2.3.4.22. Acquisto, detenzione e vendita di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, in Messina nel secondo semestre dell’anno 1990

L’accusa formulata nel capo “19” della rubrica nei confronti di CASTORINA Pasquale , STRANGIO Giuseppe , ERBA Ignazio , COSENZA Letterio , ZIMBARO Placido  e SPARACIO Luigi , di aver detenuto e posto in vendita, in Messina, nel secondo semestre dell’anno 1990, ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, con l’aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone, muove essenzialmente dalle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, il quale ha, in realtà, fatto riferimento a due distinti episodi, dei quali egli ebbe, secondo le sue affermazioni, conoscenza diretta e che appare opportuno esaminare separatamente.

Il primo episodio riguarda la consegna di droga, circa mezzo chilo di eroina, da parte di SPARACIO Luigi , il quale si trovava con VILLARI Antonino, a DI BLASI Domenico, il quale si trovava insieme a SANTACATERINA Umberto. Tale consegna avvenne, secondo il racconto del collaboratore, all’interno di un’abitazione sita ad Acqualadrone di pertinenza di ZIMBARO Placido , dove tale droga, insieme ad una notevole quantità di altra sostanza stupefacente, circa sette o otto chili tra eroina e cocaina, era custodita all’interno di un armadietto in ferro. Il secondo episodio riguarda la consegna di circa 300 o 400 grammi di eroina da parte di STRANGIO Giuseppe  a CASTORINA Pasquale , nell’abitazione di quest’ultimo, alla presenza di ERBA Ignazio  e di SANTACATERINA Umberto, il quale poi ricevette dal CASTORINA tale droga per rivenderla. L’accusa, infine, nei riguardi del COSENZA fa riferimento all’attività svolta nel traffico di stupefacenti da SANTACATERINA Umberto, il quale ha affermato di aver utilizzato l’abitazione di COSENZA Letterio , suo genero, per custodire la droga che smerciava e, in particolare, la sostanza stupefacente che ricevette dal DI BLASI nel primo dei due episodi sopra menzionati e quella che ricevette dal CASTORINA nel secondo episodio.

Riguardo al primo episodio, SANTACATERINA Umberto (sentito su tale fatto in sede di incidente probatorio alle udienze del 4-2-1994, del 7-2-1994 e del 28-2-1994) ha dichiarato di essere andato una volta, intorno al 1990 o al 1991, dopo, comunque, la morte di LEO Giuseppe (il quale venne ucciso il 6-9-1990 - vedi sentenza pronunciata per tale fatto dalla Corte di Assise di Messina in data 21-12-1995, a carico di MANCUSO Giorgio  ed altri), a casa di ZIMBARO Placido  “ad Acqualadroni, nella discesa proprio”, “le prime case sulla destra”. Egli seppe che tale casa era di ZIMBARO poiché ciò gli fu riferito da DI BLASI Domenico, con il quale era molto amico ed insieme al quale vi si recò, dopo che questi “aveva preso l’appuntamento con lo SPARACIO”. “Sono arrivato io e DI BLASI, non c’erano le macchine davanti e si credeva che c’erano in questa casa e invece le macchine erano messe dietro, perché c’era un’altra entrata e il DI BLASI ha bussato ed è uscito lo SPARACIO e ci ha fatto entrare in una stanzetta, dove c’era un armadio di ferro e c’era 7 - 8 chili di droga lì, fra eroina e cocaina”. Lo SPARACIO, il quale si trovava lì insieme a VILLARI Antonino, “ha aperto l’armadietto [...] e gli ha dato una busta così grossa ed era nera questa busta avvolta, con mezzo chilo di eroina a DI BLASI e DI BLASI l’ha consegnata a me”. Il collaboratore ha aggiunto che ZIMBARO Placido  non si trovava all’interno dell’abitazione al momento della consegna della droga; egli, tuttavia, lo conosceva personalmente, in quanto frequentava la rosticceria che questi gestiva e stabilì con lui un rapporto di confidenza, tanto che “lui sempre mi parlava dello SPARACIO, che era suo compare di San Giovanni”, “lui mi diceva che i soldi dello SPARACIO glieli investiva lui in appartamenti, in negozi”. Il collaboratore ha precisato, nondimeno, di non aver mai avuto modo di parlare con lo ZIMBARO della droga consegnata dallo SPARACIO al DI BLASI nella sua abitazione di Acqualadrone.

Sulla base di tali accuse il G.I.P. presso il Tribunale di Messina applicava a ZIMBARO Placido , con ordinanza del 5 maggio 1993, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al fatto in esame (oltre che in relazione al reato associativo, oggetto di successiva analisi). Il Tribunale del Riesame di Messina confermava con ordinanza del 27-5-1993 il predetto provvedimento, ma la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata nella Camera di Consiglio del 28-7-1993 (tale pronuncia è stata prodotta in copia dalla difesa dell’imputato ZIMBARO Placido  all’udienza del 9-2-1998 e trovasi inserita nella cartella degli atti acquisiti dopo il 19-7-1997), annullava senza rinvio entrambe le suddette ordinanze, per mancanza dei gravi indizi di responsabilità a carico dello ZIMBARO. Rilevava la Suprema Corte che “nel caso di specie il Tribunale del riesame, nel valutare i fatti specifici riferiti dal SANTACATERINA a sostegno delle accuse mosse allo ZIMBARO, ha affermato, in ordine all’episodio che si sarebbe verificato nel secondo semestre del 1990, relativo al prelievo di gr. 500 di eroina dalla villetta in Acqualadrone dello indagato, che pur risultando dalla consulenza giurata di parte ed in assenza di accertamenti disposti dal P.M., che la villetta descritta dal dichiarante non corrisponde a quella identificata come appartenente allo ZIMBARO, tuttavia non potrebbe escludersi che costui nella medesima località possieda altro immobile corrispondente alle caratteristiche attribuitele dal SANTACATERINA. In siffatta maniera, però, i Giudici di merito non si sono limitati ad interpretare un dato acquisito alle indagini, ma, dopo aver dato atto che quello fornito dal dichiarante era smentito da oggettive risultanze, lo hanno sostituito, arbitrariamente, con altro che appare, allo stato, frutto di ipotesi gratuita, costituita dalla solo astrattamente possibile disponibilità, da parte dell’indagato, di altra villetta corrispondente alla descrizione fattane dalla fonte di accusa. Del pari, di fronte al dato temporale localizzato dal SANTACATERINA nel secondo semestre del ’90 ed all’accertata detenzione in carcere del VILLARI, che al detto prelievo di droga sarebbe stato presente, dal 6 febbraio al 27 dicembre 1990, i Giudici di merito hanno ipotizzato che l’episodio possa essersi verificato in epoca diversa e successiva, in tal modo sostituendo, ancora una volta, al dato indiziante fornito dal collaboratore di giustizia, sottoposto al loro controllo, altro dato estraneo al compendio delle indagini fino a quel momento svolte”.

Dopo che l’ordinanza di applicazione di custodia cautelare nei confronti di ZIMBARO Placido  era stata cassata dalla Suprema Corte con la pronuncia della quale sono stati sopra riportati alcuni stralci, gli organi inquirenti svolsero ulteriori, più approfondite indagini, alla luce dei cui risultati ritiene questa Corte che le accuse del SANTACATERINA nei confronti di SPARACIO Luigi  e di ZIMBARO Placido  siano pienamente attendibili e idoneamente riscontrate, così da poter fondare l’accertamento di colpevolezza dei due imputati.

SANTACATERINA Umberto appare, anzitutto, collaboratore soggettivamente credibile in relazione all’episodio delittuoso in esame. Egli ha, infatti, narrato fatti dei quali aveva conoscenza diretta, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni e mostrando, attraverso la confessione, l’intento di aderire con convinzione alla scelta collaborativa. Si è, invero, rilevato, quando si sono esposti i criteri di valutazione della prova, quanto sia fuorviante, in presenza di una legislazione premiale, fondare la credibilità del collaboratore sulla verifica di un effettivo pentimento o sul criterio utilitaristico, ma non meno aprioristico, secondo cui dovrebbe essere attenuato, se non del tutto neutralizzato l’interesse a mentire di colui che confessa, ma, nel caso di specie, non sembra che tali considerazioni, che guardano con scetticismo alla condotta processuale del dichiarante, mantengano tutta la loro validità o siano addirittura idonee ad inficiare la genuinità delle accuse, essendo sufficiente sottolineare che il collaboratore ha mostrato un’assoluta originalità di conoscenze, rivelando un episodio che era totalmente sconosciuto agli inquirenti ed in relazione al quale appare estremamente difficile che egli abbia potuto subire influenze o condizionamenti da altre fonti. Tale circostanza rende, altresì, molto remoto il pericolo che il SANTACATERINA abbia formulato le suddette accuse, alterando la realtà dei fatti, al fine esclusivo di rispondere alle aspettative di chi lo stava interrogando, che avrebbe poi dovuto valutare la rilevanza del contributo prestato, sia perché il collaboratore ha dato un rilevantissimo apporto probatorio con riferimento ad un gran numero di altri fatti delittuosi, anche molto più gravi di quello in esame, e non aveva certamente bisogno, per accreditarsi con gli organi inquirenti, di dire il falso in relazione all’episodio criminoso che è ora oggetto di accertamento, sia, soprattutto, perché la vicenda narrata, non essendo stata in precedenza oggetto di indagini, non poteva neppure focalizzare uno specifico interesse degli investigatori. Il SANTACATERINA, inoltre, era soggetto che, pur conoscendo molte vicende della criminalità organizzata messinese, in virtù delle sue numerose relazioni con personaggi che ne furono protagonisti, primi fra tutti LEO Giuseppe e DI BLASI Domenico, non rivestì certamente né all’interno del clan “LEO”, né nel gruppo di DI BLASI Domenico, cui si accostò dopo la morte del LEO, un ruolo tale da poter essere considerato un diretto partecipe delle strategie malavitose dell’uno o dell’altro gruppo e ciò riduce grandemente anche il rischio che le sue accuse rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale, mentre non sono emerse specifiche ragioni di astio o altre situazioni particolari, tali da rendere elevato il pericolo di accuse calunniose nei confronti dello ZIMBARO (con riferimento allo SPARACIO l’incolpazione sembra, infatti, prescindere dallo specifico episodio in esame, che ha ridotta pregnanza, inserendosi nella più ampia attività illecita nel settore del traffico di stupefacenti svolta dal gruppo criminoso da quest’ultimo diretto). Il collaboratore ha, peraltro, mostrato di possedere conoscenze precise e accurate, quali poteva avere solo un protagonista del fatto, rendendo dichiarazioni straordinariamente circostanziate e descrivendo in modo minuto i luoghi nei quali avvennero le vicende narrate, senza timore alcuno di venire smentito e con una sicurezza che manifesta piena consapevolezza della veridicità delle proprie affermazioni e della loro idoneità a resistere alle prevedibili obiezioni dei soggetti accusati. Non vale, d’altronde, rilevare, come ha eccepito SPARACIO Luigi , in difesa della posizione di ZIMBARO Placido  (vedi udienza del 7-10-1996), che il SANTACATERINA aveva fatto parte per lungo tempo del clan “LEO”, che fu acerrimo nemico del clan “SPARACIO”, né che questi era soggetto poco affidabile, in quanto, come si è visto (vedi pag. 147 e segg.), faceva uso, verosimilmente anche nel periodo dei fatti in esame, di sostanze stupefacenti. Sia l’una che l’altra osservazione possono essere, infatti, facilmente superate considerando che il reato oggetto di accertamento sarebbe avvenuto, secondo il racconto del collaboratore, solo dopo la morte di LEO Giuseppe, quando già il SANTACATERINA si era allontanato dal gruppo da quest’ultimo diretto, per avvicinarsi a DI BLASI Domenico e che non vi è dubbio in ordine al fatto che il SANTACATERINA godesse della fiducia del DI BLASI, non solo perché così ha affermato il collaboratore, ma anche perché ciò è stato sostanzialmente confermato anche da SPARACIO Luigi , il quale ha affermato (vedi udienza dell’8-10-1996) che “dopo la scarcerazione di DI BLASI, abbiamo comprato della droga assieme, perciò lui se la vendeva con CASTORINA, ERBA Ignazio  e SANTACATERINA Umberto”, e da CASTORINA Pasquale il quale ha, parimenti, dichiarato (vedi udienza del 20-5-1996) che il proprio gruppo (vale a dire quello diretto da DI BLASI Domenico), nell’anno 1990 dava la droga per la vendita, tra gli altri, a SANTACATERINA Umberto. L’amicizia tra il DI BLASI ed il SANTACATERINA dovette, peraltro, essere molto risalente nel tempo, se è vero che di essa ha parlato INSOLITO Giuseppe nell’ambito del procedimento cosiddetto “dei 290” (vedi le dichiarazioni dell’INSOLITO, riassunte a pag. 528 della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 3-4-1987 all’esito del suindicato procedimento) e che essa ha trovato un chiaro riscontro nell’antico episodio, avvenuto il 23-11-1980, nel quale DI BLASI Domenico, mentre si trovava in compagnia di SANTACATERINA Umberto, fu vittima di un attentato dal quale riuscì a sfuggire (vedi il tentato omicidio DI BLASI e SANTACATERINA, capi “56”, “57” e “58” di imputazione, a pag. 676 e segg.). Non può, allora, sorprendere che il DI BLASI si sia fatto accompagnare presso la casa di ZIMBARO Placido , dove avrebbe dovuto ricevere della droga, proprio dal SANTACATERINA, con il quale era in stretti rapporti non solo, probabilmente, di natura malavitosa, ma anche di natura personale (tanto da affidargli il delicato compito di smerciare la droga del proprio gruppo, nonostante che avesse fatto parte, fino a pochissimo tempo prima, del contrapposto clan “LEO”), ancorché SPARACIO Luigi  non nutrisse analoga stima o amicizia nei confronti di quest’ultimo.

Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto appaiono verosimili non solo in considerazione della personalità del dichiarante e della sua collocazione criminale all’epoca dei fatti narrati, ma anche in considerazione della personalità di SPARACIO Luigi  e di ZIMBARO Placido , nonché dei legami intrattenuti da quest’ultimo con il primo e, in genere, con l’ambiente malavitoso messinese. Non occorre soffermarsi a lungo sulla figura di SPARACIO Luigi , il quale ha confessato di essere stato il capo di un sodalizio che aveva, tra le sue principali fonti di guadagno illecito, il traffico di sostanze stupefacenti, perpetrato attraverso l’apporto di quasi tutti i suoi affiliati e avvalendosi di rapporti di natura criminale anche con altri sodalizi operanti in diverse città. A tal proposito è sufficiente rinviare a quanto si è detto sul traffico di sostanze stupefacenti all’interno del clan “SPARACIO”, quando si sono esaminati gli elementi di prova in ordine all’esistenza di tale associazione ed alle sue attività illecite (vedi pag. 298 e segg.), dovendosi solo evidenziare in questa sede che le accuse del SANTACATERINA sono perfettamente compatibili con le dimensioni che assunse tale fenomeno illecito nel sodalizio criminoso diretto da SPARACIO Luigi , il quale dovette certamente commerciare ingentissime quantità di sostanze stupefacenti e dovette, di conseguenza, reperire luoghi sicuri dove custodire la droga al riparo da eventuali interventi repressivi delle forze dell’ordine. Quanto ai rapporti tra SPARACIO Luigi  e ZIMBARO Placido , il collaboratore SANTACATERINA Umberto ha affermato, come si è in precedenza osservato, che essi erano essenzialmente di natura illecita e non si esaurivano nel fatto delittuoso in esame, ma riguardavano anche il riciclaggio del denaro provento delle attività criminose del gruppo ed erano in qualche modo rinsaldati dall’esistenza di un rapporto di comparaggio “di San Giovanni”. Come si vedrà meglio quando si esaminerà la posizione dello ZIMBARO con riferimento al reato associativo, non vi sono, invero, elementi che confermino l’accusa di riciclaggio, mentre lo stesso SPARACIO Luigi  ha dovuto ammettere (vedi udienze del 7-10-1996, dell’8-10-1996 e del 14-10-1996) che egli conosceva lo ZIMBARO sin dall’anno 1982 o 1983 e che allo stesso aveva “battezzato un figlio” (così divenendo compare di San Giovanni), anche se ha negato che fosse un suo affiliato ed ha sostenuto che si trattava di “un amico di famiglia”, con il quale “avevo un rapporto pulito” ed il cui unico torto “era che era amico mio” e come tale era conosciuto da tutti “quelli del mio gruppo”. In realtà tali ultime affermazioni non sono del tutto convincenti e sorge il sospetto che lo SPARACIO, benché abbia compiuto la scelta collaborativa, non abbia detto tutta la verità sul conto dell’imputato. Sembra, infatti, che egli abbia cercato di alleggerire il quadro probatorio a carico dello ZIMBARO, facendo sfumare le sue responsabilità penali, per motivi che non appaiono del tutto chiari, ma che potrebbero in qualche modo collegarsi con quanto affermato dal SANTACATERINA in ordine all’attività che lo ZIMBARO avrebbe svolto nell’interesse dello SPARACIO. Gli elementi di sospetto sono costituiti, innanzi tutto, dal suddetto rapporto di comparaggio, poiché, come si è già rilevato in precedenza, esso appare, in certi ambienti malavitosi, anche quando è di tipo esclusivamente religioso, come nel caso in esame, elemento sintomatico dell’esistenza di un vincolo ben più pregnante, poiché teso a rinsaldare i legami interpersonali, la cui solidità appare essenziale per lo svolgimento di determinate attività illecite. Questo elemento non sarebbe, naturalmente, da solo sufficiente per affermare l’esistenza di cointeressenze criminali tra lo SPARACIO e lo ZIMBARO, ma esso appare rafforzato e corroborato dalla circostanza che ZIMBARO Placido  non frequentava esclusivamente SPARACIO Luigi , ma anche un altro personaggio di indubbio spessore nella criminalità organizzata messinese, quale CAVO’ Domenico, tanto da essere stato invitato al matrimonio di quest’ultimo (celebrato il 15 settembre 1987), come può desumersi dalla foto N. 9 dell’album fotografico acquisito al N. 153 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997, dove è stato ritratto al banchetto nuziale seduto allo stesso tavolo nel quale prese posto SPARACIO Luigi . Naturalmente anche questo elemento indiziario non ha un significato del tutto univoco, potendo ipotizzarsi che anche il rapporto con CAVO’ Domenico non debordasse nell’illecito, ma è singolare che lo ZIMBARO fosse presente alla suindicata cerimonia insieme a numerosi pregiudicati che all’epoca facevano parte di quel gruppo criminoso del quale il CAVO’ era il più autorevole esponente e SPARACIO Luigi  uno dei personaggi di maggiore rilievo, poiché ciò rende piuttosto improbabile l’ipotesi difensiva di una sua totale estraneità agli ambienti delinquenziali, nel cui seno veniva, invece, accolto sin nei più alti livelli. Le dichiarazioni a discolpa provenienti da PARATORE Vincenzo e da SETTINERI Vincenza  sembrano, infine, aumentare la credibilità dell’accusa, piuttosto che diminuirla. PARATORE Vincenzo (vedi udienze del 10-4-196 e del 13-4-1996) ha affermato che “ZIMBARO non è mai stato affiliato al clan “SPARACIO”” e che egli lo conosceva esclusivamente quale titolare di una nota rosticceria cittadina, ma non era assolutamente a conoscenza dell’esistenza di rapporti tra SPARACIO Luigi  e ZIMBARO Placido  e “se erano stretti [...] l’avrei sicuramente saputo”. In verità tali dichiarazioni contrastano recisamente con quelle di SPARACIO Luigi , secondo il quale non solo vi fu un rapporto personale di amicizia tra lui e ZIMBARO Placido , ma tale circostanza era nota a tutti gli affiliati del clan. La negazione dei fatti da parte di PARATORE, che faceva parte di detto sodalizio criminoso in un periodo nel quale già erano certamente esistenti tali rapporti tra lo SPARACIO e l’imputato (vedi dichiarazioni di SPARACIO Luigi  e foto relativa al matrimonio di CAVO’ Domenico) va, pertanto, intesa come una consapevole e grave alterazione della realtà, che può spiegarsi solamente con l’intento, che va adeguatamente stigmatizzato e che non può non lasciare sconcertati, di alleggerire, per non chiari motivi, la posizione dello ZIMBARO o addirittura escludere ogni sua responsabilità. Allo stesso modo SETTINERI Vincenza , suocera di SPARACIO Luigi , ha dichiarato (vedi udienza del 13-10-1997) di conoscere ZIMBARO Placido  solo in quanto “vado mi compro il pane (ma non sembra che la rosticceria gestita dallo ZIMBARO venda anche il pane)”, mentre “come amicizia non li conosco” e “non l’ho visto mai [a casa di mio genero]”. Anche in tal caso il netto contrasto tra le dichiarazioni della SETTINERI e le affermazioni dello SPARACIO vanno verosimilmente interpretate come il risultato di un maldestro tentativo di falsificare la realtà con riferimento alla posizione di ZIMBARO Placido , che può comprendersi pienamente solo nel caso in cui la verità avrebbe importato conseguenze penali nei confronti dell’imputato. Le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , di PARATORE Vincenzo e di SETTINERI Vincenza  appaiono, allora, ispirate dalla medesima esigenza e, nella misura in cui risultano di ridottissima attendibilità, esaltano l’attendibilità delle dichiarazioni di segno opposto.

Le accuse di SANTACATERINA Umberto, oltre ad essere, per le considerazioni sopra svolte, pienamente credibili ed intrinsecamente attendibili, sono, infine, adeguatamente riscontrate, con riferimento allo specifico fatto oggetto di contestazione, dai risultati dell’attività di indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria. Come è stato osservato nella pronuncia prima citata della Suprema Corte con la quale è stata annullata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dello ZIMBARO, l’abitazione di proprietà di quest’ultimo nel villaggio Acqualadrone si trovava sulla via Lungomare e presentava caratteristiche strutturali incompatibili con l’immobile descritto dal SANTACATERINA (vedi perizia giurata redatta dall’ing. Vincenzo LANZAFAME, che è stata prodotta dalla difesa dell’imputato ZIMBARO Placido  all’udienza del 9-2-1998 e che trovasi nella cartella degli atti acquisiti dopo il 19-7-1997). E’ stato, tuttavia, accertato dalle forze dell’ordine (vedi, in proposito le deposizioni dei marescialli IOVINE Salvatore, RIPEPI Pasquale e SPERA Francesco, tutti escussi all’udienza del 7-11-1995) che nel medesimo villaggio Acqualadrone vi era altro immobile perfettamente corrispondente a quello descritto dal SANTACATERINA e, più precisamente, vi erano tre abitazioni prefabbricate di proprietà di tali PATRICOLO, parenti della moglie di ZIMBARO Placido . E’ facile, invero, notare, anche attraverso la documentazione (fotografie dell’immobile, stralci di mappe catastali e altra documentazione) esibita dal P.M. all’udienza del 7-11-1995 ed acquisita da questa Corte all’udienza del 13-11-1995, al cui verbale trovasi allegata, che l’immobile in questione, realizzato su terreno demaniale identificato catastalmente con la particella N. 1148 del foglio di mappa 2 (vedi rilievo tacheometrico dell’Ufficio tecnico erariale di Messina in data 30-6-1988, facente parte della documentazione sopra menzionata) si trovava lungo la strada che, dipartendosi dalla S.S. 113, conduce al villaggio Acqualadrone (vedi mappa catastale di cui all’allegato N. 5 della documentazione sopra menzionata) e si tratta, verosimilmente (non risulta, infatti, dalla suddetta mappa, l’esistenza di altre abitazioni), della prima casa (o gruppo di case), così come ha dichiarato il SANTACATERINA, che si trova sulla destra di detta strada. Dalle fotografie allegate emerge, poi, che a detta abitazione si poteva accedere sia da un ingresso pedonale, sia da un ingresso carrabile, proprio come ha riferito il collaboratore quando ha specificato di non aver visto lungo la strada l’autovettura di SPARACIO Luigi , poiché la stessa era stata messa “dietro”, attraverso “un’altra entrata”. Non possono esservi dubbi, pertanto, che l’abitazione indicata dal collaboratore nelle sue dichiarazioni fosse quella di pertinenza dei PATRICOLO, con la quale presentava straordinari elementi di corrispondenza, a prescindere dal fatto che, come ha riferito il maresciallo IOVINE, pur non essendo stato condotto il SANTACATERINA sul posto, questi ha confermato, vedendo le foto di detta abitazione, che le stesse ritraevano l’immobile cui egli intendeva far riferimento.

Va, inoltre, osservato che gli inquirenti eseguirono una perquisizione nelle tre abitazioni site una accanto all’altra nel luogo sopra indicato e, pur non avendo trovato l’armadio metallico citato dal collaboratore, hanno preso cognizione dell’esistenza di un simile armadio dalle parole di PATRICOLO Placido, proprietario di una delle tre villette prefabbricate e padre di PATRICOLO Giovanna e di PATRICOLO Milena che erano proprietarie della altre due villette. Questa Corte non ha potuto sentire il PATRICOLO, poiché lo stesso, nelle more del giudizio, è deceduto, ma, su richiesta del Pubblico Ministero, ha acquisito, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., il verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese agli inquirenti il 25 giugno 1993, essendo divenuta impossibile, per circostanze imprevedibili e sopravvenute (il PATRICOLO, benché anziano, appariva in buona salute), la ripetizione dell’atto istruttorio (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza del 22-12-1995). Le dichiarazioni di PATRICOLO Placido appaiono, invero, di grande importanza. Questi ha affermato che sul terreno in questione, oltre ai tre fabbricati i legno, vi erano anche due box in lamiera di pertinenza delle figlie, e un box in legno che egli utilizzava. Appoggiati all’esterno di tale box vi erano “un paio di armadi metallici” che, però, vennero distrutti a seguito di un incendio sviluppatosi il 15 giugno 1993, che distrusse anche il box in legno con tutte le suppellettili che conteneva. Parte degli oggetti incendiati, tra i quali gli armadi metallici, furono, quindi, asportati, qualche giorno dopo, da “un paio di persone” sconosciute passate dal lato del fiume. Successe, altresì che, circa quindici giorni prima, vale a dire i primi di giugno, ignoti ruppero e portarono via i lucchetti delle tre abitazioni prefabbricate. Orbene, è agevole rilevare che il teste ha, quasi inavvertitamente, confermato l’esistenza, nell’ambito della proprietà dei PATRICOLO, di un armadio metallico del tipo di quello indicato dal SANTACATERINA, anche se non è stato possibile, in quanto distrutto dalle fiamme ed in seguito addirittura trafugato, verificare con assoluta certezza che si trattasse proprio dello stesso armadio. Tale circostanza costituisce, invero, una indiscutibile conferma delle accuse del collaboratore, mentre scarso rilievo può assumere il fatto che il suindicato armadio si trovasse, secondo le dichiarazioni di PATRICOLO Placido, appoggiato all’esterno del box e non, come riferito dal SANTACATERINA, al suo interno, poiché non può certamente escludersi che, nei quasi tre anni trascorsi tra i fatti contestati e l’incendio riferito dal PATRICOLO, i due armadi fossero stati spostati dalla loro sede originaria. L’incendio e la precedente rottura dei lucchetti appaiono, poi, due episodi inquietanti, perché sembrano entrambi diretti ad inquinare le prove. Non privo di significato appare il fatto che tali oscuri episodi (non si comprende, infatti, che utilità abbiano potuto avere i ladri a rubare dei lucchetti rotti o ad impossessarsi di armadi metallici ormai inservibili a causa delle fiamme) siano avvenuti appena qualche giorno dopo l’emissione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare, a seguito della quale divennero note agli indagati le dichiarazioni del SANTACATERINA. La singolarità di una simile coincidenza e le anomalie sopra rilevate rendono, invero, particolarmente elevata la probabilità che l’incendio, così come gli altri fatti sopra indicati, abbia avuto natura dolosa e che sia l’uno che gli altri siano stati effettuati al fine di distruggere elementi che avrebbero potuto confermare le parole del SANTACATERINA, approfittando del fatto che gli inquirenti non erano ancora riusciti ad identificare con esattezza l’abitazione cui aveva fatto riferimento il collaboratore, mentre non può dubitarsi che le persone interessate non abbiano avuto alcuna difficoltà ad individuarla correttamente. Va, da ultimo, osservato che la circostanza che l’abitazione non fosse di proprietà di ZIMBARO Placido , bensì dei PATRICOLO non indebolisce il quadro di accusa, poiché lo stesso SANTACATERINA ha affermato di non aver avuto cognizione diretta di tale fatto, che gli venne riferito dal DI BLASI, mentre non può esservi dubbio che la disponibilità di tale immobile, che costituiva un luogo sicuro nel quale SPARACIO Luigi  poteva custodire gran parte della sostanza stupefacente di pertinenza del clan, fu assicurata da ZIMBARO Placido , il quale diede, in tal modo, un proprio contributo causale alla realizzazione del traffico di sostanze stupefacenti perpetrato dallo SPARACIO, sia perché così possono facilmente interpretarsi le parole del DI BLASI, alla luce della parentela esistente tra lo ZIMBARO ed i PATRICOLO, sia perché, a differenza di quanto si è potuto rilevare con riferimento all’imputato ZIMBARO Placido , non risulta l’esistenza di rapporti tra SPARACIO Luigi  ed i PATRICOLO che possano in qualche modo giustificare l’utilizzazione di tale abitazione come deposito della droga di pertinenza del primo o di pertinenza del sodalizio criminoso da questo diretto. Va, inoltre, sottolineato che tale circostanza rafforza in modo pressoché decisivo l’attendibilità delle accuse di SANTACATERINA Umberto, che molto difficilmente poteva sapere, al di fuori della vicenda da lui stesso narrata, l’esistenza della suddetta abitazione di pertinenza non dell’imputato, che pure aveva nelle vicinanze una villetta, ma di alcuni suoi parenti, verosimilmente non conosciuti dal collaboratore, dovendosi, peraltro, rilevare che, se egli avesse voluto accusare calunniosamente lo ZIMBARO, avrebbe certamente indicato la casa di proprietà di quest’ultimo e non altra casa, solo con qualche difficoltà individuata dalle stesse forze dell’ordine.

Non contraddice, infine, l’affidabilità delle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto la circostanza che il collaboratore abbia indicato come soggetto presente alla consegna della droga VILLARI Antonino, il quale fu detenuto, come emerge dalla lettura della sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Messina il 26-6-1990 e dalle annotazioni di Cancelleria effettuate in calce a detta sentenza, dal 6-2-1990 al 27-12-1990, mentre il reato contestato allo ZIMBARO ed allo SPARACIO sarebbe stato commesso nella seconda metà del 1990. Va, anzitutto, osservato che lo stesso SANTACATERINA Umberto non è stato molto preciso nel collocare temporalmente i fatti, indicando un’epoca successiva alla morte di LEO Giuseppe tra il 1990 ed il 1991. Non può escludersi, pertanto, che il fatto specifico narrato dal collaboratore si sia verificato nei primi mesi dell’anno 1991, come pure nell’anno precedente, ma in uno dei pochi giorni successivi al 27-12-1990. La condanna degli imputati, sia nell’uno che nell’altro caso, non viola, comunque, ad avviso di questa Corte, il principio di correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza, fissato nell’art. 521 c.p.p. e volto alla tutela del diritto di difesa dell’imputato, poiché la verifica dell’osservanza di detto principio non può limitarsi ad un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, ma va condotta accertando se l’imputato ha avuto modo di difendersi in relazione al fatto per il quale è stato condannato ovvero questo costituisca una modificazione sostanziale, nei suoi elementi essenziali rispetto a quello contestato[1]. Nel caso di specie non vi può essere, allora, dubbio che tanto SPARACIO Luigi  che ZIMBARO Placido  hanno potuto prendere cognizione ed adeguatamente difendersi dalle accuse del SANTACATERINA nei loro confronti, peraltro formulate dal collaboratore in sede di incidente probatorio, prima ancora dell’emissione del decreto di rinvio a giudizio. Va, d’altronde, rilevato che l’episodio specifico narrato dal SANTACATERINA si inserisce nell’ambito di una più ampia attività illecita connessa al traffico di stupefacenti, la quale, verosimilmente, ebbe inizio, anche per le dimensioni di tale turpe commercio, qualche tempo prima dei fatti riferiti, in epoca perfettamente compatibile con il tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene questa Corte che sia stata pienamente raggiunta la prova della colpevolezza sia di ZIMBARO Placido , sia di SPARACIO Luigi  in ordine al reato loro ascritto al capo “19” della rubrica, con l’aggravante contestata di avere commesso il fatto essendo in tre o più persone (art. 73 comma 6 D.P.R. 309/90), circostanza da valutare, secondo costante giurisprudenza, tenendo conto di tutte le persone che hanno partecipato all’attività delittuosa, sia i venditori che gli acquirenti di droga. Ricorre, inoltre, con certezza, nel caso in esame, l’ipotesi grave di cui al 2° comma dell’art. 80 D.P.R. 309/90, riguardando il fatto quantità ingenti di sostanze stupefacenti. E’ stato più volte chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte[2], che la circostanza aggravante del quantitativo ingente di cui all’art. 80 comma 2 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, postula un quantitativo di droga caratterizzante il singolo contesto in termini di gravissima pericolosità sociale ed implica una qualificazione che si pone su uno dei livelli più elevati nella scala degli aggettivi di quantità; tenuto conto della “ratio” di detta norma - da individuarsi nell’esigenza di predisporre un’energica tutela della salute pubblica contro i pericoli derivanti dall’invadenza della droga - il relativo concetto non può prescindere da una valutazione ponderata del quantitativo della sostanza, da effettuarsi con riferimento al principio attivo in essa contenuto e senza trascurarne la qualità, con riguardo agli effetti negativi, diversi secondo i tipi di droga, causati dall’assunzione, all’integrità dei potenziali consumatori; il termine “ingente”, poi, proprio perché si inserisce fra i possibili gradini della scala, degli aggettivi di quantità, si fonda su parametri almeno in gran parte relativi, i quali richiedono necessariamente un raffronto tra quantitativi diversi della medesima sostanza e sono inoltre influenzati dalle variazioni della disponibilità di quest’ultima sul mercato in un determinato momento storico. Con riferimento a quest’ultimo profilo è stato, poi, ulteriormente specificato[3] che è da considerare ingente quella quantità di sostanza stupefacente che denota una particolare pericolosità, per il fatto che può soddisfare un elevato numero di consumatori ed ha la possibilità di saturare il mercato, sia pure localmente circoscritto; tale concetto è, pertanto, eminentemente relativo e deve essere rapportato all’area di mercato considerata in un determinato momento storico e al periodo di tempo  necessario   per  quel  mercato  di  assorbire o  esaurire  la quantità  destinata  allo  spaccio. Sebbene perciò il tenore testuale della norma postuli che il dato ponderale della sostanza stupefacente debba porsi ai livelli più elevati degli aggettivi di quantità, anche quantitativi rilevanti, sia pure non enormi, di sostanza possono integrare la sussistenza dell’aggravante. Non si può, allora, dubitare, che le sostanze stupefacenti oggetto del traffico illecito in esame fossero una “quantità ingente”, sia con riferimento all’elemento puramente quantitativo, in relazione alla qualità della sostanza stupefacente, del tipo eroina, che, oltre ad essere notoriamente molto pericolosa per la salute pubblica, soddisfa il bisogno di ciascun tossicodipendente anche in piccolissime dosi, mentre la droga custodita dallo SPARACIO nell’abitazione suindicata era una quantità pari a diversi chili, sia in considerazione delle caratteristiche di tale traffico, destinato a soddisfare il mercato degli stupefacenti messinese e certamente idoneo a saturare per qualche tempo la rilevante quota di detto mercato spettante al clan “SPARACIO”.

Non può essere concessa a SPARACIO Luigi  l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta e decisiva attività di collaborazione con la giustizia sia con riferimento al fatto per il quale invoca l’attenuante, sia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, con la conseguenza che il contributo offerto dal collaboratore per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi episodi delittuosi e per un’efficace lotta al fenomeno mafioso non appare presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale.

Nel caso di specie non basta, allora, che il collaboratore abbia fornito un rilevante contributo in un gran numero di fatti delittuosi, disvelando le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, poiché osta, comunque, alla concessione dell’attenuante la circostanza che lo SPARACIO ha cercato di coprire la responsabilità del coimputato ZIMBARO Placido , avvalendosi subdolamente e consapevolmente dell’autorevolezza delle proprie dichiarazioni, in quanto provenienti da colui che fu il capo del gruppo criminoso cui appare riferibile l’attività delittuosa in esame, al fine di alterare la realtà dei fatti, in contrasto con lo spirito di leale collaborazione al quale egli avrebbe dovuto, viceversa, attenersi. Il deprecabile comportamento processuale dell’imputato, osta, altresì, alla concessione delle attenuanti generiche, in quanto appare una conseguenza di un non completo abbandono delle antiche logiche malavitose e va, pertanto, severamente valutato.

Riguardo al secondo episodio, che occorre ora esaminare, SANTACATERINA Umberto (sentito su tale fatto alle udienze in sede di incidente probatorio del 7-2-1994, del 1-3-1994, del 2-3-1994 e del 4-3-1994) ha dichiarato di avere intrattenuto con CASTORINA Pasquale  rapporti tanto di amicizia che di natura illecita. Quanto a questi ultimi, il collaboratore ha affermato di avere ricevuto dal CASTORINA della droga destinata allo spaccio, che questi, a sua volta, “prendeva sia dallo SPARACIO, sia da Peppe STRANGIO”, un calabrese originario di San Luca ma residente a Messina. Il SANTACATERINA ha, quindi, ricordato che, intorno al 1989 o al 1990, egli si recò a casa di CASTORINA Pasquale  a Minissale, perché doveva ricevere da quest’ultimo della droga. Egli venne accompagnato, anche se viaggiarono su due autovetture diverse, dal proprio genero COSENZA Letterio , che rimase, però, ad attendere fuori. A casa del CASTORINA vi era anche ERBA Ignazio  e dopo qualche tempo arrivò STRANGIO Giuseppe , il quale “ha consegnato la droga a CASTORINA, c’era un 300, 400 grammi e CASTORINA me l’ha data a me”.

Le accuse del SANTACATERINA nei confronti di CASTORINA Pasquale  e di STRANGIO Giuseppe  appaiono pienamente credibili, intrinsecamente attendibili e sufficientemente riscontrate. Quanto alla credibilità del dichiarante possono richiamarsi le considerazioni prima svolte con riferimento alla posizione dello ZIMBARO. Anche per il fatto in questione vale, infatti, il rilievo che esso non era noto alle forze dell’ordine e che fu rivelato proprio dal SANTACATERINA, il quale si è pienamente assunto la responsabilità delle proprie azioni, confessando di avere avuto in tale vicenda una parte non priva di rilevanza penale. Certi sono, poi, i rapporti di natura illecita tra il SANTACATERINA ed il CASTORINA, quale conseguenza inevitabile dei legami, prima esaminati più approfonditamente, esistenti tra il primo ed il DI BLASI, di cui il CASTORINA era il fidato braccio destro, mentre non vi sono elementi in base ai quali poter dubitare che le accuse nei confronti di quest’ultimo e dello STRANGIO siano state mosse da un intento calunnioso. Il racconto, sufficientemente preciso e circostanziato, è, inoltre, intrinsecamente coerente ed attendibile, tenuto conto della personalità sia del CASTORINA che dello STRANGIO. Il primo, già condannato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23-4-1990 quale affiliato al clan “COSTA”, era, infatti, un personaggio di grande spessore criminale all’interno della delinquenza organizzata messinese, dedito a diverse attività illecite, anche nel settore del commercio di sostanze stupefacenti, come lo stesso ha, peraltro, confessato, dichiarando, secondo quanto si è visto in precedenza, di avere, a partire dal 1987 e, successivamente, nei periodi di libertà (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il CASTORINA fu ininterrottamente in libertà dall’11-1-1988 al 13-1-1992), organizzato e diretto un ampio traffico di sostanze stupefacenti (vedi in proposito quello che si è detto quando si è trattata in generale l'associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg.). Lo STRANGIO, dal canto suo, era soggetto profondamente inserito negli ambienti criminosi dediti a tale attività illecita nella città di Messina, dove aveva svolto gli studi universitari pur essendo originario di San Luca (in provincia di Reggio Calabria), tanto che venne condannato, con sentenza della Corte di Appello di Messina del 7-2/8-3-1990, per essersi reso autore, durante il periodo in cui frequentava, quale studente universitario, la Casa dello Studente di detta città, del reato continuato, contestato fino al 30 giugno 1986, di spaccio di sostanze stupefacenti (tale sentenza trovasi inserita nella cartella delle sentenze relative allo STRANGIO). Anche SPARACIO Luigi  ha, poi, indicato STRANGIO Giuseppe  come un “intimo amico” del DI BLASI (vedi udienza del 16-10-1996) ed ha affermato essere uno di quei soggetti calabresi che trafficavano a Messina con la droga. Analogamente, PARATORE Vincenzo ha riferito (vedi udienze del 15-1-1996, del 10-4-1996 e del 13-4-1996) un episodio (lo STRANGIO avrebbe venduto gr. 300 di eroina a FERRANTE Santi , ma la droga andò perduta e per il suo pagamento dovettero intervenire PARATORE Vincenzo e CAMBRIA Placido) che sarebbe avvenuto nel 1988, in un periodo antecedente rispetto ai fatti in contestazione, ma che attesterebbe, comunque, l’esistenza di solidi legami tra lo STRANGIO ed alcuni personaggi inseriti nella criminalità organizzata messinese, da lui conosciuti, tra l’altro, in occasione di una detenzione patita tra il 1987 ed il 1990 nella Casa Circondariale di Messina (vedi dichiarazioni di STRANGIO Giuseppe  al G.I.P. in data 9-5-1993, acquisite da questa Corte su richiesta del Pubblico Ministero ed allegate al verbale dell’udienza del 18-11-1996, non essendosi l’imputato sottoposto all’esame dibattimentale; in tali dichiarazioni lo STRANGIO ha ammesso di aver conosciuto in carcere sia SPARACIO Luigi , sia CASTORINA Pasquale , sia ERBA Ignazio , anche se ha escluso di aver avuto con loro altri rapporti al di fuori di quello di codetenzione). Il racconto del SANTACATERINA appare, allora, del tutto plausibile, rientrando lo specifico episodio narrato dal collaboratore nei normali rapporti di cooperazione criminale che possono instaurarsi tra soggetti parimenti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. Le accuse del SANTACATERINA risultano, infine, adeguatamente riscontrate alla luce delle dichiarazioni di CASTORINA Pasquale , il quale (vedi udienze del 20-5-1996 e del 27-5-1996), pur non avendo ricordato il fatto descritto dal primo collaboratore, ha inequivocabilmente confermato che nel 1990 STRANGIO Giuseppe  era uno dei suoi fornitori di droga ed ha specificato che quando egli aveva bisogno di sostanza stupefacente, diverse volte si rivolse allo STRANGIO, che incontrava “magari in un bar di Viale San Martino, il bar MARACANA’” e, previ accordi, questi gli “portava duecento, trecento grammi, qualche mezzo chilo” di eroina, che egli provvedeva a smerciare tramite i propri nipoti.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene questa Corte che sia stata raggiunta la prova della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, contestato a CASTORINA Pasquale  ed a STRANGIO Giuseppe  al capo “19” della rubrica, con le aggravanti di avere commesso il fatto essendo in tre o più persone (art. 73 comma 6 D.P.R. 309/90) e di avere avuto tale traffico ad oggetto “quantità ingenti” di sostanze stupefacenti (art. 80, comma 2 del D.P.R. 309/90), non potendo dubitarsi che quest’ultima aggravante, sulla cui nozione si rinvia a quanto si è detto sopra, sia rimasta integrata sia con riferimento all’elemento puramente quantitativo della droga, del tipo eroina, consegnata dallo STRANGIO al CASTORINA nell’episodio ricordato dal SANTACATERINA, sia, soprattutto, in considerazione delle caratteristiche dell’attività illecita posta in essere dagli imputati, che, come ha ammesso il CASTORINA, aveva carattere stabile e continuativo e, come tale, tendeva a soddisfare quella quota, certo non modesta, del mercato degli stupefacenti cittadino, spettante al gruppo che vedeva nel CASTORINA e nel DI BLASI i suoi maggiori esponenti.

Non può essere concessa a CASTORINA Pasquale  l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, poiché, pur avendo il collaboratore fornito un contributo non irrilevante per la comprensione delle attività e dei legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, egli ha tenuto un comportamento non sempre lineare e non sempre ispirato da un intento di leale collaborazione, cercando sovente di attenuare la propria responsabilità (vedi, ad esempio, quello che si è detto a proposito dell’estorsione D’ANGELO a pag. 1899 e segg.) e quella dei suoi congiunti più stretti (vedi quello che si dirà quando si esaminerà la posizione di ciascuno con riferimento al reato associativo). Nel caso di specie, inoltre, il suo contributo non risulta, ad avviso di questa Corte, “decisivo” così come richiesto dalla legge, in quanto l’ammissione di responsabilità dell’imputato è intervenuta solo quando si era già formato un consistente ed articolato quadro probatorio a suo carico, in base al quale appariva certo il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti (vedi quello che si è detto in generale quando si è trattata l’associazione “SPARACIO”, a pag. 298 e segg.), mentre le sue dichiarazioni non hanno offerto  alcun elemento ulteriore rispetto alle ben più dettagliate affermazioni del SANTACATERINA, pur essendosi rivelate utili per l’accertamento della responsabilità del coimputato STRANGIO Giuseppe . Al CASTORINA vanno, nondimeno, concesse le attenuanti generiche, da valutare equivalenti all’aggravante di cui all’art. 80 D.P.R. 9-10-1990 n. 309, in quanto la scelta compiuta dall’imputato di allontanarsi dal mondo del crimine e la sostanziale ammissione di responsabilità con riferimento al fatto in esame costituiscono sintomo di resipiscenza e, di conseguenza, di una più ridotta pericolosità sociale, che merita la concessione delle dette attenuanti.

Non possono essere, viceversa, concesse a STRANGIO Giuseppe  le invocate attenuanti generiche, tenuto conto non solo della gravità dei fatti accertati, che attestano l’esistenza di contatti tra le organizzazioni malavitose messinesi ed altre realtà criminali, cui, evidentemente, lo STRANGIO faceva riferimento per il reperimento della sostanza stupefacente, ma anche della personalità dell’imputato, che risulta recidivo per fatti relativi al traffico di stupefacenti.

Quanto alla posizione di ERBA Ignazio  va, anzitutto, rilevato che le accuse del SANTACATERINA appaiono equivoche, poiché non è stato attribuito all’imputato alcun comportamento concreto che possa interpretarsi come un contributo causale alla realizzazione dell’evento illecito e la sua presenza a casa del CASTORINA, in occasione della consegna della droga da parte dello STRANGIO, non è, ad avviso di questa Corte, sicuramente sintomatica della sua partecipazione al traffico suddetto, specie se si osserva che ERBA Ignazio  era legato da rapporti di parentela con il CASTORINA ed era anche lui inserito nell’ambiente criminoso cittadino, sicché il CASTORINA non aveva certamente la necessità di nascondersi ai suoi occhi. Va, inoltre, rilevato che le accuse del SANTACATERINA sono rimaste isolate, poiché si è affermato da più parti che ERBA Ignazio  spacciava droga (vedi quello che si dirà in proposito quando si esaminerà l’imputazione di cui al capo “22” della rubrica a pag. 2181 e segg.) ma nessuno ha affermato che questi fosse direttamente coinvolto nei traffici del nipote CASTORINA Pasquale . Il fatto raccontato dal SANTACATERINA, pur provenendo da persona credibile, non appare, allora, da solo sufficiente per potere affermare la colpevolezza dell’imputato, in quanto, come, si è evidenziato nella parte introduttiva della presente sentenza, l’accusa di chi è imputato dello stesso fatto richiede necessariamente il vaglio dei riscontri esterni che, nel caso di specie, mancano totalmente.

Analoghe considerazioni possono effettuarsi con riferimento a COSENZA Letterio , accusato dal SANTACATERINA di aver custodito in casa notevoli quantità di droga di pertinenza di quest’ultimo, che venivano, poi, rivendute, come lo stesso SANTACATERINA ha confessato, a piccoli spacciatori. La difesa dell’imputato ha, invero, fatto balenare la possibile esistenza di ragioni di acredine tra il SANTACATERINA ed il COSENZA (genero del primo ma attualmente separato dalla moglie), che potrebbero inficiare gravemente la credibilità del collaboratore, ma, a prescindere dalla attendibilità che va attribuita alle sue accuse, appare decisivo il rilievo che le dichiarazioni del SANTACATERINA sono rimaste isolate e prive del necessario vaglio dei riscontri esterni.

Sia con riferimento a ERBA Ignazio  che con riferimento a COSENZA Letterio  va, pertanto, pronunciata sentenza di assoluzione dal reato loro ascritto al capo “19” della rubrica per non aver commesso il fatto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., non risultando che le accuse mosse contro di loro dal SANTACATERINA siano state chiaramente smentite da altre fonti.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.



[1] Cass. pen. sez. un., 22-10-1996 ric. Di Francesco.

[2] Vedi, tra le tante, Cass. pen. sez. VI, 3-11-1994,  ric. Zacchia.

[3] Vedi, tra le tante, Cass. pen. sez. IV, 17-5-1996 n. 5865; Cass. pen. sez. II, 4  febbraio 1997,  n. 5847; Cass. pen. sez. VI, 9-5-1996 n. 8287.