2.3.4.18. Estorsione ai danni di Garofalo Francesco, titolare dell’omonima concessionaria Mercedes - Benz

Intorno alle ore 22,20 del 6 giugno 1991, ignoti esplodevano dei colpi di fucile all’indirizzo delle vetrine di esposizione dei locali di vendita siti sulla S.S. 114 in località Tremestieri, della società a r.l. GAROFALO & C., che si occupava della vendita di autovetture MERCEDES e SEAT per la città di Messina (vedi verbale di denuncia sporta da GAROFALO Francesco in data 6-6-1991 e verbale di rinvenimento e sequestro di una borra in plastica e di un cartoncino rotondo per cartuccia da fucile calibro 12, rinvenuti dalle forze dell’ordine presso i locali della concessionaria MERCEDES - entrambi tali documenti si trovano inseriti nella cartella N. 176). Sono stati sentiti al dibattimento l’ispettore CRISTORARO Rocco ed il sovrintendente MUSCIA Rocco, della Questura di Messina, i quali si trovavano quella sera in servizio di volante ed eseguirono il primo intervento sul luogo dell’attentato. Non essendo, però, emersi elementi utili per l’identificazione dei responsabili del fatto delittuoso, il G.I.P., su conforme richiesta del Pubblico ministero, disponeva, con decreto del 26-11-1991, l’archiviazione del procedimento contro ignoti. A seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, che ha accusato di tale fatto i due imputati FERRARA Sebastiano  e MAIMONE Pasquale , inserendolo in una più ampia vicenda estorsiva ai danni di GAROFALO Francesco, amministratore della suddetta società, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 18-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali veniva disposto il rinvio a giudizio degli odierni imputati.

MAIMONE Pasquale  e FERRARA Sebastiano  sono stati accusati, nei capi “106” e “107” della rubrica di avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi di marca e calibro imprecisati con le relative munizioni, in relazione all’esplosione dei colpi di arma da fuoco contro le vetrine dell’autoconcessionaria, e di avere, quindi, perpetrato un’estorsione ai danni di GAROFALO Francesco, amministratore dell’omonima società, il quale sarebbe stato costretto mediante minaccia a pagare imprecisate somme di denaro ed a fornire un’autovettura MERCEDES 250 TD praticando sconti eccessivi. Pur traendo origine le contestazioni mosse ai due imputati dalle accuse di SANTACATERINA Umberto, di grande importanza appare il contributo probatorio di numerosi altri collaboratori intervenuti successivamente, tra i quali lo stesso imputato FERRARA Sebastiano .

SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 15-2-1994 e del 3-3-1994) di aver saputo da FERRARA Sebastiano , di cui frequentava la stalla sita al CEP, che GAROFALO, concessionario della MERCEDES, aveva subito un’estorsione da parte del FERRARA: “prima gli hanno sparato nella vetrata, poi Iano FERRARA è andato e si è cambiato la MERCEDES”.

SPARACIO Luigi  (sentito all’udienza del 9-10-1996) ha dichiarato di aver saputo da SPARTA’ Giacomo che “all’epoca l’estorsione l’ha fatta [...] SPARTA’ Giacomo, [...] e poi è subentrato FERRARA che era amico di GAROFALO. [...] Non so se gli hanno dato 5.000.000”.

MARCHESE Mario  (sentito all’udienza del 24-9-1996) ha dichiarato di aver saputo direttamente da FERRARA Sebastiano  che la concessionaria della MERCEDES era sottoposta ad estorsione da parte del clan “FERRARA”, il quale aveva tutta la zona sotto estorsione. Quanto all’ammontare del “pizzo”, “mi sembra che quello lì gli dava 1.000.000”.

RIZZO Rosario  (sentito all’udienza del 4-6-1996) ha dichiarato che, quando già era in corso la “guerra” contro di lui, parlò con il FERRARA perché aveva intenzione di comprarsi una LANCIA THEMA di seconda mano che si trovava in vendita presso la concessionaria MERCEDES e, sapendo i buoni rapporti esistenti tra quest’ultimo ed il titolare della concessionaria, sperava di ottenere uno sconto. In realtà suo obiettivo segreto era anche quello di sottoporre ad estorsione l’imprenditore. Il FERRARA si mise in contatto con il titolare della concessionaria ed ottenne uno sconto, ma egli non poté recarsi ad effettuare il progettato acquisto, mediante permuta di una MASERATI in suo possesso, poiché la sera prima subì un attentato, organizzato proprio dal FERRARA, nel quale perse la vita CASPO Raimondo.

VENTURA Salvatore  (sentito all’udienza del 29-5-1996) ha affermato che nel 1991, nel corso di una riunione tra i vari gruppi, nella quale si discutevano le strategie da attuare nella “guerra” contro MANCUSO Giorgio , ebbe occasione di parlare con FERRARA Sebastiano , il quale aveva una MERCEDES, dell’estorsione ai danni della concessionaria per la vendita di dette auto. Il FERRARA gli disse “che già gli aveva fatto un’estorsione unitamente ad altre persone, non ricordo chi era..., SPARTA’..., non ricordo, [...] e che di là è rimasto quel rapporto buono con la concessionaria”.

LA TORRE Guido (sentito all’udienza del 30-4-1996) ha dichiarato che “nel 1991 camminavo insieme a Marcello ARNONE e Domenico RANDAZZO e [...] ci recavano spesso a casa di SPARTA’ Giacomo. In una di tali occasioni “lo SPARTA’ Giacomo ci disse che si era messo d’accordo con Iano FERRARA di mettere tutti i negozi di quella zona sotto estorsione, tra cui si parlava di questo GAROFALO”, anche se egli non seppe quale ulteriore svolgimento ebbe la vicenda.

LEO Giovanni  (sentito all’udienza del 9-7-1996) ha dichiarato che avendo egli avuto bisogno di una MERCEDES, “avevo interessato a FERRARA per farmi acquistare questa macchina”. Il “FERRARA gli ha parlato lui personalmente [al titolare dell’autoconcessionaria] e mi ha detto: vai, dice, fra un paio di giorni; e così sono andato”. Poi, tuttavia, poiché la detta concessionaria non aveva l’immediata disponibilità di un’autovettura di seconda mano, egli si rivolse ad un’altra ditta.

SANTORO Angelo  (sentito all’udienza del 22-10-1996) ha riferito che “Giacomino SPARTA’ aveva mandato a LA BOCCETTA Franco per fargli..., per sparargli un paio di colpi alla MERCEDES, di pistola”. A seguito di ciò, “un dipendente della MERCEDES è venuto al villaggio CEP ed ha parlato con FERRARA, che già si conoscevano [...] e il FERRARA è andato a parlare con il proprietario della MERCEDES e si è fatto dare 10.000.000”. Egli sapeva ciò perché, tra l’altro, accompagnò una volta il FERRARA, che doveva parlare con il proprietario, presso la concessionaria MERCEDES, anche se egli non assistette mai alle discussioni tra i due.

FERRARA Carmelo (sentito all’udienza dell’8-5-1996) ha affermato che “SPARTA’ GIACOMO, assieme a quelli di GALATI, PELLEGRINO, con l’accordo pure di mio fratello, gli hanno sparato [alla concessionaria “GAROFALO”] nelle serrande e poi hanno, con la scusa si è interessato mio fratello, perché era amico di quello della MERCEDES, e mio fratello da intermediario, però era d’accordo con loro, gli ha fatto dare dei soldi, e così è cominciata l’estorsione”. Il contatto tra il titolare della concessionaria ed il proprio fratello Sebastiano venne realizzato da “uno della MERCEDES che era amico di mio fratello SEBASTIANO, e mio fratello era d’accordo con SPARTA’ Giacomo e quelli di Galati, i fratelli PELLEGRINO”. IL collaboratore ha, quindi, specificato che lo SPARTA’ Giacomo non faceva parte del loro sodalizio, ma era un “avvicinato” ed era “uno che era sempre, quasi, con noi” e “facevamo le cose assieme”.

FERRARA Sebastiano  (sentito all’udienza del 16-9-1996) ha dichiarato che “st'estorsione è stata organizzata da parte mia, DI DIO, SANTORO e SPARTA’ Giacomo. [...] Io conoscevo il capoofficina della MERCEDES, così si è pensato di fare 'ste estorsione qua. Il capoofficina, quando poi è successo che gli hanno sparato a GAROFALO nella saracinesca del suo negozio, è venuto al villaggio CEP a chiamarmi se io mi potevo interessare in questa cosa qua, presente con me ci stava anche DI DIO; e abbiamo detto che non c’erano problemi che noi ci interessavamo. Noi l'importante che GAROFALO si mettesse anche lui a disposizione e darci una mano a poterla concludere 'sta cosa. [...] Poi mi ha dato appuntamento con GAROFALO, mi sono visto con GAROFALO e la cosa l’ho conclusa con 10 milioni; e in più lui mi ha fatto uno sconto sulla mia MERCEDES di altri 10 milioni; 'sti 10 milioni li abbiamo divisi: 5 milioni il mio gruppo e 5 milioni li abbiamo dati al gruppo di SPARTA’ Giacomo”. Non vi fu il pagamento di un ulteriore mensile.

Ritiene questa Corte che, sulla base del materiale istruttorio suesposto, sia certa la prova della colpevolezza del solo imputato FERRARA Sebastiano , mentre l’altro imputato, MAIMONE Pasquale , va mandato assolto dal reato di estorsione ai danni di GAROFALO Francesco, amministratore dell’omonima società concessionaria MERCEDES, a lui contestata al capo “107” della rubrica e del connesso reato in materia di detenzione e porto di armi e delle relative munizioni, contestato al capo “106”, per non aver commesso il fatto.

Non vi può essere dubbio che GAROFALO Francesco, amministratore dell’omonima società concessionaria delle autovetture MERCEDES per la città di Messina, fu sottoposto ad estorsione. La confessione di FERRARA Sebastiano  e le precise dichiarazioni del fratello di quest’ultimo Carmelo, e di SANTORO Angelo , oltre alle originarie accuse mosse da SANTACATERINA Umberto non possono, lasciare incertezze su tale fatto e significativi elementi di conferma possono rinvenirsi nella deposizione della stessa parte offesa. Si è già sottolineato, quando si sono effettuate alcune premesse di ordine metodologico sui criteri di valutazione della prova ed in altri casi analoghi, che sarebbe arduo pensare che le parti offese di azioni illecite di natura estorsiva, le quali furono indotte a soggiacere alle pretese del sodalizio criminoso proprio in considerazione della forza di intimidazione da questo promanante, possano superare improvvisamente tutte le paure e collaborare con la giustizia senza più alcuna remora. In verità, casi di tal tipo sono molto sporadici, mentre l’esperienza insegna che solitamente le vittime del reato di estorsione perpetrato da sodalizi criminosi nella forma del racket o in altre forme similari, rendono agli organi inquirenti dichiarazioni vaghe e reticenti. In una situazione quale quella sopra descritta si devono allora considerare validi elementi di riscontro anche dichiarazioni le quali non confermano direttamente le accuse ma che, valutate nel complessivo contesto circostanziale, appaiono adeguatamente valorizzabili come elementi sintomatici dell’esistenza di un fenomeno estorsivo. Nel caso di specie, si possono trarre, invero, dalle dichiarazioni di GAROFALO Francesco, alcuni elementi che indirettamente e velatamente confermano l’assunto secondo cui il ristoratore fu sottoposto ad estorsione. Il teste, escusso all’udienza del 31-10-1995, ha dichiarato di aver subito, nei molti anni di attività dell’autoconcessionaria, solo l’attentato prima citato, nel quale vennero esplosi dei colpi di arma da fuoco contro le vetrine di esposizione. Il teste ha, quindi, negato che prima o dopo tale fatto fosse stato contattato da persone che gli chiedevano denaro, ammettendo solo che queste si rivolsero “forse ai salonisti”, i quali, però, “non riferivano niente di questo”. Già questa affermazione appare totalmente inverosimile, poiché non è pensabile che le persone addette alla vendita non riferissero al titolare dell’autoconcessionaria simili fatti. Lo stesso teste si è, peraltro, platealmente contraddetto quando ha ricordato, anche se solo a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini, che qualche tempo dopo il suddetto attentato, si presentarono tre giovani all’interno del salone di esposizione, i quali si avvicinarono ad un venditore e, puntandogli una pistola con lo scopo di intimorirlo, gli dissero di avvisare i proprietari di preparare la somma di £ 105.000.000, che doveva servire per il sostentamento dei latitanti. Il teste ha, anzi, aggiunto, quasi per minimizzare il suddetto episodio e non porlo in diretto collegamento con il precedente attentato, che episodi di questo genere ne sono successi “più di uno”, che “non era un caso occasionale”, che “l’impatto ciclicamente era questo”, così facendo chiaramente comprendere come le sue precedenti dichiarazioni, secondo le quali non ricevette mai richieste estorsive, erano solo un maldestro tentativo di celare la realtà. Il GAROFALO ha, quindi, dichiarato di aver intrattenuto rapporti di affari con FERRARA Sebastiano , il quale una volta comprò un’auto d’occasione e successivamente la permutò con un’auto nuova. Il teste ha, inoltre, riferito al dibattimento che non vennero effettuati al FERRARA, in occasione dell’acquisto dell’autovettura nuova, degli sconti particolari, anche in considerazione del fatto che “quando sostituisco una macchina non avviene quasi mai uno sconto, perché c’è già l’onere dell’usato”, ma ha dovuto, poi, correggere tali dichiarazioni quando il Pubblico Ministero gli ha contestato che nelle precedenti dichiarazioni agli inquirenti aveva, viceversa, affermato che un “impiegato ha effettuato autonomamente, su disposizione della direzione, uno sconto di £ 2.800.000”. Il teste ha, poi, dovuto ammettere, sempre a seguito di contestazione delle precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti, che il FERRARA, dopo circa due mesi dal contratto, all’arrivo dell’autovettura, volle parlare direttamente con lui cui chiese (ed ottenne) a titolo gratuito il montaggio dell’antifurto originale, il montaggio della precedente autoradio ed il montaggio dell’antenna nuova, per un ammontare complessivo di circa £ 800.000. Il teste ha, allora, dovuto modificare le precedenti dichiarazioni, secondo cui in caso di permuta di una macchina usata non venivano per prassi effettuati sconti sull’autovettura nuova, ed ha dovuto affermare che quando i clienti “riescono a parlare con me”, viceversa, “facilmente succede” che vengano praticati degli sconti, senza, però spiegare in base a quale criterio alcuni clienti e non altri fossero ammessi a parlare con il titolare dell’autoconcessionaria. Il teste ha, infine, negato di conoscere MAIMONE Pasquale  o altri parenti del FERRARA, ha escluso di aver mai pagato somme di denaro a titolo di “pizzo”, ma ha risposto in modo stranamente dubbioso “penso di no” alla domanda se avesse dal 1991 ad oggi subito più attentati o minacce. Tali dichiarazioni sono poco convincenti non solo perché il Pubblico Ministero ha troppo spesso dovuto ricorrere a contestazioni delle precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti, affinché il teste ricordasse circostanze di tale gravità da non poter essere ragionevolmente dimenticate, ma anche perché non riescono a spiegare in modo plausibile per quale motivo gli autori dell’atto intimidatorio, compiuto ad evidenti fini estorsivi, come è stato, peraltro, successivamente rivelato dai collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, SANTORO Angelo , FERRARA Carmelo e FERRARA Sebastiano , abbiano desistito dai loro propositi criminosi senza che fosse intervenuta una qualche circostanza, come, ad esempio, il loro arresto che potesse interferire con i loro piani. Si deve, allora, ritenere che la cessazione degli atti intimidatori sia, viceversa, altamente sintomatica del raggiungimento dell’accordo estorsivo, con il quale la vittima si piegava alle pretese dell’organizzazione criminale. Il teste ha, inoltre, cercato ripetutamente di minimizzare i fatti, di allontanare il sospetto che le richieste estorsive fossero in qualche modo collegate con l’attentato da lui subito e di far apparire il rapporto con FERRARA Sebastiano  alla stessa stregua di quello con un comune cliente. Il GAROFALO, tuttavia, così facendo, ha finito con il rafforzare notevolmente l’attendibilità dell’accusa, nella misura in cui ha mostrato moltissime resistenze a ricordare circostanze rilevanti, alcune delle quali riferibili proprio a FERRARA Sebastiano . Il teste, infatti, pur asserendo di non essersi sottomesso alle richieste di natura estorsiva, ha fatto esplicito e significativo riferimento all’esistenza di una situazione che condizionava la sua attività commerciale e lo induceva a praticare sconti particolari nei confronti di un determinato soggetto, non certamente per i suoi meriti o per l’esistenza di particolari rapporti di amicizia, ma evidentemente quale esponente di un sodalizio criminale capace di incutere timore e di creare situazioni di soggezione. Sembra, allora, dal tenore della deposizione del teste, che questi abbia cercato di allontanare ogni sospetto dal FERRARA, con reticenze solo parzialmente superate a seguito di insistenti domande e contestazioni del Pubblico Ministero, così avvalorando l’ipotesi che egli si venne a trovare in una grave situazione di soggezione, che costituisce il presupposto del fenomeno estortivo, tanto da manifestare ancora al dibattimento un evidente disagio a dire apertamente la verità, disagio che appare in qualche modo collegato alla figura dell’imputato FERRARA Sebastiano .

Quanto alla posizione dei singoli imputati, la prova della colpevolezza di FERRARA Sebastiano  in relazione alla suindicata estorsione discende, anzitutto dalla sua confessione, che è precisa, circostanziata, coerente, così da rivelare già solo per il suo contenuto, la provenienza da persona che ebbe una parte diretta nell’azione delittuosa, così da poterne conoscere con grande accuratezza lo svolgimento. Essa ha trovato, inoltre specifici elementi di conferma nella dichiarazioni della parte offesa, almeno nella parte relativa ai favori ottenuti dal FERRARA in occasione dell’acquisto di un’autovettura MERCEDES nuova. Sembra, pertanto, da escludere, in considerazione del tenore delle dichiarazioni dell’imputato, ogni intento autocalunniatorio e ciò appare sufficiente per ritenere la confessione pienamente affidabile e per fondare su di essa l’accertamento di responsabilità del FERRARA. Va, inoltre, osservato che questi è stato accusato anche dal fratello FERRARA Carmelo, che è soggetto sicuramente attendibile, non solo per gli stretti rapporti parentela con l’imputato, ma anche perché pure lui inserito organicamente nel clan “FERRARA”, così da potere conoscere con accuratezza le attività illecite perpetrate nell’ambito del sodalizio. Egli ha, inoltre, dimostrato un’approfondita e originale conoscenza dei fatti, rivelando quali furono le modalità esecutive ed i soggetti che vi parteciparono. Ulteriore conferma delle accuse nei confronti del FERRARA proviene dalle dichiarazioni di SANTORO Angelo , che è stato indicato dall’imputato come soggetto direttamente interessato all’estorsione e, come tale, particolarmente informato di tutta la vicenda. Questi ha, peraltro, ampiamente dimostrato l’originalità delle proprie conoscenze attraverso un’esposizione dei fatti molto circostanziata e sostanzialmente collimante, anche in relazione a particolari minuti (come la circostanza che il collegamento tra il GAROFALO e FERRARA Sebastiano  fu realizzato da un dipendente dell’autoconcessionaria), con quella dei due fratelli FERRARA. Si deve, peraltro, ritenere che l’imputato, anche per le modeste dimensioni del sodalizio criminale da lui diretto, avesse un controllo totale della vita del clan, così da poter essere ritenuto responsabile, salvo in casi particolari, anche delle attività illecite gestite dal gruppo. Ciò consente, allora, di valorizzare, quali significativi elementi di accusa nei confronti di FERRARA Sebastiano , anche le dichiarazioni provenienti da SANTACATERINA Umberto, che, pur non indicando esplicitamente FERRARA Sebastiano  quale autore del fatto, se non per quello specifico aspetto relativo ai favori ottenuti dall’imputato in occasione dell’acquisto di un’autovettura, ha più genericamente sostenuto che l’estorsione era riconducibile al gruppo criminoso da quest’ultimo diretto. Parimenti rilevanti, al fine di corroborare ulteriormente la fondatezza dell’accusa, sono, infine, le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , che appaiono sufficientemente attendibili e che ripropongono la circostanza relativa ad un iniziale intervento nel fatto di SPARTA’ Giacomo, poi confermata anche da altri collaboratori; le dichiarazioni di LA TORRE Guido, che ha confermato, anche se in modo più generico, l’esistenza di un accordo tra il FERRARA e SPARTA’ Giacomo; le dichiarazioni di RIZZO Rosario , VENTURA Salvatore  e LEO Giovanni , che hanno tutti ricordato un’attività del FERRARA assimilabile per molti versi, in considerazione della personalità dei soggetti coinvolti, alla “protezione” assicurata dal racket. Alla luce delle suesposte considerazioni, le collimanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati appaiono a questa Corte idonee a fornire prova adeguata della partecipazione al fatto dell’imputato FERRARA Sebastiano , del quale va, pertanto, affermata la responsabilità sia per il reato di estorsione ai danni di GAROFALO Francesco, amministratore dell’omonima società concessionaria per la città di Messina delle autovetture MERCEDES, di cui al capo “107” della rubrica, con le aggravanti contestate, sia per i reati di illegale detenzione e porto di armi e delle relative munizioni.

Quanto a MAIMONE Pasquale  occorre evidenziare che in questo come in altri casi analoghi, unica fonte di accusa è costituita dalle parole di SANTACATERINA Umberto, le quali non appaiono, tuttavia, come si è osservato in precedenza, del tutto affidabili, in quanto sembra che operi una sorta di generalizzazione, accusando il MAIMONE di tutte le estorsioni riconducibili al clan “FERRARA”, per poi dovere ammettere che anche gli altri affiliati del clan dovevano svolgere un qualche ruolo all’interno del sodalizio, sicché “se non ci andava MAIMONE andava un altro di loro a prendere i soldi”, mentre non può attribuirsi il valore di specifica conferma della partecipazione del MAIMONE alla vicenda delittuosa in esame, alle dichiarazioni di RIZZO Rosario , secondo cui (vedi udienza del 4-6-1996) il cognato Pasquale “ci ricugghia i soddi”, né alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , secondo cui (vedi udienza del 15-10-1996) il MAIMONE era utilizzato dal clan “FERRARA” in un “fiume di estorsioni”, poiché sia nell’uno che nell’altro caso, non vi è alcun espresso riferimento da parte dei due collaboratori all’estorsione che è ora oggetto di accertamento. Va, inoltre, rilevato che FERRARA Sebastiano  FERRARA Carmelo e SANTORO Angelo , che hanno fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti, e che erano certamente meglio informati del SANTACATERINA, hanno escluso la partecipazione del MAIMONE, affermando il coinvolgimento, al suo posto di altri soggetti.

Alla luce delle considerazioni sin qui sviluppate, l’imputato MAIMONE Pasquale  va, pertanto, assolto dai reati a lui ascritti ai capi “106” e “107” di imputazione per non aver commesso il fatto.

Non possono essere, infine, concesse a FERRARA Sebastiano  né l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, né le attenuanti generiche per le medesime considerazioni già sviluppate a proposito dell’estorsione ai danni di LEONE Giuseppe, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti (vedi pag. 2052 e segg.), dove si è evidenziato che il collaboratore, oltre ad aver tenuto un ambiguo comportamento nei primi tempi della sua collaborazione, diretto a depistare gli organi giudiziari concordando con i suoi affiliati il contenuto del contributo collaborativo, ha, altresì, in più occasioni nel presente procedimento alterato la realtà dei fatti ovvero offerto verità parziali, ostacolando in tal modo il compiuto accertamento delle responsabilità personali dei coimputati. Di conseguenza, il suo comportamento processuale non può ritenersi rispondente a spirito di collaborazione e meritevole della concessione delle suddette attenuanti.

Vanno, infine, trasmesse all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, la presente sentenza con riferimento alla posizione di GAROFALO Francesco, sentito all’udienza del 31-10-1995 per la parte relativa al reato di cui al capo “107”, nonché le dichiarazioni di FERRARA Carmelo all’udienza dell’8-5-1996, di FERRARA Sebastiano  all’udienza del 16-9-1996 e di SANTORO Angelo  all’udienza del 22-10-1996 in relazione ai fatti contestati ai capi “106” e “107” ed ai soggetti indicati come responsabili di detti reati.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.