2.3.3.30. Omicidio ai danni di Sarnataro Sabatino e tentato omicidio ai danni di Costantino Giovanni
Imputati: Trischitta Pietro , Sparacio Luigi, Giorgianni Salvatore
Intorno alle ore 20,00 del 16 luglio 1989, il pregiudicato SARNATARO Sabatino, mentre si trovava a bordo di una moto insieme al pregiudicato COSTANTINO Giovanni , all’incrocio tra viale Gazzi, via Giovanni di Giovanni e via Comunale Santo di Messina, veniva ferito mortalmente da altre due persone sconosciute, che si trovavano a bordo di un’altra motocicletta e che gli esplodevano contro diversi colpi di pistola. Prontamente soccorso e trasportato presso il locale Policlinico Universitario, lo stesso decedeva alle successive ore 22,00. Nell’occorso restava ferito anche COSTANTINO Giovanni , il quale veniva trasportato presso il Pronto Soccorso del Policlinico Universitario dove gli riscontravano una “ferita d’arma da fuoco con probabile foro di entrata base emitorace sinistro lungo emiclaveale e foro d’uscita base emitorace sinistro lungo ascellare posteriore; ferita lacero contusa falange distale IV dito mano destra; abrasione lineare longitudinale faccia posteriore avambraccio sinistro; stato di shock” (vedi referto medico del Pronto Soccorso del Policlinico Universitario, che trovasi inserito nella cartella N. 156 degli atti irripetibili), lesioni per le quali veniva ricoverato in prognosi riservata e sottoposto ad intervento chirurgico di laparotomia (vedi cartella clinica relativa al ricovero presso il Policlinico Universitario di Messina di COSTANTINO Giovanni , al quale fu diagnosticata una rottura parziale del fegato con notevole perdita di sangue; tale documento è stato acquisito da questa Corte al N. 168 dell’ordinanza del 19-7-1997).
L’epoca e le cause della morte del SARNATARO ed i mezzi che la provocarono furono accertati dal prof. Antonio MODICA, il quale eseguì, su incarico della Procura della Repubblica di Messina, la perizia medico legale necroscopica. Questi, sentito come teste all’udienza del 2-5-1995, ha illustrato le indagini espletate ed il contenuto della relazione all’uopo redatta, riferendo (vedi anche il contenuto della relazione di consulenza tecnica che trovasi inserita nella cartella N. 156) che il SARNATARO venne attinto da un solo colpo d’arma da fuoco a proiettile unico calibro 45 Auto Colt, nella regione del trago, vale a dire nella parte destra della guancia in prossimità del padiglione auricolare, e morì per le lesioni cerebrali riportate. Il proiettile, dopo essere penetrato nella cavità cranica, si era, infine, fermato nel contesto del lobo frontale sinistro, dove fu rinvenuto. Non furono rilevati i segni dello sparo da vicino e ciò faceva supporre che il colpo fosse stato sparato da una distanza superiore ai trenta o quaranta centimetri.
Sul posto dell’attentato intervennero subito militari dei Carabinieri di Messina, che eseguirono gli opportuni rilievi. L’appuntato TOSTO Giuseppe, che partecipò al sopralluogo, redigendo una planimetria dei luoghi e documentando l’attività svolta con delle fotografie (la planimetria e la documentazione fotografica si trovano allegate al verbale dell’udienza del 2-5-1995), escusso all’udienza del 2-5-1995, ha descritto la scena che si presentò ai suoi occhi quando giunse nel luogo teatro dell’agguato mortale, ricordando che la motocicletta della vittima, una Yamaha 600 di colore rosso, si trovava a terra posta trasversalmente lungo il viale Gazzi, nel punto dove vi è l’incrocio con la via del Santo, e vicino ad essa vi era una grossa chiazza di sangue con della materia cerebrale. Vennero, inoltre, rinvenuti un paio di occhiali, un pacchetto di sigarette, vari bossoli calibro 45 ed un’ogiva (vedi pure il verbale di sopralluogo e dei rilievi tecnici, redatto da militari del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina, nonché il verbale di rinvenimento e sequestro di sette bossoli per pistola calibro 45, di tre proiettili per cartucce calibro 45, di un paio di occhiali da vista e di un pacchetto di sigarette; tali documenti si trovano inseriti nel fascicolo N. 156 degli atti irripetibili). L’appuntato TOSTO ha, altresì, riferito che uno o due giorni dopo il fatto egli intervenne nell’abitazione di tale MAZZULLO, che si trovava nei pressi del luogo della sparatoria, poiché questi aveva riferito di avere trovato nella sala da pranzo un’ogiva di pistola, la quale era penetrata in casa dopo avere urtato contro la ringhiera del balcone e bucato le tapparelle ed il vetro della finestra (vedi, in proposito, la sopra citata documentazione fotografica, riferibile anche a detto accertamento, nonché il processo verbale di sopralluogo e dei rilievi tecnici eseguiti in data 18 luglio 1989 presso l’abitazione di MAZZULLO Giovannino ed il processo verbale di rinvenimento e sequestro di un proiettile per cartuccia calibro 45, documenti che si trovano inseriti nella cartella N. 156 degli atti irripetibili).
La motocicletta usata dai killer venne, invece, rinvenuta il giorno dopo, nel corso di un normale servizio perlustrativo, abbandonata in prossimità del villaggio Mili Marina e con il bloccasterzo forzato (vedi verbale di rinvenimento e sequestro di un motociclo tipo Honda Motor RD targato ME 88032, che trovasi inserito nella cartella N: 156). Essa risultò rubata la notte del 16 luglio precedente a tale FALLANCA Maria, la quale l’aveva posteggiata alle ore 02,50 del mattino nel portone della sua abitazione (vedi deposizione della teste FALLANCA Maria all’udienza del 2-5-1995).
Gli inquirenti riuscirono a ricostruire immediatamente la dinamica dell’azione delittuosa grazie alle informazioni fornite da un militare dei Carabinieri, tale BOTTARI Santi, il quale, libero dal servizio, si trovava nei pressi del luogo della sparatoria ed ebbe modo di osservare lo svolgimento dei fatti. Questi, escusso come teste all’udienza del 2-5-1995, ha riferito che egli si trovava a bordo della propria moto, era uscito dalla tangenziale di Messina allo svincolo di Gazzi e, giunto all’incrocio con la via Comunale Santo e la via Giovanni di Giovanni, si era immesso in quest’ultima via e si era, quindi, fermato a circa cinquanta metri di distanza da detto incrocio. Egli aveva, però, notato che, proprio sotto il semaforo collocato in corrispondenza del sopra indicato incrocio, vi erano due ragazzi su una moto con direzione di marcia verso via Giovanni di Giovanni, i quali stavano parlando con un’altra persona che si trovava a bordo di un motociclo con direzione di marcia verso via Comunale Santo. Egli notò, anzi che, quando decelerò bruscamente per immettersi in via Giovanni di Giovanni, i due giovani, impauriti, si girarono di scatto. Mentre egli stava parcheggiando la moto, “ho notato che è arrivata un’altra motocicletta, proveniente da San Filippo, [...] era una Honda Dominator 650 nera, [con] due persone a bordo. [...] Il motomezzo si è andato a fermare [...] in quel tratto di strada che dallo svincolo porta verso via Giovanni di Giovanni; [...] cioè la tangenziale scende dritta e poi in quell’angolo fa una curva e c’è un semaforo e si sono andati a fermare proprio controsenso, con direzione verso monte, sotto il semaforo. Sono stato attirato da questa moto perché stavano col motore su di giri. [...] Ho visto che si guardavano con questi ragazzi di cui dicevo prima, che erano posti sull’altra motocicletta. [...] Si sono guardati per pochi attimi, dopodiché il conducente della moto Yamaha [...] ha innestato la marcia ed è andato addosso verso questi due con l’altra motocicletta e a quel punto ho notato che la moto [...] proveniente da San Filippo, l’occupante del sellino posteriore ha alzato il braccio e ho visto che impugnava una pistola, e ha sparato 4 colpi in rapida successione verso la moto che gli veniva addosso [...], dopodiché la Yamaha., cioè, gli occupanti della moto che sono stati oggetto dei colpi di arma da fuoco hanno affiancato la motocicletta degli sparatori e, niente, ha attraversato l’aiuoletta ivi esistente e si è andata a fermare proprio di traverso sulla carreggiata accanto, a fianco. [...] L’autista è rimasto sotto la motocicletta. In questo tratto del passaggio sull’aiuola l’occupante del sellino posteriore della Yamaha è sceso ed è scappato verso via del Santo. [...] Allora, quello che ha sparato, era seduto sul sellino posteriore, è sceso dalla moto ed ha sparato altri 3 colpi di arma da fuoco al conducente dell’altra motocicletta, che era rimasto a terra sotto la moto, ha sparato altri 3 colpi da circa un 2 metri, 1 metro e mezzo, 2 metri circa. Nel frattempo l’autista della moto, diciamo, degli sparatori si è andata a posizionare proprio dove c'è la Madonnina, cioè all'inizio della discesa della via del Santo. [...] Dopo quello che ha sparato ha raggiunto il complice sull’altra motocicletta e si sono dileguati verso via del Santo. [...] Credevo io che si fossero dileguati, e mi sono prodigato a [...] avvisare la centrale operativa nostra, e mentre suonavo il campanello della mia abitazione ho udito un altro colpo d’arma da fuoco, evidentemente contro la persona che era fuggita a piedi”. Il teste ha, quindi, fornito una descrizione delle fattezze fisiche dei due aggressori, affermando che “quello che conduceva la motocicletta, diciamo, degli sparatori doveva essere almeno un metro e 80 da come sedeva sulla motocicletta, perché era abbastanza comodo, diciamo, come altezza, e di corporatura robusta, abbastanza robusta; e mentre quello che sedeva sul sellino posteriore era di corporatura esile, l’altezza leggermente più bassa, roba di 1 e 75, così, 1 e 70”. Non è riuscito, invece a cogliere i tratti somatici, poiché entrambi erano protetti da caschi, mentre le vittime non avevano casco.
Le forze dell’ordine svolsero immediatamente approfondite indagini, sulle quali hanno riferito al dibattimento l’ispettore TRIMIGNO Raffaele (vedi udienza del 2-5-1995) e il maggiore MARTURANO Antonio (vedi udienza del 15-5-1995), al fine di pervenire alla scoperta dei responsabili dell’azione delittuosa, e si ipotizzò, in considerazione della personalità delle vittime, che l’attentato fosse maturato nell’ambiente della criminalità organizzata messinese e, in particolare, nell’ambito di presunti contrasti tra i gruppi facenti capo a SPARACIO Luigi e LEO Giuseppe, la cui esistenza ed operatività era già allora al vaglio degli organi investigativi. Non essendo stati, tuttavia, acquisiti elementi indiziari a carico di alcuno, il G.I.P. presso il Tribunale di Messina pronunciava, in data 8-11-1989, decreto di archiviazione del procedimento a carico di ignoti. Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 23-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di SPARACIO Luigi , TRISCHITTA Pietro e GIORGIANNI Salvatore .
Prima, però, di esaminare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che sono stati sentiti su tale fatto, occorre soffermarsi sulla deposizione di COSTANTINO Giovanni , il quale non fornì agli inquirenti, nell’immediatezza del proprio ferimento, notizie utili per lo svolgimento delle indagini (vedi deposizione del maggiore MARTURANO), ma, sentito all’udienza del 2 e del 9 maggio 1995 con le garanzie riservate agli imputati, in quanto chiamato a rispondere nel presente processo dei reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e 75 legge 22-12-1975 N. 685, quale affiliato all’associazione “LEO”, ha affermato di volere collaborare con la giustizia ed ha reso dichiarazioni che offrono un rilevante contributo per la ricostruzione della dinamica dell’azione delittuosa, specie per la parte che era sfuggita alla pur precisa percezione del teste BOTTARI Santi.
COSTANTINO Giovanni ha dichiarato che aveva conosciuto il SARNATARO poco tempo prima dell’omicidio a casa del proprio cognato MANCUSO Giorgio , che era a capo di un gruppo criminoso del quale anch’egli faceva parte e che, a sua volta, era vicino al gruppo capeggiato da LEO Giuseppe e del quale faceva parte, viceversa, SARNATARO Sabatino. La sera dell’attentato egli si trovava insieme a quest’ultimo su una motocicletta al villaggio Aldisio, quando sopraggiunse un’altra moto con a bordo due persone travisate con casco. SARNATARO si accorse di ciò e, intuito il pericolo, cercò di sfuggire prendendo controsenso la via di accesso all’autostrada, ma quelli a bordo dell’altra moto iniziarono a sparare, ferendo mortalmente il SARNATARO e colpendo lui al fegato e, di striscio, nel dito, nel braccio e nel piede. Il SARNATARO rimase a terra, mentre egli fuggì, inseguito “nella discesa del Santo” da uno dei due aggressori che scese pure dalla moto e continuò a sparare contro di lui senza, però, più colpirlo. Egli si nascose dietro una macchina e “queste due persone dopo se ne vanno, dopo che finiscono di sparare”. L’altro attentatore a bordo della moto rimase inizialmente vicino al SARNATARO, “poi è sceso e ha preso quello a piedi”.
Molto più laconiche sono le dichiarazioni di COSTANTINO Giovanni in ordine all’identità degli aggressori. Egli ha, innanzi tutto, affermato di non avere riconosciuto gli attentatori e di non avere neppure percepito bene, nella concitazione del momento, le loro caratteristiche fisiche, ma di avere in seguito saputo da MANCUSO Giorgio che essi si identificavano in TRISCHITTA Pietro e GIORGIANNI Salvatore , i quali agirono su incarico di SPARACIO Luigi (come si vedrà il MANCUSO ha, tuttavia, negato di aver mai saputo chi fossero gli attentatori e ciò indebolisce notevolmente l’attendibilità delle accuse del COSTANTINO, che potrebbe essere stato indotto a rendere le suesposte dichiarazioni al solo fine di compiacere gli organi di indagine ed ottenere il loro favore nella concessione dei benefici premiali riservati ai collaboratori di giustizia). Gli fu detto, inoltre, che gli aggressori lo avevano ferito per errore e che il vero obiettivo era il SARNATARO. Tale ultimo particolare gli venne ribadito anche dal TRISCHITTA, quando lo incontrò nell’anno 1993 nel carcere di Caltanissetta (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che TRISCHITTA Pietro fu ristretto nel carcere di Caltanissetta tutto l’anno 1993, mentre COSTANTINO Giovanni vi stette dal 10-5-1993 al 1-7-1993). Questi, pur non confermandogli la propria partecipazione al fatto, gli disse, infatti, “che è stato uno sbaglio, perché pensavano che era un’altra persona”. Il COSTANTINO ha, quindi, aggiunto di avere conosciuto il TRISCHITTA in carcere intorno al 1983 (dai dati forniti dal D.A.P., che appaiono, tuttavia, incompleti per il TRISCHITTA, risulta che quest’ultimo venne arrestato e condotto nella Casa Circondariale di Messina il 4-5-1981 dove rimase, pare, fino al 20-10-1984, data nella quale venne trasferito nella Casa di Reclusione di Favignana. COSTANTINO Giovanni fu, invece, arrestato e condotto nella Casa Circondariale di Messina il 4-8-1981, rimanendovi fino al 24-12-1981; fu, poi, nuovamente arrestato il 15-3-1982 e scarcerato il 23-3-1984; fu, ancora, arrestato il 14-6-1984 e scarcerato il 24-9-1986) e di non essersi mai del tutto convinto che l’aggressione nei suoi confronti fosse stata, in realtà, un errore.
In merito a tale fatto delittuoso sono stati, altresì sentiti i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, MARCHESE Mario , PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, RIZZO Rosario , MANCUSO Giorgio , CARIOLO Antonio , CASTORINA Pasquale , LEO Giovanni , nonché gli imputati GIORGIANNI Salvatore e SPARACIO Luigi .
Ha riferito SANTACATERINA Umberto (sentito in merito all’episodio criminoso in esame alle udienze, in sede di incidente probatorio, del 7-2-1994 e del 15-3-1994) di essere stato testimone oculare del fatto, del quale furono autori GIORGIANNI Salvatore e TRISCHITTA Pietro su mandato di SPARACIO Luigi . Ha, quindi, dichiarato che stava “scendevo dalla casa di LEO Giuseppe, di pomeriggio, mi sembra era di domenica pomeriggio” e si trovava da solo a bordo della propria autovettura sulla via del Santo, all’incrocio dove “sulla destra si vede il viale Gazzi”, quando sentì dei colpi di pistola e vide due moto affiancate “in quello spartitraffico che c’è il ciglio, lì al semaforo”, lungo il viale Gazzi, nella corsia verso mare; vide, quindi “che una moto cascava sul lato destro e il passeggero che c’era dietro che scappava”, mentre l’altro rimase a terra. Quello rimasto sul selciato era SARNATARO Sabatino, mentre quello che fuggì era COSTANTINO Giovanni . I colpi di pistola furono esplosi dal passeggero dell’altra moto, il quale, sceso dal veicolo, si mise a inseguire a piedi il COSTANTINO. Entrambi gli aggressori avevano i caschi ma egli li riconobbe per TRISCHITTA Pietro , quello che sparò, e per GIORGIANNI Salvatore , quello che conduceva la moto. Infatti “c’era GIORGIANNI che aveva la mascherina del casco alzata, e quando sono venuti in su, per salire verso Bordonaro, diciamo, io l’ho visto proprio in faccia. Il TRISCHITTA invece io l’ho riconosciuto fisicamente, quando era a terra dalla moto e poi quando mi sono passati davanti”. Egli ebbe in seguito conferma che erano stati loro due gli attentatori da SPARACIO Luigi e da DI BLASI, inteso “occhi ‘i bozza”, che incontrò qualche giorno dopo al rifornimento Agip di Contesse. Egli chiese il motivo dell’uccisione del SARNATARO e lo SPARACIO gli rispose: “che ti sembra, dice, che me lo sono scordato che ha ucciso a mio figlioccio?”, intendendo riferirsi all’uccisione di Nino PATTI. Il collaboratore ha aggiunto che GIORGIANNI aveva un rancore particolare nei confronti del SARNATARO, poiché questi gli aveva in precedenza sparato.
MARCHESE Mario (sentito su tale fatto all’udienza del 23-9-1996) ha affermato che SARNATARO Sabatino “era un killer importantissimo per LEO”, “era un ragazzo che sparava facilmente, [...] per LEO era una potenza” e venne ucciso da GIORGIANNI Salvatore e da TRISCHITTA PIETRO su mandato di SPARACIO Luigi . Nell’occasione restò ferito anche COSTANTINO Giovanni . Il collaboratore ha aggiunto che “era un fatto proprio, un fatto personale di GIORGIANNI”, poiché il SARNATARO aveva sparato contro di lui nell’anno 1986. In quel periodo vi erano stati degli abboccamenti tra LEO e SPARACIO, promossi da DI BLASI Domenico al fine di raggiungere una pacificazione tra i due gruppi. Nel corso di uno di tali incontri, “il LEO gli ha detto a SPARACIO che l’aveva già scaricato” [al SARNATARO], poiché già prima che quest’ultimo venisse ucciso vi erano stati dei contrasti all’interno del clan “LEO”. Lo SPARACIO, allora, sapendo “che GIORGIANNI ce l’aveva a morte con questo qua” e che tale fatto avrebbe ostacolato la pacificazione tra i due gruppi, approfittò dell’informazione avuta dal LEO e diede mandato di uccidere il SARNATARO, al quale sparò “personalmente Salvatore GIORGIANNI”. Egli al momento del fatto si trovava detenuto nel carcere di Messina (risulta dai dati forniti dal D.A.P. che MARCHESE Mario fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina dal 30-9-1988 e vi rimase sino al 28-5-1990) e dopo qualche tempo arrestarono LEO Giuseppe (risulta dai dati forniti dal D.A.P. che LEO Giuseppe venne arrestato e ristretto nella Casa Circondariale di Messina il 22-9-1989 e venne successivamente scarcerato il 24-10-1989). Egli ebbe modo, così, di assistere ad una discussione in carcere tra GALLI Luigi (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che GALLI Luigi fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina dal 18-3-1989 al 18-1-1991) e LEO Giuseppe, nel corso della quale quest’ultimo, interrogato dal GALLI sulla vicenda occorsa al SARNATARO, rispose: “chi lo conosceva questo SARNATARO, come per dire, [...] non mi interessava”. Questo precedente gli fece ritenere affidabile il successivo racconto dello SPARACIO, che, parlandogli di questo fatto, gli rivelò le ragioni del delitto nei termini sopra esposti. Quanto alla dinamica dell’azione delittuosa, il collaboratore ha affermato che i due aggressori uscirono con una moto, dopo avere trovato “appoggio” (sul punto il MARCHESE si è espresso, però, in termini dubitativi) in una baracca di ARNONE Umberto ed al villaggio Aldisio si imbatterono nel SARNATARO e nel COSTANTINO, che si trovavano pure loro a bordo di una moto. L’obiettivo era soltanto il SARNATARO e GIORGIANNI Salvatore , che era abile nell’uso delle armi, non ebbe difficoltà ad uccidere solo quest’ultimo con una pistola, “si parlava di una 357 magnum”.
PARATORE Vincenzo (sentito su questo episodio delittuoso all’udienza del 15-1-1996) ha dichiarato che mandante del delitto fu SPARACIO Luigi , mentre esecutori materiali furono GIORGIANNI Salvatore e TRISCHITTA Pietro . Egli, all’epoca del fatto era detenuto ma era in contatto con il TRISCHITTA, che era latitante, mediante dei bigliettini “che tramite la mia famiglia ci facevamo arrivare”. Una volta gli arrivò un bigliettino che diceva: “stiamo cercando Sabatino” e ciò gli fece comprendere “che da lì a poco tempo SARNATARO [...] sarebbe morto”. Dopo il fatto ricevette, inoltre, dal TRISCHITTA un bigliettino con il quale questi gli spiegò tutto quello che era accaduto. Il SARNATARO venne ucciso perché “era un appartenente al clan LEO e poi era ritenuto da noi tutti, diciamo, responsabile di vari fatti [...] nei nostri confronti”, vale a dire contro il gruppo “SPARACIO”. Anche egli, così come altri per diverse vicende, aveva motivo di rancore nei confronti del SARNATARO, poiché questi, il 2 agosto 1986, due giorni dopo le scarcerazioni del maxiprocesso, aveva attentato alla sua vita. TRISCHITTA Pietro e GIORGIANNI Salvatore , entrambi a quel tempo latitanti, mandati da SPARACIO Luigi , incontrarono il COSTANTINO ed il SARNATARO a bordo di una motocicletta sul viale Gazzi, li affiancarono ed il TRISCHITTA esplose contro il SARNATARO un colpo di pistola in testa, ferendo, poi, il COSTANTINO.
LA TORRE Guido (sentito su tale fatto all’udienza del 30-4-1996) ha dichiarato che SARNATARO Sabatino e COSTANTINO Giovanni “erano uomini appartenenti al clan Giuseppe LEO” e vennero uccisi da GIORGIANNI Salvatore e TRISCHITTA Pietro su mandato di SPARACIO Luigi . Ha, quindi, aggiunto che egli non parlò mai con il proprio cognato GIORGIANNI Salvatore specificamente di tale episodio delittuoso, ma ebbe qualche notizia dallo stesso quando andò a fargli visita mentre egli si trovava agli arresti domiciliari ed avevano da poco arrestato TRISCHITTA Pietro , ARNONE Umberto e LENTINI Stellario , insieme ai quali il GIORGIANNI trascorreva la latitanza (risulta dai dati forniti dal D.A.P. che LA TORRE Guido fu ristretto agli arresti domiciliari dal 12-2-1990 al 6-2-1991, quando venne scarcerato, mentre dalla sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 7-12-1990 contro TRISCHITTA Pietro , ARNONE Umberto e LENTINI Stellario per il porto e la detenzione delle armi di cui i tre furono trovati in possesso quando vennero arrestati, dopo un breve inseguimento, nel comune di Terme Vigliatore, risulta che la loro latitanza cessò in data 22-2-1990). Il GIORGIANNI gli disse che “che tramite una persona aveva visto il SARNATARO nei pressi del viale Gravitelli e quindi si avviarono, dice, con una moto, sia il TRISCHITTA che il GIORGIANNI; [...] io ero convinto che a sparare era stato lui, Salvatore GIORGIANNI, in quanto aveva un rancore verso Sabatino SARNATARO, che nel novembre ‘86 gli aveva sparato lui a mio cognato, e quindi ero convinto che era stato lui...E lui sorridendo mi disse: No, cioè, è stata pure una soddisfazione, però - dice - è stato il TRISCHITTA a sparare. E allora mi disse che avevano visto questo SARNATARO a bordo di una moto nei pressi del viale Gravitelli, si recarono in quella zona e non videro il Sabatino, allora decisero di fare un’escursione verso il villaggio Aldisio e notarono alcune moto, tra cui quella di Nicola GENTILE, nei pressi del semaforo vicino l’autostrada, sia il Sabatino SARNATARO che il COSTANTINO, che loro non conoscevano bene, che era il cognato di Giorgio MANCUSO e che era un affiliato al clan Pippo LEO. Mio cognato, conoscendo bene il SARNATARO gli disse al TRISCHITTA [...] che aveva visto il SARNATARO e si buttarono all’inseguimento del SARNATARO, il quale aveva fatto una manovra andando in contromano verso l’autostrada, e lo incitava a sparare, [...] il TRISCHITTA non esitò e sparava. Hanno preso l’obiettivo e allora mi disse che lui gli voleva addirittura sparare al.., che si era avvicinato a sparare al SARNATARO però aveva visto che era morto, e allora si diedero all’inseguimento del COSTANTINO, però non avevano quella cosa di ucciderlo perché non erano sicuri se era un appartenente al clan Pippo LEO o era soltanto un amico così, di passaggio con il SARNATARO. [...] Il Costantino si trovò in mezzo a una macchina e faceva avanti indietro, che lo volevano inseguire per finirlo, però poi hanno desistito e se ne sono andati”.
RIZZO Rosario (sentito sull’episodio delittuoso in esame all’udienza del 4-6-1996) ha dichiarato di aver saputo “per sentito dire, [...] nell’ambiente nostro, [...] magari me l’ha detto mio cugino PIMPO, che era stato TRISCHITTA e GIORGIANNI Salvatore ”, mentre mandante dell’omicidio era stato SPARACIO Luigi . Il collaboratore ha, inoltre ricordato che il GIORGIANNI sosteneva che SARNATARO Sabatino era stato l’autore di un attentato nei suoi confronti avvenuto un paio di anni prima e per questo tutte le volte che vedeva il SARNATARO diceva che lo voleva uccidere e “così l’hanno ucciso, però [...] per la cosa che lui faceva appartenente, diciamo, a LEO Giuseppe”. Si deve osservare che le dichiarazioni del RIZZO hanno un ridottissimo valore probatorio, poiché non offrono alcun elemento di dettaglio idoneo a verificarne l’attendibilità e lo stesso collaboratore si è mostrato vago e incerto nell’indicare la fonte delle sue conoscenze, facendo sorgere il dubbio che egli abbia riferito mere voci correnti nell’ambiente delinquenziale che non possono essere utilizzate a fini di prova ostandovi il divieto di cui all’art. 194 comma 3 c.p.p..
MANCUSO Giorgio (sentito su tale fatto all’udienza del 24-6-1996) ha dichiarato che SARNATARO Sabatino “era figlioccio di Pippo LEO e uomo di fiducia di Pippo LEO”. Ha, quindi, ricordato che l’omicidio avvenne “mentre io ero in semilibertà (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il MANCUSO ottenne la semilibertà il 27-2-1989 e venne, poi, scarcerato l’8-10-1989). Io.., quella sera, una mezz’oretta prima che venisse fatto, il Sabatino era con me a Gravitelli, a casa mia, insieme a COSTANTINO Giovanni , CUNSOLO Vittorio e CUCINOTTA Giuseppe . Mi hanno lasciato perché ogni sera loro mi accompagnavano al carcere all’entrata (si è visto, quando si è trattata, in generale, l’associazione “LEO” a pag. 466 e segg. che le forze dell’ordine eseguirono, subito dopo l’uccisione del SARNATARO, dei servizi di appostamento davanti alla casa di MANCUSO Giorgio e notarono che lo stesso veniva giornalmente accompagnato in carcere a bordo di un’autovettura blindata; è da notare, inoltre, che già qualche giorno prima di tale delitto, in data 11 luglio 1989, militari dei Carabinieri di Messina controllarono, nel corso di un ordinario servizio di prevenzione, proprio nei pressi del portone di ingresso della casa di MANCUSO Giorgio , quest’ultimo insieme a SARNATARO Sabatino, COSTANTINO Giovanni , CUNSOLO Vittorio, CUCINOTTA Giuseppe e RUVOLO Angelo), perché giustamente i problemi che c’erano venivo con la macchina blindata e con la scorta. Si sono distaccati per una mezz’oretta per lasciarmi il tempo di farmi una doccia e prepararmi per il rientro; mentre ero a casa sono venuti e mi hanno dato la notizia dell'uccisione di Sabatino SARNATARO e del ferimento di mio cognato”. Il collaboratore non ha, comunque, saputo dire nulla in ordine agli autori del fatto di sangue, salvo che “sono stati componenti del gruppo SPARACIO” ed ha precisato di non aver chiesto mai chi fossero stati gli autori materiali dell’omicidio.
CARIOLO Antonio (sentito all’udienza del 1-7-1996) ha dichiarato che SARNATARO Sabatino era un potenziale obiettivo del clan “SPARACIO”, poiché “era killer di fiducia del clan capeggiato da LEO Giuseppe”. Egli non seppe nulla del fatto di sangue nel quale il SARNATARO rimase ucciso, ma “una volta Salvatore GIORGIANNI in carcere disse che aveva vendicato, praticamente, un suo precedente agguato, che lui imputava al SARNATARO”.
CASTORINA Pasquale (sentito su questo fatto all’udienza del 20-5-1996) ha dichiarato che SARNATARO Sabatino era “un affiliato a LEO Pippo”, uno di quelli che “contava molto nel gruppo LEO in quanto era uno dei primi che quando c’era da sparare sparava” e fu ucciso all’imbocco dell’autostrada sul viale Gazzi da TRISCHITTA Pietro e da GIORGIANNI Salvatore su mandato di SPARACIO Luigi . Egli seppe ciò da SPARACIO Luigi , quando, successivamente al fatto, dopo la scarcerazione del DI BLASI (risulta, tuttavia, dai dati forniti dal D.A.P., che il DI BLASI fu scarcerato il 9-5-1989, prima dell’omicidio in esame), egli iniziò a frequentare lo SPARACIO più assiduamente, dallo stesso GIORGIANNI Salvatore e da PARATORE Vincenzo “quando lui allora era latitante” (su questo punto il ricordo del collaboratore è sicuramente erroneo, salvo a ritenere che abbia indicato il PARATORE per un lapsus e volesse, invece, riferirsi al GIORGIANNI, da lui citato poco prima; il PARATORE Vincenzo venne, infatti, arrestato il 10-11-1988, prima della perpetrazione del delitto in esame, e da allora non fu più latitante). Le dichiarazioni di CASTORINA Pasquale , estremamente generiche, essendosi egli limitato a riferire circostanze notorie o ricavabili dallo stesso decreto di rinvio a giudizio, non appaiono, ad avviso di questa Corte, di nessuna utilità per la prova del fatto delittuoso oggetto di accertamento, specie se si considera che esse contengono rilevanti imprecisioni in ordine ai soggetti dai quali il collaboratore avrebbe ricevuto le asserite confidenze ed alle circostanze nelle quali tali confidenze sarebbero avvenute.
LEO Giovanni (sentito su tale omicidio all’udienza del 9-7-1996) ha dichiarato che SARNATARO Sabatino era “un uomo fidato di mio fratello” e fu ucciso nell’ambito della “guerra” allora in corso tra il gruppo “SPARACIO” ed il gruppo “LEO”. Autori dell’omicidio furono TRISCHITTA Pietro e GIORGIANNI Salvatore che agirono su mandato di SPARACIO Luigi . L’attentato avvenne al villaggio Aldisio, vicino all’autostrada, dove il SARNATARO fu sorpreso a bordo di una moto insieme a COSTANTINO Giovanni , cognato del MANCUSO e soggetto appartenente al gruppo da quest’ultimo diretto, che, però, riuscì a fuggire. Egli seppe tali fatti dal fratello LEO Giuseppe quando questi venne arrestato nel settembre del 1989. Il collaboratore ha, quindi, specificato che “a SARNATARO Sabatino [...] lo dovevamo uccidere noi” e la sua morte fu, pertanto, “un favore che ci hanno fatto”. Può sin d’ora rilevarsi che le dichiarazioni di LEO Giovanni, mentre disegnano efficacemente la figura del SARNATARO e descrivono in modo preciso il contesto criminale nel quale fu perpetrato l’omicidio, appaiono di ridottissima attendibilità con riferimento alle accuse nei confronti dei due esecutori materiali, poiché le sue informazioni provengono esclusivamente dal fratello LEO Giuseppe che, proprio in quanto capo del sodalizio criminoso al quale appartenevano le due vittime, non poteva possedere su tali circostanze notizie di sicura affidabilità, essendo impensabile che egli abbia ricevuto dagli stessi esecutori materiali o da persone a questi vicine confidenze su tale fatto.
L’imputato SPARACIO Luigi (sentito in merito a tale fatto all’udienza dell’8-10-1996) ha ammesso di essere stato il mandante dell’omicidio di SARNATARO Sabatino che era un “personaggio importante” del clan “LEO”, figlioccio del capo LEO Giuseppe e “componente del gruppo di fuoco” del suo gruppo. Autori della sua uccisione furono TRISCHITTA Pietro e GIORGIANNI Salvatore . Ha, quindi, così descritto lo svolgimento dei fatti: “quel giorno io avevo trovato una casa in affitto in via Acqua del Conte, mi sembra, dove là c’erano TRISCHITTA, GIORGIANNI; avevano una moto, una motocicletta rubata, messa là sotto, sotto casa, e avevano segnalato quel giorno la presenza di MANCUSO Giorgio , lo stesso Sabatino e altre persone vicino l’Orto Botanico nella zona di Gravitelli. E il tempo che loro sono usciti per andare là questi già se ne erano andati; poi una volta che erano in giro si son fatti una salita, una salita con la moto al Villaggio Aldisio per vedere se incontravano LEO Giuseppe. Quando sono arrivati là invece hanno visto Sabatino SARNATARO che era a bordo di una moto e perciò l’hanno visto, l’hanno inseguito e l’hanno, e gli hanno sparato. [...] Lui li ha visti questi due con i caschi e perciò è scappato con la moto, l’hanno inseguito e poi gli hanno sparato. È caduto a terra lui con la moto, Sabatino, e COSTANTINO è fuggito”. Colui che sparò materialmente al SARNATARO fu il TRISCHITTA che usò una pistola 45 magnum automatica, mentre GIORGIANNI guidava la moto. GIORGIANNI aveva un motivo particolare di rancore nei confronti del SARNATARO, “perché pensava che lui qualche anno prima gli avesse sparato”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che dopo questo omicidio fu raggiunta la pace tra il clan “SPARACIO” ed il clan “LEO” e probabilmente questa fu facilitata dall’uccisione del SARNATARO, poiché spinse LEO Giuseppe, il quale iniziò a temere “che quanto prima toccava pure a lui”, a ricercarla con maggiore convinzione. Successivamente si seppe che i rapporti tra LEO Giuseppe ed il SARNATARO non erano più buoni ma “sono cose che ho appreso dopo, però prima, quando è successo l’omicidio sapevamo che era un fidato di LEO Giuseppe”.
L’imputato GIORGIANNI Salvatore (sentito sull’episodio delittuoso in esame alle udienze del 25-10-1996 e del 4-11-1996) ha ammesso la propria partecipazione al fatto di sangue ed ha così descritto gli avvenimenti: “io ero latitante alla clinica COT, vicino a una casa.., in una casa di proprietà di MEO Matteo, messa a disposizione da SPARACIO Luigi . E’ venuto a trovarci CRUPI Rosario; il CRUPI Rosario ci dice che nelle vicinanze dell’Orto Botanico c’erano affiliati al clan LEO. A questo punto sia io che il TRISCHITTA abbiamo deciso di uscire con la moto. L’ARNONE Umberto, che nel frattempo era arrivato suo fratello, ARNONE Marcello, abbiamo detto, dice: vattene. Lui se n'è andato a casa di sua madre, dice: io mi sto a casa da mia madre, se vedo per dire sirene, lampeggianti, per dire, non esco, dormo là. Siamo usciti, siamo arrivati all’Orto Botanico e non abbiamo trovato nessuno, abbiamo deciso di salire a villaggio Aldisio. A villaggio Aldisio abbiamo intercettato delle moto, in una delle moto c’era il SARNATARO; l’abbiamo inseguito, lui si è dato alla fuga a bordo della moto insieme a un altro e ha preso l’autostrada a senso inverso. Il TRISCHITTA non conosceva il SARNATARO, comunque io gli ho detto di sparare e lui ha sparato e ha colpito uno dei passeggeri, sono caduti dalla moto, il TRISCHITTA si è avvicinato e ha sparato un altro colpo all’indirizzo del SARNATARO e poi si è rimesso a correre e a inseguire l’altra persona. Io mi sono avvicinato, ho visto il SARNATARO, ho sparato un colpo, ho visto che perdeva pure sangue, ho rialzato la moto che nel frattempo era caduta e mi sono rimesso a cercare il TRISCHITTA. L’ho trovato più avanti e mi ha detto che il secondo era fuggito scendendo dalla via del Santo. Siamo scesi sulla via del Santo, abbiamo incontrato questa persona, che era nascosta dietro una macchina, abbiamo sparato.., cioè, ha sparato, perché ha preso la pistola mia, perché la sua era scarica, e ha sparato altri 3 colpi all'indirizzo del COSTANTINO. Dopodiché abbiamo deciso di darci alla fuga perché già era passato pure parecchio tempo. Abbiamo preso l’autostrada Gazzi, direzione Gazzi - Tremestieri, lì abbiamo incontrato pure.., abbiamo preso di fronte una pattuglia dei Carabinieri probabilmente che si recava sul posto dell'omicidio. Siamo arrivati a Mili, c’era un box con una macchina dentro, una Ritmo bianca, in cui il box era di proprietà di CRUPI Rosario e io sono salito sulla macchina, il TRISCHITTA sulla moto, abbiamo fatto un centinaio di metri, abbiamo posteggiato la moto, abbiamo pulito le impronte e siamo saliti sulla macchina. Ci siamo diretti nella direzione Roccalumera, ci siamo disfatti dei caschi e siamo ritornati a casa di MEO Matteo, diciamo, alla casa vicino la COT. Poi, l’indomani è venuto SPARACIO Luigi , ci ha regalato la somma di 2 milioni, che abbiamo diviso 7 e 50 io, 7 e 50 TRISCHITTA e 500.000 lire le abbiamo date ad ARNONE Umberto”. Il collaboratore ha aggiunto che l’omicidio fu deliberato perché “noi del clan “SPARACIO” eravamo in rivalità col clan “LEO”” anche se “io avevo pure qualche fatto personale... bene o male ognuno di noi ci aveva un fatto personale”. Ha, inoltre, specificato che egli portava la moto, mentre TRISCHITTA era il passeggero, ma entrambi portavano dei caschi. Per commettere l’omicidio usarono “una 45 automatica ACP, che era caricata con due tipi di proiettili, [...] cartucce 45 ACP e HP. [...] Se non ricordo male abbiamo caricato due tipi di proiettile e poi abbiamo usato pure un 357 Magnum da 6 pollici”. Il TRISCHITTA aveva la pistola calibro 45 mentre egli aveva la pistola 357 Magnum. Egli diede, poi, entrambe le armi “a dei personaggi calabresi”, con i quali vi era l’abitudine di scambiare le armi usate per delitti. Il collaboratore ha, infine, specificato che il COSTANTINO venne colpito solo quando si trovava insieme al SARNATARO, mentre “poi è stato inseguito ma non è stato più colpito”.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame.
Va, anzitutto, rilevato che già solo sulla base dei caratteri obiettivi dell’azione delittuosa ed a prescindere dagli altri elementi di conoscenza forniti dai collaboratori di giustizia, è corretta la qualificazione giuridica della condotta illecita contestata quale omicidio volontario ai danni di SARNATARO Sabatino e quale tentato omicidio ai danni di COSTANTINO Giovanni . Le modalità dell’agguato, perpetrato con grande sicurezza ed incredibile determinazione da due persone armate, non possono, infatti, lasciare adito a dubbi di sorta. E’ certo che intento degli aggressori era quello di uccidere il SARNATARO, contro il quale furono esplosi numerosi colpi di arma da fuoco, uno dei quali raggiunse la vittima al capo e ne provocò la morte. Il tipo di arma usata, avente efficacia micidiale, il gran numero di colpi esplosi (sono stati repertati ben sette bossoli), la circostanza che gli spari furono indirizzati verso una parte vitale del corpo, la distanza ravvicinata della vittima rispetto agli aggressori costituiscono tutti sicuri e convergenti elementi indiziari in ordine alla sussistenza della volontà omicida nei confronti del SARNATARO. Tale conclusione discende, peraltro, logicamente dalla stessa natura del delitto, che va con sicurezza qualificato come attentato mafioso, e collima perfettamente con tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti. Si deve, tuttavia, ritenere che gli attentatori vollero uccidere, oltre a SARNATARO Sabatino anche COSTANTINO Giovanni , sotto il profilo del dolo intenzionale o, almeno, sotto quello del dolo diretto, e l’evento non si verificò solo per cause estranee alla loro volontà. La giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato[1] che il giudice può desumere la volontà omicida da diversi elementi indiziari, tra i quali assumono precipuo valore le concrete modalità di realizzazione della condotta, quali la direzione ed il numero dei colpi diretti alla vittima, le parti del corpo attinte dai medesimi, la distanza tra agente e parte offesa, l’obiettiva idoneità dell’azione a provocare l’evento. Tutti gli elementi suindicati facevano apparire, nel caso di specie, l’evento morte come altamente probabile, sicché gli autori non si sono limitati ad accettare il rischio del suo verificarsi (nel qual caso ricorrerebbe, peraltro, il dolo eventuale, che è compatibile secondo la preferibile giurisprudenza della Suprema Corte, con il delitto tentato[2]) ma lo hanno voluto. Ciò emerge chiaramente sia dalla gravità delle lesioni provocate alla vittima, che fu attinta al fegato e fu ricoverata in prognosi riservata, sia dalla circostanza che gli attentatori spararono evidentemente senza curarsi se venisse colpito solo il SARNATARO o anche il COSTANTINO, che sedeva accanto a lui sulla motocicletta in movimento, sia, soprattutto, dal fatto che gli attentatori hanno mostrato di volere la morte di quest’ultimo anche attraverso il comportamento da loro tenuto successivamente al suo ferimento, quando lo inseguirono e gli spararono contro con il chiaro intento di togliergli la vita. Le dichiarazioni parzialmente dissonanti di alcuni collaboratori (MARCHESE Mario e COSTANTINO Giovanni ) non sembra a questa Corte che possano far superare i suesposti elementi indiziari di univoco e sicuro significato, anche perché provenienti da soggetti che appresero i fatti da persone diverse dagli esecutori materiali le quali, oltre a non poter conoscere esattamente quali furono i reconditi intendimenti degli aggressori, potevano avere interesse ad accreditare una ricostruzione dei fatti non pienamente corrispondente alla realtà. La circostanza che l’azione delittuosa non fu portata a compimento nei riguardi del COSTANTINO non sembra, peraltro, assumere alcun significativo valore, tenuto conto che l’attentato avvenne su una pubblica via molto frequentata da automobilisti in transito diretti verso l’autostrada e circondata da numerose abitazioni, sicché gli aggressori avevano la necessità, per non correre il rischio di venire scoperti ed arrestati, di fuggire quando fossero stati certi dell’uccisione di SARNATARO Sabatino, che costituiva il loro principale obiettivo criminoso, senza poter indugiare troppo per uccidere anche il COSTANTINO. Tale conclusione, che si trae agevolmente attraverso un’analisi delle circostanze del fatto sorretta dalla logica, è stata, peraltro, affermata, come si è visto, dallo stesso GIORGIANNI Salvatore , che ha confessato la propria partecipazione la fatto ed ha chiaramente spiegato di essersi dovuti allontanare senza portare a compimento l’omicidio nei confronti del COSTANTINO “perché già era passato parecchio tempo”. Non può, poi, certamente affermarsi che gli attentatori abbiano volontariamente desistito dall’azione delittuosa nei confronti di COSTANTINO Giovanni , poiché, a prescindere dalla mancanza della prova del requisito della “volontarietà” della condotta, l’istituto della desistenza, di cui al terzo comma dell’art. 56 c.p., presuppone, per costante giurisprudenza, un tentativo “incompiuto”, mentre nel caso di specie non può dubitarsi, per il numero dei colpi sparati contro il SARNATARO ed il COSTANTINO e per la gravità delle ferite cagionate a quest’ultimo, che gli agenti avessero già posto in essere l’intera condotta delittuosa, la cui tipicità va valutata, come è noto, sulla base dell’idoneità causale a provocare la morte della vittima, mentre l’evento letale non si verificò solo per fortunose circostanze e grazie alle immediate cure mediche prestate alla vittima.
La piena comprensione dell’episodio delittuoso in esame, nel quale, come si è anticipato, sono rinvenibili i caratteri tipici dell’omicidio mafioso, richiede che ci si soffermi molto brevemente sulla personalità del COSTANTINO e, soprattutto, del SARNATARO, che era, senza dubbio, il principale obiettivo degli attentatori.
COSTANTINO Giovanni , già condannato per gravi reati anche in materia di armi, era il cognato di MANCUSO Giorgio e, come egli stesso ha ammesso, soggetto organicamente inserito nel gruppo criminoso capeggiato da quest’ultimo ed alleato con il clan “LEO”. La sua confessione è, peraltro, confortata da numerosi altri elementi probatori, come si vedrà meglio quando si esaminerà la sua posizione con riferimento al reato associativo. E’ qui sufficiente segnalare che egli è stato concordemente accusato dai collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, LEO Giovanni , VENTURA Salvatore , MANCUSO Giorgio , PARATORE Vincenzo, RIZZO Rosario , MARCHESE Mario e SPARACIO Luigi e che tali accuse hanno trovato significativo riscontro nell’attività di indagine compiuta dalle forze dell’ordine subito dopo l’omicidio del SARNATARO, attraverso appostamenti eseguiti nei pressi dell’abitazione del MANCUSO in via Anastasio Cocco, che hanno consentito di accertare, come si è visto quando si è trattata in generale l’associazione “LEO” (vedi pag. 466 e segg.), l’esistenza di assidui rapporti tra il COSTANTINO ed altri personaggi malavitosi, difficilmente giustificabili al di fuori del perseguimento di comuni interessi illeciti.
SARNATARO Sabatino era, viceversa, come hanno unanimemente sostenuto diversi collaboratori, soggetto di spicco all’interno del clan “LEO”, dove si distingueva per le sue capacità criminali e la sua disponibilità a commettere anche gravi fatti di sangue, così guadagnandosi la fiducia del capo, LEO Giuseppe, del quale era divenuto “figlioccio”.
La collocazione criminale delle vittime dell’episodio delittuoso in esame indirizza, allora, chiaramente l’interprete nella ricerca del movente dell’omicidio e, di conseguenza, anche nell’individuazione dei colpevoli, potendosi ritenere certo, a prescindere dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che l’attentato maturò nell’ambito della criminalità organizzata cittadina dove a quel tempo, come si è visto quando si è trattato il tentato omicidio di VILLARI Antonino, cui si rinvia anche per una più precisa indicazione dei fatti di sangue che segnarono i contrasti tra i due clan (vedi pag. 1701 e segg.), si fronteggiavano il sodalizio criminoso diretto da LEO Giuseppe e quello diretto da SPARACIO Luigi. Il complessivo quadro dei rapporti esistenti tra i gruppi contrapposti operanti nella città di Messina è, invero, perfettamente coerente con la ricostruzione dell’episodio delittuoso offerta dai collaboratori di giustizia, secondo cui mandante dell’omicidio fu SPARACIO Luigi , mentre esecutori materiali furono TRISCHITTA Pietro e GIORGIANNI Salvatore , e rende pienamente verosimili le accuse nei confronti dei tre imputati, tutti organicamente inseriti nel clan “SPARACIO”. Anche quest’ultima affermazione non richiede che si spendano molte parole, essendo sufficiente ricordare che SPARACIO Luigi era il capo incontrastato dell’omonimo clan (vedi, in proposito, quello che si è detto quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg.), mentre con riferimento a TRISCHITTA Pietro ed a GIORGIANNI Salvatore è sufficiente rinviare alle considerazioni già effettuate sulla loro collocazione criminale e sulla loro personalità quando si è affermata la loro colpevolezza per il tentato omicidio di VENUTO Giuseppe (vedi pag. 1726 e segg.), fatto commesso solo poco tempo prima dell’omicidio del SARNATARO e da iscrivere sempre nell’ambito dei contrasti tra il clan “LEO” ed il clan “SPARACIO”. Appare, comunque, opportuno sottolineare che tale fatto dimostra ancor più il particolare affiatamento che esisteva tra i due presunti esecutori materiali, i quali non solo trascorsero insieme lunga parte della loro latitanza, come entrambi hanno ammesso, ma commisero anche, durante tale tempo, più delitti in concorso tra loro.
Passando ora ad analizzare partitamente gli elementi di prova sui quali si fonda l’accusa, deve subito rilevarsi che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che per primi parlarono di questo fatto, vale a dire SANTACATERINA Umberto e MARCHESE Mario , i quali hanno anche indicato i soggetti responsabili della sua consumazione, presentano diverse ombre che fanno sorgere non poche perplessità. Tuttavia, i dubbi che possono fondatamente sollevarsi sull’attendibilità delle dichiarazioni dei suddetti collaboratori finiscono con l’essere ampiamente superati dagli elementi emersi a carico del GIORGIANNI, del TRISCHITTA e dello SPARACIO successivamente a tale iniziale contributo collaborativo e, soprattutto, dalla piena confessione di due dei tre imputati.
Va, invero, osservato che la deposizione di SANTACATERINA Umberto non è del tutto persuasiva, sia perché lacunosa con riferimento a parti dell’azione delittuosa che avrebbero dovuto svolgersi davanti agli occhi del collaboratore, sia perché il riconoscimento dei due imputati da lui effettuato non risulta, ad avviso di questa Corte, totalmente affidabile. Sorprende, infatti, che SANTACATERINA Umberto, che pure è stato sufficientemente preciso nella descrizione della condotta omicida, non abbia detto nulla di ciò che successe nei momenti successivi all’uccisione del SARNATARO, quando i killer inseguirono il COSTANTINO, continuando a sparargli contro alcuni colpi di pistola. Ciò risulta particolarmente inquietante poiché tale vicenda dovette svolgersi proprio sotto i suoi occhi, tenuto conto che lo stesso COSTANTINO ha narrato, con dichiarazione sulla cui attendibilità, almeno per questa parte, non si può dubitare, che egli fuggì in via Comunale Santo, proprio la strada lungo la quale il SANTACATERINA ha affermato di essersi fermato per guardare la scena del delitto. Il collaboratore è stato, poi, impreciso nell’indicazione della via di fuga presa dai killer, perché egli ha affermato che gli attentatori si diressero, dopo aver consumato il delitto, verso il villaggio Bordonaro, mentre sembra certo, sulla base delle dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore , confortate dal rinvenimento della moto usata dai killer nel villaggio Mili Marina, che gli stessi si allontanarono prendendo la tangenziale dell’autostrada. Il riconoscimento effettuato dal SANTACATERINA non offre, infine, sufficienti garanzie, poiché entrambi gli attentatori erano travisati con caschi che nascondevano i tratti somatici del volto. Non sembra, d’altronde, verosimile che il GIORGIANNI, proprio dopo aver consumato l’omicidio e quando ancora si trovava nel luogo teatro dell’agguato, abbia sollevato la mascherina del casco, così come sostenuto dal collaboratore, consentendo al SANTACATERINA di riconoscerlo, mentre le fattezze fisiche del TRISCHITTA, che è un uomo di altezza media e di corporatura normale tendente all’esile, appaiono comuni ad un gran numero di persone e non erano, pertanto, tali da contraddistinguere chiaramente l’imputato rendendo, così, possibile, in modo inequivocabile, il suo riconoscimento. Sorge, allora, il sospetto che il collaboratore, pur non potendosi escludere che si sia trovato nei pressi del luogo del delitto nel momento in cui questo venne perpetrato, abbia formulato le sue accuse non sulla base di fatti caduti sotto la sua diretta percezione, ma sulla base di eterogenei elementi, che la Corte non è in grado di controllare per valutare la correttezza dell’inferenza, con la conseguenza che a tali dichiarazioni non può attribuirsi una sufficiente attendibilità.. E’ verosimile, in particolare, che il SANTACATERINA abbia direttamente acquisito alcune iniziali conoscenze, ma è anche probabile che queste fossero prive del connotato della certezza e che solo successivamente, quando queste hanno ricevuto conferma da altre fonti, il collaboratore poté giungere, attraverso una sovrapposizione dei ricordi, alle conclusioni suesposte in ordine all’identità dei colpevoli.
Allo stesso modo, appaiono di ridotta attendibilità almeno alcune parti delle dichiarazioni di MARCHESE Mario , il quale, al tempo dell’agguato mortale, si trovava in carcere ed apprese i fatti solo successivamente da altre persone. Ciò, infatti, infirma grandemente l’affidabilità dell’accusa nei confronti del GIORGIANNI e del TRISCHITTA, specie perché il collaboratore non ha saputo spiegare con precisione da chi ed in quali circostanze apprese le notizie sul loro conto che ha poi riferito al dibattimento. Il collaboratore ha indicato come sua fonte di conoscenze SPARACIO Luigi , ma è evidente che un colloquio tra i due poté avvenire solo a notevole distanza di tempo, quando il MARCHESE venne scarcerato (dai dati forniti dal D.A.P., risulta che il MARCHESE ottenne gli arresti domiciliari il 28-5-1990 e venne liberato il 23-1-1991) e riallacciò i rapporti con lo SPARACIO. Sembra, allora, piuttosto strano che i due si siano soffermati a discutere dell’azione esecutiva di un omicidio consumato diversi mesi prima e lo stesso MARCHESE non ha, in realtà, sostenuto ciò, avendo semplicemente affermato di aver saputo dallo SPARACIO alcune circostanze relative al movente del delitto ed alla fase ideativa e deliberativa dello stesso. Mentre, allora, le informazioni in suo possesso appaiono abbastanza affidabili con riferimento al mandato del delitto, esse diventano scarsamente attendibili con riferimento alla fase esecutiva dell’omicidio e, di conseguenza, anche con riferimento ai soggetti che vi parteciparono. Va, peraltro, osservato che, proprio sull’azione materiale dell’agguato mortale, il collaboratore è stato molto generico ed il suo racconto ha tradito talvolta l’incertezza delle sue conoscenze, come quando egli ha affermato, quanto all’arma usata dai killer “che si parlava di una 357 Magnum”, riferendo un particolare che non ha trovato riscontro nella prova storica del fatto, poiché il SARNATARO fu ucciso con un colpo di pistola calibro 45 e, soprattutto, facendo comprendere che egli ha attinto notizie anche da mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale e, come tali, inutilizzabili ai fini della prova del fatto.
Le legittime perplessità nascenti dalle dichiarazioni del SANTACATERINA e del MARCHESE sono destinate, tuttavia, ad essere fugate dai precisi e convergenti elementi di prova che si possono trarre dalle confessioni di SPARACIO Luigi e di GIORGIANNI Salvatore .
SPARACIO Luigi ha ammesso di essersi reso responsabile dell’omicidio nei confronti del SARNATARO, nel quale rimase ferito anche il COSTANTINO, sicché non vi possono essere dubbi sulla colpevolezza dell’imputato, avendo le sue parole fornito semplice conferma ad un quadro di accusa già particolarmente grave nei suoi confronti. Lo SPARACIO era stato, infatti, indicato quale mandante del delitto tanto da SANTACATERINA Umberto e da MARCHESE Mario , le cui dichiarazioni si sottraggono, per questa parte, ai rilievi sopra evidenziati, quanto dal coimputato GIORGIANNI Salvatore , le cui dichiarazioni, che si esamineranno più approfonditamente tra breve, vanno segnalate non solo per l’accuratezza e precisione delle accuse, ma anche per la loro autorevolezza, provenendo da un soggetto che ha confessato la propria partecipazione al fatto e che, pertanto, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni, ha mostrato concretamente di voler aderire con convinzione alla scelta collaborativa. La confessione dello SPARACIO si inserisce, inoltre, armonicamente nella complessiva ricostruzione del fatto e discende logicamente e quasi necessariamente dall’accertamento che verrà effettuato della responsabilità dei correi, tutti appartenenti al clan “SPARACIO”, e dalla collocazione del delitto nell’ambito dei contrasti tra il clan “LEO” ed il clan “SPARACIO”. Non è, infatti, ragionevole pensare che il capo di un sodalizio criminoso in “guerra” contro un altro clan sia rimasto estraneo alla deliberazione della complessiva strategia di sterminio contro gli aderenti del gruppo contrapposto e, di conseguenza, anche alla deliberazione delle singole azioni delittuose commesse dai suoi affiliati in attuazione di quella originaria decisione.
Le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , che forniscono solo il definitivo suggello alla prova della sua colpevolezza già desumibile da altri elementi, appaiono, tuttavia, di straordinaria rilevanza per il diverso profilo relativo all’accertamento della responsabilità dei correi. Egli ha descritto, infatti, con grande accuratezza tutta l’azione delittuosa, sin dalle sue prime fasi (ha ricordato, in particolare, che le vittime furono inizialmente avvistate nei pressi dell’abitazione di MANCUSO Giorgio , circostanza questa che ha trovato piena corrispondenza nelle dichiarazioni dello stesso MANCUSO, di LA TORRE Guido e del coimputato GIORGIANNI Salvatore ) ed ha menzionato numerosi dettagli esecutivi (quali quelli relativi al tipo di arma usata ed al tentativo di fuga effettuato dal SARNATARO), così dimostrando di essere stato perfettamente informato di ciò che era avvenuto. Ciò consente, allora, di attribuire alle sue dichiarazioni altissima attendibilità anche nella parte in cui esse contengono precise accuse nei confronti dei due coimputati e, in ispecie, nei confronti del TRISCHITTA, oltre che nei confronti del GIORGIANNI, per il quale, comunque, la prova della responsabilità risulta piuttosto agevole.
Anche GIORGIANNI Salvatore ha confessato la propria partecipazione al fatto, dando una compiuta descrizione della condotta propria e di quella dei complici. L’accuratezza del racconto del collaboratore, la sua attenzione a particolari anche di scarso rilievo e la perfetta corrispondenza con gli elementi desumibili dalla prova storica del fatto non possono, invero, lasciare dubbi in ordine alla partecipazione del GIORGIANNI al fatto di sangue. Numerosi sono, infatti, i particolari riferiti dal collaboratore che potevano essere conosciuti solo dai protagonisti dell’azione delittuosa e che, come tali, attestano l’originalità delle sue conoscenze. Egli ha descritto, infatti, nei minimi dettagli le fasi prodromiche del delitto, dirette alla ricerca della vittima. Ha, quindi, ricordato, con assoluta precisione ed in perfetta sintonia con le dichiarazioni del teste BOTTARI Santi, che la moto del SARNATARO fu notata dagli attentatori al villaggio Aldisio mentre si trovava insieme ad altri motoveicoli. Ha menzionato, poi, la circostanza che il SARNATARO tentò di fuggire immettendosi controsenso nella tangenziale dell’autostrada, particolare che è stato riferito anche dal teste BOTTARI Santi e da COSTANTINO Giovanni . Ha descritto nei minimi particolari l’inseguimento del COSTANTINO lungo la via del SANTO, in perfetta analogia con le dichiarazioni di COSTANTINO Giovanni . Ha indicato con esattezza il luogo nel quale venne abbandonata la motocicletta usata nell’agguato. Ha ricordato, infine, con estrema precisione che l’arma calibro 45 usata dal complice era stata caricata con due tipi di cartucce, ACP e HP, circostanza che risulta confermata dalle fotografie dei bossoli repertati e che appare di particolare importanza in quanto, verosimilmente, non era nota neppure alle forze dell’ordine, le quali non indicarono, nella documentazione degli atti di indagine da loro compiuti, quale tipo di bossolo calibro 45 fosse stato sequestrato.
L’imputato TRISCHITTA Pietro , sentito all’udienza dell’11-11-1996, ha, invero, contestato l’attendibilità delle dichiarazioni del SARNATARO ed ha, su questa base, negato la fondatezza delle accuse nei suoi confronti, ma gli argomenti da lui addotti non appaiono a questa Corte di pregnante significato. Il TRISCHITTA ha sostenuto, in particolare, che il racconto del GIORGIANNI sarebbe inverosimile nella parte in cui il collaboratore ha affermato che egli non conosceva il SARNATARO e per questo motivo gli avrebbe sparato solo dopo che il complice gli indicò chi fosse colui contro il quale doveva dirigere i colpi. Il TRISCHITTA ha rilevato, in proposito, che conosceva il SARNATARO, poiché per qualche tempo egli aveva frequentato il villaggio Aldisio e, comunque, conosceva bene il COSTANTINO, essendo stato detenuto insieme a lui, sicché non avrebbe potuto certamente sbagliarsi nell’individuare il soggetto contro il quale sparare. Tali osservazioni non colgono, tuttavia, nel segno, poiché non interessa qui accertare se il TRISCHITTA fosse in grado di riconoscere autonomamente il SARNATARO, quanto verificare se il GIORGIANNI, ritenendo, a torto o a ragione, che il TRISCHITTA non conoscesse la fisionomia della vittima, abbia sollecitato il complice a sparare. Orbene, la difesa dell’imputato nulla toglie all’attendibilità del racconto del GIORGIANNI, poiché non dà alcuna risposta alla suddetta questione e può soltanto evidenziare che vi sono aspetti marginali del racconto del GIORGIANNI in ordine ai quali appare arduo cercare di giungere a conclusioni certe. L’esposizione del collaboratore non è, poi, inverosimile neppure nella parte in cui questi ha sostenuto di avere sparato all’indirizzo del SARNATARO un colpo di pistola quando la vittima già si trovava a terra mortalmente ferita da parte del complice. La circostanza, infatti, che il SARNATARO sia stato attinto solo da un colpo di pistola calibro 45 e che l’arma nella disponibilità del GIORGIANNI fosse, secondo le sue stesse parole, una 357 Magnum, appare poco significativa per contrastare la veridicità del racconto del collaboratore, poiché non può escludersi che il GIORGIANNI abbia mancato il bersaglio, mentre va rilevato che, essendo la pistola 357 Magnum notoriamente un’arma a tamburo, è estremamente difficile riuscire a cogliere la traccia di uno sparo, non venendo espulso alcun bossolo e potendo il proiettile sparato facilmente schizzare via e perdersi sul selciato (come è successo per molti dei proiettili calibro 45 esplosi).
La prova della partecipazione del GIORGIANNI al fatto discende, d’altronde, non solo dal tenore delle sue dichiarazioni, che appare, comunque, a questa Corte, già sufficiente per trarre su tale punto delle conclusioni certe, ma anche dalle accuse, tutte sufficientemente affidabili, mosse nei suoi confronti da SPARACIO Luigi , il quale, come si è osservato in precedenza, fu il mandante del delitto e conobbe, in tale sua veste, l’intero svolgimento dei fatti, da LA TORRE Guido, le cui dichiarazioni presentano straordinari elementi di convergenza con quelle del GIORGIANNI e appaiono particolarmente accurate (il collaboratore ha riferito persino il particolare, trascurato anche dal GIORGIANNI, secondo cui il COSTANTINO cercò di nascondersi dietro un’autovettura), e da PARATORE Vincenzo, che apparteneva al medesimo clan “SPARACIO”, all’interno del quale rivestiva una posizione di rilievo e poteva, pertanto, verosimilmente, ricevere confidenze su tale fatto dagli stessi soggetti che ne erano stati autori.
Le dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore , perfettamente collimanti con quelle di SPARACIO Luigi e confermate da quelle di LA TORRE Guido e di PARATORE Vincenzo forniscono, poi, ad avviso di questa Corte, prova certa anche della partecipazione al fatto in esame dell’imputato TRISCHITTA Pietro . Tutti i suddetti collaboratori, alcuni dei quali, come si è visto, diretti protagonisti della vicenda in esame e, come tali, soggetti le cui dichiarazioni rivestono peculiare attendibilità, lo hanno, infatti, concordemente accusato di avere sparato materialmente al SARNATARO. Non sono state, invero, evidenziate situazioni che possano rendere elevato il pericolo di accuse calunniose nei confronti dell’imputato, ma anzi la circostanza che questi fosse organicamente inserito nel medesimo gruppo criminoso dei suindicati collaboratori rende piuttosto remoto il pericolo che le accuse di questi ultimi trovino la propria ragione in vecchi rancori non sopiti che potrebbero eventualmente giustificarsi nei confronti di soggetti un tempo appartenenti a gruppi contrapposti. Il tenore delle suesposte dichiarazioni risulta, inoltre coerente ed adeguatamente circostanziato, mentre la convergenza delle accuse è perfetta e forma un quadro probatorio coerente ed omogeneo non solo con riferimento alla generica partecipazione dell’imputato al fatto, ma anche con riferimento alla specifica condotta che egli tenne, quale è stata descritta, in tutti i particolari, soprattutto dal GIORGIANNI e dal LA TORRE.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve, pertanto, ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di omicidio in persona di SARNATARO Sabatino e di tentato omicidio in persona di COSTANTINO Giovanni , nonché dei reati di furto della motocicletta adoperata dagli attentatori, che era stata sottratta al proprietario solo poche ore prima del fatto (ma va esclusa l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, poiché il veicolo si trovava ricoverato, come ha dichiarato la persona offesa, all’interno di un androne chiuso da un portone) e dei reati di detenzione e porto illegali di una pistola calibro 45 e delle relative munizioni, con tutte le aggravanti oggettive contestate. Va, pertanto, affermata la penale responsabilità di SPARACIO Luigi , di GIORGIANNI Salvatore e di TRISCHITTA Pietro in ordine a tali delitti, che debbono considerarsi astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Quanto all’aggravante soggettiva della premeditazione che, come si è visto più volte, consiste in una particolare intensità del dolo, per la cui configurabilità sono richiesti due elementi, uno di natura cronologica e l’altro di carattere ideologico, occorre differenziare la posizione dei tre imputati, dovendosi ritenere pienamente provata la detta aggravante esclusivamente con riferimento a SPARACIO Luigi . Non occorre soffermarsi oltre sui presupposti della premeditazione, poiché tale tema è già stato oggetto di esame durante la trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, cui si rinvia (vedi pag. 583 e segg.) per i necessari approfondimenti, mentre è opportuno illustrare brevemente i motivi per i quali questa Corte è giunta alle suesposte conclusioni.
Come si è già osservato più volte, la circostanza aggravante della premeditazione, consistendo in un fatto interiore, non è di agevole accertamento e va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato. La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, indicato e illustrato quali possano essere i fatti, di tipo e natura più disparati, da utilizzare in tale giudizio, come l’anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la preordinazione di mezzi, la ricerca dell’occasione più favorevole, le modalità di esecuzione del crimine e in genere ogni altra circostanza dalla cui valutazione il giudice di merito possa trarre sicuri elementi in rapporto alla finalità che l’agente si proponeva di conseguire.
Orbene, dall’esame degli atti di causa si possono facilmente ravvisare convergenti elementi sintomatici di una risoluzione criminosa protrattasi ferma e costante per un apprezzabile lasso di tempo con riferimento alla posizione del mandante del delitto, SPARACIO Luigi , che lo deliberò in un tempo apprezzabilmente antecedente rispetto a quello della sua esecuzione. L’accertato movente del delitto, che va certamente ricollegato non a generici contrasti tra il clan “LEO”, al quale appartenevano entrambe le vittime, ed il clan “SPARACIO”, al quale appartenevano gli esecutori materiali, ma, come ha chiaramente affermato lo stesso SPARACIO Luigi , ad una specifica deliberazione di “guerra” di un clan nei confronti dell’altro, permette, infatti, di configurare la sua esecuzione come il momento attuativo di un proposito maturato sin dal momento in cui, in un tempo apprezzabilmente anteriore, era stata deliberata dal capo del sodalizio, vale a dire SPARACIO Luigi , la complessiva strategia di sterminio contro gli aderenti del gruppo contrapposto, avente ad oggetto anche le singole azioni delittuose commesse dai vari killer in conseguenza di quella originaria decisione. Ciò è sufficiente a ritenere dimostrato, ad avviso di questa Corte, con riferimento a SPARACIO Luigi , il processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere, per essersi realizzati entrambi gli elementi che caratterizzano l’indicata circostanza, a prescindere dal pur convergente elemento probatorio che può trarsi dalle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale, affermando di avere avuto notizia in carcere della circostanza che il SARNATARO era divenuto un obiettivo del clan “SPARACIO”, ha fatto chiaramente comprendere che già a quel tempo la decisione omicida era stata presa dai vertici del clan.
Con riguardo, viceversa, a TRISCHITTA Pietro e GIORGIANNI Salvatore , non vi sono elementi per potere affermare che la risoluzione criminosa rimase ferma nel loro animo senza soluzioni di continuità fino alla commissione del crimine per un intervallo temporale sufficiente a farli riflettere ed eventualmente recedere dal proposito. I collaboratori escussi non hanno fornito, infatti, alcun chiarimento utile per comprendere quando iniziò la loro partecipazione morale al fatto delittuoso. Il ruolo essenzialmente esecutivo, anche se di prestigio, che i due imputati rivestivano all’interno del clan “SPARACIO” e l’organizzazione accentuatamente gerarchica di tale sodalizio (su questo punto vedi quello che si è detto a proposito dell’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e seg.) non consentono, invero di affermare con certezza che il TRISCHITTA ed il GIORGIANNI abbiano attivamente partecipato insieme a SPARACIO Luigi alla deliberazione di “guerra” contro il clan “LEO”. E’ certo, nondimeno, che successivamente vi prestarono piena adesione ma è arduo riuscire a capire, nell’estrema povertà delle fonti su questo punto, come si realizzò il loro coinvolgimento nella strategia di sterminio del clan avversario e, comunque, non vi sono elementi per poter raggiungere delle conclusioni dotate di sufficiente certezza. Dalle dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore e di SPARACIO Luigi sembra, al contrario, di poter desumere che l’inizio della partecipazione al fatto dei due esecutori materiali si sia verificato solo il giorno stesso dell’agguato e non vi sono elementi probatori che contraddicano tale ricostruzione, anche perché è verosimile che il GIORGIANNI ed il TRISCHITTA, giovandosi dell’appoggio dello SPARACIO durante la latitanza, fossero, poi, pronti ad offrire la loro opera per la consumazione di gravissimi delitti anche in tempi brevissimi. Non si possono, d’altronde, differenziare le posizioni dei due esecutori materiali sulla base di quelle dichiarazioni che hanno enfatizzato l’esistenza di un particolare rancore tra il GIORGIANNI ed il SARNATARO per una vicenda risalente ad alcuni anni prima ed hanno sostenuto che questo fosse uno dei moventi del delitto. In realtà la ricostruzione dei fatti che pone un collegamento tra l’attentato mortale in esame e quello che il GIORGIANNI riteneva fosse stato compiuto da SARNATARO Sabatino ai suoi danni, può far comprendere per quale ragione il GIORGIANNI non esitò a partecipare alla consumazione dell’omicidio, ma tale fatto non può certamente ritenersi il “movente” del delitto in esame, già solo in considerazione dell’ampio spazio temporale esistente tra la vicenda che avrebbe determinato la situazione di rancore e l’omicidio, che rende estremamente improbabile una simile tesi. Peraltro, anche nel caso in cui si dovesse accogliere il suesposto movente, si tratterebbe solo di un elemento indiziario dotato di indubbia valenza dimostrativa, ma non sufficiente, da solo, a provare con certezza quel processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere.
Si deve, pertanto, ritenere mancante la prova dell’aggravante riferita direttamente ai due esecutori materiali, mentre va valutato se possa comunicarsi a costoro la circostanza aggravante sussistente nei confronti del mandante.
Orbene, si è già osservato in precedenza con riferimento ad un caso analogo (vedi pag. 676 e segg. riguardo alla posizione di RIZZO Rosario ), che quando ricorre la fattispecie del concorso di persone nel reato, l’aggravante della premeditazione, quando è inerente ad una sola persona non si comunica anche agli altri concorrenti nel reato, in virtù del principio sancito dall’art. 118 c.p. per le aggravanti soggettive, tra le quali va, senz’altro annoverata quella della premeditazione. Ciò non esclude, tuttavia, che la premeditazione possa essere estesa al concorrente che non abbia partecipato all’originaria deliberazione volitiva qualora costui ne abbia acquisito piena consapevolezza anteriormente al suo contributo all’evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori. Con tali avvertenze ed entro tali limiti va intesa, pertanto, la massima giurisprudenziale secondo cui la premeditazione, così come ogni altra aggravante, può comunicarsi ad un concorrente al quale non si riferisce direttamente nel caso in cui questi partecipa al delitto nella piena consapevolezza, maturata prima dell’esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell’evento criminoso, dell’altrui premeditazione, poiché in tal caso la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell’altrui dolo[3]. Anche di tale consapevolezza, da far necessariamente risalire ad un tempo apprezzabilmente anteriore, non può ritenersi, tuttavia, raggiunta prova certa, in considerazione, come si è visto, dell’estrema povertà di elementi riguardanti l’elaborazione del progetto criminoso ed il ruolo che ebbero in tale fase del delitto il GIORGIANNI ed il TRISCHITTA.
A GIORGIANNI Salvatore ed a SPARACIO Luigi va, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, da considerare prevalente sulle contestate e sussistenti aggravanti. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta e decisiva attività di collaborazione con la giustizia sia con riferimento al fatto per il quale invoca l’attenuante, sia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, con la conseguenza che il contributo offerto dal collaboratore per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi episodi delittuosi e per un’efficace lotta al fenomeno mafioso non appare presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale. Nel caso di specie ricorrono, invero, tutti i requisiti richiesti dalla norma e più approfonditamente analizzati nella parte introduttiva della presente sentenza. Il GIORGIANNI e lo SPARACIO si sono, infatti, dissociati dal mondo criminale di appartenenza ed hanno reso, come si è visto quando si sono esaminati gli elementi di prova relativi alla diverse associazioni criminose contestate (vedi pag. 298 e segg.), ampie dichiarazioni rivelatesi di grande importanza non solo per la conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, che hanno contribuito in modo decisivo a disvelare, fornendo informazioni di grandissima importanza soprattutto con riferimento alla struttura organizzativa ed alle attività illecite perseguite dal clan “SPARACIO” cui appartenevano, ma anche per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi delitti. Con riferimento, inoltre, all’episodio criminoso del quale occorre al momento occuparsi, le loro dichiarazioni, anche se intervenute successivamente alle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto e di MARCHESE Mario , i quali avevano già descritto l’azione delittuosa ed indicato i colpevoli, hanno dato, senza dubbio, un significativo e concreto contributo alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione dei correi. In particolare, il GIORGIANNI ha effettuato una narrazione dell’intera vicenda dalla parte di coloro che se ne resero protagonisti, fornendo alle dichiarazioni del SANTACATERINA e del MARCHESE un essenziale riscontro, specie in considerazione del fatto che, come si è visto, potevano sorgere perplessità in ordine alla loro sicura affidabilità. I due collaboratori hanno, pertanto, fornito elementi di prova rivelatisi decisivi per la condanna degli imputati e chiarificatori del ruolo da loro stessi rivestito nel fatto. Alla luce di quanto sopra esposto non possono, pertanto, esservi dubbi sulla meritevolezza del GIORGIANNI e dello SPARACIO a ricevere il trattamento di speciale favore riservato ai collaboratori di giustizia.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine di tutti gli episodi delittuosi.