2.3.3.29. Tentato omicidio ai danni di Venuto Giuseppe

Imputati: Trischitta Pietro , Giorgianni Salvatore

Il tentato omicidio ai danni di VENUTO Giuseppe , contestato agli imputati TRISCHITTA Pietro  e GIORGIANNI Salvatore  ai capi “28” e “29” della rubrica, è un fatto che non venne mai denunciato dalla parte offesa e intorno al quale gli inquirenti non svolsero mai delle indagini, ma fu rivelato solamente dopo alcuni anni dai collaboratori di giustizia, i quali hanno anche indicato i soggetti che ne furono autori. Mancano, pertanto, nel caso di specie quei numerosi elementi (verbali di sopralluogo, referti medici, deposizioni della parte offesa o di altre persone presenti al fatto), i quali consentono, in altri simili episodi delittuosi, di raggiungere agevolmente e senza particolari difficoltà la prova storica del fatto. Va, peraltro, rilevato che anche al dibattimento, dopo le propalazioni dei collaboratori di giustizia, VENUTO Giuseppe , che è imputato nel presente procedimento di altri gravissimi delitti, ha mantenuto il precedente atteggiamento e, sentito all’udienza dell’11-11-1996, ha affermato di non ricordare di essere stato mai oggetto di aggressione da parte del TRISCHITTA e del GIORGIANNI, mentre è evidente che un simile fatto, se si fosse verificato, non avrebbe potuto certamente essere da lui dimenticato. L’accertamento della responsabilità degli imputati richiede, pertanto, che vengano, anzitutto, esaminate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno consentito la formulazione dell’accusa nei loro confronti.

Il primo collaboratore a narrare tale fatto è stato SANTACATERINA Umberto, il quale ha dichiarato (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 7-2-1994 e del 15-3-1994) che in quel periodo era libero (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che venne scarcerato il 31 marzo 1989) e frequentava VENUTO Giuseppe , dal quale seppe “la sera stessa o l’indomani mattina” del fatto che GIORGIANNI Salvatore  e TRISCHITTA Pietro  avevano attentato alla sua vita. Gli autori del fatto furono riconosciuti non dal VENUTO, ma da tale BAVASTRELLI Natale, “un ragazzo che sta a Fondo Pugliatti”. Il VENUTO si trovava seduto in macchina insieme a ZANTE, davanti al chiosco per la vendita di giornali gestito dal padre in via Piemonte. Il TRISCHITTA ed il GIORGIANNI arrivarono sul posto a bordo di una moto, “la moto gli è passata davanti e non l’ha riconosciuto prima al VENUTO in macchina; hanno fatto un po’ di metri con la moto e il BAVASTRELLI si è avvicinato a Pippo VENUTO in macchina e gli ha detto: stai attento che c’è TRISCHITTA e Salvatore GIORGIANNI con la motocicletta; quando la motocicletta ha girato di nuovo per scendere in giù, [...] come si sono avvicinati vicino alla macchina, il VENUTO e il ZANTE sono scappati dalla macchina, [...] il TRISCHITTA è sceso dalla moto e l’ha ricorso solo che è caduto e non ha potuto sparare”. Non vennero, pertanto, esplosi colpi di pistola. Mandante dell’attentato fu SPARACIO Luigi, il quale voleva la morte del VENUTO, poiché questi aveva poco tempo prima sparato al cugino dello SPARACIO, VILLARI Antonino.

Ritiene questa Corte che la vicenda esposta dal SANTACATERINA sia, anche alla luce degli ulteriori elementi istruttori che verranno di seguito esaminati, sufficientemente provata, almeno per quanto riguarda lo svolgimento dell’azione esecutiva. Il collaboratore è, infatti, persona pienamente credibile, tenuto conto che apparteneva al medesimo gruppo criminoso del quale si assume che facesse parte pure la vittima e poteva, pertanto, ricevere da questa le asserite confidenze. Egli è stato, inoltre, il primo a descrivere l’azione delittuosa e ad indicare agli inquirenti i soggetti che se ne resero responsabili, sicché può tranquillamente escludersi che le sue dichiarazioni siano state influenzate o condizionate da quelle di altri collaboratori o anche da notizie di altri tipo (ad esempio, giornalistiche) apprese da soggetti diversi rispetto a coloro che ne furono protagonisti. Benché le sue parole siano contraddette da quelle del VENUTO, la descrizione dei fatti da lui resa appare, inoltre, del tutto verosimile e pienamente attendibile, ed ha trovato un significativo riscontro, innanzi tutto, nelle dichiarazioni di tale ZANTE, persona da lui indicata come presente al fatto, e, poi, in quelle di numerosi altri collaboratori, tra i quali anche GIORGIANNI Salvatore, che egli ha accusato di tale delitto. Sembra, viceversa, che il SANTACATERINA abbia avanzato delle mere supposizioni, anche se pienamente ragionevoli, quando si è soffermato sulle ragioni del delitto ed ha indicato il mandante dello stesso, in quanto egli non poteva certamente sapere, avendo avuto come unica fonte di conoscenze lo stesso VENUTO, né chi avesse armato la mano dei due attentatori, né il motivo per il quale costoro agirono. Anche tale parte del racconto si presenta, tuttavia, non priva di rilievo, poiché permette di collocare temporalmente i fatti con sufficiente precisione, in un’epoca successiva e prossima all’agguato nei confronti del VILLARI, che fu consumato il 29 aprile 1989.

Nel valutare, poi, l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del SANTACATERINA occorre, anzitutto, soffermarsi sulla personalità di coloro che furono, secondo la ricostruzione dei fatti offerta dal collaboratore, i protagonisti della vicenda. Già si è detto, quando si è esaminato il tentato omicidio di VILLARI Antonino, per il quale è stata affermata la responsabilità del VENUTO (vedi pag. 1701 e segg.), che quest’ultimo apparteneva al clan “LEO”. Ciò non appare seriamente contestabile e sul punto è sufficiente rinviare alle osservazioni già effettuate ed a quello che si dirà meglio quando si esaminerà la sua posizione riguardo al reato associativo. GIORGIANNI Salvatore  e TRISCHITTA Pietro  erano, viceversa, entrambi affiliati al clan “SPARACIO”. GIORGIANNI Salvatore  faceva parte, infatti, come è stato rilevato più volte in precedenza, del gruppo facente capo a D’ARRIGO Marcello , che si alleò, dopo la morte di CAVO’ Domenico, con il clan “SPARACIO - CAMBRIA”, integrandosi sempre più in tale sodalizio. Lo stesso GIORGIANNI aveva, peraltro, partecipato all’attentato deliberato ed organizzato dal clan “SPARACIO - CAMBRIA” nei confronti di LEO Giuseppe, avvenuto il 13 giugno 1988 al villaggio Aldisio, che suggellò tale alleanza e sul quale ci si è già soffermati (vedi pag. 1429 e segg.). TRISCHITTA Pietro  aveva, invece, fatto parte, sin dall’inizio, del clan “SPARACIO - CAMBRIA”, quale soggetto inserito nel gruppo criminoso facente capo a CAMBRIA Placido e, alla morte di questo, rimase nel medesimo sodalizio che era ormai diretto dal solo SPARACIO Luigi . La collocazione criminale del TRISCHITTA è stata, invero, già esaminata in occasione della trattazione dell’omicidio di COSTA Antonino, per il quale è stata affermata la sua responsabilità (vedi pag. 1489 e segg.), sicché non è necessario soffermarsi ulteriormente su tali questioni, essendo sufficiente rinviare alle considerazioni già svolte in precedenza, mentre è opportuno ricordare che il TRISCHITTA ha evidenziato, sin dalla minore età, una spiccata pericolosità sociale, rivelata dai numerosi e gravissimi fatti per i quali venne condannato, che denotavano una personalità aggressiva e violenta, totalmente insensibile ai freni inibitori della condotta che impediscono alla generalità delle persone di attentare all’integrità fisica altrui. Il GIORGIANNI ed il TRISCHITTA si trovavano, inoltre, a quel tempo entrambi latitanti (dai tali forniti dal D.A.P. risulta che il primo venne arrestato l’11-4-1990, mentre il secondo, uscito dal carcere per un permesso il 14-2-1989 non vi fece rientro il 19-2-1989 e fu poi arrestato il 22-2-1990) e stavano a lungo insieme, come hanno affermato sia LENTINI Stellario , che si unì a loro nella latitanza anche se in un periodo di tempo di poco successivo rispetto al fatto in esame (il LENTINI evase, infatti, dagli arresti domiciliari il 20 luglio 1989), sia GIORGIANNI Salvatore , sia lo stesso TRISCHITTA Pietro , il quale ha ammesso, all’udienza dell’11-11-1996, di essere stato latitante insieme al GIORGIANNI per circa un anno (si veda, in proposito, quello che si è detto più ampiamente in occasione della trattazione dell’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg.). Non deve, d’altronde sorprendere che i due, pur essendo latitanti, circolassero liberamente e armati per le strade di Messina, così come affermato dal collaboratore, poiché di ciò vi è conferma inconfutabile nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina del 10-6-1991 (tale provvedimento trovasi inserito nella cartella delle sentenze relative al TRISCHITTA), che ha condannato il TRISCHITTA per il reato di porto e detenzione di arma, in relazione ad un episodio avvenuto il 17 maggio 1989 nel quale un ignoto soggetto, poi identificato in TRISCHITTA Pietro , a quel tempo latitante, era sfuggito a bordo di una moto di grossa cilindrata al controllo di una pattuglia della Polizia di Stato, non esitando a sparare due colpi di pistola contro la motocicletta con a bordo personale appartenente alle forze dell’ordine (con riferimento a quest’ultimo fatto il TRISCHITTA venne condannato dal Tribunale di Messina con sentenza del 20-7-1994 per il reato di minaccia a pubblico ufficiale). La vicinanza temporale tra l’episodio oggetto di accertamento nella sopra citata sentenza e quello in esame rende, pertanto, verosimile che l’imputato abbia tenuto la condotta a lui ascritta e non può neppure escludersi che la moto utilizzata per l’attentato nei confronti del VENUTO fosse la stessa moto (secondo le dichiarazioni del GIORGIANNI, che si esamineranno tra breve, era, infatti, una moto del medesimo tipo e modello) sulla quale si trovò il TRISCHITTA quando sfuggì al controllo delle forze dell’ordine.

Così delineata la personalità dei protagonisti dell’episodio delittuoso in esame, il fatto descritto dal SANTACATERINA può, allora, facilmente e coerentemente spiegarsi nell’ambito delle lotte esistenti a quel tempo tra il clan “LEO” ed il clan “SPARACIO”, nel cui ambito si iscriveva, come ha rilevato lo stesso SANTACATERINA, anche l’attentato, avvenuto poco tempo prima, ai danni di VILLARI Antonino, che ha già formato oggetto di trattazione e cui si rinvia anche per una più precisa indicazione dei fatti di sangue che segnarono i contrasti tra i due clan.

Il racconto del collaboratore appare, infine, coerente e verosimile anche nell’indicazione di ZANTE quale persona che fu presente al fatto, a prescindere dalla circostanza che quest’ultimo abbia, sul punto, effettuato delle ammissioni. ZANTE Giovanni venne, infatti, condannato, quale complice del VENUTO, in concorso con ANTONUCCIO Aldo, LEO Giovanni  e BRIGANDI’ Antonio , con sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 15-11-1990, per un tentativo di estorsione ai danni dell’imprenditore edile CAMARDA Michele, fatto commesso nel medesimo contesto temporale dell’attentato in esame, sicché è certo che i due a quel tempo si frequentassero, anche in relazione alla perpetrazione di attività illecite.

La deposizione di ZANTE Giovanni fornisce, poi, formidabile riscontro all’attendibilità delle dichiarazioni del SANTACATERINA. Sarebbe arduo, invero, pensare che un soggetto come ZANTE Giovanni, il quale fu inserito, almeno per qualche tempo, nel medesimo ambiente delinquenziale nel quale operava il VENUTO e che si presume sia stato indotto, così come quest’ultimo, a rispettare rigorosamente la regola dell’omertà, non rivelando agli inquirenti l’episodio delittuoso al quale aveva assistito, possa superare improvvisamente tutte le paure e, soprattutto, possa vincere tutte le riserve mentali tipiche di certi ambienti, collaborando apertamente con la giustizia, senza più alcuna remora. In verità, casi di tal tipo sono molto sporadici, al di fuori del fenomeno del cosiddetto “pentitismo”, mentre l’esperienza insegna che solitamente coloro che assistono a fatti di sangue, specie se anch’essi inseriti in logiche criminali, rendono agli organi inquirenti dichiarazioni vaghe e reticenti. In una situazione quale quella sopra descritta si devono, allora, considerare validi elementi di riscontro anche dichiarazioni le quali non confermano direttamente le rivelazioni provenienti dai collaboratori di giustizia ma che, valutate nel complessivo contesto circostanziale, appaiono adeguatamente valorizzabili come elementi sintomatici della veridicità dei fatti narrati. ZANTE Giovanni, escusso all’udienza del 25-5-1995, ha, invero, fornito ben più di qualche elemento di conferma dell’episodio delittuoso in esame, affermando di essersi trovato un giorno insieme al VENUTO, suo amico d’infanzia, nei pressi dell’edicola di giornali gestita dal padre di quest’ultimo vicino al cinema GOLDEN e di ricordare un episodio, avvenuto nelle suddette circostanze, nel quale “sono arrivate delle persone e noi ci siamo allontanati”. Il teste ha, quindi, specificato che tali persone erano in numero di due, si trovavano a bordo di una motocicletta, avevano il viso coperto da caschi e incussero loro timore, tanto che egli ed il VENUTO alla loro vista si allontanarono dirigendosi verso le vicine rispettive abitazioni. Lo ZANTE ha, invero, negato che egli ed il VENUTO temessero una qualche azione nei loro confronti, sostenendo, viceversa, che si erano impauriti poiché pensavano che i due motociclisti (il teste ha, però, escluso che costoro fossero armati: “no, armato penso di no”) volessero compiere una rapina in uno dei negozi che si trovavano lì vicino. Tale ultima parte del suo racconto è, tuttavia, palesemente poco convincente, poiché non riesce a dare adeguata spiegazione al motivo per il quale lo ZANTE ed il VENUTO decisero di allontanarsi, specie se si considera che la vista di due motociclisti disarmati non può destare molti sospetti o eccessive preoccupazioni. Va, soprattutto, rilevato che il teste ben difficilmente avrebbe potuto ricordare un simile episodio, avvenuto molti anni prima, se non vi fosse stata una qualche circostanza eccezionale che lo impresse nella sua memoria, mentre non sembra che il semplice sospetto di una rapina mai avvenuta possa aver svolto tale funzione. Le considerazioni prima effettuate possono, comunque, aiutare ad interpretare le parole del teste, dal quale non ci si poteva, probabilmente, aspettare un diverso e maggiore contributo, ma le cui dichiarazioni vanno, comunque, adeguatamente valorizzate per i puntuali e indiscutibili elementi di conferma che esse offrono alle affermazioni del SANTACATERINA.

Contrastante con le parole del collaboratore risulta, viceversa, la deposizione del teste BAVASTRELLI Natale, il quale, escusso all’udienza del 16-9-1997, ha ammesso di aver conosciuto in carcere sia SANTACATERINA Umberto, sia GIORGIANNI Salvatore , sia TRISCHITTA Pietro , ma ha affermato di non averli mai frequentati e non ha ricordato l’episodio nel quale il VENUTO sarebbe stato fatto oggetto di un attentato. L’attendibilità della suddetta deposizione va, nondimeno, valutata alla luce dei medesimi rilievi sopra effettuati sull’omertà vigente in certi ambienti delinquenziali, ai quali anche il detto il teste certamente apparteneva, avendo egli stesso affermato di essere stato a lungo detenuto e di avere subito condanne per furto, rapina e spaccio di droga. E’ possibile, pertanto, che il BAVASTRELLI abbia cercato di nascondere determinate circostanze che potevano involgere la responsabilità di altri e non può neppure del tutto escludersi che l’attendibilità delle sue affermazioni resti altrimenti compromessa dalla sua condizione di tossicodipendente e, come tale, di soggetto che era, secondo le sue dichiarazioni, all’epoca dei fatti, in uno stato fisico e psichico che può facilmente determinare una certa labilità della memoria. Va, peraltro, rilevato che le sue pur parziali ammissioni rendono plausibile il racconto del SANTACATERINA, poiché il BAVASTRELLI era certamente in grado di riconoscere tanto il TRISCHITTA che il GIORGIANNI e poteva, pertanto, svolgere il ruolo che il collaboratore gli ha attribuito. Occorre, infine, sottolineare un equivoco nel quale si può facilmente incorrere sulla base delle dichiarazioni del maresciallo LAISA Angelo, il quale ha affermato, all’udienza del 21-11-1995, di avere controllato il BAVASTRELLI insieme a GIORGIANNI Salvatore, senza però, specificare che quest’ultimo era persona diversa dal collaboratore e si trattava di un soggetto ormai deceduto, come da certificato di morte in atti (tale documento è stato acquisito in data 20-9-1997 e trovasi inserito nella cartella degli atti che hanno trovato ingresso nel fascicolo del dibattimento dopo l’ordinanza del 19-7-1997).

Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, oltre a trovare significativo riscontro nelle parole di ZANTE Giovanni, sono state confermate dalle dichiarazioni di LEO Giovanni , il quale ha, analogamente, sostenuto (vedi udienza del 9-7-1996) di aver saputo da VENUTO Giuseppe  che GIORGIANNI Salvatore  e TRISCHITTA Pietro  avevano effettuato un attentato contro di lui, così descrivendo l’azione esecutiva: “loro sono venuti con la moto, lui era a piedi...lui mi sembra...c’era un altro ragazzo con lui (poi dirà che si trattata dello ZANTE), l’ha visti che erano incappucciati, o avevano i caschi, qualcosa del genere, li ha visti, diciamo, che stavano uscendo la pistola e quindi lui si è dileguato subito”. Può, invero, osservarsi che il racconto del LEO è meno circostanziato di quello del SANTACATERINA e contiene espressioni (“mi sembra”, “qualcosa del genere”) che tradiscono un ricordo dei fatti poco preciso, ma è, comunque, indubbio che il LEO, per gli strettissimi rapporti intrattenuti con il VENUTO ed ammessi anche da quest’ultimo (vedi quello che si è detto in proposito in occasione del tentato omicidio VILLARI a pag. 1701 e segg.) dovette conoscere i fatti nei minimi particolari, mentre non vi sono elementi per potere affermare che le accuse del collaboratore nei confronti del TRISCHITTA e del GIORGIANNI siano state mosse da intenti calunniosi.

Pur affermando la piena attendibilità del SANTACATERINA, potrebbe, tuttavia, dubitarsi dell’affidabilità della sua fonte di conoscenze. Si è, infatti, evidenziato nella parte introduttiva della presente sentenza dedicata a questioni di ordine metodologico, che nelle dichiarazioni de relato, quali quelle di specie, è di fondamentale importanza la verifica, oltre che dell’attendibilità della fonte immediata, problema, questo, comune alle altre fonti rappresentative costituite da dichiarazioni, anche dell’attendibilità della fonte primigenia o mediata, potendo verificarsi il caso che quest’ultima non abbia percepito correttamente o non abbia rappresentato esattamente, per i motivi più disparati, involontariamente o volontariamente, il fatto da provare. La questione relativa all’attendibilità dell’accusa nei confronti del TRISCHITTA e del GIORGIANNI appare, allora, inscindibilmente connessa con il problema concernente la possibilità che ebbe VENUTO Giuseppe  o, secondo il racconto del SANTACATERINA, BAVASTRELLI Natale, di percepire correttamente la fisionomia degli attentatori, potendosi avanzare il dubbio che l’accusa nei confronti dei due imputati si fondi su elementi impalpabili ed incontrollabili o, peggio ancora, su mere supposizioni, tenuto conto che gli aggressori, secondo le unanimi affermazioni del SANTACATERINA, del LEO e dello ZANTE agirono a viso coperto.

Un’esaustiva risposta a questo dubbio viene fornita dalle dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore , il quale non solo ha spiegato come fosse stato possibile che gli aggressori venissero riconosciuti, fugando ogni possibile incertezza in proposito, ma ha anche effettuato una completa e dettagliata ricostruzione di tutto l’episodio che, da un lato, dimostra, per la sua accuratezza, la sicura provenienza da persona che partecipò direttamente al fatto e che ne può, pertanto, vantare oggi una conoscenza completa, del tutto originale e pienamente affidabile e, dall’altro lato, conferma in modo indiscutibile l’attendibilità delle accuse del SANTACATERINA non solo nei confronti del GIORGIANNI, ma anche nei confronti del coimputato TRISCHITTA Pietro . Il GIORGIANNI ha dichiarato, infatti (vedi udienze del 25-10-1996 e del 4-11-1996) che “noi (vale a dire lo stesso GIORGIANNI e TRISCHITTA Pietro ) quasi giornalmente uscivamo; eravamo a bordo di una Yamaha 750; vicino Fondo Pugliatti si è accostato a noi un motorino con a bordo BAVASTRELLI Natale, che probabilmente ci avrà riconosciuti; infatti è salito, noi siamo andati dietro di lui, lui si è accostato vicino l’edicola del padre del VENUTO Giuseppe  e ha parlato con gli occupanti della Renault; noi passando da questa..., vicino la macchina ho notato la presenza del VENUTO e gliel’ho detto a TRISCHITTA: guarda che c’è, dice, VENUTO; siamo arrivati vicino al Piemonte, diciamo, all’ospedale, abbiamo fatto inversione di marcia e siamo scesi. A questo punto di fronte abbiamo incontrato nuovamente BAVASTRELLI che, non appena ci ha visto, subito ha alzato il motorino e si è dato alla fuga; è arrivato vicino alla macchina, ha parlato, non so che cosa ha detto, è stato un frangente, e subito dopo dalla macchina sono scesi i tre occupanti, di cui il VENUTO che si è dato alla fuga; TRISCHITTA l’ha inseguito, il VENUTO è caduto e contemporaneamente è caduto pure il TRISCHITTA; io sono andato con la moto, l’ho ripreso, siamo saliti sulla moto, abbiamo cercato, non l’abbiamo più trovato; poi arriva un’auto civetta della polizia, dei carabinieri, non lo so, e ce ne siamo andati; ma nessun colpo abbiamo sparato, comunque”, in quanto “non era alla portata, era distante”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che il fatto avvenne di pomeriggio, che essi erano armati con due pistole 357 magnum, una da due pollici e mezzo e una da sei pollici, e che essi indossavano dei caschi e giubbotti antiproiettile.

Le dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore , perfettamente collimanti con quelle di SANTACATERINA Umberto e sostanzialmente confermate dalla deposizione del teste ZANTE Giovanni forniscono, pertanto, ad avviso di questa Corte, prova certa della partecipazione al fatto in esame dei due imputati GIORGIANNI Salvatore  e TRISCHITTA Pietro . Ulteriore conforto alla fondatezza dell’accusa nei loro confronti è stato, peraltro, fornito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido e SPARACIO Luigi , che è sufficiente richiamare solo per brevi cenni, in quanto la colpevolezza degli imputati può ritenersi già compiutamente accertata sulla sola base delle dichiarazioni degli altri collaboratori sopra menzionati.

PARATORE Vincenzo (sentito su tale fatto alle udienze del 16-1-1996, del 12-4-196 e del 13-4-1996) ha dichiarato che egli si trovava detenuto quando seppe attraverso un bigliettino trasmessogli in carcere da TRISCHITTA Pietro , il quale si trovava, viceversa, latitante, che questi, unitamente a GIORGIANNI Salvatore , pure lui latitante, aveva tentato di ammazzare VENUTO Giuseppe, nei pressi dell’edicola di giornali gestita dal padre di quest’ultimo. Il VENUTO era, però, “riuscito a cavarsela, diciamo, dall’agguato che loro avevano fatto in quanto entrambi sono caduti dalla moto, [...] per cui il VENUTO è riuscito a fuggire”. Quando, poi, il TRISCHITTA ed il GIORGIANNI vennero arrestati nell’anno 1990 gli riferirono nuovamente l’intero svolgimento dei fatti, che egli, comunque, già conosceva. Il collaboratore ha precisato che vi erano particolari motivi di rancore nei confronti del VENUTO, soggetto appartenente al clan “LEO”, perché questi era ritenuto il responsabile dell’uccisione di PATTI Antonino, figlioccio di SPARACIO Luigi  (è stata prodotta dalla difesa di un imputato sentenza, ancora non definitiva, emessa dalla Corte di Assise di Messina in data 10-10-1996, con la quale il VENUTO è stato condannato per l’omicidio di PATTI Antonino, avvenuto a Messina il 20-9-1988).

LA TORRE Guido (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 30-4-1996) ha dichiarato che all’epoca dell’attentato in esame egli si trovava detenuto ed apprese il fatto prima “tramite i giornali e poi sempre da mio cognato GIORGIANNI”, che andò a trovarlo mentre egli era ristretto agli arresti domiciliari (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il LA TORRE fu ammesso al regime degli arresti domiciliari in data 12-2-1990 e vi rimase fino al 6-2-1991, quando fu scarcerato, mentre GIORGIANNI Salvatore  fu arrestato, ponendo fine alla sua latitanza, l’11-4-1990). Occorre rilevare che tale racconto è, almeno parzialmente, erroneo, poiché è impossibile che il LA TORRE abbia avuto notizia del fatto tramite i giornali, atteso che tale episodio delittuoso rimase totalmente sconosciuto anche alle forze dell’ordine. Il LA TORRE ha continuato dicendo che autori dell’attentato furono GIORGIANNI Salvatore  e TRISCHITTA Pietro  e che il GIORGIANNI gli riferì che “abbiamo mancato l’obiettivo perché il TRISCHITTA era caduto, era scivolato; anche mi disse che nello stesso tempo era caduto il Pippo VENUTO, però la pistola gli era scivolata, dice, non è riuscito più a raggiungere il Pippo VENUTO”. I due attentatori giunsero sul posto a bordo di una moto e l’azione fu una conseguenza dell’attentato compiuto poco tempo prima ai danni di VILLARI Antonino, che spinse il GIORGIANNI ed il TRISCHITTA ad “andare a farsi un giro per vedere se ci stavano uomini del clan Pippo LEO per ucciderli”.

SPARACIO Luigi  (sentito su tale fatto all’udienza dell’8-10-1996) ha dichiarato che l’attentato venne perpetrato da TRISCHITTA Pietro  e da GIORGIANNI Salvatore . I due videro VENUTO Giuseppe  fuori dall’edicola del padre, seduto sulla macchina, mentre si leggeva il giornale, e decisero di ucciderlo. Insieme al VENUTO “c’erano altri ragazzi fuori, [...] c’era un certo BAVASTRELLI, un certo ZANTE”. Costoro “hanno visto passare i motociclisti; a sua volta loro avevano visto il VENUTO, perciò hanno continuato a camminare, hanno fatto qualche...una trentina di metri e sono ritornati indietro per prenderlo di sorpresa; allora questi movimenti sono stati visti sia dal BAVASTRELLI e dall’altro, alla quale hanno avvisato il VENUTO, quello che stava accadendo; perciò poi il VENUTO è fuggito dalla macchina, è stato inseguito da TRISCHITTA, sono caduti tutti e due, sia il VENUTO e sia il TRISCHITTA sono caduti; poi è fuggito e non gli ha sparato nessun colpo di pistola, niente”.

Le dichiarazioni del PARATORE, del LA TORRE e dello SPARACIO, il cui contenuto è stato sopra riassunto, richiedono soltanto qualche breve considerazione al fine di evidenziare la loro precipua attendibilità. Esse provengono, infatti, da soggetti tutti sufficientemente credibili, in quanto facenti parte dello stesso clan al quale erano affiliati i due imputati e, come tali, potevano ragionevolmente essere i destinatari delle asserite confidenze. Una particolare rilevanza va attribuita alle accuse formulate da SPARACIO Luigi , il quale era il capo del gruppo criminoso dal quale proveniva il delitto e, in tale sua veste, doveva, quantomeno, essere puntualmente informato delle attività criminose di maggior rilievo svolte dai suoi affiliati. Non sono state, poi, evidenziate situazioni che possano rendere elevato il pericolo di accuse calunniose nei confronti degli imputati, ma anzi la circostanza che gli imputati fossero organicamente inseriti nel medesimo gruppo criminoso dei suindicati collaboratori rende piuttosto remoto il pericolo che le accuse di questi ultimi trovino la propria ragione in vecchi rancori non sopiti che potrebbero eventualmente giustificarsi nei confronti di soggetti un tempo appartenenti a gruppi contrapposti. Il tenore delle suesposte dichiarazioni risulta, inoltre coerente ed adeguatamente circostanziato, specie se si tiene conto che nessuno dei collaboratori fu diretto protagonista della vicenda narrata. Le accuse formulate nei confronti dei due imputati dai suddetti collaboratori si sovrappongono, infine, perfettamente con gli altri elementi di prova prima esaminati, rispetto ai quali non introducono alcun elemento dissonante ma, al contrario, forniscono conferma anche in ordine a circostanze minute, come il particolare relativo alla caduta degli aggressori o l’altro particolare relativo al comportamento del BAVASTRELLI, che avvisò la vittima del pericolo imminente, favorendone, così, la fuga. Le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido e SPARACIO Luigi  contribuiscono, allora, a formare un quadro probatorio coerente ed omogeneo fornendo ulteriore e definitivo sostegno all’ipotesi dell’accusa.

Il compiuto accertamento della partecipazione al fatto di TRISCHITTA Pietro  e di GIORGIANNI Salvatore  non sarebbe, però, sufficiente, ad avviso dei difensori degli imputati, per l’affermazione della loro colpevolezza, almeno con riferimento al reato di tentato omicidio, poiché gli atti compiuti dovrebbero ritenersi totalmente inidonei al perseguimento dell’evento criminoso. Ritiene, viceversa, questa Corte che sia corretta la qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio.

Come è noto il nostro codice penale vigente ha risolto il problema della punibilità del tentativo sulla base del duplice requisito della idoneità e della univoca direzione degli atti compiuti a realizzare il reato perfetto. L’atto è da ritenere “idoneo”, secondo la costante giurisprudenza[1], quando, valutato in astratto sotto un profilo esclusivamente potenziale, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive della singola fattispecie ed in rapporto al piano del soggetto, abbia attitudine causale, con un giudizio ex ante, a produrre l’evento che è proprio del delitto consumato (onde anche il mero atto preparatorio può, ove sia accertato l’intento delittuoso, qualificarsi “idoneo”), mentre l’atto deve ritenersi “univoco” allorché denoti chiaramente l’intenzione dell’agente di produrre un determinato evento, benché si sia pure affermato che in tale giudizio possono assumere rilievo anche altri elementi sintomatici tratti aliunde, come, ad esempio, la confessione dell’agente.

Iniziando ad esaminare il requisito della “idoneità”, va rilevato che si è in presenza di un “tentativo inidoneo” riconducibile nella previsione dell’art. 49, comma 2 c.p. e come tale non punibile, quando, “per la inidoneità dell'azione, [...] è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”. Tale inidoneità va, poi, valutata, secondo la costante giurisprudenza[2], in riferimento alla condotta originaria dell’agente, la quale, per l’inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato e indipendentemente dall’interferenza di cause estranee o estrinseche, deve essere priva in modo assoluto dell’attitudine causale a realizzare l’evento dannoso o pericoloso. Risulta, allora, evidente, facendo applicazione dei principi sopra esposti, che la condotta dei due imputati non poteva qualificarsi come “inidonea”, poiché nel momento in cui agirono ed in relazione alla progettata uccisione del VENUTO essa risultava perfettamente adeguata a causare l’evento mortale, tenuto conto che gli stessi erano armati e non riuscirono a giungere ad una distanza tale che consentisse loro di sparare solo per il concorso di un fattore esterno impeditivo ed imprevedibile, quale l’inopinata caduta del killer che permise alla vittima di fuggire. Ritenere diversamente, attribuendo rilevanza, come hanno sostenuto le difese degli imputati, alla circostanza che gli attentatori non giunsero mai a distanza di tiro, significherebbe, invero, effettuare il giudizio di idoneità causale sulla base di una valutazione ex post e ciò non è certamente ammissibile, poichè porterebbe a considerare sempre inidoneo il cosiddetto tentativo incompiuto.

Quanto al requisito della univocità, non può esservi alcun dubbio in ordine al fatto che il comportamento tenuto dai due imputati rendesse verosimile la realizzazione dell’evento criminoso. Il TRISCHITTA ed il GIORGIANNI non si limitarono, infatti, a deliberare il delitto, ma diedero concreto inizio alla sua esecuzione, avvicinandosi alla vittima armati ed inseguendola durante la fuga. Non può, pertanto, contestarsi che l’azione criminosa avesse raggiunto un grado di sviluppo tale che lasciava prevedere come altamente probabile la realizzazione del delitto voluto.

Sussiste, altresì, chiaramente, la prova del cosiddetto animus necandi. La giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato[3] che il giudice può desumere la volontà omicida da diversi elementi indiziari, tra i quali assumono precipuo valore le concrete modalità di realizzazione della condotta. Nel caso di specie l’indagine suddetta è, tuttavia, molto facilitata dalla confessione di uno dei due imputati, GIORGIANNI Salvatore , il quale ha chiaramente affermato che egli ed il suo complice furono animati dall’intento di uccidere il VENUTO. Tale affermazione ha, poi, trovato indiscutibile conferma nelle analoghe dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia sentiti, specie di quelli che appresero i fatti dagli stessi esecutori materiali. Si tratta, peraltro, dell’unica ragionevole ricostruzione dei fatti, se solo si osserva che il delitto ebbe le caratteristiche dell’aggressione mafiosa, nella quale obiettivo degli attentatori è l’eliminazione dei soggetti appartenenti ai clan rivali e non certamente la realizzazione di offese di minor rilievo.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve, pertanto, ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio in persona di VENUTO Giuseppe , nonché dei reati di detenzione e porto illegali di una pistola di calibro imprecisato e delle relative munizioni, con tutte le aggravanti oggettive contestate e va, pertanto, affermata la penale responsabilità di GIORGIANNI Salvatore  e di TRISCHITTA Pietro  in ordine a tali delitti, che debbono considerarsi astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Non risulta provata, viceversa, l’aggravante soggettiva della premeditazione, la quale consiste, come si è visto, più volte, in una particolare intensità del dolo, per la cui configurabilità sono richiesti due elementi, uno di natura cronologica e l’altro di carattere ideologico.

Come si è già osservato in precedenza, la circostanza aggravante della premeditazione, consistendo in un fatto interiore, non è di agevole accertamento e va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato. Nel caso di specie non vi sono, tuttavia, elementi per potere affermare che la risoluzione criminosa rimase ferma nell’animo del TRISCHITTA e del GIORGIANNI senza soluzioni di continuità fino alla commissione del crimine per un intervallo temporale sufficiente a farli riflettere ed eventualmente recedere dal proposito. Neppure quelle dichiarazioni che si sono soffermate sul movente del delitto aiutano a giungere ad una conclusione certa. La ragione che determinò l’azione delittuosa è stata, di volta in volta, genericamente rinvenuta nella lotta di mafia esistente tra il clan “LEO”, al quale apparteneva la vittima, ed il clan “SPARACIO” (vedi dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore  e di SPARACIO Luigi ), o nel precedente attentato perpetrato dallo stesso VENUTO Giuseppe  nei confronti di VILLARI Antonino, cugino di SPARACIO Luigi  (vedi dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto e di LA TORRE Guido), o, infine, nella circostanza che al VENUTO si attribuiva la responsabilità per l’omicidio, avvenuto diversi mesi prima, di PATTI Antonino, figlioccio di SPARACIO Luigi  (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo). In realtà nessuno dei suesposti moventi, nel contrasto delle fonti, può ritenersi con certezza quello che determinò l’azione delittuosa, anche se la ricostruzione dei fatti che pone un collegamento tra l’attentato in esame e quello ai danni di VILLARI Antonino sembra quella più plausibile. Va, infatti, osservato che è senza dubbio corretto inserire il fatto nell’ambito dei contrasti tra clan contrapposti, ma ciò può costituire quella che viene talvolta definita “causale generica” del delitto, che offre una spiegazione del fatto nella risoluzione dei conflitti tra clan, ma può difficilmente ritenersi, salvo in casi particolari, il “movente” del delitto, vale a dire la ragione storica del fatto, che ha determinato il mutamento del conflitto da virtuale in attuale. L’attribuzione al VENUTO della responsabilità per un fatto delittuoso avvenuto molti mesi prima, come l’omicidio di PATTI Antonino, può, poi, far comprendere per quale ragione sia stata scelta tale vittima con preferenza rispetto ad altre o anche solo per quale motivo gli attentatori non esitarono a rinvenire nel VENUTO un possibile obiettivo, ma non può neppure ritenersi il “movente” del delitto in esame, già solo in considerazione dell’ampio spazio temporale esistente tra i due fatti che rende estremamente improbabile una simile tesi. Più convincente è la ricostruzione che pone un collegamento con il precedente agguato ai danni di VILLARI Antonino, ma va rilevato che essa contrasta con quella, altrettanto plausibile e confortata dalle stesse modalità esecutive del fatto, offerta dal GIORGIANNI, la quale fa, viceversa, apparire il delitto come il frutto di una decisione improvvisa ed estemporanea. Peraltro, anche nel caso in cui si dovesse accogliere il suesposto movente, si tratterebbe solo di un elemento indiziario dotato di indubbia valenza dimostrativa, ma non sufficiente, da solo, a provare con certezza quel processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere, poiché appare suscettibile di diversa interpretazione e, mancando della necessaria gravità ed univocità, non consentirebbe, comunque, ad avviso di questa Corte, di formulare un giudizio in termini di certezza in ordine alla sussistenza della suddetta aggravante.

A GIORGIANNI Salvatore  va, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, da considerare prevalente sulle contestate e sussistenti aggravanti. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta e decisiva attività di collaborazione con la giustizia sia con riferimento al fatto per il quale invoca l’attenuante, sia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, con la conseguenza che il contributo offerto dal collaboratore per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi episodi delittuosi e per un’efficace lotta al fenomeno mafioso non appare presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale. Nel caso di specie ricorrono, invero, tutti i requisiti richiesti dalla norma e più approfonditamente analizzati nella parte introduttiva della presente sentenza. Il GIORGIANNI si è, infatti, dissociato dal mondo criminale di appartenenza ed ha reso, come si è visto quando si sono esaminati gli elementi di prova relativi alla diverse associazioni criminose contestate (vedi pag. 298 e segg.), ampie dichiarazioni rivelatesi di grande importanza non solo per la conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, che ha contribuito in modo decisivo a disvelare, fornendo informazioni di grandissima importanza soprattutto con riferimento alla struttura organizzativa ed alle attività illecite perseguite dal clan “SPARACIO” cui apparteneva, ma anche per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi delitti. Con riferimento, inoltre, all’episodio criminoso del quale occorre al momento occuparsi, le sue dichiarazioni, anche se intervenute successivamente alle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, il quale aveva già minutamente descritto l’azione delittuosa ed indicato i colpevoli, hanno dato, senza dubbio, un significativo e concreto contributo alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione dei correi. In particolare, il GIORGIANNI ha effettuato una narrazione dell’intera vicenda dalla parte di coloro che se ne resero protagonisti, fornendo alle dichiarazioni del SANTACATERINA un essenziale riscontro, specie in considerazione del fatto che, come si è visto, potevano sorgere perplessità in ordine alla loro sicura affidabilità ed i dubbi sono stati definitivamente superati solo grazie al contributo del GIORGIANNI, il quale ha, così, fornito  elementi di prova rivelatisi decisivi per la condanna degli imputati e chiarificatori del ruolo da lui stesso rivestito nel fatto. Alla luce di quanto sopra esposto non possono, pertanto, esservi dubbi sulla meritevolezza del GIORGIANNI a ricevere il trattamento di speciale favore riservato ai collaboratori di giustizia.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine di tutti gli episodi delittuosi.



[1] Cass. pen sez. I, 3-11-1988 ric. Volpe.

[2] Cass. pen. sez. VI, 17-6-1993 ric. Chianale; Cass. pen. sez. I, 26-11-1991 ric. Vignone.

[3] Cass. pen. sez. un., 14-2-1996 n. 3571.