2.3.3.32. Tentato omicidio ai danni di Caliò Antonino
Imputato: Mancuso Giorgio
Intorno alle ore 17,30 del 26 luglio 1989, il pregiudicato CALIO’ Antonino (che verrà poi ucciso il 15 novembre 1989), mentre si trovava all’interno del recinto della Fiera di Messina, dove fervevano i lavori per l’allestimento degli stand della cosiddetta Fiera Campionaria di agosto, che avrebbe avuto inizio da lì a qualche giorno, veniva attinto da numerosi colpi di pistola. Immediatamente trasportato all’ospedale Regina Margherita, gli venivano riscontrate “ferite d’arma da fuoco alla regione mesogastrica, ipocondriaca sinistra, glutea destra, lombare sinistra, alle cosce; escoriazione al ginocchio destro, alla regione anteriore del torace, all’arto superiore destro; stato di shock” (vedi referto medico dell’ospedale Regina Margherita che trovasi inserito nella cartella N. 173 degli atti irripetibili) e veniva ricoverato in prognosi riservata. Le confuse dichiarazioni rese da alcuni dei tanti soggetti presenti al fatto non hanno consentito una chiara ricostruzione della dinamica dell’azione delittuosa, ma sembra di poter affermare con sufficiente sicurezza, sulla base delle deposizioni dei testi GRUPPILLO Salvatore Alessandro e CUCINOTTA Antonio, entrambi escussi all’udienza del 17-10-1995, che gli attentatori erano in numero di due (il teste MANGRAVITI Giuseppe ha, invece, parlato di una sola persona, ma non può escludersi che abbia osservato solo una parte dell’azione delittuosa), agirono a volto scoperto e si allontanarono a piedi. Di contenuto chiaramente reticente sono state, viceversa, le dichiarazioni della vittima (tanto che la stessa è stata denunciata per il reato di favoreggiamento personale), la quale, sentita da personale della Squadra Mobile della Questura di Messina in data 31-7-1989 (il verbale di tali dichiarazioni è stato acquisito da questa Corte, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., provenendo da persona successivamente deceduta, e trovasi allegato al verbale dell’udienza del 17-10-1995) ha sostenuto di non essere in grado di dire se avesse agito un solo attentatore o più di uno e non ha saputo descrivere neppure genericamente le fattezze fisiche di chi gli aveva sparato, né indicare se fosse a piedi o a bordo di qualche veicolo. Sul posto del delitto intervenne immediatamente personale della Questura, che eseguì gli opportuni rilievi tecnici (vedi fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti dal Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Messina, contenente il verbale di sopralluogo e le fotografie allegate, che si trovano nella cartella N. 173 degli atti irripetibili). Durante il sopralluogo vennero rinvenuti tre bossoli per pistola calibro 7,65, un’ogiva già esplosa per pistola calibro 7,65 ed un’ogiva già esplosa per pistola calibro 9 x 18 o calibro 9 Police (vedi processo verbale di sequestro in atti, dove viene, tuttavia, indicata un’ogiva calibro 9 x 21 anziché un’ogiva calibro 9 x 18; il suddetto errore è stato rilevato in sede di consulenza tecnica effettuata sul materiale balistico sequestrato, e viene chiaramente evidenziato dalle fotografie allegate alla predetta relazione di consulenza, che trovasi inserita nella cartella N. 173). Nel corso delle prime indagini furono eseguite, inoltre, talune perquisizioni domiciliari. Vi sono in atti verbali di perquisizioni domiciliari effettuate, con esito negativo, il 26 luglio 1989, presso l’abitazione dell’offeso CALIO’ Antonino e presso l’abitazione di tale MOLONIA Antonino. Quest’ultimo fu, verosimilmente, uno dei soggetti nei cui confronti si appuntarono i primi sospetti ma, escusso al dibattimento all’udienza del 17-10-1995, ha dichiarato la propria estraneità ai fatti ed ha specificato che egli, pur avendo all’epoca, all’interno della Fiera di Messina, un chiosco per vendita di gelati, non assistette alla sparatoria, essendosi allontanato dal luogo del delitto quale tempo prima della sua consumazione. Altra perquisizione domiciliare venne effettuata presso l’abitazione di tale MARINO Carmelo. Questi escusso all’udienza del 23-10-1995, ha riferito di essersi trovato nei pressi del luogo dell’agguato, ma di avere solo sentito il rumore delle esplosioni. Ha, quindi, spiegato che la moglie era a quel tempo presidente della società cooperativa MARIVA, la quale aveva ottenuto l’appalto per la pulizia e per i servizi di guardiania alla Fiera di Messina e questo fu il motivo per il quale egli si trovò in quel posto. Ha aggiunto, quindi, di aver conosciuto, anche se solo di vista, sia CALIO’ Antonino, il quale una volta si avvicinò a lui poiché voleva uno stand in Fiera, sia il fratello di quest’ultimo, il quale aveva lavorato per qualche mese alle dipendenze della suddetta cooperativa. Nel corso della perquisizione eseguita nelle due abitazioni nella disponibilità del MARINO vennero rinvenute numerose armi, che risultarono, però, legalmente detenute e che, ad un’analisi tecnica comparativa, si accertò non essere compatibili con i proiettili e con i bossoli rinvenuti in occasione del ferimento del CALIO’.
All’esito di tali indagini, non essendo stati raccolti elementi indizianti a carico di alcuno, il G.I.P. presso il Tribunale di Messina pronunciava, in data 12-9-1990, decreto con il quale disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di ignoti. Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto e MARCHESE Mario , cui fecero seguito quelle di numerosi altri collaboratori, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 2-3-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di MANCUSO Giorgio .
In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, MARCHESE Mario , PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , LEO Giovanni , SPARACIO Luigi , RIZZO Rosario , CARIOLO Antonio , nonché MANCUSO Giorgio anche quale l’imputato.
SANTACATERINA Umberto (sentito su questo fatto delittuoso all’udienza in sede di incidente probatorio del 15-2-1994) ha dichiarato di aver saputo “da LO PRESTI Domenico e LO PRESTI Andrea, che erano presenti al tentato omicidio, e da LEO Giuseppe” che gli autori dell’azione criminosa furono MANCUSO Giorgio e CUNSOLO Vittorio. Egli conosceva i due LO PRESTI, in quanto si trattava di persone appassionate, come lui, di cavalli ed uno dei due nel momento dell’agguato si trovava all’interno della Fiera “perché aveva l’impresa di pulizie” e stava parlando proprio con il CALIO’. Seppe, pertanto, che i due attentatori si avvicinarono alla vittima, quando improvvisamente CUNSOLO Vittorio, che teneva nascosta la pistola dentro un pacco di patatine, gli sparò contro ferendolo. Il CUNSOLO cercò, poi, di colpirlo alla testa ma “non sono partiti più colpi”. Il collaboratore ha aggiunto che l’attentato era, in realtà, un attacco al PIMPO, poiché il CALIO “era con PIMPO Salvatore e avevano deciso di eliminare sia il PIMPO, quando usciva, sia il CALIO’”.
Al fine di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni del SANTACATERINA, sono stati identificati ed escussi rispettivamente all’udienza del 14-7-1997 e del 17-9-1997 sia LO PRESTI Domenico sia il fratello di questo LO PRESTI Andrea (oltre a LO PRESTI Andrea, figlio di LO PRESTI Domenico, il quale non sembra, tuttavia, che si identifichi in una delle persone indicate dal SANTACATERINA). Entrambi i fratelli hanno dichiarato di aver lavorato a quel tempo presso la Fiera di Messina alle dipendenze dell’impresa di pulizie MARIVA di MARINO Carmelo ed hanno ammesso di seguire con interesse le corse di cavalli, ma mentre il primo ha negato di avere mai assistito a qualche fatto delittuoso mentre si trovava all’interno del recinto fieristico, il secondo ha ricordato la sparatoria che è ora oggetto di esame ed ha specificato, contraddicendo il fratello, di essersi trovato insieme a quest’ultimo nei pressi dell’ultimo cancello della Fiera e di aver visto centinaia di persone scappare ma di non avere notato chi avesse sparato. La contraddizione non appare, invero, di scarso rilievo, poiché, sembra difficilmente credibile che, con riferimento ad un avvenimento straordinario, come una sparatoria, vi possano essere stati macroscopici difetti della memoria. Ulteriori elementi di sospetto derivano dal fato che entrambi i fratelli hanno negato di conoscere CALIO’ Antonino, mentre quest’ultimo, nel verbale sopra citato del 31 luglio 1989, avesse dichiarato di conoscerli entrambi. Tali circostanze, valgono, allora, ad aumentare l’affidabilità del racconto del SANTACATERINA, benché entrambi i fratelli abbiano escluso di avere parlato di tale episodio con SANTACATERINA Umberto, che hanno negato addirittura di conoscere.
MARCHESE Mario (sentito sull’episodio delittuoso in esame all’udienza del 24-9-1996) ha dichiarato di aver saputo da “qualcuno”, mentre si trovava “in carcere”, che autore dell’attentato al CALIO’ era stato MANCUSO Giorgio , il quale colse la vittima totalmente di sorpresa, tanto “che l’ha andato a salutare addirittura quello lì, perché non si aspettava una cosa di queste”. Tale ultima circostanza, che il collaboratore poté aver appreso solo da persona che aveva assistito al fatto, ha trovato, come si vedrà, sostanziale conferma nelle parole dell’imputato MANCUSO Giorgio e ciò attribuisce adeguata attendibilità al racconto del MARCHESE, che fu ben informato, ancorché non abbia saputo o voluto indicare al dibattimento la fonte delle sue conoscenze. Il collaboratore ha aggiunto che la decisione omicida era stata presa “per la gestione della Fiera, [...] perché lui voleva andare in Fiera lì, a prendersi la gestione della Fiera”, ma il collaboratore non ha saputo essere sul punto più preciso perché “in quel periodo lì io ero tagliato fuori”.
PARATORE Vincenzo (sentito su questo fatto all’udienza del 1-4-1996) ha affermato che CALIO’ Antonino, inteso “u cinisi” era il figlioccio di PIMPO Salvatore. Ha, quindi, dichiarato che egli seppe da quest’ultimo, il quale all’epoca del fatto era da qualche mese detenuto insieme a lui (dai dati forniti dal D.A.P risulta che il PIMPO venne arrestato il 18-4-1989, mentre PARATORE Vincenzo era stato arrestato il 10-11-1988) ed era stato informato di quello che era successo attraverso i colloqui con i propri familiari, che il CALIO’ era stato ferito da MANCUSO Giorgio e da CUNSOLO Vittorio, entrambi uomini di LEO Giuseppe. Il PIMPO gli specificò che a sparare fu il MANCUSO, ma il CALIO’ riuscì a salvarsi tirandogli in faccia un mazzo di chiavi che aveva in mano.
LA TORRE Guido (sentito su tale agguato all’udienza del 30-4-1996) ha riferito di avere conosciuto personalmente CALIO’ Antonino, con il quale aveva intrattenuto un rapporto di amicizia “perché andavo sempre, spesso, come ho detto a casa del Toruccio [PIMPO] e trovavo sempre lì il CALIO’” che “era il figlioccio di Toruccio PIMPO”. Il collaboratore ha, quindi, dichiarato che “durante la mia carcerazione (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il LA TORRE venne arrestato e ristretto nella Casa Circondariale di Messina il 1-2-1989 e rimase in detto istituto sino al 12-2-1990, data nella quale ottenne il beneficio degli arresti domiciliari) sempre con Toruccio PIMPO parlammo di questa vicenda,[...] e Toruccio mi disse che, tramite i suoi familiari aveva saputo dai familiari del CALIO’, perché glielo aveva detto il CALIO’, che il CALIO’, mentre si trovava in Fiera, in uno stand, aveva subito un attentato da parte di MANCUSO Giorgio e Vittorio CUNSOLO; [...] lui si salvò, [...] perché ogni colpo che sparava , [...] si rotolava a terra”. Il PIMPO non lo delucidò in ordine alla causale del fatto, ma “si parlava che c’era la guerra contro il Pippo LEO e l’estorsione che ci stava [...] nella Fiera”.
GIORGIANNI Salvatore (sentito su questo fatto all’udienza del 28-10-1996) ha dichiarato che, mentre egli si trovava latitante nella zona di Falcone insieme a TRISCHITTA, LENTINI ed ARNONE, ricevette la visita di SPARACIO Luigi, il quale disse di aver saputo da una persona che si trovava all’interno della Fiera ed assistette al fatto, che MANCUSO Giorgio e CUNSOLO Vittorio avevano sparato a CALIO’ Antonino, inteso “il cinese”, “perché dice che il CALIO’ faceva estorsione per conto suo all’interno della Fiera”.
LEO Giovanni (sentito su questo fatto all’udienza del 9-7-1996) ha dichiarato che CALIO’ Antonino era il figlioccio di PIMPO Salvatore e nell’anno 1989, prima di venire ucciso, subì un attentato alla vita da parte di MANCUSO Giorgio e di CUNSOLO Vittorio presso la Fiera Campionaria di Messina. Motivo dell’agguato fu “che lui andava a prendere in Fiera, si prendeva i soldi, diciamo così, anche quelli di mio fratello”, sicché “GALLI, mio fratello, MARCHESE” decisero la sua morte.
SPARACIO Luigi (sentito in merito a questo attentato all’udienza del 9-10-1996) ha dichiarato che autori dell’azione criminosa nei confronti del CALIO’ furono MANCUSO Giorgio e CUNSOLO Vittorio, come egli aveva saputo poiché “li hanno visti tutti e poi me l’ha confermato anche MANCUSO Giorgio ”. Il delitto venne commesso alla presenza di “un sacco di persone”, ma la vittima non venne uccisa, poiché “quando gli dovevano sparare, a CUNSOLO gli è caduto il caricatore della pistola”. L’attentato venne commesso “per fare un dispetto a PIMPO Salvatore”, in quanto il CALIO’ era un uomo di PIMPO.
CASTORINA Pasquale (sentito sull’attentato in esame all’udienza del 20-5-1996) ha dichiarato che il giorno dell’agguato contro il CALIO’, egli si trovava all’interno della Fiera. Sentì gli spari e vide “una persona che correva verso di me, che era abbastanza robusta, mi sembra che aveva i capelli biondi e una mano tutta fasciata con una fascia di garza, mi sembra con la pistola in mano”. Egli non riconobbe tale persona, ma poi seppe, parlando di tale fatto con lo SPARACIO, con il DI BLASI e con lo stesso MANCUSO, che autore dell’attentato era stato MANCUSO Giorgio ed un altro suo amico “per via delle spartenze dei soldi della Fiera”, vale a dire del denaro che ogni anno la Fiera, quando apre, “deve pagare [...] all’ambiente”, consistente in una percentuale determinata sulla base di “un accordo con quello che prende l’appalto della pulizia”.
RIZZO Rosario (sentito su questo fatto all’udienza del 4-6-1996) ha dichiarato che tutta la vicenda gli venne spiegata da MANCUSO Giorgio (il MANCUSO confermerà di aver parlato con il RIZZO di tale fatto), il quale andò a trovarlo a casa sua dopo un paio di giorni, ammise la propria responsabilità e lo rassicurò dicendogli di non avere nulla contro di lui. Il MANCUSO gli disse che suo cugino PIMPO Salvatore, “quando erano in carcere, un paio di mesi prima di questa storia, avevano fatto una pacificazione”, in base alla quale “chi sbagliava doveva pagare”. Successe, tuttavia, l’attentato al SARNATARO ed a COSTANTINO Giovanni e siccome il PIMPO “si era preso questa responsabilità”, si decretò di fargliela pagare, colpendo qualcuna delle persone a lui vicine. Il MANCUSO, tuttavia, “sapendo che mio cugino a me mi voleva morto, lui dice: io preferisco più uccidere CALIO’”. Egli ebbe, d’altronde, conferma del fatto che esecutore dell’attentato era stato il MANCUSO insieme a CUNSOLO dallo stesso CALIO’, che andò a trovare qualche giorno dopo in ospedale. Il collaboratore ha, infine, aggiunto che “tutti i cosi a cumminau Brunu GENTILE, assieme a Pippo LEO e a MANCUSO, chi aviunu l’appuntamento a Fiera, picchì lì, a Fiera, ogni anno si spattiunu dei soldi, [...] i gruppi si spattunu i soddi”.
CARIOLO Antonio (sentito all’udienza del 1-7-1996) ha dichiarato che quando egli venne scarcerato (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il CARIOLO fu arrestato il 28-7-1988 e fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina fino al 25-12-1990, data nella quale venne scarcerato) parlò con SPARACIO Luigi “delle situazioni nuove” e seppe che “era stato MANCUSO Giorgio ad essere uno degli ispiratori” dell’attentato a CALIO’ Antonino, il quale era amico e figlioccio di PIMPO Salvatore.
MANCUSO Giorgio (sentito sull’episodio delittuoso in esame alle udienze del 24-6-1996 e del 28-6-1996) ha ammesso le proprie responsabilità, affermando di essere stato lui stesso, insieme a CUNSOLO Vittorio, a sparare a CALIO’ Antonino all’interno della Fiera Campionaria. “perché lui dava fastidio agli stander che interessavano Pippo LEO”, pretendendo da loro il pagamento della “mazzetta”. Il collaboratore ha, quindi, spiegato che “mi trovai a casa di LEO Giuseppe, una solita riunione, diciamo, venni a sapere di questo problema e mi disse il LEO Giuseppe che si doveva provvedere a questa situazione, gli dissi io: "Dov’è?", dice: "No, - dice - certe volte lui si trova alla Fiera Campionaria, così così, così così", gli ho detto: "Va bene, vediamo come si può fare", lui mi disse: "adesso incarico a Nicola GENTILE e mi faccio dare le indicazioni da lui" perché Nicola GENTILE era tutti i giorni alla Fiera Campionaria e lui.. In sostanza lui voleva incaricare il Nicola GENTILE di darci il via libera per la presenza del CALIO’: "va bene - gli dissi - tu dici così?" e me ne andai. Eravamo io e CUNSOLO mi trovai a passare dalla Fiera Campionaria, dal cancello centrale...[...] e ho visto il CALIO’. Sono ritornato a casa, abbiamo preso 2 pistole, una calibro 9 e 18 e una 7 e 65 e una motocicletta che aveva il CUNSOLO conservata rubata. Ci siamo diretti alla Fiera Campionaria, abbiamo lasciato la motocicletta in un traversa e siamo entrati alle spalle della Fiera Campionaria, diciamo, dove si posano gli aliscafi. [...] Quando sono arrivato vicino, qualcuno è scappato, lui mi ha sorriso e io gli ho sparato 2 colpi, lui è scappato, sono andato.., gli ho puntato la pistola alla testa e si inceppò la pistola; lui è scappato ed è scappato dalle parti del CUNSOLO Vittorio, il CUNSOLO Vittorio gli sparò altri 2 colpi, cadde per terra, gli avvicinò la pistola alla testa per ucciderlo e si inceppò anche quell’altra”. Il collaboratore ha, quindi, precisato che il fatto avvenne di pomeriggio, in uno spiazzo che si trova circa venti metri prima dell’ingresso che vi è sulla via Garibaldi. Il MANCUSO ha, poi, chiarito, anche in relazione alle dichiarazioni rese da altri collaboratori, che già all’epoca di tale fatto conosceva CASTORINA Pasquale , ma non lo vide all’interno della Fiera, che non vide neppure un tale LO PRESTI, da lui conosciuto, il quale lavorava “come netturbino nella via Salandra” ed “aveva gli appalti delle pulizie” (LO PRESTI Domenico ha, invero, dichiarato di aver lavorato per alcuni anni come netturbino), mentre vide Nicola GENTILE.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia certa la prova della colpevolezza di MANCUSO Giorgio in ordine ai reati a lui ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame (capi “91” e “92” di imputazione) e, di conseguenza, sussiste e va affermata la sua responsabilità.
Non possono esservi dubbi, nonostante le laconiche dichiarazioni della moglie della vittima, DE MARCO Amalia, la quale, escussa all’udienza del 17-10-1995, non ha saputo spiegare quali potessero essere le ragioni di tale fatto delittuoso, che l’attentato in esame maturò in un contesto di criminalità organizzata, come risulta evidente esaminando la personalità del CALIO’, che era soggetto da tempo inserito in uno dei sodalizi più pericolosi operanti in città, quello diretto da PIMPO Salvatore. Egli era, inoltre, legato a quest’ultimo da un rapporto personale di amicizia oltre che di natura criminale, essendone divenuto, come hanno sostenuto i collaboratori di giustizia PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, LEO Giovanni e CARIOLO Antonio , il “figlioccio”. L’esistenza di rapporti molto stretti di natura non esclusivamente criminale tra il PIMPO ed il CALIO’ appare, d’altronde, confermata dalle fotografie relative al matrimonio celebrato, come si è detto in precedenza, il 28-10-1987, tra VITI Massimo e la sorella di PIMPO Salvatore (il fascicolo fotografico è stato acquisito al N. 153 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997), dove il CALIO’ è ritratto mentre si trova seduto allo stesso tavolo del PIMPO ed accanto a quest’ultimo. Lo stesso CALIO’ Antonino, nelle sue dichiarazioni sopra citate del 31 luglio 1989, aveva, peraltro, dichiarato non solo di conoscere PIMPO Salvatore da moltissimi anni, ma addirittura che “con lo stesso siamo come fratelli”. Vi sono, nondimeno, ulteriori elementi indiziari in base ai quali poter affermare tranquillamente che si trattò di un delitto di mafia, primo fra tutti lo stesso comportamento del CALIO’, che non rivelò agli inquirenti l’identità di coloro che gli avevano sparato né qualche altro elemento utile alle indagini, nonostante che gli attentatori avessero agito a viso scoperto. Ciò sta, infatti, chiaramente a significare che la vittima prestò piena adesione a quel codice di comportamenti proprio delle consorterie mafiose, che è ispirato alla più rigida omertà e nel quale la punizione dei colpevoli di determinate azioni si realizza non attraverso il ricorso all’Autorità statale, bensì attraverso la vendetta personale o l’intervento dell’organizzazione criminale di appartenenza. La successiva uccisione del CALIO’, appena qualche mese dopo, il 15-11-1989, da due uomini vicini a GALLI Luigi , BONANNO Rosario e RAGNO Antonio (vedi quello che si è detto nella parte introduttiva ai singoli delitti, quando si è tracciato un quadro storico della criminalità organizzata messinese, a pag. 252 e segg.) costituisce, infine, un ulteriore conferma del superiore assunto.
Più complesso risulta, viceversa, il compiuto accertamento del movente del delitto. E’ ricorrente l’affermazione da parte dei collaboratori di giustizia (vedi dichiarazioni di MARCHESE Mario , LA TORRE Guido, LEO Giovanni , GIORGIANNI Salvatore , CASTORINA Pasquale e dello stesso MANCUSO Giorgio ) secondo cui l’uccisione del CALIO’ fu deliberata perché quest’ultimo intendeva introdursi nelle estorsioni che i vari gruppi criminosi perpetravano in occasione della Fiera Campionaria di agosto, ledendo, inevitabilmente, i loro interessi illeciti. Orbene, tale assunto, pur plausibile, non appare del tutto convincente. Non vi è dubbio che la Fiera di Messina e, in ispecie, la manifestazione fieristica di agosto, che attirava numerosi operatori commerciali e richiamava moltissimi visitatori, destasse gli appetiti illeciti delle organizzazioni criminali cittadine, che effettuavano, nei quindici giorni di apertura della Fiera, una lucrosa attività estortiva. Ciò è stato spiegato con molta efficacia da VENTURA Salvatore , il quale ha affermato (vedi udienza del 3-6-1996) che vi erano degli accordi con colui che gestiva la biglietteria della Fiera di agosto (verosimilmente lo stesso MARINO Carmelo che è stato escusso come teste ed il cui nome ritorna anche a proposito dell’omicidio di CAVO’ Domenico; occorre notare che anche CASTORINA Pasquale ha analogamente sostenuto che vi era un “accordo” con “quello che prende l’appalto delle pulizie”), in base ai quali una percentuale delle entrate finiva nelle tasche della criminalità organizzata cittadina. Altro denaro veniva, poi, ricavato attraverso le estorsioni perpetrate direttamente nei confronti degli espositori. Già si è detto, inoltre, quando si è esaminato il reato associativo, che le entrate illecite derivanti dalle estorsioni alla Fiera di Messina venivano generalmente ripartite tra i diversi gruppi criminosi che gestivano in pieno accordo tale attività. Non appare necessario approfondire tale questione, essendo sufficiente rinviare a quanto si è già detto, ma è opportuno richiamare le parole, particolarmente espressive, di RIZZO Rosario , secondo cui i gruppi “tutti, pari pari” si “spattiunu i soddi”, e quelle di CASTORINA Pasquale , secondo cui il pagamento veniva effettuato “all’ambiente”, vale a dire a tutti i clan. Le modalità esecutive del ferimento di CALIO’ Antonino, che avvenne all’interno del recinto fieristico ed a pochi giorni dall’apertura della Fiera di agosto, costituiscono, allora, elementi che, per il loro valore simbolico, rendono verosimile il suesposto movente, ma ciò non appare sufficiente, ad avviso di questa Corte, per trarre delle sicure conclusioni. Si deve, infatti, rilevare che molti collaboratori escussi non sono stati sufficientemente precisi nello spiegare cosa avesse fatto esattamente il CALIO’ per meritare una simile reazione e ciò, da un lato, riduce grandemente l’attendibilità delle loro dichiarazioni e, dall’altro lato, induce ad osservare la massima cautela nella valutazione di tale racconto, poiché non può escludersi che essi si siano fatti portatori di semplici voci d’ambiente, le quali potrebbero essere state artatamente diffuse proprio per nascondere la reale ragione del delitto o, peggio ancora, che abbiano intenzionalmente voluto mantenere il segreto sui retroscena di tale ferimento. Può, d’altronde, facilmente osservarsi che mentre per alcuni di essi la genericità ed incertezza del racconto appare del tutto spiegabile, potendo essere il semplice riflesso dei limiti delle conoscenze del dichiarante (ciò è da dire, ad esempio, per il LA TORRE, il quale apprese i fatti dal PIMPO e poté formulare, pertanto, sul punto delle mere congetture), per altri ciò è molto sospetto, perché la loro ignoranza non sembra giustificabile. In particolare, sorprende che MARCHESE Mario abbia reso dichiarazioni del tutto evasive, mentre la circostanza da lui addotta come scusante (“in quel periodo [...] ero tagliato fuori”) sembra smentita da quegli altri collaboratori, i quali hanno, viceversa, sostenuto che quell’anno era proprio il MARCHESE a gestire anche per conto degli altri gruppi l’attività estortiva all’interno della Fiera di Messina (vedi quello che si è detto in proposito quando si è trattato il duplice omicidio di BONASERA Michele e di INSANA Carmelo a pag. 1786 e segg.). Ciò induce questa Corte, pur non potendo operare, nell’incertezza delle fonti, una scelta definitiva, a dare maggior credito all’altra tesi, proposta da alcuni collaboratori, secondo cui il delitto fu perpetrato al fine di colpire PIMPO Salvatore e trovava le sue ragioni nei contrasti esistenti tra i diversi gruppi criminosi. Non può neppure escludersi che i due moventi suesposti si siano sovrapposti e che i preesistenti contrasti tra gruppi criminosi si siano manifestati proprio in occasione dello svolgimento di un’attività estortiva all’interno della Fiera di Messina. La suddetta ricostruzione dei fatti, che attribuisce rilevanza alle dinamiche associative piuttosto che a dissidi insorti con riferimento a specifiche attività illecite, è stata fornita, invero, da collaboratori di precipua attendibilità, quali SANTACATERINA Umberto, che per la sua vicinanza al LEO poteva conoscere meglio di altri la reale ragione del delitto; SPARACIO Luigi che nella sua veste di capo di uno dei più importanti gruppi delinquenziali cittadini, aveva la possibilità di osservare i fatti in una prospettiva più ampia e di comprenderne così le motivazioni recondite; RIZZO Rosario , che ha descritto, invero , le ragioni del conflitto in modo per nulla convincente, ma che dovette essere certamente bene informato tenuto conto che egli, pur essendo cugino del PIMPO, era molto vicino a GALLI Luigi , il quale proprio alcuni mesi prima era entrato in contrasto con il primo. L’ipotesi di una sovrapposizione dei due moventi può, poi, fondatamente formularsi sulla base delle dichiarazioni di LEO Giovanni , che per i suoi stretti rapporti di parentela con il capo del clan al quale appartenevano coloro che si assume essere stati i killer, poteva acquisire notizie della massima affidabilità, e che ha sostenuto la provenienza del mandato delittuoso non solo dal LEO, ma anche dal GALLI e dal MARCHESE, benché abbia poi affermato che l’attentato fu deliberato perché il CALIO’ aveva cercato di sottrarre al fratello LEO Giuseppe alcuni proventi illeciti derivanti dall’attività estortiva all’interno della Fiera. I collaboratori suindicati non avevano, peraltro, alcun motivo di propinare una falsa lettura degli avvenimenti, poiché sostanzialmente estranei a tutta la vicenda o, come nel caso di LEO Giovanni , indiscutibilmente coinvolti in essa.
Appare, allora, plausibile, così come è stato evidenziato nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 252 e segg.) che l’attentato in esame sia stato espressione di sinergie tra il gruppo diretto da GALLI Luigi ed il clan “LEO” e si inserisca nell’ambito dei contrasti tra il PIMPO ed il GALLI, i quali condurranno, poi, alla morte tanto del CALIO’, quanto, qualche mese dopo, del PIMPO.
La questione relativa al movente del delitto, non del tutto chiarita, non influisce, tuttavia, in modo rilevante, nell’individuazione dei killer e nell’accertamento della responsabilità individuale dell’imputato MANCUSO Giorgio , che può agevolmente effettuarsi sulla base della confessione dello stesso, il quale ha ammesso la propria partecipazione al fatto ed ha fornito una minuta descrizione delle modalità esecutive dell’azione delittuosa e del ruolo rivestito da ciascuno degli attentatori nella perpetrazione del crimine. Nel verificare la fondatezza dell’accusa mossa nei suoi confronti, non sembra, invero, che possa essere messa seriamente in dubbio la credibilità delle sue dichiarazioni confessorie, almeno sotto il profilo della loro idoneità a fondare l’accertamento giudiziario di colpevolezza. Come si è, d’altronde, già rilevato in casi analoghi, la giurisprudenza[1] ha più volte affermato che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. Si deve, a tal proposito, sottolineare che la valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale, come si è visto nella premessa della presente sentenza dedicata a questioni di ordine metodologico (vedi pag. 115 e segg.), vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. L’indagine demandata al giudice attiene fondamentalmente alla valutazione della credibilità intrinseca ed estrinseca dell’autoincolpazione, in un giudizio unitario avente ad oggetto l’attendibilità della confessione. Con riferimento alle dichiarazioni di contenuto confessorio rese da collaboratori di giustizia, quale risulta essere l’imputato, il giudizio sulla credibilità intrinseca del dichiarante non può mai condurre a risultati del tutto rassicuranti, specie per i problemi connessi al ricorso ad una legislazione premiale che rende difficile distinguere tra sincero pentimento e scelta opportunistica finalizzata a sfruttare tutti i vantaggi che lo status di collaboratore importa (sconti di pena, benefici penitenziari, protezione alla persona ed alla famiglia, aiuto economico), e che potrebbero indurre taluno anche a confessare in modo spregiudicato delitti mai commessi, nella prospettiva di avere irrogata una pena sensibilmente ridotta o le cui modalità esecutive la rendono scarsamente afflittiva, al solo fine di accreditarsi come collaboratore di sicura attendibilità o anche per compiacere agli organi di indagine ed ottenere il loro favore nella concessione dei diversi benefici, o, peggio ancora, per coprire la responsabilità di altri. Nel caso di specie, tuttavia, le suesposte perplessità sono destinate a fugarsi rapidamente già solo osservando l’accuratezza del racconto del MANCUSO, la ricchezza di particolari a prima vista poco significativi, la coerenza e ragionevolezza dell’intera narrazione. Occorre segnalare, tra gli altri, alcuni particolari riferiti dal collaboratore che appaiono sufficienti ad attestare l’originalità delle sue conoscenze. Il primo è quello relativo al calibro delle armi usate, poiché MANCUSO Giorgio ha correttamente indicato due pistole, una calibro 7,65 ed una calibro 9 x 18. Si tratta di un particolare che, invero, poteva conoscere solo la persona che aveva partecipato materialmente all’agguato, tanto da essere in grado di riferire anche le circostanze più minute, e che non era noto neppure alle forze dell’ordine, le quali avevano erroneamente ritenuto che uno dei proiettili sequestrati fosse appartenente ad una cartuccia calibro 9 x 21 anziché ad una cartuccia 9 x 18. Il MANCUSO ha, inoltre, riferito, con assoluta esattezza, che entrambi gli attentatori spararono all’indirizzo della vittima con le rispettive armi, le quali, tuttavia, si incepparono, e ciò risulta confermato dal rinvenimento sul luogo del delitto di materiale balistico appartenente sia ad armi calibro 7,65 che ad armi calibro 9 x 18. La confessione del MANCUSO si inserisce, pertanto, armonicamente nel complesso dei dati circostanziali acquisiti, e ciò appare sufficiente per far ritenere a questa Corte la sua piena attendibilità e la sua idoneità a fornire da sola la prova della colpevolezza dell’imputato. Ad ulteriore conforto soggiungono, tuttavia, le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia sentiti sull’episodio delittuoso in esame.
La prova della partecipazione del MANCUSO al fatto di sangue discende, infatti, oltre che dal tenore delle sue dichiarazioni, anche dalle concordanti accuse mosse nei suoi confronti da numerosi collaboratori di giustizia, alcune delle quali sono intervenute prima della confessione dell’imputato e la hanno, in qualche modo, provocata. Ciò può dirsi con certezza per le accuse del SANTACATERINA e per quelle del MARCHESE, che sono state poste a fondamento del provvedimento con il quale è stata autorizzata la riapertura delle indagini, ma probabilmente ciò vale anche per quelle del GIORGIANNI, del LA TORRE, del PARATORE, dello SPARACIO e del RIZZO, che hanno tutti effettuato la scelta di collaborare con la giustizia prima del MANCUSO. Non appare utile soffermarsi a lungo nell’esame di tali dichiarazioni, ma è sufficiente evidenziare che si tratta di un quadro probatorio a carico dell’imputato univoco ed omogeneo, proveniente da soggetti che hanno dato prova in molti altri casi della loro attendibilità e che, nel caso specifico ben potevano conoscere, così come hanno affermato, quale fosse stato lo svolgimento dei fatti. Solo le dichiarazioni del CASTORINA sembrano parzialmente divergere, poiché il collaboratore non ha ritenuto di poter riconoscere il MANCUSO, che egli conosceva bene, nella persona che vide scappare, la quale presentava, peraltro, caratteristiche fisiche diverse anche dal CUNSOLO (si confronti la descrizione di tale persona fornita dal CASTORINA e la fotografia del CUNSOLO contenuta nel fascicolo fotografico acquisito al N. 152 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997). Non può, tuttavia, escludersi che il CASTORINA abbia notato persona diversa dai due attentatori, non avendo egli saputo dire con certezza se tale persona fosse armata.
Alla luce di quanto sopra deve, pertanto, ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati dei quali è chiamato a rispondere MANCUSO Giorgio con riferimento all’episodio delittuoso in esame, vale a dire il reato di tentato omicidio in persona di CALIO’ Antonino, ed i reati di porto e detenzione delle due pistole usate nell’attentato, una calibro 9 ed una calibro 7,65, e delle relative munizioni, con tutte le aggravanti oggettive contestate: Gli stessi vanno, poi, uniti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati chiaramente commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso.
Corretta appare, poi, la qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio, tenuto conto non solo delle inequivoche dichiarazioni di tutti i collaboratori e dello stesso imputato, i quali hanno concordemente affermato che intento di mandanti ed esecutori era quello di togliere la vita a CALIO’ Antonino, ma anche di altri elementi aventi sicuro valore indiziario, quali l’utilizzazione di armi idonee a provocare la morte ed il numero e la localizzazione dei colpi sparati all’indirizzo della vittima, quasi tutti in parti vitali del corpo. Si può, pertanto, tranquillamente affermare non solo l’idoneità degli atti posti in essere a provocare la morte della vittima e la loro inequivoca direzione verso tale scopo, ma anche l’esistenza del cosiddetto animus necandi, mentre la circostanza che l’azione delittuosa non fu portata a compimento non sembra assumere alcun significativo valore, essendo del tutto plausibile che entrambe le pistole, così come affermato dall’imputato MANCUSO Giorgio , si incepparono e tenuto conto del fatto che il delitto venne consumato in pieno giorno, tra decine di persone, e che gli attentatori potevano rinunciare alla rapidità dell’esecuzione solo andando incontro al concreto rischio di venire scoperti ed arrestati.
Non risulta, invece, provata l’aggravante soggettiva della premeditazione, la quale consiste, come si è visto, più volte, in una particolare intensità del dolo, per la cui configurabilità sono richiesti due elementi, uno di natura cronologica e l’altro di carattere ideologico.
Come si è già osservato in precedenza, la circostanza aggravante della premeditazione, consistendo in un fatto interiore, non è di agevole accertamento e va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato. Nel caso di specie non vi sono, tuttavia, elementi per potere affermare che la risoluzione criminosa rimase ferma nell’animo dell’imputato MANCUSO Giorgio senza soluzioni di continuità fino alla commissione del crimine per un intervallo temporale sufficiente a farlo riflettere ed eventualmente recedere dal proposito. I collaboratori escussi non hanno fornito, infatti, alcun chiarimento utile per comprendere quando iniziò la partecipazione morale dell’imputato al fatto delittuoso e lo stesso MANCUSO, il quale ha fornito qualche notizia più particolareggiata sulla fase ideativa del delitto, ha sostenuto di aver ricevuto l’incarico di uccidere il CALIO’ lo stesso giorno della consumazione del reato. Le modalità esecutive del crimine sembrano, peraltro, confermare l’estemporaneità della sua attuazione, non avendo cercato in alcun modo i killer di travisarsi o, comunque, di adottare cautele per non essere riconosciuti, come avrebbero probabilmente fatto se l’azione fosse stata più accuratamente preparata. Va, d’altronde rilevato che il ruolo essenzialmente esecutivo svolto dal MANCUSO nel delitto, la sua provata esperienza come killer (basti pensare che egli si rese responsabile, molti anni prima, dell’omicidio di GIAIMO Santi - vedi pag. 604 e segg.) e l’organizzazione accentuatamente gerarchica del sodalizio al quale egli apparteneva non consentono di escludere che egli fosse immediatamente disponibile alla perpetrazione di azioni di sangue e che l’inizio della partecipazione al fatto dell’imputato si sia verificato solo pochissimo tempo prima della sua consumazione.
Vanno, infine, concesse al MANCUSO le attenuanti generiche, da valutare prevalenti sulle residue contestate e sussistenti aggravanti. La piena confessione resa dall’imputato e la scelta da lui effettuata di allontanarsi dal mondo del crimine e di collaborare con la giustizia costituiscono, infatti, sintomo di resipiscenza e, di conseguenza, di una più ridotta pericolosità sociale che merita la concessione delle dette attenuanti. Non può essere, viceversa, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), presupposto per l’applicazione della disciplina di particolare favore contemplata nella suddetta norma è che il collaboratore non solo si dissoci dagli altri soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, ma anche che si adoperi “per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione o la cattura degli autori dei reati”. Il MANCUSO, viceversa, come si è rilevato a proposito dell’omicidio di GIAIMO Santi o in occasione della trattazione dell’omicidio di CAVO’ Domenico, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti, ha in più circostanze alterato la realtà dei fatti ovvero offerto verità parziali, ostacolando in tal modo il compiuto accertamento delle responsabilità personali dei correi e, di conseguenza, il suo comportamento processuale non può ritenersi rispondente a spirito di collaborazione e meritevole della concessione della suddetta attenuante, ancorché risulti che egli si è dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza e tale dissociazione è stata ufficialmente riconosciuta con l’ammissione allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia. Va, peraltro, osservato che osta, comunque, alla concessione dell’attenuante lo stesso contenuto del contributo offerto dal collaboratore con riferimento al fatto in esame, poiché le sue dichiarazioni non appaiono in alcun modo “decisive”, ai sensi del citato art. 8 (così interpretandosi il termine “concretamente”), per la ricostruzione dell’episodio delittuoso, essendo sufficiente, in proposito, rilevare che esse sono intervenute quando già l’imputato era stato raggiunto da numerose gravi e precise accuse, provenienti da fonti qualificate e già sufficienti, verosimilmente, all’affermazione della sua responsabilità, mentre le sue dichiarazioni hanno aggiunto molto poco, anche con riferimento al movente del delitto, al patrimonio di conoscenze in precedenza acquisito.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.