2.3.4.30. Detenzione e porto illegale in luogo pubblico, in concorso con Leo Giuseppe, già deceduto, di una quantità imprecisata di armi da guerra (bazooka) e di armi comuni da sparo, in Messina in epoca prossima all’aprile 1989

Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto sono la base sulla quale è stata formulata dal Pubblico Ministero l’accusa contenuta nel capo “94” della rubrica a carico di LEO Domenico  (1956), PISTONE Giuseppina , VENUTO Giuseppe  e PANTO’ Nunzio , ai quali è stato contestato di avere, in concorso tra loro e con LEO Giuseppe (già deceduto) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e illegalmente portato in luogo pubblico una quantità imprecisata di armi da guerra (bazooka) e di armi comuni da sparo, in Messina, in epoca prossima all’aprile 1989.

Più in particolare, il SANTACATERINA ha dichiarato (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 9-2-1994 e del 4-3-1994) che LEO Giuseppe intratteneva rapporti delinquenziali per traffici di armi e droga con due catanesi, MINNELLA Sergio e BARBERA Angelo, i quali appartenevano al clan dei “cursoti”. Il LEO aveva conosciuto i due nel 1987 nel carcere di Messina “perché BARBERA Angelo era carcerato a Palermo assieme a LEO Giovanni  e li ha fatti conoscere LEO Giovanni  al carcere di Messina”. Egli era ben informato di ciò, poiché in quel periodo era detenuto nella stessa cella di LEO Giuseppe, il quale, grazie ai buoni rapporti instaurati in carcere, acquistò in seguito dai due catanesi numerose armi. Poiché LEO Giuseppe “non poteva muoversi da Messina, […] mandava il fratello [LEO Domenico ] a contattare BARBERA Angelo e MINNELLA Sergio” per i suddetti traffici. In un’occasione queste armi furono trasportate a Messina in auto da VENUTO Giuseppe , PANTO’ Nunzio  e “LEO Domenico  faceva la staffetta”. Su tale punto è stato contestato al collaboratore che nelle dichiarazioni rese agli inquirenti aveva affermato esattamente l’opposto, vale a dire che le armi furono trasportate da Mimmo LEO sulla sua auto e che questi “venne scortato da un servizio di staffetta affidato a VENUTO e PANTO’”. Il SANTACATERINA ha proseguito dicendo che egli vide tali armi, “pistole modificate, 7,65, calibro 9, […] e un bazooka”, a casa di PISTONE Giuseppina , suocera di sua figlia, dove erano state custodite dal LEO, il quale ricompensava la PISTONE per tale servigio dandole la somma di £ 1.000.000 al mese. Il bazooka (il collaboratore non ha saputo specificare se tale arma faceva parte di quelle trasportate a Messina da LEO Domenico , VENUTO Giuseppe  e PANTO’ Nunzio ) avrebbe dovuto servire ad uccidere SPARACIO Luigi  e CAMBRIA Placido, in quanto costoro viaggiavano a bordo di un’autovettura 132 blindata Egli si recò dalla PISTONE insieme al LEO “quando se n’è uscito in licenza dal carcere” (sembra che le parole “se n’è” siano un errore di trascrizione e vadano sostituite con la parola “sono” poiché dal complessivo tenore del racconto del SANTACATERINA può desumersi che, verosimilmente, a quell’epoca il LEO era già libero) e vide tali armi, che erano conservate, tutte ad eccezione del bazooka, in una cassa. Quando egli venne, poi, scarcerato seppe i particolari della vicenda e, in particolare, “il LEO mi ha detto che aveva mandato il fratello a prendere delle pistole da BARBERA e da MINNELLA Sergio”. Al fine di valutare l’attendibilità delle dichiarazioni del SANTACATERINA va sin d’ora rilevato che esse appaiono compatibili con gli esiti degli accertamenti compiuti sui luoghi e tempi di detenzione dei soggetti menzionati dal collaboratore, da cui risulta (vedi attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina acquisita al N. 57 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997) che i detenuti BARBERA Angelo, MINNELLA Sergio e LEO Giuseppe trascorsero periodo di coeva detenzione in detto istituto penitenziario dal 25-5-1987, data d’ingresso del LEO, al 26-6-1987, data della traduzione in altro istituto del MINNELLA; che il BARBERA ed il LEO rimasero codetenuti in detto istituto sino al 24-3-1988; che i tre soggetti suindicati furono rinchiusi nello stesso reparto “camerotti” e che SANTACATERINA Umberto occupava in quel periodo la medesima cella di LEO Giuseppe, la n. 50 del secondo piano camerotti (vedi attestazione acquisita al N. 59 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997).

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria dibattimentale compiuta, le accuse avanzate dal SANTACATERINA nei confronti di LEO Domenico  sono adeguatamente provate e che, pertanto, va affermata la colpevolezza del suddetto imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo “94” della rubrica, mentre esse sono rimaste prive di riscontri con riferimento agli imputati PISTONE Giuseppina , VENUTO Giuseppe  e PANTO’ Nunzio , i quali vanno, di conseguenza, assolti, anche se gli ultimi due solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato suindicato per non aver commesso il fatto.

Vanno, anzitutto richiamate le considerazioni già effettuate quando si è affermato che l’associazione “LEO” era “armata” (vedi pag. 466 e segg.). Si è, invero, rilevato in quella sede che, secondo quanto può desumersi dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, il clan “LEO” non solo disponeva di numerose armi, ma anche manteneva rapporti con potenti gruppi malavitosi di altre città dai quali si approvvigionava delle armi necessarie. Così MANCUSO Giorgio  ha affermato (vedi udienza del 24-6-1996) che il proprio gruppo si forniva di armi in Calabria, mentre “per quanto riguarda Pippo LEO lui si è rifornito anche a Catania”, dove conosceva tale Angelo BARBERA, appartenente al clan dei “cursoti”. VENTURA Salvatore  ha reso dichiarazioni sostanzialmente collimanti con quelle del MANCUSO nella parte relativa alle notizie sui fornitori di LEO Giuseppe, confermando (vedi udienza del 29-5-1996) i contatti illeciti del LEO con soggetti appartenenti al clan dei “cursoti” di Catania, città nella quale “ha fatto dei carichi” ed aggiungendo che uno di tali catanesi fu detenuto a Messina “nel 1987 – 1988, mi sembra che era al secondo piano “camerotti” e c’era un buonissimo rapporto, un’amnicizia fortissima”. Vanno, soprattutto, ricordate le dichiarazioni rese da LEO Giovanni , il quale ha affermato (vedi udienze del 9-7-1996 e del 23-7-1996) di aver conosciuto nel carcere di Palermo Angelo BARBERA, responsabile del clan dei “cursoti” di Gimmy MIANO. Quando questi venne trasferito nel carcere di Messina, intorno all’anno 1987, egli mandò un messaggio al fratello che si trovava pure lì detenuto, affinchè lo accogliesse con i dovuti riguardi. Tra i due nacque, quindi, un’amicizia, in base alla quale LEO Giuseppe, dopo essere stato scarcerato, acquistò da BARBERA Angelo e da MINNELLA Sergio, affiliato al primo, numerose armi (quaranta pistole, alcune con silenziatore, dei fucili ed un bazooka), che avrebbero dovuto servire nella guerra che vi era tra i clan. Le dichiarazioni di LEO Giovanni  appaiono, invero, nella parte sopra esaminata, di peculiare attendibilità, sia perché il collaboratore ebbe parte diretta nei fatti narrati, sia perché le sue parole sono state corroborate dal rinvenimento, da parte di militari del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina, i quali seguirono le indicazioni del LEO, di numerose armi e munizioni, custodite all’interno di due sacchi e sotterrate in un terreno sito nel villaggio Santo Bordonaro (vedi verbale di perquisizione locale e di sequestro datato 22-10-1994, acquisito al n. 80 dei documenti di cui all’ordinnaza del 19-7-1997).

Ulteriori particolari sono stati forniti anche da collaboratori che non appartenevano, come quelli sopra menzionati, al clan “LEO”, ma che furono in condizione di apprendere alcune circostanze rilevanti in ordine a tali fatti. Così MARCHESE Mario  ha affermato (vedi udienza del 24-9-1996) che LEO Giuseppe reperiva le armi “a Catania, da BARBERA Angelo,ucciso, e MINNELLA Sergio”, circostanza che egli apprese in carcere perché “è un discorso che abbiamo fatto pure dentro il carcere, che lui parlava pure […] di droga e so che gli hanno portato pure le armi”. Allo stesso modo, SPARACIO Luigi  ha sostenuto (vedi udienza del 9-10-1996) che LEO Giuseppe ricevette una fornitura di armi, tra le quali anche “armi di grosso calibro, dei fucili, qualche bazooka, mi sembra”, da alcuni catanesi, in particolare da Angelo LA BARBERA (ma il nome corretto è Angelo BARBERA) e Sergio MINNELLA, che “avevano un rapporto di amicizia con LEO Giuseppe”, con il quale “si sono conosciuti qua, nel carcere di Messina”; egli ebbe conferma di ciò nel 1990, “perché poi il DI BLASI, che era intimo amico di LA BARBERA di Catania, si sono incontrati a Catania e DI BLASI rimproverava a LA BARBERA di aver fatto questa fornitura a LEO e che queste armi erano destinate ad essere usate contro di me. […] E perciò poi abbiamo fatto un incontro a Messina e abbiamo discusso e abbiamo chiarito tra me e BARBERA questa situazione”. Vanno, infine, menzionate le dichiarazioni di RIZZO Rosario , anche se appare piuttosto elevato il pericolo che esse si fondino su mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale, ma non per questo si devono ritenere del tutto prive di significato, specie per la parte in cui il collaboratore ha affermato (vedi udienza del 4-6-1996), sulla base di conoscenze direttamente acquisite in carcere, dove anch’egli si trovava ristretto, che LEO Giuseppe era vicino al catanese LA BARBERA Angelo, soprannominato “u’ turcu”, conosciuto da LEO Giovanni  nel carcere di Palermo e successivamente anche da LEO Giuseppe nel carcere di Messina. Il RIZZO ha aggiunto che tra il LEO ed il BARBERA si instaurò “una buona amicizia” e che il BARBERA procurò al LEO delle armi, in particolare “aviunu kalashnikov, diciunu chi aviunu u bazooka”, “perché lui [LEO Giuseppe] con quel bazooka voleva uccidere a SPARACIO e a CAMBRIA ‘ca machina blindata”.

Può, allora, agevolmente concludersi, confrontando le sudette dichiarazioni con quelle di SANTACATERINA Umberto in ordine ai legami, anche di natura illecita, che furono stretti nel carcere di Messina tra LEO Giuseppe e BARBERA Angelo, i quali furono la premessa per la fornitura di diverse armi, alcune delle quali da guerra (come un bazooka) da parte del BARBERA al LEO, che sia stata raggiunta prova sufficiente circa l’esistenza del suddetto traffico di armi, che si realizzò, verosimilmente, nel tempo immediatamente successivo alla scarcerazione del LEO, avvenuta, come risulta dai dati forniti dal D.A.P., il 27-5-1988.

Le dichiarazioni del SANTACATERINA, infatti, oltre a provenire da persona di elevata credibilità, in considerazione dei rapporti molto stretti e di antica data esistenti tra il collaboratore e LEO Giuseppe (vedasi quello che si è detto in proposito quando si è trattato il capo “84” della rubrica a pag. 2221 e segg.), e oltre ad essere perfettamente compatibili con gli accertamenti compiuti in ordine ai luoghi ed ai periodi di detenzione dei soggetti menzionati dal collaboratore, risultano, altresì, univocamente confermate, anche con riferimento a particolari minuti, come la circostanza relativa alla pregressa conoscenza del BARBERA da parte di LEO Giovanni , dalle dichiarazioni di numerosi altri collaboratori, tutte sufficientemente attendibili, tra le quali un particolare rilievo va, comunque, attribuito a quelle di MANCUSO Giorgio , di VENTURA Salvatore  e di LEO Giovanni , in quanto provenienti da soggetti che facevano parte del clan diretto da LEO Giuseppe e che, pertanto,dovevano conoscere abbastanza bene tali vicende.

Diversa questione è, tuttavia, quella relativa all’attendibilità delle dichiarazioni del SANTACATERINA nella parte in cui questi ha accusato gli imputati di avere avuto una qualche parte nel suddetto traffico di armi. A tal proposito va, anzitutto, evidenziato che le parole del collaboratore sono rimaste assolutamente prive di qualsiasi riscontro con riferimento a PISTONE Giuseppina , VENUTO Giuseppe  e PANTO’ Nunzio , la cui posizione va ora brevemente esaminata.

PISTONE Giuseppina  è stata accusata di avere custodito le armi che il LEO aveva acquistato a Catania dal BARBERA, ma tali dichiarazioni sono rimaste totalmente isolate, poiché nessun altro collaboratore ha riferito di aver conosciuto la PISTONE, mentre LEO Giovanni  ha affermato (vedi udienza del 9-7-1996), così contraddicendo il SANTACATERINA, che dette armi furono nascoste nella zona di Bordonaro, nello stesso luogo dove gli organi di polizia trovarono, su sua indicazione, dopo che egli scelse di collaborare con la giustizia, numerose armi e munizioni. In contrasto con le dichiarazioni del SANTACATERINA sono anche le parole di MANCUSO Giorgio , il quale ha affermato (vedi udienza del 24-6-1996) che una partita di armi (senza specificare, però, se si trattasse della armi acquistate da BARBERA Angelo), era custodita da “LEO Vincenzo, cugino di Pippo LEO, che lavorava al cantiere dello stabile dove lo stesso LEO abitava”. La difesa dell’imputato ha, inoltre, evidenziato una circostanza che indebolisce notevolmente la credibilità del collaboratore, insinuando il dubbio che questi abbia formulato le sue accuse nei confronti della PISTONE perché spinto da rancore, in quanto il figlio di questa, COSENZA Letterio  vive da tempo separato dalla moglie, che è la figlia del SANTACATERINA, dopo che questa venne ricoverata, nel 1990, per un ictus cerebrale. La mancanza, allora, di una sufficiente affidabilità delle accuse, l’assenza di un qualsiasi riscontro e la presenza di elementi che sembrano positivamente escludere l’attendibilità su questo punto del racconto del SANTACATERINA impongono, allora, la pronuncia di una sentenza di assoluzione con formula ampia nei confronti di PISTONE Giuseppina  dal reato a lei ascritto al capo “94” della rubrica per non aver commesso il fatto.

PANTO’ Nunzio  e VENUTO Giuseppe  sono stati, a loro volta, accusati di aver trasportato un carico d’armi da Catania a Messina. Le parole del SANTACATERINA appaiono, nei loro riguardi, soggettivamente credibili ed intrinsecamente attendibili, essendo sufficiente rilevare che entrambi gli imputati appartenevano, come si vedrà meglio quando si esaminerà la loro posizione con riferimento al reato associativo, al clan “LEO” ed è, pertanto, del tutto verosimile, secondo quanto sostenuto dal collaboratore, che essi abbiano ricevuto il delicato incarico di corrieri delle armi. LEO Giovanni  ha, invero, riferito (vedi udienza del 9-7-1996), in palese contrasto con le affermazioni del SANTACATERINA, che, di regola, coloro che prelevavano le armi a Catania erano INSANA, “quel ragazzo che è morto, che è stato ucciso in via La Farina” (intendendo evidentemente riferirsi a INSANA Carmelo) e GENTILE Nicola. Le dichiarazioni di LEO Giovanni  fanno sorgere, però, non poche perplessità, che rafforzano l’attendibilità delle dichiarazioni del SANTACATERINA, piuttosto che diminuirla, poiché non si comprende quale legame possa esserci stato tra LEO Giuseppe e INSANA Carmelo, che sembrava vicino al clan “MARCHESE”, e sorge il sospetto che LEO Giovanni  abbia voluto maldestramente scagionare il VENUTO ed il PANTO’ in relazione al fatto che è oggetto di esame. Ciò non può, tuttavia, incidere negativamente sulla posizione dei due imputati ed assorbente risulta, comunque, il rilievo che le accuse del SANTACATERINA risultano totalmente prive di riscontri, in quanto ciò non consente di ritenere sufficientemente provata la responsabilità del VENUTO e del PANTO’, i quali hanno negato gli addebiti (vedi dichiarazioni di VENUTO Giuseppe all’udienza dibattimentale  dell’11-11-1996, nonché dichiarazioni rese da PANTO’ Nunzio al G.I.P. ed al P.M. in data 8-5-1993, i cui verbali sono stati acquisiti all’udienza dell’8-11-1996, non essendosi l’imputato sottoposto all’esame), ostandovi i limiti imposti dal legislatore ai criteri di valutazione della prova quando l’accusa proviene da chi è imputato dello stesso fatto o di un fatto collegato. Alla luce di quanto sopra i due imputati vanno, pertanto, assolti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato loro ascritto al capo “94” della rubrica per non aver commesso il fatto.

Più complesso è, invece, il ruolo che il SANTACATERINA ha attribuito a LEO Domenico  (1956), il quale avrebbe avrebbe assicurato i contatti con i fornitori di armi catanesi, su incarico del fratello Giuseppe che era impossibilitato a recarsi personalmente a Catania, e avrebbe in un’occasione trasportato in auto, insieme al VENUTO ed al PANTO’, le armi da Catania a Messina.

Ritiene questa Corte che le suddette accuse nei confronti di LEO Domenico  siano, alla luce dell’istruttoria compiuta, pienamente attendibili e sufficentemente riscontrate. Non occorre soffermarsi a lungo sulla credibilità soggettiva del SANTACATERINA in ordine a vicende che riguardarono il clan “LEO”, poiché essa discende, come si è detto più volte, dagli stretti rapporti esistenti tra lo stesso SANTACATERINA e LEO Giuseppe (l’imputato LEO Domenico ha ammesso, tra l’altro, all’udienza del 5-7-1996, che il SANTACATERINA accompagnava talvolta il fratello LEO Giuseppe facendogli da autista), in forza dei quali è perfettamente verosimile che il collaboratore abbia ricevuto da quest’ultimo confidenze sull’attività criminosa svolta nell’ambito del clan da lui diretto. Si deve, inoltre, sottolineare, richiamando argomentazioni più volte sviluppate in precedenza con riferimento a casi simili, che l’assoluta originalità delle sue conoscenze, manifestata attraverso la narrazione di una vicenda delittuosa totalmente sconosciuta agli inquirenti, rende estremamente remoto il pericolo che il SANTACATERINA abbia formulato delle accuse, alterando la realtà dei fatti, al fine esclusivo di rispondere alle aspettative di chi lo stava interrogando, perché l’episodio delittuoso in esame, non essendo stato in precedenza oggetto di indagini, non poteva neppure focalizzare uno specifico interesse degli investigatori. E’, altresì, difficile, se non impossibile, che il SANTACATERINA, il quale ha parlato per primo di tali fatti, abbia potuto subire influenze o condizionamenti da altre fonti, mentre non sono state evidenziate ragioni di astio tra il collaboratore e l’imputato, tali da rendere elevato il pericolo di accuse calunniose. Il SANTACATERINA era, poi, soggetto che, pur conoscendo molte vicende della criminalità organizzata messinese, in virtù delle sue numerose relazioni con personaggi che ne furono protagonisti, primi fra tutti LEO Giuseppe e DI BLASI Domenico, non rivestì certamente né all’interno del clan “LEO”, né nel gruppo di DI BLASI Domenico, cui si accostò dopo la morte del LEO, un ruolo tale da poter essere considerato un diretto partecipe delle strategie malavitose dell’uno o dell’altro gruppo e ciò riduce grandemente anche il rischio che le sue accuse rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale. Le dichiarazioni del SANTACATERINA risultano, poi, coerenti e attendibili anche in relazione al loro contenuto. In particolare, va rilevato che effettivamente LEO Giuseppe, dopo essere stato scarcerato il 27-5-1988, fu sottoposto all’obbligo di firma (vedi attestazione della Stazione dei Carabinieri di Bordonaro, almeno con riferimento al periodo successivo al 22-6-1988 – tale documento è stato acquisito al N. 5 dell’ordinanza emessa in data 19-7-1997) e ciò gli impediva, evidentemente, di allontanarsi da Messina per prendere contatti con i fornitori catanesi di armi. E’, allora, del tutto verosimile che egli si sia avvalso della collaborazione del fratello Domenico, che era certamente persona di sua fiducia ed una delle poche alle quali poteva affidare un compito così delicato, specie in considerazione della natura spiccatamente personale del rapporto instaurato tra LEO Giuseppe e BARBERA Angelo. Ciò appare, peraltro, coerente con la personalità dell’imputato, quale è stata delineata da diversi collaboratori di giustizia. PARATORE Vincenzo ha, infatti, affermato che (vedi udienza del 4-2-1996) “LEO Domenico  è un personaggio piuttosto carismatico, molto intelligente”, tramite il quale il fratello Giuseppe “prendeva i contatti con altri gruppi” ed era colui che quando “avevano bisogno di droga oppure di armi, ecco, andavano, non so, a Catania, a Siracusa, diciamo…e quello che trafficava queste cose qua, diciamo, era proprio LEO Domenico ”, come gli venne raccontato intorno al 1988 dal siracusano BOTTARO. Il collaboratore LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha affermato che LEO Domenico  (1956) svolgeva talvolta il ruolo di intermediario tra il fratello Pippo LEO e il gruppo “SPARACIO – CAMBRIA”. MANCUSO Giorgio  (vedi udienza del 24-6-1996) ha sostenuto che LEO Domenico  “aveva i contatti più importanti con le altre città”. MARCHESE Mario  ha riferito (vedi udienza del 2-10-1996) che “a quasi tutti ci risultava che lui [LEO Domenico ] era uno che poteva, diciamo, dire a suo fratello; fai così, fai colìed egli lo valutava “più intelligente del fratello”. SPARACIO Luigi  ha riferito (vedi udienza del 9-10-1996) che LEO Domenico  “secondo me era la mente del gruppo, […] era quello che quando c’erano dei problemi cercava sempre di mettere pace”. Lo stesso fratello LEO Giovanni , il quale ha sostenuto (vedi udienza del 24-7-1996) di non poter affermare che il fratello Domenico fosse un vero e proprio affiliato, ha, comunque, dovuto ammettere che “mio fratello ci favoriva” ed ha esemplificato tale concetto dicendo che questi si interessava per l’avvocato, portava delle lettere, quando il fratello Giuseppe era latitante “gli portava il mangiare”, mentre ha escluso che sia stato direttamente coinvolto in fatti illeciti. Non può, allora, soprendere che LEO Domenico , il quale aveva già svolto il ruolo di intermediario nei rapporti tra il clan “LEO” e gli altri sodalizi criminosi messinesi, tanto da essere unanimemente apprezzato per la sua intelligenza, evidentemente manifestata in occasione di tali contatti, abbia ricevuto l’incarico, in qualche modo analogo, di trattare l’acquisto di armi da gruppi delinquenziali catanesi, per conto del fratello Giuseppe che si trovava impossibilitato a farlo. Va, d’altronde, rilevato che lo stesso imputato (vedi udienza del 13-11-1996), pur protestando la propria innocenza e negando di essersi mai recato a Catania per incarico del fratello Giuseppe, ha ammesso (vedi udienza del 5-7-1996) di avere aiutato il fratello “in qualche favore”, come quello di portare, su suo incarico, delle lettere, delle quali non conosceva, però, il contenuto. Ancora più esplicito è stato, però, il LEO nello scritto datato 9 luglio 1994 e indirizzato al Pubblico Ministero, che è stato acquisito nel corso dell’udienza del 5-7-1996, dove ha testualmente affermato che “è noto che mio fratello Pippo era un capo clan; io, essendo suo fratello, ho dovuto subire le conseguenze delle sue scelte; è accaduto, così, che a poco alla volta, sono rimasto coinvolto nelle sue scelte, facendogli, di volta in volta, dei favori ai quali non mi potevo sottrarre, perché me lo imponeva. Per questo non posso negare di essere considerato suo associato; le mie responsabilità, che ammetto, non vanno oltre tale rapporto”.

Le accuse del SANTACATERINA possiedono, allora, un elevatissimo livello di attendibilità e sono adeguatamente riscontrate non solo da quelle generiche dichiarazioni, cui si è prima fatto cenno, secondo le quali l’imputato manteneva i contatti tra il clan “LEO” e le organizzazioni malavitose di altre città, ma anche dalle più specifiche affermazioni di MANCUSO Giorgio , il quale, nella sua veste di braccio destro di LEO Giuseppe dovette, senza dubbio essere ben informato. Il MANCUSO ha riferito (vedi udienze del 24-6-1996 e del 28-6-1996) che nel 1988, il BARBERA fece avere a LEO Giuseppe, tramite tale SCARAVILLI, delle armi che LEO Domenico  andò a prelevare su incarico del fratello Giuseppe. E’ evidente, invero, l’analogia tra l’episodio riferito dal MANCUSO e quello riferito dal SANTACATERINA. Benché, probabilmente, si tratti di due distinte consegne di armi (LEO Giuseppe, in quest’ultima vicenda si trovava, infatti, ancora detenuto), non può dubitarsi che entrambe si riferiscano al medesimo rapporto intercorrente tra LEO Giuseppe e BARBERA Angelo, avente ad oggetto un traffico di armi, sicché il ruolo rivestito da LEO Domenico  in un fatto non può non riverberarsi anche su quello che lo stesso imputato avrebbe rivestito nell’altro fatto, fornendo le dichiarazioni dei due collaboratori reciproco riscontro alle rispettive accuse. Potrebbe obiettarsi che MANCUSO Giorgio  ha manifestato, con riferimento ad altri fatti delittuosi e, in ispecie, con riferimento alla ricostruzione dell’omicidio di CAVO’ Domenico (vedi pag. 1240 e segg.), in relazione al quale ha mosso gravissimi addebiti all’imputato LEO Domenico , un comportamento processuale equivoco, tale da far sospettare che egli abbia seguito un disegno spregiudicato rivolto ad obnubilare la giustizia ed a sovvertire il piano delle responsabilità. Ciò, tuttavia, mentre impone, ad avviso di questa Corte, di accogliere con molta cautela le accuse del MANCUSO nei confronti di LEO Domenico , non autorizza a elidere tale fonte di prova, che ben può fornire adeguato riscontro ad un’accusa che già presenta un’altissima attendibilità intrinseca e che ha ricevuto generica conferma anche dalle dichiarazioni di altri collaboratori.

Alla luce delle superiori considerazione ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata pienamente provata la partecipazione dell’imputato LEO Domenico  (1956) al fatto delittuoso a lui ascritto al capo “94” della rubrica e va, di conseguenza, affermata la sua responsabilità in ordine a tale reato, con le contestate aggravanti di avere commesso il fatto essendo in più persone ed in luogo ove vi era concorso di persone.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.