2.3.4.26. Detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a Trischitta Vincenzo, Sarnataro Santo, Silipigni Giuseppe, Cuscinà Giuseppe e ad altre persone non identificate, in Messina sino al 1992

L’accusa mossa nei confronti di CUSCINA’ Francesco  nel capo “42” della rubrica, di avere detenuto e ceduto a diverse persone, tra le quali TRISCHITTA Vincenzo, SARNATARO Santo, SILIPIGNI Giuseppe e CUSCINA’ Giuseppe, sostanze stupefacenti, condotta contestata come commessa in Messina sino al 1992, trae origine, come molte delle imputazioni del presente processo, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto.

Il SANTACATERINA (sentito in sede di incidente probatorio all’udienza dell’8-2-1994) ha dichiarato che CUSCINA’ Francesco  faceva parte del clan “MARCHESE” ed era dedito alle estorsioni ed all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Egli si recò, infatti, un giorno a casa sua, sita in via Palermo, e notò che “davanti casa sua c’erano dei tossicodipendenti che aspettavano della droga da prendere”. Si trattava di TRISCHITTA Enzo, SARNATARO Santo, CUSCINA’ Giuseppe, LENTINI Giuseppe, SILIPIGNI Giuseppe e altri, i quali “aspettavano che la moglie [del CUSCINA’] […] portasse la droga”. Egli entrò dentro casa e vide “che stavano preparando delle buste”. Il collaboratore ha, quindi, precisato che ciò avvenne intorno al 1988, 1989, ma il suo ricordo è, su questo particolare, probabilmente, erroneo, in quanto il SANTACATERINA rimase in carcere sino al 31 marzo 1989, sicché è verosimile ritenere che il fatto narrato si sia verificato dopo quest’ultima data. Ciò sembra, peraltro, desumersi con sufficiente certezza anche dal particolare, riferito sempre dal SANTACATERINA, che il CUSCINA’, poco tempo prima del fatto in esame, era stato ferito a seguito di un attentato compiuto contro di lui da ZITO Enzo, in quanto tale azione delittuosa sembra riferibile ad un’epoca successiva.

Anche altri collaboratori hanno, poi, parlato di un coinvolgimento del CUSCINA’ nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, primo fra tutti MARCHESE Mario , il quale ha sostenuto (vedi udienza del 2-10-1996) che nel suo gruppo criminoso solo CUSCINA’ Francesco  era dedito all’attività di spaccio. SPARACIO Luigi  ha, poi, confermato (vedi udienza del 16-10-1996) che, all’interno del clan “MARCHESE”, CUSCINA’ Francesco  e MULE’ Giuseppe  erano i due soggetti i quali si occupavano dello spaccio di droga “per il mantenimento di questo gruppo”, ma ha specificato che tali sue conoscenze si riferivano ad un’epoca successiva al ferimento del MULE’, vale a dire dopo l’inizio del 1991. PARATORE Vincenzo (vedi udienze del 16-1-1996 e del 10-4-1996) ha ribadito che CUSCINA’ Francesco  era “l’unico del gruppo […] a vendere droga” e svolgeva tale sua attività “dove abita lui, in una baracca”. LA TORRE Guido ha, allo stesso modo affermato (vedi udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996) di essersi recato nel 1991, dopo l’uccisione di DI BLASI Domenico, nel corso della “guerra” contro MANCUSO Giorgio , diverse volte sul viale Giostra, a Ritiro, dove abitava BONASERA Angelo , insieme al quale era solito accompagnarsi, e di avere una volta incontrato, a casa di CUCE’ Giovanni , CUSCINA’ Francesco  e MULE’ Giuseppe . Il CUSCINA’, parlando in tale occasione con BONASERA Angelo , riferì a quest’ultimo che aveva ricevuto “una partita di droga migliore della prima”, facendo così, comprendere che era addentro a tale traffico. RIZZO Rosario  ha dichiarato, analogamente (vedi udienza del 4-6-1996) che dopo la morte del proprio cugino PIMPO Salvatore (che è stato ucciso, come si è visto, il 19-5-1990), “è entrato pure MARCHESE” nell’attività di spaccio di stupefacenti nel viale Giostra e CUSCINA’ Francesco  si occupava di tale traffico fino al 1991, vale a dire, “fino a quando io sono stato lì”. CASTORINA Pasquale  (vedi udienza del 20-5-1996) ha, infine, sostenuto che CUSCINA’ Francesco  apparteneva al clan “MARCHESE” e “si occupava del mercato della droga”.

Prima, nondimeno, di esaminare le diverse fonti di prova, occorre rilevare che la pubblica accusa ha, nel capo di imputazione, descritto in modo estremamente generico il fatto contestato al CUSCINA’. Ciò non ha, tuttavia, precluso all’imputato la possibilità di difendersi, poiché il fatto oggetto di imputazione è, per costante giurisprudenza[1], quello che emerge non solo dalla descrizione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, ma anche da tutte le integrazioni e specificazioni risultanti dagli atti del processo e sul quale l’imputato ha avuto modo di interloquire. E’ evidente, allora, che la necessaria precisazione dell’accusa si è, nel caso di specie, realizzata attraverso un implicito rinvio al fatto specifico riferito da SANTACATERINA Umberto, in relazione al quale venne applicata all’imputato, con la più volte citata ordinanza del 5 maggio 1993, una misura custodiale. Si deve, pertanto, ritenere che proprio su tale fatto l’imputato è stato chiamato a difendersi, mentre non può certamente sostenersi che la contestazione mossa contro di lui riguardi anche altri fatti che siano stati eventualmente riferiti al dibattimento da altri collaboratori, le cui dichiarazioni possono solo fornire la prova della fondatezza dell’accusa, già definita nei suoi contorni sulla base delle parole del SANTACATERINA.

Tale premessa appare essenziale, poiché può affermarsi, ad avviso di questa Corte, che la condotta delittuosa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti narrata dal SANTACATERINA, che costituisce, per quello che si è detto, il contenuto dell’imputazione, in nulla si distingue da quella che ha formato oggetto di esame nella sentenza, ormai irrevocabile, emessa dalla Corte di Appello di Messina il 24-3-1993, la quale ha accertato che il CUSCINA’ si rese responsabile, a Messina, in data 14-9-1991, del reato di detenzione di modiche quantità di cocaina ed eroina a fini di spaccio, fatto per il quale l’imputato ha già riportato condanna. Anche l’elemento temporale, che sembrerebbe, ad un superficiale esame delle dichiarazioni del SANTACATERINA, contraddire la superiore ipotesi, non giova, invero, a differenziare i fatti, poiché può fondatamente ritenersi, come si è prima sottolineato, che il collaboratore sia stato impreciso nel collocare temporalmente le vicende narrate, che vanno più correttamente spostate in un periodo successivo a quello da lui indicato e, probabilmente, proprio nel 1991. Ritiene, comunque, questa Corte che non possa escludersi con certezza l’identità del fatto e ciò impone la pronuncia di sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., per precedente giudicato.



[1] Cass. pen. sez. I, 26-5-1993 n. 5355 ric. Ceraso.