2.3.4.10. Estorsione ai danni di Vinci Giovanni, titolare della società alimentare “Vinci”
Fonti di accusa nei confronti di GALLI Luigi , imputato dell’estorsione che sarebbe stata commessa nei confronti di VINCI Giovanni, titolare della società alimentare VINCI, sono costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MARCHESE Mario e SPARACIO Luigi .
MARCHESE Mario (sentito all’udienza del 23-9-1996) ha dichiarato di aver saputo da MULE’ Giuseppe , quando questi, dopo l’uccisione di RIZZO Letterio (fatto avvenuto il 5-2-1991), passò dal clan “GALLI” al suo clan, che il supermercato SIGMA dei fratelli VINCI era sotto estorsione da parte del gruppo “GALLI”. Il MULE’, in particolare, gli avrebbe detto: “qua prende un milione o due milioni, dice, qua è sicuro che li prende lui”.
SPARACIO Luigi (sentito alle udienze dell’8-10-196 e del 16-10-1996) ha dichiarato di aver saputo da MANCUSO Antonino che VINCI Giovanni, titolare del supermercato SIGMA era sotto estorsione da parte del gruppo “GALLI”. Egli apprese ciò perché aveva, a sua volta, intenzione di perpetrare un’estorsione, ma gli venne detto che “già pagava a loro”.
La presunta parte offesa, VINCI Giovanni, escussa all’udienza del 31-10-1995, ha dichiarato di aver ricevuto già nel 1981, quando era amministratore della ALIMENTARI VINCI s.r.l., minacce telefoniche e richieste estorsive, cui seguì l’incendio di due o tre furgoni. Successivamente egli divenne amministratore della VINCI FRATELLI s.r.l., società costituita nell’anno 1985 ma operante solo dall’anno successivo. In relazione all’attività imprenditoriale di quest’ultima società, il teste ha ricordato che già qualche giorno dopo l’apertura dell’esercizio commerciale sito in via Garibaldi ricevette un bigliettino estortivo, nel quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di £ 50.000.000. Altra missiva estortiva fu consegnata nel 1988 ad una commessa del punto vendita sito in via Cesare Battisti, dove, una volta fu pure incendiata una serranda. Altre telefonate minatorie vi furono nell’anno 1992, seguite dall’incendio della sua autovettura personale (per questi ultimi fatti vi è in atti sentenza di condanna a carico di MANCUSO Daniele , ROMEO Roberto e ARDIZZONE Marco, pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in data 20/29-5-1993). Egli denunciò tutti questi fatti, furono anche arrestate delle persone, ma non si piegò mai alle richieste estortive. Il teste ha dichiarato, infine, di aver conosciuto GALLI Luigi , PIMPO Salvatore e CAVO’ Domenico. Nessuno di costoro gli chiese, però, mai denaro a titolo di estorsione. In occasione di festività come il Natale o la Pasqua egli, tuttavia, mandava al GALLI “dei cesti di spesa [...] di mia spontanea volontà, perché non ho mai sopportato le imposizioni”.
Ritiene questa Corte che l’istruttoria compiuta non consente di affermare con certezza che VINCI Giovanni, titolare della società alimentare che gestisce il supermercato SIGMA, fu sottoposto ad estorsione. Gli elementi di prova raccolti sono, infatti, costituiti esclusivamente dalle dichiarazioni dei due collaboratori sopra menzionati che appaiono, nondimeno, estremamente generiche e tali da non consentire di effettuare un’efficace verifica della loro affidabilità. In particolare, non è chiaro se la fonte di informazioni del MARCHESE, vale a dire MULE’ Giuseppe , abbia riferito al collaboratore fatti di cui aveva specifica conoscenza o si sia limitato ad effettuare delle supposizioni, come sembra, peraltro, potersi desumere dalle parole dello stesso MARCHESE. Le accuse di SPARACIO Luigi sono, poi, fondate esclusivamente su un’occasionale notizia che il collaboratore avrebbe ricevuto da MANCUSO Antonino, il quale avrebbe potuto avere anche interesse, quale aderente al clan “GALLI”, di non fare intromettere lo SPARACIO in un’estorsione che il proprio clan aveva solo in animo di effettuare. Gli elementi di dubbio sopra evidenziati vengono notevolmente rafforzati dall’esame della deposizione della parte offesa. Il VINCI ha, infatti, dichiarato, da un lato, di aver sempre denunciato gli episodi di natura estortiva dei quali era rimasto vittima e non vi è motivo di non credergli, tenuto conto che egli non esitò, a quanto pare, a fare arrestare alcuni dei soggetti responsabili, e, dall’altro lato, di aver continuato a subire minacce ed attentati sino all’anno 1992, vale a dire sino ad un’epoca successiva a quella nella quale, secondo le dichiarazioni dei due collaboratori sopra citati, il VINCI sarebbe stato sottoposto ad estorsione da parte del GALLI. Ciò appare, invero, contraddittorio, poiché se il VINCI avesse già goduto della “protezione” del clan certamente, non sarebbe rimasto bersaglio di continue intimidazioni, che costituiscono, viceversa, il segno della sua ferma resistenza a piegarsi alle pretese delle organizzazioni criminose.
Tali elementi di dubbio non appaiono in alcun modo superabili ed impongono, ad avviso di questa Corte, l’assoluzione dell’imputato GALLI Luigi , anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., perché il fatto non sussiste.