2.3.4.23. Spaccio di stupefacenti da parte di soggetti appartenenti al clan “Sparacio”, in Messina sino a tutto il 1992

La contestazione effettuata a diversi imputati di essersi resi responsabili del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, contenuta nel capo “20” della rubrica, trae origine dalle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, il quale, dopo aver affermato che una delle attività illecite perpetrate dal clan “SPARACIO” consisteva nel traffico di sostanze stupefacenti, ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) che in detto clan si occupavano dello spaccio di droga “CAPUTO Luigi , DE LUCA Antonino  (nei cui confronti non vi è, però, imputazione), INSANA Romualdo , i fratelli NACCARI Giuseppe  e NACCARI Francesco , CRUPI Luciano ”. Lo stesso SANTACATERINA ha, poi, specificato (vedi udienze del 4-2-1994, del 7-2-1994 e del 1-3-1994) che: a) NACCARI Francesco  e NACCARI Giuseppe  “spacciavano droga a Provinciale, [...] per conto dello SPARACIO”, il quale li riforniva di droga tramite DE LUCA Antonino ; egli assistette più volte fino al proprio arresto, avvenuto il 2 giugno 1992, a tali fatti di vendita al minuto di sostanze stupefacenti, perché “frequentavo lì, in via San Cosimo” e lì vi era un bar ed una bottega di vino dove si recavano i tossicodipendenti; b) INSANA Romualdo  e CAPUTO Luigi  spacciavano, così come i fratelli NACCARI, in via San Cosimo; c) CRUPI Luciano  frequentava in via San Cosimo e spacciava “davanti al circolo SOLLIMA”, che si trovava poco distante dal luogo suindicato.

Ritiene questa Corte che tali accuse non siano adeguatamente provate e che, pertanto, tutti gli imputati suindicati vanno mandati assolti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato loro ascritto nel capo “20” della rubrica perché il fatto non sussiste. Bisogna, anzitutto, osservare che esse non hanno trovato conforto in atti di indagine di Polizia Giudiziaria, neppure in relazione alla circostanza che gli imputati frequentassero abitualmente i luoghi indicati dal SANTACATERINA, sicché i necessari riscontri alle parole del collaboratore vanno ricercati esclusivamente nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. Non sembra, tuttavia che queste, pur presentando qualche elemento di convergenza con le prime, riescano a formare un quadro probatorio sufficientemente preciso ed omogeneo, tale da sostenere adeguatamente la fondatezza dell’ipotesi avanzata dalla pubblica accusa. Va evidenziato che SANTACATERINA Umberto, occupandosi anche lui del traffico di sostanze stupefacenti in stretto collegamento con soggetti appartenenti al clan “SPARACIO” (vedi quello che si è detto circa i suoi rapporti con DI BLASI Domenico e con CASTORINA Pasquale , quando si è trattato il capo “19” di imputazione a pag. 2136 e segg.), doveva essere abbastanza informato circa le persone che erano dedite alla vendita al minuto di sostanze stupefacenti e che venivano rifornite di droga dallo SPARACIO o da altri uomini a quest’ultimo vicini. E’ stato, poi, più volte sottolineato che il SANTACATERINA è stato il primo collaboratore a rivelare agli inquirenti tali vicende e per tale motivo può considerarsi estremamente remoto il pericolo che le sue dichiarazioni abbiano potuto subire influenze o condizionamenti da altre fonti. Non sono state, infine, neppure prospettate situazioni che potrebbero aver influito sul collaboratore inducendolo ad effettuare accuse calunniose nei confronti dei soggetti sopra indicati. Di contro a tali elementi che depongono a favore della credibilità del collaboratore, va, nondimeno, rilevato che il SANTACATERINA ha descritto in modo molto generico le condotte delittuose addebitate agli imputati e non ha saputo indicare con sufficienti dettagli espositivi alcuno specifico episodio di spaccio, sicché risulta impossibile effettuare, con riferimento a ciascuno dei soggetti da lui indicati, una efficace verifica dell’affidabilità delle sue dichiarazioni. Orbene, ritiene questa Corte che, in una valutazione complessiva dell’attendibilità intrinseca del SANTACATERINA, i rilievi negativi che muovo dall’esame del contenuto delle sue accuse sopravanzano largamente quelli positivi sopra esposti, secondo quel criterio indicato in precedenza che pone uno stretto collegamento tra la ricchezza di contenuti descrittivi delle dichiarazioni e la loro pregnanza probatoria. Ma, aldilà dei principi astratti, la necessità di adottare la massima cautela nella valutazione delle dichiarazioni del SANTACATERINA discende dal concreto pericolo che, pur in assenza di una specifica volontà di incolpare falsamente gli imputati, il collaboratore abbia attinto le proprie conoscenze, anche solo per qualcuno dei soggetti succitati, non da fatti e circostanze caduti sotto la sua percezione, ma da mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale, alle quali egli riteneva, forse a ragione, di poter prestare il massimo credito, ma sulle quali questa Corte non può certamente fondare l’accertamento dei fatti e l’affermazione di responsabilità degli imputati. Ciò impone, allora, di ricercare elementi di riscontro dotati di pregnante valore probatorio, tali da supplire, in qualche modo, alla minore affidabilità intrinseca dell’originaria fonte di accusa ed idonei, così, a superare ogni dubbio. Ritiene, tuttavia, questa Corte che le dichiarazioni, ancorché di analogo tenore, provenienti da altri collaboratori di giustizia prestano il fianco a rilievi analoghi a quelli già mossi nei confronti delle dichiarazioni del SANTACATERINA, in quanto non presentano un sufficiente grado di precisione, e, per tale motivo, non riescono a fornire una prova convincente della colpevolezza degli imputati. E’ opportuno esaminare distintamente la posizione di ciascuno dei soggetti accusati.

I fratelli NACCARI, Francesco e Giuseppe, sono stati accusati anche da SPARACIO Luigi , il quale ha affermato (vedi, anche con riferimento agli altri imputati, le sue dichiarazioni alle udienze del 7-10-1996 e del 15-10-1996) che essi vendevano droga per conto di suo cugino VILLARI Antonino, e da PARATORE Vincenzo, il quale ha dichiarato (vedi udienze del 15-1-1996 e del 10-4-1996) che NACCARI Francesco  e NACCARI Giuseppe  erano tra i soggetti che, nell’ambito del gruppo, provvedevano alla vendita al minuto di sostanze stupefacenti ed operavano “verso la zona di via La Farina” (ma poi dirà “se non sbaglio la vendevano sulla via Taormina la droga”), anche se egli non aveva mai avuto rapporti con loro e non aveva mai consegnato a loro della droga, ma sapeva ciò perchè “nel nostro gruppo, diciamo, quelli che facevano alcune cose, diciamo, si sapeva”. E’ facile rilevare che le dicharazioni dei due collaboratori suindicati, pur provenendo da soggetti particolarmente credibili, in quanto appartenenti al medesimo sodalizio criminoso che avrebbe rifornito di droga i fratelli NACCARI, sono ancora più generiche di quelle del SANTACATERINA e, per tale motivo, di ridotta attendibilità intrinseca, non avendo fornito spiegazioni sufficientemente precise né in ordine ai canali attraverso i quali i due imputati sarebbero stati riforniti di droga dal clan, né in ordine all’ampiezza del fenomeno delittuoso del quale si sarebbero resi protagonisti, né in ordine alle circostanze nelle quali avrebbe avuto origine e si sarebbe, poi, sviluppata tale forma di cooperazione illecita. In particolare, va sottolineato che il PARATORE ha fatto esclusivo riferimento a semplici notizie, la cui affidabilità non si può controllare, apprese all’interno del suo stesso gruppo criminoso, senza fornire, però, alcuna spiegazione in ordine ai soggetti che gli parlarono di tale attività delittuosa ed alle circostanze nelle quali tali fatti gli furono riferiti, mentre SPARACIO Luigi  ha stranamente affermato di non aver avuto alcun rapporto personale con NACCARI Giuseppe  e NACCARI Francesco , benché ciò risulti poco verosimile tenuto conto della struttura verticistica del gruppo da lui diretto. Non può, d’altronde, attribuirsi rilevanza decisiva al semplice dato quantitativo costituito dal numero dei collaboratori che hanno accusato i due imputati, poiché esso, per un elementare principio della logica, non è certamente sufficiente a compensare il dato qualitativo costituito dai vistosi limiti delle dichiarazioni sopra esaminate.

CAPUTO Luigi  è stato accusato anche da SPARACIO Luigi , il quale, pur avendo affermato che non si trattava di un suo affiliato, ha dichiarato che questi era uno spacciatore ed “era amico di DE LUCA Antonino , si può dire che era un affiliato di DE LUCA Antonino ”, poiché “abitavano nella stessa zona”. Anche in tal caso non si comprende chiaramente in base a quali elementi il collaboratore abbia affermato che il CAPUTO era uno spacciatore, mentre la semplice circostanza che fosse amico di DE LUCA Antonino , senza alcuna ulteriore specificazione su eventuali attività illecite svolte insieme dai due, non fornisce alcuna certezza in ordine al fatto che la droga spacciata, per ipotesi, dal CAPUTO fosse di pertinenza del clan “SPARACIO”. Neppure con riferimento al suddetto imputato può, pertanto, affermarsi che le dichiarazioni di SPARACIO Luigi  forniscano sufficiente riscontro a quelle del SANTACATERINA.

CRUPI Luciano  è stato accusato da SPARACIO Luigi  che ha accomunato la sua posizione a quella dei fratelli NACCARI, trattandosi di un tossicodipendente che vendeva droga per conto di VILLARI Antonino. Analogamente, GIORGIANNI Salvatore  ha affermato (vedi udienza del 4-11-1996) che CRUPI Luciano  era un tossicodipendente che “per quel che risultava a me trafficava in droga”. Infine, PARATORE Vincenzo ha elencato CRUPI Luciano  tra coloro che si occupavano di droga nel clan “SPARACIO”. Quanto alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi  e di PARATORE Vincenzo possono richiamarsi le osservazioni prima effettuate con riferimento alle accuse di simile contenuto mosse nei confronti dei fratelli NACCARI, mentre al carente quadro probatorio risultante dalle suddette accuse non aggiungono nulla le affermazioni di GIORGIANNI Salvatore , che sono ancora più laconiche e che non fanno comprendere in qual modo il collaboratore sia venuto a conoscenza delle generiche circostanze riferite.

INSANA Romualdo  è stato accusato, oltre che dal SANTACATERINA, solo da PARATORE Vincenzo, il quale ha affermato che questi “trattava, diciamo, la droga”. Il PARATORE ha, però, dovuto ammettere che egli ebbe rapporti con l’imputato solo nel periodo in cui, subito dopo le scarcerazioni del maxiprocesso, nel luglio del 1986, entrambi frequentavano la casa di MARCHESE Mario , mentre successivamente ebbe con lui solo dei contatti in carcere, quando, dopo la morte del fratello INSANA Carmelo, favorì i suo passaggio nel clan “SPARACIO”. E’, allora, evidente che il collaboratore non poté avere notizie dirette in ordine all’asserita attività di spaccio dell’INSANA, mentre la circostanza che egli apprese tali fatti all’interno del suo stesso gruppo criminoso non conferisce alle accuse una sufficiente affidabilità, in quanto non è stata fornita alcuna spiegazione in ordine ai soggetti dai quali il collaboratore apprese fatti rilevanti sull’attività delittuosa in esame ed alle circostanze nelle quali tali fatti gli furono riferiti, sicché risulta impossibile effettuare una qualsiasi verifica della loro attendibilità.

Alla luce delle superiori considerazioni, gli imputati NACCARI Francesco , NACCARI Giuseppe , CAPUTO Luigi , CRUPI Luciano  e INSANA Romualdo  vanno mandati assolti dal reato loro ascritto al capo “20” della rubrica perché il fatto non sussiste.