2.3.3.33. Tentato omicidio ai danni di Grasso Santo
Imputati: Marchese Mario , Aprile Natale , Marotta Giovanni
Intorno alle ore 19,15 del 2 agosto 1989, il pregiudicato (vedi certificato penale acquisito al N. 182 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997) catanese GRASSO Santo, mentre si trovava all’interno del chiosco di rivendita di articoli da spiaggia da lui gestito sito in viale Europa, veniva ferito da due giovani travisati con caschi da motociclista, i quali gli esplodevano contro numerosi colpi di pistola uno dei quali lo attingeva alla fossa iliaca sinistra ed al gluteo sinistro provocandogli la frattura della spina iliaca e del grande trocantere sinistro (vedi cartella clinica relativa al ricovero di GRASSO Santo presso l’ospedale Piemonte di Messina, da cui risulta, tra l’altro, che il GRASSO uscì volontariamente dall’ospedale il giorno successivo contro il parere dei sanitari - tali documento è stato acquisito al N. 176 dell’ordinanza del 19-7-1997). L’azione criminosa venne, probabilmente, interrotta dal tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che costrinsero gli attentatori a precipitosa fuga. Il maresciallo PUGLISI Salvatore, escusso all’udienza del 22-9-1995, ha, infatti, dichiarato che egli percorreva insieme all’appuntato COCERA Alfredo il viale Italia, a bordo di un’auto di servizio, e si stava dirigendo verso il viale Europa quando notò una motocicletta di grossa cilindrata con a bordo due giovani muniti di casco, la quale, dopo averli superati, si dileguò. Pochi istanti dopo sentì esplodere diversi colpi di arma da fuoco. Egli ed il collega accelerarono immediatamente l’andatura e giunsero sul viale Europa, dove videro una gran confusione e quei due giovani, che prima si trovavano sulla moto, fuggire a piedi. Essi cercarono di inseguirli, ma quelli presero una traversa del viale Europa e fecero perdere le loro tracce. Va, peraltro, notato che i militari, nella confusione del momento, bloccarono una persona, erroneamente scambiata per uno degli attentatori, la quale, colta da panico, si mise a fuggire; la condussero in caserma, ma lì si accertò che si trattava di una persona totalmente estranea ai fatti (vedi sul punto la deposizione del soggetto suindicato, tale BOTTARI Domenico, escusso come teste all’udienza del 25-9-1995). Sul posto i due attentatori lasciarono la moto, che risultò rubata, una pistola revolver marca “Taurus Brasil” con matricola abrasa, completa di sei cartucce dello stesso calibro esplose, e due caschi da motociclista di colore rosso (vedi verbale di sequestro che trovasi inserito nella cartella N. 166 degli atti irripetibili). Il maresciallo PUGLISI ha fornito, infine, una descrizione abbastanza dettagliata dei due giovani, dicendo che erano “dell’apparente età di 24 - 25 anni, [...] uno era robusto e basso, [...] l’altro era di corporatura atletica, al limite del robusto, più alto”. La dinamica del delitto è stata descritta al dibattimento dalla stessa parte offesa e da alcune persone presenti. GRASSO Santo, escusso all’udienza del 18-10-1995, è stato, invero, piuttosto laconico affermando di ricordare solamente (peraltro dopo aver ricevuto lettura delle dichiarazioni rese agli inquirenti nell’immediatezza del fatto) che mentre si trovava nel posto di vendita da lui gestito in viale Europa, giunsero alle sue spalle due giovani con il viso coperto da casco per motociclista, i quali gli spararono contro, ferendolo con un colpo di pistola, mentre egli si mise a fuggire correndo lungo lo stesso viale Europa con direzione verso monte. Ben più precisa è stata, viceversa, la deposizione del figlio della vittima, GRASSO Carmelo, il quale ha affermato, escusso sempre all’udienza del 18-10-1995, di aver sentito degli spari e, subito dopo, di aver visto una persona a bordo di una moto, con il casco e con una pistola in mano, che si stava dirigendo verso suo padre, il quale, a sua volta, si trovava più a monte e cercava di allontanarsi zoppicando. Egli, allora, diede al motociclista “una spinta, diciamo, uno schiaffo” e, in conseguenza di questa sua reazione, quello cadde a terra e dovette, quindi, scappare a piedi con direzione verso mare. I movimenti dell’altro attentatore, sfuggiti all’attenzione del suddetto teste, sono stati, invece, descritti da GIUFFRIDA Lorenzo, cugino di GRASSO Santo e suo socio d’affari. Questi, escusso all’udienza del 24-10-1995, ha riferito che egli si trovava sull’ampio soppalco dove aveva insieme al GRASSO il posto di vendita di articoli da spiaggia, quando notò una persona con un casco salire sul detto soppalco e dirigersi verso il cugino iniziando a sparare. Il GRASSO allora cercò di fuggire, inseguito dall’aggressore che “ha continuato a sparare”, fin quando, probabilmente a causa dell’arrivo dei Carabinieri, “ha desistito ed è andato via”. Egli non vide il complice con la moto, ma solo successivamente notò il detto veicolo abbandonato a terra. Sulla base dei suesposti elementi pochi dubbi possono sussistere sullo svolgimento dell’azione delittuosa che venne, comunque, perpetrata con certezza da due persone, a nulla valendo osservare, come ha sostenuto il difensore di un imputato, che nel giornale cittadino “La Gazzetta del Sud”, che ha riportato il giorno dopo la notizia della sparatoria, sia stato affermato, per un evidente errore, che agì un solo killer (la copia di detto giornale è stata acquisita su richiesta della difesa di un imputato e trovasi inserita nel verbale dell’udienza del 1-10-1996).
Le indagini compiute non consentirono di raccogliere elementi indizianti a carico di alcuno, anche in considerazione del fatto che la vittima non seppe fornire alcun elemento utile per orientarle, e all’esito delle stesse il G.I.P. presso il Tribunale di Messina, con provvedimento del 21-10-1989, dichiarava non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato. Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MARCHESE Mario , cui fecero seguito quelle di numerosi altri collaboratori, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 11-3-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di MARCHESE Mario , APRILE Natale e MAROTTA Giovanni .
In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia MARCHESE Mario , anche quale imputato, SPARACIO Luigi , VENTURA Salvatore , CARIOLO Antonio , GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido e GRANCAGNOLO Carmelo.
MARCHESE Mario (sentito su questo fatto alle udienze del 23-9-1996, del 27-9-1996, del 1-10-1996 e del 2-10-1996) ha ammesso la propria responsabilità in ordine a tale fatto delittuoso, precisando di avere confessato la partecipazione al delitto quando ancora non era stato raggiunto da alcuna accusa. Il collaboratore ha, quindi, dichiarato che GRASSO Santo, catanese, era una persona della quale si diceva che fosse “parente con i LAUDANI, mussu i ficudinia” ed “era in buoni rapporti con il gruppo LEO”, con il quale in quel periodo egli era in guerra. Egli aveva, infatti, saputo “tramite altri catanesi che c’erano lì, al carcere di Gazzi”, persone “di Turi CAPPELLO”, tra le quali tale STRANO Angelo inteso u strammatu (ma poi il collaboratore dirà che, probabilmente, il soggetto da lui indicato si chiama STRANO Francesco), che il GRASSO aveva con LEO “rapporti di droga e di armi”. È stato, nondimeno contestato al collaboratore che nel verbale delle dichiarazioni rese agli inquirenti su questo fatto delittuoso il 1-3-1993, egli non aveva indicato la suesposta circostanza e non aveva, pertanto, citato il tale STRANO menzionato al dibattimento (il verbale delle dichiarazioni del MARCHESE rese nella fase delle indagini si trova allegato al verbale d’udienza del 1-10-1996). Il collaboratore ha continuato dicendo che per evitare che il GRASSO continuasse a rifornire il LEO, “ho dato mandato di fargli rompere le gambe”. Incaricò del ferimento i suoi affiliati APRILE Natale e MAROTTA Giovanni , cui fece pervenire l’ordine approfittando della possibilità di avere contatti con l’esterno in occasione dei colloqui in carcere con i familiari. Essi si recarono con una moto sul luogo del delitto e spararono contro il GRASSO con una pistola calibro 38, ferendolo; vi fu la reazione del figlio della vittima, il quale “li ha inseguiti” e “nella fuga sono caduti”, perdendo anche una pistola, “e poi sono andati a piedi nel rione, lì stesso e si sono nascosti, diciamo, in una casa”, da una persona che il MARCHESE non ha saputo, però, indicare. Egli seppe, poi, le modalità esecutive del delitto da APRILE Natale , quando questi venne arrestato e furono ristretti nella stessa cella (tale circostanza, relativa alla comune detenzione con il MARCHESE, è stata confermata, come si vedrà, dallo stesso APRILE). Il MARCHESE ha precisato di non avere verificato la fondatezza delle notizie che aveva ricevuto sul conto del GRASSO, osservando che “in questo ambiente” si sono fatte “tante cose sbagliate”. Ha, quindi, chiarito che la cosca di CAPPELLO Salvatore, cui “io ero già vicino”, era a quel tempo in contrasto con la cosca dei LAUDANI, sicché il delitto, pur trovando la propria ragione nel movente suesposto, finiva col tornare utile anche al clan “CAPPELLO” (“facevo un favore sia a loro sia a me stesso”). Il collaboratore ha, inoltre, aggiunto che su tale fatto, che poteva determinare l’ostilità di personaggi malavitosi catanesi, egli cercò, riuscendovi, di mantenere una certa riservatezza, tanto che girava voce che mandante del delitto fosse stato il PARATORE ed esecutore GENOVESE Raffaele . Il MARCHESE ha, infine, ricordato che egli si incontrò successivamente con il GRASSO, nell’anno 1991 o 1992, a casa di SPARACIO Luigi . Il collaboratore, dopo aver detto di non sapere se lo SPARACIO si fosse interessato della vicenda, si è parzialmente corretto, dicendo che fu proprio lo SPARACIO che lo mandò a chiamare dicendogli “che ne ha parlato con lui, [...] perché questo qua se ne voleva andare di nuovo da Messina quando sono uscito io; gli ho detto: guarda non c’è problema, perché ormai non mi interessava più, diciamo, la persona”.
SPARACIO Luigi (sentito alle udienze dell’8-10-1996, del 15-10-196 e del 16-10-1996) ha dichiarato che GRASSO Santo era un catanese che vendeva sedie nel viale Europa ed era cugino dei LAUDANI. Svolgeva anche attività illecite e, in particolare, riforniva di droga LEO Giuseppe ed era molto vicino anche ad altri personaggi appartenenti al gruppo da quest’ultimo diretto, quali LEONARDI Antonino e GENTILE Nicola. Il collaboratore ha, quindi, affermato che il GRASSO subì un attentato, del quale si resero responsabili il MARCHESE quale mandante e APRILE Natale , il quale agì insieme ad un altro ragazzo di cui lo SPARACIO non ha ricordato il nome, come esecutori materiali. Egli apprese ciò solo qualche tempo dopo il fatto, poiché inizialmente si pensava che autori del ferimento fossero stati altri; si disse, in particolare, che il fatto fosse collegato ad una questione “di donne” e venne indicato quale autore un soggetto appartenente al suo gruppo, tale GENOVESE; quando, tuttavia, egli si informò meglio, tale voce si rivelò infondata. Successivamente, quando MARCHESE Mario venne liberato (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il MARCHESE ottenne gli arresti domiciliari il 28-5-1990 e venne scarcerato il 23-1-1991) egli fu chiamato a Catania da LAUDANI Gaetano, cugino del GRASSO, che voleva parlare con lui. Lo SPARACIO ha chiarito che non conosceva il LAUDANI e per questo motivo, prima di recarsi all’appuntamento, si informò con un altro catanese, ERCOLANO Aldo, se vi fossero pericoli. Rassicurato dall’ERCOLANO, andò a parlare con il LAUDANI e questi gli espose il problema del GRASSO: gli disse che un suo cugino lavorava a Messina, che aveva subito degli attentati e gli chiese “se poteva scendere a Messina, se dovevano intervenire loro per sistemare sta cosa”. Egli ne parlò, allora, con il MARCHESE, il quale gli disse che mandante del delitto era stato lui e gli riferì i particolari del fatto, spiegandogli che aveva deciso tale attentato “perché lui sapeva che questo era vicino a Pippo LEO”. E’ stato contestato al collaboratore dal Pubblico Ministero che nelle dichiarazioni dallo stesso rese agli inquirenti il 7 marzo 1994 aveva indicato una diversa causale, sostenendo che, secondo quanto aveva saputo dal MARCHESE, era stato il clan CAPPELLO - PACE di Catania, che all’epoca era in guerra con il clan LAUDANI, a deliberare la morte del GRASSO, tramite MARCHESE Mario . Il collaboratore ha allora confermato tale versione dei fatti, precisando che il GRASSO venne ferito in due diverse occasioni, ma si è poi parzialmente corretto dicendo che tale movente, quello che riconduceva il fatto ad un conflitto tra clan catanesi, “era una supposizione che io avevo allora, perché il LAUDANI, quando mi mandò a chiamare mi disse se la causale poteva essere questa qua”, ma poi, quando egli parlò con il MARCHESE, questi “mi confermò che effettivamente c’era un appoggio che avevano fatto a questi catanesi qua, però c’era anche il fatto che c’erano problemi con LEO Giuseppe e con una fava si sono presi due piccioni”. Fu il MARCHESE a dirgli anche che autore dell’attentato era stato APRILE Natale e gli indicò anche un’altra persona, il cui nome ha, poi, dimenticato. Il MARCHESE, in quell’occasione “mi ha detto di dire ai catanesi che Santo poteva scendere tranquillamente a Messina, che il discorso era chiuso”.
VENTURA Salvatore (sentito su tale episodio delittuoso all’udienza del 29-5-1996) ha ricordato il medesimo episodio prima riferito dallo SPARACIO. Ha dichiarato, in particolare, che GRASSO Santo “era intrinseco nel gruppo del LAUDANI” e svolgeva attività illecita “a livello di cocaina”, aggiungendo che “nel ’91 io e SPARACIO, quando il GRASSO si lamentava che forse poteva subire qualche altro attentato, aveva paura, io e SPARACIO, nel ’91, siamo andati a Catania, a casa dei LAUDANI, e abbiamo parlato con Tano, il figlio del LAUDANI capofamiglia, che questo Tano adesso è deceduto, l’hanno ucciso; e lui diceva [...] di vedere di sistemare questa cosa con il MARCHESE e noi gli abbiamo detto che non c’era niente di particolare, era lui che si creava dei complessi; comunque abbiamo parlato poi anche con il MARCHESE e la cosa è finita là”.
CARIOLO Antonio (sentito all’udienza del 1-7-1996) ha dichiarato che GRASSO Santo era dedito al traffico di stupefacenti e una volta “tramite una famiglia catanese mi diede della cocaina”. Ha, quindi, riferito che il mandante dell’attentato che questi subì in viale Europa “era da ricercarsi in persone affiliate al malpassoto Giuseppe PULVIRENTI, di Belpasso” e che l’azione delittuosa fu organizzata “esattamente da GRANCAGNOLO Carmelo, detto suca sangu”, il quale “per questo, comunque, si era appoggiato a Mario MARCHESE”. Il collaboratore ha, infine, chiarito che tali fatti li ebbe raccontati “da fonti catanesi, [...] all’interno della stessa famiglia SANTAPAOLA” e, precisamente, da SANTAPAOLA Pietro, nipote di SANTAPAOLA Benedetto, figlio del defunto fratello di quest’ultimo, Natale SANTAPAOLA, e fratello di Vincenzo, il quale viveva a Messina e con il quale egli era amico, essendo stati compagni di scuola.
GIORGIANNI Salvatore (sentito su questo fatto all’udienza del 28-10-1996) ha dichiarato che quando egli era latitante “SPARACIO Luigi è venuto a trovarci, come faceva spesso, e ci ha detto che a sparare a GRASSO era stato MAROTTA Giovanni e APRILE Natale e che il mandante era MARCHESE Mario , [...] per fare un favore ad amici suoi catanesi”. Lo SPARACIO gli disse, altresì, che nell’agguato APRILE Natale aveva perso la pistola o il GRASSO [...] era riuscito a toglierla”.
LA TORRE Guido (sentito su tale episodio criminoso all’udienza del 30-4-1996) ha dichiarato di avere saputo da D’ARRIGO Marcello che autore dell’attentato subito da GRASSO Santo nel 1989 era stato APRILE Natale . Ha, quindi, aggiunto che “successivamente, nel 1993, siccome è stato pure arrestato Giovanni [MAROTTA], [...] che era lavorante ai “cellulari”, venendo nella mia cella mi raccontava, dice: hai visto, dice, Guido, per fare un favore a Mario MARCHESE me l’ha messa di dietro, ecco; perché ha raccontato il fatto sempre in base alla custodia cautelare”.
Vanno, infine, brevemente riassunte le dichiarazioni di GRANCAGNOLO Carmelo, il quale venne sentito dagli inquirenti sul fatto in esame dopo che il CARIOLO, all’udienza dibattimentale del presente processo, lo aveva chiamato in causa quale organizzatore del delitto. Il GRANCAGNOLO ha confermato la circostanza genericamente riferita dal CARIOLO, narrando dettagliatamente l’episodio delittuoso. Sulla base delle sue dichiarazioni l’Ufficio di Procura richiedeva l’applicazione di misura cautelare nei confronti di CAMPANELLA Calogero, GALLO Giovanni e LEARDO Luigi , ritenuti correi nel delitto insieme a PULVIRENTI Giuseppe, GRANCAGNOLO Carmelo ed APRILE Natale (vedi richiesta di applicazione di misura cautelare acquisita al N. 10 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997). Il G.I.P. presso il Tribunale di Messina applicava la chiesta misura custodiale con ordinanza del 21-4-1997 (anche tale documento è stato acquisito al N. 10 dell’ordinanza emessa da questa Corte il 19-7-1997), ma il Tribunale del Riesame annullava, in data 12-5-1997, la detta ordinanza per difetto dei gravi indizi di colpevolezza (tale documento è stato acquisito al N. 11 dell’ordinanza del 19-7-1997). Escusso al dibattimento del presente processo, GRANCAGNOLO Carmelo ha dichiarato (vedi udienza del 22-9-1997) di avere conosciuto MARCHESE Mario nel 1987 nel carcere di Messina, al cui Centro Clinico egli, in quanto cardiopatico, era stato trasportato, e di essere stato insieme a lui circa tre o quattro giorni. Successe “che l’organizzazione SANTAPAOLA-PULVIRENTI aveva perso i contatti con SPARACIO Gino, che lui era avvicinato, diciamo, a questi clan, allora un giorno il PULVIRENTI mi chiama dicendomi: “senti, noi a MESSINA non abbiamo più nessun tipo di contatto delinquenziale”. E allora io ce l’ho detto: “io conosco un certo MARCHESE Mario che è un grande personaggio per Messina. Questi contatti, siccome c’è APERI Santo (cognato del GRANCAGNOLO) nel carcere di MESSINA, come io ci faccio il colloquio, o viene a licenza APERI Santo, prendo i contatti con questo qua, con MARCHESE Mario. [...] Mi ha chiamato anche CAMPANELLA Calogero dicendomi, dice: “senti, io ho parlato con ERCOLANO Aldo e dice: dobbiamo prendere questi contatti a MESSINA perché non abbiamo più a nessuno a MESSINA di questi contatti”. Allora, essendo che APERI Santo viene a licenza, ho preso i contatti attraverso APERI Santo e il gruppo, diciamo, di questo MARCHESE Mario ”. Dopo che furono presi tali contatti, “un giorno mi viene a trovare per la prima volta Gino “u bummularu” (a seguito di contestazione del Pubblico Ministero sulla base del contenuto delle precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti, il GRANCAGNOLO ha confermato trattarsi di LEARDO Gino, vale a dire LEARDO Luigi ) insieme a Natale il figlioccio di MARCHESE Mario (anche in tal caso, a seguito di contestazione del Pubblico Ministero il collaboratore ha confermato trattarsi di APRILE Natale ) e un altro che poi è stato ammazzato a Messina. Attraverso questi qua abbiamo preso i contatti. Ci siamo incontrati più di tante volte. Ci posso dire che ci ho fatto comprare anche, a questo Gino “u bummularu” una UNO Turbo alla FIAT, alla LANCIA ci ho fatto comprare una macchina alla moglie di MARCHESE Mario e una LANCIA a un certo Giovanni, che non mi ricordo il cognome, che faceva parte nel gruppo di questo MARCHESE Mario ”. I rapporti ebbero, naturalmente, anche natura illecita e “alcune volte gli davamo anche la droga”. PULVIRENTI e CAMPANELLA pensarono, allora, di avvalersi di tali rapporti per ammazzare GRASSO Santo, che vendeva sedie sdraio a Messina e che apparteneva ai LAUDANI, famiglia malavitosa con la quale non vi era in corso una guerra ma “siccome erano genti contro di noi, se si potevano colpire fuori della città oppure anche in città, che non si faceva capire niente, si facevano anche queste cose”. Egli allora si incontrò “con Natale, questo Giovanni (poi il collaboratore specificherà che questo soggetto aveva un cognato costruttore edile mentre il suocero aveva un negozio di gommista; aggiungerà che, pur essendo in ottimi rapporti con il MARCHESE, quest’ultimo anni prima gli aveva sparato e poi “Gino u bummularu ci aveva sistemato questa cosa”; tutte tali circostanze hanno permesso all’Ufficio di Procura di identificare tale Giovanni per GALLO Giovanni che, come si è visto anche nel presente processo, fu ferito il 29-11-1983 da MARCHESE Mario e da DELIA Pantaleo - vedi fatti contestati ai capi “45”, “46” e “47” della rubrica, la cui trattazione è stata effettuata a pag. 837 e segg. -; l’imputato CIRAOLO Claudio , nel corso delle sue dichiarazioni del 6-11-1996, riportate più ampiamente quando si è trattato l’attentato a GALLO Giovanni, fatto in relazione al quale questa Corte ha accertato anche la sua responsabilità, ha dichiarato che quest’ultimo era genero di tale GIUFFRE’ Gianni che aveva un negozio di gomme in via Boccetta; lo stesso GALLO Giovanni, escusso all’udienza del 25-9-1995, ha confermato che il proprio suocero gestiva un’officina di gommista in via Torrente Boccetta) e Gino “u bummularu””, i quali gli fecero, però presente di non avere pistole. Egli, allora, diede loro tre pistole, due calibro 7,65 e una calibro 38, quest’ultima utilizzata poi nell’attentato al GRASSO. “La sera ci hanno sparato, la mattina dopo vengono a Catania, ci incontriamo in Piazza Nettuno, dove c’è il bar Della Tavernetta, le giostre, e mi hanno raccontato che ci hanno sparato però, dici, che non l’hanno ammazzato. [...] Come loro se ne vanno, giustamente, io lo vado a dire a CAMPANELLA, ci vado a dire: “senti, vedi che ci hanno sparato però non l’hanno ammazzato”. E questo discorso gliel’ho fatto anche a PULVIRENTI, non mi ricordo se ci sono andato nella stessa giornata, il pomeriggio o il giorno dopo, dove lui era latitante. E tutta questa qua è la storia di GRASSO Santo”. Il giorno dopo l’attentato “questo Natale, questo Giovanni e Gino, mi sembra che c’era pure, Gino “u bummularu”, [...] m’hanno raccontato com’è avvenuto il fatto perché vicino a questo GRASSO Santo c’era un certo MAIDA Carmelo, che come ha capito che ci stavano facendo l’agguato, e anche il figlio di questo GRASSO Santo, quando hanno capito che ci stavano facendo l’agguato hanno reagito anche loro”. Il collaboratore ha, infine, specificato che la consegna delle pistole avvenne a Messina, subito dopo l’uscita dell’autostrada, in una zona che si chiama “Bottaboccetta” (trattasi, evidentemente, anche in considerazione degli ulteriori elementi forniti dal GRANCAGNOLO per identificare il posto, del torrente Boccetta), lungo una strada che giunge fino al porto, su un lato della quale vi è una grandissima caserma dei Carabinieri e vi si trova anche l’officina di riparazione gomme del suocero del predetto Giovanni. Quanto agli esecutori materiali del delitto “gli posso dire che c’era Natale e un altro personaggio che io non mi sto ricordando categoricamente come anche si chiama, perché loro me l’hanno detto, che forse che è un personaggio che abitava lì vicino, a San Paolo, perché scendendo dall’ospedale Piemonte c’è San Paolo. Non mi sto ricordando come si chiama categoricamente, quel giorno me l’hanno detto, o qualche volta me l’abbiano presentato, ma non mi ricordo con esattezza. C’era Gino “u bummularu” presente, perché poi ci hanno dato il cambio, diciamo, di questa cosa; questo certo Giovanni. Poi loro mi hanno riferito come sono andate le cose così, che poi sono andate di un altro modo, questo io non lo so, non lo ero presente”. Quando poi il MARCHESE venne scarcerato “siamo andati a ringraziare perché giustamente era il responsabile lui del gruppo e in quell’occasione a casa del MARCHESE vi erano anche personaggi non facenti parte del suo gruppo, quali SPARACIO Gino, tale “scarpuzza” (come si vedrà, si tratta del soprannome del GALLI) ed un altro grosso personaggio di Messina, molto amico dello SPARACIO, che poi venne ucciso.
Gli imputati MAROTTA Giovanni e APRILE Natale , sentiti rispettivamente alle udienze del 13-11-1996 e del 6-11-1996, hanno protestato entrambi la loro innocenza.
Il primo ha, in particolare,
evidenziato di essere stato detenuto fino
al 1987 e di essere stato ristretto sempre in carceri diverse dalla Casa
Circondariale di Messina, sicché “fuori non conoscevo e non frequentavo
nessuno” (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il MAROTTA fu detenuto
dal 22-3-1981 sino al 21-11-1986 e in tale periodo venne ristretto in diverse
carceri, tutte, comunque, diverse dalla Casa Circondariale di Messina). Quando venne scarcerato iniziò a lavorare come subagente della RIZZOLI,
conseguendo avanzamenti in carriera, tanto che divenne capo settore. Egli non
aveva, pertanto, bisogno di affiliarsi a MARCHESE Mario
, che aveva visto solo qualche volta
“perché i suoi genitori abitano nello stesso quartiere dove abitavo io”.
Ha, quindi, dichiarato che nel 1989 venne
ricoverato in ospedale per assuefazione da sostanze stupefacenti ed anche per
tale motivo le accuse nei suoi confronti apparivano inverosimili. Ha
negato, infine, di avere mai colloquiato con LA TORRE Guido quando fu detenuto
con lui nell’anno 1993. La Corte ha dato atto, nel corso dell’esame, che
l’altezza del MAROTTA sembrava corrispondente a quella dichiarata dallo stesso
imputato, pari a mt. 1,72, mentre la corporatura sembrava leggermente robusta.
Il MAROTTA ha, in proposito, dichiarato di
pesare Kg. 75 - 76, ma che all’epoca del delitto era molto più magro perché
tossicodipendente.
L’APRILE ha dichiarato di avere conosciuto MARCHESE Mario quando venne arrestato nel dicembre 1987, ma di avere instaurato una conoscenza più stretta con lui solo nel 1989, tanto da essere andato ad abitare a casa sua a seguito di un incendio nella propria abitazione. Egli ha, tuttavia, escluso di aver mai fatto “favori” al MARCHESE, quali quelli che gli sono stati attribuiti, non essendosi mai affiliato al suo gruppo. L’imputato ha aggiunto di essere stato arrestato nel settembre 1989, in quanto nel corso di una perquisizione domiciliare gli trovarono delle armi e della droga (per tale fatto la condanna in primo grado non è divenuta definitiva) e di essere stato poi scarcerato per concessione degli arresti domiciliari nel novembre del 1989, precisando che in tale periodo stette “insieme a MARCHESE” (risulta dai dati forniti dal D.A.P. che APRILE Natale venne arrestato il 27-9-1989 e venne condotto nella Casa Circondariale di Messina, da dove uscì il 15-11-1989 per concessione degli arresti domiciliari, mentre venne scarcerato il 3-1-1990; lo stesso venne, poi, nuovamente arrestato il 26-5-1990 e venne scarcerato l’11-12-1992).
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia certa la prova della colpevolezza di MARCHESE Mario e di APRILE Natale in ordine ai reati loro ascritti in relazione all’episodio delittuoso in esame (capi “48”, “49”, “50” e “51” di imputazione), mentre va pronunciata assoluzione, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., nei confronti di MAROTTA Giovanni .
Va, anzitutto, osservato che MARCHESE Mario ha confessato di essere stato il mandante dell’attentato in esame, ammettendo le proprie responsabilità, e le sue dichiarazioni hanno determinato la riapertura delle indagini che si erano in precedenza concluse con un provvedimento nel quale si prendeva atto che erano rimasti ignoti gli autori del reato. La prima questione che occorre valutare è, allora, quella del valore probatorio da attribuire alla confessione dell’imputato, sulla base del principio giurisprudenziale, già più volte richiamato[1], secondo cui essa ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. L’indagine demandata al giudice attiene, allora, fondamentalmente, alla valutazione della credibilità intrinseca ed estrinseca dell’autoincolpazione, in un giudizio unitario avente ad oggetto l’attendibilità della confessione. Occorre, naturalmente, tener presente che, in presenza di una legislazione premiale, le dichiarazioni di contenuto confessorio rese da collaboratori di giustizia, quale è il MARCHESE, devono essere valutate con la massima circospezione, poiché taluno potrebbe essere indotto anche a confessare in modo spregiudicato delitti mai commessi, nella prospettiva di avere irrogata una pena sensibilmente ridotta o le cui modalità esecutive la rendono scarsamente afflittiva, al solo fine di accreditarsi come collaboratore di sicura attendibilità o anche per compiacere agli organi di indagine ed ottenere il loro favore nella concessione dei diversi benefici, o, peggio ancora, per coprire la responsabilità di altri. Con riferimento alla suesposta confessione va, tuttavia, rilevato che i rischi astrattamente configurabili in relazione allo status di collaboratore del dichiarante, appaiono, in concreto, piuttosto limitati. Va, in primo luogo, evidenziato che l’imputato rivestì a lungo un ruolo di assoluto prestigio all’interno della criminalità organizzata cittadina e tale considerazione è sufficiente per ritenere poco verosimile l’ipotesi che egli si sia incolpato falsamente con l’intento di accreditarsi come soggetto in possesso di un patrimonio di conoscenze superiore al reale. Non vi è dubbio, infatti, che il MARCHESE, quale capo di uno dei più importanti sodalizi criminosi operanti in città, sapesse i particolari di moltissime vicende delittuose degli ultimi anni, che egli poté, anzi, osservare in una prospettiva idonea a comprenderne anche le motivazioni più recondite. Altrettanto poco plausibile è l’ipotesi che il MARCHESE abbia voluto compiacere agli organi investigativi. In proposito si deve, infatti, rilevare che, nel momento in cui il collaboratore decise di ammettere la propria responsabilità in relazione a tale fatto, gli inquirenti non nutrivano alcun sospetto nei suoi confronti. Ciò appare ancor più chiaramente quando si osserva che neppure nell’ambiente delinquenziale venne mai dissolto completamente l’alone di segretezza che circondò il delitto, e lo stesso MARCHESE ha dichiarato, trovando su tale punto piena conferma nelle parole di SPARACIO Luigi , che si avanzarono diverse ipotesi ma non si riuscì a collegare il fatto ad una sua deliberazione. Sulla base di tali premesse non si può, allora, neppure ipotizzare che gli inquirenti avessero l’aspettativa di una sua confessione E’ da escludere, infine, che il collaboratore abbia voluto coprire la responsabilità di altri, tenuto conto che gli inquirenti, prima che intervenissero le sue dichiarazioni, brancolavano nel buio. Potrebbe solo ipotizzarsi che il MARCHESE sia stato spinto dal desiderio di dare maggiore forza alle accuse formulate nei confronti dei correi, ma anche questa prospettazione appare poco plausibile, sia perché non sono emersi elementi in base ai quali poter sospettare una così intensa volontà calunniatrice nei confronti dei coimputati, sia perché egli non aveva certamente bisogno di confessare un crimine mai commesso per dare credibilità alle proprie accuse. Non sembra, allora, che possa concretamente sospettarsi che nella confessione dell’imputato vi sia un intendimento autocalunniatorio e ciò costituisce la fondamentale premessa per ritenere tali dichiarazioni pienamente idonee a sostenere il giudizio di colpevolezza nei suoi confronti. Guardando, poi, al tenore delle dichiarazioni del MARCHESE, si possono rilevare altri elementi che attestano indubitabilmente l’originalità delle sue conoscenze e che, in quanto provenienti da persona che fu bene informata, rendono molto verosimile l’ipotesi che l’imputato abbia avuto un diretto interesse nel fatto. Il racconto offerto dal MARCHESE della fase esecutiva dell’attentato è stato, infatti, preciso e dettagliato, anche con riferimento a particolari, quale quello relativo al numero dei partecipanti all’azione di sangue, che hanno trovato piena conferma nella testimonianza dei presenti e che non potevano essere il frutto di una conoscenza meramente “giornalistica” dei fatti, essendo stati erroneamente indicati anche dagli organi di stampa locali. L’accertamento della responsabilità del MARCHESE può, pertanto, agevolmente effettuarsi sulla base della confessione dello stesso, che si inserisce armonicamente e coerentemente nel complesso dei dati circostanziali acquisiti e la cui credibilità, almeno sotto il profilo dell’idoneità a fondare l’accertamento giudiziario di colpevolezza dell’imputato, non può essere messa seriamente in dubbio. Va, peraltro, rilevato che anche SPARACIO Luigi ha accusato il MARCHESE di essere stato il mandante dell’attentato in esame, narrando, a sostegno delle proprie affermazioni, una vicenda, quella relativa al suo successivo intervento per “accomodare” la questione tra il GRASSO ed il MARCHESE, che risulta non solo verosimile, tenuto conto del rilievo criminale dello SPARACIO e dei legami esistenti tra il gruppo criminoso da lui diretto ed altri sodalizi operanti in diverse città (vedi su questo punto quello che si è detto in generale a proposito dell’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e seg.), ma anche sufficientemente riscontrata dalle dichiarazioni sostanzialmente analoghe del MARCHESE e di VENTURA Salvatore , le quali, convergendo nel loro nucleo essenziale, la fanno ritenere provata. Non contraddice, poi, con l’ipotesi dell’accusa il racconto di GRANCAGNOLO Carmelo che pure presenta molti punti nei quali si discosta notevolmente da quello del MARCHESE. Anche il GRANCAGNOLO ha, infatti, affermato un coinvolgimento nel fatto del clan diretto da MARCHESE Mario e non ha in alcun modo escluso che quest’ultimo avesse potuto dare dal carcere, dove si trovava ristretto, specifiche disposizioni ai propri accoliti o, comunque, avesse potuto prestare, nella sua veste di capo del clan onerato del compito organizzativo ed esecutivo del delitto, il proprio assenso all’azione criminosa, anche se le limitate conoscenze del collaboratore su questo aspetto della vicenda non gli hanno consentito di essere più preciso. Si deve, peraltro, rilevare che l’episodio citato dal GRANCAGNOLO, nel quale il MARCHESE, dopo essere stato scarcerato, venne ringraziato per l’aiuto prestato, ben si concilia con una partecipazione dell’imputato al mandato delittuoso, pur negando che questi abbia avuto un ruolo propriamente deliberativo. Il quadro probatorio a carico dell’imputato appare, pertanto, univoco ed omogeneo, unendosi alla confessione dell’imputato le dichiarazioni di analogo contenuto provenienti dallo SPARACIO (oltre che dal VENTURA), soggetto che ha dato prova in molti altri casi della sua attendibilità e che, nel caso specifico, ben poteva conoscere, così come ha affermato, quale fosse stato lo svolgimento dei fatti, e non venendo contraddetta neppure dalle dichiarazioni, ancorché di differente contenuto, del GRANCAGNOLO, che appare soggetto, come si vedrà meglio tra breve, particolarmente attendibile.
Mentre per l’affermazione della colpevolezza del MARCHESE appaiono sufficienti le considerazioni suesposte, l’analisi della posizione degli altri imputati richiede una più approfondita disamina delle dichiarazioni dei diversi collaboratori, che va effettuata non solo in una visione unitaria e globale, ma anche in una prospettiva diacronica che può aiutare in modo decisivo a vagliarne l’attendibilità. Emerge, infatti, immediatamente che le dichiarazioni dei due collaboratori che hanno ammesso la propria responsabilità nell’azione di sangue, MARCHESE Mario , imputato nel presente processo, e GRANCAGNOLO Carmelo, indagato per lo stesso fatto in altro procedimento, divergono in modo irriducibile in ordine alla cosiddetta causale dell’attentato. Il primo ha, infatti, sostenuto di avere autonomamente preso la decisione di ferire il GRASSO in quanto quest’ultimo si era avvicinato a LEO Giuseppe, con il quale egli era in guerra; il secondo ha, invece, affermato che la decisione di uccidere GRASSO Santo fu presa da PULVIRENTI Giuseppe e CAMPANELLA Calogero, i quali vollero in tal modo colpire, pur non essendovi una guerra in atto, il clan rivale dei LAUDANI, cui la vittima era affiliata. Ancorché appaia piuttosto difficile trarre sul punto delle conclusioni certe che non risultano, peraltro, necessarie per l’accertamento demandato a questa Corte, sembra che le dichiarazioni del GRANCAGNOLO siano dotate di maggiore attendibilità rispetto a quelle del MARCHESE.
Va, anzitutto, osservato che non vi sono elementi sicuri in base ai quali poter affermare che a quel tempo il clan “MARCHESE” fosse in guerra con il clan “LEO” tanto da deliberare il ferimento di una persona vicina a quest’ultimo sodalizio. Come si è già avuto modo di vedere nella parte della presente sentenza che introduce la trattazione ai singoli delitti e che è dedicata ad una breve rassegna storica delle vicende della criminalità organizzata messinese, vi sono alcuni convergenti elementi che inducono a ritenere che nel periodo in cui venne consumato il delitto in esame si stesse realizzando un avvicinamento tra il clan “SPARACIO”, tradizionalmente nemico del clan “LEO”, ed il clan “MARCHESE”. Nulla, però, può far pensare che tale avvicinamento, per una sorta di transitività degli obiettivi strategici, avesse fatto insorgere una guerra tra il clan “LEO” ed il clan “MARCHESE”, della quale non vi è alcuna prova, ad esclusione delle affermazioni del MARCHESE, il quale, tuttavia, non ha indicato alcun fatto, salvo quello in esame, nel quale tale fantomatico conflitto si sarebbe estrinsecato.
A questo elemento di perplessità se ne aggiunge un altro ancora più grave. Dal confronto tra le dichiarazioni dibattimentali e quelle rese nella fase delle indagini emerge chiaramente che il MARCHESE ha cercato, almeno all’inizio, di non dire tutta la verità sui retroscena dell’attentato in esame, probabilmente timoroso di dover rivelare il coinvolgimento nel fatto di pericolosi personaggi della criminalità organizzata catanese. E’ singolare, infatti, che nelle dichiarazioni del 1 marzo 1993 il MARCHESE non solo non abbia parlato di quel tale catanese chiamato “u strammatu” che gli avrebbe confidato l’esistenza di rapporti illeciti tra il GRASSO ed il LEO, ma ha ignorato totalmente la circostanza, poi riferita al dibattimento e certamente rilevante per la comprensione dell’episodio, secondo la quale il ferimento del GRASSO era anche un favore fatto al clan di CAPPELLO Salvatore rivale del clan catanese dei LAUDANI, cui il GRASSO apparteneva. Non si può, d’altronde, ritenere che si sia trattato di una mera dimenticanza perché la lacuna contenuta nelle originarie dichiarazioni del MARCHESE attiene ad un aspetto non secondario del fatto, che non poteva sfuggire o essere trascurato dal collaboratore, specie se si considera che proprio in ragione delle possibili implicazioni dell’atto delittuoso, egli impose a tutti i suoi affiliati a conoscenza della vicenda il più assoluto segreto. Sorge, allora il sospetto che le difformi dichiarazioni rese al dibattimento non costituiscono una semplice aggiunta espositiva favorita da un miglior ricordo dei fatti nell’esame incrociato delle parti, ma sono la conseguenza di un quadro probatorio mutato nel quale il MARCHESE si rese conto di non potere ulteriormente sostenere l’originaria versione dei fatti. Va rilevato, infatti, che dopo le dichiarazioni rese dal MARCHESE agli inquirenti durante le indagini e prima dell’esame dibattimentale del collaboratore, è intervenuto un fatto nuovo che ha radicalmente mutato la prospettiva nella quale si collocava la sua ricostruzione dei fatti, vale a dire, il contributo collaborativo di SPARACIO Luigi . Questi, sentito dagli inquirenti il 7 marzo 1994, aveva, infatti, affermato, che il movente del delitto andava rinvenuto in un contrasto tra il clan catanese dei LAUDANI, cui apparteneva il GRASSO, e quello dei CAPPELLO - PACE, il quale si avvalse per l’esecuzione del delitto dell’aiuto del MARCHESE. Poco importa che lo SPARACIO, esaminato al dibattimento, apporterà rilevanti modifiche alle sue prime dichiarazioni introducendo pure lui il movente legato ai rapporti tra la vittima ed il LEO, poiché il MARCHESE, che non ignorava certamente ciò che aveva affermato lo SPARACIO in relazione a tale fatto nel quale egli era personalmente coinvolto, non poteva prevedere, quando è stato sentito al dibattimento, che anche quest’ultimo, esaminato successivamente, avrebbe mutato l’originaria versione dei fatti. Deve, allora, ritenersi elevata la probabilità che il MARCHESE sia stato indotto, proprio dal tenore delle prime dichiarazioni dello SPARACIO, a modificare sensibilmente l’originaria versione dei fatti. Ciò impone, però, qualche riflessione sul valore da attribuire alle dichiarazioni del MARCHESE relative alla fase ideativa e deliberativa del delitto. Innanzi tutto è evidente che l’attendibilità del collaboratore, che si è ritenuta elevata per altre parti del suo racconto, appare molto più limitata con riferimento a tale fase del delitto, avendo egli manifestato incertezze dietro le quali possono facilmente celarsi delle riserve mentali a dire tutta la verità. In secondo luogo non può attribuirsi maggior valore alla prima versione dei fatti da lui fornita agli inquirenti piuttosto che alla seconda offerta al dibattimento o viceversa, poiché non può escludersi che il collaboratore, come aveva cercato prima di nascondere alcune circostanze rilevanti del fatto, abbia cercato dopo di limitare quanto più possibile la portata innovativa delle sue dichiarazioni dibattimentali.
E’ opportuno soffermarsi brevemente su tali ultime dichiarazioni, poiché esse, pur non accogliendolo espressamente, potrebbero rendere verosimile un movente del delitto diverso sia da quello affermato dal MARCHESE nelle sue prime dichiarazioni, che da quello affermato dal GRANCAGNOLO, e che ha trovato il suo maggior sostenitore in SPARACIO Luigi . Quest’ultimo ha riferito, come si è detto, che le ragioni dell’attentato al GRASSO andavano rinvenute in un contrasto tra il clan catanese dei LAUDANI e quello dei CAPPELLO - PACE. Il MARCHESE, pur non abbandonando mai il movente collegato ai rapporti tra il GRASSO ed il LEO, ha, quindi, reso al dibattimento delle dichiarazioni che sembrano conciliabili con quelle dello SPARACIO, poiché ha confermato i suoi contatti con il clan CAPPELLO - PACE, sostenendo addirittura che egli era “vicino” a questo clan; ha confermato che egli apprese notizie sul GRASSO proprio da alcuni affiliati del predetto sodalizio criminoso; ha confermato che il clan CAPPELLO - PACE aveva interesse all’eliminazione del GRASSO; ha confermato che egli era perfettamente consapevole di tale interesse, tanto che con l’azione delittuosa in esame egli faceva “un favore sia a loro, sia a me stesso”. L’unico punto oscuro riguarda, allora, la circostanza se il clan CAPPELLO - PACE gli avesse chiesto espressamente tale “favore” e quale parte abbiano avuto nella decisione criminosa del MARCHESE i due diversi elementi che hanno concorso a determinare la spinta motivazionale. Con tali dichiarazioni il MARCHESE ha, in definitiva, reso plausibili le originarie dichiarazioni dello SPARACIO, pur cercando di non entrare in plateale contraddizione con le sue precedenti affermazioni, poiché ha fatto velatamente intendere che egli avrebbe ben potuto riferire a SPARACIO Luigi , così come da quest’ultimo sostenuto, che il movente del delitto andava cercato in contrasti che avevano avuto la propria origine nelle dinamiche interne alla malavita catanese. Ciò non vale, tuttavia, a rafforzare l’attendibilità di tale movente, sia perché le dichiarazioni del MARCHESE appaiono a tratti poco convincenti, sia perché lo stesso SPARACIO Luigi ha, nelle dichiarazioni dibattimentali, preso le distanze da esso. Poco convincente è, infatti, la circostanza secondo cui il MARCHESE avrebbe deliberato l’attentato sulla sola base delle notizie ricevute da alcuni catanesi in ordine ai rapporti malavitosi esistenti tra il GRASSO ed il LEO, senza verificare in alcun modo la loro fondatezza. In verità, i collegamenti criminali della vittima, dei quali il MARCHESE era ben consapevole, avrebbero dovuto imporgli la massima cautela, la stessa che, peraltro, egli usò per mantenere il segreto sull’intera vicenda. Il suddetto comportamento sarebbe, invero, più facilmente spiegabile se il MARCHESE avesse assunto nel delitto un ruolo prevalentemente esecutivo e se fosse stata a lui estranea la deliberazione dell’azione criminosa, ma ciò è stato da lui categoricamente escluso. Va, inoltre, osservato che SPARACIO Luigi ha al dibattimento radicalmente mutato la sua versione dei fatti, affermando pure lui il movente, che aveva in precedenza escluso, legato ai rapporti tra il GRASSO ed il LEO, e solo a seguito di contestazione del Pubblico Ministero ha ribadito la spiegazione originariamente fornita, introducendo, però, un rilevante elemento di incertezza, dovuto al fatto che le sue conoscenze sul punto non derivavano più da confidenze del MARCHESE, ma erano delle mere supposizioni, verosimili ma per certi versi arbitrarie, a lui prospettate da LAUDANI Gaetano, nel corso dell’incontro che egli ebbe con quest’ultimo. Le puntualizzazioni dello SPARACIO, sulle quali si possono avanzare numerosissime congetture, fanno, comunque, venire meno ogni sicurezza in ordine alla veridicità di tale movente e tolgono valore anche alle dichiarazioni dibattimentali del MARCHESE, le quali hanno avuto come evidente punto di riferimento quelle dello SPARACIO.
A fronte di due ricostruzioni del fatto (una nella quale il mandato delittuoso avrebbe la propria origine in un’autonoma decisione del MARCHESE, l’altra che attribuisce decisivo rilievo ad una deliberazione del clan CAPPELLO o CAPPELLO - PACE) fondate su dichiarazioni le quali, pur provenendo da soggetti che certamente dovettero conoscere bene quale fu il reale svolgimento degli avvenimenti, appaiono, per motivi diversi, di dubbia attendibilità, quella offerta da GRANCAGNOLO Carmelo si presenta non solo verosimile, coerente e non contraddittoria, ma sostanzialmente confermata anche dalle dichiarazioni di CARIOLO Antonio .
Anche GRANCAGNOLO Carmelo ha ammesso, così come MARCHESE Mario , la propria partecipazione al delitto ed anche per lui pare da escludersi un qualsiasi intento autocalunniatorio. Non interessa, invero, in questa sede accertare la responsabilità del GRANCAGNOLO, ma va sottolineato che non vi sono elementi per dubitare della genuinità della sua confessione, la quale è, peraltro, intervenuta solo dopo che altro collaboratore, CARIOLO Antonio , aveva accusato il primo di tale fatto delittuoso. Ancor più che per il MARCHESE sembra, poi, potersi escludere che il GRANCAGNOLO sia stato indotto ad ammettere falsamente colpe delle quali non si era mai macchiato per dare maggiore forza alle sue accuse nei confronti dei correi, sia perché una simile macchinazione appare difficilmente compatibile con le modalità attraverso le quali si è giunti alla sua confessione, sia soprattutto perché le persone da lui incolpate si assume che facessero parte, per lo più, di sodalizi criminosi messinesi, diversi e distanti da quelli operanti nella città di Catania, al cui interno si era svolta l’intera vita criminale del GRANCAGNOLO, e sembra, pertanto, del tutto remoto il rischio che egli abbia potuto lasciarsi trascinare da antichi rancori non sopiti o che le sue dichiarazioni rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale. Il racconto del collaboratore è, inoltre, non solo coerente e lineare, ma anche particolarmente preciso, ricco di dettagli a prima vista insignificanti, che attestano, a prescindere dall’esistenza di specifici riscontri (la cui ricerca pare che, comunque, abbia in più casi dato esito positivo - vedi ordinanza applicativa di custodia cautelare emessa dal G.I.P. il 21-4-1997 e ordinanza del Tribunale del Riesame emessa il 12-5-1997, sopra citate), l’assoluta sicurezza con la quale il collaboratore ha esposto i fatti, senza alcun timore di venire smentito. Anche con riferimento alla fase esecutiva il GRANCAGNOLO ha, poi, reso dichiarazioni molto particolareggiate, mostrando di possedere elementi di conoscenza che, verosimilmente, poteva aver appreso solo dagli stessi esecutori materiali del delitto e che attestano, comunque, un suo specifico e diretto interesse al fatto. Egli ha, invero, correttamente riferito che il killer utilizzò una pistola calibro 38, che il figlio della vittima reagì, che presente al fatto vi era anche tale MAIDA Carmelo, tutti elementi che hanno trovato preciso riscontro. Va, infine, osservato che le dichiarazioni di CARIOLO Antonio avvalorano ulteriormente l’attendibilità della confessione del GRANCAGNOLO, poiché intervengono quando ancora quest’ultimo non era stato accusato da nessuno e si sottraggono, pertanto, al rischio di influenze o condizionamenti provenienti da altre fonti. Esse, inoltre, rivelano, pur nella stringatezza del racconto, una grande sicurezza in ordine alla sua veridicità, tanto che il CARIOLO non ha esitato a porsi in palese contrasto con le dichiarazioni di colui che aveva confessato di essere stato il mandante del delitto. Esse appaiono, infine, verosimili anche con riferimento alla indicata fonte di conoscenze, poiché possono ritenersi certi, così come ha riferito lo stesso GRANCAGNOLO, i rapporti di cointeressenza criminale tra l’organizzazione facente capo a SANTAPAOLA Benedetto e quella facente capo a PULVIRENTI Giuseppe, ed è ragionevole supporre che soggetti vicini alla prima organizzazione (legati addirittura da uno stretto rapporto di parentela con il capo) fossero a conoscenza, anche se non approfonditamente, di fatti illeciti perpetrati dalla seconda organizzazione nella città di Messina, dove, peraltro, essi abitavano. Non può, allora, riduttivamente affermarsi che le dichiarazioni del GRANCAGNOLO provino esclusivamente i contatti intercorrenti, nel periodo in cui è stato commesso il delitto, tra il GRANCAGNOLO e gli odierni coindagati, sui quali, comunque, possono sussistere ben pochi dubbi, ma può anche fondatamente ritenersi che forniscono prova, altresì, della sua partecipazione al fatto e, di conseguenza, dell’esistenza di uno specifico mandato da parte dell’organizzazione criminosa alla quale il GRANCAGNOLO apparteneva. Si deve, infine, sottolineare che le incertezze del MARCHESE finiscono con il corroborare tale assunto, poiché a fronte di un quadro probatorio nel quale può difficilmente escludersi che tra il clan “MARCHESE” ed il clan “PULVIRENTI” vi fossero stati dei contatti, MARCHESE Mario ha, in modo inquietante, serbato il più assoluto silenzio su tale circostanza, non rivelandone l’esistenza neppure quando, nel suo lungo esame dibattimentale, ha parlato genericamente dei rapporti illeciti intessuti dal clan da lui diretto con altri sodalizi criminosi operanti in città vicine con una più consolidata presenza mafiosa. Sembra, allora, che possa ravvisarsi nelle sue dichiarazioni un unico motivo conduttore, diretto a mantenere il segreto non solo sul mandato relativo al fatto delittuoso in esame, ma anche su tutte quelle vicende che potevano comprovare l’esistenza di simili rapporti.
Va osservato che, comunque, l’accertamento dello specifico movente del delitto non appare essenziale per la verifica della fondatezza dell’accusa nei confronti degli altri imputati. Il movente risulta, infatti, di scarso rilievo, atteso che, qualunque soluzione venga accolta, fu sempre il clan diretto da MARCHESE Mario ad assumersi il compito esecutivo del crimine e che il ruolo attribuito all’APRILE ed al MAROTTA si collocherebbe proprio in tale fase del delitto. Non può, inoltre, ragionevolmente sostenersi che la denegata attendibilità del racconto del MARCHESE con riferimento al mandato del delitto infici anche quella parte delle sue dichiarazioni nelle quali è contenuta un’accusa nei confronti dei due suddetti imputati. E’ ragionevole supporre, infatti, che il collaboratore si sia allontanato dal vero solo nella descrizione di quei particolari della vicenda delittuosa che avrebbero potuto rivelare i collegamenti esistenti tra il proprio clan e quello diretto da PULVIRENTI Giuseppe, mentre non aveva motivo di dire il falso con riferimento alla posizione dei due imputati che non interferiva in alcun modo con quell’aspetto del delitto, così da apparire inesistente un eventuale interesse a mentire.
La prova della colpevolezza di APRILE Natale discende, d’altronde, non solo dalle dichiarazioni di MARCHESE Mario , che su questo punto appaiono, per quello che si è detto, sufficientemente attendibili, ma anche dalle dichiarazioni di GRANCAGNOLO Carmelo, in relazione alle quali non possono neppure avanzarsi quelle riserve che vanno sollevate con riferimento a parte delle affermazioni dell’altro collaboratore. Il GRANCAGNOLO non partecipò direttamente all’esecuzione del delitto e le sue dichiarazioni possono, per tale motivo, contenere su tale punto alcune imprecisioni, ma la precisa descrizione da lui effettuata dell’attività svolta dall’APRILE sia prima che dopo il delitto fornisce un riscontro di elevatissima pregnanza alle accuse del MARCHESE, pur non potendo costituire una prova diretta della partecipazione dell’imputato all’azione esecutiva. Ulteriore e definitivo riscontro viene, infine, fornito dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , il quale, come si è visto, ha narrato una vicenda alla quale egli stesso partecipò e che costituì un’occasione del tutto verosimile per apprendere, così come sostenuto, dallo stesso MARCHESE i particolari del fatto e l’identità dei killer.
Va, infine, notato che l’accusa nei confronti dell’APRILE appare non solo verosimile e non contraddittoria, ma anche coerente con la collocazione criminale dell’imputato e con la sua personalità essendo sufficiente rinviare su questo punto a quello che si è detto in occasione della trattazione del duplice omicidio di BONASERA Michele e INSANA Carmelo (vedi pag. 1786 e segg.), quando si è sottolineato che l’APRILE era certamente un affiliato al clan “MARCHESE” ed aveva già più volte rivelato una personalità aggressiva e violenta (l’imputato ha ammesso, peraltro, di essere stato in diverse occasioni trovato in possesso di armi), totalmente insensibile ai freni inibitori che impediscono alla generalità delle persone di attentare all’integrità fisica altrui, sicché non deve sorprendere che abbia potuto rendersi responsabile dell’attentato in esame.
Le dichiarazioni di MARCHESE Mario e quelle degli altri collaboratori sopra ricordati, provenienti tutte da soggetti per i quali non sono state evidenziate ragioni di astio o di rancore nei confronti di APRILE Natale tali da rendere elevato il pericolo di accuse calunniose, concordanti tra loro nel nucleo fondamentale dell’accusa e coerenti con gli altri elementi relativi alla prova storica del fatto ed alla personalità dell’imputato, non possono, allora, lasciare dubbi, ad avviso di questa Corte, in ordine alla partecipazione dell’imputato al fatto in esame, con il ruolo di killer.
Venendo, quindi, ad esaminare le fonti di prova sulle quali si fonda l’accusa nei confronti di MAROTTA Giovanni , esse sono costituite essenzialmente dalle dichiarazioni di MARCHESE Mario , le quali appaiono, invero, pienamente credibili, in quanto, come si è prima osservato con riferimento all’altro imputato APRILE Natale , provengono da un soggetto che ha certamente vissuto in prima persona le vicende narrate e che si è assunto la responsabilità delle proprie azioni, mentre non sono emersi elementi in base ai quali poter sospettare che le accuse nei confronti del MAROTTA siano state mosse da un intento calunnioso. Il racconto del collaboratore appare, poi, intrinsecamente attendibile, tenuto conto del fatto che è emersa l’esistenza, a quel tempo, di rapporti piuttosto stretti tra il MAROTTA ed alcuni esponenti del clan “MARCHESE” tali da rendere verosimile l’accusa di una sua organica affiliazione al detto sodalizio criminoso. Le dichiarazioni dell’imputato, il quale ha negato di conoscere l’ambiente criminale cittadino ed ha sostenuto di avere solo visto qualche volta MARCHESE Mario , appaiono, infatti, contraddette dalle dichiarazioni di DE DOMENICO Giuseppe , soggetto appartenente, come si è visto, al clan “MARCHESE”, il quale non ha potuto fare a meno di ammettere (vedi udienza del 13-11-1996) che conobbe MAROTTA Giovanni e CUSCINA’ Francesco (altro soggetto appartenente al clan “MARCHESE”), insieme ai quali fu qualche volta fermato nel 1989. Analogamente, il maresciallo MORABITO Giuseppe, escusso all’udienza del 17-10-1995, ha riferito che DE DOMENICO Giuseppe e MAROTTA Giovanni erano persone che abitualmente si accompagnavano a CUSCINA’ Francesco .
Nondimeno, i criteri di valutazione della prova imposti dal legislatore, sui quali ci si è soffermati nella parte introduttiva della presente sentenza dedicata a questioni di ordine metodologico, non consentono di ritenere ciò sufficiente a fondare la prova della responsabilità del MAROTTA, in quanto l’accusa di chi è imputato dello stesso fatto richiede necessariamente il vaglio dei riscontri esterni che, nel caso di specie, mancano totalmente. Non possono, infatti, essere utilizzate come valido riscontro le dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore e di LA TORRE Guido, i quali hanno entrambi accusato MAROTTA Giovanni di aver partecipato a tale delitto, ma le cui affermazioni appaiono prive di sufficiente attendibilità e sono state appositamente trascurate nella valutazione della posizione degli altri due imputati.
GIORGIANNI Salvatore ha, infatti, sostenuto che subito dopo l’esecuzione dell’attentato SPARACIO Luigi andò a trovarlo e gli disse chi ne erano stati gli autori. Va, anzitutto, rilevato che il collaboratore non ha fornito alcun elemento di dettaglio utile per verificare l’attendibilità delle sue dichiarazioni che appare, già solo per questo motivo, ridottissima, essendosi il collaboratore limitato a ribadire i nomi degli imputati senza aggiungere alcun particolare attinente al mandato o alla fase esecutiva del delitto. Anche tale ridotta attendibilità va, però, negata quando si osserva che le dichiarazioni del GIORGIANNI risultano in irriducibile contrasto con quelle del MARCHESE e dello SPARACIO, i quali hanno concordemente affermato che nell’ambiente delinquenziale fu efficacemente mantenuto il segreto su tutta la vicenda ed a lungo non si seppe chi furono gli autori dell’agguato. SPARACIO Luigi ha, inoltre, precisato che egli apprese le prime notizie su tale fatto solo dopo la scarcerazione del MARCHESE, che è avvenuta solo dopo l’arresto del GIORGIANNI. Non è possibile, allora, che GIORGIANNI Salvatore sia venuto a conoscenza delle vicende narrate nelle circostanze da lui indicate e ciò priva il suo racconto di qualsiasi valore.
LA TORE Guido ha ricordato un episodio avvenuto in carcere dopo l’emissione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare in relazione al presente procedimento ed ha ritenuto che il comportamento del MAROTTA costituisse un’implicita ammissione di responsabilità. Pur non potendosi dubitare che i fatti si siano svolti nel modo indicato dal collaboratore, sembra, tuttavia, che il procedimento logico in base al quale egli è pervenuto alla conclusione della colpevolezza del MAROTTA non è corretto ed appare per molti versi arbitrario. Il MAROTTA si sarebbe, infatti, lamentato con il LA TORRE della scarsa gratitudine del MARCHESE che lo aveva accusato di tale delitto, dopo che egli gli aveva fatto “un favore”. Nulla, però, autorizza a pensare che il “favore” sia consistito nella partecipazione all’attentato in esame e non, viceversa, in qualche altra condotta lecita o illecita e nulla induce a ritenere che la rabbia del MAROTTA verso il MARCHESE sia derivata dal fatto che quest’ultimo lo aveva accusato fondatamente di un grave delitto e non piuttosto dal fatto che egli riteneva quelle accuse calunniose.
Va, inoltre, rilevato che la descrizione dei due complici effettuata dal maresciallo PUGLISI non sembra corrispondere alla fattezze fisiche del MAROTTA, che difficilmente può essere definito un soggetto “basso e robusto” (mentre l’altro soggetto più alto e dal fisico atletico dovrebbe identificarsi dell’APRILE), anche se non può del tutto escludersi che il militare sia incorso in errore nella percezione dei due attentatori, circostanza che appare plausibile nella misura in cui fu addirittura fermata e condotta in caserma dalle forze dell’ordine una persona totalmente estranea ai fatti.
Va, infine, notato che GRANCAGNOLO Carmelo non ha indicato mai il MAROTTA o altra persone che potrebbe identificarsi nell’imputato, ma ha, anzi, fatto riferimento ad un altro soggetto del quale ha fornito taluni elementi identificativi che appaiono incompatibili con l’imputato. Egli ha, infatti, sostenuto la partecipazione al fatto di un personaggio “che abitava lì vicino, a San Paolo”, mentre il MAROTTA abitava al rione Ogliastri (vedi a tal proposito il verbale di perquisizione domiciliare eseguita nei suoi confronti il 29-12-1988, che trovasi inserito nella cartella degli atti irripetibili N. 189, in relazione all’omicidio di COSTA Antonino), mentre non sembra che vi fossero presenti sul luogo del delitto altri complici diversi dai due esecutori materiali.
Le superiori considerazioni impongono, allora, a questa Corte di assolvere, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., MAROTTA Giovanni dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto, apparendo insufficiente la prova della sua colpevolezza.
Giova, da ultimo, fare alcune precisazioni in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Questa Corte ritiene, infatti, corretto ravvisare nel fatto un tentato omicidio, del quale ricorrono entrambi i requisiti della idoneità degli atti compiuti e della univoca direzione degli stessi a realizzare il reato perfetto. Non vi dubbio che la condotta degli agenti possedesse l’attitudine causale a realizzare l’evento mortale, tenuto conto che gli stessi erano armati ed esplosero contro la vittima dei colpi di pistola, uno dei quali raggiunse l’obiettivo. Quanto al requisito della univocità, non può esservi alcun dubbio in ordine al fatto che il comportamento tenuto dai due attentatori rendesse verosimile la realizzazione dell’evento criminoso, alla cui esecuzione si diede concreto inizio, non potendosi, pertanto, contestare che l’azione criminosa avesse raggiunto un grado di sviluppo tale che lasciava prevedere come altamente probabile la realizzazione del delitto voluto.
Sussiste, altresì, la prova del cosiddetto animus necandi. La giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato[2] che il giudice può desumere la volontà omicida da diversi elementi indiziari, tra i quali assumono precipuo valore le concrete modalità di realizzazione della condotta. Nel caso di specie le dichiarazioni dei due collaboratori che hanno ammesso la loro responsabilità divergono nettamente anche su tale aspetto di cruciale rilevanza per la determinazione della gravità del fatto. Mentre MARCHESE Mario ha, infatti, sostenuto che intento degli aggressori era esclusivamente quello di ferire la vittima, GRANCAGNOLO Carmelo ha dichiarato, viceversa, che egli diede incarico di uccidere la vittima. La maggiore attendibilità complessiva delle dichiarazioni del GRANCAGNOLO rispetto a quelle del MARCHESE inducono, invero, ad accogliere con sospetto queste ultime, poiché appare elevato il pericolo che l’imputato, il quale non ha esitato, in relazione ad altri aspetti della vicenda delittuosa, a far prevalere gli interessi personali sull’esigenza di rispettare un leale impegno collaborativo, abbia cercato di accreditare una realtà dei fatti tendente ad alleggerire la propria responsabilità. Vi sono, tuttavia, altri elementi che corroborano inequivocabilmente tale giudizio. Questa Corte ritiene, infatti, che vada attribuita particolare rilevanza alla circostanza che la vittima non fu colpita alle gambe, così come avrebbe dovuto essere se si fosse trattato di una “gambizzazione”, bensì al basso ventre, in una zona del corpo nella quale una ferita di arma da fuoco poteva anche risultare mortale. Poco significativo è, poi, il fatto che venne attinta da un solo colpo di pistola, poiché ciò può spiegarsi con la pronta reazione della vittima e delle persone che gli stavano vicino. Va, inoltre, osservato che il teste GIUFFRIDA Lorenzo, ha ricordato con precisione non solo che i due attentatori inseguirono il GRASSO, dopo averlo già ferito, mentre questi fuggiva, ma che uno di essi continuò a sparargli contro dei colpi di pistola. Orbene tale comportamento appare indice di una pervicace volontà omicida e non troverebbe adeguata giustificazione ove si ritenesse sussistente il mero dolo di lesioni, in quanto gli attentatori avevano già conseguito l’obiettivo di ferire la vittima e non avevano motivo di permanere sul luogo del delitto con il rischio particolarmente elevato di venire scoperti ed arrestati. Tali elementi appaiono, allora decisivi per ritenere la fondatezza della tesi, avanzata sulla base delle parole del GRANCAGNOLO, secondo cui intento degli aggressori era l’uccisione del GRASSO, mentre è verosimile ritenere che gli stessi non abbiano dato compiuta esecuzione al proposito criminoso per l’inopinata reazione della vittima e dei suoi familiari, nonché per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve, pertanto, ritenersi pienamente provata, con esclusivo riferimento ai due imputati MARCHESE Mario e APRILE Natale , la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio in persona di GRASSO Santo, nonché dei reati di detenzione e porto illegali di una pistola calibro 38, da considerarsi arma clandestina perché con matricola abrasa, e delle relative munizioni, con tutte le aggravanti oggettive contestate e del reato di furto della motocicletta usata nell’attentato, con l’aggravante teleologica di cui all’art. 61 n. 2 c.p. e con esclusione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede di cui all’art. 625 n. 7 c.p. (nel verbale di sequestro non viene, infatti, indicato il luogo dove avvenne il furto) e va, pertanto, affermata la loro penale responsabilità in ordine a tali delitti, che debbono considerarsi astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Risulta, altresì, provata, con riferimento ai due imputati per i quali si ritiene compiutamente accertata la responsabilità, l’aggravante soggettiva della premeditazione. Essa, come si è già visto più volte (sin dalla trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, vedi pag. 583 e segg.) consiste in un fatto interiore, vale a dire in una particolare intensità del dolo che va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato fornendo, così, la prova dei due requisiti che occorrono, secondo l’opinione maggiormente accreditata, per la configurabilità dell’aggravante, il primo di ordine cronologico (l’obiettivo decorso di un apprezzabile intervallo di tempo tra l’ideazione e l’attuazione del reato, tale da consentire un’adeguata riflessione sulla decisione presa e permettere, eventualmente, il recesso dal proposito criminoso), il secondo di ordine psicologico (il perdurare della risoluzione criminosa tenace ed ininterrotta nell’animo dell’agente, indice di una più elevata volontà criminale). La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, indicato ed illustrato quali possano essere i fatti, di tipo e natura più disparati, da utilizzare in tale giudizio, come l’anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la preordinazione di mezzi, la ricerca dell’occasione più favorevole, le modalità di esecuzione del crimine e, in genere, ogni altra circostanza dalla cui valutazione il giudice di merito possa trarre sicuri elementi in rapporto alla finalità che l’agente si proponeva di conseguire.
Orbene, dall’esame degli atti di causa si possono facilmente ravvisare numerosi convergenti elementi sintomatici di una risoluzione criminosa protrattasi ferma e costante per un apprezzabile lasso di tempo. Il movente del delitto e l’attività preparatoria dello stesso, sui quali ha parlato in modo convincente il collaboratore GRANCAGNOLO Carmelo, il quale ha indicato uno specifico ruolo attivo svolto dall’imputato APRILE Natale; l’attività più propriamente organizzativa del delitto, per la cui esecuzione i killer hanno dovuto previamente rubare la motocicletta, con la quale si portarono sul luogo del delitto, e si sono dovuti approvvigionare di due pistole, fornite, secondo il racconto del GRANCAGNOLO, da quest’ultimo in occasione di una sua venuta a Messina nella quale si discusse proprio di tale omicidio; le stesse modalità esecutive dell’agguato perpetrato da killers con il mandato di uccidere, e la netta distinzione tra esecutori materiali e mandanti, uno dei quali, il MARCHESE, che diede il suo assenso al fatto, si trovava addirittura in carcere, sono tutti elementi indiziari dotati di indubbia valenza dimostrativa ed inequivocabilmente indicativi dell’asserita premeditazione nei riguardi dei due imputati.
MARCHESE Mario appare, infine, meritevole della concessione dell’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate e ritenute sussistenti. Egli ha, infatti, consentito, con le proprie dichiarazioni, di squarciare il velo di segretezza che avvolgeva il fatto delittuoso in esame, fornendo elementi di sicuro rilievo per l’accertamento della propria responsabilità personale e rivelatisi decisivi per la condanna del coimputato APRILE Natale. Non vanno, certamente, sottaciute le indiscutibili remore, mostrate dal MARCHESE, a dire tutta la verità e ad assumersi le proprie responsabilità. Egli ha, infatti, rivelato una verità solo parziale, al fine evidente di lasciare nell’ombra la corresponsabilità di altri soggetti appartenenti a sodalizi criminosi catanesi, ed ha fornito una versione dei fatti volutamente attenuativa della responsabilità propria e dei correi. I limiti, che vanno stigmatizzati, del contributo collaborativo del MARCHESE, non impediscono, nondimeno, ad avviso di questa Corte, di esprime su di esso un giudizio complessivamente, anche se moderatamente, positivo, dovendosi adeguatamente valorizzare il carattere innovativo delle sue dichiarazioni che hanno operato come un grimaldello, che ha consentito di scardinare il muro dell’omertà, rivelandosi essenziali per una completa ricostruzione del fatto. Come si è già visto, il collaboratore ha, inoltre, offerto prima agli organi inquirenti e successivamente in dibattimento, un contributo conoscitivo di grandissima rilevanza in relazione a numerosi fatti delittuosi, dei quali ha potuto conoscere i particolari proprio in ragione della sua posizione ai vertici per molti anni della criminalità organizzata messinese. Egli ha, così, disvelato le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, favorendo un effettivo scompaginamento della criminalità organizzata messinese. Non può, pertanto, esservi alcun dubbio non solo sulla dissociazione del MARCHESE dai gruppi criminosi di appartenenza, desumibile dallo stesso atteggiamento di resipiscenza e dalla confessione delle proprie responsabilità, ma anche sul fattivo contributo fornito per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, atteso che le informazioni acquisite attraverso le dichiarazioni dallo stesso rese agli organi inquirenti hanno determinato in modo decisivo la disarticolazione dei detti sodalizi criminosi.
Va disposta, da ultimo, ai sensi dell’art. 323 c.p.p. e 240 c.p., la confisca della pistola in sequestro in relazione al tentato omicidio di GRASSO Santo.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.