2.3.4.14. Estorsione ai danni di Giovinazzo Bruno, amministratore della società “Garibaldi”
Gli imputati LEO Domenico (1956) e LEONARDI Antonino sono chiamati a rispondere, nel capo “96” di imputazione, di un’estorsione ai danni di GIOVINAZZO Bruno, amministratore della “GARIBALDI”, società che si occupava dei servizi complementari di bordo sulle navi traghetto e che svolgeva tale attività per conto delle Ferrovie dello Stato sia a Messina che a Civitavecchia, impiegando diverse centinaia di dipendenti. Secondo la pubblica accusa i due imputati avrebbero costretto il GIOVINAZZO, mediante violenza o minaccia, ad assumere presso la detta società, LEONARDI Antonino in epoca successiva e prossima all’estate dell’anno 1988. Ai medesimi imputati è contestato di avere appiccato il fuoco all’autovettura del predetto GIOVINAZZO, proprio per indurlo a cedere alla suddetta richiesta estorsiva. Tali fatti sono stati rivelati agli inquirenti dal collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, sulle cui dichiarazioni si fonda l’accusa. Successivamente, tuttavia, anche altri collaboratori hanno reso dichiarazioni su tali fatti.
SANTACATERINA Umberto (sentito in sede di incidente probatorio alle udienze del 9-2-1994, del 15-2-1994 e del 15-3-1994) ha dichiarato che LEONARDI Antonino , soprannominato “nasca” lavorava presso la “GARIBALDI”. Ha quindi, riferito di aver saputo da LEO Giuseppe che quest’ultimo, insieme a LEONARDI Antonino, “gli hanno fatto bruciare una macchina, un’alfetta” a GIOVINAZZO Bruno, amministratore della “GARIBALDI”, perché il LEONARDI “doveva entrare nella “GARIBALDI” tramite sia del cognato, sia di Sandro DE TULLIO”, i quali, poi, lo fecero assumere. Il collaboratore ha, successivamente, aggiunto di aver saputo, sempre da LEO Giuseppe, che l’attentato alla macchina del GIOVINAZZO avvenne “prima perché dovevano prendere la carne da suo fratello, che aveva un deposito di carne in contrada Fucile”; a seguito di espresso rilievo di un difensore, che ha invitato il collaboratore ad attenersi ai fatti di causa, ed a parlare della posizione del LEONARDI, il SANTACATERINA ha aggiunto che l’attentato incendiario fu eseguito anche “per fargli prendere il lavoro, che aveva interessato anche Sandro DE TULLIO”.
MARCHESE Mario (sentito alle udienze del 24-9-1996 e del 2-10-1996) ha dichiarato di aver saputo che GIOVINAZZO Bruno, amministratore della “GARIBALDI”, “era sotto estorsione da LEO Giuseppe”, ma di non conoscere altri particolari. Egli apprese ciò in occasione di un tentativo di estorsione che CAVO’ Domenico fece insieme a lui nel 1983 o nel 1984 e già in quella data “ce l’aveva lui [LEO Giuseppe]”. Il collaboratore ha, inoltre, riferito che LEONARDI Antonino , inteso “nasca”, cognato di LEO Giuseppe, lavorava presso la “GARIBALDI”, ma ha precisato, su espressa domanda se costui fosse stato assunto a seguito di un intervento di LEO Giuseppe, che “non mi risulta ma potrebbe essere pure possibile”.
SPARACIO Luigi (sentito alle udienze del 9-10-1996 e del 15-10-1996) ha affermato di aver saputo da GENTILE Nicola che GIOVINAZZO Bruno amministratore della società “GARIBALDI”, era sottoposto ad estorsione, “progettata da Nicola GENTILE, LEONARDI Antonino , LEO Domenico e LEO Giuseppe”. Il collaboratore ha aggiunto che anch’egli cercò di “avvicinare” il GIOVINAZZO, intorno all’anno 1987, in quanto “lui disponeva di posti nell’arsenale della nave traghetto”, ma “mi fu detto che era vicino a LEO Giuseppe e perciò non ho potuto intervenire”. Ha, inoltre, dichiarato di aver “letto sui giornali che questo prima era stato fatto oggetto di attentati, che gli avevano sparato in una macchina, però senza colpirlo, e poi c’è stata l’assunzione di LEONARDI Antonino presso la “GARIBALDI”, che si è interessato questo GIOVINAZZO. [...] Il pagamento di denaro non lo so; poi so che gli ha fatto vincere l’appalto della carne all’interno della “GARIBALDI” a LEO Domenico ”. Il collaboratore, in una successiva udienza, ha specificato che “l’ideatore dell’estorsione è stato Nicola GENTILE, perché era impiegato presso la “GARIBALDI” (è stato accertato, mediante acquisizione di attestazione da parte della società cooperativa “GARIBALDI”, che il GENTILE prestò servizio con la qualifica di “piccolo di camera” a bordo delle navi traghetto nei seguenti periodi: dall’11-7-1985 al 7-1-1986; dal 25-1-1986 al 26-5-1986; dal 16-6-1986 al 19-8-1986; dal 4-10-1986 al 6-2-1989; dal 16-5-1989 al 7-9-1990 - vedi documento acquisito al N. 124 di quelli richiesti con ordinanza del 19 luglio,1997), [...] ed è stata organizzata l’estorsione solo per avere dei posti di lavoro e per prendere l’appalto all’interno della “GARIBALDI” della carne: non so se abbiano preso o no soldi”.
RIZZO Rosario (sentito alle udienze del 4-6-1996 e del 10-6-1996) ha affermato che GIOVINAZZO Bruno, amministratore della “GARIBALDI”, fu oggetto di un attentato, del quale si rese responsabile “Pippo LEO pi’ fari ‘ntrasiri genti, parenti soi, per farli lavorare lì”, come egli seppe “perché l’ha detto una volta lui [...] e poi si sapeva a Messina che questo GIOVINAZZO gli passava, diciamo, i mensili a LEO, perché diversi volevano fare l’estorsione a questo GIOVINAZZO e già si sapeva che lì mangiava lui”. Il collaboratore ha aggiunto che LEONARDI Antonino , cognato di LEO Giuseppe, lavorava alla “GARIBALDI” e “mi sembra che è stato lui ad intervenire” per la sua assunzione.
LEO Giovanni
(sentito alle udienze del 9-7-1996, del 23-7-1996 e del
24-7-1996) ha affermato che intorno
all’ano 1985 - 1986 “da parte di CAVO’ se non vado errato” venne
effettuata un’estorsione ai danni di GIOVINAZZO, amministratore della “GARIBALDI”.
Poiché “lì lavorava GENTILE, quindi, tramite GENTILE gli ha fatto conoscere
mio fratello”, il quale “ha sistemato la cosa e poi è rimasto in buoni
rapporti con lui. Poi mio fratello gli dava la carne”, in quanto “gliela
passavano a buon prezzo e gli conveniva; però lui gli aveva promesso cinque
posti di lavoro a mio fratello” e, in virtù di tale accordo, “credo che ha
assunto LEONARDI”, ma “io questo con certezza non lo posso dire”.
Peraltro, “c’era anche GENTILE Nicola che lavorava là dentro alla “GARIBALDI”.
Il collaboratore ha, comunque, aggiunto di
non sapere i particolari della vicenda e, in particolare, “come si interessò”
il fratello “o chi lo chiamò”, specificando che “questa persona conosceva
i PELLEGRINO, [...] però non so se è stato il PELLEGRINO a farlo intervenire,
a farlo interessare, o sono state altre persone”. Il collaboratore ha
offerto, poi, alcune utili informazioni sulla società per la vendita
all’ingrosso di carni alla quale era interessato il fratello Giuseppe e della
quale era socio PELLEGRINO Paolo. LEO Giovanni ha, in particolare, riferito
(vedi udienza del 24-7-1996) che PELLEGRINO
Paolo era inizialmente, nel 1984, un imprenditore sottoposto ad estorsione e
“mi dava a me 500.000 lire al mese”. Egli lo fece, successivamente,
conoscere al fratello LEO Giuseppe, il quale pensò di formare una società con
il PELLEGRINO per la vendita all’ingrosso di carni. Per la costituzione di
“questa società abbiamo messo 25.000.000 io e 25.000.000 mio fratello Pippo e
ha fatto mio fratello questa società”, nella quale vennero investiti parte
dei proventi derivanti dalle attività illecite. Essa venne, però, intestata al
fratello LEO Domenico, il quale lasciò la sua precedente attività nella
vendita del pesce stocco e iniziò a gestire la società anche nell’interesse
dei fratelli Giuseppe e Giovanni, ai quali doveva consegnare una parte dei
profitti.
Il primo e più importante elemento
di confronto delle suddette dichiarazioni è, poi, rappresentato dalle
dichiarazioni della parte offesa, da valutare, come si è detto in molti casi
simili, con grande attenzione e tenendo presente che sarebbe arduo pensare che
le parti offese di azioni illecite di natura estorsiva, le quali furono indotte
a soggiacere alle pretese del sodalizio criminoso proprio in considerazione
della forza di intimidazione da questo promanante, possano superare
improvvisamente tutte le paure e collaborare con la giustizia senza più alcuna
remora, sicché si devono considerare validi elementi di riscontro anche
dichiarazioni le quali non confermano direttamente le accuse ma che, valutate
nel complessivo contesto circostanziale, appaiono adeguatamente valorizzabili
come elementi sintomatici dell’esistenza di un fenomeno estorsivo. GIOVINAZZO
Bruno, escusso all’udienza del 6-11-1995, ha dichiarato che LEONARDI
Antonino
fu
imbarcato per la prima volta il 10 luglio 1987, unitamente ad altri “piccoli
di camera” (l’equivalente dei manovali per i lavori di terra) in un momento
di straordinario fabbisogno di lavoratori, dovuto al fatto che occorreva mandare
“in sussidio” una nave a Civitavecchia. Ha, quindi, affermato che per
l’assunzione del LEONARDI vi fu l’interessamento di un cognato di
quest’ultimo, tale VITA Saverio, che era comandante delle navi traghetto, ed
era proprio colui il quale, in forza di una delega delle Ferrovie dello Stato,
sottoscriveva le convenzioni di imbarco. Secondo il contratto di appalto
stipulato con le Ferrovie dello Stato, la società Garibaldi poteva, infatti,
solo segnalare il personale che riteneva opportuno imbarcare, ma spettava, poi,
alle Ferrovie dello Stato dare il gradimento sul personale segnalato e
stipulare, quindi, il contratto di imbarco dinanzi all’Ufficiale di porto.
Il teste ha specificato che in quel
periodo rientrava nella prassi normale che qualcuno segnalasse un proprio
parente, come avvenne nel caso di specie. Al momento dell’assunzione, egli,
viceversa, non sapeva che il LEONARDI fosse parente di LEO Giuseppe, circostanza
che apprese successivamente. Il LEONARDI, cessato in data 14 ottobre 1987 il
periodo di imbarco connesso con l’esigenza relativa alla nave data in sussidio
a Civitavecchia, venne, successivamente, imbarcato
altre volte sulla base di un accordo sindacale secondo cui coloro che avevano già
lavorato per la società avevano la precedenza in eventuali altre chiamate
(dall’attestazione della società cooperativa “GARIBALDI” circa
l’attività lavorativa svolta da LEONARDI Antonino
presso la stessa cooperativa, risulta che questi fu imbarcato
nei seguenti periodi: dal 10-7-1987 al 14-10-1987; dal 2-2-1988 al 2-4-1988; dal
21-6-1988 al 17-11-1988; dal 17-12-1988 al 16-5-1989; dal 13-6-1989 al
3-10-1989; dal 20-11-1989 al 4-1-1990;dal dal 27-2-1990 al 5-3-1990; dal
6-11-1990 al 7-12-1990; dall’8-1-1991 al 29-7-1991; dal 5-5-1992 al 2-6-1992 -
vedi documento acquisito al N. 125 richiesto con ordinanza del 19 luglio 1997).
Il teste ha, quindi, dichiarato, con riferimento ai rapporti della società con
LEO Giuseppe, che la “GARIBALDI” non
ebbe mai rapporti con la famiglia LEO, ma con una società, la MEDITERANEA
CARNI, nella quale si sapeva che il LEO era interessato, ma era rappresentata da
altre due persone, padre e figlio, entrambi successivamente uccisi. La
MEDITERRANEA CARNI ottenne, infatti, per circa due anni e mezzo, la fornitura di
un terzo della carne di cui la “GARIBALDI” aveva bisogno, per un fatturato
inferiore al £ 10.000.000 al mese. In ordine, infine ad eventuali richieste
estorsive, il GIOVINAZZO ha dichiarato che
la “GARIBALDI” ricevette in un certo tempo, che il teste non ha saputo,
però, meglio determinare, delle
telefonate minatorie con la richiesta del pagamento di £ 500.000.000, che
vennero immediatamente segnalate alle forze dell’ordine. Successivamente,
mentre egli si stava ritirando a casa, di fronte alla sua abitazione, furono
sparati due colpi di pistola contro l’autovettura nella quale si trovava
insieme all’autista. Dopo tale grave atto, egli chiese ed ottenne dalla società
“GARIBALDI” che la delega di firma degli assegni bancari, a lui attribuita,
fosse congiunta con l’altro consigliere della società presente a Messina, in
modo da non poter effettuare da solo alcuna operazione bancaria. Egli subì,
quindi, anche un attentato incendiario contro la propria autovettura, fatto che
venne pure denunciato. Egli non seppe mai, però, chi fossero stati gli autori
di tali minacce e richieste estorsive, l’ultima delle quali avvenne intorno
all’anno 1987.
Occorre, da ultimo, ricordare le dichiarazioni dei due imputati, i quali hanno entrambi respinto le accuse mosse nei loro confronti.
LEONARDI Antonino , esaminato all’udienza dell’8-11-1996, ha dichiarato di essere legato da rapporti di parentela con il defunto LEO Giuseppe, che era suo cognato, avendo sposato due sorelle. Ha ammesso di essere stato soprannominato sin da bambino con l’appellativo di “nasca” ed ha riferito di essere stato a lungo, dal 1984 al 1991, tossicodipendente, condizione per la quale commise vari reati. Ha affermato, tuttavia, di aver sempre lavorato, prima con una cooperativa che operava presso la SMEB, poi alla “GARIBALDI”, come “piccolo di camera”. Ha escluso, però, di essere stato assunto presso quest’ultima società grazie all’intervento di LEO Giuseppe, mentre ha sostenuto di aver trovato questo lavoro attraverso il proprio cognato VITA Saverio (marito di una sua sorella), che lavorava alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato proprio come comandante delle navi traghetto.
LEO Domenico , esaminato all’udienza del 13-11-1996, ha dichiarato che “nel 1985, credo, abbiamo fatto questa società io e PELLEGRINO, la MEDITERRANEA CARNI”, dalla quale poi egli volle allontanarsi nel 1988, dopo che il fratello Giuseppe uscì dal carcere. Di tale società fece parte, qualche mese dopo la sua costituzione, anche RODILOSSO Pietro, un grossista di carne, che, grazie alla sua specifica esperienza, avrebbe potuto aiutarli nella vendita. Quando, dopo un certo periodo di tempo, “è uscito un buco grosso”, il PELLEGRINO chiese in prestito del denaro a suo fratello LEO Giuseppe e da quel momento si disse che quest’ultimo era il reale proprietario della società. Si realizzò, nondimeno, “un ammanco di centinaia di milioni”, a seguito del quale furono mosse delle accuse da parte del PELLEGRINO nei confronti degli altri due soci, e questo fu il motivo che lo indusse a recedere dalla società, anche perché il fratello Pippo iniziava a dire “che io gli avevo rubato i soldi”. Proprio a causa di tale ammanco la MEDITERANEA CARNI non operò più e al suo posto venne costituita da PELLEGRINO Paolo un’altra società, la SICILBOVINI, della quale egli non si interessò mai, mentre il fratello LEO Giuseppe era socio occulto. Durante il tempo in cui egli fu socio della MEDITERRANEA CARNI la suddetta società prese l’appalto della fornitura di carne alla “GARIBALDI”. Ciò fu possibile tramite il fratello di PELLEGRINO che “lavora alla “GARIBALDI”” e che “diceva come si doveva comportare”, rivelando “quanta era l’offerta fatta dalle altre” ditte. Dopo un primo tentativo nel quale non riuscirono ad aggiudicarsi l’appalto, essi parteciparono, pertanto, una seconda volta all’asta riuscendo ad ottenere il suddetto appalto. Ciò avvenne quando ancora il fratello LEO Giuseppe non si era inserito nella società e non vi fu alcun suo intervento in relazione a tale vicenda.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, entrambi gli imputati vanno assolti tanto dal reato di estorsione, loro ascritto al capo “96” della rubrica, perché il fatto non sussiste, quanto dal reato di incendio, loro ascritto al capo “95” della rubrica, per non aver commesso il fatto.
E’ del tutto verosimile che GIOVINAZZO Bruno, amministratore della società cooperativa “GARIBALDI” sita stato sottoposto ad estorsione da parte di LEO Giuseppe. Le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati hanno trovato significativi elementi di conferma nelle dichiarazioni della parte offesa, che ha denunciato di essere rimasta vittima di gravissimi atti di intimidazione connessi a richieste di natura estorsiva, anche se ha negato di avere mai ceduto a dette richieste, mentre è molto sospetta la circostanza, tale da apparire sintomatica dell’avvenuto perfezionamento di un accordo estorsivo, che successivamente all’episodio nel quale venne incendiata l’autovettura del GIOVINAZZO, siano improvvisamente cessate le minacce senza che ne fossero stati scoperti gli autori o che fosse intervenuta una qualche diversa circostanza che riesca a spiegare in modo plausibile per quale motivo questi ultimi abbiano desistito dai loro propositi criminosi. Va, d’altronde, rilevato che sul punto le dichiarazioni di SPARACIO Luigi e di MARCHESE Mario , che hanno fatto riferimento alla loro intenzione di sottoporre ad estorsione il GIOVINAZZO, poi abbandonata quando seppero della “protezione” di cui godeva la società “GARIBALDI” da parte di LEO Giuseppe, appaiono molto attendibili, poiché, in un sistema, quale quello operante a Messina, nel quale non vi era una rigida suddivisione territoriale di competenze tra i vari gruppi criminosi, è perfettamente comprensibile, come si è evidenziato altre volte, che vi fosse tra i diversi sodalizi criminosi uno scambio di conoscenze sulle rispettive attività estortive, affinché si potesse evitare l’insorgere di pericolosi conflitti o la sovrapposizione di iniziative illecite. Significative sono, poi le dichiarazioni di LEO Giovanni , il quale, pur ammettendo di non conoscere i particolari della vicenda estorsiva (cosa che non può sorprendere tenuto conto che il LEO si trovava detenuto nel periodo di tempo in cui si sarebbe perfezionato l’accordo estorsivo, essendo stato arrestato il 16-10-1984 e scarcerato il 28-6-1991, dopo un periodo nel quale beneficiò, dal 7-7-1990, degli arresti domiciliari), ha alluso all’esistenza di “buoni rapporti” tra il GIOVINAZZO ed il proprio fratello Giuseppe, che chiaramente rivelavano, dietro l’apparenza di una relazione amichevole, l’esistenza di una coartazione della volontà del primo, che fu persino costretto ad impegnarsi di assumere personale segnalatogli dal LEO. Il collaboratore ha, peraltro, accennato ad una iniziale attività estorsiva da parte di CAVO’ Domenico, a seguito della quale intervenne il fratello LEO Giuseppe, il quale esercitò una tipica attività di “protezione”, racconto che appare, anche per tale aspetto, plausibile e coerente, oltre che sostanzialmente confermato da MARCHESE Mario , il quale ha accennato ai tentativi del CAVO’ di sottoporre ad estorsione la società “GARIBALDI”.
Il fatto oggetto di accertamento è, tuttavia, molto diverso, in quanto non si deve verificare semplicemente se il GIOVINAZZO fu sottoposto ad estorsione, ma se vi fu, oltre al generico costringimento del soggetto passivo, quello specifico atto di disposizione patrimoniale consistente nell’assunzione di LEONARDI Antonino quale effetto della violenza o minaccia usata dall’agente. Su questo punto la prova è, invero, ad avviso di questa Corte, totalmente carente. Può subito rilevarsi che non forniscono alcun elemento a sostegno dell’accusa le dichiarazioni di MARCHESE Mario e di LEO Giovanni . Entrambi hanno, infatti, dichiarato di non possedere gli essenziali elementi di conoscenza per poter dare un’affidabile risposta al quesito posto dal suddetto tema di accertamento. Il MARCHESE ha, invero, affermato l’intervento di LEO Giuseppe nell’assunzione del cognato, in termini di mera possibilità, mentre LEO Giovanni ha espresso, sostanzialmente, una propria opinione, affermando di “credere” che l’assunzione del LEONARDI rientrò nel più ampio accordo estorsivo, ma guardandosi bene dal fornire elementi di certezza. RIZZO Rosario è apparso, poi, non solo molto dubitativo, avendo fatto precedere le sue accuse dall’espressione “mi sembra”, ma anche scarsamente attendibile, non essendo riuscito a spiegare adeguatamente come abbia appreso le notizie riferite, tenuto conto che LEO Giuseppe era il capo di un clan diverso da quello del quale faceva parte il RIZZO e non risultano elementi in base ai quali poter affermare che tra i due vi fossero buoni rapporti personali, tali da giustificare confidenze anche su circostanze di dettaglio dell’azione delittuosa perpetrata nei confronti del GIOVINAZZO, come quelle relative all’assunzione del LEONARDI. Analoghi elementi di perplessità sorgono dall’esame delle dichiarazioni di SPARACIO Luigi il quale, da un lato, ha fatto, espresso riferimento a notizie da lui acquisite attraverso gli organi di stampa, mentre, dall’altro lato, ha indicato come sua fonte di conoscenze GENTILE Nicola, un affiliato al clan “LEO”, sodalizio contro il quale SPARACIO Luigi fu a lungo un acerrimo nemico, cosicché risulta incomprensibile ed inverosimile l’esistenza tra i due di rapporti tali da rendere plausibili delle confidenze sui fatti in esame. In realtà le dichiarazioni più convincenti sono quelle di SANTACATERINA Umberto, anche in considerazione del fatto che tutte le altre sono intervenute successivamente, quando, probabilmente, erano già note le accuse di quest’ultimo nei confronti dei due imputati, mentre va sottolineato che la circostanza secondo la quale il LEONARDI lavorò alle dipendenze della società “GARIBALDI” doveva essere, da un lato, conosciuta da moltissime persone e, dall’altro lato, elemento che, di per sé, può aver fatto sorgere il sospetto o la voce che l’imputato fosse stato assunto per intercessione del cognato LEO Giuseppe, capo di uno dei più potenti clan criminosi cittadini. Va, nondimeno, rilevato che anche le accuse del SANTACATERINA non sono molto precise e coerenti, poiché il collaboratore ha, prima, sostenuto che il LEONARDI venne assunto per intercessione di LEO Giuseppe e di DE TULLIO Alessandro, mentre in seguito ha dichiarato che non fu sufficiente l’intervento di questi ultimi, ma si rese necessario effettuare un attentato incendiario contro l’autovettura del GIOVINAZZO, e, ancora successivamente, ha spiegato il detto attentato nell’ambito di diverse iniziative illecite dirette ad ottenere l’appalto per la fornitura della carne alla “GARIBALDI”, mentre solo a seguito di intervento di un difensore il collaboratore è ritornato a collegare il fatto dell’attentato all’assunzione del LEONARDI. Di fronte ad un quadro probatorio di accusa povero e dal significato equivoco, le giustificazioni fornite dall’imputato e confermate dal GIOVINAZZO, che ha ricordato esclusivamente un interessamento di altro cognato del LEONARDI, tale VITA Saverio, comandante delle navi traghetto, appaiono convincenti, anche in considerazione del fatto che l’attentato incendiario si sarebbe verificato, secondo la contestazione, nell’estate dell’anno 1988, mentre risulta documentalmente che il LEONARDI fu assunto già dal luglio dell’anno 1987. Certamente può apparire sospetta la circostanza che l’imputato risulti imbarcato anche in periodi nei quali fu detenuto o ristretto agli arresti domiciliari, ma ciò non può sovvertire le suesposte conclusioni, basate su elementi probatori sufficientemente sicuri. Non vi è, pertanto, alcuna prova che lo specifico fatto estortivo contestato agli imputati sia mai esistito e ciò impone di assolvere gli imputati dal reato di cui al capo “96” perché il fatto non sussiste.
Con riferimento alla posizione di LEO Domenico (1956) si potrebbe, invero, dubitare, che l’accusa, in relazione ai temi sui quali si è sviluppata l’istruttoria, abbia finito con l’ampliarsi, così da riguardare anche quell’ulteriore atto di disposizione patrimoniale consistente nell’attribuzione dell’appalto per la fornitura della carne ad una società, la MEDITERRANEA CARNI, della quale era socio l’imputato LEO Domenico (1956) . Può, invero, dubitarsi della legittimità di una simile estensione dell’accertamento giurisdizionale, ma anche con riferimento a tale accusa possono richiamarsi le considerazioni prima svolte, in base alle quali si sono espresse notevoli perplessità sulle dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia, mentre la difesa dell’imputato, il quale ha spiegato in qual modo la società della quale era socio assunse il detto appalto, appare verosimile ed attendibile, specie se si considera che il LEO ha, con le sue dichiarazioni, sostanzialmente ammesso altri fatti di reato.
La negazione della sussistenza dell’estorsione contestata fa, di conseguenza, venire meno anche gli elementi a carico dei due imputati con riferimento all’incendio dell’autovettura del GIOVINAZZO, in quanto la prova dei due reati appare strettamente collegata, tenuto conto che SPARACIO Luigi e SANTACATERINA Umberto, i quali hanno accusato il LEONARDI e LEO Domenico (1956) di essersi resi autori anche di tale fatto delittuoso, hanno chiaramente posto una inscindibile correlazione tra i due illeciti, come emerge, peraltro, dalla contestazione della cosiddetta “aggravante teleologica” effettuata sulla base delle loro dichiarazioni. Venuto meno, allora, un reato, quello di estorsione, l’altro non può essere più logicamente attribuito a coloro che nell’originaria prospettazione dell’accusa erano ritenuti i responsabili del primo, benché possa fondatamente ritenersi che l’incendio dell’autovettura, fatto ricordato da più parti e menzionato dalla stessa parte offesa, rientrasse in un più ampio disegno estorsivo, del quale risultano, però, ignoti gli autori. I due imputati vanno, pertanto, dal reato di incendio loro ascritto al capo “95” della rubrica per non aver commesso il fatto.