2.3.3.34. Tentato omicidio ed estorsione ai danni di Bonaffini Rosario

Imputati: Trischitta Pietro , Lentini Stellario , Sparacio Luigi , Giorgianni Salvatore

Intorno alle ore 01,45 della notte del 14-9-1989, due ignoti motociclisti sparavano dei colpi di pistola all’esterno dell’esercizio commerciale per la rivendita all’ingrosso di pesce gestito in via S. Cosimo di Messina da BONAFFINI Rosario, dove in quel momento si trovavano diverse persone lì convenute per l’asta del pesce. Un proiettile colpiva alla gamba destra tale LOMBARDO Vincenzo (vedi referto medico del Pronto Soccorso del Policlinico Universitario di Messina, che trovasi inserito nella cartella N. 159 degli atti irripetibili, nonché copia della cartella clinica relativa al ricovero del LOMBARDO, acquisita al N. 171 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997), autista per conto della “CONTINPESCA”, una ditta per la commercializzazione del pesce di Porto Empedocle, che era da poco giunto da quel centro con il proprio camion e stava attendendo che altre persone scaricassero il pesce. La dinamica dell’azione delittuosa può essere agevolmente ricostruita sulla base delle deposizioni di alcune delle persone presenti che assistettero al fatto e dello steso LOMBARDO. Sono stati, infatti, escussi al dibattimento, all’udienza del 25-5-1995, i testi GILIBERTO Salvatore e MARRA Pietro, entrambi dipendenti del BONAFFINI, i quali subito dopo il fatto accompagnarono il LOMBARDO in ospedale. Il MARRA ha dichiarato che, in realtà non vide nulla e che egli apprese i particolari del fatto dalle altre persone che si trovavano sul luogo del delitto, mentre più preciso è stato GILIBERTO Salvatore, il quale, anche se solo a seguito di contestazione del contenuto delle dichiarazioni in precedenza rese agli inquirenti, ha confermato di aver visto due giovani di corporatura snella e con il casco da motociclista a bordo di una moto tipo motocross, i quali facevano una brusca frenata proprio nella direzione della rivendita del BONAFFINI e quello seduto posteriormente, senza scendere dalla moto esplodeva diversi colpi di arma da fuoco. Il LOMBARDO, escusso all’udienza del 19-9-1995, ha, invece, precisato che si trovava proprio vicino alla porta di ingresso del locale del BONAFFINI, quando, senza rendersi esattamente conto di quello che stava succedendo, sentì dei colpi di arma da fuoco e notò di essere rimasto ferito. Il LOMBARDO, il quale ha dichiarato che si portava a Messina solamente per vendere il pesce, permanendovi poche ore, ha escluso, comunque, che l’azione delittuosa potesse essere a lui diretta, in quanto non conosceva nessuno in città ad eccezione del BONAFFINI e non aveva nemici.

Sul posto della sparatoria intervennero nell’immediatezza sia militari dei Carabinieri, sia personale della Questura di Messina, i quali svolsero le prime indagini, sulle quali hanno riferito al dibattimento il maresciallo FRANZA Domenico e l’appuntato PASSARELLO Salvatore, escussi entrambi all’udienza del 25-5-1995, nonché l’appuntato POTENTE Eugenio, escusso all’udienza del 14-7-195. Costoro hanno dichiarato che, sulla base delle indicazioni fornite dalle persone presenti si misero alla ricerca della moto utilizzata dagli attentatori. I loro sforzi non furono vani, poiché rinvennero, nella rampa di accesso all’autostrada in corrispondenza dello svincolo di Tremestieri, una moto abbandonata dello stesso tipo di quella utilizzata dai malviventi con il motore ancora caldo, che da successivi accertamenti risultò rubata a tale FALLANCA Maria, la quale la mattina dopo ne denunciò il furto (vedi verbale di denuncia in atti; si deve notare che la moto è la stessa che venne utilizzata per l’omicidio di SARNATARO Sabatino ed il tentato omicidio di COSTANTINO Giovanni ). Si ipotizzò, pertanto, che quella moto fosse stata il veicolo a bordo del quale si allontanarono gli attentatori.

Le indagini non diedero, comunque, altri risultati e non essendo stati raccolti elementi indizianti a carico di alcuno, il G.I.P. disponeva, in data 16-2-1990, l’archiviazione del procedimento contro ignoti. Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, cui fecero seguito quelle di numerosi altri collaboratori, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 1-3-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di SPARACIO Luigi , TRISCHITTA Pietro , GIORGIANNI Salvatore  e LENTINI Stellario .

In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LEO Giovanni , RIZZO Rosario , CARIOLO Antonio , nonché, anche quali imputati, GIORGIANNI Salvatore  e SPARACIO Luigi .

SANTACATERINA Umberto (sentito su tale fatto delittuoso nel corso dell’incidente probatorio alle udienze del 4-2-1994, del 7-2-1994 e del 3-3-1994) ha dichiarato che LENTINI Stellario  e GIORGIANNI Salvatore  parteciparono all’attentato avvenuto davanti alla rivendita di pesce di BONAFFINI Rosario, nel quale rimase casualmente ferito un fornitore di pesce. Il collaboratore ha aggiunto che i due “non hanno tirato ad ammazzare” poiché intendevano fare un’estorsione. Il BONAFFINI interessò dopo tale fatto il GALLI e quest’ultimo si rivolse al LEO, il quale “ha chiamato il DI BLASI e siamo andati alla rivendita di pesce di BONAFFINI”. Ciò avvenne subito dopo il fatto o l’indomani mattina. Il DI BLASI chiese per “aggiustare” la cosa £ 5.000.000, da destinare agli autori dell’azione delittuosa che erano latitanti. Il collaboratore ha dichiarato di avere assistito personalmente all’incontro tra il LEO, il DI BLASI ed il BONAFFINI ed alla consegna da parte di quest’ultimo della somma di denaro richiesta.

Al fine di verificare l’attendibilità del racconto del SANTACATERINA è stato escusso al dibattimento, all’udienza del 25-5-1995, BONAFFINI Rosario, il quale ha dichiarato che dopo due o tre giorni si presentò presso il suo esercizio commerciale “un certo DI BLASI, inteso occhi i bozza” il quale si mostrò interessato di quello che era successo e si offrì di intervenire per “aggiustargli” la situazione. Egli accettò la proposta e dopo altri due o tre giorni si ripresentò il DI BLASI, il quale chiese il pagamento della soma di £ 2.000.000 o 3.000.000, che egli corrispose immediatamente e da allora non ebbe più fastidi né altre richieste di denaro. Il teste ha, comunque, dichiarato che prima di tale episodio egli non aveva mai ricevuto minacce estortive né richieste di denaro.

PARATORE Vincenzo (sentito su tale episodio delittuoso alle udienze del 15-1-1996, del 9-4-1996 e del 13-4-1996) ha affermato che si trattò di un’estorsione che venne effettuata da TRISCHITTA Pietro  e da GIORGIANNI Salvatore  su mandato di SPARACIO Luigi . Il TRISCHITA, infatti, mentre che egli era detenuto, gli scrisse in carcere e gli disse che “gli avevano chiesto il pagamento di cinque milioni” a tale BONAFFINI, titolare di una pescheria in via San Cosimo. Egli ebbe poi conferma di tale fatto, poiché ricevette dal TRISCHITTA la somma di £ 500.000 proveniente da tale estorsione, mentre un’uguale somma di denaro ricevette FERRANTE Santi , tramite la sua convivente PORTOVENERO Maria. Il TRISCHITTA mandò a loro questi soldi, poiché essi erano “gli unici personaggi molto più vicini al TRISCHITTA”. Il difensore di un imputato ha contestato al collaboratore che nel verbale delle dichiarazioni rese il 2 novembre 1993 egli non aveva nominato il TRISCHITTA e si era riservato di indicare il nome di uno dei due attentatori. Il collaboratore, dopo aver risposto che non vi era un vero motivo per tale comportamento (“mi andava di fare così”), ha, tuttavia, spiegato che la “riserva” riguardava “le cose che io pensavo che ero a conoscenza solamente io” (in proposito si devono richiamare le considerazioni già effettuate nella parte introduttiva della presente sentenza e in occasione di specifici fatti delittuosi - ad esempio l’omicidio di CAMBRIA Placido - sulla discutibile prassi delle “riserve”). Il PARATORE ha, infine, aggiunto che nel fatto era coinvolto in qualche modo il DI BLASI.

LEO Giovanni  (sentito su tale fato alle udienze del 9-7-1996 e del 23-7-1996) ha dichiarato che BONAFFINI Rosario subì un’estorsione da GIORGIANNI Salvatore  e “credo TRISCHITTA”. Poiché i BONAFFINI conoscevano suo fratello LEO Giuseppe, si rivolsero a lui e poi la cosa “si è saputa”. Il collaboratore ha, tuttavia, precisato, in sede di controesame, di non ricordare da chi apprese i fatti riferiti.

RIZZO Rosario  (sentito su questo fatto all’udienza del 4-6-1996) ha dichiarato solamente di sapere, per averlo appreso da SPARACIO Luigi , che a BONAFFINI Rosario, titolare di una pescheria, “hanno fatto un attentato in quegli anni e mi sembra che è stato TRISCHITTA e GIORGIANNI, [...] e poi si ‘ntricau occhi i bozza pi ‘ggiustare a cosa”.

CARIOLO Antonio  (sentito all’udienza del 1-7-1996) ha riferito che “una volta SURACE Salvatore nell’infermeria del carcere di Messina, mi raccontò che avevano sparato per sbaglio a questo BONAFFINI Rosario e successivamente [...], tramite l’intermediazione di Domenico DI BLASI, si tramutò questa sparatoria in un’estorsione e so che lo stesso pagò £ 5.000.000 a persone vicine a SPARACIO però non so le persone”. I soldi li prese materialmente Domenico DI BLASI, il quale li consegnò a SPARACIO Luigi . Quanto agli autori della sparatoria il collaboratore ha riferito di sapere “che doveva andare quel giorno..., poi me lo disse successivamente però..., Alessandro SALVO”; infatti, quando “lui venne arrestato, mi diede conferma praticamente che aveva partecipato a questa sparatoria lui e anche TABBONE, però non so quale dei due fratelli”. Costoro avevano, in realtà ricevuto il mandato “di gambizzare una persona all’interno della rivendita di pesce” a causa di “una scortesia” che questa aveva compiuto. Successe, però, che “il BONAFFINI si allarmò e chiese aiuto a personaggi di Mangialupi. Il SURACE era in contatto con i fratelli TROVATO ed in tal modo apprese dell’interessamento del DI BLASI.

E’ stato sentito al dibattimento (vedi udienza del 22-10-1997) anche SURACE Salvatore, in quanto soggetto indicato dal CARIOLO quale fonte delle sue conoscenze. Questi, divenuto collaboratore di giustizia, non ha, tuttavia, ricordato l’episodio riferito dal CARIOLO, anche se ha confermato di essere stato detenuto insieme a quest’ultimo nell’infermeria della Casa Circondariale di Messina.

GIORGIANNI Salvatore  (sentito alle udienze del 25-10-1996, del 29-10-1996 e del 4-11-1996) ha negato di avere partecipato all’episodio delittuoso in esame, sostenendo che in quel periodo egli si trovava latitante a Milano ospite di GENTILE Bruno , ed ha affermato che non gli risultava neanche una responsabilità di LENTINI Stellario . Ha, quindi, precisato che, mentre era a Milano giunsero lì a trovare il GENTILE tre messinesi, vale a dire NACCARI Salvatore, COLAFATI Vincenzo  e PARISI Orazio. Era, infatti, successo che LENTINI, TRISCHITTA e ARNONE Umberto avevano fatto una rapina in un circolo ENDAS del NACCARI ed il COLAFATI pensò di parlare con il GENTILE affinché quest’ultimo gli risolvesse tale questione. Ha aggiunto, per fornire un più concreto riferimento temporale, che “mentre mi trovo latitante a Milano, a Pioltello, fa l’irruzione la Digos e arresta un latitante che era evaso dal carcere di Alessandria, calabrese, insieme ad ARNONE Umberto”. Sono state acquisite informazioni presso la Stazione dei carabinieri di Pioltello, al fine di verificare la veridicità delle circostanze riferite dal GIORGIANNI, ma l’accertamento ha dato esisto negativo con riferimento all’avvenuto arresto di un latitante di origine calabrese; non può, comunque, escludersi che un simile arresto sia stato operato da altra forza di polizia. Sono stati, altresì sentiti NACCARI Salvatore e COLAFATI Vincenzo. Il primo, escusso all’udienza del 22-10-1997, ha confermato il racconto del GIORGIANNI. Ha, in particolare, dichiarato di essersi recato a Milano insieme a COLAFATI Vincenzo ed a PARISI Orazio per parlare con GENTILE Bruno , persona molto influente su SPARACIO, di una rapina subita all’interno di un circolo ENDAS che egli gestiva e del quale il PARISI era presidente, ed ha ricordato che in tale occasione incontrò il GIORGIANNI che era latitante. COLAFATI Vincenzo (vedi udienza del 20-5-1996) ha, dal canto suo, affermato, più genericamente, che nel 1989 “mi sono recato a Milano a trovare questo GENTILE Bruno , che era latitante, e in quell’occasione l’ho trovato [a GIORGIANNI Salvatore] insieme a GENTILE Bruno”. Vanno menzionate, infine, per il rilievo che possono assumere nella valutazione della suesposta vicenda, le dichiarazioni, ancorché estremamente vaghe, di VITALE Giovanni (vedi udienza del 25-10-1996), il quale ha dichiarato che “in un periodo dell’89 siamo stati a Milano io e SPARACIO e abbiamo incontrato Bruno GENTILE (il quale a quel tempo era latitante, come ha specificato subito dopo il collaboratore) e ce lo disse lui che aveva incontrato Salvatore GIORGIANNI, se non ricordo male, poteva essere anche un altro dei quattro latitanti che c’erano allora”. L’imputato GENTILE Bruno , viceversa, sentito all’udienza del 24-9-1997, ha negato di conoscere GIORGIANNI Salvatore , mentre ha ammesso di conoscere NACCARI Salvatore, che si recò, però, a casa sua a Milano solo “dopo il ‘90”. Ha escluso, pertanto, che si sia mai verificato l’episodio narrato dal GIORGIANNI e dal NACCARI che sarebbe avvenuto nel settembre dell’anno 1989.

SPARACIO Luigi  (sentito se tale episodio delittuoso alle udienze dell’8-10-1996, del 9-10-1996, del 14-10-1996 e del 16-10-1996) ha dichiarato di non ritenersi responsabile di tale fatto che “era una cosa personale di LENTINI Stellario ”. Il LENTINI era, infatti, andato insieme a GIORGIANNI Salvatore  a sparare (poi preciserà che fine degli attentatori era solo ferire la vittima) ad una persona che “aveva una relazione o era il marito addirittura della moglie o della sorella di LENTINI”, mentre venne ferito “questo LOMBARDO qua che non c’entrava niente”. “Il BONAFFINI si è allarmato” poiché pensava di essere lui nel mirino degli attentatori e perciò interessò della vicenda i fratelli TROVATO, che, a loro volta, interessarono il DI BLASI, il quale si informò con lui di “come stavano le cose” ed andò, quindi, da BONAFFINI, dal quale si fece consegnare cinque milioni “per fare un regalo a quelli là che hanno fatto questa sparatoria”. Il DI BLASI consegnò in effetti tale denaro allo stesso SPARACIO che provvide, poi, a dividerlo tra GIORGIANNI, LENTINI e TRISCHITTA. Il collaboratore ha, quindi, precisato di aver saputo i fatti relativi all’attentato dagli stessi LENTINI, TRISCHITTA e GIORGIANNI.

Ritiene questa Corte che, alla luce del materiale istruttorio sopra brevemente esposto, le prove a carico degli imputati sono insufficienti o contraddittorie, tali, comunque, da non consentire l’affermazione giudiziale della loro responsabilità, tanto con riferimento all’attentato per il quale è stato contestato il reato di tentato omicidio, quanto con riferimento all’estorsione ai danni del BONAFFINI.

Si tratta, invero, di un episodio delittuoso nel quale, nonostante il contributo probatorio di numerosi collaboratori di giustizia, non si è fatta la dovuta chiarezza. L’analisi della vicenda oggetto di accertamento deve muovere da una premessa che può utilmente guidare anche nella valutazione del materiale probatorio. Si vuole, in particolare, sottolineare che la prospettazione originariamente avanzata dal SANTACATERINA, secondo cui il ferimento del LOMBARDO fu un atto di intimidazione nei confronti del BONAFFINI, al fine di indurre quest’ultimo a cedere a delle richieste estorsive, va certamente abbandonata. CARIOLO Antonio  e SPARACIO Luigi  hanno, infatti, concordemente sostenuto che non vi fu un originario disegno estortivo, ma che la sparatoria, avvenuta ad altri fini, venne poi sfruttata dal DI BLASI che approfittò dello stato di timore dello stesso BONAFFINI per perpetrare un’estorsione ai suoi danni. Tale ricostruzione è, invero, molto più convincente della prima sia perché essa proviene da due collaboratori che appaiono, almeno su tale punto, della massima attendibilità, sia perché non si riesce a ravvisare alcun valido motivo perché costoro alterassero la realtà, sia perché tale racconto, oltre ad essere internamente logico e coerente, concorda perfettamente con un elemento probatorio estrinseco, costituito dalle dichiarazioni della stessa parte lesa. Il BONAFFINI non ha, invero, esitato ad ammettere di aver pagato a DI BLASI Domenico una prebenda di natura estortiva e, nondimeno, ha escluso di avere in precedenza ricevuto minacce o richieste di denaro. Tale circostanza conferma, allora, l’ipotesi secondo la quale la vicenda estortiva si innestò quasi casualmente in un fatto di diversa natura, poiché risulta poco verosimile che il primo atto di intimidazione nei confronti della vittima di un’estorsione possa essere costituito da un’azione talmente plateale da richiamare, inevitabilmente, l’attenzione delle forze dell’ordine. Il teste appare, d’altronde, complessivamente credibile, poiché ha dimostrato, accusando apertamente il DI BLASI, di non voler soggiacere alla regola dell’omertà che sovente rende del tutto inaffidabili le dichiarazioni delle parti offese del reato di estorsione e di volere, pertanto, contribuire lealmente all’accertamento della verità. Va, peraltro, rilevato che le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, apparentemente contrastanti con tale ricostruzione dei fatti, non ne pregiudicano, ad un più attento esame, l’attendibilità. E’ verosimile, infatti, che la divergenza sia dovuta semplicemente al diverso e più limitato angolo visuale dal quale i vari dichiaranti hanno osservato il fatto rispetto a quello, certamente privilegiato, del CARIOLO e dello SPARACIO. Così, ad esempio, non può sfuggire che SANTACATERINA Umberto seppe solo ciò che gli comunicò il DI BLASI, vale a dire colui che, secondo il racconto del CARIOLO e dello SPARACIO, si rese artefice dell’estorsione e non può, allora, meravigliare che egli abbia ritenuto veritiera la suddetta versione dei fatti, a lui, verosimilmente, propinatagli dal DI BLASI. Allo stesso modo, LEO Giovanni  non poteva avere sul punto conoscenze dissimili, avendo egli appreso i fatti, probabilmente, dalla medesima fonte, anche se le sue conoscenze sono, comunque, meno dirette di quele del SANTACATERINA. PARATORE Vincenzo, infine, si trovava in carcere al momento del fatto e ciò non gli consentiva di sapere nulla di più di quanto non gli venisse comunicato dall’esterno. Se, allora, bisogna distinguere nettamente la sparatoria dalla successiva estorsione, anche l’accertamento delle responsabilità individuali va condotto esaminando separatamente gli elementi di prova attinenti all’uno ed all’altro fatto.

Iniziando a trattare la sparatoria avvenuta davanti alla pescheria del BONAFFINI (vale a dire i reati contestati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma e furto aggravato di una motocicletta), si deve rilevare che si contrappongono fondamentalmente due versioni dei fatti, una sostenuta da CARIOLO Antonio , e l’altra sostenuta da SPARACIO Luigi e da SANTACATERINA Umberto. Non sono, viceversa di alcuna utilità le dichiarazioni di LEO Giovanni  e di RIZZO Rosario , i quali hanno ammesso di serbare un ricordo confuso dei fatti ed hanno espresso gravi incertezze sui nominativi di coloro che vi parteciparono. Il RIZZO, peraltro, pur avendo affermato che la propria fonte di conoscenze fu lo SPARACIO, ha accusato persone diverse, almeno parzialmente, da quelle indicate da quest’ultimo. Parimenti non può essere attribuito alcun valore probatorio alle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, dal quale provengono sul punto le uniche incerte accuse nei confronti di SPARACIO Luigi . E’ sufficiente, infatti, soffermarsi brevemente ad esaminare il tenore delle dichiarazioni del PARATORE per rendersi conto che esse non dicono, in realtà, nulla sui soggetti che eseguirono la sparatoria, ma si soffermano esclusivamente sulla successiva vicenda estorsiva e sui soggetti che beneficiarono dei proventi illeciti derivanti da tale estorsione. Tali considerazioni inducono, inoltre, a ritenere prive di prova, senza bisogno di ulteriori approfondimenti, le accuse mosse in relazione a tale fatto nei confronti, oltre che dello SPARACIO, anche del TRISCHITTA che è stato nominato solo dal RIZZO, dal LEO e dal PARATORE, tutti soggetti, come si è detto, le cui dichiarazioni risultano di ridottissima attendibilità.

CARIOLO Antonio  ha sostenuto che esecutori materiali del fatto furono soggetti diversi dagli imputati del presente processo, vale a dire SALVO Alessandro e tale TABBONE, mentre SPARACIO Luigi  e SANTACATERINA Umberto hanno affermato che autori della sparatoria furono gli imputati GIORGIANNI Salvatore  e LENTINI Stellario . Orbene, guardando alle due versioni dei fatti suesposte non vi sono elementi per ritenere una preferibile rispetto all’altra. Va, peraltro, osservato che l’aspetto numerico delle accuse (le dichiarazioni di due collaboratori si contrappongono, infatti, a quelle di uno solo) non ha alcun significato, poiché manca il presupposto fondamentale per attribuire rilievo ad una simile circostanza, vale a dire l’autonomia della due convergenti dichiarazioni. Anche le conoscenze di SANTACATERINA Umberto derivano, infatti, sostanzialmente da SPARACIO Luigi , che fu colui che rivelò i retroscena del fatto al DI BLASI, il quale a sua volta fu la fonte del SANTACATERINA. Anche se la comunicazione tra i soggetti suindicati avvenne, secondo lo stesso racconto del SANTACATERINA e dello SPARACIO, in epoca assai prossima ai fatti, non può, allora, escludersi che in ordine a tale vicenda si sia cercato di accreditare, sin dalla sua perpetrazione, una verità non corrispondente al reale svolgimento dei fatti (basti pensare al fatto che si volle far credere che la sparatoria fosse un atto di intimidazione di natura estortiva) e che proprio SPARACIO Luigi, il quale, nella sua veste di capo clan, poteva valutare gli avvenimenti in una prospettiva più ampia e preoccuparsi, pertanto, anche della loro incidenza sulle strategie del gruppo, sia stato l’artefice di tale macchinazione. Parimenti poco significativa è la circostanza che SPARACIO Luigi  sia imputato di tale delitto, poiché egli, allo stesso modo del CARIOLO, non ha riferito, comunque, vicende alle quali partecipò direttamente, bensì circostanze apprese dagli esecutori materiali dell’attentato. Unica guida, allora, per valutare l’attendibilità delle due versioni dei fatti è l’esame del loro contenuto per verificare la loro coerenza e precisione. Ciò si impone anche in considerazione del fatto il GIORGIANNI si è difeso protestandosi innocente ed accampando una sorta di alibi che, lungi dall’apparire come un tentativo velleitario di sottrarsi alle proprie responsabilità, costituisce un elemento che scuote l’affidabilità delle dichiarazioni secondo le quali egli sarebbe coinvolto nel delitto. A prescindere, infatti, dal problema dell’attendibilità del proposto alibi (anche se la vicenda narrata appare verosimile, trovando conferma nelle dichiarazioni di NACCARI Salvatore, in quelle di COLAFATI Vincenzo ed in altri elementi indiziari, quale l’arresto dello stesso GENTILE, avvenuto proprio nei pressi di Milano, in Omate, poco tempo dopo il fatto in esame, l’11-10-1989, come è stato accertato mediante acquisizione del verbale di arresto - vedi documento N. 134 di cui all’ordinanza del 19-7-1997 e quello che si dirà più ampiamente a proposito di GENTILE Bruno con riferimento al reato associativo - risulta, nondimeno, pressoché impossibile collocare temporalmente con esattezza l’asserita permanenza a Milano dell’imputato e ciò toglie inevitabilmente pregnanza probatoria a tale alibi), la ferma negazione di un fatto non eccessivamente grave (probabilmente qualificabile come semplici lesioni commesse con armi) da parte di un collaboratore quale il GIORGIANNI che ha, viceversa, confessato numerosi altri gravissimi delitti non può che lasciare sconcertati e impone di vagliare gli elementi di accusa con la massima circospezione. Un’analisi di tal tipo non riesce, tuttavia, a dare risposte esaustive ed idonee ad eliminare ogni incertezza. Ciò appare, allora, sufficiente, ad avviso di questa Corte, per ritenere non adeguatamente provate le accuse nei confronti del GIORGIANNI e del LENTINI, le quali risultano, peraltro, prive di adeguati riscontri esterni.

Passando, quindi, a trattare la successiva estorsione ai danni del BONAFFINI, è unanime l’affermazione secondo cui in tale fatto DI BLASI Domenico svolse un essenziale ruolo attivo e, secondo SPARACIO Luigi  e CARIOLO Antonio , fu addirittura colui il quale prese l’iniziativa di approfittare della situazione di soggezione psicologica nella quale era caduto il BONAFFINI, a seguito della precedente sparatoria avvenuta davanti al suo esercizio commerciale, per indurre quest’ultimo, senza molti sforzi, a pagare una certa somma di denaro. SPARACIO Luigi  ha, poi, ammesso di aver ricevuto dal DI BLASI tale somma di denaro affinché egli la dividesse tra i latitanti del clan. Non si può dubitare, allora, che tale estorsione si verificò realmente e che DI BLASI Domenico ebbe in essa il ruolo centrale suesposto, in quanto le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia collimano perfettamente con quelle della stessa parte offesa. L’accertamento della fondatezza dell’accusa nei confronti degli imputati non può, tuttavia, risolversi sulla base del semplice rilievo che uno o alcuni di loro ricevettero parte del provento di detta estorsione. Questo modo di procedere ha indotto, invero, molti collaboratori a formulare le loro accuse ma non può essere certamente adottato per sostenere la penale responsabilità degli imputati, che può affermarsi solo nel caso in cui vi sia la prova del fatto che essi, prima ancora di aver beneficiato di tali proventi illeciti, avevano consapevolmente aderito al progetto delittuoso attuato dal DI BLASI. Una simile prova manca, tuttavia, totalmente, specie se si considera che l’estorsione si realizzò mediante la dazione di un’unica somma di denaro, poiché sembra, al contrario, dalle diverse dichiarazioni, che fu il DI BLASI ad aguzzare l’ingegno ed a richiedere autonomamente il pagamento di una prebenda estorsiva al BONAFFINI, mentre scarso rilievo assume la circostanza che egli non abbia tenuto per sé il ricavato di tale azione illecita, poiché il suo comportamento può facilmente spiegarsi come un comprensibile gesto di solidarietà criminale nei confronti di quei soggetti che, all’interno del clan, versavano, per situazioni particolari quale la latitanza, in difficoltà economiche.

Alla luce della superiori considerazioni, tutti gli imputati vanno, di conseguenza, assolti dai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto.