2.3.4.5. Estorsione ai danni di Giuttari Placido, titolare del negozio di abbigliamento “Muschio e miele”

L’estorsione ai danni di GIUTTARI Placido titolare del negozio di abbigliamento “MUSCHIO E MIELE”, è stata rivelata agli inquirenti dal collaboratore di giustizia MARCHESE Mario , sulle cui dichiarazioni si fonda l’accusa nei confronti dello stesso MARCHESE e dell’altro imputato CIRAOLO Claudio , i quali furono raggiunti con riferimento a questo fatto da misura cautelare applicata con ordinanza del 5-5-1993.

MARCHESE Mario  (sentito alle udienze del 23-9-1996 e del 2-10-1996) ha negato di aver partecipato direttamente all’estorsione ai danni del negozio MUSCHIO E MIELE, ma ha affermato che quando egli uscì dal carcere nell’anno 1983 (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che MARCHESE Mario  fu detenuto dal 1-2-1982 al 16-6-1983), apprese che il suo gruppo aveva perpetrato detta estorsione, i cui proventi confluivano in una cassa comune, “e a fine mese si facevano i conti, si mandavano soldi in galera o ci dividevamo quelli che eravamo fuori”. CIRAOLO Claudio  e SPARACIO Luigi , i quali erano stati in libertà e con i quali egli a fine mese faceva “i conti”, gli riferirono, infatti, quando egli uscì dal carcere, quali erano “tutti i locali in quel periodo lì che pagavano questo nostro gruppo”. L’estorsione consisteva nel pagamento mensile della somma di £ 500.000 che veniva materialmente riscossa da CIRAOLO Claudio . Ciò continuò fino al 1984, quando l’estorsione finì perché altri del clan “COSTA”, come PAGLIARO Stellario, iniziarono a prendere vestiti senza pagare ed il titolare del negozio si lamentò con lui di questo fatto. In conseguenza di ciò “gli ho detto per un periodo di tempo che non pagava per risanare quel debito che loro avevano fatto e così poi è finita”.

Successivamente al MARCHESE, numerosi altri collaboratori hanno offerto il loro contributo probatorio, fornendo notizie su tale fatto delittuoso, e tra questi va menzionato, primo di tutti, SPARACIO Luigi , il quale ha ammesso di aver partecipato all’estorsione in esame.

SPARACIO Luigi  (sentito alle udienze dell’8-10-1996, del 15-10-1996 e del 16-10-1996) ha affermato che “l’estorsione da MUSCHIO E MIELE gliel’ho fatta, l’abbiamo fatta assieme io, CIRAOLO..., nell’82, ‘83” ed è proseguita “che io mi ricordi fino all’87”. La vittima pagava un “pizzo” mensile di 300.000 o di 500.000 lire che veniva riscosso o dallo stesso SPARACIO, o da CIRAOLO Claudio  o da altre persone, quali FUMIA Giuseppe e BRUGARELLO Pietro (occorre trasmettere all’ufficio di Procura in sede, per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, le dichiarazioni rese da SPARACIO Luigi  all’udienza del 16-10-1996 in relazione alla posizione di FUMIA Giuseppe). Poi successe “non mi ricordo in quale anno è stato” che “si è interessato il cugino” del titolare del negozio MUSCHIO E MIELE, “perché suo cugino era commissario, era GIUTTARI della Squadra Mobile di Reggio. Questo è venuto a sapere questi problemi della cugina, è sceso a Messina...e niente, poi l’abbiamo lasciato perdere non ha più pagato, faceva solo gli sconti sulla merce che acquistavamo”. Tuttavia, “da quando ha smesso di dare il mensile, COSTA mandava la moglie ed il cognato a prendere vestiti, c’era un viavai di gente”, sicché “forse gli conveniva che questo pagasse”. Il collaboratore ha, infine, affermato che tanto CIRAOLO Claudio , quanto egli stesso, oltre ad estorcere il negoziante erano suoi clienti e pagavano la merce che acquistavano (occorre trasmettere all’ufficio di Procura in sede, per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, le dichiarazioni rese da SPARACIO Luigi  all’udienza del 15-10-1996 in relazione alla posizione dello stesso SPARACIO Luigi  con riferimento ai fatti in esame, e di tale commissario GIUTTARI).

PARATORE Vincenzo (sentito alle udienze del 12-3-1996 e del 12-4-1996) ha ricordato un episodio al quale assistette personalmente. Ha dichiarato che egli era latitante nel 1986, dopo aver perpetrato il duplice omicidio di PARISI Corrado e FENGHI Gregorio e si trovava privo di indumenti oltre a quelli che portava addosso. MARCHESE Mario  incaricò, allora, CIRAOLO Claudio  di prelevare dei capi di abbigliamento da MUSCHIO E MIELE. Tali capi gli vennero, poi, dati e certamente non furono pagati, sia perché egli, altrimenti, l’avrebbe saputo, sia perché “era una cosa risaputa” che CIRAOLO andava in detto negozio “a prendersi i vestiti sia per lui che per altri amici”.

LA TORRE Guido (sentito all’udienza del 30-4-1996) ha dichiarato di aver saputo nell’anno 1991 da BONASERA Angelo , insieme al quale si stava recando a riscuotere il “pizzo” di un’altra estorsione presso la vicina ottica MACELI, che il negozio MUSCHIO E MIELE “era cosa di CIRAOLO Claudio ”, il quale, però, “non si prende soldi: va e prende soltanto vestiti”.

GIORGIANNI Salvatore  (sentito all’udienza del 28-10-1996) ha dichiarato di aver saputo da “voci di popolo” che “CIRAOLO Claudio  si prendeva capi di abbigliamento gratuitamente” presso il negozio MUSCHIO E MIELE.

RIZZO Rosario  (sentito all’udienza del 4-6-1996) ha affermato di sapere “che lì si prendevano i soldi SPARACIO, MARCHESE, loro” ed ha specificato che “si sapeva che lì apparteneva a loro, perché loro stessi lo facevano anche presente, dice: vedete che du negoziu ni interessa a nui, no disturbati”.

Nell’esame del suesposto materiale probatorio va, anzitutto, rilevato che non può attribuirsi alcun valore alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , RIZZO Rosario  e PARATORE Vincenzo, poiché per esse appare particolarmente elevato il pericolo che contengano notizie apprese da mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale, alla cui utilizzazione osta il disposto di cui all’art. 194 comma 3 c.p.p.. Nondimeno, alla luce delle sole dichiarazioni degli altri due collaboratori sentiti, MARCHESE Mario  e SPARACIO Luigi , certa appare la prova della colpevolezza di entrambi gli imputati in ordine al reato di estorsione ai danni di GIUTTARI Placido, titolare del negozio MUSCHIO E MIELE, contestato al capo “53” della rubrica.

MARCHESE Mario  ha, infatti, sostanzialmente ammesso la propria responsabilità, anche se ha negato la propria partecipazione al fatto, ed ha, nello stesso tempo, accusato il coimputato CIRAOLO Claudio . Le sue dichiarazioni, le quali hanno ricevuto chiara e precisa conferma in quelle di SPARACIO Luigi , che, pur non essendo imputato di tale delitto, ha parimenti ammesso la propria responsabilità, appaiono allora, idonee, ad avviso di questa Corte, a provare la fondatezza delle accuse nei confronti dei due imputati. Non sembra, anzitutto, che possa essere messo in discussione il fatto che GIUTTARI Placido, titolare del negozio MUSCHIO E MIELE fu sottoposto, intorno agli anni 1983 - 1984, ad estorsione. Ciò è stato, infatti, affermato sia da MARCHESE Mario  che da SPARACIO Luigi , le cui dichiarazioni, a prescindere dal problema relativo all’accusa nei confronti dell’imputato CIRAOLO Claudio , appaiono particolarmente attendibili, in quanto provengono da due soggetti che hanno ammesso di essere stati personalmente coinvolti nella vicenda, assumendosene la responsabilità, e che, pertanto, meglio di chiunque altro potevano conoscere con precisione i fatti narrati. Il loro racconto è, inoltre, del tutto verosimile, poiché può considerarsi un dato acquisito al processo la circostanza che in quegli anni SPARACIO Luigi , MARCHESE Mario , CIRAOLO Claudio , e, verosimilmente, altre persone come FUMIA Giuseppe (che fu, come si è visto, testimone alle nozze di MARCHESE Mario; fu, inoltre, implicato, secondo le parole di SPARACIO Luigi, nei traffici di stupefacenti che portarono all’uccisione di CACIOTTO Giuseppe - vedi pag. 890 e segg. -; fu, infine, in qualche modo coinvolto, a quanto sembra, nell’omicidio di CAMBRIA Nicola, avvenuto l’8-11-1983, fatto per il quale SPARACIO Luigi ha riportato condanna con sentenza ormai irrevocabile pronunciata dalla Corte di Assise di Messina il 2-4/3-5-1996), DELIA Pantaleo ed altri, formavano, all’interno della famiglia “COSTA”, un gruppo omogeneo dedito ai delitti. Di tale gruppo, oltre a parlare chiaramente SPARACIO Luigi  con riferimento all’estorsione in esame e, in modo in po’ più vago anche MARCHESE Mario , si è presa cognizione anche quando si è trattato il tentato omicidio di GALLO Giovanni (vedi pag. 837 e segg.), fatto che fu commesso nello stesso periodo di tempo e che vide come protagonisti gli stessi soggetti dell’estorsione in esame. L’esistenza di particolari legami di solidarietà tra gli imputati di tale delitto e, più in generale, tra i soggetti indicati dallo SPARACIO come facenti parte di tale gruppo risulta, peraltro, confermata da diversi elementi. Lo stesso imputato CIRAOLO Claudio  (vedi udienza del 6-11-1996), non ha potuto, invero, evitare di ammettere di aver intrattenuto stretti rapporti tanto con MARCHESE Mario , anche se ha negato di aver avuto con lui legami di natura delinquenziale, quanto con SPARACIO Luigi , al quale avrebbe anche fatto una cortesia con delle cambiali. E’, inoltre, singolare che il CIRAOLO, nel negare l’addebito e nell’affermare di avere sempre pagato la merce acquistata nel negozio MUSCHIO E MIELE, ha in qualche modo accomunato la propria posizione a quella di SPARACIO Luigi  e di FUMIA Giuseppe (“eravamo clienti, io, SPARACIO, FUMIA”), così lasciando intendere, anche se implicitamente, l’esistenza di un non meglio chiarito legame tra lui e gli altri due soggetti suindicati. Il CIRAOLO ha, infine, affermato, per sostenere la propria difesa, che “l’estorsione l’aveva chiesta SPARACIO, [...] e io gli ho detto: non ti permettere ad azzardarti a chiedergli soldi, quello è un caro amico mio”, così mostrando chiaramente che i rapporti con SPARACIO Luigi  erano molto intensi, tanto da potere i due parlare liberamente tra loro della perpetrazione di attività illecite e da potersi egli permettere di proibire allo SPARACIO di portare a compimento l’estorsione suddetta. Va, inoltre, ricordato che CIRAOLO Claudio , SPARACIO Luigi , FUMIA Giuseppe e PUGLISI Antonio furono testimoni di nozze al matrimonio tra MARCHESE Mario  e VENTO Grazia, celebrato il 13 marzo 1984 (vedi copia integrale dell’atto di matrimonio acquisita al N. 144 dei documenti richiesti con ordinanza del 19 luglio 1997). Numerosi furono, infine, i controlli delle forze dell’ordine che attestavano la frequentazione tra loro dei soggetti che appaiono coinvolti nella vicenda, come può facilmente rilevarsi dalla lettura della sentenza più volte citata emessa dal Tribunale di Messina il 3 aprile 1987 all’esito del maxiprocesso cosiddetto “dei 290” (il 4-4-1984 i Carabinieri controllano insieme MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , CIRAOLO Claudio  e DELIA Pantaleo; il 13-4-1984 le forze dell’ordine controllano insieme SPARACIO Luigi , CIRAOLO Claudio  e FUMIA Giuseppe; il 31-5-1984 le forze dell’ordine controllano insieme SPARACIO Luigi , MARCHESE Mario  e FUMIA Giuseppe; il 14-6-1985 le forze dell’ordine controllano insieme MARCHESE Mario , CIRAOLO Claudio  e ARENA Antonino). Appare, pertanto, del tutto verosimile che, nell’ambito delle attività criminose svolte da tale gruppo vi fosse anche l’estorsione ai danni del titolare del negozio MUSCHIO E MIELE, così come sostenuto dai due collaboratori suindicati.

Le dichiarazioni della parte offesa che, anche in questo caso, come in tutti quelli nei quali i collaboratori di giustizia riferiscono in ordine ad attività di natura estorsiva compiute da un determinato clan, costituiscono il primo e più importante elemento di verifica della loro attendibilità, sembrano, peraltro, offrire elementi che velatamente confermano l’esistenza di un fenomeno di natura estortiva. GIUTTARI Placido, escusso all’udienza del 22-9-1995, pur negando di aver mai subito un’estorsione o di aver mai avuto danneggiamenti in relazione alla propria attività commerciale, ha ammesso che “in quegli anni c’era un enorme afflusso di questuanti”, anche se ha ribadito di non aver mai pagato alcunché. Ha, inoltre, affermato di conoscere CIRAOLO Claudio , che era “un cliente fisso” e che si recava presso l’esercizio commerciale con “una frequentazione più pressante, più costante” di una volta la settimana. Ha, quindi, sostenuto che il CIRAOLO pagava quello che comprava, anche se gli venivano fatti degli sconti del 30% o del 40%, che non costituiva, comunque, un trattamento di particolare favore, poiché era comune a tutti i clienti abituali. Ha, infine, affermato che furono concessi al CIRAOLO dei rinvii nel pagamento della merce acquistata, ma anche in tal caso si trattava di una prassi commerciale che veniva adottata nei confronti di tutti i clienti abituali e, comunque, il CIRAOLO saldò interamente i suo conto. Si è già sottolineato, quando si sono effettuate alcune premesse di ordine metodologico sui criteri di valutazione della prova ed in altri casi analoghi (vedi, ad esempio, il tentato omicidio di VITALE Alfio o l’estorsione ai danni di D’ANGELO Francesco), che sarebbe arduo pensare che le parti offese di azioni illecite di natura estorsiva, le quali furono indotte a soggiacere alle pretese del sodalizio criminoso proprio in considerazione della forza di intimidazione da questo promanante, possano superare improvvisamente tutte le paure e collaborare con la giustizia senza più alcuna remora. In verità, casi di tal tipo sono molto sporadici, mentre l’esperienza insegna che solitamente le vittime del reato di estorsione perpetrato da sodalizi criminosi nella forma del racket o in altre forme similari, rendono agli organi inquirenti dichiarazioni vaghe e reticenti. In una situazione quale quella sopra descritta si devono allora considerare validi elementi di riscontro anche dichiarazioni le quali non confermano direttamente le accuse ma che, valutate nel complessivo contesto circostanziale, appaiono adeguatamente valorizzabili come elementi sintomatici dell’esistenza di un fenomeno estorsivo. Nel caso di specie, si possono trarre, invero, dalle dichiarazioni di GIUTTARI Placido, alcuni elementi che indirettamente e velatamente confermano l’assunto secondo cui il commerciante fu sottoposto ad estorsione. In particolare il teste non è riuscito a spiegare efficacemente per quale motivo egli concedeva al CIRAOLO sconti in misura abnorme, mentre la parziale modificazione delle originarie dichiarazioni, effettuata dal teste quando il Pubblico Ministero ha evidenziato l’inverosimiglianza di simili “sconti” (“no, 40..., dipende dai periodi, il periodo di fine stagione io sto..., mediamente, insomma, è meno del 40 sicuro”) finisce con il confermare la situazione di disagio nella quale si è venuto a trovare il GIUTTARI nel dover deporre su tali vicende. E’ sospetta, poi, la circostanza che egli concedesse al CIRAOLO delle dilazioni nei pagamenti e, soprattutto, la circostanza che il CIRAOLO fosse presente nel negozio con una frequenza superiore ad una volta la settimana, che è difficilmente giustificabile in relazione all’acquisto di abiti, mentre sembra che realizzi una sorta di controllo sull’attività commerciale del GIUTTARI. Sembra, allora, che il teste, pur asserendo di non aver mai ricevuto richieste di natura estorsiva, abbia fatto riferimento a situazioni certamente anomale nella conduzione della sua attività commerciale, che possono trovare la propria ragione in una situazione di soggezione che la vittima non ha ancora del tutto superato e che in passato la portarono a soggiacere a delle richieste estorsive.

Passando, quindi. ad esaminare singolarmente le posizioni dei due imputati, la prova della colpevolezza di MARCHESE Mario  discende dalle sue stesse ammissioni, a nulla rilevando che l’imputato abbia negato di aver partecipato all’estorsione, perché poi ha ammesso di aver tenuto dei comportamenti in relazione ai quali può, senza dubbio, affermarsi che egli, pur essendo intervenuto dopo le originarie minacce che indussero la vittima a pagare, ebbe in tale fatto un ruolo attivo di indubbio rilievo penale. Egli faceva parte, infatti, di quel ristretto gruppo che gestì l’estorsione in una posizione non meramente subalterna, equiparabile a quella di un qualunque affiliato che poteva, anche indirettamente, trarre beneficio dai proventi di tale estorsione, ma in una posizione direttiva, tanto che partecipava alle riunioni nelle quali venivano fatti “i conti” e poté, addirittura, secondo quanto egli stesso ha affermato, autorizzare il GIUTTARI a non pagare più il “pizzo” dopo che altri affiliati alla più ampia famiglia “COSTA” avevano prelevato della merce senza pagare. Sembra, poi, già solo in considerazione del tenore delle dichiarazioni del MARCHESE, precise, circostanziate, coerenti, tali da rivelare la provenienza da persona che ebbe una parte diretta nell’azione delittuosa, così da poterne conoscere con grande accuratezza lo svolgimento, che sia da escludere ogni intento autocalunniatorio, che risulta, altresì, contraddetto dal trasparente intento di narrare i fatti in modo da scemare la propria responsabilità penale, e ciò appare sufficiente per ritenere le ammissioni effettuate pienamente affidabili e per fondare su di esse l’accertamento di colpevolezza dell’imputato. Alla luce delle superiori considerazioni, va, pertanto, affermata la responsabilità di MARCHESE Mario  per il reato di cui al capo “53” della rubrica, con l’aggravante contestata.

CIRAOLO Claudio  è stato concordemente accusato da MARCHESE Mario  e da SPARACIO Luigi , vale a dire da due soggetti che hanno ammesso il loro coinvolgimento del fatto assumendosene la responsabilità e che dovettero, di conseguenza, conoscere con precisione anche chi furono i correi. Le loro accuse sono, per tale motivo, ad avviso di questa Corte, sufficientemente attendibili, pur dovendosi richiamare, con riferimento alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , le considerazioni svolte quando si è trattato il tentato omicidio di GALLO Giovanni o l’omicidio di DE DOMENICO Antonino, in base alle quali si è espressa l’esigenza di usare la massima cautela nella loro valutazione. Va, d’altronde, osservato che l’asserita partecipazione del CIRAOLO al fatto delittuoso in esame appare coerente con le frequentazioni criminali dell’imputato, il quale, come si è visto, faceva senza dubbio parte, insieme a SPARACIO Luigi  ed a MARCHESE Mario , di un gruppo di persone dedito alla consumazione di illeciti, nonché con gli altri specifici elementi indiziari che possono trarsi, secondo quanto si è già evidenziato, dalla deposizione della parte offesa, la quale, proprio riguardo al CIRAOLO, ha reso delle dichiarazioni per molti versi inverosimili, che finiscono con il confermare, anziché smentire l’accusa. Le collimanti dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia sopra menzionati si inseriscono, pertanto, in quadro probatorio omogeneo ed appaiono pienamente idonei a fornire prova adeguata della partecipazione al fatto dell’imputato del quale va affermata, di conseguenza, la responsabilità per il reato di cui al capo “53” della rubrica, con l’aggravante contestata.

Occorre, infine, precisare che, sotto il profilo temporale, può ritenersi raggiunta la prova della consumazione del reato di estorsione solo fino al l’anno 1984. MARCHESE Mario  ha, infatti, sostenuto che dopo tale data egli non percepì più la “tangente”, mentre il titolare del negozio MUSCHIO E MIELE fu costretto a consegnare abiti senza il pagamento del corrispettivo a persone che appaiono, comunque, diverse dagli odierni imputati. SPARACIO Luigi  ha, analogamente, riferito che dopo una certa data, a seguito dell’intervento di tale commissario GIUTTARI, parente del titolare del negozio MUSCHIO E MIELE, non venne più chiesto il pagamento del “pizzo”. Il collaboratore ha collocato tale fatto intorno all’anno 1987, ma il riferimento è certamente erroneo e va retrodatato, tenuto conto che nello stesso periodo venne perpetrata, secondo il racconto dello SPARACIO, un’altra attività illecita di natura estorsiva ai danni del titolare del negozio MUSCHIO E MIELE da parte di congiunti di COSTA Gaetano  e ciò dovette, evidentemente, avvenire quando ancora il COSTA non era stato esautorato. Le dichiarazioni dei due collaboratori, pur divergendo per qualche aspetto non secondario appaiono, nondimeno, concordi sul punto che l’estorsione venne a cessare o che, comunque, furono altri, a partire da una certa data, collocabile, verosimilmente, dopo l’anno 1984, i protagonisti di azioni estorsive nei confronti del GIUTTARI, sicché anche l’accertamento di colpevolezza dei due imputati va limitato a tale periodo.

A MARCHESE Mario  non può essere, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta attività di collaborazione con la giustizia sia con riferimento al fatto per il quale invoca l’attenuante, sia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, con la conseguenza che il contributo offerto dal collaboratore per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi episodi delittuosi e per un’efficace lotta al fenomeno mafioso non appare presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale.

Nel caso di specie non basta, allora, che il collaboratore abbia fornito un rilevante contributo in un gran numero di fatti delittuosi, disvelando le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, poiché osta, comunque, alla concessione dell’attenuante il comportamento processuale tenuto da MARCHESE Mario , certamente non rispondente a spirito di leale collaborazione. Egli ha, infatti, cercato subdolamente di alleggerire la propria posizione processuale ed ha fornito del fatto una descrizione che, alla luce delle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , appare molto parziale, sia con riferimento agli altri soggetti che vi sarebbero stati coinvolti, sia con riferimento alle ragioni per le quali l’estorsione venne a cessare.

Va, inoltre, trasmessa la presente sentenza all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, con riferimento alla posizione di GIUTTARI Placido, sentito all’udienza del 22-9-1995, per la parte relativa al reato di cui al capo “53”.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.