2.3.4.7. Estorsione ai danni di Aversa Giuseppe, titolare del ristorante “La Macina”

L’estorsione ai danni di AVERSA Giuseppe, titolare del ristorante “LA MACINA” sito a Ganzirri di Messina, è stata rivelata agli inquirenti, così come quella ai danni di FRANCHINA Francesco, accomunata dalla pubblica accusa in un unico capo di imputazione, dai collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto e MARCHESE Mario , sulle cui dichiarazioni, rese pressoché contemporaneamente, si fonda l’accusa nei confronti degli imputati GALLI Luigi , MAROTTA Gaetano , RIGANO Antonino  e MANCUSO Antonino .

SANTACATERINA Umberto (sentito alle udienze in sede di incidente probatorio del 9-2-1994 e del 4-3-1994) ha dichiarato che egli era in buoni rapporti con tutti gli affiliati del gruppo “GALLI” e in virtù di ciò aveva appreso che GALLI Luigi , MAROTTA Gaetano , MAURO Carmelo  e RIGANO Antonino , tutti appartenenti a detto clan, estorcevano il titolare del ristorante LA MACINA, sito a Ganzirri.

MARCHESE Mario  (sentito alle udienze del 23-9-1996 del 1-10-1996 e del 2-10-1996) ha dichiarato che il titolare del ristorante LA MACINA era da molto tempo sottoposto ad estorsione. Inizialmente fu costretto a pagare il pizzo mensile a COSTA; quando vi fu “la discesa di COSTA”, passò ai tre gruppi riuniti sotto CAVO’ Domenico e, infine, “dopo l’eliminazione sia del CAVO’ che del PIMPO, è rimasto a GALLI”. Egli seppe che il locale era sottoposto ad estorsione da parte di GALLI successivamente, dagli stessi uomini di GALLI Luigi , con il quale dall’anno 1991 fu alleato, precisando che “non erano cose segretissime. Il collaboratore dopo aver detto che tale fatto “me l’avrà detto qualcuno di loro nel gruppo” ha, nondimeno, aggiunto di aver saputo da MANCUSO Antonino  “che andava lui a prendere i soldi”. In precedenza, tuttavia, lo stesso MARCHESE aveva dichiarato, in apparente contrasto con le suddette affermazioni, che a riscuotere la tangente di 500.000 lire o 1.000.000, “andava uno del gruppo, non so..., ora non ricordo se andava MANCUSO Antonino  o PAPALE”.

Successivamente al SANTACATERINA ed al MARCHESE, anche altri collaboratori hanno, tuttavia, offerto il loro contributo probatorio in ordine a tale fatto delittuoso.

SPARACIO Luigi  (sentito alle udienze dell’8-10-1996 e del 15-10-1996) ha affermato che nell’estorsione ai danni di AVERSA Giuseppe si ebbe una vicenda identica a quella da lui già raccontata con riferimento all’estorsione ai danni di FRANCHINA Francesco. Questa venne fatta inizialmente da COSTA Antonino, “poi i soldi se li prendevano loro, PIMPO, CAVO’, ... e poi sono rimasti a GALLI”. Il collaboratore ha, quindi, dichiarato che AVERSA Giuseppe, che egli conosceva e con il quale era in ottimi rapporti, si lamentò con lui del fatto che oltre a pagare il pizzo, “andavano pure a fare dei battesimi, matrimoni, [...] e neanche pagavano alcuni”. In tale occasione egli seppe che l’AVERSA aveva contatti con RIGANO Antonino , MANCUSO Antonino , MAROTTA Gaetano , ma non avendo egli mai assistito alla consegna del denaro, non poteva sapere chi fossero coloro incaricati di riscuotere la tangente (“non ricordo se era un milione al mese, cinquecento”) e, in particolare, con riferimento agli imputati MAROTTA, MANCUSO e RIGANO (riguardo ai quali il Pubblico Ministero ha contestato all’imputato di averli indicati in precedenza, nelle dichiarazioni rese agli inquirenti l’11-3-1994, come esattori del “pizzo” nel clan “GALLI”), il collaboratore ha dichiarato che “può essere che andavano o che non andavano nessuno dei tre”.

RIZZO Rosario  (sentito alle udienze del 4-6-1996 e del 10-6-1996) ha dichiarato che quando “sono usciti fuori GALLI, PIMPO, CAVO’ Domenico, [...] e hanno fatto la guerra a COSTA Gaetano ”, nel periodo delle scarcerazioni del maxiprocesso, “dopo che COSTA non contava più, [...] loro si sono presi tutti i soldi di COSTA, mio cugino [PIMPO Salvatore], CAVO’ Domenico e GALLI: quelli di BELLAMACINA, quelli di COSTANTINO, e si sono divisi tra di loro questi soldi”. Anche nell’estorsione ai danni del titolare del ristorante LA MACINA subentrarono, pertanto, “GALLI, mio cugino e CAVO’”. Il collaboratore ha aggiunto di aver saputo da GALLI Luigi che si recava lui personalmente a riscuotere il “pizzo” dal gestore del ristorante, circostanza che gli venne confermata pure da quest’ultimo. Una volta, infatti, egli non voleva pagare un pranzo ed il padrone del ristorante gli disse “vidi chi qua Luigi si pigghia i soddi”. Il collaboratore ha aggiunto che quando il cugino PIMPO Salvatore venne arrestato nel 1988 per il tentato omicidio di CIRAOLO Claudio  (ai dati forniti dal D.A.P. e dalla sentenza più volte citata a carico del coimputato FEDERICO Francesco  risulta che ciò avvenne il 17-3-1988) “io gli ho fatto il colloquio a mio cugino e lui mi ha detto: vedi che ci sono questi soldi da dare..., parla con Luigi [GALLI] e i dividiti. [...] E io mi sono preso questi soldi, diciamo, di COSTANTINO, GALLI si è preso quello di BELLAMACINA e quello del LA MACINA”.

CASTORINA Pasquale  (sentito all’udienza del 20-5-1996) ha dichiarato di aver saputo nel 1990, quando iniziò a frequentare la casa di SPARACIO Luigi  e, qualche volta, anche quella del GALLI, che il titolare del ristorante LA MACINA prima pagava il “pizzo” a COSTA Gaetano , mentre, dopo che il COSTA venne emarginato, i soldi della tangente, “mi sembra [...] 500.000 lire al mese”, “so che se li prendeva GALLI Luigi  o quantomeno i suoi affiliati”.

Ritiene questa Corte che, alla luce delle dichiarazioni dei suddetti collaboratori di giustizia, sia certa la prova della colpevolezza del solo imputato GALLI Luigi , mentre gli altri imputati MAROTTA Gaetano  e MANCUSO Antonino  vanno mandati assolti, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato di estorsione ai danni di AVERSA Giuseppe, loro contestato al capo “59” della rubrica, per non aver commesso il fatto; va dichiarato, viceversa, non doversi procedere nei confronti di RIGANO Antonino , essendo il reato a lui ascritto estinto per morte del reo, avvenuta, come da certificato di morte in atti, il 29-7-1996.

Non vi può essere dubbio che AVERSA Giuseppe, titolare del ristorante LA MACINA, sia stato sottoposto ad estorsione. Le concordi dichiarazioni di tutti i collaboratori sopra indicati, che verranno meglio esaminate in seguito, hanno trovato, infatti, significativi elementi di conferma nella deposizione della stessa vittima. Si è già sottolineato, quando si sono effettuate alcune premesse di ordine metodologico sui criteri di valutazione della prova ed in altri casi analoghi (vedi, ad esempio, il tentato omicidio di VITALE Alfio, l’estorsione ai danni di D’ANGELO Francesco o quella ai danni di GIUTTARI Placido), che sarebbe arduo pensare che le parti offese di azioni illecite di natura estorsiva, le quali furono indotte a soggiacere alle pretese del sodalizio criminoso proprio in considerazione della forza di intimidazione da questo promanante, possano superare improvvisamente tutte le paure e collaborare con la giustizia senza più alcuna remora. In verità, casi di tal tipo sono molto sporadici, mentre l’esperienza insegna che solitamente le vittime del reato di estorsione perpetrato da sodalizi criminosi nella forma del racket o in altre forme similari, rendono agli organi inquirenti dichiarazioni vaghe e reticenti. In una situazione quale quella sopra descritta si devono allora considerare validi elementi di riscontro anche dichiarazioni le quali non confermano direttamente le accuse ma che, valutate nel complessivo contesto circostanziale, appaiono adeguatamente valorizzabili come elementi sintomatici dell’esistenza di un fenomeno estorsivo. Nel caso di specie, si possono trarre, invero, dalle dichiarazioni di AVERSA Giuseppe, alcuni elementi che indirettamente e velatamente confermano l’assunto secondo cui il ristoratore fu sottoposto ad estorsione. Il teste, escusso all’udienza del 26-9-1995, pur avendo dichiarato di avere regolarmente denunciato l’unico fatto di natura estorsiva che molti anni prima lo aveva visto vittima, così determinando la condanna dei colpevoli, ha ammesso che il suo locale era frequentato anche da persone della malavita, che egli conosceva “da quando erano bambini”, quali GALLI Luigi , che era un suo cliente, e SPARACIO Luigi . Il teste ha aggiunto che “sapendo che persone sono, ragazzi che li ho visti crescere nel LA MACINA, [...] li trattavo come posso..., come tratto gente..., che le devo dire ?... clienti particolari”. Alla domanda, infine, se egli effettuava degli sconti a tali soggetti esclusivamente perché li conosceva da piccoli, il teste ha esclamato “certo, signori miei, lo sappiamo poi, l’importanza che aveva GALLI Luigi , che aveva Gino SPARACIO, gente che si facevano rispettare”. Il teste, allora, pur asserendo di non aver ricevuto richieste di natura estorsiva ulteriori rispetto a quella molto tempo prima denunciata, ha fatto esplicito e significativo riferimento all’esistenza di una situazione che condizionava la sua attività commerciale e lo induceva a praticare sconti particolari nei confronti di determinati soggetti “di rispetto”, che avevano “importanza” nella vita cittadina, non certamente per i loro meriti ma evidentemente quali esponenti di sodalizi criminali capaci di incutere timore e di creare situazioni di soggezione. L’aperta denuncia dell’esistenza di una simile situazione, che costituisce il presupposto essenziale perché possa attecchire un fenomeno estortivo costituisce, allora, un elemento indiziario di grande rilievo a sostegno della fondatezza del superiore assunto.

Analizzando, poi, più approfonditamente le dichiarazioni dei diversi collaboratori, è facile notare che tutti, ad eccezione del solo SANTACATERINA, le cui accuse sono piuttosto laconiche, ma non prive di rilievo essendo intervenute prima di quelle degli altri collaboratori, hanno descritto in modo perfettamente conforme la medesima vicenda che portò il clan “GALLI”, dopo l’emarginazione di COSTA Gaetano  e la morte di CAVO’ Domenico e di PIMPO Salvatore, ad assumere la gestione di alcune estorsioni, tra le quali anche quella ai danni del titolare del ristorante LA MACINA, che erano state ideate e perpetrate nell’ambito delle attività criminose della famiglia “COSTA”. Si tratta di un racconto del tutto verosimile e coerente con lo svolgimento delle vicende relative alla criminalità organizzata messinese, che sono state più ampiamente descritte nella parte storica introduttiva alla trattazione dei singoli delitti. Si possono, inoltre, ravvisare straordinari elementi di analogia con quanto esposto anche con riferimento ad altre estorsioni come quella ai danni di FRANCHINA Francesco, o quella ai danni di BELLAMACINA Antonino.

Non può dubitarsi, poi, che MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi  e RIZZO Rosario  siano soggetti sufficientemente attendibili, che certamente dovevano essere a conoscenza dei fatti narrati. MARCHESE Mario  e SPARACIO Luigi  erano, infatti, gli autorevoli capi di due dei maggiori clan cittadini, che furono anche, per certi periodi, alleati del clan “GALLI”, sicché essi furono protagonisti e diretti osservatori di quelle vicende che portarono prima all’esautoramento del COSTA, poi alla morte del CAVO’ e, quindi, a quella del PIMPO. Come si è già evidenziato a proposito dell’estorsione ai danni di FRANCHINA Francesco, non deve, allora, meravigliare che potessero conoscere quali erano i proventi illeciti di natura estortiva del clan “GALLI”, non solo in considerazione dei continui rapporti, segnati da un susseguirsi di contrasti e di alleanze, che vi furono nel tempo tra i diversi clan, ma anche perché, in realtà, l’assegnazione dell’estorsione al gruppo di “Giostra”, vale a dire al clan “PIMPO - GALLI”, avvenne in un momento nel quale vi era concordia tra i diversi gruppi sotto la direzione unitaria di CAVO’ Domenico, sicché MARCHESE Mario  e SPARACIO Luigi , entrambi organicamente inseriti in tale più ampia coalizione, poterono certamente acquisire una conoscenza diretta di tali vicende, che costituirono il presupposto perché, alla morte del PIMPO, tali estorsioni fossero gestite dal clan “GALLI”, che raccolse in qualche modo l’eredità del gruppo diretto dal PIMPO. Come si è già evidenziato quando si è trattata l’estorsione ai danni di FRANCHINA Francesco, è, inoltre, perfettamente comprensibile che, in generale, vi fosse tra i diversi sodalizi criminosi uno scambio di conoscenze sulle rispettive attività estortive, poco rilevando che, ad esempio, il MARCHESE non abbia ricordato con sicurezza da chi apprese alcuni particolari del fatto, poiché in un sistema, quale quello operante a Messina, nel quale non vi era una rigida suddivisione territoriale di competenze tra i vari gruppi criminosi, era fondamentale una continua comunicazione tra i clan, affinché si potesse evitare, attraverso un passaggio osmotico di conoscenze, l’insorgere di pericolosi conflitti o la sovrapposizione di iniziative illecite. Verosimile è, infine, la circostanza che SPARACIO Luigi  abbia potuto apprendere, così come da lui riferito, alcuni particolari del fatto dallo stesso AVERSA Giuseppe, tenuto conto che quest’ultimo ha ammesso di conoscerlo da tempo e di avere sempre usato nei suoi confronti un trattamento di riguardo, che potrebbe giustificare una sua richiesta di aiuto per far cessare alcune forme di taglieggiamento troppo gravose. La peculiare attendibilità delle dichiarazioni di RIZZO Rosario  discende, poi, dal fatto che questi apparteneva, con un ruolo, peraltro, di sicuro prestigio, proprio al clan “PIMPO - GALLI”, che assunse, secondo le unanimi dichiarazioni di tutti i suindicati collaboratori, la gestione di tale estorsione dopo l’estromissione di COSTA Gaetano  e, in tale sua veste, poteva conoscere i fatti da una prospettiva privilegiata. Minor rilievo va, viceversa, attribuito alle dichiarazioni di CASTORINA Pasquale , le cui conoscenze, a differenza di quelle degli altri tre collaboratori suindicati, sono mediate e, comunque, acquisite in un tempo molto successivo rispetto ai fatti narrati.

Le accuse nei confronti di GALLI Luigi , quale capo del clan che gestì, da un certo momento in poi, l’estorsione ai danni di AVERSA Giuseppe, trovano, infine, piena corrispondenza nel carattere rigidamente gerarchico che caratterizzava, come si è potuto meglio evidenziare quando si è parlato in generale del reato associativo (vedi a pag. 432 e segg.), l’organizzazione dei diversi gruppi criminosi, in quanto si deve ritenere che l’imputato, che aveva un controllo totale della vita del clan da lui diretto, fosse responsabile anche delle attività illecite gestite dal gruppo, specie se si considera che, nel caso di specie, non si trattava di un fatto delittuoso riconducibile all’iniziativa di qualcuno dei suoi affiliati, bensì di un’attività criminosa attribuita alla gestione del clan e, di conseguenza, posta sotto la direzione del suo capo, a seguito dei mutati rapporti di forza all’interno della criminalità organizzata messinese.

Di fronte ad un quadro probatorio coerente ed omogeneo quale quello suesposto, la difesa del GALLI, il quale ha affermato, all’udienza del 18-11-1996, di essere legato con AVERSA Giuseppe solo da un rapporto di amicizia, risulta debole e poco convincente. Alla luce delle superiori considerazioni, le collimanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati appaiono a questa Corte idonee a fornire prova adeguata della partecipazione al fatto dell’imputato GALLI Luigi , del quale va, pertanto, affermata la responsabilità per il reato di estorsione ai danni di AVERSA Giuseppe, di cui al capo “59” della rubrica, con l’aggravante contestata.

Occorre, infine, precisare, così come evidenziato con riferimento all’estorsione ai danni di FRANCHINA Francesco, che, sotto il profilo temporale, può ritenersi raggiunta la prova della consumazione del reato di estorsione solo a partire dal 19 maggio 1990, data nella quale fu ucciso PIMPO Salvatore, poiché sia MARCHESE Mario  che SPARACIO Luigi  hanno chiaramente collocato dopo tale evento la gestione dell’estorsione da parte del clan “GALLI”. Il solo RIZZO Rosario  fa, invero, retroagire l’acquisizione della gestione dell’estorsione da parte del GALLI al momento dell’arresto del PIMPO avvenuto il 17-3-1988, ma questo unico contributo probatorio non appare idoneo a fornire certezze sul punto, anche perché appare poco verosimile che il PIMPO, che sarebbe uscito dal carcere pochi mesi dopo, il 12-11-1988, si sia spogliato di tali proventi illeciti. Non può, infine, rilevare la circostanza che anche prima della morte del PIMPO, data dopo la quale, comunque, sembra certo che la gestione dell’estorsione passò al gruppo di GALLI Luigi , quest’ultimo e PIMPO Salvatore erano alleati, poiché la presenza, come si è visto, di ampie aree di autonomia godute dai gruppi, a loro volta fortemente gerarchizzati, operanti all’interno dei diversi clan non, consente di attribuire automaticamente ad un gruppo o al capo di questo, senza una verifica specifica, attività criminose riferibili direttamente ad altro gruppo facente parte dello stesso clan, specie se si considera che, come si è visto, nel caso del clan “PIMPO - GALLI”, fu il PIMPO che, almeno fino ad un certo momento, rivestì, probabilmente, un ruolo preminente.

Le accuse nei confronti di MAROTTA Gaetano  e di MANCUSO Antonino  non appaiono, viceversa, dotate di sufficiente affidabilità. Quanto alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , appare chiaro dal loro tenore che il collaboratore ha avanzato, con riferimento alla posizione del MAROTTA e del MANCUSO, delle mere supposizioni, prive di qualsiasi valore probatorio, sulla base dell’appartenenza di entrambi gli imputati al clan “GALLI”, tanto che lo stesso SPARACIO ha chiarito di non potere escludere che altri fossero gli “esattori” dell’estorsione. Le accuse nei confronti di MAROTTA Gaetano  provengono allora, solo dalle laconiche dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, mentre quelle nei confronti di MANCUSO Antonino  esclusivamente dalle dichiarazioni di MARCHESE Mario  che, proprio sul punto della partecipazione del MANCUSO al fatto, appaiono, peraltro, come si è osservato, in qualche modo contraddittorie. In entrambi i casi, allora, le dichiarazioni di accusa, di ridotta attendibilità intrinseca e provenienti da un solo collaboratore di giustizia, non possono ritenersi sufficienti, in mancanza di un qualsiasi riscontro esterno, a fondare l’accertamento di colpevolezza degli imputati e, di conseguenza, MAROTTA Gaetano  e MANCUSO Antonino  vanno assolti, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato loro ascritto al capo “59” della rubrica, con riferimento all’estorsione ai danni di AVERSA Giuseppe, per non aver commesso il fatto.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.