2.3.4.16. Estorsione ai danni di Luttino Giuseppe, titolare dell’officina “Luttino gomme”

L’estorsione ai danni di LUTTINO Giuseppe, titolare di un negozio di gomme sulla strada statale 114, avente ad oggetto sia il pagamento di imprecisate somme di denaro, sia la consegna di articoli (pneumatici) dallo stesso posti in vendita, è stata rivelata agli inquirenti dal collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, sulle cui dichiarazioni si fonda l’accusa nei confronti degli imputati FERRARA Sebastiano  e MAIMONE Pasquale . Successivamente, tuttavia, è intervenuto il contributo probatorio anche di altri collaboratori, tra i quali lo stesso FERRARA Sebastiano .

SANTACATERINA Umberto ha affermato, in modo alquanto stringato (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 15-2-1994 e del 3-3-1994), analogamente a quanto sostenuto con riferimento alle altre estorsioni riconducibili al clan “FERRARA”, di aver saputo da MAIMONE Pasquale  che il LUTTINO era sottoposto ad estorsione da parte del clan “FERRARA”, perché nella zona sud “prendevano il pizzo tutto loro”.

MARCHESE Mario  (sentito all’udienza del 24-9-1996) ha dichiarato di aver saputo “da FERRARA Sebastiano  direttamente” che l’officina di gomme “LUTTINO” subiva l’estorsione da parte del FERRARA.

SPARACIO Luigi  (sentito all’udienza del 9-10-1996) ha affermato che “era notorio” che il negozio di gomme LUTTINO “apparteneva al FERRARA”.

PARATORE Vincenzo (sentito alle udienze del 1-4-1996, del 12-4-1996 e del 13-4-1996) ha dichiarato che il negozio di riparazione e vendita gomme “LUTTINO” “paga il pizzo a FERRARA Sebastiano ”. Apprese ciò perché intorno all’anno 1987 o all’anno 1988, egli mandò una lettera minatoria al LUTTINO, e questi si rivolse al FERRARA ed il FERRARA, a sua volta, chiese a SPARTA’ Giacomo, un amico del PARATORE, se quest’ultimo sapesse qualche cosa, in quanto il LUTTINO pagava a lui. Quando egli apprese ciò, rinunciò, come è costume nell’ambiente malavitoso, a continuare l’estorsione. Quanto ai soggetti che riscuotevano il “pizzo”, il collaboratore ha affermato che il FERRARA si avvaleva, probabilmente, di altre persone, aggiungendo che “mi sembra che, diciamo, andava lui”, vale a dire il cognato del FERRARA, tale MAIMONE.

FERRARA Carmelo (sentito all’udienza dell’8-5-1996) ha dichiarato che al LUTTINO non venne effettuata alcuna estorsione “anche perché col LUTTINO ci conosciamo da ragazzi, perché io abitavo al piano terra e lui all’ultimo piano e non c’era motivo di fare estorsioni”.

FERRARA Sebastiano  (sentito all’udienza del 16-9-1996) ha affermato che “con LUTTINO c’è stato sempre un rapporto di amicizia: metteva le gomme, pagavo però scontato. [...] C’è stato un rapporto di amicizia, [...] perché abitavamo [...] nella stessa palazzina”. Una volta successe che il LUTTINO trovò una lettera minatoria sotto la saracinesca del suo negozio e si rivolse a lui. Egli chiamò D’ANGELO Santi, il quale gli disse che autore di quella minaccia era stato il GIORGIANNI perché intendeva richiedere dei soldi al LUTTINO. Egli, allora, mandò a dire al GIORGIANNI “di lasciare stare che LUTTINO era una persona che mi interessava e così si è chiusa ‘sta cosa”.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, entrambi gli imputati vanno mandati assolti perché il fatto non sussiste.

Le accuse di SANTACATERINA Umberto sono state, invero, genericamente confermate dai collaboratori MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi  e PARATORE Vincenzo, ma non sulla base di notizie sufficientemente sicure, bensì sulla circostanza, definita, addirittura “notoria” dallo SPARACIO, che il LUTTINO godeva della “protezione” del FERRARA. Va, peraltro, osservato che tutte le dichiarazioni di accusa sopra menzionate presentano un ridotto livello di attendibilità, poiché estremamente generiche e prive di qualsiasi dettaglio che consenta di effettuare una verifica penetrante della loro affidabilità, cosicché appare elevato il rischio che esse siano espressione di mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale. A fronte di un quadro di accusa incerto ed equivoco, tanto FERRARA Sebastiano  che FERRARA Carmelo hanno respinto gli addebiti, sostenendo che la cosiddetta “protezione” non derivava dall’esistenza di un rapporto di natura estorsiva, bensì dai buoni rapporti personali con il LUTTINO, che abitava nella stessa palazzina del FERRARA e che essi conoscevano sin da bambini. Le dichiarazioni di FERRARA Carmelo, appaiono, invero, non solo verosimili, tenuto conto che i rapporti di vicinato tra i FERRARA e l’asserita vittima potevano certamente giustificare un trattamento di particolare favore rispetto agli altri imprenditori della zona, ma anche molto convincenti e tali da togliere ogni valore ai deboli elementi di prova di segno opposto, poiché il collaboratore non ha esitato ad accusarsi di numerose altre estorsioni, ulteriori rispetto a quelle venute alla luce grazie al contributo collaborativo del SANTACATERINA, tenendo con gli inquirenti un comportamento certamente più coerente e leale rispetto a quello del fratello Sebastiano, sicché non si comprende per quale motivo egli dovrebbe falsamente negare la propria responsabilità con riferimento al reato in esame. Dall’esame delle dichiarazioni della parte offesa non si ravvisano, d’altronde, elementi che corroborino in modo chiaro la fondatezza dell’ipotesi avanzata dall’accusa, poiché LUTTINO Giuseppe, escusso all’udienza del 17-10-1995, ha negato di aver mai subito richieste estorsive, anche se ha dovuto ammettere di aver subito il danneggiamento mediante incendio di un’autovettura, ed ha negato, comunque, di aver pagato somme a titolo estorsivo o di aver regalato merce a soggetti appartenenti al mondo della malavita, mentre ha chiarito che le sue precedenti dichiarazioni ai Carabinieri, nelle quali aveva, viceversa, affermato di aver effettuato delle riparazioni gratis o di aver regalato qualche pneumatico usato, si riferivano non a “personaggi” malavitosi, bensì a soggetti che non potevano spendere soldi e che hanno bisogno di aiuto. Il teste ha, infine, dichiarato di conoscere bene tanto FERRARA Sebastiano , che “abitava sotto dove abito io”, quanto MAIMONE Pasquale , che era un suo cliente. Orbene, anche se le dichiarazioni del teste si presentano a tratti poco persuasive, poiché il LUTTINO non è riuscito a spiegare adeguatamente per quale motivo egli fu oggetto di un atto intimidatorio come l’incendio dell’autovettura ed in qual modo siano successivamente cessate tali minacce, e pur non potendo escludersi che esse si inserissero in un disegno di natura estorsiva, avendo, peraltro, lo stesso FERRARA Sebastiano parlato di simili vicende, quando ha ammesso di essere intervenuto una volta in favore del LUTTINO a seguito di un’iniziativa illecita del GIORGIANNI, non vi sono elementi per potere affermare un coinvolgimento nel fatto del clan “FERRARA” e dei soggetti che sono imputati di tale reato.

Alla luce delle suesposte considerazioni gli imputati FERRARA Sebastiano  e MAIMONE Pasquale  vanno assolti dall’estorsione ai danni di LUTTINO Giuseppe, loro contestata al capo “103” della rubrica perché il fatto non sussiste.