2.3.4.19. Rapina ai danni dell’ufficio “Poste - Ferrovie” di Messina

La rapina all’ufficio delle Poste - Ferrovia, avvenuta il 19 dicembre 1980 e contestata all’imputato LEONE Clemente Alberto , costituisce uno dei fatti delittuosi più clamorosi perpetrati dalle organizzazioni criminali cittadine all’inizio degli anni ’80, sia per la complessità ed audacia dell’azione esecutiva, sia per l’ingentissimo bottino. Tale rapina assunse, inoltre, un notevole significato nelle comprensione delle dinamiche malavitose del tempo, poiché proprio a causa dei dissidi sorti in occasione della spartizione del bottino, si riaccesero i contrasti tra i due gruppi criminosi che a quel tempo si contrapponevano, il clan “COSTA” ed il clan “CARIOLO”. Lo stato delle conoscenze delle forze dell’ordine in ordine a tali intrecci di vicende prima dell’avvento dei collaboratori di giustizia è efficacemente riassunto nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina il 13-6-1984, all’esito del giudizio di primo grado del processo cosiddetto “dei 69” dove si legge che, “la notte del 19 dicembre 1980, nove individui travisati ed armati avevano perpetrato una rapina negli uffici delle Poste - Ferrovia, che aveva fruttato circa seicento milioni e fonti fiduciarie dei Carabinieri avevano rivelato che il comportamento tenuto nella circostanza dal DI BLASI, il quale aveva richiesto a tutti gli autori materiali della rapina una tangente di £ 5.000.000 ciascuno, incontrando la non adesione di NUNNARI Tommaso, appartenente al clan “CARIOLO”, aveva obbligato lo ZAGARELLA, responsabile del clan “COSTA”, a non spartire più con il CARIOLO i proventi delle bische clandestine. Tale decisione aveva avuto come conseguenza la ripresa delle ostilità tra i due gruppi e la sera del 5 gennaio 1981, ignoti esplosero alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un gruppo di persone che sostavano davanti al circolo ricreativo Sollima e nel quale si trovavano VALVERI Sebastiano, SPARACIO Luigi  e NUNNARI Tommaso, il quale ultimo soltanto restava ferito, mentre obiettivo dell’attentato doveva essere CARIOLO Placido. La risposta del gruppo avverso non si sarebbe fatta attendere e la sera successiva ZAGARELLA Melchiorre, che era in compagnia di SQUILLACI Carmelo, mentre usciva dal bar Patti di Camaro Inferiore venne attinto da diversi colpi di arma da fuoco che lo ferirono gravemente, tanto che lo stesso decedette il successivo 9 gennaio 1981. Qualche giorno dopo, il 16 gennaio dello stesso anno, si verificò, infine, l’attentato al LOMBARDO, appartenente al clan “COSTA”, fatto che si doveva iscrivere nel medesimo contrasto tra gruppi contrapposti”. Le prime indagini compiute dagli inquirenti non diedero, comunque, alcun esito concreto, aldilà delle voci confidenziali prima menzionate o delle ipotesi investigative che si potevano formulare sulla base della successione nel tempo dei vari eventi delittuosi ed il procedimento instaurato in relazione a tale rapina si concluse con sentenza dell’8-4-1981 (trovasi inserita nella cartella N. 188), con la quale il Giudice Istruttore dichiarava non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato.

A distanza di alcuni anni dal fatto, INSOLITO Giuseppe, le cui dichiarazioni hanno, come si è visto, dato vita al procedimento cosiddetto “dei 290”, fornì alcuni elementi di conoscenza, che hanno confermato il contenuto delle precedenti voci confidenziali. Il Ten. Col. BARONE ed il Mar. SCIBILIA Giuseppe, all’epoca in servizio presso i Carabinieri di Messina, hanno brevemente riferito (vedi udienza del 12-5-1995) le circostanze apprese dall’INSOLITO, il quale aveva, in particolare, dichiarato che la rapina all’ufficio Poste - Ferrovia avrebbe dovuto suggellare l’accordo raggiunto nel carcere di Rometta dai due gruppi contrapposti, il clan “COSTA” ed il clan “CARIOLO”, mentre suscitò dei contrasti tra NUNNARI Tommaso, appartenente al clan “CARIOLO”, e DI BLASI Domenico, appartenente al clan “COSTA”, per la spartizione del bottino, contrasti che furono all’origine di una sparatoria avvenuta nei pressi del circolo ricreativo SOLLIMA, dove rimase ferito NUNNARI Tommaso. Sulla base delle dichiarazioni dell’INSOLITO si instaurò procedimento penale a carico di ZAGARELLA Melchiorre, ANTONUCCIO Aldo, MICALI Antonino, VALVERI Sebastiano, AFFE’ Nunzio, VENTURA Salvatore , NUNNARI Tommaso e di ignoti, che si concluse, però, con sentenza emessa in data 20/22-5-1989 1981 (trovasi inserita nella cartella N. 188), con la quale il Giudice Istruttore dichiarava non doversi procedere nei confronti di ANTONUCCIO Aldo, MICALI Antonino, VALVERI Sebastiano, AFFE’ Nunzio e VENTURA Salvatore  per non aver commesso il fatto, nei confronti di ZAGARELLA Melchiorre e di NUNNARI Tommaso perché estinti i reati loro ascritti per morte del reo e nei confronti di ignoti per essere rimasti tali gli autori dei reati.

Solo dopo altri anni, con la stagione dei collaboratori di giustizia, a seguito delle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, che diede una compiuta ricostruzione del fatto con la identificazione dei responsabili dell’azione delittuosa, venivano, previa autorizzazione del G.I.P. con decreto emesso in data 18-2-1993, riaperte le indagini, nel corso delle quali si registrava il contributo di numerosi altri collaboratori, e all’esito delle stesse il Pubblico Ministero separava la posizione processuale di VENTURA Salvatore , in quanto minorenne all’epoca dei fatti, mentre chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio dell’imputato LEONE Clemente Alberto .

Nel presente procedimento si è cercato, anzitutto, di approfondire le conoscenze tanto sulla fase che precedette tale rapina quanto sui successivi sviluppi, per una migliore comprensione non solo dell’episodio delittuoso in esame, ma anche del tentato omicidio di LOMBARDO Francesco e di MESSINA Rosario, che è stato già oggetto di ampia trattazione (vedi pag. 691 e segg.).

E’ stato, così, sentito al dibattimento il colonnello PORTOGHESE Nicola (vedi udienza del 12-5-1995) il quale ha riferito in ordine alle indagini svolte dalla compagnia dei carabinieri di Milazzo in occasione dell’evasione dal carcere di Rometta di tale ARNONE Antonino. Nel corso di tali indagini, si appurò, infatti, che in tale struttura penitenziaria, che era un semplice carcere mandamentale, si trovavano ristretti personaggi di notevole caratura criminale, come DI BLASI Domenico ed il predetto ARNONE che era imputato di omicidio, i quali avrebbero dovuto, viceversa, essere rinchiusi in carceri più sicure. Si accertò, inoltre, che i detenuti godevano di una notevole libertà, tanto che il DI BLASI, alcuni giorni prima della suddetta evasione, aveva ricevuto la visita di tale BONAFFINI, senza che ciò risultasse dai registri del carcere. Tali circostanze rendevano, pertanto, del tutto plausibili le dichiarazioni dell’INSOLITO, secondo cui fu proprio nel carcere di Rometta che fu stipulata una sorta di “pace” tra il clan “COSTA” ed il clan “CARIOLO”, che fu la premessa perché, successivamente, venisse perpetrata la rapina oggetto ora di esame.

Con riferimento ai dissidi sorti per la spartizione del bottino, le fonti di prova acquisite sono costituite dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, le quali hanno confermato in larga parte, con alcune interessanti precisazioni, gli elementi di conoscenza già piuttosto accurati forniti dall’INSOLITO. Tra queste, primaria importanza assumono quelle di VENTURA Salvatore , il quale ha ammesso di aver partecipato al fatto (per il quale è già stato processato e condannato, sulla base delle sue ammissioni, oltre che sulla base delle accuse provenienti da altri collaboratori, prima con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Messina in data 25-11/12-1-1996, e poi con sentenza della Corte di Appello, sezione minori del 3-4/22-5-1997) e poteva, pertanto, conoscere alla perfezione anche tali vicende successive alla perpetrazione della rapina ma con essa strettamente legate. VENTURA Salvatore  (sentito all’udienza del 3-6-1996) ha, in proposito, dichiarato che, in seguito alla rapina all’ufficio Poste - Ferrovia nacque un contrasto tra VALVERI Sebastiano e DI BLASI Domenico, poiché il VALVERI, che aveva organizzato e portato a compimento la rapina, nonostante il cospicuo bottino, voleva dare al DI BLASI, quale rappresentante del clan “COSTA”, l’esigua somma di £ 5.000.000, che lo stesso DI BLASI, offeso da tale gesto, rifiutò. Inoltre “il DI BLASI non voleva che alla rapina partecipasse NUNNARI Tommaso, in quanto faceva parte di un clan opposto”. La reazione del DI BLASI si può, invero, comprendere pienamente se si tiene presente, come si è accennato in precedenza, che il clan “COSTA”, sulla cui organizzazione ci si è soffermati brevemente nella parte della presente sentenza che introduce la trattazione dei singoli delitti, cercava di garantire forme di solidarietà tra gli associati o, comunque, di autofinanziamento del gruppo, attraverso la raccolta di una parte dei profitti provenienti da attività illecite degli affiliati in “bacinelle”, dalle quali, poi si attingeva il denaro necessario sia per il sostentamento degli affiliati in difficoltà sia per la realizzazione di altre attività illecite. E’ inutile soffermarsi oltre su tale modello organizzativo, poiché sono moltissimi i contributi probatori che confermano il superiore assunto e tale circostanza è stata, peraltro, oggetto di compiuto accertamento nel procedimento più volte citato cosiddetto “dei 290”. Giova, invece, sottolineare che anche per la rapina in esame vi fu l’accantonamento di una somma di denaro, che era parte del bottino conseguito, in favore degli affiliati del clan “COSTA”, benché alla rapina avesse partecipato, probabilmente in conseguenza degli accordi raggiunti nel carcere di Rometta, anche un soggetto, NUNNARI Tommaso, che apparteneva al clan “CARIOLO”. PARATORE Vincenzo ha dato, invero, conferma di tale fatto affermando (vedi udienza del 1-4-1996) di aver ricevuto, quale affiliato al clan “COSTA”, una piccola somma facente parte di quella maggiore data dagli autori della rapina alla famiglia “COSTA”. Analogamente MARCHESE Mario  ha ricordato (vedi udienza del 24-9-1996) che egli al tempo della rapina era detenuto e seppe di tale fatto “solo perché sono arrivati dei soldi a tanti di noi”, in quanto “loro [vale a dire gli autori della rapina] hanno distaccato per ZAGARELLA [che era a quel tempo il rappresentate esterno del clan “COSTA”, come si è avuto modo di evidenziare in occasione della trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico] non so se erano 10 o 15 milioni che lui poi ha distribuito a tutti quelli che eravamo vicini a lui”. Occorre, infine, ricordare che SANTACATERINA Umberto (sentito alle udienze in sede di incidente probatorio del 16-2-1994 e del 3-3-1994) ha affermato di avere personalmente consegnato a DI BLASI Domenico da parte di LEONE Clemente Alberto  la somma di £ 5.000.000 e lo stesso imputato LEONE Clemente Alberto  (sentito all’udienza del 29-10-1996) ha confermato di avere effettuato tale regalo al DI BLASI. Non vi può essere, pertanto, dubbio sia in ordine al fatto che nella famiglia “COSTA” vi fosse l’abitudine di destinare parte dei proventi illeciti ottenuti da ciascuno degli affiliati a beneficio dell’intero clan, sia in ordine al fatto che nella rapina in esame si seguì tale prassi, ma in modo tale da suscitare il risentimento del DI BLASI. In ordine a quest’ultimo punto vi è da dire che alla ricostruzione offerta dal VENTURA si contrappone quella di RIZZO Rosario , secondo cui (vedi udienza del 4-6-1996) il contrasto nacque poiché “all’epoca si usava, quando si faceva una rapina, [...] il 10 % toccava alla famiglia “COSTA””, mentre, “il NUNNARI si è opposto, [...] e lui non gliel’ha dati”. Tra le due versioni dei fatti appare, invero, ben più attendibile quella del VENTURA, perché resa da un protagonista della vicenda, rispetto a quella del RIZZO, che invece non ebbe alcuna parte nella rapina in esame, specie se si tiene presente che il suo racconto non presenta alcun elemento originale, non discostandosi in alcun punto dal contenuto della citata sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina in data 13 giugno 1984, nel procedimento cosiddetto “dei 69”, che era certamente a lui noto in quanto anche il RIZZO fu giudicato in detto procedimento.

Di tali vicende ha effettuato una efficace ricostruzione la sentenza sopra citata emessa dal Tribunale per i Minorenni nei confronti del VENTURA, dove, sulla base di una dettagliata esposizione dei fatti da parte dello stesso VENTURA e di SANTACATERINA Umberto, si è affermato che “prima della consumazione della rapina alle Poste Ferrovia, VALVERI Sebastiano e VENTURA Salvatore  si erano recati nel luogo ove DI BLASI Domenico (detto occhi i bozza) stava trascorrendo la sua latitanza per avvertirlo (e chiedergli sostanzialmente il rispettoso benestare) che stavano organizzando una grossa rapina del cui provento avrebbe avuto qualcosa anche lui. Questo colloquio era avvenuto alla presenza del medesimo SANTACATERINA [il quale ha ribadito la circostanza anche all’udienza del 16-2-1994 in sede di incidente probatorio]. Se non che, quando, a cose fatte, DI BLASI aveva appreso che del commando aveva fatto parte anche NUNNARI Tommaso, si era adirato sia perché questi apparteneva ad un diverso gruppo (CARIOLO), sia per una vecchia ruggine che da tempo deteriorava i loro rapporti; maggiormente si era poi infiammata la sua stizza quando aveva appreso che, su un bottino di seicento milioni, intendevano dargli la irrisoria ed irriguardosa somma di cinque milioni (anche se ad opporsi ad una più ampia gratificazione era stato VALVERI e non NUNNARI). A nulla era valso un estremo tentativo di pacificazione, esperito nel corso di una riunione plenaria tenutasi in una baracca di Camaro, né il gesto di Clemente LEONE, che aveva fatto recapitare al DI BLASI cinque milioni della propria quota. [...] DI BLASI, che a quell’epoca [...] era colui che aveva momentaneamente acquisito maggior potere (“era il reggente della situazione” afferma VENTURA  a fol. 296), era letteralmente furibondo per l’esiguità della quota destinatagli: solo cinque milioni su seicento; esiguità che, data la sua posizione, considerava dispregiativa e provocatoria. In effetti la limitatezza della cifra era stata voluta non da NUNNARI, ma da VALVERI, il quale, trovandosi appena un gradino al di sotto del DI BLASI e volendo platealmente ridimensionare il rilievo di costui (che non era in grado di organizzare e portare a buon fine rapine così proficue quale quella alle Poste - Ferrovia), al cui posto chiaramente aspirava, aveva accettato il rischio calcolato. Lo stesso VENTURA definisce questo gesto quasi una follia, “un po’ sfidare la sorte”; naturalmente DI BLASI non accettò bonari componimenti e pensò subito ad un’adeguata rivalsa sul piano del prestigio”.

Le superiori notazioni appaiono più che sufficienti per collocare organicamente il fatto delittuoso oggetto di accertamento nel periodo storico nel quale venne perpetrato e, comunque, incidono solo in misura marginale sul problema fondamentale che si pone a questa Corte, vale a dire la fondatezza dell’accusa nei confronti di LEONE Clemente Alberto  per i reati di rapina pluriaggravata (per essere stata commessa con armi, in più persone riunite e travisate), nonché per i reati connessi di porto e detenzione illegale delle numerose armi, complete di munizioni, impiegate nell’azione criminosa.

Ritiene questa Corte che, sulla base dell’istruttoria compiuta, sia stata pienamente raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato, del quale va, pertanto, affermata la responsabilità con riferimento a tutti i delitti a lui contestati nell’episodio criminoso in esame.

E’ quasi superfluo ricercare la cosiddetta “prova generica” del reato, che può ritenersi pienamente raggiunta alla luce anche dei soli elementi sin qui evidenziati che danno certezza in ordine alla perpetrazione della rapina sopra indicata. Al dibattimento sono stati, comunque, sentiti il maresciallo VUMBACA Francesco, escusso all’udienza del 12-5-1995, ed il maresciallo TECCHIA Elpidio, escusso all’udienza del 15-5-1995. Dalla deposizione del maresciallo TECCHIA emerge che l’azione delittuosa avvenne di notte e fu portata a compimento da parte di numerosi rapinatori (7, 8, 9 o 10) armati di pistole e fucili, i quali fecero sdraiare per terra le persone presenti, anche queste in numero elevato, all’interno dell’ufficio Poste - Ferrovia, e si impossessarono di alcuni sacchi con valori postali e denaro. Ulteriori e più precise informazioni possono trarsi dal fonogramma con il quale il Posto di Polizia Ferroviaria di Messina dava notizia della rapina alla Procura della Repubblica. In tale documento (trovasi inserito nella cartella N. 188) si legge, infatti, che i rapinatori, in numero di otto, avevano il viso coperto da passamontagna ed indossavano tutti un giubbotto di tela verde impermeabilizzato. Essi si introdussero nell’ufficio Poste - Ferrovia intorno alle ore 3,50, dopo aver tranciato il lucchetto con catena che assicurava il cancello di ingresso dal lato dello “ambito ferroviario”. Quindi, costrinsero i quindici agenti postali in servizio, sotto la minaccia delle armi, a sdraiarsi per terra e si impossessarono di plichi e pacchi valori che si trovavano custoditi all’interno di due carrette blindate e della cassaforte. Il maresciallo TECCHIA ha aggiunto che immediatamente si suppose, per le stesse modalità della rapina, che gli autori si fossero giovati della complicità di qualcuno all’interno dell’ufficio postale, ma non si riuscirono a raccogliere prove a carico di alcuno. Entrambi i testi suindicati hanno, poi, ricordato che, poco tempo dopo il fatto, le forze dell’ordine rinvennero una Fiat 128 abbandonata nel torrente Pace con dei sacchi postali provenienti da detta rapina, i quali avevano al loro interno non solo della posta, ma anche del denaro (vedi, altresì, verbale di rinvenimento, avvenuto intorno alle ore 6,30 del 19-12-1980, di sacchi postali e valori, tra cui £ 10.000.000 in contanti, relativi alla rapina consumata ai danni dell’ufficio Poste - Ferrovia di Messina - tale documento trovasi inserito nella cartella N. 188 degli atti irripetibili).

La prova della colpevolezza dell’imputato LEONE Clemente Alberto  discende dalle accuse provenienti da numerosi collaboratori di giustizia e dalla stessa confessione dell’imputato.

SANTACATERINA Umberto (sentito in sede di incidente probatorio alle udienze del 16-2-1994 e del 3-3-1994) ha dichiarato di aver saputo da VALVERI Sebastiano e da VENTURA Salvatore  (poi aggiungerà che sua fonte fu anche LEONE Clemente Alberto) che gli autori della rapina furono, oltre alle due persone suindicate, IOVINO Giuseppe, AFFE’ Nunzio, MICALI Antonio, NUNNARI Tommaso e LEONE Clemente, mentre tale BORZI’, un impiegato delle Poste era il basista e doveva dire ai complici “quando c’erano i soldi e quanti soldi c’erano”. Tutti i rapinatori agirono con dei giubbotti militari. Furono prelevati circa seicento milioni in denaro, più oggetti in oro, tra i quali un orologio che VALVERI Sebastiano regalò a LEO Giuseppe. Dopo la rapina si recarono a casa di MICALI Antonino a Paradiso, dove portarono i sacchi con il denaro, ad eccezione di un sacco con venti milioni che dimenticarono in un’autovettura, e si divisero il bottino, ottenendo £ 55.000.000 a testa, compreso il BORZI’ che ebbe una parte uguale a quella degli altri. Con tale denaro il VENTURA acquistò un’autovettura BMW cabriolet 320, lo IOVINO comprò una GOLF GTI, il LEONE Clemente una A 112, che poi vendette a GALLI Luigi.

PARATORE Vincenzo (sentito all’udienza del 1-4-1996) ha dichiarato che all’epoca dei fatti egli era detenuto ed i particolari del fatto delittuoso gli furono riferiti successivamente da due dei rapinatori, vale a dire da LEONE Clemente Alberto , quando egli si recò a casa sua a Siracusa, villaggio Miano, nel 1983, dopo essere evaso, in occasione di un permesso, dalla Casa Circondariale di Patti, e da VENTURA Salvatore  insieme al quale fu ristretto nel 1985 nella cella N. 37 del carcere di Reggio Calabria. Autori della rapina furono “AFFE’ Nunzio, MICALI Antonio, VENTURA Salvatore , Nello VALVERI, Masino NUNNARI, LEONE Alberto Clemente e IOVINO Giuseppe” e un “basista”, tale ZORZI’ o BORZI’. Il VENTURA con la sua parte acquistò un’autovettura BMW.

MARCHESE Mario  (sentito all’udienza del 24-9-1996) ha dichiarato di aver saputo da DI BLASI Domenico e da VALVERI Sebastiano (ma il collaboratore è apparso confuso ed incerto nell’indicare la fonte delle sue conoscenze ed ha ricordato i due nomi suindicati solo a seguito di contestazione delle precedenti dichiarazioni rese in fase istruttoria) che la rapina all’ufficio Poste - Ferrovia, che fruttò 550 o 650 milioni, fu perpetrata da diversi messinesi ed un siracusano. I messinesi erano VALVERI Sebastiano, AFFE’ Nunzio, VENTURA Salvatore , Masino NUNNARI, MICALI Antonino e forse qualche altro, mentre il siracusano era LEONE Clemente Alberto, per un totale di sette o otto persone, che si divisero 55 o 65 milioni a testa.

SPARACIO Luigi  (sentito all’udienza del 9-10-1996) ha dichiarato di aver saputo da Tommaso NUNNARI che la rapina fu organizzata da VALVERI Sebastiano ed i partecipanti furono AFFE’ Nunzio, VENTURA Salvatore , MICALI Antonino, Tommaso NUNNARI, Giuseppe IOVINO ed un siracusano Alberto LEONE Clemente, in quanto “all’epoca ci sono stati dei siracusani, che erano ospiti di..., erano amici di LEO Giuseppe, DI BLASI Domenico e sono stati latitanti qua nella zona di Milazzo; erano BOTTARO, Angelo BOTTARO, Antonio VENEZIANO”.

RIZZO Rosario  (sentito all’udienza del 4-6-1996) ha dichiarato di aver saputo da “Masino NUNNARI, perché in quel periodo eramu asseme nui” ed “era mio patrozzo”, che la rapina all’ufficio Poste - Ferrovia “che ne parlano tutti”, fu perpetrata da “Gioacchino NUNNARI, Masino NUNNARI, AFFE Nunzio, VENTURA, VALVERI, Clemente LEONE, [...] u’ siracusanu”, che “era soggiornante qua a Messina”.

Ben più dettagliata è l’esposizione di VENTURA Salvatore , che fu uno degli autori della rapina. Questi (sentito alle udienze del 29-5-1996 e del 3-6-1996) ha ammesso di avere partecipato all’azione esecutiva ed ha dichiarato che insieme a lui vi erano “VALVERI Sebastiano, NUNNNARI Tommaso, AFFE’ Nunzio, MICALI Antonino, poi c’era il siracusano Clemente LEONE, [...] c’era il basista dell’ufficio, quello che si è impiccato qua al carcere di Gazzi”. La rapina “è stata di mattina presto”, intorno alle ore 3 o alle ore 4 di mattina, “abbiamo rotto il lucchetto dove c’è il cancello, dove entrano i furgoni della posta e ci siamo immessi. [...] Avevamo pistole, tutte pistole automatiche. Mi sembra che VALVERI aveva un mitra artigianale. [...] Abbiamo fermato tutte le persone che là lavoravano, [...] li abbiamo messi in uno sgabuzzino, [...] e poi abbiamo preso i sacchi con i plichi. [...] Avevamo dei cappucci. [...] Abbiamo portato via seicento milioni in contanti, poi c’erano dei preziosi in oro, un centinaio di milioni in oro e non so se c’era un miliardo di assegni, [...]; si è incaricato VALVERI di questi assegni e non ho avuto notizie. [...] Dopo di là siamo andati a casa di MICALI Antonino, che era alla Pace, vicino, dopo Paradiso, [...] là ci siamo rilassati un po’, poi abbiamo spartito il bottino, circa 55.000.000 a testa, compreso il basista che ha avuto una somma uguale alla nostra”. I sacchi postali “li abbiamo buttati, in effetti in una macchina. Ci siamo scordati addirittura, un plico con , mi sembra, cento milioni, [...] e li abbiamo buttati nella spiaggia, [...] nella zona di Pace”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che, verosimilmente, parlò di tale fatto con SANTACATERINA Umberto, benché questi potesse aver appreso tutte le circostanze anche da DI BLASI Domenico “perché eravamo sempre uniti”, mentre ha escluso di aver fatto simili confidenze a PARATORE Vincenzo.

L’imputato LEONE Clemente Alberto  (sentito all’udienza del 29-10-1996) ha dichiarato di essere collaboratore di giustizia “da undici mesi e mezzo”. Ha, quindi, ammesso di aver partecipato alla rapina all’ufficio Poste - Ferrovia insieme a “MICALI, VALVERI, VENTURA Salvatore  e tale NUNNARI che non ricordo il nome”, ma che poi è stato ucciso. La rapina fu organizzata da VALVERI e all’interno dell’ufficio postale “c’era uno che lavorava là dentro che dava le basi”. Egli partecipò al fatto perché, pur essendo siracusano, in quel periodo si trovava in soggiorno obbligato prima a Messina e poi a Barcellona Pozzo di Gotto. L’imputato ha così descritto l’azione esecutiva: “siamo arrivati con una macchina nei cancelli che stanno dietro, dove entrano i furgoni della Posta, siamo entrati, abbiamo messo tutti a terra quelli che stavano là dentro e abbiamo preso i sacchi della posta che stavano dentro; contenevano i soldi, circa 650 milioni”. La rapina avvenne la mattina presto, intorno alle ore 5 o 5,30, anche perché egli alle sette del mattino doveva già essere rientrato a casa dove veniva controllato dalle forze dell’ordine. In quel periodo egli abitava, con maggior precisione, a Portosalvo; fu prelevato a casa dal MICALI con un jeppone e insieme raggiunsero gli altri che si trovavano ad attenderli a Messina. Lasciarono la jeep sotto casa di MICALI e si recarono all’ufficio postale che si trovava alla stazione centrale con un’autovettura Alfa Romeo. All’interno dell’ufficio vi erano dieci o dodici persone, compreso qualcuno della POLFER. Essi erano tutti armati “con pistole” e travisati con passamontagna. I sacchi si trovavano in un carrello ed essi ne presero uno ciascuno. Dopo aver consumato il delitto, si recarono a casa di MICALI, lungo la litoranea, lì svuotarono i sacchi, alcuni dei quali contenevano degli oggetti d’oro o altri oggetti di valore, mentre “uno di loro, se ricordo bene o NUNNARI o qualche altro sono andati con VENTURA, mi pare, a bruciare la macchina insieme a ‘sti plichi. [...] Seppi, poi, dal giornale che era rimasta una mazzetta di soldi bruciati”.

Si è ritenuto opportuno riportare diffusamente parte delle dichiarazioni dell’imputato LEONE Clemente Alberto  e delle altre dichiarazioni di accusa provenienti dai diversi collaboratori sopra menzionati per un duplice fine. Innanzi tutto per rilevare che la confessione dell’imputato è precisa, circostanziata, coerente, così da rivelare già solo per il contenuto, la provenienza da persona che ebbe una parte diretta nell’azione delittuosa, così da poterne conoscere con grande accuratezza lo svolgimento. Ciò appare, allora, sufficiente per ritenere la confessione pienamente affidabile e per fondare su di essa l’accertamento di responsabilità dell’imputato, dovendosi escludere, già solo in considerazione del tenore delle dichiarazioni del LEONE, ogni intento autocalunniatorio. Si è, d’altronde, più volte osservato in altri casi simili che la giurisprudenza[1] ha ripetutamente ribadito il principio secondo cui la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. Si deve, a tal proposito, sottolineare che la valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale, come si è visto, vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. L’indagine demandata al giudice attiene fondamentalmente alla valutazione della credibilità intrinseca ed estrinseca dell’autoincolpazione, in un giudizio unitario avente ad oggetto l’attendibilità della confessione. Con riferimento alle dichiarazioni di contenuto confessorio rese da collaboratori di giustizia, quale risulta essere l’imputato, il giudizio sulla credibilità intrinseca del dichiarante non può mai condurre a risultati del tutto rassicuranti, specie per i problemi connessi al ricorso ad una legislazione premiale che rende difficile distinguere tra sincero pentimento e scelta opportunistica finalizzata a sfruttare tutti i vantaggi che lo status di collaboratore importa (sconti di pena, benefici penitenziari, protezione alla persona ed alla famiglia, aiuto economico), e che potrebbero indurre taluno anche a confessare in modo spregiudicato delitti mai commessi, nella prospettiva di avere irrogata una pena sensibilmente ridotta o le cui modalità esecutive la rendono scarsamente afflittiva, al solo fine di accreditarsi come collaboratore di sicura attendibilità o anche per compiacere agli organi di indagine ed ottenere il loro favore nella concessione dei diversi benefici. Nel caso di specie, tuttavia, le suesposte perplessità sono destinate a fugarsi rapidamente già solo osservando che il LEONE ha riferito particolari, come quello attinente al posto nel quale vennero prelevati i sacchi all’interno dell’ufficio postale, ed ha descritto, altresì, con sufficiente accuratezza, le articolate fasi che precedettero e seguirono la consumazione della rapina, in modo tale da non lasciare dubbi sull’originalità delle sue conoscenze. Va, peraltro, osservato che l’imputato è stato accusato anche da numerosi altri collaboratori, alcuni dei quali appaiono dotati di precipua attendibilità. Si deve, in proposito, rilevare che le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto risultano particolarmente affidabili, in quanto il collaboratore è stato il primo a rivelare agli inquirenti la partecipazione del LEONE al fatto, fornendo una descrizione dell’intero episodio delittuoso coerente ed esauriente, così da doversi senz’altro escludere che egli possa aver subito influenze o condizionamenti da altre fonti. Interessa, poi, sottolineare che il SANTACATERINA ha riferito, in buona parte, non per sentito dire, ma quale soggetto che assistette ad alcuni momenti centrali della vicenda, quali le varie riunioni precedenti e successive alla rapina e, in particolare, fu proprio colui che consegnò a DI BLASI Domenico, con il quale era in strettissimi rapporti, una parte di denaro provento dell’azione criminosa e spettante al LEONE. Altrettanto affidabili appaiono le dichiarazioni di VENTURA Salvatore , essendo sufficiente rilevare che esse provengono da uno dei soggetti che con certezza parteciparono alla rapina, mentre non sono emersi elementi in base ai quali possa ritenersi elevato il pericolo di accuse calunniose nei confronti del LEONE. Non appaiono, infine, prive di valore, anche se, indubbiamente, sono di minore pregnanza, le dichiarazioni degli altri collaboratori sopra menzionati, che erano profondamente inseriti nelle organizzazioni criminali del tempo e che hanno tutti accusato indistintamente il LEONE. I suddetti contributi collaborativi corroborano, pertanto, la confessione dell’imputato, contribuendo a formare un solido ed omogeneo quadro probatorio di accusa, certamente idoneo per l’affermazione di colpevolezza dell’imputato LEONE Clemente Alberto  in relazione ai reati a lui ascritti ai capo “116” e “117” della rubrica con tutte le aggravanti contestate.

Ci si è diffusamente soffermati sulle varie fonti di accusa, pur in presenza di una confessione sufficientemente affidabile, per sottolineare come questa sia intervenuta in presenza di un imponente quadro probatorio a carico dell’imputato, che essa ha solo confermato. Lo stesso LEONE Clemente Alberto  ha dichiarato di avere iniziato a collaborare con la giustizia solo intorno alla fine dell’anno 1995, data dopo la quale, probabilmente, ha confessato tale delitto, mentre tutti gli altri collaboratori sentiti con riferimento all’episodio delittuoso in esame avevano già compiuto detta scelta collaborativa e, verosimilmente, avevano già riferito agli inquirenti tutto ciò che sapevano su tale fatto (ciò può dirsi con certezza per SANTACATERINA Umberto, sulle cui dichiarazioni si è fondata l’ordinanza di custodia cautelare del 5-5-1993, per MARCHESE Mario , al quale è stato contestato nel corso del suo esame dibattimentale, il contenuto di dichiarazioni dallo stesso rese il 16-2-1993, e per VENTURA Salvatore , le cui dichiarazioni spontanee di contenuto confessorio davanti al Tribunale per i Minorenni risalgono al 13-2-1995). Ciò osta, allora, alla concessione all’imputato dell’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta e decisiva attività di collaborazione con la giustizia sia con riferimento al fatto per il quale invoca l’attenuante, sia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, con la conseguenza che il contributo offerto dal collaboratore per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi episodi delittuosi e per un’efficace lotta al fenomeno mafioso non appare presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale.

Nel caso di specie non basta, allora, che il LEONE è stato ammesso allo speciale programma di protezione, sulla base della collaborazione prestata nel disvelare le attività ed i legami criminosi di gruppi mafiosi operanti in altre città, poiché, a prescindere dal rilievo che questa Corte non ha potuto in alcun modo apprezzare la pregnanza del contributo probatorio offerto in altri fatti delittuosi, va rilevato che il contenuto della collaborazione fornita con riferimento al fatto in esame non appare tale da rendere le sue dichiarazioni “decisive”, ai sensi del citato art. 8 (così interpretandosi il termine “concretamente”), per la ricostruzione dell’episodio delittuoso, essendo sufficiente, in proposito, rilevare che esse sono intervenute quando già numerosi altri collaboratori, compreso un esecutore materiale del fatto, avevano accuratamente descritto ciò che avvenne ed il ruolo rivestito da ciascuno dei complici, mentre le affermazioni del LEONE nulla hanno aggiunto a quanto già si sapeva da fonti particolarmente qualificate.

L’imputato appare, viceversa, meritevole, delle attenuanti generiche non solo in virtù della sua confessione, che appare, per quello che si è detto, elemento scarsamente sintomatico di una trasformazione della personalità dell’imputato, ma, soprattutto, in considerazione della scelta di collaborare con la giustizia ed abbandonare, così, definitivamente un sistema di valori devianti, che aveva informato tutta la sua vita, per accogliere le regole del vivere civile. Le suddette attenuanti vanno, tuttavia, valutate solo equivalenti e non, come ha richiesto la difesa dell’imputato, prevalenti rispetto alle aggravanti contestate, sia perché gli elementi di conoscenza sulle ragioni che hanno spinto l’imputato a collaborare con la giustizia e sulla genuinità di tale scelta sono troppo poveri per poter formulare un giudizio totalmente rassicurante sulla condotta futura del reo, sia, soprattutto, perché il LEONE, nonostante la confessione, ha effettuato una ricostruzione dei fatti relativi alla rapina in esame, sciatta e superficiale, trascurando di nominare, non si sa quanto incolpevolmente, anche alcuni complici, citati, viceversa, dagli altri collaboratori.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.



[1] vedi tra le tante Cass. pen. sez. I, 18 marzo 1992 N. 3209.