2.3.4.15. Estorsione ai danni di Leone Giuseppe, titolare dell’omonimo negozio di elettrodomestici

I due imputati MAIMONE Pasquale  e FERRARA Sebastiano  sono stati accusati, nel capo “101” della rubrica, di aver perpetrato un’estorsione ai danni di LEONE Giuseppe, titolare dell’omonimo negozio di elettrodomestici, il quale sarebbe stato costretto mediante minaccia a pagare imprecisate somme di denaro ed a consegnare articoli dallo stesso messi in vendita. Le contestazioni mosse ai due imputati traggono origine dalle accuse di SANTACATERINA Umberto, cui si sono aggiunte successivamente le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia e dello stesso imputato FERRARA Sebastiano .

SANTACATERINA Umberto ha affermato, in modo alquanto stringato (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 15-2-1994 e del 3-3-1994), di aver visto MAIMONE Pasquale  recarsi presso il negozio di elettrodomestici LEONE sito sulla S.S. 114 e di aver saputo da questo che andava a ritirare il “pizzo” per conto di Iano FERRARA, vale a dire FERRARA Sebastiano , il quale gli confermò tale circostanza. Il collaboratore ha aggiunto che egli frequentava la stalla di FERRARA al villaggio CEP, così giustificando le asserite confidenze da parte di quest’ultimo.

SANTORO Angelo  (sentito all’udienza del 22-10-1996) ha dichiarato che contro il negozio di elettrodomestici “LEONE” furono esplosi diversi colpi di pistola da parte di LA BOCCETTA Franco, una persona vicina a SPARTA’ Giacomo, che, a sua volta faceva parte del gruppo “SPARACIO” e “poi mi sembra che non si è preso neanche un soldo”.

SPARACIO Luigi  (sentito alle udienze del 9-10-196 e del 16-10-1996) ha dichiarato che l’estorsione ai danni di LEONE Giuseppe fu perpetrata dal gruppo “FERRARA”, come egli apprese dalla stessa vittima, che era un suo amico e che gliene parlò dopo le prime telefonate estorsive “però poi non so come è finita,[...] se ha pagato non lo so”. Il collaboratore ha, poi, precisato che “anche se LEONE era un mio amico, non ho ritenuto opportuno interessarmi”, specificando di non aver “avuto mai questi rapporti con FERRARA”.

LEO Giovanni  (sentito all’udienza del 9-7-1996) ha dichiarato che il clan “FERRARA” era “in buoni rapporti con lui”, vale a dire con LEONE Giuseppe, titolare di “un grosso negozio” sulla statale 114. Egli apprese ciò quando “si stava aprendo questo negozio” ed hanno fatto sapere in giro di non “toccarlo” perché “apparteneva” a FERRARA.

FERRARA Carmelo (sentito all’udienza dell’8-5-1996) ha dichiarato che autori dell’estorsione furono “mio fratello d’accordo con SPARTA’ Giacomo e quelli di Santa Lucia perché io mi trovavo agli arresti domiciliari (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che FERRARA Carmelo fu ristretto agli arresti domiciliari dal 21-5-1990 al 13-12-1991) e poi è venuto il LEONE da me, che era un amico mio, e abbiamo cercato di sistemare questa situazione”. Il collaboratore ha, poi, con maggior precisione affermato che “sono state persone di Santa Lucia, sarebbe lo SPARTA’ Giacomo, insieme ad amici suoi, insieme a mio fratello e a qualche altro del CEP, se è il TAMBURELLA, il LONGO”, i quali per convincerlo a pagare “mi sembra che gli hanno sparato”.

FERRARA Sebastiano  (sentito alle udienze del 16-9-1996 e del 17-9-1996) ha affermato che LEONE Giuseppe fu sottoposto ad estorsione ed ha aggiunto di ricordare che “è stato mandato da LEONE, TAMBURELLA Rosario , [...] TURRISI Antonino, [...] e mi sembra anche MANGANARO Salvatore, [...] e LONGO Luigi”. Il collaboratore ha chiarito, tuttavia che avrebbe potuto essere più preciso il fratello Carmelo “perché la seguiva più lui che io”. Il fatto avvenne nel 1991 e dopo le prime minacce “il LEONE Carmelo si è rivolto a mio fratello Carmelo, [...] Carmelo gli disse che si interessava lui a risolvere questa situazione, [...] poi è successo, siccome in quel periodo SPARACIO si era avvicinato a noi, [...] SPARACIO ci ha detto se potevamo fargli il favore di lasciarlo stare a LEONE Carmelo, allora mio fratello Carmelo gli disse: sì, va bene, non ci stanno problemi. Il collaboratore ha, infine, escluso che il MAIMONE o il DI DIO siano mai andati a prelevare il denaro provento della estorsione nei confronti del LEONE.

Ritiene questa Corte che, sulla base del materiale istruttorio suesposto, sia certa la prova della colpevolezza del solo imputato FERRARA Sebastiano , mentre l’altro imputato MAIMONE Pasquale  va mandato assolto dal reato di estorsione ai danni di LEONE Giuseppe a lui contestata al capo “101” della rubrica, per non aver commesso il fatto.

Non vi può essere dubbio che LEONE Giuseppe, titolare dell’omonimo negozio di elettrodomestici con punti vendita in via Nicola Fabrizi e sulla S.S. 114 al villaggio Pistunina, fu sottoposto ad estorsione. Il solo SANTORO Angelo  ha, invero, affermato, peraltro in modo dubitativo, che probabilmente l’estorsione, dopo gli iniziali atti di minaccia, non venne consumata, mentre FERRARA Sebastiano , pur avendo affermato che a seguito dell’intervento di SPARACIO Luigi  non venne più chiesto denaro alla vittima, non ha escluso che si produsse, almeno inizialmente l’evento lesivo del reato di estorsione. Occorre, nondimeno, rilevare che l’attendibilità delle parole di SANTORO Angelo  appare, almeno su tali vicende, molto dubbia, come si è evidenziato anche quando si è parlato in generale dell’associazione “FERRARA” (vedi pag. 520 e segg.), mentre il racconto di FERRARA Sebastiano , oltre a non smentire l’ipotesi dell’accusa, contrasta nettamente con le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , il quale ha negato di essersi interessato in favore del LEONE, nonostante che questi fosse un suo amico. Le concordi dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori sopra indicati e, in particolare, quelle di FERRARA Carmelo, che verranno meglio esaminate in seguito, non possono, allora, lasciare dubbi sul fatto che l’estorsione venne consumata e significativi elementi di conferma possono rinvenirsi nella deposizione della stessa vittima. Si è già sottolineato, quando si sono effettuate alcune premesse di ordine metodologico sui criteri di valutazione della prova ed in altri casi analoghi, che sarebbe arduo pensare che le parti offese di azioni illecite di natura estorsiva, le quali furono indotte a soggiacere alle pretese del sodalizio criminoso proprio in considerazione della forza di intimidazione da questo promanante, possano superare improvvisamente tutte le paure e collaborare con la giustizia senza più alcuna remora. In verità, casi di tal tipo sono molto sporadici, mentre l’esperienza insegna che solitamente le vittime del reato di estorsione perpetrato da sodalizi criminosi nella forma del racket o in altre forme similari, rendono agli organi inquirenti dichiarazioni vaghe e reticenti. In una situazione quale quella sopra descritta si devono allora considerare validi elementi di riscontro anche dichiarazioni le quali non confermano direttamente le accuse ma che, valutate nel complessivo contesto circostanziale, appaiono adeguatamente valorizzabili come elementi sintomatici dell’esistenza di un fenomeno estorsivo. Nel caso di specie, si possono trarre, invero, dalle dichiarazioni di LEONE Giuseppe, alcuni elementi che confermano in modo non troppo velato il superiore assunto. Il teste, escusso all’udienza del 17-10-1995, pur avendo dichiarato di avere regolarmente denunciato l’unico fatto di natura estorsiva che egli subì intorno al 1986 o al 1987, cui seguì un processo nei confronti dei presunti responsabili, ha aggiunto di avere avuto, successivamente, bruciato un furgone e di aver patito il danneggiamento, con un colpo di arma da fuoco, di un vetro dell’esercizio commerciale sito sulla S.S. 114, appena la notte seguente l’inaugurazione del punto di vendita, avvenuta il 9 dicembre 1991. Il teste ha, invero, negato di aver ricevuto dopo tale danneggiamento richieste di denaro, ma tali dichiarazioni appaiono totalmente inverosimili, poiché non riescono a spiegare in modo plausibile per quale motivo gli autori dell’atto intimidatorio, compiuto ad evidenti fini estorsivi, come è stato, peraltro, successivamente rivelato dai collaboratori di giustizia SANTORO Angelo  e FERRARA Carmelo, le cui dichiarazioni hanno trovato su tale circostanza (che non era certamente nota a tutti) piena conferma, abbiano desistito dai loro propositi criminosi prima ancora di avanzare il pagamento di somme di denaro e senza che fosse intervenuta una qualche situazione, come, ad esempio, il loro arresto che potesse interferire con i loro piani. Si deve, allora, ritenere che la cessazione degli atti intimidatori sia, viceversa, altamente sintomatica del raggiungimento dell’accordo estorsivo, con il quale la vittima si piegava alle pretese dell’organizzazione criminale. Va, inoltre, osservato che lo stesso LEONE Giuseppe ha dichiarato di conoscere i fratelli FERRARA, i quali acquistavano nel suo negozio, pagando la merce che prelevavano, anche se egli era solito effettuare un piccolo sconto “per toglierlo davanti e farlo uscire fuori dal negozio”, ma ha dovuto, poi, ammettere di aver regalato a uno dei fratelli FERRARA un video registratore, anche se di modesto valore, poiché, a suo dire, non nuovo, ed un televisore a 43 pollici, in occasione di una “dimostrazione di pellicce” che venne effettuata all’interno di un ristorante che uno dei fratelli aveva ad Alì (si tratta, evidentemente del locale gestito in quel comune da FERRARA Sebastiano ). Il teste, allora, pur asserendo di non aver ricevuto richieste di natura estorsiva ulteriori rispetto a quella molto tempo prima denunciata, ha fatto esplicito e significativo riferimento all’esistenza di una situazione che condizionava la sua attività commerciale e lo induceva a praticare sconti particolari e regali di elettrodomestici nei confronti di determinati soggetti, non certamente per i loro meriti ma evidentemente quali esponenti di sodalizi criminali capaci di incutere timore e di creare situazioni di soggezione, tanto da essere egli impaziente di farli “uscire fuori dal negozio”. L’aperta denuncia dell’esistenza di una simile situazione costituisce, allora, un elemento che conferma espressamente la fondatezza dell’accusa, almeno sotto il profilo della coartata consegna di articoli posti in vendita dal LEONE.

Quanto alla posizione dell’imputato FERRARA Sebastiano , la prova della sua colpevolezza in relazione alla suindicata estorsione deriva, innanzi tutto, dalle sue sostanziali ammissioni, avendo egli affermato l’esistenza di un proprio coinvolgimento, anche se marginale, nel fatto. Egli ha, invero, sostenuto che la vicenda criminosa venne seguita prevalentemente dal fratello FERRARA Carmelo, ma le dichiarazioni di quest’ultimo hanno chiarito quali fossero i rispettivi ruoli ed hanno fornito una indiscutibile conferma della fondatezza dell’accusa. FERRARA Carmelo, il quale è soggetto di particolare attendibilità, non solo quale fratello dell’imputato, ma anche quale esponente di rilievo del clan “FERRARA”, ha, infatti, dimostrato un’approfondita ed originale conoscenza dei fatti, che poteva essere, verosimilmente, posseduta solo da chi ne fu un protagonista (è stato l’unico, insieme al SANTORO, a ricordare che venne sparato un colpo di pistola contro il vetro del negozio), ed ha fatto capire molto chiaramente che, pur corrispondendo al vero la circostanza, riferita anche dal fratello Sebastiano, secondo la quale il LEONE si rivolse a lui, in quanto “amico”, per far cessare le minacce e gli episodi di intimidazione, era, tuttavia, il fratello Sebastiano che doveva, successivamente, “sistemare” la situazione. Si deve, peraltro, ritenere che l’imputato, anche per le modeste dimensioni del sodalizio criminale da lui diretto, avesse un controllo totale della vita del clan, così da poter essere ritenuto responsabile, salvo in casi particolari, anche delle attività illecite gestite dal gruppo, specie se si considera che, nel caso di specie, secondo le parole di FERRARA Carmelo, non si trattava di un fatto delittuoso riconducibile all’iniziativa di qualcuno dei suoi affiliati, bensì di un’attività criminosa ideata dallo stesso FERRARA Sebastiano , anche se con l’accordo di SPARTA’ Giacomo e di altri malavitosi di Santa Lucia. Le suesposte considerazioni permettono, allora, di valorizzare, quali significativi elementi di accusa nei confronti di FERRARA Sebastiano , anche le dichiarazioni provenienti da SPARACIO Luigi  e da LEO Giovanni , che, pur non indicando esplicitamente FERRARA Sebastiano  quale autore del fatto, hanno più genericamente sostenuto che l’estorsione era riconducibile al gruppo criminoso da quest’ultimo diretto. Alla luce delle suesposte considerazioni, le collimanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati appaiono a questa Corte idonee a fornire prova adeguata della partecipazione al fatto dell’imputato FERRARA Sebastiano , del quale va, pertanto, affermata la responsabilità per il reato di estorsione ai danni di LEONE Giuseppe, di cui al capo “101” della rubrica, con l’aggravante contestata.

Quanto a MAIMONE Pasquale  occorre evidenziare, come si è già sottolineato a proposito dell’estorsione ai danni di D’ANGELO Francesco (vedi pag. 1899 e segg.) che le fonti di accusa sono piuttosto equivoche, poiché SANTACATERINA Umberto sembra che operi una sorta di generalizzazione, accusando il MAIMONE di tutte le estorsioni riconducibili al clan “FERRARA”, per poi dovere ammettere che anche gli altri affiliati del clan dovevano svolgere un qualche ruolo all’interno del sodalizio, sicché “se non ci andava MAIMONE andava un altro di loro a prendere i soldi”, mentre non può attribuirsi il valore di specifica conferma della partecipazione del MAIMONE alla vicenda delittuosa in esame, alle dichiarazioni di RIZZO Rosario , secondo cui (vedi udienza del 4-6-1996) il cognato Pasquale “ci ricugghia i soddi”, né alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , secondo cui (vedi udienza del 15-10-1996) il MAIMONE era utilizzato dal clan “FERRARA” in un “fiume di estorsioni”, poiché sia nell’uno che nell’altro caso, non vi è alcun espresso riferimento da parte dei due collaboratori all’estorsione che è ora oggetto di accertamento.

Alla luce delle considerazioni sin qui sviluppate, l’imputato MAIMONE Pasquale  va, pertanto, assolto dal reato a lui ascritto al capo “101” di imputazione per non aver commesso il fatto.

Non può essere concessa a FERRARA Sebastiano  l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è già in precedenza osservato nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), il contributo offerto dal collaboratore in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale non appare presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche per un’efficace lotta al fenomeno mafioso nel suo complesso.

FERRARA Sebastiano , pur avendo nell’episodio delittuoso in esame ammesso le proprie responsabilità, ha, tuttavia, in più occasioni nel presente procedimento, come si vedrà meglio esaminando la posizione dei soggetti imputati di aver fatto parte del clan da lui diretto, alterato la realtà dei fatti ovvero offerto verità parziali, ostacolando in tal modo il compiuto accertamento delle responsabilità personali dei coimputati. Va, poi, ricordato l’ambiguo comportamento tenuto dal FERRARA nei primi tempi della sua collaborazione, diretto a depistare gli organi giudiziari concordando con i suoi affiliati il contenuto del contributo collaborativo (vedi quanto si è detto a pag. 170 e segg. nonché a pag. 175 e segg.). Di conseguenza, il suo comportamento processuale non può ritenersi rispondente a spirito di collaborazione e meritevole della concessione della suddetta attenuante, ancorché risulti che egli si è dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza e tale dissociazione è stata ufficialmente riconosciuta con l’ammissione allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia.

Va, ancora, rilevato che, con riferimento allo specifico episodio delittuoso in esame, le stesse ammissioni dell’imputato non appaiono piene, come dovrebbe attendersi da parte di un soggetto che ha affermato di volere allontanarsi definitivamente dal proprio passato criminale, ma appaiono come un maldestro tentativo di minimizzare i fatti, che egli difficilmente avrebbe potuto negare, al fine di ridurre le responsabilità cui sarebbe andato inevitabilmente incontro. Sorprende, poi, che FERRARA Sebastiano non abbia indicato il coinvolgimento nell’estorsione di altri malavitosi appartenenti a gruppi operanti nel vicino villaggio di Santa Lucia, come è stato, viceversa, affermato tanto da FERRARA Carmelo, quanto da SANTORO Angelo e ciò induce a guardare con grande sospetto alle dichiarazioni dell’imputato, che pare abbia offerto, anche per questa parte, una ricostruzione dei fatti falsa, al fine di coprire le responsabilità di altri concorrenti nel reato, avvalendosi in modo subdolo e perverso dell’autorevolezza delle sue dichiarazioni, in quanto provenienti da un collaboratore di giustizia che fu un protagonista diretto delle vicende narrate. Tale comportamento processuale, da valutare in modo fortemente negativo, in quanto manifesta la perdurante adesione dell’imputato ad un sistema di valori deviante, osta, allora, ad avviso di questa Corte, anche alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Vanno, infine, trasmesse all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, la presente sentenza con riferimento alla posizione di LEONE Giuseppe, sentito all’udienza del 17-10-1995, per la parte relativa al reato di cui al capo “101”, nonché le dichiarazioni di FERRARA Carmelo all’udienza dell’8-5-1996 e di FERRARA Sebastiano  all’udienza del 16-9-1996, in relazione al fatto contestato al capo “101” ed ai soggetti indicati come responsabili di detto reato.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.