2.3.4.28. Acquisto da Marino Salvatore, già deceduto, detenzione e vendita di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, in Messina sino al luglio 1985

Sulla base delle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto è stata formulata dal Pubblico Ministero l’accusa contenuta nel capo “84” della rubrica a carico di VENTURA Carmelo , TROVATO Salvatore  e CRUPI Luigi , ai quali è stato contestato di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistato da MARINO Salvatore (già deceduto), illecitamente detenuto e posto in vendita quantità ingenti di sostanze stupefacenti, pari a gr. 500 circa la settimana, in Messina, sino al luglio 1985. Così come in molti altri casi oggetto di esame nel presente procedimento, le parole del SANTACATERINA hanno contribuito a svelare una realtà criminosa che era totalmente ignota agli inquirenti, indicando anche i soggetti che se ne resero responsabili.

Più in particolare, il SANTACATERINA ha dichiarato (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 9-2-1994, del 15-2-1994, del 2-3-1994 e del 3-3-1994) che il gruppo facente capo a LEO Giuseppe (si tratta, evidentemente, in considerazione dell’epoca nella quale sarebbero avvenuti i fatti, di quel gruppo criminoso, sul quale ci si è già soffermati nella parte introduttiva ai singoli delitti, che era operante all’interno della famiglia “COSTA”, pur serbando una notevole area di autonomia) si occupava del traffico di sostanze stupefacenti, che reperiva, tra l’altro, a Palermo “da un certo MARINO Salvatore, che poi è stato ucciso; avevano i contatti Luigi CRUPI e Carmelo VENTURA”. Egli sapeva ciò “perché quando [la droga] veniva da Palermo c’ero fuori io” (ciò permette di collocare temporalmente il fatto in un’epoca antecedente al 29-11-1985, data nella quale il SANTACATERINA venne arrestato, rimanendo detenuto fino al 31-3-1989). Ciò avvenne prima del 1984 “o nel 1984, non so precisarlo bene”, “quando CRUPI Luigi  era fuori assieme a VENTURA Carmelo  e TROVATO Salvatore . Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che TROVATO Salvatore  fu libero, nel periodo immediatamente antecedente l’arresto del SANTACATERINA, dal 2-12-1983 al 22-6-1985; VENTURA Carmelo  fu libero dal 9-9-1983 al 13-11-1989; CRUPI Luigi  fu libero dal 2-9-1983 al 13-10-1984. I tre imputati furono, pertanto, contemporaneamente liberi solo dal 2-12-1983 al 13-10-1984, periodo nel quale si sarebbero, di conseguenza, verificati i fatti riferiti dal SANTACATERINA. Va osservato che tale precisazione pone seri dubbi sulla veridicità della precedente affermazione del collaboratore, secondo cui egli era libero nel periodo di tempo in cui si svolgevano tali fatti. Il SANTACATERINA ha, probabilmente, effettuato tale dichiarazione al fine di attribuire maggior peso alle proprie accuse, con l’intento di sottolineare che egli narrava vicende cadute sotto la sua diretta percezione e non riferitegli da altri, ma essa si scontra con il dato obiettivo derivante dagli accertamenti sui periodi di detenzione dei soggetti interessati, poiché SANTACATERINA Umberto fu arrestato il 27-12-1982 e scarcerato il 21-12-1984, sicché non vi fu nessun periodo nel quale egli si trovò in libertà contemporaneamente ai tre imputati. Il collaboratore ha aggiunto che i contatti con i fornitori palermitani venivano tenuti anche da LEO Giovanni  e da CARDUBBO Carmelo , i quali vennero pure arrestati per il fatto “che andavano a Palermo per pigliare della droga”, ma ha affermato che “sono stati arrestati molto prima loro di questo” e che si trattava, comunque, di fatti diversi. Va osservato che il ricordo del collaboratore su tale punto è certamente erroneo, poiché, come si è visto quando si è trattata l’associazione “LEO” in generale (vedi pag. 466 e segg.), LEO Giovanni , CARDUBBO Carmelo  e numerosi altri imputati furono condannati con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 23-12-1987, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per il reato di detenzione, acquisto e trasporto di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, dopo essere stati intercettati, in data 16 ottobre 1984, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Messina, presso il casello autostradale di Tremestieri - Messina, su un’autovettura all’interno della quale furono rinvenuti due sacchetti di plastica contenenti rispettivamente 220 grammi e 120 grammi di eroina. L’episodio suindicato venne “dagli inquirenti messo in correlazione con le indagini di polizia giudiziaria da tempo svolte in Messina, Napoli e Palermo e interessanti un vasto traffico di droga” che “aveva il suo epicentro a Palermo, dove un ben organizzato gruppo di spacciatori, facenti capo a tale Francesco Paolo SINAGRA, era entrato in contatto con altri gruppi di trafficanti di droga napoletani e messinesi, creando una vasta rete di spaccio tra le tre menzionate città”. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti di un fatto diverso da quello narrato dal SANTACATERINA, nel quale sarebbe stato coinvolto non il SINAGRA, bensì MARINO Salvatore, e che esso vada collocato temporalmente in un’epoca successiva o contemporanea, ma non antecedente al traffico oggetto ora di esame che, come ha sostenuto lo stesso SANTACATERINA, si sarebbe verificato prima dell’ottobre 1984, data nella quale CRUPI Luigi  venne arrestato. Il collaboratore ha, poi, specificato che dal MARINO veniva acquistata circa mezzo chilo di droga la settimana e “quello che andava a prenderla, a volte era CRUPI Luigi , andava a Palermo”, a volte “la portavano fino a qua, sennò ci incontravamo a metà strada, a Mistretta”, aggiungendo che “andava VENTURA a Mistretta, o andava CRUPI Luigi  quando era fuori, o TROVATO Salvatore ”. Il SANTACATERINA ha, quindi, chiarito che egli vide una sola volta il suddetto MARINO, che poi morì in Questura, al villaggio Aldisio, insieme ad un’altra persona, ma ha dichiarato di non ricordarne più le fattezze fisiche. Anche su tale punto l’attendibilità delle parole del collaboratore è dubbia, non tanto per la sua incapacità di descrivere i dati somatici del MARINO, che potrebbe essere giustificabile in considerazione del lungo tempo trascorso e della estemporaneità dell’incontro che egli avrebbe avuto con lui, quanto per il fatto, prima evidenziato, che il traffico di stupefacenti narrato si sarebbe verificato in un periodo in cui, verosimilmente, il SANTACATERINA si trovava detenuto. Il collaboratore ha, infine, dichiarato di aver saputo i particolari di tale traffico dagli stessi protagonisti, da VENTURA Carmelo , da TROVATO Salvatore  e anche da CRUPI Luigi , del quale era amico ed il quale gli parlò di tali fatti in carcere, nel 1987, quando lavorava in cucina con lui, pur essendo stato questi arrestato prima ancora che egli uscisse dal carcere nel 1984.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria dibattimentale compiuta, le accuse avanzate dal SANTACATERINA nei confronti di VENTURA Carmelo  e di CRUPI Luigi  sono adeguatamente provate e che, pertanto, va affermata la colpevolezza dei due imputati suddetti, mentre esse sono rimaste prive di riscontri con riferimento all’imputato TROVATO Salvatore , che va, di conseguenza, assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato di cui al capo “84” della rubrica per non aver commesso il fatto.

Va rilevato che le dichiarazioni del SANTACATERINA, sufficientemente circostanziate, pur presentando alcune incongruenze ed imprecisioni, sono, ad avviso di questa Corte, complessivamente attendibili. E’ probabile, invero, che il collaboratore abbia cercato maldestramente di rafforzare l’attendibilità delle sue accuse descrivendo fatti mai verificatisi, come l’incontro che egli avrebbe avuto al villaggio Aldisio con MARINO Salvatore o la circostanza secondo la quale i fatti si sarebbero verificati con la sua diretta partecipazione (il SANTACATERINA ha, financo, sostenuto che coloro che si curavano di prendere la sostanza stupefacente, “erano io, LEO e VENTURA”), implicitamente smentendo le proprie parole quando egli stesso ha, in seguito, sostenuto che apprese tali vicende non tanto in virtù del ruolo che egli avrebbe avuto nel fatto, bensì a seguito di confidenze ricevute da VENTURA Carmelo , TROVATO Salvatore  e CRUPI Luigi . Tale comportamento processuale, certamente deprecabile, non può, tuttavia, compromettere l’affidabilità del racconto nella sua interezza e, in particolare, non può inficiare l’attendibilità dell’accusa nei confronti dei tre imputati, la quale non deriva certamente dalla veridicità di quelle circostanze di dubbia credibilità sopra indicate, ma poggia sul fatto che il SANTACATERINA era soggetto organicamente inserito nel gruppo diretto da LEO Giuseppe, al cui interno rivestiva un ruolo rilevante, grazie, soprattutto, agli ottimi rapporti personali che intratteneva con il capo. E’, pertanto, del tutto verosimile, se non, addirittura, inevitabile, che egli sapesse, per essere stato informato in ordine a tali fatti dal LEO o, come ha sostenuto il collaboratore, dagli stessi imputati, quali fossero gli affari illeciti realizzati da tale sodalizio, specie quelli di rilevante entità, come il traffico di stupefacenti in esame, che certamente contribuiva in modo cospicuo al conseguimento di ingenti guadagni. Non occorre, d’altronde, soffermarsi a lungo sulla posizione rivestita dal SANTACATERINA all’epoca dei fatti in esame all’interno del gruppo diretto da LEO Giuseppe, essendo sufficiente richiamare quanto si detto più volte in precedenza (vedi, ad esempio, le considerazioni svolte in occasione della trattazione dell’omicidio di GIAIMO Santi a pag. 604 e segg.) sui rapporti molto stretti esistenti tra SANTACATERINA Umberto e LEO Giuseppe sin dai primi anni ’80, mentre occorre solamente sottolineare che gli stessi si mantennero tali anche nel periodo in questione, come si è evidenziato (vedi pag. 925 e segg.) quando si è trattato il cosiddetto tentato omicidio ai danni di VITALE Alfio, fatto avvenuto il 22-1-1985, dove si è rilevato che la sentenza di primo grado emessa a carico del SANTACATERINA e del LEO nel procedimento cosiddetto “dei 290” (vedi sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 3-4-1987, pag. 172) offre elementi che confermano chiaramente il superiore assunto, dando conto di numerosi controlli cui il collaboratore fu sottoposto, nei primi mesi dell’anno 1985, insieme a LEO Giuseppe, all’imputato VENTURA Carmelo  e ad altre persone gravitanti nel gruppo diretto da LEO Giuseppe (va ricordato, in particolare, che il SANTACATERINA fu controllato una volta, il 2-1-1985, insieme a LEO Giuseppe, a VENTURA Carmelo  e all’avv. Giuseppe CUCINOTTA, nonché una seconda volta, il 2-3-1985, insieme ai predetti nonché a LEO Domenico, a PANTO’ Pietro  ed a BELFIORE Giuseppe). Lo stesso VENTURA Carmelo , sentito all’udienza dell’11-11-1996, ha, d’altronde, dovuto ammettere che SANTACATERINA Umberto “aveva un rapporto d’amicizia” con LEO Giuseppe, “da sempre lo avevano avuto”, “si frequentavano”, anche se ha sostenuto che non appena egli si accorse che il SANTACATERINA assumeva sostanze stupefacenti, due o tre mesi dopo che questi venne scarcerato alla fine del 1984, lo disse al LEO, il quale “non lo frequentò più, lo trattò male e lui continuò sempre a drogarsi”. Non sono emersi, inoltre, elementi idonei ad inficiare seriamente la genuinità delle accuse (le imprecisioni contenute nel racconto del SANTACATERINA, che sono state prima evidenziate, potrebbero, infatti, essere considerate solo il sintomo di una erronea comprensione del ruolo che egli, quale collaboratore di giustizia, rivestiva nel processo a sostegno della Pubblica Accusa), mentre si deve sottolineare che l’assoluta originalità delle conoscenze, manifestata attraverso la narrazione di una vicenda delittuosa totalmente sconosciuta agli inquirenti, rende estremamente remoto il pericolo che il SANTACATERINA abbia formulato delle accuse, alterando la realtà dei fatti, al fine esclusivo di rispondere alle aspettative di chi lo stava interrogando, perché l’episodio delittuoso in esame, non essendo stato in precedenza oggetto di indagini, non poteva neppure focalizzare uno specifico interesse degli investigatori. E’, altresì, difficile, se non impossibile, che il SANTACATERINA, il quale ha parlato per primo di tali fatti, abbia potuto subire influenze o condizionamenti da altre fonti, mentre non sono state evidenziate ragioni di astio tra il collaboratore e gli imputati, tali da rendere elevato il pericolo di accuse calunniose. Non può essere, d’altronde, attribuito eccessivo rilievo all’affermazione del VENTURA, secondo cui (vedi udienza dell’11-11-1996) il collaboratore lo starebbe accusando per ragioni di rancore personale, in quanto egli avrebbe rivelato al LEO il suo stato di tossicodipendenza, in quanto si tratta di una circostanza di difficile o addirittura impossibile verificazione, che non ha trovato, comunque, alcun riscontro, neppure in ordine alle asserite ragioni di tale contrasto, anche se sollecita l’interprete ad accogliere le dichiarazioni del collaboratore, come è d’obbligo in simili casi, con particolare cautela. Il SANTACATERINA era, poi, soggetto che, pur conoscendo molte vicende della criminalità organizzata messinese, in virtù delle sue numerose relazioni con personaggi che ne furono protagonisti, primi fra tutti LEO Giuseppe e DI BLASI Domenico, non rivestì certamente né all’interno del clan “LEO”, né nel gruppo di DI BLASI Domenico, cui si accostò dopo la morte del LEO, un ruolo tale da poter essere considerato un diretto partecipe delle strategie malavitose dell’uno o dell’altro gruppo e ciò riduce grandemente anche il rischio che le sue accuse rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale. Le dichiarazioni del SANTACATERINA risultano, poi, coerenti e attendibili anche in relazione al loro contenuto, essendo certo che una delle attività illecite più remunerative perpetrate dal sodalizio criminoso facente capo a LEO Giuseppe era il traffico di sostanze stupefacenti. Tale affermazione ha, invero, trovato chiara conferma in quella vicenda che è stata accertata con la sopra citata sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 23-12-1987, che ha condannato LEO Giovanni , fratello di LEO Giuseppe, e CARDUBBO Carmelo  per un traffico di droga di grandi dimensioni realizzato in collegamento con altri gruppi criminosi palermitani e napoletani. Tale vicenda, che attesta il coinvolgimento del gruppo “LEO” in tale attività delittuosa, non appare, poi, in contrasto con l’accusa nei confronti degli odierni imputati e non ne inficia in alcun modo la verosimiglianza, cosi come sostenuto dai difensori degli imputati, poiché non può certamente escludersi che, proprio per le dimensioni assunte dal fenomeno, il gruppo di LEO Giuseppe cercasse di diversificare i propri fornitori e intrattenesse rapporti illeciti connessi al traffico di stupefacenti con più soggetti. Le accuse del SANTACATERINA appaiono, infine, intrinsecamente verosimili in considerazione della personalità degli imputati e dei rapporti esistenti tra loro all’epoca dei fatti. VENTURA Carmelo  faceva, infatti, certamente parte di quell’articolazione del clan “COSTA” che riconosceva come proprio capo LEO Giuseppe. L’imputato, raggiunto da ordine di cattura nel maxiprocesso cosiddetto “dei 290” rimase, invero, latitante dal giugno 1986 sino al 12 novembre 1989 (vedi i dati forniti dal D.A.P. e le dichiarazioni rese sul punto dall’imputato), per un periodo di tempo tanto lungo da potersi ragionevolmente spiegare solo grazie all’appoggio logistico ed organizzativo del clan al quale apparteneva, mentre risulta molto poco verosimile l’affermazione dell’imputato (vedi udienza dell’11-11-1996) secondo cui egli venne aiutato solo da familiari e parenti. Egli è stato, quindi, condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, divenuta ormai definitiva, a conclusione citato procedimento “dei 290”, “per aver fatto parte dell’associazione per delinquere di tipo comune denominata famiglia COSTA”. Nella sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Messina in data 3-4-1987, richiamata per questa parte dalla sentenza di secondo grado, si riferisce, peraltro (vedi pag. 605 e segg.), che INSOLITO Giuseppe, il quale conosceva personalmente il VENTURA da vecchia data, perché entrambi abitanti a Camaro, lo aveva accusato di essere dedito, all’interno della famiglia COSTA, della quale era affiliato con il grado di “picciotto”, soprattutto allo spaccio di droga. Nella suddetta pronuncia si riferisce, altresì, in ordine a numerosi controlli effettuati dalle forze dell’ordine, i quali attestano l’esistenza, nel periodo in questione, di rapporti particolarmente stretti del VENTURA non solo con LEO Giuseppe e con SANTACATERINA Umberto, ma anche con gli odierni coimputati. Egli è stato, infatti segnalato il 5-6-1984 alla locale Pretura per detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente, in concorso con CRUPI Luigi , TROVATO Salvatore  e VENTURA Vincenzo; è stato controllato l’8-2-1984 dalla Polizia mentre viaggiava a bordo dell’autovettura VOLKSWAGEN Golf G.T., targata ME 355513, con PELLEGRINO Nunzio e TROVATO Salvatore ; è stato controllato il 28-10-1984 dai Carabinieri mentre si trovava davanti alla casa di AFFE’ Nunzio con TROVATO Salvatore  e l’avv. Giuseppe CUCINOTTA; è stato controllato il 2-1-1985, ancora dai Carabinieri, mentre era a bordo dell’auto RENAULT targata ME 272196, di CAPUTO Luigi , con LEO Giuseppe, SANTACATERINA Umberto ed il menzionato avvocato. Lo stesso VENTURA Carmelo  ha d’altronde, ammesso (vedi udienza dell’11-11-1996) di aver “avuto un periodo di frequentazione dal, mi sembra, fine ’84 e un po’ nell’85” con LEO Giuseppe, anche se ha sostenuto che tali rapporti non avevano natura illecita ed erano motivati dalla comune passione per la pesca e per le partite di calcio della squadra del Messina; di aver, altresì, avuto “un rapporto di amicizia così con SANTACATERINA Umberto” e di aver conosciuto molto bene CRUPI Luigi , con il quale “ci siano frequentati , […] in carcere e fuori; ci siamo anche frequentati fuori fino all’84, […] poi lui è stato arrestato, non lo so, per una rapina, ricettazione, non mi ricordo, e poi non l’ho più rivisto”. Va rilevato che le dichiarazioni del VENTURA su quest’ultimo punto contraddicono palesemente quelle del coimputato CRUPI Luigi , il quale aveva, viceversa, sostenuto, in modo palesemente falso, di non avere intrattenuto alcun rapporto, durante lo stato di libertà, con le persone che risultavano coindagate con lui nel reato associativo (vedi dichiarazioni rese dal CRUPI al G.I.P. in data 15-5-1993, che sono state acquisite agli atti del fascicolo del dibattimento, su richiesta del Pubblico Ministero, non essendosi l’imputato sottoposto all’esame – il verbale di tali dichiarazioni trovasi allegato al verbale dell’udienza del 6-11-1996). Parimenti significativa, per valutare la verosimiglianza delle accuse nei confronti del VENTURA, appare, poi, la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Messina in data 10-2-1988 nei confronti di VENTURA Carmelo  oltre che di numerosi altri imputati. In detta pronuncia è stato, infatti, accertato che il VENTURA si rese responsabile, ancorché in un periodo di tempo di poco successivo rispetto all’attività delittuosa in esame, fino al 5-3-1986, del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 71 legge 22-12-1975 n. 685, quale “grossista di medio calibro” di sostanze stupefacenti. Tale attività delittuosa attesta, invero, il profondo inserimento dell’imputato nel mercato della droga messinese, in quanto presupponeva necessariamente l’acquisizione da parte del VENTURA di un’accurata conoscenza, verosimilmente attraverso la pregressa esperienza maturata nel traffico di stupefacenti, sia dei soggetti i quali, a loro volta, svolgevano estesamente l’attività di spaccio al minuto, sia dei fornitori di droga che esercitavano tale turpe commercio in grosse quantità. TROVATO Salvatore  e CRUPI Luigi  sono stati, invece, assolti dal reato associativo con la sopra citata pronuncia emessa a conclusione del maxiprocesso “dei 290”. Ciò, tuttavia, non può escludere l’attendibilità e verosimiglianza delle accuse che vengono mosse ai due imputati con riferimento alla vicenda delittuosa in esame, sia perché non viene in considerazione, nel caso di specie, alcun effetto preclusivo del giudicato (una simile questione si è posta quando si è trattato l’omicidio di GIAIMO Santi, a pag. 604 e segg., sicché non è necessario ora ripetersi e può rinviarsi a quanto già detto in quella sede) e questa Corte può, pertanto, legittimamente giungere, ai soli fini, evidentemente, di un accertamento della responsabilità dei due imputati nel delitto in esame, a conclusioni diverse da quelle raggiunte nella citata sentenza, specie se si considera che i giudici che hanno esaminato nel procedimento suddetto la posizione del TROVATO e del CRUPI non disponevano del contributo probatorio fornito oggi dai collaboratori di giustizia, sia, soprattutto, perché, in relazione al ruolo che i due imputati avrebbero svolto nel fatto, di corrieri della droga da Palermo a Messina, gli accertati ed indiscutibili rapporti esistenti tra loro già offrono sufficienti elementi per ritenere plausibile l’accusa di aver partecipato ad un  traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, che presupponeva evidentemente il loro inserimento in un certo contesto malavitoso, ma non richiedeva necessariamente la loro organica affiliazione alla famiglia “COSTA”.

Le accuse del SANTACATERINA, che risultano, per quello che si è detto, sufficientemente attendibili, sono state, poi, confermate, con esclusivo riferimento agli imputati VENTURA Carmelo  e CRUPI Luigi , da LEO Giovanni , le cui dichiarazioni, collimando perfettamente con quelle del SANTACATERINA, formano, ad avviso di questa Corte, un quadro probatorio sicuro ed omogeneo, che consente di ritenere pienamente accertata la colpevolezza dei due imputati suindicati.

LEO Giovanni  ha dichiarato (vedi udienze del 9-7-1996 e del 3-7-1996) che “MARINO Salvatore è stato ucciso nell’84 presso una caserma” ed “era una persona che faceva parte del gruppo di fuoco di Palermo, dei palermitani”. Questi “ci faceva pervenire alcune volte l’eroina. […] I contatti diretti ce li aveva VENTURA Carmelo  con lui”. Il MARINO provvedeva anche a mandare la droga a Messina. “Tramite corriere gliela consegnavano al CRUPI. Poi lui [il MARINO], mentre che i corrieri si incontravano, lui si incontrava con il VENTURA nell’autostrada”. La droga acquistata veniva, poi, “consegnata ai vari appartenenti ai nostri gruppi”, i quali “la consegnavano ad altri per darla al minuto”, mentre “il ricavato veniva messo assieme, diciamo così, per pagare avvocati, familiari e detenuti”. Il collaboratore ha, quindi, affermato di avere conosciuto personalmente il MARINO, il quale era alto all’incirca m. 170 o 1,75, capelli lisci e castani, corporatura normale, ma non ha saputo fornire più dettagliati particolari. Il LEO ha, infine, chiarito che “in quel periodo” egli intratteneva rapporti connessi al traffico di droga con altre persone palermitane e napoletane diverse dal MARINO e per tali fatti venne arrestato nel 1984. Le accuse di LEO Giovanni  offrono, invero, ad avviso di questa Corte, adeguato riscontro alle accuse del SANTACATERINA, in considerazione del fatto che LEO Giovanni  era, oltre che fratello del capo del gruppo criminoso nel cui ambito sarebbe stata realizzata l’attività delittuosa in esame, anche soggetto direttamente interessato al traffico di stupefacenti, come può desumersi dalla condanna prima citata pronunciata contro di lui dalla Corte di Appello di Palermo in relazione ad un commercio di grandi dimensioni che venne realizzato nel 1984 in collegamento con gruppi criminosi palermitani e calabresi, per molti versi simile a quello oggetto ora di accertamento. Egli doveva, pertanto, possedere certamente sicure conoscenze in ordine alle iniziative illecite perseguite in tale settore di attività dal clan diretto dal fratello LEO Giuseppe, al cui interno anch’egli operava rivestendo un ruolo di notevole responsabilità. Il collaboratore era, inoltre, nel periodo di tempo in cui si sarebbero svolti i fatti contestati, libero (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che LEO Giovanni  venne scarcerato per decorrenza del termine di custodia preventiva il 6-2-1984 e venne nuovamente arrestato il 16-10-1984) e ciò contribuisce a rendere sufficientemente affidabili le sue accuse, in quanto provenienti da un soggetto che, verosimilmente, assistette personalmente alle vicende narrate, e sottrae in larga parte le sue dichiarazioni ai rilievi che sono stati evidenziati in altri casi (vedi l’omicidio di CAVO’ Domenico a pag. 1240 e segg.), nei quali, avendo egli riferito circostanze apprese da altri, potrebbe avere male interpretato ciò che gli veniva detto o potrebbe aver ricevuto notizie non adeguatamente attendibili.

Alla luce delle superiori considerazioni si deve, pertanto, ritenere pienamente raggiunta la prova della colpevolezza di VENTURA Carmelo  e di CRUPI Luigi  in ordine al reato loro ascritto al capo “84” della rubrica, da collocare temporalmente, con maggior precisione, nell’anno 1984. Ritiene, nondimeno, questa Corte che mentre per l’imputato VENTURA Carmelo  si può affermare la responsabilità con riferimento alla contestata ipotesi aggravata di cui all’art. 74 comma 2 legge n. 695/1975, in quanto il fatto da lui commesso riguardava quantità ingenti di sostanze stupefacenti, va, viceversa, esclusa tale aggravante per l’imputato CRUPI Luigi . Tale differenza di trattamento deriva dai diversi risultati cui si perviene in ordine alla prova della consapevolezza di ciascuno degli imputati in ordine alla sussistenza dell’aggravante. Ritiene, infatti, questa Corte che, nel caso di specie, ricorre senza dubbio, sotto il profilo oggettivo, l’aggravante contestata. Sul concetto di “quantità ingenti” ci si è, invero, ampiamente soffermati, anche se con riferimento all’analoga fattispecie prevista nell’art. 80 D.P.R. 309/90 e non con specifico riferimento all’aggravante contemplata nella normativa previgente (che è, però, applicabile nel caso di specie, in virtù del principio del favor rei che regola, ai sensi dell’art. 2 c.p., il fenomeno di successione di leggi nel tempo), quando si è trattato il reato di cui al capo “19”, cui si rinvia per i necessari approfondimenti. Orbene, alla luce dei principi enucleati dalla Suprema Corte, sussistono certamente tutti i requisiti richiesti dalla norma perché l’aggravante in esame resti integrata, poiché il traffico continuato del quale si resero responsabili il VENTURA ed il CRUPI aveva ad oggetto notevoli quantità, pari a circa mezzo chilo la settimana, di sostanza stupefacente del tipo eroina che, oltre ad essere notoriamente molto pericolosa per la salute pubblica, soddisfa il bisogno di ciascun tossicodipendente anche in piccolissime dosi. Si trattava, pertanto, di un quantitativo certamente idoneo a saturare per qualche tempo una rilevante quota del mercato degli stupefacenti messinese, gestita da uno dei più importanti gruppi criminosi operanti all’interno della famiglia “COSTA”.

Guardando, però, all’elemento psicologico, ritiene questa Corte che mentre il VENTURA dovette essere certamente consapevole delle dimensioni di tale traffico, in considerazione del ruolo centrale che vi rivestiva, essendo stato colui che aveva instaurato i contatti con i fornitori palermitani e che trattava con il MARINO l’acquisto della sostanza stupefacente (vedi quello che ha detto in proposito il collaboratore LEO Giovanni ), non altrettanto può dirsi con riferimento a CRUPI Luigi , che sembra, viceversa, che abbia svolto esclusivamente il ruolo di corriere e che poté, pertanto, non avere piena consapevolezza di tutti i particolari dell’attività delittuosa alla quale concorreva, quali, in primo luogo, quelli relativi alla quantità della sostanza stupefacente trafficata. Orbene, a seguito della modifica dell’art. 59 c.p., introdotta con la legge 7 febbraio 1990 n. 19, le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore del soggetto anche se da lui non conosciute mentre “le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore”. Coerente con la ratio della norma, che va individuata in esigenze di civiltà giuridica e di ordine costituzionale che radicano la legalità della pena nell’attribuibilità soggettiva dell’aggravante, è la modifica introdotta dal successivo art. 3 della legge richiamata, che ha innovato la dizione dell’art. 118 c.p., nella parte che statuiva la comunicabilità ai correi delle circostanze, anche se non conosciute, sia aggravanti che attenuanti, oggettive e soggettive non inerenti alla persona del colpevole (vedi, sull’interpretazione di tale norma, quello che si è detto a proposito del tentato omicidio di DI BLASI Domenico e SANTACATERINA Umberto a pag. 676 e segg.). Si deve, pertanto, ritenere che sia superata quella giurisprudenza, formatasi sotto la previgente disciplina, secondo cui non rilevava la conoscenza che avesse avuto il correo del quantitativo di sostanza stupefacente trafficata e, che, in conformità al principio prima ricordato del favor rei, vada applicata anche alla fattispecie in esame la più recente normativa, in base alla quale, non essendo stata raggiunta piena prova in ordine alla consapevolezza del CRUPI (o alla sua colpevole ignoranza)  circa la sussistenza dell’aggravante suddetta, questa va esclusa.

Quanto alla posizione di TROVATO Salvatore , è sufficiente rilevare che le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, benché pienamente credibili, non hanno trovato alcun riscontro e non possono, pertanto, ritenersi sufficienti a fondare l’affermazione della responsabilità dell’imputato, in quanto, secondo i criteri di valutazione della prova imposti dal legislatore, sui quali ci si è soffermati nella parte introduttiva della presente sentenza, l’accusa di chi è imputato dello stesso fatto o di un fatto collegato (come nel caso di specie) richiede necessariamente il vaglio dei riscontri esterni.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.