2.3.4.2. Estorsione ai danni di Famulari Giuseppe, titolare di pasticceria in via Salandra a Messina
Anche l’estorsione ai danni di FAMULARI Giuseppe, titolare della omonima pasticceria, così come quella ai danni di D’ANGELO Francesco, accomunata dalla pubblica accusa in un unico capo di imputazione, è stata rivelati agli inquirenti dal collaboratore SANTACATERINA Umberto, sulle cui dichiarazioni si fonda l’accusa nei confronti degli imputati.
E’ opportuno trattare distintamente le due vicende criminose, che non presentano elementi in comune al di fuori della parte offesa, iniziando dalla estorsione che sarebbe stata compiuta con riferimento all’esercizio commerciale sito in viale Europa.
SANTACATERINA Umberto si è,
invero, espresso in modo piuttosto generico (vedi udienze in sede di incidente
probatorio del 4-2-1994, del 7-2-1994, del 3-3-1994 e dell’11-3-1994),
accusando gli imputati CASTORINA Pasquale
, VADALA’ CAMPOLO Pietro
e VADALA’ CAMPOLO Ferdinando
di essersi resi responsabili di
tale estorsione che avrebbe avuto ad oggetto
la corresponsione di duecento o trecentomila lire al mese da parte di un
pasticciere con esercizio commerciale “dietro l’ex G.I.L.”
(successivamente confermerà, su domanda di un difensore, che si trattava
proprio del FAMULARI). Il collaboratore ha, quindi, specificato che un
giorno egli si trovò all’interno della pasticceria per comprare dei dolciumi
e fu notato da uno dei fratelli più piccoli dei VADALA’ CAMPOLO, il quale
comunicò la cosa al fratello Pietro e questi, temendo che il SANTACATERINA
volesse perpetrare un’estorsione ai danni del pasticciere, lo chiamò per
dirgli “che lì si prendeva il pizzo lui”.
Le dichiarazioni del SANTACATERINA hanno, quindi, trovato un qualche riscontro nelle parole della parte offesa, FAMULARI Giuseppe, che, escusso all’udienza del 24-5-1995, ha dovuto ammettere che spesso si presentavano presso il suo esercizio commerciale persone che chiedevano denaro ed ha dovuto confermare, a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, la circostanza riferita agli inquirenti, secondo la quale egli aveva dato a delle persone “del denaro richiestomi a titolo di prestito per necessità personali o per amici che stavano in carcere”. Appare, allora, evidente che le successive affermazioni del teste di non aver mai ricevuto minacce o di aver corrisposto solo somme modestissime, non superiori a £ 5.000, sono del tutto inverosimili e contraddittorie, poiché già il semplice riferimento a persone detenute costituisce un’implicita e velata minaccia, nella misura in cui tali soggetti appartenevano a quel mondo malavitoso capace, da un lato, di assicurare protezione e, dall’altro, di ledere gli interessi economici della vittima con azioni ritorsive, mentre non sembra concepibile che somme così modeste come quelle indicate dal teste venissero consegnate, anche solo apparentemente, a titolo di prestito. Si può, pertanto, affermare che, senza dubbio, il FAMULARI fu sottoposto ad estorsione, dovendosi ritenere, in considerazione delle suesposte incongruenze, che la sua deposizione dibattimentale, pur avendo escluso tale circostanza, sia stata dettata dalla cosiddetta “legge dell’omertà”, così diffusa, purtroppo tra le vittime del reato di estorsione, le quali, indotte a soggiacere supinamente alle pretese del sodalizio criminoso ed ancora sottoposte ad un giogo costituito da paure e minacce, preferiscono, quando vengono chiamate a dire la verità, accettare le conseguenze cui va incontro chi rende dichiarazioni false o reticenti, anziché collaborare con la giustizia senza più alcuna remora. Va, peraltro, osservato che il FAMULARI ha ammesso di conoscere la famiglia CAMPOLO VADALA’ e di avere consegnato ad alcuni componenti di tale famiglia dolciumi senza farsi pagare il prezzo. Benché il teste abbia giustificato tale suo comportamento con il rilievo che si trattava di una famiglia numerosa dalle modestissime risorse economiche, che egli intendeva in tal modo aiutare con un atto di beneficenza, tale circostanza acquista, allora, significato nel quadro generale dei rapporti tra malavitosi e mondo commerciale, che era assoggettato, come lo steso FAMULARI ha fatto comprendere con le sue precedenti dichiarazioni, a continui e diffusi taglieggiamenti.
Questione più complessa è quella relativa alla determinazione delle responsabilità individuali, poiché le generiche affermazioni del SANTACATERINA non sono certo sufficienti da sole a provare la fondatezza dell’accusa nei confronti degli imputati. Solo con riferimento alla posizione di CASTORINA Pasquale le dichiarazioni del collaboratore hanno, invero, trovato un qualche riscontro nelle parziali ammissioni dello stesso imputato, il quale (vedi udienza del 20-5-1996) ha affermato di essersi recato alcune volte presso la detta pasticceria per acquistare dei dolci e di non avere pagato il prezzo, in quanto il FAMULARI “non si è preso soldi”. Sembra, allora, che il FAMULARI percepisse il CASTORINA come persona facente parte di quel gruppo che lo sottoponeva ad estorsione, non essendo altrimenti giustificabile che non si facesse pagare il corrispettivo dovuto, in contrasto con le più elementari regole di ogni attività commerciale, mentre il comportamento del CASTORINA è un chiaro indice del fatto che egli riteneva simili favori un’espressione di “rispetto” nei suoi confronti. Con riferimento, viceversa, agli altri due imputati, VADALA’ CAMPOLO Ferdinando e VADALA’ CAMPOLO Pietro , le dichiarazioni del SANTACATERINA sono rimaste isolate, non potendo ragionevolmente sostenersi che le generiche affermazioni della parte offesa, la quale ha indicato l’esistenza di rapporti con tutti i componendi della famiglia VADALA’ CAMPOLO, senza alcuna distinzione tra i vari fratelli, siano un sufficiente riscontro alle accuse, altrettanto generiche, mosse dal collaboratore.
Alla luce delle suesposte considerazioni, può, pertanto, affermarsi raggiunta la prova della colpevolezza del solo imputato CASTORINA Pasquale , cui non può essere concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia per le medesime ragioni già espresse con riferimento all’estorsione ai danni di D’ANGELO Francesco, mentre gli altri due imputati, VADALA’ CAMPOLO Ferdinando e VADALA’ CAMPOLO Pietro , vanno mandati assolti, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato di estorsione ai danni della pasticceria FAMULARI, loro contestato al capo “7” della rubrica, per non aver commesso il fatto.
Va, inoltre, trasmessa la presente sentenza all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, con riferimento alla posizione di FAMULARI Giuseppe, sentito all’udienza del 24-5-1995, per la parte relativa al reato di cui al capo “7”.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.