2.3.4.9. Estorsione ai danni di Costantino Fortunato Mario, titolare della società “Mondial Market” a r.l.

L’estorsione ai danni di COSTANTINO Fortunato Mario, amministratore della “MONDIAL MARKET” s.r.l., società che si occupava di vendite a domicilio di vasellame, posate, porcellane e cristalli, è stata rivelata agli inquirenti da alcuni collaboratori di giustizia, sulle cui dichiarazioni si fonda l’accusa nei confronti degli imputati GALLI Luigi  e RIZZO Rosario .

MARCHESE Mario  (sentito alle udienze del 23-9-1996 e del 2-10-1996) ha dichiarato che, così come aveva dichiarato in relazione all’estorsione ai danni del titolare del ristorante LA MACINA, anche l’estorsione ai fratelli COSTANTINO faceva parte di quelle attività illecite perpetrate inizialmente nell’ambito della famiglia “COSTA”; quando vi fu “la discesa di COSTA”, detta estorsione passò ai gruppi riuniti sotto CAVO’ Domenico, i quali “si sono suddivisi tutte queste cose qua”. Quando poi egli uscì dal carcere nel 1990 - 1991 (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il MARCHESE fu ammesso al beneficio degli arresti domiciliari il 28-5-1990 e fu, quindi, liberato il 23-1-1991) seppe che “questo era sotto estorsione da parte di GALLI, che pagava 500.000 lire mi sembra”. Quanto al momento in cui i fratelli COSTANTINO iniziarono a pagare la tangente al GALLI, il collaboratore ha dichiarato “penso dopo la morte pure di PIMPO, di CAVO’”. Egli, comunque, seppe che alla fine pagava al GALLI perché, poco tempo dopo essere stato scarcerato, ricevette la visita di SPARACIO Luigi , il quale gli chiese il favore di parlare con GALLI Luigi , con il quale egli era in stretti rapporti, anche perché abitava nella stessa zona, affinché i fratelli COSTANTINO, che erano suoi amici, non pagassero più. Egli parlò, pertanto, con GALLI Luigi , il quale gli confermò che i fratelli COSTANTINO pagavano a lui il pizzo mensile ed acconsentì alla richiesta dello SPARACIO.

SPARACIO Luigi  (sentito alle udienze dell’8-10-1996 e del 16-10-1996) ha affermato che “tutti i pacchisti che c’erano a Messina”, tra i quali anche i fratelli COSTANTINO, titolari della MONDIAL MARKET, “mandavano tutti i soldi a COSTA Gaetano ”. Dopo l’estromissione di COSTA, “il COSTANTINO faceva parte di quelli là che abbiamo imposto, sia io, il CAVO’, il PIMPO e il GALLI, di non mandare soldi a COSTA Gaetano  e questo qua pagava 500.000 lire al mese e glieli dava a loro, a GALLI e mi ricordo, all’epoca, a RIZZO Rosario , che erano vicino a noi. [...] Poi sono entrato in ottimi rapporti col COSTANTINO Fortunato e sono andato a parlare sia col GALLI e con RIZZO e non ha pagato più”. Egli si interessò perché con COSTANTINO “abbiamo intrapreso un rapporto lavorativo”, “prima avevamo intrapreso il rapporto di amicizia” e “nel ’91 abbiamo fatto una società a Latina”; inoltre “mio fratello [...] era uno che lavorava con COSTANTINO”.

PARATORE Vincenzo (sentito alle udienze del 12-3-1996 e del 12-4-1996) ha dichiarato che nell’anno 1988, mentre egli si trovava latitante, avendo notato la pubblicità della MONDIAL MARKET in televisione, mandò una lettera minatoria. Successivamente venne, però, richiamato da SPARACIO Luigi  e da CAMBRIA Placido, i quali gli dissero di lasciare perdere perché era andato a trovarli GALLI Luigi , con il quale essi erano allora in buoni rapporti, e questi fece presente che la MONDIAL MARKET già pagava a lui. Il collaboratore ha precisato di non aver scritto personalmente la lettera, ma di averla fatta scrivere ad altre persone , poiché la sua calligrafia era facilmente riconoscibile (circostanza che getta qualche sospetto sulle dichiarazioni del PARATORE), e la spedì, quindi, per posta. Egli, quando seppe che la MONDIAL MARKET era sottoposta ad estorsione da parte di GALLI Luigi , come è costume nell’ambiente malavitoso, non continuò più il tentativo di estorsione.

L’imputato RIZZO Rosario  ha, infine, dichiarato (sentito all’udienza del 4-6-1996) che “dopo che sono usciti tutti fuori GALLI, PIMPO, CAVO’ Domenico”, costoro si unirono “e hanno fatto la guerra a COSTA Gaetano ”. Quando COSTA non contò più, “loro si sono presi tutti i soldi di COSTA, [...] quelli di BELLAMACINA, quelli di COSTANTINO, e si sono divisi tra di loro questi soldi”. “Quando poi nell’88 mio cugino è stato arrestato per il tentato omicidio di Claudio CIRAOLO (l’arresto del PIMPO avvenne, come si è detto, il 17-3-1988), io gli ho fatto il colloquio a mio cugino e lui mi ha detto: vedi che ci sono questi soldi da dare..., parla con Luigi [GALLI] e i dividiti. [...] E io mi sono preso questi soldi diciamo di COSTANTINO, GALLI si è preso quello di BELLAMACINA e quello del LA MACINA”. GALLI, pertanto, “non c’entra niente in questa storia”, anche se era “consapevole” in quanto “quelli soldi erano di tutti, diciamo, noi; solo che quelli soldi li prendevamo noi”. La cosa continuò in tal modo fino al 1989, in quanto “dopo io questi soldi qua glieli mandavo a quei ragazzi che avevano fatto l’omicidio di CALIO’ Antonino (tale delitto avvenne il 15-11-1989 e le indagini svolte dalle forze dell’ordine consentirono di arrestare i colpevoli quello stesso giorno), a BONANNO e a RAGNO. Il collaboratore ha aggiunto che si era allora in una fase di pacificazione tra i gruppi e siccome il COSTANTINO gestiva a Messina una sala da gioco, quella in via Fata Morgana, nella quale era interessato lo SPARACIO, quest’ultimo si rivolse “a quelli del gruppo GALLI” dicendo “sti soldi qua si debbono lasciare. A me mi chiama Gino LEARDI [LEARDO Luigi ], perché faceva anche, ormai, parte pure lui, diciamo, nel gruppo Mario MARCHESE, con GALLI”, ma il RIZZO ha dichiarato che egli non volle cedere alle richieste dello SPARACIO, perché quei soldi erano destinati “a quei ragazzi che sono in carcere e che sono rovinati di galera”. Egli si recò, allora, a fare il colloquio con GALLI Luigi , anzi, con il proprio cugino FEDERICO Francesco  ed ebbe, così, modo di parlare con GALLI Luigi , il quale gli disse “non gli dare niente a nessuno” e si rimase d’accordo che “quando usciva lui parlava lui. Lui è uscito con il condono, mi sembra nel ’90 (dai dati forniti dal D.A.P risulta che GALLI Luigi  fu scarcerato il 18-1-1991), e poi se l’è vista lui, io l’ho lasciata e poi non lo so come è finita, cioè io so che questi soldi sono stati bloccati, a quei ragazzi non ci sono arrivati più”.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia certa la prova della colpevolezza di entrambi gli imputati, GALLI Luigi  e RIZZO Rosario  in ordine al reato di estorsione ai danni di COSTANTINO Fortunato Mario, titolare della società MONDIAL MARKET, loro contestato al capo “65” della rubrica.

Va, anzitutto, osservato che il COSTANTINO fu certamente sottoposto ad estorsione. Le concordi dichiarazioni di tutti i collaboratori sopra indicati, che verranno meglio esaminate in seguito, hanno trovato, infatti, significativi elementi di conferma nella deposizione della stessa vittima. Si è già sottolineato, quando si sono effettuate alcune premesse di ordine metodologico sui criteri di valutazione della prova ed in altri casi analoghi (vedi, ad esempio, il tentato omicidio di VITALE Alfio, l’estorsione ai danni di D’ANGELO Francesco, quella ai danni di GIUTTARI Placido, quella ai danni di AVERSA Giuseppe), che sarebbe arduo pensare che le parti offese di azioni illecite di natura estorsiva, le quali furono indotte a soggiacere alle pretese del sodalizio criminoso proprio in considerazione della forza di intimidazione da questo promanante, possano superare improvvisamente tutte le paure e collaborare con la giustizia senza più alcuna remora. In verità, casi di tal tipo sono molto sporadici, mentre l’esperienza insegna che solitamente le vittime del reato di estorsione perpetrato da sodalizi criminosi nella forma del racket o in altre forme similari, rendono agli organi inquirenti dichiarazioni vaghe e reticenti. In una situazione quale quella sopra descritta si devono allora considerare validi elementi di riscontro anche dichiarazioni le quali non confermano direttamente le accuse ma che, valutate nel complessivo contesto circostanziale, appaiono adeguatamente valorizzabili come elementi sintomatici dell’esistenza di un fenomeno estorsivo. Nel caso di specie, si possono trarre, invero, dalle dichiarazioni di COSTANTINO Fortunato Mario, alcuni elementi che non troppo velatamente confermano l’assunto secondo cui l’imprenditore fu sottoposto ad estorsione. Già si sono, invero, esaminate le dichiarazioni del teste per il rilievo che esse assumono nella prova del reato associativo (vedi pag. 432 e segg.), ma è opportuno riportarle qui brevemente. Il COSTANTINO, escusso all’udienza del 23-10-1995, ha negato di avere ricevuto richieste di denaro aventi natura estorsiva, ma ha ammesso di avere più volte (7 - 8 volte l’anno) ricevuto la visita presso il suo esercizio commerciale di individui ai quali regalava della merce del valore commerciale di 600.000 o 700.000 lire, perchémi rendevo conto che erano persone che mi incutevano un po’ di timore”. Il teste ha, quindi, aggiunto che talvolta tali soggetti effettuavano anche “collette per i detenuti”, e che egli consegnava a loro delle somme di denaro di entità certamente non modesta (dalle 200.000 alle 400.000 lire)perché io mi intimorivo”, spiegando che non avrebbe potuto consegnare somme più piccole poiché “10.000 quando vengono i drogati, ma quando vengono certe persone non è...” e che, peraltro, egli neppure conosceva chi fossero i soggetti ai quali consegnava il denaro, così facendo comprendere come fosse totale e incondizionata la sua soggezione al crimine (PRES: “Queste somme a chi le dava?” TESTE: “E non lo so, perché non è che... ne veniva tanti lì, non è che veniva sempre una persona e io potevo sapere”). Indiscutibile è, comunque, la consapevolezza del teste che le suddette richieste di denaro provenivano dalla criminalità organizzata, sia per le significative notazioni, sopra brevemente riassunte, sulla capacità di intimidazione dei personaggi che se ne facevano portatori, sia perché il teste ha dichiarato di non essersi mai lamentato di tali fatti con SPARACIO Luigi , che egli conosceva bene, tanto che costituì successivamente insieme a lui una società con sede a Latina, aggiungendo, però, di essere convinto che questi fosse al corrente del fatto che egli subiva richieste di denaro, poiché, a suo avviso, esse provenivano dal medesimo ambiente di criminalità organizzata al quale questi apparteneva. Il teste, allora, pur asserendo di non aver ricevuto richieste di natura estorsiva, ha fatto esplicito e significativo riferimento all’esistenza di una situazione che condizionava la sua attività commerciale e lo induceva a corrispondere denaro a persone sconosciute a titolo chiaramente estortivo.

La più efficace e completa ricostruzione dell’episodio delittuoso, cui occorre fare riferimento per valutare le posizioni individuali dei due imputati, è stata fornita dal collaboratore RIZZO Rosario , il quale ha descritto tutta la vicenda estorsiva ed ha ammesso le proprie colpe. La confessione del RIZZO è precisa, circostanziata, coerente, così da rivelare già solo per il suo contenuto, la provenienza da persona che ebbe una parte diretta nell’azione delittuosa, così da poterne conoscere con grande accuratezza lo svolgimento. Sembra, pertanto, da escludere, in considerazione del tenore delle dichiarazioni dell’imputato, ogni intento autocalunniatorio e ciò appare sufficiente per ritenere la confessione pienamente affidabile e per fondare su di essa l’accertamento di responsabilità del RIZZO. Va, inoltre, osservato che RIZZO Rosario  è stato accusato anche da SPARACIO Luigi , che è soggetto sicuramente attendibile in relazione all’estorsione in esame, in quanto, da un lato, la vicenda che condusse all’assegnazione dell’estorsione al gruppo di “Giostra”, vale a dire al clan “PIMPO - GALLI”, avvenne in un momento nel quale vi era concordia tra i diversi gruppi sotto la direzione unitaria di CAVO’ Domenico, sicché lo SPARACIO, che era organicamente inserito in tale più ampia coalizione, ne poté certamente acquisire una conoscenza diretta e dall’altro, soprattutto, lo stesso collaboratore ha riferito che egli intervenne direttamente presso il clan “GALLI” al fine di far cessare l’estorsione, essendo il COSTANTINO divenuto, frattanto, un suo amico, e tale fatto, che risulta, come si vedrà, sufficientemente riscontrato, ben può essere stato occasione per apprendere chi, all’interno di quel clan, fosse direttamente interessato all’estorsione. Le dichiarazioni di SPARACIO Luigi  corroborano, pertanto, in modo indiscutibile la confessione dell’imputato e contribuiscono, insieme alla deposizione della parte offesa, a formare un solido ed omogeneo quadro probatorio di accusa, certamente idoneo per l’affermazione di colpevolezza del RIZZO in relazione al reato a lui ascritto al capo “65” della rubrica con l’aggravante oggettiva contestata.

Non possono sussistere dubbi neppure sulla partecipazione al fatto dell’imputato GALLI Luigi , quale capo del clan che gestì l’estorsione. Il RIZZO ha, invero, affermato che il GALLI fu estraneo a tale delitto, ma ha poi, riferito delle circostanza che indiscutibilmente conducono ad affermare anche la sua responsabilità penale. Questi, infatti, secondo il racconto del RIZZO, partecipò all’iniziale spartizione delle estorsioni, tra le quali anche quella ai danni di COSTANTINO Fortunato Mario, che erano di pertinenza del clan “GALLI” e ciò già appare indice del fatto che il GALLI aveva la piena disponibilità di tale estorsione, anche se poi la sua gestione fu affidata a RIZZO Rosario . Ancora più significative sono le successive vicende, poiché fanno comprendere ancor più chiaramente che tale estorsione, era posta sotto la sua direzione, mentre nessun rilievo può avere la circostanza, valorizzata dal RIZZO per affermare l’estraneità del GALLI al fatto, che questi non percepiva i proventi illeciti che ne venivano tratti. Essi vennero, infatti, in un primo tempo, intascati dal RIZZO e successivamente destinati, secondo quanto ha riferito lo stesso RIZZO, a BONANNO Rosario  e RAGNO Antonio , proprio in quanto affiliati del clan diretto dal GALLI, nel cui interesse avevano compiuto un delitto gravissimo per il quale erano stati arrestati ed era facile prevedere una loro lunghissima detenzione. L’estorsione venne, infine, a cessare per volontà del GALLI, il quale ritenne di poter accedere alle richieste in tal senso avanzate da SPARACIO Luigi , con il quale era in quel periodo in buoni rapporti. Tale fatto conferma, allora, senza possibilità di equivoci, che era il GALLI a gestire l’estorsione, tanto da potere disporre a suo piacimento di farla cessare. Ciò dipende, naturalmente, dal carattere rigidamente gerarchico che caratterizzava, come si è potuto meglio evidenziare quando si è parlato in generale del reato associativo (vedi a pag. 432 e segg.), l’organizzazione dei diversi gruppi criminosi, in quanto si deve ritenere che l’imputato, che aveva un controllo totale della vita del clan da lui diretto, fosse responsabile anche delle attività illecite gestite dal gruppo, ma, nel caso di specie, si ha un chiaro riscontro alla superiore affermazione proprio analizzando le vicende attraverso cui si svolse l’estorsione. Va osservato che il fatto riferito dal RIZZO in ordine ad un intervento di SPARACIO Luigi  in favore del COSTANTINO ha trovato conferma sia nella parole di SPARACIO Luigi , sia in quelle di MARCHESE Mario , il quale ha sostenuto di aver fatto da tramite tra lo SPARACIO ed il GALLI, affermazione che sembra riscontrata dal fatto che, secondo il racconto del RIZZO, fu LEARDO Luigi , vale a dire un uomo di MARCHESE, ad avvicinarlo, quando ancora il GALLI era detenuto, per chiedergli di far cessare l’estorsione. E’, d’altronde, pienamente verosimile che lo SPARACIO sia intervenuto in favore del COSTANTINO, in virtù degli assodati rapporti economici e personali esistenti tra i due, estrinsecatisi, proprio in quel periodo, nella partecipazione del primo ad una società commerciale costituita a Latina dal secondo.

Le dichiarazioni di accusa avanzate da RIZZO Rosario  nei confronti di GALLI Luigi , precise, circostanziate, coerenti e del tutto verosimili, appaiono dotate di una peculiare attendibilità, non solo perché rese da un soggetto che fu un sicuro protagonista del fatto e che ne poté conoscere l’intero svolgimento, ma anche in considerazione dei rapporti criminali esistenti tra il GALLI ed il RIZZO. Quest’ultimo, infatti, apparteneva proprio al clan diretto dal primo, al cui interno rivestiva una posizione di sicuro prestigio, anche se subalterna rispetto al GALLI, sicché poteva conoscere meglio di chiunque altro quale fosse in generale il modello organizzativo adottato dal clan nella gestione delle estorsioni e quale fosse stato, in particolare, il ruolo svolto dal GALLI nella estorsione in esame. Le dichiarazioni del RIZZO hanno trovato, poi, conferma nelle dichiarazioni, a dire il vero piuttosto generiche, di PARATORE Vincenzo e, soprattutto in quelle, ben più attendibili, di SPARACIO Luigi  e di MARCHESE Mario , i quali hanno spiegato in modo coerente, in relazione alla già richiamata vicenda relativa all’intervento in favore del COSTANTINO, come siano venuti a conoscenza di specifiche circostanze relative a tale estorsione. Come è stato evidenziato in casi consimili, è, inoltre, perfettamente comprensibile che, in generale, vi fosse tra i diversi sodalizi criminosi uno scambio di conoscenze sulle rispettive attività estortive, poiché in un sistema, quale quello operante a Messina, nel quale non vi era una rigida suddivisione territoriale di competenze tra i vari gruppi criminosi, era fondamentale una continua comunicazione tra i clan, affinché si potesse evitare, attraverso un passaggio osmotico di conoscenze, l’insorgere di pericolosi conflitti o la sovrapposizione di iniziative illecite.

Alla luce delle superiori considerazioni, le collimanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati appaiono a questa Corte idonee a fornire prova adeguata della partecipazione al fatto dell’imputato GALLI Luigi , del quale va, pertanto, affermata la responsabilità per il reato di estorsione ai danni di COSTANTINO Fortunato Mario, di cui al capo “65” della rubrica, con l’aggravante contestata.

Al RIZZO va concessa, poi, l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, da considerare prevalente sull’aggravante. Nel caso di specie sussistono, invero, tutti i requisiti richiesti dalla norma e più approfonditamente analizzati nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.). Il RIZZO si è, infatti, dissociato dal mondo criminale di appartenenza ed ha reso ampie dichiarazioni rivelatesi di grande importanza non solo per la conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, ma anche per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi delitti. Con riferimento, inoltre, all’episodio criminoso del quale occorre al momento occuparsi, le sue dichiarazioni, anche se intervenute in presenza di diverse altre fonti di accusa, hanno dato un significativo e concreto contributo alla ricostruzione dei fatti ed all’accertamento della responsabilità del coimputato, chiarendo la vicenda in esame in ogni sua aspetto e fornendo significative notazioni sulle prassi operative all’interno del clan “GALLI”. Alla luce di quanto sopra esposto non possono, pertanto, esservi dubbi sulla meritevolezza del RIZZO a ricevere il trattamento di speciale favore riservato ai collaboratori di giustizia.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.