2.3.4.13. Estorsioni ai danni di Lanza Filippo, titolare del ristorante “da Filippo”, ai danni di Scandurra Pietro, titolare del negozio di abbigliamento “Lady Mary”, ai danni di Sanfilippo Salvatore, titolare del ristorante “da Salvatore”

Le estorsioni ai danni di LANZA Filippo, titolare del ristorante “LINA”, sito a Ganzirri di Messina, ai danni di SCANDURRA Pietro, titolare del negozio di abbigliamento LADY MARY, sito a Provinciale di Messina, ed ai danni di SANFILIPPO Salvatore, titolare del ristorante DA SALVATORE, sito a Ganzirri di Messina, aventi ad oggetto il pagamento di imprecisate somme di denaro, sono state rivelate agli inquirenti dal collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, sulle cui dichiarazioni si fonda l’accusa nei confronti dell’imputato LEO Domenico  (1951), cugino del più noto capo clan LEO Giuseppe. Successivamente, tuttavia, anche altri collaboratori hanno fornito, con le loro dichiarazioni, elementi probatori sui suddetti fatti criminosi.

SANTACATERINA Umberto (sentito alle udienze del 9-2-1994, del 15-2-1994 e del 15-3-1994) ha dichiarato che LEO Domenico , cugino di LEO Giuseppe, venne gravemente ferito in un agguato effettuato in via Manzoni da parte di FEDERICO Francesco , FERRARA Sebastiano , NUNNARI Tommaso e RIZZO Letterio, nel quale avrebbe dovuto essere ucciso CAVO’ Domenico, che venne, invece, colpito lievemente. A seguito delle lesioni riportate il LEO perse un rene e dovette sottoporsi a dialisi. Solo successivamente “gli hanno trovato un rene” ed ebbe il trapianto. Il cugino LEO Giuseppe, allora, “in accordo con il COSTA, col gruppo COSTA, gli ha dato il locale di SALVATORE a Ganzirri, poi lui ha preso un negozio qui a Provinciale, LADY MARY”, nonché l’estorsione in danno di LANZA Filippo. Il collaboratore ha aggiunto che oltre a ciò, tutti quelli del gruppo LEO, dopo il suo ferimento, furono soliti, per ragioni umanitarie, destinare a lui una parte dei proventi illeciti.

MARCHESE Mario  (sentito all’udienza del 24-9-1996) ha dichiarato che il ristoratore LANZA Filippo fu sottoposto ad estorsione da parte della famiglia COSTA, quando ancora era in vita ZAGARELLA Melchiorre. Allo stesso modo, il ristorante SALVATORE pagava il “pizzo” mensile alla famiglia COSTA. Quando, poi LEO Domenico , cugino di LEO Giuseppe, venne ferito nella sparatoria di via Manzoni “perché gli mancava un rene, cose..., insomma gli sono stati dati questi locali a lui” da DI BLASI Domenico.

SPARACIO Luigi  (sentito all’udienza del 9-10-1996) ha dichiarato che il ristoratore LANZA Filippo fu sottoposto ad estorsione da parte di DI BLASI Domenico e di LEO Giuseppe. Successe che in un attentato a Giostra LEO Domenico , cugino di LEO Giuseppe, venne ferito “e perciò era in dialisi, perciò aveva bisogno di soldi, e perciò gli hanno lasciato alcuni negozi”. La decisione di assegnargli alcune estorsioni fu presa da DI BLASI Domenico e LEO Giuseppe e riguardò non solo l’estorsione ai danni del ristoratore LANZA Filippo, ma anche quella ai danni di una boutique sita a Provinciale, “FILIPPO 2”, quella ai danni di un negozio sempre sito a Provinciale “LADY MARY”, quella ai danni di tale Franco, titolare di un ristorante sito lungo la cortina del porto. Il collaboratore ha, quindi, confermato, a seguito di domanda del Pubblico Ministero se egli sapesse nulla di un’estorsione ai danni di SANFILIPPO Salvatore, titolare del ristorante “SALVATORE”, che anche con riferimento a detta estorsione si verificò la medesima vicenda prima vista con riferimento ad altre estorsioni che vennero assegnate a LEO Domenico.

LEO Giovanni  (sentito all’udienza del 9-7-1996) ha dichiarato che il ristoratore LANZA Filippo “dava i soldi a DI BLASI Domenico, [...] però poi, diciamo così, DI BLASI Domenico glieli consegnò a mio cugino, LEO Domenico, perché allora lui, nell’81, ha avuto, diciamo così, è stato sparato, quindi non si poteva più muovere perché aveva un rene, uno malato e uno glielo hanno tolto, quindi un giorno sì e un giorno no andava a fare la dialisi, quindi, automaticamente, insomma, è stato messo in pensione”. Il collaboratore ha, quindi, confermato su espressa domanda del Pubblico Ministero, che la stessa vicenda si verificò per l’estorsione ai danni di SCANDURRA Pietro, titolare del negozio di abbigliamento LADY MARY, e per l’estorsione ai danni di SANFILIPPO Salvatore, titolare del ristorante DA SALVATORE. Tutti i proventi di queste estorsioni, che complessivamente ammontavano a circa £ 1.000.000 o 1.200.000 mensili, furono dati “a mio cugino sempre tramite il DI BLASI”.

GIORGIANNI Salvatore  (sentito all’udienza del 28-10-1996) ha dichiarato che intorno all’anno 1984 - 1985, si trovava insieme a LEO Marcello, cugino di LEO Giuseppe, quando questi gli chiese “di accompagnarlo a Ganzirri, ché doveva recarsi dal ristorante SALVATORE”. Sulla via del ritorno, LEO Marcello uscì dalla tasca la somma di £ 500.000 e manifestò scherzosamente l’intenzione di prendersi £ 100.000 da detta somma che era destinata al fratello LEO Domenico . In tale occasione gli disse “che i soldi erano di suo fratello, che aveva un paio di locali”, che “la famiglia LEO aveva stanziato [...] solamente per lui” dopo che aveva subito un attentato, in conseguenza del quale era sottoposto a dialisi.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia certa la prova della colpevolezza dell’imputato LEO Domenico  (1951) in ordine alle tre estorsioni a lui contestate nel capo “78” della rubrica e fino all’ordinanza di custodia cautelare emessa per tali fatti dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina il 5 maggio 1993.

Si deve, anzitutto, rilevare che LEO Domenico , con sentenza, ormai irrevocabile, del 28 novembre 1985, è stato dichiarato colpevole del delitto di associazione per delinquere contestatogli come commesso in Messina fino al 5 agosto 1981 e condannato alla pena di anni quattro di reclusione, in relazione alla sua appartenenza alla faglia “COSTA”. Nella sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Messina il 13 giugno 1984, poi confermata dalla suindicata sentenza del 28-11-1985, si evidenzia che lo stesso “è stato oggetto (venendo ferito gravemente) dell’attentato di piazza Manzoni; ha partecipato alla riunione di Rometta ed è menzionato nelle varie lettere del Costa”. Si trattava, pertanto, di un personaggio di un certo rilievo all’interno della famiglia “COSTA”, come ha sostenuto INSOLITO Giuseppe, il quale lo ha indicato, nelle dichiarazioni che hanno dato origine al processo cosiddetto “dei 290” e che sono riportate nella sentenza, ormai irrevocabile, pronunciata dal Tribunale di Messina in data 3 aprile 1987, come appartenente a detto sodalizio con il grado di “sgarrista”. Il LEO venne, poi, assolto con la citata sentenza del 3 aprile 1987, dal reato di associazione per delinquere a lui contestato a far data dal 6 agosto 1981 proprio sul rilievo che tutti i fatti delinquenziali ascritti dall’INSOLITO, il suo principale accusatore, a LEO Domenico rientravano nel periodo coperto dal giudicato, mentre mancava del tutto la prova che dopo il 5 agosto 1981 il LEO Domenico  avesse continuato a far parte del gruppo “COSTA”. E’ certo, poi, avendolo ammesso lo stesso imputato nel verbale di interrogatorio reso davanti al G.I.P. l’8 maggio 1993, nel quale egli si è protestato innocente ed ha confermato quanto aveva dichiarato in pari data al Pubblico Ministero (entrambi i verbali, su richiesta del Pubblico Ministero, sono stati acquisiti e si trovano allegati al verbale dell’udienza del 18-11-1996, in quanto l’imputato non si è sottoposto all’esame dibattimentale), che, LEO Domenico  a seguito di una sparatoria avvenuta alcuni anni prima, venne ferito e perse l’unico rene che aveva per un difetto congenito. Fu, così, costretto a sottoporsi a dialisi, ogni 48 ore, fino al dicembre del 1987, quando riuscì ad avere il trapianto del rene. Può ritenersi, infine, un dato definitivamente acquisito al processo, in quanto oggetto di accertamento nella citata sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina in data 13-6-1984, che la sparatoria nella quale il LEO venne ferito fu quella avvenuta in piazza Manzoni il 15-5-1981, dove rimase ferito, seppur più lievemente, anche CAVO’ Domenico, poi imputato di favoreggiamento personale per aver aiutato i responsabili della sparatoria ad eludere le investigazioni delle Autorità. Nella citata sentenza si riferisce, inoltre, che furono imputati quali autori dell’aggressione RIZZO Letterio, FEDERICO Francesco  e FERRARA Sebastiano , tutti appartenenti al contrapposto clan “CARIOLO”, i quali furono, però, successivamente prosciolti per insufficienza di prove, e che, in considerazione delle tracce lasciate sul posto e sui veicoli, chiara appariva la volontà omicida degli aggressori.

Il racconto del SANTACATERINA, secondo cui furono attribuiti a LEO Domenico , dopo tale attentato, i proventi di alcune estorsioni, risulta, pertanto, del tutto verosimile, tenuto conto che LEO Domenico  era un soggetto organicamente inserito nel clan “COSTA” e, proprio a causa delle menomazioni subite, non avrebbe potuto più svolgere alcuna attività lavorativa né partecipare attivamente ad azioni criminose (come risulta, peraltro, confermato dal contenuto della menzionata sentenza di assoluzione dal reato associativo per il periodo successivo al 6 agosto 1981); che nel clan “COSTA” esistevano forme di solidarietà tra gli affiliati, che si estrinsecavano, come è stato accertato nelle sopra citate sentenze, anche in aiuti economici per coloro che, trovandosi, ad esempio, in carcere non potevano ottenere altrimenti i mezzi di sostentamento; che LEO Domenico  si trovava, dopo il ferimento subito in seguito all’attentato di piazza Manzoni, in una di quelle condizioni che giustificavano il sostegno economico da parte del clan; che anche altri elementi circostanziali riferiti dal SANTACATERINA sulla vicenda, come quello relativo alla necessità per il LEO di sottoporsi a dialisi, hanno trovato specifico riscontro. Va, poi, evidenziato, che il racconto del SANTACATERINA, oltre ad essere verosimile, coerente ed intrinsecamente attendibile, proviene da persona che appare particolarmente credibile, in considerazione del fatto che il suindicato collaboratore è stato colui che per primo, con le sue rivelazioni, ha squarciato il muro di omertà che circondava tali fatti, cosicché non può, certo, dubitarsi dell’autonomia delle sue accuse, e non sono state evidenziate, con specifico riferimento a LEO Domenico , situazioni tali da rendere elevato il pericolo che egli sia stato mosso da un intento calunnioso. Il SANTACATERINA, inoltre, doveva essere certamente ben informato, sia perché conosceva l’imputato, che aderiva, peraltro, al suo stesso clan, tanto che venne controllato insieme a lui dai Carabinieri di Messina il 18-6-1980 (tale circostanza emerge dalla lettura della sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina nei confronti dell’imputato il 3 aprile 1987, a pag. 168), sia perché fu a lungo vicino, come si è già sottolineato più volte, al cugino LEO Giuseppe, che non solo era legato da rapporti di parentela con l’imputato, ma fu anche, secondo le dichiarazioni dello stesso SANTACATERINA, l’artefice, insieme a DI BLASI Domenico, della decisione di assegnare a LEO Domenico  alcune estorsioni.

Il collaboratore appare attendibile anche quando ha indicato i nominativi degli imprenditori sottoposti ad estorsione i quali furono costretti, secondo il suo racconto, a pagare il “pizzo” a LEO Domenico . Dalle deposizioni delle asserite vittime può trarsi, infatti, una velata conferma del fatto che esse fossero assoggettate al cosiddetto racket da parte dell’organizzazione criminale cittadina denominata clan “COSTA” e che fossero, pertanto, costrette, così come ha sostenuto il collaboratore, a pagare il “pizzo”. Si è già sottolineato, quando si sono effettuate alcune premesse di ordine metodologico sui criteri di valutazione della prova ed in altri casi analoghi, che sarebbe arduo pensare che le parti offese di azioni illecite di natura estorsiva, le quali furono indotte a soggiacere alle pretese del sodalizio criminoso proprio in considerazione della forza di intimidazione da questo promanante, possano superare improvvisamente tutte le paure e collaborare con la giustizia senza più alcuna remora. In verità, casi di tal tipo sono molto sporadici, mentre l’esperienza insegna che solitamente le vittime del reato di estorsione perpetrato da sodalizi criminosi nella forma del racket o in altre forme similari, rendono agli organi inquirenti dichiarazioni vaghe e reticenti. In una situazione quale quella sopra descritta si devono allora considerare validi elementi di riscontro anche dichiarazioni le quali non confermano direttamente le accuse ma che, valutate nel complessivo contesto circostanziale, appaiono adeguatamente valorizzabili come elementi sintomatici dell’esistenza di un fenomeno estorsivo.

LANZA Filippo, titolare del ristorante “LINA”, sito a Ganzirri, escusso come teste all’udienza del 6-10-1995, ha negato di aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive ed ha ammesso che solo una volta trovò un bigliettino, al quale, però, non diede alcun peso, nel quale gli veniva detto di preparare £ 30.000.000. Il teste ha, quindi, affermato che qualche volta vide all’interno del proprio locale COSTA Antonino e DI BLASI Domenico, anche se non ha saputo dire nulla di più preciso, trincerandosi dietro il fatto che egli stava in cucina e non trattava con i clienti, salvo il fatto che tanto il COSTA che il DI BLASI pagavano il conto. Su esplicita domanda, poi, se conoscesse LEO Giuseppe o il cugino dello stesso LEO Domenico , ha affermato che “per nome non li conoscevo”, anche se non ha escluso che avessero potuto recarsi nel suo locale, e solo a seguito di più insistenti domande del Pubblico Ministero, che lo invitava a ricordare la risposta data, viceversa, ai Carabinieri, ha corretto le precedenti affermazioni rispondendo “mi sembra di sì” alla domanda se avesse visto LEO Giuseppe o LEO Domenico nel suo locale. Il teste ha, infine, eliminato anche i residui dubbi, quando il Pubblico Ministero gli ha contestato che nelle dichiarazioni in precedenza rese agli inquirenti aveva affermato di ricordare che “in talune circostanze venivano sia il defunto Pippo LEO (così facendo intendere di sapere, altresì, che lo stesso venne successivamente ucciso), che il di lui cugino Domenico, talvolta in compagnia di altre persone a me sconosciute”. Le dichiarazioni del teste risultano, invero, sospette e rafforzano notevolmente l’attendibilità dell’accusa nella misura in cui il LANZA ha mostrato moltissime resistenze a ricordare, proprio con riferimento a LEO Giuseppe ed all’imputato LEO Domenico , circostanze rilevanti, come il fatto che costoro si erano più volte recati presso il suo locale. Sembra, invero, dal tenore della deposizione del teste, che questi abbia cercato di allontanare ogni sospetto dal LEO, con reticenze solo parzialmente superate a seguito di insistenti domande e contestazioni del Pubblico Ministero, così avvalorando l’ipotesi che egli si venne a trovare in una grave situazione di soggezione, che costituisce il presupposto del fenomeno estortivo, tanto da manifestare ancora al dibattimento un evidente disagio a dire apertamente la verità, disagio che appare in qualche modo collegato proprio alla figura dell’imputato LEO Domenico .

SCANDURRA Pietro, titolare del negozio di abbigliamento “LADY MARY” sito a Provinciale, escusso come teste all’udienza del 13-10-1995) ha negato che si sia mai presentato qualcuno presso il suo negozio a chiedere denaro, ammettendo solo che “di tanto in tanto passavano per i carcerati, per un pantalone, una camicia”, e sostenendo che ciò era “sempre successo”, in quanto “c’è sempre stata ‘sta mentalità a Messina”, mentre solo “da due anni a questa parte non passa più nessuno”. Lo stesso teste ha, tuttavia, in seguito, lasciato capire che tale fenomeno, che aveva cercato in un primo tempo di minimizzare, assumeva, in realtà, chiaramente i contorni dell’estorsione, tanto che ha aggiunto che ormai “se dovesse passare qualcuno, io li metto alla porta, o telefono ai Carabinieri”, non tollerando più il ripetersi di simili episodi, venuti a cessare proprio in corrispondenza con l’attività repressiva delle forze dell’ordine ed i numerosi arresti effettuati nell’ambito del presente procedimento. Il teste ha, quindi, ammesso di conoscere LEO Domenico , indicato significativamente come una persona “dell’ambiente” e, pur avendo negando che questi gli avesse mai chiesto del denaro, ha dovuto riconoscere che gli concedeva sempre “uno sconto particolare”, nonostante che nel proprio esercizio commerciale non venissero praticati sconti. Il teste ha, pertanto, fatto significativo riferimento all’esistenza di una situazione che condizionava la sua attività economica e lo induceva ad effettuare sconti nei confronti del LEO non certamente per i suoi meriti, ma evidentemente quale esponente dello “ambiente” (questa espressione è stata talvolta usata anche dai collaboratori di giustizia per indicare l’insieme delle organizzazioni mafiose cittadine), vale a dire di sodalizi criminali capaci di incutere timore e di creare situazioni di soggezione.

SANFILIPPO Salvatore, titolare del ristorante “DA SALVATORE”, sito a Ganzirri, escusso come teste all’udienza del 6-10-1995, ha, più esplicitamente dei testi suindicati, affermato di essere rimasto vittima di fenomeni di natura estorsiva. Ha ammesso che nel suo locale si recavano personaggi malavitosi del calibro di ZAGARELLA Melchiorre, COSTA Antonino, COSTA Gaetano , DI BLASI Domenico, CAVO’ Domenico, i quali pagavano il conto “certe volte sì, certe volte no”; ha ammesso, altresì, di essere stato costretto financo a togliere dal locale le bottiglie di champagne “perché ognuno ordinava champagne e che facevo, lavoravo per loro ?”; ha, infine, affermato di essere stato costretto a preparare dei pranzi per i carcerati, che non venivano pagati; ha, viceversa, escluso di avere pagato somme di denaro, per poi dovere, però, correggersi affermando di non ricordare con precisione quando il Pubblico Ministero gli ha contestato le precise e circostanziate dichiarazioni rese il 15-2-1993 agli inquirenti, nelle quali aveva, al contrario, riferito di avere “consegnato talvolta delle somme di denaro a persone che si presentavano nel mio locale, i quali esternavano problemi di carattere generale circa il sostentamento di parenti ristretti in carcere oppure il pagamento di spese processuali. Consegnavo ai predetti delle somme di denaro oscillanti, a seconda dei casi, dalle 100 alle 500.000 lire, evitando in questo modo degli ulteriori problemi dovuti alla ipotetica negazione”. Il teste ha, pertanto, apertamente denunciato, anche se solo dopo il contributo probatorio dei collaboratori di giustizia, e pur manifestando al dibattimento notevoli titubanze, superate, viceversa, quando fu interrogato qualche tempo prima dagli inquirenti, l’esistenza di una situazione di soggezione e coartazione, che già di per sé si colorava come fenomeno di natura estortiva, ma che costituisce anche il presupposto essenziale perché possa attecchire il più specifico fenomeno del racket del quale si assume che il SANFILIPPO rimase vittima. Il teste ha, inoltre, affermato di conoscere tutti i componenti della famiglia LEO, i quali frequentavano il suo locale, pagando le consumazioni che effettuavano, ed ha aggiunto di non avere mai ricevuto da costoro richieste di denaro a titolo di estorsione. E’ evidente, però, che l’attendibilità delle superiori affermazioni è molto ridotta, specie se esse vengono lette alla luce delle precedenti ammissioni del teste e del chiaro disagio manifestato al dibattimento nel rivelare l’esistenza di un vero e proprio fenomeno di racket.

Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, pienamente verosimili e dotate, per quello che si è detto, di un’elevata attendibilità, hanno, poi, trovato indiscutibile conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboratori sopra menzionati, primo fra tutti LEO Giovanni , che poté conoscere benissimo tali vicende in quanto non solo faceva parte del medesimo sodalizio criminoso al quale apparteneva, al tempo della sparatoria in piazza Manzoni, l’imputato, ma era anche suo cugino e fratello di quel LEO Giuseppe che, secondo le dichiarazioni del SANTACATERINA, si adoperò affinché i responsabili della famiglia “COSTA” assegnassero una sorta di “pensione” al suo parente. Il racconto di LEO Giovanni  è verosimile anche nell’indicazione del DI BLASI, quale soggetto attraverso il quale il proprio cugino percepì i proventi di quelle estorsioni, poiché il DI BLASI, come emerge chiaramente dalla sentenza del 28 novembre 1985, che ha condannato il LEO per il reato di cui all’art. 416 c.p., era, a quel tempo, uno dei personaggi di maggior prestigio all’interno della famiglia COSTA, che poteva, pertanto, assumere simili decisioni.

Ulteriore conferma delle accuse proviene dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi  che fu un personaggio di grande rilievo, come si è visto, già all’interno del clan “COSTA” e che certamente conosceva molto bene tali vicende, tanto che ha indicato, oltre a quelli contestati, ulteriori fatti estortivi addebitabili a LEO Domenico , che ne avrebbe assunto la gestione sempre a seguito del ferimento di piazza Manzoni. Anche in tal caso, peraltro, non si ravvisano plausibili motivi per ritenere che il collaboratore sia stato mosso da un intento calunnioso.

Le dichiarazioni del SANTACATERINA, sovrapponendosi perfettamente a quelle di LEO Giovanni  e di SPARACIO Luigi  e trovando significativi elementi di conferma nelle pur reticenti dichiarazioni delle vittime, appaiono, allora, sufficienti a questa Corte a fornire la prova sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo delle tre estorsioni suindicate, con l’aggravante oggettiva contestata. Tali accuse vengono, peraltro, ulteriormente corroborate dalle dichiarazioni, pure sufficientemente attendibili, di MARCHESE Mario , con riferimento alle estorsioni ai danni di LANZA Filippo e di SANFILIPPO Salvatore, e da quelle di GIORGIANNI Salvatore , con riferimento all’estorsione ai danni di SANFILIPPO Salvatore.

Alla luce delle superiori considerazioni va, pertanto, affermata la responsabilità dell’imputato LEO Domenico  (1951) in ordine ai reati a lui ascritti nel capo “78” della rubrica.

Va, infine, disposta la trasmissione all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, della presente sentenza, in relazione alle posizioni di LANZA Filippo, sentito all’udienza del 6-10-1995, e di SCANDURRA Pietro, sentito all’udienza del 13-10-1995, nonché delle dichiarazioni rese da SPARACIO Luigi  all’udienza del 9-10-1996, in relazione alla posizione di LEO Domenico  (1951) ed alle denunciate attività estorsive non ricomprese nel decreto di rinvio a giudizio.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.