2.3.4.6. Estorsione ai danni di Franchina Francesco, titolare dell’omonimo negozio di elettrodomestici

L’estorsione ai danni di FRANCHINA Francesco, titolare dell’omonimo negozio di elettrodomestici, è stata rivelata agli inquirenti, pressoché contemporaneamente, dai collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto e MARCHESE Mario , sulle cui dichiarazioni si fonda l’accusa nei confronti degli imputati GALLI Luigi , MAROTTA Gaetano , RIGANO Antonino  e MANCUSO Antonino .

SANTACATERINA Umberto (sentito alle udienze in sede di incidente probatorio del 9-2-1994 e del 4-3-1994) ha dichiarato che egli era in buoni rapporti con tutti gli affiliati del gruppo “GALLI” e in virtù di ciò aveva appreso che GALLI Luigi , MAROTTA Gaetano , MAURO Carmelo  e RIGANO Antonino , tutti appartenenti a detto clan, estorcevano il titolare del negozio di elettrodomestici FRANCHINA sito in via Palermo.

MARCHESE Mario  (sentito alle udienze del 23-9-1996 del 1-10-1996 e del 2-10-1996) ha dichiarato che il titolare del negozio di elettrodomestici FRANCHINA era da molto tempo, sin dal 1979 - 1980, sottoposto ad estorsione ed era costretto a pagare intorno alle 300.000 o alle 500.000 lire al mese a COSTA Antonino, che abitava proprio di fronte all’esercizio commerciale. Quando il COSTA venne ucciso subentrarono altri, ma su questo punto il collaboratore non ha saputo essere più preciso.

Successivamente al SANTACATERINA ed al MARCHESE, anche altri collaboratori hanno, tuttavia, offerto il loro contributo probatorio in ordine a tale fatto delittuoso.

SPARACIO Luigi  (sentito alle udienze dell’8-10-1996 e del 15-10-1996) ha affermato che “l’estorsione a FRANCHINA gli era stata fatta da COSTA Antonino, che poi negli ultimi periodi i soldi di questa estorsione se li prendeva il gruppo GALLI”. Quanto ai soggetti che andavano a riscuotere la tangente, il collaboratore ha dichiarato che “i soldi li potevano prendere un po’ tutti”, ma “precisamente non lo so” chi fossero gli esattori. Il collaboratore ha aggiunto, in particolare, con riferimento agli imputati MAROTTA, MANCUSO e RIGANO, (ma non si comprende bene se lo SPARACIO si riferisca all’estorsione in esame o solo a quella, che verrà trattata in seguito, ai danni di AVERSA Giuseppe) “può essere che andavano o che non andavano nessuno dei tre”. Lo SPARACIO ha, quindi, spiegato che, dopo la scarcerazione di CAVO’ Domenico nel maxiprocesso cosiddetto “dei 290” (ciò avvenne, come si è visto il 5-3-1987), COSTA Gaetano  venne emarginato e gli vennero sottratte tutte le entrate illecite derivanti dalle estorsioni, tra le quali anche quella dell’estorsione ai danni di AVERSA Giuseppe, titolare del ristorante “LA MACINA”, e quella dell’estorsione ai danni di FRANCHINA Francesco. L’artefice di tale operazione fu il CAVO’, ma tutti furono d’accordo ed i proventi di tale estorsione passarono al PIMPO. Quando, poi, fu ucciso il PIMPO, essendo già morto il CAVO’, tali proventi illeciti passarono al GALLI.

GIORGIANNI Salvatore  (sentito alle udienze del 28-10-1996 e del 4-11-1996) ha affermato che era sua intenzione prelevare alcuni elettrodomestici presso il negozio FRANCHINA senza pagare. A tal fine parlò con diversi pregiudicati della zona, quali VALENTI Vincenzo, MACELI Cosimo, MARTINEZ Francesco, STRACUZZI, i quali gli dissero “che il FRANCHINA era assoggettato al pagamento del pizzo da parte del GALLI”. Avendo appreso ciò, egli desistette dal suo proposito. Può osservarsi che le dichiarazioni del GIORGIANNI sono assolutamente prive di qualsiasi valore probatorio, poiché risulta pressoché impossibile controllare l’affidabilità delle sue fonti di conoscenza, non essendo certo sufficiente la circostanza, riferita dallo stesso collaboratore, che i suoi informatori erano tutti pregiudicati della zona. Ciò, infatti, non assicura in alcun modo che essi avessero appreso con sufficiente sicurezza quanto poi riferito dal collaboratore e vi è il rischio elevato che, in tal modo, si dia credito a voci circolanti nell’ambiente delinquenziale, che non possono, certamente, essere utilizzate a fini di prova.

Ritiene questa Corte che, alla luce delle dichiarazioni del collaboratore SPARACIO Luigi , che trovano significativa conferma in quelle di SANTACATERINA Umberto, sia certa la prova della colpevolezza del solo imputato GALLI Luigi , mentre gli altri imputati MAROTTA Gaetano  e MANCUSO Antonino  vanno mandati assolti, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato di estorsione ai danni di FRANCHINA Francesco, loro contestato al capo “59” della rubrica, per non aver commesso il fatto; va dichiarato, viceversa, non doversi procedere nei confronti di RIGANO Antonino , essendo il reato a lui ascritto estinto per morte del reo, avvenuta, come da certificato di morte in atti, il 29-7-1996.

Non vi può essere dubbio, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra indicati, che FRANCHINA Francesco, titolare dell’omonimo negozio di elettrodomestici sia stato sottoposto ad estorsione, nonostante che lo stesso, escusso come teste all’udienza del 29-9-1995, abbia negato di aver mai subito richieste di denaro o minacce di natura estorsiva. L’assoluta negazione della parte offesa, anche con riferimento ad un periodo di tempo nel quale tanto SPARACIO Luigi  che MARCHESE Mario , entrambi fonti particolarmente qualificate in quanto personaggi di rilievo all’interno della famiglia “COSTA”, hanno concordemente affermato l’esistenza di un’attività illecita di natura estortiva perpetrata da COSTA Antonino, rende, infatti, le sue dichiarazioni poco credibili anche per il periodo successivo e, verosimilmente, condizionate dal clima di intimidazione promanante dall’organizzazione criminale la quale, proprio sapendo di poter contare su una diffusa paura e omertà, taglieggia gli imprenditori nella sicurezza o, comunque, nella ragionevole convinzione che costoro, salvo in casi del tutto sporadici, non collaboreranno con la giustizia.

Le accuse di SPARACIO Luigi  nei confronti di GALLI Luigi , quale capo del clan che gestì, da un certo momento in poi, l’estorsione ai danni di FRANCHINA Francesco, appaiono, invero, a questa Corte sufficientemente attendibili, poiché provenienti da un soggetto che, nella sua veste di autorevole capo di uno dei maggiori clan cittadini, che fu anche, per certi periodi, alleato del clan “GALLI”, poteva osservare i fatti da una posizione privilegiata, come è emerso chiaramente dalla sua deposizione dibattimentale che ha consentito di collocare armonicamente le vicende relative a detta estorsione in una più ampia prospettiva storica dove queste hanno acquistato significato nell’ambito delle dinamiche associative. Il racconto dello SPARACIO è, poi, del tutto verosimile e coerente con lo svolgimento delle vicende relative alla criminalità organizzata messinese, che sono state più ampiamente descritte nella parte storica introduttiva alla trattazione dei singoli delitti. Esso presenta, inoltre, straordinari elementi di analogia con quanto raccontato anche da altri collaboratori con riferimento ad altre estorsioni che verranno trattate in seguito, come quella ai danni di AVERSA Giuseppe, titolare del ristorante LA MACINA, o quella ai danni di BELLAMACINA Antonino. Non deve, d’altronde, meravigliare che il capo di un altro clan conoscesse quali erano i proventi illeciti di natura estortiva del clan “GALLI”. Va, a tal proposito, osservato che, in realtà, l’assegnazione dell’estorsione al gruppo di “Giostra”, vale a dire al clan “PIMPO - GALLI”, avvenne in un momento nel quale vi era concordia tra i diversi gruppi sotto la direzione unitaria di CAVO’ Domenico, sicché SPARACIO Luigi , anche lui organicamente inserito in tale più ampia coalizione, poté acquisire una conoscenza diretta di tali vicende, che costituirono il presupposto perché, alla morte del PIMPO, tali estorsioni fossero gestite dal clan “GALLI”, che raccolse in qualche modo l’eredità del gruppo diretto dal PIMPO. In generale, poi, è perfettamente comprensibile che vi fosse tra i diversi sodalizi criminosi uno scambio di conoscenze sulle rispettive attività estortive, poiché in un sistema, quale quello operante a Messina, nel quale non vi era una rigida suddivisione territoriale di competenze tra i vari gruppi criminosi, era fondamentale una continua comunicazione tra i clan, affinché si potesse evitare, attraverso un passaggio osmotico di conoscenze, l’insorgere di pericolosi conflitti o la sovrapposizione di iniziative illecite. A causa, poi, del carattere rigidamente gerarchico che caratterizzava, come si è potuto meglio evidenziare quando si è parlato in generale del reato associativo (vedi a pag. 432 e segg.), l’organizzazione dei diversi gruppi criminosi, può ritenersi certa la responsabilità del GALLI con riferimento alle attività illecite gestite dal gruppo da lui diretto, specie se si considera che, nel caso di specie, non si trattava di un fatto delittuoso riconducibile all’iniziativa illecita di qualcuno dei suoi affiliati, bensì di un’attività criminosa attribuita alla gestione del clan e, di conseguenza, posta sotto la direzione del suo capo, a seguito dei mutati rapporti di forza all’interno della criminalità organizzata messinese. Le dichiarazioni di SPARACIO Luigi  hanno trovato, poi, significativa conferma in quelle di SANTACATERINA Umberto, che tradiscono una più ridotta conoscenza dei fatti, ma che offrono adeguato riscontro alle accuse dell’altro collaboratore, in quanto si tratta di dichiarazioni rese quando la vicenda in esame era totalmente avvolta nell’oscurità, sicché è da escludere che siano state influenzate o condizionate da altre fonti, e in quanto il collaboratore, pur non facendo parte del clan “GALLI”, ha mostrato in più occasioni di poter vantare conoscenze affidabili sulle attività illecite di tale sodalizio.

Alla luce delle superiori considerazioni, le collimanti dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia sopra menzionati appaiono a questa Corte idonee a fornire prova adeguata della partecipazione al fatto dell’imputato GALLI Luigi , del quale va, pertanto, affermata la responsabilità per il reato di estorsione ai danni di FRANCHINA Francesco, di cui al capo “59” della rubrica, con l’aggravante contestata.

Occorre, infine, precisare che, sotto il profilo temporale, può ritenersi raggiunta la prova della consumazione del reato di estorsione solo a partire dal 19 maggio 1990, data nella quale fu ucciso PIMPO Salvatore, poiché SPARACIO Luigi  ha chiaramente collocato dopo tale evento la gestione dell’estorsione da parte del clan “GALLI”, mentre non può rilevare la circostanza che anche in precedenza GALLI Luigi  e PIMPO Salvatore erano alleati, poiché la presenza, come si è visto, di ampie aree di autonomia godute dai gruppi, a loro volta fortemente gerarchizzati, operanti all’interno dei diversi clan non, consente di attribuire automaticamente ad un gruppo o al capo di questo, senza una verifica specifica, attività criminose riferibili direttamente ad altro gruppo facente parte dello stesso clan, specie se si considera che, come si è visto, nel caso del clan “PIMPO - GALLI”, fu il PIMPO che, almeno fino ad un certo momento, rivestì, probabilmente, un ruolo preminente.

Le accuse nei confronti di MAROTTA Gaetano  e MANCUSO Antonino  non appaiono, viceversa, dotate di sufficiente affidabilità. Basta soffermarsi brevemente sulle dichiarazioni di SPARACIO Luigi  per comprendere che sul punto il collaboratore ha avanzato delle mere supposizioni sulla base dell’appartenenza di entrambi gli imputati al clan “GALLI”, tanto che lo stesso SPARACIO ha chiarito di non potere escludere che altri fossero gli “esattori” dell’estorsione. Le laconiche dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, il quale, peraltro, non cita neppure MANCUSO Antonino  non appaiono, allora, sufficienti da sole a fondare l’accertamento di colpevolezza degli imputati MAROTTA Gaetano  e MANCUSO Antonino , che vanno, pertanto, assolti, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato loro ascritto al capo “59” della rubrica, in relazione all’estorsione ai danni di FRANCHINA Francesco, per non aver commesso il fatto.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.