venne rinchiuso nella sua stessa cella. Il VILLARI fu ferito mentre si trovava
solo a bordo di un’autovettura Volvo “in uso a SPARACIO Luigi
” e percorreva “una via attigua alla
Casa Circondariale di Gazzi, [...] andando verso Provinciale”.
VENTURA Salvatore (sentito sul fatto in esame all’udienza del 29-5-1996) ha dichiarato solamente di aver saputo che VILLARI Antonino subì un attentato nell’ambito della “guerra tra LEO e SPARACIO”, del quale fu autore VENUTO Giuseppe , mentre mandante fu LEO Giuseppe. Va sin d’ora rilevato che alle dichiarazioni di VENTURA Salvatore non può essere attribuito alcun valore probatorio, poiché il collaboratore non ha fornito alcun dettaglio dell’azione delittuosa, relativo al mandato o anche alla fase esecutiva, tale da poter comprovare l’originalità e l’affidabilità delle sue conoscenze, mentre è certo che, non avendo egli partecipato in alcun modo al delitto, dovette apprendere da altri chi ne fosse il responsabile. Il collaboratore non ha fornito, tuttavia, alcuna utile indicazione al fine di riuscire ad individuare la fonte delle sue conoscenze e sembra, pertanto, elevatissimo il pericolo che il VENTURA abbia riferito mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale. Per tale motivo le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate per la prova del fatto, ostandovi il divieto di cui al 3° comma dell’art. 194 c.p.p..
Vanno, infine, menzionate le dichiarazioni dell’imputato VENUTO Giuseppe , sentito all’udienza dell’11-11-1996, il quale ha protestato la propria innocenza. Ha ammesso di essere stato amico di LEO Giovanni , insieme al quale venne arrestato due volte, e di avere, tramite quest’ultimo, conosciuto in carcere il fratello LEO Giuseppe, ma ha rilevato che nell’anno 1993, egli mentre si trovava detenuto nel carcere di Taranto, nella stessa cella nella quale si trovava ristretto anche LEO Giovanni , litigò con lui per motivi futili e non vi fu più, da allora, una riconciliazione. Tale circostanza è stata ricordata anche da LEO Giovanni , il quale ha, però, minimizzato il fatto, affermando che si è trattato di “qualche discorso, non propria vera lite”.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia certa la prova della colpevolezza di VENUTO Giuseppe in ordine ai reati a lui ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame (capi “97” e “98” di imputazione) e, di conseguenza, sussiste e va affermata la sua responsabilità.
Non possono esservi dubbi, non solo sulla base delle dichiarazioni sopra brevemente riassunte dei numerosi collaboratori di giustizia, ma anche in considerazione della personalità della vittima, che il fatto di sangue in esame vada inserito nell’ambito delle lotte tra i gruppi di criminalità contrapposti operanti nella città di Messina. Il VILLARI era, infatti, un esponente di primissimo piano all’interno del clan “SPARACIO”, dove poteva godere della piena fiducia del capo, col quale era legato non solo da rapporti malavitosi, ma anche di parentela. La figura del VILLARI è stata già tratteggiata quando si è analizzata l’associazione “SPARACIO” e se ne sono descritte le attività illecite e, per tale motivo, è sufficiente limitarsi in questa sede a brevi cenni rinviando per ogni ulteriore approfondimento a quanto si è detto in precedenza. Si è sottolineata, allora, l’importanza della figura di VILLARI Antonino, inteso “siccia”, sulla base delle concordi dichiarazioni tanto dello SPARACIO che di altri collaboratori, molti dei quali appartenenti al medesimo sodalizio criminoso, che lo hanno indicato quale soggetto che si occupava soprattutto del traffico di stupefacenti all’interno del clan e lo hanno sovente accostato in tale ruolo a CARIOLO Antonio (vedi dichiarazioni di VITALE Giovanni all’udienza del 25-10-1996, di GIORGIANNI Salvatore all’udienza del 28-10-1996, di LA TORRE Guido all’udienza del 30-4-1996, di PARATORE Vincenzo all’udienza del 9-1-1996 e, similmente, all’udienza del 10-4-1996, di CASTORINA Pasquale all’udienza del 20-5-1996, di RIZZO Rosario all’udienza del 4-6-1996, di MANCUSO Giorgio all’udienza del 24-6-1996, di VENTURA Salvatore all’udienza del 29-5-1996, di MARCHESE Mario all’udienza del 23-9-1996. Non sono mancate, tuttavia, dichiarazioni di collaboratori di giustizia i quali hanno ricordato specifiche attività illecite del VILLARI anche nel settore delle estorsioni (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo all’udienza del 13-4-1996) e dell’usura (vedi, soprattutto le dichiarazioni di CARIOLO Antonio all’udienza del 1-7-1996) ed hanno attribuito allo stesso anche ruoli delicati nell’organizzazione del clan, come quello della ripartizione dei proventi illeciti tra gli affiliati del gruppo di SPARACIO Luigi e quello della custodia di armi del sodalizio (vedi, anche su tali fatti le dichiarazioni di CARIOLO Antonio all’udienza del 1-7-1996). Si è, inoltre, evidenziato, quando si è tracciato un sintetico quadro delle vicende della criminalità organizzata messinese, che a quel tempo il clan “SPARACIO” era in lotta con il clan “LEO”, come risulta comprovato da numerosi episodi delittuosi, perpetrati sia prima che dopo l’attentato in esame, che sono stati chiaramente perpetrati in esecuzione di una strategia malavitosa dei due clan suindicati diretta a raggiungere una posizione di supremazia. Le azioni delittuose nei confronti del LEO o dei suoi uomini da parte del clan “SPARACIO” hanno, infatti, avuto inizio con un clamoroso attentato ai danni dello stesso LEO Giuseppe, eseguito, come si è visto, il 13-6-1988 da un gruppo di killers che si recarono al villaggio Aldisio e spararono in strada all’impazzata ferendo numerose persone del tutto estranee agli ambienti delinquenziali. Seguirono, qualche tempo dopo, l’omicidio di tale BONAFFINI, ritenuto affiliato al LEO, e, nel settembre 1988, un secondo attentato, anche questo fallito, sempre ai danni di LEO Giuseppe. Dopo l’attentato in esame vi fu, come si vedrà, in epoca prossima al giugno 1989, il tentato omicidio di VENUTO Giuseppe , imputato in relazione all’episodio delittuoso in esame, e, in data 16-7-1989, l’omicidio di SARNATARO Sabatino ed il contestuale tentato omicidio di COSTANTINO Giovanni . Tra le fila del clan “SPARACIO” cadde, invece, PATTI Antonino, ucciso da uomini del LEO il 20 settembre 1988.
Risulta, allora del tutto verosimile la ricostruzione dell’episodio delittuoso oggetto di accertamento, fondata sulla base delle unanimi dichiarazioni di accusa, secondo cui l’attentato al VILLARI si iscriveva nella lotta suindicata tra il clan “SPARACIO” ed il clan “LEO” ed altrettanto verosimile l’accusa nei confronti di VENUTO Giuseppe che del clan “LEO” era certamente un affiliato, come si vedrà meglio quando verrà esaminata la sua posizione con riferimento al reato associativo. Va, tuttavia, sin d’ora rilevato che lo stesso imputato non ha potuto negare, essendo stato, peraltro, arrestato due volte insieme a lui, l’esistenza di legami di amicizia con LEO Giovanni , fratello del capo clan LEO Giuseppe ed anch’egli affiliato al medesimo sodalizio, rapporti che, evidentemente non si limitavano ad una lecita frequentazione, ma che si estendevano anche al compimento di attività illecite. L’imputato ha, quindi, ammesso di aver partecipato alla cerimonia nuziale di MANCUSO Giorgio , altro esponente di rilievo, come si è visto, del clan “LEO”, ed anche tale circostanza appare significativa, poiché il VENUTO poteva ragionevolmente intrattenere stretti rapporti con il MANCUSO solo in virtù della comune militanza in detto clan. Tali parziali ed implicite ammissioni costituiscono, allora, formidabile elemento di conferma delle accuse provenienti da diversi collaboratori di giustizia, quali SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, PIETROPAOLO Pasquale , VENTURA Salvatore , MANCUSO Giorgio , LEO Giovanni , FERRARA Sebastiano , MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , COSTANTINO Giovanni , i quali, come si vedrà, lo hanno unanimemente accusato di aver fatto parte sin dall’inizio del clan “LEO” e alcuni addirittura (SANTACATERINA Umberto, MANCUSO Giorgio e LEO Giovanni ) di essere stato legato con il capo da un rapporto particolarmente stretto, essendone divenuto “figlioccio”. Le condanne patite dall’imputato forniscono, infine, ulteriore e indiscutibile riscontro del superiore assunto e, in particolare, va segnalata la già citata sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 15-11-1990 e parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Messina in data 28-6-1991, la quale ha condannato ANTONUCCIO Aldo, VENUTO Giuseppe , LEO Giovanni , ZANTE Giovanni e BRIGANDI’ Antonio per il reato di tentata estorsione ai danni di CAMARDA Michele, amministratore unico dell’impresa edile S.IMM.I. s.r.l., fatto commesso da gennaio a luglio 1989, pochissimo tempo prima dell’attentato al VILLARI, che è ora oggetto di accertamento. Come si è visto quando si è esaminato in generale il reato associativo (vedi pag. 466 e segg.), la vicenda trattata nella predetta sentenza, manifesta in modo lampante quale fosse il tipico modo di operare delle organizzazioni criminali nella perpetrazione di estorsioni ai danni di imprese edili ed è indubbio che il fatto fosse espressione di un’attività di gruppo, sicché l’affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, nei confronti del VENUTO costituisce un indizio di notevole gravità circa la sua partecipazione anche all’organizzazione criminale alla quale era chiaramente riconducibile il fatto delittuoso.
Passando, quindi, ad esaminare nel dettaglio le singole accuse, si deve, anzitutto, rilevare che nessuno dei collaboratori di giustizia sentiti assistette all’esecuzione dell’attentato o ebbe in esso una qualche parte, ma essi hanno, per lo più, riferito fatti appresi, come si suole dire, de relato. Per la valutazione di simili dichiarazioni occorre, allora, come si è evidenziato nella parte introduttiva della presente sentenza dedicata a questioni di ordine metodologico, la massima circospezione, superiore a quella sempre necessaria nell’esame di accuse formulate da collaboratori di giustizia, da accogliere in ogni caso con grande prudenza. Va, inoltre, osservato che, con ogni probabilità, in considerazione del rilievo criminale della persona offesa, nell’ambiente delinquenziale circolarono notizie su tale ferimento, che diedero luogo ad un nucleo fondamentale di conoscenze, patrimonio comune di numerosissime persone, e tale circostanza, anche se ha finito con l’accreditare in modo pressoché unanime l’idea che l’imputato fosse stato il responsabile dell’agguato, non vale certo a rafforzare le accuse, poiché vi è sempre il pericolo che esse si fondino su elementi di scarso affidamento. Di fondamentale importanza nelle dichiarazioni de relato appare, allora, la verifica, oltre che dell’attendibilità della fonte immediata, problema, questo, comune anche alle altre fonti rappresentative costituite da dichiarazioni, anche dell’attendibilità della fonte primigenia o mediata, potendo anche verificarsi il caso che quest’ultima non abbia percepito correttamente o non abbia rappresentato esattamente, per i motivi più disparati, involontariamente o volontariamente, il fatto da provare. Sotto questo profilo occorre, pertanto, nel caso di specie, distinguere nettamente le numerose dichiarazioni di accusa, per le quali si pongono problemi interpretativi per molti aspetti comuni, provenienti da soggetti che hanno avuto come loro fonte mediata la stessa persona offesa, VILLARI Antonino, da quelle dichiarazioni di accusa provenienti da soggetti che hanno, viceversa, affermato di aver appreso notizie rilevanti sul fatto in esame attraverso diversi canali di informazione.
PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , RIZZO Rosario , CARIOLO Antonio hanno tutti affermato che gli elementi di conoscenza in loro possesso derivavano o da confidenze effettuate dallo stesso VILLARI Antonino o da confidenze di altre persone le quali, a loro volta, avevano appreso alcune circostanze del fatto dallo stesso VILLARI. Orbene, può, in generale, ritenersi, senza bisogno di ulteriori approfondimenti, che tali dichiarazioni sono sufficientemente attendibili nella parte in cui i suddetti collaboratori hanno sostenuto che ricevettero simili confidenze dal VILLARI o dalle altre persone indicate. Ciò vale soprattutto con riferimento alle dichiarazioni del PARATORE, del LA TORRE, del GIORGIANNI, del CARIOLO e dello SPARACIO, i quali appartenevano allo stesso clan criminoso del quale faceva parte la vittima, poiché è ragionevole supporre che il VILLARI abbia cercato di comprendere chi fosse stato colui o coloro che avevano attentato alla sua vita ed abbia comunicato i suoi sospetti alle persone a lui vicine da un punto di vista criminale, delle quali poteva fidarsi e dalle quali poteva trovare sostegno in eventuali azioni ritorsive. Le modeste difformità presenti tra le varie dichiarazioni, concordi, comunque, nell’accusare il VENUTO, non possono assumere, invece, un grande valore, poiché possono addebitarsi a più fattori, tutti ugualmente plausibili, fra i quali vanno sottolineati la difficoltà di memorizzare con precisione fatti ai quali il soggetto non ha partecipato e la facilità con la quale il trascorrere del tempo può sbiadire o addirittura alterare i ricordi.
La ricostruzione più precisa è, certamente, quella offerta da SPARACIO Luigi e ciò può facilmente comprendersi, poiché si deve ritenere che, per gli stretti rapporti esistenti tra il collaboratore e la vittima, i due abbiano ripetutamente parlato di tale vicenda di indubbio rilievo per le conseguenze che poteva avere nell’evoluzione dei rapporti tra i clan. Lo SPARACIO doveva, inoltre, essere particolarmente interessato al fatto, poiché egli, nella sua qualità di capo del sodalizio criminoso al quale apparteneva il VILLARI, era colui che doveva deliberare ed organizzare le eventuali azioni di risposta. Il tenore delle dichiarazioni di SPARACIO Luigi mostra, invero, chiaramente che il collaboratore ha serbato un preciso ricordo dei fatti e ciò contribuisce ad attribuire ad esse una peculiare attendibilità. Egli ha indicato, infatti, con assoluta esattezza il luogo nel quale avvenne l’attentato, che non emerse con sicurezza nel corso delle prime indagini, ma che corrisponde esattamente a quello che fu ipotizzato, come si è visto, dagli inquirenti sulla base del rinvenimento, in via Candore, di un bossolo e di un vetro rotto. Egli ha, quindi, descritto con grande accuratezza l’azione esecutiva, indicando anche la circostanza della presenza di SANTACATERINA Umberto nei pressi del luogo del delitto poco tempo prima che avvenisse l’attentato. Ciò ha, verosimilmente, fatto dire allo SPARACIO che anche il SANTACATERINA partecipò all’agguato, ma tale affermazione è, evidentemente, il frutto di una sua supposizione, che non risulta, tuttavia, suffragata da ulteriori elementi indiziari e che non appare a questa Corte sufficientemente fondata, dovendosi in proposito osservare che SANTACATERINA Umberto non ha esitato in altre circostanze ad attribuirsi la responsabilità per reati di analoga gravità, anche in casi nei quali la sua partecipazione al fatto appariva del tutto marginale (vedi, ad esempio, il tentato omicidio dell’avvocato CARRABBA) e, di conseguenza, non sembra ragionevole ritenere che abbia, viceversa, voluto, nel caso in questione, sottrarsi alle conseguenze penali delle proprie colpe, negando falsamente di aver partecipato al fatto. Quanto alle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia suindicati diversi dallo SPARACIO, esse risultano, invero, molto meno precise e circostanziate ma non appaiono per questo prive di rilievo, poiché confermano la circostanza che il VILLARI ritenne di poter riconoscere in uno degli attentatori l’imputato VENUTO Giuseppe e comunicò tale sua convinzione a numerose persone.
Il problema dell’attendibilità dell’accusa nei confronti del VENUTO non discende, nondimeno, dalla puntuale verifica dell’attendibilità dei suindicati collaboratori, poiché per tutti un simile giudizio può pervenire a risultati soddisfacenti e per alcuni, come per le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , persino a risultati largamente positivi, quanto, piuttosto dalla verifica dell’attendibilità della percezione del VILLARI. Il problema fondamentale è, infatti, quello concernente la possibilità che ebbe VILLARI Antonino di percepire correttamente la fisionomia degli attentatori e di riconoscere in uno di loro il VENUTO. Si deve, allora, evidenziare che, secondo le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , le quali hanno offerto, come si è visto, la più puntuale descrizione dell’azione esecutiva, gli attentatori, in numero si due o tre, agirono tutti a volto coperto. Tale circostanza, che risulta, peraltro, perfettamente ragionevole, tenuto conto che l’agguato avvenne in una zona abitata della città e gli aggressori avrebbero potuto, pertanto, essere notati da terze persone, indebolisce, allora, notevolmente l’efficacia probatoria delle accuse provenienti dai suddetti collaboratori, poiché se non può escludersi che il VILLARI fosse in grado di riconoscere il VENUTO anche travisato, sulla sola base della sua conformazione fisica, è evidente che non è possibile controllare se un simile riconoscimento, fondato su elementi in larga parte non più verificabili, sia sufficientemente affidabile o presenti elevati margini di errore o sia addirittura, basato essenzialmente su delle supposizioni.
La prova della colpevolezza del VENUTO non può, pertanto, fondarsi sulle suindicate dichiarazioni, le quali possono avere solo un valore indiziario, ma va rinvenuta in altri elementi di prova aventi univoco significato. Di straordinaria importanza risultano, allora, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto e LEO Giovanni , poiché provenienti entrambe da soggetti che facevano parte del medesimo clan criminoso al quale era affiliato il VENUTO e che, pertanto, a differenza dei collaboratori le cui dichiarazioni sono state sopra esaminate, potevano avere una conoscenza dei fatti molto più precisa, in quanto proveniente dagli stessi soggetti che ne furono protagonisti.
Va, soprattutto, sottolineata l’attendibilità delle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, non solo perché il collaboratore è stato il primo a descrivere l’azione delittuosa e ad indicare agli inquirenti i soggetti che se ne resero responsabili, sicché può tranquillamente escludersi che le sue dichiarazioni siano state influenzate o condizionate da quelle di altri collaboratori, ma anche perché il suo racconto è sufficientemente preciso e rivela, attraverso la puntuale indicazione del luogo in cui fu consumato il delitto, l’assoluta originalità e affidabilità delle sue conoscenze. La ricostruzione offerta dal collaboratore appare, infine, coerente e verosimile anche nell’indicazione di BRIGANDI’ Antonio quale complice del VENUTO, poiché sono certi gli stretti rapporti, anche di natura criminale, esistenti tra i due soggetti sopra menzionati, i quali furono entrambi condannati, in concorso tra loro, con la sentenza sopra citata pronunciata dal Tribunale di Messina in data 15-11-1990, per un tentativo di estorsione commesso ai danni di tale CAMARDA pochissimo tempo prima del fatto in esame.
LEO Giovanni , ha sostenuto, come si è visto, in modo perfettamente collimante con le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, che VENUTO Giuseppe sparò al VILLARI e che suo complice fu BRIGANDI’ Antonio . Anche le dichiarazioni del suddetto collaboratore appaiono, invero, sufficientemente attendibili, benché alcuni particolari riferiti dal LEO destino qualche perplessità. In particolare non sembra verosimile che gli attentatori si imbatterono casualmente nel VILLARI, mentre si trovavano a bordo della loro moto, sia perché l’agguato avvenne in un punto particolarmente favorevole ad una simile azione, nel quale l’autovettura del VILLARI doveva necessariamente rallentare, fatto che denota un accurato studio delle modalità esecutive, sia perché non è pensabile che gli aggressori, alla vista del VILLARI, abbiano avuto il tempo, in quei pochi secondi a disposizione prima che l’autovettura si allontanasse, di scendere dalla moto e di sparare alla vittima, sia perché tanto SANTACATERINA Umberto che SPARACIO Luigi , i quali sono stati particolarmente accurati nella descrizione del fatto, hanno chiaramente affermato che gli attentatori si trovavano a piedi. Sembra, inoltre, poco verosimile che gli attentatori fossero alla ricerca di SPARACIO Luigi e si imbatterono quasi casualmente nel VILLARI, poiché dell’agguato venne teso, come hanno riferito LA TORRE Guido e SPARACIO Luigi (anche PARATORE Vincenzo ha, però, ricordato, all’udienza del 13-4-1996, che il VILLARI abitava nel rione Valle degli Angeli), proprio nei pressi dell’abitazione del VILLARI, in una zona periferica della città dove non vi era motivo che si recasse lo SPARACIO, che abitava, viceversa, nel centro cittadino. E’ possibile, invero, che le suesposte circostanze derivino da una elaborazione personale dei ricordi del LEO, probabilmente indotta dalle altre conoscenze in suo possesso, basate sulle rivelazioni del VENUTO, il quale gli fece comprendere, a torto o a ragione, che il delitto fu determinato da una decisione improvvisa ed estemporanea, ma è, comunque, certo che, per gli strettissimi rapporti con il VENUTO, ammessi dallo stesso imputato, egli dovette conoscere almeno gli elementi essenziali del fatto, mentre non vi sono motivi fondati per potere affermare che le accuse del collaboratore siano state mosse da intenti calunniosi. L’asserito litigio verificatosi in carcere tra LEO Giovanni e VENUTO Giuseppe non sembra, infatti, che possa giustificare una falsa incolpazione sia perché esso fu determinato, come ha ammesso il VENUTO, da futili motivi, sia, soprattutto, perché il LEO non ha mostrato di nutrire rancore nei confronti dell’imputato che non ha esitato a scagionare in un altro grave delitto, l’omicidio di CAVO’ Domenico, nel quale questi era accusato da numerosi altri collaboratori.
Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto e quelle di LEO Giovanni , concordanti tra loro nel nucleo fondamentale dell’accusa nei confronti del VENUTO e del BRIGANDI’ e coerenti con gli altri elementi indiziari basati sulla percezione dei fatti da parte della vittima, nonché con quelli relativi alla personalità dell’imputato, non possono, allora, lasciare dubbi, ad avviso di questa Corte, in ordine alla partecipazione, con il ruolo di killer, dell’imputato VENUTO Giuseppe all’attentato nei confronti di VILLARI Antonino.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve, pertanto, ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio in persona di VILLARI Antonino, nonché dei reati di detenzione e porto illegali di una pistola calibro 7,65 e delle relative munizioni, con tutte le aggravanti oggettive contestate e va, pertanto, affermata la penale responsabilità di VENUTO Giuseppe in ordine a tali delitti, che debbono considerarsi astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Corretta appare, poi, la qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio, tenuto conto non solo delle inequivoche dichiarazioni di tutti i collaboratori sentiti e, in ispecie, di SANTACATERINA Umberto e di LEO Giovanni , i quali hanno concordemente affermato che intento degli aggressori era quello di togliere la vita a VILLARI Antonino, ma anche di altri elementi aventi sicuro valore indiziario, quali la natura stessa del delitto, che ebbe le caratteristiche dell’agguato mafioso, nel quale obiettivo degli attentatori è l’eliminazione dei soggetti appartenenti ai clan rivali, l’utilizzazione di un’arma idonea a provocare la morte e la localizzazione dell’unico colpo che raggiunse la vittima in una parte del corpo vitale. Si può, pertanto, tranquillamente affermare non solo l’idoneità degli atti posti in essere a provocare la morte della vittima e la loro inequivoca direzione verso tale scopo, ma anche l’esistenza del cosiddetto animus necandi. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, d’altronde, ripetutamente affermato[1] che la volontà omicida, in mancanza di confessione dell’imputato, come nel caso de quo, deve essere rilevata dal giudice attraverso elementi indiziari, quali, precipuamente, le concrete modalità di realizzazione della condotta, come la direzione ed il numero dei colpi diretti alla vittima, le parti del corpo attinte dai medesimi, la distanza tra agente e parte offesa, l’obiettiva idoneità dell’azione a provocare l’evento. La circostanza che l’azione delittuosa non fu portata a compimento non sembra, peraltro, assumere alcun significativo valore, tenuto conto che ciò dipese esclusivamente dalla prontezza di reazione della vittima, la quale riuscì a fuggire.
Non risulta provata, infine, l’aggravante soggettiva della premeditazione, la quale consiste, come si è visto, più volte, in una particolare intensità del dolo, per la cui configurabilità sono richiesti due elementi, uno di natura cronologica e l’altro di carattere ideologico.
Come si è già osservato in precedenza, la circostanza aggravante della premeditazione, consistendo in un fatto interiore, non è di agevole accertamento e va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato. Nel caso di specie non vi sono, tuttavia, elementi per potere affermare che la risoluzione criminosa rimase ferma nell’animo del VENUTO senza soluzioni di continuità fino alla commissione del crimine per un intervallo temporale sufficiente a farlo riflettere ed eventualmente recedere dal proposito. I collaboratori escussi non hanno fornito, infatti, alcun chiarimento utile per comprendere quando iniziò la sua partecipazione morale al fatto delittuoso e non può escludersi che egli, quale affiliato al clan “LEO” e, come tale, soggetto del quale il capo del sodalizio poteva disporre liberamente ed incondizionatamente, anche in tempi brevissimi, sia stato incaricato dell’esecuzione del delitto immediatamente prima della sua perpetrazione, mentre secondo la ricostruzione offerta da LEO Giovanni, il quale è stato l’unico a fornire qualche notizia sulla fase ideativa dell’attentato, il delitto avrebbe, addirittura, avuto la sua origine in una decisione improvvisa ed estemporanea.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine di tutti gli episodi delittuosi.