2.3.4.12. Estorsione ai danni di Licciardello Giuseppe, titolare dell’omonimo negozio di rivendita di pneumatici
L’estorsione ai danni di LICCIARDELLO Giuseppe, titolare di un negozio di gomme in via Placida a Messina, avente ad oggetto sia il pagamento di imprecisate somme di denaro, sia l’effettuazione gratuita di riparazioni ad automezzi, è stata rivelata agli inquirenti dal collaboratore di giustizia MARCHESE Mario , sulle cui dichiarazioni si fonda l’accusa nei confronti degli imputati GALLI Luigi , RIZZO Rosario e dello stesso MARCHESE. Successivamente, tuttavia, anche RIZZO Rosario , compiendo analoga scelta collaborativa, ha ammesso le proprie colpe, mentre la parte offesa ha offerto, con le sue dichiarazioni, elementi di significativo riscontro a quelle dei due collaboratori di giustizia sopra menzionati.
MARCHESE Mario (sentito alle udienze del 23-9-1996, del 1-10-1996 e del 2-10-1996) ha dichiarato che nel 1991, quando era appena iniziata la “guerra” tra RIZZO Rosario e gli altri gruppi, questi, che era, comunque, in buoni rapporti con lui, si lamentò del fatto che il denaro che veniva percepito dall’estorsione ai danni del LICCIARDELLO, pari a £ 300.000 mensili, anziché venire diviso in parti uguali tra il gruppo “GALLI” e lo stesso RIZZO, secondo quelli che erano stati gli accordi precedenti, da quando era iniziata la “guerra” veniva preso interamente da MAROTTA Gaetano e da “nittola”. Egli parlò allora, di tale fatto e delle rimostranze del RIZZO con MANCUSO Antonino (il cui soprannome è, per l’appunto, “nittola”) e con il MAROTTA, i quali gli dissero “poi ce la vediamo noi con loro”.
RIZZO Rosario (sentito all’udienza del 4-6-1996) ha ammesso le proprie responsabilità ed ha affermato di aver perpetrato l’estorsione dopo aver “passato il permesso a MARCHESE e a GALLI Luigi ”, specificando di aver diviso la tangente mensile di £ 300.000, fino alla morte di PIMPO Salvatore, con STRACUZZI Antonio, uomo di GALLI Luigi . Dopo la morte del PIMPO (avvenuta, come si è detto, il 19 maggio 1990) “hanno arrestato a STRACUZZI Antonino per l’omicidio di mio cugino PIMPO e gli ho lasciato tutto a lui. Ho chiamato a MANCUSO Antonino , gli ho detto: te li lascio... - ci dissi - mannamiccilli a Nino chi iddu ormai è carceratu e avi chiù bisognu i nui”.
La parte offesa, infine,
LICCIARDELLO Giuseppe, escusso all’udienza del 23-10-1995, pur avendo negato
di aver mai ricevuto richieste di denaro aventi carattere estortivo, ha
significativamente ammesso che i fratelli
RIZZO, Letterio e Rosario, non gli avevano pagato dei lavori che egli aveva
effettuato sui loro autoveicoli, alcuni dei quali blindati, ed ha aggiunto
di avere talvolta effettuato qualche piccolo lavoro anche su
un’autovettura che alcuni sconosciuti gli dissero essere di MARCHESE Mario
, anche se egli non ebbe mai modo di
conoscere il MARCHESE.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia certa la prova della colpevolezza del solo imputato RIZZO Rosario in ordine al reato di estorsione ai danni di LICCIARDELLO Giuseppe, titolare di un negozio di gomme, contestato al capo “68” della rubrica, mentre gli altri due imputati, GALLI Luigi e MARCHESE Mario , vanno assolti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p. da detto reato per non aver commesso il fatto.
Occorre, anzitutto, rilevare che il collaboratore RIZZO Rosario ha descritto tutta la vicenda estorsiva, effettuando una efficace e completa ricostruzione dell’episodio delittuoso, ed ha ammesso le proprie colpe. La confessione del RIZZO è precisa, circostanziata, coerente, così da rivelare già solo per il suo contenuto, la provenienza da persona che ebbe una parte diretta nell’azione delittuosa, così da poterne conoscere con grande accuratezza lo svolgimento. Sembra, pertanto, da escludere, in considerazione del tenore delle dichiarazioni dell’imputato, ogni intento autocalunniatorio e ciò appare sufficiente per ritenere la confessione pienamente affidabile e per fondare su di essa l’accertamento di responsabilità del RIZZO. La confessione ha trovato, inoltre, una velata conferma nella deposizione della stessa vittima, la quale ha ammesso di conoscere il RIZZO e di avere anche effettuato in suo favore delle riparazioni su autovetture, alcune delle quali blindate, senza farsi pagare. Il teste ha, pertanto, fatto significativo riferimento all’esistenza di una situazione che condizionava la sua attività economica e lo induceva a non farsi pagare il corrispettivo dei lavori effettuati nei confronti di determinati soggetti, non certamente per i loro meriti ma evidentemente quali esponenti di sodalizi criminali capaci di incutere timore e di creare situazioni di soggezione. L’aperta denuncia, anche se solo dopo il contributo probatorio dei collaboratori di giustizia, dell’esistenza di una simile situazione, che costituisce il presupposto essenziale perché possa attecchire un fenomeno estortivo costituisce, allora, un elemento indiziario di grande rilievo e un indiscutibile riscontro alla confessione del RIZZO. Si è già, d’altronde, sottolineato, quando si sono effettuate alcune premesse di ordine metodologico sui criteri di valutazione della prova ed in altri casi analoghi che sarebbe arduo pensare che le parti offese di azioni illecite di natura estorsiva, le quali furono indotte a soggiacere alle pretese del sodalizio criminoso proprio in considerazione della forza di intimidazione da questo promanante, possano superare improvvisamente tutte le paure e collaborare con la giustizia senza più alcuna remora. In una situazione quale quella sopra descritta si devono allora considerare validi elementi di riscontro anche dichiarazioni le quali non confermano direttamente le accuse ma che, valutate nel complessivo contesto circostanziale, appaiono adeguatamente valorizzabili come elementi sintomatici dell’esistenza di un fenomeno estorsivo. Va, inoltre, osservato che RIZZO Rosario è stato accusato anche da MARCHESE Mario , le cui dichiarazioni appaiono sufficientemente attendibili, sia perché il loro contenuto, abbastanza dettagliato, trova alcune significative rispondenze (in ordine ad un interesse anche da parte di uomini del clan “GALLI” in detta estorsione e in ordine all’ammontare del “pizzo”) nelle dichiarazioni del RIZZO, sia, soprattutto, perché il MARCHESE è stato colui che con le sue rivelazioni ha squarciato il muro di omertà che circondava tale fatto, cosicché non può, certo, dubitarsi dell’autonomia delle sue accuse. Le dichiarazioni di MARCHESE Mario corroborano, pertanto, in modo indiscutibile la confessione dell’imputato e contribuiscono, insieme alla deposizione della parte offesa, a formare un solido ed omogeneo quadro probatorio di accusa, certamente idoneo per l’affermazione di colpevolezza del RIZZO in relazione al reato a lui ascritto al capo “68” della rubrica con l’aggravante oggettiva contestata.
Quanto al profilo temporale del reato, il RIZZO ha sostenuto che egli continuò a gestire l’estorsione solo fino alla morte di PIMPO Salvatore, avvenuta nel maggio dell’anno 1990, mentre successivamente tali proventi illeciti vennero percepiti da altra persona, STRACUZZI Antonino, appartenente al gruppo di GALLI Luigi . Tale affermazione sembra, invero, contraddetta dalle dichiarazioni di MARCHESE Mario , il quale ha riferito che il RIZZO avanzava pretese su tale estorsione anche nel periodo della “guerra” che vi fu contro di lui nell’anno 1991. Ritiene, nondimeno, questa Corte che le parole del MARCHESE non costituiscano un elemento decisivo per poter sostenere che vada affermata la responsabilità penale del RIZZO anche per il periodo in relazione al quale l’imputato non ha confessato, sia perché le dichiarazioni di MARCHESE Mario sono su tale punto prive di riscontri, sia perché quest’ultimo ha dichiarato di aver riferito ciò che apprese dallo stesso RIZZO e non può escludersi che, in un clima di guerra, si effettuassero rivendicazioni anche su attività estortive da tempo abbandonate ad altri.
Le accuse nei confronti di MARCHESE Mario si basano esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa, che non appaiono, tuttavia, sufficienti per l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, tenuto conto che lo stesso LICCIARDELLO ha dichiarato di non aver mai conosciuto il MARCHESE e di avere solo trattato con persone che usavano il suo nome. E’, invero, molto improbabile che qualcuno potesse permettersi impunemente di sfruttare a fini personali la “fama” di un capo mafia, ma tale circostanza inserisce, comunque, elementi di dubbio nel valore probatorio della deposizione del teste che non appaiono pienamente superabili. Va, inoltre, osservato che l’eventuale condotta illecita del MARCHESE non si iscriverebbe nel disegno estortivo perseguito dal RIZZO, sia perché i due imputati appartenevano a clan diversi, sia perché il RIZZO ha chiaramente escluso una partecipazione del MARCHESE al fatto. Gli episodi narrati dal LICCIARDELLO potrebbero, pertanto, assumere rilievo in relazione ad un diverso fatto estortivo perpetrato autonomamente dal MARCHESE e non con riferimento a quello contestato, sicché, anche sotto questo profilo, va evidenziata l’inidoneità di tali dichiarazioni a corroborare l’accusa.
Tali elementi di dubbio non appaiono in alcun modo superabili ed impongono, ad avviso di questa Corte, l’assoluzione dell’imputato MARCHESE Mario, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato di cui al capo “68”, per non aver commesso il fatto.
L’accusa ha, infine, sostenuto la responsabilità di GALLI Luigi per il fatto delittuoso in esame, quale capo del sodalizio criminoso che, almeno per qualche tempo gestì l’estorsione. Tale ricostruzione si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni di MARCHESE Mario , il quale ha dichiarato di aver saputo da RIZZO Rosario che il clan “GALLI”, dopo l’inizio della “guerra” contro lo stesso RIZZO, si era appropriato dei proventi di tale estorsione, che invece gli spettavano, secondo precedenti accordi, nella misura della metà. RIZZO Rosario , alle cui dichiarazioni occorre attribuire una maggiore attendibilità, poiché provenienti da un diretto protagonista del fatto, che poteva conoscere meglio di chiunque altro il reale svolgimento della vicenda in esame, ha, tuttavia, spiegato in che misura gli uomini di GALLI Luigi avessero interesse in tale estorsione, affermando che egli diede prima una parte e poi tutti i proventi di tale estorsione a STRACUZZI Antonino, che apparteneva a detto clan, per ragioni di solidarietà criminale. Se, allora, il coinvolgimento del GALLI deve ritenersi limitato a ciò, non vi può essere certezza che l’imputato ebbe mai effettivamente una disponibilità di tale estorsione ed i dubbi non possono essere superati esclusivamente in considerazione del carattere rigidamente gerarchico del sodalizio, non potendo escludersi che lo STRACUZZI abbia beneficiato di un’iniziativa autonoma del RIZZO, il quale, proprio in quanto soggetto che aveva un ruolo di rilievo all’interno del clan, godeva di notevole indipendenza. Anche in tal caso le prove a carico dell’imputato presentano, allora, degli elementi di incertezza, che impongono, ad avviso di questa Corte, l’assoluzione dell’imputato GALLI Luigi , anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto.
Al RIZZO va concessa, poi, l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, da considerare prevalente sull’aggravante. Nel caso di specie sussistono, invero, tutti i requisiti richiesti dalla norma e più approfonditamente analizzati nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.). Il RIZZO si è, infatti, dissociato dal mondo criminale di appartenenza ed ha reso ampie dichiarazioni rivelatesi di grande importanza non solo per la conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, ma anche per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi delitti. Con riferimento, inoltre, all’episodio criminoso del quale occorre al momento occuparsi, le sue dichiarazioni hanno dato un significativo e concreto contributo alla ricostruzione dei fatti, chiarendo la vicenda in esame in ogni sua aspetto e fornendo significative notazioni sulle prassi operative all’interno del clan “GALLI”. Alla luce di quanto sopra esposto non possono, pertanto, esservi dubbi sulla meritevolezza del RIZZO a ricevere il trattamento di speciale favore riservato ai collaboratori di giustizia.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.