2.3.4.31. Acquisto da Saitta Filippo e detenzione di ingenti quantità di eroina, in Messina in epoca prossima all’ottobre 1986
Le dichiarazioni di MARCHESE Mario sono la base sulla quale è stata formulata dal Pubblico Ministero l’accusa contenuta nel capo “125” della rubrica a carico di CANCELLIERE Francesco e AMANTE Giuseppe , ai quali è stato contestato di avere, in con corso tra loro e con BONSIGNORE Pietro (già deceduto), illecitamente acquistato da SAITTA Filippo (già deceduto) e detenuto quantità ingenti di eroina (kg. 0,500), in Messina in epoca prossima all’ottobre 1986.
Più in particolare, il MARCHESE ha dichiarato al dibattimento (vedi udienze del 20-9-1996 e del 2-10-1996) che SAITTA Filippo, che venne successivamente ucciso, era un catanese, soprannominato “u’ spacchiusu”. Egli lo conobbe in carcere, nel periodo del “processone” (vale a dire del processo più volte citato svoltosi davanti al Tribunale di Messina a carico di ANTONUCCIO Aldo ed altre 223 persone, conclusosi in primo grado con sentenza del 3-4-1987) e sapeva che era in buoni rapporti con CAMBRIA Placido. Fu quest’ultimo che mise in contatto il SAITTA con BONSIGNORE Pietro, anche lui personaggio molto vicino al CAMBRIA, che venne successivamente ucciso (come si è visto a pag. e segg., quando si è trattato tale omicidio, la morte del BONSIGNORE avvenne l’8-10-1986). Il BONSIGNORE svolgeva diverse attività illecite e, in particolare si occupava del traffico di droga, che svolse anche nel periodo in cui, immediatamente prima di venire ucciso, si trovava ricoverato in stato di arresto presso l’Ospedale Ortopedico di Ganzirri (I.O.M.I.). Il BONSIGNORE vendeva la droga “insieme a AMANTE Giuseppe e loro la distribuivano…, penso che la distribuivano su tutta Messina”. Dopo la morte del BONSIGNORE egli seppe, più in particolare, che SAITTA Filippo aveva portato al BONSIGNORE, due giorni prima che quest’ultimo venisse ucciso, mezzo chilo di eroina. Il SAITTA, infatti, “è venuto a casa mia, ci siamo incontrati qua, di fronte al carcere, anzi, la prima volta e lui voleva conto perché dice: io gli avevo dato mezzo chilo di droga, così, così - dici – insomma, mica la posso perdere questa droga !; e allora io mi sono interessato a fargliela recuperare questa droga”. Il suo intervento sortì l’effetto sperato. “Sapevo che il BONSIGNORE all’epoca era con AMANTE Giuseppe in combutta che vendevano questa droga qua tutt’e due. Allora io, tramite […] AMANTE, parlando con lui, ci siamo messi d’accordo che lui la teneva…, il BONSIGNORE la faceva tenere da uno nella zona di Ritiro, comunque ha detto: andate lì, la prendete e gliela facciamo arrivare a questo SAITTA; cosa che è avvenuta e gliel’hanno portata sull’autostrada questa droga qua”. Il collaboratore ha, poi, ricordato di essersi recato diverse volte a trovare BONSIGNORE Pietro in ospedale, prima che venisse ucciso, ed un’altra persona che andava a trovarlo “era pure un certo CANCELLIERI Francesco (si tratta, evidentemente, dell’imputato CANCELLIERE Francesco ), un costruttore che era molto vicino a lui". Il CANCELLIERE aveva rapporti illeciti con il BONSIGNORE “poiché faceva fare delle estorsioni, insomma, gli portava lui delle cose per fare estorsioni”. Il CANCELLIERE, infatti, “conosceva dei costruttori, adesso non mi ricordo chi era uno di questi costruttori che lui conosceva, e andava a riferire al BONSIGNORE: vedi, se tu gli fai fare quattro telefonate a questo qua, anonime, puoi prendere questo qua in mano e ti può dare…; gli dava tutte le spie…, diciamo, come basista. […]”. Il CANCELLIERE beneficiava, poi, di parte dei proventi di tali estorsioni e “oltre tutto lui gli teneva tutta la contabilità al BONSIGNORE”. Era tale il legame tra il BONSIGNORE ed il CANCELLIERE che dopo l’omicidio del primo “si doveva ammazzare pure questa persona, questo CANCELLIERE”, ma essendo stato egli arrestato il 19 novembre 1986 “non c’è stato il tempo materiale” perché venisse portato a compimento tale proposito. Il CANCELLIERE era anche interessato ai traffici di droga del BONSIGNORE. E’ successo, infatti, che “il CANCELLIERI è stato chiamato di quando c'è stato il fatto del catanese, di Filippo SAITTA, dici che allora, quando lui ha fatto la cosa con questo scambio di droga c'era pure presente questo CANCELLIERI; e ora non ricordo se lui gli aveva già fatto un assegno o gliel'ho fatto fare dopo io, insomma, per coprire, […] perché poi lui [ SAITTA Filippo] si lamentava, che dice che questa cosa gliel'avevano tagliata, insomma, non era quella che lui gli aveva dato, […] insomma, era stata toccata, era stata tagliata, una cosa di queste, non.., e che doveva ancora corrispondere, non so, ora non mi.., non ricordo, diciamo, con.. So che quello [il CANCELLIERE] gli ha fatto gli assegni che lui poi ha incassato, e li ha fatti il CANCELLIERI, ha corrisposto lui a fare delle.., tramite banca gli ha fatto degli assegni”. Il collaboratore ha, in seguito, precisato di ricordare che SAITTA Filippo si recò a casa sua e gli disse: “fissami un appuntamento con questo CANCELLIERE che mi deve dare.., io ci ho un assegno che lui deve pagare; o doveva fargli.. E ci siamo.., ho dato io l'appuntamento, l'indomani l'hanno portato, non mi ricordo adesso chi è andato a prenderlo e l'hanno portato sotto casa mia e ci siamo messi fuori a parlare io, SAITTA e questo CANCELLIERE. E lui, in base alle cose.., perché io, ripeto, non è che io sapevo le cose che avevano loro in corso prima che morisse questo BONSIGNORE, gli affari che avevano fatti o se era.., so che lui doveva dare un assegno, […] ma ora non posso ricordare o collegare se era per la mancata…, che non era più quella di prima o se avevano affare fatto prima loro di altra droga e lui doveva dare dei soldi; questo non lo posso, non ricordo benissimo”.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria dibattimentale compiuta, le accuse avanzate dal MARCHESE nei confronti di AMANTE Giuseppe e di CANCELLIERE Francesco sono adeguatamente provate e che, pertanto, va affermata la colpevolezza dei due imputati suddetti in ordine al reato loro contestato.
Vanno, anzitutto, richiamati gli elementi di prova già illustrati quando si è trattato l’omicidio di BONSIGNORE Pietro (vedi pag. 1005 e segg.). Si è, infatti, già evidenziato che quest’ultimo nonostante la giovane età, era un personaggio che aveva assunto una posizione di rilievo all’interno del clan “COSTA”, dove era cresciuto all’ombra di CAMBRIA Placido, del quale curava gli interessi illeciti, specie nel traffico di stupefacenti. Le modalità del suo omicidio, di chiaro stampo mafioso, lasciano, d’altronde, pochi dubbi in ordine all’organico inserimento del BONSIGNORE negli ambienti della criminalità organizzata messinese e, peraltro, all’epoca della morte, egli si trovava agli arresti ospedalieri, imputato del reato di cui all’art. 416 bis c.p. per aver fatto parte del clan “COSTA”, procedimento poi conclusosi nei suoi confronti con dichiarazione di non doversi procedere per morte del reo (vedi sentenza in atti emessa dal Tribunale di Messina il 3 aprile 1987, all’esito del dibattimento di primo grado del processo cosiddetto “dei 290”). Pressoché tutti i collaboratori hanno, poi, riferito, come si è visto, che il BONSIGNORE era vicino a CAMBRIA Placido, era un suo “fedelissimo”, un suo “figlioccio” e ne curava gli interessi illeciti. Tra questi traffici illeciti particolare rilievo avevano, senza dubbio, quelli connessi allo smercio di sostanze stupefacenti, come vi è ampia prova nel processo, fornita dalle dichiarazioni precise e convergenti di numerosi collaboratori di giustizia e da ulteriori significativi elementi di riscontro alle stesse. PARATORE Vincenzo ha, infatti, dichiarato (vedi udienza del 16-1-1996) che BONSIGNORE Pietro e CAMBRIA Placido avevano acquistato una partita di eroina, della quale si appropriò, dopo la morte del primo, CENTORRINO Salvatore , circostanza quest’ultima ricordata anche da SPARACIO Luigi , ed ha, in seguito specificato (vedi udienza del 1-4-1996) che i fornitori di droga del BONSIGNORE erano dei catanesi, i fratelli LEOCATA e SAITTA Filippo inteso “u’ spacchiusu” (anche se il collaboratore ha mostrato di non sapere se quest’ultimo fosse la stessa persona o persona diversa da quel SAITTA Nuccio, inteso pure lui “u’ spacchiusu”, da lui conosciuto in carcere e nominato nella lettera trasmessa dal collaboratore al CAMBRIA poco prima che questi venisse ucciso, la quale fu rinvenuta dagli inquirenti nelle tasche del cappotto della SPASARO – su tale lettera vedi quello che si è detto più ampiamente quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” in generale a pag. e segg., nonché l’omicidio di CAMBRIA Placido a pag. 1528 e segg.). LA TORRE Guido ha, più genericamente, riferito (vedi udienza del 30-4-1996) che il BONSIGNORE “si era messo in proprio per vendere la droga” e aveva “saltato” Mario MARCHESE. Soprattutto vanno ricordate le dichiarazioni di COSTA Gaetano , e quelle di SPARACIO Luigi . Il COSTA ha analogamente affermato (vedi udienza del 24-7-1996) che BONSIGNORE Pietro era responsabile all’interno del gruppo, insieme a CAMBRIA Placido, dello smercio di sostanze stupefacenti ed ha precisato, in piena conformità con quanto sostenuto dal MARCHESE, che uno dei suoi fornitori di sostanze stupefacenti era proprio SAITTA Filippo, tanto che poco tempo prima di morire aveva ricevuto da tale catanese, il SAITTA, mezzo chilo di eroina che poi consegnò a DE DOMENICO Antonino, il quale l’avrebbe “saltata” o l’avrebbe tagliata male e poi restituita. Le dichiarazioni del collaboratore su tale fatto, che fu, secondo il COSTA, uno dei moventi dell’omicidio del BONSIGNORE, il quale sarebbe stato ucciso per nascondere il suddetto inganno, hanno trovato, invero, una qualche corrispondenza nelle dichiarazioni del MARCHESE, il quale ha pure, significativamente, fatto riferimento alla circostanza che la droga del SAITTA venne tagliata prima di essere restituita al fornitore catanese, e ciò comprova che il COSTA acquisì notizie piuttosto dettagliate sull’intera la vicenda. SPARACIO Luigi ha, a sua volta, affermato (vedi udienza del 9-10-1996) che BONSIGNORE Pietro “spacciava droga” ed era legato a CAMBRIA Placido. Il collaboratore ha aggiunto che “lui è stato rifornito sia da palermitani e sia da catanesi, […] prima ha avuto una fornitura di SAITTA, che erano detenuti qua a Messina, e poi un’altra fornitura gli avevano fatto i fratelli LEOCATA di Catania”. Lo SPARACIO ha, infine, dichiarato, con affermazione che assume rilievo anche per l’individuazione delle responsabilità individuali e l’accertamento della fondatezza dell’accusa nei confronti dei due imputati, che in tale traffico di droga il BONSIGNORE operava insieme a “CENTORRINO Salvatore , AMANTE Giuseppe , diciamo con loro, PATTI Antonino, che era fuori con questi qua”. Va osservato che le parole dello SPARACIO hanno trovato chiara conferma documentale con specifico riferimento all’esistenza di rapporti verosimilmente illeciti tra BONSIGNORE Pietro e PATTI Antonino, in una lettera sequestrata nell’abitazione di DE DOMENICO Giuseppe , al momento dell’arresto di quest’ultimo, avvenuto il 19 novembre 1986, che trovasi ora acquisita in copia agli atti del fascicolo del dibattimento (vedi documento N. 35 di cui all’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 507 in data 19-7-1997). Tale lettera, contenuta in una busta gialla chiusa, era stata inviata dal BONSIGNORE, che si trovava ancora in carcere, al PATTI, che era, invece, in libertà. L’identità del mittente e del destinatario è, invero, facilmente desumibile da una semplice lettura di tale documento ed è sufficiente rinviare in proposito a quello che si è detto più ampiamente quando si è trattato l’omicidio di BONSIGNORE Pietro. Orbene, la lettera menzionata attesta non solo l’esistenza di un rapporto di stretta amicizia tra il BONSIGNORE e PATTI Antonino, che si scambiano frasi affettuose, ma anche che quest'ultimo era dedito a traffici illeciti, come appare evidente dalle esortazioni del BONSIGNORE ad apprezzare la libertà e ad usare la massima cautela in relazione a un “articolo” che il PATTI stava “trattando bene” insieme a “F.”, evitando l’uso del telefono, perché “il nemico è sempre in agguato”. Può, inoltre, agevolmente argomentarsi che in tali traffici illeciti doveva essere direttamente interessato anche il BONSIGNORE, sia perché questi ha mostrato di esserne bene informato, quale poteva essere solo in quanto pienamente coinvolto in tale attività, sia perché altrimenti risulterebbe difficilmente giustificabile la circostanza che il BONSIGNORE abbia sentito la pressante necessità di far pervenire segretamente tale lettera al PATTI, mentre egli si trovava in carcere, al di fuori dei normali canali di comunicazione dei detenuti con l’esterno, e solo pochissimo tempo prima della concessione degli arresti ospedalieri, avvenuta con provvedimento del 31 luglio 1986. Va, peraltro, osservato che dal contenuto di tale lettera emerge un elemento di sospetto, se non propriamente indiziario, a carico di CANCELLIERE Francesco , poiché il nome di battesimo e l’età di quest’ultimo appaiono compatibili con quelli di un soggetto indicato ermeticamente dal BONSIGNORE con il nome di “Franco” e con l’appellativo di “30 enne” (l’imputato aveva all’epoca 38 anni ed era, comunque, molto più grande d’età tanto del BONSIGNORE che del PATTI). Le dichiarazioni sopra brevemente riassunte, che si sovrappongono e completano reciprocamente, provenienti tutte da soggetti sufficientemente attendibili, in quanto appartenenti, anche con ruoli di vertice, al medesimo sodalizio criminoso del quale faceva parte il BONSIGNORE, trovano, poi, piena conferma nei risultati dell’attività di indagine compiuta dagli organi inquirenti poco prima che il BONSIGNORE morisse e sulla quale hanno riferito al dibattimento, all’udienza del 14-7-1995, il colonnello ANTOLINI Giovanni, il colonnello BARONE Giuseppe ed il maresciallo MORABITO Giuseppe, i quali hanno tutti ricordato il contenuto di alcune telefonate effettuate dal BONSIGNORE attraverso un’utenza sita nell’ospedale “Ortopedico” e sottoposta a intercettazione, nelle quali veniva utilizzato un linguaggio cifrato, volto sicuramente a nascondere un traffico illecito, e dalle quali risultava l’esistenza di contatti tra l’ucciso ed i fratelli LEOCATA di Catania. Lo svolgimento da parte di BONSIGNORE Pietro di attività illecite riguardanti il traffico di stupefacenti è stata, infine, palesemente evidenziata dal ritrovamento, cui si è in precedenza accennato, in una tasca della vestaglia indossata dal BONSIGNORE al momento dell’uccisione, di una bustina contenente un modesto, anche se non irrilevante, quantitativo di cocaina (vi è in atti relazione di perizia chimica - tossicologica sulla sostanza rinvenuta in una tasca della vestaglia del BONSIGNORE e rivelatasi essere grammi 1,300 di cocaina pura al 39,71 %, con la quale potevano essere mediamente preparate almeno 26 dosi singole iniettabili ovvero da 5 a 20 dosi singole da impiegare per via intranasale - vedi relazione contenuta nel fascicolo n. 161). Non può, pertanto, dubitarsi che il BONSIGNORE trafficasse droga e che uno dei suoi fornitori fosse quel SAITTA Filippo cui hanno fatto riferimento il MARCHESE, il PARATORE, il COSTA e lo SPARACIO.
Occorre, ora, verificare se le dichiarazioni del MARCHESE sono attendibili e sufficientemente riscontrate anche nella parte in cui il collaboratore ha sostenuto che AMANTE Giuseppe e CANCELLIERE Francesco collaboravano il BONSIGNORE nel suddetto traffico di sostanze stupefacenti.
Ritiene questa Corte che le dichiarazioni del collaboratore a carico dei due imputati sono complessivamente attendibili. Bisogna, in primo luogo, osservare che il MARCHESE ha narrato, in modo sufficientemente circostanziato, fatti ai quali egli partecipò direttamente. Secondo il suo racconto, ebbe, infatti, conferma del coinvolgimento dell’AMANTE e del CANCELLIERE negli affari illeciti del BONSIGNORE in occasione dell’intervento che egli effettuò, su sollecitazione di SAITTA Filippo, al fine di far recuperare a quest’ultimo la sostanza stupefacente che aveva venduto al BONSIGNORE prima della sua morte. Va, d’altronde, rilevato che la partecipazione del MARCHESE al fatto è pienamente verosimile, poiché il collaboratore era, a quel tempo, come si è visto quando si è effettuato un breve excursus storico delle vicende della criminalità organizzata messinese (vedi pag. e segg.), il responsabile esterno della famiglia “COSTA”, al cui interno era rapidamente divenuto, dopo le scarcerazioni del luglio 1986 e, soprattutto, dopo la morte di BONSIGNORE Pietro, il personaggio più autorevole. Il suo racconto è, inoltre, adeguatamente dettagliato, nonostante i molti anni trascorsi dai fatti che giustificano senza dubbio alcuni vuoti di memoria su circostanze di scarso rilievo. Si deve, inoltre, sottolineare, richiamando argomentazioni più volte sviluppate in precedenza con riferimento a casi simili, che l’assoluta originalità delle sue conoscenze, manifestata attraverso la narrazione di una vicenda delittuosa totalmente sconosciuta agli inquirenti, rende estremamente remoto il pericolo che il MARCHESE abbia formulato delle accuse, alterando la realtà dei fatti, al fine esclusivo di rispondere alle aspettative di chi lo stava interrogando, perché l’episodio delittuoso in esame, non essendo stato in precedenza oggetto di indagini, non poteva neppure focalizzare uno specifico interesse degli investigatori. Il MARCHESE fu, peraltro, un protagonista di primo piano della criminalità organizzata messinese ed in tale sua veste acquisì conoscenze estremamente accurate in ordine ad una lunghissima serie di fatti delittuosi, anche di gravità molto maggiore rispetto a quello in esame, sicché deve escludersi che le sue dichiarazioni possano essere motivate dall’intento di accreditarsi falsamente presso gli organi di indagine quale portatore di notizie su fatti delittuosi mai verificatisi o conosciuti solo superficialmente. E’, altresì, difficile, se non impossibile, che il MARCHESE, il quale ha parlato per primo di tale delitto, abbia potuto subire influenze o condizionamenti da altre fonti, mentre non sono state evidenziate attuali ragioni di astio tra il collaboratore e gli imputati, tali da rendere elevato il pericolo di accuse calunniose. Sono, invero, emersi, per ammissione dello stesso MARCHESE, solo dei contrasti risalenti a moltissimi anni addietro e certamente ormai venuti meno, come dimostra il fatto che il MARCHESE, pur continuando ad essere uno dei capi della criminalità organizzata messinese, non cercò più di mettere in atto propositi criminosi contro i due imputati. Estremamente ridotto è anche il rischio che le accuse del MARCHESE nei confronti dell’AMANTE e del CANCELLIERE rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale, essendo sufficiente rilevare che entrambi gli imputati non risultano attualmente inseriti in organizzazioni criminose e non sono neppure imputati nel presente procedimento di aver fatto parte di uno dei sodalizi criminosi sorti dopo la dissoluzione della famiglia “COSTA”, sicché non vi è alcun concreto elemento per poter sospettare un qualche interesse del MARCHESE ad accusarli falsamente in relazione ad eventuali legami dei due imputati con l’attuale mondo criminale. Le dichiarazioni del MARCHESE risultano, poi, coerenti con la personalità tanto di AMANTE Giuseppe che di CANCELLIERE Francesco ed adeguatamente riscontrate.
AMANTE Giuseppe , già condannato con sentenza della Corte di assise di Appello di Messina del 28-11-1985 per avere, fino alla data del 27 luglio 1979, fatto parte di un’associazione per delinquere, capeggiata da CAVO’ Domenico e ZAGARELLA Melchiorre, poi confluita nella famiglia “COSTA”, (mentre è stato assolto nel cosiddetto processo “dei 290”) era, infatti, persona molto vicina, al pari di BONSIGNORE Pietro, a CAMBRIA Placido. Ciò si desume facilmente non solo dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, quali quelle di MARCHESE Mario , sulle quali ci si è già soffermati; di SPARACIO Luigi , il quale ha indicato l’imputato tra i soggetti che operavano insieme al BONSIGNORE nel traffico di droga realizzato da quest’ultimo in collegamento con il CAMBRIA; di PARATORE Vincenzo, il quale ha dichiarato (vedi udienza del 10-4-1996) che AMANTE Giuseppe fu oggetto di un attentato (avvenuto, come si è visto, il 23 ottobre 1986, pochissimo tempo dopo l’omicidio del BONSIGNORE e l’episodio delittuoso in esame) perché “ha avuto l’ignoranza di manifestare l’amore per CAMBRIA Placido e per BONSIGNORE Pietro”; ma anche dalle stesse ammissioni dell’imputato, il quale, sentito al dibattimento all’udienza dell’1-10-1997, ha, come si è visto nella parte storica della presente sentenza introduttiva alla trattazione dei singoli delitti, lucidamente ricostruito non solo lo svolgimento dell’attentato del quale egli rimase vittima, ma anche il presumibile movente dell’atto delittuoso, che sarebbe riconducibile alla volontà di MARCHESE Mario , il quale gli avrebbe fatto sparare solo perché lo riteneva uomo vicino a CAMBRIA Placido e lo attirò in una trappola con l’aiuto di DE DOMENICO Antonino e del fratello dello stesso MARCHESE Mario . Lo stesso AMANTE Giuseppe ha, inoltre, ammesso di aver conosciuto bene sia PARATORE Vincenzo, altro uomo molto vicino al CAMBRIA, con il quale divise la cella in carcere, sia CAMBRIA Placido, tanto da aver ricevuto da quest’ultimo confidenze sull’omicidio del BONSIGNORE. Le accuse del MARCHESE non possono, allora, sorprendere e appaiono, anzi, omogenee con le altre risultanze istruttorie, poiché è del tutto verosimile che BONSIGNORE Pietro, nel realizzare un ampio traffico di sostanze stupefacenti nella città di Messina si sia circondato di soggetti che si trovavano a quel tempo in libertà e che appartenevano come lui, all’interno della famiglia “COSTA”, a quell’articolazione che faceva capo a CAMBRIA Placido. Le dichiarazioni del MARCHESE collimano, poi, con specifico riferimento all’episodio delittuoso in esame, con quelle di SPARACIO Luigi , poco sopra menzionate, e con quelle di PARATORE Vincenzo. Questi ha, invero, affermato (vedi udienze del 1-4-1996 e del 10-4-1996) di essersi recato nel 1986, mentre egli si trovava latitante, a casa di AMANTE Giuseppe sulla via Palermo alta, “in una casa …[…] non so se è di sua sorella, di sua madre, perché lui abita in un posto, mentre quest’altra casa è in un altro. […] Io ho dormito lì, diciamo, per un po’ di tempo” e in tale occasione “AMANTE Giuseppe mi raccontava di questo traffico di droga”, vale a dire che egli “comprava la droga da ddu “spacchiusu””, soprannome del SAITTA e che in tale affare “AMANTE si era messo con BONSIGNORE Pietro d’accordo”. Le dichiarazioni del PARATORE appaiono sufficientemente attendibili, benché AMANTE Giuseppe abbia (vedi udienza dell’11-10-1997) escluso di avere mai ospitato il PARATORE, mentre che questi era latitante, in una casa di via Palermo, che egli non possedette mai. In verità, le dichiarazioni di AMANTE Giuseppe , mentre in parte contengono importanti ammissioni in ordine alla sua conoscenza di personaggi malavitosi quali PARATORE Vincenzo e CAMBRIA Placido, sono risultate, in parte, ampiamente contraddette da altre acquisizioni dibattimentali, alla luce delle quali sembra confermata, piuttosto che esclusa, la circostanza che tra AMANTE Giuseppe e PARATORE Vincenzo possa esservi stata, nonostante la latitanza di quest’ultimo, una comunicazione avente ad oggetto i fatti delittuosi in esame. La falsità delle dichiarazioni dell’imputato vale, anzi, a rafforzare l’attendibilità delle affermazioni del PARATORE, poiché risulta sintomatica della incapacità di opporsi con più convincenti argomenti alle accuse contro di lui formulate. Non risponde, infatti, al vero la circostanza che AMANTE Giuseppe non abbia mai avuto la disponibilità di un alloggio in via Palermo (quello nel quale il PARATORE sarebbe stato ospitato), poiché il coimputato CANCELLIERE Francesco , all’udienza del 13-10-1997, ha affermato, con dichiarazione sulla cui veridicità non possono sussistere dubbi, essendo stata resa spontaneamente e quasi casualmente da persona che non aveva alcun interesse a rafforzare l’attendibilità del PARATORE (fonte di accusa, come si vedrà, anche nei suoi confronti), che la madre dell’AMANTE comprò un monolocale in via Palermo, in un fabbricato dove il CANCELLIERE aveva diretto i lavori e nel quale andò ad abitare la sorella di AMANTE Giuseppe , in perfetta concordanza con quando dichiarato dal PARATORE, il quale non avrebbe potuto conoscere, neppure genericamente, tali particolari se non in virtù di un rapporto molto stretto con il predetto imputato. Va, infine, osservato che AMANTE Giuseppe ha negato di avere mai conosciuto il coimputato CANCELLIERE Francesco ed anche tale sua affermazione, rivelatasi falsa alla luce delle dichiarazioni del CANCELLIERE, il quale ha ammesso di averlo conosciuto in occasione del trasloco della propria sorella nel monolocale sopra menzionato, finisce con il divenire un ulteriore elemento indiziario a suo carico.
Le concordanti accuse di MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi e PARATORE Vincenzo, unite agli ulteriori elementi di riscontro sopra evidenziati con riferimento alla personalità dell’imputato ed alla sua collocazione criminale all’epoca dei fatti, in una considerazione unitaria nella quale assumono rilievo, quali elementi indiziari, anche le parziali ammissioni o le palesi falsità nelle quali è incorso l’imputato nel corso del suo esame, non possono, pertanto, ad avviso di questa Corte, lasciare dubbi in ordine alla colpevolezza di AMANTE Giuseppe e va, di conseguenza, affermata la sua responsabilità per il reato a lui contestato al capo “125” della rubrica.
CANCELLIERE Francesco , sentito all’udienza dibattimentale del 13-10-1997, ha negato gli addebiti a suo carico, affermando di non aver mai trafficato droga e di aver sempre lavorato nel settore delle costruzioni edili. Ha, quindi, sottolineato di non aver mai avuto problemi con la giustizia salvo che a seguito del fallimento del suocero, CANTARELLA Orazio, titolare di una nota impresa edile: egli fu, infatti, coinvolto in detto fallimento (è stata acquisita la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Messina il 22-4-1978 e tale documento trovasi inserito nella cartella degli atti entrati a far parte del fascicolo del dibattimento dopo il 19-7-1997) e fu arrestato per bancarotta fraudolenta, rimanendo in carcere quaranta giorni, ma venendo alla fine assolto. L’imputato ha, poi dichiarato di aver conosciuto BONSIGNORE Pietro, mentre si trovava nella propria residenza estiva a Rometta. Questi gli apparve “come un ragazzo per bene, pulito tranquillo, che si presentò sotto altro nome”. Ha aggiunto che “non potevo pensare che questo tale, ora non mi ricordo come si faceva chiamare in quel momento, […] potesse essere un latitante. […] Frequentava la spiaggia, […] e si presentava come uno studente universitario. […] Poi, quando fu arrestato il BONSIGNORE, in effetti era nata, le dico obiettivamente, una certa simpatia, una certa cosa, e ho saputo che lui fu ricoverato all’Ortopedico – questo lo sapevo tramite il padre, perché era nato un certo rapporto, lo dico in tuta sincerità, di conoscenza, di cosa, tramite un altro bambino – e poi è successo questo fatto (intendendo, evidentemente, riferirsi all’uccisione del BONSIGNORE all’interno dell’ospedale)”.
Tali affermazioni sono, in verità, poco convincenti, poiché l’imputato non ha spiegato adeguatamente per quale motivo abbia continuato a coltivare un’amicizia, anche piuttosto stretta, con un soggetto che aveva tradito la sua fiducia presentandoglisi sotto falso nome ed esponendolo al rischio di veder compromessa la sua reputazione a seguito di rapporti con pregiudicati. Va, peraltro, osservato che l’imputato ha ammesso circostanze che erano già note agli inquirenti e sulle quali ogni negazione sarebbe stata velleitaria ma non ha dato piena contezza della natura dei rapporti esistenti con il BONSIGNORE, la cui intensità non si giustifica certamente con un semplice rapporto di amicizia. E’ stato, infatti, rilevato, quando si è trattato l’omicidio del BONSIGNORE, che il CANCELLIERE non si limitò a visitare saltuariamente in ospedale il BONSIGNORE, le cui patologie, peraltro, non potevano destare alcuna preoccupazione e non richiedevano particolare assistenza, ma lo incontrò più volte, anche dopo essere stato appositamente convocato dal BONSIGNORE. Il teste MORABITO Giuseppe, maresciallo dei Carabinieri di Messina che partecipò alle indagini sul fatto di sangue sopra citato, ha, in proposito, riferito (vedi udienza del 14-7-1995) che l’ucciso chiamava spesso per telefono CANCELLIERE Francesco affinché lo raggiungesse in ospedale per parlargli e fu accertato, attraverso dei servizi di avvistamento all’esterno dell’ospedale, che effettivamente poi il CANCELLIERE vi si recava a fargli visita. Tale circostanza è stata, poi, confermata dalla deposizione del teste VITALE Claudio (vedi udienza del 14-7-1995) che all’epoca dell’attentato mortale al BONSIGNORE lavorava come centralinista presso l’ospedale “Ortopedico” di Ganzirri e che ha ricordato le numerose visite che il BONSIGNORE riceveva in ospedale da CANCELLIERE Francesco , chiamato dal teste “Franco”. Sembra, allora, che i rapporti tra il BONSIGNORE ed il CANCELLIERE non si limitassero a quelli riferiti dall’imputato ed è verosimile che sconfinassero nell’illecito. Tale ipotesi, che può ragionevolmente formularsi sulla base degli elementi sopra evidenziati, trova conforto in altre risultanze istruttorie dalle quali emerge l’esistenza di equivoci rapporti del CANCELLIERE non solo con BONSIGNORE Pietro, ma, più in generale, con il mondo della criminalità organizzata messinese, al cui interno si sarebbe sviluppato anche il traffico di stupefacenti del quale è accusato nel presente processo. Va, anzitutto, ricordato un singolare episodio narrato dal colonnello dei Carabinieri ANTOLINI Giovanni (escusso all’udienza del 14-7-1995), avvenuto qualche giorno dopo l’omicidio del BONSIGNORE. Successe, infatti, che, per circostanze non del tutto chiarite, i militari dell’Arma insieme ai Vigili del Fuoco perquisirono un appartamento adibito ad ufficio di proprietà della signora RAFFA Antonella, nata a Messina il 12-6-1953, indicata quale “convivente” di CANCELLIERE Francesco , dove rinvennero (vedi verbale di sequestro di documenti, datato 16-10-1986, che trovasi inserito nel fascicolo N. 161 relativo all’omicidio del BONSIGNORE) una copia del quotidiano “La Gazzetta del Sud” datata 10-10-1986 ove, in prima pagina, evidenziato con inchiostro rosso, si legge l’articolo del duplice omicidio BONSIGNORE - SPINA, nonché, in quarta pagina, l’omicidio di BILARDO Giovanni; un’agendina di pertinenza di CANCELLIERE Francesco ; un foglio di carta uso bollo a firma di D’URSO Anna e diretto a SPARACIO Luigi ; parte di una missiva ove si legge: Messina 8 ottobre 1986, Antonella e Franco, Auguri, etc.. Sono stati chiesti al CANCELLIERE, nel corso del dibattimento, dei chiarimenti sul materiale sequestrato e questi ha affermato che la perquisizione fu effettuata in un appartamento sito in via Pippo ROMEO, adibito ad ufficio della CAMI Costruzioni, ditta della quale lo stesso CANCELLIERE era responsabile della direzione tecnica e la moglie di quest’ultimo era amministratrice. Nulla ha saputo dire, però, l’imputato circa il foglio di carta diretto a SPARACIO Luigi , né in ordine agli articoli di giornale evidenziati con inchiostro rosso, relativi alla morte di BONSIGNORE Pietro ed alla morte di BILARDO Giovanni, asserendo solamente “io ce l’ho come vizio...c’è chiddu che ha ‘u viziu di fare, di piegare la carta, io ho la penna”. Anche in tal caso le giustificazioni fornite dal CANCELLIERE sono del tutto insoddisfacenti, mentre va sottolineato che esse, comunque, costituiscono implicita ammissione della riferibilità all’imputato del materiale sequestrato. L’evidenziazione di alcuni articoli di giornale contenenti notizie su due gravi episodi delittuosi avvenuti qualche giorno prima nella città di Messina, uno dei quali relativo proprio all’omicidio del BONSIGNORE, appare, invero, sintomatica di un particolare interesse alle vicende della criminalità organizzata messinese che è indizio, a sua volta, di un diretto coinvolgimento dell’imputato in tali vicende. Un ulteriore elemento indiziario, di ancor più pregnante significato, dal quale pure può desumersi l’esistenza di siffatte cointeressenze è, poi, costituito dal rinvenimento nell’appartamento suindicato di un foglio di carta uso bollo in bianco ma con la firma di D’URSO Anna e diretto a SPARACIO Luigi , poiché attesta sicuri collegamenti con SPARACIO Luigi , noto esponente della malavita locale, a quel tempo detenuto, il quale avrebbe potuto, verosimilmente, utilizzare quel documento, dopo avere opportunamente compilato le parti lasciate in bianco, per il perseguimento di scopi illeciti, ad esempio nel settore dell’usura. Un ulteriore e decisivo dato istruttorio che contrasta chiaramente, ad avviso di questa Corte, con la difesa dell’imputato, il quale ha, viceversa, sostenuto con vigore la propria totale estraneità agli ambienti della criminalità organizzata, è, infine, costituito dalla deposizione del maresciallo BALICE Angelo, escusso all’udienza del 20-11-1995, il quale ha riferito il contenuto di una relazione di servizio riguardante un controllo effettuato in via Boner, all’altezza dell'abitazione dello SPARACIO, in data 12-3-1987, nel corso del quale si accertò che SPARACIO Luigi si trovava insieme a CANCELLIERE Francesco a bordo di un’autovettura posteggiata. Si tratta di una circostanza particolarmente significativa, poiché addirittura successiva rispetto alla morte di BONSIGNORE Pietro, che attesta l’esistenza di rapporti tra l’imputato e SPARACIO Luigi , sintomatici della presumibile esistenza di comuni interessi illeciti, specie se si considera che tale incontro avvenne solo pochi giorni dopo l’uccisione di CAVO’ Domenico, quando stava per realizzarsi o si era appena realizzata l’alleanza tra SPARACIO Luigi e CAMBRIA Placido, in un periodo nel quale lo SPARACIO era particolarmente guardingo e diffidente (vedi dichiarazione del maresciallo SCIBILIA Giuseppe all’udienza del 4-12-1995, il quale ha ricordato che SPARACIO Luigi , temendo per la propria vita, si era rinserrato in casa, in attesa che si delineassero meglio le situazioni di forza).
I superiori elementi già valgono, ad avviso di questa Corte, a fornire adeguato riscontro alle accuse, di elevatissima attendibilità intrinseca, mosse dal MARCHESE nei confronti dell’imputato. Non risulta, d’altronde, convincente l’obiezione avanzata dalla difesa dell’imputato, secondo cui le dichiarazioni del collaboratore sarebbero poco verosimili, in particolare nella parte in cui il MARCHESE ha sostenuto che il pagamento di partite di droga si sarebbe realizzato mediante il rilascio assegni, poiché, ad avviso di questa Corte, non può certo escludersi che venisse adottata una simile forma di pagamento, anche in considerazione delle somme di denaro particolarmente elevate necessarie per effettuare transazioni commerciali relative a quantità elevate di sostanza stupefacente. Altrettanto poco convincente è l’ulteriore obiezione fondata sul rilievo che il CANCELLIERE, essendo fallito e non avendo avuto un provvedimento riabilitativo (è stata acquisita attestazione, datata 18-10-1997, della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Messina da cui risulta che non vi è stato alcun provvedimento riabilitativo in favore del CANCELLIERE – tale documento trovasi inserito nella cartella degli atti entrati a far parte del fascicolo del dibattimento dopo il 19-7-1997) non avrebbe potuto, così come affermato dal MARCHESE, firmare in favore del SAITTA degli assegni, poiché l’esperienza insegna quanto siano frequenti i casi nei quali soggetti sprovvisti di conti correnti bancari utilizzino dei conti intestati ad altre persone o a società, firmando i relativi assegni.
Le accuse del MARCHESE hanno ricevuto, comunque, ulteriore e definitiva conferma dalle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, che ne forniscono indubitabile riscontro. PARATORE Vincenzo ha, invero, affermato (vedi udienza del 1-4-1996) che il CANCELLIERE era coinvolto nei traffici illeciti del BONSIGNORE e dell’AMANTE in materia di stupefacenti “perché era, diciamo, colui che in qualche modo li aiutava, non so, a pagare la droga con assegni, liquidi, oppure, diciamo, anche gliela teneva nascosta”. Tali dichiarazioni, ancorché stringate, appaiono sufficientemente attendibili, essendo sufficiente richiamare quello che si è detto in precedenza con riferimento alla posizione di AMANTE Giuseppe , dove si è evidenziato che il racconto del collaboratore in ordine alle circostanze nelle quali avrebbe appreso i fatti relativi all’episodio delittuoso in esame sono del tutto verosimili, mentre non sono emersi elementi in base ai quali poter ritenere particolarmente elevato il pericolo di accuse calunniose.
Alla luce di quanto sopra vi è piena prova, ad avviso di questa Corte, della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato al CANCELLIERE al capo “125” della rubrica, dovendosi solo sottolineare che la prova del dolo discende non solo dalle stesse modalità della specifica condotta che il MARCHESE ha attribuito all’imputato, poiché non è pensabile che questi abbia corrisposto un’elevata soma di denaro senza neppure sapere quale fosse la sua destinazione e quale fosse la ragione di tale pagamento, ma anche dal tipo di coinvolgimento del CANCELLIERE negli affari illeciti del BONSIGNORE, che, sulla base delle considerazioni sopra effettuate, dovette riguardare la stessa gestione di tali traffici e non si limitò al pagamento di una singola partita di droga.
Ritiene questa Corte che sia stata,
altresì, raggiunta per entrambi gli imputati la prova dell’aggravante
contestata di cui all’art. 74 comma 2 legge n. 695/1975, in quanto il fatto
commesso riguardava quantità ingenti di sostanze stupefacenti. Sul concetto di
“quantità ingenti” ci si è, invero, ampiamente soffermati, anche se con
riferimento all’analoga fattispecie prevista nell’art. 80 D.P.R. 309/90 e
non con specifico riferimento all’aggravante contemplata nella normativa
previgente (che è, però, applicabile nel caso di specie, in virtù del
principio del favor rei che regola, ai sensi dell’art. 2 c.p., il fenomeno di
successione di leggi nel tempo), quando si è trattato il reato di cui al capo
“19”, cui si rinvia per i necessari approfondimenti. Orbene, alla luce dei
principi enucleati dalla Suprema Corte, sussistono certamente tutti i requisiti
richiesti dalla norma perché l’aggravante in esame resti integrata, poiché
il traffico del quale si resero responsabili l’AMANTE ed il CANCELLIERE ebbe
ad oggetto una notevole quantità, circa mezzo chilo, di sostanza stupefacente
del tipo eroina che, oltre ad essere notoriamente molto pericolosa per la salute
pubblica, soddisfa il bisogno di ciascun tossicodipendente anche in piccolissime
dosi. Si trattava, pertanto, di un quantitativo che era certamente idoneo a
saturare per qualche tempo una rilevante quota del mercato degli stupefacenti
messinese, gestita da uno dei più importanti gruppi criminosi, quello facente
capo a CAMBRIA Placido, operanti all’interno della famiglia “COSTA”.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.