2.3.4.4. Estorsione ai danni di Soffli Andrea, venditore ambulante di granite e gelati

L’estorsione ai danni del venditore ambulante di granite SOFFLI Andrea è stata rivelata agli inquirenti, così come la maggior parte degli illeciti di natura estorsiva oggetto di accertamento nel presente processo, dal collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, sulle cui dichiarazioni si fonda l’accusa nei confronti degli imputati APRILE Natale  e CENTORRINO Salvatore , i quali furono raggiunti con riferimento a questo fatto da misura cautelare applicata con ordinanza del 5-5-1993.

SANTACATERINA Umberto (sentito alle udienze in sede di incidente probatorio del 7-2-1994 e del 1-3-1994) ha dichiarato che il venditore ambulante di granite con posto di vendita sul viale Europa, inteso “tedesco”, persona che egli conosceva perché si recava tutti giorni lì a prendersi la granita, gli confidò che pagava £ 500.000 la settimana ad APRILE Natale  e che gli era stato imposto di acquistare le brioches presso il forno della madre di CENTORRINO Salvatore . Il “tedesco” poteva, d’altronde, pagare una simile somma poiché “questo qua il giorno guadagna 1.800.000”. Egli ebbe, poi, conferma di questo fatto dallo stesso APRILE Natale , il quale gli disse “che si pigliava i soldi lì”. Il collaboratore ha, quindi, precisato (vedi udienza del 1-3-1994) che fu APRILE Natale ad imporre l’acquisto delle brioches presso il forno della madre del CENTORRINO, mentre “io non ne ho parlato proprio di CENTORRINO Salvatore”.

Successivamente al SANTACATERINA, numerosi altri collaboratori hanno, tuttavia, offerto il loro contributo probatorio, primo fra tutti MARCHESE Mario , contro il quale è stata pure elevata imputazione.

MARCHESE Mario  (sentito alle udienze del 20-9-196 e del 2-10-1996) ha ammesso la propria responsabilità, affermando che l’estorsione venne inizialmente perpetrata dai fratelli MESSINA, Rosario e Giovanni, inteso “menza molla”, entrambi successivamente uccisi (vi è in atti la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Messina in data 8-2-1994, nei confronti di GENOVESE Raffaele  ed altri, sia per l’omicidio di MESSINA Rosario, avvenuto in Messina il 12-6-1989, sia per l’omicidio di MESSINA Giovanni, avvenuto in Messina il 21-5-1991, oltre che per l’omicidio di CENTO Francesco - vedi cartella delle sentenze relative a GENOVESE Raffaele ), insieme a CENTORRINO Salvatore . In tale periodo era “BONASERA Michele, [...] andava a prendere i soldi”. Il collaboratore ha aggiunto che a quel tempo il CENTORRINO ed i fratelli MESSINA costituivano un gruppo che faceva parte del clan “MARCHESE”, ma “avevano una zona loro, di Camaro, e tutto quello che c’era lì da prendere lo prendevano loro, si gestivano il loro gruppo”. Ciò continuò fino a che MESSINA Rosario fu in vita perché già “dopo questa eliminazione di MESSINA, il gruppo non esisteva più”. Al MESSINA si sostituì CENTORRINO Salvatore  e vi era il cognato di quest’ultimo, MARCHESE Giovanni, che “era interessato”. Il collaboratore ha chiarito che il CENTORRINO, che “a quel tempo faceva parte a noi”, si era sostituito in tale estorsione perché “gli portavano i soldi a lui, tramite il cognato”. Il MARCHESE ha, quindi, affermato che quando egli uscì agli arresti domiciliari (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il MARCHESE ottenne il beneficio degli arresti domiciliari il 28-5-1990), “io ho preso questi soldi qua, perché sapevo che li prendeva il cognato [MARCHESE Giovanni]; l’ho fatto chiamare, l’ho fatto venire a casa mia e gli ho detto: i soldi me li porti a me; e me li ha portati a me”. Ciò era, d’altronde, naturale, perché “se c’ero io fuori, li prendevo io, li gestivo io i soldi”. Egli aveva saputo dell’esistenza di questa estorsione dallo stesso MARCHESE Giovanni che “frequentava sempre casa mia, era sempre a casa mia”. Non ritenne, poi, di dover dividere quei proventi illeciti con CENTORRINO Salvatore , poiché “in quel periodo CENTORRINO ormai non mi interessava più a me” e pur non essendosi incrinati i rapporti tra di loro, questi “era passato con dei catanesi, si sentiva più, diciamo, col gruppo Turi CAPPELLO che con me”. Il collaboratore ha, infine, ricordato un episodio cui hanno accennato anche altri dichiaranti, affermando che, durante la guerra di mafia scoppiata dopo la morte di DI BLASI Domenico (tale omicidio avvenne il 15 maggio 1991 ad opera di MANCUSO Giorgio , il quale è stato giudicato e condannato insieme a RIZZO Rosario  per questo fatto con sentenza ormai irrevocabile emessa dalla Corte di Assise di Messina il 19 giugno 1993 - vedi cartella delle sentenze relative a MANCUSO Giorgio ), MESSINA Giovanni “faceva parte pure a MANCUSO Giorgio  e allora lui è andato pure lì [da SOFFLI] a chiedere i soldi, li voleva di nuovo lui, ma subito dopo è stato ammazzato, dopo due giorni”. Egli, in tale occasione, si lamentò del comportamento del MESSINA con SPARACIO Luigi , il quale gli assicurò il suo intervento e successivamente gli disse di averne parlato con MANCUSO Giorgio  e che il problema era risolto.

SPARACIO Luigi  (sentito alle udienze dell’8-10-1996 e del 14-10-1996) ha dichiarato di aver saputo dallo stesso SOFFLI Andrea, inteso “tedesco”, persona che egli conosceva da tanti anni e che era amico pure di DE LUCA, che pagava la somma di £ 200.000 settimanali a MARCHESE Mario . “Lui i soldi , [...] li dava ad APRILE Natale , o a CENTORRINO, però erano soldi che arrivavano a MARCHESE”. Il collaboratore ha, quindi, specificato che “una volta andava lui [APRILE Natale ], una volta andava CUSCINA’, una volta..., non è che andava sempre la stessa persona a prendere ‘sti soldi”. Inoltre, poiché il padre del CENTORRINO aveva un forno “gli [al SOFFLI] avevano imposto che le brioches se le doveva comprare da CENTORRINO”.

LEO Giovanni  (sentito alle udienze del 9-7-1996 e del 23-7-1996) ha dichiarato, anche se dopo alcune esitazioni, che il venditore ambulante di granite inteso “tedesco” con posto di vendita sul viale Europa, pagava ad APRILE Natale . Egli seppe ciò perché molte persone si recavano lì a prendere la granita senza pagare ed era lo stesso “tedesco” che, per invitarli a pagare, nominava l’APRILE, come per dire che non poteva sopportare quelle ulteriori vessazioni in quanto già pagava una somma mensile. In carcere vi fu, poi, una discussione per questa estorsione, perché il DE LUCA, che era un amico della vittima disse “di lasciarlo stare”. Può sin d’ora osservarsi che le dichiarazioni di LEO Giovanni  non sono, ad avviso di questa Corte, utilizzabili ai fini della prova del fatto. Lo stesso collaboratore, che è apparso, peraltro, molto incerto nelle sue accuse, ha ammesso, infatti, che egli non ebbe una conoscenza diretta dei fatti, né questi gli furono riferiti da persona che ne aveva avuto sicura notizia, ma egli raggiunse certe convinzioni sulla base di semplici “voci” intorno alla reazione del SOFFLI, che appare, peraltro, di incerto significato, quando alcune persone consumavano delle granite senza voler pagare.

MANCUSO Giorgio  (sentito all’udienza del 24-6-1996) ha dichiarato che fu MESSINA Rosario a chiedere i “soldi a questo venditore ambulante, [...] e con lo stesso si accordarono a dei soldi al mese. [...] Poi MESSINA Rosario è morto e se li è presi Mario MARCHESE”. Il collaboratore ha aggiunto che egli si interessò della vicenda poiché voleva che i soldi dell’estorsione, 450.000 - 500.000 lire la settimana, “arrivassero alla moglie di MESSINA” e discusse di questo fatto personalmente con APRILE Natale  alla presenza di LEARDO Luigi , ma costoro gli dissero “che si doveva discutere con Mario MARCHESE”. Quando, poi, il MARCHESE uscì dal carcere, egli non riuscì a parlare con lui di tale fatto, poiché recatosi più volte a casa sua quello non gli aprì. Successe, allora, che “un giorno in Gianni MESSINA andò dal “tedesco” e vide dei ragazzi che si prendevano la granita, un vassoio di granita e in più i soldi della settimana e [...] gli disse di lasciare quei soldi là che poi si doveva discutere; quelli lasciarono i soldi e se ne andarono”. Dopo tale fatto “MARCHESE ha pregato gentilmente SPARACIO di interessarsi lui di avere questi soldi. Lo SPARACIO mi pregò gentilmente di fargli avere quei soldi al MARCHESE e la stessa somma me la dava lui personalmente per darla alla moglie di MESSINA Rosario”, in quanto aveva capito che “si poteva aprire un conflitto tra me ed il MARCHESE” e sperava in tal modo di “appianare la situazione”, mentre già il conflitto era in atto. Egli non accettò, comunque, i soldi di SPARACIO.

FERRARA Sebastiano  (sentito all’udienza del 16-9-1996) ha dichiarato solamente che SALVO Giovanni, appartenente al gruppo di MARCHESE Mario , per un certo periodo, nell’anno 1991, abitò al villaggio C.E.P. e gli disse che “era andato a prelevarsi i soldi, gli dava 500.000 lire la settimana, a prelevarsi i soldi e lì ha incontrato MESSINA Giovanni che l’aveva minacciato”.

PARATORE Vincenzo (sentito alle udienze del 16-1-1996 e del 12-4-1996) ha dichiarato di aver appreso da CENTORRINO Salvatore , in carcere, quando egli venne arrestato nel 1988, che il venditore ambulante di granite sito nei pressi dell’ospedale Piemonte pagava il “pizzo” allo stesso CENTORRINO Salvatore  e ad APRILE Natale , i quali andavano “a prendere i soldi per conto di MARCHESE”, al quale poi consegnavano il denaro. Al fine di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni del PARATORE, è stato acquisita attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina (vedi documento N. 65 di cui all’ordinanza del 19-7-1997) che negli anni 1988 - 1989 il detenuto PARATORE Vincenzo venne collocato in diverse celle del reparto “cellulari”, mentre il detenuto CENTORRINO Salvatore  venne collocato in due celle del reparto “camerotti”, ma che essi avevano la possibilità di incontrarsi.

LA TORRE Guido (sentito alle udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996) ha dichiarato che il venditore ambulante di granite con furgoncino sul viale Europa, inteso “tedesco” era assoggettato ad estorsione da parte del clan “MARCHESE” e coloro che riscuotevano i soldi erano APRILE Natale  e CENTORRINO Salvatore . Egli seppe ciò in occasione di una discussione con D’ARRIGO Marcello , il quale “aveva mandato un’imbasciata fuori al GIORGIANNI Salvatore , che c’era sia il CENTORRINO che l’APRILE Natale , ogni sabato, si recavano lì a riscuotere la tangente del pizzo e quindi erano persone, magari, che si potevano eliminare”. In quel periodo, infatti, il MARCHESE aveva fatto l’alleanza con Luigi GALLI, il quale, nello stesso tempo, [...] l’aveva fatta pure con Giuseppe LEO e quindi si decise di fare la guerra pure contro queste persone” (probabilmente tale fatto va collocato subito dopo la morte di CAMBRIA Placido, atteso che, già solo alcuni mesi dopo pare, come si è visto nell’introduzione storica ai singoli delitti, che vi sia stato un riavvicinamento tra il clan “MARCHESE” ed il clan “SPARACIO”). Il collaboratore ha, infine, aggiunto che in tale estorsione era interessato anche MARCHESE Mario  “perché loro erano appartenenti a loro” e “quando appartiene all’altro deve dare pure il resoconto, anche se se li prende lui, tutti lui”.

GIORGIANNI Salvatore  (sentito alle udienze del 28-10-1996 e del 4-11-1996) ha affermato che, nell’anno 1989, mentre egli si trovava latitante (come si è visto in occasione del duplice omicidio di BONASERA Michele e di INSANA Carmelo, pare che in quel periodo vi furono dei contatti tra i due), APRILE Natale , parlandogli del venditore ambulante di granite, gli disse “che mangiava lui lì”, usando un’espressione gergale che nell’ambiente malavitoso viene generalmente usata per indicare che viene ritirato il “pizzo”.

L’imputato CENTORRINO Salvatore  non si è sottoposto all’esame ed è stato acquisito, su richiesta del Pubblico Ministero, il verbale delle dichiarazioni dallo steso rese al G.I.P. il 16-8-1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza dell’8-11-1996). In quella sede il CENTORRINO si è protestato innocente ed ha affermato di aver conosciuto il SOFFLI sin da piccolino, in quanto lo stesso vendeva granite e gelati di fronte al panificio della sua famiglia. Aveva, poi, sostenuto che gli “abbiamo sempre venduto le brioches ed anche il pane. Non è vero, quindi, che lo stesso sia stato costretto ad acquistare il pane e le brioches, perché era cliente, come ho già detto, dei miei genitori”. Ha negato, infine, di aver chiesto e percepito dal SOFFLI la somma di £ 2.000.000 al mese.

L’esame degli elementi di accusa sopra esposti porta immediatamente ad affermare che il venditore ambulante di granite SOFFLI Andrea, con posto di vendita lungo il viale Europa, fu, senza dubbio, sottoposto ad estorsione da parte di uomini appartenenti al clan “MARCHESE” e dello stesso MARCHESE Mario . La prova di ciò discende, innanzi tutto, dalla confessione di quest’ultimo confortata dalle collimanti dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. MARCHESE Mario  ha, infatti, ammesso le proprie responsabilità, affermando che, dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari, pretese che i proventi di detta estorsione fossero consegnati dai suoi affiliati e, in particolare, da MARCHESE Giovanni, che si era fino ad allora interessato dell’estorsione, a lui personalmente. Le dichiarazioni del collaboratore sono sul punto precise, circostanziate, coerenti, tali da rivelare già solo per il loro contenuto, la provenienza da persona che ebbe una parte diretta nell’azione delittuosa, così da poterne conoscere con grande accuratezza lo svolgimento. Sembra, pertanto, da escludere, già solo in considerazione del tenore delle dichiarazioni del MARCHESE, ogni intento autocalunniatorio e ciò appare sufficiente per ritenere la confessione pienamente affidabile e per fondare su di essa l’accertamento di responsabilità dell’imputato. Va, poi, aggiunto che i collaboratori SPARACIO Luigi , PARATORE Vincenzo, MANCUSO Giorgio  e FERRARA Sebastiano  hanno tutti concordemente sostenuto che MARCHESE Mario  usufruiva dei proventi illeciti derivanti da tale estorsione. Di particolare rilievo appaiono le dichiarazioni del MANCUSO e del FERRARA, poiché entrambi i collaboratori hanno riferito una vicenda, quella relativa all’intervento minaccioso che sarebbe avvenuto nel corso dell’anno 1991 da parte di MESSINA Giovanni nei confronti di alcuni soggetti incaricati dal MARCHESE di riscuotere la tangente, al fine di privare lo stesso MARCHESE dei proventi di tale estorsione, che non solo risulta verosimile, ma che concorda anche perfettamente con le dichiarazioni dell’imputato, il quale ha ricordato, pur se da una diversa prospettiva, il medesimo episodio, che è inequivocabilmente sintomatico di un interesse diretto del MARCHESE, il quale sollecitò l’intervento di SPARACIO Luigi , nell’estorsione in esame. Le dichiarazioni dei suindicati collaboratori corroborano, pertanto, in modo indiscutibile la confessione dell’imputato e contribuiscono a formare un solido ed omogeneo quadro probatorio di accusa, certamente idoneo per l’affermazione di colpevolezza del MARCHESE in relazione al reato a lui ascritto al capo “39” della rubrica con l’aggravante oggettiva contestata.

Per l’esame della posizione degli altri due imputati occorre muovere dalle dichiarazioni dello stesso MARCHESE, il quale, essendo stato il capo del sodalizio criminoso al quale, come si vedrà, appartenevano sia APRILE Natale  che CENTORRINO Salvatore , ed avendo avuto una parte diretta nell’episodio delittuoso in esame, poteva conoscere meglio di chiunque altro quale fosse stato lo svolgimento dei fatti. Ciò consente di rilevare immediatamente che il collaboratore non ha attribuito alcun ruolo ad APRILE Natale . Secondo il suo racconto, infatti, l’estorsione venne iniziata dai fratelli MESSINA e, dopo la morte di MESSINA Rosario, avvenuta il 12-6-1989, ad essi si sostituì CENTORRINO Salvatore , anche se la gestione fu affidata a MARCHESE Giovanni, finché MARCHESE Mario , ottenuti il 28-5-1990 gli arresti domiciliari, non pretese che il denaro dell’estorsione fosse consegnato da MARCHESE Giovanni a lui stesso. In tale racconto emerge chiaramente che non vi è posto per una partecipazione al fatto di APRILE Natale , poiché prima del 12-6-1989 di tale estorsione si sarebbero occupati i fratelli MESSINA, mentre dopo il 12-6-1989 si sarebbe occupato MARCHESE Giovanni, in un primo tempo nell’interesse del cognato CENTORRINO Salvatore  e poi per conto dello stesso MARCHESE Mario . Tale ricostruzione è, ad avviso di questa Corte, particolarmente attendibile non solo perché proviene da un protagonista del fatto, ma anche perché non sembra che il MARCHESE, il quale ha accusato APRILE Natale  di altri gravissimi delitti (omicidio di BONASERA Michele e di INSANA Carmelo; tentato omicidio di GRASSO Santo), possa essere stato mosso in tali dichiarazioni dall’intento di coprire la responsabilità del coimputato. Essa, inoltre, trova una significativa conferma, almeno per la parte relativa al periodo antecedente all’uccisione di MESSINA Rosario, nelle dichiarazioni di MANCUSO Giorgio , il quale ha pure sostenuto che l’estorsione venne iniziata dai fratelli MESSINA e fu sottratta a loro dal MARCHESE dopo la morte di MESSINA Rosario.

Le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che hanno accusato APRILE Natale  di tale delitto e che contrastano, pertanto, irrimediabilmente con la suddetta versione dei fatti, provengono, viceversa, almeno astrattamente, da persone sicuramente meno attendibili del MARCHESE, che hanno appreso i fatti solo de relato. Esse, peraltro, presentano, in alcuni casi, anche altri elementi di sospetto che sembrano inficiarne l’affidabilità. In particolare, SANTACATERINA Umberto ha riferito di aver saputo i fatti dalla stessa vittima e ciò consente di collocare le sue conoscenze certamente in un periodo successivo al 31-3-1989, data nella quale il SANTACATERINA venne scarcerato, ed anteriore al 2-6-1992, data nella quale venne nuovamente arrestato. Sembra, allora, difficile ipotizzare, così come sostenuto dal collaboratore, che l’APRILE in detto arco di tempo fu stabilmente incaricato di riscuotere la tangente, poiché è facile rilevare, attraverso i dati forniti dal D.A.P., che egli fu quasi sempre detenuto (dal 27-9-1989 al 3-1-1990, e poi dal 26-5-1990 all’11-12-1992) e, comunque, il SOFFLI avrebbe dovuto più facilmente ricordare altre persone, anziché l’APRILE, che poté riscuotere la tangente solo occasionalmente. PARATORE Vincenzo ha affermato di aver ricevuto da CENTORRINO Salvatore  informazioni su un coinvolgimento nel fatto di APRILE Natale  in un periodo di tempo nel quale, verosimilmente, secondo il racconto del MARCHESE, di tale estorsione si occupavano i fratelli MESSINA. Il collaboratore non appare, tuttavia, convincente, in quanto non si comprende per quale motivo il CENTORRINO, appartenente ad un gruppo criminoso a quel tempo contrapposto al clan “SPARACIO”, cui apparteneva il PARATORE, avrebbe dovuto parlare con lui di tale delitto, soffermandosi anche ad indicare il soggetto incaricato alla riscossione della tangente. SPARACIO Luigi  ha affermato di aver saputo che il SOFFLI consegnava il denaro ad APRILE Natale  o a CENTORRINO Salvatore , ma è evidente che tali dichiarazioni risultano condizionate dall’esistenza di un’imputazione a carico dei due, poiché lo stesso collaboratore ha successivamente dichiarato che andavano più persone a riscuotere tale denaro e non solamente i soggetti inizialmente accusati. L’indicazione del CENTORRINO sembra, inoltre, erronea, poiché è verosimile che lo SPARACIO si sia riferito ad un periodo di tempo (quello nel quale il denaro veniva percepito dal MARCHESE, in epoca successiva, pertanto, alla scarcerazione di quest’ultimo) nel quale il CENTORRINO o era latitante o era detenuto. Ancor più limitato valore probatorio presentano le dichiarazioni di LA TORRE Guido, che ha, in realtà, manifestato delle mere deduzioni basate esclusivamente sul fatto che era nota ad alcuni componenti del clan “SPARACIO” intenzionati ad uccidere APRILE Natale , la presenza di quest’ultimo tutti i giorni di sabato presso il posto di vendita del SOFFLI. Anche il collaboratore GIORGIANNI Salvatore  ha, infine, espresso gravi incertezze e, comunque, non è chiaro se nell’episodio da lui narrato l’imputato abbia effettuato una sorta di confessione stragiudiziale o abbia più semplicemente indicato che l’attività imprenditoriale del SOFFLI godeva della “protezione” del gruppo cui egli apparteneva o, addirittura, non abbia voluto fare alcun riferimento ad attività di natura illecita.

In presenza, allora, di un quadro probatorio per molti versi contraddittorio, nel quale gli elementi di accusa a carico dell’imputato, pur numerosi, non appaiono totalmente soddisfacenti e, soprattutto, risultano contrastati da altri elementi di più elevata attendibilità, ritiene questa Corte che non sia possibile pervenire a dei risultati sufficientemente sicuri e sia, di conseguenza, insufficiente la prova della partecipazione dell’imputato al fatto. Va, pertanto, pronunciata assoluzione, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., nei confronti di APRILE Natale  in ordine al reato a lui contestato al capo “39” della rubrica, per non aver commesso il fatto.

Esaminando anche la posizione di CENTORRINO Salvatore  alla luce delle dichiarazioni di MARCHESE Mario , si può osservare che il collaboratore, benché abbia accusato il CENTORRINO di tale delitto, affermando che questi si sostituì ai fratelli MESSINA dopo la morte di MESSINA Rosario e che i proventi dell’estorsione erano a lui destinati, ha, nello stesso tempo, riferito due circostanze che sembrano contrastare con il superiore assunto, poiché ha sostenuto che la gestione dell’estorsione fu affidata a MARCHESE Giovanni e che egli non dovette rendere conto al CENTORRINO quando, dopo essere stato ammesso agli arresti domiciliari, chiese ed ottenne che i proventi dell’estorsione gli fossero consegnati. Il collaboratore, affermando, infatti, che questa l’estorsione fu interamente demandata a MARCHESE Giovanni ha, implicitamente, escluso che il CENTORRINO abbia svolto una qualche concreta attività per portare a compimento l’iniziativa criminosa. Il comportamento di MARCHESE Mario , il quale non si rivolse al CENTORRINO per ottenere che i soldi della “tangente” fossero a lui consegnati, bensì esclusivamente al cognato MARCHESE Giovanni, sta, inoltre, ad indicare che quest’ultimo non era, verosimilmente, un semplice tramite tra la vittima ed il CENTORRINO, ma rivestiva nel fatto un ruolo ben più pregnante. L’esistenza di uno specifico interesse del CENTORRINO nel delitto sembra, allora, più una deduzione del collaboratore, fondata sul fatto che MARCHESE Giovanni era cognato del CENTORRINO, piuttosto che il frutto di una sua precisa conoscenza. Questi elementi di perplessità non vengono superati dalle dichiarazioni degli altri collaboratori (PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido e SPARACIO Luigi ) che hanno accusato il CENTORRINO di percepire il “pizzo” pagato dal SOFFLI, in quanto appaiono anch’esse poco convincenti, come si è già evidenziato trattando la posizione di APRILE Natale , e risultano, comunque, inidonee a fornire alle prime valido riscontro. Va, infatti, osservato che in taluni casi si possono ravvisare, nelle dichiarazioni dei suddetti collaboratori, incongruenze ancora maggiori rispetto a quelle già sottolineate con riferimento alla posizione di APRILE Natale . Va, ad esempio, rilevato che, secondo il racconto del PARATORE, il CENTORRINO riscuoteva il denaro dell’estorsione per conto del MARCHESE e ciò risulta in irriducibile contrasto con le dichiarazioni dello stesso MARCHESE, secondo il quale le funzioni di esattore sarebbero state svolte da MARCHESE Giovanni, mentre il CENTORRINO sarebbe stato il beneficiario dell’estorsione. Quanto alle dichiarazioni di LA TORRE Guido, si deve, poi, osservare che i fatti narrati dal collaboratore vanno, verosimilmente, collocati in un tempo nel quale il CENTORRINO era latitante e appaiono già solo per questo motivo totalmente inverosimili.

Sulla base di tali considerazioni non sembra, allora, adeguatamente provato il fatto che l’imputato CENTORRINO Salvatore  abbia partecipato alla estorsione ai danni di SOFFLI Andrea, mentre fondata appare l’accusa con riferimento a quella ulteriore condotta contestata all’imputato, il quale è stato accusato, sulla base delle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, di avere imposto al SOFFLI l’acquisto delle brioches presso il forno gestito dalla propria madre. Le dichiarazioni del SANTACATERINA sembrano, invero, per questa parte, sufficientemente attendibili e sicuramente più affidabili che in altre parti, già solo per il fatto che fu proprio la vicenda relativa all’imposizione dell’acquisto delle brioches ad occasionare, secondo il racconto del collaboratore, le confidenze da parte del SOFFLI, mentre non può assumere rilievo il fatto che l’imposizione fu effettuata materialmente, secondo il racconto del collaboratore, da APRILE Natale, poiché è evidente che il suo ispiratore dovette essere il CENTORRINO, il quale ne avrebbe poi beneficiato. Le dichiarazioni del SANTACATERINA sono, inoltre, confortate dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , il quale è stato su questo punto molto più preciso che in altre parti del suo racconto. Significativi elementi di conferma delle dichiarazioni del SANTACATERINA possono trarsi, inoltre, dalla deposizione della vittima che anche in questo caso, come in tutti quelli nei quali i collaboratori di giustizia riferiscono in ordine ad attività di natura estorsiva compiute da un determinato clan, costituiscono il primo e più importante elemento di verifica della loro attendibilità, benché sarebbe arduo sperare che la vittima, al quale fu indotta a soggiacere alle pretese del sodalizio criminoso proprio in considerazione della forza di intimidazione da questo promanante, confermi esplicitamente le accuse, senza più alcuna remora, superando improvvisamente tute le paure. Orbene, il SOFFLI, escusso all’udienza del 18-9-1995, pur avendo negato di aver mai ricevuto richieste di denaro, se non per somme modeste in occasione di “collette”, ha ammesso di acquistare le brioches presso quattro fornitori, uno dei quali è proprio il forno gestito dai familiari di CENTORRINO Salvatore . Lo stesso imputato non ha, peraltro, potuto negare tale circostanza nelle dichiarazioni rese al G.I.P., anche se ha escluso che la volontà del SOFFLI sia stata in qualche modo coartata in relazione a tali acquisiti. Ciò costituisce, ad avviso di questa Corte, un chiaro riscontro alle concordi parole del SANTACATERINA e dello SPARACIO, e consente, pertanto, di ritenere adeguatamente provato il fatto che il SOFFLI, così come sostenuto dai due collaboratori suindicati, non si determinò liberamente nella scelta dei fornitori delle brioches, ma fu costretto dal CENTORRINO ad acquistarne, almeno una parte, presso il forno gestito dai familiari di quest’ultimo. In tale condotta non possono tuttavia, ravvisarsi gli estremi del reato di estorsione, mancando l’elemento del “danno” necessario ad integrare la fattispecie di detto reato. Il SOFFLI ha, infatti, affermato, in modo del tutto verosimile, che i prezzi a lui praticati dai diversi fornitori di brioches si equivalevano, mentre sembra doversi escludere che egli sia stato costretto ad effettuare acquisti superiori alle necessità della sua attività commerciale. Alla luce di quanto sopra, il fatto contestato al CENTORRINO, essendo stato disgiunto, per la parte per cui si ritiene che sia stata raggiunta prova adeguata, da un più ampio fenomeno di natura estorsiva, deve essere diversamente qualificato come reato di violenza privata, in ordine al quale va, pertanto pronunciata condanna nei confronti dell’imputato.

A MARCHESE Mario  vanno, infine, concesse tanto le attenuanti generiche, in considerazione del ruolo secondario che egli ebbe nel fatto, che fu ideato ed eseguito da altri soggetti, mentre egli si limitò a percepire, in un periodo ben definito, i proventi illeciti, quanto l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, da considerare prevalenti sulla contestata e sussistente aggravante. Nel caso di specie ricorrono, invero, tutti i requisiti richiesti dalla norma suindicata e più approfonditamente analizzati nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.). Il MARCHESE si è, infatti, dissociato dal mondo criminale di appartenenza ed ha reso, come si è visto quando si sono esaminati gli elementi di prova relativi alla diverse associazioni criminose contestate, ampie dichiarazioni rivelatesi di grande importanza non solo per la conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, che hanno contribuito in modo decisivo a disvelare, ma anche per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi delitti. Va, in particolare, sottolineato che le informazioni fornite dal MARCHESE sono intervenute in un momento in cui la vita delle organizzazioni criminali era ancora avvolta dal più assoluto segreto, ed hanno sicuramente accelerato, anche per il loro valore simbolico, quel processo disgregativo seguito all’avvento dei collaboratori di giustizia. Con riferimento, inoltre, all’episodio criminoso del quale occorre al momento occuparsi, le dichiarazioni del collaboratore hanno dato, senza dubbio, un significativo e concreto contributo alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione dei correi, fornendo essenziali elementi chiarificatori dell’intera vicenda estorsiva. Alla luce di quanto sopra esposto non possono, pertanto, esservi dubbi sulla meritevolezza del MARCHESE a ricevere il trattamento di speciale favore riservato ai collaboratori di giustizia.

Va, inoltre, trasmessa la presente sentenza all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, con riferimento alla posizione di SOFFLI Andrea, sentito all’udienza del 18-9-1995, per la parte relativa al reato di cui al capo “39”.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.