2.3.4.11. Estorsione ai danni di Bellamacina Antonino, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento
L’estorsione ai danni di BELLAMACINA Antonino, titolare di un negozio di corredi e biancheria sito in via Primo Settembre a Messina, è stata rivelata agli inquirenti dal collaboratore di giustizia MARCHESE Mario , sulle cui dichiarazioni si fonda l’accusa nei confronti degli imputati GALLI Luigi , RIZZO Rosario , RIGANO Antonino , MANCUSO Antonino e dello stesso MARCHESE.
MARCHESE Mario (sentito alle udienze del 23-9-1996 e del 2-10-1996) ha dichiarato che BELLAMACINA Antonino, titolare dell’omonimo negozio, pagava il “pizzo” di £ 1.000.000 mensili a GALLI Luigi . Seppe questo perché egli si recò una volta, insieme a DI BLASI Domenico e CASTORINA Pasquale in detto negozio a prelevare della biancheria e “abbiamo preso otto o nove milioni di merce, il titolare allora non c’era, c’era il responsabile” e non pagarono. Il DI BLASI anzi disse che sarebbe tornato per fare i conti con il titolare, al quale poi mandò “un bel pesce” per “riconoscenza”. Tornarono un’altra volta, qualche giorno prima che il DI BLASI venisse ucciso, ed anche in tale occasione prelevarono della merce, di minore importo, senza pagare. Egli fu, allora, “chiamato da GALLI, che il BELLAMACINA si era rivolto a lui, dato che pagava a lui, di recuperare questi soldi che noi gli dovevamo dare”. Il MARCHESE ha, quindi, spiegato che “quello era sempre un locale di quelli che avevano [...] in precedenza unitamente al CAVO’, al PIMPO. [...] Una volta che sono morti loro, gli sono rimasti tutti a lui [a GALLI]”.
Successivamente al MARCHESE, anche altri collaboratori hanno offerto il loro contributo probatorio in ordine a tale fatto delittuoso.
SPARACIO Luigi (sentito all’udienza dell’8-10-1996) ha affermato che nell’estorsione ai danni di “BELLAMACINA è la stessa cosa di COSTANTINO, la stessa cosa di AVERSA, e poi c’era un altro, SPANO’, sempre uno che è nel ramo delle pentole, che pagava sempre a GALLI e a PIMPO Salvatore e a RIZZO; RIZZO Letterio si prendeva i soldi”. In precedenza “questi erano tutti soldi che mandavano a COSTA”, il quale non percepiva, però, un “pizzo” mensile. IL BELLAMACINA, infatti, “riforniva i familiari di quello che potevano avere di bisogno e oltre, quando COSTA aveva bisogno di soldi glieli mandava”. Lo SPARACIO ha aggiunto di avere vissuto personalmente tali fatti, poiché “quando io sono uscito dal carcere, unitamente a CAVO’, a PIMPO e a GALLI gli abbiamo tolto tutti i locali dove COSTA prendeva questi soldi, tutti, e abbiamo imposto a tutti di non mandare più soldi a COSTA Gaetano . Poi questi locali sono rimasti a PIMPO Salvatore, a GALLI Luigi , c’era anche RIZZO Rosario , che era vicino a PIMPO. [...] Poi questo qua, questo BELLAMACINA pagava al gruppo GALLI”.
CARIOLO Antonio (sentito all’udienza del 1-7-1996) ha dichiarato solamente di sapere “sempre all’interno della stessa organizzazione” che da BELLAMACINA si recavano “sovente RIZZO Rosario e PIMPO Salvatore” e che il detto commerciante di corredi “pagava a loro”. Si tratta, invero, di notizie molto generiche, delle quali il collaboratore non ha saputo indicare la fonte precisa, ed essendo per molti versi assimilabili a mere “voci” circolanti nell’ambiente delinquenziale, non possono certamente essere utilizzate a fini probatori.
GIORGIANNI Salvatore (sentito all’udienza del 28-10-1996) ha dichiarato che un giorno si trovò a casa di PIMPO Salvatore, dove c’era anche CAVO’ Domenico, e la discussione cadde su alcune cambiali firmate in favore del BELLAMACINA e che egli avrebbe dovuto onorare. Il CAVO’ ed il PIMPO gli dissero, allora, che “il BELLAMACINA è cosa nostra” e lo invitarono a recarsi da lui insieme a RIZZO Rosario . Così fece e parlò con il BELLAMACINA, il quale garantì che non avrebbe messo all’incasso quelle cambiali, cosa che poi non fece, tanto che andarono in protesto.
LA TORRE Guido (sentito all’udienza del 30-4-1996) ha dichiarato che BELLAMACINA Antonino “era sempre sotto estorsione del Toruccio PIMPO e Rosario RIZZO”. Egli seppe ciò perché il proprio cognato “Salvatore GIORGIANNI aveva un problema con delle cambiali, [...] ed egli assistette ad una discussione nella quale il Toruccio PIMPO si mise a disposizione, insieme a Rosario RIZZO”, affinché non dovesse più pagare nulla.
L’imputato RIZZO Rosario (sentito all’udienza del 4-6-1996) ha, infine, dichiarato (si tratta, in parte, delle stesse dichiarazioni già esaminate a proposito dell’estorsione a COSTANTINO Fortunato Mario) che “dopo che sono usciti tutti fuori GALLI, PIMPO, CAVO’ Domenico”, costoro si unirono “e hanno fatto la guerra a COSTA Gaetano ”. Quando COSTA non contò più, “loro si sono presi tutti i soldi di COSTA, [...] quelli di BELLAMACINA, quelli di COSTANTINO, e si sono divisi tra di loro questi soldi”. “Quando poi nell’88 mio cugino è stato arrestato per il tentato omicidio di Claudio CIRAOLO (l’arresto del PIMPO avvenne, come si è detto, il 17-3-1988), io gli ho fatto il colloquio a mio cugino e lui mi ha detto: vedi che ci sono questi soldi da dare..., parla con Luigi [GALLI] e i dividiti. [...] E io mi sono preso questi soldi diciamo di COSTANTINO, GALLI si è preso quello di BELLAMACINA e quello del LA MACINA”. Il collaboratore ha aggiunto che il BELLAMACINA pagava £ 500.000 al mese e “siccome è una persona seria, non voleva avere a che fare con nessuno: andava GALLI Luigi e se li prendeva ogni mese”.
Ritiene questa Corte che, alla luce delle dichiarazioni dei suddetti collaboratori di giustizia, sia certa la prova della colpevolezza del solo imputato GALLI Luigi , mentre gli altri imputati RIZZO Rosario , MARCHESE Mario e MANCUSO Antonino vanno mandati assolti, il primo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., gli altri due ai sensi dell’art. 530 comma 1 c.p.p., dal reato di estorsione ai danni di BELLAMACINA Antonino, loro contestato al capo “67” della rubrica, per non aver commesso il fatto; va dichiarato, viceversa, non doversi procedere nei confronti di RIGANO Antonino , essendo il reato a lui ascritto estinto per morte del reo, avvenuta, come da certificato di morte in atti, il 29-7-1996.
Non vi può essere dubbio che il commerciante di corredi e biancheria BELLAMACINA Antonino sia stato sottoposto ad estorsione. Le concordi dichiarazioni di tutti i collaboratori sopra indicati, che verranno meglio esaminate in seguito, hanno trovato, infatti, straordinari elementi di conferma nella deposizione della stessa vittima. Si è già sottolineato che sarebbe arduo pensare che le parti offese di azioni illecite di natura estorsiva, le quali furono indotte a soggiacere alle pretese del sodalizio criminoso proprio in considerazione della forza di intimidazione da questo promanante, possano superare improvvisamente tutte le paure e collaborare con la giustizia senza più alcuna remora. In una situazione quale quella sopra descritta si devono allora considerare validi elementi di riscontro anche dichiarazioni le quali non confermano direttamente le accuse ma che, valutate nel complessivo contesto circostanziale, appaiono adeguatamente valorizzabili come elementi sintomatici dell’esistenza di un fenomeno estorsivo. Nel caso di specie, si possono, tuttavia, trarre, dalle dichiarazioni di BELLAMACINA Antonino anche espliciti elementi che confermano chiaramente l’assunto secondo cui il commerciante fu sottoposto ad estorsione. Già si sono, invero, esaminate le dichiarazioni del teste per il rilievo che esse assumono nella prova del reato associativo (vedi pag. 432 e segg.), ma è opportuno riportarle qui brevemente. Il teste BELLAMACINA Antonino, escusso all’udienza del 23-10-1995, ha dichiarato di avere più volte consegnato della merce senza ricevere il pagamento del prezzo e di avere, in altre circostanze, prestato somme, anche rilevanti, di denaro, ricevendo in cambio dei titoli cambiari di nessun valore, atteso che non poteva esigerli, da parte di diversi personaggi facenti parte del clan “GALLI”, quali GALLI Luigi , CALIO’ Antonino, PIMPO Salvatore e RIZZO Rosario . Non vi è dubbio che la condotta sopra accennata avesse le caratteristiche dell’attività estorsiva, sulle cui modalità di svolgimento la deposizione del teste contiene, invero, alcune notizie, che vanno opportunamente sottolineate. Emerge chiaramente come per il sodalizio criminoso in esame non fosse più necessario porre in essere concreti atti di violenza o minaccia, ma fosse sufficiente che i singoli affiliati si proponessero come esponenti di una realtà criminale potente ed invasiva, al fine di indurre la vittima, pienamente consapevole di non potersi validamente opporre, a sottomettersi supinamente all’estorsione, consegnando merce e denaro, senza alcuna concreta prospettiva di ricevere il corrispettivo o di rientrare in possesso dei propri soldi. Il teste ha, infatti, chiarito, con specifico riferimento al PIMPO, ma intendendo, probabilmente, parlare più in generale della prassi seguita in tali casi (significativa appare, infatti, l’utilizzazione dei verbi al plurale), che “veniva, diciamo così, amichevolmente, non è che venivano per mettere in paura la persona o mi istigavano a dare per forza un qualcosa; venivano amichevolmente”, ma ha, poi, manifestato tutta la propria impotenza di fronte al volere di tali persone, affermando di non essersi potuto sottrarre ai suindicati apparenti “acquisti di merce” (P.M.: “E venivano promettendo di pagare solo che poi non pagavano?” TESTE: “Si sa..., ma alla fine che dovevo fare io? Non è che mi potevo mettere, diciamo così, allora a cercarli e a dire: vedi che tu ti hai preso questa merce”), né ai cosiddetti “prestiti di denaro” (TESTE: “Il denaro ogni tanto veniva anche il GALLI, anche il RIZZO mi ha portato pure delle cambiali, che poi io ho buttato, ho strappato, delle cambiali di un’altra persona [...]” P.M.: “Cioè gli ha scontato delle cambiali ?” TESTE: “Non è che ci potevo scontare le cambiali; le tenevo lì ferme, quando scadeva il mese mi diceva che mi portava i soldi; poi questo l’hanno ammazzato pure, in modo per cui i soldi li ho persi”). Non si discosta, poi, da quanto sin qui illustrato, la situazione specificamente descritta con riferimento a GALLI Luigi , benché il difensore dell’imputato abbia cercato di sottolineare delle peculiarità derivanti dall’esistenza di un rapporto tra il BELLAMACINA ed il proprio assistito, che sarebbe stato tale da dover fare escludere che le prestazioni del primo in favore del secondo potessero avere natura estortiva. Va, nondimeno, osservato che il teste, pur avendo affermato di avere intrattenuto un rapporto amichevole con GALLI Luigi , ha chiarito che ciò consisteva semplicemente nel fatto che questi “passava di lì più spesso”, circostanza che potrebbe far pensare ad una continuità di rapporti (verosimilmente di natura estortiva) con quest’ultimo, probabilmente assente con riferimento agli altri soggetti da lui indicati, ed ha negato che tale relazione implicasse una frequentazione più intensa (AVV: “[GALLI] si fermava nel suo negozio a parlare con lei ?” TESTE: “No, guardi, si fermava un attimo se aveva bisogno qualcosa e andava via. Ma mai neanche per andare, per dire, dalla via I° Settembre andare al caffè, da Abbate a prendere un caffè assieme a lui, mai”). Il BELLAMACINA, inoltre, pur avendo sostenuto che confidava nel fatto che il GALLI potesse saldare i debiti che aveva nei suoi confronti, ha dichiarato che egli ricevette da lui solo parte del denaro che gli spettava ed ha significativamente ricordato, per spiegare il suo comportamento sia nei confronti di GALLI Luigi che degli altri personaggi prima menzionati, di essere rimasto vittima di numerosi attentati, così facendo comprendere che egli percepiva tutti costoro come soggetti appartenenti a quel mondo prevaricatore che attraverso le minacce e le violenze tendeva ad imporre la propria volontà (PRES: “Signor BELLAMACINA, lei ha detto in definitiva, che queste persone venivano e dicevano: verrò poi a pagare; ma, essendo sincero, lei in quel pagamento ci confidava ? Confidava che avrebbero pagato ?” TESTE: “Mah, vede, nessuno vuole, diciamo così, ci confidavo, sì, per recuperare i soldi, ma...” PRES: “Siccome si è detto, però, che erano più volte: uno può confidare una volta, può confidare due volte, può confidare tre volte, ma...” TESTE: “E che potevo fare ?...Guardi che io fino a un anno e mezzo fa son venuti a casa e mi hanno bruciato la casa e hanno sbagliato pure: perciò che potevo fare io ?” PRES: “E allora - che potevo fare - in questo senso è ?” TESTE: “Non potevo fare niente. No in questo senso” PRES: “E allora in quale senso, lo spieghi lei” TESTE: “Nel senso, dico, non potevo andare a dire: mi dovete dare questi soldi. Quando andavo e quelli mi dicevano: guardi noi per ora non ce li abbiamo, non si preoccupi che glieli diamo. Che ci dovevo dire ? Infatti quando loro venivano, che volevano fatto qualche altro prestito e io ci ricordavo quello che dovevano dare e loro mi dicevano: non si preoccupi che noi facciamo fede a quello che dobbiamo dare. Ma di più di lì non posso...”). Il teste, infine, benché evidentemente sollecitato da chi lo interrogava a rendere una dichiarazione che sollevasse GALLI Luigi da responsabilità con riferimento agli atti intimidatori cui aveva in precedenza accennato, si è limitato ad affermare che autore di quegli attentati “non posso pensare no che sia stato GALLI, no che sia stato un altro, che ne so io”, ponendo chiaramente sullo stesso piano GALLI Luigi e tutti gli altri e non escludendo, comunque, che il primo potesse avere una qualche responsabilità per quegli episodi prima ricordati. Va, infine, rilevato che il BELLAMACINA ha narrato un episodio che trova perfetta corrispondenza nelle parole del MARCHESE. Il teste ha, invero, affermato che un giorno si recarono presso il suo negozio DI BLASI Domenico, inteso “occhi i bozza”, MARCHESE Mario ed un’altra persone che egli non conosceva (sembra che debba trattarsi del CASTORINA, cui ha fatto riferimento il MARCHESE), i quali prelevarono merce per un ammontare di circa £ 1.500.000 senza pagarla e lo ringraziarono mandandogli “qualche pesce”; successivamente costoro tornarono, mentre egli non si trovava a Messina, trattarono con suo genero e prelevarono merce per circa otto o nove milioni anche in tal caso senza pagare e promettendo che sarebbero tornati per fare “i conti”, cosa che poi non avvenne anche perché di lì a poco il DI BLASI venne ucciso. Il teste ha precisato che le due suindicate furono le uniche occasioni nelle quali si presentarono nel suo negozio il DI BLASI ed il MARCHESE. Orbene, benché possano rilevarsi alcune diversità tra il racconto del BELLAMACINA e quello del MARCHESE (in particolare essi non sono del tutto sovrapponibili nella parte in cui indicano l’ordine temporale dei due acquisti) è certo che entrambi hanno inteso parlare del medesimo episodio, come è evidente tenuto conto che corrispondono i protagonisti e che coincidono molti altri particolari (ammontare della merce, consegna del pesce, momentanea assenza del titolare perché fuori Messina, ammontare complessivo della merce prelevata). Le dichiarazioni di BELLAMACINA Antonino forniscono elementi per qualche riflessione conclusiva sulla condizione di assoggettamento delle vittime di fronte al sodalizio criminoso in esame, poiché evidenziano quanto efficace fosse l’intimidazione che il clan riusciva ad esercitare nei confronti di un imprenditore, il quale, pur essendo titolare di un’attività commerciale di notevole rilevanza economica, soggiacque supinamente alle richieste estorsive che gli venivano avanzate e serbò su tali fatti, per lunghi anni, un’assoluta omertà, superata, con evidenti difficoltà e titubanze, solo dopo che, con l’avvento dei collaboratori di giustizia, egli aveva visto aperta la concreta prospettiva di potersi sottrarre al giogo della criminalità organizzata.
Guardando alle posizioni dei singoli imputati, la prova della colpevolezza di GALLI Luigi discende, prima ancora che dalle dichiarazioni di accusa dei diversi collaboratori di giustizia sopra indicati, dalla stessa deposizione della parte offesa e dalle sostanziali ammissioni dell’imputato. Il GALLI, sentito all’udienza del 18-11-1996, ha, infatti, dichiarato di conoscere il BELLAMACINA; di aver ricevuto da lui in regalo “qualche batteria, qualche piumone”, anche se egli si offrì sempre di pagare e fu lo stesso BELLAMACINA a rifiutare il pagamento; di aver ricevuto simili regali in qualsiasi periodo dell’anno e non solo in coincidenza di festività particolari; di aver ricevuto prestiti di denaro da parte del BELLAMACINA, il quale “mi scanciava n’assegnu: ci dicia mi mi presta 10.000.000 e ci dava”; di aver restituito solo parte del denaro ricevuto in prestito, perché “alcuni ne potti restituiri, purtroppu sugnu carceratu”. Esaminando le parole dell’imputato alla luce delle dichiarazioni della parte offesa, la quale ha chiarito in modo inequivocabile che la consegna di merce senza il pagamento del corrispettivo era solo apparentemente fondata su un rapporto di amicizia, mentre i cosiddetti “prestiti” di denaro in cambio di assegni sostanzialmente non esigibili avevano il significato del taglieggiamento, mascherato dietro una parvenza di liceità, le dichiarazioni del GALLI suonano, allora, come una confessione. Tali elementi probatori di eccezionale valore, già sufficienti da soli per dimostrare la fondatezza dell’accusa, forniscono, poi, ampio riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, primo fra tutti MARCHESE Mario , il quale è stato il primo a squarciare il muro di omertà che circondava tale fatto, cosicché non può, certo, dubitarsi dell’autonomia delle sue accuse. Il racconto del MARCHESE è, inoltre, verosimile e coerente, sia nella parte in cui ha descritto le vicende attraverso cui tale estorsione, prima gestita dal CAVO’ e dal PIMPO, passò, alla morte di costoro, nella disponibilità del GALLI, sia nella parte in cui ha spiegato come abbia potuto acquisire precisi elementi di conoscenza su tale fatto delittuoso, narrando una vicenda che è stata, come si è visto, pienamente confermata dalla parte offesa.
Analogamente a quanto si è già rilevato quando si è trattata l’estorsione ai danni di FRANCHINA Francesco, anche le accuse di SPARACIO Luigi nei confronti di GALLI Luigi , quale capo del clan che gestì, da un certo momento in poi, l’estorsione, appaiono, invero, a questa Corte sufficientemente attendibili, poiché provenienti da un soggetto che, nella sua veste di autorevole capo di uno dei maggiori clan cittadini, che fu anche, per certi periodi, alleato del clan “GALLI”, poteva osservare i fatti da una posizione privilegiata, come è emerso chiaramente dalla sua deposizione dibattimentale che ha consentito di collocare armonicamente le vicende relative a detta estorsione in una più ampia prospettiva storica dove queste hanno acquistato significato nell’ambito delle dinamiche associative. Le parole dello SPARACIO hanno trovato, peraltro, conferma, per la parte in cui egli ha affermato che l’estorsione, dopo l’emarginazione di COSTA Gaetano , fu gestita da CAVO’ Domenico e PIMPO Salvatore, nella deposizione di GIORGIANNI Salvatore ed in quella, concernente lo stesso fatto, di LA TORRE Guido, i quali hanno ricordato un episodio sintomatico, da un lato, della volontà prevaricatrice del PIMPO e del CAVO’ nei confronti del BELLAMACINA e, dall’altro lato, della resistenza di quest’ultimo a piegarsi alla criminalità organizzata. Non deve, d’altronde, meravigliare che il capo di un altro clan, come SPARACIO Luigi , conoscesse quali erano i proventi illeciti di natura estortiva del clan “GALLI”. Va, a tal proposito, osservato che, in realtà, l’assegnazione dell’estorsione al gruppo di “Giostra”, vale a dire al clan “PIMPO - GALLI”, avvenne in un momento nel quale vi era concordia tra i diversi gruppi sotto la direzione unitaria di CAVO’ Domenico, sicché SPARACIO Luigi , anche lui organicamente inserito in tale più ampia coalizione, poté acquisire una conoscenza diretta di tali vicende, che costituirono il presupposto perché, alla morte del PIMPO e probabilmente anche prima di tale evento (vedi dichiarazioni di RIZZO Rosario che sembrano trovare sul punto una implicita conferma in quelle della parte offesa), tali estorsioni fossero gestite dal clan “GALLI”, che raccolse in qualche modo l’eredità del gruppo diretto dal PIMPO. In generale, poi, è perfettamente comprensibile che vi fosse tra i diversi sodalizi criminosi uno scambio di conoscenze sulle rispettive attività estortive, poiché in un sistema, quale quello operante a Messina, nel quale non vi era una rigida suddivisione territoriale di competenze tra i vari gruppi criminosi, era fondamentale una continua comunicazione tra i clan, affinché si potesse evitare, attraverso un passaggio osmotico di conoscenze, l’insorgere di pericolosi conflitti o la sovrapposizione di iniziative illecite.
Anche le dichiarazioni di RIZZO Rosario appaiono, infine, pienamente affidabili, sia perché il collaboratore ha narrato, così come SPARACIO Luigi , ed anzi fornendo maggiori dettagli rispetto a quelli riferiti da quest’ultimo collaboratore, l’intero svolgimento dell’estorsione in esame in modo del tutto verosimile e coerente con lo svolgimento delle vicende relative alla criminalità organizzata messinese, che sono state più ampiamente descritte nella parte storica introduttiva alla trattazione dei singoli delitti, evidenziando gli elementi di analogia esistenti con altri fatti del medesimo genere, come l’estorsione ai danni di FRANCHINA Francesco, quella ai danni di AVERSA Giuseppe, titolare del ristorante LA MACINA, o quella ai danni di COSTANTINO Fortunato Mario, sia perché il RIZZO apparteneva proprio al clan diretto da GALLI Luigi , al cui interno rivestiva una posizione di sicuro prestigio, anche se subalterna rispetto al GALLI, sicché poteva conoscere meglio di chiunque altro quale fosse in generale il modello organizzativo adottato dal clan nella gestione delle estorsioni e quale fosse stato, in particolare, il ruolo svolto dal GALLI nella estorsione in esame. Va, peraltro, osservato che il suo racconto è verosimile anche nella parte in cui ha affermato che era lo stesso GALLI Luigi a riscuotere la tangente, come sembra implicitamente desumersi sia dalle dichiarazioni del BELLAMACINA, secondo cui il GALLI “era uno più che frequentava”, sia dalle dichiarazioni dello stesso imputato.
Di fronte ad un quadro probatorio coerente ed omogeneo quale quello suesposto, la difesa del GALLI, il quale ha affermato che i suoi rapporti con il BELLAMACINA erano solo di amicizia, risulta allora debole e poco convincente. Alla luce delle superiori considerazioni, le collimanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati, della parte offesa e le parziali ammissioni dello stesso imputato, appaiono a questa Corte idonee a fornire prova adeguata della partecipazione al fatto di GALLI Luigi , del quale va, pertanto, affermata la responsabilità per il reato di estorsione ai danni di BELLAMACINA Antonino, di cui al capo “67” della rubrica, con l’aggravante contestata.
Nei confronti dell’imputato MANCUSO Antonino manca, viceversa, qualsiasi prova a sostegno dell’accusa e, forse, egli è stato confuso con MANCUSO Giorgio , il quale si rese protagonista, secondo le dichiarazioni del BELLAMACINA, di alcuni episodi di taglieggiamento. L’imputato va, pertanto, assolto dal reato a lui ascritto al capo “67” della rubrica per non aver commesso il fatto.
Analogamente del tutto sfornita di prova è anche l’accusa nei confronti di MARCHESE Mario . Egli si rese, invero, protagonista, insieme a DI BLASI Domenico e, a quanto sembra, di CASTORINA Pasquale , di un episodio, nel quale venne prelevata della merce senza il pagamento del corrispettivo, che pare possa ragionevolmente qualificarsi di natura estortiva, ma si tratta certamente di un fatto diverso rispetto a quello contestato, poiché egli non partecipò certamente alla riscossione della tangente cui era sottoposto il BELLAMACINA, che era di pertinenza di un gruppo criminoso diverso da quello che egli dirigeva. Anche il MARCHESE va, pertanto, assolto dal reato a lui ascritto al capo “67” della rubrica per non aver commesso il fatto. Deve, nondimeno, essere disposta la trasmissione all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, delle dichiarazioni di BELLAMACINA Antonino all’udienza del 23-10-1995 e di MARCHESE Mario all’udienza del 23-9-1996, in relazione ad attività estortive perpetrate dallo stesso MARCHESE e da altri ai danni del BELLAMACINA.
Non appaiono, infine, dotate di sufficiente affidabilità le prove a carico di RIZZO Rosario , il quale, secondo l’ipotesi dell’accusa, avrebbe svolto un ruolo attivo nella gestione dell’estorsione in esame nel periodo in cui vi erano in vita CAVO’ Domenico e PIMPO Salvatore. Gli elementi a sostegno di tale accusa, provenienti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SPARACIO Luigi , GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido, e della parte offesa BELLAMACINA Antonino, sono, tuttavia, scarni ed equivoci, mentre l’imputato, collaboratore di giustizia, che non ha esitato a confessare numerosissimi e gravissimi delitti, si è dichiarato estraneo al fatto. Va, anzitutto, osservato che SPARACIO Luigi non ha indicato RIZZO Rosario quale soggetto che, in detto periodo, “si prendeva i soldi”, bensì il fratello RIZZO Letterio, che è stato, peraltro, accomunato al PIMPO ed al GALLI, sicché le dichiarazioni del suddetto collaboratore non possono assumere, con riferimento all’imputato, grande valore. GIORGIANNI Salvatore e LA TORRE Guido hanno, poi, narrato un episodio cui è stato attribuito valore sintomatico di una responsabilità del RIZZO nel fatto. Egli avrebbe, infatti, su disposizione del CAVO’ e del PIMPO, accompagnato il GIORGIANNI dal BELLAMACINA. Si può, tuttavia, ragionevolmente pensare che egli abbia tenuto tale comportamento non perché interessato all’estorsione, bensì per i suoi legami criminali con i due suddetti malavitosi, i quali potevano disporre di lui per simili ed altre incombenze, anche perché la sua figura sembra che resti al margine in tutta la vicenda. Le dichiarazioni, infine, della parte offesa presentano elementi di dubbio, poiché se è vero che il BELLAMACINA ha accusato tale RIZZO di aver ottenuto da lui del denaro con il consueto meccanismo del prestito garantito (apparentemente) da assegni, non ha chiarito con precisione quale dei fratelli fosse quello da lui accusato (anche se è verosimile che si tratti proprio di RIZZO Rosario ), né, soprattutto, se tale attività rientrasse in un sistematico disegno diretto ad estorcergli il cosiddetto “pizzo”, o avesse natura episodica e fosse, come tale, estranea al fatto contestato. Tali elementi di dubbio non appaiono in alcun modo superabili ed impongono, ad avviso di questa Corte, l’assoluzione dell’imputato RIZZO Rosario , anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.