2.3.4.25. Spaccio di stupefacenti da parte di soggetti appartenenti al clan “Sparacio”, in Messina sino a tutto il 1992

La contestazione effettuata a diversi imputati di essersi resi responsabili del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, contenuta nel capo “22” della rubrica, trae origine dalle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto ed è sotto molti aspetti analoga a quella, sulla quale ci si è prima soffermati, effettuata nei confronti di altri imputati nel capo “20” della rubrica. Il SANTACATERINA, dopo aver affermato che una delle attività illecite perpetrate dal clan “SPARACIO” consisteva nel traffico di sostanze stupefacenti, ha, infatti, affermato (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 4-2-1994 e, soprattutto, del 7-2-1994, quando si è svolto l’esame del Pubblico Ministero sui fatti oggetto dell’imputazione, nonché del 1-3-1994, quando si è svolto il controesame con riferimento a tutti gli imputati tranne RUSSO Antonino , e del 4-3-1994, quando si è svolto il controesame con riferimento a RUSSO Antonino ) che: a) TAVILLA Nicola , cugino di CAVO’ Domenico, “spacciava cocaina a Provinciale e me l’ha data a me”; egli ne acquistò da lui “tre o quattro grammi” a Provinciale, al rifornimento IP, dove il TAVILLA si trovava a bordo di una PEUGEOT 405 di colore bianco; b) “RUSSO Antonino  era molto vicino a CARIOLO Antonio  e spacciava droga a Camaro al ponte di ferro”, al bar PANEBIANCO, come egli vide personalmente, pur non avendolo mai rifornito di droga; si trattava di “un ex carabiniere” che si riforniva di sostanza stupefacente da CARIOLO Antonio  e da SPARACIO Luigi ; c) ERBA Ignazio  era lo zio di CASTORINA Pasquale   e spacciava droga per conto di quest'ultimo nella zona di “Minissale o al bar vicino al Policlinico”, con una FIAT 127 di colore rosso amaranto e poi con una FIAT Uno bianca; anche egli acquistò droga da ERBA Ignazio , il quale si riforniva, insieme al nipote CASTORINA Pasquale , con il quale “era tutta una famiglia”, da SPARACIO Luigi ; d) PULEO Francesco  “spacciava a Camaro”, “al semaforo, dove c’è il bar”, dove “si era fatto una baracca”; egli non acquistò mai droga da lui ma lo vedeva spacciare; e) LA ROSA Francesco  era il cognato dei fratelli GENOVESE Raffaele  ed Antonino ed egli lo conobbe in carcere nel 1972; sapeva che il LA ROSA spacciava stupefacenti in quanto questi “mi diceva a me se io la volevo la roba da lui”; inoltre “quando salivo io dove abitava lui a Camaro, […] vedevo che lui spacciava”; f) i fratelli GENOVESE Raffaele  e GENOVESE Antonino  spacciavano eroina nelle loro abitazioni, site rispettivamente in via Gerobino Pilli, a Camaro San Paolo, e in una baracca di Camaro; egli si recò più volte a casa di GENOVESE Antonino  e “a volte gliela portavo anch’io la droga a casa quando era agli arresti domiciliari”.

A tutti i soggetti suindicati è stato, pertanto, contestato, sulla base di tali dichiarazioni, di essersi resi responsabili del reato di detenzione continuata a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in relazione all’attività che essi avrebbero svolto nella commercializzazione della droga di pertinenza del clan “SPARACIO” sino all’anno 1992, verosimilmente fino al momento in cui SANTACATERINA Umberto venne arrestato (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il SANTACATERINA fu arrestato il 2-6-1992), dovendosi ritenere che nel periodo di tempo successivo alla sua carcerazione il collaboratore non poté più conoscere tali vicende. Non appaiono, pertanto, oggetto di accertamento eventuali altri episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, cui hanno fatto talvolta riferimento alcuni collaboratori, che si sarebbero verificati in epoche antecedenti e privi di qualsiasi collegamento con l’attività delittuosa relativa al traffico di stupefacenti perpetrata dal clan “SPARACIO”.

Prima di passare all’esame del merito delle accuse, si deve, preliminarmente, rilevare, che il fatto contestato a CRUPI Luciano nel presente capo di imputazione è identico a quello contestato al medesimo imputato nel capo “20” della rubrica, sicché l’assoluzione pronunciata nei suoi confronti per il reato a lui addebitato in quest’ultimo capo va estesa anche al reato contemplato nel capo di imputazione che è ora oggetto di esame.

Quanto agli altri imputati, ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, le accuse mosse nei confronti dei suindicati soggetti in relazione ai fatti delittuosi sopra meglio precisati risultano adeguatamente provate solo nei riguardi di SPARACIO Luigi , di ERBA Ignazio  e di LA ROSA Francesco , mentre tutti gli altri imputati vanno mandati assolti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato loro ascritto nel capo “22” della rubrica perché il fatto non sussiste.

Bisogna, anzitutto, osservare che le dichiarazioni del SANTACATERINA non hanno trovato conforto in atti di indagine di Polizia Giudiziaria, neppure in relazione alla circostanza che gli imputati frequentassero abitualmente i luoghi indicati dal collaboratore, sicché i necessari riscontri alle parole di quest’ultimo vanno ricercati esclusivamente nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. Solo in alcuni casi, tuttavia, queste appaiono non solo convergenti con le prime, ma anche sufficientemente precise, così da riuscire a formare un quadro probatorio convincente ed omogeneo, tale da sostenere adeguatamente la fondatezza dell’ipotesi avanzata dalla pubblica accusa. Come si è sottolineato in precedenza, SANTACATERINA Umberto, occupandosi anche lui del traffico di sostanze stupefacenti in stretto collegamento con soggetti appartenenti al clan “SPARACIO” (vedi quello che si è detto circa i suoi rapporti con DI BLASI Domenico e con CASTORINA Pasquale , quando si è trattato il capo “19” di imputazione a pag. 2136 e segg.), doveva essere abbastanza informato circa le persone che erano dedite alla vendita al minuto di sostanze stupefacenti e che venivano rifornite di droga dallo SPARACIO o da altri uomini a quest’ultimo vicini. Egli è stato, inoltre, il primo collaboratore a rivelare agli inquirenti tali vicende e per questo motivo può considerarsi estremamente remoto il pericolo che le sue dichiarazioni abbiano potuto subire influenze o condizionamenti da altre fonti. Non sono state, infine, neppure prospettate situazioni che potrebbero aver influito sul collaboratore inducendolo ad effettuare accuse calunniose nei confronti dei soggetti sopra indicati. Di contro a tali elementi che depongono a favore della credibilità del collaboratore, va, nondimeno, rilevato che il SANTACATERINA ha descritto in modo molto generico le condotte delittuose addebitate agli imputati, solo in alcuni casi ha affermato un proprio diretto coinvolgimento nelle vicende narrate (per avere egli acquistato o venduto sostanza stupefacente a qualcuno dei soggetti suindicati) e non ha, in genere, saputo riferire con sufficienti dettagli espositivi alcuno specifico episodio di spaccio, sicché risulta in genere impossibile effettuare, con riferimento ai soggetti da lui incolpati, una efficace verifica dell’affidabilità delle sue dichiarazioni. Orbene, ritiene questa Corte che, in una valutazione complessiva dell’attendibilità intrinseca del SANTACATERINA, i rilievi negativi che muovo dall’esame del contenuto delle sue accuse sopravanzano largamente quelli positivi sopra esposti, secondo quel criterio indicato in precedenza che pone uno stretto collegamento tra la ricchezza di contenuti descrittivi delle dichiarazioni e la loro pregnanza probatoria. Ma, aldilà dei principi astratti, la necessità di adottare la massima cautela nella valutazione delle dichiarazioni del SANTACATERINA discende dal concreto pericolo che, pur in assenza di una specifica volontà di incolpare falsamente gli imputati, il collaboratore abbia attinto le proprie conoscenze, anche solo per qualcuno dei soggetti succitati, non da fatti e circostanze caduti sotto la sua percezione, ma da mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale, alle quali egli riteneva, forse a ragione, di poter prestare il massimo credito, ma sulle quali questa Corte non può certamente fondare l’accertamento dei fatti e l’affermazione di responsabilità degli imputati. Ciò impone, allora, di ricercare elementi di riscontro dotati di pregnante valore probatorio, tali da supplire, in qualche modo, alla minore affidabilità intrinseca dell’originaria fonte di accusa ed idonei, così, a superare ogni dubbio. Ritiene, tuttavia, questa Corte che le dichiarazioni provenienti da altri collaboratori di giustizia solo in alcuni casi e, precisamente, solo con riferimento alle accuse nei confronti di SPARACIO Luigi , di ERBA Ignazio  e di LA ROSA Francesco , sono idonee a fornire adeguato riscontro probatorio alle accuse, mentre il più delle volte prestano il fianco a rilievi identici o analoghi a quelli già mossi nei confronti delle dichiarazioni del SANTACATERINA, in quanto non presentano un sufficiente grado di precisione, e, per tale motivo, non forniscono una prova convincente della colpevolezza degli imputati. E’ opportuno esaminare distintamente la posizione di ciascuno dei soggetti accusati, iniziando da quelli nei cui confronti gli elementi di accusa non appaino sufficienti a fondare l’accertamento di responsabilità.

PULEO Francesco  è stato accusato, oltre che dal SANTACATERINA, anche da SPARACIO Luigi  e da PARATORE Vincenzo. Le dichiarazioni del SANTACATERINA, il quale avrebbe visto l’imputato per la strada mentre spacciava, rivestono, tuttavia, una pregnanza probatoria ancor più ridotta rispetto ad altri casi simili, essendo sufficiente rilevare che esse si fondano, verosimilmente, su mere supposizioni del tutto incontrollabili del dichiarante, alla stessa stregua dei sospetti che potevano sorgere in tutti coloro (soggetti appartenenti alle forze dell’ordine o semplici passanti) che avessero notato l’imputato in un atteggiamento equivoco, come se fosse stato in attesa di possibili acquirenti di sostanze stupefacenti. Il SANTACATERINA ha, peraltro, precisato che non ebbe con l’imputato alcun rapporto in relazione a tale attività illecita ed è, pertanto, assai improbabile che abbia potuto assistere alla consegna della sostanza stupefacente, che viene, normalmente, effettuata al riparo da occhi indiscreti. Lo SPARACIO ha, poi, affermato (vedi udienza del 7-10-1996) che “PULEO Francesco  era vicino a CAMPOLO VADALA’”, ma ha precisato che non operò mai per lui e non ha riferito alcunché in relazione ad un suo coinvolgimento nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. PARATORE Vincenzo ha, dal canto suo, sostenuto (vedi udienza del 15-1-1996), peraltro solo a seguito di contestazione da parte del Pubblico Ministero, che PULEO Francesco  era una di quelle persone che si occupavano in seno al gruppo “SPARACIO” prevalentemente dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti, ma ha, poi, ammesso (vedi udienza del 16-1-1996) di non sapere dire nulla di specifico sul suo conto ed ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 10-4-1996) di non averlo mai rifornito di droga e di non averlo mai visto spacciare, ma “nell’ambiente era risaputo questo da noi tutti”. E’ facile rilevare che le dichiarazioni dei due ultimi collaboratori suindicati, pur provenendo da soggetti particolarmente credibili, in quanto appartenenti al medesimo sodalizio criminoso che, secondo il SANTACATERINA, avrebbe rifornito di droga il PULEO, non forniscono alcun riscontro alle accuse del primo collaboratore, in quanto sono ancora più generiche e di ridottissima attendibilità intrinseca. In particolare le dichiarazioni di SPARACIO Luigi  non risultano di alcuna utilità e sembrano addirittura smentire la fondatezza dell’accusa, nella misura in cui non dicono nulla su un’eventuale attività di spaccio dell’imputato, mentre PARATORE Vincenzo ha fatto esclusivo riferimento a semplici notizie, la cui affidabilità non si può controllare, apprese all’interno del suo stesso gruppo criminoso, senza fornire, però, alcuna spiegazione in ordine ai soggetti che gli parlarono di tale attività delittuosa ed alle circostanze nelle quali tali fatti gli furono riferiti.

TAVILLA Nicola  è stato accusato esclusivamente da SANTACATERINA Umberto, mentre SPARACIO Luigi , che pure lo ha indicato (vedi udienza del 7-10-1996) come un affiliato nel tempo in cui era vivo CAVO’ Domenico, ha escluso (vedi udienza del 14-10-1996), per quanto a sua conoscenza, che questi avesse mai spacciato droga. Non vi è, pertanto, alcun riscontro alle parole del SANTACATERINA, mentre l’imputato, sentito all’udienza del 25-11-1996, ha sostenuto che le accuse formulate da quest’ultimo nei suoi confronti sarebbero motivate da ragioni di astio determinate dal fatto che egli pretese, alcuni anni prima, il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo dell’acquisto, da parte del collaboratore, di piante e fiori presso il suo negozio. A prescindere dalla fondatezza degli argomenti addotti dal TAVILLA, privi, in verità, di qualsiasi riscontro, è, comunque, evidente che le sole dichiarazioni del SANTACATERINA non sono sufficienti a fondare la prova della responsabilità dell’imputato, in quanto l’accusa di chi è imputato dello stesso fatto o, come nel caso di specie, di reati collegati, richiede necessariamente il vaglio dei riscontri esterni che, viceversa, mancano totalmente.

RUSSO Antonino  è stato accusato, oltre che dal SANTACATERINA, anche da SPARACIO Luigi . Il SANTACATERINA lo avrebbe, però, solo visto spacciare per la strada, mentre non ebbe con lui alcun rapporto in relazione a tale attività illecita, sicché, in ordine al valore probatorio delle sua dichiarazioni, valgono le stesse considerazioni prima espresse con riferimento a PULEO Francesco . SPARACIO Luigi  ha, invece, dichiarato (vedi udienza del 7-10-1996), in un primo momento, di non conoscerlo per poi affermare che si trattava di “un affiliato di CARIOLO Antonio ” ed era sua opinione che quest’ultimo “fornisse della droga a questo RUSSO per spacciarla”. Le affermazioni dello SPARACIO, dal tenore assolutamente generico e dubitativo, non possono, allora, costituire idoneo riscontro alle laconiche accuse del SANTACATERINA, le quali sono rimaste sostanzialmente isolate e prive di adeguato riscontro.

I fratelli GENOVESE Raffaele  e GENOVESE Antonino  sono stati accusati, oltre che da SANTACATERINA Umberto, anche da PARATORE Vincenzo e, in modo meno preciso, da GIORGIANNI Salvatore  e da SPARACIO Luigi. In particolare, PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udienza del 15-1-1996) che GENOVESE Raffaele  e GENOVESE Antonino  erano cognati di LA ROSA Francesco  e “quando a qualcuno serviva della merce, della droga”, SPARACIO “gliela dava”; in seguito ha dichiarato (vedi udienza del 16-1-1996) che GENOVESE Antonino  “si interessava al traffico di droga” e vendeva la sostanza stupefacente “in piazza” a Camaro; ha, quindi, precisato (vedi udienza del 10-4-1996) di non avere mai consegnato della droga ai due fratelli GENOVESE e di non averli mai visti spacciare ma “per me la cosa, diciamo, era risaputa”. GIORGIANNI Salvatore  ha dichiarato (vedi udienza del 4-11-1996) che una volta, intorno al 1986, 1987 egli diede della droga a GENOVESE Antonino , che si recò fino a casa sua e che egli sapeva che spacciava la droga insieme a LA ROSA Francesco . SPARACIO Luigi  ha affermato (vedi udienza dell’8-10-1996) che GENOVESE Antonino  (non ha parlato, viceversa del fratello Raffaele, almeno con riferimento al traffico di sostanze stupefacenti) era, come “tutti quelli di Camaro” vicino a FERRANTE e “so che spacciava della droga là nella zona”, “però io personalmente a lui non gliel’ho mai data”, mentre egli riforniva suo cognato LA ROSA Francesco  ed era, pertanto, verosimile che “se ne usava anche di suo cognato”. Nel valutare il suesposto materiale probatorio, va, anzitutto, rilevato che GENOVESE Raffaele , secondo quanto risulta dai dati forniti dal D.A.P., fu ininterrottamente detenuto dal 3-12-1986 sino al 25-12-1990, quando venne scarcerato per essere nuovamente arrestato dopo pochissimi giorni, il 12-1-1991, senza più riacquistare la libertà. In tale lunghissimo periodo di detenzione beneficiò di un permesso il 24-12-1988, di sette permessi nell’anno 1989 (in uno dei quali si rese responsabile dell’omicidio di MESSINA Rosario – vedi sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Messina l’8-2-1994), di otto permessi nell’anno 1990 (ma dalla lettura della sentenza sopra citata, con la quale l’imputato è stato condannato anche per l’omicidio di CENTO Francesco, avvenuto il 9-11-1990, risulta che lo stesso era ammesso in quel periodo al regime della semilibertà, beneficio che non è stato annotato nella banca dati del D.A.P. ma che si protrasse, secondo le dichiarazioni dello stesso imputato al G.I.P., dal 18 settembre al 24 dicembre 1990), nonché degli arresti domiciliari quasi ininterrottamente dal 10-4-1991 sino all’11-11-1991. GENOVESE Antonino  fu invece detenuto dal 21-10-1987 sino al 17-2-1992, ma beneficiò degli arresti domiciliari dal 23-11-1988 al 17-7-1989 e poi dal 27-9-1989 al 20-1-1990. Va, inoltre, rilevato che GENOVESE Raffaele  era, come ha ammesso egli stesso (vedi verbale di dichiarazioni dallo stesso rese al G.I.P. l’11-5-1993, acquisito al fascicolo dibattimentale su richiesta del Pubblico Ministero, non essendosi l’imputato sottoposto all’esame – tale documento trovasi allegato al verbale d’udienza del 6-11-1996), “genero” di ERBA Ignazio , in quanto legato da rapporto di convivenza con ERBA Concettina, figlia di quest’ultimo e per tale motivo conosceva ed aveva rapporti con i coimputati LA ROSA Francesco , che era suo cognato, ERBA Ignazio  e CASTORINA Pasquale , che era il nipote di quest’ultimo, facendo parte tutti costoro della sua famiglia in senso lato (vedi anche le dichiarazioni di ERBA Ignazio  al G.I.P. in data 8 maggio 1993, il cui verbale è stato acquisito al fascicolo dibattimentale su richiesta del Pubblico Ministero, non essendosi l’imputato sottoposto all’esame – anche tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza del 6-11-1996). Le accuse del SANTACATERINA, che in questo caso ha, peraltro, affermato di avere direttamente partecipato ad un’attività delittuosa strettamente connessa a quella che sarebbe stata svolta dai due imputati, in quanto avrebbe fornito talvolta la droga a GENOVESE Antonino , rivestono, allora, una maggiore attendibilità intrinseca rispetto a quelle prima esaminate nei confronti degli altri imputati non solo perché compatibili con le risultanze relative ai periodi di detenzione dei due imputati, essendo certo che entrambi i fratelli GENOVESE beneficiarono di lunghi periodi di detenzione extracarceraria e poterono svolgere senza difficoltà preso le loro abitazioni, così come indicato dal collaboratore, l’attività di spaccio loro contestata, ma anche perché, come si è visto, SANTACATERINA Umberto era particolarmente vicino nel clan “SPARACIO” a quell’area criminale facente capo al DI BLASI ed al CASTORINA (vedi quello che si è detto quando si è trattata l’imputazione di cui al capo “19” della rubrica a pag. e segg.), il quale era legato con i fratelli GENOVESE anche da rapporti di tipo familiare. Tali considerazioni non esimono, tuttavia, dalla necessità che le dichiarazioni del collaboratore, che presentano, per quello che si è detto, un’affidabilità intrinseca piuttosto elevata, siano sottoposte al vaglio dei riscontri esterni, mentre potrebbe essere, tutt’al più, consentita l’utilizzazione, come riscontro alle suddette accuse, di elementi dotati di una minore valenza dimostrativa rispetto a quelli, viceversa, richiesti con riferimento alla posizione degli altri imputati già esaminati. Le dichiarazioni del PARATORE, del GIORGIANNI e dello SPARACIO non appaiono, tuttavia, idonee neppure a fungere da simile riscontro essendo sufficiente rilevare che il PARATORE fu detenuto dal 10-11-1988 al 24-7-1993 e, di conseguenza, non poté acquisire conoscenza diretta dei fatti narrati. Egli ha, pertanto, come ha, d’altronde, sostanzialmente ammesso, riferito mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale, delle quali è, però, inibita qualsiasi utilizzazione processuale. GIORGIANNI Salvatore  ha riferito un unico fatto che si sarebbe, tuttavia, verificato tra il 1986 ed il 1987, in un periodo certamente antecedente rispetto a quello in contestazione, e che appare, comunque, al di fuori dei limiti dell’imputazione, riferibile, come si è detto, esclusivamente ad uno spaccio di stupefacenti realizzato in stretta connessione con l’attività criminosa svolta dal clan “SPARACIO”. Secondo il racconto del collaboratore, infatti, GENOVESE Antonino  acquistò da lui della droga destinata allo spaccio, ma è evidente che il GIORGIANNI operava ancora all’interno del gruppo diretto da D’ARRIGO Marcello  e non quale esponente del clan “SPARACIO”, al quale si unì solo dopo la morte di CAVO’ Domenico, mentre GENOVESE Antonino  non poteva certamente considerarsi a quel tempo un affiliato al clan “SPARACIO”, in quanto, anche ove si ritenesse che fosse organicamente inserito nel gruppo di CAMBRIA Placido, in virtù dei legami esistenti con FERRANTE Santi , questo si unì al gruppo di SPARACIO Luigi , formando il clan “SPARACIO – CAMBRIA” solo dopo la morte di CAVO’ Domenico. SPARACIO Luigi  ha, infine, riferito notizie estremamente generiche, prive di qualsiasi affidabilità, come egli stesso ha sottolineato quando ha affermato che non ebbe rapporti con i fratelli GENOVESE in relazione allo spaccio di sostanze stupefacenti ed ha avanzato la mera supposizione che potessero porre in vendita della droga che egli forniva a LA ROSA Francesco . Alla luce delle superiori considerazioni ritiene questa Corte che le accuse mosse da SANTACATERINA Umberto nei confronti di GENOVESE Raffaele  e GENOVESE Antonino  siano rimaste prive di riscontri e, come tali, non possono essere da sole utilizzate per affermare la colpevolezza dei due imputati.

Si deve giungere, viceversa, a diverse conclusioni con riferimento agli imputati ERBA Ignazio , LA ROSA Francesco  e SPARACIO Luigi .

ERBA Ignazio  è stato accusato, oltre che da SANTACATERINA Umberto, anche da PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore  e SPARACIO Luigi . PARATORE Vincenzo ha, in realtà, ampiamente riferito (vedi udienze del 9-1-1996, del 15-1-1996, del 3-4-1996 e del 10-4-1996) intorno ad un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta da ERBA Ignazio  e da CASTORINA Pasquale  tra l’anno 1986 e l’anno 1987, corrispondente, approssimativamente, al tempo in cui CAMBRIA Placido si trovava ancora ristretto in carcere, quando egli stesso consegnò al primo o al secondo della droga, affinché costoro la vendessero. Di tale attività illecita, che appare compatibile con i dati forniti dal D.A.P., si è estesamente parlato quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” in generale e non occorre soffermarvisi oltre, anche perché sembra che si tratti di fatti al di fuori dell’imputazione. Come si è evidenziato in precedenza, il fatto contestato riguarda, infatti, l’attività di spaccio attraverso la quale il clan “SPARACIO” commercializzava la sostanza stupefacente (poco rileva, viceversa, se coloro che ne furono responsabili fossero o meno organicamente inseriti in detto clan), mentre è evidente che la droga fornita da PARATORE Vincenzo non era di pertinenza del clan “SPARACIO”, poiché non si era ancora verificata quella alleanza tra il gruppo di SPARACIO Luigi  e quello di CAMBRIA Placido che avrebbe fatto confluire gli aderenti a quest’ultimo gruppo, tra i quali anche PARATORE Vincenzo, nel clan “SPARACIO – CAMBRIA”. E’, viceversa, probabile che tale attività delittuosa fosse un’iniziativa personale del PARATORE o, tutt’al più, un’iniziativa criminosa riconducibile agli interessi illeciti del CAMBRIA, che appaiono, comunque, estranei al fatto contestato. E’ certo, d’altronde, che anche ERBA Ignazio  non faceva parte a quel tempo del clan “SPARACIO”, al quale avrebbe aderito, come si vedrà, solo dal maggio 1989, vale a dire dalla scarcerazione di DI BLASI Domenico, del cui gruppo criminoso faceva parte, poiché solo a partire da quel momento tale gruppo confluì nel clan “SPARACIO” (vedi quello che si è detto a proposito dell’associazione “SPARACIO” in generale a pag. 298 e segg.). LA TORRE Guido ha affermato (vedi udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996) che ERBA Ignazio  faceva parte di quel gruppo di persone entrate a far parte, insieme al nipote CASTORINA Pasquale , del clan “SPARACIO” dopo la scarcerazione del DI BLASI e si occupava prevalentemente del traffico di sostanze stupefacenti. Il collaboratore ha, quindi, ricordato una conversazione che egli ebbe con FELUGHI Santo, nipote sia di CASTORINA Pasquale , sia di ERBA Ignazio , al quale egli offrì della droga che questi rifiutò poiché “mi aveva detto che si stava smerciando quella di suo zio Ignazio e suo zio Pasquale CASTORINA”. GIORGIANNI Salvatore  ha dichiarato (vedi udienza del 4-11-1996) che “ERBA Ignazio  era parente di CASTORINA Pasquale , quindi operava insieme al CASTORINA Pasquale  sullo spaccio della droga”; egli sapeva ciò perché l’imputato apparteneva al suo stesso gruppo criminoso e una volta egli fu addirittura ospitato insieme a TRISCHITTA Pietro , quando entrambi erano latitanti, a casa di ERBA Ignazio , proprio in considerazione della solidarietà esistente tra gli associati. SPARACIO Luigi  ha dichiarato (vedi udienza del 7-10-1996) che ERBA Ignazio  “era associato al DI BLASI e lui, diciamo, era addetto allo spaccio delle droghe assieme ai figli, […] per conto di DI BLASI”. Il collaboratore ha, tuttavia, specificato in seguito (vedi udienze dell’8-10-1996 e del 14-10-1996) che ERBA Ignazio  spacciava per conto sia di DI BLASI Domenico sia di CASTORINA Pasquale , “con i figli e qualche nipote” nella zona del Policlinico, al villaggio Aldisio, ed ha aggiunto che DI BLASI Domenico, dopo la sua scarcerazione, commercializzava della droga che acquistava insieme a lui. Non vi può essere dubbio, allora, sulla base dei superiori elementi probatori, in ordine alla colpevolezza dell’imputato ERBA Ignazio . Le dichiarazioni del SANTACATERINA rivestono, invero, nel caso di specie, un’affidabilità piuttosto elevata, poiché, come si è evidenziato quando si è trattata la posizione dei fratelli GENOVESE e, in precedenza, quando si è esaminato il capo “19” di imputazione (vedi pag. 2136 e segg.), il collaboratore era al tempo dei fatti contestati, da collocare temporalmente, come si è visto, dopo la scarcerazione di DI BLASI Domenico, vicino proprio al DI BLASI ed al CASTORINA, vale a dire a quel gruppo di persone del quale faceva parte anche ERBA Ignazio . Egli poteva, pertanto, conoscere molto bene i fatti narrati, ai quali egli ha affermato di aver, in qualche modo, preso parte quando ha sostenuto di avere acquistato della sostanza stupefacente da ERBA Ignazio . Sembra, pertanto, che, con riferimento alla posizione in esame, sia molto remoto il pericolo prima evidenziato che il collaboratore si sia fatto portatore di mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale. Tali accuse, dotate, per quello che si è detto, di notevole pregnanza probatoria, sono state, poi, corroborate dalle dichiarazioni di LA TORRE Guido, di GIORGIANNI Salvatore  e, soprattutto, di SPARACIO Luigi , i quali appartenevano tutti al medesimo gruppo delinquenziale ed hanno riferito circostanze specifiche che appaiono sufficientemente attendibili. Il racconto del LA TORRE in ordine alla discussione avuta con FELUGHI Santo è, infatti, del tutto verosimile e dà adeguata spiegazione alle accuse mosse nei confronti dell’imputato, fondate su elementi di conoscenza di sicura affidabilità in considerazione dei rapporti esistenti tra il FELUGHI e l’ERBA e della circostanza che il FELUGHI risulta essere stato con certezza una spacciatore di sostanze stupefacenti, essendo stato condannato per tale reato con sentenza ormai irrevocabile della Corte di Appello di Reggio Calabria dell’11-10/10-11-1994, la quale ha accertato la vendita di diverse dosi di eroina da parte del FELUGHI a vari tossicodipendenti, fatto avvenuto a Messina sino al 20 giugno 1992 (tale pronuncia si trova nella cartella delle sentenze relative a MICALIZZI Lorenzo). Analogamente, GIORGIANNI Salvatore  non ha avuto dubbi in ordine all’attività delittuosa svolta dall’imputato, della quale il collaboratore poteva avere un’accurata conoscenza poiché personalmente interessato all’attività di spaccio realizzata nell’ambito del clan “SPARACIO” e ciò lo poneva, pertanto, in condizione di sapere chi fossero i soggetti con i quali lo SPARACIO era in rapporto nella conduzione dei traffici illeciti in materia di stupefacenti. Solo tali approfondite conoscenze in ordine al pieno coinvolgimento dell’ERBA nelle attività criminose del gruppo potevano, d’altronde, giustificare la fiducia riposta nei suoi confronti quando il GIORGIANNI e TRISCHITTA Pietro  trovarono ospitalità, secondo quanto il collaboratore ha riferito, a casa dell’imputato durante la loro latitanza. Particolarmente attendibili appaiono, infine, le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , in quanto provenienti dal capo del clan criminoso cui era riferibile tale attività di spaccio, il quale doveva certamente conoscere, in tale sua veste, quale fosse stato il ruolo svolto da ERBA Ignazio  nella commercializzazione della sostanza stupefacente trafficata da DI BLASI Domenico. Sembra, peraltro, da escludere che simili accuse possano essere state il frutto di perduranti strategie malavitose, che sarebbero state perseguite dallo SPARACIO nonostante la scelta di collaborare con la giustizia, poiché, pur essendo estremamente difficile decifrare le motivazioni recondite di una simile decisione, riesce assai difficile immaginare che tali dichiarazioni si inseriscano in perverse logiche malavitose, ragionevolmente ipotizzabili nei confronti di soggetti appartenenti a gruppi contrapposti, ma non nei confronti di soggetti un tempo affiliati al proprio sodalizio. Non vale, infine, rilevare, con l’intento di svuotare le accuse di qualsiasi significato, che, secondo le parole dello stesso SPARACIO, l’imputato non aveva rapporti diretti con lui, ma solo con il DI BLASI, poiché ciò derivava dal modello organizzativo adottato nel clan “SPARACIO”, nel quale alcune articolazioni interne, come quella facente capo a DI BLASI Domenico, erano dotate di una notevole area di autonomia, senza con ciò potere escludere che tale gruppo fosse un’entità organicamente riferibile all’associazione “SPARACIO”, in considerazione non solo degli stretti rapporti personali esistenti tra DI BLASI Domenico e SPARACIO Luigi , ma anche delle indubitabili cointeressenze tra i due gruppi nell’approvvigionamento della sostanza stupefacente e nella complessiva gestione del mercato della droga (vedi quello che si è detto in proposito quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” in generale, a pag. 298 e segg.). Le convergenti dichiarazioni dei suindicati collaboratori non possono, allora, lasciare dubbi sulla fondatezza dell’ipotesi avanzata dalla pubblica accusa con riferimento all’imputato ERBA Ignazio , del quale va, pertanto, affermata la responsabilità in ordine al reato di cui al capo “22” della rubrica. Va, infine, osservato che, per quello che si è detto prima, non sussiste alcuna preclusione derivante dal giudicato in relazione ad una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti avvenuto il 22-4-1988, pronunciata nei confronti di ERBA Ignazio  con sentenza ormai irrevocabile della Corte di Appello di Messina dell’8-12-1988, essendo evidente che si tratta di un episodio delittuoso diverso ed antecedente rispetto a quello che è ora oggetto di accertamento, riferibile ad un’epoca successiva al 9-5-1989, data in cui il DI BLASI venne scarcerato.

LA ROSA Francesco  è stato accusato, oltre che da SANTACATERINA Umberto, anche da PARATORE Vincenzo, da GIORGIANNI Salvatore  e da SPARACIO Luigi . PARATORE Vincenzo ha, anzitutto (vedi udienza del 15-1-1996), elencato il nominativo di LA ROSA Francesco  tra quelli di coloro che nell’ambito del clan “SPARACIO” provvedevano alla vendita al minuto di sostanze stupefacenti. Ha, poi, specificato (vedi udienza del 16-1-1996) che egli lo conobbe personalmente e trascorse insieme a lui ed insieme ai cognati, GENOVESE Raffaele  ed Antonino, dei periodi di detenzione. Sarebbe stato, anzi, proprio il LA ROSA, insieme al FERRANTE, a dirgli che “Raffaele GENOVESE, diciamo, si era prestato che voleva ammazzare una persona: Rosario MESSINA”. Ha, infine, aggiunto (vedi udienza del 10-4-1996) che egli non vide mai l’imputato spacciare, né gli diede mai della droga, ma era al corrente del fatto che il LA ROSA trafficasse con la droga, in quanto “lo sapevo sia da altre persone che dalla sua bocca, che questa droga la spacciava, diciamo, al rione Camaro, […]. Molte volte in carcere, diciamo, mi trovavo in discussione con lui sul fatto dello spaccio della droga, […] e io stesso gli dicevo che se aveva bisogno , diciamo, di droga, non so, poteva andare da SPARACIO o poteva chiedere direttamente a me che gliel’avrei mandata”. GIORGIANNI Salvatore  ha dichiarato (vedi udienza dell’11-4-1996) che “LA ROSA Francesco  era molto amico sempre con VADALA’, è cognato con GENOVESE Raffaele ” ed era dedito nell’ambito del clan “SPARACIO” all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il collaboratore ha, infine, riferito quell’episodio prima richiamato con riferimento alla posizione di GENOVESE Antonino , che, però, è da ritenere al di fuori, per quello che si è già detto, dell’imputazione in esame, nel quale egli avrebbe consegnato a quest’ultimo, anche per conto del LA ROSA, della sostanza stupefacente. SPARACIO Luigi  ha affermato (vedi udienza dell’8-10-1996) che “nella zona di Camaro c’era Francesco LA ROSA che spacciava, ma la droga gliel’ho data io a LA ROSA”, al quale forniva dell’eroina. Il collaboratore ha, successivamente, aggiunto (vedi udienze del 14-10-1996 e del 16-10-1996) che nella zona di Camaro vi era FERRANTE Santi  che si interessava dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma essendo questi detenuto, egli consegnava la droga al nipote di FERRANTE Santi , PULIO Salvatore, il quale, poi, “gliela dava a Franco LA ROSA gliela dava a GENOVESE”, “tante volte mi ha fatto il corriere per dargliela a LA ROSA Francesco ”. Il LA ROSA, infatti, era un associato della famiglia “COSTA” sin dall’inizio del 1981 “e poi lui è rimasto vicinissimo a FERRANTE, […] perciò, a sua volta, […] era vicino a noi, io gli ho mandato diverse volte dell’eroina per spacciarla”. Lo SPARACIO ha, infine, specificato che “io gliela davo a PULIO Salvatore e PULIO gliela mandava a lui, gliela portava a lui, […] e poi una volta è venuto pure lui a casa mia”. Egli sapeva “che la roba arrivava a LA ROSA”, cui mandava la sostanza stupefacente “perché sapevo che lui era vicino a Santi FERRANTE, diciamo, era un affiliato di Santi FERRANTE, […] che a sua volta era un mio affiliato”. L’imputato LA ROSA Francesco , sentito all’udienza del 6-11-1996, ha negato l’addebito osservando che egli, dopo le scarcerazioni per decorrenza del termine di custodia preventiva nel cosiddetto maxiprocesso “dei 290”, avvenute nel luglio 1986, andò in soggiorno obbligato a Rovigo fino alla fine del 1987 o agli inizi del 1988, quando fece ritorno a Messina, dove venne arrestato per la detenzione di una pistola trovata dalle forze dell’ordine nel balcone di casa sua (il LA ROSA è stato condannato per tale fatto, avvenuto il 18-5-1988, con sentenza del Tribunale di Messina del 28-6/15-7-1988, riformata solo in ordine all’entità della pena dalla Corte di Appello di Messina in data 16-12-1988/24-1-1989, ed ormai divenuta irrevocabile) e rimase in carcere sino al 23 marzo 1990 (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che LA ROSA Francesco  fu detenuto dal 18-5-1988 al 23-2-1990; fu, poi, nuovamente ristretto in carcere dal 9-11-1990 sino al 12-10-1991, ma gli fu concesso il beneficio della semilibertà sin dal 5-6-1991; fu, infine, nuovamente arrestato il 2-6-1992 e rimase in carcere sino al 12-8-1992, data nella quale ottenne gli arresti domiciliari). Ha ammesso di aver conosciuto SPARACIO Luigi  nel 1981, ma ha negato di aver avuto mai rapporti con lui. Ha ammesso, inoltre, di essere cognato di GENOVESE Raffaele  e GENOVESE Antonino  e di essere legato da un rapporto di amicizia con FERRANTE Santi . Ha, infine, precisato di abitare nei pressi della piazzetta di Camaro San Luigi, in un’antica casetta cadente. Ritiene questa Corte che, sulla base delle superiori dichiarazioni sia stata pienamente raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato LA ROSA Francesco . Le accuse, invero generiche, formulate da SANTACATERINA Umberto, hanno trovato, infatti, inequivocabile riscontro in quelle degli altri collaboratori suindicati, che rivestono tutte sufficiente attendibilità, provenendo da soggetti che erano organicamente inseriti, anche in posizione di vertice, nel sodalizio criminoso al cui interno sarebbe stata compiuta la contestata attività di spaccio. In particolare vanno segnalate le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo e di SPARACIO Luigi . Il primo era, infatti, molto vicino, come si è visto più volte in precedenza (vedi, ad esempio, quello che si è detto quando si è trattato il capo “21” di imputazione a pag. 2168 e segg.) a FERRANTE Santi , che apparteneva, all’interno del clan “SPARACIO”, al medesimo gruppo facente capo al CAMBRIA e che egli conosceva da vecchia data, avendo consumato insieme a lui alcuni anni prima delle azioni delittuose. Non può, allora, sorprendere che il PARATORE abbia appreso con esattezza che il LA ROSA trafficava droga e che abbia anche parlato direttamente con lui di tale attività illecita, tenuto conto dei rapporti che certamente esistevano tra il LA ROSA ed il FERRANTE, sostanzialmente ammessi dallo stesso imputato (benché questi abbia escluso che avessero natura illecita), in base ai quali si può tranquillamente affermare che i due appartenevano, all’interno del clan “SPARACIO”, alla medesima area criminale della quale faceva parte anche il PARATORE. Ancora più precise e circostanziate sono, poi, le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , le cui accuse rivestono particolare importanza, in quanto sono state formulate da colui che era il capo del sodalizio criminoso nel quale operava il LA ROSA e che, per la struttura verticistica esistente nel clan “SPARACIO” (vedi quello che si è detto in generale su tale associazione a pag. 298 e segg.), doveva certamente conoscere quali fossero le attività illecite nelle quali erano impegnati i propri affiliati. Nel caso di specie, peraltro, il collaboratore ha persino affermato di aver avuto dei rapporti diretti con il LA ROSA proprio con riferimento alle forniture di sostanza stupefacente, per le quali ha specificato che si avvaleva, sovente, della collaborazione di tale PULIO Salvatore, nipote del FERRANTE, la cui partecipazione al fatto conferma la stretta connessione che esisteva tra tale attività di spaccio e le iniziative illecite riferibili al gruppo criminoso diretto da SPARACIO Luigi , del quale anche il FERRANTE faceva parte in posizione di maggior prestigio rispetto al LA ROSA. Non sono emerse, d’altronde, ragioni di astio o altri motivi di rancore tra il LA ROSA ed i suoi accusatori, tali da rendere elevato il pericolo di accuse calunniose, mentre può ragionevolmente escludersi che tali dichiarazioni siano il frutto di una perdurante strategia malavitosa, dovendosi richiamare in proposito le medesime argomentazioni sopra esposte con riferimento alle accuse di SPARACIO Luigi  nei confronti di ERBA Ignazio , o possano essere state motivate dal semplice intento di accreditarsi con gli organi di indagine, tenuto conto dello spessore criminale dei collaboratori sopra citati e dell’enorme mole di conoscenze che essi hanno offerto agli inquirenti, anche per fatti molto più gravi di quello in esame. Le accuse nei confronti dell’imputato LA ROSA Francesco  appaiono, poi, perfettamente compatibili con i risultati dell’istruttoria compiuta in ordine allo status libertatis dello stesso durante il periodo di tempo in cui si sarebbero svolti i fatti contestati, poiché è emerso che il LA ROSA godette di periodi abbastanza lunghi di libertà o di detenzione extracarceraria, nei quali poté certamente rendersi responsabile dell’attività delittuosa a lui ascritta. Le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati consentono, pertanto, di affermare che è adeguatamente provata la colpevolezza dell’imputato con riferimento ai fatti di cui al capo “22” di imputazione, in ordine ai quali va affermata la sua piena responsabilità.

Va, da ultimo, rilevato che la prova della colpevolezza di SPARACIO Luigi  discende dalle ammissioni di responsabilità che il collaboratore ha effettuato quando ha confessato di avere rifornito di droga diversi soggetti, tra i quali, ad esempio, il suddetto LA ROSA Francesco. Sul punto non occorre soffermarsi a lungo, in quanto è sufficiente richiamare quello che si è detto a proposito dello spaccio di stupefacenti perpetrato nell’ambito delle attività illecite del clan “SPARACIO”, non potendo esservi alcun dubbio che SPARACIO Luigi  concorse nell’attività di spaccio svolta dai propri affiliati, ai quali consegnò ripetutamente la sostanza stupefacente destinata alla vendita al minuto. Si deve, soltanto, osservare che non possono essere concesse al collaboratore per il fatto in esame né le attenuanti generiche, né l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Pur avendo, infatti, il collaboratore fornito un contributo non irrilevante per la comprensione delle attività e dei legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, egli ha tenuto, proprio con riferimento all’attività connessa al traffico di stupefacenti, un comportamento processuale non sempre lineare e non sempre ispirato da un intento di leale collaborazione. Egli ha, invero, cercato sovente di attenuare od escludere la responsabilità dei correi (vedi, ad esempio, quello che si è detto a proposito del fatto delittuoso contestato a ZIMBARO Placido nel capo “19” di imputazione) e non ha fatto piena chiarezza in ordine ai fornitori di sostanze stupefacenti, sui quali ha finito con l’essere talvolta costretto ad effettuare delle ammissioni solo dopo che altri collaboratori avevano rivelato i legami illeciti da lui intessuti con organizzazioni malavitose di altre città. Nel caso di specie, inoltre, il suo contributo non risulta, ad avviso di questa Corte, “decisivo” così come richiesto dalla legge per l’applicazione della suddetta attenuante speciale, in quanto l’ammissione di responsabilità dell’imputato è intervenuta solo quando si era già formato un consistente ed articolato quadro probatorio a suo carico, in base al quale appariva certo il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti (vedi quello che si è detto in generale quando si è trattata l’associazione “SPARACIO”, a pag. 298 e segg.). La condotta dello SPARACIO va, pertanto, stigmatizzata e non consente la concessione, oltre che dell’attenuante speciale, della quale mancano i fondamentali requisiti, neppure delle attenuanti generiche, poiché essa appare sintomo di una perdurante adesione alle logiche malavitose, che svuota di positivo significato, almeno con riferimento ai fatti relativi al traffico di stupefacenti, anche la scelta di collaborare con la giustizia.

Va, poi, disposta la trasmissione all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, delle dichiarazioni di SPARACIO Luigi  all’udienza del 15-10-1996, in relazione alla posizione di PULIO Salvatore.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.