2.3.4.17. Estorsione ai danni di Mostaccio Paolo, titolare dell’omonima macelleria
Nella notte tra l’11 ed il 12 febbraio 1991, intorno alle ore 5,10, ignoti facevano esplodere una bomba davanti alla saracinesca della macelleria “MOSTACCIO”, gestita dai fratelli Salvatore e Paolo MOSTACCIO. L’ordigno provocava notevoli danni alla saracinesca, all’insegna del negozio ed alle suppellettili che vi erano all’interno, mentre altri danni subiva l’insegna di un negozio di alimentari adiacente la macelleria, gestito da tale BERTOLAMI Salvatore (vedi verbale di sopralluogo redatto da militari del reparto Operativo dei Carabinieri di Messina, i quali intervennero nell’immediatezza sul luogo dell’esplosione ed effettuarono i rilievi - tale documento trovasi inserito nella cartella N. 175 degli atti irripetibili; vedi, altresì, dichiarazioni di BERTOLAMI Salvatore, escusso all’udienza del 17-10-1995). MOSTACCIO Paolo, nella sua denuncia alle forze dell’ordine non forniva elementi utili ad orientare le indagini e negava di aver ricevuto telefonate a scopo estorsivo o minacce di alcun genere (vedi verbale di denuncia che trovasi inserito nella suddetta cartella N. 175). Non essendo, pertanto, emersi elementi utili per l’identificazione dei responsabili del fatto delittuoso, il G.I.P., su conforme richiesta del Pubblico ministero, disponeva, con decreto del 15-5-1991, l’archiviazione del procedimento contro ignoti. A seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, che ha accusato di tale fatto i due imputati FERRARA Sebastiano e MAIMONE Pasquale , inserendolo in una più ampia vicenda estorsiva ai danni del MOSTACCIO, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 23-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali veniva disposto il rinvio a giudizio degli odierni imputati.
MAIMONE Pasquale e FERRARA Sebastiano sono stati accusati, nei capi “104” e “105” della rubrica, di avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico esplosivi di natura imprecisata e di avere, quindi, perpetrato un’estorsione ai danni di MOSTACCIO Paolo, titolare dell’omonima macelleria, il quale sarebbe stato costretto mediante minaccia a pagare imprecisate somme di denaro. Pur traendo origine le contestazioni mosse ai due imputati dalle accuse di SANTACATERINA Umberto, di grande importanza appare il contributo probatorio di altri collaboratori intervenuti successivamente, tra i quali lo stesso imputato FERRARA Sebastiano .
SANTACATERINA Umberto ha affermato
(vedi udienze in sede di incidente probatorio del 15-2-1994 e del 3-3-1994) di aver saputo da FERRARA Sebastiano
, da DI DIO e da altri che il clan
“FERRARA” aveva sottoposto ad estorsione la macelleria “MOSTACCIO”, dopo
avere fatto esplodere una bomba. Soggetto incaricato di riscuotere la tangente
era “MAIMONE, sempre MAIMONE”.
SANTORO Angelo (sentito all’udienza del 22-10-1996) ha solo accennato che autore dell’estorsione alla macelleria “MOSTACCIO” fu tale SELVAGGIO.
FERRARA Carmelo (sentito all’udienza dell’8-5-1996) ha affermato che nel periodo in cui fu perpetrata detta estorsione, intorno all’anno 1990 - 1991, egli si trovava agli arresti domiciliari (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che FERRARA Carmelo fu detenuto agli arresti domiciliari dal 21-5-1990 al 13-12-1991) e seppe “che SELVAGGIO Natale gli ha collocato una bomba nella macelleria con l’accordo con mio fratello e SANTORO [SANTORO Angelo ] e LIBRO, LIBRO Stellario; [...] poi LIBRO Stellario era in carcere e l’una tantum se a sono divisi loro e i soldi, mensilmente, li mandava a LIBRO Stellario”. La tangente era “sulle 500.000 lire al mese”, mentre era “LAGANA’ Francesco che andava a ritirare i soldi insieme a TURRISI Antonino e i soldi mensilmente andavano a finire a LIBRO Stellario. Il collaboratore ha aggiunto che egli seppe tutta la vicenda solo successivamente ed anche “DI DIO era pure d’accordo in questa discussione”.
FERRARA Sebastiano (sentito all’udienza del 16-9-1996) ha dichiarato che avevano “preparato l’estorsione contro “MOSTACCIO”, Stellario LIBRO, SANTORO Angelo e SELVAGGIO Natale. Dopo un certo tempo il LIBRO è stato arrestato, [...] così st'estorsione la portò avanti il SELVAGGIO Natale. Il MOSTACCIO ha chiamato il padre di SELVAGGIO, dicendoci se lui si poteva interessare in questa estorsione, e niente, la cosa è continuata così; poi è successo che gli hanno fatto quello che gli hanno fatto, [...] mi sembra che gli hanno messo la bomba, [...] allora prima è venuto SELVAGGIO da me e mi disse: "guarda, Iano, se deve venire - dici -MOSTACCIO, vedi che l'estorsione la sta seguendo mio figlio; vah, cerca di farti dare i soldi", ci dissi: "va bè, vediamo se viene e la cosa ve la concludo". E' venuto MOSTACCIO e mi disse se io mi potevo interessare, gli dissi: "sì, guardi, io mi interesso; vediamo di sistemarla 'sta cosa. Non ricordo mi ha dato dei soldi, non mi ricordo se 2 milioni e mezzo, 3 milioni, comunque, mi ha dato dei soldi MOSTACCIO; per cui gli dissi io: "mi fai avere anche 300.000 lire al mese" e così ho concluso st’estorsione qua. I 300.000 lire al mese andavano a LIBRO Stellario che stava in carcere, i 3 milioni sono stati divisi, non ricordo esattamente se erano 3 milioni o 5 milioni, non lo ricordo esattamente, comunque 'sti soldi sono stati divisi: una parte ce la siamo presa noi e una parte l’abbiamo data.., è stata divisa.., il SELVAGGIO, suo padre”. Quanto a coloro che riscuotevano la tangente, il FERRARA ha affermato di sapere che “qualche volta TURRISI andava, prendeva 'sti soldi e glieli faceva avere alla famiglia di LIBRO Stellario”.
Ritiene questa Corte che, sulla base del materiale istruttorio suesposto, sia certa la prova della colpevolezza del solo imputato FERRARA Sebastiano , mentre l’altro imputato, MAIMONE Pasquale , va mandato assolto dal reato di estorsione ai danni di MOSTACCIO Paolo, titolare dell’omonima macelleria, a lui contestata al capo “105” della rubrica e del connesso reato in materia di detenzione e porto di esplosivi, contestato al capo “104”, per non aver commesso il fatto.
Non vi può essere dubbio che MOSTACCIO Paolo ed il fratello MOSTACCIO Salvatore, titolari da molti anni di una macelleria sulla S.S. 114 al villaggio Contesse furono sottoposto ad estorsione. La confessione di FERRARA Sebastiano e le precise dichiarazioni del fratello di quest’ultimo Carmelo, oltre alle originarie accuse mosse da SANTACATERINA Umberto non possono lasciare incertezze su tale fatto e significativi elementi di conferma possono rinvenirsi nella deposizione dei fratelli MOSTACCIO. Si è già sottolineato, quando si sono effettuate alcune premesse di ordine metodologico sui criteri di valutazione della prova ed in altri casi analoghi, che sarebbe arduo pensare che le parti offese di azioni illecite di natura estorsiva, le quali furono indotte a soggiacere alle pretese del sodalizio criminoso proprio in considerazione della forza di intimidazione da questo promanante, possano superare improvvisamente tutte le paure e collaborare con la giustizia senza più alcuna remora. In verità, casi di tal tipo sono molto sporadici, mentre l’esperienza insegna che solitamente le vittime del reato di estorsione perpetrato da sodalizi criminosi nella forma del racket o in altre forme similari, rendono agli organi inquirenti dichiarazioni vaghe e reticenti. In una situazione quale quella sopra descritta si devono allora considerare validi elementi di riscontro anche dichiarazioni le quali non confermano direttamente le accuse ma che, valutate nel complessivo contesto circostanziale, appaiono adeguatamente valorizzabili come elementi sintomatici dell’esistenza di un fenomeno estorsivo. Nel caso di specie, MOSTACCIO Paolo, escusso all’udienza del 17-10-1995, pur avendo ammesso (sarebbe stato, d’altronde, arduo negarlo) di aver subito un attentato dinamitardo, ha negato di aver mai avuto richieste estorsive, ma tali dichiarazioni appaiono totalmente inverosimili, poiché non riescono a spiegare in modo plausibile per quale motivo gli autori dell’atto intimidatorio, compiuto ad evidenti fini estorsivi, come è stato, peraltro, successivamente rivelato dai collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, FERRARA Carmelo e FERRARA Sebastiano , abbiano desistito dai loro propositi criminosi senza che fosse intervenuta una qualche circostanza, come, ad esempio, il loro arresto che potesse interferire con i loro piani. Si deve, allora, ritenere che la cessazione degli atti intimidatori sia, viceversa, altamente sintomatica del raggiungimento dell’accordo estorsivo, con il quale la vittima si piegava alle pretese dell’organizzazione criminale. Va, inoltre, osservato che lo stesso MOSTACCIO Paolo ha dichiarato di conoscere tanto la famiglia di FERRARA Sebastiano quanto MAIMONE Pasquale . Ancora più incoerenti e contraddittorie sono le dichiarazioni del fratello MOSTACCIO Salvatore, il quale, escusso all’udienza del 23-10-1995, ha addirittura in un primo tempo negato di aver subito un attentato dinamitardo, fatto poi ammesso a seguito dei rilievi del Pubblico Ministero che lo interrogava. Il teste ha, inoltre, cercato di minimizzare i fatti, sostenendo che i danni furono di lieve entità in stridente contrasto con quanto risulta, viceversa, dal verbale di sopralluogo. Ha affermato, infine, di conoscere FERRARA Sebastiano solo “per sentito dire”, anche se ha dovuto ammettere che qualche volta taluno dei fratelli FERRARA si era recato ad acquistare in macelleria. Le dichiarazioni del teste risultano, invero, sospette e rafforzano notevolmente l’attendibilità dell’accusa nella misura in cui il MOSTACCIO ha mostrato resistenze a ricordare circostanze rilevanti, come il fatto di avere subito un attentato dinamitardo che causò ingenti danni al negozio, così avvalorando l’ipotesi che egli si venne a trovare in una grave situazione di soggezione, che costituisce il presupposto del fenomeno estortivo, tanto da manifestare ancora al dibattimento un evidente disagio a dire apertamente la verità.
Quanto alla posizione dei singoli imputati, la prova della colpevolezza di FERRARA Sebastiano in relazione alla suindicata estorsione discende, anzitutto dalla sua confessione, che è precisa, circostanziata, coerente, così da rivelare già solo per il suo contenuto, la provenienza da persona che ebbe una parte diretta nell’azione delittuosa, così da poterne conoscere con grande accuratezza lo svolgimento. Sembra, pertanto, da escludere, in considerazione del tenore delle dichiarazioni dell’imputato, ogni intento autocalunniatorio e ciò appare sufficiente per ritenere la confessione pienamente affidabile e per fondare su di essa l’accertamento di responsabilità del FERRARA. Va, inoltre, osservato che questi è stato accusato anche dal fratello FERRARA Carmelo, che è soggetto sicuramente attendibile, non solo per gli stretti rapporti parentela con l’imputato, ma anche perché pure lui inserito organicamente nel clan “FERRARA”, così da potere conoscere con accuratezza le attività illecite perpetrate nell’ambito del sodalizio. Egli ha, inoltre, dimostrato un’approfondita e originale conoscenza dei fatti, rivelando quali furono le modalità esecutive ed i soggetti che vi parteciparono. Si deve, peraltro, ritenere che l’imputato, anche per le modeste dimensioni del sodalizio criminale da lui diretto, avesse un controllo totale della vita del clan, così da poter essere ritenuto responsabile, salvo in casi particolari, anche delle attività illecite gestite dal gruppo. Sulla base di tali premesse possono, allora essere valorizzate, quali significativi elementi di accusa nei confronti di FERRARA Sebastiano , anche le dichiarazioni provenienti da SANTACATERINA Umberto, che, pur non indicando esplicitamente FERRARA Sebastiano quale autore del fatto, ha più genericamente sostenuto che l’estorsione era riconducibile al gruppo criminoso da quest’ultimo diretto. Alla luce delle suesposte considerazioni, le collimanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati appaiono a questa Corte idonee a fornire prova adeguata della partecipazione al fatto dell’imputato FERRARA Sebastiano , del quale va, pertanto, affermata la responsabilità sia per il reato di estorsione ai danni di MOSTACCIO Paolo, di cui al capo “105” della rubrica, con le aggravanti contestate, sia per i reati di illegale detenzione e porto di esplosivi.
Quanto a MAIMONE Pasquale occorre evidenziare che unica fonte di accusa è costituita dalle parole di SANTACATERINA Umberto, le quali non appaiono, tuttavia, come si è osservato in altri casi simili, del tutto affidabili, in quanto sembra che operi una sorta di generalizzazione, accusando il MAIMONE di tutte le estorsioni riconducibili al clan “FERRARA”, per poi dovere ammettere che anche gli altri affiliati del clan dovevano svolgere un qualche ruolo all’interno del sodalizio, sicché “se non ci andava MAIMONE andava un altro di loro a prendere i soldi”, mentre non può attribuirsi il valore di specifica conferma della partecipazione del MAIMONE alla vicenda delittuosa in esame, alle dichiarazioni di RIZZO Rosario , secondo cui (vedi udienza del 4-6-1996) il cognato Pasquale “ci ricugghia i soddi”, né alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , secondo cui (vedi udienza del 15-10-1996) il MAIMONE era utilizzato dal clan “FERRARA” in un “fiume di estorsioni”, poiché sia nell’uno che nell’altro caso, non vi è alcun espresso riferimento da parte dei due collaboratori all’estorsione che è ora oggetto di accertamento. Va, inoltre, rilevato che FERRARA Sebastiano e FERRARA Carmelo, che hanno fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti, e che erano certamente meglio informati del SANTACATERINA, hanno escluso la partecipazione del MAIMONE, affermando il coinvolgimento, al suo posto, di altri soggetti.
Alla luce delle considerazioni sin qui sviluppate, l’imputato MAIMONE Pasquale va, pertanto, assolto dai reati a lui ascritti ai capi “104” e “105” di imputazione per non aver commesso il fatto.
Non possono essere, infine, concesse a FERRARA Sebastiano né l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, né le attenuanti generiche per le medesime considerazioni già sviluppate a proposito dell’estorsione ai danni di LEONE Giuseppe, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti (vedi pag. 2052 e segg.), dove si è evidenziato che il collaboratore, oltre ad aver tenuto un ambiguo comportamento nei primi tempi della sua collaborazione, diretto a depistare gli organi giudiziari concordando con i suoi affiliati il contenuto del contributo collaborativo, ha, altresì, in più occasioni nel presente procedimento alterato la realtà dei fatti ovvero offerto verità parziali, ostacolando in tal modo il compiuto accertamento delle responsabilità personali dei coimputati. Di conseguenza, il suo comportamento processuale non può ritenersi rispondente a spirito di collaborazione e meritevole della concessione delle suddette attenuanti.
Vanno, infine, trasmesse all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, la presente sentenza con riferimento alla posizione di MOSTACCIO Paolo, sentito all’udienza del 17-10-1995, e di MOSTACCIO Salvatore, sentito all’udienza del 23-10-1995, per la parte relativa al reato di cui al capo “105”, nonché le dichiarazioni di FERRARA Carmelo all’udienza dell’8-5-1996 e di FERRARA Sebastiano all’udienza del 16-9-1996, in relazione ai fatti contestati ai capi “104” e “105” ed ai soggetti indicati come responsabili di detti reati.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.