2.3.4.27. Spaccio di stupefacenti da parte di soggetti appartenenti al clan “Galli”, in Messina sino al 1992

La contestazione effettuata a diversi imputati di essersi resi responsabili del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, contenuta nel capo “69” della rubrica, trae origine dalle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, il quale ha affermato che una delle attività illecite perpetrate dal clan “GALLI” consisteva nel traffico di sostanze stupefacenti ed ha indicato negli imputati MAROTTA Gaetano , MAURO Carmelo , MAURO Orazio , MAURO Santo , MICALIZZI Lorenzo  e COTUGNO Giovanni  coloro che si occupavano di tale traffico.

Più in particolare, SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 9-2-1994, del 2-3-1994 e del 4-3-1994) che: a) MAURO Carmelo , MAURO Orazio  e MAURO Santo  erano soprannominati “tirinanna” e si occupavano di droga. In particolare, egli aveva visto una volta MAURO Orazio  nell’anno 1989 spacciare droga in piazza San Matteo. b) MICALIZZI Lorenzo  era soprannominato “francese” e si occupava di droga ed estorsioni. Svolgeva l’attività di spaccio della droga a Ritiro, Giostra ed in due occasioni nell’anno 1990, dopo la morte di LEO Giuseppe, anche egli acquistò della droga da lui nella sua casa sita a Ritiro. Era, comunque, sua conoscenza che il MICALIZZI aveva spacciato droga pure in precedenza, avendolo egli appreso dallo stesso MICALIZZI, il quale parlava con lui dio tali fatti, poiché gli affiliati del gruppo “GALLI” “erano vicini al gruppo “LEO””. Il MICALIZZI gli disse pure che veniva rifornito di droga dal genero COTUGNO Giovanni . c) COTUGNO Giovanni  era soprannominato “marocchino ed era il figlioccio di GALLI Luigi , nonché il genero di MICALIZZI. Nell’ambito del gruppo “GALLI” si occupava di estorsioni, usura e droga. Quanto alla droga, egli reperiva la sostanza stupefacente che poi veniva spacciata dal suocero MICALIZZI Lorenzo . Egli conosceva personalmente il COTUGNO, del quale frequentava la stalla, che si trovava nella parte alta del viale Giostra, sulla destra (essa venne, poi, distrutta a seguito della costruzione di una strada), dove l’imputato allevava anche cani da combattimento. d) MAROTTA Gaetano  era soprannominato “rattata” ed era il cugino di GALLI Luigi . Nel gruppo diretto da quest’ultimo si occupava “di omicidi, […], droga, estorsioni e usura”. Egli era un suo amico, avendolo conosciuto in carcere nel 1986 e aveva saputo da lui “che faceva estorsioni per il gruppo “GALLI””.

A tutti i soggetti suindicati è stato, pertanto, contestato, sulla base di tali dichiarazioni, di essersi resi responsabili del reato di detenzione continuata a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in relazione all’attività che essi avrebbero svolto nella commercializzazione della droga di pertinenza del clan “GALLI” sino all’anno 1992, verosimilmente fino al momento in cui SANTACATERINA Umberto venne arrestato (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il SANTACATERINA fu arrestato il 2-6-1992), dovendosi ritenere che nel periodo di tempo successivo alla sua carcerazione il collaboratore non poté più conoscere tali vicende.

Nel valutare tali accuse occorre, anzitutto, evidenziare che le dichiarazioni del SANTACATERINA non hanno trovato conforto in atti di indagine di Polizia Giudiziaria, anche se è verosimile che gli imputati frequentassero abitualmente i luoghi indicati dal collaboratore, in quanto abitavano tutti in quei pressi. I necessari riscontri alle parole del SANTACATERINA vanno, pertanto, ricercati esclusivamente nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. Ad avviso di questa Corte, tuttavia, per ritenere adeguatamente provata l’ipotesi avanzata dalla pubblica accusa, così da poterne affermare la fondatezza, è necessario che le dichiarazioni provenienti da fonti diverse dal SANTACATERINA siano non solo convergenti con le accuse formulate da quest’ultimo, ma anche sufficientemente precise e dettagliate, in modo da formare un quadro probatorio convincente ed omogeneo. SANTACATERINA Umberto, infatti, pur occupandosi anche lui del traffico di sostanze stupefacenti, era in stretto collegamento prima con il clan diretto da LEO Giuseppe e poi con soggetti appartenenti al clan “SPARACIO” (vedi quello che si è detto circa i suoi rapporti con DI BLASI Domenico e con CASTORINA Pasquale , quando si è trattato il capo “19” di imputazione), ma non con il diverso e distinto clan “GALLI”, al quale sarebbero riferibili, secondo le sue stesse dichiarazioni, i fatti delittuosi contestati. Benché non si possa escludere che il collaboratore abbia coltivato dei rapporti personali con alcuni soggetti appartenenti a detto clan, in considerazione dei buoni rapporti che sono stati sempre esistenti, come si è visto, tra il clan “LEO” ed il clan “GALLI”, vi è, allora, il rischio, più che in altri casi, che il collaboratore abbia, con riferimento alle attività delittuose svolte da soggetti affiliati del clan “GALLI” (fatte salve alcune ipotesi specifiche nelle quali tale pericolo possa ritenersi contenuto o possa persino escludersi), riferito notizie circolanti nell’ambiente delinquenziale o addirittura, mere chiacchiere carcerarie. Tale rischio appare, invero, nel caso di specie, particolarmente elevato in quanto il SANTACATERINA ha descritto in modo molto generico le condotte delittuose addebitate agli imputati, solo in alcuni casi ha affermato un proprio diretto coinvolgimento nelle vicende narrate (per avere egli acquistato sostanza stupefacente da qualcuno dei soggetti suindicati) e non ha, in genere, saputo riferire con sufficienti dettagli espositivi alcuno specifico episodio di spaccio, sicché risulta in genere impossibile effettuare una efficace verifica dell’affidabilità delle sue dichiarazioni. Orbene, ritiene questa Corte che, in una valutazione complessiva dell’attendibilità intrinseca del SANTACATERINA, tali rilievi negativi, che muovono dall’esame del contenuto delle sue accuse, inficino notevolmente l’affidabilità delle sue dichiarazioni, per il concreto pericolo che, pur in assenza di una specifica volontà di incolpare falsamente gli imputati, il collaboratore abbia attinto le proprie conoscenze, anche solo per qualcuno dei soggetti succitati, non da fatti e circostanze caduti sotto la sua percezione, ma da mere voci, delle quali non si può effettuare alcuna utilizzazione processuale. Ciò impone, allora, di ricercare elementi di riscontro dotati di pregnante valore probatorio, tali da supplire, in qualche modo, alla minore affidabilità intrinseca dell’originaria fonte di accusa ed idonei, così, a superare ogni dubbio, fornendo una prova convincente della colpevolezza degli imputati.

Ad avviso di questa Corte va, poi, preliminarmente, rilevata l’esistenza, con riferimento ad alcuni imputati, della preclusione derivante da un precedente giudicato. Naturalmente, per potere verificare se gli imputati siano stati sottoposti a giudizio per i medesimi fatti che vengono loro contestati, occorre definire con assoluta precisione quali siano i fatti oggetto di accertamento nel presente processo e, a tal proposito, possono richiamarsi le considerazioni già svolte quando si è trattato il reato di cui al capo “42” della rubrica, nel quale veniva addebitata a CUSCINA’ Francesco  un’illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si è allora rilevato che, pur avendo la pubblica accusa descritto nel capo di imputazione il fatto contestato in modo estremamente generico, non è stata preclusa all’imputato la possibilità di difendersi, poiché il fatto oggetto di imputazione è, per costante giurisprudenza, quello che emerge non solo dalla descrizione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, ma anche da tutte le integrazioni e specificazioni risultanti dagli atti del processo e sul quale l’imputato ha avuto modo di interloquire. E’ evidente, allora, che la necessaria precisazione dell’accusa si è, nel caso di specie, realizzata attraverso un implicito rinvio ai fatti specifici riferiti da SANTACATERINA Umberto, in relazione ai quali venne applicata, con la più volte citata ordinanza del 5 maggio 1993, al CUSCINA’, così come agli imputati la cui posizione è ora oggetto di esame, una misura custodiale. Si deve, pertanto, ritenere che proprio su tali fatti gli imputati sono stati chiamati a difendersi, mentre non può certamente sostenersi che la contestazione mossa contro di loro riguardi anche altri fatti che siano stati eventualmente riferiti al dibattimento da altri collaboratori, le cui dichiarazioni possono solo fornire la prova della fondatezza dell’accusa, già definita nei suoi contorni sulla base delle parole del SANTACATERINA.

Passando, quindi, ad esaminare partitamente le posizioni dei diversi soggetti incolpati, va rilevato che MAURO Carmelo  è stato accusato, oltre che dal SANTACATERINA, anche da PARATORE Vincenzo, il quale ha affermato (vedi udienze del 12-3-1996 e del 12-4-1996) che era uno spacciatore di droga; da RIZZO Rosario  (vedi udienze del 4-6-1996 e del 10-6-1996) il quale ha elencato i fratelli MAURO tra coloro che spacciavano droga nel viale Giostra tra il 1989 ed il 1991; da PAGANO Antonino , il quale ha ribadito (vedi udienza del 5-11-1996) che l’imputato spacciava droga nel viale Giostra “all’ingrosso”; da LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996), il quale ha affermato di aver saputo dallo stesso imputato, insieme al quale fu detenuto nel 1989, “che lui aveva venduto della droga”; da SPARACIO Luigi  il quale ha dichiarato (vedi udienza dell’8-10-1996) che i fratelli MAURO erano coinvolti nello spaccio. Va, nondimeno, rilevato che MAURO Carmelo , arrestato in data 2-6-1989 perché trovato in possesso di eroina occultata in barattoli di vetro che erano stati sotterrati nella spiaggia adiacente al Baby Park di Messina, è stato condannato per il reato di detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti di cui all’art. 72 L. n. 685/1975, con sentenza ormai irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Messina in data 24-10-1989. Sembra, invero, dallo specifico riferimento temporale effettuato dal SANTACATERINA, anche se con esclusivo riguardo ad una condotta ascrivibile al fratello MAURO Orazio , che il fatto contestato nel presente processo non si distingua in alcun modo da quello accertato con la sopra citata sentenza. Qualora, tuttavia, volesse darsi prevalenza al dato formale costituito dalla qualificazione giuridica del fatto contestato ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 9-10-1990 n. 309, per sostenere che l’imputazione riguarda esclusivamente condotte successive all’entrata in vigore di detta legge, va rilevato che MAURO Carmelo  è stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 2/14-5-1994, divenuta anch’essa irrevocabile, per il delitto di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, riconosciuta l’ipotesi lieve di cui al 5° comma del predetto articolo, per avere spacciato sostanze stupefacenti nei mesi di maggio e giugno 1992. Stante la scarsa precisione del collaboratore nell’indicare quando si sarebbero svolti i fatti da lui narrati e la mancanza di qualsiasi ulteriore dettaglio idoneo a caratterizzare la condotta illecita addebitata a MAURO Carmelo , non può, allora, escludersi con certezza, ad avviso di questa Corte che essi siano identici a quelli accertati con le sopra citate pronunce e ciò impone l’emissione di sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., per precedente giudicato.

Analoghe considerazioni valgono per il fratello MAURO Santo, la cui posizione è stata dal SANTACATERINA assimilata a quella di MAURO Carmelo . Anche MAURO Santo  ha, infatti, riportato condanna con la citata sentenza della Corte di Appello di Messina del 2/14-5-1994, divenuta pure per lui irrevocabile, che ha affermato la sua responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, per avere spacciato sostanze stupefacenti nei mesi di maggio e giugno 1992. Il suddetto imputato ha, peraltro, riportato altra condanna con sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Messina del 14-6-1991, con la quale è stata affermata la sua responsabilità per la cessione di una dose di eroina, fatto avvenuto il 29-3-1991. Non può, pertanto, escludersi con certezza, secondo quanto si è prima osservato, che i fatti oggetto del presente giudizio siano identici a quelli accertati con tali sentenze, circostanza che impone una pronuncia di proscioglimento, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., per precedente giudicato.

MICALIZZI Lorenzo  è stato accusato (le seguenti dichiarazioni sono state rese nelle medesime udienze prima indicate a proposito del coimputato MAURO Carmelo ), oltre che dal SANTACATERINA, anche da PARATORE Vincenzo, il quale ha affermato che l’imputato, soprannominato “francese” era solito spacciare droga nei pressi dell’isola 13 o sul viale Giostra; da RIZZO Rosario , il quale ha confermato anche la circostanza che il MICALIZZI, spacciava droga fornitagli dal genero COTUGNO Giovanni  ed ha precisato che sue conoscenze si riferivano agli anni dal 1989 al 1991, in quanto successivamente all’uccisione del proprio fratello il RIZZO si allontanò da Giostra; da PAGANO Antonino , il quale ha dichiarato che il MICALIZZI “faceva rapine e vendeva droga”; da SPARACIO Luigi, il quale ha indicato il MICALIZZI tra i soggetti “interessati” alla spaccio. Lo stesso MICALIZZI Lorenzo  ha, d’altronde, affermato (vedi udienza del 5-7-1996) di aver fatto uso di droga negli anni 1990 e 1991 ed ha confessato di avere dato alcune volte dell’eroina a SANTACATERINA Umberto, con il quale era amico ed il quale era al corrente delle sue attività illecite “perché quando mi hanno arrestato per droga ero nella cella con lui”. Il MICALIZZI ha, tuttavia, negato che tale attività illecita fosse collegata agli interessi del clan “GALLI” ed ha sostenuto che egli acquistava la droga da MARCHESE Mario , il quale gli consegnava “cento grammi, cinquanta grammi”, e poi egli rivendeva tale sostanza stupefacente personalmente al minuto “dove capitava prima”, a “Giostra e in qualche altra parte”. Ha, pertanto, negato che egli si rifornisse di droga dal genero COTUGNO Giovanni , il quale “era contrario che io facevo questa vita”. Le dichiarazioni appaiono, invero, di grande interesse, anche in relazione alla posizione di COTUGNO Giovanni , ma, con riferimento alla contestazione effettuata nei confronti del MICALIZZI, va rilevato che l’imputato è stato condannato con sentenza ormai irrevocabile pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria l’11-10/10-11-1994, per avere venduto a vari tossicodipendenti diverse dosi di eroina, fatto commesso in Messina fino al giugno 1992. E’, allora, evidente che non può escludersi con certezza, secondo quanto si è prima osservato con riferimento alle posizioni già esaminate, che i fatti oggetto del presente giudizio siano identici a quelli accertati con tale sentenza, circostanza che impone una pronuncia di proscioglimento, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., per precedente giudicato.

Gli imputati MAROTTA Gaetano  e MAURO Orazio  vanno, viceversa, assolti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato loro ascritto nel capo “69” della rubrica per non avere commesso il fatto, in quanto le accuse, invero piuttosto generiche, del SANTACATERINA non hanno trovato adeguato riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboratori, le quali sovente non presentano un sufficiente grado di precisione e prestano, pertanto, il fianco a rilievi analoghi a quelli già mossi nei confronti delle prime.

MAROTTA Gaetano  è stato accusato, oltre che dal SANTACATERINA, il quale non ha, peraltro, detto nulla di specifico sul suo conto, essendosi limitato ad elencarlo tra i soggetti che si occupavano di droga nel clan “GALLI”, ma non ribadendo tali accuse quando è stato chiamato a riferire ciò che sapeva sulle attività criminose dell’imputato, anche dai collaboratori PARATORE Vincenzo e SPARACIO Luigi . Il primo ha dichiarato (vedi udienze del 12-3-1996 e del 12-4-1996)che egli, nel periodo in cui trascorse la propria latitanza in alcune abitazioni site nel quartiere di Giostra o lì nei pressi (nella casa di SETTINERI Vincenza , in quella della sorella di CAMBRIA Placido, in quella della madre o in quella della convivente di quest’ultimo), notò alcune volte il MAROTTA che spacciava sulla via Palermo o sulla “strada larga” (vale a dire il viale Giostra). Lo stesso collaboratore ha, tuttavia, precisato che, essendo egli latitante, non si soffermava ad osservare cosa l’imputato stesse facendo e non vide, perciò lo scambio di droga o di denaro, anche perché “loro fanno un po’ di attenzione, […] però se uno è pratico di certe cose, diciamo, lo capisce quello che stanno facendo”. Egli, infatti, notò alcune volte il MAROTTA, come pure altri affiliati al clan “GALLI”, in compagnia di alcuni noti tossicodipendenti, come, ad esempio, tale CUSCINA’ Giuseppe, inteso “Peppe ladru”, ed il loro atteggiamento guardingo (“uno si allontanava, […] stavano uno in un posto, […] come per fare la guardia”) faceva intuire che stavano trattando la vendita di dosi di droga. Nel valutare tali dichiarazioni occorre, in primo luogo, rilevare che PARATORE Vincenzo rimase latitante (vedi dati forniti dal D.A.P.) fino al 10-11-1988, sicché i fatti da lui narrati vanno necessariamente collocati temporalmente prima di tale data. Orbene, se si ritenesse insuperabile, così come sembra, in mancanza di altri elementi di specificazione, il dato formale costituito dalla qualificazione giuridica del fatto contestato al MAROTTA ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 9-10-1990 n. 309, per sostenere che l’imputazione riguarda esclusivamente condotte successive all’entrata in vigore di detta legge, appare evidente che le affermazioni del PARATORE non hanno alcun rilievo in ordine alla prova della fondatezza dell’accusa, poiché si riferiscono a fatti verificatisi in un’epoca antecedente. Guardando, poi, al tenore di tali dichiarazioni, il PARATORE ha precisato che egli non ebbe con l’imputato alcun rapporto in relazione a tale attività illecita, mentre ha esposto in base a quali elementi di conoscenza sia pervenuto a formulare le sue accuse. Ripercorrendo, tuttavia, l’iter logico seguito dal collaboratore appare evidente che egli ha incolpato il MAROTTA attraverso deduzioni personali prive di sufficiente rigore logico, oltre che assolutamente incontrollabili. Le sue accuse rivestono, pertanto, un ridottissimo valore probatorio e non possono certamente fungere da riscontro alle parole del SANTACATERINA, fondandosi, verosimilmente, su mere supposizioni del dichiarante, alla stessa stregua dei sospetti che potevano sorgere in tutti coloro (soggetti appartenenti alle forze dell’ordine o semplici passanti) che avessero notato l’imputato in un atteggiamento equivoco, come se fosse stato in attesa di possibili acquirenti di sostanze stupefacenti. SPARACIO Luigi ha affermato (vedi udienze dell’8-10-1996 e del 15-10-1996) che “per quanto riguarda lo spaccio, so che quello interessato, che spacciava o faceva spacciare, era MAROTTA Gaetano ”, soprannominato “u’ rattatu”, e che quelli del clan “GALLI” “lì la droga la prendevano in Calabria”. Il collaboratore ha spiegato che egli era informato di ciò “perché nei periodi che siamo stati assieme lo vedevo che lui trafficava con la droga”, ma ha precisato che “non è che io vedevo a chi dava la droga o chi lo riforniva”. Orbene, ritiene questa Corte che le dichiarazioni di SPARACIO Luigi  sono dotate di indubbia attendibilità, in quanto provenienti da un soggetto che fu il capo di uno dei principali gruppi delinquenziali cittadini, il quale, a prescindere dall’esistenza di rapporti tra il clan da lui diretto ed il clan “GALLI” (la cui esistenza è stata, peraltro, accennata da diversi collaboratori con riferimento al periodo di tempo che seguì alla cosiddetta “pacificazione”, avvenuta nell’estate del 1989, tra il clan “SPARACIO” ed il clan diretto da LEO Giuseppe), aveva la possibilità di osservare i fatti in una prospettiva più ampia e, grazie ai suoi collegamenti con gruppi criminosi anche di altre città, la possibilità di apprezzare con sufficiente precisione chi fossero i soggetti protagonisti del mercato della droga messinese. Tali considerazioni non possono, tuttavia, autorizzare ad abbandonare ogni cautela, poiché va sempre tenuto presente il pericolo che le dichiarazioni del collaboratore, proprio per il fatto che lo SPARACIO fu a lungo al vertice della criminalità cittadina, portino il retaggio di rancori non sopiti o, peggio ancora, rispondano a perduranti strategie malavitose. Esse non possono, allora, ritenersi da sole sufficienti a corroborare le equivoche e generiche accuse del SANTACATERINA, né le dichiarazioni di quest’ultimo possono considerarsi adeguato riscontro alle parole dello SPARACIO, sicché l’imputato va assolto da tale reato con la formula anzidetta.

Ancora più deboli appaiono le accuse nei confronti di MAURO Orazio . Questi è stato indicato come uno spacciatore, oltre che dal SANTACATERINA, anche da PARATORE Vincenzo, le cui affermazioni dal contenuto del tutto analogo a quello prima visto a proposito di MAROTTA Gaetano , vanno incontro alle medesime obiezioni già evidenziate con riferimento alla posizione di quest’ultimo imputato. Del tutto generiche, al pari delle dichiarazioni del SANTACATERINA, sono poi, le accuse di RIZZO Rosario  (vedi udienze del 4-6-1996 e del 10-6-1996) e di SPARACIO Luigi , i quali hanno semplicemente affermato che i fratelli MAURO spacciavano droga. L’assoluta genericità di tali dichiarazioni non consente, allora, ad avviso di questa Corte di attribuire ad esse sufficiente pregnanza probatoria, anche perché vi è il rischio elevato che esse siano il frutto di generalizzazioni, dovute al fatto che gli altri due fratelli, MAURO Carmelo  e MAURO Santo  erano dediti, come si è visto, a tale attività illecita. Ciò osta, pertanto, alla loro utilizzazione come riscontro alle accuse provenienti dal SANTACATERINA, che appaiono, peraltro, contraddette dalle dichiarazioni del collaboratore PAGANO Antonino  (vedi udienza del 5-11-1996), il quale è soggetto particolarmente attendibile, poiché apparteneva al medesimo clan “GALLI” e si occupava, per sua stessa ammissione, dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti (egli ha accennato di avere spacciato sostanza stupefacente fornitagli da RIGANO Antonino ), ma non ha confermato le accuse, sostenendo che MAURO Orazio  si occupava nell’ambito del gruppo esclusivamente “di armi”, e aveva il compito di reperire posti sicuri dove nasconderle. L’incertezza ed insufficienza delle fonti di accusa e la discolpa proveniente dal PAGANO impongono, pertanto, di pronunciare nei confronti di MAURO Orazio  sentenza di assoluzione.

Si deve giungere, viceversa, a diverse conclusioni con riferimento all’imputato COTUGNO Giovanni . Questi è stato accusato, oltre che da SANTACATERINA Umberto, anche da PARATORE Vincenzo, RIZZO Rosario  e SPARACIO Luigi . Non occorre esaminare le dichiarazioni del PARATORE, il quale ha accomunato la posizione del COTUGNO a quella del MAROTTA e dei fratelli MAURO, sicché i motivi di perplessità prima sollevati con riferimento a questi ultimi due imputati possono essere riproposti anche con riferimento al COTUGNO. Altrettanto prive di valore probatorio sono le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , che è stato sin troppo generico, affermando solamente di sapere che il COTUGNO era, così come altri soggetti appartenenti al clan “GALLI” interessato al traffico di stupefacenti, ma non ha fornito alcun elemento idoneo a dare concretezza e sicurezza alle sue accuse. Ben più rilevanti sono, viceversa le dichiarazioni di RIZZO Rosario , sulle quali occorre indugiare. Questi ha affermato (vedi udienze del 4-6-1996 e del 10-6-1996) che COTUGNO Giovanni , che egli conosceva da bambino, non spacciava droga, ma “la faceva arrivare lui, tramite amici suoi calabresi e gliela dava, diciamo, a MICALIZZI e spacciava MICALIZZI”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che egli dal 1989 al 1991 spacciò droga nella zona di Giostra, dove operavano il COTUGNO ed il MICALIZZI, ed era in buoni rapporti con loro, tanto che “a volte, quando io non avevo roba, andavo da loro e magari mi favorivano qualcosa, come loro qualche volta io li favorivo”. Le suddette dichiarazioni appaiono dotate, ad avviso di questa Corte, di un altissimo grado di attendibilità. Esse sono, infatti, sufficientemente dettagliate e provengono da un soggetto che apparteneva al medesimo sodalizio criminoso cui era affiliato il COTUGNO, anche se era inserito in un’articolazione del clan diversa da quella dell’imputato. Non può, comunque, dubitarsi che il RIZZO, anche in considerazione del suo ruolo di indubbio prestigio all’interno del clan “GALLI” e dei suoi specifici interessi in un’analoga attività di spaccio di sostanze stupefacenti (in relazione a tale attività vedi quello che si è detto a proposito dell’associazione “GALLI” in generale a pag. 432 e segg.), fosse in condizione di conoscere con esattezza i fatti da lui riferiti. Occorre, inoltre, evidenziare che il collaboratore ha mostrato notevole sicurezza nelle proprie conoscenze, poiché non si è fatto assolutamente ingannare dall’affermazione mendace del difensore dell’imputato, secondo cui il MICALIZZI si trovava detenuto nel periodo in cui sarebbe avvenuto lo spaccio suddetto (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il MICALIZZI fu libero dal 27-3-1989, data nella quale venne scarcerato, al 17-7-1992, data nella quale venne nuovamente arrestato), ma ha ribadito senza esitazioni le sue accuse, la cui attendibilità appare, pertanto, ulteriormente rafforzata. Non sono emerse, d’altronde, situazioni in base alle quali ritenere elevato il pericolo di accuse calunniose e, in particolare, va evidenziato che non è stata segnalata alcuna ragione di astio tra il RIZZO ed il COTUGNO, tale da poter fondatamente ipotizzare che le sue dichiarazioni siano state motivate da un desiderio di rivalsa o di vendetta, mentre si deve osservare che il collaboratore ha fornito un rilevantissimo contributo probatorio con riferimento ad un numero notevolissimo di fatti delittuosi, anche di ben maggiore gravità di quello in esame, e non aveva certamente bisogno di accreditarsi presso gli organi di indagine come portatore di conoscenze in realtà non possedute. Le dichiarazioni del RIZZO costituiscono, allora, idoneo riscontro alle accuse del SANTACATERINA, le quali appaiono, peraltro, nei confronti del COTUGNO, ben più attendibili rispetto a quelle formulate nei confronti di altri imputati. Il SANTACATERINA ha, infatti, spiegato di aver intrattenuto rapporti, anche di natura criminale, tanto con COTUGNO Giovanni , del quale ha descritto con sufficiente precisione la stalla, quanto con MICALIZZI Lorenzo , il quale gli avrebbe riferito che la droga che spacciava gli veniva fornita dal genero. Tali affermazioni appaiono particolarmente attendibili, poiché, oltre ad essere abbastanza precise, hanno trovato una significativa, anche se parziale, conferma nelle dichiarazioni prima esaminate del MICALIZZI, il quale, pur avendo escluso, in un estremo tentativo di scagionare il congiunto, che il genero COTUGNO Giovanni  lo approvvigionasse di sostanza stupefacente, ha dovuto ammettere di avere intrattenuto rapporti piuttosto stretti con SANTACATERINA Umberto e di avere parlato con lui delle sue attività illecite, almeno nel periodo in cui divise la cella con lui, dopo essere stato arrestato per fatti di droga (si tratta, evidentemente, dell’arresto avvenuto il 17-7-1992). Va, da ultimo, sottolineato che le affermazioni del MICALIZZI secondo cui suo fornitore di sostanze stupefacenti era MARCHESE Mario , anziché il genero COTUGNO Giovanni , sono rimaste prive di qualsiasi riscontro e ciò evidenzia quanto siano poco attendibili o addirittura false, tenuto conto che MARCHESE Mario , il quale non ha esitato ad ammettere le proprie colpe con riferimento a fatti gravissimi, non aveva motivo di trascurare di riferire tale elemento di conoscenza, specie se si considera che il collaboratore ha mostrato chiaramente di ignorare che il MICALIZZI trafficasse stupefacenti, non avendo saputo dire nulla di preciso sulle attività illecite che questi avrebbe svolto. Ciò rafforza, allora, ulteriormente l’attendibilità dell’accusa nei confronti del COTUGNO poiché può ragionevolmente ipotizzarsi che il MICALIZZI sia stato indotto ad alterare la realtà dei fatti proprio al fine di celare le responsabilità del genero. Le convergenti accuse di SANTACATERINA Umberto e di RIZZO Rosario  formano, allora, ad avviso di questa Corte, un coerente ed omogeneo quadro di accusa nei confronti di COTUGNO Giovanni , in base al quale può ritenersi pienamente accertata la sua colpevolezza e può, di conseguenza, affermarsi la sua responsabilità in ordine al reato ascritto al capo “69” della rubrica.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.