2.3.4.32. Cessione senza licenza a Cambria Placido, già deceduto, di due pistole con relativo munizionamento  nonché detenzione e porto in luogo pubblico delle predette pistole in epoca anteriore e prossima al 17-11-1986

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto sono la base sulla quale è fondata l’accusa nei confronti di CANNIZZARO Francesco  e di SPASARO Giuseppina , ai quali è stato contestato, nei capi “136” e “137” della rubrica, di avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ceduto senza licenza dell’Autorità a CAMBRIA Placido (già deceduto), nonché illegalmente detenuto ed illegalmente portato in luogo pubblico, una pistola Franchi cal. 7,65 con le relative munizioni ed una pistola Browning cal. 7,65 con le relative munizioni, con l’aggravante per il CANNIZZARO di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla sua funzione. Sulla base delle medesime dichiarazioni è stato, poi, contestato a BONASERA Angelo  di essersi reso responsabile, in concorso con i predetti imputati, del solo reato di cui al capo “137”, concernente il porto e la detenzione delle armi sopra indicate. Si tratta, invero, di una vicenda delittuosa relativa a due pistole che, nel corso di una perquisizione eseguita il 17-11-1986 all’interno della casa Circondariale di Messina, vennero rinvenute murate nel soffitto del refettorio del 2° piano “cellulare”, una avvolta con cellophane e l’altra racchiusa in una busta di plastica, entrambe, comunque, molto arrugginite ed in pessime condizioni di manutenzione (vedi verbale di perquisizione straordinaria contenuto nel fascicolo N. 186 degli atti irripetibili, nonché deposizione del teste LIPARI Paolo, escusso all’udienza del 6-1-1995, il quale era all’epoca il maresciallo comandante della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Messina). Il procedimento instaurato con riferimento al reato di ricettazione delle due armi suindicate si concluse con sentenza del 14-6-1989, che dichiarava non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato, mentre solo dopo alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SANTACATERINA Umberto, il quale riferì che le armi erano state portate all’interno del carcere dall’agente di custodia CANNIZZARO Francesco , su richiesta di CAMBRIA Placido, che si trovava lì detenuto, e con la complicità della convivente di quest’ultimo SPASARO Giuseppina , venivano riaperte le indagini, previo decreto di autorizzazione del G.I.P. emesso in data 9/10-3-1993, all’esito delle quali veniva chiesto e disposto il rinvio a giudizio dei imputati sopra indicati.

Più in particolare, il SANTACATERINA (sentito in sede di incidente probatorio alle udienze del 16-2-1994, del 1-3-1994 e del 4-3-1994) ha dichiarato che CAMBRIA Placido, il quale si trovava ristretto nel carcere di Gazzi a Messina, aveva richiesto delle armi che dovevano servire ad “uccidere qualcuno del gruppo “LEO” e quando arrestavano LEO Giuseppe lo dovevano uccidere anche”. Il collaboratore ha precisato che LEO Giuseppe era a quel tempo latitante e ciò consente di collocare i fatti in un’epoca successiva al 22 giugno 1985, in quanto da attestazione del Questore di Messina trasmessa con nota del 27-8-1997, a seguito di richiesta di questa Corte con ordinanza del 19 luglio 1997, documento N. 9, risulta che LEO Giuseppe si diede alla latitanza sin da tale data e fino al 25-5-1987, data del suo avvenuto arresto, essendo a suo carico l’ordine di cattura n. 115/85 R.O.C. e n. A/85 R.G. emesso dalla locale Procura della Repubblica in data 19-6-1985 (si tratta dell’ordine di cattura relativo al cosiddetto processo “dei 290”). Il SANTACATERINA ha proseguito dicendo che tali armi, due pistole calibro 7,65, vennero portate in carcere al CAMBRIA, al secondo piano del reparto “cellulare”, da CANNIZZARO Francesco , agente di custodia, il quale, poi, riferì a lui tali fatti. Il SANTACATERINA ha precisato che quando avvenne tale consegna, intorno all’anno ’86 o ’87 (da quanto lo stesso collaboratore dirà successivamente è, però, evidente che egli è incorso in un errore di memoria nell’indicazione della data, poiché i fatti si verificarono certamente prima del rinvenimento delle due pistole nel refettorio del carcere, vale a dire prima del 17-11-1986, e dopo gli arresti nel maxiprocesso “dei 290”, vale a dire dopo il giugno 1985) egli si trovava al primo piano. Egli, in realtà non vide le armi, poiché le pistole si trovavano all’interno di un pacchettino, ma seppe, poi, dal CANNIZZARO che il pacchettino conteneva le suddette armi e che queste erano state consegnate al CANNIZZARO dalla SPASARO, convivente di CAMBRIA Placido. Il CAMBRIA, quando ricevette tali armi, “le consegnò a BONASERA Angelo  e le ha fatte murare nel refettorio del secondo piano. […] Poi il CAMBRIA Placido, siccome era entrato in contrasto con MARCHESE e aveva paura che con questa pistola ammazzavano pure lui stesso, è sceso dal maresciallo e gliel’ha fatte trovare nel tetto del refettorio”, circostanza quest’ultima che “sapeva tutto il carcere”. Il SANTACATERINA ha aggiunto che si venne a sapere che il CAMBRIA aveva delle pistole, poiché “una volta CAMBRIA e altri del suo gruppo hanno avuto una discussione con i detenuti del primo piano e sono andati nella stanza di SURACE Salvatore con le pistole addosso”, sicché anche alcuni soggetti appartenenti al contrapposto gruppo LEO, quali VALVERI Sebastiano e VENTURA Salvatore , che furono presenti a tale discussione, furono a conoscenza di tali armi. Quest’ultimo episodio riferito dal SANTACATERINA, relativo ad una riunione svoltasi nella cella dove si trovava ristretto SURACE Salvatore ha formato oggetto anche delle dichiarazioni di LEO Giovanni e dello stesso SURACE Salvatore, che hanno sostanzialmente confermato il racconto del primo collaboratore, mentre VENTURA Salvatore  si è limitato ad affermare (vedi udienza del 3-6-1996) di aver saputo in carcere, nel corso del maxiprocesso, “nel periodo ’86, ‘87”, da VALVERI Sebastiano, il quale invitava a “guardarsi”, in considerazione dei contrasti all’epoca esistenti, “che CAMBRIA era in possesso di armi”, che furono nascoste dentro buchi realizzati nel refettorio del secondo piano. LEO Giovanni  ha affermato (vedi udienza del 9-7-1996) di aver saputo subito che CAMBRIA Placido aveva fatto portare all’interno del carcere due pistole, poiché “una volta c’è stata una discussione […] nella cella di SURACE Salvatore e allora hanno uscito la pistola e ce l’hanno fatta vedere”. SURACE Salvatore ha, poi, dichiarato (vedi udienza del 22-10-1997) che nel carcere di Messina vi furono negli anni diversi episodi relativi a pistole. Uno di questi successe “nella mia stanza, un giorno, durante una rappacificazione con VALVERI, Nello VALVERI, LEO Giovanni  con CAMBRIA Placido ed altri. […] I fatti sono stati nel 1985, mi sembra…[…] E’ successo che i rapporti tra il gruppo di CAMBRIA Placido, capeggiato da CAMBRIA Placido, u’ buzzusu, e il gruppo di LEO Giuseppe si erano guastati. Allora sono nate delle discussioni, il quale sono intervenuto io per fare da paciere fra VALVERI Nello, LEO Giovanni  e…, da un lato, e il gruppo di Placido CAMBRIA, DI BLASI Domenico, VINCI Rosario  ed altri. La discussione si è avuta, la pacificazione si è fatta nella mia stanza. In quell’occasione Placido CAMBRIA, DI BLASI, VINCI Rosario  ed altri sono…, erano scesi sotto per discutere portando delle pistole e in quell’occasione anch’io avevo una pistola”. La necessità di tali pistole era dovuta al fatto che “ci sono gruppi che sono alleati e gruppi che sono avversi, per cui c’è, anche dentro il carcere, c’è sempre una guerra di supremazia e ognuno cercava di armarsi sempre migliore degli altri”.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria dibattimentale compiuta, sia stata raggiunta la prova della fondatezza delle superiori accuse nei confronti tanto di CANNIZZARO Francesco  quanto di SPASARO Giuseppina , sicché sussiste e va affermata la loro responsabilità in ordine ai fatti loro contestati ai capi “136” e “137” della rubrica, mentre l’imputato BONASERA Angelo  va mandato assolto, anche se solo ai sensi dell’art.530 comma 2 c.p.p., dal reato a lui ascritto al capo “137” della rubrica per non aver commesso il fatto.

Va, anzitutto, osservato che SANTACATERINA Umberto appare, come è stato già evidenziato diverse volte in altri casi simili precedentemente esaminati, e, in particolare, con riferimento ad altra vicenda relativa sempre all’agente di custodia CANNIZZARO Francesco , accusato di essersi reso responsabile, nel carcere di Messina, del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (vedi capo “21” della rubrica a pag. 2168 e segg.) appare collaboratore soggettivamente credibile sia in astratto, sia, soprattutto, in relazione all’episodio delittuoso in esame. Egli ha, infatti, narrato fatti dei quali aveva conoscenza diretta ed ha mostrato un’assoluta originalità di conoscenze, rivelando per primo i retroscena reconditi di un episodio, quello relativo al rinvenimento di pistole nel refettorio del carcere di Messina che era, viceversa, universalmente noto sia alla popolazione carceraria che agli inquirenti. Appare, pertanto, estremamente difficile che il SANTACATERINA abbia potuto subire influenze o condizionamenti da altre fonti, e risulta, altresì, molto remoto il pericolo, solo astrattamente configurabile, che egli abbia formulato le suddette accuse, alterando la realtà dei fatti, al fine esclusivo di rispondere alle aspettative di chi lo stava interrogando, che avrebbe poi dovuto valutare la rilevanza del contributo prestato, sia perché il collaboratore ha dato un rilevantissimo apporto probatorio con riferimento ad un gran numero di altri fatti delittuosi, anche molto più gravi di quello in esame, e non aveva certamente bisogno, per accreditarsi con gli organi inquirenti, di dire in falso in relazione all’episodio criminoso che è ora oggetto di accertamento, sia, soprattutto, perché la vicenda narrata ha finito con il rivestire contorni ben più ampi rispetto a quelli che si potevano delineare sulla base delle infruttuose originarie indagini. Il SANTACATERINA, inoltre, era soggetto che, pur conoscendo molte vicende della criminalità organizzata messinese, in virtù delle sue numerose relazioni con personaggi che ne furono protagonisti, primi fra tutti LEO Giuseppe e DI BLASI Domenico, non rivestì certamente né all’interno del clan “LEO”, né nel gruppo di DI BLASI Domenico, cui si accostò dopo la morte del LEO, un ruolo tale da poter essere considerato un diretto partecipe delle strategie malavitose dell’uno o dell’altro gruppo e ciò riduce grandemente anche il rischio che le sue accuse rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale. Va, peraltro, rilevato che entrambi gli imputati non risultano attualmente inseriti in organizzazioni criminose e non sono neppure imputati nel presente procedimento di aver fatto parte di uno dei sodalizi criminosi sorti dopo la dissoluzione della famiglia “COSTA”, sicché non vi è alcun concreto elemento per poter sospettare un qualche interesse del SANTACATERINA ad accusarli falsamente in relazione ad eventuali legami del CANNIZZARO e della SPASARO con l’attuale mondo criminale. Non sono emerse, infine, neppure specifiche ragioni di astio o altre situazioni particolari, tali da rendere elevato il pericolo di accuse calunniose nei confronti dei due imputati. Il collaboratore ha, peraltro, mostrato di possedere conoscenze sufficientemente precise e accurate, che sono risultate perfettamente compatibili con i risultati degli accertamenti compiuti sui periodi e luoghi di detenzione del SANTACATERINA, del CAMBRIA e del BONASERA, nonché sull’attività espletata dall’agente CANNIZZARO Francesco  all’interno della Casa Circondariale di Messina. Dai dati forniti dal D.A.P. è risultato, infatti, che SANTACATERINA Umberto fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina dal 29-11-1985 sino al 31-3-1989; CAMBRIA Placido fu arrestato il 6-12-1983 e rimase detenuto, sempre nella Casa Circondariale di Messina, sino al 20-5-1988; BONASERA Angelo  fu arrestato il 27-3-1985 e rimase nella casa Circondariale di Messina sino al 27-3-1987. E’ stata acquisita, inoltre, attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina, dalla quale risulta che CANNIZZARO Francesco  espletò servizio all’interno del suddetto istituto dal 29-6-1980 al 18-4-1990, data nella quale venne trasferito presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, e che lo stesso svolgeva il cosiddetto “servizio a turno”, che prevedeva l’impiego in tutti i servizi d’istituto (vedi documento N. 92 acquisito con ordinanza del 19-7-1997). Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto appaiono verosimili anche in considerazione della posizione criminale rivestita all’epoca dal CAMBRIA, delle dinamiche malavitose che si agitavano a quel tempo all’interno della famiglia “COSTA” e della personalità del CANNIZZARO, quale emerge alla luce delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia.

Come si è più ampiamente esposto nella premessa di carattere storico che precede la trattazione dei singoli delitti, cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento, CAMBRIA Placido era a quel tempo il personaggio più autorevole della famiglia “COSTA”, responsabile del sodalizio e secondo solo al capo COSTA Gaetano , il quale, peraltro, aveva delegato al CAMBRIA pressoché totalmente la direzione del gruppo, in quanto egli si trovava da tempo detenuto, aveva in parte perduto il carisma di un tempo e stentava a mantenere i contatti con le nuove leve della malavita locale, che nemmeno conosceva. Già a quel tempo si era, inoltre, palesata la distinzione, che avrà notevoli conseguenze sui successivi rapporti tra consorterie malavitose, tra il gruppo che, all’interno del clan “COSTA”, riconosceva in LEO Giuseppe il suo più autorevole esponente e tutti gli altri gruppi facenti capo essenzialmente a CAMBRIA Placido e DI BLASI Domenico. Questa scissione nacque, come ha riferito COSTA Gaetano  (vedi udienza del 26-7-1996), sin dal 1981 - 1982, quando il LEO e numerose altre persone entrarono in contrasto con CAVO’, CAMBRIA e, in genere, con i personaggi del rione Giostra per motivi di supremazia all’interno dell’organizzazione, ma divenne aspra all’inizio del maxiprocesso come viene attestato dall’episodio relativo alla riunione nella cella del SURACE, al quale, come si è visto, hanno fatto riferimento SANTACATERINA Umberto (vedi udienza del 4-3-1994), LEO Giovanni , SURACE Salvatore e MANCUSO Giorgio  (vedi udienza del 28-6-1996),m anche se quest’ultimo non ha fatto cenno alla presenza di armi. Lo stesso COSTA Gaetano , ha, d’altronde, ricordato che tra la fine del 1985 e l’inizio del 1986 i rapporti tra lui e LEO Giuseppe, i quali sino ad allora si erano mantenuti buoni, si deteriorarono rapidamente sino alla rottura tra i due. Il COSTA, in particolare, ha affermato (vedi udienza del 26-7-1996) che nel 1986, alcuni mesi dopo l’inizio del maxiprocesso, quando egli venne trasferito dal carcere di Catania a quello di Messina (ciò avvenne il 12-4-1986, come indicato nel tabulato fornito dal D.A.P.), scoprì che Pippo LEO era un confidente e, di conseguenza, organizzò una riunione tra tutti gli affiliati all’interno del carcere e stabilì che “LEO non doveva più far parte della [...] organizzazione” e, pertanto, gli dovevano essere tolte tutte le “responsabilità che un tempo gli si riconoscevano”. Particolarmente significativa appare, altresì, la circostanza riferita da SPARACIO Luigi , il quale ha ricordato (vedi udienza del 7-10-1996) che LEO fu il primo, mentre si trovava latitante, ad accusare apertamente COSTA Gaetano  di essere un “tragediatore” (vale a dire un soggetto che semina zizzania, che costruisce ad arte “tragedie” al fine di mettere i suoi adepti l’uno contro l’altro) e gli mandò una lettera nella quale gli diceva che “per lui non era più nessuno”. In tale clima di accesi contrasti non può, allora, sorprendere che CAMBRIA Placido abbia cercato, così come affermato dal SANTACATERINA, di munirsi di armi all’interno del carcere di Messina. E’, peraltro, difficilmente contestabile, sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori sopra menzionati che hanno riferito in ordine all’episodio sopra citato svoltosi all’interno della cella del SURACE, al quale essi assistettero personalmente, il fatto che CAMBRIA Placido aveva, mentre si trovava ristretto in carcere, la disponibilità di armi, le quali furono mostrate anche a persone appartenenti al gruppo rivale, con l’evidente fine di intimidirle ed imporre la propria volontà. Un riscontro a tali affermazioni può, infine, trarsi dal rinvenimento di due pistole murate nel tetto del refettorio del 2° piano del reparto “cellulari” del carcere di Messina, poiché può fondatamente presumersi, in relazione al luogo in cui furono scoperte, nel reparto dove normalmente erano ristretti gli uomini vicini a CAMBRIA Placido, che queste erano le stesse armi che furono in precedenza notate nella disponibilità del CAMBRIA.

Va, poi, evidenziato che l’introduzione di armi in un penitenziario è un fatto talmente rischioso che può avvenire solo con la complicità di chi vigila e ciò è stato ribadito anche da SURACE Salvatore, il quale, pur non avendo fatto cenno ad attività illecite eventualmente svolte dal CANNIZZARO, ha affermato che “quasi sempre erano gli agenti di custodia che portavano” le armi in carcere. L’accusa nei confronti del CANNIZZARO è, allora, perfettamente coerente con le suesposte premesse e con la personalità di quest’ultimo quale è stata tratteggiata da diversi collaboratori, a prescindere dalla specifica accusa di essersi reso responsabile del delitto in esame, i quali hanno significativamente affermato che il CANNIZZARO “era molto rispettato da noi detenuti anche perché lui era in qualche cosa disponibile con qualcuno del carcere” (vedi dichiarazioni di CASTORINA Pasquale  all’udienza del 20-5-1996) o hanno sottolineato che “aveva rapporti solo con CAMBRIA Placido” e “lo favoriva in qualsiasi cosa il CAMBRIA avesse bisogno” (vedi dichiarazioni di SPARACIO Luigi all’udienza dell’8-10-1996). Va, poi, osservato che l’attendibilità del racconto del SANTACATERINA non viene in alcun modo minata dalla documentazione prodotta dalla difesa dell’imputato (essa è stata acquisita all’udienza del 7-1-1998 e trovasi inserita nella cartella degli atti entrati a far parte del fascicolo del dibattimento dopo il 19-7-1997), dalla quale risulta che le diverse perquisizioni personali eseguite sul CANNIZZARO nel periodo in cui questi prestava servizio in qualità di agente di custodia diedero tutte esito negativo, essendo sufficiente rilevare che tale circostanza non elimina la possibilità che il CANNIZZARO fosse riuscito a trovare degli accorgimenti idonei ad eludere i controlli. Non può neppure rilevare il fatto che dal 16 agosto 1986 sino al 17 novembre 1986 il CANNIZZARO si trovò in licenza per malattia, come da certificati di turno quotidiano e di presenza prodotti sempre dalla difesa dell’imputato, poiché i fatti vanno, verosimilmente, collocati in un’epoca anteriore, sia perché il dato temporale fornito dal SANTACATERINA non può ritenersi, come si è visto, preciso, ma va integrato attraverso le ulteriori specificazioni fornite dal collaboratore (in ordine al rinvenimento delle armi nel refettorio ed allo stato di latitanza del LEO), sia perché può fondatamente presumersi, anche in considerazione dello stato di conservazione delle armi e dei ricordi, invero poco sicuri, del SURACE, che la loro introduzione in carcere sia avvenuta in un periodo di tempo non molto posteriore agli arresti eseguiti nell’ambito del maxiprocesso nel giugno 1985. La difesa del CANNIZZARO ha ulteriormente rilevato che l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del CANNIZZARO il 5-5-1993 e confermata dal Tribunale del riesame fu annullata per ben due volte dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato la carenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in relazione alle suddette accuse, le quali sono rimaste sostanzialmente prive di riscontri esterni, atteso che le circostanze indicate dal SANTACATERINA e positivamente verificate potevano considerarsi di generalizzata conoscibilità e, comunque, non direttamente collegabili al CANNIZZARO (entrambe le sentenze della Suprema Corte sono state prodotte dalla difesa dell’imputato all’udienza del 7-1-1998). Va, nondimeno, osservato che le accuse di SANTACATERINA Umberto, oltre ad essere, per le considerazioni sopra svolte, pienamente credibili ed intrinsecamente attendibili, sono, state adeguatamente riscontrate, con riferimento allo specifico fatto oggetto di contestazione, dalle dichiarazioni di diversi altri collaboratori di giustizia, intervenute solo successivamente alle pronunce sopra citate in tema di misure cautelari, sicché si può affermare con assoluta certezza, sulla base di numerosi elementi istruttori omogenei e convergenti, che è stata raggiunta la piena prova della colpevolezza del CANNIZZARO.

PARATORE Vincenzo ha dichiarato (vedi udienze del 1-4-1996 e del 12-4-1996) che in occasione del cosiddetto maxiprocesso, nel 1986, egli venne trasferito dal carcere di Reggio Calabria a quello di Messina (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il PARATORE fu trasferito nella Casa Circondariale di Messina proveniente da Reggio Calabria il 4-4-1986 e venne scarcerato per decorrenza del termine di custodia preventiva il 31-7-1986), dove venne ristretto nella stessa cella, sita al 2° piano “cellulari”, “nella stanza 88 se non ricordo male”, nella quale si trovavano FERRANTE Santi , SPARTA’ Antonino, TRIPODO Natale, BONASERA Angelo , BONASERA Michele SORBERA Mario e qualche altro, proprio di fronte alla cella nella quale si trovavano, invece, CAMBRIA Placido, BONSIGNORE Pietro, DE DOMENICO Antonino (è stata acquisita attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina dalla quale risulta che il detenuto PARATORE Vincenzo è stato ristretto, almeno per il periodo intercorrente dal 4 aprile al 9 maggio 1986, nella la cella N. 89 del 2° piano “cellulare” - vedi documento N. 56 di cui all’ordinanza del 19-7-1997). In tale periodo il CAMBRIA nutriva motivi di astio nei confronti del CAVO’, che voleva ammazzare (dai dati forniti dal D.A.P risulta che il CAVO’ venne trasferito dalla casa Circondariale di Pescara a quella di Messina il 19-10-1985 e rimase in detto istituto sino alla sua scarcerazione avvenuta il 5-3-1987). Allora “il CAMBRIA ha mandato un’agente di custodia Ciccio, CANNIZZARO Francesco , alla gioielleria della SPASARO Giuseppina ; […]perché nella gioielleria, diciamo, la SPASARO doveva, diciamo, dare le pistole al CANNIZZARO; lui andava là...e poi il CANNIZZARO, diciamo, le pistole le rientrava in carcere e li dava, insomma, a CAMBRIA”. Le pistole entrate in carcere in tal modo “erano due 7 e 65, […] non mi ricordo se erano due o erano tre, perché una era munita di silenziatore (poi dirà: “mi sembra che erano due 7,65, […] una era munita di silenziatore”). […] All'epoca del fatto […] dovevamo provare questa pistola e allora CAMBRIA gliel'ha data in mano a Fabrizio BURGIO, un ragazzo di Agrigento mi sembra, Fabrizio BURGIO si chiama, per provarla al refettorio. Allora, diciamo, tutti noi, quelli che c’erano presenti, diciamo, abbiamo […] buttato delle pentole, casseruole per terra per coprire, diciamo, il rumore e il rumore alla fine era troppo forte. […] L'omicidio in pratica di CAVO’ Domenico non si è compiuto perché la pistola, diciamo, la pistola faceva troppo rumore. […] Quando sono entrate queste armi...li abbiamo nascosti nella 90, cioè nella cella dopo, dopo dove dormivo io (poi specificherà che vennero riposte in un buco del muro dietro la “bilancetta”, vale a dire dietro l’armadietto). In quella cella, ecco, adesso che mi ricordo meglio, dormiva: CUCE’ Giovanni , AMANTE Giuseppe  e CIRAOLO Claudio ; […] poi le pistole le abbiamo tolte da lì perché […] [costoro] non volevano dormire con queste armi dentro quella stanza, […] allora li abbiamo tolti da lì e li abbiamo portati al refettorio e precisamente, diciamo, dove si sedeva, […] sopra la testa di Placido CAMBRIA”. Tali armi furono murate nel tetto del refettorio e “chi li ha nascosti è stato FERRANTE Santi , insieme, diciamo, a tutti gli altri”. Successivamente, in un periodo nel quale egli, però, non si trovava più in carcere, vennero rinvenute lì dove erano state nascoste. Il collaboratore ha, infine, precisato che le circostanze relative alla complicità del CANNIZZARO nella introduzione di dette armi in carcere, prelevate presso la gioielleria della SPASARO, gli furono riferite da CAMBRIA Placido.

CASTORINA Pasquale  ha dichiarato (vedi udienza del 20-5-1996) che “una volta, quando... nel ‘85, nel ‘86, non mi ricordo, c’erano dei dissapori tra il CAMBRIA e il CAVO’. Il CAMBRIA aveva mandato un’imbasciata, fuori, perché doveva fare entrare delle pistole nel carcere, cosa che questo CANNIZZARO, dettomi dal CAMBRIA, allora si è reso disponibile a portargli queste pistole. Poi, una volta che sono entrate queste pistole (poi specificherà che si trattava di due pistole cal. 7,65) sono state anche usate, perché, una delle due era munita di silenziatore, é stata provata in una stanza del secondo piano del cellulare. Una volta che hanno visto che le pistole erano efficienti le hanno nascoste dentro il refettorio, al secondo piano cellulare”. Colui che murò dette armi fu “se non ricordo male, BONASERA Angelo ”. Tali fatti avvennero quando anch’egli si trovava detenuto insieme al CAMBRIA ed al CAVO’ “nella sezione cellulari, 2° piano” (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CASTORINA Pasquale  fu trasferito dalla Casa circondariale di Enna a quella di Messina il 20-6-1985; ritornò nella Casa Circondariale di Enna il 14-7-1985 e fu, quindi, nuovamente trasferito nella Casa Circondariale di Messina il 4-4-1986, dove rimase fino alla sua scarcerazione avvenuta il 26-2-1987). Le armi furono, successivamente rinvenute dal personale di custodia e “si mormorava nel carcere che era stato lo stesso CAMBRIA” che le aveva fatte ritrovare.

SPARACIO Luigi  ha dichiarato (vedi udienze dell’8-10-1996, del 9-10-1996 e del 15-10-1996) che l’agente di custodia CANNIZZARO Francesco  “aveva dei rapporti solo con CAMBRIA Placido” e “so che lui gli entrò due pistole all’interno del carcere”. Egli non assistete alla consegna delle pistole, che “erano state nascoste nel refettorio” anche perché “quando io sono arrivato a Messina, già nell’86, già c’erano queste pistole” ed i fatti gli vennero narrati dal CAMBRIA (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che SPARACIO Luigi  fu trasferito dalla Casa Circondariale di Catania, dove fu condotto subito dopo essere stato arrestato il 22-6-1985, alla Casa Circondariale di Messina il 29-3-1986).

Non può essere, viceversa, attribuito significativo rilevo probatorio alle dichiarazioni di LEO Giovanni , il quale ha affermato (vedi udienza del 9-7-1996) che il CANNIZZARO “si metteva a disposizione un poco per tutti, anche se poi ultimamente ha fatto un gioco abbastanza cattivo, che ha portato le pistole al CAMBRIA”, ma non ha spiegato adeguatamente come abbia appreso la notizia del coinvolgimento del CANNIZZARO nella vicenda in esame; alle dichiarazioni di RIZZO Rosario , il quale ha riferito (vedi udienza del 4-6-1996) che “dicevano che lui [CANNIZZARO Francesco] gli portava qualcosa a CAMBRIA” e “si sappi che ‘sti pistoli i’ purtau”, usando espressioni dalle quali sembra potersi desumere che il collaboratore abbia raccolto delle mere voci carcerarie; alle dichiarazioni di VITALE Giovanni  il quale ha affermato, ancora più esplicitamente (vedi udienza del 25-10-1996), che le notizie in suo possesso provenivano da “radio carcere”.

Ritiene questa Corte che le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, di CASTORINA Pasquale  e di SPARACIO Luigi  siano sufficientemente attendibili, in quanto provenienti da soggetti i quali, per la loro collocazione criminale e per la posizione di prestigio che rivestivano all’interno della famiglia “COSTA”, appresero i fatti in modo certamente fedele, mentre non si ravvisano plausibili ragioni per le quali essi possano essere stati indotti ad effettuare concordemente delle affermazioni calunniose. Particolare rilievo assumono, invero, le accuse del PARATORE, il quale, a differenza dello SPARACIO, si trovava in carcere quando si verificarono i fatti in questione e poteva vantare, rispetto al CASTORINA, un legame molto più stretto con CAMBRIA Placido, che fu colui al quale è certamente riconducibile l’iniziativa di tale vicenda illecita. Il PARATORE dovette, pertanto, essere ben informato di tutti i particolari di tale episodio, non solo in quanto era ristretto nel medesimo carcere nel quale si trovava il CAMBRIA e nel quale si svolse almeno parte dell’azione delittuosa, ma anche perché i rapporti di natura delinquenziale con CAMBRIA Placido (affermati da più parti, come si è visto ripetutamente in precedenza, ed indiscutibilmente confermati dal rinvenimento, in occasione della morte del CAMBRIA, nella tasca del cappotto di SPASARO Giuseppina , di una lettera scritta dal PARATORE in carcere – vedi su tale lettera quello che si è detto quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” in generale a pag. 298 e segg., e l’omicidio di CAMBRIA Placido a pag. 1528 e segg.) rendevano quasi inevitabile una comunicazione tra i due in ordine alla suesposta vicenda. Non sembra, poi, neppure ipotizzabile che le accuse del collaboratore nei confronti del CANNIZZARO e della SPASARO siano state mosse da ragioni di astio o rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale, per le medesime considerazioni prima svolte con riferimento alle dichiarazioni del SANTACATERINA. Le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo appaiono, infine, attendibili anche con riferimento al loro contenuto particolarmente circostanziato, che palesa, a prescindere dall’acquisizione di specifici riscontri, un’assoluta sicurezza del collaboratore nel riferire i fatti a propria conoscenza e che appare perfettamente compatibile con i risultati dell’attività di indagine svolta sui periodi e luoghi di detenzione dei soggetti interessati. Il collaboratore non si è, poi, limitato e ripetere acriticamente quanto aveva riferito il SANTACATERINA, ma ha fornito ulteriori dettagli (sul luogo nel quale vennero in un primo tempo nascoste le due armi, sul cosiddetto sparo di prova avvenuto nel refettorio), che attestano l’originalità delle sue conoscenze. Non vale, d’altronde, obiettare che non vi è piena corrispondenza tra le parole del SANTACATERINA e quelle del PARATORE, poiché quest’ultimo, al pari del CASTORINA, ha affermato, a differenza del primo, che le armi dovevano essere utilizzate in relazione ai contrasti esistenti all’interno della famiglia “COSTA” tra CAMBRIA Placido e CAVO’ Domenico. Va, in proposito, osservato che anche il racconto del PARATORE e del CASTORINA, così come quello del SANTACATERINA, è sul punto pienamente verosimile. L’esistenza, già a quel tempo, di dissidi tra il CAMBRIA ed il CAVO’ può, infatti, ritenersi un dato compiutamente accertato, secondo quanto è stato più ampiamente esposto nella premessa di carattere storico ai singoli delitti, che giustificava la necessità per i due contendenti di munirsi di armi, mentre ciò non esclude che dette armi potessero essere utilizzate, come riferito dal SANTACATERINA, anche nei confronti di soggetti appartenenti al gruppo rivale capeggiato da LEO Giuseppe. Si deve, peraltro, rilevare che il SANTACATERINA ha, verosimilmente, espresso su tale punto una propria opinione, che non smentisce l’affidabilità complessiva del suo racconto e che, anzi, trova corrispondenza nelle preoccupazioni (sulle quali hanno parlato anche VENTURA Salvatore e LEO Giovanni) insorte tra gli affiliati del clan “LEO”, dopo che si ebbe contezza del possesso di tali armi da parte del CAMBRIA nel corso della riunione più volte citata svoltasi nella cella del SURACE. Non può essere, altresì, attribuito gran peso, al fine di inficiare l’attendibilità delle accuse del PARATORE, così come di quelle per molti versi analoghe del CASTORINA, alla circostanza che nessuna delle due pistole rinvenute nel refettorio del carcere era munita di silenziatore. Entrambi i collaboratori hanno, invero, riferito un fatto, quello relativo allo sparo di prova effettuato con una di dette armi all’interno del refettorio, che presupponeva necessariamente l’uso di un silenziatore e in relazione al quale non è neppure ipotizzabile che essi abbiano dichiarato il falso, in modo temerario ed insensato, tenuto conto che si trattava di una vicenda che doveva essere nota almeno a tutti coloro che occupavano il 2° piano “cellulari”. Non è, peraltro, da escludere che proprio a causa dell’accertata inefficienza del dispositivo silenziatore, questo sia stato buttato via o non sia stato, comunque, nascosto insieme alle pistole.

Alla luce delle superiori considerazioni ritiene questa Corte che le collimanti accuse formulate dal SANTACATERINA e dagli altri collaboratori sopra menzionati, riscontrandosi reciprocamente, forniscono prova certa della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati al CANNIZZARO, ai capi “136” e “137” della rubrica, con l’aggravante contestata.

L’imputato SPASARO Giuseppina  è stata accusata esclusivamente da SANTACATERINA Umberto e da PARATORE Vincenzo, i quali hanno sostenuto che il CANNIZZARO, prese le armi che avrebbe dovuto consegnare al CAMBRIA presso la gioielleria gestita dalla SPASARO, convivente di quest’ultimo. La SPASARO, sentita dal G.I.P. il 9 maggio 1993 e dal P.M. il 2 luglio 1993 (entrambi i verbali di tali dichiarazioni sono stati acquisiti su richiesta del Pubblico Ministero, al fascicolo del dibattimento e si trovano allegati al verbale dell’udienza del 18-11-1996) ha ammesso che all’epoca dei fatti a lei contestati conviveva con CAMBRIA Placido, ma ha negato di aver conosciuto CANNIZZARO Francesco  e di aver procurato al proprio convivente delle armi in carcere grazie alla complicità di detto agente di custodia. Ritiene, tuttavia, questa Corte che le dichiarazioni dei suindicati collaboratori sono sufficienti per affermare la responsabilità dell’imputato, tenuto conto della elevata attendibilità di cui appaiono dotate, secondo quanto è stato più ampiamente espresso in precedenza. E’, d’altronde, ragionevole ipotizzare che il CAMBRIA non abbia posto in contatto il CANNIZZARO con alcuno dei propri affiliati in libertà, i quali, rispetto alla propria convivente, sarebbero stati maggiormente esposti al rischio di venire scoperti ed arrestati. Va, inoltre, rilevato che pure CASTORINA Pasquale , il quale non ha chiaramente accusato la SPASARO, ha riferito che il CANNIZZARO prese le armi “tramite una sua convivente o qualche altra persona vicina al CAMBRIA”. Le accuse nei confronti della SPASARO appaino, allora, del tutto verosimili e non risultano smentite dalla circostanza che non vengono ribadite dal CASTORINA (che si è espresso, come si è visto, in modo dubitativo) e dallo SPARACIO. Costoro, infatti, appresero i fatti dal CAMBRIA ed è perfettamente comprensibile, non potendo vantare con quest’ultimo la medesima familiarità che aveva il PARATORE, che ricevettero delle informazioni meno complete, specie se si considera che il coinvolgimento della SPASARO interessava, in qualche modo, la sfera personale del CAMBRIA.

Si deve, pertanto, ritenere raggiunta la prova della colpevolezza anche di SPASARO Giuseppina , per i reati a lei contestati ai capi “136” e “137” della rubrica. Non può, invero, dubitarsi che i fatti narrati dal SANTACATERINA e dal PARATORE forniscano la prova non solo dell’elemento materiale del reato, ma anche di quello psicologico, tenuto conto che i rapporti esistenti tra il CAMBRIA, detenuto nel carcere di Messina, ed il CANNIZZARO, guardia penitenziaria in servizio presso detto istituto, non potevano che avere natura illecita e tale circostanza non poteva sfuggire ala SPASARO, la quale dovette essere certamente informata dal proprio convivente in ordine al delicato compito che le veniva affidato e non è pensabile che non fosse al corrente del contenuto del pacchetto con le armi, che, verosimilmente, fu lei stessa a preparare.

L’imputato BONASERA Angelo  è stato accusato, oltre che da SANTACATERINA Umberto, anche da CASTORINA Pasquale , di aver provveduto alla materiale operazione attraverso la quale le due pistole venero murate all’interno del refettorio del carcere. Ritiene, tuttavia, questa Corte che le dichiarazioni del CASTORINA non sono sul punto sufficientemente attendibili e non forniscono, pertanto, adeguato riscontro alle parole del primo collaboratore. Il CASTORINA non ha, infatti, affermato con certezza un coinvolgimento dell’imputato nell’episodio delittuoso, ma ha menzionato il suo nome solo in modo dubitativo (“se non ricordo male”), senza fornire alcun dettaglio in ordine all’attività che questi avrebbe svolto, idoneo ad attestare l’originalità del suo racconto. Non può, pertanto, escludersi che le conoscenze del CASTORINA sul conto del BONASERA derivino non dal CAMBRIA, come le altre sue informazioni, bensì da altre fonti, prive di sufficiente affidabilità o, addirittura, siano il frutto di mere voci carcerarie o di una sovrapposizione di ricordi, in qualche modo indotta dalle accuse già formulate dal SANTACATERINA. Il PARATORE ha, dal canto suo, attribuito il ruolo che avrebbe svolto il BONASERA ad altro soggetto, vale a dire a FERRANTE Santi , e ciò non può che indebolire ulteriormente le accuse, anche se non può escludersi che il PARATORE abbia inteso riferirsi non solo al FERRANTE, ma anche ad altre persone che occupavano la medesima cella di quest’ultimo, tra le quali vi era anche il BONASERA. Nonostante l’elevata attendibilità delle dichiarazioni del SANTACATERINA si deve, allora, pervenire ad una pronuncia di assoluzione nei confronti di BONASERA Angelo , anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., in quanto, come si è visto più volte, i criteri di valutazione della prova imposti dal legislatore non consentono di ritenere che l’accusa proveniente da colui che è imputato dello stesso fatto o di un fatto collegato, sia sufficiente a fondare la responsabilità dell’imputato, senza il necessario vaglio dei riscontri esterni.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.