2.3.4.24. Detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a diversi detenuti all’interno della casa circondariale di Messina, sino a tutto il 1989

L’accusa nei confronti di FERRANTE Santi  e di CANNIZZARO Francesco  formulata nel capo “21” della rubrica trae origine, come molte delle imputazioni del presente processo, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, il quale ha sostenuto che FERRANTE Santi , mentre si trovava detenuto nel carcere di Messina, spacciava della droga che gli veniva portata all’interno della struttura da un agente di polizia penitenziaria, tale CANNIZZARO Francesco .

Più in particolare, il SANTACATERINA (sentito in sede di incidente probatorio alle udienze del 4-2-1994, del 7-2-1994 e del 28-2-1994) ha dichiarato che FERRANTE Santi  “spacciava in carcere”, come aveva saputo “perché io ero in galera e lo vedevo spacciare e che gli portavano anche la droga, CANNIZZARO Francesco , una guardia”; ciò avvenne nel “periodo ‘85, ‘86, ‘87, perché io fino all’88 sono stato in carcere, ‘89”. Il collaboratore ha, quindi, chiarito di non avere acquistato droga dal FERRANTE, ma di avere visto personalmente, al secondo piano del reparto “cellulare”, “CANNIZZARO Francesco  portare della droga a CAMBRIA Placido e CAMBRIA Placido la dava a FERRANTE Santi  per spacciarla”. Egli seppe che il CAMBRIA consegnava la droga per la vendita al FERRANTE “detto da loro stessi” e poi vide che una volta “BONASERA Angelo , mandato sempre da FERRANTE”, tolse una collanina d’oro dal collo di BELFIORE Giuseppe per il pagamento di una bustina di eroina (si tratta, verosimilmente, dello stesso episodio, verificatosi il 30-11-1985 per il quale il BONASERA ha riportato condanna con sentenza ormai definitiva della Corte di appello di Messina del 13-12-1995/22-2-1996, che trovasi allegata in atti nella cartella dei provvedimenti relativi al BONASERA). Il SANTACATERINA ha, infine, aggiunto che “CANNIZZARO si offriva al migliore offerente per portare sia armi e sia droga”, ma egli non si era mai avvalso di lui, “perché avevo un’altra fonte io, [...] un’altra guardia, VALENTI”.

Sulla base di tali accuse è stata applicata, con ordinanza del 5 maggio 1993, al solo FERRANTE Santi  la misura cautelare della custodia in carcere. Sentito dal G.I.P. in data 22 maggio 1993 (il verbale di tali dichiarazioni è stato acquisito su richiesta del Pubblico Ministero agli atti del fascicolo del dibattimento, non essendosi l’imputato sottoposto all’esame), il FERRANTE ha negato l’addebito, sostenendo di non aver mai commesso fatti illeciti in carcere e di non conoscere neppure l’agente di custodia CANNIZZARO Francesco , del quale aveva visto la fotografia sul locale giornale quotidiano.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria dibattimentale compiuta, sia stata raggiunta la prova della fondatezza delle superiori accuse, sicché sussiste e va affermata la responsabilità tanto di FERRANTE Santi , quanto di CANNIZZARO Francesco , in ordine ai fatti loro contestati al capo “21” della rubrica, che devono essere, tuttavia, riqualificati, dovendosi più correttamente ravvisare nella condotta illecita dei due imputati l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 72 legge 22-12-1975 n. 685.

Va, anzitutto, osservato che SANTACATERINA Umberto, pur con alcuni limiti, che sono stati rilevati e stigmatizzati, appare, come già evidenziato diverse volte in altri casi simili precedentemente esaminati, collaboratore soggettivamente credibile sia in astratto, sia, soprattutto, in relazione all’episodio delittuoso in esame. Egli ha, infatti, narrato fatti dei quali aveva conoscenza diretta ed ha mostrato un’assoluta originalità di conoscenze, rivelando un episodio che era totalmente sconosciuto agli inquirenti ed in relazione al quale appare estremamente difficile che egli abbia potuto subire influenze o condizionamenti da altre fonti. Tale circostanza rende, altresì, molto remoto il pericolo, solo astrattamente configurabile, che il SANTACATERINA abbia formulato le suddette accuse, alterando la realtà dei fatti, al fine esclusivo di rispondere alle aspettative di chi lo stava interrogando, che avrebbe poi dovuto valutare la rilevanza del contributo prestato, sia perché il collaboratore ha dato un rilevantissimo apporto probatorio con riferimento ad un gran numero di altri fatti delittuosi, anche molto più gravi di quello in esame, e non aveva certamente bisogno, per accreditarsi con gli organi inquirenti, di dire in falso in relazione all’episodio criminoso che è ora oggetto di accertamento, sia, soprattutto, perché la vicenda narrata, non essendo stata in precedenza oggetto di indagini, non poteva neppure focalizzare uno specifico interesse degli investigatori. Il SANTACATERINA, inoltre, era soggetto che, pur conoscendo molte vicende della criminalità organizzata messinese, in virtù delle sue numerose relazioni con personaggi che ne furono protagonisti, primi fra tutti LEO Giuseppe e DI BLASI Domenico, non rivestì certamente né all’interno del clan “LEO”, né nel gruppo di DI BLASI Domenico, cui si accostò dopo la morte del LEO, un ruolo tale da poter essere considerato un diretto partecipe delle strategie malavitose dell’uno o dell’altro gruppo e ciò riduce grandemente anche il rischio che le sue accuse rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale, mentre non sono emerse specifiche ragioni di astio o altre situazioni particolari, tali da rendere elevato il pericolo di accuse calunniose nei confronti del FERRANTE o del CANNIZZARO. Il collaboratore ha, peraltro, mostrato di possedere conoscenze sufficientemente precise e accurate, che sono risultate perfettamente compatibili con i risultati degli accertamenti compiuti sui periodi e luoghi di detenzione del SANTACATERINA, del CAMBRIA e del FERRANTE, nonché sull’attività espletata dall’agente CANNIZZARO Francesco  all’interno della Casa Circondariale di Messina. Dai dati forniti dal D.A.P. è risultato, infatti, che SANTACATERINA Umberto fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina dal 29-11-1985 sino al 31-3-1989, mentre FERRANTE Santi  fu detenuto in detto istituto penitenziario dal 14-7-1984 all’11-3-1985; dal 16-4-1985 al 2-12-1985; dal 7-12-1985 al 19-2-1988, data nella quale non rientrò da un permesso; dal 22-2-1988 al 26-12-1990, data nella quale fu ammesso agli arresti domiciliari; CAMBRIA Placido fu, dal canto suo, arrestato il 6-12-1983 e rimase detenuto, sempre nella Casa Circondariale di Messina, sino al 20-5-1988. E’ stata acquisita, inoltre, attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina, dalla quale risulta che CANNIZZARO Francesco  espletò servizio all’interno del suddetto istituto dal 29-6-1980 al 18-4-1990, data nella quale venne trasferito presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, e che lo stesso svolgeva il cosiddetto “servizio a turno”, che prevedeva l’impiego in tutti i servizi d’istituto (vedi documento N. 92 acquisito con ordinanza del 19-7-1997). Può, d’altronde, ritenersi certo che all’interno della Casa Circondariale di Messina veniva perpetrata un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, atteso che diversi collaboratori vi hanno fatto riferimento, pur in mancanza di qualsiasi specifico legame con la vicenda in esame (vedi dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore  all’udienza del 25-10-1996: “so che entrava la droga [in carcere]”; dichiarazioni di SPARACIO Luigi  all’udienza dell’8-10-1996: “io non ho mai visto spaccio di droga all’interno del carcere”, ma “all’interno del carcere i detenuti si bucavano, perciò la droga arrivava all’interno del carcere”, nonché all’udienza del 14-10-1996: “sotto banco questo spaccio effettivamente avveniva”; dichiarazioni di RIZZO Rosario  all’udienza del 4-6-1996: “nel periodo che c’ero io [in carcere] circolava droga”).

Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto appaiono verosimili anche in considerazione della collocazione criminale del FERRANTE e della personalità del CANNIZZARO, quale emerge alla luce delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. Può ritenersi certo, infatti, che FERRANTE Santi , la cui posizione verrà più approfonditamente esaminata quando si tratterà il reato associativo, era organicamente inserito nel clan “COSTA” al cui interno era particolarmente vicino a CAMBRIA Placido, insieme al quale poi transitò, nel marzo 1987, nel clan “SPARACIO - CAMBRIA”. Non vale, d’altronde, rilevare che il FERRANTE venne assolto, con sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 3 aprile 1987, confermata dalla Corte di Appello in data 23 aprile 1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, dall’accusa di aver fatto parte dell’associazione mafiosa denominata “clan COSTA”, poiché le suddette sentenze non possono in alcun modo vincolare questa Corte, non venendo in considerazione, nel caso di specie, alcun effetto preclusivo del giudicato. I giudici che esaminarono nel procedimento suindicato la posizione del FERRANTE non disponevano, invero, del contributo probatorio fornito dai collaboratori di giustizia, che consente oggi di giungere, con esclusivo riferimento ai fatti oggetto del presente giudizio, a diverse conclusioni. Alle accuse formulate dall’INSOLITO, il quale affermò che il FERRANTE faceva parte come “camorrista” della famiglia “COSTA” ed era una figura di primo piano dell’organizzazione, e da IANNELLI Rosario, il quale lo elencò tra gli appartenenti alla famiglia “COSTA” e lo indicò come uno dei capi zona della stessa associazione per delinquere, accuse rimaste allora prive di adeguato riscontro, si sono, infatti, aggiunte quelle convergenti ed omogenee di numerosi collaboratori. SANTACATERINA Umberto ha, infatti, affermato, come si è visto, che FERRANTE Santi  spacciava droga in carcere per conto di CAMBRIA Placido, vale a dire per conto di uno dei capi dell’organizzazione criminosa “COSTA”. PARATORE Vincenzo (vedi udienze del 9-1-1996, del 16-1-1996 e del 10-4-1996) ha sostenuto che FERRANTE Santi  partecipava anche dal carcere alle strategie della famiglia “COSTA” (il collaboratore ha riferito, in particolare, una vicenda, avvenuta poco dopo le scarcerazioni del luglio 1986, nella quale egli avrebbe mandato a FERRANTE Santi  in carcere, su richiesta del MARCHESE, una lettera con la quale lo invitava ad abbandonare il CAMBRIA ed a seguire il MARCHESE) ed ha sottolineato che l’imputato fu, insieme a lui, una di quelle persone che rimase sempre fedele al CAMBRIA, anche quando questi fu emarginato dal MARCHESE dopo le scarcerazioni del luglio 1986, e fece parte, poi, del clan diretto da CAMBRIA Placido e da SPARACIO Luigi , partecipando all’attività estortiva del gruppo, anche attraverso il proprio nipote PULIO Salvatore, trafficando in droga in stretto collegamento con CAMBRIA Placido (vedasi la vicenda narrata dal collaboratore alle udienze del 9-1-1996 e del 15-1-1996, secondo la quale il FERRANTE avrebbe acquistato da STRANGIO Giuseppe  una partita di droga che andò perduta ed il CAMBRIA provvide al pagamento del corrispettivo pari a £ 12.000.000, dando tale somma a PULIO Salvatore, il quale, a sua volta, la consegnò ad una persona incaricata della riscossione dallo STRANGIO) e praticando l’usura. MARCHESE Mario  (vedi udienza del 2-10-1996) ha affermato che “FERRANTE Santi  faceva sempre parte del gruppo COSTA”. SPARACIO Luigi  (vedi udienze del 7-10-1996 e, soprattutto, del 14-10-1996 e del 16-10-1996) ha, infine, dichiarato che FERRANTE Santi  era un affiliato di CAMBRIA Placido e perciò è rimasto affiliato fin quando c’ero io”, occupandosi dello smercio di sostanze stupefacenti per il cui svolgimento, essendo detenuto, si serviva della complicità del nipote PULIO Salvatore. Le diverse e convergenti accuse mosse nei confronti del FERRANTE da soggetti di sicura attendibilità, quali, in particolare, PARATORE Vincenzo, che ebbe stretti rapporti con l’imputato, tanto da essere stato condannato per una rapina commessa insieme a lui in quel di Numana nel 1983 (vedi sentenza ormai irrevocabile pronunciata in ordine a tale fatto dalla Corte di Appello di Ancona in data 3-12-1985) e SPARACIO Luigi , che fu il capo del gruppo criminoso nel quale confluì quello diretto da CAMBRIA Placido, del quale si assume che il FERRANTE facesse parte, non possono, allora, lasciare dubbi in ordine non solo all’organico inserimento dell’imputato nella famiglia “COSTA” ma anche in ordine ai suoi legami con CAMBRIA Placido ed al suo coinvolgimento nell’attività realizzata dal sodalizio da quest’ultimo diretto di spaccio di sostanze stupefacenti. Il FERRANTE doveva, d’altronde, essere particolarmente esperto nella perpetrazione di tale attività criminosa, essendo stato condannato, con sentenza del Tribunale di Messina del 28-5-1987, confermata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza del 30-3-1990 e divenuta ormai esecutiva, per aver partecipato ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante in Messina ed Ancona sino al 22 ottobre 1983. L’accusa del SANTACATERINA risulta, pertanto, del tutto plausibile, poiché è verosimile che l’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del carcere, cui si è fatto prima riferimento, si svolgesse sotto il controllo di uno dei più importanti sodalizi criminosi cittadini, quale quello diretto da CAMBRIA Placido, e con l’attiva partecipazione di uno degli affiliati di tale clan, FERRANTE Santi , che era particolarmente addentro in tali traffici. E’ quasi d’obbligo, poi, ritenere che un simile commercio illecito si giovasse della complicità di qualche soggetto appartenente al personale di custodia. L’accusa nei confronti del CANNIZZARO è, allora, perfettamente coerente con le suesposte premesse e con la personalità di quest’ultimo quale è stata tratteggiata non solo da quei collaboratori (SANTACATERINA Umberto e, come si vedrà, PARATORE Vincenzo) che lo hanno accusato di essersi reso responsabile del delitto in esame, ma anche da altri collaboratori, i quali, benché non abbiano saputo dire nulla di preciso in ordine al fatto che è ora oggetto di accertamento, hanno significativamente affermato che il CANNIZZARO “era molto rispettato da noi detenuti anche perché lui era in qualche cosa disponibile con qualcuno del carcere” (vedi dichiarazioni di CASTORINA Pasquale  all’udienza del 20-5-1996) o hanno sottolineato che “aveva rapporti solo con CAMBRIA Placido” e “lo favoriva in qualsiasi cosa il CAMBRIA avesse bisogno” (vedi dichiarazioni di SPARACIO Luigi  all’udienza dell’8-10-1996). Va, poi, osservato che l’attendibilità del racconto del SANTACATERINA non viene in alcun modo minata dalla documentazione prodotta dalla difesa dell’imputato (essa è stata acquisita all’udienza del 7-1-1998 e trovasi inserita nella cartella degli atti entrati a far parte del fascicolo del dibattimento dopo il 19-7-1997), dalla quale risulta che le diverse perquisizioni personali eseguite sul CANNIZZARO nel periodo in cui questi prestava servizio in qualità di agente di custodia diedero tutte esito negativo, essendo sufficiente rilevare che tale circostanza non elimina la possibilità che il CANNIZZARO fosse riuscito a trovare degli accorgimenti idonei ad eludere i controlli.

Le accuse di SANTACATERINA Umberto, oltre ad essere, per le considerazioni sopra svolte, pienamente credibili ed intrinsecamente attendibili, sono, infine, adeguatamente riscontrate, con riferimento allo specifico fatto oggetto di contestazione, dalle dichiarazioni del collaboratore PARATORE Vincenzo.

Il PARATORE ha dichiarato (vedi udienze del 9-1-1996, del 15-1-1996 e del 13-4-1996) di aver conosciuto FERRANTE Santi , che “è un carissimo fratello mio”, sin dal tempo in cui entrambi erano minorenni, di avere perpetrato insieme a lui dei reati, tanto da essere stato imputato per due rapine commesse in concorso con il FERRANTE ai danni di due banche di Ancona, e di essere stato più volte detenuto insieme a lui. In particolare, il collaboratore ha ricordato che in occasione del cosiddetto maxiprocesso, nel 1986, egli venne trasferito dal carcere di Reggio Calabria a quello di Messina (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il PARATORE fu trasferito nella Casa Circondariale di Messina proveniente da Reggio Calabria il 4-4-1986 e venne scarcerato per decorrenza del termine di custodia preventiva il 31-7-1986), dove venne ristretto nella stessa cella, sita al 2° piano “cellulari”, “nella stanza 88 se non ricordo male”, nella quale si trovavano FERRANTE Santi , SPARTA’ Antonino, TRIPODO Natale, BONASERA Angelo , BONASERA Michele SORBERA Mario e qualche altro, proprio di fronte alla cella nella quale si trovavano, invece, CAMBRIA Placido, BONSIGNORE Pietro, DE DOMENICO Antonino (è stata acquisita attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina dalla quale risulta che i detenuti PARATORE Vincenzo e FERRANTE Santi  hanno condiviso dal 4 aprile al 9 maggio 1986 la cella N. 89 del 2° piano “cellulare” - vedi documento N. 56 di cui all’ordinanza del 19-7-1997). In tale periodo egli si accorse che una volta “si è avvicinata una guardia del carcere, Ciccio, SCARAMUZZINO Francesco si chiama, che aveva dato degli accendini al CAMBRIA. Poi noi, diciamo, siamo scesi al passeggio e ho visto il CAMBRIA che metteva nelle tasche della camicia del FERRANTE un accendino, un accendino, se non ricordo male, di colore arancione. Allora, essendo che FERRANTE non ha mai fumato, [...] avevo cercato io stesso la mano nella tasca del FERRANTE, no?, e mi ha bloccato la mano e mi ha detto, diciamo, che dentro c'era della roba. In un accendino Bic, adesso l'ho lasciato lì dentro, diciamo, si può anche provare, entrano 2 grammi di eroina; smontandolo, diciamo, entrano 2 grammi di eroina. [...] Poi siamo saliti su, il FERRANTE ha preso da un pacchetto di sigarette la carta stagnola e ha svuotato l'accendino. Allora io giustamente, com'è, essendo in una posizione un po’ complicata, nel senso che eravamo già in carcere e eravamo giustamente già rovinati, diciamo, di anni di galera perché già ci avevano condannato per le rapine fatte ad Ancona, allora in un certo senso, diciamo: "ma Santo, ma chi stai facendo?", dice: "vabbè, ma qua dobbiamo campare, no? E allora - dice - và, mi metto a vendere un po’ di roba". [...] E io stesso l'ho vista dare all'epoca a Antonino LA SPADA (la Direzione della Casa Circondariale di Messina ha, invero, affermato che il LA SPADA non fosse in quel periodo codetenuto con il PARATORE ed il FERRANTE - vedi documento N. 56 di cui all’ordinanza del 19-7-1997 - ma si tratta evidentemente di un errore, in quanto dai dati trasmessi dal D.A.P. risulta, viceversa, che il LA SPADA fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina dal 31-1-1986 sino al 20-12-1986, data nella quale gli venne concessa la libertà provvisoria) e a MULE’ Giuseppe , "culu niru" (dalla attestazione trasmessa dalla Direzione della Casa Circondariale di Messina risulta che il MULE’ fu in quel periodo ristretto nella cella N. 33 del 1° piano “camerotti”). [...] Questi, diciamo, son drogati, no?, propria drogati; almeno all'epoca lo erano, penso pure oggi. E poi, diciamo, i soldi magari, se non avevano contanti, non so, un orologio, un bracciale, 'na collanina, ecco; cioè, và, si pagava la droga”. Il collaboratore si è, nondimeno, corretto nell’indicazione del nome dell’agente di polizia penitenziaria che consegnava la droga al CAMBRIA, dicendo, subito dopo “CANNIZZARO, scuci, mi ero confuso; perché avevamo due guardie, diciamo, uno si chiamava SCARAMUZZINO Antonino e l’altro era CANNIZZARO Francesco , Ciccio, detto Ciccio” e “all’86, quando eravamo detenuti, era CANNIZZARO Francesco , inteso Ciccio, che portava la droga negli accendini e che la consegnava al CAMBRIA”.

Le dichiarazioni del PARATORE appaiono sufficientemente attendibili, sia perché presentano un contenuto particolarmente dettagliato, che dà conto degli accorgimenti usati per far giungere la droga all’interno del carcere eludendo i controlli, sia perché sono perfettamente compatibili con i risultati dell’attività di indagine svolta sui periodi e luoghi di detenzione dei soggetti interessati, sia perché provengono da persona che doveva essere certamente ben informata di tali vicende non solo in quanto era ristretta nel medesimo carcere nel quale i suddetti fatti illeciti sarebbero stati perpetrati e nella medesima cella di colui che se ne sarebbe reso il principale responsabile, ma anche in quanto era legata, come si è visto più volte in precedenza, da stretti rapporti di natura delinquenziale con CAMBRIA Placido, che avrebbe in qualche modo diretto e coordinato tale traffico, ed era molto vicina all’imputato FERRANTE Santi , che apparteneva al medesimo gruppo facente capo al CAMBRIA e che egli conosceva da vecchia data, avendo consumato insieme a lui alcuni anni prima delle azioni delittuose. Non sembra, allora, neppure ipotizzabile che le accuse del collaboratore nei confronti del FERRANTE siano state mosse da ragioni di astio o rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale, che possono ragionevolmente prospettarsi nei riguardi di soggetti un tempo appartenenti a gruppi contrapposti, ma ben più difficilmente nei confronti di coloro insieme ai quali il collaboratore condivise per anni le perverse logiche malavitose. Le dichiarazioni del PARATORE costituiscono, pertanto, formidabile riscontro alle accuse del SANTACATERINA, rispetto alle quali risultano, financo, più accurate e circostanziate e contribuiscono a formare un univoco quadro probatorio a sostegno dell’ipotesi prospettata dall’accusa non solo nei confronti di FERRANTE Santi  ma anche nei confronti di CANNIZZARO Francesco , pur avendo il PARATORE manifestato inizialmente qualche incertezza nell’indicazione di tale imputato, erroneamente chiamato con il nome di SCARAMUZZINO Francesco. La pronta rettifica effettuata dallo stesso PARATORE, il quale ha chiarito di avere confuso il cognome dell’imputato con quello di un’altra guardia carceraria, tale SCARAMUZZINO Antonino, che si sarebbe reso responsabile di analoghi fatti delittuosi, e la corretta indicazione, anche nelle prime dichiarazioni, del nome di battesimo dell’imputato, rendono, però, evidente che il collaboratore è incorso in un semplice lapsus che non può inficiare la pregnanza probatoria delle sue dichiarazioni.

Va, infine, evidenziato che gli argomenti prospettati da FERRANTE Santi  in propria difesa sono totalmente inverosimili. L’imputato ha, invero, affermato di non conoscere il CANNIZZARO, ma è assolutamente incredibile che egli non sia stato in grado di riconoscerlo neppure attraverso la fotografia pubblicata sul locale giornale che lo ritraeva subito dopo l’arresto, tenuto conto che il CANNIZZARO prestò servizio nella Casa Circondariale di Messina nei diversi anni in cui vi fu ristretto il FERRANTE. La palese falsità di tali dichiarazioni vale, allora, a rafforzare ulteriormente l’attendibilità delle accuse, poichè è indice dell’incapacità dell’imputato di trovare diversi e più convincenti argomenti a sua discolpa.

Alla luce delle superiori considerazioni ritiene questa Corte che sia stata raggiunta la prova della sussistenza sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo del fatto contestato ai due imputati, che va, però, qualificato come uno spaccio di modiche quantità di sostanza stupefacente, punito ai sensi dell’art. 72 L. 22-12-1975 n. 685. Non vi può essere dubbio, infatti, che l’attività di spaccio descritta dal PARATORE, in ordine alla quale soltanto può ritenersi che le accuse del SANTACATERINA abbiano trovato adeguato riscontro, aveva ad oggetto modiche quantità di sostanze stupefacenti, atte a soddisfare le necessità di alcuni detenuti, come risulta confermato dal dato ponderale indicato dal collaboratore (senza precisare, peraltro, se in esso fosse compresa la sostanza da taglio). Ritiene, poi, questa Corte che non è di ostacolo all’applicazione della fattispecie più lieve sopra citata la circostanza che la detenzione e cessione della droga dal CANNIZZARO al CAMBRIA e da questo al FERRANTE non fosse destinata all’uso esclusivamente personale di chi riceveva la sostanza stupefacente. Secondo un’interpretazione della norma, che appare, ad avviso di questa Corte, la più corretta e che è stata accolta anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità[1], il legislatore ha voluto, infatti, circoscrivere la punibilità della detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti a titoli che non siano compresi tra quelli per i quali la legge prevede una causa di giustificazione speciale (uso esclusivamente personale, terapeutico o non) o generale (uso terapeutico di terzi) e in tal modo va intesa la formula secondo la quale la detenzione punibile deve essere “per uso personale non terapeutico di terzi”, ma una volta accertata la detenzione di modiche quantità di sostanza stupefacente ed esclusa la sussistenza delle suddette scriminanti, resta integrata l’ipotesi più lieve di cui all’art. 72, anziché quella di cui all’art. 71, senza che rilevi la circostanza che l’attività di intermediazione nello spaccio di modica quantità di droga non sia stata esplicitamente menzionata nella norma e che non sia possibile ravvisare, nel caso specifico, l’esistenza di un rapporto personale dell’intermediario con l’acquirente o cessionario. Certa appare, infine, la prova della sussistenza per il CANNIZZARO dell’aggravante, a lui solo contestata, di cui all’art. 61 n. 9 c.p., per avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla sua funzione di agente di polizia penitenziaria all’interno della Casa Circondariale di Messina.

Vanno, da ultimo, trasmesse all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, le dichiarazioni rese da PARATORE Vincenzo all’udienza del 15-1-1996 in relazione alla posizione di tale SCARAMUZZINO Antonino e quelle rese da SANTACATERINA Umberto all’udienza del 7-2-1994 in relazione alla posizione di tale VALENTI.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.



[1] Cass. pen. sez. VI, 6-12-1986 n. 13904.